Sentenza Consiglio Di Stato n. 2175/2014
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8/10/2019 Sentenza Consiglio Di Stato n. 2175/2014
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTEN!A
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale................., proposto dal signor......................,
rappresentato e difeso dall'avvocato Mirco Rizzoglio, con domicilio eletto
presso...............................;
contro
l !omune di Milano, in persona del "indaco pro tempore,rappresentato e difeso dagli
avvocati.......................;
per la riforma
della sentenza del #.$.R. %&M$R($ ) M%$*&, "+&*+ -, n.................., resa tra le
parti, concernente la revoca di un sussidio integrativo al minimo vitale ) risarcimento del danno.
-isti il ricorso e i relativi allegati;
-isto l'atto di costituzione in giudizio del !omune di Milano;
-iste le memorie difensive;
-isti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno ...............il !ons. %uigi Massimiliano #arantino e
udito per il !omune di Milano lavvocato;
"entita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
/. !on il ricorso di primo grado n. ............del 0/0, proposto al #$R per la %om1ardia, il
sig. ............
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a2 lannullamento del provvedimento di revoca del sussidio integrativo al minimo vitale, adottato
dal !omune di Milano di cui alla nota prot. 3/44 del /6 marzo 0/0, degli atti presupposti, tra
i 5uali la deli1era di iunta comunale del !omune di Milano n. 384 del 004, nonch7 delle
deli1ere del !onsiglio !omunale n. 84 del / e n. /98 del /88, nonch7 dei successivi atti di
conferma del provvedimento di revoca;
12 il risarcimento dei danni.
. l primo iudice respingeva il ricorso, ritenendo :superato il lamentato vizio di violazione
delle garanzie partecipative procedimentali e non fondata la censura di violazione avente ad
oggetto la lamentata erroneit del computo reddituale, ai fini del superamento della soglia
prevista dalla deli1era di iunta !omunale n. 384 del 004.
./. !on riferimento a 5uestultima doglianza il primo iudice, da un lato, valutava non corretto
il richiamo fatto dal ricorrente alla normativa tri1utaria per dimostrare la non computa1ilit della
pensione per invalidit civile ai fini del calcolo del reddito soglia per poter fruire del 1eneficio
de quo. (allaltro, il #$R 5uantificava le spese sostenute mensilmente dal ricorrente a titolo di
canone di locazione +rp, comprensive di 5uelle condominiali e di riscaldamento, che in 1ase alla
citata deli1era 384 del 004 devono essere detratte dal predetto reddito, ai fini
dellindividuazione della soglia richiesta per la concessione del 1eneficio, concludendo per la
legittimit dei provvedimenti di revoca.
$d avviso del primo iudice, infatti, pur dovendosi correggere i calcoli del !omune, < il reddito
del ricorrente da prendere in considerazione ai fini della concessione del beneficio per cui
causa, di Euro 469,56, ottenuto dalla differenza tra Euro 646,75 (v. prec. punto n. 2 ed Euro
!77,!9. "ale importo superiore al reddito#so$lia ric%iesto per la concessione del beneficio,
pari ad Euro 46!,4&, ci' c%e da luo$o allinfondatezza delle pretese del ricorrente=.
3. >ropone appello loriginario ricorrente, che affida le proprie difese, reiterando le richieste di
primo grado, alle seguenti doglianze?
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a2 sare11e erronea la sentenza nella parte in cui non ha apprezzato la violazione delle garanzie
partecipative del ricorrente, e non varre11e il richiamo allart. /@octies, l. 9/ del /0, perch7
non si trattere11e di attivit vincolata;
12 sare11e erronea la sentenza per non aver riscontrato la violazione dellart. 3, l. 9/ del /0,
dellart. 39, d.p.r. 60/ del /3, dellart //, d.p.r. / del /86, dellart. /9 septies, l. 33 del
/80. nfatti, la deli1era di M n. 384 del 004, che ha introdotto il 1eneficio in 5uestione,
prevedere11e che per lerogazione del 1eneficio non si de11a possedere un reddito irpef per
lanno 0/0 superiore ad +uro 96/,90? in realt, perA, lunico reddito posseduto dal ricorrente
sare11e rappresentato da una pensione per invalidit civile, che in 5uanto reddito assistenziale
non risultere11e computa1ile ai
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dialettica procedimentale con lamministrazione appellata, sicch7 leventuale illegittimit
inficiante il primo provvedimento ) al di l della sua natura vincolata, dovendosi verificare la
sussistenza di elementi oggettivi @ C stata successivamente sanata.
4.. Risulta, invece, fondata la seconda delle censure esposte nellatto di gravame, non risultando
condivisi1ile la statuizione del primo iudice di ritenere computa1ile @ secondo la disciplina
ratione temporisvigente, ossia 5uella antecedente alle modifiche portate dalla l.r. %om1ardia, n.
del 0/ ed in linea con 5uesta dal d.p.c.m. 4 dicem1re 0/3, n. /4, ai fini del calcolo del
reddito soglia @ la pensione per invalidit civile fruita dallodierno appellante.
nfatti, al tempo delladozione degli impugnati provvedimenti la disciplina di riferimento era
rappresentata dalla deli1erazione di iunta comunale n. 384 del 004 e dalla l.r. %om1ardia, n.
3 del 008.
+11ene, la prima conferma i criteri dalla deli1erazione n. /98 del /88, indicando tra 5uesti il
possesso di un reddito netto R>+D determinato da?
2 redditi da pensione;
2 redditi da lavoro dei familiari conviventi;
2 reddito derivante da usufrutto o da porzioni di propriet di unit immo1iliari.
Risulta evidente che il riferimento C al reddito R>+D e che la citata deli1erazione non include
espressamente le pensioni per invalidit civile, salvo eccettuare leventuale assegno di
accompagnamento e la rendita vitalizia *$%.
noltre, il testo originario del comma /, dellart. 8, l.r. %om1ardia n. 3 del 008, prevedeva che?
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%art. 8, comma 3, nel testo vigente, invece, allindomani delle modifiche portate dalla l.r.
%om1ardia, n. del 0/, C il seguente? +D, computandovi genericamente i redditi da pensione.
(allaltro, C solo con le successive modifiche legislative, che hanno interessato le prestazioni a
favore della persona in am1ito sociale, che si C fatto riferimento tra i criteri al reddito in generale.
(el pari solo a partire dal 0/3 si registra linclusione allinterno dellindicatore "++ dei redditi
5uali le pensioni per invalidit civile.
!onseguentemente, solo a partire dal 0/ per effetto della modifica legislativa regionale e dal
0/3 a partire dalla modifica della disciplina statale, si registra una progressiva restrizione per
laccesso al 1eneficio de quo.
6. >ertanto, C proprio il richiamo operato dalla stessa deli1erazione del 004 al reddito R>+D
che giustifica lapplicazione in chiave esegetica alla normativa tri1utaria indicata dallappellante.
nfatti, mentre il rinvio al reddito netto R>+D deve intendersi come un rinvio mo1ile, mutando il
parametro al mutare della composizione di 5uestultimo, leccezione circa limpossi1ilit di
computare lassegno di accompagnamento e la rendita vitalizia *$% C un rinvio fisso, sicch7
non puA dirsi che la mancata indicazione della pensione per invalidit civile @ nel 5uadro
ordinamentale vigente al tempo delladozione degli atti impugnati @ fosse desumi1ile in via
interpretativa.
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. %accoglimento del suindicato motivo dappello e del corrispondente motivo di ricorso di
primo grado, fa venir meno linteresse allesame della residua doglianza dappello e della
correlata censura di primo grado circa lesatta determinazione del reddito dellappellante in
ordine alle spese detrai1ili dal suo reddito.
8. -a invece respintala richiesta di risarcimento del danno reiterata anche in sede di appello,
atteso che, eliminati i provvedimenti impugnati, lappellante non ha fornito dimostrazione in
ordine alla perduranza di un danno apprezza1ile.
. >er le ragioni che precedono, lappello va accolto nella parte in cui ha chiesto che, in riforma
della sentenza impugnata, siano annullati gli atti di revoca impugnati in primo grado Be pertanto
nei limiti dellinteresse dellappellante2.
n sede di esecuzione della presente sentenza, lamministrazione dovr ricostruire la posizione
dellappellante, tenendo conto dellincidenza della normativa sopravvenuta alla data di
emanazione dei provvedimenti annullati in 5uesta sede.
%e spese del doppio grado di giudizio seguono la soccom1enza e sono li5uidate come in
dispositivo.
>.E.M.
l !onsiglio di "tato in sede giurisdizionale B"ezione Euinta2, definitivamente pronunciando
sullappello n. /4 del 0/9, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi di cui in
motivazione e, per leffetto, in parziale riforma dellimpugnata sentenza, accoglie in parte il
ricorso di primo grado n. /34/ del 0/0, salvi gli ulteriori provvedimenti dellamministrazione.
!ondanna il !omune di Milano alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio a favore
dellappellante, che li5uida in .400,00 Bduemilacin5uecentoF002 euro, oltre accessori di legge,
nonch7 alla restituzione del contri1uto unificato complessivamente versato.
&rdina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorit amministrativa.
!osG deciso in Roma nella camera di consiglio del ...................con l'intervento dei magistrati?
%uigi Maruotti, >residente
!arlo "altelli, !onsigliere
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$ntonio $micuzzi, !onsigliere
*icola aviano, !onsigliere
%uigi Massimiliano #arantino, !onsigliere, +stensore
reve nota a sentenza.
"i ritiene degna di nota la sopra riportata sentenza del !onsiglio di "tato, sezione -, che
ha definito un contenzioso iniziato nel 0/0 contro il !omune di Milano.
n 5uella data, infatti, il ricorrente aveva visto revocarsi il +D relativo allanno
0/0 Bsuperiore ad +uro 96/,902, oltre ad un errato calcolo delle spese detrai1ili.
>ertanto, il ricorrente proponeva ricorso al #ar %om1ardia Milano che, con ordinanza n. 68 del
06.0.0/0, accoglieva la domanda incidentale di sospensione proposta.
#uttavia, il !omune di Milano confermava la revoca del sussidio originariamente impugnata.
$nche tale provvedimento veniva, 5uindi, impugnato dal ricorrente con motivi aggiunti e
contestuale richiesta di sospensione dello stesso.
#uttavia, il #ar, con ordinanza n. /98, assunta nella !amera di !onsiglio del /./.0/0,
respingeva listanza cautelare per difetto di
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ad euro 339,2= e +D.
(opo 5uattro anni di 1attaglie legali, a fronte delle 5uali il !omune di Milano ha sempre
mmantenuto un atteggiamento coerente, nonostante il cam1iamento dellorientamento politico
delldell$mministrazione, il !onsiglio di "tato ha accolto la tesi del ricorrente, statuendo che della
me pensione di invalidit non doveva tenersi conto ai fini della concessione del sussidio
co comunale, non trattandosi di reddito valuta1ile ai fini R>+D.
>urtroppo, la normativa in materia C stata applicata erroneamente per diversi anni
dall$mministrazione comunale, con pregiudizio di tutti 5uei soggetti de1oli che, avendo
solo una pensione di invalidit, si sono visti negare illegittimamente il sussidio.
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