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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO - Sezione Specializzata in materia di impresa - A
Il Tribunale, nella persona della dott. Paola Maria Gandolfi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 49081/2012 R.G. promossa da:
PROFILE SRL (c.f. 07980701002 ), con il patrocinio degli avv. MELDOLI
MASSIMO e CAGNIN ROSSELLA (CGNRSL82B44C933I) VIA RONCAGLIA, 14
20146 MILANO; ,
ATTRICE;
contro:
NCR ITALIA SRL (C.F. 09856490157 ), con il patrocinio dell’avv. CELLA SARA
GIUSEPPINA e
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell’udienza del 1/12/15, cui si rinvia per
quanto riguarda l’attrice.
Per la convenuta - in via principale:
-- RIGETTARE le domande tutte proposte da PROFILE s.r.l., in quanto totalmente infondate in
fatto ed in diritto per i motivi esposti nella narrativa degli atti depositati ovvero per i diversi motivi
che verranno ritenuti in corso di causa;
- in via subordinata:
nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande di PROFILE s.r.l.
-- limitare la quantificazione del risarcimento danni nella misura non superiore a € 100.000,000=,
così come da espressa pattuizione contrattuale di cui agli artt. 14 e 7.1 (b), o in quella minore che
codesto Ill.mo Giudice riterrà.
CON VITTORIA DI COMPENSI E SPESE DI GIUDIZIO (oltre ad IVA, cpa e maggiorazione
15% spese generali).
- In via istruttoria:
A) Qualora ritenuta necessaria da Codesto Ill.mo Giudice Adito, si chiede venga disposta una CTU
tecnica-informatica diretta ad accertare le caratteristiche specifiche di APTRA Promote, APTRA
Promote Broker e di Orchestra, evidenziandone le differenze.
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B) Chiede ammettersi, senza inversione del relativo onere della prova, l’abilitazione
all’interrogatorio formale del legale rappresentante della Società Attrice e alla prova
testimoniale sulle circostanze, non ammesse dall’Ill.mo Giudice, qui di seguito riportate:
1) “Vero che APTRA Promote Server e APTRA Promote Broker venivano consegnati nel mese
di novembre/dicembre 2006?”
2) “Vero che per la visualizzazione delle campagne pubblicitarie era necessaria e quindi doveva
essere installata la componente APTRA Promote Agent sugli ATM?”
6) “Vero che Key Clients Cards & Solution S.p.A. era proprietaria, e quindi gestiva
l’applicazione per il funzionamento degli ATM delle Banche del suo circuito?”
7) “Vero che per il circuito delle banche di Key Clients Cards & Solution S.p.A., era
quest’ultima, essendone proprietaria e responsabile nei confronti delle Banche, a dover
autorizzare o meno l’installazione della componente Agent?”
8) “Vero che nel mese di novembre 2006 il Signor Enrico Barozzi di PROFILE le riferiva che
alcune Banche erano già interessate all’acquisto del servizio di pubblicità?”
Si indicano come testi:
1) Roberto Mozzi, presso NCR Italia s.r.l., via Cusago n. 150/4, Milano;
2) Giulio Quaia, presso il loro domicilio;
3) Gianni Rizzoli, presso il loro domicilio;
4) Andrea Madella, presso NCR Italia s.r.l., via Cusago n. 150/4, Milano;
C) In caso di ammissione dei capitoli di prova formulati da Parte Attrice si chiede sin da ora di
essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi.
******
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione notificato il 28/6/12 PROFILE s.r.l. chiamava in giudizio NCR
ITALIA s.r.l. per sentire accertare l’inesatto adempimento del contratto inter partes
13/3/06 e di quello stipulato “nell’anno 2009”, accertare di conseguenza che il termine
finale del contratto doveva considerarsi differito al novembre 2013, con conseguente
differimento della licenza. L’attrice chiedeva quindi di condannare NCR a corrispondere
a Profile euro 82.250,00 per ogni cessione del software controverso, oltre alla
restituzione dell’importo di euro 7.500,00 in quanto privo di causa. Inoltre Profile
allegava la violazione dei principi di buona fede e correttezza per avere revocato il
consenso all’esecuzione del contratto e per averla indotta, anche grazie alla sua
posizione di supremazia economica, ad inutili investimenti quantificati in euro
327.330,20. L’attrice chiedeva pertanto il risarcimento dei danni, anche sotto il profilo
della perdita di chance ed infine chiedeva, in via subordinata, la condanna di controparte
ex art. 2041 c.c.
In diritto, la difesa attorea incentrava le proprie doglianze sulla violazione del generale
canone di buona fede, sia nell’esecuzione del contratto che ex art. 1337 c.c., rimarcava
l’inadempimento di controparte al contratto 13/3/06, avendo preteso il corrispettivo della
licenza per Aptra Promote Server, mai consegnato e avendo predisposto Aptra Promote
Broker (peraltro presentante molteplici malfunzionamenti) solo alla fine del 2006.
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Profile lamentava un difetto di informazioni sulla conclusione diretta di contratti di
licenza in violazione dell’art. 7.3 dell’accordo 13/3/06, l’inadempimento del contratto
5/11/09 -o la responsabilità ex art. 1337 c.c.- l’indebita cessazione delle stesso, la stipula
diretta dell’accordo con UBI promosso da Profile, l’abuso di dipendenza economica.
Si costituiva NCR contestando le allegazioni e deduzioni dell’attrice, negando che fosse
intervenuto alcun nuovo accordo nel novembre 2009, ribadendo che il contratto tra le
parti era scaduto in data 13/3/10, negando di avere mai venduto Aptra Promote Broker
con le implementazioni previste nel contratto, essendo peraltro Aptra Promote un
programma già esistente, da tempo commercializzato dalla convenuta. Con riferimento
al programma Orchestra, menzionato dalla controparte, NCR rilevava come fosse
un’applicazione del tutto diversa da APTRA Promote e non una sua evoluzione.
Venivano concessi i termini di cui all’art. 183,VI c.p.c., ammesse ed esperite le prove
dedotte, all’esito delle quali, all’udienza del 15/10/14 la causa veniva assunta in
decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Profile -costituita nel 2004 per promuovere nuovi canali di diffusione della pubblicità
nel mondo bancario, in particolare attraverso la trasmissione di spot sui terminali del
servizio bancomat (ATM)- avendo acquisito l’interesse di potenziali clienti, allegava di
avere preso contatti con NCR, che aveva una posizione di assoluta preminenza sul
mercato in relazione al software ATM, poiché aveva anche sviluppato quello per il
network delle Banche Popolari (che gestiva 8.400 terminali). La piattaforma “Aptra”
sviluppata da NCR comprendeva un applicativo, “Promote” -preposto alla gestione della
comunicazione su ATM- costituito da due moduli “Server” (software centralizzato) e
“Agent” (software periferico operante su ciascun ATM) e predisposto per la
trasmissione di immagini statiche. Gli obbiettivi di Profile consistevano nella
promozione del progetto di trasmissione di spot - avendo le competenze per interagire
con le funzioni decisionali delle banche- mentre NCR avrebbe messo a disposizione
Aptra Promote, implementandola secondo le specifiche funzionali individuate da
Profile.
Nel 2005 era stata sperimentata la diffusione, mediante un prototipo di Apra Promote, di
uno spot di auguri natalizi alla clientela su un ATM di Deutsche Bank (cfr. doc. 4 att.,
nel corso del presente provvedimento si utilizzerà la numerazione di cui all’elenco
cronologico depositato dall’attrice all’esito di richiesta 12/11/13 del G.I.) e di
conseguenza le parti concludevano un contratto in data 13/3/06.
Nel contratto (doc. 3 conv.) le stipulanti danno atto che “Profile è gestore integrato della
comunicazione a mezzo ATM” e che NCR è proprietaria di un prodotto software per la
gestione della pubblicità sui terminali ATM, denominato Aptra Promote, costituito da
una componente che risiede su ATM (Aptra Promote Agent) e da una componente
server (Aptra Promote Server) e che “su richiesta di Profile, ed in base alle specifiche
funzionali ricevute dalla stessa, NCR ha sviluppato delle funzionalità aggiuntive a
Promote Server, consistenti in un software di regia, chiamato Aptra Promote Broker,
che consente la creazione di campagne pubblicitarie specifiche per target di clientela;
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tali campagne sono destinate ad essere visualizzate sugli ATM utilizzando il Promote
Agent, già esistente e commercializzato da NCR”, specificano che “anche il prodotto
software Aptra Promote Broker è di proprietà NCR”. Deve quindi ritenersi che le
funzionalità specifiche richieste da Profile fossero quelle necessarie per ottenere il
“processo per la gestione della comunicazione pubblicitaria” depositato in SIAE da
Profile in data 11/4/05 (doc. 2 att., della cui effettiva rilevanza e tutelabilità sotto il
profilo della proprietà intellettuale qui non si discute)
Su queste premesse le parti si accordano per “la promozione e distribuzione dei servizi
nel campo della raccolta pubblicitaria offerti da Profile tramite Aptra Promote Broker,
nonchè l’uso e la commercializzazione dello stesso”.
All’art. 4 si prende atto che Profile ha chiesto a NCR nuovi sviluppi di Aptra Promote
Broker che saranno separatamente valutati e quotati da NCR e “resi disponibili nella
release futura di Aptra Promote Broker secondo le modalità ed i tempi che verranno
concordati”.
Ribadita l’esclusiva proprietà di NCR dei programmi, all’art. 5 le parti stabiliscono che
“limitatamente alla commercializzazione dei prodotti Aptra” Profile potrà qualificarsi
come partner di NCR “a tal fine si specifica che Profile sarà titolare di una licenza
d’uso runtime dei prodotti Aptra Promote Server” del valore commerciale
convenzionale di euro 100.000,00, “per uso interno non esclusiva e non trasferibile a
terzi, in forma di codice oggetto e per un singolo elaboratore” (art. 7).
Inoltre “per il prodotto Aptra Promote Broker NCR concederà a Profile una licenza di
commercializzazione, mentre per quanto riguarda gli altri prodotti Aptra, Profile si
limiterà a segnalare a NCR eventuali opportunità di vendita” (art. 5). Inoltre le parti
precisano che “ogni volta che una delle parti, attraverso la propria rete di vendita in
Italia identificherà un’opportunità di vendita di Aptra Promote Server e/o Aptra
Promote Broker e/o servizi di Profile informerà l’altra parte; si definisce una sessione
mensile di scambio di informazioni (incontro o comunicazione via e-mail) al fine di
consentire l’applicazione di quanto disposto negli art.7.3” (art. 5).
Nella norma indicata, le parti hanno esplicitamente definito che “quando NCR venda ai
propri clienti, che utilizzeranno per trasmettere/diffondere pubblicità, soluzioni
complessive contenenti Aptra Promote Server e Aptra Promote Broker senza che la
banca utilizzi i servizi di Profile, NCR corrisponderà a Profile una fee pari al 35% del
prezzo di vendita della licenza d’uso dei due software sopra indicati; il prezzo di vendita
dovrà tenere conto del prezzo di riferimento non inferiore a euro 235.000,00”.
L’accordo prevede una durata di quattro anni e si disciplina (art. 11) che “qualsiasi
modifica al presente contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto
e sottoscritto dalle parti”.
Infine, viene prevista una limitazione di responsabilità, a favore di entrambe le parti, per
danni indiretti e per lucro cessante in relazione all’esecuzione del contratto, con
limitazione al solo danno emergente e con un importo massimo pari al prezzo di licenza
indicato nell’art. 7.1 (euro 100.000,00).
Negli allegati sono definite funzionalità ed architettura di Aptra Promote Broker.
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Poiché le parti sembrano in molti punti non concordare sull’interpretazione e la portata
precettiva dell’accordo 13/3/06, va ricordato che i criteri legali di ermeneutica
contrattuale sono governati da una gerarchia interna (cfr. Cass. 925/12; 9786/10). In
forza di tale principio i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli
interpretativi-integrativi, quali va considerato anche il principio di buona fede, sebbene
questo rappresenti un punto di collegamento tra le due categorie (v. ex multis Cass.
12120/05).
Peraltro, nell’ interpretazione del contratto, il carattere prioritario dell’ elemento letterale
non va inteso in senso assoluto, in quanto il richiamo contenuto nell’ art. 1362 c.c. alla
comune volontà delle parti impone, per individuarla, di estendere l’ indagine anche all’
elemento logico (così Cass. 18670/04), da verificarsi alla luce dell’intero testo
contrattuale correlando le clausole tra loro e attribuendo a ciascuna il senso il senso
risultante dall’intero negozio (Cass. 9755/11).
Sulla scorta di tali premesse può procedersi all’ indagine sulla comune volontà delle
parti, che non è finalizzata a chiarire l’ integrale intenzione di ciascuna di esse, ma quel
tanto delle rispettive intenzioni che si sia fuso, determinando il carattere precettivo del
contratto.
Innanzitutto l’attrice svolge doglianze in relazione alla componente Aptra Promote
Server -preesistente allo sviluppo, secondo le specifiche funzionalità aggiuntive richieste
da Profile e denominate Aptra Promote Broker- che è stata oggetto di autonoma licenza
“runtime”, per uso interno, commercialmente valutata in euro 100.000,00.
Risulta pacifico che Aptra Promote Server è stato consegnato a Profile unitamente a
Broker, che ne costituisce uno sviluppo mediante l’aggiunta di ulteriori nuove
funzionalità, quindi tra novembre e dicembre 2006 (doc. 6 conv.).
L’attrice lamenta il ritardo nella consegna, malgrado nel contratto si affermasse la
preesistenza di Aptra Promote Broker,( anche se nell’art. 4 le parti avevano previsto
nuovi sviluppi del software di regia denominato Aptra Promote Broker, da consegnarsi
con le future release nei tempi e con le modalità da concordarsi).
Peraltro, in considerazione delle sperimentazioni –nel dicembre 2005, sugli ATM di
Deutsche Bank- di Aptra, su cui Profile aveva anche evidenziato problematiche (cfr.
doc. 2 att.), risulta del tutto evidente che l’attrice ben conosceva l’architettura del
software in questione, preesistente alla stipula dell’accordo e lo stato del suo sviluppo.
Ed invero, nella medesima data di conclusione dell’accordo, Profile sottoscrive la
proposta di NCR secondo cui la fatturazione del valore “iniziale” di euro 100.000,00
(collegato nel contratto alla licenza “runtime” su Aptra Promote Server) avvenga per il
20% immediatamente e per il 40% alla consegna del software Promote Broker (doc. 3
conv.). Risulta quindi implicito che l’attrice ben conosceva lo stato di sviluppo, ancora
in corso, del software che era intenzionata a promuovere nel mondo bancario, come
peraltro confermato dal comportamento successivo dei contraenti ex art. 1362,II c.c.
Infatti, in data 3/5/06 NCR fattura il primo 20% (doc. 12 att.), che viene pagato senza
contestazioni da Profile, che nel frattempo predispone l’hardware ed il software per
riceverlo (doc. 10, 11 att.), attività che continua pure successivamente (docc. 13-15 att.),
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anche con l’acquisizione di un progetto e sviluppo di animazioni flash (doc. 16 att.),
nonché di filmati ed editing, spot e video (doc. 18-20 att.).
In data 19/10/06 avviene un incontro su Aptra Promote Broker, per definire
l’integrazione del prodotto su SW QMB2 e per la realizzazione e distribuzione di
campagne pubblicitarie su ATM, prevedendo tempi per la partenza dell’esperimento
pilota e analisi delle funzionalità ed implementazioni ancora da eseguire. (v. mail
25/10/06 doc. 21 att.).
Infine, Profile sottoscrive la missiva di NCR del 22/11/06 con cui quest’ultima conferma
“l’avvenuta esecuzione di tutte le attività oggetto di fornitura” e l’avveramento delle
condizioni per la compiuta fatturazione -vale a dire la consegna del software Promote
Broker e la “partenza del primo cliente” (doc. 6 conv.)- quindi la fattura viene emessa in
data 29/12/06 (doc. 25 att.) e pacificamente pagata dall’attrice, senza alcuna
osservazione.
Ne consegue che la consegna differita, in relazione alle implementazioni ancora
necessarie rientrava nell’assetto degli interessi previsto ab origine dalle parti
nell’accordo 13/3/06 ed appare priva di pregio la doglianza di Profile secondo cui
avrebbe pagato l’importo di euro 100.000,00 per la licenza d’uso di un software inadatto
alla sua destinazione.
Del resto, la definizione in itinere di Aptra Promote Broker non impediva il compiuto
svolgimento dell’attività di marketing e promozionale del prodotto da parte di Profile,
che già prima della stipula del contratto con NCR, aveva proposto i suoi servizi, anche
con riferimento all’Aptra Promote Broker, al Credito Valtellinese (v. lettera 18/1/06,
doc. 5 att.) e quindi aveva ben valutato le ragioni economico sostanziali della
partnership con NCR consacrata nell’accordo 13/3/06, che prevedeva a suo favore anche
una licenza di commercializzazione di Broker.
L’attività di marketing di Profile prosegue attivamente dopo la stipula del contratto con
NCR, secondo le stesse allegazioni attoree (di cui all’elenco doc. 42) che per il 2006
indicano ben 35 presentazioni alle banche prima della consegna 29/12/06, compresa, in
data 30/11/06, la formalizzazione di una offerta alla Barclays Bank (doc. 24 att.)
evidentemente considerata “primo cliente” ai fini della fatturazione.
Dalla documentazione prodotta e secondo quanto allegato in citazione, dal 2006 al 2009
l’attrice ha svolto quindi un’ampia campagna di proposta del potenziale servizio presso
molteplici istituti bancari, il che dimostra come le prestazioni offerte da NCR
consentissero da subito (13/3/06) a Profile di svolgere la sua attività commerciale di
promozione di servizi pubblicitari sul circuito interbancario (anche mediante
predisposizione di campagne da provare sugli ATM, v. doc. 54 att.).
Invero, le presentazioni e contatti hanno sortito in alcuni casi esiti di reale interesse (es.
Banca Sella, doc. 36 e 54 att., Banca Etruria, doc. 45, 46, Banco di Sardegna doc.54 att.;
Barclays doc. 56 att.). Il teste Madella tecnico di NCR ha infatti riferito di avere
effettuato le attività tecniche necessarie per consegnare più di una campagna
pubblicitaria realizzata da Profile alle banche committenti, al fine della loro istallazione
sugli ATM.
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In conclusione, non può dirsi che l’equilibrio sinallagmatico consensualmente definito
abbia subito alcuna lesione dalla consegna del software Aptra Promote Broker nel mese
di dicembre 2006 e la controprestazione di pagamento effettuata da Profile non può
certo dirsi priva di causa.
Analogamente, deve concludersi nel senso dell’immediata operatività del vincolo
contrattuale alla data della sottoscrizione del contratto, che ha consentito a Profile di
svolgere la sua attività tipica, formulando offerte alle banche. Non risulta invero che
l’iter decisionale degli Istituti interpellati abbia subito delle interruzioni a causa della
mancata consegna sino al 29/12/06 del software implementato con le funzionalità
chieste da Profile.
Secondo quanto dichiarato nell’atto introduttivo, nel corso della predetta attività di
marketing, si era rafforzato l’interesse delle banche all’utilizzo degli ATM per
promuovere i propri prodotti e servizi, mentre vi era renitenza ad accogliere pubblicità
degli investitori terzi. Di conseguenza era risultato evidente che non si sarebbe
concretizzato l’obbiettivo di condivisione dei ricavi pubblicitari previsto nel contratto
13/3/06 al punto 7.1 e le parti si erano concentrate sul versante della mera distribuzione
di Aptra Promote.
Effettivamente, in data 16/6/08 Profile chiede una rivisitazione del contratto (doc. 47
att.) e viene stabilito un incontro per l’inizio di luglio (doc. 48 att.). Quindi da NCR in
data 1/8/08 arriva una articolata controproposta nella medesima direzione (doc. 55 att.),
cui Profile però non accede (come si evince da una serie di mail dal tono irritato nel
mese di settembre docc. 57 e 58).
Proseguono intanto le campagne marketing nei confronti delle banche (docc. 50 e 72) e
particolarmente nei confronti di UBI che individua quattro ATM su cui sperimentare una
campagna pubblicitaria.
In data 10/3/09 Profile propone formalmente un nuovo accordo, più concentrato sulla
commercializzazione di licenze e servizi di Aptra Promote (doc. 73 att.), mentre
proseguono i contatti promozionali con le banche.
In data 26/3/09 Angelelli di NCR risponde che la convenuta è d’accordo a concentrarsi
sulle licenze di commercializzazione anche per le componenti Promote Server e
Promote Agent (doc. 77 att.) e che l’informazione può essere divulgata all’interno di
Profile (mentre gli avvocati preparano le opportune variazioni all’accordo quadro).
In data 10/4/09 NCR propone di continuare la discussione (doc. 79 att.).
In data 23/4/09 Profile invia delle “tabelle aggiornate” sui prezzi possibili (doc. 81 att.)
ricevendone varie contestazioni.
Segue, tra aprile e maggio, lo scambio di varie mail tra Quaia e Barozzi, con continue
modifiche ai fini dell’avvicinamento delle esigenze (cfr. doc. 85, 86, 87 s.t. doc. 89 att.).
In particolare in data 30/4/09 Quaia di NCR risponde riconoscendo una sostanziale
vicinanza sul tema dei prezzi, ma indicando un’ampia serie di ulteriori clausole che
richiedevano discussione tra le parti (doc. 86 att.). In data 12/5/2009 ancora Profile
avvicina le sue posizioni alle richieste della controparte e il giorno successivo Quaia
risponde con una mail che indica tutti i punti di potenziale accordo.
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In data 5/11/09 Profile formalizza una nuova proposta, all’esito di un incontro del
4/11/09, in cui si afferma di concordare con modifiche rimaste non meglio chiarite (doc.
105 att.) e comunque si ribadisce l’interesse di Profile ad un accordo per proseguire la
partnership.
Secondo la difesa attorea, deve ritenersi così concluso un nuovo accordo quadriennale,
con conseguente illegittimità della mail del 8/3/10 di NCR che contestava la possibilità
di Profile di commercializzare licenze Promote, in particolare ad UBI (doc. 111 att.).
Appare invece evidente come non vi sia stato un effettivo incontro di volontà tra le parti
in relazione alla stipula di un nuovo contratto, per il quale -secondo la costante
giurisprudenza del S.C. (cfr. Cass. 14267/06)- è necessario sia raggiunta l’intesa su tutti
gli elementi dell’accordo, non potendosene ravvisare pertanto la sussistenza laddove,
raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali, risulti rimessa ad un tempo successivo
la determinazione degli elementi accessori. Peraltro, anche in presenza del completo
ordinamento di un determinato assetto negoziale, può risultare integrato un atto
meramente preparatorio di un futuro contratto, come tale non vincolante tra le parti, in
difetto dell'attuale effettiva volontà delle medesime di considerare concluso il contratto,
quale nel caso concreto emerge dalle stesse dichiarazioni di Barozzi in relazione
all’interesse ad un (nuovo) accordo per la prosecuzione della partnership (doc. 105 cit.).
Peraltro, va ricordato come le parti avessero esplicitamente pattuito la forma scritta per
ogni modifica dell’accordo, forma da presumersi ex art. 1352 c.c. voluta per la validità
dell’accordo (come confermato dalle stesse dichiarazioni di Barozzi sopra richiamate).
Non può quindi ritenersi concluso un nuovo accordo a far tempo dal novembre 2009 e
deve constatarsi la cessazione di efficacia, in data 12/3/10, di quello stipulato il 13/3/06.
Tuttavia, come è noto, qualora i contatti intercorsi tra due soggetti non siano tali da
determinare la conclusione del contratto, possono ingenerare responsabilità ex art. 1337
c.c., anche se fino alla conclusione del vincolo ogni parte mantiene la libertà di
verificare la convenienza della stipulazione.
Come è noto, perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale, è
necessario che tra le parti siano in corso trattative; che le trattative siano giunte ad uno
stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole
affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la
responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell'ordinaria
diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere
il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto (cfr. Cass. 7768/07).
In ogni caso, va ricordato che la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. deriva,
oltre che dall’ingiustificata rottura delle trattative, anche dalla violazione dell’obbligo di
lealtà reciproca, il quale comporta innanzitutto un dovere di completezza informativa
circa la reale intenzione di concludere il contratto, senza che alcun mutamento delle
circostanze possa risultare idoneo a legittimare la reticenza o la maliziosa omissione di
informazioni rilevanti nel corso delle trattative (così Cass. 6526/12).
Ora, in relazione al giustificato motivo di interruzione delle trattative, il teste Quaia -che,
come visto, si è fatto portavoce di esigenze e controproposte di NCR, pur senza avere
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poteri deliberativi- ha affermato che la sua mail 13/5/09 “riguarda la fase di definizione
commerciale del rapporto tra Profile e NCR; Profile aveva un ruolo di promozione
commerciale dei servizi di advertising mentre noi avevamo le competenze tecnico
informatiche; non so perchè le trattative non siano andate a buon fine, ma mi sembra
che Profile volesse avere un ruolo tecnico che complicava la situazione; Profile in
qualche modo intendeva trasformare anche a livello tecnico il prodotto inserendo i suoi
contenuti di advertising, andando oltre la semplice produzione di immagini grafiche,
elaborandole con elementi tecnici, questo complicava i ruoli e le responsabilità
considerato che il prodotto veniva commercializzato ed assistito da NCR; quindi sono
stato molto rigido sulla prospettiva contrattuale in tal senso”.
Di tale problematica poco risulta dalla documentazione scambiata dalle parti, visti i
contenuti delle proposte girate per ultime, né la convenuta si è offerta di provare di avere
adeguatamente informato la controparte delle sue determinazioni, posto che alla formale
richiesta di Profile in data 5/11/09 non segue alcuna risposta, neppure via e-mail.
Va poi considerato che nel frattempo prosegue la concreta sperimentazione del prodotto
sui terminali UBI Banca (docc. 110 e segg., con offerta NCR per servizi aggiuntivi,
dell’importo di euro 5.800,00, doc. 120 att.).
La sperimentazione su 200 terminali segue un test concluso nel 2009 (cfr. doc. 84, doc.
110 att.) in esecuzione della proposta 30/12/08 di Profile a UBI (doc. 60 att.), effettuata
quindi quando il rapporto con NCR era pacificamente in corso.
Dalla documentazione prodotta, risulta che, dopo la lettera 1/3/10 di Profile in cui
propone di avviare le attività sperimentali su un numero elevato di terminali (fino a 300,
doc. 110 att.) in data 29/3/10 UBI accetta (doc. 114 att.), inviando la lista dei terminali
bancomat –predisposti secondo gli esiti delle precedenti installazioni test- su cui sarebbe
stata attivata (doc. 116 att.) ed invia ordine formale in data 10/5/10 (doc. 117 att.).
Tuttavia, l’attività tecnica di predisposizione per la sperimentazione si è dimostrata assai
complessa, in quanto l’installazione di Aptra Promote Agent, necessario alla sua
esecuzione, è risultata particolarmente difficoltosa. Secondo il teste Losinno “era
pressoché impossibile installarlo da remoto, in quanto la caduta della linea imponeva di
ricominciare l’installazione da capo, con gli stessi problemi di rischio di interruzione”
infatti non era prevista la funzione secondo cui, alla ripresa della linea, l’installazione
ricominciava dal punto in cui era stata interrotta. Ovviamente, come riferito dal teste, era
possibile l’installazione in sede locale, su ciascun ATM, ma con costi ed oneri tecnici
eccessivi.
Su proposta di Quaia, NCR ha quindi provveduto a spacchettare Promote Agent,
chiedendo, in data 29/7/10 a Profile il pagamento della relativa attività, pari ad euro
5.800,00 (docc. 120 e 121 att.).
Nel mese d’agosto l’operazione di invio giunge a buon fine (doc. 121 att.), come
confermato da Losinno e Quaia in sede di confronto testimoniale, malgrado le difficoltà
tecniche, rappresentate, come detto, dalla necessità di spacchettare il software al fine del
corretto invio da remoto, anche per mezzo del prodotto Netview DM di Key Client (v.
dep. Losinno, Quaia e Madella).
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Rileva il Tribunale come tutta questa profusione di attività, comuni, per rendere
concretamente utilizzabile il software di NCR (non va dimenticato che Promote Agent
era componente del prodotto preesistente alla stipula dell’accordo 13/3/06) per
l’esecuzione di campagne pubblicitarie, potesse ragionevolmente intendersi (anche ex
art. 1337 c.c.) finalizzata ad una commercializzazione unitaria delle licenze NCR e dei
contenuti della campagna realizzati da Profile e quindi della prosecuzione dei rapporti
tra le parti, sia pure non alle condizioni del contratto 13/3/06, ormai scaduto.
Ed invero, gli sforzi e gli impegni profusi da Profile e dai tecnici NCR devono avere
inciso sulla determinazione di UBI di attivare la funzionalità di comunicazione di
comunicazione pubblicitaria di NCR per una campagna Natale 2010.
In proposito il teste Damiani,-all’epoca AD di KeyClient, che gestiva i 10.000 ATM del
circuito delle Banche Popolari- ha dichiarato “UBI a ottobre del 2010 mi chiese di
attivare una funzionalità su 2000 ATM per una campagna pubblicitaria per il periodo
natalizio; noi abbiamo formulato un’offerta ad UBI del valore di circa euro 50.000,00
in data 8/11/2010”.
Dai documenti esibiti dal teste in udienza ed acquisiti dal G.I. emerge che tale
prestazione prevedeva la trasformazione della campagna realizzata dal cliente mediante
l’uso di Aptra Promote Manager (che va ritenuto essere solo una diversa denominazione
di Broker), le attività di supporto per la sua distribuzione e l’acquisizione di una licenza
temporanea di Aptra Promote da NCR. Nella offerta 8/11/10 di Key Client si precisa che
l’attività prevede anche “l’installazione ed attivazione dell’ agente locale Aptra Promote
Client su ATM QMB2” che “potrà essere svolta grazie ai flussi tele distributivi resi a
suo tempo disponibili in occasione di analoghe necessità”, quindi durante la
sperimentazione realizzata da Profile.
Il teste Damiani, dopo avere segnalato di essersi fatto rilasciare una liberatoria da
Profile, essendo già in corso il contenzioso, ha dichiarato che la campagna è stata poi
eseguita per i due mesi previsti.
Ritiene il Tribunale che la difficoltosa sperimentazione ad ampio raggio effettuata dalle
parti sui terminali di UBI -grazie anche agli accordi commerciali ed alle competenze in
tema di realizzazione di comunicazioni pubblicitarie di Profile- ha consentito a NCR di
testare direttamente sul campo le problematiche tecniche e commerciali di un sistema
che poi ha provveduto a commercializzare direttamente, approfittando così degli
investimenti effettuati dalla controparte contrattuale.
Infine, l’attrice lamenta la violazione dell’accordo 13/3/06 sotto il profilo della mancata
informazione, sia in ordine agli sviluppi tecnici che alle vendite effettuate a terzi. Come
già ricordato, l’art. 5 del contratto prevedeva un obbligo di informazione reciproco sulle
opportunità di vendita di Aptra Promote Server/Broker o servizi di Profile, da
concretizzare in riunioni mensili.
Mentre dalla documentazione prodotta da Profile emerge un costante flusso di
informazioni verso NCR in relazione a contatti e prospettive di affari in corso, non
altrettanto pare avvenuto da parte NCR.
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L’attrice produce un articolo de “il Mondo” del 5/12/08 (doc. 61) ove si afferma che su
12 sportelli Che Banca NCR ha installato la funzione che serve a “ricevere e far girare il
file video”. Non è dato comprendere se si sia trattato di Aptra Promote Broker o
semplicemente della precedente versione, senza la funzione di regia richiesta e realizzata
secondo le specifiche di Profile, tuttavia, indubbiamente si tratta di evenienza che era
soggetta all’obbligo di comunicazione, anche per successivi sviluppi di marketing da
parte dell’attrice.
Inoltre, risulta altro redazionale di Il Mondo del 21/8/09 con cui si fornisce la notizia che
NCR ha contattato SEC Servizi, società padovana di consulenza It e outsourcing, che
avrebbe utilizzato il software Orchestra della convenuta, che consente “l’inserimento
automatico all’interno degli ATM di nuove funzionalità e di veicolare messaggi
personalizzati”.
Le deposizioni testimoniali hanno chiarito che “Orchestra” era stato concepito come “lo
strumento di distribuzione del software sugli ATM”, via web anziché con le linee
tradizionali, mentre “Aptra Promote Broker era lo strumento di creazione delle
campagne, quindi Orchestra poteva distribuire una campagna realizzata da Aptra
Promote Broker” (v. dep. Madella). Il teste Quaia ha dichiarato che Orchestra è il
software che si occupa di gestione di tutti i canali, tra cui quello degli ATM (anche se
uno dei servizi di gestione poteva essere l’advertising).
Dell’esistenza e funzionalità di Orchestra Profile era comunque stata messa a
conoscenza nell’incontro dell’aprile 2009 a Bologna, cui erano presenti Quaia, Losinno
e Barozzi (v. dep. Madella, circostanza confermata anche da Losinno, tecnico consulente
di Profile), e indicato nella mail 12/5/09 di Barozzi (doc. 91 att.).
Se quindi non si trattava di un programma che rappresentava una evoluzione di Promote,
ma solo di un software-veicolo per meglio trasferire e monitorare le campagne realizzate
con Promote Broker, tuttavia, della cessione in licenza a SEC l’attrice avrebbe dovuto
essere informata, sempre in vista della promozione dei suoi servizi.
Si tratta di una violazione degli obblighi contrattuali che può, insieme alle altre condotte
sopra riportate essere complessivamente valutata sotto il profilo del rispetto degli
obblighi di buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, che deve
presiedere all’esecuzione del contratto, come alla sua formazione ed interpretazione (v.
Cass. 13208/10) ed anche, come ricordato alla fase genetica del rinnovo e delle trattative
allo stesso finalizzate ex art. 1337 c.c.
Secondo il costante orientamento della S.C. “l'obbligo di buona fede oggettiva o
correttezza costituisce, infatti, un autonomo dovere giuridico, espressione di un
generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica
(v. in questo senso, fra le altre, Cass. 15.2.2007 n. 3462). Una volta collocato nel
quadro dei valori introdotto dalla Carta costituzionale, poi, il principio deve essere
inteso come una specificazione degli "inderogabili doveri di solidarietà sociale" imposti
dall'art. 2 Cost., e la sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del
rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a
prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente
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stabilito da singole norme di legge. In questa prospettiva, si è pervenuti ad affermare
che il criterio della buona fede costituisce strumento, per il giudice, atto a controllare,
anche in senso modificativo od integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia
del giusto equilibrio degli opposti interessi. La Relazione ministeriale al codice civile,
sul punto, così si esprimeva: (il principio di correttezza e buona fede) "richiama nella
sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore
il giusto riguardo all'interesse del creditore", operando, quindi, come un criterio di
reciprocità. In sintesi, disporre di un potere non è condizione sufficiente di un suo
legittimo esercizio se, nella situazione data, la patologia del rapporto può essere
superata facendo ricorso a rimedi che incidono sugli interessi contrapposti in modo più
proporzionato. In questa ottica la clausola generale della buona fede ex artt. 1175 e
1375 c.c. è stata utilizzata, anche nell'ambito dei diritti di credito, per scongiurare, per
es. gli abusi di posizione dominante. La buona fede, in sostanza, serve a mantenere il
rapporto giuridico nei binari dell'equilibrio e della proporzione (così Cass. 20106/09).
Come da tempo insegnato dalla S.C. (Cass. 12093/01, 3462/07), il precetto di solidarietà
imposto dall’ art. 1375 c.c. si traduce innanzitutto in un generale obbligo di trasparenza
ed informazione, che impone di fornire alla controparte tutta la documentazione relativa
al rapporto ed al suo svolgimento, quindi, nel caso che ci occupa, di documentare tutti
gli elementi in fatto per la considerazione delle prospettive aperte dalla cessione di
licenza a Che banca! e soprattutto a SEC.
Quanto alle trattative per il rinnovo del rapporto contrattuale si è già detto come rimanga
inspiegabile la condotta di NCR che le ha fatte evolvere sino ad un punto di sostanziale
coincidenza degli impegni richiesti ed offerti, senza adeguatamente informare Profile
delle ragioni –in ipotesi anche tecnico-organizzative- che la facevano propendere per
non prestare più il proprio consenso.
Ancora, la prosecuzione della sperimentazione sui terminali UBI, con evidente sforzo
tecnico, organizzativo e commerciale di Profile sembra, come accennato, più finalizzata
a sperimentare la risposta di un mercato in cui NCR voleva entrare direttamente che alla
prosecuzione di una partnership, sia pure a condizioni diverse di quella previste
nell’accordo 13/3/06, quale l’odierna attrice poteva legittimamente attendersi dalla
profusione di impegno comune.
Se invero NCR poteva considerarsi non più contrattualmente vincolata, sotto tale ultimo
profilo, può di nuovo richiamarsi l’insegnamento della S.C., “criterio rivelatore della
violazione dell'obbligo di buona fede oggettiva è quello dell'abuso del diritto. Gli
elementi costitutivi dell'abuso del diritto - ricostruiti attraverso l'apporto dottrinario e
giurisprudenziale - sono i seguenti: 1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un
soggetto; 2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato
secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate; 3) la circostanza
che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di
quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di
valutazione, giuridico od extragiuridico; 4) la circostanza che, a causa di una tale
modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del
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titolare del diritto ed il sacrifico cui è soggetta la controparte. L'abuso del diritto,
quindi, lungi dal presupporre una violazione in senso formale, delinea l'utilizzazione
alterata dello schema formale del diritto, finalizzata al conseguimento di obiettivi
ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal Legislatore. È ravvisabile, in sostanza,
quando, nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto ed il suo atto
di esercizio, risulti alterata la funzione obiettiva dell'atto rispetto al potere che lo
prevede. Come conseguenze di tale, eventuale abuso, l'ordinamento pone una regola
generale, nel senso di rifiutare la tutela ai poteri, diritti e interessi, esercitati in
violazione delle corrette regole di esercizio, posti in essere con comportamenti contrari
alla buona fede oggettiva. E nella formula della mancanza di tutela, sta la finalità di
impedire che possano essere conseguiti o conservati i vantaggi ottenuti - ed i diritti
connessi - attraverso atti di per sè strutturalmente idonei, ma esercitati in modo da
alterarne la funzione, violando la normativa di correttezza, che è regola cui
l'ordinamento fa espresso richiamo nella disciplina dei rapporti di autonomia privata.
Nel nostro codice non esiste una norma che sanzioni, in via generale, l'abuso del
diritto”. Tuttavia, “oggi, i principii della buona fede oggettiva, e dell'abuso del diritto,
debbono essere selezionati e rivisitati alla luce dei principi costituzionali - funzione
sociale ex art. 42 Cost. - e della stessa qualificazione dei diritti soggettivi assoluti. In
questa prospettiva i due principii si integrano a vicenda, costituendo la buona fede un
canone generale cui ancorare la condotta delle parti, anche di un rapporto privatistico
e l'interpretazione dell'atto giuridico di autonomia privata e, prospettando l'abuso, la
necessità di una correlazione tra i poteri conferiti e lo scopo per i quali essi sono
conferiti. Qualora la finalità perseguita non sia quella consentita dall'ordinamento, si
avrà abuso. In questo caso il superamento dei limiti interni o di alcuni limiti esterni del
diritto ne determinerà il suo abusivo esercizio” (ibid.).
L’attrice invoca anche la norma dell’art. 9 L. 192/98, che secondo il S.C. “configura una
fattispecie di applicazione generale, che può prescindere dall’esistenza di uno specifico
rapporto di subfornitura, la quale presuppone, in primo luogo, la situazione di
dipendenza economica di un’impresa cliente nei confronti di una sua fornitrice, in
secondo luogo, l’abuso che di tale situazione venga fatto, determinandosi un
significativo squilibrio di diritti e di obblighi, considerato anzitutto il dato letterale della
norma, ove si parla di imprese clienti o fornitrici, con uso del termine cliente che non è
presente altrove nel testo della L. n. 192 del 1998”. (v. ordinanza delle Sezioni Unite
della Cassazione n. 24906 del 25 novembre 2011).
Ora, un contratto quale quello di cui si controverte, può essere idoneo in astratto a porre
il soggetto che costruisce i propri servizi su misura del software della controparte, che si
impegna anche a promuovere, in posizione di dipendenza economica, poiché i rischi
imprenditoriali assunti potrebbero essere squilibrati rispetto a quelli gravanti sul
licenziante. Tuttavia, considerato che la fattispecie invocata è pur sempre espressione
del generale dovere di buona fede oggettiva, non pare necessario indagare in concreto
sul dedotto squilibrio economico-contrattuale.
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In conclusione, pare a questo Tribunale che la condotta di NCR nello svolgimento delle
trattative per il rinnovo del contratto, la scarsa trasparenza informativa in relazione ai
rapporti con terzi e la prosecuzione della sperimentazione per finalità diverse dalla
conclusione con UBI di un rapporto trilaterale, costituiscano altrettante, gravi, violazioni
dell’obbligo di buona fede oggettiva e reciproca lealtà.
Quanto alle conseguenze, è ancora il S.C. a ribadire che, “il principio di correttezza e
buona fede deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di
solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di
reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto
obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a
prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente
stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di
comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile”.(Cass.
22891/10).
Pertanto la condotta di NCR è suscettibile di esporla a responsabilità risarcitoria.
Ora, nel nostro sistema il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un
diritto soggettivo non é riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma
esclusivamente in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso ne
consegue che, pure nelle ipotesi di danno da responsabilità contrattuale permane la
necessità della prova di un concreto pregiudizio economico ai fini della determinazione
quantitativa e della liquidazione del danno per equivalente pecuniario (così ex multis
Cass. 15814/08; 16647/08).
L’attrice chiede di essere risarcita per lucro cessante e/o perdita di chance, ma non si
offre di dimostrare un effettivo interesse del mercato bancario per i servizi alla cui
offerta era finalizzato il rapporto di partnership con NCR.
Indipendentemente dal disposto dell’art. 14 del contratto (che prevede una limitazione di
responsabilità bilaterale e come tale non parrebbe del tutto privo di una sua ratio
nell’equilibrio degli interessi in gioco) va comunque considerato come dalle deposizioni
testimoniali sia emerso, al contrario, un sostanziale disinteresse del mondo bancario per i
servizi di trasmissione pubblicitaria sui terminali bancomat.
La stessa attrice afferma, nel suo atto introduttivo, che le banche contattate avevano
dimostrato una sostanziale renitenza ad accogliere pubblicità degli investitori terzi e
soltanto un potenziale interesse all’utilizzo degli ATM per promuovere i propri prodotti
e servizi.
Il teste Bernardi, di SEC Servizi, nel confermare l’acquisto di licenza Orchestra nel 2009
-utilizzata per proporre alle banche “contratti quadro che prevedevano la possibilità di
scegliere diversi servizi su ATM”, rispetto ai quali il cliente avrebbe dovuto stipulare
licenza con la convenuta- ha precisato che “nella lista dei servizi offerti alle banche
c’era anche la possibilità di trasmissione su ATM di video. pubblicitari”. Tuttavia, per
quanto consta al teste, tale servizio “non è stato attivato da nessuno”.
Il teste Madella ha a sua volta confermato che NCR non ha mai proposto Promote
Broker né a SEC né ad altri clienti.
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Ma soprattutto appare centrale la deposizione del teste Damiani che ha confermato la
campagna natalizia 2010 di UBI ha aggiunto “per quello che riguarda gli ATM gestiti da
Key Client posso dire che il software Aptra Promote non è più stato utilizzato, anzi non
abbiamo più fatto nessuna campagna pubblicitaria su ATM”.
Il teste ha dichiarato che altri circuiti avrebbero, da notizia e di stampa utilizzato Aptra
Promote, ma in assenza di maggiore prova da parte attorea deve ritenersi che quelli
estranei all’intervento di Profile siano solo i due sopra citati.
Pertanto, non pare al Tribunale che siano emersi affari concretamente perduti o financo
chances di futuri sviluppi commerciali dei servizi attorei che siano stati compromessi
dalla condotta, pur non rispettosa dei doveri di lealtà, di NCR.
Tuttavia, pare al Tribunale che il comportamento della convenuta -poco trasparente e
non orientato alla tutela anche degli interessi commerciali della controparte- abbia
indotto Profile a sostenere oneri e spese che vanno ben al di là di quelli inerenti al
rischio imprenditoriale assunto nel promuovere un servizio che poi non ha incontrato il
favore del mercato.
L’attrice ha dovuto affrontare, soprattutto nella fase finale di sperimentazione con UBI
Banca-Key Client, emergenze di disagio imprenditoriale, assai superiore a quelle di chi
debba ragionevolmente organizzare l’offerta di un servizio di advertising, operativo su
sistemi di terzi (sui quali gravava l’obbligo di garantire il buon funzionamento) con
dispendio di risorse sottratte anche alla potenziale ricerca di un diverso partner
informatico o alla riorganizzazione del servizio tipico.
Siffatte emergenze di “disagio imprenditoriale” rappresentano una “voce di danno” non
facilmente dimostrabile (e tantomeno quantificabile matematicamente, neppure con l’
aiuto di un CTU) per la quale appare giustificato il ricorso alla valutazione equitativa ex
art. 1226 c.c. Alla luce della documentazione prodotta e del complesso degli
investimenti effettuati da Profile (per lo più rientranti nel rischio imprenditoriale
assunto), il Tribunale ritiene di poter liquidare tali danni in euro 80.000,00 in moneta
attuale, comprensivi di interessi ad oggi, su cui decorreranno gli interessi legali dalla
pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
Invece gli importo richiesti per lo “spacchettamento” e gli interventi in sede di
sperimentazione, ordinati e ricevuti, non risultano privo di causa e non può ordinarsene
la restituzione.
Considerato l’esito della causa, con l’accoglimento solo di parte delle domande attoree,
le spese di lite possono essere compensate tra le parti per il 50%, mentre il residuo 50%
deve essere posto a carico della convenuta, soccombente sulla domanda risarcitoria,
percentuale qui liquidata –considerata la complessità della controversia e dei relativi
impegni defensionali- in euro 10.000,00 a titolo di compensi, oltre accessori di legge e
15% spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione
notificato il 28/6/12 da PROFILE s.r.l. nei confronti di NCR ITALIA s.r.l., ogni altra
domanda ed eccezione disattesa:
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Sentenza n. 3868/2016 pubbl. il 25/03/2016RG n. 49081/2012
Repert. n. 3096/2016 del 25/03/2016
http://bit.ly/2dbB5qi
pagina 16 di 17
A) accerta che NCR ITALIA s.r.l. ha violato i doveri di buona fede e correttezza
contrattuale ed ex art. 1337 c.c. e per l’effetto la condanna a rifondere a PROFILE
s.r.l. i danni, come sopra liquidati in euro 80.000,00 in moneta attuale,
comprensivi di interessi ad oggi, su cui decorreranno gli interessi legali dalla
pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
B) rigetta tutte le altre domande proposte;
C) compensa per il 50% tra le parti le spese di lite, condannando la convenuta a
rifondere all’attrice il residuo 50%, percentuale come sopra liquidata in euro
10.000,00, oltre accessori di legge e 15% spese generali.
Così deciso in Milano il 25/3/16
Il giudice
Dott. Paola Gandolfi
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Repert. n. 3096/2016 del 25/03/2016
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