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pagina 1 di 28 N. R.G. 27879/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Tribunale delle Imprese Il Tribunale, nella persona dei magistrati dott. Silvia Vitro’ Presidente dott. Marco Ciccarelli Giudice rel. dott. Edoardo Di Capua Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27879/2014 promossa da: RECONSULT SRL (C.F. 09096000014) elettivamente domiciliato in C.SO MATTEOTTI, 30 10121 TORINO presso il difensore avv. MAZZI FRANCESCO che lo rappresenta e difende giusta procura depositata unitamente all’atto di citazione ATTORE contro ROBERTO GRASSI (C.F. GRSRRT68L08L219Q) elettivamente domiciliato in C.SO GALILEO FERRARIS, 14 10121 TORINO presso il difensore avv. TREVISSON MAURO che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di risposta CONVENUTO Firmato Da: VITRO' SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ba3e - Firmato Da: CICCARELLI MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bce28702a7ab74205fc6d922110d80c Sentenza n. 1066/2018 pubbl. il 05/03/2018 RG n. 27879/2014 http://bit.ly/2CwU0rJ

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N. R.G. 27879/2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Tribunale delle Imprese

Il Tribunale, nella persona dei magistrati

dott. Silvia Vitro’ Presidente

dott. Marco Ciccarelli Giudice rel.

dott. Edoardo Di Capua Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27879/2014 promossa da:

RECONSULT SRL (C.F. 09096000014) elettivamente domiciliato in C.SO MATTEOTTI, 30 10121 TORINO

presso il difensore avv. MAZZI FRANCESCO che lo rappresenta e difende giusta procura depositata

unitamente all’atto di citazione

ATTORE

contro

ROBERTO GRASSI (C.F. GRSRRT68L08L219Q) elettivamente domiciliato in C.SO GALILEO FERRARIS, 14

10121 TORINO presso il difensore avv. TREVISSON MAURO che lo rappresenta e difende giusta

procura a margine della comparsa di risposta

CONVENUTO

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ALBERTO BEZZI, presso l’avv. GLIOZZI ETTORE MARIA, in forza di procura in calce all’atto di citazione

per chiamata di terzo

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI........................................................................................................................................ 2

RECONSULT SRL ............................................................................................................................... 2

GRASSI ................................................................................................................................................ 4

MOTIVI DELLA DECISIONE ................................................................................................................ 6

Allegazioni e domande delle parti ........................................................................................................ 6

Esame delle domande.......................................................................................................................... 10

1. La qualità di amministratore di fatto in capo a Roberto Grassi. ................................................. 10

1.1 La domanda di Reconsult. ..................................................................................................... 10

1.2 L’amministratore di fatto secondo la giurisprudenza. .......................................................... 10

1.3 Le “specificità” di Reconsult. ............................................................................................... 11

1.4 I documenti esaminati dal CTU. ........................................................................................... 13

1.5 Le attività gestorie svolte da Roberto Grassi. ....................................................................... 14

1.5.1 La partecipazione ai c.d. “CdA” di Reconsult. .............................................................. 14

1.5.2 Contrattazione con clienti e collaboratori a nome di Reconsult. ................................... 16

1.5.3 Direttive impartite a professionisti e collaboratori di Reconsult. .................................. 16

1.5.4 Benefits aziendali. .......................................................................................................... 17

2. L’attività in concorrenza e l’applicabilità dell’art. 2390 c.c. ...................................................... 17

2.1 L’art. 2390 c.c. e gli amministratori di fatto. ........................................................................ 17

2.2 La presunta “autorizzazione” di Reconsult all’attività concorrenziale. ................................ 18

3. I danni subiti da Reconsult. ......................................................................................................... 20

3.1 La prospettazione della società attrice. ................................................................................. 20

3.2 I criteri per la liquidazione del danno. .................................................................................. 20

3.3 L’addebito a Reconsult dei costi delle prestazioni in favore di Federazione BCC Friuli. .... 24

3.4 Il rimborso dei costi dei benefits aziendali. ........................................................................... 25

4. La domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dal Grassi. .................................. 25

5. Spese del giudizio e di CTU. ...................................................................................................... 26

P.Q.M. ..................................................................................................................................................... 27

CONCLUSIONI

RECONSULT SRL “ Voglia l’Ill.mo Tribunale adito,

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respinta ogni avversa domanda, eccezione, deduzione,

in via istruttoria:

- ordinare ex art. 210 c.p.c. (od ex art. 212 c.p.c.) al terzo, Consul-Tec sas di Grassi Roberto & c., con

sede legale in Milano, via Villapezzone n. 26, c.f. 05432400967, l’esibizione in giudizio di tutte le

fatture dalla stessa emesse nel periodo dal 1.1.2007 al 31.12.2015 o, quanto meno, delle fatture di

seguito indicate: - per l’anno 2007, le fatture nn. 1-5-10-15-16; - per l’anno 2008, le fatture nn. 2-3-8-

13-17; - per l’anno 2009, le fatture nn. 6-7-9-18; - per l’anno 2010, le fatture nn. 1-3-4-7-12-13-16-18-

20-22-24; - per l’anno 2011, le fatture nn. 3-4-7-8-11-15-17-18-20; - per l’anno 2012, le fatture nn. 5-

7-9-10-12-13-15- 17-19-20-22-23-25-26-27-28; - per l’anno 2013, le fatture nn. 1-2-3-6-8-10-11-13-14-

16-17-18-20-21-23-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34;

nel merito:

per le causali descritte nella narrativa dell’atto di citazione e della memoria ex art. 183 co. VI n. 1 cpc,

dichiarare tenuto e condannare il sig. Roberto Grassi, quale amministratore di fatto di Reconsult srl, a

risarcire i danni cagionati a Reconsult srl, da liquidarsi:

- a titolo di lucro cessante, per le ragioni esposte al § 3 in diritto dell’atto di citazione e nella memoria

ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c., in misura pari a:

- i ricavi conseguiti da Consul-Tec sas per l’attività svolta in favore dei soggetti Language Team, Urs

Italia, Citroen Italia, Rubis, Norman 95, ed eventualmente altri accertandi in corso di causa, nel

periodo dal 1.1.2007 al 31.12.2008, pari ad € 38.278,00;

oltre

- i ricavi conseguiti da Consul-tec sas per l’attività svolta in favore dei soggetti Misana, Nikopal, Rubis,

LMT, Sterling, Tom, EMP, Edison, Dekra, Isosoft, KTP, Sinergia, Sibemi, Accademia BCC, BCC Cremeno,

BCC Garda, ed eventualmente altri accertandi in corso di causa, nel periodo dal 1.1.2009 al

31.12.2013, pari ad € 206.591,99;

oltre

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- i ricavi conseguiti e conseguendi da Consul-Tec sas nel periodo dal 1.1.2014 al 31.12.2015 per la

medesima tipologia di attività, così come accertandi in corso di causa, o comunque, da liquidarsi nel

diverso importo ritenuto equo dal Giudice;

- a titolo di danno emergente, per l’addebito alla società dei costi di cui al § 4 in diritto dell’atto di

citazione, in misura pari ad € 6.837,76;

- per le causali descritte al § 5 in diritto dell’atto di citazione, dichiarare tenuto e condannare il sig.

Roberto Grassi a rimborsare a Reconsult srl i costi addebitati alla società per l’utilizzo dei “benefits

aziendali” dopo il 1.1.2014, pari ad € 1.034,40, nonché dichiarare tenuto e condannare lo stesso a

restituire a Reconsult srl il telefono I-Phone e la Viacard di proprietà della società o, in difetto,

rimborsare alla stessa il loro valore.

Con il favore di compensi ed esposti di causa, oltre rimborso forfetario, c.p.a ed iva ai sensi di legge.

Con spese di C.T.U. definitivamente poste a carico del convenuto”.

GRASSI

“Piaccia al Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta, in ragione dei fatti

emersi dagli atti e dai fatti di causa,

In via principale nel merito

1. Respingere le domande tutte formulate da Reconsult s.r.l. nei confronti del Sig. Roberto Grassi in

quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta

e nei successivi atti di causa.

In via riconvenzionale:

2. Accertare e dichiarare che Reconsult S.r.l. ha posto in essere atti di sleale concorrenza nei confronti

del Sig. Grassi e della sua società Consultec s.a.s. e per l’effetto condannarla, ai sensi dell’art. 2598 e

2600 c.c., al risarcimento del danno a favore del Sig. Grassi determinato nell’importo complessivo di €

84.000 pari al 60% del fatturato di Consultec nel 2013 ovvero in un importo equivalente al fatturato di

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Consultec percepito nel 2013 dai clienti perduti (come verrà meglio provato in corso di causa)

moltiplicato per un numero congruo di anni identificato in tre ovvero del diverso importo che dovesse

essere accertato in corso di causa e comunque nella misura eventualmente determinata dal Giudice in

via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. oltre interessi calcolati ai sensi dell’art. 1284 c.c. e

rivalutazione monetaria calcolata sugli indici ISTAT sul costo della vita.

3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento oltre al contributo alle spese

generali nella misura del 15% degli onorari, IVA e C.p.a. come per legge.

In via istruttoria

Parte convenuta insiste affinchè venga ammessa la prova per testi e l’interrogatorio formale del legale

rappresentante pro tempore di Reconsult s.r.l. su tutti i capitoli di prova dedotti dal convenuto, di cui

alla memoria n. 2 ex art. 183 comma VI c.p.c., con tutti testi ivi indicati per ogni capitolo di prova

dedotto, esclusi i sig.ri Claudio Solera e Raffaele Sciarrillo, di cui è stata rilevata l’incompatibilità a

testimoniare - da intendersi qui integralmente ritrascritti - capitoli di prova che con l’ordinanza del

22.12.2015 in parte non sono stati ammessi ed in parte sono stati limitati all’audizione solo di alcuni

testimoni.

Parte convenuta insiste, inoltre, affinchè il Giudice ordini alla società attrice, ai sensi dell’art. 210

c.p.c. l’esibizione dei:

(i) cedolini paga relativi al pagamento dei compensi degli amministratori Vincenzo Sciarrillo, Raffaele

Sciarrillo, Claudio Solera e Alberto Bezzi dal 2006 al 2011;

(ii) contratti di collaborazione con i consulenti di Reconsult dal 2007 al 2013;

(iii) libro verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione di Reconsult S.r.l. contenente le

trascrizioni dei verbali dal 2006 al 2013;

(iv) lettere di convocazione delle riunioni del consiglio di amministrazione di Reconsult S.r.l. dal 2006

al 2013 con relative ricevute di consegna;

(v) libro delle decisioni dei soci redatto ai sensi dell’art..2478 primo comma n. 2 c.c. contenente le

trascrizioni dei verbali dal 2006 al 2013;

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(vi) copia dei documenti contenenti le decisioni dei soci assunte ai sensi dell’art. 2479 e risultanti dal

libro delle decisioni dei soci

(vii) lettere di convocazione delle assemblee dei soci di Reconsult S.r.l. dal 2006 al 2013 con relative

ricevute di consegna,

istanze istruttorie già formulate da parte convenuta con la memoria n. 2 ex art. 183 comma VI c.p.c. e

non ammesse dal G.I., con ordinanza del 12.7.2017 come risulta dal verbale di causa.

Parte convenuta chiede, infine, che venga dichiarata la parziale nullità della CTU svolta dall’Ing. Agus

nella parte in cui ha esteso le ricerche alla documentazione contenuta nel PC Apple (UUID: A1F0BF21-

7C95-5DC1-A540-12B9609392E4 N° serie: W8050BWUATM) ed in ogni caso venga disattesa sul punto,

anche tenuto conto della tardività delle note depositate da parte attrice in data 11.4.17, oltre il

termine fissato dal Giudice con l’ordinanza del 30.3.17”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Allegazioni e domande delle parti

RECONSULT SRL allega che:

a) nel marzo 2005 Vincenzo Sciarrillo, Claudio Solera e Andrea Gilli costituivano la società

Reconsult srl, avente ad oggetto l’attività di consulenza e organizzazione aziendale (in settori

quali sviluppo delle risorse umane, qualità dei processi organizzativi, gestione ambientale

dell’impresa);

b) i tre soci (e, a partire dal luglio 2006 anche il nuovo socio Vincenzo Sciarrillo) facevano parte

del Consiglio di Amministrazione della società;

c) nel gennaio 2007 acquisivano una partecipazione in Reconsult i signori Alberto Bezzi e Roberto

Grassi; il Bezzi, al pari degli altri soci, entrava a far parte del C.d.A.;

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d) Roberto Grassi invece, pur intendendo prendere parte attiva all’amministrazione di Reconsult,

chiedeva agli altri soci di non essere formalmente nominato amministratore e di poter

percepire “indirettamente” l’emolumento per l’attività di amministratore, facendolo fatturare

alla società Consul-tec s.a.s. (di cui era socio accomandatario con quota del 90%); egli

giustificava questa richiesta per esigenze di formale redditività della Consul-tec;

e) tutti gli amministratori di Reconsult, compreso il Grassi, percepivano un compenso per la loro

attività, nella misura deliberata annualmente dalla società;

f) il Grassi, sin dal suo ingresso in Reconsult, ha svolto funzioni di amministratore (di fatto),

poiché:

ha trattato direttamente con i clienti della società spendendo il nome della stessa e

accordandosi sulle attività da svolgere e sul corrispettivo;

ha negoziato e stipulato contratti direttamente con consulenti e collaboratori di

Reconsult;

ha impartito direttive ai medesimi consulenti e professionisti;

ha preso parte a tutte le decisioni relative alla gestione della società, incontrandosi

periodicamente con gli altri amministratori (in riunioni informali chiamate “CdA”), nel

corso delle quali erano discusse e assunte decisioni in merito alla gestione economico e

finanziaria, allo sviluppo commerciale, ai rapporti coi clienti e a ogni altro aspetto della

vita sociale;

ha goduto degli stessi benefits aziendali concessi da Reconsult agli amministratori di

diritto;

g) sin dal suo ingresso in Reconsult, e in misura crescente a partire dall’anno 2009, il Grassi –

senza aver mai ottenuto l’autorizzazione dalla assemblea dei soci e all’insaputa degli altri

amministratori – svolgeva, tramite Consul-Tec sas, la medesima tipologia di attività svolta da

Reconsult srl, rivolgendosi sia agli stessi clienti di Reconsult srl (Edison, Isosoft, Sinergia,

Accademia), sia ad altri;

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h) a seguito di contrasti insorti con gli altri soci di Reconsult in ragione dell’attività concorrenziale

svolta dal Grassi, quest’ultimo comunicava ad essi il fatturato ottenuto da Consul-Tec in forza

di appalti di servizi con società diverse da Reconsult;

i) nel luglio 2013 Roberto Grassi, spendendo il nome di Reconsult e avvalendosi dei consulenti di

Reconsult Francesco Ventura e Paolo Angeloro, svolgeva attività di “Assesment salute e

sicurezza dei lavoratori ai sensi del d.lgs. 81/08” in favore della società Accademia BCC;

quest’ultima versava il relativo corrispettivo di € 12.000 (non a Reconsult ma) a Consul-Tec;

j) alla fine dell’anno 2013 il Grassi cessava di svolgere funzioni gestorie in Reconsult, ma

continuava a svolgere la medesima attività tramite la partecipata Consul-Tec s.a.s., la quale

acquisiva commesse di servizi da parte di numerose società alcune delle quali clienti o ex-

clienti di Reconsult.

La società attrice sostiene che Roberto Grassi, amministratore di fatto di Reconsult sin dall’anno

2007, ha violato il divieto di concorrenza di cui all’art. 2390 c.c., arrecando alla società amministrata

un lucro cessante commisurato al guadagno che Reconsult avrebbe conseguito se l’attività del Grassi

fosse stata svolta in proprio favore, anziché in favore di Consul-Tec. Tale pregiudizio si sostanzia, in

primo luogo, nella sottrazione di alcuni clienti (Edison s.p.a., Sinergia e Accademia), oggi acquisiti da

Consul-Tec; e, in secondo luogo, nella perdita dell’opportunità di acquisire clienti (Nikopal, Rubis,

LMT, Sterling, Tom, EMP, Dekra, KTP, Sibema) che, a causa dell’infedele attività dell’amministratore,

sono stati acquisiti da Consul-Tec.

Sotto diverso profilo, la società attrice chiede il ristoro del danno (emergente) consistente nei

costi sostenuti per i propri collaboratori in relazione alla vicenda Accademia BBC (di cui al punto i che

precede); e nelle somme spese (canoni, pedaggi, etc.) in relazione ai benefits non restituiti dal Grasso

al momento della cessazione dell’incarico.

Reconsult fa valere dunque la responsabilità dell’amministratore (di fatto) Roberto Grassi ai

sensi dell’art. 2476 c.c., per violazione dei doveri posti a suo carico dalla legge e dallo statuto; e ne

chiede la condanna al risarcimento dei danni, commisurati ai pregiudizi sopra indicati.

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ROBERTO GRASSI:

non contesta le circostanze di cui alle lettere a), b), c), h), i), j);

contesta le ulteriori circostanze allegate dall’attore e nega, in particolare, di aver assunto il

ruolo di amministratore di fatto di Reconsult, deducendo che le attività da lui svolte erano del

tutto marginali (sia numericamente che come importanza), e riconducibili al suo ruolo di

consulente della società;

disconosce le e-mail prodotte dall’attore sub 34 - 40 e sub 42 – 58 (funzionali a dimostrare

attività svolte dal Grassi come amministratore di Reconsult);

in punto di diritto, contesta che la qualifica di amministratore di fatto possa indurre

l’applicazione di tutta la normativa civilistica dettata per gli amministratori di diritto, ivi

compreso il divieto di svolgere attività in concorrenza;

deduce che tutti i soci e amministratori di Reconsult erano a conoscenza dell’esistenza di

Consul-Tec e avevano (quantomeno implicitamente) autorizzato il Grassi a svolgere attività in

questa società;

contesta l’entità del danno vantato dalla società attrice, osservando che il fatturato ottenuto

da Consul-Tec attraverso i clienti è al lordo dei costi ch’essa ha dovuto sostenere per prestare i

servizi e acquisire i clienti; il danno (in denegata ipotesi) risarcibile dovrebbe quindi essere

commisurato alla percentuale di utili ricavata da Consul-Tec sul fatturato derivante da quei

clienti (e non sul fatturato tout court, come pretende l’attore);

in relazione alla vicenda Accademia BBC, deduce che il Grassi ha trasmesso ai soci di Reconsult

il dettaglio dei costi dei due collaboratori, confermando che sarebbero rimasti a carico di

Consul-Tec; e, per “compensare” questi costi, non ha emesso la fattura per il compenso

spettante a Consul-Tec per il mese di ottobre 2013;

deduce che Reconsult ha posto in essere atti di concorrenza sleale in danno del Grassi e di

Consul-Tec, che hanno comportato la perdita di alcuni clienti.

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Conclude per il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, chiede la condanna della società

attrice al risarcimento dei danni per gli atti di concorrenza sleale posti in essere in suo danno.

La causa è stata istruita mediante prove orali e CTU.

*

Esame delle domande

1. La qualità di amministratore di fatto in capo a Roberto Grassi.

1.1 La domanda di Reconsult.

La società Reconsult fa valere la responsabilità di Roberto Grassi, in primo luogo, per aver

violato il divieto di concorrenza posto a carico degli amministratori dall’art. 2390 c.c.; e, in secondo

luogo, per aver posto in essere una attività lato sensu “distrattiva”, consistente nell’essersi avvalso di

strutture e collaboratori di Reconsult per lo svolgimento di “propria” attività imprenditoriale, i cui

vantaggi sono stati percepiti da Consul-tec. Pur se il convenuto non ha mai ricoperto formalmente la

carica di amministratore, Reconsult sostiene tuttavia che sia stato amministratore di fatto sin dal suo

ingresso in società.

1.2 L’amministratore di fatto secondo la giurisprudenza.

In termini generali va ricordato che la figura dell’amministratore di fatto trova ormai pacifico

riconoscimento nella giurisprudenza per designare il soggetto che, in assenza di una qualsivoglia

investitura da parte dell'assemblea, sia pur irregolare o implicita, si sia ingerito nella gestione della

società. L’individuazione dell’amministratore di fatto è funzionale ad estendere a questo soggetto gli

obblighi posti a carico degli amministratori dalla legge e dallo statuto; e, di conseguenza, a renderlo

responsabile per le relative violazioni. In questo senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità a

partire dalla sentenza Cass. 1925/99, che ha affermato potersi prescindere, per configurare la

responsabilità dell’amministratore di fatto, dall’esistenza di una investitura da parte dell’assemblea,

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sia pur irregolare o implicita (in questo senso v. anche Cass. 9795/99; 28819/08). Nelle sentenze della

Suprema Corte si richiama la necessità, per poter qualificare un soggetto quale amministratore di

fatto, che le funzioni gestorie da lui svolte abbiano carattere sistematico e non si esauriscano nel

compimento di alcuni atti di natura eterogenea e occasionale. L’ingerenza – si afferma quindi – deve

assumere caratteri di sistematicità e completezza (v. da ultimo Cass. 4045/16). Per dare un significato

più pregnante al termine “ingerenza”, e selezionare quindi gli atti concretamente rilevanti al fine di

individuare la figura dell’amministratore di fatto, è opportuno far riferimento alla idoneità degli atti a

condizionare l’attività e le scelte operative della società. In questo senso si è espressa anche la

Cassazione affermando: “In materia societaria è ravvisabile la figura dell'amministratore di fatto nella

persona di cui sia stato accertato l'avvenuto inserimento nella gestione di impresa, desumibile dalle

direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative” (Cass. 2586/14). Nel caso in esame le

parti controvertono proprio sul significato da annettere agli atti compiuti dal Grassi in Reconsult: la

società attrice sostiene ch’essi siano rivelatori di una ingerenza sistematica e determinante; mentre il

convenuto afferma essersi trattato di atti occasionali e di scarsa pregnanza concreta.

1.3 Le “specificità” di Reconsult.

Prima di analizzare le attività svolte dal Grassi in Reconsult (quali sono state provate all’esito

dell’istruttoria) è opportuno svolgere alcune considerazioni sulle peculiarità di questa società, sulla

sua costituzione e sul ruolo in essa svolto dai soci. Reconsult s.r.l. è stata costituita nel marzo 2005 dai

sig.ri Vincenzo Sciarrillo, Claudio Solera e Andrea Gilli. Tutti i soci hanno, sin dalla costituzione,

assunto responsabilità amministrative, entrando a far parte del CdA, presieduto dallo Sciarrillo.

L’anno successivo (2006), quando è entrato a far parte della compagine societaria Raffaele Sciarrillo,

anch’egli ha assunto la carica di amministratore delegato. L’unico fra i soci che, pur facendo parte del

CdA, non aveva deleghe gestorie (e non percepiva i relativi compensi) era il rag. Andrea Gilli,

verosimilmente nominato in ragione delle sue competenze economico-finanziarie. Nel gennaio 2007

Alberto Bezzi e Roberto Grassi acquistano una partecipazione del 10% ciascuno in Reconsult (poi

aumentata al 21% nell’anno 2009). Il Bezzi, al pari degli altri soci, entra immediatamente a far parte

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del CdA. Non così il Grassi, che “si ritaglia” una posizione per così dire “asimmetrica” rispetto a quella

degli altri soci, essendo l’unico a non essere anche amministratore. Il convenuto sostiene che tutte le

attività svolte dal Grassi “erano in realtà il frutto della sua normale attività operativa di consulente”; in

linea con i contratti stipulati fra Reconsult e Consul-tec; e non avevano “niente a che fare con l’attività

amministrativa e gestoria di una società”. La difesa di Grassi si spinge anche oltre e “capovolge” la

prospettiva dell’attore, sostenendo che tutti gli altri soci, tranne Vincenzo Sciarrillo, erano

amministratori apparenti, privi di effettive funzioni gestorie e impegnati unicamente in una attività

lavorativa che costituiva l’oggetto dell’attività di Reconsult: “… quello che tutti facevano nella società

era lavorare, tutti erano soci d’opera più che amministratori, svolgevano attività operativa a favore

della società e i compensi percepiti altro non erano che la forma della remunerazione di quella attività

operativa vestita con l’abito del compenso amministratore. Cioè non era Grassi un amministratore di

fatto, erano gli altri che erano amministratori apparenti (a parte Vincenzo Sciarrillo che effettivamente

amministrava la società)” (comparsa di risposta p. 11). Questa impostazione è confermata in

comparsa conclusionale, laddove Grassi – anche sulla scorta delle risultanze istruttorie – afferma che

Reconsult “anche se inquadrata come società a responsabilità limitata, agiva come fosse

un’associazione professionale, una società di persone”. C’è, in queste difese, il chiaro riconoscimento

di un’omogeneità sostanziale fra le attività svolte dal Grassi e quelle svolte dagli altri soci

amministratori (tranne Sciarrillo). E così pure si riconosce che i compensi degli amministratori “non

erano fissati in base alle deleghe e alle conseguenti attività di amministrazione della società … ma

erano fissati anno per anno in base ai risultati (operativi) da ciascuno raggiunti” (comparsa

conclusionale p. 10); dunque il medesimo criterio informava la determinazione dei compensi dovuti

agli amministratori (di diritto) e la quantificazione del corrispettivo per la Consul-tec di Grassi. Ora,

questa prospettazione appare condivisibile nella parte in cui vuole evidenziare che Reconsult operava

secondo modalità proprie più di una società di persone che di una società di capitali; in un contesto

cioè nel quale la posizione del socio, il suo personale apporto, sono più incisivi e determinanti rispetto

all’apporto di capitale. Non può essere però condivisa laddove intende escludere valenza gestoria alle

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attività svolte dal Grassi per il solo fatto ch’esse si sostanziavano in attività professionale

(“consulenziale”) riconducibile all’oggetto sociale. Infatti nelle società di persone – e in quelle, come

Reconsult, operanti su base sostanzialmente personale – il confine fra l’attività lavorativa, soprattutto

quando consiste in una professione intellettuale altamente qualificata, e quella gestoria è spesso

labile. Nel caso concreto Reconsult ha come oggetto (cfr. visura CCIAA p. 3) l’attività di consulenza e

organizzazione aziendale nelle seguenti aree:

strategia e modelli di business;

sviluppo dell’organizzazione;

soddisfazione della clientela e gestione delle relazioni con la clientela;

sviluppo delle risorse umane;

qualità totale - programmi di ottimizzazione dei processi – modello europeo per l’eccellenza;

sistemi di gestione: qualità – ambiente – sicurezza;

gestione ambientale d’impresa;

realizzazione e gestione di programmi nazionali e comunitari di finanza agevolata.

La selezione dei clienti, la scelta delle strategie organizzative e dei modelli di business, organizzativi e

di sviluppo da proporre costituiscono, al tempo stesso, attività professionali attraverso cui si esplica

l’impresa societaria; e scelte di gestione della società stessa, che richiedono valutazioni e

coordinamento fra i soci. Non è un caso dunque che tutti i soci, sin dalla nascita della società, abbiano

assunto anche la carica di amministratore con poteri di rappresentanza esterna della società (fatta

eccezione per il solo Gilli) “con firma libera e disgiunta” (v. visura p. 7-9).

1.4 I documenti esaminati dal CTU.

Si procederà ora all’esame delle emergenze istruttorie per verificare l’entità e la consistenza

delle attività svolte dal Grassi e il loro impatto sulle scelte operative della società. In via preliminare è

necessario ricordare che, per dimostrare il ruolo di amministratore di fatto svolto dal Grassi, la società

attrice ha prodotto copie cartacee di numerose e-mail scambiate fra le parti. Alcune di queste mail

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(quelle prodotte come doc. da 34 a 40 e da 42 a 58) sono state “contestate” dal convenuto in quanto

prive di firma e data certa. E’ stata pertanto disposta CTU per verificare la corrispondenza fra le copie

delle mail prodotte dall’attore e gli originali o le copie informatiche archiviate sul sistema informatico

di Reconsult. Il consulente è stato investito anche del compito di verificare l’invio e la ricezione di tali

documenti e di evidenziare ogni circostanza da cui possa evincersi una alterazione degli stessi. Si

sintetizzano di seguito i risultati cui è pervenuto il CTU:

a) le email di cui ai numeri 35, 36, 37, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 58 sono state trovate sui sistemi

Reconsult analizzati e identificate come corrispondenti agli atti depositati;

b) le email di cui ai numeri 34, 39, 44, 50, 53, 55, 57 non sono state trovate sui sistemi Reconsult

analizzati; tuttavia per ognuna di queste è stata trovata un’email inoltrata o una risposta che

contiene l’email prodotta in copia cartacea dall’attore; il CTU non ha potuto garantire la

corrispondenza dell’email originale rispetto agli atti prodotti (pur non rinvenendo evidenze di

alterazione);

c) le email di cui ai numeri 38, 52, 54, 56 non sono state trovate sui sistemi Reconsult.

Premesso che il procedimento seguito dal perito d’ufficio è logico, coerente e ampiamente

argomentato, non si ravvisano motivi per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto. Si prenderanno

quindi in considerazione come prova – oltre, ovviamente, alle mail non contestate dal convenuto –

soltanto le mail riconosciute conformi (gruppo a); e si farà riferimento alle mail del gruppo b solo in

funzione “rafforzativa” o “confermativa” di quanto risulta dalle prime o da altri elementi. Infatti, la

presenza del testo in altre mail (inoltrate o di risposta), unitamente alla mancata evidenza di

alterazioni, costituisce indizio della “autenticità” anche di queste mail.

1.5 Le attività gestorie svolte da Roberto Grassi.

1.5.1 La partecipazione ai c.d. “CdA” di Reconsult. Si ritiene che il primo elemento, in

ordine di importanza, indicativo del costante e totale coinvolgimento del Grassi nell’attività gestoria

sia la sua partecipazione alle riunioni periodiche con gli altri amministratori, che venivano

correntemente (e significativamente) chiamate “CdA”. Si richiamano al riguardo i seguenti elementi.

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Deposizione del teste Claudio Basso: “Posso dire che all’incirca ogni 2 mesi c’erano delle

riunioni presso la sede Reconsult di Torino, a cui prendevano parte i soggetti indicati nel

capitolo … Confermo che queste riunioni venivano chiamate “CdA” dai soci della Reconsult.

Non so dire quale fosse l’ordine del giorno, ma questi eventi erano indicati in questo modo in

calendario”.

Deposizione del teste Andrea Gilli: “Confermo che le riunioni si tenevano con una certa

frequenza. Ogni volta che c’era una riunione Sciarrillo chiedeva al mio studio il bilancio

contabile e la situazione economica fino a quel periodo proprio per poterla discutere con gli

altri soci. In alcuni casi mi veniva chiesto di partecipare per i temi che mi riguardavano

(discussione sul bilancio). ADR Mi pare che alle riunioni a cui ho partecipato fosse presente

anche il Grassi, almeno ad alcune di queste se non a tutte … Posso confermare anche che

queste riunioni venivano chiamate dai soci “CdA”, anche se non erano veri e propri CdA

formalmente convocati e in cui veniva redatto un verbale. Questo era però il modo di

chiamarle”. Questa deposizione è significativa perché dà conto del fatto che in queste riunioni

si discuteva anche (sulla base degli elementi predisposti dal commercialista) della situazione

economica della società.

E-mail prodotte come doc. 45, 46, 47, 48, 49 e 51, da cui si evince la partecipazione e il ruolo

del Grassi nella convocazione di questi CdA.

Al fine di indagare lo svolgimento di attività “gestoria” da parte del Grassi è del tutto irrilevante che

queste riunioni avessero carattere “informale” e non fossero documentate attraverso verbali raccolti

nel libro delle adunanze del consiglio di amministrazione. Ciò che distingue la figura

dell’amministratore di fatto è l’esercizio concreto ed effettivo di attività di gestione. Rilevante è,

pertanto, la circostanza che in questi incontri – correntemente definiti CdA dai soci – fossero prese le

decisioni amministrative operative. D’altra parte, la frequenza e la sistematicità con cui tutti i soci e

amministratori di Reconsult si incontravano è indice, di per sé, dell’esistenza di una attività comune,

che trascendeva le singole prestazioni lavorative professionali svolte da ogni singolo socio.

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1.5.2 Contrattazione con clienti e collaboratori a nome di Reconsult. I documenti

prodotti dall’attore dimostrano che il Grassi ha trattato direttamente con alcuni clienti (non quale

semplice consulente, come sostiene il convenuto, ma) spendendo il nome della società. Si richiamano

i seguenti elementi.

Sottoscrizione dell’offerta Reconsult al cliente Edison s.p.a. in data 28.12.08 (doc. 9),

dell’offerta 16.12.10 (doc. 12); dell’offerta in data 12.1.12 (doc. 14); a queste offerta ha fatto

seguito l’emissione di ordini da parte del cliente.

Trattative e predisposizione dell’offerta per il cliente Edison Stoccaggio in data 20.12.12 (doc.

18-20).

Sottoscrizione dell’offerta 14.5.13 al cliente Credito Cooperativo dell’Adda e del Cremasco

Cassa Rurale (doc. 22).

Sottoscrizione delle offerte 11.2.13 e 10.7.13 a Federazione BCC Friuli Venezia Giulia (doc. 23,

62).

Accordi con i clienti per l’emissione delle fatture da parte di Reconsult (doc. 24, 25, 26, 27).

Sottoscrizione, a nome di Reconsult, di contratti con collaboratori della società: contratto con

Giorgio Trigiani del 2.1.09 (doc. 28); contratti con Gianmarco Bor (doc. 29, 30, 31); contratto

con Mariangela Maisano del 25.5.09 (doc. 32).

1.5.3 Direttive impartite a professionisti e collaboratori di Reconsult. Grassi ha

impartito direttive in merito alla contabilità, alla predisposizione delle buste paga, alla predisposizione

dei contratti di collaborazione e alle comunicazioni agli Enti Previdenziali (doc. 34, 35). Egli, inoltre,

dava direttive ai consulenti di Reconsult in merito alle attività da svolgere, come si evince:

dalle mail 36, 37, 40;

dalle deposizioni del teste Paolo Angeloro: “Io nella mia attività operativa di cui ho detto

prima, facevo riferimento in Reconsult sia al Grassi (soprattutto per la parte di sviluppo

progetti, coordinamento attività operativa e sul campo) sia al Bezzi (per l’aspetto relazionale e

commerciale). Per quanto riguarda il verbale di riunione del 28.11.06, non ho mai visto prima

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questo documento. Posso confermare che il Grassi si occupava di quanto indicato al punto b) di

tale documento. Tuttavia il Grassi teneva i contatti con me e gli altri consulenti e coordinava

l’attività operativa. Della parte commerciale come ho detto si occupava di più il Bezzi, ma

anche il Grassi aveva una parte di tipo commerciale, nella misura in cui poteva cogliere

occasioni di sviluppo derivanti da rapporti con singoli clienti”.

1.5.4 Benefits aziendali. Va infine ricordato che Reconsult aveva concesso al Grassi gli stessi

benefits degli altri amministratori (notebook HP, IPhone, chiavetta Vodafone dati, Viacard intestata

alla società, Telepass). La circostanza non è stata contestata dal convenuto.

*

Il complesso di questi elementi, che attengono sia alla struttura e alle peculiarità della società

Reconsult, sia alle attività concretamente poste in essere dal Grassi nei rapporti interni (con gli altri

soci-amministratori) ed esterni (coi clienti e i collaboratori), induce a ritenere che Roberto Grassi

abbia preso parte sistematicamente a tutte le più significative attività in cui si manifestava

l’amministrazione societaria, svolgendo compiti e ruoli del tutto simili a quelli degli altri soggetti

formalmente investiti del potere gestorio e della rappresentanza.

2. L’attività in concorrenza e l’applicabilità dell’art. 2390 c.c.

2.1 L’art. 2390 c.c. e gli amministratori di fatto.

Il convenuto contesta che il divieto di concorrenza previsto dall’art. 2390 c.c. trovi applicazione

nei confronti degli amministratori di fatto. Sostiene infatti che la figura dell’amministratore di fatto è

normativamente prevista solo dall’art. 2639 c.c., che equipara tale soggetto all’amministratore di

diritto ai fini dell’applicabilità delle sanzioni previste dagli art. 2621 e ss. c.c. e delle sanzioni previste

in materia fallimentare. Nega, quindi, che l’estensione delle responsabilità penali e civili

all’amministratore di fatto sia ammissibile in assenza di una specifica previsione di legge. Questa

prospettazione, almeno per quanto concerne gli aspetti civilistici della responsabilità, non è

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condivisibile. La figura dell’amministratore di fatto nasce in larga misura dall’elaborazione

giurisprudenziale (di cui si è dato sommario conto al punto 1.2). La finalità di questa costruzione è

quella di tutelare la società e i suoi creditori rispetto alle condotte pregiudizievoli poste in essere da

coloro che, non rivestendo formalmente la carica di amministratore, non sono soggetti ai doveri (di

diligenza, di conservazione del patrimonio, di osservanza di specifici obblighi) dettati dalla legge e

dallo statuto. E’ vero dunque che l’art. 2360 c.c. rivolge il suo precetto (di divieto di concorrenza) ai

soli amministratori; ma è altrettanto vero che allo stesso modo si esprimono tutte le norme che

fissano obblighi e prevedono “reazioni” a carico degli organi amministrativi (a partire dagli art. 2392,

2393 e 2394 che tratteggiano i presupposti e le modalità delle azioni di responsabilità della società,

dei soci e dei creditori).

2.2 La presunta “autorizzazione” di Reconsult all’attività concorrenziale.

Sotto diverso profilo, va osservato che il divieto di concorrenza è espressione del più generale

divieto per l’amministratore di agire in conflitto di interessi con la società, disciplinato dall’art. 2391

c.c. Quest’ultima norma, al pari dell’art. 2390, non prevede un divieto assoluto di agire in conflitto di

interessi; ma impone all’amministratore portatore di una situazione di conflitto di dare notizia agli

altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in

una determinata operazione della società; e di precisare la natura, i termini, l’origine e la portata di

questo interesse. La società, così debitamente informata, può autorizzare l’operazione in conflitto,

motivando adeguatamente sulle ragioni di convenienza. Il mancato rispetto di questo dovere

informativo, oltre a comportare l’annullabilità delle deliberazioni societarie, è fonte di responsabilità

per l’amministratore (art. 2391 comma 4°). In termini del tutto analoghi va letto l’art. 2390.

L’assemblea può autorizzare l’amministratore a svolgere attività concorrente. Ma una simile

autorizzazione, per essere valida, deve essere “informata” e quindi “consapevole”. Il che significa che

– anche a voler ammettere, come fa una parte della dottrina, che l’autorizzazione possa essere data

anche implicitamente dall’assemblea dei soci all’amministratore concorrente – la prova di tale

autorizzazione (in assenza di delibera) può trarsi solo da elementi chiari e concordanti indicativi del

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fatto che l’assemblea era pienamente a conoscenza della natura, della portata e della consistenza

dell’attività concorrenziale. Il sig. Grassi allega due elementi a supporto di questa pretesa conoscenza:

a) il fatto che “i mandati per l’attività professionale a favore di Reconsult erano stipulati appunto con

Consultec”; e che “il socio di Grassi in Consultec (il sig. Bezzi) era anche lui socio nonché

amministratore delegato di Reconsult”;

b) il fatto che Reconsult – che riceveva mensilmente le fatture emesse da Consul-Tec per l’attività

svolta dal Grassi – non poteva non sapere (considerata la numerazione progressiva obbligatoria delle

fatture) che Consul-Tec emetteva fatture anche ad altri soggetti.

Da questi elementi non può tuttavia trarsi la prova di una implicita autorizzazione. In primo luogo

perché, se l’esistenza di Consul-Tec era certamente nota ai soci di Reconsult, da ciò non si può

desumere che essi conoscessero anche la portata dell’attività di questa società, i suoi clienti e il

fatturato da essi ricavato. E’ vero che Bezzi, amministratore delegato di Reconsult, era anche socio di

Consul-Tec; ma egli era mero socio accomandante, titolare di una quota di capitale del 10%, a fronte

del 90% detenuto dal socio accomandatario Grassi. In secondo luogo, il fatto che Consul-Tec

emettesse ogni anno fatture ulteriori rispetto alle 12 emesse nei confronti di Reconsult (un numero di

fatture peraltro molto limitato, che varia dalle 17 totali dell’anno 2008 alle 28 totali dell’anno 2013)

non dimostra che la società attrice fosse a conoscenza del numero, dei destinatari e dell’importo di

queste fatture, e fosse quindi in grado di apprezzare l’esistenza e la consistenza dell’attività

concorrenziale svolta da Consul-Tec (e, tramite essa, dal Grassi).

*

In definitiva: è pacifica l’attività concorrenziale svolta da Consul-Tec e quindi, indirettamente, dal suo

socio accomandatario Roberto Grassi. Questa attività viola il divieto di concorrenza posto a carico

degli amministratori, anche di fatto, dall’art. 2390 c.c. Non è provato che il Grassi sia stato

autorizzato, né espressamente attraverso la delibera assembleare prevista da tale norma, né

implicitamente a svolgere tale attività in concorrenza.

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3. I danni subiti da Reconsult.

3.1 La prospettazione della società attrice.

Reconsult sostiene di aver subito, a causa dell’attività concorrenziale svolta dal Grassi in

violazione del divieto di cui all’art. 2390, un pregiudizio pari al fatturato realizzato da Consul-Tec nel

periodo da gennaio 2007 a dicembre 2013. Argomenta la società attrice: “Laddove il sig. Grassi avesse

rispettato il divieto di concorrenza su di lui gravante e, dunque, avesse svolto tale attività per conto di

Reconsult invece che per conto di Consul-Tec sas, il predetto fatturato sarebbe stato conseguito dalla

prima invece che dalla seconda. Pertanto, i danni subiti da Reconsult a titolo di lucro cessante relativo

al periodo dal 1.1.2007 al 31.12.2013, in conseguenza dell’attività illecita svolta dal sig. Grassi, devono

liquidarsi in misura corrispondente al fatturato conseguito da Consul-tec sas per tale attività e,

pertanto, nel complessivo importo di € 244.869,99”. Con riferimento al periodo successivo a dicembre

2013, quando il Grassi ha lasciato Reconsult, l’attrice sostiene di aver subito un pregiudizio causato

“per inerzia” dalla precedente attività concorrenziale illecita del Grassi, protrattasi per oltre 5 anni.

Infatti “lo svolgimento da parte del sig. Grassi di attività concorrenziale tramite Consul-Tec, per cinque

anni con volumi significativi di fatturato, ha permesso a quest’ultima società (e quindi al sig. Grassi) di

“creare” e “consolidare” un rapporto commerciale con società clienti di Reconsult che, nel periodo in

questione, non avrebbe dovuto essere “creato”, poiché tutta l’attività prestata dal sig. Grassi avrebbe

dovuto essere prestata solo ed esclusivamente per conto di Reconsult”.

3.2 I criteri per la liquidazione del danno.

La liquidazione del pregiudizio subito da Reconsult a causa dell’attività concorrenziale svolta

dal Grassi non può che procedere in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c. Occorre considerare, in

primo luogo, che non pare possibile equiparare tout court i clienti e il fatturato ottenuti da Consul-Tec

ai clienti e al fatturato persi da Reconsult nel periodo considerato. Esistono specificità di ciascuna

società (servizi offerti, collaboratori di cui si avvalgono le società, bacino territoriale) che non

consentono di affermare che, in difetto dell’attività concorrenziale svolta dal Grassi, tutti i clienti di

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Consul-Tec si sarebbero rivolti a Reconsult e avrebbero prodotto un identico fatturato. Il fatturato è

quindi un utile elemento da cui muovere per la liquidazione equitativa, ma non può certamente

coincidere con il danno. Vanno poi presi in considerazione due elementi debitamente sottolineati

dalla difesa del convenuto. In primo luogo, il fatto che l’acquisizione e la gestione del cliente comporta

costi per la società. I costi dei clienti fatturati da Consul-Tec sono stati sostenuti da questa e non da

Reconsult. In secondo luogo, che ciascuno dei soci amministratori di Reconsult percepiva dalla società

un compenso parametrato alle attività da lui stesso svolte e agli utili che da queste attività aveva

ricavato la società. Sul punto è importante ricordare quanto dichiarato dal teste Andrea Gilli (socio e

amministratore di Reconsult): “Posso però dire per aver seguito le attività contabili della società, che

per gli amministratori Sciarrillo, Bezzi e Solera venivano emessi dei cedolini paga per il pagamento dei

compensi agli amministratori; mentre il Grassi fatturava tramite Consul-tec a Reconsult. Queste

modalità di pagamento corrispondevano a quanto mi era stato detto dagli amministratori, cioè che il

compenso di Grassi sarebbe stato pagato mediante fatturazioni di Consul-tec. ADR Non so dire se i

compensi pagati agli amministratori fossero identici a quanto fatturava Consul-tec. In verità anche i

compensi agli amministratori erano diversi l’uno dall’altro. … A quanto mi risulta la imputazione dei

ricavi e dei costi veniva effettuata non tanto con riferimento ai singoli soci-ammministratori, ma ai

centri Milano e Torino. Non escludo che venissero fatti anche ulteriori conteggi tra i soci per tener

conto delle attività da ciascuno svolte. I compensi spettanti a ciascun socio venivano in parte definiti

sulla base delle attività da ciascuno svolte e tenendo conto dei costi di ciascuno dei centri (Milano e

Torino) sulla cui base era organizzata l’attività di Reconsult. Confermo che Consul-tec emetteva a

Reconsult una fattura mensile fissa, in acconto, sulla base dei margini preventivati e poi una fattura

finale a conguaglio a fine anno. Posso però aggiungere che allo stesso modo erano strutturati i

cedolini paga degli altri amministratori diversi dal Grassi, cioè anche qui acconti mensili e un

conguaglio a fine anno”. In altri termini: i soci amministratori si dividevano, formalmente sotto forma

di “compensi” per l’attività amministrativa (e, nel caso di Grassi, di corrispettivo per attività di

consulenza), gran parte degli utili che derivavano alla società dall’attività professionale da ciascuno di

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essi svolta (si ricorda che tutti i soci erano anche amministratori). Dunque il maggior fatturato

apportato dall’attività del Grassi avrebbe sì arrecato a Reconsult un utile, ma solo dopo esser stato

depurato dei costi dei singoli progetti, dei costi della struttura e dei compensi spettanti al socio che

aveva procurato quel fatturato.

Alla luce di queste considerazioni, un utile criterio equitativo per la liquidazione del danno

pare quello (proposto dal convenuto, comparsa conclusionale p. 23), che muove da un raffronto

percentuale tra il fatturato di Reconsult negli anni dal 2007 al 2013 e gli utili maturati dalla società nei

medesimi anni. Sulla base della percentuale di utili ricavati dal fatturato è possibile infatti ricavare

(applicando la medesima percentuale) quali utili Reconsult avrebbe ottenuto se avesse beneficiato del

maggior fatturato di cui al doc. 30. L’esame dei bilanci di Reconsult dal 2007 al 2013 (doc. 22-28

Grassi), cioè nel periodo in cui il Grassi è stato socio e amministratore di fatto, evidenzia i seguenti

dati:

ANNO FATTURATO UTILE (PERDITA) % UTILE SU FATTURATO

2007 561.659 20.754 3,70%

2008 493.387 15.929 3,23%

2009 709.286 21.336 3,01%

2010 867.405 37.854 4,36%

2011 785.195 29.885 3,81%

2012 1.081.891 53.799 4,90%

2013 633.907 (13.419) (2,12%)

Negli anni dal 2007 al 2012, gli utili hanno dunque rappresentato un valore percentuale sul fatturato

pari al 3,84% circa.

Per determinare il danno subito da Reconsult si può assumere che, qualora il Grassi si fosse astenuto

dallo svolgimento dell’attività concorrenziale qui censurata e avesse, invece, operato per far acquisire

a Reconsult la clientela acquisita da Consul-Tec, la società attrice avrebbe, negli anni dal 2007 al 2013

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conseguito un fatturato di entità equiparabile a quello ottenuto da Consult-tec (dai clienti diversi da

Reconsult) e risultante dal doc. 30 di parte convenuta. Tale fatturato è di poco inferiore a € 245.000 (€

244.529,99). Applicando a questo importo la percentuale media sopra indicata (3,84%), si ottiene

l’importo di € 9.408, che rappresenta il margine di utili prodotti da tale fatturato.

Reconsult chiede di essere risarcita anche del danno subito nel periodo successivo alla fuoriuscita del

Grassi. Sostiene infatti che l’illecita attività concorrenziale da questi svolta abbia indotto, da un lato, la

perdita di alcuni clienti e, dall’altro, la mancata acquisizione di ulteriori clienti che si sono rivolti a

Consul-tec. Questa pretesa risarcitoria deve essere esaminata considerando che:

da un lato, il Grassi non era legato da alcun patto di non concorrenza con Reconsult; quindi,

una volta cessato di svolgere le funzioni gestorie in tale società, legittimamente poteva

operare per acquisire clienti alla “propria” società Consul-tec;

dall’altro tuttavia è innegabile che l’opera di acquisizione e consolidamento della clientela a

favore di Consul-tec sia stata agevolata dalla pregressa attività concorrenziale illecita svolta

dallo stesso Grassi; in altri termini: nel periodo in cui il Grassi operava come socio e

amministratore di fatto di Reconsult, ha allacciato e rafforzato parte di quei rapporti coi clienti

di cui Consul-tec ha beneficiato (o continuato a beneficiare) anche dopo la fuoriuscita del

Grassi da Reconsult. Si tratta di clienti che – rivolgendosi a Consul-tec per la medesima

tipologia di servizi prestati anche da Reconsult – sarebbero stati, almeno in parte acquisiti o

mantenuti dalla società attrice dopo il 2013.

Questa voce di pregiudizio può essere ristorata in termini strettamente equitativi attraverso un

aumento del 20% della somma sopra considerata.

Si ritiene quindi di liquidare il danno subito da Reconsult nella somma di € 9.408 + 20% = € 11.289,60;

arrotondando questa cifra a € 11.500 per “attualizzare” il pregiudizio rispetto all’epoca di

verificazione.

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3.3 L’addebito a Reconsult dei costi delle prestazioni in favore di Federazione BCC Friuli.

Reconsult allega che il Grassi ha fornito alla Federazione BCC del Friuli le prestazioni di servizi

descritte nell’ ”offerta” del 10.7.13, avvalendosi dei consulenti di Reconsult e facendo sostenere alla

società tutte le relative spese, per il complessivo importo di € 6.837,76. Egli dunque, quale

amministratore di fatto di Reconsult, ha dolosamente fatto sostenere i predetti costi alla società,

conseguendo però un vantaggio patrimoniale proprio (o comunque di Consul-Tec sas), così

compiendo un altro gravissimo atto di mala gestio. I costi sostenuti da Reconsult per l’operazione in

esame risultano dal prospetto prodotto come doc. 74-bis e sono a pari a € 6.581,10 di imponibile. Il

convenuto non contesta che i costi di quest’operazione siano stati addebitati a Reconsult, né che i

proventi siano andati a vantaggio di Consul-tec. Sostiene però di aver correttamente comunicato a

Reconsult il dettaglio dei costi dei due collaboratori impiegati in questa operazione, confermando che

sarebbero rimasti a suo carico. E infatti “A compensazione del fatto che in realtà le spese erano state

effettivamente pagate da Reconsult, Grassi confermava che Consultec non avrebbe emesso la fattura

di Ottobre di € 6.000,00 oltre accessori ad essa spettante come da mandato ancora pendente (“per il

mese di ottobre non emetterò quindi fattura”). Rispondeva a quella comunicazione (doc. 32) il socio

amministratore Sig. Solera con un laconico ma inequivocabile “OK!” seguito da una faccina di

apprezzamento “”. Cosa che è poi effettivamente successa.” Le difese del convenuto sono

condivisibili, in quanto:

le comuncazioni fra Grassi e Reconsult relative ai costi dei due collaboratori risultano dai doc.

31 e 32 prodotti dal convenuto;

Reconsult avrebbe dovuto provare – producendo la fattura emessa da Grassi per i propri

compensi relativi al mese di ottobre e/o il relativo pagamento – che questi compensi sono

stati pagati; una tale prova non è stata però fornita.

Nulla è quindi dovuto a questo titolo.

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3.4 Il rimborso dei costi dei benefits aziendali.

La società attrice sostiene che anche dopo la cessazione delle funzioni di amministratore, nel

dicembre 2013, il sig. Grassi ha continuato a utilizzare alcuni beni aziendali che gli erano stati

consegnati a titolo di benefits (computer, Iphone, Viacard, Telepass, chiavetta Vodafone dati),

addebitando i relativi costi alla società. Egli ha restituito tali beni solo in data 20.5.2014, ad eccezione

del telefono cellulare e della Viacard, non ancora restituiti. Chiede pertanto di essere rimborsata dei

costi telefonici, utilizzo dati ed autostradali, indebitamente addebitati dal sig. Grassi alla società nel

periodo successivo al 1.1.2014, ad oggi pari ad € 1.034,40. Questa voce di danno, dettagliata nel doc.

80 di parte attrice con specifico riferimento alle fatture pagate per l’utilizzo di tali benefits (tutte

successive al gennaio 2014) non è stata contestata dal convenuto. Il Grassi va pertanto condannato al

rimborso delle fatture in questione, per il complessivo ammontare di € 1.034,40.

4. La domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dal Grassi.

Il convenuto sostiene che, dopo la sua fuoriuscita da Reconsult, gli amministratori e soci di

questa società hanno messo in atto “un’intensa attività di disturbo nei confronti del sig. Grassi e di

Consultec per tentare di acquisire quei clienti che, liberamente e legittimamente, erano rimasti in

contatto con il sig. Grassi. Tale attività che si è tradotta in continue e pressanti richieste di

informazioni, spesso condite con poco lusinghieri commenti sulla correttezza professionale del sig.

Grassi, sulla sua capacità professionale e sulla sua lealtà” (comparsa di risposta p. 31). Chiede quindi il

ristoro dei danni “di immagine e professionali” subiti. Questa domanda – che non è stata più

sviluppata né argomentata nelle difese conclusive – deve essere respinta perché:

è provato, alla luce delle argomentazioni sviluppate nei capitoli 1 e 2, che Grassi, quale

amministratore di fatto di Reconsult, ha effettivamente svolto una attività di concorrenza

illecita in danno di questa società;

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non c’è prova, per contro, dell’attività di concorrenza denigratoria che sarebbe stata posta in

essere da Reconsult (e che trascenda i limiti di una legittima comunicazione ai propri clienti o

ex clienti della situazione di fatto riguardante il sig. Grassi);

non c’è prova dei danni subiti dal Grassi (o da Consul-tec) in conseguenza della condotta di

Reconsult, risultando anzi che Consul-tec abbia mantenuto e consolidato il rapporto con i

propri clienti.

5. Spese del giudizio e di CTU.

5.1 Per determinare il carico delle spese di lite occorre considerare che:

la domanda di risarcimento proposta dalla società attrice è fondata e viene accolta, tuttavia

i danni sono liquidati in misura notevolmente inferiore a quanto richiesto (circa un ventesimo);

la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto Grassi è respinta.

Si ravvisano quindi i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c. per la parziale compensazione (in misura di un

terzo) delle spese del giudizio. La restante parte delle spese (2/3) deve gravare sul Grassi, che va

condannato al relativo rimborso in favore di Reconsult. Le spese sono liquidate come segue, sulla base

dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014. Lo scaglione di riferimento va

determinato tenendo conto, per un verso, della somma riconosciuta a titolo di risarcimento a

Reconsult (e non di quella domandata); e per altro verso del valore della domanda riconvenzionale di

Grassi (che è stata respinta); si applica dunque lo scaglione di valore da € 52.000 a € 260.000. Ai fini

della liquidazione fra il minimo e il massimo previsti dallo scaglione di riferimento, si tiene conto

dell’importanza del procedimento, della complessità e del numero delle questioni trattate, nonché del

pregio dell’attività difensiva, desunto anche dalle tecniche redazionali degli atti difensivi (uso di

sommari e link ipertestuali ai documenti prodotti):

fase di studio € 2.500

fase introduttiva € 2.000

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fase istruttoria € 6.000

fase decisoria € 6.000

E dunque in totale € 16.500, oltre € 1.570,37 per spese vive; spese generali, IVA e CPA come per

legge.

5.2 Vanno poste in via definitiva a carico del convenuto Grassi le spese di CTU, già liquidate

con provvedimento del 17.7.17.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così

provvede:

dichiara tenuto e condanna ROBERTO GRASSI al pagamento in favore di RECONSULT SRL di €

12.534,40, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

rigetta le domande riconvenzionali proposte da ROBERTO GRASSI;

compensa le spese del giudizio in misura di un terzo (1/3) e

condanna ROBERTO GRASSI al rimborso della restante parte (2/3) di dette spese in favore di

RECONSULT SRL , liquidandole, per il loro intero ammontare, in € 16.500, oltre € 1.570,37 per spese

vive; spese generali, IVA e CPA come per legge;

pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da provvedimento del 17.7.17, a carico di

ROBERTO GRASSI . F

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Torino, 28 febbraio 2018

Il Giudice

Marco Ciccarelli

Il Presidente

Silvia Vitro’

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