Sentenza n. 533/2015 pubbl. il 13/01/2015 RG n. 4990/2012 ... · Il Tribunale di Roma ± Terza...

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1 SENT RGAC CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Terza Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 4990 Ruolo Generale dell’anno 2012 e trattenuta in decisione all’udienza del 7 luglio 2014, vertente TRA GESAFIN IMMOBILIARE SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, via Archimede n° 10, presso lo studio dell’avv. Leopoldo de’ Medici, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale in calce all’atto di citazione, ATTRICE E DE BELLIS Carlo, titolare dell’omonima ditta individuale (p.IVA 01670200714), elettivamente domiciliato a Roma, via dei Pontefici n° 3, presso lo studio dell’avv.to Marco Giuliani, rappresentato e difeso dall’avv.to Alberto Teta in forza di procura speciale a margine della comparsa di risposta, CONVENUTO OGGETTO: contratto di cessione di azienda. CONCLUSIONI: per parte attrice (atto di citazione): Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: accertare e dichiarare che in forza dell’atto Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 Sentenza n. 533/2015 pubbl. il 13/01/2015 RG n. 4990/2012 Repert. n. 499/2015 del 13/01/2015 http://bit.ly/1SaPMXJ

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N° SENT

N° RGAC

N° CRON

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma – Terza Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo

Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 4990 Ruolo Generale dell’anno 2012 e

trattenuta in decisione all’udienza del 7 luglio 2014, vertente

TRA

GESAFIN IMMOBILIARE SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata a Roma, via Archimede n° 10, presso lo studio dell’avv. Leopoldo de’

Medici, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale in calce all’atto di

citazione,

ATTRICE

E

DE BELLIS Carlo, titolare dell’omonima ditta individuale (p.IVA 01670200714),

elettivamente domiciliato a Roma, via dei Pontefici n° 3, presso lo studio dell’avv.to

Marco Giuliani, rappresentato e difeso dall’avv.to Alberto Teta in forza di procura

speciale a margine della comparsa di risposta,

CONVENUTO

OGGETTO: contratto di cessione di azienda.

CONCLUSIONI:

per parte attrice (atto di citazione): “Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria

istanza, eccezione e deduzione disattesa: accertare e dichiarare che in forza dell’atto

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di conferimento del ramo di azienda costruzioni dalla S.A.F.A.B. – Società Appalti e

Forniture per Acquedotti e Bonifiche S.p.A. alla Safab S.p.A. i rapporti contrattuali

con la Società Rag. Carlo De Bellis sono stati ceduti ai sensi dell’art. 2558 cod. civ.;

per l’effetto, accertare e dichiarare che la Gesafin Immobiliare S.p.A. in forza del

predetto rapporto non è debitrice di alcuna somma di denaro nei confronti della

Società Rag. Carlo De Bellis. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del

presente giudizio”;

per parte convenuta (comparsa di risposta): “Piaccia al Tribunale adito, per tutti i

motivi sopra esposti: Rigettare la domanda proposta dalla Gesafin Immobiliare spa in

quanto infondata in fatto ed in diritto; Condannare la Gesafin Immobiliare spa, in

persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e

competenze del presente giudizio”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato al convenuto De Bellis Carlo,

l’attrice Gesafin Immobiliare Spa, premesso che in data 2/5/05 il convenuto aveva

stipulato un contratto di fornitura e trasporto di misto stabilizzato con la S.A.F.A.B. –

Società Appalti e Forniture per Acquedotti e Bonifiche Spa e che in data 6/3/08 le

parti si erano accordate per un’estensione del contratto di fornitura con richiesta da

parte della S.A.F.A.B. Società Appalti e Forniture per Acquedotti e Bonifiche Spa

della fornitura ed il trasporto di misto granulare stabilizzato ed altri eventuali

materiali per raggiungere l’idonea granulometria, allegava che successivamente la

S.A.F.A.B. Società Appalti e Forniture per Acquedotti e Bonifiche Spa aveva posto in

essere un’articolata operazione di riorganizzazione societaria, il tutto nei seguenti

termini: 1) in data 18/1/10, con atto a rogito notaio Lepri di Roma, rep. 83350, racc.

19.225, era stata costituita una NewCo, la Safab Srl; 2) in data 22.03.10, ancora con

atto notaio Lepri, rep. 83.552, racc. 19.335, era stato conferito, con effetto dal

25/3/10, alla NewCo SAFAB Srl -che all’indomani del conferimento era da ultimo

trasformata nell’attuale Safab Spa- il ramo di azienda ‘Costruzioni’ della S.A.F.A.B.

Società Appalti e Forniture per Acquedotti e Bonifiche Spa, costituito da

partecipazioni societarie, macchinari, attrezzature, crediti, debiti, rapporti giuridici

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attivi e passivi, contratti in essere con gli istituti di credito e quanto altro inerente al

settore di operatività, concernente l’esercizio delle attività di costruzioni di opere

civili ed industriali, sia pubbliche che private; 3) all’esito dell’operazione di

conferimento del ramo di azienda ‘Costruzioni’, la S.A.F.A.B. Società Appalti e

Forniture per Acquedotti e Bonifiche Spa aveva mutato denominazione in Gesafin

Immobiliare Spa; che pertanto, nell’ambito della ricordata operazione di conferimento

del ramo di azienda ‘Costruzioni’, erano stati trasferiti alla SAFAB Spa -tra gli altri-

anche i rapporti contrattuali stipulati con la ditta del convenuto De Bellis; che costui,

pienamente consapevole dell’avvenuto trasferimento dei rapporti contrattuali dalla

S.A.F.A.B. Società Appalti e Forniture per Acquedotti e Bonifiche Spa alla SAFAB

Spa, ad un mese di distanza dalla data del conferimento aveva provveduto ad emettere

le proprie fatture non più in favore della S.A.F.A.B. Società Appalti e Forniture per

Acquedotti e Bonifiche Spa (p.IVA 03512171004), ma in favore della SAFAB Spa

(p.IVA 10787801009), il tutto come da fatture allegate; che il predetto contratto di

fornitura, come poi oggetto di estensione, era per sua stessa natura un contratto di

durata ed alla data di conferimento del ramo di azienda non era ancora esaurito; che le

fatture emesse dalla ditta convenuta avevano ad oggetto non il corrispettivo di una

fornitura, ma uno ‘stato avanzamenti lavori’ della complessiva prestazione

contrattuale a suo tempo affidatale dalla S.A.F.A.B. Società Appalti e Forniture per

Acquedotti e Bonifiche Spa; che pertanto a partire dal 30/4/10, data della fattura n° 11

in atti, il convenuto De Bellis non aveva più intrattenuto alcun rapporto contrattuale

con la S.A.F.A.B. Società Appalti e Forniture per Acquedotti e Bonifiche Spa, oggi

Gesafin Immobiliare Spa; che era pertanto interesse di essa attrice agire nel presente

giudizio per sentire dichiarare che, per effetto del conferimento di ramo di azienda, i

rapporti contrattuali in essere con la ditta del De Bellis erano stati trasferiti, ai sensi

dell’art. 2558 c.c., alla Safab Spa (p.IVA 10787801009) e che pertanto essa attrice

non era debitrice di alcuna somma di denaro nei confronti del convenuto De Bellis.

Tanto premesso, l’attore concludeva come in epigrafe riportato

Si costituiva in giudizio il convenuto De Bellis Carlo, titolare dell’omonima

ditta individuale, il quale instava per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni. Al

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riguardo il convenuto, espressamente non contestata né la ricostruzione dei fatti

operata dall’attrice né la qualificazione giuridica del contratto di fornitura intercorso

tra le odierne parti in causa -ossia un contratto di durata- e ricordato che caratteristica

tipica dei contratti di durata era la -logica e giuridica- separabilità tra effetti passati ed

effetti futuri, allegava che l’attrice Gesafin Immobiliare Spa era tenuta a rispondere,

ai sensi dell’art. 2560 c.c., dei debiti maturati ante conferimento d’azienda ovvero dei

corrispettivi relativi alle forniture eseguite sino alla data del 25/3/10; che l’attrice era

pertanto debitrice nei confronti di esso convenuto della complessiva somma di

23.649,29 euro, oltre agli interessi moratori ai sensi del D.Lgs 231/02, per le

prestazioni effettuate ante trasferimento d’azienda in forza del contratto di fornitura

richiamato da controparte, il tutto in base alle fatture indicate in comparsa di risposta;

che inoltre la circostanza che le prestazioni fossero state contabilizzate, in

contraddittorio, come da Stati di Avanzamento Lavori costituiva un ulteriore

elemento probante la ‘purezza’ dei debiti riconosciuti nei predetti documenti

contabili, evidentemente non bilanciati da controcrediti in favore della Gesafin

Immobiliare Spa.

La causa era istruita documentalmente, essendo risultata superflua ogni

ulteriore attività istruttoria, ed all’udienza del 7/7/14 veniva trattenuta in decisione

con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali (60

giorni) e di repliche (ulteriori 20 giorni); i termini ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c.,

il cui decorso era sospeso nel periodo feriale, sono scaduti il 10/11/14.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si osserva che, contrariamente a quanto indicato in citazione

in ordine all’evocazione in giudizio della “ … società Rag. Carlo De Bellis, cod. fisc.

DBLCRL68S04D643C, ….” (cfr. prima pagina della citazione), si è in presenza non

di una (peraltro non meglio precisata) società, quanto invece di una mera ditta

individuale, come del resto si desume dalle fatture prodotte dalla stessa parte attrice e

dal riferimento, contenuto nello stesso atto di citazione, al cod. fiscale della persona

fisica.

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Ulteriore conferma si desume dall’intestazione della comparsa di risposta, ove

infatti è dato leggere “ … De Bellis Carlo, titolare della omonima ditta individuale

…”; quindi, essendo non dubitabile l’individuazione del convenuto, non ha rilievo

che nel corso del giudizio ed ancora nella comparsa conclusionale la società attrice

abbia continuato a riferirsi ad una’inesistente ‘Società Rag. Carlo De Bellis’.

Va poi ribadito che è indifferente riferirsi alla ditta, in persona del titolare,

ovvero alla persona fisica, titolare della ditta stessa (cfr. Cass. 8784/98: “La ditta e'

segno distintivo dell'imprenditore, ma non e' soggetto distinto dal suo titolare, e

pertanto questi, pur senza specificare la sua qualità, e' legittimato ad opporsi ad un

decreto ingiuntivo emesso nei confronti di quella”; Cass. 9260/10).

La domanda attrice di accertamento negativo è fondata e va accolta.

Richiamato quanto esposto in precedenza, va schematicamente ricordato,

secondo quanto allegato dall’attrice, che i rapporti contrattuali, a suo tempo

intercorrenti fra la S.A.F.A.B. – Società Appalti e Forniture per Acquedotti e

Bonifiche S.p.A. e la ditta De Bellis, dovevano intendersi definitivamente trasferiti,

per effetto del richiamato conferimento di ramo di azienda, alla Safab Spa, soggetto

giuridico distinto dall’attrice; che, nei tre mesi dalla data del conferimento, non vi era

stata alcuna revoca dal contratto da parte del De Bellis ex art. 2558, 3° comma, c.c.,

pur essendo costui perfettamente a conoscenza dell’avvenuta cessione del contratto,

come emergeva dall’emissione (a partire dalla n° 11 del 30/4/10) delle fatture in

favore del nuovo contraente SAFAB Spa (p.IVA 10787801009), con la conseguenza

che, stante la natura del contratto di fornitura in essere, alla fattispecie dovesse

trovare applicazione l’art. 2558 c.c. e non già l’art. 2560 c.c., con conseguente

esclusione di ogni propria responsabilità.

Da parte sua il convenuto, non contestati i fatti allegati in citazione, ha dedotto

che, proprio per la natura giuridica del contratto di fornitura intercorso tra le parti

(contratto di durata), era creditore nei confronti dell’attrice Gesafin Immobiliare Spa

dei crediti maturati per le forniture eseguite sino al 25/3/10, ossia per le forniture

eseguite precedentemente al conferimento d’azienda, e che di conseguenza l’attrice

ne doveva rispondere ai sensi dell’art. 2560 c.c..

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Orbene, premesso che non vi è contestazione fra le parti in ordine ai fatti

allegati in citazione (contratto di fornitura del 2/5/05 e successiva estensione del

6/3/08 fra la S.A.F.A.B. - Società appalti e forniture per acquedotti e bonifiche Spa e

la ditta individuale del De Bellis; complessa operazione di ristrutturazione societaria,

che aveva visto coinvolta la S.A.F.A.B. - Società appalti e forniture per acquedotti e

bonifiche Spa e di cui si è dato conto in precedenza), si tratta di verificare se,

conformemente alle deduzioni attoree, il predetto contratto del 2/5/05, come integrato

in data 6/3/08, sia stato definitivamente trasferito alla cessionaria Safab Spa all’esito

del conferimento di ramo di azienda, con conseguente liberazione della cedente

odierna attrice, in assenza di tempestivo recesso da parte del contraente ceduto

(odierno convenuto), ovvero se, come dedotto dal convenuto De Bellis, detta

liberazione non riguardava comunque i corrispettivi dovuti per le prestazioni già

eseguite prime del conferimento.

Si tratta pertanto di verificare se alla fattispecie in esame vada applicato l’art.

2558 c.c. ovvero l’art. 2560 c.c., dovendosi al riguardo ricordare che il regime fissato

dall’art. 2560 c.c. è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé soli

considerati e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali

non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art.

2558 c.c..

La domanda attorea -come detto- va qualificata come domanda di

accertamento negativo, essendo il giudice chiamato a qualificare gli esiti e gli effetti

della ricordata cessione di ramo d’azienda con riferimento ad uno specifico rapporto

giuridico in essere con il De Bellis ed a valutare l’effettiva estinzione di questo

rapporto con la cedente S.A.F.A.B. - Società appalti e forniture per acquedotti e

bonifiche Spa per essere in esso subentrata, ai sensi dell’art. 2558 c.c., la società

cessionaria Safab Spa, unico soggetto giuridico tenuto -secondo la prospettazione

dell’attrice- a rispondere dei debiti scaturenti da quel rapporto contrattuale.

Il conferimento di un’azienda o di un ramo di essa in una società equivale ad

una cessione della medesima in favore della società conferitaria e si concorda nel

ritenere che alla fattispecie in questione sono applicabili le disposizioni di cui agli

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artt. 2558 e 2560 c.c. sulla base della ricorrenza dei rispettivi presupposti (arg. ex

Cass. 19155/13; Cass. 19454/04, in materia di cessione di azienda in caso di

conferimento di azienda individuale in società di persone o di capitali, ma i principi

sono gli stessi).

Ora, ai sensi dell’art. 2558 c.c., se non è pattuito diversamente, l’acquirente

dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non

abbiano carattere personale; il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto

entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in

questo caso la responsabilità dell’alienante. Per contro, l’art. 2560 c.c. prevede che

l’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta,

anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi abbiano consentito.

Dalla lettura delle due norme si evince che l’alienante (o il conferente)

l’azienda, mentre nell’ipotesi di cui allo art. 2558 c.c. è liberato dalle obbligazioni che

abbia assunto con contratti conclusi con terzi, in quella prevista dall’art. 2560 c.c.

risponde verso costoro dei debiti dell’azienda anteriori al trasferimento.

Ciò posto, richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in

tema di cessione di azienda, osserva il Giudice che il regime fissato dall’art. 2560,

comma 2, c.c., con riferimento ai debiti relativi all’azienda ceduta, secondo cui dei

debiti suddetti risponde anche l’acquirente dell’azienda allorché essi risultino dai libri

contabili obbligatori, è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé

soli considerati (c.d. ‘puri’) e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a

posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma

del precedente art. 2558 c.c. (cfr. Cass. 8121/91: “Nell'ipotesi di trasferimento di

azienda l'alienante a termini del combinato disposto degli artt. 2558 e 2560 cod. civ.

è liberato dai debiti derivanti dal contratto da lui stipulato per l'esercizio dell'azienda

stessa, soltanto ove tali debiti siano corrispettivi in base allo stesso contratto a

crediti, mentre deve rispondere solidalmente con l'acquirente di quei debiti cui non si

contrappongono in un rapporto di sinallagma contrattuale suoi crediti attuali verso il

contraente ceduto”).

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In altre parole, l’interpretazione coordinata delle due norme induce a ritenere

che quella dell’art. 2558 c.c. debba applicarsi ogni qual volta al debito contrattuale di

colui che trasferisce l’azienda si contrappone, in rapporto di sinallagmaticità, un

credito attuale, derivante dallo stesso negozio giuridico, nei confronti del contraente

ceduto, e che, invece, la disposizione dell’art. 2560 c.c. riguardi il caso in cui il debito

contrattuale non sia bilanciato da un credito corrispondente.

Questa conclusione si desume dalla diversa disciplina, altrimenti inspiegabile,

prevista dall’art. 2558 c.c. e dall’art. 2560 c.c., dei quali il primo contempla il recesso

per giusta causa del contraente ceduto ed il secondo sancisce la responsabilità

dell’alienante per i ‘debiti’ inerenti all’esercizio dell’azienda.

Infatti, mentre la liberazione dell’alienante dal debito contrattuale, cui

corrisponda un credito derivante dallo stesso contratto, si giustifica, considerando che

il contraente ceduto è tutelato con la facoltà di recesso e con la possibilità di rifiutare

al cessionario dell’azienda la prestazione se non dovesse ricevere quella spettantegli,

sicché costituirebbe per lui una garanzia eccessiva la previsione della responsabilità

dell’alienante in aggiunta a quella del cessionario, nel caso di debiti del solo cedente

(debito cd puro) l’assenza di qualsiasi garanzia per il terzo rivela la ragione per la

quale si sia previsto che l’alienante debba rispondere della prestazione dovuta,

solidalmente con l’acquirente dell’azienda, se non risulti che il creditore abbia

consentito alla relativa liberazione. A quest’ultimo riguardo va ricordato che è

orientamento consolidato in dottrina ed in giurisprudenza che non si ha alcun

passaggio di debiti in capo al cessionario -debitore, infatti, rimane sempre il cedente-,

ma si verifica l’assunzione di responsabilità solidale da parte del cessionario verso i

terzi (cfr. Cass. 20153/11).

Tornando al caso di specie, si osserva che tra la S.A.F.A.B. - Società appalti e

forniture per acquedotti e bonifiche Spa, appaltatrice di lavori per conto dell’ANAS, e

la ditta De Bellis era intercorso, in epoca antecedente al conferimento del ramo

d’azienda dalla prima alla Safab Srl (poi Spa) in data 22 marzo 2010, un contratto di

fornitura risalente al 2/5/05, avente ad oggetto “ … la fornitura e il trasporto … del

misto stabilizzato, conforme alle specifiche tecniche indicate agli artt. 2 e 4 per i

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lavori in oggetto …” (cfr. doc. 1 di parte attrice: art. 3), e poi esteso con contratto del

6/3/08, avente ad oggetto “ … fornitura e trasporto in cantiere di fondazione stradale

in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura

dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria,

acqua, prove di laboratorio, misurata in opera dopo il costipamento” (cfr. doc. 2 di

parte attrice: ‘estensione al contratto di fornitura del 2/5/05’ del 6/3/08, art. 1).

Alla luce dei dati di fatto e dei principi di diritto su riportati, va verificato se la

ditta fornitrice oggi convenuta, all’atto del conferimento del ramo di azienda fra la

S.A.F.A.B. - Società appalti e forniture per acquedotti e bonifiche Spa e la Safab Srl

(poi Spa), avesse o meno già adempiuto alle obbligazioni su di essa gravanti,

esaurendo così le proprie prestazioni negozialmente pattuite.

Come detto il convenuto ha allegato che l’attrice era comunque debitrice della

complessiva somma di 23.649,29 euro, oltre agli interessi moratori ai sensi del D.Lgs

231/02, a titolo di corrispettivo per le prestazioni effettuate, prima del ricordato

conferimento d’azienda, in forza del contratto di fornitura del 2/5/05, come

successivamente esteso, il tutto risultante dalle fatture indicate in comparsa di

risposta.

In particolare, in base alle deduzioni del convenuto, per tale contratto di

fornitura, sebbene ancora in corso al momento del citato conferimento di ramo

d’azienda, si doveva applicare l’art. 2560 c.c., in quanto nei contratti di durata

interviene una scissione temporale del rapporto, così che gli eventi, che condizionano

la frazione di rapporto successiva al loro verificarsi, non hanno influenza sulla

frazione di rapporto precedente; quindi la successione nel contratto di durata si ha

soltanto relativamente ai rapporti futuri, mentre per i debiti precedenti si deve

applicare l’art. 2560 c.c..

La tesi non è condivisibile, in quanto l’eventuale immediata esigibilità di un

credito non implica necessariamente che il rapporto contrattuale possa dirsi esaurito e

che da esso derivi unicamente l’obbligazione di pagamento del prezzo in favore del

fornitore della prestazione.

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Nel caso di specie infatti il contratto di fornitura mantiene una sua unicità ed

indivisibilità, come è dimostrato dalle previsioni in esso contenute relativamente ai

singoli pagamenti ed alla ritenuta a garanzia.

Orbene, mentre l’art. 5 del contratto di fornitura del 2/5/05 prevede che “ ….

(l)’importo totale presunto della fornitura è di circa € 824.000,00 … ed esso potrà

variare in più o in meno senza che questo possa costituire motivo per richiedere

indennizzi o maggiori compensi oltre ai prezzi riportati nell’elenco allegato, ciò anche

in deroga al disposto di cui al 2° comma dell’art. 1660 del codice civile”, il

successivo art. 10 del medesimo contratto prevede che “(i) pagamenti delle forniture

eseguite saranno effettuat(i) in acconto a fronte di SAL mensili redatti in

contraddittorio fra le parti. Per ogni Stato di Avanzamento Lavori dovrete emettere

regolari fatture che vi verranno liquidate con rimessa diretta a 60 gg fine mese dalle

date di emissione delle relative fatture” e che “(s)u ogni rata di acconto verrà operata

una ritenuta infruttifera del 5,0% … a garanzia della perfetta esecuzione delle

forniture e dell’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto. La

ritenuta verrà restituita a collaudo positivo avvenuto, intendendosi per quest’ultimo

quello che intercorre fra l’Impresa Committente ed il Committente principale e,

comunque, potrà essere svincolata dopo 180 gg. dalla fine di tutte le forniture di

vostra competenza previa presentazione di polizza fideiussoria di pari importo ….”

(cfr. doc. 2 di parte attrice)..

Da tale previsione negoziale si può ricavare che il contratto di fornitura non si

è esaurito con la materiale esecuzione, da parte del fornitore, delle singole ‘porzioni’

di prestazioni, così residuando esclusivamente un credito ‘puro’ del tutto svincolato

dall’ulteriore andamento del rapporto negoziale; infatti solo con l’esecuzione del

collaudo -quest’ultimo peraltro implicava l’attività del committente principale e,

dunque, di un soggetto estraneo al rapporto intercorso tra le odierne parti in causa- e

con lo svincolo delle ritenute a garanzia, applicate su ciascuno Stato Avanzamento

Lavori, si sarebbe potuta considerare esaurita ogni prestazione da parte del fornitore e

si sarebbe avuta la sua liberazione dalle obbligazioni contrattuali.

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Prima di tale momento, il fornitore, odierno convenuto, doveva ritenersi

ancora assoggettato al contratto.

Le superiori osservazioni non sono revocate in dubbio neanche da quanto

allegato in comparsa di risposta in ordine al fatto che “… occorre soltanto precisare,

per completezza di esposizione, che i lavori di ampliamento della sezione da due a

quattro corsie eseguite dalla cedente sono stati terminati dalla cessionaria e collaudati

positivamente …”; infatti, avendo il convenuto fatto riferimento al completamento

dei lavori da parte della cessionaria del ramo di azienda (Safab Spa) e non della

cedente (S.A.F.A.B. - Società appalti e forniture per acquedotti e bonifiche Spa), è di

tutta evidenza, a prescindere da ogni questione sulla fondatezza o meno dell’assunto

anche in ordine all’allegato successivo positivo collaudo, che ciò è comunque

avvenuto dopo il conferimento del ramo di azienda del 22/3/10 (con effetto dal

25/3/10) e quindi il contratto di fornitura era ancora in essere, anche quanto alla

disciplina sullo svincolo delle ritenute e sulla liberazione del fornitore, al momento

del conferimento di ramo di azienda in parola.

A confutazione delle ulteriori deduzioni di parte convenuta (cfr. memoria di

replica) va evidenziato che è vero che si è in presenza di un contratto di fornitura,

contratto sicuramente di durata, e di prestazioni materialmente eseguite prima e dopo

della data di conferimento del ramo di azienda, ma -come detto- è anche vero che la

regolamentazione negoziale non consente di prevedere giuridicamente un prima ed un

dopo rispetto a tale evento, in quanto la frammentarietà cronologica della prestazione

e del pagamento del compenso non fa venir meno la constatazione che si trattava di

un contratto unico, con corrispettivo predeterminato e con pagamento in base a SAL

nonché con obbligazione di garanzia, da liberare solo a conclusione (collaudo

compreso) dell’appalto con ANAS, cui la prestazione (fornitura di materiale) si

riferiva.

In detta memoria la difesa del convenuto ha ulteriormente dedotto che non

rilevava, a confutazione della tesi propugnata, la circostanza che “ … le parti abbiano

‘impropriamente’ inteso contabilizzare le prestazioni effettuate dalla ditta De Bellis

nel corso del rapporto mediante i c.d. SAL (strumento di contabilizzazione peraltro

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comunemente usato nel settore delle costruzioni). E’ evidente infatti che tale modalità

di contabilizzazione non costituisce elemento idoneo ad incidere e modificare la

natura e le caratteristiche del rapporto …”. Al riguardo è peraltro agevole replicare

che “il contratto ha forza di legge fra le parti” (art. 1372 c.c.) e che, in base ai canoni

di ermeneutica contrattuale, la comune intenzione delle parti era nel senso di

considerare unitario il rapporto contrattuale.

Ulteriore definitiva conferma di quanto detto si ricava, in uno con il mancato

esercizio del diritto di recesso da parte del convenuto, dalla circostanza che costui, a

piena prova della conoscenza dell’avvenuto trasferimento del ramo di azienda, ha

provveduto a trasmettere alla cessionaria Safab Spa (p.IVA 10787801009) le fatture,

contenenti il riferimento allo Stato Avanzamento Lavori ed alla ricordata ritenuta di

garanzia in detrazione, per i periodi successivi al conferimento del marzo 2010 (cfr.

doc. 5 di parte attrice: p.es. fattura 11 del 30/4/10, fattura 20 del 30/9/10, fattura 24

del 31/10/10).

Deve, dunque, concludersi che il rapporto negoziale in argomento si è

trasferito, a seguito del ricordato conferimento del ramo di azienda, in capo alla

cessionaria Safab Spa (già Srl), non essendo intervenuto il recesso del contraente

ceduto, e che conseguentemente la cedente Gesafin Immobiliare Spa (già S.A.F.A.B.

- Società appalti e forniture per acquedotti e bonifiche Spa) non è obbligata al

pagamento del corrispettivo dovuto al convenuto in virtù del contratto del 2/5/05,

come integrato nel 2008.

Pur avendo parte convenuta fatto riferimento a propri pretesi crediti nei

confronti dell’attrice, a suo dire sorti anteriormente al conferimento di ramo di

azienda, si osserva (cfr. conclusioni in epigrafe) che non è stata spiegata alcuna

domanda riconvenzionale, che peraltro sarebbe stata inammissibile, in quanto il

convenuto si era costituito in data 23/7/12, udienza indicata in citazione, a nulla

rilevando il differimento d’ufficio, ex art. 168 bis, 4° comma, c.p.c. e art. 82 disp. att.

c.p.c., al 18/9/12, prima udienza successiva al periodo di sospensione delle udienze

(non urgenti) nel periodo feriale.

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In mancanza di domanda nulla si può decidere su detti pretesi crediti, in

ordine ai quali valgono, ad ogni buon conto, le superiori osservazioni.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Si dà atto che per la liquidazione delle spese deve essere applicato il Decreto

Ministero Giustizia n° 55 del 10/3/14 (GU n° 77 del 2/4/14) sui nuovi parametri

forensi, entrato in vigore il 3/4/14, prima che avesse termine l’attività professionale

dei legali; l’udienza di p.c. si è infatti tenuta il 7/7/14 ed i termini ex artt. 281

quinquies e 190 c.p.c. sono scaduti il 10/11/14 e pertanto deve essere applicato

integralmente il nuovo regime, alla luce dell’art. 28 del citato DM 55/14 (arg. ex

Cass. SU 17405/12, in relazione alla precedente riforma ex Decreto Ministero

Giustizia 20/7/12 n° 140).

Si è proceduto alla somma degli importi minimi indicati nella tabella ‘giudizi

di cognizione davanti al tribunale’ ed allo scaglione ‘indeterminabile – complessità

media’, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e

quantità delle questioni trattate e dell’attività complessivamente svolta dal difensore

(5.885,00 euro).

Va nuovamente riconosciuto il rimborso forfettario (art. 2, 2° comma, citato

DM 55/14).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

accoglie la domanda attrice e, per l’effetto, dichiara che l’attrice Gesafin Immobiliare

Spa (già S.A.F.A.B. - Società appalti e forniture per acquedotti e bonifiche Spa) non è

obbligata al pagamento del corrispettivo dovuto al convenuto De Bellis Carlo, titolare

dell’omonima ditta individuale, in virtù del contratto di fornitura del 2/5/05, così

come esteso con contratto del 3/6/08;

condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore della

società attrice, in 5.885,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso forfettario,

Cp ed Iva come per legge.

Così deciso a Roma, l’8/1/15

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il Giudice

dott. Francesco Remo Scerrato

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