Sentenza Guida in Stato Di Ebbrezza
-
Upload
anonymous-xzgbk44cjv -
Category
Documents
-
view
225 -
download
0
Transcript of Sentenza Guida in Stato Di Ebbrezza
-
7/25/2019 Sentenza Guida in Stato Di Ebbrezza
1/2
Giudice di Pace di Monopoli
Sentenza 10 ottobre 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Monopoli, avv. Francesca Verola,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 329 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2011
TRA
T. N.
rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Beninato; -OPPONENTE-
E
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI BARI
in persona del Prefetto pro tempore; -OPPOSTO-
OGGETTO: OPPOSIZIONE EX LEGGE 689/81. CONCLUSIONI:come da verbale d'udienza del
10 ottobre 2011.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in Cancelleria il 14.04.2011, T. N. proponeva opposizione avverso
l'Ordinanza del Prefetto della Provincia di Bari del 1.3.2011 - Prot. n.615/11 - 8238 Pat., notificata il
15.03.2011, con la quale, ai sensi degli artt. 186, 220 e 223 del C.d.S., veniva disposta la
sospensione della patente di guida per mesi dieci a seguito del verbale di contestazione elevato dal
Comando Polizia Stradale di Castellana Grotte il giorno 19.02.2011 (rapporto n. 110000482.220.15)
perch in Monopoli il giorno 19.2.2011 veniva sorpreso alla guida in stato di ebbrezza derivantedall'uso di sostanze alcoliche (prima prova 1,19 grammi per litro, seconda prova 1,19 grammi per
litro).
Secondo quanto previsto dalla normativa in materia, alla condotta contemplata dallart. 186 del
codice della strada, consistente nella guida di autoveicolo in stato di ebbrezza, che costituisce fatto
penalmente rilevante, pu conseguire, ai sensi della stessa disposizione normativa, la sospensione
della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria in seguito all'accertamento del
reato, e la stessa sospensione della patente ai sensi, per, dell'art. 223 di detto codice, come nel caso
de quo.
Sentenza Selezionata da
-
7/25/2019 Sentenza Guida in Stato Di Ebbrezza
2/2
In tale circostanza la misura sanzionatoria, di carattere preventivo ed irrogabile dal Prefetto, ha
natura cautelare e trova giustificazione nella necessit di impedire che, nell'immediato, prima
ancora che sia accertata la responsabilit penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti
sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilit in ordine ad eventi lesivi dell'incolumit
altrui, continui a tenere una condotta che pu arrecare pericolo ad altri soggetti.
Da quanto esposto risulta di tutta evidenza diversa la natura della sanzione nell'uno e nell'altro caso,cos come differente si prospetta la finalit perseguita dal legislatore con la previsione di una
sanzione adottata dal Prefetto in via cautelare. Ed infatti solo l'ordinanza prefettizia impugnabile
autonomamente dinanzi al Giudice di Pace ex art. 223, comma 5, ultimo periodo.
Al riguardo questo giudice ritiene, per, secondo l'indirizzo della Suprema Corte (Cass. Civ. 2
Sez., n. 21447 del 19.10.2010) che "in caso di contestazione della violazione dell'art. 186 del C.d.S.
la sanzione accessoria della sospensione della patente va applicata soltanto in caso di tasso
alcolemico superiore ad 1,5 grammi per litro. Nel caso in cui venga riscontrato un valore minore
(come nel caso de quo, pari a 1,19 grammi per litro nella prima prova e a 1,19 nella seconda prova),
invece, la sospensione della patente non obbligatoria n pu essere applicata ai sensi dellart.
223 del C.d.S. che regola, invece, una fattispecie diversa.
In adesione a tale orientamento giurisprudenziale sul punto non rimane a questo giudice di
evidenziare linsussistenza del presupposto sostanziale ai fini delladozione della suddetta
sospensione cautelare, applicata in caso di tasso alcolemico inferiore a quello suesposto, con la
conseguenza che non risulta legittimamente adottato il provvedimento impugnata in mancanza del
presupposto sostanziale.
Per i suesposti motivi va accolta lopposizione con conseguente annullamento dellordinanza
impugnata, ritenendosi illegittima la sospensione della patente di guida.
Anche in considerazione della particolarit della materia trattata, sussistono giusti motivi per lacompensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Monopoli, avv. F. V., definitivamente pronunciando sulla domanda
proposta da T. N., con ricorso depositato in data 14.04.2011, cos decide
1. accoglie lopposizione e per leffetto annulla lOrdinanza del Prefetto della Provincia di
Bari del 01.03.2011 Prot. N. 615/11 82 38 Pat.
2. compensa le spese di lite.
Cos deciso in Monopoli il 10 ottobre 2011.
Il Giudice di Pace
Avv. F. V.
Sentenza Selezionata da