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pagina 1 di 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO - Sezione Specializzata in materia di impresa - A Il Tribunale, nella persona della dott. Paola Maria Gandolfi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 49081/2012 R.G. promossa da: PROFILE SRL (c.f. 07980701002 ), con il patrocinio degli avv. MELDOLI MASSIMO e CAGNIN ROSSELLA (CGNRSL82B44C933I) VIA RONCAGLIA, 14 20146 MILANO; , ATTRICE; contro: NCR ITALIA SRL (C.F. 09856490157 ), con il patrocinio dell’avv. CELLA SARA GIUSEPPINA e CONVENUTA CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale dell’udienza del 1/12/15, cui si rinvia per quanto riguarda lattrice. Per la convenuta - in via principale: -- RIGETTARE le domande tutte proposte da PROFILE s.r.l., in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella narrativa degli atti depositati ovvero per i diversi motivi che verranno ritenuti in corso di causa; - in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande di PROFILE s.r.l. -- limitare la quantificazione del risarcimento danni nella misura non superiore a € 100.000,000=, così come da espressa pattuizione contrattuale di cui agli artt. 14 e 7.1 (b), o in quella minore che codesto Ill.mo Giudice riterrà. CON VITTORIA DI COMPENSI E SPESE DI GIUDIZIO (oltre ad IVA, cpa e maggiorazione 15% spese generali). - In via istruttoria: A) Qualora ritenuta necessaria da Codesto Ill.mo Giudice Adito, si chiede venga disposta una CTU tecnica-informatica diretta ad accertare le caratteristiche specifiche di APTRA Promote, APTRA Promote Broker e di Orchestra, evidenziandone le differenze. Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Sentenza n. 3868/2016 pubbl. il 25/03/2016 RG n. 49081/2012 Repert. n. 3096/2016 del 25/03/2016 http://bit.ly/2dbB5qi

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO - Sezione Specializzata in materia di impresa - A

Il Tribunale, nella persona della dott. Paola Maria Gandolfi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 49081/2012 R.G. promossa da:

PROFILE SRL (c.f. 07980701002 ), con il patrocinio degli avv. MELDOLI

MASSIMO e CAGNIN ROSSELLA (CGNRSL82B44C933I) VIA RONCAGLIA, 14

20146 MILANO; ,

ATTRICE;

contro:

NCR ITALIA SRL (C.F. 09856490157 ), con il patrocinio dell’avv. CELLA SARA

GIUSEPPINA e

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale dell’udienza del 1/12/15, cui si rinvia per

quanto riguarda l’attrice.

Per la convenuta - in via principale:

-- RIGETTARE le domande tutte proposte da PROFILE s.r.l., in quanto totalmente infondate in

fatto ed in diritto per i motivi esposti nella narrativa degli atti depositati ovvero per i diversi motivi

che verranno ritenuti in corso di causa;

- in via subordinata:

nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande di PROFILE s.r.l.

-- limitare la quantificazione del risarcimento danni nella misura non superiore a € 100.000,000=,

così come da espressa pattuizione contrattuale di cui agli artt. 14 e 7.1 (b), o in quella minore che

codesto Ill.mo Giudice riterrà.

CON VITTORIA DI COMPENSI E SPESE DI GIUDIZIO (oltre ad IVA, cpa e maggiorazione

15% spese generali).

- In via istruttoria:

A) Qualora ritenuta necessaria da Codesto Ill.mo Giudice Adito, si chiede venga disposta una CTU

tecnica-informatica diretta ad accertare le caratteristiche specifiche di APTRA Promote, APTRA

Promote Broker e di Orchestra, evidenziandone le differenze.

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B) Chiede ammettersi, senza inversione del relativo onere della prova, l’abilitazione

all’interrogatorio formale del legale rappresentante della Società Attrice e alla prova

testimoniale sulle circostanze, non ammesse dall’Ill.mo Giudice, qui di seguito riportate:

1) “Vero che APTRA Promote Server e APTRA Promote Broker venivano consegnati nel mese

di novembre/dicembre 2006?”

2) “Vero che per la visualizzazione delle campagne pubblicitarie era necessaria e quindi doveva

essere installata la componente APTRA Promote Agent sugli ATM?”

6) “Vero che Key Clients Cards & Solution S.p.A. era proprietaria, e quindi gestiva

l’applicazione per il funzionamento degli ATM delle Banche del suo circuito?”

7) “Vero che per il circuito delle banche di Key Clients Cards & Solution S.p.A., era

quest’ultima, essendone proprietaria e responsabile nei confronti delle Banche, a dover

autorizzare o meno l’installazione della componente Agent?”

8) “Vero che nel mese di novembre 2006 il Signor Enrico Barozzi di PROFILE le riferiva che

alcune Banche erano già interessate all’acquisto del servizio di pubblicità?”

Si indicano come testi:

1) Roberto Mozzi, presso NCR Italia s.r.l., via Cusago n. 150/4, Milano;

2) Giulio Quaia, presso il loro domicilio;

3) Gianni Rizzoli, presso il loro domicilio;

4) Andrea Madella, presso NCR Italia s.r.l., via Cusago n. 150/4, Milano;

C) In caso di ammissione dei capitoli di prova formulati da Parte Attrice si chiede sin da ora di

essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi.

******

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con atto di citazione notificato il 28/6/12 PROFILE s.r.l. chiamava in giudizio NCR

ITALIA s.r.l. per sentire accertare l’inesatto adempimento del contratto inter partes

13/3/06 e di quello stipulato “nell’anno 2009”, accertare di conseguenza che il termine

finale del contratto doveva considerarsi differito al novembre 2013, con conseguente

differimento della licenza. L’attrice chiedeva quindi di condannare NCR a corrispondere

a Profile euro 82.250,00 per ogni cessione del software controverso, oltre alla

restituzione dell’importo di euro 7.500,00 in quanto privo di causa. Inoltre Profile

allegava la violazione dei principi di buona fede e correttezza per avere revocato il

consenso all’esecuzione del contratto e per averla indotta, anche grazie alla sua

posizione di supremazia economica, ad inutili investimenti quantificati in euro

327.330,20. L’attrice chiedeva pertanto il risarcimento dei danni, anche sotto il profilo

della perdita di chance ed infine chiedeva, in via subordinata, la condanna di controparte

ex art. 2041 c.c.

In diritto, la difesa attorea incentrava le proprie doglianze sulla violazione del generale

canone di buona fede, sia nell’esecuzione del contratto che ex art. 1337 c.c., rimarcava

l’inadempimento di controparte al contratto 13/3/06, avendo preteso il corrispettivo della

licenza per Aptra Promote Server, mai consegnato e avendo predisposto Aptra Promote

Broker (peraltro presentante molteplici malfunzionamenti) solo alla fine del 2006.

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Profile lamentava un difetto di informazioni sulla conclusione diretta di contratti di

licenza in violazione dell’art. 7.3 dell’accordo 13/3/06, l’inadempimento del contratto

5/11/09 -o la responsabilità ex art. 1337 c.c.- l’indebita cessazione delle stesso, la stipula

diretta dell’accordo con UBI promosso da Profile, l’abuso di dipendenza economica.

Si costituiva NCR contestando le allegazioni e deduzioni dell’attrice, negando che fosse

intervenuto alcun nuovo accordo nel novembre 2009, ribadendo che il contratto tra le

parti era scaduto in data 13/3/10, negando di avere mai venduto Aptra Promote Broker

con le implementazioni previste nel contratto, essendo peraltro Aptra Promote un

programma già esistente, da tempo commercializzato dalla convenuta. Con riferimento

al programma Orchestra, menzionato dalla controparte, NCR rilevava come fosse

un’applicazione del tutto diversa da APTRA Promote e non una sua evoluzione.

Venivano concessi i termini di cui all’art. 183,VI c.p.c., ammesse ed esperite le prove

dedotte, all’esito delle quali, all’udienza del 15/10/14 la causa veniva assunta in

decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Profile -costituita nel 2004 per promuovere nuovi canali di diffusione della pubblicità

nel mondo bancario, in particolare attraverso la trasmissione di spot sui terminali del

servizio bancomat (ATM)- avendo acquisito l’interesse di potenziali clienti, allegava di

avere preso contatti con NCR, che aveva una posizione di assoluta preminenza sul

mercato in relazione al software ATM, poiché aveva anche sviluppato quello per il

network delle Banche Popolari (che gestiva 8.400 terminali). La piattaforma “Aptra”

sviluppata da NCR comprendeva un applicativo, “Promote” -preposto alla gestione della

comunicazione su ATM- costituito da due moduli “Server” (software centralizzato) e

“Agent” (software periferico operante su ciascun ATM) e predisposto per la

trasmissione di immagini statiche. Gli obbiettivi di Profile consistevano nella

promozione del progetto di trasmissione di spot - avendo le competenze per interagire

con le funzioni decisionali delle banche- mentre NCR avrebbe messo a disposizione

Aptra Promote, implementandola secondo le specifiche funzionali individuate da

Profile.

Nel 2005 era stata sperimentata la diffusione, mediante un prototipo di Apra Promote, di

uno spot di auguri natalizi alla clientela su un ATM di Deutsche Bank (cfr. doc. 4 att.,

nel corso del presente provvedimento si utilizzerà la numerazione di cui all’elenco

cronologico depositato dall’attrice all’esito di richiesta 12/11/13 del G.I.) e di

conseguenza le parti concludevano un contratto in data 13/3/06.

Nel contratto (doc. 3 conv.) le stipulanti danno atto che “Profile è gestore integrato della

comunicazione a mezzo ATM” e che NCR è proprietaria di un prodotto software per la

gestione della pubblicità sui terminali ATM, denominato Aptra Promote, costituito da

una componente che risiede su ATM (Aptra Promote Agent) e da una componente

server (Aptra Promote Server) e che “su richiesta di Profile, ed in base alle specifiche

funzionali ricevute dalla stessa, NCR ha sviluppato delle funzionalità aggiuntive a

Promote Server, consistenti in un software di regia, chiamato Aptra Promote Broker,

che consente la creazione di campagne pubblicitarie specifiche per target di clientela;

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tali campagne sono destinate ad essere visualizzate sugli ATM utilizzando il Promote

Agent, già esistente e commercializzato da NCR”, specificano che “anche il prodotto

software Aptra Promote Broker è di proprietà NCR”. Deve quindi ritenersi che le

funzionalità specifiche richieste da Profile fossero quelle necessarie per ottenere il

“processo per la gestione della comunicazione pubblicitaria” depositato in SIAE da

Profile in data 11/4/05 (doc. 2 att., della cui effettiva rilevanza e tutelabilità sotto il

profilo della proprietà intellettuale qui non si discute)

Su queste premesse le parti si accordano per “la promozione e distribuzione dei servizi

nel campo della raccolta pubblicitaria offerti da Profile tramite Aptra Promote Broker,

nonchè l’uso e la commercializzazione dello stesso”.

All’art. 4 si prende atto che Profile ha chiesto a NCR nuovi sviluppi di Aptra Promote

Broker che saranno separatamente valutati e quotati da NCR e “resi disponibili nella

release futura di Aptra Promote Broker secondo le modalità ed i tempi che verranno

concordati”.

Ribadita l’esclusiva proprietà di NCR dei programmi, all’art. 5 le parti stabiliscono che

“limitatamente alla commercializzazione dei prodotti Aptra” Profile potrà qualificarsi

come partner di NCR “a tal fine si specifica che Profile sarà titolare di una licenza

d’uso runtime dei prodotti Aptra Promote Server” del valore commerciale

convenzionale di euro 100.000,00, “per uso interno non esclusiva e non trasferibile a

terzi, in forma di codice oggetto e per un singolo elaboratore” (art. 7).

Inoltre “per il prodotto Aptra Promote Broker NCR concederà a Profile una licenza di

commercializzazione, mentre per quanto riguarda gli altri prodotti Aptra, Profile si

limiterà a segnalare a NCR eventuali opportunità di vendita” (art. 5). Inoltre le parti

precisano che “ogni volta che una delle parti, attraverso la propria rete di vendita in

Italia identificherà un’opportunità di vendita di Aptra Promote Server e/o Aptra

Promote Broker e/o servizi di Profile informerà l’altra parte; si definisce una sessione

mensile di scambio di informazioni (incontro o comunicazione via e-mail) al fine di

consentire l’applicazione di quanto disposto negli art.7.3” (art. 5).

Nella norma indicata, le parti hanno esplicitamente definito che “quando NCR venda ai

propri clienti, che utilizzeranno per trasmettere/diffondere pubblicità, soluzioni

complessive contenenti Aptra Promote Server e Aptra Promote Broker senza che la

banca utilizzi i servizi di Profile, NCR corrisponderà a Profile una fee pari al 35% del

prezzo di vendita della licenza d’uso dei due software sopra indicati; il prezzo di vendita

dovrà tenere conto del prezzo di riferimento non inferiore a euro 235.000,00”.

L’accordo prevede una durata di quattro anni e si disciplina (art. 11) che “qualsiasi

modifica al presente contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto

e sottoscritto dalle parti”.

Infine, viene prevista una limitazione di responsabilità, a favore di entrambe le parti, per

danni indiretti e per lucro cessante in relazione all’esecuzione del contratto, con

limitazione al solo danno emergente e con un importo massimo pari al prezzo di licenza

indicato nell’art. 7.1 (euro 100.000,00).

Negli allegati sono definite funzionalità ed architettura di Aptra Promote Broker.

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Poiché le parti sembrano in molti punti non concordare sull’interpretazione e la portata

precettiva dell’accordo 13/3/06, va ricordato che i criteri legali di ermeneutica

contrattuale sono governati da una gerarchia interna (cfr. Cass. 925/12; 9786/10). In

forza di tale principio i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli

interpretativi-integrativi, quali va considerato anche il principio di buona fede, sebbene

questo rappresenti un punto di collegamento tra le due categorie (v. ex multis Cass.

12120/05).

Peraltro, nell’ interpretazione del contratto, il carattere prioritario dell’ elemento letterale

non va inteso in senso assoluto, in quanto il richiamo contenuto nell’ art. 1362 c.c. alla

comune volontà delle parti impone, per individuarla, di estendere l’ indagine anche all’

elemento logico (così Cass. 18670/04), da verificarsi alla luce dell’intero testo

contrattuale correlando le clausole tra loro e attribuendo a ciascuna il senso il senso

risultante dall’intero negozio (Cass. 9755/11).

Sulla scorta di tali premesse può procedersi all’ indagine sulla comune volontà delle

parti, che non è finalizzata a chiarire l’ integrale intenzione di ciascuna di esse, ma quel

tanto delle rispettive intenzioni che si sia fuso, determinando il carattere precettivo del

contratto.

Innanzitutto l’attrice svolge doglianze in relazione alla componente Aptra Promote

Server -preesistente allo sviluppo, secondo le specifiche funzionalità aggiuntive richieste

da Profile e denominate Aptra Promote Broker- che è stata oggetto di autonoma licenza

“runtime”, per uso interno, commercialmente valutata in euro 100.000,00.

Risulta pacifico che Aptra Promote Server è stato consegnato a Profile unitamente a

Broker, che ne costituisce uno sviluppo mediante l’aggiunta di ulteriori nuove

funzionalità, quindi tra novembre e dicembre 2006 (doc. 6 conv.).

L’attrice lamenta il ritardo nella consegna, malgrado nel contratto si affermasse la

preesistenza di Aptra Promote Broker,( anche se nell’art. 4 le parti avevano previsto

nuovi sviluppi del software di regia denominato Aptra Promote Broker, da consegnarsi

con le future release nei tempi e con le modalità da concordarsi).

Peraltro, in considerazione delle sperimentazioni –nel dicembre 2005, sugli ATM di

Deutsche Bank- di Aptra, su cui Profile aveva anche evidenziato problematiche (cfr.

doc. 2 att.), risulta del tutto evidente che l’attrice ben conosceva l’architettura del

software in questione, preesistente alla stipula dell’accordo e lo stato del suo sviluppo.

Ed invero, nella medesima data di conclusione dell’accordo, Profile sottoscrive la

proposta di NCR secondo cui la fatturazione del valore “iniziale” di euro 100.000,00

(collegato nel contratto alla licenza “runtime” su Aptra Promote Server) avvenga per il

20% immediatamente e per il 40% alla consegna del software Promote Broker (doc. 3

conv.). Risulta quindi implicito che l’attrice ben conosceva lo stato di sviluppo, ancora

in corso, del software che era intenzionata a promuovere nel mondo bancario, come

peraltro confermato dal comportamento successivo dei contraenti ex art. 1362,II c.c.

Infatti, in data 3/5/06 NCR fattura il primo 20% (doc. 12 att.), che viene pagato senza

contestazioni da Profile, che nel frattempo predispone l’hardware ed il software per

riceverlo (doc. 10, 11 att.), attività che continua pure successivamente (docc. 13-15 att.),

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anche con l’acquisizione di un progetto e sviluppo di animazioni flash (doc. 16 att.),

nonché di filmati ed editing, spot e video (doc. 18-20 att.).

In data 19/10/06 avviene un incontro su Aptra Promote Broker, per definire

l’integrazione del prodotto su SW QMB2 e per la realizzazione e distribuzione di

campagne pubblicitarie su ATM, prevedendo tempi per la partenza dell’esperimento

pilota e analisi delle funzionalità ed implementazioni ancora da eseguire. (v. mail

25/10/06 doc. 21 att.).

Infine, Profile sottoscrive la missiva di NCR del 22/11/06 con cui quest’ultima conferma

“l’avvenuta esecuzione di tutte le attività oggetto di fornitura” e l’avveramento delle

condizioni per la compiuta fatturazione -vale a dire la consegna del software Promote

Broker e la “partenza del primo cliente” (doc. 6 conv.)- quindi la fattura viene emessa in

data 29/12/06 (doc. 25 att.) e pacificamente pagata dall’attrice, senza alcuna

osservazione.

Ne consegue che la consegna differita, in relazione alle implementazioni ancora

necessarie rientrava nell’assetto degli interessi previsto ab origine dalle parti

nell’accordo 13/3/06 ed appare priva di pregio la doglianza di Profile secondo cui

avrebbe pagato l’importo di euro 100.000,00 per la licenza d’uso di un software inadatto

alla sua destinazione.

Del resto, la definizione in itinere di Aptra Promote Broker non impediva il compiuto

svolgimento dell’attività di marketing e promozionale del prodotto da parte di Profile,

che già prima della stipula del contratto con NCR, aveva proposto i suoi servizi, anche

con riferimento all’Aptra Promote Broker, al Credito Valtellinese (v. lettera 18/1/06,

doc. 5 att.) e quindi aveva ben valutato le ragioni economico sostanziali della

partnership con NCR consacrata nell’accordo 13/3/06, che prevedeva a suo favore anche

una licenza di commercializzazione di Broker.

L’attività di marketing di Profile prosegue attivamente dopo la stipula del contratto con

NCR, secondo le stesse allegazioni attoree (di cui all’elenco doc. 42) che per il 2006

indicano ben 35 presentazioni alle banche prima della consegna 29/12/06, compresa, in

data 30/11/06, la formalizzazione di una offerta alla Barclays Bank (doc. 24 att.)

evidentemente considerata “primo cliente” ai fini della fatturazione.

Dalla documentazione prodotta e secondo quanto allegato in citazione, dal 2006 al 2009

l’attrice ha svolto quindi un’ampia campagna di proposta del potenziale servizio presso

molteplici istituti bancari, il che dimostra come le prestazioni offerte da NCR

consentissero da subito (13/3/06) a Profile di svolgere la sua attività commerciale di

promozione di servizi pubblicitari sul circuito interbancario (anche mediante

predisposizione di campagne da provare sugli ATM, v. doc. 54 att.).

Invero, le presentazioni e contatti hanno sortito in alcuni casi esiti di reale interesse (es.

Banca Sella, doc. 36 e 54 att., Banca Etruria, doc. 45, 46, Banco di Sardegna doc.54 att.;

Barclays doc. 56 att.). Il teste Madella tecnico di NCR ha infatti riferito di avere

effettuato le attività tecniche necessarie per consegnare più di una campagna

pubblicitaria realizzata da Profile alle banche committenti, al fine della loro istallazione

sugli ATM.

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In conclusione, non può dirsi che l’equilibrio sinallagmatico consensualmente definito

abbia subito alcuna lesione dalla consegna del software Aptra Promote Broker nel mese

di dicembre 2006 e la controprestazione di pagamento effettuata da Profile non può

certo dirsi priva di causa.

Analogamente, deve concludersi nel senso dell’immediata operatività del vincolo

contrattuale alla data della sottoscrizione del contratto, che ha consentito a Profile di

svolgere la sua attività tipica, formulando offerte alle banche. Non risulta invero che

l’iter decisionale degli Istituti interpellati abbia subito delle interruzioni a causa della

mancata consegna sino al 29/12/06 del software implementato con le funzionalità

chieste da Profile.

Secondo quanto dichiarato nell’atto introduttivo, nel corso della predetta attività di

marketing, si era rafforzato l’interesse delle banche all’utilizzo degli ATM per

promuovere i propri prodotti e servizi, mentre vi era renitenza ad accogliere pubblicità

degli investitori terzi. Di conseguenza era risultato evidente che non si sarebbe

concretizzato l’obbiettivo di condivisione dei ricavi pubblicitari previsto nel contratto

13/3/06 al punto 7.1 e le parti si erano concentrate sul versante della mera distribuzione

di Aptra Promote.

Effettivamente, in data 16/6/08 Profile chiede una rivisitazione del contratto (doc. 47

att.) e viene stabilito un incontro per l’inizio di luglio (doc. 48 att.). Quindi da NCR in

data 1/8/08 arriva una articolata controproposta nella medesima direzione (doc. 55 att.),

cui Profile però non accede (come si evince da una serie di mail dal tono irritato nel

mese di settembre docc. 57 e 58).

Proseguono intanto le campagne marketing nei confronti delle banche (docc. 50 e 72) e

particolarmente nei confronti di UBI che individua quattro ATM su cui sperimentare una

campagna pubblicitaria.

In data 10/3/09 Profile propone formalmente un nuovo accordo, più concentrato sulla

commercializzazione di licenze e servizi di Aptra Promote (doc. 73 att.), mentre

proseguono i contatti promozionali con le banche.

In data 26/3/09 Angelelli di NCR risponde che la convenuta è d’accordo a concentrarsi

sulle licenze di commercializzazione anche per le componenti Promote Server e

Promote Agent (doc. 77 att.) e che l’informazione può essere divulgata all’interno di

Profile (mentre gli avvocati preparano le opportune variazioni all’accordo quadro).

In data 10/4/09 NCR propone di continuare la discussione (doc. 79 att.).

In data 23/4/09 Profile invia delle “tabelle aggiornate” sui prezzi possibili (doc. 81 att.)

ricevendone varie contestazioni.

Segue, tra aprile e maggio, lo scambio di varie mail tra Quaia e Barozzi, con continue

modifiche ai fini dell’avvicinamento delle esigenze (cfr. doc. 85, 86, 87 s.t. doc. 89 att.).

In particolare in data 30/4/09 Quaia di NCR risponde riconoscendo una sostanziale

vicinanza sul tema dei prezzi, ma indicando un’ampia serie di ulteriori clausole che

richiedevano discussione tra le parti (doc. 86 att.). In data 12/5/2009 ancora Profile

avvicina le sue posizioni alle richieste della controparte e il giorno successivo Quaia

risponde con una mail che indica tutti i punti di potenziale accordo.

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In data 5/11/09 Profile formalizza una nuova proposta, all’esito di un incontro del

4/11/09, in cui si afferma di concordare con modifiche rimaste non meglio chiarite (doc.

105 att.) e comunque si ribadisce l’interesse di Profile ad un accordo per proseguire la

partnership.

Secondo la difesa attorea, deve ritenersi così concluso un nuovo accordo quadriennale,

con conseguente illegittimità della mail del 8/3/10 di NCR che contestava la possibilità

di Profile di commercializzare licenze Promote, in particolare ad UBI (doc. 111 att.).

Appare invece evidente come non vi sia stato un effettivo incontro di volontà tra le parti

in relazione alla stipula di un nuovo contratto, per il quale -secondo la costante

giurisprudenza del S.C. (cfr. Cass. 14267/06)- è necessario sia raggiunta l’intesa su tutti

gli elementi dell’accordo, non potendosene ravvisare pertanto la sussistenza laddove,

raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali, risulti rimessa ad un tempo successivo

la determinazione degli elementi accessori. Peraltro, anche in presenza del completo

ordinamento di un determinato assetto negoziale, può risultare integrato un atto

meramente preparatorio di un futuro contratto, come tale non vincolante tra le parti, in

difetto dell'attuale effettiva volontà delle medesime di considerare concluso il contratto,

quale nel caso concreto emerge dalle stesse dichiarazioni di Barozzi in relazione

all’interesse ad un (nuovo) accordo per la prosecuzione della partnership (doc. 105 cit.).

Peraltro, va ricordato come le parti avessero esplicitamente pattuito la forma scritta per

ogni modifica dell’accordo, forma da presumersi ex art. 1352 c.c. voluta per la validità

dell’accordo (come confermato dalle stesse dichiarazioni di Barozzi sopra richiamate).

Non può quindi ritenersi concluso un nuovo accordo a far tempo dal novembre 2009 e

deve constatarsi la cessazione di efficacia, in data 12/3/10, di quello stipulato il 13/3/06.

Tuttavia, come è noto, qualora i contatti intercorsi tra due soggetti non siano tali da

determinare la conclusione del contratto, possono ingenerare responsabilità ex art. 1337

c.c., anche se fino alla conclusione del vincolo ogni parte mantiene la libertà di

verificare la convenienza della stipulazione.

Come è noto, perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale, è

necessario che tra le parti siano in corso trattative; che le trattative siano giunte ad uno

stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole

affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la

responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell'ordinaria

diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere

il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto (cfr. Cass. 7768/07).

In ogni caso, va ricordato che la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. deriva,

oltre che dall’ingiustificata rottura delle trattative, anche dalla violazione dell’obbligo di

lealtà reciproca, il quale comporta innanzitutto un dovere di completezza informativa

circa la reale intenzione di concludere il contratto, senza che alcun mutamento delle

circostanze possa risultare idoneo a legittimare la reticenza o la maliziosa omissione di

informazioni rilevanti nel corso delle trattative (così Cass. 6526/12).

Ora, in relazione al giustificato motivo di interruzione delle trattative, il teste Quaia -che,

come visto, si è fatto portavoce di esigenze e controproposte di NCR, pur senza avere

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poteri deliberativi- ha affermato che la sua mail 13/5/09 “riguarda la fase di definizione

commerciale del rapporto tra Profile e NCR; Profile aveva un ruolo di promozione

commerciale dei servizi di advertising mentre noi avevamo le competenze tecnico

informatiche; non so perchè le trattative non siano andate a buon fine, ma mi sembra

che Profile volesse avere un ruolo tecnico che complicava la situazione; Profile in

qualche modo intendeva trasformare anche a livello tecnico il prodotto inserendo i suoi

contenuti di advertising, andando oltre la semplice produzione di immagini grafiche,

elaborandole con elementi tecnici, questo complicava i ruoli e le responsabilità

considerato che il prodotto veniva commercializzato ed assistito da NCR; quindi sono

stato molto rigido sulla prospettiva contrattuale in tal senso”.

Di tale problematica poco risulta dalla documentazione scambiata dalle parti, visti i

contenuti delle proposte girate per ultime, né la convenuta si è offerta di provare di avere

adeguatamente informato la controparte delle sue determinazioni, posto che alla formale

richiesta di Profile in data 5/11/09 non segue alcuna risposta, neppure via e-mail.

Va poi considerato che nel frattempo prosegue la concreta sperimentazione del prodotto

sui terminali UBI Banca (docc. 110 e segg., con offerta NCR per servizi aggiuntivi,

dell’importo di euro 5.800,00, doc. 120 att.).

La sperimentazione su 200 terminali segue un test concluso nel 2009 (cfr. doc. 84, doc.

110 att.) in esecuzione della proposta 30/12/08 di Profile a UBI (doc. 60 att.), effettuata

quindi quando il rapporto con NCR era pacificamente in corso.

Dalla documentazione prodotta, risulta che, dopo la lettera 1/3/10 di Profile in cui

propone di avviare le attività sperimentali su un numero elevato di terminali (fino a 300,

doc. 110 att.) in data 29/3/10 UBI accetta (doc. 114 att.), inviando la lista dei terminali

bancomat –predisposti secondo gli esiti delle precedenti installazioni test- su cui sarebbe

stata attivata (doc. 116 att.) ed invia ordine formale in data 10/5/10 (doc. 117 att.).

Tuttavia, l’attività tecnica di predisposizione per la sperimentazione si è dimostrata assai

complessa, in quanto l’installazione di Aptra Promote Agent, necessario alla sua

esecuzione, è risultata particolarmente difficoltosa. Secondo il teste Losinno “era

pressoché impossibile installarlo da remoto, in quanto la caduta della linea imponeva di

ricominciare l’installazione da capo, con gli stessi problemi di rischio di interruzione”

infatti non era prevista la funzione secondo cui, alla ripresa della linea, l’installazione

ricominciava dal punto in cui era stata interrotta. Ovviamente, come riferito dal teste, era

possibile l’installazione in sede locale, su ciascun ATM, ma con costi ed oneri tecnici

eccessivi.

Su proposta di Quaia, NCR ha quindi provveduto a spacchettare Promote Agent,

chiedendo, in data 29/7/10 a Profile il pagamento della relativa attività, pari ad euro

5.800,00 (docc. 120 e 121 att.).

Nel mese d’agosto l’operazione di invio giunge a buon fine (doc. 121 att.), come

confermato da Losinno e Quaia in sede di confronto testimoniale, malgrado le difficoltà

tecniche, rappresentate, come detto, dalla necessità di spacchettare il software al fine del

corretto invio da remoto, anche per mezzo del prodotto Netview DM di Key Client (v.

dep. Losinno, Quaia e Madella).

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Rileva il Tribunale come tutta questa profusione di attività, comuni, per rendere

concretamente utilizzabile il software di NCR (non va dimenticato che Promote Agent

era componente del prodotto preesistente alla stipula dell’accordo 13/3/06) per

l’esecuzione di campagne pubblicitarie, potesse ragionevolmente intendersi (anche ex

art. 1337 c.c.) finalizzata ad una commercializzazione unitaria delle licenze NCR e dei

contenuti della campagna realizzati da Profile e quindi della prosecuzione dei rapporti

tra le parti, sia pure non alle condizioni del contratto 13/3/06, ormai scaduto.

Ed invero, gli sforzi e gli impegni profusi da Profile e dai tecnici NCR devono avere

inciso sulla determinazione di UBI di attivare la funzionalità di comunicazione di

comunicazione pubblicitaria di NCR per una campagna Natale 2010.

In proposito il teste Damiani,-all’epoca AD di KeyClient, che gestiva i 10.000 ATM del

circuito delle Banche Popolari- ha dichiarato “UBI a ottobre del 2010 mi chiese di

attivare una funzionalità su 2000 ATM per una campagna pubblicitaria per il periodo

natalizio; noi abbiamo formulato un’offerta ad UBI del valore di circa euro 50.000,00

in data 8/11/2010”.

Dai documenti esibiti dal teste in udienza ed acquisiti dal G.I. emerge che tale

prestazione prevedeva la trasformazione della campagna realizzata dal cliente mediante

l’uso di Aptra Promote Manager (che va ritenuto essere solo una diversa denominazione

di Broker), le attività di supporto per la sua distribuzione e l’acquisizione di una licenza

temporanea di Aptra Promote da NCR. Nella offerta 8/11/10 di Key Client si precisa che

l’attività prevede anche “l’installazione ed attivazione dell’ agente locale Aptra Promote

Client su ATM QMB2” che “potrà essere svolta grazie ai flussi tele distributivi resi a

suo tempo disponibili in occasione di analoghe necessità”, quindi durante la

sperimentazione realizzata da Profile.

Il teste Damiani, dopo avere segnalato di essersi fatto rilasciare una liberatoria da

Profile, essendo già in corso il contenzioso, ha dichiarato che la campagna è stata poi

eseguita per i due mesi previsti.

Ritiene il Tribunale che la difficoltosa sperimentazione ad ampio raggio effettuata dalle

parti sui terminali di UBI -grazie anche agli accordi commerciali ed alle competenze in

tema di realizzazione di comunicazioni pubblicitarie di Profile- ha consentito a NCR di

testare direttamente sul campo le problematiche tecniche e commerciali di un sistema

che poi ha provveduto a commercializzare direttamente, approfittando così degli

investimenti effettuati dalla controparte contrattuale.

Infine, l’attrice lamenta la violazione dell’accordo 13/3/06 sotto il profilo della mancata

informazione, sia in ordine agli sviluppi tecnici che alle vendite effettuate a terzi. Come

già ricordato, l’art. 5 del contratto prevedeva un obbligo di informazione reciproco sulle

opportunità di vendita di Aptra Promote Server/Broker o servizi di Profile, da

concretizzare in riunioni mensili.

Mentre dalla documentazione prodotta da Profile emerge un costante flusso di

informazioni verso NCR in relazione a contatti e prospettive di affari in corso, non

altrettanto pare avvenuto da parte NCR.

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L’attrice produce un articolo de “il Mondo” del 5/12/08 (doc. 61) ove si afferma che su

12 sportelli Che Banca NCR ha installato la funzione che serve a “ricevere e far girare il

file video”. Non è dato comprendere se si sia trattato di Aptra Promote Broker o

semplicemente della precedente versione, senza la funzione di regia richiesta e realizzata

secondo le specifiche di Profile, tuttavia, indubbiamente si tratta di evenienza che era

soggetta all’obbligo di comunicazione, anche per successivi sviluppi di marketing da

parte dell’attrice.

Inoltre, risulta altro redazionale di Il Mondo del 21/8/09 con cui si fornisce la notizia che

NCR ha contattato SEC Servizi, società padovana di consulenza It e outsourcing, che

avrebbe utilizzato il software Orchestra della convenuta, che consente “l’inserimento

automatico all’interno degli ATM di nuove funzionalità e di veicolare messaggi

personalizzati”.

Le deposizioni testimoniali hanno chiarito che “Orchestra” era stato concepito come “lo

strumento di distribuzione del software sugli ATM”, via web anziché con le linee

tradizionali, mentre “Aptra Promote Broker era lo strumento di creazione delle

campagne, quindi Orchestra poteva distribuire una campagna realizzata da Aptra

Promote Broker” (v. dep. Madella). Il teste Quaia ha dichiarato che Orchestra è il

software che si occupa di gestione di tutti i canali, tra cui quello degli ATM (anche se

uno dei servizi di gestione poteva essere l’advertising).

Dell’esistenza e funzionalità di Orchestra Profile era comunque stata messa a

conoscenza nell’incontro dell’aprile 2009 a Bologna, cui erano presenti Quaia, Losinno

e Barozzi (v. dep. Madella, circostanza confermata anche da Losinno, tecnico consulente

di Profile), e indicato nella mail 12/5/09 di Barozzi (doc. 91 att.).

Se quindi non si trattava di un programma che rappresentava una evoluzione di Promote,

ma solo di un software-veicolo per meglio trasferire e monitorare le campagne realizzate

con Promote Broker, tuttavia, della cessione in licenza a SEC l’attrice avrebbe dovuto

essere informata, sempre in vista della promozione dei suoi servizi.

Si tratta di una violazione degli obblighi contrattuali che può, insieme alle altre condotte

sopra riportate essere complessivamente valutata sotto il profilo del rispetto degli

obblighi di buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, che deve

presiedere all’esecuzione del contratto, come alla sua formazione ed interpretazione (v.

Cass. 13208/10) ed anche, come ricordato alla fase genetica del rinnovo e delle trattative

allo stesso finalizzate ex art. 1337 c.c.

Secondo il costante orientamento della S.C. “l'obbligo di buona fede oggettiva o

correttezza costituisce, infatti, un autonomo dovere giuridico, espressione di un

generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica

(v. in questo senso, fra le altre, Cass. 15.2.2007 n. 3462). Una volta collocato nel

quadro dei valori introdotto dalla Carta costituzionale, poi, il principio deve essere

inteso come una specificazione degli "inderogabili doveri di solidarietà sociale" imposti

dall'art. 2 Cost., e la sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del

rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a

prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente

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stabilito da singole norme di legge. In questa prospettiva, si è pervenuti ad affermare

che il criterio della buona fede costituisce strumento, per il giudice, atto a controllare,

anche in senso modificativo od integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia

del giusto equilibrio degli opposti interessi. La Relazione ministeriale al codice civile,

sul punto, così si esprimeva: (il principio di correttezza e buona fede) "richiama nella

sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore

il giusto riguardo all'interesse del creditore", operando, quindi, come un criterio di

reciprocità. In sintesi, disporre di un potere non è condizione sufficiente di un suo

legittimo esercizio se, nella situazione data, la patologia del rapporto può essere

superata facendo ricorso a rimedi che incidono sugli interessi contrapposti in modo più

proporzionato. In questa ottica la clausola generale della buona fede ex artt. 1175 e

1375 c.c. è stata utilizzata, anche nell'ambito dei diritti di credito, per scongiurare, per

es. gli abusi di posizione dominante. La buona fede, in sostanza, serve a mantenere il

rapporto giuridico nei binari dell'equilibrio e della proporzione (così Cass. 20106/09).

Come da tempo insegnato dalla S.C. (Cass. 12093/01, 3462/07), il precetto di solidarietà

imposto dall’ art. 1375 c.c. si traduce innanzitutto in un generale obbligo di trasparenza

ed informazione, che impone di fornire alla controparte tutta la documentazione relativa

al rapporto ed al suo svolgimento, quindi, nel caso che ci occupa, di documentare tutti

gli elementi in fatto per la considerazione delle prospettive aperte dalla cessione di

licenza a Che banca! e soprattutto a SEC.

Quanto alle trattative per il rinnovo del rapporto contrattuale si è già detto come rimanga

inspiegabile la condotta di NCR che le ha fatte evolvere sino ad un punto di sostanziale

coincidenza degli impegni richiesti ed offerti, senza adeguatamente informare Profile

delle ragioni –in ipotesi anche tecnico-organizzative- che la facevano propendere per

non prestare più il proprio consenso.

Ancora, la prosecuzione della sperimentazione sui terminali UBI, con evidente sforzo

tecnico, organizzativo e commerciale di Profile sembra, come accennato, più finalizzata

a sperimentare la risposta di un mercato in cui NCR voleva entrare direttamente che alla

prosecuzione di una partnership, sia pure a condizioni diverse di quella previste

nell’accordo 13/3/06, quale l’odierna attrice poteva legittimamente attendersi dalla

profusione di impegno comune.

Se invero NCR poteva considerarsi non più contrattualmente vincolata, sotto tale ultimo

profilo, può di nuovo richiamarsi l’insegnamento della S.C., “criterio rivelatore della

violazione dell'obbligo di buona fede oggettiva è quello dell'abuso del diritto. Gli

elementi costitutivi dell'abuso del diritto - ricostruiti attraverso l'apporto dottrinario e

giurisprudenziale - sono i seguenti: 1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un

soggetto; 2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato

secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate; 3) la circostanza

che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di

quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di

valutazione, giuridico od extragiuridico; 4) la circostanza che, a causa di una tale

modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del

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titolare del diritto ed il sacrifico cui è soggetta la controparte. L'abuso del diritto,

quindi, lungi dal presupporre una violazione in senso formale, delinea l'utilizzazione

alterata dello schema formale del diritto, finalizzata al conseguimento di obiettivi

ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal Legislatore. È ravvisabile, in sostanza,

quando, nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto ed il suo atto

di esercizio, risulti alterata la funzione obiettiva dell'atto rispetto al potere che lo

prevede. Come conseguenze di tale, eventuale abuso, l'ordinamento pone una regola

generale, nel senso di rifiutare la tutela ai poteri, diritti e interessi, esercitati in

violazione delle corrette regole di esercizio, posti in essere con comportamenti contrari

alla buona fede oggettiva. E nella formula della mancanza di tutela, sta la finalità di

impedire che possano essere conseguiti o conservati i vantaggi ottenuti - ed i diritti

connessi - attraverso atti di per sè strutturalmente idonei, ma esercitati in modo da

alterarne la funzione, violando la normativa di correttezza, che è regola cui

l'ordinamento fa espresso richiamo nella disciplina dei rapporti di autonomia privata.

Nel nostro codice non esiste una norma che sanzioni, in via generale, l'abuso del

diritto”. Tuttavia, “oggi, i principii della buona fede oggettiva, e dell'abuso del diritto,

debbono essere selezionati e rivisitati alla luce dei principi costituzionali - funzione

sociale ex art. 42 Cost. - e della stessa qualificazione dei diritti soggettivi assoluti. In

questa prospettiva i due principii si integrano a vicenda, costituendo la buona fede un

canone generale cui ancorare la condotta delle parti, anche di un rapporto privatistico

e l'interpretazione dell'atto giuridico di autonomia privata e, prospettando l'abuso, la

necessità di una correlazione tra i poteri conferiti e lo scopo per i quali essi sono

conferiti. Qualora la finalità perseguita non sia quella consentita dall'ordinamento, si

avrà abuso. In questo caso il superamento dei limiti interni o di alcuni limiti esterni del

diritto ne determinerà il suo abusivo esercizio” (ibid.).

L’attrice invoca anche la norma dell’art. 9 L. 192/98, che secondo il S.C. “configura una

fattispecie di applicazione generale, che può prescindere dall’esistenza di uno specifico

rapporto di subfornitura, la quale presuppone, in primo luogo, la situazione di

dipendenza economica di un’impresa cliente nei confronti di una sua fornitrice, in

secondo luogo, l’abuso che di tale situazione venga fatto, determinandosi un

significativo squilibrio di diritti e di obblighi, considerato anzitutto il dato letterale della

norma, ove si parla di imprese clienti o fornitrici, con uso del termine cliente che non è

presente altrove nel testo della L. n. 192 del 1998”. (v. ordinanza delle Sezioni Unite

della Cassazione n. 24906 del 25 novembre 2011).

Ora, un contratto quale quello di cui si controverte, può essere idoneo in astratto a porre

il soggetto che costruisce i propri servizi su misura del software della controparte, che si

impegna anche a promuovere, in posizione di dipendenza economica, poiché i rischi

imprenditoriali assunti potrebbero essere squilibrati rispetto a quelli gravanti sul

licenziante. Tuttavia, considerato che la fattispecie invocata è pur sempre espressione

del generale dovere di buona fede oggettiva, non pare necessario indagare in concreto

sul dedotto squilibrio economico-contrattuale.

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Repert. n. 3096/2016 del 25/03/2016

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In conclusione, pare a questo Tribunale che la condotta di NCR nello svolgimento delle

trattative per il rinnovo del contratto, la scarsa trasparenza informativa in relazione ai

rapporti con terzi e la prosecuzione della sperimentazione per finalità diverse dalla

conclusione con UBI di un rapporto trilaterale, costituiscano altrettante, gravi, violazioni

dell’obbligo di buona fede oggettiva e reciproca lealtà.

Quanto alle conseguenze, è ancora il S.C. a ribadire che, “il principio di correttezza e

buona fede deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di

solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di

reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto

obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a

prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente

stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di

comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile”.(Cass.

22891/10).

Pertanto la condotta di NCR è suscettibile di esporla a responsabilità risarcitoria.

Ora, nel nostro sistema il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un

diritto soggettivo non é riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma

esclusivamente in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso ne

consegue che, pure nelle ipotesi di danno da responsabilità contrattuale permane la

necessità della prova di un concreto pregiudizio economico ai fini della determinazione

quantitativa e della liquidazione del danno per equivalente pecuniario (così ex multis

Cass. 15814/08; 16647/08).

L’attrice chiede di essere risarcita per lucro cessante e/o perdita di chance, ma non si

offre di dimostrare un effettivo interesse del mercato bancario per i servizi alla cui

offerta era finalizzato il rapporto di partnership con NCR.

Indipendentemente dal disposto dell’art. 14 del contratto (che prevede una limitazione di

responsabilità bilaterale e come tale non parrebbe del tutto privo di una sua ratio

nell’equilibrio degli interessi in gioco) va comunque considerato come dalle deposizioni

testimoniali sia emerso, al contrario, un sostanziale disinteresse del mondo bancario per i

servizi di trasmissione pubblicitaria sui terminali bancomat.

La stessa attrice afferma, nel suo atto introduttivo, che le banche contattate avevano

dimostrato una sostanziale renitenza ad accogliere pubblicità degli investitori terzi e

soltanto un potenziale interesse all’utilizzo degli ATM per promuovere i propri prodotti

e servizi.

Il teste Bernardi, di SEC Servizi, nel confermare l’acquisto di licenza Orchestra nel 2009

-utilizzata per proporre alle banche “contratti quadro che prevedevano la possibilità di

scegliere diversi servizi su ATM”, rispetto ai quali il cliente avrebbe dovuto stipulare

licenza con la convenuta- ha precisato che “nella lista dei servizi offerti alle banche

c’era anche la possibilità di trasmissione su ATM di video. pubblicitari”. Tuttavia, per

quanto consta al teste, tale servizio “non è stato attivato da nessuno”.

Il teste Madella ha a sua volta confermato che NCR non ha mai proposto Promote

Broker né a SEC né ad altri clienti.

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Repert. n. 3096/2016 del 25/03/2016

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Ma soprattutto appare centrale la deposizione del teste Damiani che ha confermato la

campagna natalizia 2010 di UBI ha aggiunto “per quello che riguarda gli ATM gestiti da

Key Client posso dire che il software Aptra Promote non è più stato utilizzato, anzi non

abbiamo più fatto nessuna campagna pubblicitaria su ATM”.

Il teste ha dichiarato che altri circuiti avrebbero, da notizia e di stampa utilizzato Aptra

Promote, ma in assenza di maggiore prova da parte attorea deve ritenersi che quelli

estranei all’intervento di Profile siano solo i due sopra citati.

Pertanto, non pare al Tribunale che siano emersi affari concretamente perduti o financo

chances di futuri sviluppi commerciali dei servizi attorei che siano stati compromessi

dalla condotta, pur non rispettosa dei doveri di lealtà, di NCR.

Tuttavia, pare al Tribunale che il comportamento della convenuta -poco trasparente e

non orientato alla tutela anche degli interessi commerciali della controparte- abbia

indotto Profile a sostenere oneri e spese che vanno ben al di là di quelli inerenti al

rischio imprenditoriale assunto nel promuovere un servizio che poi non ha incontrato il

favore del mercato.

L’attrice ha dovuto affrontare, soprattutto nella fase finale di sperimentazione con UBI

Banca-Key Client, emergenze di disagio imprenditoriale, assai superiore a quelle di chi

debba ragionevolmente organizzare l’offerta di un servizio di advertising, operativo su

sistemi di terzi (sui quali gravava l’obbligo di garantire il buon funzionamento) con

dispendio di risorse sottratte anche alla potenziale ricerca di un diverso partner

informatico o alla riorganizzazione del servizio tipico.

Siffatte emergenze di “disagio imprenditoriale” rappresentano una “voce di danno” non

facilmente dimostrabile (e tantomeno quantificabile matematicamente, neppure con l’

aiuto di un CTU) per la quale appare giustificato il ricorso alla valutazione equitativa ex

art. 1226 c.c. Alla luce della documentazione prodotta e del complesso degli

investimenti effettuati da Profile (per lo più rientranti nel rischio imprenditoriale

assunto), il Tribunale ritiene di poter liquidare tali danni in euro 80.000,00 in moneta

attuale, comprensivi di interessi ad oggi, su cui decorreranno gli interessi legali dalla

pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.

Invece gli importo richiesti per lo “spacchettamento” e gli interventi in sede di

sperimentazione, ordinati e ricevuti, non risultano privo di causa e non può ordinarsene

la restituzione.

Considerato l’esito della causa, con l’accoglimento solo di parte delle domande attoree,

le spese di lite possono essere compensate tra le parti per il 50%, mentre il residuo 50%

deve essere posto a carico della convenuta, soccombente sulla domanda risarcitoria,

percentuale qui liquidata –considerata la complessità della controversia e dei relativi

impegni defensionali- in euro 10.000,00 a titolo di compensi, oltre accessori di legge e

15% spese generali.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione

notificato il 28/6/12 da PROFILE s.r.l. nei confronti di NCR ITALIA s.r.l., ogni altra

domanda ed eccezione disattesa:

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Repert. n. 3096/2016 del 25/03/2016

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A) accerta che NCR ITALIA s.r.l. ha violato i doveri di buona fede e correttezza

contrattuale ed ex art. 1337 c.c. e per l’effetto la condanna a rifondere a PROFILE

s.r.l. i danni, come sopra liquidati in euro 80.000,00 in moneta attuale,

comprensivi di interessi ad oggi, su cui decorreranno gli interessi legali dalla

pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;

B) rigetta tutte le altre domande proposte;

C) compensa per il 50% tra le parti le spese di lite, condannando la convenuta a

rifondere all’attrice il residuo 50%, percentuale come sopra liquidata in euro

10.000,00, oltre accessori di legge e 15% spese generali.

Così deciso in Milano il 25/3/16

Il giudice

Dott. Paola Gandolfi

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