Sentenza n. 577/2011/A REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE PRIMA ... · SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE...

13
30/01/12 Senten]a n 1/13 bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/doc/011/A1D00577011.htm Sentenza n. 577/2011/A REPUBBLICA ITALIANA = = IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta dai seguenti magistrati: Dott. Alberto AVOLI Presidente f.f. Dott. Mauro OREFICE Consigliere Dott.ssa Rita LORETO Consigliere Dott. Piergiorgio DELLA VENTURA Consigliere relatore Dott. Massimo DI STEFANO Consigliere ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 38400 del registro di segreteria, sul¶appello proposto dal geom. Domenico CLAPS, difeso dall¶avv. Agostino Meale e con quest¶ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria n. 2, presso il dr. Alfredo Placidi, avverso la sentenza 27.5.2010, n. 131 della Sezione giurisdizionale della Cor-te dei conti per la regione Basilicata. VISTI gli atti e documenti di causa; UDITI, nella pubblica udienza del giorno 25 novembre 2011, il consigliere relatore dr. Piergiorgio Della Ventura, l¶avvocato Agostino Meale, nonché il vice Procuratore generale dr. Alfredo Lener;

Transcript of Sentenza n. 577/2011/A REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE PRIMA ... · SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE...

30/01/12 Sentenza n

1/13bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/doc/011/A1D00577011.htm

Sentenza n. 577/2011/A

REPUBBLICA ITALIANA

= ° =

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Alberto AVOLI Presidente f.f.

Dott. Mauro OREFICE Consigliere

Dott.ssa Rita LORETO Consigliere

Dott. Piergiorgio DELLA VENTURA Consigliere relatore

Dott. Massimo DI STEFANO Consigliere

ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio iscritto al n. 38400 del registro di segreteria, sul’appello proposto dal geom.

Domenico CLAPS, difeso dall’avv. Agostino Meale e con quest’ultimo elettivamente domiciliato

in Roma, via Cosseria n. 2, presso il dr. Alfredo Placidi,

avverso

la sentenza 27.5.2010, n. 131 della Sezione giurisdizionale della Cor-te dei conti per la regione

Basilicata.

VISTI gli atti e documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del giorno 25 novembre 2011, il consigliere relatore dr.

Piergiorgio Della Ventura, l’avvocato Agostino Meale, nonché il vice Procuratore generale dr.

Alfredo Lener;

30/01/12 Sentenza n

2/13bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/doc/011/A1D00577011.htm

Ritenuto in

F A T T O

Con la sentenza in epigrafe il geom. Claps è stato condannato a risarcire il comune di

Sant’Arcangelo (PZ) della somma di € 10.000,00, oltre le spese del giudizio, corrispondente al

50% del danno che sarebbe stato prodotto all’ente locale medesimo in relazione ad un

incarico, ritenuto illegittimo e parzialmente inutile, che era stato affidato dall’interessato ad un

professionista esterno.

In particolare, l’appellante, nella sua qualità di responsabile dell’area tecnica del

comune, aveva predisposto e sottoposto all’approvazione della Giunta il piano economico-

finanziario di attuazione di un progetto (“Casa sicura”) nell’ambito dei Programmi Integrativi di

Conservazione – cc.dd. “PIC” - finanziati dalla regione Basilicata, con la previsione anche

dell’eventuale ricorso a personale esterno. Nella fattispecie l’appellante, adducendo carenze di

organico, assenza di personale laureato ed eccessivo carico di lavoro, con proprio

provvedimento aveva affidato un incarico di consulenza ad un architetto, libero professionista,

che avrebbe dovuto supportare la prevista attività in progetto.

Di fatto, tale attività era stata svolta da un geometra (collaboratore in convenzione con

l’affidatario dell’incarico) e si era risolta in una mera predisposizione di tabelle e tabulati, che

secondo il Giudice qualunque geometra interno (dei quattro a disposizione dell’ente) avrebbe

potuto agevolmente svolgere. Di qui, la riscontrata responsabilità dell’appellante e la sua

condanna, con riduzione del 50% dell’addebito ipotizzato in citazione; ciò, da un lato per il

parziale concorso della giunta municipale nella causazione del danno - con l’acritica

approvazione della proposta avanzata dal sig. Claps – e, sotto altro profilo, per una qualche

utilità, comunque riconosciuta dal primo Giudice al lavoro svolto.

Avverso la sentenza ha proposto appello l’interessato, deducendo la propria mancanza

di responsabilità e chiedendo altresì l’accesso alla definizione agevolata del giudizio, di cui

all’art. 1, commi 231-233 della legge 23.12.2005, n. 266.

30/01/12 Sentenza n

3/13bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/doc/011/A1D00577011.htm

In particolare, viene contestata dall’appellante la sua posizione di “dominus” della

vicenda, come riconosciuta dalla sentenza gravata, nonché l’erroneità nella quantificazione del

danno, in quanto - sostiene l’interessato – il primo Giudice non avrebbe tenuto conto anche del

concorso del dirigente regionale, che aveva approvato il finanziamento del progetto in quei

termini.

Con le proprie conclusioni, recentemente depositate, il Procuratore generale ha chiesto

la conferma della prima sentenza e il rigetto dell’appello.

Sul ruolo di “dominus” nella vicenda da parte del geom. Claps, osserva il Procuratore

che l’appellante, una volta conferito l’incarico al professionista esterno ha ritenuto,

incondizionatamente, di nulla obiettare alla lettera con la quale lo stesso professionista

comunicava – appena dopo dieci giorni dal conferimento dell’incarico – che “per

l’espletamento dell’incarico di supporto all’UTC si avvarrà del Sig. Michele Capobianco, che

sarà presente presso gli Uffici comunali a partire dal giorno 1.3.2007, secondo le vostre

esigenze”. Ciò dimostrerebbe, sempre secondo il Requirente, che le motivazioni che

l’appellante medesimo aveva posto a fondamento della consulenza-supporto (personale

laureato, alta qualificazione, ecc.) sono state smentite e nei fatti invalidate con la personale

accettazione che il lavoro previsto fosse svolto da un normale geometra, presente negli uffici

comunali “secondo le esigenze” degli stessi. Il PM ricorda anche che questi fatti sono stati

oggetto di interrogazione al sindaco da parte di alcuni consiglieri i quali, oltre a rappresentare il

probabile sorgere di danno erariale, paventavano possibili violazioni della privacy, l’insorgere

di eventuali responsabilità civili verso terzi, ecc., non risultando normativamente giustificata la

presenza del sig. Capobianco negli uffici comunali.

Per quanto concerne l’asserita corresponsabilità del dirigente regionale, osserva il

Requirente che questi si è limitato a verificare la compatibilità finanziaria del progetto e la

presenza delle necessarie condizioni previste dai programmi di finanziamento, ivi incluso

l’eventuale ricorso a personale esterno, genericamente e normalmente inserito in tali

30/01/12 Sentenza n

4/13bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/doc/011/A1D00577011.htm

fattispecie, ma il cui utilizzo era demandato all’esclusiva competenza degli enti fruitori. In ogni

caso, evidenzia ancora il PM, nella fattispecie il dirigente regionale non poteva essere al

corrente del “sub-appalto” dell’incarico al giovane geometra.

Il Pubblico Ministero, sulla scorta delle su dette considerazioni, ha quindi chiesto che

questa Sezione voglia respingere l’appello e confermare la sentenza impugnata, con condanna

del ricorrente al pagamento delle spese anche per il presente grado di giudizio.

Per quel che riguarda l’istanza di definizione agevolata del giudizio questo Collegio, con

decreto n. 7/2011 del 14.2.2011 - tenuto conto che l’art. 1, comma 231 della legge 23 dicembre

2005, n. 266 prevede la possibilità di definizione agevolata del giudizio contabile solo con

riferimento a fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge

medesima (1.1.2006) - e preso atto altresì che nel caso di specie la vicenda dannosa

riguardava una determinazione assunta dal geom. Claps nel febbraio 2007, in relazione ad un

finanziamento che il comune aveva ottenuto dalla regione Basilicata nel 2006 (dunque, in ogni

caso al di fuori dei termini temporali fissati dalla legge), ha dichiarato inammissibile l’istanza

stessa.

All’udienza dibattimentale odierna, ha preso per primo la parola l’avv. Meale, che

conferma gli scritti. L’errore di fondo della sentenza appellata consiste nel ritenere che il lavoro

svolto poi dal geometra postulasse un contenuto professionale di alto profilo: ed invece, non si

fa mai riferimento ad alta specializzazione, ma solo all’eccessivo carico di lavoro per la

realizzazione di quel progetto (si parlava, più genericamente, di “consulenza all’ufficio”).

Nessuno ha potuto dimostrare che quel carico di lavoro fosse possibile da parte dei geometri

interni, che svolgevano altro lavoro istituzionale; era poi possibile conferire incarichi, secondo il

programma regionale. La stessa circostanza che il lavoro sia stato svolto da altro soggetto non

comportò alcun aggravio di spesa per il comune (riguardando tale circostanza i soli rapporti

interni tra i due soggetti, architetto incaricato e geometra).

Il Pubblico ministero conferma le proprie conclusioni. Evidenzia che il conferimento di

30/01/12 Sentenza n

5/13bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/doc/011/A1D00577011.htm

incarichi da parte di una p.a. postula, in ogni caso, la particolare qualificazione professionale

del soggetto scelto. Inoltre, la circostanza che il lavoro sia stato svolto da un geometra di per sé

comporta un danno per il comune, che pagò la consulenza di un architetto, quando

evidentemente tale professionalità non era necessaria. L’ausilio esterno in questo caso è

radicalmente vietato dalle norme in vigore.

L’avv. Meale, in replica, osserva che in questo caso dovrebbe allora venire in rilievo,

come già esposto nell’atto d’appello, anche la responsabilità del dirigente regionale che

consentì l’incarico.

D I R I T T O

1. Con l’impugnata sentenza il geom. Claps, responsabile dell’area tecnica del comune di

S. Arcangelo, è stato condannato al pagamento di € 10.000,00, oltre le spese del giudizio, in

relazione all’affidamento di un incarico di consulenza ad un architetto, libero professionista, che

avrebbe dovuto supportare la realizzazione del progetto “Casa sicura” nell’ambito di un

programma finanziato dalla regione. Tale incarico, ad avviso dei primi Giudici, sarebbe stato

affidato contra legem ed avrebbe causato un danno ingiusto all’ente locale.

Avverso la sentenza ha proposto appello l’interessato, il quale ha chiesto l’assoluzione,

deducendo al riguardo la piena legittimità dell’affidamento in questione.

2. In tal modo riassunti i termini della vertenza, ritiene questo Collegio opportuno, prima di

affrontare l’esame del merito, illustrare la normativa e la prassi giurisprudenziale in tema di

conferimento di incarichi di collaborazione da parte di pubbliche amministrazioni.

2.1. In passato, le norme non disciplinavano in via generale la fattispecie, se non per casi

particolari: cfr. l'art. 380 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 - T.U. sugli impiegati civili dello Stato,

che regolamentava gli incarichi conferiti dai ministri a professori universitari ed esperti di

analoga qualificazione. Altre normative specifiche, vietavano poi in determinate ipotesi il

conferimento di incarichi esterni: si citano, al riguardo, l'art. 1 del D.P.R. 28 maggio 1981, n.

247; l'art. 1 del d.l. 26 novembre 1981, n. 678, conv. con legge 26 gennaio 1982, n. 12, sul

30/01/12 Sentenza n

6/13bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/doc/011/A1D00577011.htm

blocco degli organici delle USL; infine, l'art. 14, comma 8, della legge 20 maggio 1985, n. 207,

recante la disciplina transitoria per l'inquadramento del personale non di ruolo delle USL.

Le riforme recenti - tanto quelle riguardanti gli enti locali, quanto le norme generali

sull'organizzazione dei pubblici uffici - si sono preoccupate, opportunamente, di disciplinare la

fattispecie, con la fissazione di regole e princìpi che peraltro già da diversi anni avevano trovato

ampia considerazione nella giurisprudenza contabile.

La prima disposizione di legge in materia, in ordine di tempo, è stata dettata per gli enti

locali dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dalla legge 15 maggio

1997, n. 127; la norma è stata poi trasfusa nell’art. 110 del T.U. n. 267/2000.

Per la generalità degli enti pubblici, opera invece l'art. 7, c. 6, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165 (già D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29), che consente alle amministrazioni

pubbliche di conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza e per esigenze cui

non possano fra fronte con le risorse interne. Le relative attribuzioni spettano ai dirigenti i quali,

sulla scorta proprio della riforma in tema di organizzazione del lavoro pubblico hanno assunto

un ruolo diverso, con la conseguente assunzione dei poteri del privato datore di lavoro nella

gestione delle risorse umane e più in generale nell’organizzazione degli uffici.

La crescita del fenomeno e l’utilizzo improprio delle collaborazioni negli ultimi anni,

hanno successivamente portato il legislatore, in sede di legge finanziaria - v. gli artt. 34 della

legge 27 dicembre 2002, n. 289 e 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 - ad intervenire in

materia con disposizioni restrittive ai fini del contenimento della spesa; sempre al medesimo

scopo di contenere le relative spese, l’articolo 1, commi 9 e 11 del d.l. 12 luglio 2004, n. 168,

convertito con legge 30 luglio 2004, n. 191, poneva un limite alla spesa per gli incarichi per le

regioni, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, prevedendo altresì

che l’affidamento d’incarichi, in assenza dei presupposti stabiliti dall’articolo 1, comma 9, “…

costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”.

In ordine a tale normativa è intervenuta la circolare della Funzione pubblica n. 4 del

30/01/12 Sentenza n

7/13bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/doc/011/A1D00577011.htm

15.7.2004, nella quale si afferma (in piena sintonia con la giurisprudenza della Corte dei conti

nella materia, puntualmente richiamata) che la possibilità di ricorrere a rapporti di

collaborazione sussiste solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una

elevata autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro

autonomo; l’affidamento dell’incarico a terzi può dunque avvenire solo nell’ipotesi in cui

l’amministrazione non sia in grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con

le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno.

Le disposizioni dei commi 9 e 11 dell’articolo 1 della legge n. 191/2004 hanno cessato

di essere in vigore il 31 dicembre 2004 e sono state sostituite, a decorrere dal 1 gennaio 2005,

dall’articolo 1, commi 11 e 42, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), il

cui contenuto è stato peraltro illustrato dalle SS.RR. della Corte dei conti, con deliberazione n.

6/2005, “Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre

2004, n. 311 (finanziaria 2005) in materia di affidamento d’incarichi di studio o di ricerca

ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)”.

Più in particolare il comma 11, che si applica alle pubbliche amministrazioni di cui

all’articolo 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, dispone che il conferimento dell’incarico deve

essere adeguatamente motivato ed “… è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge

ovvero nelle ipotesi di eventi straordinari”. Il comma 42, che si applica agli enti locali con

popolazione superiore a 5.000 abitanti, prevede analoghi principi (“L’affidamento da parte

degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei

all’ammini-strazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento

all’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente in grado di assicurare i

medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio

1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l’atto di affidamento di incarichi e

consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell’organo di

revisione economico-finanziaria dell’ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei

30/01/12 Sentenza n

8/13bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/doc/011/A1D00577011.htm

conti. L’affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma

costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”).

Insomma, il principio generale in materia è quello secondo cui le amministrazioni

pubbliche possano conferire incarichi esterni solo nei casi eccezionali sopra ricordati.

Il D.L. n. 223/2006, conv. con L. n. 248/2006 e la legge finanziaria n. 244/2007 per l’anno

2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, commi da 54 a 57 e 76), con diverse

disposizioni, hanno definito ulteriormente il già articolato regime delle collaborazioni esterne

nella P.A., consolidando la tendenza a limitare il ricorso a tali tipologie contrattuali ad ipotesi

eccezionali e, indirettamente, costituendo i presupposti per una riduzione della spesa correlata,

con apposita modifica del testo dell’art. 7 D.Lgs. n. 165/2001. I principi recati da tali ultime

normative – che hanno confermato e, anzi, ulteriormente delimitato quelli già in vigore – sono

stati oggetto anch’essi di apposita deliberazione della Corte dei conti, Sez. autonomie, n.

6/2008, che ha precisato i relativi criteri interpretativi.

In anni ancor più recenti si è poi assistito ad un profluvio di interventi legislativi in materia

di incarichi, spesso scoordinati e a poca distanza di tempo tra di loro, sempre mossi dalla

preoccupazione di contenere il fenomeno (e la relativa spesa pubblica); sono intervenute in

materia (tra le altre) pressoché tutte le ultime leggi finanziarie, il decreto c.d. Bersani (D.L. n.

223/2006, convertito con L. n. 248/2006), il decreto sullo sviluppo economico (D.L. 112/08,

conv. con legge n. 133/2008), il decreto legislativo n. 150/2009, la manovra economica di cui al

D.L. n. 78/2010, conv. con L. n. 122/2010, etc.. Il legislatore ha tentato di volta in volta – sempre

allo scopo di contenere e scoraggiare il fenomeno - di meglio precisare i presupposti e le

condizioni che possono legittimare le amministrazioni pubbliche a ricorrere agli incarichi

esterni; ha imposto svariati oneri di pubblicità e comunicazione per le amministrazioni; ha,

infine, stabilito severi limiti alla relativa spesa.

2.2. Per quel che riguarda invece la posizione della giurisprudenza, va evidenziato come il

conferimento di incarichi di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione abbia costituito, e

30/01/12 Sentenza n

9/13bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/doc/011/A1D00577011.htm

costituisca tuttora, una fattispecie ricorrente in tema di responsabilità amministrativa.

Molte, tra le pronunzie più recenti, hanno provveduto a chiarire in via generale la portata

delle norme in materia, e i corrispondenti limiti alla possibilità, per le amministrazioni

pubbliche, del ricorso a tali forme di collaborazione.

E’ stato evidenziato, in proposito, che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di far

fronte alle competenze istituzionali mediante il più proficuo utilizzo di risorse umane e

professionali esistenti nell'ambito delle proprie strutture, e il ricorso ad incarichi professionali

esterni, avendo natura eccezionale, può avvenire solo in presenza delle condizioni previste

dalle disposizioni legislative in materia (in particolare, l’art. 7 D.L.vo n. 165/2001, cit.), che

esprimono principi di stretta interpretazione (Corte dei conti, Sez. II app., 26 agosto 2008, n.

363). Più in generale, molte decisioni hanno provveduto a ribadire che i presupposti di

legittimità per il conferimento dell'incarico o la stipula del contratto di collaborazione sono così

schematizzabili: 1) l'oggetto deve essere corrispondente alle competenze attribuite

dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

si tratta, cioè, di perseguire obiettivi e progetti specifici contenutisticamente e temporalmente

predeterminati e non determinati in modo del tutto generico ab origine; 2) occorre il preventivo

accertamento, da parte dell'amministrazione conferente, dell'impossibilità oggettiva di utilizzare

le risorse umane disponibili al proprio interno; dunque, la previa verifica organizzativa, puntuale

e documentata, della quale occorre dare conto nella lettera di incarico o nel contratto di

collaborazione; 3) la prestazione deve essere di natura temporanea, con conseguente

necessaria predeterminazione del termine di scadenza, per cui non sono consentiti incarichi

generici rinnovabili a tempo indefinito; per questo, si richiede che vengano preventivamente

definiti gli elementi essenziali del contratto, in modo da delineare ex ante il perimetro dei

principali diritti e obblighi dei contraenti: 4) infine, la prestazione deve essere "altamente

qualificata"; dunque, la qualità della professionalità coinvolta deve chiaramente risultare da un

apposito procedimento di verifica di evidenza pubblica, idoneo a dimostrare erga omnes la

30/01/12 Sentenza n

10/13bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/doc/011/A1D00577011.htm

specifica esperienza del soggetto incaricato nell'attività dedotta in contratto (Corte dei conti,

Sez. I app., 2 settembre 2008 n. 393; Sez. reg. Lombardia, 20 ottobre 2009, n. 642 e 10 marzo

2006, n. 172; Sez. reg. Friuli-Venezia Giulia, 28 gennaio 2008, n. 41; Sez. reg. Basilicata, 16

ottobre 2008, n. 252).

E’ stato ancora precisato che, poiché a tutte le pubbliche amministrazioni si applicano,

in materia di incarichi a soggetti esterni, i limiti previsti dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n.

165/2001, una volta individuata la necessità di affidare incarichi all'esterno, la singola

amministrazione, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall'art. 97

Cost., deve accertare che l'incarico venga assegnato ad esperti di particolare e comprovata

esperienza, abbia una durata limitata nel tempo, un oggetto ben determinato e deve

predeterminare l'entità del compenso e l'onere di spesa (Corte dei conti, Sez. reg. Lombardia,

5 marzo 2007, n. 141, 8 maggio 2009, n. 324 e 9 luglio 2009, n. 473). Ancora, è stata

affermata chiaramente l’impossibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione esterna per

attività ordinarie, con la conseguente illegittimità dei contratti stipulati in violazione di tali

presupposti e conseguente responsabilità erariale per gli indebiti costi gravanti sull'ente (Corte

dei conti, Sez. reg. Lombardia, 20 ottobre 2009, n. 642).

3. Tanto precisato in termini generali, possono ora essere esaminate le censure avanzate

dall’appellante alla prima sentenza.

In primo luogo, l’interessato sostiene la piena legittimità dell’incarico conferito e la

carenza, nella specie, del danno ingiusto dichiarato dal Giudice territoriale.

Le deduzioni di parte appellante non possono essere condivise.

In realtà, appare evidente – anche alla luce di quanto evidenziato innanzi – la palese

illiceità dell’operato del funzionario nell’occasione.

Al riguardo, basterà considerare le circostanze e lo svolgersi dei fatti in questione.

Il geom. Claps, lamentando generiche carenze di organico e l’assenza di personale

laureato, ha ritenuto sussistere le condizioni per affidare un incarico di consulenza ad un

30/01/12 Sentenza n

11/13bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/doc/011/A1D00577011.htm

architetto, libero professionista.

Nel concreto però, come già evidenziato in fatto e non smentito dall’interessato, l’attività

retribuita era stata svolta da un geometra, collaboratore del professionista incaricato (sia pure,

è dato presumere, sotto la supervisione di quest’ultimo).

Già da tali semplici notazioni in punto di fatto – si ripete, incontestate e non smentite – si

appalesa l’illiceità posta in essere nell’occasione, data l’inesistenza dei presupposti minimi,

appena ricordati, per il legittimo affidamento di incarichi a soggetti estranei all’amministrazione

(carenza di personale interno capace di svolgere quel lavoro, alta professionalità, precisa

delimitazione e specificità del contenuto dell’incarico, etc.).

Ma, ad avvalorare ancor di più un giudizio negativo in proposito, sono le circostanze,

perfino clamorose, di effettivo svolgimento del lavoro affidato. Ci si riferisce, naturalmente, alla

“tranquilla” accettazione, da parte dell’appellante (responsabile del servizio), della scelta

relativa al sub-affidamento, da parte del professionista incaricato, al suo collaboratore, che di

fatto ha svolto le relative attività: insomma, l’ente pubblico ha pagato l’opera di un architetto, che

però si è limitato (forse) a rivedere e controllare l’altrui opera.

E ciò, a tacere del contenuto, in concreto, del lavoro stesso, il quale – secondo quanto

esposto in citazione, e accolto in sentenza - si sarebbe limitato alla mera predisposizione di

semplici tabelle.

Insomma, non v’è dubbio alcuno, per questo Collegio, sul fatto che l’appellante abbia

disatteso, esattamente, gli scopi fondamentali e la ratio ultima delle puntuali norme di legge

sulla materia – quella, cioè, di evitare le spese inutili per incarichi e consulenze non necessari.

L’illegittimità e l’illiceità sono palesi e incontestabili.

E ciò non potrebbe non comportare la contemporanea sussistenza anche dell’elemento

soggettivo della colpa grave in capo all’interessato, data l’irragionevolezza, perfino esemplare,

del comportamento tenuto nella fattispecie.

4. Va poi decisamente esclusa l’ipotizzata corresponsabilità del dirigente regionale (che,

30/01/12 Sentenza n

12/13bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/doc/011/A1D00577011.htm

secondo parte appellante, dovrebbe a sua volta giustificare una diminuzione del danno

addebitatogli).

Ed invero, non era certo compito dell’ente regionale finanziatore verificare ogni passo

della realizzazione del progetto, ma unicamente la compatibilità di esso con le relative finalità e

la legittimità del finanziamento che si andava a deliberare da parte regionale: sulla quale, in

linea di massima, non v’era dubbio alcuno.

Oltre a ciò, come anche ha esattamente osservato il PM, nella fattispecie il dirigente

regionale non poteva certo essere al corrente del contenuto e delle concrete modalità di

svolgimento dell’incarico (anch’esso, in generale, non vietato dalle norme).

5. In definitiva, a fronte di tutto quanto innanzi evidenziato, appare non seriamente

contestabile la sussistenza di un ingiusto danno per il comune, pari ai compensi corrisposti per

quell’incarico: danno che giustamente il primo Giudice ha quantificato in una somma minore di

quella ipotizzata dall’Accusa, avendo tenuto conto, in ossequio al disposto dell’art. 1, comma 1

bis della L. 14 gennaio 1994, n. 20, dei vantaggi conseguiti dall’ente in relazione all’attività

prestata dal consulente.

E dunque, non potrebbe esservi spazio alcuno per un’eventuale ulteriore riduzione

dell’addebito: la quantificazione operata in sentenza appare infatti più che ragionevole, avendo

il primo Giudicante tenuto ampiamente conto dei possibili fattori di riduzione del quantum da

porre a carico del condannato, con il relativo importo abbattuto della metà rispetto alla richiesta

del Procuratore regionale.

In conclusione, l’appello proposto deve essere rigettato, con conseguente, piena

conferma delle statuizioni di cui all’impugnata sentenza di prime cure.

All’appellante soccombente vanno, infine, addebitate le spese del presente grado di

giudizio.

P. Q. M.

La Corte dei conti – Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello, definitivamente

30/01/12 Sentenza n

13/13bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/doc/011/A1D00577011.htm

pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,

RESPINGE

l’appello in epigrafe, con conseguente conferma delle statuizioni di cui all’impugnata sentenza

di primo grado;

CONDANNA

inoltre l’appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dello Stato;

spese che, all'atto della presente decisione, sono liquidate in € _ 167,44__ _ (€

Centosessantasette/44 _______________________________).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2011.

L'ESTENSORE

F.to Piergiorgio Della Ventura

IL PRESIDENTE F.F.

F.to Alberto Avoli

Depositata in Segreteria

il …27/12/2011………………………….

Il Dirigente

F.to Massimo BIAGI