Caccia e pesca - Home - Consiglio regionale del Piemonte€¦ · CACCIA E PESCA Sentenza n. 116 del...

28
CACCIA E PESCA CACCIA E PESCA ANNO 2012 .................................................................................................... 2 Sentenza n. 105 del 26/04/2012 .........................................................................................2 Sentenza n. 106 del 26/04/2012 .........................................................................................4 Sentenza n. 116 del 10/05/2012 .......................................................................................... 5 ANNO 2010 .................................................................................................... 8 Sentenza n. 315 del 11/11/2010........................................................................................... 8 ANNO 2008 ................................................................................................... 9 Sentenza n. 250 del 04/07/2008 ....................................................................................... 9 Sentenza n. 387 del 25/11/2008........................................................................................ 10 Sentenza n. 405 del 12/12/2008 ....................................................................................... 14 ANNO 2007 ................................................................................................... 15 Sentenza n. 81 del 16/03/2007 ......................................................................................... 15 ANNO 2006 .................................................................................................. 17 Sentenza n. 213 del 01/06/2006 ....................................................................................... 17 Sentenza n. 216 del 01/06/2006 ....................................................................................... 18 Sentenza n. 313 del 27/07/2006 ...................................................................................... 20 Sentenza n. 441 del 22/12/2006 ....................................................................................... 21 ANNO 2005...................................................................................................22 Sentenza n. 213 del 26/05/2005 ...................................................................................... 22 Sentenza n. 332 del 26/07/2005...................................................................................... 23 ANNO 2004 ..................................................................................................24 Sentenza n. 129 del 28/04/2004...................................................................................... 24 ANNO 2003................................................................................................... 25 Sentenza n. 226 del 04/07/2003 ......................................................................................25 Sentenza n. 227 del 04/07/2003...................................................................................... 26 Sentenza n. 311 del 15/10/2003 ........................................................................................ 27 ANNO 2002.................................................................................................. 28 Sentenza n. 536 del 19/11/2002 ....................................................................................... 28

Transcript of Caccia e pesca - Home - Consiglio regionale del Piemonte€¦ · CACCIA E PESCA Sentenza n. 116 del...

Page 1: Caccia e pesca - Home - Consiglio regionale del Piemonte€¦ · CACCIA E PESCA Sentenza n. 116 del 10/05/2012 Massima sentenza In quanto rivolta ad assicurare la sopravvivenza e

CACCIA E PESCA

CACCIA E PESCA

ANNO 2012 .................................................................................................... 2

Sentenza n. 105 del 26/04/2012 .........................................................................................2Sentenza n. 106 del 26/04/2012 .........................................................................................4Sentenza n. 116 del 10/05/2012 ..........................................................................................5

ANNO 2010 .................................................................................................... 8

Sentenza n. 315 del 11/11/2010........................................................................................... 8

ANNO 2008 ................................................................................................... 9

Sentenza n. 250 del 04/07/2008 ....................................................................................... 9Sentenza n. 387 del 25/11/2008........................................................................................10Sentenza n. 405 del 12/12/2008 ....................................................................................... 14

ANNO 2007................................................................................................... 15

Sentenza n. 81 del 16/03/2007 ......................................................................................... 15

ANNO 2006 .................................................................................................. 17

Sentenza n. 213 del 01/06/2006 ....................................................................................... 17Sentenza n. 216 del 01/06/2006 .......................................................................................18Sentenza n. 313 del 27/07/2006 ...................................................................................... 20Sentenza n. 441 del 22/12/2006 .......................................................................................21

ANNO 2005...................................................................................................22

Sentenza n. 213 del 26/05/2005 ...................................................................................... 22Sentenza n. 332 del 26/07/2005...................................................................................... 23

ANNO 2004 ..................................................................................................24

Sentenza n. 129 del 28/04/2004...................................................................................... 24

ANNO 2003...................................................................................................25

Sentenza n. 226 del 04/07/2003 ......................................................................................25Sentenza n. 227 del 04/07/2003...................................................................................... 26Sentenza n. 311 del 15/10/2003 ........................................................................................27

ANNO 2002.................................................................................................. 28

Sentenza n. 536 del 19/11/2002 ....................................................................................... 28

Page 2: Caccia e pesca - Home - Consiglio regionale del Piemonte€¦ · CACCIA E PESCA Sentenza n. 116 del 10/05/2012 Massima sentenza In quanto rivolta ad assicurare la sopravvivenza e

CACCIA E PESCA

ANNO 2012

Sentenza n. 105 del 26/04/2012

Massima sentenza

L’art.18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, nella parte in cui esige che il calendariovenatorio sia approvato con regolamento, esprime una scelta compiuta dal legislatorestatale che attiene alle modalità di protezione della fauna e si ricollega, per tale ragione,alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema(sentenza n. 536 del 2002; in seguito, con riferimento alla determinazione della stagionevenatoria, sentenze n. 165 del 2009, n. 313 del 2006, n. 393 del 2005, n. 391 del 2005, n.311 del 2003 e n. 226 del 2003). Tale competenza, contrariamente a quanto osservato dalladifesa ligure, viene perciò esattamente posta a base della censura.Il legislatore ligure, viceversa, non solo ha illegittimamente attratto a sé la competenzaprovvedimentale, ciò che è in ogni caso precluso, ma si è spinto fino a irrigidire nella formadella legge il calendario per tre stagioni, indebolendone ulteriormente il “regime diflessibilità” (sentenza n. 20 del 2012), che deve assicurarne un pronto adattamento allesopravvenute diverse condizioni di fatto.

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte, a seguito di ricorso governativo, dichiara l’illegittimità, per violazione dellacompetenza esclusiva del legislatore statale in materia ambientale di cui art. 117, comma 2lett. s) Cost., dell’articolo 1, comma 1, lettere A) e B), della legge della Regione Liguria 1°giugno 2011, n. 12 (Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e2013/2014. Modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 - Normeregionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio - e successivemodificazioni ed integrazioni).Alla dichiarazione di illegittimità di tali disposizioni, ovvero all’approvazione delcalendario venatorio con legge, anziché con provvedimento amministrativo la Corteperviene osservando che:- appare evidente che il legislatore statale, prescrivendo la pubblicazione del calendariovenatorio e contestualmente del “regolamento” sull’attività venatoria e imponendol’acquisizione obbligatoria del parere dell’ISPRA, e dunque esplicitando la natura tecnicadel provvedere, abbia inteso realizzare un procedimento amministrativo, al termine delquale la Regione è tenuta a provvedere nella forma che naturalmente ne consegue, condivieto di impiegare, invece, la legge-provvedimento» (sentenza n. 20 del 2012);- l’art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, nella parte in cui esige che il calendariovenatorio sia approvato con regolamento, esprime una scelta compiuta dal legislatorestatale che attiene alle modalità di protezione della fauna e si ricollega, per tale ragione,alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema(sentenza n. 536 del 2002; in seguito, con riferimento alla determinazione della stagionevenatoria, sentenze n. 165 del 2009, n. 313 del 2006, n. 393 del 2005, n. 391 del 2005, n.311 del 2003 e n. 226 del 2003);

Page 3: Caccia e pesca - Home - Consiglio regionale del Piemonte€¦ · CACCIA E PESCA Sentenza n. 116 del 10/05/2012 Massima sentenza In quanto rivolta ad assicurare la sopravvivenza e

CACCIA E PESCA

- il legislatore ligure ha irrigidito nella forma della legge il calendario per tre stagioni,indebolendone ulteriormente il “regime di flessibilità” (sentenza n. 20 del 2012), che deveassicurarne un pronto adattamento alle sopravvenute diverse condizioni di fatto.

Torna indice

Page 4: Caccia e pesca - Home - Consiglio regionale del Piemonte€¦ · CACCIA E PESCA Sentenza n. 116 del 10/05/2012 Massima sentenza In quanto rivolta ad assicurare la sopravvivenza e

CACCIA E PESCA

Sentenza n. 106 del 26/04/2012

Massima sentenza

Questa Corte ha ripetutamente affermato che la determinazione degli standard minimi euniformi di tutela della fauna appartiene alla competenza esclusiva dello Stato di cui all’art.117, secondo comma, lettera s), Cost., e che, pertanto, la legge regionale li «può variare, inconsiderazione delle specifiche condizioni e necessità dei singoli territori, solo in direzionedi un incremento, mentre resta esclusa ogni attenuazione, comunque motivata» (sentenzan. 387 del 2008; inoltre, sentenze n. 263 del 2011, n. 315 del 2010 e n. 536 del 1992). Direcente, si è precisato che i divieti relativi all’attività venatoria contenuti nell’art. 21 dellalegge n. 157 del 1992 sono formulati nell’esercizio di tale competenza (sentenza n. 193 del2010).Non è dubbio, pertanto, che la legislazione regionale non possa consentire la caccia, neicasi in cui essa sia invece preclusa dalla normativa statale, e dunque anche nel caso deiterreni innevati, nei quali l’art. 21, comma 1, lettera m), esclude l’attività venatoria, salvoche nella zona faunistica delle Alpi.

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte, a seguito di questione sollevata in via incidentale dal TAR Liguria. dichiaral’illegittimità costituzionale dell’art. 47, comma 5, della legge della Regione Liguria 1° luglio1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievovenatorio) per violazione della competenza esclusiva del legislatore statale in materiaambientale di cui art. 117, comma 2 lett. s) Cost..L’art. 47, comma 5 della l.r. 29/94 prevede che le Province possano, sulla base di specifichee motivate esigenze, autorizzare la caccia agli ungulati in deroga al generale divieto diprocedervi su terreni coperti in tutto o per la maggior parte da neve, posto dal precedentecomma 4.Alla dichiarazione della illegittimità di tale disposizione la Corte perviene osservando che:- la determinazione degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna appartiene allacompetenza esclusiva dello Stato di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e che,pertanto, la legge regionale li «può variare, in considerazione delle specifiche condizioni enecessità dei singoli territori, solo in direzione di un incremento, mentre resta esclusa ogniattenuazione, comunque motivata» (sentenza n. 387 del 2008; inoltre, sentenze n. 263 del2011, n. 315 del 2010 e n. 536 del 1992).. I divieti relativi all’attività venatoria contenutinell’art. 21 della legge n. 157 del 1992 sono formulati nell’esercizio di tale competenza(sentenza n. 193 del 2010),- la deroga introdotta dal legislatore regionale, fondata genericamente su «specifiche emotivate esigenze», consegue l’effetto illegittimo di consentire la caccia sui terreniinnevati, con un abbassamento del livello di tutela della fauna.

Torna indice

Page 5: Caccia e pesca - Home - Consiglio regionale del Piemonte€¦ · CACCIA E PESCA Sentenza n. 116 del 10/05/2012 Massima sentenza In quanto rivolta ad assicurare la sopravvivenza e

CACCIA E PESCA

Sentenza n. 116 del 10/05/2012

Massima sentenza

In quanto rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, lanorma statale si inquadra, dunque, nell’ambito materiale della tutela dell’ambiente edell’ecosistema: tutela riservata alla potestà legislativa esclusiva statale dall’art. 117,secondo comma, lettera s), Cost. Detta disposizione – concorrendo alla definizione delnucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica – stabilisce, in particolare, una sogliauniforme di protezione da osservare su tutto il territorio nazionale (con riguardo aprevisioni di analoga ispirazione, sentenze n. 441 del 2006, n. 536 del 2002, n. 168 del1999 e n. 323 del 1998): ponendo, con ciò, una regola che – per consolidata giurisprudenzadi questa Corte – può essere modificata dalle Regioni, nell’esercizio della loro potestàlegislativa residuale in materia di caccia, esclusivamente nella direzione dell’innalzamentodel livello di tutela (soluzione che comporta logicamente il rispetto dello standard minimofissato dalla legge statale: ex plurimis, sentenze n. 106 del 2011, n. 315 e n. 193 del 2010, n.61 del 2009).

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte, tornando ad occuparsi di caccia. dichiara a seguito di ricorso governativo,l’illegittimità di due disposizioni (art. 22, comma 1 e l’art. 26,comma1) della legge dellaRegione Marche 18 luglio 2011, n. 15, recante «Modifiche alla legge regionale 5 gennaio1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrioambientale e disciplina dell’attività venatoria)» per violazione della competenza esclusivastatale in materia ambientale di cui art.117, comma 2, lett.s).L’art. 22, comma 1 della l.r. 15/11 prevede che i titolari di licenza di cacciaultrassantacinquenni, i quali abbiano scelto di esercitare la caccia nelle «altre formeconsentite dalla legge», di cui al comma 3, lettera c), dello stesso art. 27, possano praticarlaanche in quella prevista dalla lettera b), ossia da appostamento fisso (comma 5-bis), e che icacciatori che hanno scelto la forma di caccia da appostamento fisso possano praticareanche «la caccia da appostamento temporaneo costituito da riparo artificiale mobile,inteso come telaio e copertura in tessuto» (comma 5-ter).Alla dichiarazione di illegittimità di tale disposizione la Corte perviene osservando che:- l’art. 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992 ha introdotto il principio cosiddetto dellacaccia di specializzazione, in base al quale, fatta eccezione per l’esercizio venatorio conl’arco o con il falco, ciascun cacciatore può praticare la caccia in una sola delle tre forme iviindicate («vagante in zona Alpi»; «da appostamento fisso»; «nelle altre forme» consentitedalla citata legge «e praticate sul restante territorio destinato all’attività venatoriaprogrammata»). Il cacciatore è tenuto, dunque, a scegliere, nell’ambito di tale ventaglio dialternative, la modalità di esercizio dell’attività venatoria che gli è più consona, fermorestando che l’una forma esclude l’altra;- tale criterio di esclusività…trova la sua ratio giustificativa nella constatazione che unesercizio indiscriminato dell’attività venatoria, da parte dei soggetti abilitati, su tutto ilterritorio agro-silvo-pastorale e in tutte le forme consentite rischierebbe di mettere in crisila consistenza delle popolazioni della fauna selvatica;

Page 6: Caccia e pesca - Home - Consiglio regionale del Piemonte€¦ · CACCIA E PESCA Sentenza n. 116 del 10/05/2012 Massima sentenza In quanto rivolta ad assicurare la sopravvivenza e

CACCIA E PESCA

- la disposizione regionale impugnata, nel consentire l’esercizio cumulativo di diverseforme di caccia – sebbene solo ai sessantacinquenni ed a coloro che abbiano scelto la formadi caccia da appostamento fisso – deroga, per converso, alla disciplina statale nelladirezione opposta, introducendo una regolamentazione della materia che implica unasoglia inferiore di tutela., contravvenendo pertanto al rispetto di quel vincolo di caratteregenerale che presiede l’esercizio della potestà legislativa in materia di caccia e più ingenerale in materia ambientale.L’art. 26, comma 1 della l.r. 15/11 stabilisce invece che “la Giunta regionale, sentiti l’OFR el’ISPRA, propone al Consiglio regionale, entro il 31 maggio, l’approvazione del calendariovenatorio regionale che ha validità minima annuale e massima triennale”Alla dichiarazione di illegittimità di tale disposizione nella parte in cui dispone che ilcalendario venatorio regionale ha validità minima annuale e massima triennale, anzichéprevederne unicamente la validità annuale, la Corte perviene osservando che:- l’art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 stabilisce che «Le regioni, sentito l’Istitutonazionale per la fauna selvatica» (ora l’ISPRA), «pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno,il calendario regionale e il regolamento relativi all’intera annata venatoria. La disposizionestatale esige pertanto che il calendario venatorio sia pubblicato entro il 15 giugno di ognianno, vale a dire con cadenza annuale (sentenza n. 20 del 2012);- la rilevazione delle situazioni ambientali locali, che si pone alla base delle deroghe allagenerale disciplina statale in tema di specie cacciabili e di periodi di esercizio venatorio,deve aver a cadenze non eccessivamente diluite nel tempo, così da garantire un costanteadeguamento del calendario al mutare di tali situazioni.Viene invece dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale promossa dalgoverno, sempre per violazione art.117, comma 2 lett.s), nei confronti dell’articolo 26,comma 1 della l.r. 15/11, nella parte in cui prevede che la Giunta regionale, sentitil’Osservatorio faunistico regionale (OFR) e l’Istituto superiore per la protezione e la ricercaambientale (ISPRA), propone al Consiglio regionale, entro il 31 maggio, l’approvazione delcalendario venatorio regionale in quanto :- tale disposizione si limita a stabilire che l’approvazione del calendario venatorio regionaleabbia luogo ad opera del Consiglio, su iniziativa della Giunta, senza alcuna specificazionein ordine alla natura dell’atto di approvazione e, in particolare, senza affatto prevedere chequesta debba essere effettuata con legge e pertanto può essere interpretata nel senso chel’approvazione abbia luogo nell’esercizio della potestà regolamentare: potestà che loStatuto delle Regione Marche demanda al Consiglio, fuori dei casi in cui le leggi regionaliprevedano la competenza della Giunta ..;- non esiste pertanto contrasto con la disciplina statale (art. 18, comma 4, della legge n. 157del 1992), la quale, secondo quanto recentemente chiarito da questa Corte, prescrive laforma del provvedimento amministrativo per l’adozione del calendario venatorioregionale, finalizzato a modulare sulle specifiche condizioni dell’habitat locale le previsionigenerali recate dalla normativa statale riguardo ai periodi di esercizio dell’attività venatoriae alle specie cacciabili (sentenze n. 105 e n. 20 del 2012).

Torna indice

Page 7: Caccia e pesca - Home - Consiglio regionale del Piemonte€¦ · CACCIA E PESCA Sentenza n. 116 del 10/05/2012 Massima sentenza In quanto rivolta ad assicurare la sopravvivenza e

CACCIA E PESCA

Sentenza n. 160 del 27/06/2012

Massima sentenza

La circostanza – peraltro già sanzionata in passato da questa Corte, sebbene in relazionead un parametro diverso rispetto a quello ora evocato dal ricorrente (sentenze n. 190 del2011 e n. 266 del 2010) – che la Regione Lombardia abbia provveduto a disciplinareattraverso lo strumento legislativo il piano di cattura dei richiami vivi per la stagionevenatoria 2011/2012 ha comportato, quale oggettiva conseguenza, l’impossibilità diricorrere allo strumento di reazione avverso i provvedimenti regionali derogatori al divietodi prelievo venatorio ritenuti viziati, costituito dal potere di annullamento previstoespressamente dal comma 4 dell’art. 19-bis della legge n. 157 del 1992.3.2.— Poiché la attribuzione di siffatto potere è finalizzata, come già affermato da questaCorte, a garantire un’uniforme ed adeguata protezione della fauna selvatica su tutto ilterritorio nazionale (sentenza n. 250 del 2008), è evidente che la inibizione di tale potere,determinando la violazione di un livello minimo di tutela della fauna apprestato dallegislatore statale nell’esercizio della propria competenza ex art. 117, secondo comma,lettera s), Cost., si traduce, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nellaviolazione del predetto parametro di costituzionalità-

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte, a seguito di ricorso governativo, dichiara l’illegittimità costituzionale, perviolazione della competenza esclusiva del legislatore statale di cui all’ art. 117, secondocomma, lettera s), Cost., della legge della Regione Lombardia 26 settembre 2011, n. 16(Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 aisensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 “Legge quadro sulla cattura dei richiamivivi”).Interessanti risultano le argomentazioni con cui la Corte perviene alla sua conclusioni inquanto l’abbassamento dei livelli di tutela ambientale che viene imputato al legislatoreregionale deriva dalla scelta dello strumento legislativo per la disciplina della materia delpiano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012.In particolare la Corte osserva che:a) la circostanza – peraltro già sanzionata in passato da questa Corte, sebbene inrelazione ad un parametro diverso rispetto a quello ora evocato dal ricorrente (sentenzen. 190 del 2011 e n. 266 del 2010) – che la Regione Lombardia abbia provveduto adisciplinare attraverso lo strumento legislativo il piano di cattura dei richiami vivi per lastagione venatoria 2011/2012 ha comportato, quale oggettiva conseguenza,l’impossibilità di ricorrere allo strumento di reazione avverso i provvedimenti regionaliderogatori al divieto di prelievo venatorio ritenuti viziati, costituito dal potere diannullamento previsto espressamente dal comma 4 dell’art. 19-bis della legge n. 157 del1992.b) Poiché la attribuzione di siffatto potere è finalizzata, come già affermato da questaCorte, a garantire un’uniforme ed adeguata protezione della fauna selvatica su tutto ilterritorio nazionale (sentenza n. 250 del 2008), è evidente che la inibizione di tale potere,determinando la violazione di un livello minimo di tutela della fauna apprestato dallegislatore statale nell’esercizio della propria competenza ex art. 117, secondo comma,lettera s), Cost., si traduce nella violazione del predetto parametro di costituzionalità.

Torna indice

Page 8: Caccia e pesca - Home - Consiglio regionale del Piemonte€¦ · CACCIA E PESCA Sentenza n. 116 del 10/05/2012 Massima sentenza In quanto rivolta ad assicurare la sopravvivenza e

CACCIA E PESCA

ANNO 2010

Sentenza n. 315 del 11/11/2010

Scheda descrittiva della sentenza

A seguito di un ricorso promosso in via incidentale dal Tar della Liguria la Corte dichiaral’illegittimità dell’art. 25, comma 18, della legge della Regione Liguria 1 luglio 1994, n. 29(Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio),nella parte in cui, discostandosi da quanto previsto dalla legislazione nazionale in materia,consente la caccia nelle cosiddette aree contigue anche a soggetti non residenti nelle areemedesime.La sentenza riveste particolare interesse per la natura delle argomentazioni utilizzate dallaConsulta per ribadire la persistenza della natura vincolante della legislazione statale ancheall’interno di un contesto connotato da un diverso riparto della potestà legislativa tra Statoe Regioni.La Corte inizia col ravvisare un contrasto tra la normativa regionale e l’art. 32, comma 3,della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) che stabilisce che:«All’interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l’esercizio della caccia, inderoga al terzo comma dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nellaforma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell’area naturaleprotetta e dell’area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 dellamedesima legge» per poi affermare che:- prima della modifica del titolo V della Costituzione (legge costituzionale 3/01) l’art. 32,comma 3 della legge 394/91 esprimeva un principio fondamentale, ai fini dell’eserciziodella allora sussistente competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia dicaccia;- a seguito della riforma costituzionale del 2001, la trasformazione della competenzalegislativa regionale in materia da concorrente a residuale non ha fatto venir meno laforza vincolante delle suddette norme statali, le quali oggi assumono la veste di standardminimi uniformi, previsti dalla legislazione statale, nell’esercizio della competenzaesclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, di cui all’art. 117, secondo comma,lettera s), Cost. Con riferimento alla questione in oggetto, la Regione pertanto non puòprevedere soglie inferiori di tutela, mentre può, nell’esercizio di una sua diversa potestàlegislativa, prevedere livelli maggiori, che implicano logicamente il rispetto deglistandard adeguati ed uniformi fissati nelle leggi statali (sentenze n. 193 del 2010 e n. 61del 2009).

Torna indice

Page 9: Caccia e pesca - Home - Consiglio regionale del Piemonte€¦ · CACCIA E PESCA Sentenza n. 116 del 10/05/2012 Massima sentenza In quanto rivolta ad assicurare la sopravvivenza e

CACCIA E PESCA

ANNO 2008

Sentenza n. 250 del 04/07/2008

Scheda descrittiva della sentenza

Con la sentenza n. 250 depositata in cancelleria il 4 luglio 2008, la Corte Costituzionale èintervenuta nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 3 della Legge dellaRegione Lombardia del 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge quadro sul prelievo in deroga),promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, per violazionedell’articolo 117, primo e secondo comma, lett. s) della Costituzione.Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha impugnato le disposizioni citate sostenendo cheesse, nello stabilire che mediante leggi-provvedimento annuali il Consiglio regionaleproceda all’approvazione dei prelievi venatori in deroga, senza verificare l’esistenza di undanno concreto, prevedono un sistema di deroga ordinario, in contrasto con il “regimedelle deroghe” introdotto dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE, quindi con la normativacomunitaria, nonché con gli standard minimi ed uniformi di tutela della fauna su tutto ilterritorio nazionale.Entrando nel merito del giudizio, la Consulta ha ritenuto fondata la questione di legittimitàcostituzionale.A tale proposito, richiamando quanto aveva già avuto modo di chiarire nella sentenza n.168 del 1999, la Corte Costituzionale ha riaffermato che il suddetto potere di deroga inmateria di caccia è una misura di carattere eccezionale, come tale utilizzabile dalla Regione“per consentire non tanto la caccia, quanto, piuttosto, più in generale, l’abbattimento o lacattura di uccelli selvatici appartenenti alle specie protette dalla direttiva medesima”.Nello specifico, ponendo l’attenzione al quadro giuridico statale di riferimento, la Legge 3ottobre 2002, n. 221, recante “Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materiadi protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione della direttiva79/409/CEE” ha introdotto l’art. 19-bis che prevede, oltre alla disciplina dell’esercizio dellederoghe da parte della Regione, il potere del Presidente del Consiglio dei Ministri diannullare i provvedimenti derogatori adottati che risultino in contrasto con la normativacomunitaria e quella statale, previa delibera del Consiglio dei Ministri e dopo aver diffidatola Regione interessata.In ordine a tali statuizioni, procedendo al raffronto tra la normativa statale ora richiamatae le norme regionali denunciate, la Corte Costituzionale ha dunque osservato chel’autorizzazione del prelievo in deroga con legge-provvedimento, come introdotta dallalegge regionale censurata, preclude l’esercizio del suddetto potere di annullamento,“finalizzato a garantire una uniforme ed adeguata protezione della fauna selvatica sututto il territorio nazionale”.Pertanto, sulla base delle suesposte argomentazioni, la Consulta ha accolto il ricorsopresentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dichiarando l’illegittimitàcostituzionale degli articoli 2 e 3 della Legge della Regione Lombardia 5febbraio 2007, n. 2 che, introducendo una disciplina in contrasto con quantoprevisto dal legislatore statale al citato art. 19- bis della Legge 3 ottobre 2002,n. 221, consente di approvare, mediante legge-provvedimento regionale, i prelievi inderoga.

Torna indice

Page 10: Caccia e pesca - Home - Consiglio regionale del Piemonte€¦ · CACCIA E PESCA Sentenza n. 116 del 10/05/2012 Massima sentenza In quanto rivolta ad assicurare la sopravvivenza e

CACCIA E PESCA

Sentenza n. 387 del 25/11/2008

Scheda descrittiva della sentenza

Premessa

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 387 del 2008, si è pronunciata sul ricorso statalerelativo alle questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento agli artt. 3,comma 3, 5, comma 3, 13, 16, 21, comma 1, e 22 della legge della Provincia di Bolzano 12ottobre 2007, n. 9 (rectius: n. 10) (Modifiche delle leggi provinciali in materia diprotezione della fauna selvatica e di esercizio della caccia, di associazioni agrarie nonché diraccolta dei funghi), per violazione dell’art. 117, primo e secondo comma, lettere b), s) e t),della Costituzione, dell’art. 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testounico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) edelle “direttive comunitarie contenenti le normative di riferimento”.

Incostituzionalità delle disposizioni in materia di caccia

La Corte ha ritenuto fondata la questione avente ad oggetto l’art. 3, comma 3, della leggeprovinciale impugnata riconducendo la disciplina contenuta nella norma all’ambitomateriale della “caccia”, che rientra nella competenza legislativa primaria della Provinciaautonoma di Bolzano ai sensi dell’art. 8, n. 15, dello Statuto Trentino-Alto Adige/Südtirol.In generale la Corte ha ricordato che, a livello giurisprudenziale, è stato costantementeaffermato che, anche a fronte della competenza legislativa primaria delleRegioni, spetta pur sempre allo Stato la determinazione degli standardminimi ed uniformi di tutela della fauna, nell’esercizio della sua competenzaesclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, secondo quantoprescrive l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.Il fondamento di tale competenza esclusiva statale si rinviene nell’esigenza insopprimibiledi garantire su tutto il territorio nazionale soglie di protezione della fauna che siqualificano come “minime”, nel senso che costituiscono un vincolo rigido sia per loStato sia per le Regioni – ordinarie e speciali – a non diminuire l’intensità della tutela.Quest’ultima, infatti, può variare, in considerazione delle specifiche condizioni e necessitàdei singoli territori, solo in direzione di un incremento, mentre resta esclusa ogniattenuazione, comunque motivata.In particolare, in materia di protezione della fauna, assume particolare rilievo la disciplinarigorosa dei prelievi venatori in deroga, in quanto le eccezioni alle regole generali sullemodalità e sui limiti dell’esercizio della caccia rischiano di incidere negativamente, se nondettagliatamente circoscritte, sulla conservazione delle diverse specie animali. Le finalitàed i limiti delle possibili deroghe formano oggetto della direttiva del Consigliodelle Comunità europee, del 2 aprile 1979, 79/409/CEE (Direttiva delConsiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici).La norma provinciale impugnata è stata ritenuta dalla Corte costituzionale carente propriosotto il profilo della accurata delimitazione delle deroghe, giacché non prevede che nelrelativo provvedimento siano indicate le finalità della deroga, elencate invece in modotassativo dall’art. 9, comma 1, lettere a), b) e c), della direttiva 79/409/CEE edespressamente richiamate dall’art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per laprotezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).La Corte, nel caso di specie, ha ritenuto la disposizione impugnata non sufficiente atutelare la fauna selvatica e quindi contrastante con la disciplina nazionale ed europea più

Page 11: Caccia e pesca - Home - Consiglio regionale del Piemonte€¦ · CACCIA E PESCA Sentenza n. 116 del 10/05/2012 Massima sentenza In quanto rivolta ad assicurare la sopravvivenza e

CACCIA E PESCA

dettagliata e specifica1.Anche l’art. 21, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007 è stato dichiaratoincostituzionale.Detta norma stabilisce, tra l’altro che: “Se il mancato rispetto del piano di abbattimentodegli ungulati provoca danni al bosco o alle colture agrarie, l’assessore provincialecompetente in materia di caccia può prescrivere al gestore del comprensorio interessatouna riduzione numerica della loro consistenza, fissando all’uopo un termine, ovverodisporre direttamente gli abbattimenti necessari incaricando a tal fine l’ufficio provincialecompetente in materia di caccia”.L’intervento previsto dalla norma censurata si basa sul presupposto del mancato rispettodel piano di abbattimento che, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 157 del 1992, è autorizzatodalle Regioni e dalle Province autonome qualora l’Istituto nazionale per la fauna selvatica(INFS) ritenga inefficace il ricorso a metodi ecologici. La riduzione del numero degliungulati, prevista dalla norma impugnata, incide sulla consistenza della fauna in un datoterritorio in base ad una decisione unilaterale dell’autorità provinciale, che peraltro sifonda sul mancato rispetto di un regolare piano di abbattimento e prescinde dal pareredell’INFS, il cui ruolo è stato riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale come quellodi organo di consulenza non solo dello Stato, ma anche delle Regioni e delle Provinceautonome, proprio nella prospettiva di un controllo efficace degli standard uniformi ditutela della fauna selvatica.Infine la Corte ha ritenuto fondata la questione avente ad oggetto l’art. 22 della legge prov.Bolzano n. 10 del 2007.La norma impugnata prevede una serie di sanzioni penali, per illeciti relativi ad attivitàvenatorie, non mediante un mero rinvio alla legge statale, ma con una specifica edautonoma determinazione delle fattispecie cui sono collegate le pene previste dall’art. 30della legge n. 157 del 1992.La Corte, a tal proposito, non ha accolto il rilievo della difesa regionale, che invocava l’art.23 dello Statuto Trentino-Alto Adige/Südtirol, il quale consente alla Regione e alleProvince di utilizzare – a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi – le sanzionipenali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie.Nel caso in esame, infatti - osserva la Corte - non si verifica una semplice utilizzazione disanzioni penali stabilite da leggi dello Stato per fattispecie coincidenti, ma un vero eproprio esercizio della potestà legislativa in materia penale, in violazione della competenzalegislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale prevista dall’art. 117,secondo comma, lettera l), Cost.

Incostituzionalità delle disposizioni in materia di “giardini zoologici”

La corte ha poi affrontato la questione avente ad oggetto l’art. 19-ter, comma 1, della leggeprov. Bolzano n. 14 del 1987, introdotto dall’art. 13, comma 1, della legge prov. Bolzano n.10 del 2007,ritenendola fondata.Detta norma disciplina i giardini zoologici, i quali, secondo la definizione datane dalladirettiva del Consiglio dell’Unione europea, del 29 marzo 1999, 1999/22/CE (Direttiva delConsiglio relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici), si identificanocon “qualsiasi complesso permanente nel quale vengono tenuti a scopo di esposizione, peralmeno sette giorni l’anno, animali vivi di specie selvatiche”.A tal proposito emerge una prima problematica relativa all’individuazione dell’ambito di

1 La disposizione contenuta nella norma censurata prevedeva che l’assessore provinciale alla caccia adottasseun provvedimento motivato senza prescrivere esplicitamente che la motivazione dovesse dare conto, oltreche degli elementi menzionati nelle lettere da a) a g), anche delle ragioni della deroga, con specifico riguardoad una o più delle finalità per le quali la normativa comunitaria e nazionale .

Page 12: Caccia e pesca - Home - Consiglio regionale del Piemonte€¦ · CACCIA E PESCA Sentenza n. 116 del 10/05/2012 Massima sentenza In quanto rivolta ad assicurare la sopravvivenza e

CACCIA E PESCA

competenza: l’elenco di materie di cui all’articolo 117 non contempla infatti i “giardinizoologici”. La Corte tuttavia osserva che, pur essendo la finalità primaria di questestrutture l’esposizione degli animali selvatici, non può essere sottovalutata una ulteriorefinalità: quella volta alla protezione e conservazione della fauna selvatica.Quanto appena detto è messo in evidenza dall’art. 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005,n. 73 (Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvaticinei giardini zoologici), che pone i requisiti minimi per ottenere la licenza di apertura di ungiardino zoologico: la partecipazione a ricerche scientifiche, “da cui risultino vantaggi perla conservazione delle specie”; la partecipazione a “programmi di formazione nelle tecnichedi conservazione delle specie”; la promozione e l’attuazione di “programmi di educazione edi sensibilizzazione del pubblico e del mondo della scuola in materia di conservazione dellabiodiversità”; il rinnovamento e l’arricchimento del “pool genetico delle popolazionianimali custodite” nell’ambito di specifici progetti nazionali ed internazionali tesi allasalvaguardia della specie e del loro ambiente naturale ed alla tutela del benessere deglianimali; la custodia degli animali stessi, in modo da garantire le loro esigenze biologiche edi conservazione; l’attuazione di programmi veterinari preventivi e curativi.Ciò premesso risulta evidente che la concezione del giardino zoologico accolta dallalegislazione vigente non è legata solo a finalità espositive e ludiche, ma si collegastrettamente ad obiettivi di conservazione e protezione più adeguati alla cultura ecologicadel tempo presente. Le strutture in questione tendono pertanto ad assimilarsi sempre più aparchi, artificialmente costruiti, che possano unire alla conservazione delle specie animaliin condizioni prossime a quelle naturali, fini di istruzione e di svago, nel rispetto delbenessere degli esemplari custoditi e delle condizioni idonee alla soddisfazione delle loroesigenze biologiche.Alla luce delle precedenti considerazioni la Corte ha inquadrato la materia nella previsionenormativa di cui al n. 16 dell’art. 8 dello Statuto Trentino-Alto Adige/Südtirol, in cui sonoindicati, come oggetto di competenza legislativa primaria delle Province autonome, i“parchi per la protezione della flora e della fauna”.Tale ricostruzione dell’ambito di competenza in cui ricade la disciplina dei giardinizoologici comporta che la stessa sia soggetta ai limiti ed ai condizionamenti che derivanodalla competenza statale generale in materia di tutela dell’ambiente.Anche a questo proposito, come per la “caccia”, lo Stato detta gli standard uniformi per latutela della fauna selvatica, in quanto parte integrante dell’ambiente naturale, che deveessere preservato con modalità uniformi in tutto il territorio nazionale. Lo stesso d.lgs. n.73 del 2005 nel fissare quelli che significativamente definisce “requisiti minimi”, pone ilimiti e le condizioni che devono essere osservati in modo inderogabile nella creazione egestione di strutture del genere.La corte, proprio sulla base della difformità della normativa provinciale rispetto a quellastatale, nelle parti in cui possono essere messi a rischio gli standard uniformi, hadichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplinaprovinciale, per violazione dell’art.117, secondo comma, lettera s), Cost., rispetto al quale la legge dello Stato opera comenorma interposta.E’ stata ritenuta fondata dalla Corte anche la questione avente ad oggetto l’art. 19-ter,comma 2, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987,(introdotto dall’art. 13, comma 1, dellalegge prov. Bolzano n. 10 del 2007) che attribuisce all’Osservatorio faunistico provinciale ilcompito di stabilire, per ogni singola specie, i requisiti strutturali ed organizzativi perl’apertura di un giardino zoologico, le modalità e gli obblighi concernenti la sua conduzionee i motivi e le condizioni per la sua chiusura.Tale ampia discrezionalità nella determinazione dei requisiti per l’apertura e dellecondizioni per la chiusura di un giardino zoologico, conferita all’organo provinciale, sipone in contrasto con la competenza esclusiva statale a determinare gli standard uniformidi tutela della fauna.

Page 13: Caccia e pesca - Home - Consiglio regionale del Piemonte€¦ · CACCIA E PESCA Sentenza n. 116 del 10/05/2012 Massima sentenza In quanto rivolta ad assicurare la sopravvivenza e

CACCIA E PESCA

Detta competenza è stata esercitata dallo Stato per mezzo degli artt. 3 e 4, comma 2, letterab), del d.lgs. n. 73 del 2005, che elencano quelli che, nel comma 1 del suddetto art. 3,vengono esplicitamente definiti “requisiti minimi volti a realizzare idonee misure diconservazione”, necessari perché un giardino zoologico possa ottenere la licenza diapertura e la cui violazione determina la chiusura dello stesso.Ciò premesso risulta quindi evidente che tali requisiti non possono essere stabilitidall’autorità provinciale nell’ambito di una previsione generica come quella operata dallanorma impugnata, ma devono essere puntualmente riscontrati in base all’elencazionedettagliata contenuta nelle norme statali prima citate.

Torna indice

Page 14: Caccia e pesca - Home - Consiglio regionale del Piemonte€¦ · CACCIA E PESCA Sentenza n. 116 del 10/05/2012 Massima sentenza In quanto rivolta ad assicurare la sopravvivenza e

CACCIA E PESCA

Sentenza n. 405 del 12/12/2008

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte Costituzionale, con la sentenza 405 del 12 dicembre 2008, si pronuncia in materiadi piani di prelievo venatorio in deroga, dichiarando l’illegittimità della legge RegioneLombardia 6 agosto 2007, n. 20, recante “Approvazione di piani di prelievo venatorio inderoga per la stagione venatoria 2007/2008, ai sensi della legge regionale 5 febbraio2007, n. 2 (Legge-quadro sul prelievo in deroga)”.La legge era stata impugnata dal Consiglio dei ministri in quanto ritenuta in contrasto congli artt. 3, 10, 113, 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, ed incontrasto con il regime delle deroghe stabilito dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE,nonché con gli standards minimi di tutela della fauna.La Corte ritiene fondata la questione nel merito e, in via preliminare, dichiarainammissibile l’intervento della Federazione delle Associazione Venatorie per laConservazione della Fauna Selvatica dell’UE ( FACE) e la corrispondente Associazione inItalia, poiché, per costante giurisprudenza, il giudizio di legittimità costituzionale in viaprincipale si svolge “esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa”, fermorestando che i soggetti privi di tale potestà possono far valere le loro posizioni soggettive difronte ad altre istanze giurisdizionali o alla Corte Costituzionale in via incidentale.Si conferma, pertanto, anche nella giurisprudenza dell’anno 2008, relativamente al profilodell’intervento di terzi diversi dalle parti, la consolidata preclusione nei confrontidell’intervento di soggetti diversi dai titolari delle attribuzioni legislative in contestazione.2

Tornando al merito, la Suprema Corte, già con la sentenza n. 250 del 20083, avevadichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge dellaRegione Lombardia 20/2007, con i quali veniva previsto l’esercizio del prelievovenatorio in deroga attraverso una legge-provvedimento.La Corte, infatti, nella suddetta sentenza aveva affermato che «l’autorizzazione delprelievo in deroga con legge preclude l’esercizio del potere di annullamento da parte delPresidente del Consiglio dei ministri dei provvedimenti derogatori adottati dalle Regioniche risultino in contrasto con la direttiva comunitaria 79/409/CEE e con la legge n. 157del 1992».

Torna indice

2 Analogamente l’intervento della FACE è stato dichiarato inammissibile nella sentenza n. 250 del 2008perché effettuato oltre i termini previsti dalle norme che disciplinano il giudizio dinanzi alla CorteCostituzionale.Si segnala inoltre che nella sentenza n. 51 del 2008 sono stati giudicati inammissibili gli interventi dellaSocietà aeroporti di Roma e Alitalia-Linee Aeree Italiane s.p.a., sul presupposto che nei giudizi dicostituzionalità in via di azione sono legittimati ad essere parti “soltanto i soggetti titolari delle attribuzionilegislative in contestazione” e non le parti private.

Page 15: Caccia e pesca - Home - Consiglio regionale del Piemonte€¦ · CACCIA E PESCA Sentenza n. 116 del 10/05/2012 Massima sentenza In quanto rivolta ad assicurare la sopravvivenza e

CACCIA E PESCA

ANNO 2007

Sentenza n. 81 del 16/03/2007

Scheda descrittiva della sentenza

Con la sentenza n. 81 la Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione dilegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, lettera b); 3, comma 1, lettera d); 7,commi 7, lettere a) e c), e 8; 12; 13; 14, comma 1, lettera a), della legge della RegioneToscana 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degliinterventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura) sollevata in riferimentoagli articoli 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo comma, della Costituzione, nonchéal principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.Dichiara altresì non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2,comma 1, lettera c); 10 e 11, della citata legge regionale, sollevata in riferimento agli articoli117, secondo comma, lettere a), e) ed s), e 118, primo comma, della Costituzione. Tutte lealtre questioni sottoposte all’attenzione della Corte sono state dichiarate inammissibili.In particolare, la legge censurata stabilisce che le licenze di pesca "nonpossono comunque complessivamente superare quelle rilasciate (…) dalMinistero delle politiche agricole e forestali”: tale disposizione garantendol’opportuno coordinamento fra funzioni regionali e statali risulta conforme aldettato costituzionale.Infatti la pesca, pur rientrando nella competenza residuale delle regioni, riguarda diversiinteressi eterogenei relativi alle attività connesse alla materia: la corte afferma che, in talecaso, i due principi che debbono ispirare la soluzione di eventuali problematiche sono ilprincipio della prevalenza tra le materia interessate e della leale collaborazione.

In particolare con la sentenza n. 81 del 2007 la Corte Costituzionale si pronuncia in meritoal giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1, lettera b) e 2; 2, comma 1,lettere c), e), ed f); 3; 7, commi 7 e 8; 10; 11; 12; 13; 14; 18 e 19 della legge della RegioneToscana 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degliinterventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura), dichiarandoinammissibile e non fondata le questioni di legittimità costituzionale degli articoli o commicitati.Il ricorso, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, è stato sollevato, inriferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere a), e) ed s), 118, primo comma, e 120,primo comma, della Costituzione, anche in ragione del limite territoriale delle competenzelegislative regionali nonché al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.Questa Corte, pronunciandosi sull’assetto del riparto delle competenze legislative tra Statoe Regioni, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, attuata con la leggecostituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha rilevato che nella materia «pesca» è riscontrabile lasussistenza di una generale promozione della funzione di razionalizzazione del sistemaittico in ragione dei principi di sviluppo sostenibile e di pesca responsabile, al fine diconiugare le attività economiche di settore con la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi.La pesca costituisce materia oggetto della potestà legislativa residuale delle Regioni, aisensi dell’art. 117, quarto comma, Cost., sulla quale, tuttavia, per la complessità e lapolivalenza delle attività in cui essa si estrinseca, possono interferire più interessieterogenei, tanto statali, quanto regionali.

Page 16: Caccia e pesca - Home - Consiglio regionale del Piemonte€¦ · CACCIA E PESCA Sentenza n. 116 del 10/05/2012 Massima sentenza In quanto rivolta ad assicurare la sopravvivenza e

CACCIA E PESCA

Per loro stessa natura, infatti, talune attività e taluni aspetti riconducibili all’attività dipesca non possono che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui sipresentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uniforme.La Corte ha così ritenuto che assume, in definitiva, peculiare rilievo, nell’esame delleconcrete fattispecie sottoposte al suo giudizio, l’applicazione del principio di prevalenza trale materie interessate e di quello, fondamentale, di leale collaborazione, che «si devesostanziare in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessariocoordinamento dei livelli di governo statale e regionale» (sentenza n. 213 del 2006)4.La legge censurata della Toscana stabilisce che le licenze stesse «non possono comunquecomplessivamente superare quelle rilasciate (…) dal Ministero delle politiche agricole eforestali».In tal modo, il coordinamento tra funzioni regionali e funzioni statali in materia èassicurato dalla specifica previsione secondo cui spetta allo Stato la individuazione delnumero complessivo e della tipologia delle licenze concedibili, mentre compete allaRegione, attraverso il suddetto programma regionale, ripartire tale numero, in relazioneappunto ai diversi tipi di pesca, tra le Province. Queste ultime, a loro volta, in ragione diquanto previsto dall’art. 3, comma 1, lettera d), della legge regionale in esame, provvedononei singoli casi al rilascio delle licenze medesime.La questione di legittimità costituzionale di dette disposizioni è stata quindi dichiaratainammissibile.

Torna indice

4 Cfr. Corte Cost. sentenza n. 213 del 2006:http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/schedaDec.asp?Comando=RIC&bVar=true&TrmD=&TrmDF=&TrmDD=&TrmM=&iPagEl=1&iPag=1

Page 17: Caccia e pesca - Home - Consiglio regionale del Piemonte€¦ · CACCIA E PESCA Sentenza n. 116 del 10/05/2012 Massima sentenza In quanto rivolta ad assicurare la sopravvivenza e

CACCIA E PESCA

ANNO 2006

Sentenza n. 213 del 01/06/2006

Scheda descrittiva della sentenza

Con la sentenza in oggetto la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’articolo 4commi 29 e 30 della legge 350/03, la Finanziaria 2004 nella parte in cui detta norma nonstabilisce che la ripartizione delle risorse finanziarie, nonché l’approvazione del Pianonazionale della pesca e dell’acquacoltura avvengano d’intesa con la conferenza per irapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. A sollevare laquestione erano state le Regioni Toscana e Emilia Romagna.Conseguentemente ha dichiarato anche l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1,della legge della Regione Marche 13 maggio 2004, n. 11 (Norme in materia di pescamarittima e acquacoltura) a seguito di ricorso presentato dal Presidente del Consiglio deiministri.La Consulta, nel dichiarare fondata la questione, ha chiarito che nella fase diripartizione delle risorse finanziarie sarebbe stato necessario, in ragione delprincipio di leale collaborazione, coinvolgere le Regioni.Il testo originario dell’art. 117 Cost. attribuiva alla potestà legislativa delle Regioni a statutoordinario la competenza in materia di “pesca nelle acque interne”, nei limiti dei principifondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non fossero incontrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni. In base al testo originariodell’art. 118 Cost. spettavano alle Regioni le funzioni amministrative nella suddettamateria, tranne quelle di interesse esclusivamente locale, che potevano essere attribuitedalle leggi statali anche alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.Con il nuovo Titolo V, Parte II, della Costituzione, la pesca non è stata inserita nell’elencodi materie rimesse alla potestà legislativa dello Stato dall’art. 117, secondo comma, Cost.,né è stata ascritta alla competenza concorrente di cui al terzo comma del suddetto articolo.Ciò ha portato a ritenere che la mancata espressa attribuzione ne comporti la riferibilitàdella stessa, nella sua globalità, alla potestà legislativa regionale “residuale”, e dunquepiena.Sulla materia della pesca, tuttavia, possono interferire più interessi eterogenei, talunistatali, altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenzelegislativa ed amministrativa, che non possono che essere disciplinati dallo Stato, atteso illoro carattere unitario.A ciò va aggiunto che per quegli aspetti riconducibili in qualche modo all’attività di pesca,che sono connessi a materia di competenza ripartita tra Stato e Regioni (tutela della salute,alimentazione, tutela e sicurezza del lavoro, commercio con l’estero, ricerca scientifica etecnologica e sostegno all’innovazione delle imprese per il settore produttivo della pesca,porti, previdenza complementare e integrativa, governo del territorio) sussiste la potestàlegislativa statale nella determinazione dei principi fondamentali, ai quali il legislatoreregionale, nel dettare la disciplina di dettaglio, deve attenersi.L’analisi dell’intreccio delle competenze deve essere dunque effettuata caso per caso, conriguardo alle concrete fattispecie normative, facendo applicazione del principio diprevalenza e del principio di leale collaborazione.

Torna indice

Page 18: Caccia e pesca - Home - Consiglio regionale del Piemonte€¦ · CACCIA E PESCA Sentenza n. 116 del 10/05/2012 Massima sentenza In quanto rivolta ad assicurare la sopravvivenza e

CACCIA E PESCA

Sentenza n. 216 del 01/06/2006

Scheda descrittiva della sentenza

Con sentenza n. 216, depositata in data 1 giugno 2006, la Corte Costituzionale hadichiarato inammissibili quattro ricorsi proposti dalla Regione Toscana che hannoinvestito, le seguenti disposizioni:

1) l'art. 1, commi 2, lettere b), i), l), m), n), r), s), v), z), aa), bb), cc) e dd), 5 e 6, el'art. 3 della legge delega 7 marzo 2003, n. 38, recante «Disposizioni in materia diagricoltura», in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, all'art. 11della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parteseconda della Costituzione), ed al principio di leale collaborazione

2) numerose disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione dellasuddetta delega, cioè del d.lgs. n. 99/2004, del d.lgs. n. 154/2004 e del d.lgs. n.153/2004.

Con la medesima sentenza ha dichiarato la cessazione della materia del contendere inrelazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettere b) e c),della legge n. 38/2003, proposta dalla Provincia autonoma di Trento.

La Corte Costituzionale ha osservato che, per ciascuno dei quattro ricorsi della RegioneToscana, le deliberazioni della Giunta regionale della Toscana, che hanno autorizzato laloro proposizione, appaiono inficiate dal medesimo vizio di genericità e ciò si traduce inuna causa di nullità dei medesimi ricorsi per indeterminatezza del loro oggetto.Infatti, tutte le deliberazioni recano la generica autorizzazione ad impugnare,rispettivamente, la legge di delega n. 38/2003 ed i decreti legislativi n. 99, n. 153 e n. 154del 2004, “senza che siano state specificamente individuate né le disposizioniasseritamente illegittime, né le norme costituzionali violate”.Secondo la costante giurisprudenza della Corte devono ritenersi inammissibili i ricorsidelle Regioni quando la deliberazione della Giunta regionale, di autorizzazione alPresidente a proporre il ricorso, «omette di indicare specificamente le disposizioni daimpugnare e le ragioni della impugnativa e si limita ad affermare che la legge stessa“appare in più parti invasiva delle competenze attribuite alla Regione dagli artt. 117 e 118della Costituzione”» (così la sentenza n. 50 del 2005; in senso conforme anche la sentenzan. 384 del 2005).Infatti, «è principio più volte affermato» quello secondo cui «la delibera di autorizzazioneal ricorso di cui all'art. 127 Cost. può concernere l'intera legge soltanto qualoraquest'ultima abbia un contenuto omogeneo e le censure siano formulate in modo tale danon ingenerare dubbi sull'oggetto e le ragioni dell'impugnativa» (sentenza n. 50 del 2005).Una situazione di tal genere è da escludersi nel caso di specie, se si considera, da un lato,che l'intervento del legislatore statale (il rilievo vale per la legge n. 38 del 2003) hainvestito, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, differenti ambiti materiali(agricoltura e pesca) e, dall’altro, che l'eterogeneità delle disposizioni censurate e deiparametri evocati (l'osservazione questa volta concerne anche le impugnative direttecontro i decreti legislativi n. 99, n. 153 e n. 154 del 2004) è tale, appunto, da poteringenerare dubbi sull'esatta portata dei ricorsi, e dunque sostanzialmente sul loro oggetto.

La Corte rigetta inoltre la tesi della Regione Toscana, secondo cui il difetto di specificitàche connota l'oggetto delle proposte impugnative potrebbe comunque ritenersi superato.

Page 19: Caccia e pesca - Home - Consiglio regionale del Piemonte€¦ · CACCIA E PESCA Sentenza n. 116 del 10/05/2012 Massima sentenza In quanto rivolta ad assicurare la sopravvivenza e

CACCIA E PESCA

La ricorrente, evidenzia come il resoconto di ciascuna delle sedute della Giunta regionale,all'esito delle quali è stata, a suo tempo, adottata la decisione di proporre i ricorsi in esame,individuava (riproducendo integralmente il contenuto della relazione redatta al riguardodall'Avvocatura regionale) tanto le disposizioni legislative statali ritenute meritevoli diimpugnazione, e poi effettivamente impugnate, quanto i parametri evocabili, e poirealmente evocati; sicché la lettura complessiva di tali atti escluderebbe la ricorrenza delvizio di genericità sopra evidenziato.Tale tesi (a fondamento della quale la regione ricorrente cita la sentenza n. 134/2004) ègiudicata dalla Corte priva di fondamento, in quanto nessuna delle deliberazioni, chehanno preceduto i quattro ricorsi regionali, conteneva un espresso rinvio alla relazionedell'Avvocatura, condizione necessaria e sufficiente per poter riconoscere l'esistenza di unarelatio.

Conclude la Corte osservando che mancando, nei casi esaminati “un espresso rinvio allarelazione dell'Avvocatura regionale o a qualsiasi altro atto del procedimento, e dunque inassenza di un qualsiasi riferimento ad atti suscettibili di essere legittimamente richiamatiper relationem, deve escludersi che il vizio di indeterminatezza che inficia le deliberazionidi autorizzazione alla proposizione dei ricorsi, e di riflesso anche questi ultimi, possa esseresanato ricavando aliunde gli elementi idonei ad individuare l'esatto oggetto delleimpugnative proposte”.

Torna indice

Page 20: Caccia e pesca - Home - Consiglio regionale del Piemonte€¦ · CACCIA E PESCA Sentenza n. 116 del 10/05/2012 Massima sentenza In quanto rivolta ad assicurare la sopravvivenza e

CACCIA E PESCA

Sentenza n. 313 del 27/07/2006

Scheda descrittiva della sentenza

Con sentenza 27 luglio 2006 n. 313 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima ladelibera della Giunta regionale della regione Calabria nella parte in cui aveva disposto lamodifica del calendario venatorio 2003/2004, prevedendo la possibilità di cacciaredeterminate specie animali nel periodo dal 21 febbraio al 21 marzo del 2004, allungando,in tal modo, il periodo della attività venatoria.La Consulta nel dichiarare fondata la questione ha ribadito che la delimitazione temporaledel prelievo venatorio disposta dall’articolo 18 della legge 157/92 è rivolta ad assicurare lasopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, corrispondendo quindi, sotto questoaspetto, all’esigenza di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, e, pertanto, ascrivibile allacompetenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), dellaCostituzione.Come in precedenza già specificato dal giudice delle leggi ( cr. sentenze n. 226 del 2003 en. 536 del 2002) spetta alla legislazione statale la predisposizione di standard minimi euniformi di tutela della fauna, nei quali rientrano, da un lato, l’elencazione delle speciecacciabili e, dall’altro, la disciplina delle modalità di caccia )Ha osservato in particolare la Corte che la Giunta, prorogando la stagione venatoria oltre iltermine previsto dalla legge statale, in assenza di peculiari esigenze del territorio calabreseha violato così uno standard di tutela uniforme valido per l’intero territorio nazionale epertanto riservato alla competenza esclusiva del legislatore statale.

Torna indice

Page 21: Caccia e pesca - Home - Consiglio regionale del Piemonte€¦ · CACCIA E PESCA Sentenza n. 116 del 10/05/2012 Massima sentenza In quanto rivolta ad assicurare la sopravvivenza e

CACCIA E PESCA

Sentenza n. 441 del 22/12/2006

Scheda descrittiva della sentenza

Con la sentenza n. 441 del 22 dicembre 2006, la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 26, comma 5, della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993,n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrioambientale e disciplina dell’attività venatoria), nella parte in cui prevede che «I richiamivivi possono essere tenuti privi di anello. Per la loro legittima detenzione fa fede, per irichiami di cattura, la documentazione esistente presso la Provincia e, per i richiami diallevamento, la documentazione propria del cacciatore».Tale disciplina, infatti, si pone in contrasto con l’art. 5 della legge n. 157 del 1992, il qualeprevede, al comma 7, che «È vietato l’uso di richiami che non siano identificabili medianteanello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche laprocedura in materia» e, al successivo comma 8, che la «sostituzione di un richiamo puòavvenire soltanto dietro presentazione all’ente competente del richiamo morto dasostituire».Il ricorso era stato promosso con ordinanza del 27 luglio 2004 dal Tribunaleamministrativo regionale della Lombardia, sul ricorso proposto da WWF Italia ed altricontro la Regione Lombardia.La Corte statuisce che la norma statale sopra riportata - legge n. 157 del 1992 - neldisciplinare le modalità di esercizio della caccia, fissa standard minimi e uniformidi tutela della fauna la cui determinazione appartiene in via esclusiva allacompetenza del legislatore statale ex art. 117, secondo comma, lettera s), dellaCostituzione, così stabilito già nella sentenza n. 313 del 2006.Da ciò consegue che l’impugnata norma regionale nel consentire, seppure previatenuta di apposita documentazione, la possibilità di rimuovere il suddetto anello,introduce una deroga alla citata disciplina statale, che contrasta con la finalità ditutela da quest’ultima perseguita, non potendosi in alcun modo ritenere fungibile ilsistema di controllo previsto dall’art. 5 della legge n. 157 del 1992 con quellointrodotto dal legislatore regionale.

Torna indice

Page 22: Caccia e pesca - Home - Consiglio regionale del Piemonte€¦ · CACCIA E PESCA Sentenza n. 116 del 10/05/2012 Massima sentenza In quanto rivolta ad assicurare la sopravvivenza e

CACCIA E PESCA

ANNO 2005

Sentenza n. 213 del 26/05/2005

Scheda descrittiva della sentenza

Con la sentenza 213, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’articolo 4commi 29 e 30 della legge 350/03, la Finanziaria 2004 nella parte in cui non stabilisce chela ripartizione delle risorse finanziarie, nonché l’approvazione del Piano nazionale dellapesca e dell’acquacoltura avvengano d’intesa con la conferenza per i rapporti tra lo Stato, leRegioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. A sollevare la questione erano state leRegioni Toscana e Emilia Romagna.Conseguentemente ha dichiarato anche l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1,della legge della Regione Marche 13 maggio 2004, n. 11 (Norme in materia di pescamarittima e acquacoltura) a seguito di ricorso presentato dal Presidente del Consiglio deiministri.La Consulta, nel dichiarare fondata la questione, ha chiarito che nella fase di ripartizionedelle risorse finanziarie sarebbe stato necessario, in ragione del principio di lealecollaborazione, coinvolgere le Regioni.Il testo originario dell’art. 117 Cost. attribuiva alla potestà legislativa delle Regioni a statutoordinario la competenza in materia di “pesca nelle acque interne”, nei limiti dei principifondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non fossero incontrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni. In base al testo originariodell’art. 118 Cost. spettavano alle Regioni le funzioni amministrative nella suddettamateria, tranne quelle di interesse esclusivamente locale, che potevano essere attribuitedalle leggi statali anche alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.Con il nuovo Titolo V, Parte II, della Costituzione, la pesca non è stata inserita nell’elencodi materie rimesse alla potestà legislativa dello Stato dall’art. 117, secondo comma, Cost.,né è stata ascritta alla competenza concorrente di cui al terzo comma del suddetto articolo.Ciò ha portato a ritenere che la mancata espressa attribuzione ne comporti la riferibilitàdella stessa, nella sua globalità, alla potestà legislativa regionale “residuale”, e dunquepiena.Sulla materia della pesca, tuttavia, possono interferire più interessi eterogenei, talunistatali, altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenzelegislativa ed amministrativa, che non possono che essere disciplinati dallo Stato, atteso illoro carattere unitario.A ciò va aggiunto che per quegli aspetti riconducibili in qualche modo all’attività di pesca,che sono connessi a materia di competenza ripartita tra Stato e Regioni (tutela della salute,alimentazione, tutela e sicurezza del lavoro, commercio con l’estero, ricerca scientifica etecnologica e sostegno all’innovazione delle imprese per il settore produttivo della pesca,porti, previdenza complementare e integrativa, governo del territorio) sussiste la potestàlegislativa statale nella determinazione dei principi fondamentali, ai quali il legislatoreregionale, nel dettare la disciplina di dettaglio, deve attenersi.L’analisi dell’intreccio delle competenze deve essere dunque effettuata caso per caso, conriguardo alle concrete fattispecie normative, facendo applicazione del principio diprevalenza e del principio di leale collaborazione.

Torna indice

Page 23: Caccia e pesca - Home - Consiglio regionale del Piemonte€¦ · CACCIA E PESCA Sentenza n. 116 del 10/05/2012 Massima sentenza In quanto rivolta ad assicurare la sopravvivenza e

CACCIA E PESCA

Sentenza n. 332 del 26/07/2005

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte respinge, con la sentenza n. 332, la censura avverso l’art. 9, comma 5 della leggedella Regione Emilia-Romagna, prospettata sul rilievo che nel prevedere l’annotazione deicapi abbattuti sul tesserino venatorio al termine della giornata di caccia, anziché dopo ognisingolo abbattimento, non si consentirebbe il controllo sugli abbattimenti compiuti, cosìviolando gli artt. 7 e 10 della legge n. 157 del 1992 e, conseguentemente, l’art. 117, secondocomma, lettera s), della Costituzione.Il giudice delle leggi afferma che, quanto alla disciplina del tesserino di caccia, il legislatorestatale si è limitato ad indicare all’art. 12, comma 12, della legge n. 157 del 1992, che, «aifini dell’esercizio dell’attività venatoria è altresì necessario il possesso di un appositotesserino rilasciato dalla Regione di residenza, ove sono indicate le specifiche normeinerenti al calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territorialidi caccia ove è consentita l’attività venatoria», senza dettare alcuna prescrizione sullemodalità dell’annotazione del capo abbattuto.Pertanto la norma regionale impugnata non si pone in contrasto con le norme statali,limitandosi a disciplinare aspetti strettamente attinenti all’attività venatoria, espressionedella potestà legislativa residuale della Regione.

Torna indice

Page 24: Caccia e pesca - Home - Consiglio regionale del Piemonte€¦ · CACCIA E PESCA Sentenza n. 116 del 10/05/2012 Massima sentenza In quanto rivolta ad assicurare la sopravvivenza e

CACCIA E PESCA

ANNO 2004

Sentenza n. 129 del 28/04/2004

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte Costituzionale ha dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al G.I.P. delTribunale di Cremona, disapplicare, nei termini di cui all'ordinanza 2 Novembre 2002, lalegge della Regione Lombardia 7 Agosto 2002, n. 18, recante applicazione del regime dideroga previsto dalla Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelliselvatici.L'ordinanza oggetto del conflitto ha rifiutato la convalida del sequestro sulla scorta di unamotivazione con la quale nega alla legge regionale il suo valore, violando le attribuzionicostituzionali della Regione Lombardia.La Regione Lombardia , con l'art. 2 della legge regionale n. 18 del 2002, ha dato attuazioneal regime previsto nella direttiva, autorizzando il prelievo venatorio di alcune specie.L'ordinanza afferma la competenza esclusiva dello Stato ad introdurre le deroghe ai divietidi prelievo venatorio. Le incertezze riscontrabili in ordine al profilo della efficacia direttadella normativa comunitaria confermano che la disapplicazione operata è illegittima emenoma le attribuzioni costituzionali della Regione Lombardia.

Torna indice

Page 25: Caccia e pesca - Home - Consiglio regionale del Piemonte€¦ · CACCIA E PESCA Sentenza n. 116 del 10/05/2012 Massima sentenza In quanto rivolta ad assicurare la sopravvivenza e

CACCIA E PESCA

ANNO 2003

Sentenza n. 226 del 04/07/2003

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte Costituzionale ha, con questa sentenza, dichiarato incostituzionale l'art. 38della legge della Regione Puglia 21 Maggio 2002 n. 7 nella parte in cui individua le speciedi uccelli cacciabili dalla terza domenica di Settembre all'ultimo giorno di Febbraio poichèl'ha ritenuta in contrasto con l'art. 18 della legge 11 Febbraio 1992 n. 157 che, recependo lanormativa comunitaria in materia, vieta l'attività venatoria oltre il termine del 31 Gennaio.La legge statale, ai sensi dell'art. 117, comma 2 della Costituzione, ha competenza esclusivain materia di protezione della fauna ai fini di tutelare l'ambiente e l'ecosistema e puòanche intervenire in materia venatoria che è, invece, materia di competenza regionale.L'intervento regionale può, allora, pregiudicare gli equilibri ambientali, quindi spetta alloStato garantire standard minimi e uniformi di tutela della fauna, trattandosi di limitiunificanti che rispondono ad esigenze riconducibili ad ambiti riservati alla competenzaesclusiva dello Stato.

Torna indice

Page 26: Caccia e pesca - Home - Consiglio regionale del Piemonte€¦ · CACCIA E PESCA Sentenza n. 116 del 10/05/2012 Massima sentenza In quanto rivolta ad assicurare la sopravvivenza e

CACCIA E PESCA

Sentenza n. 227 del 04/07/2003

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte costituzionale con sentenza 19 giugno 2003 n. 227 ha dichiarato l'illegittimitàcostituzionale dell’art. 29, commi 2, 4, 7 e 9, della legge della Provincia autonoma diTrento 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e perl’esercizio della caccia), come sostituito dall’art. 32 della legge provinciale 23 febbraio1998, n. 3 (Misure collegate con la manovra di bilancio di previsione per l’anno 1998),nella parte in cui prevede specie cacciabili diverse e periodi venatori più ampi di quelliprevisti dall’art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione dellafauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e nella parte in cui non prevedel’obbligatorietà del parere dell’INFS preliminare all’adozione di provvedimenti sullaregolazione della caccia.La Corte ha chiarito l’esatta portata delle leggi statali che delimitano i periodi dicaccia:la legge dello Stato deve essere intesa come vincolante per la salvaguardia dellafauna selvatica in quanto tesa a tutelare il sistema ecologico nel suo complesso. Alleregioni è riconosciuto il potere di modificare le specie cacciabili purché tale potere nonestenda le eccezioni al generale divieto di caccia. Pertanto nel conflitto tra norme delloStato e norme Regionali dovrà, almeno nella materia di cui si controverte, tenersi contodei principi guida fissati dallo Stato.

Torna indice

Page 27: Caccia e pesca - Home - Consiglio regionale del Piemonte€¦ · CACCIA E PESCA Sentenza n. 116 del 10/05/2012 Massima sentenza In quanto rivolta ad assicurare la sopravvivenza e

CACCIA E PESCA

Sentenza n. 311 del 15/10/2003

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte Costituzionale con la sentenza in commento ha stabilito che le tasseautomobilistiche sono state attribuite alle regioni ma non sono state istituite dalle stesse;di conseguenza si tratta di tributi erariali e non di tributi propri delle regioni ai sensidell'articolo 119 costituzione.La legge regionale Campania, oggetto dell'impugnazione, è quindi incostituzionale inquanto soltanto il legislatore statale, nell'ambito della sua competenza esclusiva, puòstabilire deroghe o esenzioni dal pagamento di tali tributi.Al pari spetta soltanto allo stato decidere il calendario venatorio che non può essereprorogato dalle regioni in quanto si verte in materia di tutela dell'ambiente, per quantoriguarda, in particolare, la fissazione di standard di tutela uniformi, validi su tutto ilterritorio nazionale.

Torna indice

Page 28: Caccia e pesca - Home - Consiglio regionale del Piemonte€¦ · CACCIA E PESCA Sentenza n. 116 del 10/05/2012 Massima sentenza In quanto rivolta ad assicurare la sopravvivenza e

CACCIA E PESCA

ANNO 2002

Sentenza n. 536 del 19/11/2002

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge sarda n. 5 del7/12/2002, recante "Modifica dell'art. 49 della legge regionale 29 luglio 1998 n. 23 -Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna,concernente il periodo di caccia".La legge regionale in questione prorogando il calendario venatorio dal 31 gennaio, terminefissato dalla legislazione nazionale (l. 157/1992), al 28 febbraio seppur "a condizione che lespecie non siano cacciate durante il periodo di nidificazione, né durante le varie fasi dellariroduzione e della dipendenza e, qualora si tratti di specie migratorie, non venganocacciate durantedurante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo dinidificazione", non ha rispettato il livello di tutela uniforme richiesto dal legislatorenazionale.La Consulta ribadisce che la tutela dell'ambiente non può ritenersi propriamente una"materia", quanto piuttosto un "valore" costituzionalmente protetto che non esclude latitolarità in capo alle regioni di competenze legislative su materie quali il "governo delterritorio" o la "tutela della salute", in base alle quali quel valore costituzionale assumerilievo. Proprio in merito a quel valore, lo Stato può dettare standards minimi di tutelauniformi sull'intero territorio nazionale, anche incidenti sulle competenze legislativeregionali ex art. 117 della Costituzione.Nel concreto, si può estendere il discorso anche alle regioni a statuto speciale, come quellainteressata, poiché il dettame di applicare il nuovo regime previsto dal titolo V dellaCostituzione anche alle regioni a statuto speciale, qualora sia più favorevole all'autonomiaregionale, non vuol dire che la regione possa disciplinare la materia riservata allo Statosenza dover osservare i limiti statutari imposti alla competenza primaria delle Regioni, tracui quelli derivanti dall'osservanza degli obblighi internazionali (direttiva 79/409/CEE) edelle norme fondamentali delle riforme economico-sociali (legge 157/1992).

Torna indice