Sentenza Consiglio Di Stato n. 2175/2014

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  • 8/10/2019 Sentenza Consiglio Di Stato n. 2175/2014

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    R E P U B B L I C A I T A L I A N A

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Consiglio di Stato

    in sede giurisdizionale (Sezione Quinta

    ha pronunciato la presente

    SENTEN!A

    ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

    sul ricorso numero di registro generale................., proposto dal signor......................,

    rappresentato e difeso dall'avvocato Mirco Rizzoglio, con domicilio eletto

    presso...............................;

    contro

    l !omune di Milano, in persona del "indaco pro tempore,rappresentato e difeso dagli

    avvocati.......................;

    per la riforma

    della sentenza del #.$.R. %&M$R($ ) M%$*&, "+&*+ -, n.................., resa tra le

    parti, concernente la revoca di un sussidio integrativo al minimo vitale ) risarcimento del danno.

    -isti il ricorso e i relativi allegati;

    -isto l'atto di costituzione in giudizio del !omune di Milano;

    -iste le memorie difensive;

    -isti tutti gli atti della causa;

    Relatore nella camera di consiglio del giorno ...............il !ons. %uigi Massimiliano #arantino e

    udito per il !omune di Milano lavvocato;

    "entita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

    /. !on il ricorso di primo grado n. ............del 0/0, proposto al #$R per la %om1ardia, il

    sig. ............

    /

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    a2 lannullamento del provvedimento di revoca del sussidio integrativo al minimo vitale, adottato

    dal !omune di Milano di cui alla nota prot. 3/44 del /6 marzo 0/0, degli atti presupposti, tra

    i 5uali la deli1era di iunta comunale del !omune di Milano n. 384 del 004, nonch7 delle

    deli1ere del !onsiglio !omunale n. 84 del / e n. /98 del /88, nonch7 dei successivi atti di

    conferma del provvedimento di revoca;

    12 il risarcimento dei danni.

    . l primo iudice respingeva il ricorso, ritenendo :superato il lamentato vizio di violazione

    delle garanzie partecipative procedimentali e non fondata la censura di violazione avente ad

    oggetto la lamentata erroneit del computo reddituale, ai fini del superamento della soglia

    prevista dalla deli1era di iunta !omunale n. 384 del 004.

    ./. !on riferimento a 5uestultima doglianza il primo iudice, da un lato, valutava non corretto

    il richiamo fatto dal ricorrente alla normativa tri1utaria per dimostrare la non computa1ilit della

    pensione per invalidit civile ai fini del calcolo del reddito soglia per poter fruire del 1eneficio

    de quo. (allaltro, il #$R 5uantificava le spese sostenute mensilmente dal ricorrente a titolo di

    canone di locazione +rp, comprensive di 5uelle condominiali e di riscaldamento, che in 1ase alla

    citata deli1era 384 del 004 devono essere detratte dal predetto reddito, ai fini

    dellindividuazione della soglia richiesta per la concessione del 1eneficio, concludendo per la

    legittimit dei provvedimenti di revoca.

    $d avviso del primo iudice, infatti, pur dovendosi correggere i calcoli del !omune, < il reddito

    del ricorrente da prendere in considerazione ai fini della concessione del beneficio per cui

    causa, di Euro 469,56, ottenuto dalla differenza tra Euro 646,75 (v. prec. punto n. 2 ed Euro

    !77,!9. "ale importo superiore al reddito#so$lia ric%iesto per la concessione del beneficio,

    pari ad Euro 46!,4&, ci' c%e da luo$o allinfondatezza delle pretese del ricorrente=.

    3. >ropone appello loriginario ricorrente, che affida le proprie difese, reiterando le richieste di

    primo grado, alle seguenti doglianze?

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    a2 sare11e erronea la sentenza nella parte in cui non ha apprezzato la violazione delle garanzie

    partecipative del ricorrente, e non varre11e il richiamo allart. /@octies, l. 9/ del /0, perch7

    non si trattere11e di attivit vincolata;

    12 sare11e erronea la sentenza per non aver riscontrato la violazione dellart. 3, l. 9/ del /0,

    dellart. 39, d.p.r. 60/ del /3, dellart //, d.p.r. / del /86, dellart. /9 septies, l. 33 del

    /80. nfatti, la deli1era di M n. 384 del 004, che ha introdotto il 1eneficio in 5uestione,

    prevedere11e che per lerogazione del 1eneficio non si de11a possedere un reddito irpef per

    lanno 0/0 superiore ad +uro 96/,90? in realt, perA, lunico reddito posseduto dal ricorrente

    sare11e rappresentato da una pensione per invalidit civile, che in 5uanto reddito assistenziale

    non risultere11e computa1ile ai

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    dialettica procedimentale con lamministrazione appellata, sicch7 leventuale illegittimit

    inficiante il primo provvedimento ) al di l della sua natura vincolata, dovendosi verificare la

    sussistenza di elementi oggettivi @ C stata successivamente sanata.

    4.. Risulta, invece, fondata la seconda delle censure esposte nellatto di gravame, non risultando

    condivisi1ile la statuizione del primo iudice di ritenere computa1ile @ secondo la disciplina

    ratione temporisvigente, ossia 5uella antecedente alle modifiche portate dalla l.r. %om1ardia, n.

    del 0/ ed in linea con 5uesta dal d.p.c.m. 4 dicem1re 0/3, n. /4, ai fini del calcolo del

    reddito soglia @ la pensione per invalidit civile fruita dallodierno appellante.

    nfatti, al tempo delladozione degli impugnati provvedimenti la disciplina di riferimento era

    rappresentata dalla deli1erazione di iunta comunale n. 384 del 004 e dalla l.r. %om1ardia, n.

    3 del 008.

    +11ene, la prima conferma i criteri dalla deli1erazione n. /98 del /88, indicando tra 5uesti il

    possesso di un reddito netto R>+D determinato da?

    2 redditi da pensione;

    2 redditi da lavoro dei familiari conviventi;

    2 reddito derivante da usufrutto o da porzioni di propriet di unit immo1iliari.

    Risulta evidente che il riferimento C al reddito R>+D e che la citata deli1erazione non include

    espressamente le pensioni per invalidit civile, salvo eccettuare leventuale assegno di

    accompagnamento e la rendita vitalizia *$%.

    noltre, il testo originario del comma /, dellart. 8, l.r. %om1ardia n. 3 del 008, prevedeva che?

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    %art. 8, comma 3, nel testo vigente, invece, allindomani delle modifiche portate dalla l.r.

    %om1ardia, n. del 0/, C il seguente? +D, computandovi genericamente i redditi da pensione.

    (allaltro, C solo con le successive modifiche legislative, che hanno interessato le prestazioni a

    favore della persona in am1ito sociale, che si C fatto riferimento tra i criteri al reddito in generale.

    (el pari solo a partire dal 0/3 si registra linclusione allinterno dellindicatore "++ dei redditi

    5uali le pensioni per invalidit civile.

    !onseguentemente, solo a partire dal 0/ per effetto della modifica legislativa regionale e dal

    0/3 a partire dalla modifica della disciplina statale, si registra una progressiva restrizione per

    laccesso al 1eneficio de quo.

    6. >ertanto, C proprio il richiamo operato dalla stessa deli1erazione del 004 al reddito R>+D

    che giustifica lapplicazione in chiave esegetica alla normativa tri1utaria indicata dallappellante.

    nfatti, mentre il rinvio al reddito netto R>+D deve intendersi come un rinvio mo1ile, mutando il

    parametro al mutare della composizione di 5uestultimo, leccezione circa limpossi1ilit di

    computare lassegno di accompagnamento e la rendita vitalizia *$% C un rinvio fisso, sicch7

    non puA dirsi che la mancata indicazione della pensione per invalidit civile @ nel 5uadro

    ordinamentale vigente al tempo delladozione degli atti impugnati @ fosse desumi1ile in via

    interpretativa.

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    . %accoglimento del suindicato motivo dappello e del corrispondente motivo di ricorso di

    primo grado, fa venir meno linteresse allesame della residua doglianza dappello e della

    correlata censura di primo grado circa lesatta determinazione del reddito dellappellante in

    ordine alle spese detrai1ili dal suo reddito.

    8. -a invece respintala richiesta di risarcimento del danno reiterata anche in sede di appello,

    atteso che, eliminati i provvedimenti impugnati, lappellante non ha fornito dimostrazione in

    ordine alla perduranza di un danno apprezza1ile.

    . >er le ragioni che precedono, lappello va accolto nella parte in cui ha chiesto che, in riforma

    della sentenza impugnata, siano annullati gli atti di revoca impugnati in primo grado Be pertanto

    nei limiti dellinteresse dellappellante2.

    n sede di esecuzione della presente sentenza, lamministrazione dovr ricostruire la posizione

    dellappellante, tenendo conto dellincidenza della normativa sopravvenuta alla data di

    emanazione dei provvedimenti annullati in 5uesta sede.

    %e spese del doppio grado di giudizio seguono la soccom1enza e sono li5uidate come in

    dispositivo.

    >.E.M.

    l !onsiglio di "tato in sede giurisdizionale B"ezione Euinta2, definitivamente pronunciando

    sullappello n. /4 del 0/9, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi di cui in

    motivazione e, per leffetto, in parziale riforma dellimpugnata sentenza, accoglie in parte il

    ricorso di primo grado n. /34/ del 0/0, salvi gli ulteriori provvedimenti dellamministrazione.

    !ondanna il !omune di Milano alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio a favore

    dellappellante, che li5uida in .400,00 Bduemilacin5uecentoF002 euro, oltre accessori di legge,

    nonch7 alla restituzione del contri1uto unificato complessivamente versato.

    &rdina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorit amministrativa.

    !osG deciso in Roma nella camera di consiglio del ...................con l'intervento dei magistrati?

    %uigi Maruotti, >residente

    !arlo "altelli, !onsigliere

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    $ntonio $micuzzi, !onsigliere

    *icola aviano, !onsigliere

    %uigi Massimiliano #arantino, !onsigliere, +stensore

    reve nota a sentenza.

    "i ritiene degna di nota la sopra riportata sentenza del !onsiglio di "tato, sezione -, che

    ha definito un contenzioso iniziato nel 0/0 contro il !omune di Milano.

    n 5uella data, infatti, il ricorrente aveva visto revocarsi il +D relativo allanno

    0/0 Bsuperiore ad +uro 96/,902, oltre ad un errato calcolo delle spese detrai1ili.

    >ertanto, il ricorrente proponeva ricorso al #ar %om1ardia Milano che, con ordinanza n. 68 del

    06.0.0/0, accoglieva la domanda incidentale di sospensione proposta.

    #uttavia, il !omune di Milano confermava la revoca del sussidio originariamente impugnata.

    $nche tale provvedimento veniva, 5uindi, impugnato dal ricorrente con motivi aggiunti e

    contestuale richiesta di sospensione dello stesso.

    #uttavia, il #ar, con ordinanza n. /98, assunta nella !amera di !onsiglio del /./.0/0,

    respingeva listanza cautelare per difetto di

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    ad euro 339,2= e +D.

    (opo 5uattro anni di 1attaglie legali, a fronte delle 5uali il !omune di Milano ha sempre

    mmantenuto un atteggiamento coerente, nonostante il cam1iamento dellorientamento politico

    delldell$mministrazione, il !onsiglio di "tato ha accolto la tesi del ricorrente, statuendo che della

    me pensione di invalidit non doveva tenersi conto ai fini della concessione del sussidio

    co comunale, non trattandosi di reddito valuta1ile ai fini R>+D.

    >urtroppo, la normativa in materia C stata applicata erroneamente per diversi anni

    dall$mministrazione comunale, con pregiudizio di tutti 5uei soggetti de1oli che, avendo

    solo una pensione di invalidit, si sono visti negare illegittimamente il sussidio.

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