SentenzaIn seguito i reclami SK2 12 1, SK2 12 2 e SK2 12 3 pendenti dinanzi al Tribunale cantonale...

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Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.: Coira, 30 novembre 2012 Comunicata per iscritto il: SK1 11 25 [non comunicata oralmente] 11 dicembre 2012 (Con sentenza 6B_41/2013 del 25 luglio 2013 il Tribunale federale ha respinto il ricorso contro questa sentenza. In seguito i reclami SK2 12 1, SK2 12 2 e SK2 12 3 pendenti dinanzi al Tribunale cantonale sono stati ritirati.) Sentenza Prima Camera penale Presidenza Brunner Giudici Michael Dürst e Priuli Attuario Rogantini Nell'appello penale di X._____ , appellante e appellato incidentale, patrocinato dall’avv. lic. iur. Fabrizio Keller, San Roc, 6537 Grono, e nell’appello incidentale di Y._____ , appellata e appellante incidentale, patrocinata dallavv. Chiarella Rei- Ferrari, Via Alberto di Sacco 8, 6501 Bellinzona, contro la sentenza del Tribunale distrettuale Moesa del 24 maggio 2011, comunicata il 25 luglio 2011, in re dell’appellante incidentale e della Procura pubblica dei Grigioni , Sennhofstrasse 17, 7001 Coira, appellata, contro l’appellante, concernente reiterata tentata coazione sessuale, è risultato:

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Kantonsgericht von Graubünden

Dretgira chantunala dal Grischun

Tribunale cantonale dei Grigioni

Rif.: Coira, 30 novembre 2012 Comunicata per iscritto il:

SK1 11 25 [non comunicata oralmente] 11 dicembre 2012

(Con sentenza 6B_41/2013 del 25 luglio 2013 il Tribunale federale ha respinto il ricorso contro questa sentenza. In seguito i reclami SK2 12 1, SK2 12 2 e SK2 12 3 pendenti dinanzi al Tribunale cantonale sono stati ritirati.)

Sentenza

Prima Camera penale

Presidenza Brunner

Giudici Michael Dürst e Priuli

Attuario Rogantini

Nell'appello penale

di X._____, appellante e appellato incidentale, patrocinato dall’avv. lic. iur. Fabrizio

Keller, San Roc, 6537 Grono,

e nell’appello incidentale

di Y._____, appellata e appellante incidentale, patrocinata dall’avv. Chiarella Rei-

Ferrari, Via Alberto di Sacco 8, 6501 Bellinzona,

contro

la sentenza del Tribunale distrettuale Moesa del 24 maggio 2011, comunicata il 25

luglio 2011, in re dell’appellante incidentale e della P r o c u r a p u b b l i c a d e i

G r i g i o n i , Sennhofstrasse 17, 7001 Coira, appellata, contro l’appellante,

concernente reiterata tentata coazione sessuale,

è risultato:

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I. Fattispecie

A. X._____ nacque l’11 agosto 1949 a O3._____, dove è cresciuto assieme a

due fratelli e tre sorelle e dove frequentò le scuole dell’obbligo. In seguito fece un

apprendistato a O2._____ che concluse nel 1969 con successo. Continuò a lavo-

rare per la stessa ditta fino al 1972 quando si mise in proprio aprendo una carroz-

zeria a O4._____ che gestì assieme ad un suo collega fino al 1989 circa. Succes-

sivamente lavorò per tre anni presso il Circondario a O1._____ e in seguito presso

la U._____, dove al momento dei fatti qui in giudizio era impiegato come custode

del P._____ di O1._____, percependo uno stipendio mensile netto di CHF 5'100.–.

È proprietario di una casa, gravata con un’ipoteca, e di una cascina a O3._____.

X._____ si sposò nel 1972 con R._____. Assieme hanno una figlia nata nel

Z1._____ e un figlio nato nel Z2._____.

Secondo l’estratto del casellario giudiziale svizzero X._____ è incensurato (vedi

act. PP.3.1 e PP.3.3 dell’incarto proc. VV.2009.3334; in seguito sarà fatto riferi-

mento sempre a detto incarto, salva espressa indicazione contraria).

B. Y._____, nata il 13 giugno 1978, al momento dei fatti qui in giudizio impie-

gata quale addetta alle pulizie da circa sei anni presso il P._____ di O1._____ a

tempo parziale, denunciò X._____, da anni amico della sua famiglia, con querela

di parte lesa del 29 settembre 2009 alla Polizia cantonale dei Grigioni per molestie

sessuali (act. PP.4.2). Al momento dei fatti qui in giudizio, A._____, padre di

Y._____, era il superiore del denunciato, mentre il marito di quest’ultima, B._____,

era V._____ presso il P._____ di O1._____.

C. Apparsa poi dinanzi al Presidente di Circolo di O5._____ di allora in data 2

novembre 2009, Y._____ descrisse tre episodi alla base della sua querela. Nel

primo, avvenuto durante l’inverno 2008/2009 (tra gennaio e marzo 2009), in occa-

sione di una discussione, il querelato le avrebbe chiesto di avvicinarsi e le avrebbe

messo la mano sulla coscia chiedendole “se era già bagnata”. Il secondo si svolse

il 28 aprile 2009 di pomeriggio quando il querelato, invitato a casa della querelante

per eseguire un piccolo lavoro di riparazione, mentre stava per uscire dall’ingresso

ad un tratto l’avrebbe afferrata, tenuta tra le braccia con forza abbracciandola con

le mani dietro la schiena e avrebbe tentato ripetutamente di baciarla nel senso di

metterle la lingua in bocca. A differenza del primo episodio, il secondo non lo a-

vrebbe interpretato come semplice gesto inopportuno, ma quale vera e propria

molestia. Tuttavia, credendo che il querelato avesse capito che in futuro non pote-

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va e doveva più fare niente di simile con lei, essa non lo denunciò ancora. Il terzo

episodio avvenne il 28 settembre 2009 in mattinata (tenor quanto verbalizzato ver-

so le ore 07.30-08.00) nel garage della U._____ di O1._____, in occasione del

quale il querelato avrebbe nuovamente tentato di baciarla nel modo descritto nel

secondo episodio. La querelante, rimasta scioccata, avrebbe chiesto il perché di

tale comportamento. In risposta il querelante le avrebbe detto di essere “una caro-

gna ingrata” (vedi act. PP.5.1).

D. Con scritto del 2 novembre 2009 l’allora Presidente del Circolo di O5._____

trasmise gli atti alla Procura pubblica dei Grigioni, ritenendo che il comportamento

ascritto a X._____ potesse eventualmente costituire il reato di coazione sessuale

ex art. 189 CP, anziché di molestie sessuali ex art. 198 CP, e trattandosi dunque

di un delitto, l’istruttoria spettasse alla Procura pubblica.

E. La Procura pubblica dei Grigioni emise il decreto d’apertura d’un procedi-

mento penale in data 5 novembre 2009 contro X._____ per coazione ai sensi

dell’art. 181 CP [ndr.: più tardi corretto in coazione sessuale], incaricando l’allora

Ufficio del giudice istruttore di Coira dell’inchiesta (act. PP.1.1).

F. Nel frattempo il 19 novembre 2009 X._____ presentò denuncia penale con-

tro A._____ per minacce, coazione, abuso di autorità, ingiurie e ogni altro applica-

bile, contro B._____ per coazione, abuso di autorità e complicità in denuncia men-

dace e eventualmente sviamento della giustizia, nonché contro Y._____ per de-

nuncia mendace, eventualmente sviamento della giustizia e calunnie (act. PP.5.1

nell’incarto proc. VV.2009.3562 e act. PP.4.2 nell’incarto proc. VV.2009.3563). La

Procura pubblica aprì in seguito due inchieste con distinti decreti d’apertura del 24

novembre 2009 (rispettivi act. PP.1.1 degli incarti proc. VV.2009.3562 e

VV.2009.3563). Attualmente sono in corso delle procedure di reclamo dinanzi alla

seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni in tali cause contro i

rispettivi decreti d’abbandono, di cui uno solo parziale, della Procura pubblica (cfr.

le procedure SK2 12 1, SK2 12 2 e SK2 12 3).

G. L’allora Ufficio del giudice istruttore di Coira chiuse l’inchiesta nella proc.

VV.2009.3334 (caso qui in giudizio) con il decreto di chiusura del 4 maggio 2010

(act. PP.1.8), prorogando nel seguito il rispettivo termine per presentare richieste

di complemento d’istruttoria e concedendo visione degli atti, fatti salvi i dossiers 2,

3 e 4 della proc. VV.2009.3562 e i dossiers 2 e 3 della proc. VV.2009.3563 (act.

PP. 1.9 segg.), siccome essi avrebbero contenuto dei dati personali degni di pro-

tezione.

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H. Con scritto del 26 maggio 2010 Y._____ presentò azione adesiva (act.

PP.1.15), chiedendo quanto segue [evidenziamenti rimossi]:

“1. X._____ in O3._____ è condannato a versare a Y._____ in O1._____ l’importo di CHF 17'688.70 più interessi del 5% a titolo di riparazione del danno materiale oltre all’importo di CHF 8'000.– più interessi al 5% dal 28 settembre 2009 a titolo di riparazione del danno morale.

2. Le tasse e spese giudiziarie sono poste a carico di X._____, il quale ri-fonderà congrue ripetibili a Y._____.”

Y._____ motivò le sue pretese con il fatto che in seguito agli episodi descritti di cui

al procedimento penale essa avrebbe dovuto ricorrere a delle cure mediche risp.

psicologiche presso i Dott. C._____, E._____ e la psicoterapeuta D._____ dalla

fine del mese di settembre 2009. A ciò aggiunse spese per le trasferte, per i servi-

zi dell’Ufficio di consulenza per l’aiuto alle vittime e per la consulenza legale a tute-

la dei suoi diritti nonché una riparazione del danno morale che sostenne essere

giustificato dal pregiudizio ritenuto molto grave e la sofferenza morale da lei subita

(cfr. allegati all’azione adesiva act. PP.1.16 segg.).

I. Il 31 maggio 2010 l’attrice adesiva inoltrò le sue domande di complemento

istruttorio (vedi act. PP.1.28 segg.), ovvero un nuovo interrogatorio quale teste di

G._____ (cfr. act. PP.5.6 e PP.1.29) nonché l’interrogatorio quali testi del Presi-

dente di Circolo di O5._____ di allora, dell’avv. F._____ dell’F.1_____, di H._____

quale H1._____, di J._____ quale J1._____ e di S._____ dell’S1._____.

A sua volta X._____ presentò la sua istanza di complemento d’istruttoria il 4 giu-

gno 2010 (vedi act. PP.1.32 seg.), pretendendo l’assunzione quali ulteriori prove di

tutti gli atti degli incarti proc. VV.2009.3562 e VV.2009.3563 (inclusi dunque i dos-

siers 2, 3 e 4 della proc. VV.2009.3562 e i dossiers 2 e 3 della proc. VV.2009.3563

finora non dischiusi; vedi G. supra), di una verifica presso la società telefonica

competente atta ad accertare la titolare del numero di telefono cellulare svizzero

Z._____, del proprio resoconto manoscritto relativo ai fatti avvenuti il 28 e 29 set-

tembre 2009 redatto il 15 ottobre 2009 e della lettera di trasmissione della denun-

cia raccolta il 29 settembre 2009 da I._____.

J. L’allora competente Ufficio del giudice istruttore di Coira comunicò con ri-

spettivo decreto del 15 giugno 2010 (act. PP.1.34) di aver accolto tutte le richieste

di complemento probatorio di X._____, all’eccezione della verifica presso la socie-

tà telefonica, poiché Y._____ avrebbe già ammesso perlomeno di aver usato il

numero di cellulare in questione.

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Con un rispettivo secondo decreto di stessa data (act. PP.1.35) dichiarò inoltre di

respingere tutte le domande di complemento istruttorio di Y._____, all’eccezione

della richiesta di interrogare H._____ e J._____. Per quanto concerne la richiesta

di interrogare pure S._____ e F._____, decise di invitare queste due persone a

trasmettergli una presa di posizione, nella misura in cui ciò sarebbe conciliabile

con eventuali segreti professionali.

K. L’Ufficio del Giudice istruttore di Coira di allora informò le parti del comple-

tamento dell’inchiesta, trasmettendo loro copie dei rispettivi atti (act. PP.1.39). Nel-

lo stesso scritto dichiarò di non proseguire il procedimento per quanto concerne il

primo episodio denunciato da Y._____, siccome la fattispecie descritta sarebbe da

qualificare quale molestia sessuale e la querela essendo stata sporta dopo il ter-

mine di tre mesi, mancherebbe un presupposto processuale per poter proseguire.

L. In data 24 agosto 2010 la Procura pubblica emanò l’atto d’accusa (act.

TD.2 e PP.1.41) assieme ad un complemento dello stesso (act. PP.1.42). X._____

fu prevenuto colpevole di reiterata tentata coazione sessuale ai sensi dell’art. 189

cpv. 1 CP in unione con l’art. 22 cpv. 1 CP, per avere in due circostanze (secondo

e terzo episodio; cfr. C. supra) baciato e tentato di introdurre la lingua nella bocca

di Y._____ nata Y1._____, tenendola stretta a sé immobilizzandola e avvinghian-

do le sue braccia attorno a lei, cosicché essa non potesse difendersi. L’atto fu re-

putato tentato perché Y._____ tenne fermamente chiuse le labbra, impedendo in

questo modo che X._____ potesse introdurre la lingua nella sua bocca e dimo-

strando così di ripudiare l’atto.

M. L’accusato interpose ricorso contro l’atto d’accusa in data 14 settembre

2010 (act. TD.6), contestando di aver perpetrato il reato e facendo valere che i fatti

così come descritti nell’atto d’accusa sarebbero oggettivamente impossibili. In

quest’occasione offrì quali prove dieci fotografie dell’accusato assieme ad una si-

gnora (di cui non fu fatto nome), avente questa pressappoco la stessa statura di

Y._____, per dimostrare quanto asserito rispetto all’impossibilità oggettiva del fatto

imputatogli. Con decisione del 12 ottobre 2010 (SK2 10 53) la seconda Camera

penale del Tribunale cantonale respinse integralmente detto ricorso (act. TD.9).

N. Dopo diverse proroghe concesse dal Tribunale distrettuale Moesa, ormai a

capo del procedimento per lo svolgimento della procedura di primo grado, il 24

dicembre 2010 l’imputato presentò un’ulteriore istanza di complemento istruttorio,

chiedendo fra l’altro l’acquisizione delle dieci fotografie menzionate pocanzi (vedi

M. supra) e di un mandato penale nei confronti di K._____ quali prove da lui stes-

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so raccolte (cfr. act. TD.13), oltre che l’edizione di diversi atti e documenti e

l’audizione di numerosi testi. Su opposizione della Procura pubblica (cfr. act.

TD.15) e dell’attrice adesiva – ormai divenuta attrice civile – (cfr. act. TD.18), que-

sta nuova istanza fu accolta soltanto parzialmente dal Presidente del Tribunale

distrettuale Moesa in data 15 marzo 2011 (act. TD.19).

O. Il 25 marzo 2011 Y._____ sporse denuncia penale alla Procura pubblica

contro ignoti per violazione del segreto d’ufficio, della Legge cantonale sulla prote-

zione dei dati e ogni altro titolo applicabile alla fattispecie (act. TD.34). Questa de-

nuncia riprese essenzialmente i fatti descritti in quella già sporta dalla Polizia can-

tonale dei Grigioni il 18 gennaio 2011 in quanto sarebbero stati illecitamente co-

piati dall’archivio del P._____ di O1._____ un mandato penale e un rapporto di

polizia (proc. VV.2003.0074) e poi posati nella buca delle lettere dell’imputato. In

seguito la denunciante sostenne che tali documenti proposti dall’imputato non po-

trebbero essere utilizzati, essendo stati acquisiti in modo penalmente illecito. Più

tardi la Procura pubblica emise un decreto di abbandono a questo proposito (proc.

EK.2011.531).

P. X._____ sottopose un’ennesima richiesta di ulteriore complemento di prove

in data 10 maggio 2011 (act. TD.31). Con essa pretese che venisse accertato

presso uno studio medico di T._____ se Y._____ risultasse quale paziente, se

avesse sofferto di depressione o di malattie di tipo neurologico prima del 28 set-

tembre 2009 (terzo episodio) e se del caso quando e come fosse stata curata. Il

Presidente del Tribunale distrettuale Moesa respinse la richiesta il 19 maggio 2011

(act. TD.35).

Q. In sede di dibattimento in data 24 maggio 2011 l’imputato avanzò nuova-

mente delle richieste di complemento d’istruttoria, producendo ancora due rapporti

medici sulla sua persona e ripetendo in parte richieste già proposte antecedente-

mente (act. TD.39). La patrocinatrice dell’attrice adesiva inoltrò la sua nota

d’onorario aggiornata, la disdetta e la conferma della disdetta del rapporto di lavo-

ro di Y._____, nonché l’attestazione di un esame radiologico del 2 ottobre 2009 e

dei certificati medici concernenti lo stato di salute della sua mandante (act. TD.42).

R. Con sentenza del 24 maggio 2011, comunicata in dispositivo il 27 maggio

2011 e con motivazione integrale il 25 luglio 2011 (act. TD.45), il Tribunale distret-

tuale Moesa pronunciò:

“1. X._____ è prosciolto dall’accusa di reiterata coazione sessuale ai sen-si dell’art. 189 cpv. 1 CP in unione all’art. 22 cpv. 1 CP.

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2. X._____ è dichiarato colpevole di molestie sessuali ai sensi dell’art. 198 cpv. 2 CP per i fatti avvenuti in data 28 settembre 2009. X._____ è condannato ad una multa di CHF 500.– (cinquecento), sostituibile, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni.

3. L’azione adesiva 26 maggio 2010 è rinviata al foro civile.

4. Le spese della Procura pubblica di CHF 2'780.– restano a carico del Cantone dei Grigioni in ragione di CHF 1'850.–, mentre la differenza di CHF 930.– è a carico di X._____. La tassa di giudizio del Tribunale di-strettuale Moesa di CHF 4'500.– va a carico dell’imputato limitatamen-te a CHF 1'500.–.

X._____ è quindi obbligato a versare al Tribunale distrettuale Moesa, entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente sentenza, l’importo di CHF 2'930.– (CHF 930.– + CHF 1'500.– + CHF 500.– (mul-ta)).

5. Il Tribunale distrettuale Moesa versa all’imputato l’importo di CHF 2'000.– a titolo di indennità.

6. [Notificazioni]”

Il tribunale di primo grado respinse tutte le ulteriori istanze probatorie dell’imputato,

considerando completo l’incarto. Nel merito il Tribunale distrettuale Moesa ritenne

che all’incarto non vi sarebbero indizi né ancor meno prove a favore della teoria

della difesa, tenor la quale sarebbe in atto un complotto contro l’imputato. Le di-

chiarazioni di Y._____ sarebbero prive di contraddizioni sostanziali, andrebbero

considerate lineari, univoche e spontanee. La querelante avrebbe descritto

l’insieme degli avvenimenti in modo plausibile e condivisibile. La sua credibilità

sarebbe dunque data. Del resto il tribunale di primo grado non avrebbe ravvisato

nessun movente nella vittima per incolpare ingiustamente l’imputato. Sarebbe al-

tamente improbabile che la vittima avesse inventato tutto. Già le conseguenze

penose della denuncia lo dimostrerebbero: l’abbandono del posto di lavoro al

P._____ di O1._____ a cui avrebbe tenuto molto, la rottura definitiva del rapporto

di fiducia con X._____, le sofferenze patite sul piano psicofisico per un periodo

lungo, con necessità di ricorrere a cure mediche, al sostegno psicologico di una

psicoterapeuta, al sostegno da parte dei familiari e addirittura ad un ricovero in

ospedale. Non sarebbe assolutamente realistico che Y._____ avesse consape-

volmente voluto ricorrere alle cure mediche e al sostegno psicologico solo per “da-

re peso” alla denuncia, vista la documentazione allestita da coloro che l’avevano

risp. l’hanno in cura. Il comportamento della vittima sarebbe stato coerente e con-

sistente (consid. 2, pag. 7).

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Le argomentazioni avanzate dalla difesa concernerebbero cose d’importanza se-

condaria e non sarebbero in grado di sminuire la credibilità delle dichiarazioni della

vittima. Non andrebbe escluso che Y._____ con il suo atteggiamento confidenziale

e di profonda amicizia avesse forse indotto l’imputato a permettersi determinati

approcci. Ciò non condurrebbe però a poter fare rimproveri a Y._____ che avesse

provocato delle “avances” di X._____ o addirittura di essere stata consenziente

[ndr.: la frase nella sentenza impugnata è lievemente imprecisa, ma il senso è

chiaro]. Per questi motivi il tribunale venne alla conclusione che X._____ ha inten-

zionalmente tentato in due occasioni di dare un bacio con la lingua a Y._____ ab-

bracciandola (consid. 2, pag. 8).

Tenor il Tribunale distrettuale Moesa gli elementi di cui all’art. 189 cpv. 1 CP (coa-

zione sessuale) non sarebbero riuniti. Sarebbero invece adempiute per entrambi

gli episodi (il secondo e il terzo, vedi C. supra) le fattispecie di molestie sessuali ai

sensi dell’art. 198 cpv. 2 CP (consid. 3). Per l’episodio del 28 aprile 2009 (il se-

condo) il termine di querela giusta l’art. 31 CP sarebbe di 3 mesi, perciò la querela

del 29 settembre 2009 sarebbe manifestamente tardiva. Di conseguenza sarebbe

esclusa una condanna per tale episodio (consid. 4). X._____ andrebbe però con-

dannato per il terzo episodio del 28 settembre 2009. In commisurazione della pe-

na il Tribunale distrettuale Moesa ritenne opportuno sanzionare l’imputato con una

multa di CHF 500.– o con 5 giorni di reclusione sostitutiva.

Il tribunale di primo grado giunse alla conclusione che l’azione adesiva, con la

quale Y._____ fece valere delle pretese di diritto civile, sarebbe insufficientemente

motivata e non matura al giudizio, non essendo possibile giudicare la richiesta di

risarcimento senza ulteriori accertamenti probatori. Per questo motivo giusta l’art.

126 cpv. 2 CPP la rinviò al foro civile (consid. 6).

Le spese furono messe a carico dell’imputato a ragione di un terzo, indennizzando

quest’ultimo inoltre per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi

diritti procedurali ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP (consid. 7).

S. X._____ ha annunciato appello contro la sentenza del 24 maggio 2011 in

data 8 giugno 2011. Avendo notificato la sentenza motivata il 25 luglio 2011 il Tri-

bunale distrettuale Moesa ha trasmesso l’annuncio d’appello e gli atti della proce-

dura il 26 luglio 2011 al Tribunale cantonale per lo svolgimento della procedura

d’appello (act. 01).

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T. L’8 agosto 2011 l’appellante ha inoltrato la sua dichiarazione d’appello (act.

02) con le seguenti richieste:

“1. La sentenza di primo grado è cassata integralmente.

1.1. X._____ è definitivamente prosciolto da ogni addebito penale.

1.2. L’azione adesiva 26 maggio 2010 è definitivamente respinta.

1.3. Le spese e tasse della procedura sono poste a carico dello Stato (Cantone dei Grigioni per le spese e tasse della Procura Pubblica e Tribunale distrettuale Moesa per le spese e tassa di giudizio).

1.4. Il Tribunale distrettuale Moesa è tenuto a versare all’imputato, a titolo di piena indennità, l’importo di CHF 20'000.–.

2. Con protesta di spese, tasse e ripetibili per la procedura di appello.”

Nella stessa dichiarazione d’appello X._____ ha presentato le seguenti istanze

probatorie [sottolineatura rimossa], chiedendo inoltre formalmente un dibattimento

orale nonché un’ispezione oculare:

“1. Si chiede l’assunzione dalle mani dello studio medico Dr. L._____/Dr.ssa M._____/Dr. N._____ di T._____ degli atti e rapporti medici che riguardano Y._____ per sapere se quest’ultima è già stata in cura per problemi psichici o neurologici e, se questi medici hanno inviato la paziente per ulteriori cure specialistiche da uno psichiatra o da uno psicoterapeuta, si chiede l’assunzione dalle mani di quest’ultimo degli atti e rapporti medici che riguardano Y._____.

2. Si chiede, dopo aver assunto gli atti di cui al punto 1 qui sopra, una pe-rizia psichiatrica di Y._____.

3. Si chiede che sia disposta una perizia psichiatrica dell’accusato X._____.

4. Si chiede che sia assunto, dalle mani della Procura pubblica, l’incarto VV.2003.0074.

In via subordinata:

4.1 Si chiede la definitiva assunzione agli atti dei seguenti 2 documenti prodotti dal sottoscritto il 20 aprile 2010:

- mandato penale in re K._____ 10/13 marzo 2003;

- rapporto di polizia 4 novembre 2003 steso nella procedura penale contro K._____.”

La Procura pubblica, invitata ad esprimersi con ordinanza del 17 agosto 2011 (act.

03), ha rinunciato a presentare osservazioni con scritto del 23 agosto 2011 (act.

05). Y._____ si è opposta alle richieste probatorie e ha chiesto la reiezione inte-

grale dell’appello (act. 06).

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U. Il 12 settembre 2011 Y._____ ha dichiarato l’appello incidentale (act. 07)

concernente l’azione adesiva rinviata al foro civile con le seguenti richieste [nume-

razione corretta e sottolineature rimosse]:

“1. La sentenza del Tribunale distrettuale Moesa è così parzialmente mo-dificata

In via principale Dispositivo no. 3

L’azione adesiva è parzialmente accolta; di conseguenza X._____ è condannato a versare all’accusatrice privata Y._____ l’importo di CHF 10'000.– oltre interessi al 5% dal 28 settembre 2009 a titolo di parziale risarcimento del danno materiale oltre a CHF 2'000.– oltre interessi al 5% dal 28.09.2009 a titolo di riparazione del torto morale

con il riconoscimento del principio del risarcimento del danno in rela-zione ai fatti per cui l’imputato è condannato.

Per ogni ulteriore pretesa è rinviata al foro civile.

In via subordinata Dispositivo no. 3

È riconosciuto in favore dell’accusatrice privata Y._____ e a carico di X._____ il principio del risarcimento del danno in relazione ai fatti per cui l’imputato è condannato.

Per la quantificazione del danno materiale e morale è rinviata al foro civile.

In tutti i casi

Protestate spese e ripetibili.”

V. Con ordinanza del 19 settembre 2011 è stata ordinata la procedura scritta,

respingendo così la richiesta di dibattimento orale presentata dall’appellante (act.

08). L’appellante incidentale ha presentato la sua motivazione scritta il 21 ottobre

2011 (act. 14), l’appellante la sua in data 28 ottobre 2011 dopo proroga del termi-

ne (act. 16). Entrambe le memorie sono state trasmesse alle parti per osservazioni

con ordinanza del 1° novembre 2011 (act. 17). La Procura pubblica con scritto del

7 novembre 2011 (act. 18) ha rinunciato a prendere posizione. Y._____ ha inoltra-

to le sue osservazioni il 23 novembre 2011 (act. 21), X._____ le sue in data 12

dicembre 2011 (act. 22) su proroga del termine.

W. Avendo messo le parti a conoscenza delle osservazioni della rispettiva con-

troparte, lo scambio di scritti è stato chiuso il 14 dicembre 2011 (act. 23).

X. Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini

del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono.

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II. Considerandi

1. Con l’entrata in vigore del nuovo Codice di diritto processuale penale sviz-

zero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP; RS 312.0) il 1° gennaio

2011, i codici di procedura penale cantonali furono abrogati. L’art. 448 cpv. 1 delle

disposizioni transitorie del CPP dispone il principio generale tenor il quale proce-

dimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo Codice sono conti-

nuati secondo il nuovo diritto, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano

altrimenti. Di conseguenza, analogamente, ai mezzi di ricorso contro decisioni

emanate dopo l’entrata in vigore del CPP si applica quest’ultimo. Nella fattispecie

dunque sia l’appello sia l’appello incidentale sono disciplinati dalle norme del nuo-

vo CPP federale. Gli atti procedurali disposti o eseguiti prima dell’entrata in vigore

del CPP, ovvero anche quelli disposti sulla base della vecchia Legge cantonale

sulla giustizia penale dell’8 giugno 1958 nel frattempo abrogata (LGP; già CSC

350.000), mantengono la loro validità (art. 448 cpv. 2 CPP). Parimenti, l’entrata in

vigore del CPP ha per effetto che l’azione adesiva ex art. 130 LGP va reputata e

giudicata ormai quale azione civile ai sensi degli artt. 122 segg. CPP (vedi l’art.

448 cpv. 1 CPP).

1.1 Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP contro le sentenze dei tribunali di primo grado

che pongono fine al procedimento può essere proposto appello. Nel Cantone dei

Grigioni i tribunali distrettuali sono i tribunali di primo grado ai sensi dell’art. 19

CPP (art. 19 cpv. 1 della Legge d’applicazione del Codice di diritto processuale

penale svizzero del 16 giugno 2010 [LACPP; CSC 350.100]) e il Tribunale canto-

nale è il tribunale d’appello ai sensi dell’art. 21 CPP (art. 22 LACPP). Competente

per giudicare gli appelli in materia penale è la prima Camera penale (art. 9 cpv. 1

dell’ordinanza sull’organizzazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010

[Ordinanza sul Tribunale cantonale, OOTC; CSC 173.100]). L’appello ai sensi de-

gli artt. 398 segg. CPC va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni

dalla comunicazione del dispositivo della sentenza (art. 399 cpv. 1 CPP in unione

con l’art. 84 cpv. 2 e 3 CPP e l’art. 384 lett. a CPP). Va quindi inoltrata una dichia-

razione scritta d’appello al tribunale d’appello entro 20 giorni dalla notificazione

della sentenza motivata (art. 399 cpv. 3 CPP). Le altre parti possono interporre

appello incidentale per scritto entro 20 giorni dalla ricezione della dichiarazione

d’appello (art. 400 cpv. 3 lett. b CPP). Una volta ordinata la procedura scritta va

infine presentata una motivazione scritta dell’appello entro un termine impartito dal

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tribunale e prorogabile (art. 406 cpv. 3 CPP in unione con l’art. 92 CPP). Ciò vale

analogamente per l’appello incidentale.

1.2 Mentre nel Messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 2005 fu anco-

ra sostenuto che l’appello sarebbe possibile soltanto se il tribunale di primo grado

avrebbe statuito almeno sul principio delle pretese civili (art. 126 CPP) e che qua-

lora queste ultime fossero state rinviate al foro civile, l’appello non sarebbe am-

messo (FF 2006 989 pag. 1216 all’ultimo capoverso ad art. 406 del disegno; cfr.

Niklaus Ruckstuhl/Volker Dittmann/Jörg Arnold, Strafprozessrecht, Zurigo/Ba-

silea/Ginevra 2011, n. 418), con la dottrina maggioritaria va invece seguito l’avviso

contrario (vedi ad esempio Maria Galliani Godenzi/Luca Marcellini, in Codice sviz-

zero di procedura penale [CPP] – Commentario [in seguito: Commentario CPP],

Zurigo/San Gallo 2010, n. 13 ad art. 126 CPP; Niklaus Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung [StPO] – Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009 [in segui-

to: Praxiskommentar], n. 11 ad art. 126 CPP; Annette Dolge, in Basler Kommentar

zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Basilea 2011 [in seguito: Basler Kom-

mentar], n. 63 ad art. 126 CPP; Viktor Lieber, in Kommentar zur Schweizerischen

Strafprozessordnung [StPO], Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 13 ad art. 126 CPP).

In effetti, come precisa a ragione Niklaus Schmid, volendo seguire la soluzione

descritta nel Messaggio, ad esempio in caso di proscioglimento l’accusatore priva-

to sarebbe costretto a presentare un appello contro la decisione di merito (pro-

scioglimento) e oltre a questo un reclamo contro la decisione di rinvio al foro civile.

Vi sarebbe così una biforcazione delle vie di ricorso poco sensata, il che non può

essere la soluzione voluta dal legislatore. Inoltre va precisato che la decisione di

rinvio dell’azione civile al foro civile va resa dal giudice nella forma della sentenza,

come ricordano giustamente Maria Galliani Godenzi e Luca Marcellini nel Com-

mentario CPP. L’ammissibilità dell’appello corrisponde inoltre pure alla soluzione

prevista in precedenza dalla LGP (vedi art. 133 cpv. 1 e 2 LGP). Anche contro una

semplice decisione di rinvio dell’azione civile al foro civile deve dunque essere

proponibile l’appello ai sensi degli artt. 398 segg. CPP risp. nella fattispecie

l’appello incidentale ai sensi dell’art. 401 CPP. Per l’esame dello stesso però va

osservato l’art. 398 cpv. 5 CPP (vedi il consid. 2.2 segg. infra).

1.3 Chi ha già operato in veste di membro della giurisdizione di reclamo non

può fungere da membro del tribunale d’appello nella medesima causa (art. 21 cpv.

2 CPP). Nella procedura di ricorso contro l’atto d’accusa la competente seconda

Camera penale del Tribunale cantonale era composta dai Giudici cantonali Bochs-

ler e Hubert e dal Vicepresidente Schlenker. Tenor la composizione ordinaria pre-

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vista, la prima Camera penale competente per le presenti procedure d’appello e

d’appello incidentale sarebbe presieduta dal Vicepresidente Schlenker e giudici

assessori sarebbero il Presidente Brunner e la Giudice cantonale Michael Dürst.

Visto quanto supra però nella fattispecie il Vicepresidente Schlenker non può fun-

gere né da presidente, né da membro della prima Camera penale. Riprende per-

ciò la presidenza della prima Camera penale il Presidente Brunner, mentre la Giu-

dice cantonale Michael Dürst resta membro. Occorre infine un terzo giudice as-

sessore. Considerato che il Giudice cantonale Pritzi ha ormai sostituito il Giudice

cantonale Bochsler quale presidente della seconda Camera penale in carica delle

procedure di reclamo SK2 12 1, SK2 12 2 e SK2 12 3 nella causa X._____ quale

denunciante contro Y._____ e altri quali denunciati e che la fattispecie alla base di

tali procedure è la medesima, egli non può fungere da terzo membro della prima

Camera penale nel caso in giudizio. Conformemente all’art. 19 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione giudiziaria del 16 giugno 2010 (LOG; CSC 173.000) subentra

quindi un membro del Tribunale amministrativo dei Grigioni, nell’occorrenza il Vi-

cepresidente Priuli.

1.4 Con il suo appello annunciato l’8 giugno 2011 (act. TD.44), dichiarato l’8

agosto 2011 (act. 02) e motivato il 28 ottobre 2011 (act. 16), X._____ ha rispettato

tutti i termini e le forme prescritte e ha motivato sufficientemente il suo appello dal

punto di vista del diritto processuale. Il Tribunale cantonale può dunque entrare

nel merito dello stesso, essendo questo ricevibile in ordine.

1.5 Parimenti l’appellante adesiva Y._____ ha rispettato pure lei i termini e le

forme legali e la sua motivazione scritta d’appello può essere ritenuta anch’essa

sufficiente sotto gli aspetti processuali. L’appello adesivo è quindi ricevibile in ordi-

ne, perciò la prima Camera penale può entrare nel merito dello stesso.

2.

2.1 Nella misura in cui porta su punti penali, all’appello sono applicabili gli artt.

398 segg. CPP. Tenor queste disposizioni l’appello è una via di ricorso ordinaria,

senza limitazioni riguardo alle censure invocabili, che permette di sottoporre il giu-

dizio di prima sede, per una sua modifica, ad una giurisdizione superiore che può

riesaminare la causa nel merito, sia in fatto che in diritto, e sostituire la propria

sentenza a quella di primo grado (cfr. artt. 398 e 408 CPP). L’appello ha effetto

devolutivo completo e permette di esaminare nuove allegazioni e nuovi mezzi di

prova (Mauro Mini, in Commentario CPP, n. 1 ad art. 398 CPP). Se il procedimen-

to di primo grado presenta vizi importanti che non possono essere sanati in sede

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di appello, il tribunale d’appello annulla la sentenza impugnata e rinvia la causa al

tribunale di primo grado perché svolga un nuovo dibattimento e pronunci una nuo-

va sentenza (art. 409 cpv. 1 CPP).

2.2 Per quanto l’appello e l’appello incidentale concernono invece dei punti ri-

guardanti degli aspetti civili, la sentenza di primo grado va esaminata soltanto nel-

la misura prevista dal diritto processuale civile del foro (art. 398 cpv. 5 CPP). Va

dunque prima stabilito su cosa portino l’appello di X._____ e l’appello incidentale

di Y._____.

2.2.1 L’appello presentato dall’imputato (act. 02) porta prevalentemente su dei

punti penali. Con esso egli chiede infatti in primo luogo un proscioglimento da ogni

addebito penale (cifra 1.1 dei petiti d’appello). È ovvio che questo petito non pon-

ga particolari problemi sotto quest’aspetto. L’appellante protesta inoltre un importo

di CHF 20'000.– a titolo di “piena indennità” (cifra 1.4 e 2), ponendo le spese e

tasse a carico dello Stato (cifra 1.3 e 2). Anche queste richieste però sono da qua-

lificare quali punti attinenti al procedimento penale (cfr. anche i consid. 2.2.2 e 15

seg. infra). Infine X._____ reclama la reiezione definitiva dell’azione civile (cifra

1.2). Quanto a questo punto l’appello va esaminato sotto il punto di vista dell’art.

398 cpv. 5 CPP.

2.2.2 Nella misura in cui l’appellante incidentale chiedeva e chiede un indennizzo

delle spese necessarie da lei sostenute nel procedimento ai sensi dell’art. 433

CPP non si pongono particolari problemi processuali. Come sarà dimostrato nel

seguito, non si tratta infatti di un “danno materiale”, come da lei sostenuto, e quindi

nemmeno di punti civili ai sensi dell’art. 398 cpv. 5 CPP. Vige piuttosto il principio

dell’esclusività delle disposizioni sull’indennizzo (vedi in dettaglio il consid. 15 seg.

infra). Perciò le rispettive pretese dell’appellante incidentale non sarebbero co-

munque rinviabili al foro civile (vedi per il tutto il consid. 3.2.3.1 della sentenza

SB110338 dell’Obergericht del Canton Zurigo del 2 novembre 2011 con diversi

rinvii).

Laddove invece Y._____ pretende l’accoglimento parziale dell’azione civile del 26

maggio 2010 (act. PP.1.15), con cui chiedeva la condanna di X._____ al paga-

mento di un indennizzo per il danno materiale e di una riparazione del torto morale

sofferto, va esaminato tenor il diritto processuale civile quali disposizioni siano ap-

plicabili alla memoria di ricorso da lei presentata e al petito di rigetto dell’azione

civile proposto da X._____ (consid. 2.2.1 supra).

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2.2.3 L’art. 308 cpv. 2 CPC prevede che il valore litigioso minimo di CHF 10'000.–

per presentare appello è calcolato secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella

decisione di prima istanza. Tenendo conto delle pretese sostenute in sede di di-

battimento dinanzi al Tribunale distrettuale Moesa di CHF 5'672.45 oltre interessi

per il danno materiale e di CHF 8'000.– oltre interessi per il torto morale, il valore

litigioso ex art. 308 cpv. 2 CPC è senz’altro raggiunto. Di conseguenza sia

l’appello incidentale dell’attrice civile, sia l’appello dell’imputato, nella misura in cui

porta su dei punti civili, reclamando cioè la reiezione definitiva dell’azione civile,

sono esaminati secondo gli artt. 308 segg. CPC sull’appello civile.

3. In entrambe le impugnazioni è rimasto incontestato il proscioglimento di

X._____ dall’accusa di coazione sessuale ai sensi dell’art. 189 cpv. 1 CP in unione

con l’art. 22 cpv. 1 CP, data la qualificazione giuridica – peraltro del tutto corretta –

dell’atto (cfr. consid. 3 della sentenza impugnata con rinvii a dottrina e giurispru-

denza, act. TD.45). Oltre che sul rinvio al foro civile dell’azione adesiva, resta

quindi da decidere unicamente sulla condanna per molestie sessuali ai sensi

dell’art. 198 CP. È intanto pure evidente che – come deciso a ragione dal Tribuna-

le distrettuale Moesa – essendo il reato punibile solo a querela di parte,

l’appellante non può essere sanzionato per il secondo episodio del 28 aprile 2009

(come neanche per il primo), siccome la querela di Y._____ è intervenuta soltanto

dopo lo scadere del termine di querela di tre mesi giusta l’art. 31 CP.

II.1 Sull’appello di X._____

4. Ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove secon-

do il convincimento che trae dall’intero procedimento. Giusta l’art. 10 cpv. 1 CPP

ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione pas-

sata in giudicato. Se vi sono dubbi insormontabili quanto all’adempimento degli

elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole

all’imputato (art. 10 cpv. 3 CPP). Dalla presunzione d’innocenza menzionata po-

canzi risulta la regola di ripartizione dell’onere della prova tenor la quale non è

l’accusato a dover provare la sua innocenza, bensì incombe alle autorità penali

comprovare l’esistenza di una condotta punibile e la responsabilità della persona

imputata (Wolfgang Wohlers, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-

ordnung [StPO], Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 6 ad art. 10 CPP con diversi rin-

vii; cfr. Paolo Bernasconi, in Commentario CPP, n. 8 e 14 ad art. 10 CPP). A que-

sta prova vanno poste severe esigenze. Esatta è più di una semplice probabilità,

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tuttavia non una prova assoluta della reità. Tenor la regola di valutazione delle

prove “in dubio pro reo” derivante dall’art. 6 cifra 2 CEDU, dall’art. 32 cpv. 1 Cost.

e dall’art. 10 cpv. 3 CPP però il giudice penale non può dichiararsi convinto

dell’esistenza di una fattispecie sfavorevole all’imputato quando, secondo una va-

lutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi considerevoli e in-

sormontabili che la fattispecie si sia verificata in quel modo. Semplici dubbi astratti

e teorici non sono determinanti, poiché sono sempre possibili e una certezza as-

soluta non può essere pretesa (sentenza del Tribunale federale 6B_277/2010 del

7 giugno 2010 consid. 2.3.3). Deve piuttosto trattarsi di rilevanti e insopprimibili

dubbi, vale a dire che si impongono a seconda della situazione giuridica oggettiva

(DTF 120 Ia 31 consid. 2.c). Compito del giudice è quello di scartare possibili dub-

bi senza essere vincolato da delle regole di prova e di decidersi con convinzione

per una determinata fattispecie, tenuto conto che l’acquisizione della sua convin-

zione deve essere oggettivabile e condivisibile (cfr. Niklaus Schmid, Praxiskom-

mentar, n. 4 segg. ad art. 10 CPP e il Messaggio del Consiglio federale, FF 2006

989 pag. 1038). La colpa dell’accusato deve infine fondarsi su prove e indizi che

non lasciano dei ragionevoli dubbi (cfr. PTC 1987 n. 12). Questa regola generale

del diritto non si applica già in presenza di esposizioni contrastanti. Il giudice deve

piuttosto vagliare, fondandosi su tutti gli indizi, le prove e le circostanze che risul-

tano dagli atti, quale delle due esposizioni sia atta a convincerlo: quella dell'accusa

o quella dell'accusato. Unicamente nel caso che una tale convinzione non possa

essere acquisita né dall’una né dall’altra esposizione dei fatti, il giudice deve am-

mettere la fattispecie a favore dell’accusato conformemente al principio “in dubio

pro reo” (vedi ad esempio PTC 1978 n. 31). In tal caso va pronunciato il proscio-

glimento.

Dal sistema del libero apprezzamento delle prove scaturisce l’assenza di una ge-

rarchia dei mezzi di prova (Paolo Bernasconi, op. cit., n. 21 ad art. 10 CPP; Nik-

laus Schmid, Praxiskommentar, n. 5 e 7 ad art. 10 CPP). Il principio

dell’accertamento della verità materiale (art. 6 CPP) esclude difatti di doversi (o

potersi) tenere meramente alle richieste e allegazioni delle parti (ZR 90/1991 n.

30). In particolare le deposizioni di testimoni, di persone informate sui fatti e

dell’imputato hanno pieno valore e la stessa idoneità di prova. Anche se l’imputato

è direttamente partecipe al procedimento la sua deposizione rappresenta comun-

que un mezzo di prova e il giudice dovrà valutare le sue dichiarazioni in merito alla

loro veridicità materiale. Nell’ambito della loro valutazione non è determinante la

forma, bensì l’impressione globale, ossia l’esposizione e la forza di persuasione

del mezzo di prova nel caso concreto (Robert Hauser/Erhard Schweri/Karl Hart-

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mann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea 2005, § 54 n. 5). In altri

termini non è decisiva in prima linea la credibilità della persona deponente, bensì

piuttosto la forza probante e l’attendibilità della concreta deposizione. Diversi indizi

che, se esaminati singolarmente, indicano in genere solo con una certa probabilità

la reità o i fatti, assieme possono invece apportare la piena prova e così la piena

convinzione ed escludere ogni ragionevole dubbio. In questo caso non vanno va-

lutati singolarmente, ma nel loro insieme (sentenza del Tribunale federale

1P.87/2002 del 17 giugno 2002 consid. 3.4 con rinvii). Contrassegni di una depo-

sizione attendibile sono la coesione interna nonché la continuità, coerenza e logi-

ca nell’esposizione del corso dell’avvenimento come pure la concreta e chiara ri-

produzione del vissuto (cfr. in dettaglio Friedrich Arntzen/Else Michaelis-Arntzen,

Psychologie der Zeugenaussage – System der Glaubwürdigkeitsmerkmale, 3a ed.,

Monaco di Baviera 1993). Un ulteriore indizio per la veridicità della deposizione è

l’esposizione dell’accaduto in un modo così caratteristico che ce se lo può aspetta-

re unicamente da colui che l’ha vissuto. A favore della correttezza della deposizio-

ne sta infine la costanza o invariabilità della deposizione nei differenti interrogatori.

Di massima una deposizione vera si accorda con l’esperienza e il risultato di ulte-

riori assunzioni probatorie. Di regola questi contrassegni mancano se le deposi-

zioni sono false. Indizi per deposizioni contrarie alla verità sono irregolarità o di-

scordanze nelle proprie deposizioni (Robert Hauser, Der Zeugenbeweis im Straf-

prozess mit Berücksichtigung des Zivilprozesses, Zurigo 1974, pagg. 311 segg.

con riferimenti; vedi però anche Friedrich Arntzen/Else Michaelis-Arntzen, op. cit.,

pagg. 113 seg. che si esprimono in modo assai critico sui cosiddetti “sintomi” o

indizi di bugie e false deposizioni menzionati dai vari autori nella letteratura).

5. Nel caso concreto, come verrà esposto nel seguito, in considerazione di

tutti questi aspetti la valutazione delle prove fatta dal Tribunale distrettuale Moesa,

plausibile e conforme ai principi enunciati pocanzi, non va censurata.

5.1 In sintesi (per il resto vedi R. supra) il tribunale di prima sede ha costatato

innanzitutto che il momento e il luogo dell’incontro fra l’imputato e Y._____ sareb-

bero rimasti incontestati. La descrizione dell’appellata dello svolgimento

dell’incontro sarebbe plausibile, priva di contraddizioni nei punti essenziali e sem-

pre coerente, e ciò perfino in occasione del confronto con l’imputato (qui appellan-

te) in data 21 dicembre 2009 (act. PP.5.3). Il tribunale di primo grado ha rilevato

inoltre che la vittima avrebbe rinunciato a deporre altri elementi a sfavore

dell’imputato. Essa avrebbe infatti dichiarato che non vi sarebbe stato nessun toc-

care di altre parti del corpo e nessun “vero” bacio con la lingua e che l’accusato

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l’avrebbe lasciata andare poco tempo dopo che essa avrebbe protestato. Tutti

questi sarebbero degli indizi che l’appellata avrebbe raccontato solo quello che

sarebbe successo veramente. Non sussisterebbe nessun motivo plausibile perché

Y._____ avrebbe potuto inventarsi tutto, anzi. Essa avrebbe accettato la rottura

del rapporto di fiducia con X._____, rapporto che le stava apparentemente molto a

cuore. Inoltre avrebbe accettato diverse conseguenze negative prevedibili, ad e-

sempio la rovina del rapporto collegiale fra il padre e il marito con l’imputato, pro-

blemi al posto di lavoro fino al punto di doverlo abbandonare completamente, di-

sagi psichici con necessità di trattamento medico ecc. Pure le argomentazioni

dell’imputato non sarebbero infine in grado di invalidare le dichiarazioni e la credi-

bilità di Y._____.

5.2 L’appellante X._____ si oppone a queste considerazioni e conclusioni del

tribunale di primo grado. Egli fa valere in prima linea che Y._____ avrebbe mentito

intenzionalmente a più riprese, a volte pure con l’intenzione di danneggiare

l’appellante. Sotto questa luce essa non potrebbe essere qualificata di credibile.

Fra le sostenute menzogne una sarebbe di non aver mandato SMS all’imputato,

l’altra di non avergli neanche telefonato e la terza di averlo ripetutamente incontra-

to sul posto di lavoro dopo il terzo episodio (cfr. act. PP.5.3 pag. 7).

5.2.1 Dall’analisi del cellulare dell’imputato e dall’estrapolazione dei rispettivi

SMS (act. PP.4.15-PP.4.19) emerge in effetti che dal cellulare di Y._____ sono

stati inviati diversi messaggi SMS a X._____. In parte i messaggi dimostrano che

vi era un rapporto stretto di fiducia con l’imputato, come del resto anche conferma-

to dall’appellata stessa e da diversi testi (cfr. ad esempio act. PP.5.3 e PP.5.7). Il

contenuto dei messaggi è però assolutamente innocuo e di poca portata. Come ha

ritenuto l’autorità precedente, eventualmente alcuni messaggi potevano essere

forse anche malintesi. I messaggi di fine anno 2008 e del 27 luglio 2009 (vedi act.

PP.4.19) però non possono essere qualificati di fuori dalla norma in un comune

rapporto d’amicizia, essendo senza grande significato oltre al fatto di trasmettere

gli auguri di buon anno in modo umoristico. Anche gli altri messaggi non sono per

niente allusivi. Poco importa quindi se l’appellata ha negato di averli inviati o me-

no, trattandosi perlopiù di messaggi relativamente banali.

5.2.2 Contrariamente a quanto sostenuto dall’imputato, nelle dichiarazioni del 21

dicembre 2009 in occasione del confronto con l’imputato (act. PP.5.3) l’appellata

non ha negato tutte le chiamate (vedi ad esempio pag. 2). Il teste H._____ ha poi

dichiarato che fra l’imputato e Y._____ sarebbero state fatte delle telefonate

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quando l’appellata avrebbe dovuto andare a fare le pulizie e il marito presumibil-

mente non c’era (act. PP.5.7). In questo senso si trattava dunque di telefonate

anch’esse innocue basate sul rapporto di amicizia fra X._____ e la famiglia

dell’appellata. Anche in questo senso dunque poco importa se l’appellata si è ri-

cordata di menzionare tutte queste chiamate o no, essendo queste del tutto usuali.

5.2.3 In una prima conclusione può essere costatato che la frase verbalizzata “su

domanda preciso che non mandavo SMS a X._____ e non gli mandavo lettere e

non l’ho neanche mai chiamato” (act. PP.5.3) è manifestamente troppo assoluta

nella sua formulazione, pare essere tratta fuori dal suo contesto e quindi il suo

contenuto non può essere preso alla lettera e comunque non può corrispondere

alla verità. Difatti già la frase successiva la relativizza, la denunciante precisando

che “l’ho chiamato però quando mi è morto il cane e quando è morto mio zio”.

Questa incongruenza però certo non nuoce alla credibilità delle deposizioni della

denunciante.

5.2.4 Le dichiarazioni di S._____ dell’S1._____ fatte per iscritto all’allora Ufficio

del giudice istruttore di Coira (act. PP.4.25) concernenti la comunicazione da parte

dell’appellata del 3 novembre 2009 che essa incontrerebbe sempre l’imputato al

posto di lavoro non danno indicazioni temporali alcune quanto a questi incontri.

Esse possono anzi piuttosto essere intese senz’altro nel senso che a causa della

situazione di lavoro concreta, in generale simili incontri occasionali fossero inevi-

tabili. Ciò non significa però per nulla che dal terzo episodio in poi l’appellata a-

vrebbe incontrato X._____ o che lo avrebbe addirittura visto più spesso al lavoro.

Non vi è del resto nessuna dichiarazione di Y._____ nel senso affermato alla cifra

1.1.2 dell’appello.

Anche la ricostruzione del Dott. C._____ nella sua cronologia delle consultazioni

(act. PP.1.17) alla cifra 5 è troppo vaga per poter permettere di delimitare preci-

samente il periodo di tempo. Non è inoltre chiaro neppure quale scopo dovrebbe

avere una dichiarazione sbagliata in tal senso da parte di Y._____ nei confronti del

suo proprio medico. La stessa cosa vale anche per il rapporto della Dott.ssa

D._____ (act. PP.1.20). Le rispettive asserzioni dell’appellante cadono nel vuoto.

5.2.5 In considerazione dei principi di apprezzamento delle prove e specie quelli

sulle deposizioni e la valutazione della loro attendibilità può essere preso atto del

fatto che non hanno grande peso le eventuali piccole inesattezze delle afferma-

zioni dell’appellata nella misura in cui questa avrebbe veramente inteso deporre di

non aver mandato messaggi all’imputato o di non averlo chiamato. Neanche il

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prodursi di alcune inesattezze nella descrizione dello svolgimento cronologico de-

gli eventi non ha dunque conseguenze negative sull’attendibilità delle varie depo-

sizioni di Y._____ nel loro insieme. Le argomentazioni della difesa a tale proposito

risultano in parte persino cavillose e non vanno quindi sentite.

5.3 L’appellante afferma poi che la denunciante qui appellata avrebbe mentito

pure rispetto a quanto dichiarato su G._____ [nome come figura nel verbale act.

PP.5.6, mentre l’appellante vi si riferisce usando il nome G._____].

Anche in questo punto la sua argomentazione non può tuttavia essere seguita.

Y._____ in occasione del confronto ha deposto che vi sarebbe un’altra vittima

dell’imputato, che questa persona le avrebbe dato la forza di fare la denuncia, che

essa sarebbe disposta a testimoniare e che si chiami G._____ (act. PP.5.3 pag.

5). Leggendo la deposizione di G._____ (act. PP.5.6) si evince che il comporta-

mento di X._____ descritto dalla teste mostra una forte similitudine con quello e-

sposto da Y._____ nella sua denuncia. Negando dapprima che l’imputato avrebbe

tentato di fare qualcosa anche a lei, G._____ ricorda che una volta vi sarebbe di-

fatti stata “una cosa spiacevole”. Essa riferisce di essere stata pure lei sola con

X._____ quando si era recata nel magazzino e che questi l’avrebbe seguita e

quindi presa da dietro mettendo le braccia attorno a lei e posando le mani sulle

spalle. Dopo che essa gli avrebbe detto “basta”, la cosa sarebbe terminata lì (vedi

in dettaglio act. PP.5.6 pagg. 2 seg.). Anche in questo episodio dunque l’imputato

ha preso la sua vittima da dietro e non ha proseguito con l’azione una volta che

questa gli ha dato da intendere di non essere consenziente, sebbene nel caso di

Y._____ si sia dimostrato più insistente. Nonostante la teste ritiene che questo

fatto non costituisca motivo di denuncia – il che essa è senz’altro libera di fare –,

le due vicende e in particolare il modo di procedere dell’autore qui appellante sono

del tutto comparabili.

Il fatto che Y._____ abbia menzionato quest’atteggiamento non nuoce dunque alla

credibilità della sua deposizione, al contrario. Il comportamento di X._____ descrit-

to in testimonianza da G._____ costituisce piuttosto un ulteriore indizio per la cre-

dibilità della versione degli avvenimenti dipinta dell’appellata.

5.4 All’avviso di X._____ l’appellata si sarebbe inoltre comportata in modo con-

traddittorio dopo i primi due episodi. Essa, infatti, gli avrebbe scritto diversi mes-

saggi e lo avrebbe chiamato più volte (vedi consid. 5.2 supra). In un messaggio lo

avrebbe addirittura chiamato “tesoro”, mentre con diversi altri gli avrebbe chiesto

di venirla a prendere a casa per portarla al lavoro e anche le telefonate sarebbero

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state di tipo assai confidenziale. Ciò sarebbe inconciliabile con un dissenso quanto

alle sue “avances” da lei asserite, nella misura in cui queste sarebbero veramente

accadute.

Contraddittoria è invece l’argomentazione dell’appellante. È pur vero che il com-

portamento di Y._____ nei confronti dell’imputato è rimasto pressoché immutato

dopo il secondo episodio di data 28 aprile 2009 rispetto a prima. Ciò ha però

senz’altro una spiegazione plausibile. Va tenuto conto, infatti, della circostanza

che fra l’imputato e la famiglia di Y._____ vi era un rapporto di fiducia e di amicizia

che aveva durato degli anni se non decenni e il quale le stava apparentemente

molto a cuore. È senz’altro condivisibile che l’appellata abbia, come dichiara (vedi

act. PP.5.1 e cfr. le osservazioni all’appello, act. 21), interpretato il primo episodio

quale gesto di cattivo gusto e il secondo quale sproposito – o almeno sperava che

lo fosse stato – e che, anche se quest’ultimo episodio lo reputava essere di gravità

già ben maggiore, credendo che l’imputato avesse capito che non poteva e non

doveva fare più niente di simile in futuro, essa abbia rinunciato a sporgere denun-

cia, siccome non voleva rompere il buon rapporto fra la sua famiglia e l’imputato in

modo così brusco (cfr. in particolar modo le osservazioni all’appello del 23 novem-

bre 2011, act. 21). Dopo che l’appellata è però stata disillusa da X._____ con il

terzo episodio, essa si è vista costretta a trarre le necessarie conseguenze. Anche

questa reazione è del tutto comprensibile. Inspiegabile è invece piuttosto perché –

volendo per un attimo seguire l’ipotesi dell’appellante – Y._____, peraltro donna

sposata, avrebbe dovuto dargli dei segnali di disponibilità o di interesse in detto

senso se precedentemente già due volte nello stesso anno gli aveva mostrato il

suo più chiaro dissenso a degli atti del genere. L’appellante non dà nessuna spie-

gazione in merito.

Per finire pure il fatto che Y._____ abbia preso contatto con l’imputato a più ripre-

se, chiedendogli ad esempio di portarla al lavoro, e che si sia recata da lui nel ga-

rage del P._____ per la questione delle siringhe non sono per niente incomprensi-

bili, visto lo stretto rapporto di fiducia fra i due e la speranza di poterlo mantenere

anche in futuro, nonostante i primi due episodi spiacevoli ma ritenuti degli spropo-

siti. Chiamare qualcuno “tesoro” è finalmente anch’essa una dimostrazione

d’affetto che non è affatto inusuale neanche fra semplici amici, ad esempio in rin-

graziamento per un favore. Dagli atti non è chiaro in quale contesto sia stato spe-

dito detto messaggio, ma gli indizi e tutte le circostanze lasciano desumere che si

tratti verosimilmente di un mero atteggiamento di ringraziamento come descritto.

In conclusione non s’intravvede insomma quali vantaggi possa trarre l’appellante

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dal comportamento della denunciante, rivelatosi questo del tutto spiegabile e con-

divisibile.

5.5 Va inoltre rifiutata pure la richiesta di ricostruzione dei fatti presentata alla

cifra 1.3 della memoria d’appello. È notorio che un autore che è meno di 10 cm più

piccolo della sua vittima, che è nettamente più forte di essa e che oltre a ciò può

sfruttare l’effetto sorpresa possa senza problemi superare la differenza di statura e

porre la sua bocca su quella della vittima, sia che si metta in punta di piedi o che

tiri verso di sé la vittima. La ricostruzione non è dunque un mezzo di prova rilevan-

te e la rispettiva richiesta va respinta. La documentazione agli atti e in particolare

le dieci fotografie inoltrate dall’appellante in sede di ricorso contro l’atto d’accusa

non permettono di concludere diversamente.

5.6 Infine, senza che l’appellante faccia riferimento alcuno a tali circostanze, va

costatato ancora che in occasione del suo interrogatorio in data 3 febbraio 2010 la

moglie dell’imputato, R._____, ha riferito l’accaduto raccontatole da Y._____ nello

stesso identico modo come quest’ultima l’aveva descritto nelle sue deposizioni

(cfr. act. PP.7.13). Come esposto (consid. 5.3 supra), anche G._____ ha deposto

conformemente a quanto asserito dalla denunciante. Divergono unicamente le

qualificazioni della cosiddetta situazione spiacevole accadutale con l’imputato:

mentre la teste non la ritiene motivo per denuncia, Y._____ intravvede una fatti-

specie simile alla sua, il che potrebbe risp. dovrebbe giustificare una condanna per

molestie sessuali. Per di più su esplicita domanda perché la vittima lo avrebbe

denunciato mendacemente (vedi proc. VV.2009.3562 e VV.2009.3563) l’imputato

ha risposto che “penso che abbia agito in questo modo, perché si è resa conto che

io non sono più così disponibile come prima nei suoi confronti” (act. PP.7.10). Una

denuncia per molestie sessuali può, però, inverosimilmente essere riconducibile a

un movente del genere. È altamente improbabile che una persona rischi di essere

condannata per denuncia mendace e falsa testimonianza soltanto perché avrebbe

maturato l’impressione che la persona soggetta a tale denuncia si potesse dimo-

strare meno disponibile. Una denuncia per molestie sessuali di regola trova la sua

motivazione nel fatto che l’atteggiamento portato avanti dalla persona denunciata

è reputato inappropriato ed eccessivo, cioè una manifestazione di troppo affetto o

appunto troppo interesse sessuale – in altre parole l’esatto contrario di quanto af-

fermato dall’appellante. Non vi sono inoltre indizi alcuni a sostegno dell’ipotesi

suggerita dall’appellante tenor la quale l’appellata lo avrebbe denunciato a torto in

vendetta, per così dire, per la sua ridotta disponibilità. Va rilevato pure che la Pro-

cura pubblica ha deciso di abbandonare il rispettivo procedimento aperto contro

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Y._____ (vedi F. supra). Anche quest’argomento dell’appellante può dunque esse-

re scartato.

5.7 In conclusione quanto avanzato dall’appellante non è in grado di suscitare

sufficienti e insormontabili dubbi sul fatto che le deposizioni di Y._____ quanto agli

episodi descritti e qualificabili di molestie sessuali siano veritiere nel loro insieme. I

fatti possono essere ritenuti sufficientemente accertati per procedere ad un giudi-

zio nel merito.

6.

6.1 Per ciò che concerne le quattro istanze probatorie sollevate da X._____ con

dichiarazione d’appello dell’8 agosto 2011 già proposte nella procedura di primo

grado si può rilevare in primo luogo che le richieste di assunzione degli atti e rap-

porti medici che riguardano Y._____ (cifra 1) e di una perizia psichiatrica di

Y._____ (cifra 2) vanno respinte. Per accogliere tali richieste sarebbe infatti ne-

cessario che a causa dello svolgimento degli eventi o altre circostanze sorgessero

dei dubbi relativi allo stato mentale di Y._____ in tal senso che essa tenda a fare

false dichiarazioni, ad esagerare o addirittura ad immaginarsi degli avvenimenti

ecc. Simili tendenze non sono per niente ravvisabili nella fattispecie, come peraltro

è risultato chiaramente dall’esame della valutazione delle prove di cui supra. Simili

indizi non si trovano nemmeno nei rapporti medici del Dott. C._____ (act. 4.12) e

della Dott.ssa D._____ (act. 4.10). I trattamenti medici sono del resto stati neces-

sari dopo l’episodio del 28 settembre 2009 (terzo episodio). Anche dalle deposi-

zioni di Y._____ – che peraltro appaiono coerenti e che descrivono l’accaduto in

modo del tutto condivisibile e privo di esagerazioni – non risultano punti di riferi-

mento nel senso descritto.

A parte il fatto che non è stato chiarito con certezza in che modo sono stati resi

accessibili o acquisiti i relativi documenti, il che è stato oggetto di indagini (proc.

EK.2011.531 che è però terminata con un decreto di abbandono da parte della

Procura pubblica), non è inoltre neanche chiaro cosa intenda ottenere la difesa dal

caso K._____ (proc. VV.2003.0074). In quell’occasione pare che Y._____, ancora

sotto il suo nome da nubile, Y._____, nella sua funzione di impiegata della

Q._____ nel 2002 avrebbe fermato un TIR per delle infrazioni alla legislazione in

materia di circolazione stradale, il cui conduttore fu in seguito condannato

dall’allora Presidente di Circolo di O5._____. Non è comprensibile in che modo

questo vecchio caso dovrebbe gettare un’ombra sulla credibilità di Y._____ nel

caso in giudizio.

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Le richieste di ordinare una perizia psicologica su Y._____, l’edizione di ulteriori

rapporti medici e l’edizione dell’incarto proc. VV.2003.0074 (cifre 1, 2, 4 e 4.1)

vanno dunque tutte respinte, dato che dal punto di vista probatorio si sono rivelate

irrilevanti ai fini decisionali come fa valere giustamente l’appellata.

6.2 La stessa cosa vale per la richiesta di ordinare una perizia psichiatrica

sull’imputato stesso. Anche se un esperto confermasse espressamente che

X._____ non dimostra tendenze violente e che non è soggetto di nessun disturbo

della personalità ai sensi di un comportamento asociale, di tendenze perverse o

altro, ciò non significherebbe infatti ancora per nulla che egli non abbia potuto es-

sersi lasciato trainare a commettere gli atti di cui agli episodi del 28 aprile 2009 e

del 28 settembre 2009 (o ancora del primo episodio accaduto fra gennaio e marzo

2009). A parte che agli atti mancano indizi per un comportamento mentalmente

anormale dell’imputato – e che evidentemente anche l’appellante stesso non so-

stiene di esserne soggetto – va detto pure che anche una persona senza disturbi

o infermità mentali di alcun tipo è capace di commettere un tale atto come quello

rimproveratogli. L’istanza probatoria di cui alla cifra 3 va anch’essa respinta.

6.3 Di fronte ad un tale esito della valutazione delle prove viene meno la ne-

cessità di convocare un dibattimento finale orale d’appello ai sensi dell’art. 390

cpv. 5 CPP come richiesto ripetutamente dall’appellante. Non si impone infine

nemmeno di effettuare un’ispezione oculare a O1._____ giusta l’art. 193 cpv. 1

CPP con tanto di ricostruzione dei fatti. Entrambe le richieste vengono dunque

respinte.

7. Per tutti questi motivi la prima Camera penale del Tribunale cantonale con-

divide pienamente le conclusioni dell’autorità precedente, secondo le quali il com-

portamento di X._____ in data 28 settembre 2009 (terzo episodio) come descritto

alla cifra II./2. dell’atto d’accusa (act. PP.1.41) costituisce di fatto oggettivamente

un reato. Va precisato ancora – come l’ha fatto a ragione il tribunale di primo gra-

do – che, diversamente da quanto asserito nell’atto d’accusa, quest’atteggiamento

adempie la fattispecie oggettiva di cui all’art. 198 cpv. 2 CP e che esso va dunque

qualificato quale molestia sessuale, anziché tentata coazione sessuale ai sensi

dell’art. 189 cpv. 1 CP in unione con l’art. 22 cpv. 1 CP. Per il resto può essere

rinviato alle considerazioni nella sentenza impugnata in conformità con l’art. 82

cpv. 4 CPP, alle quali la prima Camera penale si aggrega.

8. La difesa mette infine in dubbio pure il sussistere della fattispecie soggetti-

va, in altre parole il dolo risp. il dolo eventuale. L’imputato è dell’avviso che vi sa-

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rebbe al massimo negligenza, poiché egli avrebbe potuto desumere dalle circo-

stanze che Y._____ fosse d’accordo con l’atto perpetrato (cfr. cifra 1.5

dell’appello, act. 16). Il reato di molestie sessuali essendo punibile solo se com-

messo dolosamente, l’imputato andrebbe prosciolto.

È corretto che solo una commissione dolosa di molestie sessuali è punibile pe-

nalmente (vedi ad esempio Stefan Trechsel/Carlo Bertossa, in Schweizerisches

Strafgesetzbuch [StGB] – Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, n. 8 ad art.

198 CP). Su questo non vi è dubbio. X._____ sapeva però già a causa degli epi-

sodi precedenti, specie quello in data 28 aprile 2009 (secondo episodio), che

Y._____ non era d’accordo con l’atto voluto. Il 28 settembre 2009 essa non gli ha

peraltro dato nessun motivo per credere diversamente. Altrimenti lui non l’avrebbe

dovuta tenere forte con le braccia, stringendola a sé. È dunque stabilito che il

comportamento dell’imputato costituisce chiaramente un atteggiamento doloso.

Anche la fattispecie soggettiva può dunque essere ritenuta adempiuta.

9. Poiché il petito principale di X._____ è la cassazione integrale della senten-

za di primo grado, dev’essere riesaminata pure la commisurazione della pena.

Quanto a questa però il condannato non avanza critiche concrete, limitandosi piut-

tosto a chiedere un proscioglimento definitivo da ogni addebito penale. La multa

pronunciata dal Tribunale distrettuale Moesa può essere ritenuta relativamente

bassa, considerando il margine d’apprezzamento a disposizione del giudice per la

rispettiva fattispecie (cfr. art. 198 cpv. 2 CP in unione con l’art. 106 cpv. 1 CP). La

Procura pubblica ha rinunciato ad impugnare la sentenza di primo grado su questo

punto. Una reformatio in pejus è dunque esclusa (cfr. art. 391 cpv. 2 CP). La san-

zione essendo però sufficientemente motivata e non dando adito a nessuna critica

a favore dell’imputato, essa può di conseguenza senz’altro essere lasciata immu-

tata.

10. L’appello di X._____ risulta quindi infondato nei suoi punti principali (vedi

però i consid. 21 segg. infra). Di conseguenza esso va parzialmente respinto e la

sentenza del Tribunale distrettuale Moesa del 24 maggio 2011 va confermata nel

merito. Per il resto, in approvazione della sentenza di primo grado, può essere

rinviato alle constatazioni e considerazioni del Tribunale distrettuale Moesa giusta

l’art. 82 cpv. 4 CPP.

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II.2 Sull’appello incidentale di Y._____

11. Il 26 maggio 2010 Y._____ aveva presentato tempestivamente azione ade-

siva ai sensi degli artt. 130 segg. LGP (act. PP.1.15 con gli allegati A-N, act.

PP.1.16 segg.). Con questa fece valere un credito di CHF 17'688.70, aggiornati

poi in CHF 24'900.– in sede di dibattimento, di cui, come precisa nell’appello inci-

dentale, CHF 19'227.55 quale “rifusione dei costi di patrocinio” e CHF 5'672.45

quale “rifusione del danno materiale” (cfr. act. TD.42), il tutto più interessi al 5%.

Inoltre chiese CHF 8'000.– più interessi al 5% a titolo d’indennità per torto morale.

Le tasse e spese giudiziarie andrebbero poste a carico dell’imputato, il quale do-

vrebbe rifondere congrue ripetibili alla vittima.

L’autorità precedente concluse ad un rinvio al foro civile in base all’art. 126 cpv. 2

lett. b CPP perché l’azione civile non sarebbe matura per la pronuncia di merito.

Inoltre l’accusatrice privata non l’avrebbe sufficientemente motivata. Non sarebbe

possibile giudicare la richiesta di risarcimento senza ulteriori accertamenti probato-

ri, quali la verifica della partecipazione della cassa malati alle spese mediche e

psicoterapeutiche, l’esame dell’incidenza di eventuali pregressi problemi psichici o

neurologici della vittima e la verificazione dell’intensità e della durata delle conse-

guenze sulla personalità della vittima limitatamente al reato per cui l’imputato è

stato condannato. In mancanza di tali elementi non vi sarebbe alternativa al rinvio

dell’azione civile al foro civile.

Il tribunale di primo grado non si espresse sulla richiesta d’indennità a titolo di ripe-

tibili.

12. L’attrice civile, ora appellante incidentale, ritiene errate queste conclusioni,

impugnando quindi la sentenza su questi punti. Essa chiede in via principale il

“parziale risarcimento del danno materiale”, ridotto in sede d’appello incidentale a

CHF 10'000.– oltre interessi, nonché una riparazione del torto morale di CHF

2'000.– oltre interessi, anch’essa ridotta rispetto ai petiti di primo grado, con il rico-

noscimento del principio del risarcimento del danno in relazione ai fatti per cui

l’imputato è condannato. Accetta invece espressamente il rinvio al foro civile per

ogni ulteriore pretesa, senza specificare nella motivazione d’appello incidentale di

quali si tratti. In via subordinata reclama il riconoscimento di principio dell’obbligo

di risarcimento del danno, il tribunale d’appello potendola rinviare al foro civile per

la quantificazione del danno materiale e morale. Infine protesta in tutti i casi spese

e ripetibili, senza censurare però con nessuna parola la sentenza impugnata in

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questo preciso punto e senza presentare una nota d’onorario né quantificare detta

pretesa.

Quale motivazione l’attrice adesiva fa riferimento alla Legge federale del 23 marzo

2007 concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5) e ne deduce che la

vittima di un reato avrebbe diritto perlomeno al giudizio di principio del suo credito

civile (cfr. l’art. 9 della vLAV del 4 ottobre 1991 abrogata, ripreso dall’art. 38 LAV

del 23 marzo 2007 nella versione in vigore prima dell’entrata in vigore del CPP il

1° gennaio 2011). Il Tribunale federale avrebbe infatti precisato nella DTF 122 IV

37 che il giudice penale dovrebbe in ogni caso pronunciare una decisione di prin-

cipio sull’azione civile presentata dalla vittima.

Le pretese sarebbero inoltre liquide, provate e andrebbero pertanto accolte nella

misura richiesta. La nota dettagliata d’onorario (act. TD.42) si riferirebbe al periodo

dal 27 novembre 2009 al 24 maggio 2011 (data del dibattimento in primo grado) e

consterebbe di atti necessari per la tutela dei diritti della vittima e accusatrice pri-

vata. Le ore indicate sarebbero commisurate ad una diligente ed attenta difesa e

sarebbero la conseguenza dell’atteggiamento assunto in corso d’istruttoria

dall’imputato. L’onorario orario indicato (CHF 300.–) sarebbe adeguato agli usuali

parametri applicabili in simili fattispecie. L’attrice civile avrebbe infine diritto di es-

sere risarcita anche per il torto morale subito. Nella specie l’appellante incidentale

avrebbe ridotto la rispettiva pretesa a CHF 2'000.– oltre interessi “alla luce delle

motivazioni addotte” (cfr. act. 14).

13. Oggetto di un’azione civile ai sensi degli artt. 122 segg. CPP (come a suo

tempo di un’azione adesiva giusta gli artt. 130 segg. della vecchia LGP abrogata),

proposta in via adesiva in un procedimento penale, possono essere soltanto pre-

tese risultanti dal diritto civile e che equivalgono ad un danno illecitamente cagio-

nato (cfr. l’art. 122 cpv. 1 CPP). In altre parole si tratta di pretese che derivano da

una fattispecie penale che è oggetto del capo d’accusa nella procedura penale e

che sono dunque connesse a tale fattispecie.

Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con in-

tenzione, sia per negligenza o imprudenza (art. 41 CO). I requisiti della responsa-

bilità civile ex artt. 41 segg. CO sono dunque il danno, l’illiceità, il nesso di causali-

tà adeguata e la colpa (vedi per il tutto ad esempio il consid. 7.1 della sentenza

SB110657 dell’Obergericht del Canton Zurigo del 23 febbraio 2012).

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14. La riduzione della pretesa riparazione del torto morale di cui al petito princi-

pale dai CHF 8'000.– in primo grado ai CHF 2'000.– in via d’appello incidentale

non pone particolari problemi. Va però chiarito quale parte del suo credito “a titolo

di parziale risarcimento del danno materiale” (così testualmente il petito in via

principale) e per quale motivo l’attrice civile lo abbia ridotto dai complessivi CHF

24'900.– ai CHF 10'000.– ancora in causa e per quale parte essa si limiti invece a

chiedere “il riconoscimento del principio del risarcimento del danno in relazione ai

fatti per cui l’imputato è condannato”. Occorre infatti dapprima determinare su qua-

li titoli giuridici essa fonda le sue pretese, avendo amalgamato già dinanzi al primo

giudice la richiesta di ripetibili (CHF 19'227.55) con quella di risarcimento del so-

stenuto danno materiale (CHF 5'672.45).

14.1 Al contrario della motivazione dell’azione adesiva del 26 maggio 2010

(act. PP.1.15), nella motivazione dell’appello incidentale (act. 14) la patrocinatrice

di Y._____ non indica espressamente su quale titolo giuridico essa fonda il credito

di CHF 10'000.–. Nella misura in cui le sue argomentazioni si riferiscono alla fon-

datezza delle sue pretese, essa si esprime in modo del tutto equivoco. Non è

quindi per niente chiaro che cosa pretenda in definitiva. Spetta per questo motivo

inevitabilmente alla sottoscritta prima Camera penale stabilire, per via

d’interpretazione della memoria d’appello incidentale, cosa chieda esattamente

l’appellante incidentale e a quale titolo.

14.2 La critica dell’attrice civile alla sentenza impugnata si esaurisce essen-

zialmente nel censurare il rinvio al foro civile e nel dimostrare perché il Tribunale

distrettuale Moesa avrebbe ritenuto a torto che le spese di patrocinio non sarebbe-

ro liquide e provate. A favore della pretesa di CHF 10'000.– essa espone preva-

lentemente argomenti relativi all’indennità a titolo di ripetibili e non menziona i costi

per le cure mediche e altre spese in nessun modo. Quanto al motivo della riduzio-

ne poi la patrocinatrice di Y._____ adduce che la domanda terrebbe conto della

derubricazione del reato a molestie sessuali riferite inoltre ad un solo episodio

(motivazione dell’appello incidentale, act. 14, pag. 5). Alcune righe più in basso

essa dichiara che l’importo del quale si chiederebbe la condanna dell’imputato

sarebbe aggiornato relativamente ai necessari costi legati alla tutela dei suoi legit-

timi interessi. Più in basso ancora infine, dopo aver proposto la motivazione per il

risarcimento a titolo di ripetibili, essa riassume il petito principale scrivendo che:

“Tenuto conto del fatto che il dispendio legale era necessariamente riferito al complesso dei fatti penalmente rilevanti ed alla successiva condanna per un solo episodio la pretesa risarcitoria viene ridotta a CHF 10'000.– oltre in-

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teressi, sicuramente commisurata alla complessità degli atti istruttori e ad una corretta e diligente difesa.

La nota d’onorario 24 maggio 2011 è del resto dettagliata, riportando pun-tualmente le prestazioni effettuate ed il tempo impiegato, così come l’onorario normalmente applicato e riconosciuto per l’attività legale. La pre-tesa è pertanto sufficientemente provata per cui si chiede venga accolta.”

14.3 Dai petiti e dall’insieme della motivazione – sia in primo grado sia in via

d’appello incidentale – si può dunque desumere che la patrocinatrice della vittima

pare aver ridotto sensibilmente la pretesa a titolo di ripetibili dai CHF 19'227.55

chiesti in primo grado ai CHF 10'000.– attualmente in causa e che per quanto ri-

guarda il danno vero e proprio, ossia le spese mediche ecc., chieda ormai in sin-

tesi il mero riconoscimento del principio del risarcimento, ovvero una decisione di

principio ai sensi dell’art. 126 cpv. 3 CPP (vedi il cpv. 2 del petito principale), seb-

bene al cpv. 3 del petito principale accetti il rinvio al foro civile “per ogni ulteriore

pretesa”, senza precisare di quali pretese si tratti.

14.4 Visto questo risultato, poco importa al Tribunale cantonale ormai sapere

per quale motivo l’appellante incidentale abbia ridotto il suo credito, anche se va

osservato che i motivi enunciati nella memoria del 21 ottobre 2011 non sarebbero

di natura tale da costringerla per forza ad una riduzione del credito a titolo di ripe-

tibili e che non sono neanche ravvisabili altri motivi in tal senso. Il petito di CHF

10'000.– (cpv. 1 del petito in via principale) va quindi esaminato quale richiesta di

riparazione dei costi da lei assunti per la difesa dei suoi interessi nell’ambito del

procedimento.

15. Nella misura in cui Y._____ – tramite la sua patrocinatrice, l’avv. Chiarella

Rei-Ferrari – chiede il risarcimento delle spese sostenute per il patrocinio nel pro-

cedimento retto dal CPP va precisato innanzitutto che la dottrina maggioritaria ri-

tiene che le disposizioni del titolo decimo del CPP sulle spese procedurali, le in-

dennità e la riparazione del torto morale (artt. 416-436 CPP) disciplinino di princi-

pio gli obblighi di pagamento delle spese e delle ripetibili in modo esaustivo, sia

per lo stato che per i partecipanti privati al procedimento (Niklaus Schmid, Hand-

buch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009 [in seguito:

Handbuch], n. 1760; Thomas Domeisen, in Basler Kommentar, n. 8 segg. delle

osservazioni preliminari agli artt. 416-436 CPP). L’art. 487 cpv. 4 AP-CPP (Avam-

progetto di Codice di procedura penale svizzero, Ufficio federale di giustizia, Berna

2001) lo prevedeva ancora espressamente, recitando: “le pretese di indennizzo e

di riparazione morale delle parti nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e

delle controparti sono riconosciute soltanto conformemente alle disposizioni se-

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guenti”. Il fatto che questa disposizione – come diversi altri articoli enuncianti prin-

cipi generali – non sia stata ripresa nel CPP non significa che il legislatore abbia

deciso diversamente; anzi, la regola resta applicabile anche se la legge tace a suo

proposito (Niklaus Schmid, loc. cit., con rinvii e casuistica; vedi anche il Messag-

gio, FF 2006 989 pag. 1227 con degli indizi nel senso descritto). In altre parole

l’indennità a titolo di ripetibili deve essere richiesta nel procedimento penale, altri-

menti la pretesa decade (perenzione del credito). Ciò significa che l’accusatrice

privata può chiedere un’indennità a titolo di ripetibili nell’ambito del procedimento,

ma non può né fare valere la stessa pretesa quale danno materiale, né tantomeno

proporla sotto entrambi i titoli come pare aver fatto la patrocinatrice di Y._____.

Questo equivarrebbe nel risultato ad un duplice esercizio del suo diritto, il che è

manifestamente inammissibile.

A titolo meramente indicativo sia menzionato ancora che il Tribunale federale ave-

va già stabilito prima dell’entrata in vigore del nuovo CPP – tenendosi in grandi

linee alla dottrina maggioritaria (vedi per i dettagli innanzitutto l’articolo di Peter

Gauch, Der Deliktsanspruch des Geschädigten auf Ersatz seiner Anwaltskosten,

in recht 1994 pagg. 189 segg.) – sotto quali titoli giuridici un danneggiato può far

valere delle spese sostenute per il patrocinio. Tenor la costante giurisprudenza

della massima Corte, infatti, le spese connesse all’intervento di un avvocato prima

dell’apertura di un processo costituiscono un elemento del danno soltanto nella

misura in cui non sono comprese nelle ripetibili secondo la procedura cantonale,

ormai sostituita da quella federale (DTF 117 II 394 consid. 3 con rinvio alla DTF

117 II 101 [vedi in particolare i consid. 3 e 5 con numerosi rinvii] che a sua volta

rimanda alla DTF 97 II 259 consid. III.5 che costituisce la base di tale giurispru-

denza). Questo principio deve valere, secondo le citate sentenze, a maggior ra-

gione per le spese sorte in altro procedimento, ad esempio quello penale. Se in

quest’ultimo vi è la possibilità di ottenere il risarcimento delle spese, esse non

possono più essere fatte valere nell’ambito di una successiva azione per respon-

sabilità civile. Da questa giurisprudenza si può senz’altro desumere che le spese

relative all’intervento di un avvocato avvenuto nell’ambito e nel corso del processo

vanno semmai rimborsate – a fortiori – a titolo di ripetibili secondo il diritto proces-

suale applicabile, ovvero nell’occorrenza gli artt. 429 segg. CPP. Considerato infi-

ne che nell’occorrenza l’appellante incidentale non fa valere delle spese connesse

all’intervento della patrocinatrice avv. Chiarella Rei-Ferrari in precedenza

all’apertura del procedimento o che comunque non sarebbero coperte dal risarci-

mento a titolo di ripetibili giusta gli artt. 429 segg. CPP, va confermato ancor più

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decisamente che la pretesa di CHF 10'000.– non può essere interpretata quale

pretesa di danno materiale ai sensi del diritto civile.

16. Visto quanto precede nel caso in giudizio le pretese a titolo di ripetibili di

Y._____ nei confronti dell’imputato vanno esaminate unicamente sotto l’ottica de-

gli artt. 429 segg. CPP (vedi il consid. 23 infra) e non possono costituire (anche)

un danno materiale. Di conseguenza, se l’accusatrice privata dovesse aver fatto

valere le spese di patrocinio sotto forma di danno, chiedendo allo stesso tempo

una congrua indennità a titolo di ripetibili, l’azione civile sarebbe apparsa infondata

e andrebbe respinta. Qualora dovesse esserci una procedura in foro civile, il giu-

dice civile dovrà tener conto di questa circostanza.

Nella presente sentenza invece nel merito resta da giudicare ormai soltanto la ri-

chiesta di una decisione di principio sul risarcimento del danno riguardo ai fatti per

cui l’imputato è condannato (vedi il cpv. 2 del petito principale dell’appello inciden-

tale, act. 07). Dovrebbe intanto essere preso nota del fatto che l’appellante inci-

dentale ha accettato il rinvio al foro civile “per ogni ulteriore pretesa” (cpv. 3 del

petito principale), benché non sia per niente chiaro di che pretesa si tratti,

l’appellante incidentale non precisandolo in nessun modo, il che rende detta frase

completamente superflua.

17. Con l’entrata in vigore del nuovo CPP sono stati abrogati diversi articoli del-

la LAV, fra cui segnatamente l’art. 38 LAV citato dall’appellante incidentale. Al loro

posto sono stati adottati gli artt. 122 segg. CPP, specie l’art. 126 CPP (cfr. Niklaus

Schmid, Handbuch, n. 714 e 716).

17.1 La legge vigente, all’art. 126 CPP, parte innanzitutto dal principio tenor il

quale di regola e nel limite del possibile il giudice penale debba sempre pronun-

ciarsi sull’azione civile promossa in via adesiva (cpv. 1), sia che la accolga o che

la respinga. Qualora ciò non dovesse essere possibile, con i cpv. 2, 3 e 4 il legisla-

tore ha messo a disposizione diversi strumenti alternativi al giudice penale. Sotto

certe condizioni egli può – e deve, come sarà dimostrato nel seguito – rinviare

l’azione civile al foro civile (cpv. 2), può limitarsi a pronunciare una decisione di

principio sulle pretese civili (cpv. 3) oppure, qualora fra i partecipanti al procedi-

mento vi siano vittime ai sensi dell’art. 116 CPP, può giudicare dapprima soltanto

la colpevolezza e gli aspetti penali e delegare a chi dirige il procedimento di deci-

dere in seguito sull’azione civile quale giudice unico (cpv. 4). In merito

all’eccezione del rinvio al foro civile giusta il cpv. 2, la soluzione prevista dall’art.

126 CPP corrisponde dunque in grandi linee a quella della LAV (art. 9 vLAV del

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1991, identico all’art. 38 LAV del 2007 abrogato; vedi per il tutto Annette Dolge,

op. cit., n. 1 seg. ad art. 126 CPP; per un esempio di giurisprudenza basata sul

vecchio diritto e l’interpretazione dello stesso vedi la sentenza SB 05 8 del 22 giu-

gno 2005 della Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni, consid. 7

segg.).

17.2 L’art. 126 cpv. 2 CPP prevede ormai espressamente il rinvio obbligatorio al

foro civile fra l’altro nei casi in cui, tenor la lett. b di detta disposizione, l’azione civi-

le promossa in via adesiva non è sufficientemente quantificata o motivata. Con

questo il CPP impedisce – a favore dell’accusatore privato – che in caso di moti-

vazione inaccurata dell’azione civile quest’ultima venga respinta analogamente ai

principi del diritto processuale civile e che da questa circostanza per la persona

lesa risulti una perdita di diritti (cfr. Niklaus Schmid, Praxiskommentar, n. 10 ad art.

126 CPP; Annette Dolge, op. cit., n. 13 ad art. 123 CPP e n. 16 ad art. 126 CPP).

In caso di motivazione insufficiente quindi il giudice deve imperativamente rinviare

l’azione adesiva al foro civile, senza dover verificare ancora se ai sensi dell’art.

126 cpv. 3 CPP andrebbe pronunciata una decisione di principio sull’azione civile.

Viceversa inoltre sempre quando le condizioni di cui ai cpv. 1, 3 e 4 non sono riu-

nite il giudice penale deve rinviare la causa al foro civile (Annette Dolge, op. cit., n.

32 ad art. 126 CPP).

In questo senso l’art. 126 cpv. 2 CPP ha introdotto una novità rispetto all’art. 38

LAV abrogato, vale a dire l’obbligo, a certe condizioni, di rinviare l’azione

dell’accusatore privato al foro civile. Nella sentenza citata dall’appellante inciden-

tale (DTF 122 IV 37, vedi in primo luogo il consid. 2.c) il Tribunale federale non ha

dunque né dovuto né potuto esprimersi su un simile rinvio obbligatorio e sui suoi

presupposti, non essendo prevista una tale soluzione nel vecchio diritto. Nel caso

in giudizio quindi l’accusatrice privata non può dedurre nulla a suo favore dalla

citata sentenza della massima Corte.

17.3 Una decisione di principio ai sensi dell’art. 126 cpv. 3 CPP presuppone

quindi necessariamente una motivazione sufficiente dell’azione civile ai sensi

dell’art. 123 CPP, laddove questa è possibile. Una tale decisione può inoltre avve-

nire soltanto se il giudizio completo delle pretese civili comporterebbe un onere

sproporzionato, altrimenti va presa una decisione nel merito. Ciò è innanzitutto il

caso qualora siano necessari degli accertamenti complessi della fattispecie, ad

esempio delle elaborate perizie mediche (cfr. Viktor Lieber, op. cit., n. 15 ad art.

126 CPP). Il giudizio sulle pretese civili infatti non può intralciare eccessivamente il

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proseguimento del procedimento penale. Un altro caso classico che porta ad una

decisione di principio sul risarcimento del danno è quando la lesione, al corpo o

alla salute, non è ancora stata guarita integralmente e quindi non è ancora possi-

bile quantificare con precisione l’intero danno. Ciò perché in un tal caso vi sono

tutti gli elementi necessari per confermare di principio il sussistere di un danno e il

rispettivo obbligo di risarcirlo, ma non è ancora possibile stabilirne l’importo esatto.

Per la vittima basterà dunque presentare azione civile e, quando le sarà possibile,

quantificare la sua pretesa già confermata di principio dal giudice penale.

18. Nell’occorrenza il Tribunale distrettuale Moesa ha ritenuto a ragione che

l’azione civile di Y._____ è insufficientemente motivata, anche se l’autorità prece-

dente ha motivato la sua decisione in modo assai breve. L’attrice adesiva fa difatti

valere in prima linea delle spese per cure mediche (complessivi CHF 5'672.45,

incluse le spese di trasferta), senza dichiarare se o in quale misura queste sareb-

bero state coperte dalla cassa malati (cfr. cifra 4 dell’azione adesiva, act.

PP.1.15). Essa non si pronuncia su questa problematica con nessuna parola ne-

anche nella memoria d’appello incidentale. Manca dunque la necessaria chiarezza

pure nella procedura in via di ricorso.

Nell’ambito dell’appello incidentale l’attrice civile non ha del resto nemmeno dimo-

strato sufficientemente neanche gli altri elementi necessari per confermare di prin-

cipio la fondatezza delle pretese a titolo di danno materiale (vedi gli artt. 41 segg.

CO; cfr. Annette Dolge, op. cit., n. 45 e 48 ad art. 126 CPP). L’imputato convenuto

ribatte infatti che le cure mediche non sarebbero state da attribuire all’episodio del

28 settembre 2009 o ad una sua azione in generale (episodi precedenti), ma che

sarebbero anzi da ricondurre ad altri fattori. Affermare che una semplice ed unica

molestia possa, secondo il corso ordinario delle cose, provocare un disturbo psi-

chico che sarebbe perdurato per mesi o addirittura per anni sarebbe tesi poco ve-

rosimile, sostiene il convenuto. Inoltre l’anamnesi della vittima non sarebbe stata

delucidata accuratamente nel corso del procedimento. Egli enuncia in effetti che

Y._____ avrebbe scelto un nuovo medico e una nuova psicologa, i quali avrebbe-

ro rilasciato delle attestazioni che non menzionerebbero i precedenti problemi psi-

chiatrici o neurologici della vittima che invece il convenuto sostiene avrebbero

sussistito. A tale merito l’appellante incidentale dichiara però soltanto che nel suo

rapporto medico il Dott. C._____ avrebbe escluso la cura per depressione e/o ma-

lattie di tipo neurologico prima del 2009, così come trattamenti psichiatrici o psico-

terapeutici prima di tale data. Ciò non significa però per nulla che l’appellante inci-

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dentale non può aver sofferto di simili disagi senza consultare i menzionati medici

e terapeuti.

Le pretese dell’accusatrice privata sono dunque contestate anche dal punto di vi-

sta della causalità adeguata, il convenuto facendo valere nel senso una predispo-

sizione costituzionale. L’attrice civile non si esprime a tale preciso proposito, limi-

tandosi essenzialmente a rinviare semplicemente alla documentazione agli atti.

Tenor la convinzione di questa Corte occorrerebbe però il sussistere di rapporti

medici univoci per giungere ad una conclusione chiara e in specie escludere che,

o prima o dopo dei singoli episodi, si sarebbero aggiunte altre indicazioni per il

trattamento. Di conseguenza la pretesa di risarcimento del danno materiale va per

forza rinviata al foro civile, non essendo sufficientemente motivata. In questo sen-

so la decisione di primo grado deve essere confermata.

19. L’appellante incidentale richiede infine ancora l’accoglimento oppure, in via

subordinata, perlomeno una decisione di principio sulla sua domanda di CHF

2'000.– a titolo di riparazione per torto morale. La pretesa è stata ridotta dai CHF

8'000.– chiesti in primo grado. Il Tribunale distrettuale Moesa aveva rinviato

l’attrice al foro civile anche per questo credito.

19.1 Va precisato innanzitutto che – al contrario della richiesta d’indennizzo a

titolo di ripetibili (consid. 15 supra e 23 infra) – nel caso del presente petito di ripa-

razione del torto morale dell’appellante incidentale non si tratta di una pretesa che

va esaminata sotto l’aspetto degli artt. 416 segg. CPP. Essa va piuttosto qualifica-

ta come credito di natura civile ai sensi degli artt. 41 segg. CO (vedi i consid.

3.2.3.2 segg. della sentenza SB110338 dell’Obergericht del Canton Zurigo del 2

novembre 2011 con diversi rinvii).

19.2 Ai sensi dell’art. 49 CO (cfr. l’art. 22 cpv. 1 LAV) chi è illecitamente leso nel-

la sua personalità può chiedere, quando la gravità dell’offesa lo giustifichi e questa

non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di ripara-

zione morale. Oltre all’offesa grave (torto morale), che sostituisce il danno, i requi-

siti sono essenzialmente gli stessi della responsabilità civile ex artt. 41 segg. CO,

vale a dire l’illiceità, il nesso di causalità adeguata e la colpa (vedi fra tanti Heinz

Rey, Ausservertragliches Haftpflichrecht, 3a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, n.

454 segg.; cfr. poi in dettaglio il consid. 7.e della sentenza SB 05 8 del 22 giugno

2005 della Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni, emanata ancora

sotto l’egida della vecchia LGP cantonale, nonché il consid. 7.2 della sentenza

SB110657 del 23 febbraio 2012 e il consid. 4.3 della sentenza SB110338 ambe-

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due dell’Obergericht del Canton Zurigo del 2 novembre 2012 per i criteri di commi-

surazione della riparazione per il torto morale).

19.3 Nella fattispecie, confermando la condanna di X._____ per molestia ses-

suale, gli elementi dell’illiceità e della colpa sono pacifici. Che il torto morale non

sia stato riparato in altro modo è ugualmente fuori questione. Tenor la convinzione

della prima Camera penale può inoltre essere affermato che nel caso concreto

l’offesa sia grave. Ciò non principalmente per la natura dell’atto commesso che –

benché rappresenti un reato contro l’integrità sessuale – essendo stato qualificato

di molestia sessuale (cioè una contravvenzione) e mancando degli elementi di

coazione veri e propri, di per sé verosimilmente non giustificherebbe l’affermare

della gravità esatta dall’art. 49 CO; bensì piuttosto per l’insieme delle particolari

circostanze e le relazioni esistenti fra le parti e altre persone coinvolte, specie an-

che la famiglia di Y._____. È stato dimostrato, infatti (vedi i consid. 5.1 segg. su-

pra), che fra l’autore del reato e la vittima e soprattutto la sua famiglia vi era un

rapporto d’amicizia e di confidenza durato parecchi anni se non addirittura decen-

ni. L’appellante incidentale ha affermato ripetutamente che per lei X._____ era

“come un padre”. Nel caso concreto la rovina immediata di tale rapporto, il fatto

che il secondo episodio sia avvenuto a casa sua e il terzo al posto di lavoro, le

altre conseguenze consecutive dell’atto (cfr. quelle enunciate dall’autorità prece-

dente, vedi consid. 5.1 supra e consid. 2 della sentenza impugnata, act. TD.45;

l’appellante incidentale parla a questo riguardo anche dell’“ineluttabilità” delle sue

dimissioni) e poi ancora il fatto di sentirsi chiamata bugiarda aldilà di semplici e

lecite dichiarazioni di smentita (a mente dell’attrice civile sarebbe “messa in di-

scussione la sua persona, le sue parole”) e di essere infine confrontata pure con

l’accusa di denuncia mendace e calunnia diretta contro di lei e stretti familiari,

hanno avuto un forte impatto sulla personalità della vittima. Tutto ciò giustifica nel-

la fattispecie concreta il riconoscimento di una somma di riparazione del torto mo-

rale a favore dell’attrice civile. Vista l’incertezza quanto alla causalità adeguata,

specie la possibile predisposizione costituzionale sostenuta nel senso dal conve-

nuto imputato, oltre al fatto che non pare ancora essere raggiunta una guarigione

definitiva, l’importo concreto non può tuttavia essere fissato in questa sede. Pre-

detti aspetti potrebbero difatti avere delle conseguenze per la determinazione della

somma di riparazione per il torto morale. Per questo motivo la prima Camera pe-

nale ritiene opportuno prendere una decisione di principio sulla riparazione del

torto morale, rinviando la vittima al foro civile per stabilirne l’importo concreto.

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19.4 A titolo indicativo va però fatto presente che l’importo chiesto dall’appellante

incidentale potrebbe apparire eccessivo, tenuto conto che in casi di reati contro

l’integrità sessuale nella giurisprudenza di regola vengono pronunciate delle ripa-

razioni per torto morale di CHF 2'000.– soltanto in casi di gravità ben più acuta

(vedi fra tanti già solo la sentenza 72.2007.108 del 18 gennaio 2008 del Presiden-

te della Corte delle assise correzionali di Blenio; cfr. per dettagli innanzitutto la

raccolta di giurisprudenza di Klaus Hütte/Petra Ducksch, Die Genugtuung – Eine

tabellarische Übersicht über Gerichtsentscheide, 3a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra

2005, tabelle X/1 segg., anche se mancano però casi direttamente comparabili a

quello in giudizio).

20. In conclusione l’appello incidentale presentato da Y._____ va parzialmente

accolto nel senso che è presa una decisione di principio ai sensi dell’art. 126 cpv.

3 CPP limitatamente alla riparazione morale ai sensi dei considerandi. Per il resto

l’appello incidentale è respinto nel merito e il rinvio al foro civile pronunciato dal

Tribunale distrettuale Moesa può anch’esso essere confermato.

II.3 Sulle spese e sulle indennità

21. Il Tribunale distrettuale Moesa ha corrisposto CHF 2'000.– all’imputato a

titolo d’indennità in base all’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per le spese sostenute ai fini

di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. Nella motivazione si è limitato

a ritenere unicamente che visto l’esito del procedimento apparirebbe adeguato

riconoscere detto importo.

21.1 L’appellante X._____ chiede invece un’indennità complessiva di CHF

20'000.– e ciò indipendentemente dall’esito della procedura d’appello (vedi petito

in via principale cifra 1.4 dell’appello, act. 16, con rispettiva motivazione alla cifra 3

dello stesso). Questa si giustificherebbe in particolare di fronte alle provate spese

di patrocinio di più di CHF 16'000.– (senza contare ancora le spese di cancelleria,

quelle per il telefono e quelle postali), al danno creato dalla perdita di un mese di

stipendio di almeno CHF 5'000.– e al torto morale sofferto, per il quale l’appellante

ritiene occorra corrispondere perlomeno un’indennità di CHF 5'000.–. L’incarto

sarebbe voluminoso e l’impegno del patrocinatore quindi necessario e molto im-

portante, avendo questi impiegato oltre 80 ore. Inoltre X._____ avrebbe subito un

grave danno economico, essendo inabile al lavoro a seguito della depressione

conseguente all’azione penale. A far tempo dal mese di ottobre 2011 non riceve-

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rebbe più lo stipendio e non avrebbe neanche una rendita AI. In ogni modo co-

munque i CHF 2'000.– assegnatigli dall’autorità di primo grado per il prosciogli-

mento dall’accusa di reiterata coazione sessuale [recte: reiterata tentata coazione

sessuale; vedi l’atto d’accusa, act. PP.1.41, in contrasto con la cifra 1 del disposi-

tivo della sentenza impugnata che è leggermente imprecisa sotto tale aspetto] sa-

rebbero totalmente inadeguati.

21.2 A norma dell’art. 429 cpv. 1 CPP se l’imputato è pienamente o parzialmente

assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, esso ha diritto ad

un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti

procedurali (lett. a), per il danno economico risultante dalla partecipazione neces-

saria al procedimento penale (lett. b), nonché ad una riparazione del torto morale

per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso

di privazione della libertà (lett. c). Per quanto concerne l’indennità ex lett. a di detta

disposizione, il diritto al risarcimento si riferisce solo al patrocinio, se era necessa-

rio, e alle spese, se appaiono adeguate. Il patrocinio è necessario quando la cau-

sa è complessa sotto il profilo probatorio o giuridico (Mauro Mini, Commentario

CPP, n. 5 ad art. 429 CPP). Nel caso del danno economico ex lett. b si tratta delle

perdite, di salario o di guadagno, conseguenti alla detenzione o alla partecipazio-

ne obbligatoria agli atti di procedura – sempre che sia possibile dimostrare il nesso

causale adeguato tra il danno preteso e il procedimento (Mauro Mini, op. cit., n. 6

ad art. 429 CPP). La lett. c invece presuppone il sussistere di un torto morale ai

sensi dell’art. 28a cpv. 3 CC in unione con l’art. 49 CO, il che a sua volta presup-

pone che la lesione degli interessi personali sia talmente grave da giustificare un

indennizzo monetario, che la lesione non possa essere riparata in un altro modo e

che fra l’atto lesivo e il torto morale vi sia un nesso di causalità adeguata (Mauro

Mini, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP; cfr. inoltre anche Andreas Meili, in Basler

Kommentar zum Zivilgesetzbuch I, 4a ed., Basilea 2010, n. 17 ad art. 28a CC).

Come suggerisce già il testo della disposizione stessa, detta norma concerne in-

nanzitutto i casi di privazione della libertà, cioè di carcerazione preventiva o di car-

cerazione di sicurezza, o altri casi di lesioni di dimensioni particolarmente gravi.

Mauro Mini sostiene che potrebbero costituire delle tali ad esempio delle ispezioni

corporali giusta gli artt. 251 seg. CPP o la perquisizione domiciliare ai sensi degli

artt. 244 segg. CPP, alle quali è stata data una pubblicità o risonanza mediatica

(Mauro Mini, loc. cit.).

21.3 Nella fattispecie l’autorità precedente si è discostata dalle richieste

dell’accusa nel senso che i reati commessi sarebbero da qualificare quali molestie

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sessuali ai sensi dell’art. 198 cpv. 2 CP, costituendo con questo delle semplici

contravvenzioni (art. 103 CP), anziché tentate coazioni sessuali giusta l’art. 189

cpv. 1 CP in unione con l’art. 22 cpv. 1 CP come da petito della Procura pubblica

che avrebbero costituito dei crimini ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP. La differenza

rispetto ai petiti della Procura pubblica giace dunque nella qualificazione giuridica

diversa degli avvenimenti del secondo e terzo episodio accaduti in data 28 aprile

2009 e 28 settembre 2009. Il Tribunale distrettuale Moesa, avendo valutato – del

tutto correttamente – che i fatti alla base di questi due episodi sarebbero da quali-

ficare di molestie sessuali, che il reato di molestia sessuale sarebbe punibile e-

sclusivamente a querela di parte e che la rispettiva querela in tal senso sarebbe

stata presentata il 29 settembre 2009, ha concluso che il termine di querela di tre

mesi giusta l’art. 31 CP non sarebbe stato rispettato per la vicenda del 28 aprile

2009. Per questo motivo esso ha dovuto assolvere l’imputato per i fatti commessi

in tale data. Esso ha invece ritenuto l’imputato colpevole di reato e lo ha condan-

nato al pagamento di una multa di CHF 500.–, sostituibile in caso di mancato pa-

gamento con una pena detentiva di 5 giorni, per il terzo episodio.

21.4 Per quanto concerne il dispendio dell’istruttoria si può senz’altro affermare

che quest’ultimo sarebbe stato essenzialmente paragonabile anche se fosse stato

istruito soltanto l’episodio del 28 settembre 2009. Inoltre una gran parte del di-

spendio dell’istruttoria è stata peraltro causata dalle numerose richieste, spesso

infondate, della difesa. Intanto va ricordato che l’imputato ha diritto ad un’indennità

ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP soltanto se è pienamente o parzialmente

assolto, come prevede già la lettera della disposizione stessa. Essendo intervenu-

ta una condanna per la condotta del 28 settembre 2009, l’istruttoria come tale si è

dimostrata del tutto giustificata. Sotto questo aspetto la decisione di primo grado

andrebbe confermata.

21.5 Tuttavia va comunque perlomeno tenuto conto adeguatamente del fatto che

la condanna non è stata pronunciata per tutti gli episodi e non per la stessa fatti-

specie penale. Nel caso in giudizio quindi se il Tribunale distrettuale Moesa ha

deciso di concedere all’imputato un importo di CHF 2'000.– a titolo d’indennità ba-

sata su detta disposizione legale, esso ha percorso di principio la via giusta, ma –

a mente della prima Camera penale – ha valutato troppo poco queste circostanze,

violando in questo modo quanto previsto all’art. 429 CPP. Di conseguenza

l’importo riconosciuto va aumentato adeguatamente.

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21.6 L’imputato qui appellante fa poi valere pure degli svantaggi economici ai

sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. b CPP. A suo parere questi pregiudizi risulterebbero

direttamente dalla partecipazione necessaria al procedimento penale. Tuttavia va

rilevato che questo stesso procedimento penale ha avuto per oggetto innanzitutto,

quantunque non esclusivamente, gli eventi accaduti il 28 settembre 2009. Nella

misura in cui essi sussistono effettivamente, gli svantaggi economici fatti valere

dall’appellante sono anch’essi dovuti ai fatti del terzo episodio in data 28 settem-

bre 2009 e causati da questi. L’appellante è però stato condannato proprio per

questi fatti, ritenuti condotta penalmente reprimibile. È quindi evidente che esso

non può avanzare pretesa alcuna in tal senso, non avendo diritto ad un’indennità

per fatti per cui è stato condannato.

21.7 Infine va osservato ancora che una riparazione del torto morale per lesioni

particolarmente gravi degli interessi dell’imputato giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. c

CPP va comunque esclusa nella fattispecie. Con la condanna per molestie ses-

suali è stato comprovato, infatti, che l’istruttoria è stata condotta a giusta ragione.

Non è dunque ravvisabile nessun torto morale. L’appellante non ha quindi diritto

ad un’indennità a tale titolo.

21.8 Visto quanto precede, in quest’ultimo punto l’appello di X._____ si rivela

parzialmente fondato. Di conseguenza, in considerazione di tutti gli elementi, della

documentazione agli atti, nonché delle argomentazioni avanzate dall’imputato qui

appellante, l’indennità riconosciutagli dal e a carico del Tribunale distrettuale Moe-

sa va aumentata adeguatamente ad un importo complessivo di CHF 10'000.– in

parziale accoglimento dell’appello e a pieno tacitamento di ogni sua pretesa nei

confronti dello Stato.

22. L’appellante protesta infine le spese e ripetibili. Giusta l’art. 436 cpv. 1 CPP

in unione con l’art. 432 cpv. 1 CPP, se prevale nella causa, l’imputato ha diritto

che l’accusatore privato lo indennizzi adeguatamente delle spese sostenute per

far fronte alle istanze relative agli aspetti civili. Nell’occorrenza l’appello

dell’imputato contro la decisione di merito, con la quale è stato condannato, è in-

tegralmente respinto nel merito (fatta salva l’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a

CPP aumentata rispetto alla decisione di primo grado), mentre l’appello incidenta-

le dell’accusatrice privata contro il rinvio al foro civile è parzialmente accolto, la

prima Camera penale pronunciando una decisione di principio quanto alla pretesa

riparazione del torto morale di Y._____. Trattasi di sapere dunque se – e semmai

in quale grado – l’imputato X._____ sia prevalso nella causa ai sensi dell’art. 432

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cpv. 1 CPP, partendo dapprima dalla situazione giuridica applicabile alle procedu-

re di primo grado, per poi dedurre le conseguenze per la procedura d’appello.

Mentre né il rigetto dell’azione civile, né l’accoglimento della stessa, né una deci-

sione di principio non pongono particolari problemi sotto quest’aspetto, essendo di

massima chiaro chi sia prevalso, va chiarito nel seguito per via d’interpretazione il

significato in tal senso di un rinvio al foro civile come quello confermato parzial-

mente nel presente caso.

22.1 Il testo della disposizione citata non si esprime su cosa rappresenti la pre-

valenza, il che rende impossibile un’interpretazione grammaticale (così espressa-

mente Niklaus Schmid, Praxiskommentar, n. 7 ad art. 126 CPP e n. 2 ad art. 432

CPP). In particolare non definisce se, come nella fattispecie, un rinvio dell’azione

civile al foro civile costituisca un caso di prevalenza per l’imputato convenuto. Ne-

anche dalla sistematica della legge non si può evincere alcunché in tal senso. Te-

nor quanto esposto nel Messaggio del Consiglio federale pare comunque ricono-

scibile l’intento del legislatore di equiparare l’azione civile proposta all’interno di

una procedura penale a quella di diritto processuale civile ai sensi del CPC. Causa

la natura particolare dell’azione civile prevista nel CPP, per quest’ultima sono state

alleviate, a favore dell’accusatore privato, le dure conseguenze previste nel CPC –

la reiezione dell’azione e con questa la perdita di diritti nei confronti del convenuto

– per il caso di motivazione o di quantificazione insufficiente delle pretese, permet-

tendo al giudice penale di rinviare l’accusatore privato al foro civile (cfr. l’art. 126

cpv. 2 lett. b CPP). Quest’ultimo può infatti ripresentare la sua azione dinanzi al

giudice civile senza perdita di diritti. Ciononostante non sarebbe il caso, tenor il

Messaggio, di prevedere altri grandi vantaggi per l’accusatore privato rispetto a un

procedimento civile, tali ad esempio da svantaggiare l’imputato rispetto alla posi-

zione che avrebbe quale convenuto in un processo civile. Per questo motivo, infat-

ti, l’art. 125 CPP avrebbe ripreso l’istituto, noto nella procedura civile, della garan-

zia per le spese processuali [recte: spese ripetibili, cfr. l’art. 95 CPC] che

l’accusatore privato è tenuto a prestare a determinate condizioni e su domanda

dell’imputato (vedi per il tutto FF 2006 989 pag. 1080; Niklaus Schmid, Praxis-

kommentar, n. 1 ad art. 125 CPP; Christof Riedo/Gerhard Fiolka/Marcel Alexander

Niggli, Strafprozessrecht, Basilea 2011, n. 923; Annette Dolge, op. cit., n. 36 ad

art. 126 CPP; Maria Galliani Godenzi/Luca Marcellini, op. cit., n. 10 ad art. 122

CPP). Il legislatore pare dunque aver voluto sì rendere meno rischioso l’accesso

alla giustizia anche per un accusatore privato laico, ma senza al contrario preve-

dere ulteriori svantaggi per l’imputato. In questo senso per il caso di rinvio al foro

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civile corrisponde tendenzialmente meglio alla volontà del parlamento il concedere

all’imputato, prosciolto o condannato, il diritto ad un’indennità ai sensi dell’art. 432

cpv. 1 CPP, considerando questo un caso di prevalenza dell’imputato.

22.2 Neppure la dottrina sul CPP è univoca su che cosa sia inteso con

l’espressione “prevale nella causa” a mente di detta disposizione. L’interpretazione

non è particolarmente facilitata inoltre neanche dal fatto che diversi commentatori

si esprimano in modo consono e spesso si limitino a riprendere essenzialmente

quanto già figura nel Messaggio del Consiglio federale, il che non sorprende, viste

le date delle loro pubblicazioni. In alcune opere però addirittura si contraddicono i

vari autori. Ad esempio i due avvocati Stefan Wehrenberg e Irene Bernhard, re-

sponsabili del capitolo sull’indennizzo e la riparazione del torto morale (artt. 429

segg. CPP) del Basler Kommentar, sostengono che un rinvio al foro civile non si

esprimerebbe né in un senso né nell’altro sulla prevalenza risp. la soccombenza

dell’imputato negli aspetti civili, indipendentemente dal motivo del rinvio. A loro

parere l’imputato che prevale nella procedura civile susseguente potrebbe infatti

richiedere un’indennità anche per le spese sostenute in difesa contro l’azione civi-

le nell’ambito della procedura penale. La giudice Annette Dolge invece nel capitolo

sull’azione civile (artt. 122 segg. CPP) si esprime chiaramente in senso contrario,

rilevando che la distribuzione delle spese e indennità si orienterebbe al principio di

diritto processuale civile della soccombenza e che ciò sarebbe giustificato tanto

più se in una procedura di ricorso sarebbero in causa soltanto gli aspetti civili (cfr.

Stefan Wehrenberg/Irene Bernhard, in Basler Kommentar, n. 5 segg. ad art. 432

CPP e n. 6 seg. ad art. 433 CPP; Annette Dolge, op. cit., n. 92 seg. ad art. 122

CPP e n. 59 segg. ad art. 126 CPP).

Si può però perlomeno costatare una netta maggioranza a favore della concezio-

ne appena descritta di Annette Dolge, sostenuta ad esempio da Niklaus Schmid –

figurante fra i primi commentatori del CPP (vedi Niklaus Schmid, Praxiskommen-

tar, n. 1 segg. ad art. 432 CPP e n. 6 seg. ad art. 433 CPP; cfr. in prima linea an-

che Viktor Lieber, op. cit., n. 6 ad art. 123 CPP e n. 12 ad art. 126 CPP; Maria Gal-

liani Godenzi/Luca Marcellini, op. cit., n. 14 ad art. 126 CPP). Tenor quest’ultimo

autore, infatti, sarebbe ovvio far corrispondere il rinvio al foro civile per quantifica-

zione o motivazione insufficiente ad una soccombenza dell’accusatore privato.

Non ogni rinvio al foro civile però giustificherebbe una tale conclusione, bensì sol-

tanto quando il rinvio sarebbe riconducibile, almeno parzialmente, ad un atteggia-

mento stesso dell’accusatore privato (cfr. l’art. 126 cpv. 2 lett b e c, al contrario

delle lett. a e d).

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22.3 In considerazione di quanto precede (cfr. consid. 22.1 supra), questa solu-

zione convince. Spetta in effetti all’accusatore privato formulare la sua azione in

modo tale che il giudice penale la possa accogliere o almeno pronunciare una de-

cisione di principio. Se non lo fa, deve conseguentemente rifondere all’imputato le

spese sostenute in difesa contro l’azione civile, altrimenti quest’ultimo si vedrebbe

svantaggiato rispetto a un normale convenuto in procedura civile. Ciò è inoltre

congruo pure alla possibilità per il tribunale di primo grado di addossare le spese

procedurali all’accusatore privato rinviato al foro civile giusta l’art. 427 cpv. 1 lett. c

CPP. Va ritenuto però che occorre ancora che l’azione civile abbia provocato effet-

tivamente un dispendio supplementare degno di nota (Annette Dolge, op. cit., n.

60 ad art. 126 CPP). La situazione si presenta infatti diversa invece se l’azione è

rinviata al foro civile perché il procedimento penale è concluso nella procedura del

decreto d’accusa (art. 126 cpv. 2 lett. a seconda variante CPP) oppure se il giudi-

ce si limita a pronunciare una decisione di principio (art. 126 cpv. 3 CPP). In questi

casi, come rileva Niklaus Schmid, il rinvio al foro civile non è da attribuire ad un

comportamento dell’accusatore privato, anzi, questi non lo può influenzare in al-

cun modo. Sarebbe dunque iniquo a suo avviso considerare l’accusatore privato

parte soccombente e quindi accollargli spese procedurali oppure obbligarlo al pa-

gamento di un’indennità a titolo di ripetibili all’imputato, peraltro condannato pe-

nalmente.

22.4 Infine, a sostegno di questa soluzione, va ricordata in comparazione ancora

la prassi del Tribunale cantonale stabilita all’epoca della vecchia LGP (vedi gli artt.

130 segg. LGP; PTC 1990 n. 38; Willy Padrutt, Kommentar zur Strafprozessord-

nung des Kantons Graubünden [StPO], 2a ed., Coira 1996, n. 8 ad art. 131 LGP).

Benché sia cambiata la legge quale contenitore delle disposizioni in materia, i

principi e le idee alla loro base sono rimasti pressoché invariati in questo campo.

La prassi seguita finora comunque non è contraria a quanto previsto nel nuovo

CPP. Viste le considerazioni di cui sopra, si giustifica anzi di mantenerla risp. di

riaffermarla anche sotto l’egida del CPP federale.

22.5 Per la procedura d’appello deve valere la stessa cosa. In caso di impugna-

zione di un rinvio al foro civile da parte dell’accusatore privato, se il suo mezzo di

ricorso (appello o reclamo, vedi consid. 1.2 supra) è respinto, questi è dunque re-

putato soccombente e deve rifondere un’equa indennità all’imputato, e ciò indi-

pendentemente dall’esito della procedura penale stessa, in altre parole sia in caso

di proscioglimento, sia in caso di condanna.

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22.6 Nell’occorrenza Y._____ deve dunque di principio essere tenuta a versare a

X._____ un’indennità adeguata – ridotta, visto l’esito delle procedure di ricorso –

per le spese sostenute per far fronte all’istanza relativa agli aspetti civili. Dalla

memoria d’appello (act. 16) non risulta una richiesta espressa di condanna ad

un’indennità nei confronti di Y._____ anche per la procedura di primo grado (cfr. i

petiti). Ciò non nuoce però all’imputato, il giudice dovendo statuire d’ufficio su una

tale indennità.

22.7 Ritenuto che l’appello incidentale (e con questo l’azione civile) di Y._____ è

accolto soltanto parzialmente, essa è – almeno in parte – da considerare parte

soccombente. L’imputato prevale dunque parzialmente con la sua richiesta di re-

iezione integrale dell’appello incidentale, il rinvio al foro civile potendo essere e-

quiparato alla reiezione dell’azione civile. Di conseguenza l’appellante incidentale

deve rifondere a X._____ un’indennità adeguata ridotta ai sensi dell’art. 432 cpv. 1

CPP per le spese sostenute per far fronte alle pretese civili. L’indennità è pronun-

ciata per entrambe le sedi.

22.8 Riassumendo conviene dapprima riepilogare brevemente l’esito delle varie

procedure, ricordando che la relazione fra i punti penali e i punti civili è di appros-

simativamente 3:1 (3/4 del volume di lavoro consacrato ai punti penali e 1/4 ai

punti civili) per entrambe le sedi. Il Tribunale distrettuale Moesa aveva dichiarato

X._____ colpevole di molestie sessuali per i fatti avvenuti il 28 settembre 2009,

prosciogliendolo dall’accusa di reiterata coazione sessuale e rinviando l’azione

civile al foro civile. L’appello di X._____, con il quale richiese un proscioglimento

da ogni accusa e un rigetto integrale dell’azione civile, è stato respinto per la mag-

gior parte dei petiti. L’unico punto in cui l’appellante ha ottenuto una decisione a lui

più favorevole è quello dell’indennità da versargli dal Tribunale distrettuale Moesa.

La sua soccombenza in sede d’appello e d’appello incidentale corrisponde dunque

in totalità approssimativamente a 4/5. Per quanto attiene invece all’attrice civile,

Y._____ aveva chiesto in via d’appello la conferma della condanna e in via

d’appello incidentale l’accoglimento dell’azione civile, per importi ormai ridotti.

Confermando la decisione penale nel merito, accogliendo parzialmente l’appello

incidentale nel senso che è pronunciata una decisione di principio limitatamente

riguardo alla riparazione del torto morale e corrispondendole infine pure

un’indennità a titolo di ripetibili a carico dell’imputato (vedi consid. 23 segg. infra),

in secondo grado essa è rimasta soccombente in totalità per pressappoco 1/5.

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22.9 In considerazione di tutti gli elementi, in particolare del fatto che l’imputato

in difesa contro le pretese civili dell’accusatrice privata avanza prevalentemente gli

stessi argomenti come già a sostegno del proscioglimento da lui richiesto, cosic-

ché l’azione civile non gli ha provocato un dispendio supplementare di misura par-

ticolarmente grande, del fatto che l’appellante incidentale prevale con la richiesta

in via subordinata del riconoscimento di principio di una riparazione del torto mora-

le e della decisione di questa Corte di aumentare l’indennità da pagare dal Tribu-

nale distrettuale Moesa a suo favore per le sue spese in prima sede, è considerata

adeguata un’indennità ridotta di complessivi CHF 1'000.– (IVA inclusa) per en-

trambe le sedi.

23. Y._____ protesta finalmente anch’essa spese e ripetibili. L’imputato deve

indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui

sostenute nel procedimento se l’accusatore privato vince la causa (art. 436 cpv. 1

CPP in unione con l’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP), sia per l’azione penale, sia per

quella civile (Mauro Mini, op. cit., n. 1 ad art. 433 CPP). L’accusatore privato è te-

nuto ad inoltrare l’istanza d’indennizzo all’autorità penale, quantificando e compro-

vando le proprie pretese. Se l’accusatore privato non ottempera a tale obbligo –

sempre che ne abbia avuto l’occasione –, l’autorità penale non entra nel merito

dell’istanza (art. 433 cpv. 2 CPP). In contrasto con l’art. 432 CPP il legislatore ha

dunque previsto delle conseguenze ben più severe per il fatto di non presentare

delle note d’onorario, a seconda se si tratta dell’imputato oppure dell’attore civile.

A mente della prima Camera penale, visto l’intento chiaro e distinto espresso dal

legislatore, contrariamente a quanto sostenuto da alcuni commentatori non si in-

travvede un obbligo del giudice ad invitare un attore civile che non ha presentato

delle note d’onorario a farlo (vedi Niklaus Schmid, Praxiskommentar, n. 9 segg. ad

art. 433 CPP; Stefan Wehrenberg/Irene Bernhard, op. cit, n. 12 ad art. 433 CPP;

Mauro Mini, op. cit., n. 3 ad art. 433 CPP; apparentemente di opinione diversa in-

vece Yvona Griesser, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung

[StPO], Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 5 ad art. 433 CPP).

23.1 Nell’occorrenza nell’ambito della procedura di primo grado la patrocinatrice

di Y._____ ha presentato una nota d’onorario dettagliata (act. TD.42). Nel giudizio

delle sue pretese a titolo di ripetibili per quella sede ci si può dunque rifare a detta

nota d’onorario, in considerazione poi di quanto deciso nella presente sentenza

(cfr. consid. 22.8 supra). Tenendo conto di tutti gli elementi menzionati, specie del

fatto che X._____ è stato condannato e che l’azione civile ha portato in definitiva

ad una decisione di principio sull’obbligo di riparazione per torto morale a carico

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dell’imputato, la prima Camera penale le riconosce un’indennità a titolo di ripetibili

di CHF 6'000.–, anch’essa a carico di X._____. Quest’ultimo può compensare i

CHF 1'000.– d’indennità a suo favore, cosicché il debito residuo a suo carico è di

CHF 5'000.–.

23.2 Giunta dinanzi al Tribunale cantonale l’appellante incidentale ha chiesto la

reiezione dell’appello di X._____, limitandosi a protestare spese e ripetibili.

L’accusatrice privata non avendo invece né quantificato né comprovato le proprie

pretese a titolo di ripetibili in sede d’appello, in conformità alla disposizione citata

pocanzi la prima Camera penale non è autorizzata ad entrare nel merito

dell’istanza d’indennizzo. Ciò a maggior ragione visto che nella fattispecie in primo

grado la patrocinatrice di Y._____ aveva presentato una nota d’onorario dettaglia-

ta, mentre invece in via di ricorso ha rinunciato ad inoltrarne una, benché nello

scambio di scritti ne avrebbe avuto occasione numerose volte e che tipicamente il

dispendio di lavoro in una procedura di secondo grado è più semplice da quantifi-

care che in prima sede.

24. Nella decisione finale il Tribunale cantonale determina d’ufficio anche le

conseguenze in materia di spese (art. 421 cpv. 1 CPP). Queste ultime sono fissate

tenor le tariffe cantonali (art. 424 cpv. 1 CPP). La Legge d’applicazione del Codice

di diritto processuale penale svizzero del 16 giugno 2010 (LACPP; CSC 350.100)

prevede all’art. 37 cpv. 2 LACPP che gli emolumenti si calcolano in base alle spe-

se generate e alle condizioni economiche della persona tenuta a pagare le spese.

L’art. 37 cpv. 4 lett. b LACPP rinvia all’ordinanza del Tribunale cantonale del 14

dicembre 2010 sugli emolumenti in cause penali (OECP; CSC 350.210), la quale

dispone che nella procedura dibattimentale di primo grado viene riscosso un emo-

lumento compreso tra i CHF 2'000.– e i CHF 20'000.– (art. 2 OECP), mentre nella

procedura d’appello l’emolumento è compreso tra i CHF 500.– e i CHF 20'000.–

(art. 7 OECP).

Visto l’esito della procedura dinanzi al Tribunale distrettuale Moesa e di quelle in

via d’appello, non vi è motivo per riformare la distribuzione delle spese d’istruzione

e quelle procedurali di primo grado, anche perché pure a tale merito l’appellante

non espone i motivi che ne imporrebbero una modifica, mentre invece il giudice di

prime cure ha tenuto conto adeguatamente dell’esito del procedimento. Restano

da stabilire e da distribuire dunque unicamente le spese della procedura d’appello

e quelle della procedura d’appello incidentale.

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25. Considerando che si dirigono entrambi contro la stessa sentenza di primo

grado, la prima Camera penale del Tribunale cantonale può trattare l’appello e

l’appello incidentale in un’unica sentenza. Tenendo conto della voluminosità

dell’incarto, delle diverse istanze probatorie da giudicare, della circostanza che è

stato interposto un appello incidentale, ma anche della complessità delle questioni

giuridiche e della fattispecie nonché delle condizioni economiche delle parti, nel

caso concreto si giustifica fissare le spese per le procedure dinanzi alla prima

Camera penale a CHF 6'000.–.

Ai sensi dell’art. 428 cpv. 1 CPP le parti sostengono le spese della procedura di

ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. Poiché sia

l’appello, sia l’appello incidentale vengono respinti parzialmente (cfr. consid. 22.8

supra), nella fattispecie le spese procedurali vanno a carico di X._____ (appellan-

te) in ragione di 4/5, cioè di CHF 4'800.–, e a carico di Y._____ (appellante inci-

dentale) in ragione di 1/5, ossia di CHF 1'200.–.

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III. La prima Camera penale pronuncia:

1. L’appello di X._____ è parzialmente accolto e la cifra 5 del dispositivo della

sentenza impugnata è così riformata:

“5. Il Tribunale distrettuale Moesa versa all’imputato l’importo di CHF 10'000.– (IVA inclusa) a titolo di indennità.”

Per il resto l’appello è respinto.

2. L’appello incidentale di Y._____ è parzialmente accolto e le cifre 3, 6 e 7

del dispositivo della sentenza impugnata sono così riformate:

“3. È constatato che Y._____ ha diritto ad una congrua riparazione del tor-to morale commesso da X._____. Per la determinazione della somma dovuta l’attrice civile è rinviata al foro civile. Per il resto l’azione civile del 26 maggio 2010 è ugualmente rinviata al foro civile.

6. X._____ è condannato a versare a Y._____ l’importo di CHF 6'000.– (IVA inclusa) a titolo di indennità.

7. [vecchia cifra 6: Notificazioni]”

Per il resto l’appello incidentale è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

3. Le spese della procedura d’appello di CHF 6'000.– vanno a carico

dell’appellante in ragione di 4/5 (CHF 4'800.–) e a carico dell’appellante in-

cidentale in ragione di 1/5 (CHF 1'200.–).

4. Y._____ è inoltre obbligata a rifondere a X._____ un’indennità di CHF

1'000.– (IVA inclusa) a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.

Questo debito è compensato con l’indennità che egli deve pagarle, cosic-

ché X._____ è condannato a versare a Y._____ CHF 5'000.– a tacitamento

di ogni pretesa a titolo di ripetibili fra le parti che sia connessa con o risul-

tante dal procedimento penale.

5. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai

sensi dell’art. 78 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale

(LTF; RS 173.110) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Il ricorso è da

inoltrare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione

della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg.

LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di

ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF.

Page 48: SentenzaIn seguito i reclami SK2 12 1, SK2 12 2 e SK2 12 3 pendenti dinanzi al Tribunale cantonale sono stati ritirati.) Sentenza Prima Camera penale Presidenza Brunner Giudici Michael

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6. Comunicazione a: