LO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI LA SENTENZA n°344\1996 Il Quarto Stato, Giuseppe...
-
Upload
fiorenza-marchesi -
Category
Documents
-
view
226 -
download
0
Transcript of LO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI LA SENTENZA n°344\1996 Il Quarto Stato, Giuseppe...
LO SCIOPERO NEI SERVIZI LO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALIPUBBLICI ESSENZIALI
Il Quarto Stato, Giuseppe Pelizza da Volpedo
Sommario:Sommario:
La l. n°146\1990:
La sent. n°344\1996L’opinione di Gragnoli
Diritti della PersonaI Servizi Pubblici Essenziali
La l. n° 146\1990La l. n° 146\1990Il legislatore ha così regolato la rilevante disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Si sottolinea il necessario contemperamento del Diritto di Sciopero (ex art. 40 Cost.) con gli altri Diritti e Libertà altrettanto rilevanti nello Ordinamento Costituzionale.
Art. 1
1° comma: prescrive un’ ELENCAZIONE TASSATIVA dei Diritti della Persona
2° comma: elenca in modo ESEMPLIFICATIVO, con la tecnica della FATTISPECIE APERTA, quali siano i rispettivi Servizi Essenziali.
DIRITTI E LIBERTA’DIRITTI E LIBERTA’
Elencazione tassativa (art. 1,1°comma):
VitaVita
Libertà di Libertà di CircolazioneCircolazione
Servizi Pubblici EssenzialiServizi Pubblici Essenziali
Elencazione esemplificativa (2° comma):
Igiene Pubblica, Protezione Ambientale, Sanità, …
Forze Pubbliche, Protezione Civile Controlli doganali, …
Trasporti Pubblici, Ferrovie, Aerei, …
Poste, Telecomunicazioni, Informazione, …
Asili Nido, Scuole Statali, Esami, …
Erogazione di Stipendi, Pensioni, …
La Sentenza n° 344\1996La Sentenza n° 344\1996
Dopo essere rimasti assenti durante gli scrutini di fine anno, taluni docenti avevano sostenuto l’illegittimità di una
sanzione amministrativa, applicata ai sensi dell’art. 9 della l. 146\’90, per la trasgressione ad un provvedimento di
precettazione; questo mirava ad assicurare l’osservanza delle prestazioni indispensabili identificate dal protocollo
di Intesa del 25 Luglio 1991.Pertanto hanno intentato un’azione legale presso un giudice
di pace, il quale ha sollevato una questione di legittimità costituzionale: avente oggetto gli articoli 1, comma2; 2
comma 2 e 3 e art 8 comma 2 della legge 146\’90 per violazione degli articoli 39 comma 4, 40 e 3 della
Costituzione.
Il fatto:Il fatto:
L’oggetto del giudizio:L’oggetto del giudizio:
Art. 1 comma 2
Art. 2 commi 2 e 3
Art. 8 comma 2
individua con elencazione non tassativa dei servizi essenziali volti ad assicurare il godimento dei diritti di cui
al primo comma
stabiliscono che, in caso di sciopero dei s.p.e. , gli scioperanti, come accordato nei contratti collettivi, hanno l’obbligo di garantire prestazioni
minime; inoltre tali accordi devono prevedere procedure di raffreddamento
e di conciliazione e anche intervalli minimi.
prescrive le funzioni dell’ordinanza emessa dall’Autorità competente,
ovvero la possibilità di differimento dell’ astensione, la riduzione della sua
durata, ecc...
EX LEGE n° 146\1990EX LEGE n° 146\1990
Il parametro di costituzionalità:Il parametro di costituzionalità:
Art. 39, quarto comma: “I sindacati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in
proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto
si riferisce”
Art. 40: ”Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”
Art. 3: ”Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, limitando di fatto la
libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
La Corte CostituzionaleLa Corte Costituzionale
“ Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma
2, 2,commi 2 e 3, e 8, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti
dellapersona costituzionalmente tutelati. Istituzione
della Commissione di garanzia dell'attuazione
della legge), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 39 e 40 della Costituzione, dal Giudice
di pace di Roma con l'ordinanza in epigrafe.”
“Sciopero nei servizi pubblici essenziali ed efficacia soggettiva dei contratti sulle ‘prestazioni indispensabili’ “
L’ OPINIONE DI ENRICO GRAGNOLIL’ OPINIONE DI ENRICO GRAGNOLI
Prof. E. Gragnoli
L’art.2 della l.146\90 afferma che il diritto di Sciopero è esercitato nel rispetto della
erogazione delle Prestazioni Indispensabili, quest’ultime concordate nei CONTRATTI
COLLETTIVI
REGOLAMENTI DI SERVIZIO
Che vengono recepiti in
LA TESI DI GRAGNOLI: “L’obbligatorietà del contratto collettivo non può fondarsi sulla sola recezione nel regolamento aziendale”; i contratti hanno efficacia erga omnes senza la necessità del recepimento, se c’è la valutazione positiva delle Commissione.
atti unilaterali del Datore
CORTE: gli accordi previsti dall’art. 2 hanno efficacia erga omnes (anche
per i lavoratori non iscritti alle OOSS) perché essi sarebbero diversi da quelli previsti dall’art. 39 della Cost.
GRAGNOLI:“i contratti della l. 146\1990 sono diversi da quelli di diritto comune per l’efficacia soggettiva e per la sottoposizione al
vincolo di razionalità, con un accertamento puntuale effettuato da una AUTORITA’ NEUTRALE”
RESTRIZIONE DELL’OPERATIVITA’ DELL’ART. 39
I contratti della 146\1990 derogano al modello garantistico dell’art. 39 Cost.NO ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALEPoiché vi è la possibilità di invocare l’art. 40 Cost., fermo il carattere normativo di tali accordi ex l.146\1990
Chi stabilisce le prestazioni indispensabili?
Secondo la Corte: Secondo Gragnoli:
Il Datore di lavoro (se manca l’accordo a livello di impresa)
Il Contratto Collettivo
MA
Le ricadute organizzative e le modalità di realizzazione sono stabilite dal datore di lavoro
tesi restrittiva delle prestazioni indispensabili
I minimi di servizio sono quelle prestazioni insopprimibiliper un ordinato svolgimento della vita sociale
La prima funzione della Commissione:La prima funzione della Commissione:
Valutazione di idoneità degli accordi sui minimi di servizio
Valutazione positiva Valutazione negativa
L'accordo è concluso e vincolante
L’Autorità neutrale formula la proposta
LA PROPOSTA:LA PROPOSTA:Realizza il fine legale,
evitando l'horror vacui
Che valenza ha la proposta?
Rilancia il dialogo
Costituisce il nucleo essenziale dell’ulteriore
contrattazione
Non equivalenza tra contratto e proposta
L’evoluzione della proposta:
precedentemente successivamente
Atto di mediazione in caso di disaccordo tra le parti o in caso di giudizio di inidoneità
Atto di supplenza temporanea della
disciplina negoziale carente
GRAZIE!
“LA SENTENZA n° 344\1996”
Hanno partecipato:(in rigorosissimo ordine alfabetico)
Giuseppe Ardizzone- visualizzazione grafica ed
introduzione -
Federica Calì
- l’opinione di Gragnoli1-
Erminia Cannavò
- l’opinione di Gragnoli2 -
Marco Leo
- la sentenza n°344\1996 -