Sentenza 11 luglio 1961; Pres. Benvenuto P., Est. Mainieri; Giagni (Avv. Morelli) c. Soc. C.i.n.e.s....

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Sentenza 11 luglio 1961; Pres. Benvenuto P., Est. Mainieri; Giagni (Avv. Morelli) c. Soc. C.i.n.e.s. (Avv. Genzano, Helbig) Author(s): D. T. Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 4 (1962), pp. 815/816-817/818 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23150460 . Accessed: 24/06/2014 21:35 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.208 on Tue, 24 Jun 2014 21:35:56 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions

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Sentenza 11 luglio 1961; Pres. Benvenuto P., Est. Mainieri; Giagni (Avv. Morelli) c. Soc. C.i.n.e.s.(Avv. Genzano, Helbig)Author(s): D. T.Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 4 (1962), pp. 815/816-817/818Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150460 .

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815 PARTE PRIMA 816

f

chiede ohe il Tribunale dichiari la nullita della nomina

prefettizia, nullita ehe si risolve nella revoca dell'atto

amministrativo, ehe verrebbe posto nel nulla con la sen

tenza, mentre i tribunali possono conoscere soltanto degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in

giudizio (art. 4 legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E). A ciõ deve aggiungersi ehe il Dini, non essendo perso

nalmente interossato, non e attivamente legittimato a far

valere la nullita dei decreti prefettizi. Per le considerazioni sõpra svolte, va dichiarato il

difetto di giurisdizione deH'autorita giudiziaria ordinaria a

conoscere della domanda proposta. (Omissis) Per questi motivi, ecc.

TRIBÜNALE DI ROMA.

Sentenza 11 luglio 1961 ; Pres. Benvenuto P., Est. Mai

nieei ; Giagni (Ayv. Morelli) c. Soc. C.i.n.e.s. (Aw

Genzano, Helbig).

Cinematojjral'o c cinematogratia — Contratlo tli sec

iiegjjialura — Natura — Reeesso <lel committente — Ammissibilitä — Coiisef|iienze (L. 22 aprile 1941

n. 633, protezione del diritto d'autore, art. 44, 45, 46, 50 ; cod. civ., art. 2094, 2222, 2227).

Formmdo la sceneggiatura di un film oggetto di contratto di

lavoro fiduciario, il prodwttore committente pud recedere

dal contratto, la cui esecuzione sia giä iniziata, tenendo

indenne lo sceneggiatore delle spese, del lavoro esegwito e

del mancato guadagno. (1)

Il Tribunale, ecc. — L'attore deduce ehe il reeesso della

Societä convenuta dal contratto, quando egli aveva giä fornito parte deH'opsra relativa alia sceneggiatura del film,

obbliga la C.i.n.e.s. a tenerlo indenne delle spese, del la

voro eseguito e del mancato guadagno, die si concretano

in lire 850.000, residuo di quelle pattuite. Tale deduaione conduce il Collegio all'esame sulla na

tura del contratto, le cui clausole prevedevano : «l'impegno del Giagni a prestare la sua opera per la stesura del sog

getto, del trattamento e della sceneggiatura di un film, avente ad oggetto il sacerdozio, mediante il complessivo

eompenso di un milione ».

Ai fini di una completa indagine, diretta alia esatta

qualificazione del contratto concluso dalle parti, conviene

innanzitutto stabilire quale sia la natura dell'opera cine

matografica. Al riguardo due concezioni, diverse e contra

stanti, vengono sostenute : quella, secondo cui l'opera cine

matografica e un'opera composta, ossi a un'opera priva di

autonomia, clie si risolve nel concorso delle due parti, e

quella, secondo cui essa & un'opera complessa, in cui e

(1) 13 da file vare che la sentenza, pur avendo qualificato lo sceneggiatore come prestatore d'opsra subordinate, ha rifce nufco applicabile 1'art. 2227 cod. civile.

Non risultano precedenti giurisprudenziali in termini. Si consulti, nella motivazione, Trib. Napoli 19 gennaio 1956, Giur. lav., 1956, II, 155 ; nonchž Cass. 5 giugno 1950, n. 1411, Foro it., 1950, I, 1265.

In dottrina, si vedano : Montanari e Ricciotti, La disci

plina giuridica della cinematografia, Firenze, 1953, I, pag. 68, se condo cui il rapporto tra produttore ed autore, al quale il primo abbia commesso la creazione o la elaborazione di un soggetto o di una sceneggiatura, o di entrambe, non e di semplice locazione d'opera, implicando un vero e proprio trasferimento della pro priety intellettuale sull'opera commissionata ; nella eitata ipotesi si ha, secondo tali A., un atto di disposizione su opera futura. Se condo il Lega, Sulla natura giur. del rapp. tra il regista, ecc., in Giur. Cass, civ., 1950, 2° quadr., 324, gli autori del soggetto e della sceneggiatura conferiscono un risultato definitivo (opus) ed il loro rapporto e certamente di locatio operis. Per un accenno, si veda anche A. Giannini, Opera cinematografica e c vnlralti eine matografi^i, in Riv. dir. civ., 1958, I, 436.

D. T.

prominente la riunione ad opera di un solo soggetto delle

varie collaborazioni ; onde l'opera ha una sua propria auto

nomia e puõ eonsiderarsi capaoe di un di st into diritto di

autore. La prima concezione dä rilievo ai momento della

oreazione intellettiva, cioe ai momento della personality; la seoonda, inveee, dä rilievo ai momento di estrinsecazione

della creazione, intesa taie espressione nel suo risultato

finale.

La duplice concezione sembra põssa assumersi a giusti ficazione della costruzione del nostro ordinamento positivo, di cui alla legge 22 aprile 1941 n. 633, sulla protezione del

diritto d'autore e di altri diritti connessi ai suo esercizio,

ehe, negli art. 44 e 45, enuncia rispettivamente clie la qua lifica di « coautori» dell'opera cinematografica e attribuita

all'autore del soggetto, a quello della sceneggiat-ura, a

quello della musica ed ai direttore artistico (regista) e clie,

inveee, 1'esercizio dei diritti di utilizzazione economica della

opera cinematografica spetta a clii lia organizzato la produ zione dell'opera stessa (produttore), entro il limite indicato

nel successivo art. 46, 1° comma.

La costruzione legislativa risente del travaglio dottri

nale, circa la delimitazione della natura e della portata dell'attivitä di tutti coloro ehe intervengono alla creazione

dell'opera cinematografica, travaglio ehe si manifesto anclie

nella revisione di Berlino del 1908 della Convenzione di

Berna del 1886 e ehe e chiaramente espresso nel rapporto della Commissione, in cui si riaccosta il film alle opere let

terarie ed artistiehe e, soltanto di sfuggita, si accenna alla

possibility dell'esistenza di un'opera nuova.

Ciõ precisato, oceorre rilevare ehe la limitazione del

riconoscimento del contributo creativo alle sole quattro

categorie ora ricordate o certamente in funzione del con

cetto stesso di opera dell'ingegno, ehe e creazione nel campo

letterario, scientifico o artistico, obiettivata in forma con

oreta ed organica attraverso mezzi e con linguaggi espres sivi determinati, di idee, di fatti immaginari, di sentimenti.

La legge pone sullo stesso piano, come coautori, i quat tro astratti soggetti innanzi eitati, ma e innegabile ehe il

ruolo di costoro ha qualitativamente e quantitativamente un valore diver so.

L'autore del soggetto si limita a fornire la trama del

film, consistente in una novella, un romanzo, una eommedia

ed in genere in una produzione letteraria, dalla quale e

dato cogliere gli elementi fondamentali della vicenda cine

matografica. Siffatto contributo b essenziale, ma non determinante.

II soggetto della vicenda espone la concezione dell'autore,

quale si e sviluppata attraverso le sue personali intuizioni,

rappresentazioni e reazioni emotive, costituenti il conte

nuto psichico originale, che si obiettivizza nella forma

esterna. Ma, ai fini del raggiungimento del risultato, come

opera d'arte, la trama deve essere trattata, ossia ridotta ai fini cinematografici. Dopo la riduzione, il soggetto va elabo

rato, attraverso trasposizioni, mutazioni ed aggiunte agli

episodi e, a volte, anche ai personaggi dell'azione origi naria, ai fini della formazione delle « sequenze », ehe dänno lo svolgimento dell'azione cinematografica.

Ora il contratto intercedente tra produttore e sceneg giatore, esaminato sotto il profilo giuridico, ad eccezione delle poche norme sul diritto di autore di cui si e fatto cenno che qualificano la figura dello sceneggiatore nel

quadro dell'opera cinematografica, ricade sotto 1'applica zione delle norme del codice civile (art. 2094 segg.). Esso

concerne una delle forme di lavoro intellettuale, come tale

preso in considerazione dalla Societä delle Nazioni e poi dairO.N.U., in conseguenza del voto emesso nella confe

renza di Roma (1928) per la tutela degli artisti esecutori, fuori della Convenzione di Berna sulla proprietä letteraria.

Ammettendo la qualifica di rapporto di lavoro, che nel

decreto del Capo del Governo 27 novembre 1939 n. 1803, assunse la denominazione ufficiale di « contratto individuale di scrittura », benche il nome successivamente non sia en trato nella prassi, viene posto un altro problema preliminare, e ciofe se il contratto di lavoro del coautore dell'opera cine

matografica debba qualificarsi di lavoro subordinato o au tonomo. Se si tiene presente la distinzione tra i due lavori

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817 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 818

fatta dal vigente codice civile agli art. 2044 e 2222, appare evidente che quello che discrimina la locatio operarum dalla locatio operis e la subordinazione del prestatore di

lavoro alia direzione dell'imprenditore. Xel contratto cinematografico, difatti, si ritrovano i due

elementi: subordinazione e rischio, che rappresentano i

lati caratteristici del contratto di lavoro. Quanto al primo elemento, esso deriva dal fatto ebe il coautore del film

rimane pur sempre un prestatore d'opera subordinato, non

essendo egli svincolato dal piano organizzativo e dal cri

terio direttivo del produttore del film o di chi per lui, e

non essendo le prestazioni di lavoro dell'artista del cinema,

per quanto elevate e pregiate, la sola esclusiva determina

zione del risultato dell'opera. Ed e proprio in questo il

carattere distintivo della locatio operarum dalla locatio operis.

Riguardo all'altro estremo, esso si ricava dal fatto che

l'autore dell'opera cinematografica, nella specie, lo sceneg

giatore non partecipa ai rischi dell'impresa, cbe, invece, e organizzata dal produttore, il quale fornisce i capitali

necessari; e la sopportazione del riscbio giustifica la subor

dinazione ed i poteri dell'imprenditore. N6 si obietti che la particolare figura del produttore

snaturi il contratto di lavoro. Basta in proposito conside

rare che se, de iure condendo, il complesso problema concer

nente l'inquadramento giuridico della figura del produttore merita il piu attento esame, anche in relazione al preva lente indirizzo della dottrina intesa ad ottenere, sotto la

spinta delle organizzazioni internazionali dei produttori ci

nematografici, il riconoscimento al produttore della qua lifica di autore, e vano il negare che, con il sistema attuale

vigente in Italia, nel produttore si accentua l'esercizio dei

diritti di utilizzazione economica. Egli, difatti, pur rice

vendo dagli autori i contributi fondamentali per la produ zione dell'opera cinematografica, ha facolta di scelta e di

coordinamento, ed assume il rischio del processo produt tivo del film, ft questa caratteristica che da struttura essen

ziale ai contratti stipulati dal produttore con i coautori

del film, a nulla rilevando la questione se il produttore,

per lo sfruttamento economico dell'opera da lui condotta a

termine con i suoi mezzi, agisca per mandato ex lege o sia

titolare di un diritto di godimento iure proprio. Le clausole contenute nella scrittura privata intercorsa

tra le parti dimostrano agevolmente la natura del con

tratto in controversia.

Con esso difatti l'attore s'impegnava a prestare la sua

opera a favore della C.i.n.e.s. per la stesura del soggetto, del trattamento e della sceneggiatura definitiva di un film,

il cui argomento concerneva l'attivita spirituale di uno o

piu sacerdoti e sui problemi inerenti all'esercizio di tale

missione.

L'obbligo, quindi, assunto dall'attore era caratteristico

dell'opera svolta dallo scenografo, per essersi il Giagni

impegnato a creare il soggetto, ad elaborarlo in forma cinema

tografica e a costituire il piano particolareggiato delle di

verse serie di scene. II fatto, poi, secondo il quale l'attore

avrebbe compiuto la sua opera, « seguendo gl'indirizzi e le

iudicazioni del produttore e del regista », vieppiü dimostra

come lo sceneggiatore sia un prestatore d'opera subordi

nato ed il ruolo assolutamente preponderante che il regista assume su quello degli altri autori nella fase di esecuzione

dell'opera ed in quella particolarmente delicata della sua

immediata preparazione. D'altra parte, per quanto concerne il produttore, la sua

posizione si spiega con il fatto, che, assumendo egli il ri

schio dell'impresa e spettandogli, a termini dell'art. 46,

1° comma, legge cit., lo sfruttamento cinematografico del

l'opera prodotta, egli deve assicurarsi le migliori condizioni

per il piii intenso sfruttamento del prodotto della sua im

presa ; da ciõ deriva il suo diritto a richiedere la coopera

zione degli artisti e degli operatori, in modo da creare un

complesso organizzato di mezzi e di prestazioni adeguate

alle finalitä previste. Xe tale criterio direttivo, che compete

al produttore, vulnera il titolo originario del diritto d'autore,

costituito, aisensi dell'art. 6 legge cit , dalla creazione del

l'opera, quale particolare espressione del lavoro intellet

tuale, in quanto, se il coautore dell'opera, nella specie,

lo scenografo, e vincolato ai piano organizzativo del pro duttore, Pattivitä di questi in ordine alle modificazioni

inoontra sempre i limiti di cui all'art. 46 stessa legge, ehe

consentono modifiche puramente tecniche, giustificate da

esigenze eeonomiche.

Riguardo all'altro aspetto della clausola, la posizione di prevalenza del regista nei confronti dello sceneggiatore 6 determinata dal fatto ehe il regista, procedendo ad un

incisivo lavoro di rielaborazione, di coordinamento e di

direzione, imprime all'opera in corso di produzione il tim

bro talora prepotente e, comunque sempre inconfondibile, della sua personalita e del suo particolare ingegno creativo.

Ciõ stabilito quanto alla natura del contratto, giova osservare come la facoltä di recesso del committente, pre vista dall'art. 2227 cod. civ., trovi la sua giustificazione nel carattere fiduciario del rapporto.

La risoluzione, quindi, puõ avere luogo senza una giusta causa e senza ehe il committente sia obbligato a darne

comunicazione. L'esercizio della facoltä di recesso obbliga,

perõ, il committente a retribuire il lavoratore per la parte del lavoro eseguito e a tenerlo indenne del lucro cessante

o mancato guadagno, eon il criterio dell'arbitritim boni

viri, indipendentemente dalla utilitä ricavatane. (Omissis) Per questi motivi, ecc.

TRIBUNALE DI PALERMO.

Decreto 20 marzo 1961 ; Pres. Terra nova P., Est. Burgio ; ric. Soe. Siciliana azionaria elementi prefabbricati

(S.a.e.p.).

Soeietä — Soeietä per azioni — Mancata determina

zione statutaria «lella ripartizione de<|li 111 iii —

Integrazione mediante esercizio della deleya ad

apportare modiliehe — Ammissibilitä — Liiniti

(Cod. civ., art. 2328, n. 7, 2428).

Ghi, nell'atto costitwtivo di soeietä, e stato delegato ad apportarvi le modificazioni eventualmente suggerite dal tribunale in

sede d'omologazione, pud giovarsi di detta delega per

integrate la mancanza, nello statuto, di clausole relative

alla ripartizione degli utili, assegnandone il 5% ai fondo di riserva, e il rimanente alle azioni, salvo le detrazioni

deliberate dalVasscmblea. (1)

Il Tribunale, ecc. — L'atto eostitutivo e lo statuto

della Siciliana azionaria elementi prefabbricati non con

tengono, contro il disposto dell'art. 2328, 1° comma, n. 7,

le norme relative alla ripartizione degli utili. Di seguito ai rilievo in sede di omologazione, 1'ist ante Giuseppe Fer

raro, avvalendosi dei poteri a lui conferiti dall'art. 10

(1) Siill';inmiissibi 1 it a della delega, di solito conferita ad

alcuni degli amministratori, ad apportare all^atto eostitutivo

le modificazioni richieste dal giudice in sede d'omologazione, su cui s'indugia il decreto riportato, cons. Trib. Lucera 15 aprile 1948 (Foto it., Rep. 1948, voce Soeietä, n. 87), pronunciato su

ricorso del notaro A. Giuliani, il quale, in nota ai presente decreto (Riv. notariato, 1961, 914), ritiene ingiustificato il rilievo

inteso dal Tribunale di Palermo a provocare il successivo atto

di rettifica dal momento ehe i soci, non avendo disciplinato la ripartizione degli utili, si erano rimessi ai regime di legge,

poi espletato dal delegato in sede di rettifica.

Graziani, Diritto delle soeietä, 1960, pag. 209, richiamando

il decreto del Tribunale di Lucera, considera indubbiamente

valida la clausola ; Romano Pavoni, in Riv. dir. comm., 1951,

II, 275, la ritiene autonoma rispetto ai negozio eostitutivo della

soeietä ; Frž, Soeietä per azioni2, pag. 74 in nota (Commentario del

eodiee civile, a cura di A. Scialoja e G. Branca, sub art. 2330),

precisa ehe con la delega « non si attribuisce una vera e propria facolta di modificare lo statuto, ma soltanto quella di apportare a questo atto le modificazioni strettamente necessarie per otte

nere 1'approvazione dell'autoritä giudiziaria »(ivi citazioni di dot

trina, tra cui A. Scialoja, Saggi di vario diritto, II, pag. 147, e

di giurisprudenza correnti sotto il codice di commercio abrogato).

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