Sentenza n. 9124/2019 pubbl. il 10/10/2019 RG n. 34676/2016€¦ · CLAUDIO STRADELLA (C.F....
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Angelo Mambriani Presidente relatore
Dott. Amina Simonetti Giudice
Dott. Maria Antonietta Ricci Giudice
ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N. 34676/2016 R.G. promossa da:
MARIA CLAUDIA BALOTTIN (C.F. BLTMRA52T44H540I), rappresentata e difesa in proprio ex
art. 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castiglione Stiviere (MN), Via
Pretorio n. 1.
ATTRICE
CONTRO
CLAUDIO STRADELLA (C.F. STRCLD41P21F205I), MARIA IMMACOLATA CAVALLO
(C.F. CVLMMM49M67A285B), rappresentati e difesi dall’avv. FRANCESCO SAVERIO GUZZO, ed
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Via Pantano n. 15, come da procure in calce
alla comparsa di costituzione e risposta.
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CONCLUSIONI
Per MARIA CLAUDIA BALOTTIN
“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare:
NEL MERITO :
1. Accertata la responsabilità personale extracontrattuale del sig. Claudio Stradella, nella sua qualità di
liquidatore della Studio Time SRL, ex art. 2495 c.c. per aver compiuto pagamenti preferenziali e “a casaccio”
di tutti i creditori (tranne l’odierna attrice), per aver compiuto atti di dispersione del patrimonio, per aver
chiuso il bilancio con sopravvivenze e sopravvenienze ancora in atto, in carenza di piano di riparto in favore dei
creditori rimasti insoddisfatti ed altresì in difetto di individuazione del soggetto destinatario delle operazioni di
incasso e riparto dei crediti lasciati in essere, altresì per avere violato gli imperativi criteri di chiarezza-verità-
correttezza ex art. 2423 C.C. e segg.,
2. Condannare il sig. Claudio Stradella nelle dette sue qualità al risarcimento di tutti i danni subiti dalla attrice,
quantificati in €. 23.128,28 di cui al credito accertato nella sentenza n. 11017/15, o in quella somma maggiore o
minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi ex D.LGS. 231/02 e rivalutazione monetaria a far tempo dal
deposito del bilancio di liquidazione;
3. Accertata la sussistenza di crediti attivi dopo la chiusura del bilancio, ed il subentrare dei soci nelle posizioni
attive della società cancellata (Ordinanza 17/4/13, Elena Riva Crugnola, citata), nonché il ragionevole incasso
degli stessi, condannare gli ex soci ex art. 2495 c.c. al pagamento dei sopra quantificati crediti attorei, oltre
interessi ex D.LGS. 231/02 e rivalutazione monetaria dal deposito del bilancio di liquidazione,
4. Condannare il sig. Stradella per tutto quanto in narrativa per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.,
anche equitativamente ex art. 91 cpc nella liquidazione delle spese di causa, per avere resistito in giudizio con
mala fede e colpa grave ed essersi negato, senza giustificazione, al tentativo di mediazione (sub 17);
5. Vittoria di spese di giustizia, spese generali ed accessori di Legge ;
6. Ove ritenuto, disporsi invio del presente fascicolo al competente PM, ex art. 2621 c.c. e segg
IN ISTRUTTORIA:
Per quanto possa occorrere, reitera le istanze istruttorie formulate nella propria I e III memoria ex art. 183 c.6°
cpc, da intendersi qui integralmente trascritte, e chiede rigettarsi le avverse domande per tutti i motivi in atti
svolti”.
Per CLAUDIO STRADELLA E MARIA IMMACOLATA CAVALLO
“Voglia l’On.le Tribunale adito, contraiis rejectis, così provvedere:
- in via preliminare:
- dichiarare la carenza assoluta di fondamento normativo delle domande e dunque, la carenza assoluta di
legittimazione attiva e di interesse ad agire e di legittimatio ad causam in capo all’attrice nonché di
legittimazione passiva in capo ai convenuti e, per l’effetto, dichiarare tutte le domande avversarie inammissibili
e/o improcedibili e/o nulle e, comunque respingerle e rigettarle per tutti i motivi meglio illustrati in atti;
- in via principale, nel merito:
- rigettare le avverse domande per tutte le motivazioni innanzi esposte in fatto e in diritto;
In via istruttoria:
- si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale sulle circostanze e con i testi che ci si riserva di indicare
nei prefiggendi termini di legge;
- ci si oppone sin d’ora alla prova testimoniale che verrà articolata da parte attrice; in caso di sua ammissione,
si chiede di essere ammessi alla prova contraria, sulle stesse circostanze e con i medesimi testi di controparte;
- con riserva di ulteriormente dedurre, controdedurre, indicare testi, produrre documenti e dedurre ulteriori
istanze istruttorie nei termini di cui all’art.183 VI° comma c.p.c..
- Si chiede ammettersi CTU tecnico contabile al fine di verificare la regolarità circa la tenuta dei bilanci da
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parte di Studio Time S.r.l., nonché del bilancio finale di liquidazione ed in particolare:
- accertare e dichiarare la corretta tenuta dei bilanci nonché della relazione integrativa ed altresì la corretta e
completa allegazione dei documenti necessari;
- accertare e dichiarare la corretta esposizione, nei bilanci della cessata Studio Time S.r.l., di tutte le poste
attive e passive;
- accertare e dichiarare che il liquidatore della cessata Studio Time S.r.l. ha agito correttamente nell’intera fase
liquidatoria della società, ponendo in essere tutti gli adempimenti previsti dalla legge e finalizzati
alla liquidazione della medesima;
- accertare e dichiarare che alcuna attività illecita o lesiva della par condicio creditorum è stata posta in essere
dal liquidatore della cessata Studio Time S.r.l. e che la fase di liquidazione della società è avvenuta nella piena
trasparenza oltre che nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla legge;
- accertare ogni altra circostanza volta a chiarire i fatti per cui è causa.
Sempre in via istruttoria:
Si indica, quale testimone il Dott. Filippo Benetti Genolini, con studio in Milano, via Marradi 1, sulle seguenti
circostanze, precedute dalla locuzione: “E’ Vero che”:
1) si è sempre occupato della tenuta della contabilità della cessata Studio Time S.r.l.? 2) a causa di un repentino venir meno di occasioni di lavoro, si rendeva necessario lo scioglimento della stessa?
3) alla luce di quanto esposto al capo n.2, e delle difficoltà economiche della società, l’amministratore, signor
Claudio Stradella, decideva di porre in liquidazione la medesima?
4) Al momento della messa in liquidazione della società e della successiva cancellazione alcun credito
dell’attrice Maria Claudia Balottin risultava accertato e/o era esigibile?
Ci si oppone sin d’ora alle istanze istruttorie avversarie.
- In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge e condanna
della controparte al risarcimento del danno per lite temeraria da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell’art 96
c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato in data 24 maggio 2016, l’avv. Maria Claudia Balottin (di seguito
“Balottin”) citava in giudizio, in qualità di creditrice di Studio Time s.r.l. (di seguito “Studio Time” o
“la Società”), Claudio Stradella (di seguito “Stradella”) – ex socio della Società e liquidatore della
stessa (doc. 22 att.) – e Maria Immacolata Cavallo (di seguito “Cavallo”) – ex socia di Studio Time –
chiedendo che:
- lo Stradella, in qualità di liquidatore della Società, fosse condannato, ai sensi dell’art. 2495 c.c., al
risarcimento dei danni da lei subiti – quantificati in € 23.128,28 - per colposa o dolosa gestione della
liquidazione di Studio Time, previo accertamento della sua responsabilità personale extracontrattuale;
- lo Stradella e la Cavallo, in qualità di ex soci di Studio Time, fossero condannati in solido, ai sensi
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dell’art. 2495 c.c., al pagamento dei crediti da lei vantati nei confronti della Società – quantificati in €
23.128,28 -, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 e rivalutazione monetaria dal deposito del bilancio di
liquidazione -.
L’11 gennaio 2017, per il tramite dello stesso difensore e con un’unica comparsa di costituzione e
risposta, si costituivano in giudizio lo Stradella e la Cavallo, i quali chiedevano il rigetto integrale delle
domande di parte attrice.
In particolare, i convenuti:
- eccepivano la carenza di legittimazione attiva di parte attrice;
- eccepivano la propria carenza di legittimazione passiva per gli addebiti mossi nei loro confronti in
qualità di ex soci di Studio Time;
- eccepivano l’infondatezza della domanda avanzata nei confronti dello Stradella in qualità di
liquidatore della Società.
Nel corso della prima udienza, tenutasi in data 31 gennaio 2017, il Giudice, ai sensi dell’art. 185 bis
c.p.c., invitava le parti a trovare una soluzione transattiva della controversia, proponendo il pagamento
in favore di parte attrice della somma di € 10.000,00 a spese integralmente compensate; inoltre,
concedeva i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. e rinvia il procedimento per l’ammissione dei mezzi di
prova.
A seguito di un infruttuoso tentativo di conciliazione svolto dalle parti, si teneva l’udienza del 13
giugno 2017, al termine della quale il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il
procedimento per la precisazione delle conclusioni.
Infine, il 6 novembre 2018 si teneva l’udienza di precisazione delle conclusioni, al termine della quale
il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2. Azione di responsabilità nei confronti del liquidatore.
In primo luogo la Balottin chiede che lo Stradella - previo accertamento del fatto che egli, nella qualità
di liquidatore di Studio Time, aveva effettuato pagamenti in via preferenziale di tutti i creditori della
Società fatta eccezione per la Balottin stessa e aveva compiuto atti di dispersione del patrimonio sociale
- sia condannato al risarcimento dei danni da lei subiti ai sensi dell’art. 2495 c.c.
La domanda di parte attrice deve essere accolta per i motivi meglio di seguito esposti.
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Preliminarmente è opportuno sottolineare che la fattispecie di responsabilità disciplinata dall’art. 2495
c.c. è caratterizzata, sul piano della legittimazione attiva, dalla deduzione da parte dell’attore della
propria posizione di creditore della società e, sul piano della legittimazione passiva, dall’avere il
convenuto rivestito la carica di liquidatore della stessa.
In secondo luogo, è necessario che il liquidatore abbia tenuto un comportamento negligente, in
violazione dei doveri che sono propri della funzione. Caso emblematico di tale violazione – rilevante
nel caso di specie – è costituito dall’omessa redazione e/o esecuzione da parte sua di un piano di riparto
in grado di garantire la soddisfazione dei creditori nel rispetto del principio della par condicio
creditorum ovvero dalla mancata considerazione di uno o più creditori nel piano di riparto. Viepiù tali
regole risultano cogenti allorquando la società presenti un situazione di incapienza patrimoniale.
In quarto luogo, è necessario che la condotta negligente del liquidatore abbia causato un danno al
creditore insoddisfatto, consistente nel mancato pagamento del credito nella misura che gli sarebbe
stata corrisposta nel caso in cui egli avesse partecipato al riparto, redatto nel rispetto della par condicio
creditorum.
In questo senso si è più volte espressa la giurisprudenza di merito.
In particolare, il Tribunale di Roma ha affermato:
“La responsabilità dei liquidatori di società di capitali si fonda sulla prova di due presupposti, uno di
natura oggettiva, relativo al mancato pagamento dei debiti sociali, e l’altro di natura soggettiva,
consistente nella riconducibilità del mancato pagamento al comportamento doloso o colposo dei
liquidatori, per cui la lesione dei diritti dei creditori si sostanzia nel mancato adempimento, con la
diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, dei doveri legali e statutari.
Stante la natura extracontrattuale della responsabilità dei liquidatori, il creditore sociale rimasto
insoddisfatto che intende agire nei confronti del liquidatore ha l’onere di provare l’esistenza nel
bilancio finale di liquidazione di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo
credito, e che, invece, sia stata distribuita ai soci, oppure la sussistenza di una condotta dolosa o
colposa del liquidatore cui sia imputabile la mancanza di attivo”(1).
Sempre il Tribunale di Roma afferma:
“La responsabilità dei liquidatori ex art. 2495, II co., c.c. ha natura extracontrattuale, quale illecito
1) Trib. Roma, R.G. 65722/2013, in www.giurisprudenzadelleimprese.it.
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aquiliano integrato dalla ‘ingiusta’ lesione del diritto di credito del terzo. Infatti, l’obbligo di
procedere al pagamento dei creditori vincola il liquidatore nei confronti della società ed è inerente
alla carica rivestita e, dunque, non può confondersi con l’obbligo che vincola la società debitrice nei
confronti del proprio creditore.
Pertanto, ricade in capo al creditore, che agisca in giudizio al fine di far valere la responsabilità del
liquidatore, l’onere di allegare in maniera specifica e di provare non solo l’esistenza e consistenza del
credito inadempiuto da parte della società, ma anche – e soprattutto – la condotta dolosa o colposa del
liquidatore nonché il nesso eziologico tra la stessa e il mancato soddisfacimento del creditore. In altri
termini, il creditore sociale rimasto insoddisfatto, che intenda agire nei confronti del liquidatore, ha
l’onere di provare l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva che sarebbe stata
sufficiente a soddisfare il suo credito, e che, invece, è stata distribuita ai soci, oppure la sussistenza di
una condotta dolosa o colposa del liquidatore, cui sia imputabile la mancanza di attivo. In particolare,
la responsabilità del liquidatore deve essere esclusa allorquando il mancato pagamento del debito
sociale, ben lungi dall’essere mera conseguenza dell’omesso inserimento di quest’ultimo nel bilancio
finale di liquidazione, sia, invece, il portato della indisponibilità delle risorse economiche necessarie
per il soddisfacimento dei creditori della società.
Quindi, ai fini dell’affermazione della responsabilità del liquidatore, ex art. 2495, II co., c.c., non è
sufficiente l’allegazione e prova della sussistenza e persistenza di ragioni di credito nei confronti della
società estinta e non soddisfatte durante la liquidazione, occorrendo, invece, l’ulteriore prospettazione
e prova che il mancato pagamento dei debiti sociali sia eziologicamente riconducibile al
comportamento doloso o colposo del medesimo liquidatore”(2).
Infine, il Tribunale di Milano afferma:
Ai sensi dell’art. 2495, comma 2, c.c. i presupposti della responsabilità del liquidatore sono: – il
mancato pagamento del credito, la cui esistenza, entità ed esigibilità è onere del creditore agente
dimostrare; – la riconducibilità del mancato pagamento alla condotta colposa del liquidatore. In
relazione a quest’ultimo presupposto il creditore è onerato della dimostrazione della consapevolezza
dell’esistenza del credito in capo al liquidatore o della sua conoscibilità secondo diligenza
professionale nonché della dimostrazione dell’esistenza di una massa attiva che sarebbe stata
sufficiente a soddisfare almeno parzialmente il suo credito, oppure di una condotta colposa o dolosa
del liquidatore cui sia imputabile la mancanza di tale massa attiva.
In particolare, la condotta colposa potrà consistere, tra l’altro, nella lesiva distribuzione ai soci
dell’intero attivo di liquidazione, ovvero nella sua devoluzione a favore di alcuni soltanto dei creditori
con danno degli altri, in violazione della par condicio creditorum.
La mera contestazione in ordine alla mancata indicazione del credito nel bilancio finale di
2) Trib. Roma, R.G. 9995/2015, in www.giurisprudenzadelleimprese.it.
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liquidazione – in assenza dell’allegazione dell’esistenza di una situazione economico-patrimoniale che
avrebbe consentito il pagamento, per intero o almeno parziale, del credito stesso oppure del fatto che il
liquidatore abbia determinato con suoi comportamenti colposi l’incapienza patrimoniale della società
– non è una prospettazione sufficiente ai fini della configurazione di una responsabilità in capo al
liquidatore”(3).
Orbene, nel caso in esame, ricorrono tutti gli elementi costitutivi della fattispecie sopra indicati.
In primo luogo, il Tribunale di Milano, all’esito del procedimento intrapreso dalla Balottin n. 47595/13
r.g., con sentenza n. 11017/15 ha accertato l’esistenza di un credito di € 23.128,28 in capo a parte
attrice nei confronti della Società (doc. 3 att.), derivante dall’ inadempimento, da parte della stessa
Società, di obbligazioni relative ad un contratto di locazione commerciale stipulato il 21 dicembre 2000
tra la Balottin – locatrice – e Studio Time – conduttrice – nella persona dello Stradella in qualità di
amministratore unico della Società, avente ad oggetto un immobile sito in Milano, Via del Carroccio n.
10 (doc. 8 att.), contratto cessato il 30 novembre 2012 a seguito della disdetta inoltrata dalla Società
con missiva del 24 maggio 2012 (4). Tale sentenza, impugnata dalla Balottin solo in punto di
responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c. (v. postea), è passata in giudicato quanto al credito sopra
indicato.
Pertanto, nessun dubbio sussiste in ordine alla legittimazione di parte attrice, in quanto creditrice della
Società, ad agire nei confronti del liquidatore.
In secondo luogo, è documentalmente provato che lo Stradella è stato liquidatore della Società dal 10
gennaio 2013 alla data di cancellazione (19 febbraio 2014: doc. 22 att.), talché sussiste senz’altro la sua
legittimazione passiva.
In terzo luogo, risulta per tabulas una situazione di incapienza patrimoniale di Studio Time, in quanto,
dal bilancio al 31 dicembre 2012 risulta un patrimonio netto negativo di € 35.975,00 e dal bilancio
finale di liquidazione al 31 dicembre 2013 risulta un patrimonio netto negativo di € 18.408,00 (doc. 5
att.).
In quarto luogo, il Tribunale osserva che il convenuto Stradella, nel periodo in cui era liquidatore di
3) Trib. Milano, R.G. 52278/2012, in www.giurisprudenzadelleimprese.it.
4) In particolare, il Tribunale di Milano accertava:
- un credito di € 69,00 quale rimborso della tassa corrisposta dalla locatrice a titolo di onere di chiusura del contratto di
locazione a seguito della disdetta della Società; - un credito di € 21.275,12 quale rimborso degli oneri accessori versati
dall’attrice al Condominio di Via del Carroccio n. 10 in Milano in luogo della Società; - un credito di € 1.784,16 a titolo di
costi di ripristino per le opere intraprese e non rimosse dalla Società all’interno del bene locato.
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Studio Time, ha tenuto un comportamento negligente che ha danneggiato parte attrice e le sue pretese
creditorie.
Anzitutto, lo Stradella era certamente a conoscenza del debito della Società nei confronti della Balottin,
considerato che:
- egli era socio ed era stato amministratore unico di Studio Time dal 1985 (doc. 22 att.);
- egli, come sopra rilevato, sottoscriveva, il 21 dicembre 2000 e in qualità di amministratore unico della
Società, il contratto di locazione di cui si è detto, il quale, per quanto qui rileva, attribuiva a Studio
Time “i 5/6 delle intere spese condominiali facenti carico alla proprietà” (doc. 8 att.);
- con la comparsa di risposta depositata da Studio Time – costituitasi “in persona del liquidatore,
signor Claudio Stradella” - nel procedimento R.G. n. 47595/2013 di cui si è detto in precedenza, da un
lato è riportato espressamente che: “Le condizioni della locazione, durata, canone, destinazione dei
locali, stato di conservazione degli stessi, ed altre reciproche obbligazioni, erano quelle esposte dalla
ricorrente nell’atto introduttivo del presente giudizio, ricavabili dallo stesso contratto, depositato da
controparte sub doc. B” (doc. 9 att.); dall’altro, veniva allegato il ‘prospetto analitico’ dei rendiconti
delle spese condominiali da cui risultavano i crediti di parte attrice;
- il 28 dicembre 2012 lo Stradella riceveva dalla Balottin una raccomandata di diffida ad adempiere il
saldo per i conguagli delle spese condominiali relative all’immobile oggetto del contratto di locazione
per un totale di € 19.615,82 (doc. 1 att.);
- lo Stradella, nell’espletamento dell’attività di liquidatore di Studio Time, da un lato costituiva nel
bilancio di liquidazione al 31 dicembre 2012 un fondo rischi per € 17.579,00 e, in Nota integrativa,
attestava che “la pretesa di spese arretrate condominiali, ha determinato il prudenziale stanziamento
della somma inerente le richieste formulate” (doc. 6 att.); dall’altro, nel bilancio finale di liquidazione
al 31 dicembre 2013 aumentava il fondo di cui sopra a € 35.580,00, attestando in Nota integrativa che il
mantenimento del fondo era necessario a “coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza
certa o probabile e delle quali, alla data di chiusura dell’esercizio, sono indeterminati o l’ammontare
o la data della sopravvenienza”, e che lo stanziamento era stato posto in essere anche “in ragione di
pretese avanzate dal precedente locatore in tema di rimborso delle spese condominiali”, oltre che per
lo stanziamento inerente alle spese di chiusura della Società e delle svalutazioni di posizioni creditizie
di natura commerciale ventate verso terzi (doc. 5 att.).
Ciò significa che il credito della Balottin risulta considerato, nei termini e limiti sopra indicati, nel
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bilancio finale di liquidazione.
Nondimeno lo Stradella, nonostante la Nota integrativa al bilancio finale di liquidazione riporti che la
fase di liquidazione si era chiusa con l’estinzione di tutti i debiti contratti da Studio Time (doc. 5 att.)
(5), non considerava, tra i creditori da pagare, la Balottin il cui credito non veniva soddisfatto in
violazione del principio della par condicio creditorum e senza la predisposizione da parte del
liquidatore di un piano di riparto tale da garantire il rispetto di tale principio e la soddisfazione almeno
parziale delle pretese dell’attrice.
Infine, il Tribunale osserva che parte attrice, non avendo ricevuto, a differenza degli altri creditori, il
pagamento almeno parziale del proprio credito, ha subito un danno eziologicamente collegato alla
condotta negligente tenuta dal liquidatore nell’espletamento del proprio incarico.
L’ammontare di tale danno – considerata la natura chirografaria del credito in questione - corrisponde
alla somma di denaro che l’attrice avrebbe ricevuto se essa fosse stata pagata in sede di liquidazione
come tutti gli altri creditori chirografari della Società.
Per quantificare tale danno è opportuno considerare che, come emerge dal bilancio finale di
liquidazione ed in apparente assenza di creditori poziori (6), i debiti della Società, tra il 2012 e il 2013,
risultano diminuiti da € 47.800,00 a € 28.659,00; questo significa che Stradella aveva pagato €
19.141,00 di debiti della Società, e cioè il 60% degli stessi (arrotondato da 59,995%) (doc. 5 att.), senza
tuttavia pagare nulla alla Balottin.
Orbene, se il liquidatore avesse pagato anche il debito verso l’attrice nella stessa percentuale, il relativo
credito sarebbe stato estinto per il 60% del suo ammontare, e quindi la Balottin, la quale, come già
rilevato, vantava un credito nei confronti di Studio Time di € 23.128,28, avrebbe ricevuto la somma di
€ 13.876,97.
La conclusione a cui è giunto il Tribunale assorbe ogni altra deduzione, eccezione e domanda svolta da
parte attrice nei confronti del liquidatore.
In particolare, quanto alle varie deduzioni svolte dalla Balottin in relazione alla tenuta e redazione del
bilancio della Società, occorre considerare che, se per un verso esse evidenziano circostanze
significative a livello di irregolarità contabile, in quanto confermano la negligenza con cui il convenuto
5) “Nel corso dell’esercizio, la società ha proceduto a portare a termine la fase di liquidazione, con contestuale estinzione
di tutti i debiti contratti, fermo restando il debito per finanziamenti erogati dalla propria compagine sociale”. 6) Cfr. anche specchietto a p. 13 Nota integrativa al bilancio finale di liquidazione al 31.12.2013, doc. 5 att.
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ha compiuto e gestito la fase di liquidazione di Studio Time – ed in particolare questo vale per le
deduzioni relative al difetto di informativa essenziale ed opacità di bilancio -, per l’altro verso si tratta
di circostanze che appaiono, a seconda dei casi:
- non sufficientemente provate o comunque dubbie (come, ad esempio, la svalutazione delle
immobilizzazioni materiali a cui fa riferimento parte attrice);
- irrilevanti ai fini del decidere, in quanto costituiscono mere irregolarità contabili che non sono
causalmente collegate con un’ipotetica capacità della Società di riuscire a pagare i vari creditori in
misura maggiore rispetto a quella risultante dal bilancio finale di liquidazione.
Infine, sempre con riferimenti agli addebiti di erronea valutazione delle poste del bilancio da parte del
liquidatore, nemmeno la consulenza tecnico-contabile allegata da parte attrice si esprime in termini di
certezza circa la veridicità delle tesi da lei avanzate sul punto, ed invece in termini meramente ipotetici
e quindi inidonei a fondare il pieno convincimento del Tribunale.
In conclusione, sulle base di quanto sopra esposto, la domanda attorea proposta nei confronti del
convenuto Stradella per responsabilità nell’esercizio della funzione di liquidatore deve essere accolta
ed il medesimo condannato a pagare a parte attrice a titolo di risarcimento la somma di € 13.876,97.
Trattandosi di debito di valore spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma
rivalutata tempo per tempo dal dovuto al saldo effettivo.
Stante l’accoglimento solo parziale della domanda principale di parte attrice, è infondata la domanda
proposta da parte attrice verso il convenuto Stradella ex art. 96 c.p.c.
3. Domande nei confronti dei soci.
Parte attrice chiede altresì che lo Stradella e la Cavallo, in quanto soci di Studio Time, siano condannati
in solido ai sensi dell’art. 2495 c.c. al pagamento del credito da lei vantato, previo accertamento del
mancato pagamento dello stesso.
La domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Invero, come ampiamente e ripetutamente eccepito da parti convenute, il Tribunale di Milano, con la
già citata sentenza n. 11017/15, pur avendo riconosciuto l’esistenza di un credito della Balottin verso la
Società di € 23.128,28, ha rigettato la domanda di condanna al pagamento del credito da lei proposta
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contro i due soci di Studio Time (doc. 3 att.) (7).
La sentenza, a seguito dell’impugnazione proposta della stessa Balottin proprio ed esclusivamente su
tale punto, è stata confermata anche dalla Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 3662/16 (doc. 2
conv.), e quindi, non essendo stato proposto ricorso in Corte di cassazione, è passata in giudicato anche
su tale questione (v. supra circa il passaggio in giudicato in punto di credito della Balottin verso la
Società).
Pertanto, in applicazione del principio del ne bis in idem, stante l’identità di petitum, causa petendi e
parti del giudizio, la domanda di parte attrice è improcedibile.
4. Spese di lite.
Quanto alle spese di lite, va seguito il principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c., talché, stante
l’accoglimento della domanda di parte attrice proposta in via principale nei confronti dello Stradella, il
medesimo deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, spese che
si liquidano in € 4.835,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15 %), IVA e CPA, come per legge.
Inoltre, stante il rigetto delle domande proposte dalla Balottin nei confronti della Cavallo, parte attrice
deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore di quest’ultima, spese che si liquidano
in € 4.835,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15 %), IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata di impresa B in composizione collegiale, definitivamente
pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa
o assorbita, così decide:
I) in parziale accoglimento delle domande di parte attrice MARIA CLAUDIA BALOTTIN,
7) “Tali crediti però, una volta intervenuta la cancellazione della s.r.l. Studio Time in liquidazione dal registro delle imprese
ed il suo conseguente venir meno quale soggetto di diritto, non possono essere riconosciuti in capo alla locatrice Balottin
né nei confronti della predetta società in quanto soggetto giuridico non più esistente né nei confronti dei soci della s.r.l.
Studio Time in liquidazione Claudio Stradella e Maria Immacolata Cavallo, posto che trattasi di soci di s.r.l. che è stata
liquidata con un passivo di Euro 18.408,00 e che rispondono dei debiti della società unicamente fino alla concorrenza delle
somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione: […].
Consegue il rigetto delle domande azionate da Maria Claudia Balottin avverso Claudio Stradella e Maria Immacolata
Cavallo”.
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ACCERTA e DICHIARA la responsabilità ex art. 2495 c.c. di parte convenuta CLAUDIO
STRADELLA, quale liquidatore di Studio Time s.r.l., nei confronti della medesima e nei termini di cui
in motivazione e, per l’effetto, CONDANNA parte convenuta CLAUDIO STRADELLA al pagamento
in favore di parte attrice MARIA CLAUDIA BALOTTIN della somma di € 13.876,97, oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo dal dovuto al saldo
effettivo.
II) DICHIARA improcedibili le domande di parte attrice MARIA CLAUDIA BALOTTIN proposte ex
art. 2495 c.c. nei confronti di parti convenute CLAUDIO STRADELLA e MARIA IMMACOLATA
CAVALLO quali soci di Studio Time s.r.l.
III) CONDANNA parte convenuta CLAUDIO STRADELLA al pagamento delle spese di lite in favore
di parte attrice MARIA CLAUDIA BALOTTIN, spese che si liquidano in € 4.835,00 per compensi,
oltre rimborso contributo unificato, spese forfettarie (15 %), IVA e CPA, come per legge.
IV) CONDANNA parte attrice MARIA CLAUDIA BALOTTIN al pagamento delle spese di lite in
favore di parte convenuta MARIA IMMACOLATA CAVALLO, spese che si liquidano in € 4.835,00
per compensi, oltre spese forfettarie (15 %), IVA e CPA, come per legge.
Milano, 21 febbraio 2019
Il Presidente estensore
Angelo Mambriani
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