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Non esiste giustizia senza accesso alla difesa SERVE DAVVERO UN SOCIO DI CAPITALE PER GLI STUDI LEGALI? NO, NON SERVE, MA SERVONO AVVOCATI LIBERI ED INDIPENDENTI CHE GARANTISCANO L’ACCESSO ALLA DIFESA A PRESCINDERE DAL REDDITO DELL’ASSISTITO Solo attraverso una professione in grado di porsi a difesa dei cittadini senza interferenze di terzi, senza commistione di interessi e senza la schiavitù della necessità dello scopo di lucro si può esplicare pienamente la vocazione forense dandole attuazione estesa e compiuta. ART. 24 COST. www.gratuitopatrocinio.com 1

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Non esiste giustizia senza accesso alla difesa

SERVE DAVVERO UN SOCIO DI CAPITALE PER GLISTUDI LEGALI?

NO, NON SERVE, MA SERVONO AVVOCATI LIBERI EDINDIPENDENTI CHE GARANTISCANO L’ACCESSO

ALLA DIFESA A PRESCINDERE DAL REDDITODELL’ASSISTITO

Solo attraverso una professione in grado di porsi a difesa dei cittadini senza interferenze di terzi,senza commistione di interessi e senza la schiavitù della necessità dello scopo di lucro si puòesplicare pienamente la vocazione forense dandole attuazione estesa e compiuta.

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Per questa ragione l’Associazione Art. 24 Cost. ha da sempre fra i suoi valori fondanti la fermadifesa di un'avvocatura libera, autonoma ed indipendente che svolga la sua funzione sociale al difuori di una logica di mero perseguimento del ritorno economico dell’attività professionale, masempre con il faro della responsabilità deontologica.

Ogni intervento che limiti, od anche solo metta in pericolo, lo svolgimento della professione neidetti termini è perciò da stigmatizzare come ostacolo all’effettivo accesso alla migliore difesa e, perl’effetto, all’esercizio del diritto ad una giustizia giusta a prescindere dal reddito dei soggettirichiedenti. Per questa ragione, l’indipendenza delle scelte professionali da ogni vincolo diobbligatoria sostenibilità economica dell’incarico professionale è condizione per garantire l’accessoalla Giustizia ai meno abbienti anche per il tramite del beneficio di cui al dettato della CartaCostituzionale.

Tanto vale sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello deontologico.

VISTO

- l’art. 26 del predetto DDL concernente “Misure per la concorrenza nella professione forense” erecante l’abrogazione dell’art. 5 della legge 247/2012;

- il nuovo art 4 bis, il quale prevede che l’esercizio della professione forense in forma societaria èconsentito a “società di persone, società di capitali …….”;

RILEVATO

- che tali previsioni non fanno nemmeno riferimento all’art. 10 della legge 12/11/2011 n. 183concernente “Riforma degli ordini professionali e delle società tra professionisti”, comunquecriticabile nella sua ultima versione (conseguente alle modifiche di cui al DL 1/2012, convertito conlegge 27/2012) laddove prevede la partecipazione di un socio di capitale non professionista anche sesolo nella misura di ⅓ delle quote;

- che la proposta riforma introduce quindi per la sola professione forense, e senza giustificazione, latotale deregulation della partecipazione alla compagine societaria inducendo e ratificando la prioritàdell’importanza del capitale sull’opera dei professionisti apportatori del proprio know how e, perconverso, subordina a detto fattore economico il valore dell’impegno deontologico dell’avvocato;

- che l’apertura agli investitori speculativi della partecipazione al capitale sociale delle società diavvocati introdurrebbe per i soggetti collettivi forensi la fine di ogni attività professionale priva diuna finalità diversa dal mero perseguimento del lucro, con il conseguente disincentivo a raccogliere

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incarichi professionali a favore dei meno abbienti;

- che, peraltro, la recente delega di cui alla legge 247/2012, pur scaduta, ha tracciato il quadro diquella che è la professione forense intesa dal legislatore in accordo al dettato costituzionale e di essapossono quindi essere ripresi i principi ispiratori in coerenza ai valori di cui al preambolo, peraltroin esecuzione della stessa mozione n. 51 approvata dalla massima assise dell’Avvocatura lo scorso11 ottobre 2014;

- che, invero, la legge 247/2012 prevede all’art. 5, comma 2, lettera A, che l'esercizio dellaprofessione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società dicapitali o società cooperative, i cui soci siano sempre avvocati iscritti all'albo;

- che, comunque, non si possono nemmeno dimenticare i principi della riforma professionale exlegge 247/2012, e tornare tout court ad una disciplina pari a quella della legge precedente, perchénella Relazione di accompagnamento al Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n.34, recante il Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionaliregolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre2011, n. 183, si esclude l’applicabilità agli avvocati della medesima L. 183/2011 precisando che «inpunto di ambito applicativo, va evidenziato che, medio tempore, è stata approvata la nuovadisciplina dell'ordinamento della professione forense con legge 31 dicembre 2012, n. 247, che,all'articolo 5, reca delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della medesima professione informa societaria»;

- che la stessa disciplina ad oggi vigente ci conduce a ritenere i principi sopra enunciati già statuitiespressamente dal legislatore perché, pur essendo decaduta la delega, che a sua volta non abroga ildecreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 contenente la disciplina specifica delle società traavvocati, non ha fatto seguito alcun altro provvedimento, per cui la disciplina sulle società traavvocati rimane quella in origine prevista dal d.lgs. 96/2001.

- che, d'altronde, l’inapplicabilità agli avvocati della L. 183/2011 può pure argomentarsi dalprincipio lex posterior non derogat priori speciali, in quanto il d.lgs. 96/2001 sancisce regole - qualil'esclusività del modello società tra avvocati per l'esercizio in comune dell'attività professionale; ilriferimento, di default, alle regole della società in nome collettivo; l'inammissibilità della presenzadi soci non professionisti - chiaramente incompatibili con le previsioni contenute nella legge 183del 2011;

- che, in ogni caso, pare inaccettabile che le società di avvocati possano avere una disciplinadeteriore rispetto a quelle degli altri professionisti sotto il profilo dell'autonomia edell'indipendenza, poiché per le altre professioni resta invece vigente la Legge 183/2011 che almeno

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pone vincoli e tutele alla partecipazione del socio non professionista;

- che nulla osta ad un ripensamento ed alla successiva attuazione della disciplina delle società diavvocati anche valutando le società multiprofessionali, ma sempre nella massima tuteladell’indipendenza ed autonomia dell’avvocato nell’esercizio della sua funzione e garantendo lalibertà da ogni commistione di interessi ed influenze esterni all’incarico oltre che il rispettoinderogabile del dettato dell’ordinamento costituzionale e forense;

- che la presenza di un soggetto mero apportatore di capitale nella titolarità dello studio legalecostituito in forma societaria rappresenterebbe - anche solo di fatto - una scelta atta a sdoganareogni interferenza di forze esterne nella scelte di difesa e ciò appare inammissibile, anche perchéistituzionalizzerebbe prassi ufficiose che giá ora palesano tutta la loro nocività ad un'immaginedell'Avvocatura che vuole essere scevra da ogni addebito di asservimento antitetico alla libertà didifesa di cui ha diritto l'assistito;

- che l'Articolo 24 della Costituzione Italiana, coerente anche con la previsione dell’Articolo 47della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'Articolo II-107 della CostituzioneEuropea, prevede che, "a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio aspese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia";

- che la disciplina attuativa di tale normativa costituzionale è prevista nel "Testo Unico Spese diGiustizia" (DPR 115/2002), negli art. 76 e seguenti, istitutrice del “Patrocinio a spese dello Stato”;

- che l’art. 14 della Legge 247/2012 rubricato “Mandato professionale. Sostituzioni ecollaborazioni“ prende al comma 1° che “salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed ilpatrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena liberta' di accettare o meno ogni incarico. Ilmandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà direcedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente”.

- che pure l’art. 11, comma 2°, del Codice Deontologico Forense prevede che “L’avvocato iscrittonell’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato può rifiutare la nomina o recederedall’incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi”;

- che la proposta di riforma si porrebbe quindi in antitesi e negazione con l’attuale dettatodeontologico ed ordinamentale forense, introducendo de facto una deroga ad essi per le sole societàdi avvocati con socio di capitale, e lasciando invece intonso per tutti gli altri avvocati l’obbligo diaccettazione degli incarichi professionali con il patrocinio a spese dello Stato e la difesa d’ufficio;

- che, comunque, detta riforma creerebbe una categoria di soggetti collettivi professionali chesarebbero strutturalmente disinteressati a vivere l’estrinsecazione della funzione sociale

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dell’avvocatura e l’attuazione dell’art. 24 della Costituzione;

- che, contemperando le predette necessità Costituzionali, ordinamentali e deontologiche con lamozione congressuale n. 51 approvata a larga maggioranza dal XXXII Congresso NazionaleForense di Venezia, pare necessario considerare una partecipazione a società di professionisti solocon:

1. a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;2. b) l’ammissibilità in qualità di soci dei soli professionisti;3. c) specifici criteri e modalità per la gestione degli organi societari;4. d) l’incompatibilità della contemporanea partecipazione ad una pluralità di società tra

professionisti;

Preso, altresì, atto del comunicato OUA del 27 febbraio 2015 che già palesa le criticità del predettoart, 4 bis ed avutane piena condivisione nei termini qui espressi;

MANIFESTA

grave preoccupazione per la previsione dell’art. 4 bis, in quanto introdurrebbe una forma societariain contrasto alle tutele da sempre richieste e previste dall’ordinamento per le società di avvocati,persino andando a limitare per loro quelle che sono comunque previste per gli altri professionistinonché creando grave nocumento alla garanzia di un effettivo accesso alla Giustizia a prescinderedal reddito degli aventi diritto, per come statuito dall’art. 24 della Costituzione;

EVIDENZIA

- che la previsione dell’art. 4 bis comporta il rischio di un totale assoggettamento dei professionistioperanti all’interno della nuova forma societaria ai c.d. “poteri economici” forti, con conseguentespersonalizzazione e/o massificazione dell’attività professionale forense, nonché con potenziale oconcreta moltiplicazione dei conflitti d’interesse palesi e occulti;

- che un scelta di tal fatta porterebbe alla generale costituzione di studi legali vincolati a potentatieconomici in grado di sovvertire, solo con l’apporto della “moral suasion” della loro forza esternaalla professione, anche le stesse leggi del mercato: la crescita di tale realtà sarebbe, peraltro, deltutto avulsa dalla reale capacità professionale e da ogni rapporto fiduciario, fattori entrambi pronti adivenire minoritari nella scelta dell’avvocato rispetto alla necessità che lo stesso sia affiliato alcentro di potere economico in grado di influenzare la volontà del cliente;

- che l’assolvimento del dovere di difesa gravante sugli avvocati ex lege ed ex deontologia per gliistituti del patrocinio a spese dello stato e della difesa d’ufficio risulta incompatibile con la

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conduzione dello studio legale in ragione del mero perseguimento dello scopo di lucro;

CHIEDE

che l’art. 4 bis venga da subito stralciato dal DDL CONCORRENZA;

ESORTA

una ampia riflessione sulla disciplina della materia e la più ampia consultazione dellerappresentanze istituzionali e associative dell’avvocatura al fine di pervenire alla predisposizione diuna proposta organica e condivisa di esercizio della professione forense in forma societaria chegarantisca l'esercizio in forma autonoma, indipendente e personale nei termini predetti, nonché latrasparenza e la qualità delle prestazioni stragiudiziali e giudiziali dell’avvocato e l’affidamento deicittadini destinatari di tali prestazioni.

Venezia, 19/03/2015

Andrè Moreau

Associazione ART. 24 COST.

“Per l'effettività del diritto di difesa”

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