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pagina 1 di 43 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: Dott. Paola Maria Gandolfi Presidente rel. Dott. Latizia Ferrari da Grado Giudice Dott. Alima Zana Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 74281/2012 R.G. promossa da: INFINITY MOTION SRL (c.f. 03945900961 ), con il patrocinio degli avv. MONTESANO FRANCESCO e ZIMBALDI ANDREA AUGUSTO (ZMBNRG66P26F704E) VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 5 20052 MONZA; , ATTRICE; contro: Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Sentenza n. 8150/2015 pubbl. il 01/07/2015 RG n. 74281/2012 Repert. n. 6931/2015 del 01/07/2015 http://bit.ly/2cKFrCk

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

Sezione A

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Paola Maria Gandolfi Presidente rel.

Dott. Latizia Ferrari da Grado Giudice

Dott. Alima Zana Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 74281/2012 R.G. promossa da:

INFINITY MOTION SRL (c.f. 03945900961 ), con il patrocinio degli avv.

MONTESANO FRANCESCO e ZIMBALDI ANDREA AUGUSTO

(ZMBNRG66P26F704E) VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 5 20052 MONZA; ,

ATTRICE;

contro:

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Repert. n. 6931/2015 del 01/07/2015

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VELUX ITALIA SPA (C.F. 03726650157 ), con il patrocinio dell’avv. BARIATTI

STEFANIA e ZIMMITTI SEBASTIANO (ZMMSST68C22C351V) VIA VERDI 2

MILANO;

CONVENUTA

Conclusioni delle parti, come precisate all’udienza del 11/3/15:

per l’attrice:

Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Milano adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione

disattesa, così giudicare:

nel merito ed in via principale per tutti i motivi di cui in atti, previa l'adozione di tutte le declaratorie di rito e non del

caso concreto, accertato e dichiarato che la società Velux Italia s.p.a., in persona del

proprio legale rappresentante pro-tempore, con sede in Colognola ai Colli (VR) via Strà

n°152, si è resa responsabile della violazione del marchio comunitario “solatube”, ai

sensi e per gli effetti dell'art.21, comma 2 del Codice della Proprietà Industriale;

accertato e dichiarato che la società Velux Italia S.p.a., in persona del proprio legale

rappresentante pro-tempore, con sede in Colognola ai Colli (VR) via Strà n°152, ha

posto in essere, attraverso i fatti esposti in atti, plurimi atti di concorrenza sleale, ai sensi

e per gli effetti dell'art. 2598 nn°1,2 e 3 del codice civile; accertato e dichiarato che le

condotte illecite lamentate si sono protratte dal 09/05/2012 sino al 27/06/2012, ciò per

quanto si è potuto accertare stante l'inottemperanza da parte di Google all'ordinanza del

Tribunale in data 19/06/2013; accertato e dichiarato che successivamente al 27/06/2012

si è constatato, inoltre, l'illegittimo accostamento tra le parole “solatube” e “velux” nella

sezione “ricerche correlate”, così come contestato a Velux Italia s.p.a. e a Google con

comunicazioni in data 22/04/2014, 28/07/2014 ed in data 18/11/2014 che si allegano al

presente foglio di precisazione delle conclusioni; per l'effetto, ai sensi e per gli effetti

dell'art.125 c.p.i. in combinato disposto con gli artt.1223, 1226 e 1227 c.c., condannare

la società Velux Italia s.p.a., in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore,

con sede in Colognola ai Colli (VR), via Strà n°152, al risarcimento di tutti i danni subiti

e subendi dalla società Infinity Motion s.r.l., quantificati;

a) in € 818.370,00, come da domanda;

b) ovvero, in subordine, nella somma di € 234.773,52 quale fatturato ottenuto dalla

società Velux Italia s.p.a. in relazione alla vendita del proprio prodotto “tunnel

solare” nel periodo compreso tra il 26/04/2012 e il 30/07/2012, come risulta dalle

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fatture depositate dalla controparte in data 15/01/2014 a seguito di ordine di

produzione ex art. 210 c.p.c. in data 19/06/2013;

c) ovvero, in subordine, in € 238.160,00 quale calo globale del fatturato della società

Infinity Motion s.r.l. tra il 2011 e il 2012, come osservato nella memoria

autorizzata in data 14/02/2014;

d) ovvero, in subordine, in € 106.633,40 quali costi sostenuti dalla società Infinity

Motion s.r.l. per la comunicazione, la promozione e la pubblicità del proprio

prodotto negli anni 2011 – 2012, come osservato nella memoria autorizzata in

data 14/02/2014;

e) ovvero in quella somma maggiore o minore che il Tribunale adito vorrà liquidare,

anche in via equitativa, ai sensi e per gli effetti dell'art.1226 c.c., il tutto con

l'adozione di tutti i consequenziali provvedimenti del caso concreto;

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 126 c.p.i., si chiede che

l'emananda sentenza venga pubblicata per due volte, integralmente o per estratto, in

carattere doppio rispetto al normale, a cura e spese della società Velux Italia s.p.a.:

a) sulla homepage del sito della resistente (www.velux.it ) in modo da fornire una

corretta informazione al consumatore/utente;

b) sui motori di ricerca “Google” e “Virgilio” nella stessa posizione in cui sono

posizionati i messaggi promozionali ingannevoli con evidenza doppia rispetto al

normale;

c) su almeno due riviste specializzate del settore merceologico in cui operano le due

parti contendenti e su due quotidiani a diffusione nazionale;

d) ovvero secondo altre modalità che appariranno opportune al Tribunale adito nel caso

specifico.

in ogni caso condannare Velux Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al

rimborso delle spese di lite del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario

delle spese generali da quantificarsi nella misura del 15%;

condannare Velux Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al

rimborso:

a) della somma di € 108,90 per la traduzione in inglese dell'ordinanza notificata a

Google, come da fattura n°20130195 del 17/07/2013 della Interbrian s.n.c. di Malberti

M.G.;

b) nonché della somma di € 2.540,16 per il compenso del proprio consulente tecnico

Dott. Giovanni Piergallini come da avviso di fattura in data 3/05/2013 già prodotto in

atti (all.2 memoria istruttoria di replica);

c) nonché della somma di € 1.100,74 per il compenso del proprio consulente tecnico Ing.

Paolo Bongiovanni come da nota provvisoria in data 07/05/2013 già prodotta in atti

(all.3 memoria istruttoria di replica);

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d) nonché di tutte le altre spese per consulenze tecniche che saranno documentate negli

scritti conclusivi.

in via istruttoria

consulenza tecnica d'ufficio in via istruttoria si chiede, occorrendo, l'ammissione di Consulenza tecnica al fine di

accertare:

a) se la convenuta abbia richiesto l'utilizzo quale “keyword”, tramite il servizio Adwords

di Google, della parola “solatube” e/o “solartube” e/o simili (ad esempio “solar –

tube”);

b) se nel sito della società Velux Italia S.p.a. e/o della VKR Holdng A/S è stata inserita,

quale “metatag” o attraverso altro sistema, la parola “solatube” e/o “solartube” e/o

simili (ad esempio “solar – tube”);

c) proceda alla quantificazione dei danni patiti dalla società Infinity Motion s.r.l. sulla

base del numero di visualizzazioni mensili della “parola chiave” “Solatube”, della media

di visite giornaliere / “contatti” al sito Velux per tutta la durata dell'illecito, il tutto sia in

termini di danno emergente, sia in termini di lucro cessante (quest'ultimo sotto il profilo

del mancato guadagno / decremento fatturato del titolare del diritto ovvero sotto il

profilo della restituzione degli utili realizzati da Velux Italia s.p.a. per quel prodotto

specifico ovvero ancora sotto il profilo del mancato raggiungimento, da parte della

società Infinity Motion s.r.l. negli anni in questione dei budget concordati con la casa

madre e della perdita di eventuali benefit di cui ai punti 1d e 5a e 5b del contratto di

distribuzione sottoscritto in data 1/08/2010 – doc.4 - tra Solatube Global Marketing Inc e

Infinity Motion s.r.l.), sia in termine di eventuale discredito commerciale dovuto alla

vendita presso i consumatori di prodotti meno performanti.

prove orali Si insiste, occorrendo, di essere ammessi alla prova per interpello del legale

rappresentante di Velux Italia s.p.a. e per testimoni sulle seguenti circostanze:

vero che la Solatube International Inc. società di diritto statunitense avente sede in

Oak Ridge Way - Vista, (California – Stati Uniti), è titolare dei seguenti marchi

comunitari: a) marchio “denominativo” comunitario “SOLATUBE” (n° di

registrazione 000756643 del 03/03/2000) – doc.1; b) marchio “figurativo”

comunitario “SOLATUBE” (n° di registrazione 000756668 del 10/05/2001) –

doc.2;

vero che tali marchi si riferiscono ad un particolare prodotto tecnologico

(denominato, appunto, “Solatube”) grazie al quale è possibile, attraverso un

innovativo sistema di rifrazione della luce solare, illuminare con la luce naturale,

sia i locali di piccole dimensioni (abitazioni, uffici), sia le grandi superfici coperte

(stabilimenti industriali, centri commerciali), il tutto come viene illustrato

cliccando sul sito della Solatube International Inc. (http://www.solatube.com) –

doc.3;

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vero che la società Infinity Motion s.r.l., in persona del legale rappresentante pro -

tempore signor Gallo Lorenzo, con sede legale in 20900 Monza (MB), via

Cavallotti n. 27, in forza di un contratto di distribuzione sottoscritto in data

1/08/2010 con la Solatube Global Marketing Inc. (che faceva seguito ad un

precedente accordo sottoscritto in data 1/08/2004 rinnovato ogni tre anni), risulta

essere l'unica società autorizzata a commercializzare, distribuire e rivendere il

prodotto “Solatube” in Italia – doc.4 che si rammostra al teste;

vero che in data 09/05/2012 la società Infinity Motion s.r.l. effettuava una verifica

sul più comune ed utilizzato motore di ricerca web “Google” e, digitando la

parola “Solatube” o anche parole similari come ad esempio “Solartube”, si

avvedeva che, come primo risultato, compariva il messaggio pubblicitario:

“Tunnel Solare da 378 Euro – Porta la luce nei locali bui”, oppure: “Tunnel

Solare VELUX – Anche nelle stanze senza finestre” (doc. 7 che si rammostra al

teste);

vero che entrambi i messaggi promozionali conducono direttamente, tramite link,

al sito internet www.velux.it (doc. n. 7 che si rammostra al teste);

vero che cliccando su tali messaggi pubblicitari l'utente viene indirizzato

direttamente sul sito internet della Velux Italia s.p.a., con sede in Colognola ai

Colli (VR), ove viene pubblicizzato un prodotto denominato “Tunnel Solare”

analogo a quello distribuito dalla società Infinity Motion s.r.l. (doc.8 che si

rammostra al teste);

vero che anche a seguito di una verifica tramite il motore di ricerca “Virgilio”, la

Infinity Motion s.r.l. ha potuto appurare che, digitando la parola “solatube”

appaiono i medesimi riferimenti pubblicitari e richiami al sito internet della Velux

Italia S.p.a. (doc.9 che si rammostra al teste);

vero che nel medesimo sito della Solatube International Inc.

(http://www.solatube.com) se si accede indifferentemente alla sezione

“Residential” o “Commercial” e si inserisce la parola “Solatube” nella stringa di

ricerca posta in basso a destra della pagina web (contrassegnata con una lente di

ingrandimento), appariva nuovamente, in una nuova pagina web pur recante

l'indicazione della ragione sociale della Solatube International Inc., il messaggio

promozionale della Velux Italia s.p.a. (doc.10 che si rammostra al teste);

vero che effettuando delle ulteriori ricerche su “Google” (con il nome “solatube”

e/o “solartube”) anche nei giorni successivi al 09/05/2012 ed anche più volte nella

stessa giornata, comparivano nuovamente i messaggi promozionali riconducibili

alla Velux Italia s.p.a.;

vero che i messaggi promozionali / pubblicitari riconducibili alla Velux Italia

s.p.a. sono apparsi nelle giornate del 10/05/2012, 12/05/2012, 16/05/2012,

17/05/2012, 18/05/2012, 19/05/2012, 21/05/2012, 22/05/2012, 24/05/2012,

25/05/2012, 28/05/2012, 31/05/2012, 04/06/2012, 10/06/2012, 11/06/2012,

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12/06/2012, 13/06/2012, 14/06/2012, 25/06/2012, 26/06/2012 ed in data

27/06/2012 (doc.11 che si rammostrano al teste);

vero che la società Velux Italia s.p.a. opera anche nel medesimo settore

commerciale della società Infinity Motion s.r.l. e si trova, quindi, in diretta

concorrenza con la medesima (doc.12 che si rammostra al teste);

vero che con lettera raccomandata in data 21/06/2012 lo scrivente difensore, in

nome e per conto della società Infinity Motion s.r.l., inviava una diffida a

rimuovere i messaggi promozionali di cui è causa e/o comunque ad adottare tutti i

provvedimenti necessari alla cessazione dell'abuso, sia alla società Velux Italia

s.p.a., sia alla società Velux A/S avente sede in Danimarca, sia alla VKR Holding

A/S, sia, per quanto di competenza di quest'ultima, alla Google Ireland LTD

(doc.13 che si rammostra al teste);

vero che a seguito di tale comunicazione rispondeva la VKR Holding A/S

asserendo che fu la stessa Google, tramite il servizio “AdWords”, a raccomandare

e suggerire alla società Velux Italia s.p.a. l'utilizzo delle parole “solatube” o

“solartube” per commercializzare il proprio prodotto (doc.14 che si rammostra al

teste);

vero che nella medesima comunicazione si precisava anche che non vi era alcuna

intenzione, da parte di VKR Holding A.S. e Velux Italia S.p.a., di utilizzare una

parola simile al marchio “solatube” (doc.14 che si rammostra al teste);

vero che lo scrivente legale rispondeva con ulteriore comunicazione del

02/07/2012 nella quale si prendeva atto che, nel frattempo, era stata constatata la

rimozione dei messaggi pubblicitari lesivi richiamanti il sito della società Velux

Italia S.p.a. (doc.15 che si rammostra al teste);

vero che la VKR Holding A/S. e la Velux Italia S.p.a. in data 1/08/2012

riscontravano la sopra citata comunicazione attraverso il proprio legale,

affermando di non avere alcuna responsabilità per le condotte di contraffazione e

concorrenza sleale ad esse contestate e, negando, quindi, la fondatezza della

richiesta risarcitoria (doc.16 che si rammostra al teste);

vero che anche dopo il predetto scambio di corrispondenza, la Infinity Motion

s.r.l., effettuando una ulteriore ricerca tramite “Google” in data 11/09/2012,

sempre con la parola chiave “solatube”, ebbe a constatare che, pur essendo stati

rimossi gli originari messaggi pubblicitari posti in immediata evidenza, residuava,

in fondo alla pagina web, ancora il nominativo “solatube” associato a quello della

“velux” (doc.17 che si rammostra al teste);

vero che l’introduzione sul mercato italiano dei marchi e dei prodotti SOLATUBE

risale a fine del 1997 e trae origine da contatti tra la famiglia Gallo e la società

californiana SOLATUBE Inc., all’epoca alla ricerca di un distributore sul mercato

italiano;

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vero che successivamente i sigg.ri Gallo effettuarono i primi sondaggi per

verificare l’esistenza di un interesse per il prodotto sul mercato italiano;

vero che l’attività fu all’inizio molto limitata poiché la tecnologia non era

conosciuta e pertanto si rese necessaria un’opera di informazione che venne svolta

direttamente nei confronti degli studi di progettazione, iniziando dai più rinomati;

vero che in questo quadro i prodotti della linea SOLATUBE vennero esposti

anche in fiere di settore riscontrando un notevole interesse per gli articoli

assolutamente innovativi proposti;

vero che le fiere cui hanno partecipato i signori Gallo e la Società INFINITY

MOTION s.r.l. erano specializzate nei seguenti settori: a) risparmio energetico

negli edifici; b) settore edile, poiché l’installazione dei prodotti avviene

tipicamente in fase di costruzione o ristrutturazione e poiché la perforazione della

copertura e delle solette e la predisposizione di adeguate strutture, costituiscono

elementi necessari e prodromici alla vendita del prodotto;

vero che al fine di organizzare una rete di vendita, vennero individuati i primi

rivenditori ed addestrati i posatori per renderli in grado di installare

adeguatamente i prodotti venduti;

vero che nella prima fase i prodotti erano distribuiti in Europa dalla Solatube

Global Marketing Inc. attraverso un magazzino nel Regno Unito;

vero che tale modalità di distribuzione si rivelò inadeguata in quanto non

consentiva, o rendeva poco redditizio, effettuare piccole forniture;

vero che per aumentare la penetrazione sul mercato italiano e rendere possibile

una distribuzione più capillare, nel 2003 venne costituita dai Signori Lorenzo e

Franco Gallo la INFINITY MOTION S.n.c.

vero che la Infinity Motion s.r.l. iniziò ad importare i prodotti dagli Stati Uniti e

costituì un magazzino in Italia al fine di poter evadere anche ordini di piccoli lotti;

vero che la vendita del condotto di luce “Solatube”, dal punto di vista progettuale,

comporta una tempistica di medio – lungo termine (anche 2-3 anni ) che si

sviluppa nelle seguenti fasi: a) inizialmente il progettista inserisce nel capitolato

un prodotto “Tipo” Solatube con la descrizione di capitolato; b) quando le

imprese acquisiscono il lavoro spesso non prestano attenzione alle descrizioni di

capitolato di componenti poco noti rimandando la ricerca del prodotto a poco

prima della messa in opera; c) poco prima della posa le imprese effettuano una

ricerca su internet per cercare il prodotto descritto nel capitolato;

vero che il signor Lorenzo Gallo della Infinity Motion, a partire dal mese di aprile

- maggio del 2012 ha ricevuto delle telefonate da potenziali clienti e progettisti nel

corso delle quali veniva chiesto se Infinity Motion S.r.l. facesse parte del gruppo

Velux, ovvero se la linea “Solatube” fosse un prodotto “Velux”;

vero che la Infinity Motion s.r.l. in data 16/04/2013 ha accertato che cliccando la

parola “solatube” nella stringa di ricerca del sito “Lavorincasa.it” appare un

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Sentenza n. 8150/2015 pubbl. il 01/07/2015RG n. 74281/2012

Repert. n. 6931/2015 del 01/07/2015

http://bit.ly/2cKFrCk

Page 8: Sentenza n. 8150/2015 pubbl. il 01/07/2015 RG n. …...2015/07/01  · pagina 3 di 43 fatture depositate dalla controparte in data 15/01/2014 a seguito di ordine di produzione ex art.

pagina 8 di 43

messaggio pubblicitario della Velux Italia s.p.a. (docc.41 - 42 che mi si

rammostrano);

vero che il condotto di luce commercializzato dalla Infinity Motion s.r.l., dal

punto di vista delle prestazioni, risulta essere più performante di quello

commercializzato dalla Velux Italia S.p.a. grazie ad una maggiore qualità dei

materiali di rivestimento interno dei condotti di trasporto e grazie alla esistenza di

una calotta captatrice con tecnologia Raybender 3000, come risulta dalla perizia

che confermo e che mi si rammostra (doc.26);

vero che la società Infinity Motion s.r.l. ha subito un decremento di ricavo nella

vendita del proprio prodotto ossia il condotto di luce “solatube” proprio in

corrispondenza temporale con l'apparizione del messaggio promozionale inserito

dalla Velux Italia S.p.a.;

vero che la Infinity Motion s.r.l. nel primo trimestre del 2012 ha avuto un ricavo

di € 154.299,00 ossia in decremento del 26,90% rispetto al primo trimestre del

2011 (ove era stato registrato un ricavo di € 211.185,00) come risulta dal doc.27

che si rammostra al teste;

vero che la Infinity Motion s.r.l. nel secondo trimestre del 2012 ha registrato un

ricavo di € 148.860,00 ossia in decremento del 43,70% rispetto al secondo

trimestre del 2011 (ove era stato registrato un ricavo di € 264.332,00) come risulta

dal doc.27 che si rammostra al teste;

vero che la Infinity Motion s.r.l. nel terzo trimestre del 2012 ha registrato un

ricavo di € 137.040,00 ossia in decremento del 20,10% rispetto al terzo trimestre

del 2011 (ove era stato registrato un ricavo di € 171.510,00 come risulta dal

doc.27 che si rammostra al teste);

vero che la Infinity Motion s.r.l. nel quarto trimestre del 2012 ha registrato un

ricavo di € 106.531,00 ossia in decremento del 22,70% rispetto al quarto trimestre

del 2011 (ove era stato registrato un ricavo di € 137.863,00 come risulta dal

doc.27 che si rammostra al teste);

vero che la Infinity Motion s.r.l., nell'anno 2004, per la divulgazione e

pubblicizzazione del marchio “solatube” ha sostenuto costi di comunicazione per

complessivi € 8.186,22 come risulta dalle seguenti fatture che ho reperito nei

registri IVA acquisti della società attrice e che mi si rammostrano (doc. 28):

FT N. 1750 DEL 11/11/2004 DOMINIANDO

SRL € 275,97

FT N. 1749 DEL 11/11/2004 DOMINIANDO

SRL € 25,61

FT N. 1751 DEL 11/11/2004 DOMINIANDO

SRL € 83,50

FT N. 1752 DEL 11/11/2004 DOMINIANDO

SRL € 85,65

Firm

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Sentenza n. 8150/2015 pubbl. il 01/07/2015RG n. 74281/2012

Repert. n. 6931/2015 del 01/07/2015

http://bit.ly/2cKFrCk

Page 9: Sentenza n. 8150/2015 pubbl. il 01/07/2015 RG n. …...2015/07/01  · pagina 3 di 43 fatture depositate dalla controparte in data 15/01/2014 a seguito di ordine di produzione ex art.

pagina 9 di 43

FT N. 1604 DEL 22/10/2004 DOMINIANDO

SRL € 15,49

FT N. 2004093091 DEL 12/10/2004 RCS

PUBBLICITA' SPA € 1.700,00

FT N. 2004069753 DEL 20/07/2004 RCS

PUBBLICITA' SPA € 1.700,00

FT N. 2004040933 DEL 11/05/2004 RCS

PUBBLICITA' SPA € 1.700,00

FT N. 2004018610 DEL 16/03/2004 RCS

PUBBLICITA' SPA € 1.700,00

FT N. 156 DEL 29/03/2004 EDICOM SAS DI

MARUSIG FABRIZIO & C. € 900,00

38. vero che la Infinity Motion s.r.l., nell'anno 2005, per la divulgazione e

pubblicizzazione del marchio “solatube” ha sostenuto costi di comunicazione per

complessivi € 43.323,25 come risulta dalle seguenti fatture che ho reperito nei registri

IVA acquisti della società attrice e che mi si rammostrano (doc.29):

FT. N. 29 DEL 25/11/2005 M. MADDALENA

GALLIANI

166,40

FT N. 13 DEL 29/03/2005 WELL-TECH ARCH

CHIARA CANTONO

8.500,0

0

FT N. 14261 DEL 23/11/2005 BF SERVIZI

SRL

778,63

FT N. 504731 DEL 01/08/2005

BOLOGNAFIERE SPA

1.051,8

0

FT N. 1310/V DEL 05/09/2005 PUBLISCOOP

PIU' SRL

1.140,0

0

FT N. 1448/V DEL 05/10/2005 PUBLISCOOP

PIU' SRL

2.660,0

0

FT N. 503174 DEL 04/05/2005

BOLOGNAFIERE SPA

1.320,0

0

FT N. 2569 DEL 31/03/2005 O.N.

ORGANIZZAZIONE NIKE SRL € 28,80

FT N. 4793 DEL 26/04/2005 BF SERVIZI

SRL

477,90

FT N. 58/05 DEL 07/03/2005 C.L.P DI CAPERNA €

Firm

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Repert. n. 6931/2015 del 01/07/2015

http://bit.ly/2cKFrCk

Page 10: Sentenza n. 8150/2015 pubbl. il 01/07/2015 RG n. …...2015/07/01  · pagina 3 di 43 fatture depositate dalla controparte in data 15/01/2014 a seguito di ordine di produzione ex art.

pagina 10 di 43

LUCIANO 240,00

FT N. 40 DEL 07/03/2005

ARIESALLESTIMENTI SRL

300,00

FT N. 1134 DEL 16/02/2005 O.N.

ORGANIZZAZIONE NIKE SRL

3.644,2

0

FT N. 70 DEL 15/09/2005 LAMBERTO

FAGLIA

550,00

FT N. 67 DEL 14/06/2005 LAMBERTO

FAGLIA

700,00

FT N. 62 DEL 15/02/2005 LAMBERTO

FAGLIA

1.350,0

0

FT N. 25626 DEL 16/07/2005 MONDADORI

PUBBLICITA' SPA

2.167,5

0

FT N. 22326 DEL 18/06/2005 MONDADORI

PUBBLICITA' SPA

2.167,5

0

FT N. 2385 DEL 26/04/2005 PRS STAMPA

SRL

1.950,0

0

FT N. 2005042554 DEL 10/05/2005 RCS

PUBBLICITA' SPA

1.700,0

0

FT N. 2005016270 DEL 08/03/2005 RCS

PUBBLICITA' SPA

1.700,0

0

FT N. 2005068577 DEL 12/07/2005 RCS

PUBBLICITA' SPA

1.700,0

0

FT N. 2005030354 DEL 12/04/2005 RCS

PUBBLICITA' SPA

2.380,0

0

FT N. 1152 DEL 12/07/2005 DOMINIANDO

SRL € 25,82

FT N. 1 DEL 31/01/2005 C.R.D.D. SRL

1.200,0

0

FT N. 469 DEL 27/05/2005 GRAFO SRL €

Firm

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Repert. n. 6931/2015 del 01/07/2015

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pagina 11 di 43

3.509,5

0

FT N. 243 DEL 21/03/2005 GRAFO SRL

1.915,2

0

39. vero che la Infinity Motion s.r.l., nell'anno 2006, per la divulgazione e

pubblicizzazione del marchio “solatube” ha sostenuto costi di comunicazione per

complessivi € 82.187,30 come risulta dalle seguenti fatture che ho reperito nei registri

IVA acquisti della società attrice e che mi si rammostrano (doc.30):

FT N. 137 DEL 24/02/2006 GRAFO SRL

1.462,5

0

FT N. 17 DEL 29/09/2006 M.MADDALENA

GALLIANI

291,20

FT N. 30 DEL 28/12/2006 M.MADDALENA

GALLIANI

540,80

FT N. 131 DEL 20/01/2006 DOMINIANDO

SRL € 90,18

FT N. 2 DEL 23/02/2006 LAMBERTO FAGLIA

1.200,0

0

FT N. 751 DEL 10/04/2006 DOMINIANDO

SRL

167,75

FT N. 766 DEL 10/04/2006 DOMINIANDO

SRL

250,37

FT N. 253 DEL 07/02/2006 DOMINIANDO

SRL

175,00

FT N. 1775 DEL 28/09/2006 DOMINIANDO

SRL € 25,82

FT N. 1595 DEL 27/01/2006 MONDADORI

PUBBLICITA' SPA

2.216,0

0

FT N. 30825DEL 29/08/2006 MONDADORI

PUBBLICITA' SPA

2.233,0

0

FT N. 839 DEL 01/03/2006 BE-MA EDITRICE

SRL

2.800,0

0

FT N. 1060001718 DEL 18/04/2006 EDITORIALE

DOMUS SRL

2.295,0

Firm

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Sentenza n. 8150/2015 pubbl. il 01/07/2015RG n. 74281/2012

Repert. n. 6931/2015 del 01/07/2015

http://bit.ly/2cKFrCk

Page 12: Sentenza n. 8150/2015 pubbl. il 01/07/2015 RG n. …...2015/07/01  · pagina 3 di 43 fatture depositate dalla controparte in data 15/01/2014 a seguito di ordine di produzione ex art.

pagina 12 di 43

0

FT N. 1966 DEL 03/05/2006 BE-MA EDITRICE

SRL

2.800,0

0

FT N. 1060002614 DEL 19/05/2006 EDITORIALE

DOMUS SPA

2.295,0

0

FT N. 1060005070 DEL 04/10/2006 EDITORIALE

DOMUS SPA

2.295,0

0

FT N. 120 DEL 28/04/2006 PRISMA SRL

9.988,9

0

FT N. 21 DEL 25/07/2006 ARCH. ALESSANDRO

ROGORA

306,00

FT N. 2006098489 DEL 10/10/2006 R.C.S.

PUBBLICITA' SPA

1.700,0

0

FT N. 4333 DEL 11/10/2006 BE-MA EDITRICE

SRL

1.500,0

0

FT N. 4380 DEL 11/10/2006 BE-MA EDITRICE

SRL

1.000,0

0

FT N. 40088 DEL 26/10/2006 MONDADORI

PUBBLICITA' SPA

1.706,0

0

FT N. 2006111651 DEL 09/11/2006 RCS

PUBBLICITA' SPA

1.700,0

0

FT N. 555 DEL 20/01/2006 O.N.

ORGANIZZAZIONE NIKE SRL

4.294,0

0

FT N. 1314 DEL 09/11/2006 RASSEGNE - FIERA

MILANO SPA

2.856,0

0

FT N. 34 DEL 06/02/2006 EXPOENERGIE SRL

2.125,0

0

FT N. 1803 DEL 06/03/2006 BF SERVIZI €

Firm

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Repert. n. 6931/2015 del 01/07/2015

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Page 13: Sentenza n. 8150/2015 pubbl. il 01/07/2015 RG n. …...2015/07/01  · pagina 3 di 43 fatture depositate dalla controparte in data 15/01/2014 a seguito di ordine di produzione ex art.

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SRL 276,00

FT N. 268/F CAMPEGGIO CITTA' DI

BOLOGNA SRL

551,00

FT N. 602545 DEL 02/05/2006

BOLOGNAFIERE SPA

1.330,0

0

FT N. 12138 DEL 23/10/2006 B.F. SERVIZI

SRL

344,00

FT N. 12278 DEL 24/10/2006 B.F. SERVIZI

SRL € 97,64

FT N. 604270 DEL 01/09/2006 BOLOGNA

FIERE SPA

1.106,5

0

FT N. 3646 DEL 05/06/2006 BE-MA EDITRICE

SRL

2.800,0

0

FT N. 1060004715 DEL 08/09/2006 EDITORIALE

DOMUS SPA

2.295,0

0

FT N. 2696 DEL 06/06/2006 BE-MA EDITRICE

SRL

2.800,0

0

FT N. 2695 DEL 06/06/2006 BE-MA EDITRICE

SRL

2.500,0

0

FT N. 2879 DEL 13/06/2006 BE-MA EDITRICE

SRL

3.500,0

0

FT N. 3439 DEL 03/08/2006 BE-MA EDITRICE

SRL

2.800,0

0

FT N. 7 DEL 10/04/2006 M.MADDALENA

GALLIANI

1.310,4

0

FT N. 379 DEL 28/04/2006 GRAFO SRL

4.851,0

2

FT N. 24629 DEL 27/06/2006 MONDADORI

PUBBLICITA' SPA

2.233,0

0

Firm

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Repert. n. 6931/2015 del 01/07/2015

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Page 14: Sentenza n. 8150/2015 pubbl. il 01/07/2015 RG n. …...2015/07/01  · pagina 3 di 43 fatture depositate dalla controparte in data 15/01/2014 a seguito di ordine di produzione ex art.

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FT N. 40386 DEL 27/10/2006 MONDADORI

PUBBLICITA' SPA

2.233,0

0

FT N. 4649 DEL 20/04/2006 BF SERVIZI

SRL

495,74

FT N. 158 DEL 29/12/2006 KINO SRL

2.000,0

0

FT N. 262 DEL 07/02/2006 DOMINIANDO

SRL € 20,00

FT N. 453 DEL 06/03/2006 DOMINIANDO

SRL

165,24

FT N. 497 DEL 10/03/2006 DOMINIANDO

SRL

165,24

40. vero che la Infinity Motion s.r.l., nell'anno 2007, per la divulgazione e

pubblicizzazione del marchio “solatube” ha sostenuto costi di comunicazione per

complessivi € 131.332,50 come risulta dalle seguenti fatture che ho reperito nei registri

IVA acquisti della società attrice e che mi si rammostrano (doc.31):

FT N. 152 DEL 23/01/2007 DOMINIANDO

SRL

179,00

FT N. 288 DEL 09/02/2007 DOMINIANDO

SRL € 15,49

FT N. 2177 DEL 9/11/2007 DOMINIANDO

SRL € 41,31

FT N. 2292 DEL 26/11/2007 DOMINIANDO

SRL

1.853,4

9

FT N. 2486 DEL 25/12/2007 DOMINIANDO

SRL € 48,00

FT N. 2487 DEL 25/12/2007 DOMINIANDO

SRL € 51,13

FT N. 28 DEL 30/11/2007 M.MADDALENA

GALLIANI

187,20

FT N. 6 DEL 23/05/2007 LAMBERTO

FAGLIA

600,00

FT N. 19 DEL 18/01/2007 GRAFO SRL

4.188,2

4

FT N. 52 DEL 31/01/2007 GRAFO SRL €

Firm

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l#:

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Sentenza n. 8150/2015 pubbl. il 01/07/2015RG n. 74281/2012

Repert. n. 6931/2015 del 01/07/2015

http://bit.ly/2cKFrCk

Page 15: Sentenza n. 8150/2015 pubbl. il 01/07/2015 RG n. …...2015/07/01  · pagina 3 di 43 fatture depositate dalla controparte in data 15/01/2014 a seguito di ordine di produzione ex art.

pagina 15 di 43

1.595,0

0

FT N. 21 DEL 27/09/2007 M.MADDALENA

GALLIANI

395,20

FT N. 991 DEL 23/11/2007 GRAFO SRL

5.207,0

0

FT N. 4 DEL 28/02/2007 M.MADDALENA

GALLIANI

509,60

FT N. 14 DEL 29/05/2007 M. MADDALENA

GALLIANI

530,40

FT N. 1338 DEL 20/12/2007 MADE EVENTI

SRL

2.094,6

8

FT N. 2007/V1/4843 DEL 07/12/2007 FIERA

BOLZANO SPA

1.111,0

0

FT N. 15881 DEL 20/10/2007 BF SERVIZI

SRL

142,25

FT N. 96 DEL 18/01/2007 O.N.

ORGANIZZAZIONE NIKE SRL

4.409,9

0

FT N. 1866 DEL 26/02/2007 BF SERVIZI SRL €

490,00

FT N. 2949 DEL 06/02/2007 FIERA MILANO

SPA

512,50

FT N. 2734 DEL 12/03/2007 BF SERVIZI SRL €

100,05

FT N. 966 DEL 27/04/2007 STUDIO GI SRL €

175,00

FT N. 703437 DEL 02/05/2007

BOLOGNAFIERE SPA

1.340,0

0

FT N. 705882 DEL 03/09/2007

BOLOGNAFIERE SPA

1.166,9

0

FT N. 1194/F DEL 28/10/2007 CAMPEGGIO

CITTA' DI BOLOGNA SRL

450,00

FT N. 13060 DEL 14/09/2007 BF SERVIZI

SRL

531,00

Firm

ato

Da

: G

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68

06

7 -

Firm

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3 S

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de

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Repert. n. 6931/2015 del 01/07/2015

http://bit.ly/2cKFrCk

Page 16: Sentenza n. 8150/2015 pubbl. il 01/07/2015 RG n. …...2015/07/01  · pagina 3 di 43 fatture depositate dalla controparte in data 15/01/2014 a seguito di ordine di produzione ex art.

pagina 16 di 43

FT N. 397 DEL 08/05/2007 CONSORZIO

AUTONOMO ENTE FIERA LANCIANO

373,50

FT N. 3 DEL 23/01/2007 MARLEGNO SRL €

500,00

FT N. 677 DEL 17/10/2007 EXPOENERGIE

SRL

2.050,0

0

FT N. 2007/V2/1240 DEL 11/09/2007 FIERA

BOLZANO SPA

500,00

FT N. 162 DEL 15/02/2007 EXPOENERGIE

SRL

2.100,0

0

FT N. 5402 DEL 31/10/2007 SENAF SRL

1.140,0

0

FT N. 5547 DEL 14/11/2007 SENAF SRL

2.224,0

0

FT N. 130555 DEL 05/02/2007 SIFALBERGHI

SOC. ITALO FRANCESE ALBERGHI SRL

1.278,0

0

FT N. 130554 DEL 05/02/2007 SIFALBERGHI

SOC. ITALO FRANCESE ALBERGHI SRL

1.470,2

4

FT N. 15120 DEL 18/06/2007 ATHESIA

DRUCK SRL

575,00

FT N. 6607 DEL 26/03/2007 ATHESIA

DRUCK SRL

825,00

FT N. 2699 DEL 01/06/2007 BE-MA

EDITRICE SRL

2.125,0

0

FT N. 11279 DEL 30/04/2007 ATHESIA

DRUCK SRL

575,00

FT N. 2632 DEL 30/05/2007 IL SOLE 24 ORE

EDITORIA SPECIALIZZATA SRL

2.200,0

0

FT N. 19264 DEL 25/05/2007 MONDADORI

PUBBLICITA' SPA

2.301,0

0

FT N. 4170 DEL 19/06/2007 PRS STAMPA €

Firm

ato

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7 -

Firm

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Sentenza n. 8150/2015 pubbl. il 01/07/2015RG n. 74281/2012

Repert. n. 6931/2015 del 01/07/2015

http://bit.ly/2cKFrCk

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pagina 17 di 43

SRL 2.300,0

0

FT N. 54221 DEL 24/05/2007

PUBLIKOMPASS SPA

800,00

FT N. 50 DEL 31/03/2007 PRISMA SRL

9.080,8

2

FT N. 9598 DEL 31/12/2007 PRS STAMPA

SRL

11.000,

00

FT N. AB006728 DEL 31/12/2007 IL SOLE 24

ORE EDITORIA SPECIALIZZATA SRL

1.500,0

0

FT N. 3483 DEL 16/07/2007 BE-MA

EDITRICE SRL

2.125,0

0

FT N. 30263 DEL 29/08/2007 MONDADORI

PUBBLICITA' SPA

2.301,0

0

FT N. AB003890 DEL 31/08/2007 IL SOLE 24

ORE EDITORIA SPECIALIZZATA SRL

2.200,0

0

FT N. 5944 DEL 04/09/2007 PRS STAMPA

SRL

2.300,0

0

FT N. 35387 DEL 28/09/2007 MONDADORI

PUBBLICITA' SPA

2.301,0

0

FT N. 4450 DEL 03/10/2007 BE-MA

EDITRICE SRL

2.125,0

0

FT N. 7040 DEL 17/10/2007 BE-MA

EDITRICE SRL

2.300,0

0

FT N. 5385 DEL 12/11/2007 BE-MA

EDITRICE SRL

2.125,0

0

FT N. 161 DEL 29/11/2007 SINERGY SRL €

403,60

FT N. 44618 DEL 22/11/2007 MONDADORI €

Firm

ato

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Repert. n. 6931/2015 del 01/07/2015

http://bit.ly/2cKFrCk

Page 18: Sentenza n. 8150/2015 pubbl. il 01/07/2015 RG n. …...2015/07/01  · pagina 3 di 43 fatture depositate dalla controparte in data 15/01/2014 a seguito di ordine di produzione ex art.

pagina 18 di 43

PUBBLICITA' SPA 9.180,0

0

FT N. 2007142006 DEL 18/12/2007 RCS

PUBBLICITA' SPA

12.000,

00

FT N. 2980 DEL 19/12/2007 IL SOLE 24 ORES

BUSINESS MEDIA SRL

10.500,

00

FT N. AB005335 DEL 31/10/2007 IL SOLE 24

ORE EDITORIA SPECIALIZZATA SRL

2.200,0

0

FT N. AB006695 DEL 31/12/2007 IL SOLE 24

ORE EDITORIA SPECIALIZZATA SRL

500,00

FT N. AB006723 DEL 31/12/2007 IL SOLE 24

ORE EDITORIA SPECIALIZZATA SRL

600,00

FT N. 06 DEL 09/02/2007 ARCH. ALESSANDRO

ROGORA

408,00

FT N. 61S06 DEL 17/04/2007 POLITECNICO DI

TORINO - SERVIZIO GESTIONE

3.800,0

0

RISORSE FINANZIARIE

FT N. 22 DEL 29/05/2007 ARCH ALESSANDRO

ROGORA

1.122,0

0

41. vero che la Infinity Motion s.r.l., nell'anno 2008, per la divulgazione e

pubblicizzazione del marchio “solatube” ha sostenuto costi di comunicazione per

complessivi € 70.452,23 come risulta dalle seguenti fatture che ho reperito nei registri

IVA acquisti della società attrice e che mi si rammostrano (doc.32):

FT N. AB003375 DEL 29/08/2008 IL SOLE 24

ORE BUSINESS MEDIA SRL

3.000,00

FT N. AB004735 DEL 31/10/2008 IL SOLE 24

ORE BUSINESS MEDIA SRL

3.200,00

FT N. AB004929 DEL 31/10/2008 IL SOLE 24

ORE BUSINESS MEDIA SRL

5.000,00

FT N. 403 DEL 03/03/2008

EDILPORTALE.COM SPA € 900,00

FT N. 109442/N DEL 28/02/2008 SEAT PAGINE

GIALLE SPA € 359,00

FT N. 4247 DEL 01/09/2008 BE-MA €

Firm

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Repert. n. 6931/2015 del 01/07/2015

http://bit.ly/2cKFrCk

Page 19: Sentenza n. 8150/2015 pubbl. il 01/07/2015 RG n. …...2015/07/01  · pagina 3 di 43 fatture depositate dalla controparte in data 15/01/2014 a seguito di ordine di produzione ex art.

pagina 19 di 43

EDITRICE SRL 2.125,00

FT N. 4718 DEL 02/10/2008 BE-MA

EDITRICE SRL

2.125,00

FT N. 370 DEL 29/04/2008 GRAFO SRL €

3.494,32

FT N. 7 DEL 31/03/2008 M.MADDALENA

GALLIANI € 509,60

FT N. 310 DEL 12/04/2007 GRAFO SRL €

2.122,68

FT N. 665 DEL 16/07/2008 GRAFO SRL €

2.952,00

FT N. 898 DEL 15/10/2008 GRAFO SRL €

1.567,50

FT N. 11345 DEL 29/09/2008 BF SERVIZI

SRL € 550,08

FT N. 12806 DEL 13/10/2008 BF SERVIZI

SRL € 102,10

FT N. 2008/1017 DEL 18/10/2008 CITTA' DI

BOLOGNA SRL € 420,00

FT N. FV801827 DEL 29/02/2008

BOLOGNAFIERE SPA

1.350,00

FT N. 1261 DEL 18/11/2008 EXPOENERGIE

SRL

2.170,00

FT N. 177 DEL 27/02/2008 EXPOPAGE SPA € 650,00

FT N. 2008/V1/4503 DEL 13/11/2008 FIERA

BOLZANO SPA € 182,00

FT N. 3115 DEL 18/12/2008 MADE EVENTI

SRL

2.241,32

FT N. 2008/V1/4802 DEL 17/12/2008 FIERA

BOLZANO SPA

1.183,00

FT N. 46965 DEL 18/12/2008 FIERA MILANO

SPA € 128,00

FT N. 10V514 DEL 12/02/2008 POLITECNICO

DI MILANO

9.335,00

DIPARTIMENTO BEST-BUILDING

ENVIRONMENT SCIENCES AND

TECHNOLOGY

FT N. 3 DEL 05/03/2008 LAMBERTO

FAGLIA

1.660,00

FT N. 795 DEL 04/04/2008 DOMINIANDO € 41,31

Firm

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Repert. n. 6931/2015 del 01/07/2015

http://bit.ly/2cKFrCk

Page 20: Sentenza n. 8150/2015 pubbl. il 01/07/2015 RG n. …...2015/07/01  · pagina 3 di 43 fatture depositate dalla controparte in data 15/01/2014 a seguito di ordine di produzione ex art.

pagina 20 di 43

SRL

FT N. 1256 DEL 03/06/2008 DOMINIANDO

SRL € 352,00

FT N. 1582 DEL 11/07/2008 DOMINIANDO

SRL € 600,00

FT N. 2431 DEL 17/11/2008 DOMINIANDO

SRL € 82,62

FT N. 2575 DEL 05/12/2008 DOMINIANDO

SRL € 321,00

FT N. 2008/V1/385 DEL 18/01/2008 € 375,00

FT N. FV801226 DEL 21/02/2008 BOLOGNA

FIERE SPA € 380,00

FT N. 6925 DEL 05/02/2008 FIERA MILANO

SPA € 497,70

FT N. AB000714 DEL 29/02/2008 IL SOLE 24

ORE BUSINESS MEDIA SRL € 500,00

FT N. 237/F DEL 01/03/2008 GRUPPO STEA € 700,00

FT N. 213 DEL 14/03/2008 EXPOENERGIE

SRL

2.400,00

FT N. 771 DEL 30/05/2007 EXPOPAGE SPA € 750,00

FT N. 2008/V2/529 DEL 14/04/2008 FIERA

BOLZANO SPA € 500,00

FT N. 2131 DEL 31/03/2008 SENAF SRL €

1.190,00

FT N. 1357 DEL 28/05/2008 GIPLANET SPA € 180,00

FT N. FV804255 DEL 29/08/2008

BOLOGNAFIERE SPA

1.952,00

FT N. 93 DEL 26/07/2007 MADE EVENTI

SRL

2.625,00

FT N. 1466 DEL 22/07/2008 MADE EVENTI

SRL

2.725,00

FT N. 2008/V2/819 DEL 23/05/2008 FIERA

BOLZANO SPA € 500,00

FT N. 2008/V1/3173 DEL 12/09/2008 FIERA

BOLZANO SPA

3.990,00

FT N. 5079 DEL 30/09/2008 SENAF SRL €

2.464,00

42. vero che la Infinity Motion s.r.l., nell'anno 2009, per la divulgazione e

pubblicizzazione del marchio “solatube” ha sostenuto costi di comunicazione per

Firm

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Repert. n. 6931/2015 del 01/07/2015

http://bit.ly/2cKFrCk

Page 21: Sentenza n. 8150/2015 pubbl. il 01/07/2015 RG n. …...2015/07/01  · pagina 3 di 43 fatture depositate dalla controparte in data 15/01/2014 a seguito di ordine di produzione ex art.

pagina 21 di 43

complessivi € 97.320,77 come risulta dalle seguenti fatture che ho reperito nei

registri IVA acquisti della società attrice e che mi si rammostrano (doc.33):

FT N. 2689 DEL 22/12/2009 MADE EVENTI

SRL

2.400,0

0

FT N. 2009/V1/451 DEL 23/01/2009 FIERA

BOLZANO SPA

122,00

FT N. 326 DEL 01/04/2009 ENTE FIERA

PROMOBERG

1.508,0

0

FT N. 463 DEL 11/03/2009 EXPOENERGIE

SRL

1.830,0

0

FT N. FV902199 DEL 25/03/2009 BOLOGNA

FIERE SPA

1.933,3

3

FT N. 76 DEL 14/04/2009 VENEZIA FIERE

SPA

870,50

FT N. 1160 DEL 29/04/2009 GIPLANET SPA €

256,00

FT N. FV904966 DEL 16/09/2009 BOLOGNA

FIERE SPA

2.775,1

0

FT N. 1520 DEL 30/09/2009 UDINE E GORIZIA

FIERE SPA

664,75

FT N. 1174 DEL 03/09/2009 UDINE E GORIZIA

FIERE SPA

542,75

FT N. 198 DEL 30/10/2009 QUINE SRL

1.400,0

0

FT N. 11720 DEL 14/10/2009 BF SERVIZI SRL €

581,20

FT N. VTO 1178 DEL 22/10/2009 LINGOTTO

FIERE SRL

844,00

FT N. 12290 DEL 27/10/2009 BF SERVIZI SRL €

105,70

FT N. VTO 1478 DEL 06/11/2009 LINGOTTO

FIERE SRL

1.176,0

0

Firm

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Repert. n. 6931/2015 del 01/07/2015

http://bit.ly/2cKFrCk

Page 22: Sentenza n. 8150/2015 pubbl. il 01/07/2015 RG n. …...2015/07/01  · pagina 3 di 43 fatture depositate dalla controparte in data 15/01/2014 a seguito di ordine di produzione ex art.

pagina 22 di 43

FT N. 2009/V1/4192 DEL 14/12/2009 FIERA

BOLZANO SPA

1.219,0

0

FT N. 2009/V1/612 DEL 29/01/2009 FIERA

BOLZANO SPA

693,00

FT N. 10 DEL 13/01/2009 AL.F.AD. SPA €

350,00

FT N. GQ013655 DEL 31/12/2009 IL SOLE 24

ORE BUSINESS MEDIA SRL

2.000,0

0

FT N. GQ013427 DEL 31/12/2009 IL SOLE 24

ORE BUSINESS MEDIA SRL

3.000,0

0

FT N. GQ013629 DEL 31/12/2009 IL SOLE 24

ORE BUSINESS MEDIA SRL

2.000,0

0

FT N. GQ013647 DEL 31/12/2009 IL SOLE 24

ORE BUSINESS MEDIA SRL

5.000,0

0

FT N. GQ013435 DEL 31/12/2009 IL SOLE 24

ORE BUSINESS MEDIA SRL

3.000,0

0

FT N. 2008056834 DEL 27/05/2008 RCS

PUBBLICITA' SPA

3.000,0

0

FT N. 78 DEL 20/03/2009 QUINE SRL

1.400,0

0

FT N. 116 DEL 18/05/2009 QUINE SRL

1.400,0

0

FT N. 159 DEL 31/08/2009 QUINE SRL

1.400,0

0

FT N. 6545 DEL 27/05/2009 EDIZIONI CONDE'

NAST SPA

4.500,0

0

FT N. 11510 DEL 30/09/2009 EDIZIONI CONDE'

NAST SPA

6.500,0

0

Firm

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Repert. n. 6931/2015 del 01/07/2015

http://bit.ly/2cKFrCk

Page 23: Sentenza n. 8150/2015 pubbl. il 01/07/2015 RG n. …...2015/07/01  · pagina 3 di 43 fatture depositate dalla controparte in data 15/01/2014 a seguito di ordine di produzione ex art.

pagina 23 di 43

FT N. 8110 DEL 30/06/2009 EDIZIONI CONDE'

NAST SPA

4.500,0

0

FT N. 13667 DEL 30/10/2009 EDIZIONI CONDE'

NAST SPA

6.500,0

0

FT N. GQ001615 DEL 27/02/2009 IL SOLE 24

ORE BUSINESS MEDIA SRL

1.000,0

0

FT N. GQ009359 DEL 30/09/2009 IL SOLE 24

ORE BUSINESS MEDIA SRL

2.800,0

0

FT N. GQ010431 DEL 26/10/2009 IL SOLE 24

ORE BUSINESS MEDIA SRL

2.800,0

0

FT N. 23278467 DEL 31/10/2009 IL SOLE 24

ORE SPA

960,03

FT N. GQ007651 DEL 31/07/2009 IL SOLE 24

ORE BUSINESS MEDIA SRL

2.800,0

0

FT N. 201685 DEL 31/05/2009 A.MANZONI &

C. SPA

1.100,0

0

FT N. 2833 DEL 28/08/2009 BE-MA EDITRICE

SRL

3.000,0

0

FT N. 3049 DEL 10/09/2009 BE-MA EDITRICE

SRL

3.000,0

0

FT N. IT0925691 DEL 28/02/2009 YAHOO!

ITALIA SRL

150,00

FT N. IT0941214 DEL 31/03/2009 YAHOO!

ITALIA SRL

300,00

FT N. IT0956904 DEL 30/04/2009 YAHOO!

ITALIA SRL

150,00

FT N. IT0972789 DEL 31/05/2009 YAHOO!

ITALIA SRL

150,00

FT N. IT0988688 DEL 30/06/2009 YAHOO!

ITALIA SRL

150,00

FT N. IT09104742 DEL 31/07/2009 YAHOO! €

Firm

ato

Da

: G

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06

7 -

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3 S

eria

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e

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Repert. n. 6931/2015 del 01/07/2015

http://bit.ly/2cKFrCk

Page 24: Sentenza n. 8150/2015 pubbl. il 01/07/2015 RG n. …...2015/07/01  · pagina 3 di 43 fatture depositate dalla controparte in data 15/01/2014 a seguito di ordine di produzione ex art.

pagina 24 di 43

ITALIA SRL 300,00

FT N. IT09121002 DEL 31/08/2009 YAHOO!

ITALIA SRL

150,00

FT N. IT09151658 DEL 31/10/2009 YAHOO!

ITALIA SRL

150,00

FT N. IT09171622 DEL 30/11/2009 YAHOO!

ITALIA SRL

150,00

FT N. 2 DEL 30/01/2009 M.MADDALENA

GALLIANI

661,44

FT N. 22 DEL 23/01/2009 GRAFO SRL

4.428,0

9

FT N. 151 DEL 27/02/2009 GRAFO SRL

2.264,4

0

FT N. 14 DEL 20/07/2009 M.MADDALENA

GALLIANI

488,80

FT N. 943 DEL 30/11/2009 GRAFO SRL

2.580,6

8

FT N. 21 DEL 18/12/2009 M.MADDALENA

GALLIANI

416,00

FT N. 337 DEL 29/05/2009 EDICOM SAS DI

MARUSIG FABRIZIO & C.

900,00

FT N. 490 DEL 25/08/2009 EDICOM SAS DI

MARUSIG FABRIZIO & C.

3.000,0

0

43. vero che la Infinity Motion s.r.l., nell'anno 2010, per la divulgazione e

pubblicizzazione del marchio “solatube” ha sostenuto costi di comunicazione per

complessivi € 70.413,56 come risulta dalle seguenti fatture che ho reperito nei

registri IVA acquisti della società attrice e che mi si rammostrano (doc.34):

FT N. 89V514 DEL 10/02/2010 POLITECNICO DI

MILANO -

4.532,

00

DIPARTIMENTO BEST -BUILDING

ENVIRONMENT SCIENCES AND TECHNOLOGY

FT N. 23 DEL 30/07/2010 ARCH ALESSANDRO

ROGORA

714,00

FT N. 205 DEL 08/04/2010 PUBLYTEAM SRL €

1.000,

Firm

ato

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: G

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06

7 -

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3 S

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l#:

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Repert. n. 6931/2015 del 01/07/2015

http://bit.ly/2cKFrCk

Page 25: Sentenza n. 8150/2015 pubbl. il 01/07/2015 RG n. …...2015/07/01  · pagina 3 di 43 fatture depositate dalla controparte in data 15/01/2014 a seguito di ordine di produzione ex art.

pagina 25 di 43

00

FT N. 14 DEL 30/04/2010 STUDIO FASANO

MARIA LUISA

1.500,

00

FT N. 144 DEL 26/02/2010 GRAFO SRL

3.828,

12

FT N. 4 DEL 30/03/2010 M.MADDALENA

GALLIANI

395,20

FT N. 14 DEL 30/09/2010 M.MADDALENA

GALLIANI

592,80

FT N. 18 DEL M.MADDALENA GALLIANI €

655,20

FT N. 230 DEL 01/02/2010 EDILPORTALE.COM

SPA

1.660,

00

FT N. ADS 3279556131-201003 GOOGLE

IRELAND LTD

284,01

FT N. 1120 DEL 01/07/2010 EDILPORTALE.COM

SPA

900,00

FT N. 1158 DEL 31/07/2010 EDILBRICO SRL

1.000,

00

FT N. 27587 DEL 22/10/2010 TECNICHE NUOVE

SPA

850,00

FT N. 2010/V1/354 FIERA BOLZANO SPA €

334,00

FT N. 5715 DEL 03/02/2010 FIERA MILANO SPA €

224,10

FT N. 7278 DEL 12/02/2010 FIERA MILANO SPA €

90,00

FT N. 11606 DEL 08/03/2010 REED EXHIBITIONS

ITALIA SRL

2.030,

00

FT N. 11614 DEL 08/03/2010 REED EXHIBITIONS

ITALIA SRL

2.208,

00

FT N. 15081 DEL 23/03/2010 FIERA MILANO SPA €

432,60

FT N. 1936 DEL 17/12/2009 EXPOENERGIE SRL €

Firm

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Repert. n. 6931/2015 del 01/07/2015

http://bit.ly/2cKFrCk

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pagina 26 di 43

2.050,

00

FT N. 925 DEL 08/04/2010 GIPLANET SPA €

467,00

FT N. 2390 DEL 30/06/2010 SENAF SRL

1.560,

00

FT N. 2010/V2/1049 DEL 06/07/2010 FIERA

BOLZANO SPA

500,00

FT N. VTO1970 DEL 02/08/2010 GL EVENTS

ITALIA SPA

844,00

FT N. 1104 DEL 03/09/2010 UDINE E GORIZIA

FIERE SPA

1.828,

00

FT N. 1395 DEL 29/09/2010 UDINE E GORIZIA

FIERE SPA

1.853,

00

FT N. 3345 DEL 26/10/2010 SENAF SRL

4.252,

56

FT N. 7041 DEL 25/10/2010 FIERA ROMA SRL €

208,00

FT N. VTO 2502 DEL 26/10/2010 GL EVENTS

ITALIA SPA

1.176,

00

FT N. 2010/V1/4105 DEL 09/12/2010 FIERA

BOLZANO SPA

1.273,

00

FT N. 3056 DEL 09/09/2010 BE-MA EDITRICE

SRL

3.000,

00

FT N. 1426 DEL 30/09/2010 EDIBRICO SRL

1.000,

00

FT N. 3550 DEL 08/10/2010 BE-MA EDITRICE

SRL

3.000,

00

FT N. 261 DEL 26/10/2010 KORE EDIZIONI DI

LEBRO LAURA

475,00

FT N. GQ104400 DEL 30/10/2010 IL SOLE 24 ORE €

Firm

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Repert. n. 6931/2015 del 01/07/2015

http://bit.ly/2cKFrCk

Page 27: Sentenza n. 8150/2015 pubbl. il 01/07/2015 RG n. …...2015/07/01  · pagina 3 di 43 fatture depositate dalla controparte in data 15/01/2014 a seguito di ordine di produzione ex art.

pagina 27 di 43

SPA 1.700,

00

FT N. 1708 DEL 30/11/2010 EDIBRICO SRL

1.000,

00

FT N. 23317172 DEL 30/11/2010 IL SOLE 24 ORE

SPA

850,02

FT N. 3372 DEL 30/11/2010 UNIVERSO

PUBBLICITA' SRL

4.204,

00

FT N. 2271 DEL 07/10/2010 DOMINIANDO SRL €

79,96

FT N. 2931 DEL 21/12/2010 DOMINIANDO SRL €

45,00

FT N. 2930 DEL 21/12/2010 DOMINIANDO SRL €

817,99

FT N. GQ106648 DEL 31/12/2010 IL SOLE 24 ORE

SPA

9.000,

00

FT N. GQ106652 DEL 31/12/2010 IL SOLE 24 ORE

SPA

6.000,

00

44. vero che la Infinity Motion s.r.l., nell'anno 2011, per la divulgazione e

pubblicizzazione del marchio “solatube” ha sostenuto costi di comunicazione per

complessivi € 62.342,24 come risulta dalle seguenti fatture che ho reperito nei

registri IVA acquisti della società attrice e che mi si rammostrano (doc.35):

FT N. 14 DEL 31/01/2011 GRAFO SRL

1.897,5

0

FT N. 232 DEL 28/07/2011 GRAFO SRL

3.880,7

3

FT N. 6 DEL 31/05/2011 M.MADDALENA

GALLIANI

592,80

FT N. 606 DEL 30/09/2011 GRAFO SRL

3.805,9

3

FT N. 10 DEL 30/09/2011 M.MADDALENA

GALLIANI

301,60

FT N. 14 DEL 15/12/2011 M.MADDALENA €

Firm

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Repert. n. 6931/2015 del 01/07/2015

http://bit.ly/2cKFrCk

Page 28: Sentenza n. 8150/2015 pubbl. il 01/07/2015 RG n. …...2015/07/01  · pagina 3 di 43 fatture depositate dalla controparte in data 15/01/2014 a seguito di ordine di produzione ex art.

pagina 28 di 43

GALLIANI 332,80

FT N. 2011/V1/369 DEL 28/01/2011 FIERA

BOLZANO SPA

222,50

FT N. VTO 2588 DEL 14/11/2011 GL EVENTS

ITALIA SPA

2.180,0

0

FT N. 402 DEL 18/03/2011 ENTE FIERA

PROMOBERG

1.830,0

0

FT N. 1258 DEL 26/04/2011 GIPLANET SPA €

459,00

FT N. 1893 DEL 31/05/2011 PUBBLICITA'

BATTISTONI SRL

1.802,0

0

FT N. 946 DEL 28/06/2011 MADE EVENTI

SRL

2.640,0

0

FT N. 2011/V2/1352 DEL 05/08/2011 FIERA

BOLZANO SPA

500,00

FT N. FV1103506 DEL 29/08/2011 BOLOGNA

FIERE SPA

2.866,6

0

FT N. 1985 DEL 02/09/2011 MADE EVENTI

SRL

2.484,0

0

FT N. 37955 DEL 04/10/2011 FIERA MILANO

SPA

394,50

FT N. 1032 DEL 02/05/2011

EDILPORTALE.COM SPA

900,00

FT N. 102102 DEL 30/11/2011 EDIBRICO

SRL

1.000,0

0

FT N. 101685 DEL 30/09/2011 EDIBRICO

SRL

1.000,0

0

FT N. 101261 DEL 30/07/2011 EDIBRICO

SRL

1.000,0

0

FT N. 100019 DEL 31/01/2011 EDIBRICO

SRL

1.000,0

Firm

ato

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Repert. n. 6931/2015 del 01/07/2015

http://bit.ly/2cKFrCk

Page 29: Sentenza n. 8150/2015 pubbl. il 01/07/2015 RG n. …...2015/07/01  · pagina 3 di 43 fatture depositate dalla controparte in data 15/01/2014 a seguito di ordine di produzione ex art.

pagina 29 di 43

0

FT N. 96 DEL 16/02/2011 NOVA MEDIA SRL

2.100,0

0

FT N. 121 DEL 23/02/2011 NOVA MEDIA

SRL

1.485,0

0

FT N. 135 DEL 28/02/2011 NOVA MEDIA

SRL

1.485,0

0

FT N. 100352 DEL 31/03/2011 EDIBRICO

SRL

1.000,0

0

FT N. 17 DEL 19/04/2011 MANCOSU

ARCHITECTURAL BOOK SRL

3.000,0

0

FT N. 268/ DEL 20/04/2011 EDIZIONI

MEDIACOM SRL

1.240,0

0

FT N. MA/1482 DEL 30/04/2011 PUBBLICITA'

BATTISTONI SRL

1.802,0

0

FT N. 2011027806 DEL 10/05/2011 RCS

PUBBLICITA' SPA

2.504,1

0

FT N. 371 DEL 30/05/2011 EDIZIONI

MEDIACOM SRL

1.240,0

0

FT N. 100805 SEL 31/05/2011 EDIBRICO SRL

1.000,0

0

FT N. FVE11006317 DEL 22/09/2011 BF

SERVIZI SRL

1.242,0

0

FT N. 2011/V1/4098 DEL 12/12/2011 FIERA

BOLZANO SPA

1.353,6

0

FT N. 817 DEL 20/05/2011 ACTION GROUP

SRL

2.800,0

0

Firm

ato

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Sentenza n. 8150/2015 pubbl. il 01/07/2015RG n. 74281/2012

Repert. n. 6931/2015 del 01/07/2015

http://bit.ly/2cKFrCk

Page 30: Sentenza n. 8150/2015 pubbl. il 01/07/2015 RG n. …...2015/07/01  · pagina 3 di 43 fatture depositate dalla controparte in data 15/01/2014 a seguito di ordine di produzione ex art.

pagina 30 di 43

FT N. 1035 DEL 28/06/2011 ACTION GROUP

SRL

5.000,0

0

FT N. 2374 DEL 25/10/2011 DOMINIANDO

SRL

199,90

FT N. 01/2011 DEL 18/01/2011 ARCH

ALESSANDRO ROGORA

1.040,0

0

FT N. 561 DEL 04/03/2011 DOMINIANDO

SRL

383,81

FT N. 560 DEL 04/03/2011 DOMINIANDO

SRL

2.376,8

7

45. vero che la Infinity Motion s.r.l., nell'anno 2012, per la divulgazione e

pubblicizzazione del marchio “solatube” ha sostenuto costi di comunicazione per

complessivi € 44.291,16 come risulta dalle seguenti fatture che ho reperito nei

registri IVA acquisti della società attrice e che mi si rammostrano (doc.36):

FT N. 202043 DEL 30/11/2012 EDIBRICO SRL

1.000,0

0

FT N. 201690 DEL 30/09/2012 EDIBRICO SRL

1.000,0

0

FT N. 201323 DEL 31/07/2012 EDIBRICO SRL

1.000,0

0

FT N. 200935 DEL 31/05/2012 EDIBRICO SRL

1.000,0

0

FT N. 202062 DEL 17/05/2012 A.MANZONI &

C. SPA

666,70

FT N. 202063 DEL 17/05/2012 A.MANZONI &

C. SPA

506,70

FT N. 200503 DEL 31/03/2012 EDIBRICO SRL

1.000,0

0

FT N. 200013 DEL 31/01/2012 EDIBRICO SRL

1.000,0

0

FT N. 466 DEL 27/02/2012 EXPOENERGIE SRL €

Firm

ato

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7 -

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l#:

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Sentenza n. 8150/2015 pubbl. il 01/07/2015RG n. 74281/2012

Repert. n. 6931/2015 del 01/07/2015

http://bit.ly/2cKFrCk

Page 31: Sentenza n. 8150/2015 pubbl. il 01/07/2015 RG n. …...2015/07/01  · pagina 3 di 43 fatture depositate dalla controparte in data 15/01/2014 a seguito di ordine di produzione ex art.

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1.690,0

0

FT N. 927 DEL 22/02/2012 SENAF SRL

2.632,1

6

FT N. 754 DEL 21/03/2012 EXPOENERGIE SRL

1.510,0

0

FT N. 2044 DEL 21/03/2012 FIERA ROMA SRL € 50,00

FT N. FS 615 DEL 24/03/2012 GIPLANET SPA €

146,28

FT N. FS 834 DEL 03/04/2012 GIPLANET SPA €

459,00

FT N. 316 DEL 21/04/2012 MADE EVENTI SRL

2.640,0

0

FT N. 37327 DEL 08/09/2012 FIERA MILANO

SPA

135,00

FT N. 2012/V2/1286 DEL 18/09/2012 FIERA

BOLZANO SPA

500,00

FT N. 40014 DEL 19/09/2012 FIERA MILANO

SPA

331,80

FT N. 874 DEL 08/09/2012 MADE EVENTI SRL

2.487,3

6

FT N. GQ110634 DEL 31/12/2011 IL SOLE 24

ORE SPA

3.000,0

0

FT N. GQ110359 DEL 31/12/2011 IL SOLE 24

ORE SPA

6.000,0

0

FT N. GQ110420 DEL 31/12/2011 IL SOLE 24

ORE SPA

6.000,0

0

FT N. 687 DEL 29/09/2012 GRAFO SRL

1.815,0

0

FT N. 15 DEL 18/10/2012 M. MADDALENA

GALLIANI

218,40

FT N. ADS - 3279556131 - 201210 DEL 31/10/2012 € 1,38

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Repert. n. 6931/2015 del 01/07/2015

http://bit.ly/2cKFrCk

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GOOGLE IRELAND LTD

FT N. 5203-2925-6698-1-112012 DEL 30/11/2012

GOOGLE IRELAND LTD € 74,38

FT N. 5203-2925-6698-1-122012 DEL 31/12/2012

GOOGLE IRELAND LTD € 98,14

FT N. 395/12 DEL 01/10/2012 EDICOM SAS DI

MARUSIG FABRIZIO & C.

1.500,0

0

FT N. 2 DEL 31/05/2012 LAMBERTO FAGLIA

3.500,0

0

FT N. 76 DEL 25/09/2012 PUNTO CAPITAL

SRL

1.015,0

0

FT N. 1064 DEL 02/05/2012

EDILPORTALE.COM SPA

900,00

FT N. 1435 DEL 23/05/2012 DOMINIANDO SRL € 39,98

FT N. 2169 DEL 30/07/2012 DOMINIANDO SRL € 39,98

FT N. 2170 DEL 30/07/2012 DOMINIANDO SRL € 35,00

FT N. 2473 DEL 14/09/2012 DOMINIANDO SRL € 99,00

FT N. 2560 DEL 24/09/2012 DOMINIANDO SRL € 39,98

FT N. 2866 DEL 16/10/2012 DOMINIANDO SRL €

159,92

46. vero che, quindi, la Infinity Motion s.r.l., dal 2004 al 2012, per la divulgazione e

pubblicizzazione del marchio “solatube” ha sostenuto costi per complessivi €

609.849,23 come risulta dalle fatture prodotte da docc. 28 a 36.

§§§§§§ Si indicano a testimoni:

Dott. Bonzi Federico domiciliato in Monza (MB), via Cavallotti n. 27;

Sig.ra Bonzi Maria Luisa domiciliata in Monza (MB), via Cavallotti n. 27;

Ing. Matteo Capello presso Engi Proget con sede in Bra (CN) via Crimea n°9;

Sig. Stefano Menci presso società Menci s.n.c. con sede in Firenze via Ponte alle

Riffe 19/R;

Ing. Paolo Bongiovanni con studio in Monza via Porta Lodi n°12 per il capitolo

n°31;

Dott. Giovanni Piergallini con studio in Milano viale Caldara n°24 per i capitoli di

prova da n°33 a n°46;

Dott. Franco Gallo c/o Infinity Motion s.r.l. con sede in 20900 Monza (MB), via

Cavallotti n. 27;

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Repert. n. 6931/2015 del 01/07/2015

http://bit.ly/2cKFrCk

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Titolare e/o legale rappresentante della Dominiando s.r.l. con sede in Roma

Piazzale Clodio n°8;

Titolare e/o legale rappresentante della RCS Pubblicità S.p.a. via Mecenate n°91

Milano;

Sig. Marusig Fabrizio della Edicom s.a.s. di Marusig Fabrizio & C. in Monfalcone

(GO) via I° Maggio 117;

Dott.ssa Maddalena Galliani con studio in Monza via Prina n°18;

Arch. Chiara Cantonio c/o studio Well – Tech in Milano via Malpighi n°3;

Titolare e/o legale rappresentante della BF Servizi s.r.l. via A. Maserati n°18;

Titolare e/o legale rappresentante della Bologna Fiere s.p.a. viale della Fiera n°20;

Titolare e/o legale rappresentante della Publiscoop Più s.r.l. con sede in

Castelfranco Veneto (TV) Piazza della serenissima 40/A;

Titolare e/o legale rappresentante della ON Organizzazione Nike s.r.l. con sede in

Bologna viale della Mercanzia 138 Bologna;

Titolare e/o legale rappresentante della C.L.P. di Caperna Luciano con sede in

Monza via Volturno 4;

Titolare e/o legale rappresentante della Aries allestimenti s.r.l. con sede in Castel

Maggiore (BO) via Saliceto 44;

Sig. Lamberto Faglia con studio in Monza via A. Volta n°12;

Titolare e/o legale rappresentante della PRS Stampa s.r.l. con sede in Milano via

B. Quaranta n°29;

Titolare e/o legale rappresentante C.R.D.D. s.r.l. con sede in Roma via Liberiana

n°17;

Titolare e/o legale rappresentante Grafo s.r.l. con sede in Palazzago (BG) via

Campinette n°5;

Titolare e/o legale rappresentante BE-MA editrice s.r.l. con sede in Milano via

Teocrito n°50;

Titolare e/o legale rappresentante Editoriale Domus s.p.a. con sede in Rozzano

(MI) via Mazzocchi 1/3;

Titolare e/o legale rappresentante Prisma s.r.l. con sede in Codogno (LO9 via

Aldo Moro 14/16;

Arch. Alessandro Rogora con studio in Legnano via Carducci n°46;

Titolare e/o legale rappresentante della Rassegne S.p.a. con sede in Milano Piazza

Carlo Magno n°1;

Titolare e/o legale rappresentante della Expoenergie s.r.l. con sede in Feltre (BO)

Piazzetta Trento e Trieste 10/B;

Titolare e/o legale rappresentante della Made Eventi s.r.l. con sede in Milano Foro

Bonaparte 65;

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Repert. n. 6931/2015 del 01/07/2015

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Titolare e/o legale rappresentante Fiera Bolzano s.p.a. Piazza Fiera n°1;

Titolare e/o legale rappresentante Studio GI s.r.l. con sede in Piove di Sacco via

Tolomeo 14/16 (PD);

Titolare e/o legale rappresentante del Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano

con sede in Lanciano (CH) loc. Iconicella;

Titolare e/o legale rappresentante della Marlegno s.r.l. con sede in Bolgare (BG)

via delle Industrie n°14;

Titolare e/o legale rappresentante della Senaf s.r.l. con sede in Milano via Eritrea

21/A;

Titolare e/o legale rappresentante Novotel Milano via Mecenate n°121 Milano;

Titolare e/o legale rappresentante Athesia Druck con sede in Bolzano via del

Vigneto n°7;

Titolare e/o legale rappresentante Il Sole 24 ore editoria specializzata s.r.l. con

sede in Milano via Goito n°13;

Titolare e/o legale rappresentante della PK Publikompass s.p.a. con sede in

Milano via Carducci n°29;

Titolare e/o legale rappresentante Sinergy s.r.l. con sede in Milano via V. Monti

n°8;

Titolare e/o legale rappresentante Politecnico di Torino Corso Duca degli Abruzzi

n°24;

Titolare e/o legale rappresentante Edilportale.com S.p.a. con sede in bari via

Guarneri n°24;

Titolare e/o legale rappresentante della Seat Pagine Gialle s.p.a. con sede in

Torino via Saffi n°19;

Sig. Catia Carciofi c/o Politecnico di Milano via Bonardi n°3;

Titolare e/o legale rappresentante Gruppo Stea con sede in Vicenza via Zamenhof

711;

Titolare e/o legale rappresentante Ente Fiera Promoberg con sede in Bergamo via

Borgo Palazzo 137;

Titolare e/o legale rappresentante Venezia Fiere s.p.a. con sede in Venezia San

Polo;

Titolare e/o legale rappresentante Udine e Gorizia Fiere s.p.a. in Torreano di

Martignacco via Cotonificio 96;

Titolare e/o legale rappresentante Quine s.r.l. con sede in Milano via Spadari n°3;

Titolare e/o legale rappresentante Lingotto Fiere s.r.l. con sede in Torino via

Nizza 294;

Titolare e/o legale rappresentante della AL. F. AD s.p.a. con sede in Viserba di

Rimini via San Martino in Riparotta n°15;

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Repert. n. 6931/2015 del 01/07/2015

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Titolare e/o legale rappresentante della Edizioni Condè Nast S.p.a. Piazza Castello

27 Milano;

Titolare e/o legale rappresentante della A. Manzoni & C. S.p.a. via Buozzi n°10

Torino;

Titolare e/o legale rappresentante Yahoo Italia s.r.l. in Milano via Spadolini n°7;

Titolare e/o legale rappresentante della Edibrico s.r.l. con sede in Milano via C.

Botta n°7;

Titolare e/o legale rappresentante Kore Edizioni di Lebro Laura in Bologna via F.

Argelati 19;

Titolare e/o legale rappresentante Universo Pubblicità s.r.l. con sede in Milano via

L. Mancini n°5;

Titolare e/o legale rappresentante Publyteam s.r.l. con sede in Monza via M.

Bianco n°16/1;

Dott.ssa Fasano Maria Luisa con studio in Givoletto via Torino n°60;

Titolare e/o legale rappresentante della Nova Media s.r.l. con sede in Treviso via

Collato n°23;

Titolare e/o legale rappresentante Mancosu Architectural book s.r.l. con sede in

Roma via A. Fusco 71/A;

Titolare e/o legale rappresentante Media Com Edizioni s.r.l. con sede in Calusco

d'Adda (BG) via Trieste 569;

Titolare e/o legale rappresentante della Pubblicità Battistoni s.r.l. con sede in

Monza via Longhi n°3.

Titolare e/o legale rappresentante della Action Group s.r.l. con sede in Milano via

Londonio n°22.

Si allegano al presente foglio di precisazione delle conclusioni.

comunicazione in data 22/04/2014 da Infinity Motion s.r.l. a Velux Italia s.p.a. e

Google;

comunicazione in data 28/07/2014 da Infinity Motion s.r.l. a Velux Italia s.p.a. e

Google;

comunicazione in data 18/11/2014 da Infinity Motion s.r.l. a Velux Italia s.p.a. e

Google;

fattura n°20130195 del 17/07/2013 della Interbrian s.n.c. di Malberti M.G.;

copia cartacea della risultanza della ricerca effettuata su GOOGLE in data

18.02.2015 con la parola chiave solatube;

copia cartacea della risultanza della ricerca effettuata su GOOGLE in data

18.02.2015 con la parola chiave solar tube;

per la convenuta: v. verbale udienza 11/3/15

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con atto di citazione notificato il 31/10/12 Infinity Motion s.r.l., in forza di delega del

titolare del marchio “Solartube”, agiva nei confronti di Velux Italia s.p.a. per violazione

dei diritti di marchio, -utilizzato dalla convenuta come metatag nel suo sito e come “key

word” nell’ambito del servizio “AdWords” di Google- nonchè per concorrenza sleale,

con conseguente risarcimento del danno, quantificato in euro 818.370,00.

Si costituiva Velux, non negando di avere utilizzato il termine “solartube” come “key

word”, selezionata anche in forza dello “strumento per parole chiave di AdWords”,

fornito da Google, mentre contestava di averlo usato come metatag, trattandosi di

sistema di indicizzazione dei contenuti della rete ormai superato. Peraltro, il giorno

successivo al ricevimento della diffida attorea (22/6/12), Velux aveva provveduto ad

eliminare tutti gli annunci relativi al “tunnel solare” di sua produzione. In ogni caso, la

convenuta contestava la sussistenza dell’illecito e comunque la debenza di danni.

Venivano concessi i termini di cui all’art. 183,VI c.p.c. ed ordinata l’esibizione delle

fatture afferenti all’articolo “tunnel solare” di Velux nel periodo dal 26/4/12 al 30/7/12.

All’esito, all’udienza del 11/3/15 la causa veniva rimessa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

L’attrice -distributore esclusivo per l’Italia del prodotti Solartube ed in forza di delega

della Solartube International Inc., titolare dell’omonimo marchio comunitario 756643

(doc. 1 att.)- agisce nel confronti di Velux, ritenendo illecita ex art. 20 CPI ed ex art.

2598 c.c. l’utilizzazione della parola “solartube” come “key word” nell’ambito del

servizio “AdWords” e come keyword-metatatg.

Come accennato, la convenuta nega di avere fatto ricorso a tale seconda utilizzazione,

ormai ritenuta obsoleta a fronte dell’algoritmo “PageRank” che privilegia, nelle

collocazioni “naturali” i siti più “linkati”.

Peraltro, le considerazioni che seguiranno relative all’uso dell’altrui marchio come “key

word” possono valere anche in relazione all’ipotetica utilizzazione di un keyword-

metatag.

In proposito, deve invero rilevarsi come, a fronte delle plurime pronunce in tema della

Corte di Giustizia, i cui insegnamenti non sono comunque prescindibili per il giudice

nazionale, questo Tribunale ha profondamente riconsiderato i propri orientamenti in

materia.

Come considerato in una controversia del tutto analoga, va ricordato che quando un

utente di Internet effettua una ricerca a partire da una o più parole sul motore di ricerca

Google, quest’ultimo mostra i siti che meglio paiono corrispondere a tali parole in

ordine di pertinenza decrescente. Si tratta dei risultati cosiddetti «naturali» della ricerca.

Il risultato (anche “naturale”) della ricerca si basa su un complesso sistema di parole

chiave, che vengono scelte dall’ utente del servizio, seguendo le istruzioni fornite in via

generale dal fornitore per ottenere un posizionamento “ottimale” del sito. Come noto, a

tal fine la parola chiave prescelta per indirizzare sul sito dell’ inserzionista, deve essere

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inserita nel titolo della pagina (Title), nei metatag, nelle intestazioni (tag H1 e simili),

nelle prime righe di testo di una pagina, nei testi dei link, nelle parole evidenziate in

neretto o in corsivo, nel nome del file. La presenza di una certa parola nei predetti punti

chiave, ottiene l’ effetto di “ottimizzare” l’ orientamento verso il sito dell’inserzionista

di chi la digita nella stringa di ricerca.

L’ordine dei risultati naturali deriva dalla pertinenza dei rispettivi siti rispetto alla parola

da ricercare inserita dall’utente di Internet e l’operatore del motore di ricerca non

rivendica alcun pagamento per la visualizzazione di tali risultati. Quando l’utente di

Internet inserisce il nome di un marchio quale parola da ricercare, il sito del titolare di

detto marchio comparirà nell’elenco dei risultati naturali e, di regola, tra i primi posti di

tale elenco. Tale visualizzazione, che è gratuita, comporta che all’utente di Internet è

garantita la visibilità dei prodotti o servizi del titolare del marchio, indipendentemente

dal fatto che tale titolare riesca o meno ad ottenere che un annuncio nella rubrica «link

sponsorizzati» venga visualizzato del pari tra i primi posti.

Grazie al servizio di posizionamento a pagamento «AdWords» di Google, qualsiasi

operatore economico può poi, sempre mediante la scelta di una o più parole chiave, far

apparire un link promozionale che rinvia al proprio sito, qualora tale parola o tali parole

coincidano con quella o quelle contenute nella richiesta rivolta da un utente di Internet al

motore di ricerca. Tale link promozionale è visualizzato nella sezione «link

sponsorizzati», che compare vuoi nella parte destra dello schermo, a destra dei risultati

naturali, vuoi nella parte superiore dello schermo, al di sopra dei detti risultati.

Il predetto link promozionale, come ricorda la Corte di Giustizia CE (sentenza 22/10/11

in C-323/09, Interflora) è accompagnato da un breve messaggio commerciale.

Congiuntamente, il link e il messaggio compongono l’annuncio visualizzato nel suddetto

spazio dedicato.

L’inserzionista è tenuto a pagare un corrispettivo per il servizio di posizionamento per

ogni selezione («click») del link pubblicitario. Tale corrispettivo è calcolato in funzione,

in particolare, del «prezzo massimo per click» che, al momento della conclusione del

contratto di servizio di posizionamento con la Google, l’inserzionista ha convenuto di

pagare, nonché del numero di click su tale link da parte degli utenti di Internet.

La scelta della parola chiave viene effettuata dall’inserzionista e dallo stesso usata ai fini

del posizionamento che vuole ottenere.

Non può quindi condividersi quella (minoritaria) giurisprudenza di merito che riferisce

l’ipotetica responsabilità al gestore del motore di ricerca. Infatti, come sottolineato dalla

Corte di Giustizia, benché “risulti chiaramente che il prestatore del servizio di

posizionamento opera «nel commercio» quando consente agli inserzionisti di

selezionare, quali parole chiave, segni identici a marchi, quando memorizza tali segni e

quando visualizza a partire da questi ultimi gli annunci dei propri clienti, ciò non

significa che lo stesso prestatore faccia un «uso» di tali segni ai sensi degli artt. 5 della

direttiva 89/104 e 9 del regolamento n. 40/94. A tale proposito, è sufficiente osservare

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che l’uso di un segno identico o simile al marchio del titolare da parte di un terzo

comporta, quanto meno, che quest’ultimo utilizzi il segno nell’ambito della propria

comunicazione commerciale. Nel caso del prestatore di un servizio di posizionamento,

quest’ultimo consente ai propri clienti di usare segni identici o simili a marchi, senza

fare egli stesso uso di detti segni” (sentenza 23/3/10 in C-236/08 e C-238/08, Google

France). Pertanto, unico legittimato passivo sulle pretese di violazione del marchio è

l’inserzionista concorrente che, nell’accedere al servizio di posizionamento a pagamento

offerto dal gestore, l’ha prescelto come key word.

In via generale, la Corte di Giustizia CE è più volte intervenuta sulla questione se

l’art. 5, n. 1, della direttiva 89/104 -che nel nostro sistema è attualmente inverato

nell’art. 20 CPI- e, per quanto riguarda i marchi comunitari, l’art. 9, n. 1, lett. a), del

regolamento n. 40/94 debbano o meno essere interpretati nel senso che il titolare di un

marchio abbia il diritto di vietare ad un concorrente di far apparire, a partire da una

parola chiave identica a tale marchio -che il concorrente ha scelto senza il consenso del

detto titolare nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet- un annuncio

pubblicitario per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio suddetto è

registrato.

Come ampiamente chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza 23/3/10, il segno

scelto dall’inserzionista come parola chiave nell’ambito di un servizio di

posizionamento su Internet è lo strumento che egli utilizza per rendere possibile la

visualizzazione del proprio annuncio, ed è dunque oggetto di un uso «nel commercio» ai

sensi dell’art. 5 della direttiva 89/104 e dell’art. 9 del regolamento n. 40/94, anche

laddove lo stesso non compaia nell’annuncio visualizzato.

Tuttavia, come reiteratamente ribadito dalla Corte “il titolare del marchio non può

opporsi all’uso quale parola chiave di un segno identico al suo marchio qualora non

ricorrano tutte le condizioni previste a tal fine dagli artt. 5 della direttiva 89/104 e 9 del

regolamento n. 40/94, nonché dalla giurisprudenza pertinente”, vale a dire se l’uso

stesso possa compromettere una delle funzioni del marchio (sentenze Google France e

Google, cit. sopra; v., del pari, sentenze 18 giugno 2009, causa C-487/07, L’Oréal e a.,

Racc. pag. I-5185, punto 60, nonché 2 luglio 2010, causa C-558/08, Portakabin).

La giurisprudenza comunitaria, quindi, non considera di per sé illecito l’uso del marchio

altrui quale parola chiave nel servizio AdWords (o anche come keyword-metatag), ma

solo ove ricorrano specifiche condizioni.

In altri termini, anche se nel caso di uso di segno identico per servizi identici la tutela

viene definita assoluta “la Corte ha contestualizzato tale qualificazione rilevando che,

per quanto importante essa possa essere, la protezione offerta dall’art. 5, n. 1, lett. a),

della direttiva mira solo a consentire al titolare del marchio d’impresa di tutelare i

propri interessi specifici in quanto titolare di quest’ultimo, ossia garantire che il

marchio possa adempiere le sue proprie funzioni. La Corte ha da ciò ricavato che

l’esercizio del diritto esclusivo conferito dal marchio deve essere riservato ai casi in cui

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l’uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del

marchio e, in particolare, la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la

provenienza del prodotto” (così nella sentenza 22/9/11 in C- 323/09 Interflora, citando

la sentenza 12 novembre 2002, causa C-206/01, Arsenal Football Club), “oppure di una

delle altre funzioni di quest’ultimo, quali quelle consistenti nel garantire la qualità di

detto prodotto o servizio, oppure di comunicazione, investimento o pubblicità” (ibidem,

con riferimento alla sentenze già citate L’Oréal e a. nonché Google France e Google).

Infatti, va tenuto conto della circostanza che un marchio rappresenta spesso, oltre ad

un’indicazione di provenienza dei prodotti o dei servizi, uno strumento di strategia

commerciale utilizzato, in particolare, a fini pubblicitari o per acquisire una reputazione

al fine di rendere fedele il consumatore.

In relazione alla violazione della fondamentale funzione di indicatore di origine la Corte

ha più volte ribadito che “allorché, a partire da una parola chiave identica a detto

marchio, è mostrato agli utenti di Internet un annuncio pubblicitario di un terzo, quale

un concorrente del titolare del marchio, dipende in particolare dal modo in cui tale

annuncio è presentato. Sussiste violazione della funzione di cui trattasi quando

l’annuncio non consente o consente soltanto difficilmente all’utente di Internet

normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi a

cui l’annuncio si riferisce provengano dal titolare del marchio o da un’impresa

economicamente collegata a quest’ultimo oppure, al contrario, da un terzo (sentenze

Google France e Google, cit., punti 83 e 84, nonché Portakabin, cit., punto 34). Infatti,

in una situazione del genere – caratterizzata inoltre dal fatto che l’annuncio in

questione appare subito dopo l’inserimento del marchio quale termine di ricerca ed è

mostrato in un momento in cui il marchio, in quanto termine da ricercare, è parimenti

indicato sullo schermo – l’utente di Internet può confondersi sull’origine dei prodotti o

dei servizi in questione (sentenza Google France e Google, cit., punto 85)”.

In altri termini, deve essere considerata la funzione principale del marchio, che,

nell’ambito del commercio elettronico, consiste in particolare nel consentire agli utenti

di Internet che scorrono gli annunci visualizzati, risultanti da una ricerca avente ad

oggetto un determinato marchio, di distinguere i prodotti o i servizi del titolare di tale

marchio da quelli di diversa provenienza, sicchè detto titolare deve poter vietare la

visualizzazione di annunci di terzi che gli utenti di Internet rischino di percepire

erroneamente come provenienti da lui.

La Corte specifica che “qualora l’annuncio del terzo adombri l’esistenza di un

collegamento economico tra tale terzo e il titolare del marchio, si dovrà concludere che

sussiste una violazione della funzione di indicazione d’origine di detto marchio.

Qualora l’annuncio, pur non adombrando l’esistenza di un collegamento economico, sia

talmente vago sull’origine dei prodotti o dei servizi in questione che un utente di

Internet normalmente informato e ragionevolmente attento non sia in grado di sapere,

sulla base del link promozionale e del messaggio commerciale ad esso allegato, se

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l’inserzionista sia un terzo rispetto al titolare del marchio o, al contrario, sia

economicamente collegato a quest’ultimo, si deve parimenti concludere che sussiste

violazione della funzione del marchio (sentenze Google France e Google, cit., punti 89 e

90, nonché Portakabin, cit., punto 35)” (così sempre sentenza Interflora).

Il riferimento quindi è necessariamente all’annuncio del terzo concorrente che compare

digitando come parola chiave il marchio, e l’insegnamento della Corte impone

all’interprete di assumere nella sua valutazione il punto di vista non del generico

consumatore, bensì dell’utente informato di Internet.

Non hanno infatti rilevanza né la circostanza che il titolare del marchio non sia stato

messo nella condizione di opporsi all’uso dello stesso come parola chiave, né che

qualche utente meno attento possa aver avuto difficoltà a percepire la provenienza,

dovendo invece darsi rilievo essenzialmente al contenuto oggettivo dell’annuncio dal

punto di vista dell’utente informato di Internet

Quest’ultimo è un soggetto che ben conosce l’esistenza del sistema di pubblicità a

pagamento ADWords e sa che il servizio di posizionamento offerto mira a far sì che,

digitando un segno identico ad un marchio altrui come parola chiave quale termine di

ricerca, vengono selezionati non solo i link che provengono dal titolare del marchio, ma

anche quelli di altri inserzionisti.

Come rilevato dalla Corte di Giustizia “nel caso del servizio di posizionamento, è

pacifico che l’inserzionista, che abbia selezionato come parola chiave il segno identico

a un marchio altrui, mira a far sì che gli utenti di Internet, inserendo tale parola quale

termine di ricerca, selezionino non solo i link visualizzati che provengono dal titolare di

detto marchio, ma anche il link pubblicitario di detto inserzionista. È chiaro altresì che,

nella maggior parte dei casi, inserendo il nome di un marchio quale parola da

ricercare, l’utente di Internet si prefigge di trovare informazioni od offerte sui prodotti o

sui servizi di tale marchio. Pertanto, quando sono visualizzati, sopra o a lato dei

risultati naturali della ricerca, link pubblicitari verso siti che offrono prodotti o servizi

di concorrenti del titolare di detto marchio, l’utente di Internet, se non esclude subito

tali link in quanto non pertinenti e non li confonde con quelli del titolare del marchio,

può percepire che detti link offrano un’alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del

titolare del marchio” (sentenza 23/3/10 cit.).

La possibilità del navigatore internet di fruire di siffatta alternativa commerciale non va

di per sé, come si dirà infra, riguardata con sfavore, dovendo al contrario farsi prevalere

considerazioni pro-concorrenziali.

Le considerazioni della Corte, essenziali (anche ove non direttamente vincolanti) al fine

di pervenire ad un’uniforme regolazione del mercato comunitario anche dal punto di

vista interpretativo, impongono al giudice nazionale investito della controversia di

esaminare l’annuncio che compare tra i link sponsorizzati, facendo proprio il punto di

vista dell’utente informato di Internet.

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Venendo al caso concreto, l’annuncio della convenuta, visualizzato all’esito del servizio

di posizionamento AdWords –rappresentato dall’insieme del link pubblicitario e del

breve messaggio commerciale sottostante- era così concepito “Tunnel solare VELUX,

anche nelle stanze senza finestra” “scopri il tunnel solare VELUX” (doc. 7 att.), oppure

“tunnel solare da 378 euro, porta la luce nei locali bui, più valore alla tua casa con

VELUX” (doc. 10 att.)

Pare al Tribunale che, nella necessaria sintesi degli annunci in questione, non solo non si

adombri in alcun modo l’esistenza di un qualsiasi collegamento economico con

Solartube Inc. o la sua distributrice italiana (il cui segno non compare in alcun modo nel

complesso dell’annuncio), ma che il messaggio, con la grande rilevanza data al marchio

generale della resistente accanto alla denominazione in italiano del prodotto, offra

indicazioni univoche sull’origine dello stesso nella società titolare del marchio VELUX,

peraltro da ritenersi notorio nel settore.

Risulta quindi assolutamente evidente, all’utente informato di Internet, che il link

sponsorizzato di Velux offre un’alternativa rispetto ai prodotti della titolare del marchio,

che non risultano protetti da privative brevettuali. Non può invero sfuggire come, pur

non ponendosi in questa sede alcun problema di validità del marchio Solartube, si tratta

di segno particolarmente descrittivo del prodotto, che indica in lingua inglese un

generico “tunnel solare” (e per tale motivo è stato probabilmente scelto quale keyword).

Se quindi, nel caso che ci occupa, non viene compromessa la funzione del segno

distintivo quale indicatore d’origine, non sfugge a questo Collegio che l’uso del marchio

altrui come parola chiave per il posizionamento mediante AdWords può avere

ripercussioni sull’utilizzazione pubblicitaria da parte del suo legittimo titolare.

Tuttavia, la Corte di Giustizia insegna che “nondimeno, il solo fatto che l’uso, da parte

di un terzo, di un segno identico ad un marchio per prodotti o servizi identici a quelli

per i quali il marchio in questione è stato registrato costringa il suo titolare ad

intensificare i propri sforzi pubblicitari per mantenere o aumentare la propria visibilità

presso i consumatori non è sufficiente, in tutti i casi, a far concludere che sussista una

violazione della funzione di pubblicità di detto marchio. Va sottolineato, in proposito,

che, pur se il marchio costituisce un elemento essenziale del sistema di concorrenza non

falsata che il diritto dell’Unione intende istituire (v., in particolare, sentenza 23 aprile

2009, causa C-59/08, Copad, Racc. pag. I-34 21, punto 22), esso non ha tuttavia lo

scopo di proteggere il suo titolare dalle pratiche che sono intrinseche al gioco della

concorrenza. Orbene, la pubblicità su Internet a partire da parole chiave corrispondenti

a marchi costituisce una pratica siffatta, in quanto, in generale, essa ha meramente lo

scopo di proporre agli utenti di Internet alternative rispetto ai prodotti o ai servizi dei

titolari di detti marchi (v., in proposito, sentenza Google France e Google, cit., punto

69)” (così sentenza 22/9/11 Interflora cit.).

Con la sua giurisprudenza, la Corte di Giustizia impone di considerare la funzione della

pubblicità insita nel sistema AdWords quale strumento di messa a disposizione degli

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utenti di una molteplicità di alternative, invogliandoli a visitare anche i siti di altri

soggetti che offrono prodotti analoghi ed adeguatamente alternativi, quindi nella

prospettiva pro-concorrenziale a cui, a determinate condizioni, i diritti assoluti garantiti

dalla titolarità di un marchio, debbono cedere (analogamente a quanto accade in tema di

pubblicità comparativa lecita) nell’interesse dei consumatori a poter compiere scelte

ragionate.

Pertanto, la Corte di Giustizia conclude che “la selezione di un segno identico ad un

marchio altrui nell’ambito di un servizio di posizionamento avente le caratteristiche di

«AdWords» non ha l’effetto di privare il titolare di tale marchio della possibilità di

utilizzare efficacemente il proprio marchio per informare e persuadere i consumatori

(v., in proposito, sentenza Google France e Google, cit., punti 96 e 97)” (ibid.), anche ed

eventualmente accedendo a sua volta al servizio AdWords a pagamento.

Quanto infine alla funzione di investimento, analoga a quella di pubblicità, ma con

maggiore riferimento agli sforzi economici, non solo pubblicitari, necessari ad acquisire

e mantenere una reputazione commerciale, la stessa risulta violata solo laddove l’uso da

parte di un terzo, concorrente del titolare del marchio, di un segno identico a

quest’ultimo per prodotti o servizi identici a quelli per i quali detto marchio è stato

registrato intralci in modo sostanziale l’utilizzo, da parte del suddetto titolare, del

proprio marchio per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i

consumatori e renderli fedeli, il che non appare neppure adombrato in questa sede.

In conclusione, la Corte sottolinea come “non si può ammettere che il titolare di un

marchio possa opporsi a che un concorrente faccia, in condizioni di concorrenza leale e

rispettosa della funzione di indicazione d’origine del marchio, uso di un segno identico

a quest’ultimo per prodotti o servizi identici a quelli per i quali tale marchio è stato

registrato, qualora siffatto uso abbia come sola conseguenza di costringere il titolare

dello stesso marchio ad adeguare i propri sforzi per acquisire o mantenere una

reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli. Analogamente, la

circostanza che detto uso induca taluni consumatori ad abbandonare i prodotti o servizi

contrassegnati da tale marchio non può essere utilmente fatta valere dal titolare del

marchio stesso”.

Anche ove il marchio Solartube fosse notorio (del che non vi è prova agli atti) per

completezza va ricordato che, anche in relazione ai segni dotati dei requisiti di notorietà,

la Corte ha affermato che “qualora l’uso, come parola chiave, di un segno

corrispondente ad un marchio che gode di notorietà faccia comparire un annuncio

pubblicitario che consente ad un utente di Internet normalmente informato e

ragionevolmente attento di comprendere che i prodotti o i servizi offerti non provengono

dal titolare del marchio che gode di notorietà, ma al contrario da un concorrente di

quest’ultimo, si dovrà concludere che la capacità distintiva di tale marchio non è stata

ridotta da detto uso, essendo quest’ultimo semplicemente servito ad attirare l’attenzione

dell’utente di Internet sull’esistenza di un prodotto o di un servizio alternativo rispetto a

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quello del titolare del marchio in questione” ed ancora che “qualora l’annuncio

pubblicitario che è mostrato su Internet a partire da una parola chiave corrispondente

ad un marchio che gode di notorietà, senza offrire una semplice imitazione dei prodotti

e dei servizi del titolare di tale marchio, senza provocare una diluizione o una

corrosione e senza nemmeno arrecare pregiudizio alle funzioni di detto marchio,

proponga un’alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio che

gode di notorietà, si deve concludere che un uso siffatto rientra, in linea di principio, in

una concorrenza sana e leale nell’ambito dei prodotti o dei servizi considerati e sia

quindi «motivato» ai sensi degli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del

regolamento n. 40/94” (sempre in 22/9/11, Interflora).

I precedenti di questo Tribunale citati dall’attrice afferiscono per lo più a messaggi che

comunque adombravano un diretto collegamento con la rete di vendita ed assistenza del

titolare del marchio o risalgono a periodi anteriori agli approfondimenti imposti dai

chiarimenti offerti dalla Corte di Giustizia CE.

Se l’uso del marchio altrui come keyword va riguardato nella prospettiva pro

concorrenziale di offrire all’utente un panorama completo delle offerte di prodotti o

servizi analoghi, la condotta della convenuta non può essere negativamente riguardata

neppure sotto il profilo dell’illecito di cui all’art. 2598 c.c. ai danni della distributrice del

prodotto a marchio Solartube.

In conclusione, il Collegio ritiene, applicando gli insegnamenti della Corte di Giustizia

al caso concreto, che le doglianze di Infinity Motion non si siano rivelate fondate.

Poiché si tratta di materia in cui l’interpretazione è ancora in via di consolidamento e

rispetto alla quale, come detto, la giurisprudenza di questo Tribunale, in ossequio agli

insegnamenti della Corte di Giustizia, ha subito un revirement, pare al Collegio che

sussistano equi motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite, malgrado

il rigetto delle pretese dell’attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:

rigetta le domande proposte con atto di citazione notificato il 31/10/12 da Infinity

Motion s.r.l. nei confronti di Velux Italia s.p.a.;

compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Milano il 11/6/15

Il Presidente est.

Dott. Paola Gandolfi

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Repert. n. 6931/2015 del 01/07/2015

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