Sentenza n. 3116/2017 pubbl. il 13/06/2017 RG n. 8469/2016 · pagina 2 di 14 4(/'1!(''/071 !...

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pagina 1 di 14 N. R.G. 8469/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE TRIBUNALE DELLE IMPRESE Composta da: Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente Relatore Dottor Enrico Astuni Giudice Dottor Ludovico Sburlati Giudice Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel R.G. al n. 8469/2016, promossa da Repetto Lorenzo, Persani Franco, Bocchio Riccardo, Massobrio Stefano rappresentati e difesi dagli Avv.ti M. Ferrari e D. Sannazzaro; Parte attrice Contro Amag s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. G. Canniggia; Parte convenuta Conclusioni delle Parti Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13d0cd Sentenza n. 3116/2017 pubbl. il 13/06/2017 RG n. 8469/2016 http://bit.ly/2i6Fqkf

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N. R.G. 8469/2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

SEZIONE I CIVILE

TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Composta da:

Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente Relatore

Dottor Enrico Astuni Giudice

Dottor Ludovico Sburlati Giudice

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta nel R.G. al n. 8469/2016, promossa da

Repetto Lorenzo, Persani Franco, Bocchio Riccardo, Massobrio Stefano rappresentati e

difesi dagli Avv.ti M. Ferrari e D. Sannazzaro;

Parte attrice

Contro

Amag s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. G. Canniggia;

Parte convenuta

Conclusioni delle Parti

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Parte attrice

Piaccia all’Ill.mo Tribunale delle Imprese di Torino, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e

deduzione reietta e dato atto che gli attori in riassunzione, tramite i sottoscritti difensori –

formulato per scrupolo difensivo – riserva di appello avverso il capo della sentenza con cui il

Tribunale di Alessandria ha posto “definitivamente le spese di ctu a carico degli attori in solido”;

nel merito

a) previe le declaratorie – anche incidentali – del caso, in relazione al fatto che la revoca di

Lorenzo Repetto, Franco Persani, Riccardo Bocchio e Stefano Massobrio dalla carica di

amministratori di Amag s.p.a., deliberata dall’assemblea dei soci il 3 luglio 2012, non è sorretta da

giusta causa, dichiarare tenuta e condannare Azienda Multiutility Acqua e Gas s.p.a., in persona

del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, contrattuali non,

arrecati e arrencandi ai medesimi in conseguenza dei fatti per cui è processo, danno da liquidarsi

nei seguenti termini:

quanto al danno patrimoniale occorso a Lorenzo Repetto, euro 138.330,00;

quanto al danno patrimoniale occorso a Franco Persani, euro 20.000,00;

quanto al danno patrimoniale occorso a Riccardo Bocchio, euro 16.666,00;

quanto al danno patrimoniale occorso a Stefano Massobrio, euro 16.666,00;

quanto al danno d’immagine e alle sue conseguenze, euro 20.000,00 per Lorenzo Repetto, ed

euro 10.000,00 ciascuno per Franco Persani, Riccardo Bocchio e Stefano Massobrio,

o nella diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e/o anche in via equitativa con

riguardo al danno d’immagine e alle sue conseguenze.

Con la rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici Istat dal fatto al saldo e con gli interessi

legali, da determinarsi sull’ammontare del danno, già rivalutato.

b) previe le declaratorie di rito e di merito anche incidentali del caso, respingere tutte le domande

proposte da Amag – Azienda Multiutility Acqua e Gas s.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, nei confronti degli attori e condannare la medesima società, sempre in persona del

suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni ex art. 96, 1° comma c.p.c. da

liquidarsi anche in via equitativa.

Con il favore delle spese e dei compensi del giudizio, ivi compresi gli oneri per l’espletanda

consulenza tecnica d’ufficio, in relazione ai quali si chiede che il Tribunale adito, previa – ove

d’uopo – revoca del provvedimento assunto dal Tribunale di Alessandria in punto, li voglia porre a

definitivo carico della società convenuta.

In via istruttoria

Ammettere, ove d’uopo, la prova per testi sui seguenti capitoli:

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vero che ho sottoscritto la lettera in data 16 aprile 2012 che mi viene sottoposta in visione (doc.

n. 28 di parte attrice) (teste: dott. Marco Pasero, residente a Spinetta Marengo – Via Clemente n.

16);

Vero che ho sottoscritto la lettera in data 13 aprile 2012 che mi viene sottoposta in visione

(allegato al doc. n. 28 di parte attrice) (teste: Gianmaria Repetto, residente in Alessandria – Via

Novi Maggioli n. 23);

Vero che nel periodo 3 luglio 2012 – 19 aprile 2013 Amag non ha ridotto il proprio personale

(teste: dott. Marco Pasero, già generalizzato).

Con le più ampie riserve di legge.

Parte convenuta

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

Previa ogni pronuncia del caso

Voglia il Tribunale Ill.mo

Anzitutto ammettere la produzione dei documenti depositati in un con la comparsa di costituzione

Previa solo occorrendo rinnovazione della CTU, ovvero, quantomeno, integrazione di quella già

effettuata con specificazione dei criteri da osservarsi per la determinazione del nesso eziologico tra

i fatti accertati come effettivi e la revoca per giusta causa

Respingere ogni domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto

In accoglimento della domanda riconvenzionale ritualmente proposta

Dichiarare tenuto e condannare Lorenzo Repetto a restituire alla società conchiudente la somma di

euro 366.145,14;

dichiarare tenuto e condannare Franco Persani a restituire alla società conchiudente la somma di

euro 30.096,77;

dichiarare tenuto e condannare Riccardo Bocchio a restituire alla società conchiudente la somma

di euro 24.596,75;

dichiarare tenuto e condannare Stefano Massobrio a restituire alla società conchiudente la somma

di euro 5.080,52.

Con rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata.

Dichiarare tenuti e condannare gli attori alla rifusione delle spese legali della conchiudente.

Materia del contendere e motivi della decisione

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1) La controversia oggetto di giudizio è stata a suo tempo introdotta dagli attori davanti al

Tribunale di Alessandria nei confronti di Azienda Multiutility Acqua e Gas s.p.a. (di seguito Amag

s.p.a.) per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito della

loro revoca da amministratori della predetta società, deliberata senza giusta causa.

Nell’atto di citazione introduttivo del giudizio davanti al Tribunale di Alessandria gli attori avevano

rappresentato quanto segue.

In data 30 marzo 1999, era stata costituita Amag s.p.a., con sede in Alessandria, avente, tra

l’altro, ad oggetto sociale, “…lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione impianti,

l’esercizio e la vendita relativamente alle attività concernenti: -il servizio idrico integrato, come

definito dalla legge 36/94, consistente in: ricerca, captazione, trattamento, adduzione e

distribuzione di acqua per qualsiasi uso; collettamento degli scarichi ed esercizio delle fognature;

depurazione delle acque reflue e loro eventuale riutilizzo; analisi di laboratorio; produzione,

acquisto, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica; produzione, acquisto, trasporto,

distribuzione e vendita di energia termica; produzione, acquisto, trasporto, trattamento,

distribuzione di gas per qualsiasi uso”. Le quote di partecipazione erano state suddivise in azioni

ordinarie e acquisite esclusivamente dagli Enti Pubblici territoriali interessati al progetto

imprenditoriale di cui sopra; allo stato, essere erano ripartite tra 56 Comuni e la Comunità

Montana Alta Valle Orba facenti parte della Provincia di Alessandria ed Asti.

Lorenzo Repetto, Franco Persani, Massimiliano Baldini, Riccardo Bocchio e Stefano Massobrio

avevano rivestito la carica di membri del CdA di Amag fino alla data del 3 luglio 2010; per i primi

4 il mandato aveva avuto decorrenza dell’anno 2007.

In particolare, in data 26 marzo 2010, l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società, su

espressa proposta del Delegato di Alessandria – che aveva evidenziato il lodevole operato del

Consiglio ormai scaduto, in adesione a tale indicazione e con consenso unanime, aveva

confermato Lorenzo Repetto consigliere e Presidente del CdA, Franco Persani Consigliere e

Vicepresidente, Salvatore Del Rio, Massimiliano Baldini e Riccardo Borchio consiglieri per un

ulteriore triennio.

Successivamente, con delibera del 17.12.2011, era stato nominato consigliere Stefano Massobrio,

in sostituzione del dimissionario Antonio Pino (a sua volta subentrato nell’incarico a Salvatore Del

Rio); nella delibera in questione era stato anche dato atto che la scadenza dell’incarico del neo

consigliere sarebbe stata corrispondente a quella degli amministratori in carica.

Con lettera 14.6.12, Lorenzo Repetto aveva reso partecipi tutti gli azionisti di Amag s.p.a., il suo

Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e la società di revisione Mazar s.p.a. della

convocazione dell’assemblea ordinaria per il giorno 3.7.12, con il seguente “ordine del giorno”:

“Art. 16 dello Statuto sociale: esercizio del controllo analogo da parte dell’Assemblea Soci ai sensi

dell’art. 113 decreto legislativo n. 267/2000 – Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2)

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Informazione in merito alla situazione patrimoniale economica e finanziaria della società al

31.5.2012; 3) Varie ed eventuali”.

Il giorno 3.7.12 si era effettivamente tenuta l’assemblea, che però aveva avuto un andamento

alquanto insolito. Infatti, il Comune di Alessandria, nella persona dell’Assessore al bilancio, dr.

Bianchi, aveva chiesto di cambiare l’ordine degli argomenti e di passare subito alla discussione del

punto 3 (Varie ed eventuali). Approvata la proposta di inversione dell’ordine del giorno, era

seguito l’intervento del Sindaco di Ponti, il quale faceva presente di essere intenzionato a

consegnare un documento sottoscritto, non solo da sé medesimo, ma anche dai rappresentanti dei

Comuni di Bistagno, Cartosio, Melazzo, Pareto, Denice e Montechiaro. Veniva quindi data lettura

del documento stesso e, nel corso di tale esposizione, il Sindaco di Ponti, anche a nome degli altri

sottoscrittori, invitava il Presidente del CdA a “rassegnare le dimissioni”.

Dopo di che, era intervenuto l’assessore del Comune di Alessandria, dr. Bianchi il quale chiedeva

che venisse verbalizzata la seguente dichiarazione: “Preso atto del documento presentato dai

Sindaci e condividendo le motivazioni di questo documento, tenuto conto che il Comitato Tecnico

per il controllo analogo delle società partecipate dal Comune di Alessandria con verbale del

26.6.12 ha posto in evidenza le seguenti criticità di gestione di queste società: incremento dei

costi della gestione caratteristica che non trova corrispondenza in un analogo incremento dei

ricavi; elevata presenza di passività consolidate e correnti anche a livello di gruppo; aumento dei

costi del personale nel triennio 2009/11. Considerato inoltre che l’indebitamento della società è

cresciuto in modo esponenziale nell’ultimo periodo, che la gestione della finanza presenta criticità

in quanto si è fatto ricorso a finanziamenti a breve anche per finanziare investimenti; che

appaiono dai bilanci ingenti spese per liberalità, sponsorizzazioni e altro, ciò a discapito del

mancato puntuale pagamento dei fornitori; che risultano negli anni effettuate spese su cui è

necessario approfondire; considerato che le modifiche dello Statuto sociale del dicembre scorso

rendono assolutamente indispensabile, stanti gli enormi poteri che sono stati dati al CDA, che lo

stesso goda della piena ed incondizionata fiducia, sicuramente dell’azionista di maggioranza ma di

tutti i soci; considerato che il contenzioso in essere o comunque in itinere tra la società ed alcuni

piccoli Comuni non aiuta la corretta ed organica gestione della Società, il Comune di Alessandria si

associa alla richiesta di revoca dell’intero organo amministrativo e chiede che detta revoca venga

messa immediatamente ai voti con effetto immediato”.

Nel prosieguo della discussione tale richiesta era stata formalmente verbalizzata come segue: “Il

Comune di Alessandria propone ai sensi dell’art. 2383 c.c., 3° comma, la revoca per giusta causa

data anche da tutto quanto motivato nel corso della presente Assemblea, dell’intero organo

amministrativo di Amag s.p.a. Il Comune di Alessandria, qualora l’Assemblea dovesse votare la

revoca , che avrà effetto immediato, chiede che venga messa ai voti la nomina del nuovo organo

amministrativo che resterà in carica per il periodo necessario ad esperire le procedure per la

ricerca pubblica dei soggetti che saranno chiamati a comporre il futuro Consiglio di

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Amministrazione e comunque per gestire al meglio la società durante questo periodo. IL Comune

di Alessandria chiede altresì, qualora venisse votata la revoca dell’organo amministrativo, ai

Componenti che ricoprono cariche in altre società del gruppo, di rassegnare immediatamente le

proprie dimissioni. Chiede quindi venga posta ai voti la revoca per giusta causa dell’intero organo

amministrativo”.

Dalla lettura del verbale di assemblea risultava che tali determinazioni non erano state condivise

dagli altri soci, tant’è che solo 5 Comuni di 24 presenti avevano votato a favore della proposta del

Delegato del Comune di Alessandria e la revoca era stata attuata esclusivamente in

considerazione della rilevante e determinate partecipazione del Comune di Alessandria.

Dopo tale delibera, il Comune di Alessandria aveva richiesto al Presidente del Collegio sindacale di

“fare l’immediata comunicazione al Registro delle Imprese” e aveva proposto di nominare un

nuovo consiglio di amministrazione. In relazione a tale proposta, ben 13 Sindaci dei 24 presenti

avevano espressamente dichiarato di non essere intenzionati di partecipare al voto “per le

modalità con cui si era svolta la discussione” e avevano pertanto abbandonato la sala.

Oggetto di questo giudizio (essendo già stato incardinato altro giudizio per l’annullamento della

delibera 3.7.12, giudizio in cui erano stati fatti valere esclusivamente palesi vizi formali della

deliberazione) era esclusivamente il risarcimento dei danni per essere stati revocati prima della

scadenza del mandato e in assenza di giusta causa.

Gli attori contestavano poi le “pretese ragioni addotte da Amag a sostegno della revoca degli

amministratori”.

In particolare, gli attori prospettavano la strumentalità e la infondatezza del documento letto dal

Sindaco di Ponti nel corso dell’assemblea, laddove si leggeva: “Noi sottoscritti Sindaci … soci di

Amag, facendo seguito alla denuncia al Collegio Sindacale presentata in data 14 marzo 2011 che

si richiama e si ritiene parte integrante della presente, considerato che il Collegio Sindacale e il

Presidente del CDA hanno reso non esaustive risposte ad alcune delle numerose questioni poste

con la stessa, omettendo addirittura di rispondere alle restanti, ulteriormente considerata la grave

situazione in cui versa la società e le numerose criticità emergenti anche dal bilancio, osservato

come alcuni dei sottoscritti Comuni soci abbiano presentato alla Procura della Corte dei Conti un

articolato esposto, ulteriormente osservato come i sottoscritti stanno valutando se impugnare il

bilancio 2011, come espressamente si riservano. Per i motivi sovraesposti sussiste la giusta causa

di revoca, i soci … richiedono al Presidente del CDA e al CDA stesso di voler rassegnare le

dimissioni”. Tali contestazioni risultavano prive di fondamento sol considerando le risultanze del

verbale di assemblea n. 24 del 17.12.11 dal quale risultava che già in occasione dell’assemblea

tenutasi in tale data veniva dato riscontro alle richieste dei Sindaci di Ponti, Bistango, Melazzo,

Pareto e Monbaldone e ciò nonostante il fatto che essi avessero ritenuto di non presenziare

all’assemblea.

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A conclusioni non difformi si arrivava valutando le considerazioni espresse dal rappresentante del

Comune di Alessandria. A contrario era sufficiente prendere visione degli specchietti riepilogativi

dei risultati economici conseguiti dalla società, nonché dalle sue controllate nel quinquennio di

gestione del CDA revocato, per prendere atto che, nel periodo in considerazione, non era affatto

vero che vi fosse stato “un incremento dei costi della gestione che non trova corrispondenza in

analogo incremento dei ricavi”; parimenti, dallo stato patrimoniale di Amag al 31.5.12 era agevole

rilevare che, diversamente da quanto affermato dal dott. Bianchi, la società non aveva sostenuto

“ingenti spese per liberalità, sponsorizzazioni ed altro --- a discapito del mancato puntuale

pagamento dei fornitori”.

Era questa una affermazione contraria al vero e che destava sconcerto considerando che alla data

di revoca del CdA, la società vantava un credito nei confronti del Comune di Alessandria per

forniture superiore a 10.000.000,00 di euro. L’asserita criticità finanziaria di Amag era pertanto da

iscrivere, in via prioritaria, alle reiterate gravissime inadempienze dell’Ente pubblico di

maggioranza alle obbligazioni nei confronti della propria controllata.

In realtà, diversamente da quanto sostenuto da Amag, nessun appunto poteva essere formulato

all’operato degli amministratori, come risultava dai verbali del 17.12.11 e 18.4.12. In tali

occasioni, infatti: -con il voto favorevole del Comune di Alessandria veniva approvato il “budget

economico finanziario degli investimenti 2012 e pluriennale”; -lo stesso socio aveva espresso in

modo inequivoco il proprio “apprezzamento per l’attività svolta dall’azienda che ha risposto

efficacemente alle aspettative e alle esigenze dei soci”; - era stato approvato il bilancio di

esercizio al 31.12.11 (sempre con in concorrente e determinante voto favorevole del Comune di

Alessandria); la lettura del verbale dava pure contezza dell’esistenza di un utile d’esercizio di euro

378.656,00, fatto non consueto per una società ad intera partecipazione pubblica, ma invece

assolutamente consueto, anzi senza eccezioni, per Amag a partire proprio dall’anno di gestione del

Consiglio di amministrazione in questione.

Per quanto concerne il danno subito quali amministratori revocati senza giusta causa, gli attori

evidenziavano quanto segue.

Con delibera in data 21 giugno 2008, l’assemblea dei soci di Amag s.p.a. aveva stabilito di

corrispondere agli amministratori delle medesima società un compenso complessivo lordo di euro

250.000,00 per l’anno 2008 e per ciascuno degli anni successivi, così articolato: “compenso lordo

annuo agli amministratori per le funzioni assegnate per legge, euro 66.000,00; compenso lordo

annuo agli amministratori per gli incarichi gestionali e tecnico operativi, in presenza e non di

specifiche deleghe, euro 184.000,00”. Era stato anche precisato che “la ripartizione di detto

importo sarà oggetto di specifica delibera da parte del Consiglio di Amministrazione” e che ai

consiglieri residenti fuori del Comune sede della società, sarebbe comunque spettato il rimborso

delle spese di trasferta e il rimborso delle spese sostenute per le missioni svolte.

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Nella riunione del 26 marzo 2010, l’assemblea, nel confermare la fiducia al CDA scaduto aveva

rinviato, quanto alla determinazione degli emolumenti loro dovuti, alla decisione assunta il 21

giugno 2008 e dal relativo verbale risultava che l’assemblea aveva approvato all’unanimità la

proposta del delegato di Alessandria di “confermare per la durata del mandato i compensi in

precedenza corrisposti agli amministratori nella stessa misura e secondo le medesime modalità

stabilite in sede di assemblea dei soci del 21 giugno 2008”, nonché il rimborso delle spese ivi

stabilito.

Lo stesso 26 marzo 2010, al termine dell’assemblea dei soci si era riunito il CDA di Amag s.p.a. e,

con specifico riferimento ai compensi dovuti a ciascuno degli amministratori, aveva stabilito che

per le funzioni assegnate per legge, Lorenzo Repetto, nella sua qualità di Presidente del CDA,

avrebbe percepito l’importo di euro 24.000,00 lordi, Franco Persani, vicepresidente, euro 12.000 e

gli altri consiglieri euro 10.000 ciascuno, sempre al lordo delle ritenute di legge. In tale sede, con

il consenso unanime, il CDA aveva attribuito ai sensi dell’art. 19, comma 2 dello Statuto sociale a

Lorenzo Repetto tutti i poteri di straordinaria amministrazione e di rappresentanza della società,

assumendo questi la carica di amministratore delegato.

Lorenzo Repetto era stato poi nominato “Group Chief Executive Officer” della società per

l’espletamento degli incarichi tecnici operativi e di alta gestione tecnico/operativa.

A fronte di tale ripartizione di incarichi tra i diversi componenti del Consiglio e, segnatamente, in

ragione della peculiare attività attribuita al Presidente Lorenzo Repetto, l’ulteriore importo

complessivo lordo dovuto ai membri del CDA, pari ad euro 184.000,00 era stato ripartito come

segue: -euro 142.000, al Presidente “quale retribuzione annua risultante dovuta per il ruolo in

applicazione del benchmark aziendale”; - euro 12.000 al vice presidente Franco Persani; - euro

10.000 a ciascuno degli altri consiglieri.

In tale verbale di riunione, conformemente a quando risultava dal verbale di assemblea del

21.6.2008, veniva ribadita la considerazione che il complessivo compenso così erogato agli

amministratori (euro 250.000 lordi), comportava una “riduzione di circa il 40% rispetto al costo

precedentemente sostenuto dall’azienda”.

Successivamente, in data 20 maggio 2010 era stato sottoscritto da Repetto Lorenzo e da Franco

Persani (quest’ultimo quale l.r. di Amag) il contratto di collaborazione con il quale il primo si era

obbligato a prestare stabilmente la propria collaborazione a favore della società, per il compenso

di euro 142.000,00 al lordo degli oneri fiscali e previdenziali. Le parti avevano previsto, sempre in

conformità delle predette decisioni collegiali, che l’incarico avrebbe avuto vigenza fino alla

approvazione del bilancio al 31.12.2012, ovvero durata corrispondente al mandato di

amministratore della società del medesimo e che il rapporto avrebbe potuto essere risolto di

diritto “nei casi di cessazione anticipata dalla carica di amministratore”. Non appena insediato, il

nuovo CDA di Amag s.p.a. aveva deciso di far valere il proprio asserito diritto di risolvere

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anticipatamente il contratto di collaborazione, inviando una lettera di risoluzione anticipata,

immediatamente contestata da Lorenzo Repetto.

2) Amag s.p.a., ritualmente costituitasi, eccepiva preliminarmente l’incompetenza funzionale del

Tribunale di Alessandria, atteso che la controversia rientrava nella competenza della sezione

specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Torino.

Nel merito, contestava la ricostruzione attorea, chiedeva il rigetto delle domande (in quanto la

revoca era un atto dovuto attesa la gravità dei fatti emersi) e formulava domanda riconvenzionale

per ottenere la condanna degli attori la restituire a Amag s.p.a. tutte le somme da ciascuno

percepite in attuazione della delibera consigliare del 26.3.10 e, “specificamente, per l’attore

Repetto, quale corrispettivo del contratto di collaborazione quale <Group Chief Executive Officer>

nell’ammontare indicato in parte narrativa e comunque in quello che risulterà dimostrato in corso

di causa”.

In particolare, per quanto riguardava la nomina di Repetto Lorenzo a Group Chief Executive

Officer, con relativo contratto e ulteriori compensi agli altri amministratori, Amag s.p.a. osservava

che: - si era trattato di un escamotage per “beneficiare” gli amministratori di emolumenti non

dovuti, nascondendoli tra le pieghe del bilancio (gli emolumenti degli amministratori di s.p.a.

dovevano essere dichiarati ed evidenziati in bilancio, mentre i compensi straordinari di cui sopra

rientravano nella generica voce di “consulenze” o “compensi professionali” non meglio identificati;

- al Repetto, già Presidente, l.r. della società e amministratore delegato con pieni poteri di

ordinaria e straordinaria amministrazione erano stati attribuiti “poteri di ordinaria amministrazione

ed alta gestione tecnico operativa della società”, che possedeva in virtù della carica e dei poteri

delegati; - tra i compiti assegnati al Repetto vi erano quello di “coordinare l’attività degli

amministratori cui sono attribuiti incarichi tecnico/operativi e dei dirigenti della società”, compiti

che erano già propri della sua carica e dei poteri a lui delegati; - anche il compito di “dirigere

l’attività sociale dando esecuzione alle delibere del CdiA” era proprio una funzione che rientrava

nei compiti del Presidente del CdiA, così come il compito di “adottare i provvedimenti per

migliorare l’efficienza e la funzionalità dei servizi aziendali ed il loro organico sviluppo sulla base

anche dei risultati economici raggiunti” e quello di “dirigere il personale della società nell’ambito

di un piano annuale di assunzioni, fatte salve particolari urgenze, approvato dal Consiglio di

Amministrazione; provvedere quindi alle assunzioni, esclusi i Dirigenti, sia a tempo determinato

che a tempo indeterminato, accettare o respingere dimissioni, effettuare promozioni ad esclusione

di quelle a Dirigenti, eseguire il pagamento degli stipendi al personale dipendente; in occasione

dell’approvazione del piano di assunzione dal Consiglio di Amministrazione presentare al Consiglio

di Amministrazione lo stato di attuazione del piano precedente” erano compiti tipici di qualsiasi

componente di un Consiglio di Amministrazione.

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IL contratto era dunque nullo in quanto in palese violazione degli interessi della società, senza

causa, stipulato per violare il disposto di legge che impone di esporre in bilancio i compensi

deliberati e liquidati a favore degli amministratori di s.p.a.

Analoghe considerazioni valevano per i compensi particolare concernenti gli altri membri del CDA.

In ogni caso, essendo pienamente lecita e legittima la revoca, la cessazione dell’incarico era

parimenti legittima in quanto dipendente, nella sua durata, a quella della carica di componente del

CdA.

3) La causa veniva istruita mediante ctu e definita con sentenza n. 4/2016 del Tribunale di

Alessandria, il quale dichiarava la propria incompetenza funzionale e assegnava il termine di mesi

tre per la riassunzione del processo davanti al Tribunale di Torino, sezione Tribunale delle

Imprese.

Gli attori provvedevano a riassumere la causa davanti al Tribunale di Torino, sezione Tribunale

delle Imprese e la convenuta si costituiva proponendo le medesime difese e la domanda

riconvenzionale riportata in epigrafe.

Disposta l’acquisizione dal Tribunale di Alessandria del fascicolo del procedimento riassunto, la

causa veniva mandata a precisazione delle conclusioni senza assunzione di prove costituende e

trattenuta a decisione collegiale all’udienza del 1.2.17, previa assegnazione dei termini di cui

all’art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.

4) Come si è visto, gli attori hanno introdotto la presente controversia per ottenere il risarcimento

del danno subito per effetto della loro revoca, che prospettano senza giusta causa, quali

amministratori di Amag s.p.a., revoca decisa dall’assemblea 3.7.12 con le modalità descritte al

precedente punto 1).

E’ incontroverso tra le parti che Amag s.p.a. - in considerazione dell’attività svolta, dello statuto

sociale, della compagine societaria, degli affidamenti dei servizi pubblici effettuati dagli enti

pubblici soci, e più in generale delle ragioni che hanno portato alla costituzione della stessa - sia

una società in house e la tesi di fondo degli attori è relativa al fatto che la revoca sia avvenuta

esclusivamente in ragione del mutamento della compagine alla guida del Comune di Alessandria e

quindi per motivazioni di tipo politico.

Ora, seppure è vero che sino all’assemblea del 18.4.12 il consiglio di amministrazione di Amag ha

goduto della fiducia degli azionisti (ovvero della maggioranza degli azionisti) e se anche è vero

che molti degli addebiti rivolti al consiglio di amministrazione si sono poi rivelati inconsistenti ai

fini che qui rilevano (trattandosi, sostanzialmente e come compiutamente emerso in sede tecnica,

di rilevi gestionali opinabili), così non è per quanto riguarda il compenso degli amministratori,

elemento – quest’ultimo – soggetto agli stringenti e non derogabili vincoli derivanti dalla

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disciplina normativa e la cui violazione - integrando per l’appunto una grave e (come meglio

infra) voluta violazione di legge, costituisce una giusta causa di revoca dell’organo amministrativo.

5) Rileva infatti il Collegio che ai sensi dell’art 1, comma 725 della l. 2006 n. 296 (L. finanziaria

per il 2007) “Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo

annuale, omnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di

amministrazione, non può essere superiore, per il presidente al 70% e per i componenti al 60%

delle indennità spettanti rispettivamente al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell’art.

82 del TU di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Resta ferma la possibilità di

prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non

superiore al doppio del compenso omnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del

presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile,

dalle società indicate nel primo periodo del presente comma”.

Quando dunque, come nella fattispecie, siamo in presenza di una società interamente partecipata

da soggetti pubblici, il limite massimo del compenso annuale omnicomprensivo spettante

all’organo amministrativo è costituito dalla percentuale sopraindicata del compenso spettante al

Sindaco del Comune o al Presidente della Provincia e questo limite è derogabile (entro un certo

tetto) solo in presenza di una apposita previsione legata alla produzione di utili. Va peraltro subito

detto che, nel caso, tale ultima situazione derogatoria non risulta sussistente.

Ora, come è stato accertato in sede tecnica, il compenso del Sindaco del Comune di Alessandria

(ente che detiene la maggioranza relativa del capitale sociale di Amag s.p.a.) è pari, per gli anni

2010 e 2011 (cfr. relazione ctu, pag. 38), ad euro 66.427,65.

Il che, applicando la norma sopra riportata, porta il compenso massimo annuale del presidente del

consiglio di amministrazione ad euro 46.499 e quello dei membri del consiglio di amministrazione

ad euro 39.857.

6) Nel caso di specie, come risulta da tutta la documentazione in atti e come è stato tratteggiato

dalle parti da contrapposte posizioni, l’assemblea ordinaria dei soci del 21.6.2008, aveva

deliberato di corrispondere agli amministratori un compenso complessivo lordo di euro 250.000 (di

cui euro 66.000 per le funzioni assegnate per legge, ed euro 184.000 per incarichi gestionali e

tecnico operativi).

Da tale deliberazione sono scaturite poi le decisioni del CdA del luglio 2008 e del marzo 2010 che

ripartiscono l’importo di euro 184.000 fra i consiglieri, assegnando al Consigliere Repetto l’importo

di euro 142.000 annui (e, nel secondo CdA, deliberando anche di nominare il Consigliere Repetto

Group Chief Executive Officer, con contratto di collaborazione avente durata corrispondente alla

vigenza della carica quale amministratore ed attribuendogli “poteri di alta amministrazione ed alta

gestione tecnico/operativa della società”).

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Come correttamente osservato dal ctu, la disposizione riportata al precedente punto 5) può

essere riferita sia a limiti individuali (comunque non superabili) sia alla misura complessiva della

remunerazione dell’organo gestorio nel suo complesso. E’ evidente che aderendo a tale seconda

interpretazione – e considerato che per il 2008 il limite massimo attribuibile agli amministratori

era pari ad euro 205.926 – la delibera dell’assemblea dei soci violerebbe la normativa ma è altresì

evidente che ciò non scuserebbe comunque il CdA che, per ragioni logiche prima ancora che

giuridiche, non deve dare esecuzione a una delibera contraria alla legge.

Considera però il Collegio che proprio in virtù delle differenti opzioni interpretative sopradelineate,

la delibera assembleare non sia di per sé in contrasto con il disposto legislativo (e infatti nulla si

dice in merito alla ripartizione interna) e che quello che si pone in contrasto con la normativa sia

proprio solo la concreta attuazione che il CdA ha ritenuto di dare alla disposizione generale,

ripartendo il compenso tra i consiglieri in modo tale che uno (il consigliere Repetto) potesse

ampiamente superare i limiti di legge.

Non deve poi essere trascurato il fatto che, per mimetizzare l’intera vicenda, il CdA abbia

approvato la stipulazione con Repetto Lorenzo del contratto che gli attribuisce l’incarico di Group

Chief Executive Officer, contratto volto a far fare all’odierno attore – sostanzialmente e come ben

illustrato da parte convenuta (cfr. precedente punto 2) - quello che già poteva e doveva fare in

virtù dell’incarico di amministratore già ricoperto e quindi un contratto esclusivamente volto a

dissimulare una attribuzione di compenso superiore a quella possibile in base a norme cogenti.

In questo contesto (e benchè la posizione degli attori Bocchio, Massobrio e Persani sia differente

rispetto a quella dell’attore Repetto in relazione, come meglio infra, alla domanda riconvenzionale)

è evidente, ad avviso del Collegio, che tutto il Consiglio di Amministrazione è responsabile per la

violazione di legge di cui si è detto (e ciò in quanto ha consapevolmente deliberato per fare

attribuire a Repetto Lorenzo un compenso molto maggiore di quanto gli sarebbe spettato secondo

norme imperative di legge) e che ciò integra una giusta causa di revoca dall’incarico.

7) L’accertamento della sussistenza di giusta causa di revoca comporta il rigetto di tutte le

conseguenti domande risarcitorie attoree, atteso, in materia societaria, il generale principio di

libera revocabilità degli amministratori e la previsione del risarcimento del danno solo nel caso di

assenza di giusta causa (qui invece sussistente).

8) La domanda riconvenzionale.

Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, parte convenuta non ha operato alcun

mutamento delle proprie conclusioni.

Queste, infatti, sono le conclusioni assunte davanti al Tribunale di Alessandria: “Dichiarare tenuti e

condannare gli attori a restituire alla conchiudente le somme da ciascuno percepite in attuazione

della delibera consigliare 26.3.10 e, specificamente, per l’attore Repetto, quale corrispettivo del

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contratto di collaborazione quale < Group Chief Executive Officer> nell’ammontare indicato in

parte narrativa e, comunque, in quello che risulterà dimostrato in corso di causa”.

Davanti al Tribunale di Torino, le conclusioni assunte da Amag s.p.a. in comparsa costitutiva sono

quelle riportate in epigrafe che – lette con la frase riportata a pag. 14 della comparsa di

costituzione (“non resta, a questo punto, che ribadire la domanda riconvenzionale ritualmente

formulata in giudizio”) – costituiscono una mera precisazione quantitativa della stessa domanda

già proposta.

Ciò premesso, e rilevato che la domanda riguarda dunque solo le somme percepite dagli attori in

attuazione della delibera consigliare del 26.3.10, osserva il Collegio che non tutte le somme che

sono state percepite in attuazione della predetta delibera sono indebite, essendolo, invece, solo

quelle che superano i limiti di legge illustrati ai precedenti punti 5) e 6) e quindi quelle che

superano gli importi di euro 46.499 per il presidente del consiglio di amministrazione e di euro

39.857 per gli altri membri.

Con la predetta delibera, il CdA di Amag s.p.a. ha deciso (per quanto qui interessa) di attribuire i

seguenti compensi annuali: a Lorenzo Repetto euro 24.000, a Franco Persani euro 12.0000, a

Bocchio Riccardo euro 10.000 e a Massobrio Stefano euro 10.000.

L’ulteriore importo di euro 184.000 è stato invece, sempre per quanto qui interessa, così

annualmente ripartito: euro 142.000 a Lorenzo Repetto, euro 12.000 a Franco Persani, euro

10.000 a Bocchio Riccardo ed euro 10.000 a Massobrio Stefano.

Ora – e considerato che il limite annuale massimo di legge per i consiglieri è pari ad euro 39.857

- è evidente che tale limite non è superato per quanto concerne Persani, Bocchio e Massobrio.

La domanda riconvenzionale formulata da Amag s.p.a. nei confronti degli attori Persani. Bocchio e

Massobrio deve pertanto essere respinta.

A diverse conclusioni deve invece giungersi per Lorenzo Repetto, il quale, sommando gli importi

sopra indicati (euro 24.000 + 142.000 = euro 166.000) ha ampiamente superato il limite annuo

massimo di euro 46.499.

La domanda di restituzione di indebito formulata da Amag s.p.a. è dunque fondata per euro

119.501 per l’anno 2010 e per eguale importo per l’anno 2011, importi che Lorenzo Repetto deve

essere condannato a restituire alla convenuta, oltre interessi legali dalle date di percezione delle

somme (in applicazione dell’art. 2033 c.c. e non potendosi ritenere sussistente, per quanto

esposto al punto 6) una situazione di buona fede soggettiva).

9) Per quanto riguarda le spese processuali (sulla regolamentazione delle spese di ctu ha già

provveduto il Tribunale di Alessandria), attesa la reciproca soccombenza, le stesse vanno

dichiarate integralmente compensate tra gli attori Persani, Bocchio e Massobrio da un lato e Amag

s.p.a. dall’altro.

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L’attore Repetto, risultato soccombente in ordine alla propria domanda e in ordine alla domanda

riconvenzionale, deve invece essere condannato a rifonderle alla convenuta, nella misura che

verrà indicata in dispositivo (DM 2014, n. 55, scaglione da euro 52.001 a euro 260.000,

complessità media).

P.Q.M.

Il Tribunale, decidendo nel procedimento iscritto nel rgc al n. 8469\2016, ogni contraria istanza,

eccezione e deduzione respinta o ritenuta assorbita, così provvede:

Rigetta le domande formulate dagli attori;

Rigetta le domande formulate da Amag s.p.a. nei confronti di Persani Franco, Bocchio Riccardo e

Massobrio Stefano;

Condanna Repetto Lorenzo a pagare a Amag s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, la somma di euro 239.002,00, oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al

saldo;

Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio tra parte convenuta e gli attori Persani

Franco, Bocchio Riccardo e Massobrio Stefano;

Condanna Repetto Lorenzo a rimborsare a Amag s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, le spese del giudizio, ch liquida in complessivi euro 13.430,00, oltre contributo

forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.

Così deciso dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Torino nella composizione di cui al collegio

del 5.5.2017.

Il Presidente estensore

Dott.ssa Gabriella Ratti

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