Sentenza n. 309/2008 del 28 gennaio 2008 - Sezione ... · 1 *A cura dell’Ufficio Stampa Sentenza...

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1 *A cura dell’Ufficio Stampa Sentenza n. 309/2008 SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA composta dai Magistrati: dott. Vincenzo LO PRESTI Presidente f.f. dott. Camillo Walter DEL ROSARIO Consigliere dott. Guido PETRIGNI Primo Referendario ha emesso la seguente : SENTENZA nel giudizio di responsabilità amministrativa,iscritto al numero 39948 del Registro di Segreteria,promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di S. R. e C. G.,rappresentato e difeso dall’avv. Lucia Di Salvo. Uditi,alla pubblica udienza del 14-12-2007, il relatore Consigliere Dr. Vincenzo Lo Presti ,il Pubblico Ministero nella persona del Vice Proc. Reg. Dr.ssa Maria Rachele Aronica e l’avv. Lucia Di Salvo. Esaminati gli atti e documenti di causa. FATTO Con Decreto del 26.03.1999 n° 83 il Direttore Generale per l’Edilizia Statale e Servizi Speciali QCS Risorse Idriche del Ministero dei Lavori Pubblici ha ammesso a finanziamento il progetto dei lavori di rifacimento della condotta tra i serbatoi di San Leo e Caposoprano ,da eseguirsi nell’ambito territoriale del Comune di Gela,per l’importo complessivo di L. 5.215.818.400 e con le raccomandazioni di cui al voto n° 6 del 1 marzo 1999 della Commissione Tecnica. La durata del finanziamento veniva fissata al 31-12-2001 (pena la revoca dello stesso). I rapporti tra il Ministero e tra il Comune di Gela, erano regolati da un disciplinare (approvato con delibera della GM n. 157 del 27-08-1999) che, tra le altre disposizioni, prevedeva la designazione ministeriale dell’Ingegnere C. dei Lavori e del collaudatore tecnico-amministrativo, mentre la nomina formale delle due figure e i relativi oneri economici per i compensi, spettavano all’ente finanziato, nonché stazione appaltante, il Comune di Gela. L’art. 9 di detto disciplinare prevedeva espressamente che nelle somme per spese generali di cui agli artt. 1 e 7 del decreto di finanziamento venivano ricompresi “i costi tecnici,IVA e rimborso spese relativi a :progettazione,direzione lavori,Ingegnere C.,contabilità,collaudi,spese di gara,spese connesse alle precedenti voci”. Con la determina dirigenziale n.867 del 24.9.1999 , l’Ing. S., nominava Ingegnere C. dei lavori, l’Ing. C., C. sezione della propria ripartizione, con competenze regolate dall'art.7 comma 5 della L.r.21/85 (10% dell'aliquota di tab.A della L. n.143/49 – recante “Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri e architetti” - n.d.r.), da compensarsi a parcella ridotta del 20% ex comma 12 bis art.4 L.155/89. Poiché la nomina dell’Ing. C. mancava della prescritta designazione ministeriale, con la determina n.260 del 29.2.2000 (all. 2 prot 560 cit. – aff. 115/118), nella qualità di C. rip.ne LL.PP. del Comune di Gela, l’Ing. S. nominava nuovamente

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*A cura dell’Ufficio Stampa

Sentenza n. 309/2008

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai Magistrati:

dott. Vincenzo LO PRESTI Presidente f.f.

dott. Camillo Walter DEL ROSARIO Consigliere

dott. Guido PETRIGNI Primo Referendario

ha emesso la seguente :

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa,iscritto al numero 39948 del Registro di Segreteria,promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di S. R. e C. G.,rappresentato e difeso dall’avv. Lucia Di Salvo. Uditi,alla pubblica udienza del 14-12-2007, il relatore Consigliere Dr. Vincenzo Lo Presti ,il Pubblico Ministero nella persona del Vice Proc. Reg. Dr.ssa Maria Rachele Aronica e l’avv. Lucia Di Salvo. Esaminati gli atti e documenti di causa.

FATTO

Con Decreto del 26.03.1999 n° 83 il Direttore Generale per l’Edilizia Statale e Servizi Speciali QCS Risorse Idriche del Ministero dei Lavori Pubblici ha ammesso a finanziamento il progetto dei lavori di rifacimento della condotta tra i serbatoi di San Leo e Caposoprano ,da eseguirsi nell’ambito territoriale del Comune di Gela,per l’importo complessivo di L. 5.215.818.400 e con le raccomandazioni di cui al voto n° 6 del 1 marzo 1999 della Commissione Tecnica. La durata del finanziamento veniva fissata al 31-12-2001 (pena la revoca dello stesso). I rapporti tra il Ministero e tra il Comune di Gela, erano regolati da un disciplinare (approvato con delibera della GM n. 157 del 27-08-1999) che, tra le altre disposizioni, prevedeva la designazione ministeriale dell’Ingegnere C. dei Lavori e del collaudatore tecnico-amministrativo, mentre la nomina formale delle due figure e i relativi oneri economici per i compensi, spettavano all’ente finanziato, nonché stazione appaltante, il Comune di Gela. L’art. 9 di detto disciplinare prevedeva espressamente che nelle somme per spese generali di cui agli artt. 1 e 7 del decreto di finanziamento venivano ricompresi “i costi tecnici,IVA e rimborso spese relativi a :progettazione,direzione lavori,Ingegnere C.,contabilità,collaudi,spese di gara,spese connesse alle precedenti voci”. Con la determina dirigenziale n.867 del 24.9.1999 , l’Ing. S., nominava Ingegnere C. dei lavori, l’Ing. C., C. sezione della propria ripartizione, con competenze regolate dall'art.7 comma 5 della L.r.21/85 (10% dell'aliquota di tab.A della L. n.143/49 – recante “Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri e architetti” - n.d.r.), da compensarsi a parcella ridotta del 20% ex comma 12 bis art.4 L.155/89. Poiché la nomina dell’Ing. C. mancava della prescritta designazione ministeriale, con la determina n.260 del 29.2.2000 (all. 2 prot 560 cit. – aff. 115/118), nella qualità di C. rip.ne LL.PP. del Comune di Gela, l’Ing. S. nominava nuovamente

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Ing. C. dei lavori il C. sezione comunale, Ing. G. C., e, al contempo nominava Collaudatore statico e tecnico-amm.vo l'Ing. D. D.( designato con DM n. 2898 del 27-12-1999), funzionario della Direz. Generale dell'Edilizia Statale di Roma; per entrambi, la medesima determinazione 260/00 prevedeva competenze a parcella (rispettivamente calcolata in £.13.952.000 e £.16.220.000) e assumeva il relativo impegno complessivo di spesa. I lavori, appaltati all’Impresa Omissis, venivano iniziati ed ultimati rispettivamente nelle date 24 marzo 2000 e 17 settembre 2001. Lo Stato finale dei Lavori veniva redatto dal Direttore dei Lavori il 9 ottobre 2001. La visita finale di Collaudo Tecnico Amministrativo si svolgeva il 5 ottobre 2001. I Collaudi Statico e Tecnico Amministrativo venivano completati rispettivamente nelle date 5 e 15 ottobre 2001. Quindi con nota -certificazione del 09-10-2001 – l’Ing. D. rilevava che le competenze tecniche dell’Ing. C. “così come riportate in progetto e nel quadro economico risultano regolarmente finanziate” e che le stesse “esulano dai compiti d’istituto ,ai sensi del disciplinare tra Ministero ed Ente Attuatore ,essendo la nomina dell’Ing. C. competenza esclusiva del Ministero LL.PP.” e quindi certificava l’ammissibilità a pagamento delle competenze dell’Ing. C. e la non necessità per le stesse ,sulla scorta della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1530 del 15-06-2001,del visto dell’Ordine Professionale. L’Ing. C. quindi,con nota del 25-10-2001 prot. N. 8177,rappresentando la necessità di effettuale tutte le spese e la rendicontazione entro e non oltre il 31-12-2001,pena la perdita del finanziamento,richiedeva al Segretario-Direttore Generale del Comune dr. A. apposita autorizzazione alla liquidazione delle sue competenze per l’incarico di Ingegnere C. dei lavori in questione. Alla suddetta nota il dr. A. dava riscontro con nota prot. 6736 del 26-10-2001 nella quale faceva presente che l’Ing. C. ,nella qualità di responsabile unico del procedimento,avrebbe potuto trasmettere direttamente gli atti di liquidazione inerenti il procedimento affidato all’Ufficio di Ragioneria. In seguito lo stesso dr. A. ,con nota prot. 7047 del 07-11-2001,con riferimento alle perplessità sollevate dall’Ing. S. con la propria nota prot. N. 2039 del 30-10-2001 (con la quale “congelava “ le spettanze dell’Ing. C. dopo aver in precedenza ,con determina n. 2039 del 30-10-2001,disposto la sospensione cautelativa di dette spettanze) ,faceva presente che l’ing. C. con nota prot. n. 5343 del 04-09-2001,aveva già fatto presente di essere disposto a garantire con polizza fideiussoria la somma liquidata in attesa della verifica di ammissibilità della spesa relativa da parte del Ministero e ciò per consentire il rispetto del termine del 31-12-2001. Quindi ,con determina n. 2112 dell'8.11.01 l'Ing.C. dei lavori, Ing.G.C., nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, liquidava la propria parcella per complessive £.17.182.690; in esecuzione di detta determina veniva quindi emesso il mandato di pagamento n.6568 del 13.11.2001 . Inoltre,con determina n. 2128 dell'8.11.01 l'Ing.R. S., n.q. di Dirigente LL.PP. comunale, liquidava all'Ing. D. un importo complessivo di £.47.593.930 per competenze di collaudatore statico e tecnico amministrativo di cui alla relativa parcella; in esecuzione della medesima venivano emessi mandati n.6599 e 6560 del 19.11.2001.(aff. 207/208). Infine ,con Decreto n. 222 del 29-10-2002,il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approvava la rendicontazione di tutte le spese effettuate ,ivi comprese quelle per le spettanze dell’Ing. C. C. e del Collaudatore D.. Nell’atto di citazione il PM ha preliminarmente osservato che la Regione siciliana ha competenza legislativa esclusiva ex art. 14 dello Statuto (R.D. Lgs.a 15.5.1946 n. 455, conv. con l. cost. 26.2.1948, n.2) in materia di lavori pubblici e che che solo con l’art. 1 della L.R. 7/02, la legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici" (alias, legge Merloni), nel testo vigente alla data di approvazione della citata L.R. 7/02, è stata recepita, unitamente ai connessi regolamenti, e con alcune modificazioni, dalla Regione Siciliana.

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La fattispecie in esame quindi era regolata dalla legislazione regionale siciliana in materia di appalti e lavori pubblici, prima fra tutte la L.R. 21/85 (e ss. modif.) Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia”, il cui art.1 recita :- “Le norme della presente legge si applicano, nell'ambito del territorio della Regione Siciliana, per l'esecuzione di opere di competenza: ..., degli enti locali territoriali e/o istituzionali, ..., qualunque sia l'importo dell'opera e la fonte dei finanziamenti, salvo casi speciali, esplicite disposizioni legislative per opere finanziate dallo Stato o da enti statali.” Ciò premesso il PM ha ritenuto danno erariale:

1. 1. la somma corrisposta all’Ing. C. a titolo di parcella per i lavori predetti quantificata “…operando un lievissimo potere riduttivo…” in € 8.500,00;

2. 2. la somma di € 18.693,00 corrisposta asseritamene in esubero all’Ing. D. per il collaudo statico e tecnico amministrativo dell’opera.

Con riferimento al danno erariale di cui al n. 1 ,il PM ,che si è avvalso dell’opera di un funzionario istruttore (ing. Lo Iacono), ha affermato che l’opera era disciplinata da norme non derogatorie della disciplina legislativa siciliana all’epoca vigente e che tale circostanza è stata formalmente confermata dal Ministero delle Infrastrutture (prot. 769 datato 27.4.2005 della Direzione Generale per le reti – aff. 266/268. Conseguentemente, risulterebbe pienamente operante l’art.9, comma 5 della L.R. 21/85 ( e ss. modiff.), secondo cui:- “I componenti di uffici od organi competenti ad esprimere pareri tecnici o a dare autorizzazioni su opere sulle quali è chiamato ad pronunziarsi l'ufficio o l'organo di cui fanno parte, non possono ricevere incarichi retribuiti di progettista, direttore dei lavori, o ingegnere C. o collaudatore anche statico relativamente a tali opere.” (come reintrodotto dall'art.58 della L.r.n.10 del 12.01.93. - N.B.: L'art.18 L.r.n.22 del 6.4.96 ha interpretato nel senso che il limite posto dal comma 5 art.9 L.r.21/85. non comprende i compensi previsti dal comma 11 art.5 L.r.21/85 s.m.i. - n.d.r.); L’Ing. C., come indicato nelle stesse determine di nomina (867/99 e 260/00), era C. sezione LL.PP. del Comune di Gela e pertanto faceva parte del settore lavori pubblici competente ad esprimersi tecnicamente su pareri e autorizzazioni relative all’opera in questione. In conseguenza ,allo stesso non poteva essere corrisposto alcun compenso quale professionista, sia perché dipendente del Comune di Gela, stazione appaltante e responsabile dell’esecuzione dell’opera (art. 8 disciplinare – aff.n.281), per cui si sarebbe venuto ad instaurare in C. all’Ing. C. un duplice rapporto con il Comune di Gela, l’uno come dipendente, l’altro quale professionista, sia perché vigeva il divieto legale previsto dal citato comma 5 art.9 L.r.21/85. Ciò detto il PM ha osservato che l’intero compenso allo stesso attribuito ,in quanto corrisposto contra legem , costituisce danno erariale. Tale danno era stato nell’invito a dedurre imputato dal PM :

• M all’Ing. S. il quale, dapprima con la determina 867/99 del 24.9.1999, e, quindi, con la determina 260/00 aveva previsto, in violazione del divieto legale esplicitato dal citato comma 5 dell’art. 9 L.R. 21/85, il corrispettivo a parcella per le funzioni di Ing. C. dei lavori, nonostante il soggetto nominato, l’Ing. G. C., fosse dipendente del Comune di Gela nonché appartenente alla ripartizione lavori pubblici che gestiva tecnicamente i lavori ed era competente ad esprimere pareri tecnici ed autorizzazioni;

• M all’Ing. G. C., il quale con la citata determina 2112/01 si era auto-liquidata la propria parcella, apponendovi il visto di congruità.

Tuttavia, poiché in sede di audizione e nelle deduzioni difensive scritte successivamente pervenute, l’Ing. S. ha fatto presente di aver (con determina dirigenziale n. 2039 del 30.10.2001 ) disposto la sospensione in via cautelativa della liquidazione delle competenze per l’Ingegnere C. dei lavori in questione il PM ha imputato l’intero danno erariale all’Ing. C., il quale, nonostante non fosse più dotato del titolo legittimante la liquidazione a parcella (la determina 260/00 era

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stata sospesa, come appena visto, dalla determina 2039/01), si è ugualmente autoliquidato il compenso in spregio al divieto legale posto dal citato comma 5 dell’art.9 L.R. 21/85. La colpa grave dello stesso sarebbe, infatti, riconducibile alla diretta violazione dell’esplicito e pregnante divieto legale posto dal citato comma 5 dell’art.9 L.R. 21/85, norma a garanzia dell’imparzialità di coloro che svolgono funzioni delicatissime, quale quella di ingegnere C. dei lavori e delle altre esplicitate nel citato comma 5, funzioni che non possono tollerare neanche in astratto il rischio che la imparzialità e l’efficienza del munus possa essere inficiata da un interesse personale, legato alla corresponsione della parcella professionale; interesse più agevolmente gestibile qualora l’attributario del munus sia anche dipendente dalla struttura tecnica che a vario titolo sia attributaria di funzioni di controllo sull’opera pubblica. Inoltre ,secondo il PM l’Ing. C., con l’(auto) apposizione del visto di congruità sulla sua parcella, avrebbe violato, anche, il chiaro dispositivo regionale previsto dall’art.7, comma 9 L.R. 21/85, secondo cui:- “Le parcelle professionali, ivi compresa quella dell’Ing. C., sono soggette al visto del competente ordine professionale. Per le attività professionali, svolte da pubblici funzionari, il visto dell'ordine professionale può essere sostituito dal parere dell'Ispettorato regionale tecnico”. Ancora ,secondo il PM ,ulteriore elemento comprovante la pregnante violazione del principio costituzionale di buona e imparziale amministrazione riscontrabile nell’attribuzione di compensi professionali al dipendente della struttura responsabile dell’opera, si rinviene proprio nella irragionevole sequenza procedimentale esaminata, ove lo stesso Ing. C., presenta la parcella per le competenze di ingegnere C. dei lavori a se stesso, in qualità di responsabile del procedimento, vi appone il visto di congruità e, quindi, dispone la (auto) liquidazione della parcella medesima con la citata determina 2112/01 . Il PM infine ha ritenuto, estraneo alla catena causale, l’Ing. D. in quanto la sua valutazione di ammissibilità al pagamento rassegnata, come attributario della funzione di rendicontazione, sulla parcella dell’Ing. C. era un valutazione di natura contabile, limitata ad attestare la corrispondenza con le somme stanziate per il finanziamento.

Con riferimento all’ipotesi di danno di cui al n. 2 il PM ha osservato che,secondo le valutazioni del funzionario istruttore , le competenze corrisposte dall’Ing. D. per il collaudo statico e tecnico amministrativo sarebbero oltremodo esuberanti. Il calcolo, sia pur tenuto conto di comprensibili margini di approssimazione, avrebbe accertato un esubero di parcella di £.36.195.088 (pari a €.18.693,20). Il PM inoltre,stante la specifica competenza del funzionario istruttore, il cui dipartimento d’appartenenza è deputato ex lege (v. comma 9 art. 7 L.R. 21/85 cit.) ad apporre i visti di congruità sulle parcelle, ha riportato testualmente ,nell’atto di citazione ed ha integralmente condiviso le motivazioni del funzionario istruttore, secondo cui “a base, per il calcolo dell'onorario di collaudo occorre prendere lo stesso importo di £.3.912.800.000 ,adottato dall'Ing.C. e maggiorato del 20%, mentre vanno computati – a fronte di quelli b.a. e d'esproprio - i soli lavori eseguiti;il 20% per relazione Stato-Ente che si vorrebbe motivata sulla base di dispositivi normativi per i quali invece non è dovuta; il compenso per “revisione tecnico contabile” e sulla base della tab.E, è dovuto invece solo nel caso d'incarico di revisione “totale” e - solo in tal caso - da computare a vacazione con il limite del 50% dell'onorario; il rimborso spese a forfait anziché – ex comma 9bis art.26 L.r.21/85 s.m.i - analitico; calcolo per collaudo statico in contrasto con parere C.G.A.n.1033 del 22.06.99”. Inoltre, onde agevolare il contraddittorio, ha allegato anche alla citazione per farne parte integrante, la parcella dell’Ing. D. come rettificata nonché le allegate, analitiche, motivazioni di rettifica. Il PM ha anche osservato che la valutazione di congruità di una parcella è fisiologicamente connessa a margini di opinabilità, idonei a giustificare degli scostamenti,tuttavia,nella fattispecie il carattere macroscopico degli errori evidenziati, con conseguente supervalutazione dei compensi, costituirebbero plurimi elementi idonei a

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ritenere connotata da colpa grave, sia la condotta dell’Ing. C., il quale, in qualità di Ingegnere C. dei lavori e responsabile unico del procedimento ha apposto sulla parcella erroneamente compilata dall’Ing. D., il visto di congruità, sia la condotta dell’Ing. S. che, in qualità di dirigente LL.PP., con la determina 2188/01 (all.12 prot. 560 cit.- aff.168/170), ha disposto la liquidazione della parcella. Inoltre, sia l’Ing. C. che l’Ing. S., ritenendo ammissibile il visto di congruità apposto dall’Ing. C. dei lavori, avrebbero violato l’art.7, comma 9 L.R. 21/85, secondo cui:- “Le parcelle professionali, ivi compresa quella dell’Ing. C., sono soggette al visto del competente ordine professionale. Per le attività professionali, svolte da pubblici funzionari, il visto dell'ordine professionale può essere sostituito dal parere dell'Ispettorato regionale tecnico”. Costituirebbe pertanto danno erariale pertanto l’attribuzione dei compensi in esubero quantificato nella somma di £.36.195.088 (pari a €.18.693,20),così come quantificata nell’invito a dedurre, da ripartire in parti uguali tra l’Ing. C. e l’Ing. S. . Tuttavia , il PM, esaminate le deduzioni difensive dei convenuti, ha ritenuto di apportare un lieve ridimensionamento alla iniziale contestazione ed ha quantificato il danno erariale in 18.000 euro, da suddividere tra l’Ing. C. e l’Ing. S. in parti uguali. Nell’atto di citazione il PM si è soffermato sulle deduzioni difensive dei convenuti pervenute in risposta all’invito a dedurre. In particolare ,con riferimento all’ipotesi di danno erariale di cui al n. 1,il PM ha fatto presente che,essendo le specifiche contestazioni incentrate, anche, sulla violazione della normativa regionale, l’Ing. C. ne ha dedotto la inapplicabilità, in quanto si trattava di opera finanziata dal Ministero dei LL.PP., regolata dalla legge Merloni (l. 109/94 e ss. modif.) Sul punto il PM ha osservato che nessun concreto elemento normativo ha offerto l’Ing. C. a sostegno della sua tesi, che rimane in frontale contrasto con il chiaro dato normativo dell’art. 1 L.R. 21/85 secondo il quale “ Le norme della presente legge si applicano, nell'ambito del territorio della Regione Siciliana, per l'esecuzione di opere di competenza: ..., degli enti locali territoriali e/o istituzionali, ..., qualunque sia l'importo dell'opera e la fonte dei finanziamenti, salvo casi speciali, esplicite disposizioni legislative per opere finanziate dallo Stato o da enti statali.”. Solo qualora una specifica norma di legge avesse previsto una disciplina speciale, in tal caso si sarebbe potuto derogare alla norma generale regionale. Di tale norma derogatoria, non solo nessun estremo è stato fornito dal deducente, ma è stato lo stesso Ministero, specificamente interpellato da questo ufficio, a richiamare la normativa regionale (prot. 769 datato 27.4.2005 della Direzione Generale per le reti). Irrilevante appare anche il richiamo al disciplinare fatto dall’Ing. C., sia in quanto di atto di natura consensuale inidoneo a derogare alla legge, sia perché il disciplinare non fa alcun riferimento ad una normativa specifica da applicare allo specifico appalto, in deroga alla regola generale prevista dalla L.R. 21/85. Anzi, leggendo bene la “premessa” al disciplinare, si esplicita “ che ai sensi dei DD.PP.RR. 8/72 e 616/77 la competenza per le opere di cui trattasi è degli Enti attuatori”, e tale elemento esplicito andava considerato unitamente al citato art.1 della L.R. 21/85 che prevede, univocamente, l’applicazione della legge regionale “……per l'esecuzione di opere di competenza…qualunque sia l'importo dell'opera e la fonte dei finanziamenti...”. Del resto il Ministero, poiché eroga i finanziamenti, ha una funzione di vigilanza sui medesimi, ma l’opera è un’opera a tutti gli effetti realizzata dall’ente finanziato e nel territorio dell’ente finanziato, per cui non vi sarebbe neppure un appiglio logico per ritenere non applicabile all’appalto de qua, la disciplina della L.R. 21/85 (e comunque, va rammentato, come sopra specificato, che in Sicilia la l. 109/94 è stata recepita solo con l’art. 1 della L.R. 7/02). Il PM ha pure osservato che appare riduttiva la lettura dell’art. 9 comma 5 della L.R. 21/85, offerta dall’Ing. C., secondo il quale il divieto di incarichi non opererebbe nella fattispecie in esame. Sul punto ha ribadito che il divieto di incarichi interni, previsto dal comma 5 dell’art. 9 L.R. 21/85, è una norma a garanzia dell’imparzialità di coloro che svolgono funzioni delicatissime, quale quella di ingegnere C. dei lavori e delle altre, esplicitate nel citato

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comma 5, funzioni che non possono tollerare neanche in astratto il rischio che la imparzialità e l’efficienza del munus possa essere inficiata da un interesse personale, legato alla corresponsione della parcella professionale; interesse più agevolmente gestibile qualora l’attributario del munus sia anche dipendente dalla struttura tecnica che a vario titolo sia attributaria di funzioni di controllo sull’opera pubblica. Il pericolo di intromissione e, quindi, di lesione dell’imparzialità, può esservi nel parere di natura tecnica, come nel parere di natura amministrativa: è l’appartenenza all’ufficio che crea l’incompatibilità con l’incarico retribuito a parcella, a ritenere diversamente si approderebbe ad un’interpretazione alternativa, ma illogica del divieto legale. Infine il PM ha ritenuto inoltre di non poter attribuire alcuna rilevanza esimente alla circolare 1530 del 15.6.2001 (all. n. 11 – aff.402/405) dedotta dall’Ing. C., quale riferimento normativo della disciplina delle parcelle. Ciò in quanto, dall’oggetto della circolare (“Linee Guida per la rendicontazione delle spese”) e, quindi, dalla lettura della medesima, si evince come essa cercando di risolvere problematiche di natura formale, indica a titolo esemplificativo gli atti necessari per la rendicontazione, e tra questi, nella categoria delle “spese generali”,alle lettere e) ed f), gli atti necessari per la rendicontazione delle spese per il collaudo dei lavori (lett. e) e per l’ingegnere C. (lett. f). In sostanza, la circolare indica le “pezze d’appoggio” necessarie per poter rendicontare le spese, in una fase in cui le spese sono state effettuate dall’ente attuatore, nella fattispecie il Comune di Gela, e l’ente di vigilanza, il Ministero, deve verificare il titolo e la capienza della spesa nello stanziamento (finanziamento) erogato all’ente attuatore. Nessuna incidenza sulla normativa regionale la circolare ha, né potrebbe mai avere, sia perché atto sprovvisto di efficacia normativa, sia perché la circolare enuncia direttive incidenti sulla prassi (indicando quali sono le pezze d’appoggio per la rendicontazione) e non investe il piano interpretativo delle norme. Quindi, la fattura quietanzata è sicuramente un documento utile per la rendicontazione, ma a monte della rendicontazione medesima, che presuppone il pagamento, v’è la fase antecedente al pagamento ove campeggia l’obbligatorietà del chiaro dispositivo regionale previsto dall’art.7, comma 9 L.R. 21/85, secondo cui:- “Le parcelle professionali, ivi compresa quella dell’Ing. C., sono soggette al visto del competente ordine professionale. Per le attività professionali, svolte da pubblici funzionari, il visto dell'ordine professionale può essere sostituito dal parere dell'Ispettorato regionale tecnico”. Stante l’estraneità del contenuto della circolare all’area di operatività delle specifiche disposizioni regionali trasgredite dai convenuti, nessuna valutazione adesiva possono trovare le deduzioni difensive dell’Ing. C.. In particolare ,con riferimento all’ipotesi di danno erariale di cui al n. 2,il PM ha condiviso e si riportato integralmente nell’atto di citazione le articolate osservazioni del funzionario istruttore Ing. Lo Iacono (il quale si è soffermato, punto per punto ad analizzare ed a controdedurre, con motivazione articolata e che appare esente da vizi logico-giuridici, alle osservazioni difensive fatte dall’Ing. C. sul calcolo della parcella. Ciò premesso ha riportato integralmente ,nell’atto di citazione il testo delle controdeduzioni curate dall’Ing. Lo Iacono come qui di seguito rappresentate:

“Collaudo tecnico amministrativo

A.1 - Onorario base

Non si dispone dello Stato finale, tuttavia si constata – anche sulla base del quadro degli SS.A.LL. e Finale ora pervenuto con l'allegato n.10 – un importo netto dei lavori allo Stato finale confermato in £.3.324.339.559. Si ribadisce che trattandosi di gara ad offerta prezzi unitari (vedi schema di Bando di

gara approvato con D.G. n.182 del 24/06/99 – già in allegato 4 a Relazione specifica) l’importo corretto dell’onorario di base avrebbe dovuto essere calcolato applicando i singoli prezzi unitari di progetto alle rispettive quantità contabilizzate allo Stato finale, sicché il criterio adottato dal Collaudatore in sede di parcella e dall’Ing. C. in sede di deduzioni (importo netto allo Stato finale aumentato del ribasso medio) rimane approssimato. Tuttavia nel presumere di modesto rilievo tali variazioni d’importo si ritiene che l’importo di £.3.393.818.255, ora dedotto dall’Ing. C. quale lordo lavori allo Stato finale, possa essere ammesso. Per quanto attiene invece l'importo degli espropri, che ai fini del computo

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dell'onorario di base si vorrebbe aggiunto (per £.517.800.000) a quello lordo dei lavori allo stato finale, se ne conferma la non riconoscibilità, ciò in quanto sugli espropri il Collaudatore dei lavori (a differenza dell’Ing. C.) non ha nessuna competenza. Riguardo la maggiorazione del 20% sull’onorario base, contestualmente adottata dal

Collaudatore senza indicazione della sua causale e specifica delle motivazioni, essa viene ora giustificata dall’Ing. C. che deduce “che le opere di che trattasi rientrano… tra le opere di manutenzione” e che l’art.19/e della Tariffa professionale prevede, qualora vi siano opere di manutenzione, una maggiorazione dell’onorario sul loro importo variabile discrezionalmente dallo 0 al 50%. Per gli aspetti della causale, si osserva - pur non disponendo del progetto - che non

risulta prodotto alcun atto comprovante opere di manutenzione (e relativi importi), mentre il titolo del progetto è “Rifacimento condotta …” e non richiama in alcun modo opere di manutenzione; del resto gli stessi esempi (collegamento ai serbatoi esistenti, ripristini e tagli stradali all’interno del centro abitato in uno ad attraversamento ferroviario e allacci alle condutture esistenti) ora forniti dall'Ing.C. - a più emblematico giustificativo - non appaiono appartenenti alla fattispecie. Infine (se anche qualche importo fosse comprovato ascrivibile ad opere di

manutenzione) discrezionalità non è sinonimo di arbitrarietà e pertanto la scelta di quantificare la maggiorazione al 20% avrebbe dovuto comunque essere razionalmente motivata.

A.2 - Aumento collaudo in corso d’opera

La percentuale d’aumento per collaudo in corso d’opera (30% - art.19/d), non è stata oggetto di rilievo da parte dello Scrivente, tuttavia essa andava applicata all’onorario base correttamente espresso (vedi punto A.1).

A.3 - Relazione Stato-Ente

L’art 10 Legge 57/’62 (All.1) appare non confacente alla richiesta; infatti esso riguarda Relazione riservata che il Collaudatore deve produrre quale adempimento obbligatorio nell’ambito delle ordinarie procedure del collaudo e peraltro riguarda il giudizio sulla condotta dell’impresa e non i rapporti Stato-Ente. L’art 7 del D.M. 17321/’67 (All.2) nel consentire un compenso pari al 20%

dell’onorario, si riferisce tuttavia ad “Opere di edilizia popolare ed economica sovvenzionate dallo Stato”; fattispecie diversa da quella di cui si tratta. La Relazione Stato-Ente (secondo un fac-simile fornito dal Ministero) risulta essere

stata posta (giusta art.7 del disciplinare Stato-Ente) fra gli obblighi del Collaudatore, ma non risulta previsto (vedi Determina Dirigenziale n.260/2000 – già all.2 di Relazione specifica ) alcun compenso. Qualora la S.V. ritenga poterne riconoscere l’ammissibilità e la relativa quantificazione, tale compenso andrebbe comunque riferito all’onorario base depurato da qualsiasi altra maggiorazione (quale, ad esempio, quella per corso d’opera). Le questioni inerenti la rendicontazione delle spese sostenute appaiono, secondo

quanto in nota Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n.1530/01 agli Enti beneficiari (allegato 11 delle deduzioni dell’Ing.C.), incombenza di questi ultimi, che dovevano produrre contabilità distinta (delle singole spese sostenute per progetto) ai fini delle verifiche di loro ammissibilità di spesa (secondo i principi di Q.C.S.) da parte del Ministero sulla base di una separata documentazione, pare, meramente contabile. Il Collaudatore era invece chiamato a produrre la Relazione Stato-Ente. A.4 - Revisione tecnico-contabile

Si ricorda che la revisione tecnico-contabile saltuaria dei lavori è sempre dovuta dal Collaudatore (secondo l’estensione che Egli ritenga adeguata) nell’ambito degli oneri ordinari d’incarico, senza alcun compenso accessorio. Per quanto attiene invece la revisione tecnico-contabile totale dei lavori si ribadisce

che non risulta alcuna specifica attribuzione di un tale incarico, né autorizzazione successiva (né, peraltro, definizione di criteri per il calcolo della specifica eventuale spettanza), sicché nessun compenso appare dovuto al Collaudatore. L’Ing.C. pare confondere, nelle sue deduzioni, la revisione tecnico contabile dei lavori

con la rendicontazione separata di spesa in C. all’Ente ed a verificarsi dal Ministero per i cui rapporti il Collaudatore doveva produrre la Relazione Stato-Ente, materia questa che appare estranea a quella di cui al presente punto A.4. Per quanto sopra, non ritenendosi riconoscibile alcun compenso, non si entra nel

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merito del suo calcolo, che comunque non si condivide (quello richiesto a percentuale dal collaudatore faceva riferimento ad una tabella del tariffario - la E - estranea perché relativa a compensi per misura e contabilità al direttore lavori; quello esposto dall’Ing.C. nelle sue deduzioni presenta un criterio di conteggio diverso da quello di parcella del collaudatore, inoltre né compenso né criteri di suo conteggio risultano nella Determina d’incarico). L’Ing.C. espone nelle sue deduzioni una maggiorazione del 15%, per la urgenza degli

adempimenti del Collaudatore richiesta dalla nota prot.2020/’01 del Ministero Infrastrutture e Trasporti (all.12 delle deduzioni dell’Ing.C.). Come deduce l'Ing.C., il comma 3 art. 2 della tariffa professionale (All.3) consente al

collaudatore di computare la suddetta maggiorazione, tuttavia si rileva che egli, nella parcella, non l’ha richiesta. A. 5 - Rimborso spese

Lo scrivente ha mantenuto, in prima istanza, il 60% adottato in parcella dal Collaudatore segnalando tuttavia la carenza della documentazione analitica. L’Ing.C., in sede di deduzioni, ha mantenuto il 60% forfettario senza produrre alcuna

documentazione analitica di spese come prevista invece, si ribadisce, dall’art.26 del testo aggiornato e coordinato della l.r. 21/85. Collaudo statico

B.1 - Onorario

Si ribadisce quanto già espresso in premessa e punto B1 delle motivazioni di “Rettifica parcella Ing. D.” gia resa (in all.13 di Relazione specifica).

B.2 - Incremento in zona sismica

Nel ricordare quanto già espresso al punto B2 delle motivazioni di “Rettifica parcella Ing. D.” gia resa (in allegato 13 di Relazione specifica), significa che i criteri base per la compilazione della parcella fissati dalla Legge 143/1949 non prevedono la maggiorazione per zona sismica.

B.3 - Aumento collaudo in corso d’opera

La percentuale d’aumento per collaudo in corso d’opera (30% - art.19/d), non è stata oggetto di rilievo da parte dello Scrivente, tuttavia essa andava applicata all’onorario base correttamente espresso (vedi punto B.1).

B.4 - Prove di carico sui materiali

L’Ing.C. deduce che dal Capitolato Speciale d’Appalto proverrebbero compiti del Collaudatore assimilabili ad una verifica statica della condotta e attribuisce un numero di vacazioni forfettario (e peraltro superiore anche a quello richiesto dallo stesso Collaudatore); non viene tuttavia prodotto, a ragione di quanto asserito, il C.S.A.. Pur non disponendo del progetto si ricorda che ordinariamente i C.S.A., se ben

formulati, prevedono svariate prove per la specificità dei lavori in appalto, sia in sito che in laboratorio, da eseguirsi sotto il controllo della Direzione dei lavori. Rientra invece, tra gli obblighi istituzionali del Collaudatore l’estensione di verifiche e

prove secondo quanto lo Stesso ritenga opportuno per raggiungere il convincimento che l’opera nella sua specialità sia collaudabile (art 96 e seguenti del Regolamento n. 350/1895). Inoltre né compenso né criteri di suo conteggio risultano nella Determina d’incarico. L’Ing.C. deduce poi un ulteriore compenso ex art.19/f della tariffa, per “Revisione

calcoli di stabilità”. Si rileva tuttavia che non ne risulta alcuna specifica attribuzione di un tale incarico, né sua autorizzazione successiva, né relativa richiesta del collaudatore in parcella.

B. 5 - Rimborso spese

Lo scrivente ha mantenuto, in prima istanza, il 60% adottato in parcella dal Collaudatore segnalando tuttavia la carenza della documentazione analitica. L’Ing.C. in sede di deduzioni mantiene il 60% forfettario senza produrre alcuna

documentazione analitica di spese come prevista invece, si ribadisce, dall’art.26 del testo aggiornato e coordinato della l.r. 21/85.” Ciò premesso,ha ribadito la valutazione di irragionevole quantificazione e liquidazione delle spettanze all’Ing. D., già contestata nell’invito a dedurre. Pertanto, riconoscendo un margine fisiologico di opinabilità, ha ritenuto, di ridimensionare il danno erariale e di quantificarlo in 18.000 euro, da suddividere tra l’Ing.

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C. e l’Ing. S.. In proposito sul punto ha aggiunto che alcuna efficacia esimente può attribuirsi alla - ritenuta - funzione “notarile” della sua firma in calce alla determina di liquidazione n.2128 dell'8.11.01 (aff. 454), dedotta dall’Ing. S. in sede di audizione e nella memoria scritta pervenuta il 18/07/2005 Sembra sussistere, infatti, una evidente confusione fatta dall’Ing. S. tra la figura del responsabile del procedimento amministrativo e la figura del responsabile unico della procedura di appalto. L’Ing. S. in qualità di dirigente di una unità organizzativa ( e tale era il settore lavori pubblici del Comune di Gela) poteva nominare ai sensi dell’art. 5 L.R. 10/91 (con la quale veniva applicata in Sicilia la legge 241/90 sul procedimento amministrativo) il responsabile del procedimento amministrativo. Secondo il PM all’epoca, mai l’Ing. S. avrebbe potuto nominare il responsabile unico del procedimento, figura prevista dall’art.7 l. 109/94 (l. merloni) e dall’art. 7 DPR 21 dicembre 1999, n.554 (regolamento della merloni), norme, come si è detto sopra, entrambe recepite in Sicilia solo la L.R. 7/02. Ciò posto,il PM ha fatto presente che con determina n.2128 dell'8.11.01 l'Ing. R. S., n.q. di Dirigente LL.PP. comunale, liquidava all'Ing. D. un importo complessivo di £.47.593.930 per competenze di collaudatore statico e tecnico amministrativo di cui alla relativa parcella. La parcella recava il visto di congruità dell’Ing. C. al quale, per le ragioni sopra illustrate, andrebbe imputata la metà del danno erariale; ma la citata determina di liquidazione n. 2128, è stata sottoscritta dall’Ing. S., il quale disponendo di risorse dell’ente e adottando la determina di liquidazione n.q. di Dirigente LL.PP., ben avrebbe potuto non dare seguito alla liquidazione, come, tra l’altro, proprio l’Ing. S. ha dimostrato di aver fatto, sospendendo con la determina 2039 del 30.10.2001 la liquidazione della parcella presentata dall’ Ing. C.. Quindi, se l’Ing. S. avesse controllato adeguatamente la parcella da liquidare all’Ing. D., ben avrebbe potuto ridimensionare il calcolo in irragionevole eccesso avallato dall’Ing. C. con il suo visto di congruità. In conclusione,il PM correggendo il calcolo della somma delle due distinte poste di danno indicato nell’invito a dedurre, ha quantificato il danno in euro 26.500, da ripartire come segue: - euro 8.500, da imputare integralmente all’Ing. C. per il danno erariale di cui al n.1); - euro 18.000 da suddividere in parti uguali tra l’Ing. C. e l’Ing. S. per il danno erariale di cui al n. 2). Con memoria depositata il 25-11-2005 si è costituito il convenuto C.,rappresentato e difeso dall’avv. Lucia Di Salvo la quale e preliminarmente ha fatto presente che la fattispecie era regolamentata dalla normativa statale e non da quella regionale in quanto:

• M le opere in questione sono di competenza statale per espressa previsione della decisione UE n. 94/629/CE del 20-07-1994 e per il rispetto della normativa comunitaria la legislazione di riferimento non può che essere la L n. 109/94;del resto lo stesso art. 1 della L.r. n. 21/85 ,richiamato dal PM esclude dall’applicazione della normativa regionale casi speciali ed esplicite disposizioni legislative per opere finanziate dallo Stato o da Enti statali;nell’ipotesi in questione l’Ente locale beneficiario del finanziamento sarebbe un vero e proprio organo (seppur improprio) dello Stato delegante e compie atti solo nei limiti della delega conferitagli;il delegante invece ,che eroga il finanziamento,impone all’Ente locale una convenzione (definita disciplinare nel caso di specie) che regola i rapporti tra Stato ed Ente;in tale disciplinare inoltre si richiama espressamente ,pena la revoca del finanziamento l’obbligo di osservare la legge statale n. 109/94;inoltre gli art. 6,7 e 9 del disciplinare individua chiaramente le figure dell’Ingegnere C. e del Collaudatore come organi che esercitano l’alta vigilanza sulla esecuzione dei lavori per conto del Ministero dei LL.PP.;

• M il progetto è stato redatto dall’Ufficio del genio Civile di Caltanissetta in data 24-03-1997 ed approvato in linea tecnica dallo stesso Ufficio;

• M il finanziamento è stato concesso da Ministero dei LL.PP. ed era

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subordinato all’approvazione di un disciplinare che regolamentava i rapporti tra lo Stato e l’Ente attuatore/beneficiario,mantenendo in ogni caso in C. al Ministero l’alta vigilanza sui lavori attraverso la figura dell’Ingegnere C. di designazione ministeriale riservando al Ministero stesso il potere di procedere ai controlli ed alle verifiche sui lavori e sull’adempimento degli obblighi previsti dal disciplinare.

Inoltre in relazione alla ipotesi di danno erariale di cui al n. 1 ha affermato che la liquidazione della parcella all’Ing. C. era legittima in quanto dovuta per attività prestata nell’interesse dello Stato e che quindi esulava da quelli che erano gli obblighi di servizio derivanti dal suo rapporto di lavoro con l’Amministrazione comunale inoltre detta parcella non necessitava del visto di congruità del competente Ordine professionale. Ciò per altro sarebbe anche dimostrato dal fatto che con Decreto n. 222 del 29-10-2002,il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approvava la rendicontazione di tutte le spese effettuate ,ivi comprese quelle per le spettanze dell’Ing. C. C. e del Collaudatore D. senza contestare alcunché. A sostegno delle sue ragioni ha inoltre depositato un consulenza tecnica a firma dell’Ing. Marino nella quale si conferma che sia la parcella dell’Ing. C. che quella dell’Ing. D. sono state determinate in maniera conforme alle tariffe professionali. Sul punto lo stesso Ing. D. ,con nota -certificazione del 09-10-2001 –rilevava che le competenze tecniche dell’Ing. C. “così come riportate in progetto e nel quadro economico risultano regolarmente finanziate” e che le stesse “esulano dai compiti d’istituto ,ai sensi del disciplinare tra Ministero ed Ente Attuatore ,essendo la nomina dell’Ing. C. competenza esclusiva del Ministero LL.PP.” e quindi certificava l’ammissibilità a pagamento delle competenze dell’Ing. C. e la non necessità per le stesse ,sulla scorta della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1530 del 15-06-2001,del visto dell’Ordine Professionale. In ordine alla prospettata violazione dell’art. .7, comma 9 L.R. 21/85, secondo cui:- “Le parcelle professionali, ivi compresa quella dell’Ing. C., sono soggette al visto del competente ordine professionale. Per le attività professionali, svolte da pubblici funzionari, il visto dell'ordine professionale può essere sostituito dal parere dell'Ispettorato regionale tecnico” il difensore ha osservato che come ricordato dal Ministero nella nota prot. 769/2005 le modalità di calcolo e di liquidazione della parcella dell’Ingegnere C. sono quelle disposte nelle circolari allegate e segnatamente nella circolare n. 1530 del 15-06-2001 ,punto f,ove è previsto che per le spese dell’Ingegnere C. sia presentata una parcella munita del visto di congruità dell’ordine professionale di appartenenza oppure una fattura quietanzata del professionista. In conseguenza nella fattispecie era sufficiente la fattura quietanzata del professionista. Inoltre neppure il funzionario istruttore Ing, Lo Iacono contesta la correttezza della parcella dell’Ingegnere C. sotto il profilo del quantum,in conseguenza non sussiste alcun danno erariale. Quindi il difensore ha fatto presente che nella fattispecie manca totalmente il requisito della colpa grave dell’Ing. C. in quanto quest’ultima non si è liquidato la propria parcella in maniera arbitraria e senza rendere conto di ciò all’Amministrazione comunale ma si è mosso con estrema cautela e certamente in assenza di colpa grave. Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che,con nota del 25-10-2001 prot. N. 8177,rappresentando la necessità di effettuale tutte le spese e la rendicontazione entro e non oltre il 31-12-2001,pena la perdita del finanziamento,richiedeva al Segretario-Direttore Generale del Comune dr. A. apposita autorizzazione alla liquidazione delle sue competenze per l’incarico di Ingegnere C. dei lavori in questione. Alla suddetta nota il dr. A. dava riscontro con nota prot. 6736 del 26-10-2001 nella quale faceva presente che l’Ing. C. ,nella qualità di responsabile unico del procedimento,avrebbe potuto trasmettere direttamente gli atti di liquidazione inerenti il procedimento affidato all’Ufficio di Ragioneria (senza quindi prospettare la sussistenza di alcuna illegittimità). In seguito lo stesso dr. A. ,con nota prot. 7047 del 07-11-2001,con riferimento alle perplessità sollevate dall’Ing. S. con la propria nota prot. N. 2039 del 30-10-2001 (con la quale “congelava “ le spettanze dell’Ing. C. dopo aver in precedenza ,con determina n. 2039 del 30-10-2001,disposto la sospensione cautelativa di dette spettanze) ,faceva presente che l’ing. C. con nota prot. n. 5343 del 04-09-2001,aveva già fatto presente di

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essere disposto a garantire con polizza fideiussoria la somma liquidata in attesa della verifica di ammissibilità della spesa relativa da parte del Ministero e ciò per consentire il rispetto del termine del 31-12-2001(anche in tale circostanza il dr. A. non ha prospettato alcuna illegittimità dando via libera alla liquidazione della parcella in questione). Quindi ,solo dopo aver posto in essere tali scrupolosi adempimenti ,con determina n.2112 dell'8.11.01 l'Ing.C. dei lavori, Ing.G.C., nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, liquidata la propria parcella per complessive £.17.182.690; in esecuzione di detta determina veniva quindi emesso il mandato di pagamento n.6568 del 13.11.2001 .: In relazione alla ipotesi di danno erariale di cui al n. 2 il difensore ha preliminarmente ribadito che nella fattispecie la normativa applicabile è quella statale e non quella regionale ed anche che per la liquidazione della parcella dell’Ing. D. occorreva applicare la citata circolare n. 1530 del 15-06-2001 ,punto f,ove è previsto che per le spese dell’Ingegnere C. sia presentata una parcella munita del visto di congruità dell’ordine professionale di appartenenza oppure una fattura quietanzata del professionista. Per dimostrare la congruità delle competenze liquidate in favore del collaudatore Ing. Dall' Anno,l’avv.to Lucia Di Salvo ha formulato all'ing. Marino, componente del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta i seguenti quesiti: "1. di redigere, con i criteri correntemente usati presso l'Ordine degli Ingegneri provinciale, uno schema di parcella, da liquidare ad un professionista che avesse effettuato sia il Collaudo Tecnico Amministrativo che il Collaudo Statico relativamente ai lavori di cui in oggetto; 2. di redigere uno schema di parcella, per le medesime prestazioni, che tenga conto, oltre ai dettami della TP. anche dei criteri riconosciuti validi dal Ministero LL.PP.,come da analoga parcella redatta da altro collaudatore, anch'egli funzionario del Ministero LL.PP., relativamente ad opere della stessa specie e categoria (medesimo programma di finanziamento), che risulta essere direttamente vistata dal Dirigentedell' Ufficio Tecnico del medesimo Ministero, che alla presente si allega(ALL. E); 3. stabilire, in ragione delle risultanze degli schemi di parcella di cui ai punti precedenti, se la somma liquidata al collaudatore, di cui alla citata parcella allegata presentata dallo stesso, risulta essere maggiore o minore, nel suo complesso, a quelle ad egli spettante in base alle prestazioni rese e dichiarate. " In risposta ai predetti quesiti, il consulente di parte ha risposto come segue. "COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO a. professionista Incaricato: ingegnere dipendente del Ministero LL.PP., proveniente da Roma; b. importo lavori contabilizzati al lordo del ribasso:£. 3.393.818.225; c. i lavori, finanziati in parte con fondi dello Stato ed in parte con fondi comunitari, si sono svolti nell 'ambito del territorio del Comune di Gela; d. collaudo effettuato in corso d'opera; e. i lavori in argomento possono considerarsi parzialmente come lavori di manutenzione; f. al collaudatore era stata richiesta la specifica relazione generale fra Stato ed Ente Concessionario (Comune di Gela); g. al collaudatore era stato richiesto di verificare e certificare con particolare cura ed attenzione la qualità dei materiali costituenti le tubazioni in PEAD, tant'è che lo stesso ha assistito direttamente a prove presso laboratori specializzati (Genova ed Ancona),soggiornando fuori sede per complessivi quindici giorni; h. il collaudatore ha svolto la revisione tecnico-contabile completa dei libri contabili; l.il collaudatore ha svolto l'incarico con particolare urgenza, resa necessaria dallo scadere dei tempi per la rendicontazione finale. 2. COLLAUDO STATICO a. professionista incaricato: ingegnere dipendente del Ministero LL.PP., proveniente da Roma; b. importo lavori contabilizzati al lordo del ribasso, soggetti a collaudo statico: £. 116.427.577; c. i lavori, finanziati in parte con fondi dello Stato ed in parte con fondi comunitari, si sono svolti nell 'ambito del territorio del Comune di Gela;

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d. collaudo statico riguardante strutture in c. a. ricadenti in territorio dichiarato a rischio sismico; e. il collaudatore ha svolto la revisione dei calcoli statici delle strutture; f. il collaudatore ha svolto l'incarico con particolare urgenza, resa necessaria dallo scadere dei tempi per la rendicontazione finale. RELAZIONE In ordine alla richiesta n. 1 il sottoscritto ha redatto gli schemi di parcelle,distinti per ciascuna prestazione ed allegati alla presente, seguendo quelli che sono i dettami della TP. (L. 143/1949) vigente all 'epoca dei lavori, per ciò che concerne le prestazioni in essa previste, ovvero i criteri ed i suggerimenti indicati dalla Consulta Regionale degli Ingegneri della Sicilia, che di norma vengono adottati dall 'Ordine provinciale sulla scorta di quelle che sono le dichiarazioni rese dal professionista, che di seguito vengono esplicitati, con riferimento alle caratteristiche specifiche di ciascuna prestazione. 1. COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO (ALI. A1) a. l'onorario base viene determinato con riferimento all'importo dei lavori contabilizzati, al lordo del ribasso, risultante dallo Stato Finale dei Lavori, per come indicato dall 'ing. C., facendo riferimento alla tab. C della T.P. (art. 19-b); b. l'onorario base viene maggiorato del 30% in quanto il collaudo è stato svolto in corso d'opera; l'art. 19-d) prevede da un min del 15% ad un max del 30%; si ritiene adottare il max in quanto il professionista proveniva da Roma; c. l'onorario base viene maggiorato del 20% in quanto, per come dichiarato dall 'ing. C., i lavori possono ritenersi parzialmente di manutenzione; l'art. 19-e) prevede discrezionalmente una maggiorazione fino al 50%;l'applicazione di questa maggiorazione trova altresì conferma nella parcella di altro collaudatore,anch'egli funzionario del Ministero LL.PP.,relativamente ad opere della stessa specie e categoria (medesimo programma di finanziamento), che risulta essere direttamente vistata dal C. Ufficio Tecnico del medesimo Ministero, che alla presente si allega; d. l'onorario base viene maggiorato del 20% per la redazione della relazione generale fra Stato ed Ente Concessionario; le modalità di compenso di questa particolare prestazione è contemplata nell'art. del D.M 18/09/1967 n. 17321; per questa maggiorazione valgono le medesime considerazioni, in merito alla parcella similare vidimata, di cui al punto precedente; e. oltre all'onorario base, a percentuale, viene riconosciuto al collaudatore, un monte di vacazioni per aver presenziato alle prove di laboratorio pari a 75, ciò in virtù di quanto segue: come già detto in precedenza e dichiarato dall 'ing. C.,il collaudatore ha trascorso fuori sede, per effettuare le prove richieste sulle tubazioni, complessivi giorni 15; ai sensi dell 'art. 4, penultimo comma, della T.P., è possibile riconosce un max di n. 10 vacazioni per ogni 24 ore, che pertanto ammontano a 150 vacazioni, che agli effetti del 3°comma del medesimo articolo, vengono ridotte del 50%; f la revisione totale degli atti contabili viene calcolata assumendo un monte di vacazioni affinché il relativo importo non superi l'importo dell'onorario base;ciò in ottemperanza alla deliberazione del 27/02/1998 della Consulta Regionale degli Ingegneri; g. agli onorari così determinati viene applicata, globalmente, la maggiorazione del 15% per urgenza, così come previsto dall 'art. 2, ultimo comma, della T.P. (L. 143 del 2.3.1949); h. ed infine all'importo complessivo viene applicata la percentuale del 60% per rimborso spese, così come previsto dall 'art. 13, ultimo comma, della T.P., detto articolo prevede che la percentuale di applicazione non superi il 60%; nella fattispecie viene assunto detto tetto massimo in virtù sia dell 'art. 5 del D.M 18 settembre 1967, che regolamenta il rimborso spese per i collaudi, a seconda che sia a fine lavori (30%) ovvero in corso d'opera (60%), sia in virtù dell'art. 3 del D.A. LL.PP. della Regione Sicilia, che regolamenta il rimborso spese a seconda della distanza del luogo dove viene effettuato il collaudo dal luogo di residenza del collaudatore (max 60%). 2. COLLAUDO STATICO (ALL. A2) a. l'onorario base viene determinato con riferimento all'importo dei lavori strutturali contabilizzati, al lordo del ribasso, per come indicato dall 'ing. C., facendo riferimento alla tabella allegata alla nota n. 27 del 8.1.1996 della Consulta Regionale degli Ingegneri;

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b. l'onorario base viene maggiorato del 1 00% in quanto il collaudo è stato svolto per strutture antisismiche, così come previsto nella nota della Consulta di cui al punto precedente; c. l'onorario, come sopra determinato,viene ulteriormente maggiorato del 25% in quanto trattasi di collaudo in corso d'opera, così come nella citata nota della Consulta; d la revisione dei calcoli statici viene compensata con il 30% delle competenze spettanti per la redazione del relativo progetto esecutivo (aliquota" c" della tab. B), così come previsto nella più volte citata nota della Consulta Regionale; e. agli onorari così determinati viene applicata, globalmente, la maggiorazione del 15% per urgenza, così come previsto dall 'art. 2, ultimo comma, della TP. (L. 143 del 2.3.1949 f. infine all 'importo complessivo viene applicata la percentuale del 30%, per rimborso spese; in questo caso valgono tutte le considerazioni già esposte in merito per il CTA, ma l'aliquota del 60% viene ridotta della metà in virtù della Circolare 23/10/1991 dell'Assessorato LL.PP. Regione Sicilia, che dispone detta riduzione nel caso che il collaudo statico venga eseguito dallo stesso professionista incaricato del Collaudo tecnico Amministrativo. In ordine alla richiesta n. 2 il sottoscritto ha redatto altri due schemi, alternativi,di parcelle utilizzando, per quelle prestazioni non contemplate dalla tariffa, i criteri ritenuti di fatto validi dal Ministero LL.PP, attraverso la citata parcella analoga, per analoghi lavori, allegata presente. Si osserva che vengono comunque riconosciute l'onorario a vacazione per le prove sulle tubazioni, la revisione dei calcoli statici e le maggiorazioni per urgenza; di seguito vengono esplicitati i punti nei quali differiscono dagli schemi precedenti. I. COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO (ALL. B1) a. la maggiorazione per collaudo di opere di manutenzione viene applicata preliminarmente sull 'onorario base, e quindi diventa oggetto anch'essa delle maggiorazioni relative al collaudo in corso d'opera ed a quella per la relazione Stato-Ente; b. la revisione totale degli atti contabili viene calcolata facendo riferimento alla tabella E della TP., valida per la misura e contabilità, assumendo una percentuale pari al 20%; ciò ai sensi della deliberazione del Consiglio dell 'Ordine di Roma, approvata in data 22.12.1997. 2. COLLAUDO STATICO (ALL. B2) a. l'onorario base viene determinato con riferimento all'importo dei lavori strutturali contabilizzati, al lordo del ribasso, per come indicato dall 'ing. C., facendo riferimento alla medesima tabella allegata alla nota n. 27 del 8.1.1996 della Consulta Regionale degli Ingegneri, già utilizzata nello schema precedente; b. le maggiorazioni per collaudo di strutture antisismiche ed in corso d'opera vengono accorpate; c. la revisione dei calcoli statici viene compensata con il 20% delle competenze spettanti per la redazione del relativo progetto esecutivo (aliquota "c" della tah. B), così come previsto dall 'art.19-f) della TP.; d. infine all'importo complessivo viene applicata la percentuale del 60%, per rimborso spese. In ordine alla richiesta n. 3 il sottoscritto, considerate le prestazioni rese dal collaudatore, per come dichiarate ed accertate dall 'ing. G. C., visti i riepiloghi ottenuti (vedasi allegato C) nei due casi esaminati, nonché la parcella presentata dall'ing. Domenico D. (Allegato D), ritenuta congrua dall'ing. G. C. nella sua qualità di ingegnere C. dei lavori, osserva che la somma ad egli liquidata risulta inferiore a quanto determinato, con ambedue le Metodologie, nonostante il fatto che nella parcella presentata dal collaudatore l'importo lavori su cui è stato calcolato l'onorario base del CTA è maggiore di quello preso in esame negli schemi di parcella di cui sopra in quanto lo stesso aveva sommato ai lavori al lordo anche l'importo degli espropri. Il sottoscritto fa infine osservare quanto segue: il collaudatore aveva indicato la prestazione relativa alle prove sulle tubazioni fra quelle inerenti il collaudo statico mentre sono da riferirsi fra quelle inerenti il CT A;

• M il collaudatore nella formulazione della sua parcella non aveva introdotto la maggiorazione per urgenza ancorché, per come dichiarato dall 'ing.C. le

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caratteristiche dell 'urgenza sono facilmente riscontrabili fra gli atti in possesso dell 'Amministrazione;

• M può facilmente riscontrarsi che anche trascurando la maggiorazione per urgenza l'ammontare di quanto liquidato al collaudatore risulta comunque inferiore a quanto ad egli spettante. "

Sulla scorta di tali premesse il consulente è pervenuto alle seguenti: CONCLUSIONI Da quanto sopra esposto e dagli allegati riportati si può concludere quanto segue:

• M facendo riferimento ai criteri comunemente utilizzati nell'ambito della Regione Sicilia le prestazioni rese dal professionista incaricato,proveniente da Roma, andrebbero compensate con la somma complessiva di £. 54.927.881, per come riportato nell'allegato C, Soluzione A;

• M facendo in parte riferimento ai criteri ritenuti validi dallo stesso Ministero dei LL.PP. per lavori analoghi, le medesime prestazioni andrebbero compensate con la somma complessiva di £. 58.467.163, per come riportato nell 'allegato C, Soluzione B;

• M pur utilizzando in parte criteri differenti l'ammontare complessivo delle due prestazioni rimane dello stesso ordine di grandezza senza che vi siano differenze significative fra le due metodologie;

• M l'ammontare complessivo della parcella, presentata dal

collaudatore e ritenuta congrua dall'ingegnere C., pur se calcolata su di

un importo maggiore (all'importo lavori al lordo del ribasso era stato

sommato anche l'importo degli espropri), risulta inferiore a quelli

determinati con i due metodi descritti;

• M la somma liquidata dall'ing. C. per le prestazioni rese dall'ing.D. risulta inferiore, nel suo complesso, a quella ad egli spettante in ragione

delle prestazioni dallo stesse rese e dichiarate, e dall'ing.C. accertate. "

Ciò premesso il difensore ha chiesto il proscioglimento del suo assistito ed in ogni caso che ritenga conto che nella fattispecie su un importo finanziato di £ 5.128.518.516 sono state spese solo £ 1.130.121.733 con una economia effettiva di £ 1.130.121.733. Ha chiesto inoltre un ampio esercizio del potere riduttivo dell’addebito. Dopo la prima udienza di trattazione del giudizio il collegio ha richiesto una consulenza tecnica d’ufficio all’ing. Francesca Gagliano ponendole il seguente quesito: “Dica il C.T.U., previo esame allo stato degli atti, se la liquidazione della parcella del collaudatore sia stata effettuata in conformità alla legislazione all’epoca vigente e secondo criteri di congruità in relazione all’attività effettivamente svolta, provvedendo a quantificare correttamente, in caso contrario, le singole voci e l’importo complessivo in eccedenza”. In risposta al quesito il CTU ha fatto presente che ,alla data di redazione del Certificato di Collaudo vigeva il Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri e degli architetti approvata con Legge 2 marzo 1949 n° 143 aggiornata con successivi DD.MM. ed ha precisato quanto integralmente riportato qui di seguito: “A) Esame degli atti di collaudo e della “parcella delle competenze tecniche relative al Collaudo Statico e Amministrativo in corso d’opera relativo a: Progetto SIC/118: Lavori di “Rifacimento della condotta di collegamento tra i serbatoi di San Leo e Caposoprano” Collaudo Tecnico Amministrativo - Importo dei lavori a base d’asta L. 3.912.800.000 L’importo da considerare per il calcolo dell’onorario è l’importo consuntivo lordo dell’opera intendendo la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori od il collaudatore potesse aver fatto per qualsiasi ragione, sia durante il corso dei lavori, sia in sede di conto finale o di collaudo (art. 15 T.P.). L’ultimo comma dell’art. 19-b) della T.P. stabilisce che le percentuali stabilite per il collaudo debbono essere applicate anche sull’ importo delle riserve discusse, indipendentemente dal loro accoglimento. Per quanto sopra l’importo da porre a base del calcolo dell’onorario per il collaudo tecnico

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amministrativo trattandosi di “offerta di prezzi” ai sensi dell’art. 5 della legge 14 del 2 febbraio 1973 che prevedeva l’aggiudicazione all’impresa che proponeva la migliore offerta di prezzo complessivo eventualmente rettificato a seguito di correzione dei prodotti e della somma restando immutabili i prezzi unitari, dovrebbe calcolarsi applicando i prezzi unitari utilizzati dal progettista nel computo metrico estimativo e concordati successivamente dal direttore dei lavori alle quantità eseguite risultanti dallo stato finale. Non disponendo dei suddetti dati è uso desumere l’importo lordo dei lavori applicando il ribasso sul prezzo massimo complessivo indicato dall’Amministrazione nelle lettere di invito, all’importo risultante dallo stato finale: Importo netto Stato Finale L. 3.324.339.559 Ribasso 2,047% Importo lordo L. 3.393.810.867 Al fine di stabilire l’onorario, le relative maggiorazioni e le spese accessorie si riportano di seguito i relativi articoli, o parti di essi, della T.P., e del Regolamento 25 maggio 1895 n. 350 – Regolamento per la direzione contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici, la definizione di manutenzione, circolari e pareri: Tariffa Professionale art. 19 – a) - Il collaudo di lavori e forniture comprende l’esame, le verifiche e le prove necessarie per accertare la rispondenza tecnica delle opere e forniture eseguite alle prescrizioni di progetto e di contratto, i riscontri di misure e di applicazioni di prezzi, l’esame di eventuali riserve e relativo parere, e infine, il rilascio del certificato di collaudo. Art. 19 – b) - Quando il professionista sia incaricato del collaudo di opere progettate e dirette da altri, le competeze sono regolate dalla tabella C …. Art. 19 –d) – Nel caso in cui il committente nomini il collaudatore sin dall’inizio dell’appalto, con l’obbligo di eseguire visite periodiche durante lo svolgimento dei lavori l’onorario percentuale di cui alla tabella C sarà aumentato da un minimo del 15 per cento al un massimo del 30 per cento. Art. 19 – e) – Quando il collaudo riguarda opere di manutenzione, l’onorario percentuale dato dalla tabelle C sarà maggiorato discrezionalmente fino ad un massimo del 50 per cento. Comma 2 dell’ Art. 13 come modificato dall’ art. 5 D.M. 21 agosto 1958 (Adeguamento, con modificazione, della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143) – Il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale ivi compresi gli incarichi di collaudo, ha facoltà di essere compensato a norma del presente articolo, ovvero, d’accordo col committente, di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli articoli 4 e 6 della stessa tariffa in una cifra che non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale. L’art. 91 Oggetto della collaudazione del Regolamento 350/1895 stabilisce che: “ La collaudazione di un’opera ha per iscopo di verificare e certificare: 1° se l’opera fu eseguita in perfetta regola d’arte, e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite; 2° se fu eseguita in conformità del contratto e delle varianti debitamente approvate; 3° se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro, e colle risultante di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali e delle provviste; 4° se i prezzi attribuiti ed i compensi determinati nella liquidazione finale sono regolati secondo le stipulazioni di contratto; 5° se nella gestione delle opere ad economia siasi avuto cura degli interessi dell’Amministrazione.” L’art. 96 Estensione delle verifiche di collaudo del Regolamento 350/1895 stabilisce che: “La verificazione del buon eseguimento di un’opera ha quell’estensione che il collaudatore giudica necessaria per formarsi la convinzione che tutte le parti dell’opera e della contabilità siano in piena regola” Manutenzione: il termine manutenzione esprime essenzialmente il concetto di conservazione e comprende tutte le attività, preventive e riparative, mirate alla

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conservazione delle opere. Parere 268 del 1998 dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana “Parcelle di collaudo. Rimborso spese e revisione tecnico-contabile: (All.2) Quanto poi alla possibilità di considerare la revisione tecnico-contabile parziale quale compenso aggiuntivo da corrispondere al collaudatore va preliminarmente chiarito cosa debba intendersi per "doveri del collaudatore", cioè quale estensione normalmente abbia tale incarico tenuto conto che il collaudo, ai sensi dell'art.91 del Reg. 25 maggio 1895, n.350, ha fra i suoi scopi anche quello di (cfr. punto 3) verificare e certificare se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondono tra loro, e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali e delle provviste ed altresì se (cfr. punto 4) i prezzi stabiliti ed i compensi determinati nella liquidazione finale sono regolati secondo la stipulazione del contratto. Il compito del collaudatore, dall'insieme delle norme concernenti la materia, non si limita cioè esclusivamente all'esame dei dati di fatto risultanti dallo stato dell'opera ma è anche un riscontro di tipo amministrativo-contabile eseguito per conto del committente. In tal senso l'art.96 del sopracitato regolamento prevede che "la verificazione del buon eseguimento di un'opera ha quella estensione che il collaudatore giudica necessaria per formarsi la convinzione che tutte le parti dell'opera e della contabilità siano in regola" proprio perchè entrambe le verificazioni formano oggetto dell’incarico di collaudo. Coerentemente la circolare del Ministero dei lavori pubblici n.1077 del 12 marzo 1941 concernente - Contabilità lavori e collaudo - chiarisce che "allo scopo di uniformare le direttive da dare ai collaudatori e renderle conformi a quanto stabilito nel citato art.96 conviene che nell'affidare incarichi di collaudo, per quanto riguarda la revisione degli atti contabili, si faccia soltanto presente al collaudatore che egli dovrà esprimere il suo parere sulla regolarità della contabilità eseguendo tutti quei riscontri che a suo giudizio riterrà necessari allo scopo” Ancora nella successiva circolare ministeriale 18 ottobre 1950, n.2764, concernente "norme da osservare nell'espletamento di collaudi" al punto 6) è detto che, nei certificati di collaudo "dovrà essere fatto esplicito cenno all'avvenuta revisione tecnico-contabile, ai sensi della circolare n.1077 del 12 marzo 1941.” I lavori oggetto di collaudo riguardano il rifacimento della condotta di collegamento tra i serbatoi si San Leo e Caposoprano, come peraltro si evince dagli atti contabili allegati al certificato di collaudo, pertanto la maggiorazione stabilita dall’art. 19-e, anche se nella misura del 20% non può essere applicata non trattandosi di interventi di manutenzione. La maggiorazione del 30% per il corso d’opera è congrua essendo stato nominato il Collaudatore prima dell’inizio dei lavori ed avendo svolto lo stesso visite nel corso di esecuzione dei lavori. La Relazione Stato – Ente è stata redatta dal responsabile del procedimento dott. ing. G. C., pertanto non si può riconoscere nessun compenso al Collaudatore. In merito alla revisione tecnico contabile si riporta il punto 3.B della relazione di collaudo “ il sottoscritto Collaudatore ha accertato nel corso delle visite in corso d’opera ed in quella finale la regolarità degli atti contabili mediante la revisione della contabilità a norma delle circolari n. 3797/1967 e n. 6120/1969 del Ministero dei lavori pubblici – Servizio Tecnico Centrale. Da detta revisione non sono emersi errori o discordanze di rilievo e pertanto si sono confermati i dati e gli importi registrati nello stato finale …” Le circolari citate dal Collaudatore 6 novembre 1967, n. 3797 – Presidenza del Consiglio Superiore – Servizio Tecnico Centrale – Istruzioni per il progetto, esecuzione e collaudo delle opere di fondazione; (All.3) 3 luglio 1969 n. 6120 - Presidenza del Consiglio Superiore – Servizio Tecnico Centrale – Disposizioni per la direzione dei lavori e il collaudo; (All.4) non riguardano la revisione tecnico contabile totale e pertanto nessun compenso aggiuntivo può corrispondersi al Collaudatore. Per quanto attiene le spese forfetarie nella misura del 60% sono comprensive anche del tempo impiegato dal Collaudatore per i viaggi anche nel caso di visite a laboratori o fabbriche dove si svolgono le prove sui materiali. Collaudo statico

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- Importo delle strutture collaudate Le strutture in cemento armato e prefabbricate collaudate sono: - Piastra di fondazione, pareti e soletta di copertura della vasca misuratore di portata; - Pozzetti di ispezione; le categorie e gli importi, desunti dallo Stato Finale, sono di seguito riportate

Numero S.F.

Articolo elenco prezzi

Designazione dei lavori e delle somministrazioni

Importo in Lire

18 3.1.2.1 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate 11.490.891

19 3.1.5.1 Conglomerato cementizio per strutture in c.a. 250 Kg/cmq 4.579.821

20 3.2.4 Casseformi 3.296.504

21 3.2.1.2 Acciaio in barre 2.846.361

42 NP.06 Fornitura, trasporto e posa in opera pozzetto prefabbricato 89.316.000

43 N.P.08 Fornitura, trasporto e posa in opera elemento di collegamento per pozzetto prefabbricato H=100 3.264.000

44 NP.07 Fornitura, trasporto e posa in opera elemento di collegamento per pozzetto prefabbricato H=50 1.634.000

Totale 116.427.577 Importo netto strutture L. 116.427.577 Ribasso 2,047% Importo lordo strutture L. 118.860.654 Al fine di stabilire l’onorario, le relative maggiorazioni e le spese accessorie si riportano di seguito i relativi articoli, o parti di essi, della T.P. : Art. 2 – comma 1 - Gli onorari a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, vengono distinti nei seguenti quattro tipi: a) onorari a percentuale, ossia in ragione dell’importo dell’opera; b) onorari a quantità, ossia in ragione dell’unità di misura; c) onorari a vacazione, ossia in ragione del tempo impiegato; d) onorari a discrezione, ossia a criterio del professionista. Art. 5 – Gli onorari sono stabiliti a discrezione oltre che per le consulenze anche per le prestazioni seguenti e simili e …….: h) collaudi di strutture complesse in cemento armato; Gli Ordini degli Ingegneri delle Province della Sicilia, (All.5) ritenendo essenziale garantire uniformità tariffaria e in virtù del potere tariffario che, in assenza di una precisa tariffa, è conferito agli Ordini dall’art. 37 R.D. n. 2537/1925 hanno stabilito delle percentuali per il calcolo dell’onorario, determinato le maggiorazioni e il rimborso spese. In particolare per il rimborso spese forfetario, le percentuali non possono superare quelle stabilite dall’art. 8 del DM 15 dicembre 1955 n. 22608 ovvero il “30% per l’edilizia o per qualsiasi altro lavoro da svolgersi nel Comune in cui il professionista ha la residenza anagrafica, al 45% per l’edilizia da svolgersi fuori dal Comune in cui il professionista ha la residenza angrafica e al 60% per tutti gli altri casi” e per il corso d’opera è stabilita una maggiorazione del 25%. Per gli articoli della T.P. è nella discrezionalità del Professionista scegliere il criterio pertanto possono applicarsi le percentuali stabiliti dagli Ordini degli Ingegneri delle Province della Sicilia applicando di conseguenza la percentuale del 25% e non del 30% per la maggiorazione per collaudo in corso d’opera. Per quanto riguarda le vacazioni relative alle “prove di carico sui materiali” trattandosi di prove su materiali non oggetto di collaudo statico ed avendo scelto il rimborso spese forfetario nessun compenso è dovuto. B) Quantificazione parcella Collaudo tecnico amministratico Onorario L. 3.393.810.867 x 0,15023 % = L. 5.098.522

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Maggiorazione corso d’opera L. 5.098.522 x 30% = “ 1.529.556 L. 6.628.078 L. 6.628.078 Spese e compensi accessori L. 6.628.078 x 60% = “ 3.976.846 L. 10.604.924 Collaudo statico Per L. 100.000.000 => 0,8219 Per L. 150.000.000 => 0,7072 Per L. 118.860.654 0.8219- [(0,8219-0,7072)/ 50.000.000] x (118.860.654-100.000.000) = 0,7786 Onorario L. 118.860.654 x 0,7786% = L 925.449 Maggiorazione strutture antisismiche L 925.449 L. 1.850.898 L. 1.850.898 Maggiorazione corso d’opera L. 1.850.898 x 25% = L. 462.724 L. 462.724 Spese e compensi accessori (L. 1.850.898 + L. 462.724) x 60% = L. 1.338.173 L. 3.701.795 Importo totale competenze - Collaudo tecnico – amministrativo L. 10.604.924 - Collaudo statico L. 3.701.795 L 14.306.719 C) Importo complessivo in eccedenza - Importo parcella congruita dal R.P. L. 47.593.950 - Importo quantificato L 14.306.719 L. 33.287.231 Dall’esame degli atti e dall’applicazione della Tariffa Professionale, con quanto sopra esposto, ritengo di avere compiutamente risposto al quesito posto dall’Ill.mo Sig. Giudice Istruttore Delegato e rimango comunque a disposizione per eventuali chiarimenti o integrazioni”. In seguito ,in data 10-05-2006,il difensore del convenuto C. ha depositato controdeduzioni alla perizia del CTU redatte sempre dall’Ing. Marino nelle quali quest’ultimo ha ribadito che,nella fattispecie all’Ing. D. sarebbe spettata una parcella di £ 54.077.107. Quindi ,dopo l’udienza del 22-02-2007 è stato disposto un ulteriore supplemento istruttorio al fine di acquisire da parte da parte del consulente d’ufficio Ing. Francesca Gagliano analitiche e dettagliate osservazioni in ordine ad ogni singolo punto evidenziato nelle citate controdeduzioni alla perizia di quest’ultima formulate sempre dall’Ing. Marino . In esecuzione di tale ultimo supplemento istruttorio il consulente d’ufficio ha depositato una relazione ove si afferma che: “…..Osservazioni 1. Collaudo tecnico amministrativo

a Nulla da osservare b Si riporta la definizione di Manutenzione: il termine manutenzione esprime essenzialmente il concetto di conservazione e comprende tutte le attività, preventive e riparative, mirate alla conservazione delle opere. Il Certificato al punto 1.B) Descrizione dei lavori riporta" l'intervento previsto nel progetto originario prevedeva la realizzazione di n. 1 condotta " e non descrive nessun intervento riconducibile alla manutenzione di un manufatto esistente pertanto nella fattispecie il termine rifacimento

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individua il sinonimo "fare di nuovo".' "Il ripristino delle parti di asfalto stradale, lo svellimento ed il rifacimento di zone di marciapiedi e gli interventi all'interno di due serbatoi" possono considerarsi lavorazioni accessorie tanto che il Collaudatore non fa alcun riferimento ad essi ne al punto l.B) Descrizione dei lavori, ne al punto 31.A)Visite di sopralluoguo in corso d'opera ne tento meno nei verbali di visita di collaudo in corso d'opera (all.l)Per le suddette motivazioni la maggiorazione stabilita dall' art. 19-e, anche se nella misura del 20% non può essere applicata non trattandosi di interventi di manutenzione. c. Il Decreto Ministeriale 18 settembre 1967 Liquidazione degli onorari spettanti agli ingegneri ed architetti per le prestazioni professionali relative alla costruzione di operedi edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato (G.u. 27 gennaio 1968,n.23)-all’art. 7 stabilisce" che"Per la redazione della relazione generale sui rapporti fra Stato ed ente e del giudizio riservato sulla condotta dei lavori da parte dell' appaltatore (art. lO della legge lO febbraio 1962, n.57) potrà essere concesso al collaudatore singolo od alla commissione di collaudo cumulativamente, un compenso pari al 20% dell'onorario spettante al netto delle relative detrazioni". La relazione generale sui rapporti fra Stato ed ente non risulta tra gli allegati al Certificato di Collaudo né è stata allegata alla ricevuta del 16 ottobre 2001 o alla parcella. Per quanto sopra non poteva riconoscersi nessun compenso al Collaudatore per la redazione della relazione acclarante. d. Si conferma quanto riportato nella relazione istruttoria e precisamente "In merito alla revisione tecnico contabile si riporta il punto 3.B) della relazione di collaudo" il sottoscritto Collaudatore ha accertato nel corso delle visite in corso d'opera ed in quella finale la regolarità degli atti contabili mediante la revisione della contabilità a norma delle circolari n. 3797/1967 e n. 6120/1969 del Ministero dei lavori pubblici – Servizio Tecnico Centrale. Da detta revisione non sono emersi errori o discordanze di rilievo e pertanto si sono confermati i dati e gli importi registrati nello stato finale...". Le circolari citate dal Collaudatore: - 6 novembre 1967, n. 3797 - Presidenza del Consiglio Superiore -- Servizio Tecnico Centrale - Istruzioni per il progetto, esecuzione e collaudo delle opere di fondazione; - 3 luglio 1969 n. 6120 - Presidenza del Consiglio Superiore - Servizio Tecnico Centrale Disposizioni per la direzione dei lavori e il collaudo;non riguardano la revisione tecnico contabile totale. Nessun esplicito cenno dell'avvenuta revisione tecnico-contabile, ai sensi della circolare n 1077 del 12 marzo 1941 è stato riscontrato nel certificato di collaudo tecnico amministrativo, pertanto nessun compenso aggiuntivo può corrispondersi al Collaudatore. e. Il Collaudatore ha richiesto n. 72 vacazioni per "prove di carico sui materiali" riferendosi al collaudo statico delle strutture in cemento armato. Nulla riporta su prove di carico sui materiali nel certificato di collaudo statico. Unico riferimento sui controlli e non "su prove di carico" si trova al punto del certificato di collaudo tecnico amministrativo 31.A) Visite di sopralluoguo in corso d'opera "Altra visita di collaudo in corso d'opera è stata effettuata, nel mese di ottobre 2000, presso lo stabilimento Centraltubi s.f.1. di Lunano (PS) quale produttore dei tubi". Per quanto sopra pur condividendo quanto sostenuto nelle contro deduzioni del Dott. ing. Marino relativamente all’estensione delle verifiche di collaudo e all'autonomia del Collaudatore sulla conduzione delle stesse nessun compenso integrativo può essere corrisposto. 2. Collaudo Statico Nulla da osservare. L'ultimo comma dell' art. 2 della Tariffa Professionale stabilisce che "quando una prestazione è richiesta con speciale urgenza, gli onorari indicati nella presente tariffa sono aumentati del 15 per cento, salvo diversa pattuizione fra le parti". Il Collaudatore non ha ravvisato "la speciale urgenza" tanto che nessuna maggiorazione ha applicato all'onorario richiesto. Nessuna valutazione viene espressa sull' Allegato" schema di parcella per collaudo tecnico amministrativo completo di revisione tecnico contabile e collaudo statico" .

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Dall' esame dei punti delle conto deduzioni ritengo di dover richiamare e confermare integralmente il contenuto del1a Consulenza Tecnica D'Ufficio…”

DIRITTO

In relazione alla ipotesi di danno erariale di cui al n. 1 il PM ha osservato che la parcella all’Ing. C. non era dovuta in quanto:

• M corrisposta in violazione dell’art.9, comma 5 della L.R. 21/85 ( e ss. modiff.), secondo cui:- “I componenti di uffici od organi competenti ad esprimere pareri tecnici o a dare autorizzazioni su opere sulle quali è chiamato ad pronunziarsi l'ufficio o l'organo di cui fanno parte, non possono ricevere incarichi retribuiti di progettista, direttore dei lavori, o ingegnere C. o collaudatore anche statico relativamente a tali opere.” (come reintrodotto dall'art.58 della L.r.n.10 del 12.01.93. - N.B.: L'art.18 L.r.n.22 del 6.4.96 ha interpretato nel senso che il limite posto dal comma 5 art.9 L.r.21/85. non comprende i compensi previsti dal comma 11 art.5 L.r.21/85 s.m.i. - n.d.r.);

• M corrisposta in violazione dell’art. .7, comma 9 L.R. 21/85, secondo cui:- “Le parcelle professionali, ivi compresa quella dell’Ing. C., sono soggette al visto del competente ordine professionale. Per le attività professionali, svolte da pubblici funzionari, il visto dell'ordine professionale può essere sostituito dal parere dell'Ispettorato regionale tecnico”;

• M poiché l’ing. C. si è auto-liquidata la parcella. Il Collegio al riguardo ritiene che ,nel caso di specie ,il divieto di cui all’art. 9, comma 5 della L.R. 21/85 ( e ss. modiff.),non era applicabile in quanto :

• M le opere in questione erano di competenza statale per espressa previsione della decisione UE n. 94/629/CE del 20-07-1994 e per il rispetto della normativa comunitaria la legislazione di riferimento non poteva che essere la L n. 109/94;del resto lo stesso art. 1 della L.r. n. 21/85 , esclude dall’applicazione della normativa regionale casi speciali ed esplicite disposizioni legislative per opere finanziate dallo Stato o da Enti statali;nell’ipotesi in questione l’Ente locale beneficiario del finanziamento era un vero e proprio organo dello Stato delegante ed agiva solo nei limiti della delega conferitagli;il delegante invece ,che erogava il finanziamento,imponeva all’Ente locale una convenzione (definita disciplinare nel caso di specie) che regolava i rapporti tra Stato ed Ente;in tale disciplinare inoltre si richiamava espressamente ,pena la revoca del finanziamento l’obbligo di osservare la legge statale n. 109/94;inoltre gli art. 6,7 e 9 del disciplinare individuavano chiaramente le figure dell’Ingegnere C. e del Collaudatore come organi che dovevano esercitare l’alta vigilanza sulla esecuzione dei lavori per conto del Ministero dei LL.PP.;

• M il progetto era stato redatto dall’Ufficio del genio Civile di Caltanissetta in data 24-03-1997 ed approvato in linea tecnica dallo stesso Ufficio.

Sotto altro profilo si osserva inoltre che tale parcella era dovuta in quanto relativa ad attività che esulava da quelli che erano gli obblighi di servizio derivanti dal rapporto di lavoro con l’Amministrazione . Sul punto lo stesso Ing. D. ,con nota -certificazione del 09-10-2001 –rilevava che le competenze tecniche dell’Ing. C. “così come riportate in progetto e nel quadro economico risultano regolarmente finanziate” e che le stesse “esulano dai compiti d’istituto ,ai sensi del disciplinare tra Ministero ed Ente Attuatore ,essendo la nomina dell’Ing. C. competenza esclusiva del Ministero LL.PP.” . Ciò per altro è anche dimostrato dal fatto che con Decreto n. 222 del 29-10-2002,il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approvava la rendicontazione di tutte le spese effettuate ,ivi comprese quelle per le spettanze dell’Ing. C. C. e del Collaudatore D. senza contestare alcunché. In ordine poi alla prospettata violazione dell’art. .7, comma 9 L.R. 21/85, secondo cui:- “Le parcelle professionali, ivi compresa quella dell’Ing. C., sono soggette al visto del competente ordine professionale. Per le attività professionali, svolte da pubblici funzionari, il visto dell'ordine professionale può essere sostituito dal parere

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dell'Ispettorato regionale tecnico” si osserva che come ,ricordato dal Ministero nella nota prot. 769/2005, le modalità di calcolo e di liquidazione della parcella dell’Ingegnere C. erano quelle disposte nelle circolari allegate e segnatamente nella circolare n. 1530 del 15-06-2001 ,punto f,ove è previsto che per le spese dell’Ingegnere C. venga presentata una parcella munita del visto di congruità dell’ordine professionale di appartenenza oppure una fattura quietanzata del professionista. In conseguenza nella fattispecie era sufficiente la fattura quietanzata del professionista. Inoltre ,poiché ,per le considerazioni anzidette ,la parcella era dovuta,in ogni caso,la mancata apposizione del visto di congruità da parte del competente ordine professionale non ha determinato alcun danno il quanto il compenso è stato liquidato correttamente. Ciò è confermato dal fatto che nessuna contestazione sulla correttezza della liquidazione di tale parcella (per il quantum) è stata prospettata dal PM e neppure il funzionario istruttore del PM (Ing, Lo Iacono) contesta la correttezza della parcella in questione. Per la stessa ragione nessun rilievo può avere ai fini della sussistenza del danno erariale il fatto che l’Ing. C.,sia pure in violazione del dovere di astensione, si sia auto-liquidato la parcella in quanto ciò avrebbe potuto avere rilievo,ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa ,solo nell’ipotesi in cui la parcella fosse stata di importo superiore al dovuto il che,come già detto,non è. Per queste ragioni il convenuto C. ,in relazione alla voce di danno di cui al n. 1 ,deve essere dichiarato esente da responsabilità amministrativa. In relazione alla ipotesi di danno erariale di cui al n. 2 ,nella fattispecie il Collegio ritiene sufficientemente provata la sussistenza di un danno erariale di £ 33.287.231 (pari ad € 8.595.710,00) corrispondente alla somma liquidata in esubero all’Ing. D. quale risulta dalla relazione del consulente tecnico d’Ufficio le cui argomentazioni sono integralmente condivise da questo Giudice. Tale danno va imputato sotto il profilo causale ,nella misura del 50% ciascuno, ai convenuti nell’odierno giudizio in quanto l’Ing. C., nella qualità di Ingegnere C. dei lavori e responsabile unico del procedimento ha apposto sulla parcella erroneamente compilata dall’Ing. D., il visto di congruità; inoltre l’Ing. S. , in qualità di dirigente LL.PP., con la determina 2188/01 , ha disposto la liquidazione della parcella in questione. Il comportamento di entrambi inoltre appare improntato a colpa grave. Infatti Infatti,secondo costante giurisprudenza di questa Corte,la sussistenza della colpa grave non può essere affermata in astratto ma deve essere valutata caso per caso. Questo perchè,non ogni condotta diversa da quella doverosa implica colpa grave ma solo quella che sia caratterizzata da particolare negligenza,imprudenza od imperizia e che sia posta in essere senza l’osservanza,nel caso concreto,di un livello minimo di diligenza,prudenza o perizia;occorre precisare,inoltre,che tale livello minimo dipende dal tipo di attività concretamente richiesto all’agente e dalla sua particolare preparazione professionale,in quel settore della P.A. al quale è preposto. Applicando tali principi di carattere generale alla fattispecie si osserva che,pur ammettendo che la valutazione di congruità di una parcella è fisiologicamente connessa a margini di opinabilità, idonei a giustificare degli scostamenti,tuttavia,nel caso in esame il carattere macroscopico degli errori evidenziati dal consulente d’Ufficio (con conseguente supervalutazione del compenso liquidato all’Ing. D.) e la elevata professionalità dei convenuti ,connessa e conseguente alla qualifica dagli stessi rivestita, costituiscono plurimi elementi idonei a ritenere connotata da colpa grave la condotta di questi ultimi che invece di contestare i macroscopici errori commessi nella liquidazione della parcella in questione ne hanno avallato la liquidazione senza muovere rilievi di alcun genere. In conseguenza,in parziale accoglimento della domanda del PM, deve essere affermata la responsabilità dei convenuti e questi ultimi vanno condannati al pagamento della somma di € 8.595,710 ciascuno in favore del Comune di Gela oltre: 1)alla rivalutazione monetaria su tale somma,da determinarsi secondo gli indici I.S.T.A.T.,a decorrere dal 19-11-2001 (data in cui si è definitivamente concretizzato il danno con l’emissione dei mandati n. 6599 e 6560 di pari data); 2)agli interessi legali su detta somma,rivalutata come sopra,a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo. 3)alle spese di giudizio,in favore dello Stato. Resta assorbita ogni altra questione.

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P.Q.M.

La Corte dei Conti,Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana,condanna i sig.ri C. G. e S. R. al pagamento, al pagamento della somma di € 8.595,710 ciascuno ,in favore del Comune di Gela,oltre alla rivalutazione monetaria su tale somma,da determinarsi secondo gli indici I.S.T.A.T.,a decorrere dal 19-11-2001 e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed agli interessi legali su detta somma,rivalutata come sopra,a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza ora detta e fino al soddisfo. Condanna inoltre detti convenuti alle spese di giudizio che si liquidano in EURO 1.842,54 ciascuno. Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 14-12-2007. Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge. Palermo, 28 gennaio 2008