Sentenza n. 1066/2018 pubbl. il 05/03/2018 RG n. 27879/2014...2018/03/05 · pagina 4 di 28 - i...
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N. R.G. 27879/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Tribunale delle Imprese
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
dott. Silvia Vitro’ Presidente
dott. Marco Ciccarelli Giudice rel.
dott. Edoardo Di Capua Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27879/2014 promossa da:
RECONSULT SRL (C.F. 09096000014) elettivamente domiciliato in C.SO MATTEOTTI, 30 10121 TORINO
presso il difensore avv. MAZZI FRANCESCO che lo rappresenta e difende giusta procura depositata
unitamente all’atto di citazione
ATTORE
contro
ROBERTO GRASSI (C.F. GRSRRT68L08L219Q) elettivamente domiciliato in C.SO GALILEO FERRARIS, 14
10121 TORINO presso il difensore avv. TREVISSON MAURO che lo rappresenta e difende giusta
procura a margine della comparsa di risposta
CONVENUTO
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ALBERTO BEZZI, presso l’avv. GLIOZZI ETTORE MARIA, in forza di procura in calce all’atto di citazione
per chiamata di terzo
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI........................................................................................................................................ 2
RECONSULT SRL ............................................................................................................................... 2
GRASSI ................................................................................................................................................ 4
MOTIVI DELLA DECISIONE ................................................................................................................ 6
Allegazioni e domande delle parti ........................................................................................................ 6
Esame delle domande.......................................................................................................................... 10
1. La qualità di amministratore di fatto in capo a Roberto Grassi. ................................................. 10
1.1 La domanda di Reconsult. ..................................................................................................... 10
1.2 L’amministratore di fatto secondo la giurisprudenza. .......................................................... 10
1.3 Le “specificità” di Reconsult. ............................................................................................... 11
1.4 I documenti esaminati dal CTU. ........................................................................................... 13
1.5 Le attività gestorie svolte da Roberto Grassi. ....................................................................... 14
1.5.1 La partecipazione ai c.d. “CdA” di Reconsult. .............................................................. 14
1.5.2 Contrattazione con clienti e collaboratori a nome di Reconsult. ................................... 16
1.5.3 Direttive impartite a professionisti e collaboratori di Reconsult. .................................. 16
1.5.4 Benefits aziendali. .......................................................................................................... 17
2. L’attività in concorrenza e l’applicabilità dell’art. 2390 c.c. ...................................................... 17
2.1 L’art. 2390 c.c. e gli amministratori di fatto. ........................................................................ 17
2.2 La presunta “autorizzazione” di Reconsult all’attività concorrenziale. ................................ 18
3. I danni subiti da Reconsult. ......................................................................................................... 20
3.1 La prospettazione della società attrice. ................................................................................. 20
3.2 I criteri per la liquidazione del danno. .................................................................................. 20
3.3 L’addebito a Reconsult dei costi delle prestazioni in favore di Federazione BCC Friuli. .... 24
3.4 Il rimborso dei costi dei benefits aziendali. ........................................................................... 25
4. La domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dal Grassi. .................................. 25
5. Spese del giudizio e di CTU. ...................................................................................................... 26
P.Q.M. ..................................................................................................................................................... 27
CONCLUSIONI
RECONSULT SRL “ Voglia l’Ill.mo Tribunale adito,
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respinta ogni avversa domanda, eccezione, deduzione,
in via istruttoria:
- ordinare ex art. 210 c.p.c. (od ex art. 212 c.p.c.) al terzo, Consul-Tec sas di Grassi Roberto & c., con
sede legale in Milano, via Villapezzone n. 26, c.f. 05432400967, l’esibizione in giudizio di tutte le
fatture dalla stessa emesse nel periodo dal 1.1.2007 al 31.12.2015 o, quanto meno, delle fatture di
seguito indicate: - per l’anno 2007, le fatture nn. 1-5-10-15-16; - per l’anno 2008, le fatture nn. 2-3-8-
13-17; - per l’anno 2009, le fatture nn. 6-7-9-18; - per l’anno 2010, le fatture nn. 1-3-4-7-12-13-16-18-
20-22-24; - per l’anno 2011, le fatture nn. 3-4-7-8-11-15-17-18-20; - per l’anno 2012, le fatture nn. 5-
7-9-10-12-13-15- 17-19-20-22-23-25-26-27-28; - per l’anno 2013, le fatture nn. 1-2-3-6-8-10-11-13-14-
16-17-18-20-21-23-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34;
nel merito:
per le causali descritte nella narrativa dell’atto di citazione e della memoria ex art. 183 co. VI n. 1 cpc,
dichiarare tenuto e condannare il sig. Roberto Grassi, quale amministratore di fatto di Reconsult srl, a
risarcire i danni cagionati a Reconsult srl, da liquidarsi:
- a titolo di lucro cessante, per le ragioni esposte al § 3 in diritto dell’atto di citazione e nella memoria
ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c., in misura pari a:
- i ricavi conseguiti da Consul-Tec sas per l’attività svolta in favore dei soggetti Language Team, Urs
Italia, Citroen Italia, Rubis, Norman 95, ed eventualmente altri accertandi in corso di causa, nel
periodo dal 1.1.2007 al 31.12.2008, pari ad € 38.278,00;
oltre
- i ricavi conseguiti da Consul-tec sas per l’attività svolta in favore dei soggetti Misana, Nikopal, Rubis,
LMT, Sterling, Tom, EMP, Edison, Dekra, Isosoft, KTP, Sinergia, Sibemi, Accademia BCC, BCC Cremeno,
BCC Garda, ed eventualmente altri accertandi in corso di causa, nel periodo dal 1.1.2009 al
31.12.2013, pari ad € 206.591,99;
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- i ricavi conseguiti e conseguendi da Consul-Tec sas nel periodo dal 1.1.2014 al 31.12.2015 per la
medesima tipologia di attività, così come accertandi in corso di causa, o comunque, da liquidarsi nel
diverso importo ritenuto equo dal Giudice;
- a titolo di danno emergente, per l’addebito alla società dei costi di cui al § 4 in diritto dell’atto di
citazione, in misura pari ad € 6.837,76;
- per le causali descritte al § 5 in diritto dell’atto di citazione, dichiarare tenuto e condannare il sig.
Roberto Grassi a rimborsare a Reconsult srl i costi addebitati alla società per l’utilizzo dei “benefits
aziendali” dopo il 1.1.2014, pari ad € 1.034,40, nonché dichiarare tenuto e condannare lo stesso a
restituire a Reconsult srl il telefono I-Phone e la Viacard di proprietà della società o, in difetto,
rimborsare alla stessa il loro valore.
Con il favore di compensi ed esposti di causa, oltre rimborso forfetario, c.p.a ed iva ai sensi di legge.
Con spese di C.T.U. definitivamente poste a carico del convenuto”.
GRASSI
“Piaccia al Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta, in ragione dei fatti
emersi dagli atti e dai fatti di causa,
In via principale nel merito
1. Respingere le domande tutte formulate da Reconsult s.r.l. nei confronti del Sig. Roberto Grassi in
quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta
e nei successivi atti di causa.
In via riconvenzionale:
2. Accertare e dichiarare che Reconsult S.r.l. ha posto in essere atti di sleale concorrenza nei confronti
del Sig. Grassi e della sua società Consultec s.a.s. e per l’effetto condannarla, ai sensi dell’art. 2598 e
2600 c.c., al risarcimento del danno a favore del Sig. Grassi determinato nell’importo complessivo di €
84.000 pari al 60% del fatturato di Consultec nel 2013 ovvero in un importo equivalente al fatturato di
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Consultec percepito nel 2013 dai clienti perduti (come verrà meglio provato in corso di causa)
moltiplicato per un numero congruo di anni identificato in tre ovvero del diverso importo che dovesse
essere accertato in corso di causa e comunque nella misura eventualmente determinata dal Giudice in
via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. oltre interessi calcolati ai sensi dell’art. 1284 c.c. e
rivalutazione monetaria calcolata sugli indici ISTAT sul costo della vita.
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento oltre al contributo alle spese
generali nella misura del 15% degli onorari, IVA e C.p.a. come per legge.
In via istruttoria
Parte convenuta insiste affinchè venga ammessa la prova per testi e l’interrogatorio formale del legale
rappresentante pro tempore di Reconsult s.r.l. su tutti i capitoli di prova dedotti dal convenuto, di cui
alla memoria n. 2 ex art. 183 comma VI c.p.c., con tutti testi ivi indicati per ogni capitolo di prova
dedotto, esclusi i sig.ri Claudio Solera e Raffaele Sciarrillo, di cui è stata rilevata l’incompatibilità a
testimoniare - da intendersi qui integralmente ritrascritti - capitoli di prova che con l’ordinanza del
22.12.2015 in parte non sono stati ammessi ed in parte sono stati limitati all’audizione solo di alcuni
testimoni.
Parte convenuta insiste, inoltre, affinchè il Giudice ordini alla società attrice, ai sensi dell’art. 210
c.p.c. l’esibizione dei:
(i) cedolini paga relativi al pagamento dei compensi degli amministratori Vincenzo Sciarrillo, Raffaele
Sciarrillo, Claudio Solera e Alberto Bezzi dal 2006 al 2011;
(ii) contratti di collaborazione con i consulenti di Reconsult dal 2007 al 2013;
(iii) libro verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione di Reconsult S.r.l. contenente le
trascrizioni dei verbali dal 2006 al 2013;
(iv) lettere di convocazione delle riunioni del consiglio di amministrazione di Reconsult S.r.l. dal 2006
al 2013 con relative ricevute di consegna;
(v) libro delle decisioni dei soci redatto ai sensi dell’art..2478 primo comma n. 2 c.c. contenente le
trascrizioni dei verbali dal 2006 al 2013;
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(vi) copia dei documenti contenenti le decisioni dei soci assunte ai sensi dell’art. 2479 e risultanti dal
libro delle decisioni dei soci
(vii) lettere di convocazione delle assemblee dei soci di Reconsult S.r.l. dal 2006 al 2013 con relative
ricevute di consegna,
istanze istruttorie già formulate da parte convenuta con la memoria n. 2 ex art. 183 comma VI c.p.c. e
non ammesse dal G.I., con ordinanza del 12.7.2017 come risulta dal verbale di causa.
Parte convenuta chiede, infine, che venga dichiarata la parziale nullità della CTU svolta dall’Ing. Agus
nella parte in cui ha esteso le ricerche alla documentazione contenuta nel PC Apple (UUID: A1F0BF21-
7C95-5DC1-A540-12B9609392E4 N° serie: W8050BWUATM) ed in ogni caso venga disattesa sul punto,
anche tenuto conto della tardività delle note depositate da parte attrice in data 11.4.17, oltre il
termine fissato dal Giudice con l’ordinanza del 30.3.17”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Allegazioni e domande delle parti
RECONSULT SRL allega che:
a) nel marzo 2005 Vincenzo Sciarrillo, Claudio Solera e Andrea Gilli costituivano la società
Reconsult srl, avente ad oggetto l’attività di consulenza e organizzazione aziendale (in settori
quali sviluppo delle risorse umane, qualità dei processi organizzativi, gestione ambientale
dell’impresa);
b) i tre soci (e, a partire dal luglio 2006 anche il nuovo socio Vincenzo Sciarrillo) facevano parte
del Consiglio di Amministrazione della società;
c) nel gennaio 2007 acquisivano una partecipazione in Reconsult i signori Alberto Bezzi e Roberto
Grassi; il Bezzi, al pari degli altri soci, entrava a far parte del C.d.A.;
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d) Roberto Grassi invece, pur intendendo prendere parte attiva all’amministrazione di Reconsult,
chiedeva agli altri soci di non essere formalmente nominato amministratore e di poter
percepire “indirettamente” l’emolumento per l’attività di amministratore, facendolo fatturare
alla società Consul-tec s.a.s. (di cui era socio accomandatario con quota del 90%); egli
giustificava questa richiesta per esigenze di formale redditività della Consul-tec;
e) tutti gli amministratori di Reconsult, compreso il Grassi, percepivano un compenso per la loro
attività, nella misura deliberata annualmente dalla società;
f) il Grassi, sin dal suo ingresso in Reconsult, ha svolto funzioni di amministratore (di fatto),
poiché:
ha trattato direttamente con i clienti della società spendendo il nome della stessa e
accordandosi sulle attività da svolgere e sul corrispettivo;
ha negoziato e stipulato contratti direttamente con consulenti e collaboratori di
Reconsult;
ha impartito direttive ai medesimi consulenti e professionisti;
ha preso parte a tutte le decisioni relative alla gestione della società, incontrandosi
periodicamente con gli altri amministratori (in riunioni informali chiamate “CdA”), nel
corso delle quali erano discusse e assunte decisioni in merito alla gestione economico e
finanziaria, allo sviluppo commerciale, ai rapporti coi clienti e a ogni altro aspetto della
vita sociale;
ha goduto degli stessi benefits aziendali concessi da Reconsult agli amministratori di
diritto;
g) sin dal suo ingresso in Reconsult, e in misura crescente a partire dall’anno 2009, il Grassi –
senza aver mai ottenuto l’autorizzazione dalla assemblea dei soci e all’insaputa degli altri
amministratori – svolgeva, tramite Consul-Tec sas, la medesima tipologia di attività svolta da
Reconsult srl, rivolgendosi sia agli stessi clienti di Reconsult srl (Edison, Isosoft, Sinergia,
Accademia), sia ad altri;
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h) a seguito di contrasti insorti con gli altri soci di Reconsult in ragione dell’attività concorrenziale
svolta dal Grassi, quest’ultimo comunicava ad essi il fatturato ottenuto da Consul-Tec in forza
di appalti di servizi con società diverse da Reconsult;
i) nel luglio 2013 Roberto Grassi, spendendo il nome di Reconsult e avvalendosi dei consulenti di
Reconsult Francesco Ventura e Paolo Angeloro, svolgeva attività di “Assesment salute e
sicurezza dei lavoratori ai sensi del d.lgs. 81/08” in favore della società Accademia BCC;
quest’ultima versava il relativo corrispettivo di € 12.000 (non a Reconsult ma) a Consul-Tec;
j) alla fine dell’anno 2013 il Grassi cessava di svolgere funzioni gestorie in Reconsult, ma
continuava a svolgere la medesima attività tramite la partecipata Consul-Tec s.a.s., la quale
acquisiva commesse di servizi da parte di numerose società alcune delle quali clienti o ex-
clienti di Reconsult.
La società attrice sostiene che Roberto Grassi, amministratore di fatto di Reconsult sin dall’anno
2007, ha violato il divieto di concorrenza di cui all’art. 2390 c.c., arrecando alla società amministrata
un lucro cessante commisurato al guadagno che Reconsult avrebbe conseguito se l’attività del Grassi
fosse stata svolta in proprio favore, anziché in favore di Consul-Tec. Tale pregiudizio si sostanzia, in
primo luogo, nella sottrazione di alcuni clienti (Edison s.p.a., Sinergia e Accademia), oggi acquisiti da
Consul-Tec; e, in secondo luogo, nella perdita dell’opportunità di acquisire clienti (Nikopal, Rubis,
LMT, Sterling, Tom, EMP, Dekra, KTP, Sibema) che, a causa dell’infedele attività dell’amministratore,
sono stati acquisiti da Consul-Tec.
Sotto diverso profilo, la società attrice chiede il ristoro del danno (emergente) consistente nei
costi sostenuti per i propri collaboratori in relazione alla vicenda Accademia BBC (di cui al punto i che
precede); e nelle somme spese (canoni, pedaggi, etc.) in relazione ai benefits non restituiti dal Grasso
al momento della cessazione dell’incarico.
Reconsult fa valere dunque la responsabilità dell’amministratore (di fatto) Roberto Grassi ai
sensi dell’art. 2476 c.c., per violazione dei doveri posti a suo carico dalla legge e dallo statuto; e ne
chiede la condanna al risarcimento dei danni, commisurati ai pregiudizi sopra indicati.
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ROBERTO GRASSI:
non contesta le circostanze di cui alle lettere a), b), c), h), i), j);
contesta le ulteriori circostanze allegate dall’attore e nega, in particolare, di aver assunto il
ruolo di amministratore di fatto di Reconsult, deducendo che le attività da lui svolte erano del
tutto marginali (sia numericamente che come importanza), e riconducibili al suo ruolo di
consulente della società;
disconosce le e-mail prodotte dall’attore sub 34 - 40 e sub 42 – 58 (funzionali a dimostrare
attività svolte dal Grassi come amministratore di Reconsult);
in punto di diritto, contesta che la qualifica di amministratore di fatto possa indurre
l’applicazione di tutta la normativa civilistica dettata per gli amministratori di diritto, ivi
compreso il divieto di svolgere attività in concorrenza;
deduce che tutti i soci e amministratori di Reconsult erano a conoscenza dell’esistenza di
Consul-Tec e avevano (quantomeno implicitamente) autorizzato il Grassi a svolgere attività in
questa società;
contesta l’entità del danno vantato dalla società attrice, osservando che il fatturato ottenuto
da Consul-Tec attraverso i clienti è al lordo dei costi ch’essa ha dovuto sostenere per prestare i
servizi e acquisire i clienti; il danno (in denegata ipotesi) risarcibile dovrebbe quindi essere
commisurato alla percentuale di utili ricavata da Consul-Tec sul fatturato derivante da quei
clienti (e non sul fatturato tout court, come pretende l’attore);
in relazione alla vicenda Accademia BBC, deduce che il Grassi ha trasmesso ai soci di Reconsult
il dettaglio dei costi dei due collaboratori, confermando che sarebbero rimasti a carico di
Consul-Tec; e, per “compensare” questi costi, non ha emesso la fattura per il compenso
spettante a Consul-Tec per il mese di ottobre 2013;
deduce che Reconsult ha posto in essere atti di concorrenza sleale in danno del Grassi e di
Consul-Tec, che hanno comportato la perdita di alcuni clienti.
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Conclude per il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, chiede la condanna della società
attrice al risarcimento dei danni per gli atti di concorrenza sleale posti in essere in suo danno.
La causa è stata istruita mediante prove orali e CTU.
*
Esame delle domande
1. La qualità di amministratore di fatto in capo a Roberto Grassi.
1.1 La domanda di Reconsult.
La società Reconsult fa valere la responsabilità di Roberto Grassi, in primo luogo, per aver
violato il divieto di concorrenza posto a carico degli amministratori dall’art. 2390 c.c.; e, in secondo
luogo, per aver posto in essere una attività lato sensu “distrattiva”, consistente nell’essersi avvalso di
strutture e collaboratori di Reconsult per lo svolgimento di “propria” attività imprenditoriale, i cui
vantaggi sono stati percepiti da Consul-tec. Pur se il convenuto non ha mai ricoperto formalmente la
carica di amministratore, Reconsult sostiene tuttavia che sia stato amministratore di fatto sin dal suo
ingresso in società.
1.2 L’amministratore di fatto secondo la giurisprudenza.
In termini generali va ricordato che la figura dell’amministratore di fatto trova ormai pacifico
riconoscimento nella giurisprudenza per designare il soggetto che, in assenza di una qualsivoglia
investitura da parte dell'assemblea, sia pur irregolare o implicita, si sia ingerito nella gestione della
società. L’individuazione dell’amministratore di fatto è funzionale ad estendere a questo soggetto gli
obblighi posti a carico degli amministratori dalla legge e dallo statuto; e, di conseguenza, a renderlo
responsabile per le relative violazioni. In questo senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità a
partire dalla sentenza Cass. 1925/99, che ha affermato potersi prescindere, per configurare la
responsabilità dell’amministratore di fatto, dall’esistenza di una investitura da parte dell’assemblea,
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sia pur irregolare o implicita (in questo senso v. anche Cass. 9795/99; 28819/08). Nelle sentenze della
Suprema Corte si richiama la necessità, per poter qualificare un soggetto quale amministratore di
fatto, che le funzioni gestorie da lui svolte abbiano carattere sistematico e non si esauriscano nel
compimento di alcuni atti di natura eterogenea e occasionale. L’ingerenza – si afferma quindi – deve
assumere caratteri di sistematicità e completezza (v. da ultimo Cass. 4045/16). Per dare un significato
più pregnante al termine “ingerenza”, e selezionare quindi gli atti concretamente rilevanti al fine di
individuare la figura dell’amministratore di fatto, è opportuno far riferimento alla idoneità degli atti a
condizionare l’attività e le scelte operative della società. In questo senso si è espressa anche la
Cassazione affermando: “In materia societaria è ravvisabile la figura dell'amministratore di fatto nella
persona di cui sia stato accertato l'avvenuto inserimento nella gestione di impresa, desumibile dalle
direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative” (Cass. 2586/14). Nel caso in esame le
parti controvertono proprio sul significato da annettere agli atti compiuti dal Grassi in Reconsult: la
società attrice sostiene ch’essi siano rivelatori di una ingerenza sistematica e determinante; mentre il
convenuto afferma essersi trattato di atti occasionali e di scarsa pregnanza concreta.
1.3 Le “specificità” di Reconsult.
Prima di analizzare le attività svolte dal Grassi in Reconsult (quali sono state provate all’esito
dell’istruttoria) è opportuno svolgere alcune considerazioni sulle peculiarità di questa società, sulla
sua costituzione e sul ruolo in essa svolto dai soci. Reconsult s.r.l. è stata costituita nel marzo 2005 dai
sig.ri Vincenzo Sciarrillo, Claudio Solera e Andrea Gilli. Tutti i soci hanno, sin dalla costituzione,
assunto responsabilità amministrative, entrando a far parte del CdA, presieduto dallo Sciarrillo.
L’anno successivo (2006), quando è entrato a far parte della compagine societaria Raffaele Sciarrillo,
anch’egli ha assunto la carica di amministratore delegato. L’unico fra i soci che, pur facendo parte del
CdA, non aveva deleghe gestorie (e non percepiva i relativi compensi) era il rag. Andrea Gilli,
verosimilmente nominato in ragione delle sue competenze economico-finanziarie. Nel gennaio 2007
Alberto Bezzi e Roberto Grassi acquistano una partecipazione del 10% ciascuno in Reconsult (poi
aumentata al 21% nell’anno 2009). Il Bezzi, al pari degli altri soci, entra immediatamente a far parte
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del CdA. Non così il Grassi, che “si ritaglia” una posizione per così dire “asimmetrica” rispetto a quella
degli altri soci, essendo l’unico a non essere anche amministratore. Il convenuto sostiene che tutte le
attività svolte dal Grassi “erano in realtà il frutto della sua normale attività operativa di consulente”; in
linea con i contratti stipulati fra Reconsult e Consul-tec; e non avevano “niente a che fare con l’attività
amministrativa e gestoria di una società”. La difesa di Grassi si spinge anche oltre e “capovolge” la
prospettiva dell’attore, sostenendo che tutti gli altri soci, tranne Vincenzo Sciarrillo, erano
amministratori apparenti, privi di effettive funzioni gestorie e impegnati unicamente in una attività
lavorativa che costituiva l’oggetto dell’attività di Reconsult: “… quello che tutti facevano nella società
era lavorare, tutti erano soci d’opera più che amministratori, svolgevano attività operativa a favore
della società e i compensi percepiti altro non erano che la forma della remunerazione di quella attività
operativa vestita con l’abito del compenso amministratore. Cioè non era Grassi un amministratore di
fatto, erano gli altri che erano amministratori apparenti (a parte Vincenzo Sciarrillo che effettivamente
amministrava la società)” (comparsa di risposta p. 11). Questa impostazione è confermata in
comparsa conclusionale, laddove Grassi – anche sulla scorta delle risultanze istruttorie – afferma che
Reconsult “anche se inquadrata come società a responsabilità limitata, agiva come fosse
un’associazione professionale, una società di persone”. C’è, in queste difese, il chiaro riconoscimento
di un’omogeneità sostanziale fra le attività svolte dal Grassi e quelle svolte dagli altri soci
amministratori (tranne Sciarrillo). E così pure si riconosce che i compensi degli amministratori “non
erano fissati in base alle deleghe e alle conseguenti attività di amministrazione della società … ma
erano fissati anno per anno in base ai risultati (operativi) da ciascuno raggiunti” (comparsa
conclusionale p. 10); dunque il medesimo criterio informava la determinazione dei compensi dovuti
agli amministratori (di diritto) e la quantificazione del corrispettivo per la Consul-tec di Grassi. Ora,
questa prospettazione appare condivisibile nella parte in cui vuole evidenziare che Reconsult operava
secondo modalità proprie più di una società di persone che di una società di capitali; in un contesto
cioè nel quale la posizione del socio, il suo personale apporto, sono più incisivi e determinanti rispetto
all’apporto di capitale. Non può essere però condivisa laddove intende escludere valenza gestoria alle
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attività svolte dal Grassi per il solo fatto ch’esse si sostanziavano in attività professionale
(“consulenziale”) riconducibile all’oggetto sociale. Infatti nelle società di persone – e in quelle, come
Reconsult, operanti su base sostanzialmente personale – il confine fra l’attività lavorativa, soprattutto
quando consiste in una professione intellettuale altamente qualificata, e quella gestoria è spesso
labile. Nel caso concreto Reconsult ha come oggetto (cfr. visura CCIAA p. 3) l’attività di consulenza e
organizzazione aziendale nelle seguenti aree:
strategia e modelli di business;
sviluppo dell’organizzazione;
soddisfazione della clientela e gestione delle relazioni con la clientela;
sviluppo delle risorse umane;
qualità totale - programmi di ottimizzazione dei processi – modello europeo per l’eccellenza;
sistemi di gestione: qualità – ambiente – sicurezza;
gestione ambientale d’impresa;
realizzazione e gestione di programmi nazionali e comunitari di finanza agevolata.
La selezione dei clienti, la scelta delle strategie organizzative e dei modelli di business, organizzativi e
di sviluppo da proporre costituiscono, al tempo stesso, attività professionali attraverso cui si esplica
l’impresa societaria; e scelte di gestione della società stessa, che richiedono valutazioni e
coordinamento fra i soci. Non è un caso dunque che tutti i soci, sin dalla nascita della società, abbiano
assunto anche la carica di amministratore con poteri di rappresentanza esterna della società (fatta
eccezione per il solo Gilli) “con firma libera e disgiunta” (v. visura p. 7-9).
1.4 I documenti esaminati dal CTU.
Si procederà ora all’esame delle emergenze istruttorie per verificare l’entità e la consistenza
delle attività svolte dal Grassi e il loro impatto sulle scelte operative della società. In via preliminare è
necessario ricordare che, per dimostrare il ruolo di amministratore di fatto svolto dal Grassi, la società
attrice ha prodotto copie cartacee di numerose e-mail scambiate fra le parti. Alcune di queste mail
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(quelle prodotte come doc. da 34 a 40 e da 42 a 58) sono state “contestate” dal convenuto in quanto
prive di firma e data certa. E’ stata pertanto disposta CTU per verificare la corrispondenza fra le copie
delle mail prodotte dall’attore e gli originali o le copie informatiche archiviate sul sistema informatico
di Reconsult. Il consulente è stato investito anche del compito di verificare l’invio e la ricezione di tali
documenti e di evidenziare ogni circostanza da cui possa evincersi una alterazione degli stessi. Si
sintetizzano di seguito i risultati cui è pervenuto il CTU:
a) le email di cui ai numeri 35, 36, 37, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 58 sono state trovate sui sistemi
Reconsult analizzati e identificate come corrispondenti agli atti depositati;
b) le email di cui ai numeri 34, 39, 44, 50, 53, 55, 57 non sono state trovate sui sistemi Reconsult
analizzati; tuttavia per ognuna di queste è stata trovata un’email inoltrata o una risposta che
contiene l’email prodotta in copia cartacea dall’attore; il CTU non ha potuto garantire la
corrispondenza dell’email originale rispetto agli atti prodotti (pur non rinvenendo evidenze di
alterazione);
c) le email di cui ai numeri 38, 52, 54, 56 non sono state trovate sui sistemi Reconsult.
Premesso che il procedimento seguito dal perito d’ufficio è logico, coerente e ampiamente
argomentato, non si ravvisano motivi per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto. Si prenderanno
quindi in considerazione come prova – oltre, ovviamente, alle mail non contestate dal convenuto –
soltanto le mail riconosciute conformi (gruppo a); e si farà riferimento alle mail del gruppo b solo in
funzione “rafforzativa” o “confermativa” di quanto risulta dalle prime o da altri elementi. Infatti, la
presenza del testo in altre mail (inoltrate o di risposta), unitamente alla mancata evidenza di
alterazioni, costituisce indizio della “autenticità” anche di queste mail.
1.5 Le attività gestorie svolte da Roberto Grassi.
1.5.1 La partecipazione ai c.d. “CdA” di Reconsult. Si ritiene che il primo elemento, in
ordine di importanza, indicativo del costante e totale coinvolgimento del Grassi nell’attività gestoria
sia la sua partecipazione alle riunioni periodiche con gli altri amministratori, che venivano
correntemente (e significativamente) chiamate “CdA”. Si richiamano al riguardo i seguenti elementi.
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Deposizione del teste Claudio Basso: “Posso dire che all’incirca ogni 2 mesi c’erano delle
riunioni presso la sede Reconsult di Torino, a cui prendevano parte i soggetti indicati nel
capitolo … Confermo che queste riunioni venivano chiamate “CdA” dai soci della Reconsult.
Non so dire quale fosse l’ordine del giorno, ma questi eventi erano indicati in questo modo in
calendario”.
Deposizione del teste Andrea Gilli: “Confermo che le riunioni si tenevano con una certa
frequenza. Ogni volta che c’era una riunione Sciarrillo chiedeva al mio studio il bilancio
contabile e la situazione economica fino a quel periodo proprio per poterla discutere con gli
altri soci. In alcuni casi mi veniva chiesto di partecipare per i temi che mi riguardavano
(discussione sul bilancio). ADR Mi pare che alle riunioni a cui ho partecipato fosse presente
anche il Grassi, almeno ad alcune di queste se non a tutte … Posso confermare anche che
queste riunioni venivano chiamate dai soci “CdA”, anche se non erano veri e propri CdA
formalmente convocati e in cui veniva redatto un verbale. Questo era però il modo di
chiamarle”. Questa deposizione è significativa perché dà conto del fatto che in queste riunioni
si discuteva anche (sulla base degli elementi predisposti dal commercialista) della situazione
economica della società.
E-mail prodotte come doc. 45, 46, 47, 48, 49 e 51, da cui si evince la partecipazione e il ruolo
del Grassi nella convocazione di questi CdA.
Al fine di indagare lo svolgimento di attività “gestoria” da parte del Grassi è del tutto irrilevante che
queste riunioni avessero carattere “informale” e non fossero documentate attraverso verbali raccolti
nel libro delle adunanze del consiglio di amministrazione. Ciò che distingue la figura
dell’amministratore di fatto è l’esercizio concreto ed effettivo di attività di gestione. Rilevante è,
pertanto, la circostanza che in questi incontri – correntemente definiti CdA dai soci – fossero prese le
decisioni amministrative operative. D’altra parte, la frequenza e la sistematicità con cui tutti i soci e
amministratori di Reconsult si incontravano è indice, di per sé, dell’esistenza di una attività comune,
che trascendeva le singole prestazioni lavorative professionali svolte da ogni singolo socio.
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1.5.2 Contrattazione con clienti e collaboratori a nome di Reconsult. I documenti
prodotti dall’attore dimostrano che il Grassi ha trattato direttamente con alcuni clienti (non quale
semplice consulente, come sostiene il convenuto, ma) spendendo il nome della società. Si richiamano
i seguenti elementi.
Sottoscrizione dell’offerta Reconsult al cliente Edison s.p.a. in data 28.12.08 (doc. 9),
dell’offerta 16.12.10 (doc. 12); dell’offerta in data 12.1.12 (doc. 14); a queste offerta ha fatto
seguito l’emissione di ordini da parte del cliente.
Trattative e predisposizione dell’offerta per il cliente Edison Stoccaggio in data 20.12.12 (doc.
18-20).
Sottoscrizione dell’offerta 14.5.13 al cliente Credito Cooperativo dell’Adda e del Cremasco
Cassa Rurale (doc. 22).
Sottoscrizione delle offerte 11.2.13 e 10.7.13 a Federazione BCC Friuli Venezia Giulia (doc. 23,
62).
Accordi con i clienti per l’emissione delle fatture da parte di Reconsult (doc. 24, 25, 26, 27).
Sottoscrizione, a nome di Reconsult, di contratti con collaboratori della società: contratto con
Giorgio Trigiani del 2.1.09 (doc. 28); contratti con Gianmarco Bor (doc. 29, 30, 31); contratto
con Mariangela Maisano del 25.5.09 (doc. 32).
1.5.3 Direttive impartite a professionisti e collaboratori di Reconsult. Grassi ha
impartito direttive in merito alla contabilità, alla predisposizione delle buste paga, alla predisposizione
dei contratti di collaborazione e alle comunicazioni agli Enti Previdenziali (doc. 34, 35). Egli, inoltre,
dava direttive ai consulenti di Reconsult in merito alle attività da svolgere, come si evince:
dalle mail 36, 37, 40;
dalle deposizioni del teste Paolo Angeloro: “Io nella mia attività operativa di cui ho detto
prima, facevo riferimento in Reconsult sia al Grassi (soprattutto per la parte di sviluppo
progetti, coordinamento attività operativa e sul campo) sia al Bezzi (per l’aspetto relazionale e
commerciale). Per quanto riguarda il verbale di riunione del 28.11.06, non ho mai visto prima
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questo documento. Posso confermare che il Grassi si occupava di quanto indicato al punto b) di
tale documento. Tuttavia il Grassi teneva i contatti con me e gli altri consulenti e coordinava
l’attività operativa. Della parte commerciale come ho detto si occupava di più il Bezzi, ma
anche il Grassi aveva una parte di tipo commerciale, nella misura in cui poteva cogliere
occasioni di sviluppo derivanti da rapporti con singoli clienti”.
1.5.4 Benefits aziendali. Va infine ricordato che Reconsult aveva concesso al Grassi gli stessi
benefits degli altri amministratori (notebook HP, IPhone, chiavetta Vodafone dati, Viacard intestata
alla società, Telepass). La circostanza non è stata contestata dal convenuto.
*
Il complesso di questi elementi, che attengono sia alla struttura e alle peculiarità della società
Reconsult, sia alle attività concretamente poste in essere dal Grassi nei rapporti interni (con gli altri
soci-amministratori) ed esterni (coi clienti e i collaboratori), induce a ritenere che Roberto Grassi
abbia preso parte sistematicamente a tutte le più significative attività in cui si manifestava
l’amministrazione societaria, svolgendo compiti e ruoli del tutto simili a quelli degli altri soggetti
formalmente investiti del potere gestorio e della rappresentanza.
2. L’attività in concorrenza e l’applicabilità dell’art. 2390 c.c.
2.1 L’art. 2390 c.c. e gli amministratori di fatto.
Il convenuto contesta che il divieto di concorrenza previsto dall’art. 2390 c.c. trovi applicazione
nei confronti degli amministratori di fatto. Sostiene infatti che la figura dell’amministratore di fatto è
normativamente prevista solo dall’art. 2639 c.c., che equipara tale soggetto all’amministratore di
diritto ai fini dell’applicabilità delle sanzioni previste dagli art. 2621 e ss. c.c. e delle sanzioni previste
in materia fallimentare. Nega, quindi, che l’estensione delle responsabilità penali e civili
all’amministratore di fatto sia ammissibile in assenza di una specifica previsione di legge. Questa
prospettazione, almeno per quanto concerne gli aspetti civilistici della responsabilità, non è
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condivisibile. La figura dell’amministratore di fatto nasce in larga misura dall’elaborazione
giurisprudenziale (di cui si è dato sommario conto al punto 1.2). La finalità di questa costruzione è
quella di tutelare la società e i suoi creditori rispetto alle condotte pregiudizievoli poste in essere da
coloro che, non rivestendo formalmente la carica di amministratore, non sono soggetti ai doveri (di
diligenza, di conservazione del patrimonio, di osservanza di specifici obblighi) dettati dalla legge e
dallo statuto. E’ vero dunque che l’art. 2360 c.c. rivolge il suo precetto (di divieto di concorrenza) ai
soli amministratori; ma è altrettanto vero che allo stesso modo si esprimono tutte le norme che
fissano obblighi e prevedono “reazioni” a carico degli organi amministrativi (a partire dagli art. 2392,
2393 e 2394 che tratteggiano i presupposti e le modalità delle azioni di responsabilità della società,
dei soci e dei creditori).
2.2 La presunta “autorizzazione” di Reconsult all’attività concorrenziale.
Sotto diverso profilo, va osservato che il divieto di concorrenza è espressione del più generale
divieto per l’amministratore di agire in conflitto di interessi con la società, disciplinato dall’art. 2391
c.c. Quest’ultima norma, al pari dell’art. 2390, non prevede un divieto assoluto di agire in conflitto di
interessi; ma impone all’amministratore portatore di una situazione di conflitto di dare notizia agli
altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in
una determinata operazione della società; e di precisare la natura, i termini, l’origine e la portata di
questo interesse. La società, così debitamente informata, può autorizzare l’operazione in conflitto,
motivando adeguatamente sulle ragioni di convenienza. Il mancato rispetto di questo dovere
informativo, oltre a comportare l’annullabilità delle deliberazioni societarie, è fonte di responsabilità
per l’amministratore (art. 2391 comma 4°). In termini del tutto analoghi va letto l’art. 2390.
L’assemblea può autorizzare l’amministratore a svolgere attività concorrente. Ma una simile
autorizzazione, per essere valida, deve essere “informata” e quindi “consapevole”. Il che significa che
– anche a voler ammettere, come fa una parte della dottrina, che l’autorizzazione possa essere data
anche implicitamente dall’assemblea dei soci all’amministratore concorrente – la prova di tale
autorizzazione (in assenza di delibera) può trarsi solo da elementi chiari e concordanti indicativi del
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fatto che l’assemblea era pienamente a conoscenza della natura, della portata e della consistenza
dell’attività concorrenziale. Il sig. Grassi allega due elementi a supporto di questa pretesa conoscenza:
a) il fatto che “i mandati per l’attività professionale a favore di Reconsult erano stipulati appunto con
Consultec”; e che “il socio di Grassi in Consultec (il sig. Bezzi) era anche lui socio nonché
amministratore delegato di Reconsult”;
b) il fatto che Reconsult – che riceveva mensilmente le fatture emesse da Consul-Tec per l’attività
svolta dal Grassi – non poteva non sapere (considerata la numerazione progressiva obbligatoria delle
fatture) che Consul-Tec emetteva fatture anche ad altri soggetti.
Da questi elementi non può tuttavia trarsi la prova di una implicita autorizzazione. In primo luogo
perché, se l’esistenza di Consul-Tec era certamente nota ai soci di Reconsult, da ciò non si può
desumere che essi conoscessero anche la portata dell’attività di questa società, i suoi clienti e il
fatturato da essi ricavato. E’ vero che Bezzi, amministratore delegato di Reconsult, era anche socio di
Consul-Tec; ma egli era mero socio accomandante, titolare di una quota di capitale del 10%, a fronte
del 90% detenuto dal socio accomandatario Grassi. In secondo luogo, il fatto che Consul-Tec
emettesse ogni anno fatture ulteriori rispetto alle 12 emesse nei confronti di Reconsult (un numero di
fatture peraltro molto limitato, che varia dalle 17 totali dell’anno 2008 alle 28 totali dell’anno 2013)
non dimostra che la società attrice fosse a conoscenza del numero, dei destinatari e dell’importo di
queste fatture, e fosse quindi in grado di apprezzare l’esistenza e la consistenza dell’attività
concorrenziale svolta da Consul-Tec (e, tramite essa, dal Grassi).
*
In definitiva: è pacifica l’attività concorrenziale svolta da Consul-Tec e quindi, indirettamente, dal suo
socio accomandatario Roberto Grassi. Questa attività viola il divieto di concorrenza posto a carico
degli amministratori, anche di fatto, dall’art. 2390 c.c. Non è provato che il Grassi sia stato
autorizzato, né espressamente attraverso la delibera assembleare prevista da tale norma, né
implicitamente a svolgere tale attività in concorrenza.
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3. I danni subiti da Reconsult.
3.1 La prospettazione della società attrice.
Reconsult sostiene di aver subito, a causa dell’attività concorrenziale svolta dal Grassi in
violazione del divieto di cui all’art. 2390, un pregiudizio pari al fatturato realizzato da Consul-Tec nel
periodo da gennaio 2007 a dicembre 2013. Argomenta la società attrice: “Laddove il sig. Grassi avesse
rispettato il divieto di concorrenza su di lui gravante e, dunque, avesse svolto tale attività per conto di
Reconsult invece che per conto di Consul-Tec sas, il predetto fatturato sarebbe stato conseguito dalla
prima invece che dalla seconda. Pertanto, i danni subiti da Reconsult a titolo di lucro cessante relativo
al periodo dal 1.1.2007 al 31.12.2013, in conseguenza dell’attività illecita svolta dal sig. Grassi, devono
liquidarsi in misura corrispondente al fatturato conseguito da Consul-tec sas per tale attività e,
pertanto, nel complessivo importo di € 244.869,99”. Con riferimento al periodo successivo a dicembre
2013, quando il Grassi ha lasciato Reconsult, l’attrice sostiene di aver subito un pregiudizio causato
“per inerzia” dalla precedente attività concorrenziale illecita del Grassi, protrattasi per oltre 5 anni.
Infatti “lo svolgimento da parte del sig. Grassi di attività concorrenziale tramite Consul-Tec, per cinque
anni con volumi significativi di fatturato, ha permesso a quest’ultima società (e quindi al sig. Grassi) di
“creare” e “consolidare” un rapporto commerciale con società clienti di Reconsult che, nel periodo in
questione, non avrebbe dovuto essere “creato”, poiché tutta l’attività prestata dal sig. Grassi avrebbe
dovuto essere prestata solo ed esclusivamente per conto di Reconsult”.
3.2 I criteri per la liquidazione del danno.
La liquidazione del pregiudizio subito da Reconsult a causa dell’attività concorrenziale svolta
dal Grassi non può che procedere in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c. Occorre considerare, in
primo luogo, che non pare possibile equiparare tout court i clienti e il fatturato ottenuti da Consul-Tec
ai clienti e al fatturato persi da Reconsult nel periodo considerato. Esistono specificità di ciascuna
società (servizi offerti, collaboratori di cui si avvalgono le società, bacino territoriale) che non
consentono di affermare che, in difetto dell’attività concorrenziale svolta dal Grassi, tutti i clienti di
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Consul-Tec si sarebbero rivolti a Reconsult e avrebbero prodotto un identico fatturato. Il fatturato è
quindi un utile elemento da cui muovere per la liquidazione equitativa, ma non può certamente
coincidere con il danno. Vanno poi presi in considerazione due elementi debitamente sottolineati
dalla difesa del convenuto. In primo luogo, il fatto che l’acquisizione e la gestione del cliente comporta
costi per la società. I costi dei clienti fatturati da Consul-Tec sono stati sostenuti da questa e non da
Reconsult. In secondo luogo, che ciascuno dei soci amministratori di Reconsult percepiva dalla società
un compenso parametrato alle attività da lui stesso svolte e agli utili che da queste attività aveva
ricavato la società. Sul punto è importante ricordare quanto dichiarato dal teste Andrea Gilli (socio e
amministratore di Reconsult): “Posso però dire per aver seguito le attività contabili della società, che
per gli amministratori Sciarrillo, Bezzi e Solera venivano emessi dei cedolini paga per il pagamento dei
compensi agli amministratori; mentre il Grassi fatturava tramite Consul-tec a Reconsult. Queste
modalità di pagamento corrispondevano a quanto mi era stato detto dagli amministratori, cioè che il
compenso di Grassi sarebbe stato pagato mediante fatturazioni di Consul-tec. ADR Non so dire se i
compensi pagati agli amministratori fossero identici a quanto fatturava Consul-tec. In verità anche i
compensi agli amministratori erano diversi l’uno dall’altro. … A quanto mi risulta la imputazione dei
ricavi e dei costi veniva effettuata non tanto con riferimento ai singoli soci-ammministratori, ma ai
centri Milano e Torino. Non escludo che venissero fatti anche ulteriori conteggi tra i soci per tener
conto delle attività da ciascuno svolte. I compensi spettanti a ciascun socio venivano in parte definiti
sulla base delle attività da ciascuno svolte e tenendo conto dei costi di ciascuno dei centri (Milano e
Torino) sulla cui base era organizzata l’attività di Reconsult. Confermo che Consul-tec emetteva a
Reconsult una fattura mensile fissa, in acconto, sulla base dei margini preventivati e poi una fattura
finale a conguaglio a fine anno. Posso però aggiungere che allo stesso modo erano strutturati i
cedolini paga degli altri amministratori diversi dal Grassi, cioè anche qui acconti mensili e un
conguaglio a fine anno”. In altri termini: i soci amministratori si dividevano, formalmente sotto forma
di “compensi” per l’attività amministrativa (e, nel caso di Grassi, di corrispettivo per attività di
consulenza), gran parte degli utili che derivavano alla società dall’attività professionale da ciascuno di
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essi svolta (si ricorda che tutti i soci erano anche amministratori). Dunque il maggior fatturato
apportato dall’attività del Grassi avrebbe sì arrecato a Reconsult un utile, ma solo dopo esser stato
depurato dei costi dei singoli progetti, dei costi della struttura e dei compensi spettanti al socio che
aveva procurato quel fatturato.
Alla luce di queste considerazioni, un utile criterio equitativo per la liquidazione del danno
pare quello (proposto dal convenuto, comparsa conclusionale p. 23), che muove da un raffronto
percentuale tra il fatturato di Reconsult negli anni dal 2007 al 2013 e gli utili maturati dalla società nei
medesimi anni. Sulla base della percentuale di utili ricavati dal fatturato è possibile infatti ricavare
(applicando la medesima percentuale) quali utili Reconsult avrebbe ottenuto se avesse beneficiato del
maggior fatturato di cui al doc. 30. L’esame dei bilanci di Reconsult dal 2007 al 2013 (doc. 22-28
Grassi), cioè nel periodo in cui il Grassi è stato socio e amministratore di fatto, evidenzia i seguenti
dati:
ANNO FATTURATO UTILE (PERDITA) % UTILE SU FATTURATO
2007 561.659 20.754 3,70%
2008 493.387 15.929 3,23%
2009 709.286 21.336 3,01%
2010 867.405 37.854 4,36%
2011 785.195 29.885 3,81%
2012 1.081.891 53.799 4,90%
2013 633.907 (13.419) (2,12%)
Negli anni dal 2007 al 2012, gli utili hanno dunque rappresentato un valore percentuale sul fatturato
pari al 3,84% circa.
Per determinare il danno subito da Reconsult si può assumere che, qualora il Grassi si fosse astenuto
dallo svolgimento dell’attività concorrenziale qui censurata e avesse, invece, operato per far acquisire
a Reconsult la clientela acquisita da Consul-Tec, la società attrice avrebbe, negli anni dal 2007 al 2013
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conseguito un fatturato di entità equiparabile a quello ottenuto da Consult-tec (dai clienti diversi da
Reconsult) e risultante dal doc. 30 di parte convenuta. Tale fatturato è di poco inferiore a € 245.000 (€
244.529,99). Applicando a questo importo la percentuale media sopra indicata (3,84%), si ottiene
l’importo di € 9.408, che rappresenta il margine di utili prodotti da tale fatturato.
Reconsult chiede di essere risarcita anche del danno subito nel periodo successivo alla fuoriuscita del
Grassi. Sostiene infatti che l’illecita attività concorrenziale da questi svolta abbia indotto, da un lato, la
perdita di alcuni clienti e, dall’altro, la mancata acquisizione di ulteriori clienti che si sono rivolti a
Consul-tec. Questa pretesa risarcitoria deve essere esaminata considerando che:
da un lato, il Grassi non era legato da alcun patto di non concorrenza con Reconsult; quindi,
una volta cessato di svolgere le funzioni gestorie in tale società, legittimamente poteva
operare per acquisire clienti alla “propria” società Consul-tec;
dall’altro tuttavia è innegabile che l’opera di acquisizione e consolidamento della clientela a
favore di Consul-tec sia stata agevolata dalla pregressa attività concorrenziale illecita svolta
dallo stesso Grassi; in altri termini: nel periodo in cui il Grassi operava come socio e
amministratore di fatto di Reconsult, ha allacciato e rafforzato parte di quei rapporti coi clienti
di cui Consul-tec ha beneficiato (o continuato a beneficiare) anche dopo la fuoriuscita del
Grassi da Reconsult. Si tratta di clienti che – rivolgendosi a Consul-tec per la medesima
tipologia di servizi prestati anche da Reconsult – sarebbero stati, almeno in parte acquisiti o
mantenuti dalla società attrice dopo il 2013.
Questa voce di pregiudizio può essere ristorata in termini strettamente equitativi attraverso un
aumento del 20% della somma sopra considerata.
Si ritiene quindi di liquidare il danno subito da Reconsult nella somma di € 9.408 + 20% = € 11.289,60;
arrotondando questa cifra a € 11.500 per “attualizzare” il pregiudizio rispetto all’epoca di
verificazione.
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3.3 L’addebito a Reconsult dei costi delle prestazioni in favore di Federazione BCC Friuli.
Reconsult allega che il Grassi ha fornito alla Federazione BCC del Friuli le prestazioni di servizi
descritte nell’ ”offerta” del 10.7.13, avvalendosi dei consulenti di Reconsult e facendo sostenere alla
società tutte le relative spese, per il complessivo importo di € 6.837,76. Egli dunque, quale
amministratore di fatto di Reconsult, ha dolosamente fatto sostenere i predetti costi alla società,
conseguendo però un vantaggio patrimoniale proprio (o comunque di Consul-Tec sas), così
compiendo un altro gravissimo atto di mala gestio. I costi sostenuti da Reconsult per l’operazione in
esame risultano dal prospetto prodotto come doc. 74-bis e sono a pari a € 6.581,10 di imponibile. Il
convenuto non contesta che i costi di quest’operazione siano stati addebitati a Reconsult, né che i
proventi siano andati a vantaggio di Consul-tec. Sostiene però di aver correttamente comunicato a
Reconsult il dettaglio dei costi dei due collaboratori impiegati in questa operazione, confermando che
sarebbero rimasti a suo carico. E infatti “A compensazione del fatto che in realtà le spese erano state
effettivamente pagate da Reconsult, Grassi confermava che Consultec non avrebbe emesso la fattura
di Ottobre di € 6.000,00 oltre accessori ad essa spettante come da mandato ancora pendente (“per il
mese di ottobre non emetterò quindi fattura”). Rispondeva a quella comunicazione (doc. 32) il socio
amministratore Sig. Solera con un laconico ma inequivocabile “OK!” seguito da una faccina di
apprezzamento “”. Cosa che è poi effettivamente successa.” Le difese del convenuto sono
condivisibili, in quanto:
le comuncazioni fra Grassi e Reconsult relative ai costi dei due collaboratori risultano dai doc.
31 e 32 prodotti dal convenuto;
Reconsult avrebbe dovuto provare – producendo la fattura emessa da Grassi per i propri
compensi relativi al mese di ottobre e/o il relativo pagamento – che questi compensi sono
stati pagati; una tale prova non è stata però fornita.
Nulla è quindi dovuto a questo titolo.
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3.4 Il rimborso dei costi dei benefits aziendali.
La società attrice sostiene che anche dopo la cessazione delle funzioni di amministratore, nel
dicembre 2013, il sig. Grassi ha continuato a utilizzare alcuni beni aziendali che gli erano stati
consegnati a titolo di benefits (computer, Iphone, Viacard, Telepass, chiavetta Vodafone dati),
addebitando i relativi costi alla società. Egli ha restituito tali beni solo in data 20.5.2014, ad eccezione
del telefono cellulare e della Viacard, non ancora restituiti. Chiede pertanto di essere rimborsata dei
costi telefonici, utilizzo dati ed autostradali, indebitamente addebitati dal sig. Grassi alla società nel
periodo successivo al 1.1.2014, ad oggi pari ad € 1.034,40. Questa voce di danno, dettagliata nel doc.
80 di parte attrice con specifico riferimento alle fatture pagate per l’utilizzo di tali benefits (tutte
successive al gennaio 2014) non è stata contestata dal convenuto. Il Grassi va pertanto condannato al
rimborso delle fatture in questione, per il complessivo ammontare di € 1.034,40.
4. La domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dal Grassi.
Il convenuto sostiene che, dopo la sua fuoriuscita da Reconsult, gli amministratori e soci di
questa società hanno messo in atto “un’intensa attività di disturbo nei confronti del sig. Grassi e di
Consultec per tentare di acquisire quei clienti che, liberamente e legittimamente, erano rimasti in
contatto con il sig. Grassi. Tale attività che si è tradotta in continue e pressanti richieste di
informazioni, spesso condite con poco lusinghieri commenti sulla correttezza professionale del sig.
Grassi, sulla sua capacità professionale e sulla sua lealtà” (comparsa di risposta p. 31). Chiede quindi il
ristoro dei danni “di immagine e professionali” subiti. Questa domanda – che non è stata più
sviluppata né argomentata nelle difese conclusive – deve essere respinta perché:
è provato, alla luce delle argomentazioni sviluppate nei capitoli 1 e 2, che Grassi, quale
amministratore di fatto di Reconsult, ha effettivamente svolto una attività di concorrenza
illecita in danno di questa società;
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non c’è prova, per contro, dell’attività di concorrenza denigratoria che sarebbe stata posta in
essere da Reconsult (e che trascenda i limiti di una legittima comunicazione ai propri clienti o
ex clienti della situazione di fatto riguardante il sig. Grassi);
non c’è prova dei danni subiti dal Grassi (o da Consul-tec) in conseguenza della condotta di
Reconsult, risultando anzi che Consul-tec abbia mantenuto e consolidato il rapporto con i
propri clienti.
5. Spese del giudizio e di CTU.
5.1 Per determinare il carico delle spese di lite occorre considerare che:
la domanda di risarcimento proposta dalla società attrice è fondata e viene accolta, tuttavia
i danni sono liquidati in misura notevolmente inferiore a quanto richiesto (circa un ventesimo);
la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto Grassi è respinta.
Si ravvisano quindi i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c. per la parziale compensazione (in misura di un
terzo) delle spese del giudizio. La restante parte delle spese (2/3) deve gravare sul Grassi, che va
condannato al relativo rimborso in favore di Reconsult. Le spese sono liquidate come segue, sulla base
dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014. Lo scaglione di riferimento va
determinato tenendo conto, per un verso, della somma riconosciuta a titolo di risarcimento a
Reconsult (e non di quella domandata); e per altro verso del valore della domanda riconvenzionale di
Grassi (che è stata respinta); si applica dunque lo scaglione di valore da € 52.000 a € 260.000. Ai fini
della liquidazione fra il minimo e il massimo previsti dallo scaglione di riferimento, si tiene conto
dell’importanza del procedimento, della complessità e del numero delle questioni trattate, nonché del
pregio dell’attività difensiva, desunto anche dalle tecniche redazionali degli atti difensivi (uso di
sommari e link ipertestuali ai documenti prodotti):
fase di studio € 2.500
fase introduttiva € 2.000
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fase istruttoria € 6.000
fase decisoria € 6.000
E dunque in totale € 16.500, oltre € 1.570,37 per spese vive; spese generali, IVA e CPA come per
legge.
5.2 Vanno poste in via definitiva a carico del convenuto Grassi le spese di CTU, già liquidate
con provvedimento del 17.7.17.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così
provvede:
dichiara tenuto e condanna ROBERTO GRASSI al pagamento in favore di RECONSULT SRL di €
12.534,40, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
rigetta le domande riconvenzionali proposte da ROBERTO GRASSI;
compensa le spese del giudizio in misura di un terzo (1/3) e
condanna ROBERTO GRASSI al rimborso della restante parte (2/3) di dette spese in favore di
RECONSULT SRL , liquidandole, per il loro intero ammontare, in € 16.500, oltre € 1.570,37 per spese
vive; spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da provvedimento del 17.7.17, a carico di
ROBERTO GRASSI . F
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Sentenza n. 1066/2018 pubbl. il 05/03/2018RG n. 27879/2014
http://bit.ly/2CwU0rJ
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Torino, 28 febbraio 2018
Il Giudice
Marco Ciccarelli
Il Presidente
Silvia Vitro’
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Sentenza n. 1066/2018 pubbl. il 05/03/2018RG n. 27879/2014
http://bit.ly/2CwU0rJ