Sent. 6889-01 Cass. Civ. (IRES e IRAP)
Transcript of Sent. 6889-01 Cass. Civ. (IRES e IRAP)
5/12/2018 Sent. 6889-01 Cass. Civ. (IRES e IRAP) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sent-6889-01-cass-civ-ires-e-irap 1/9
Sentenza del 21/05/2001 n. 6889 - Corte di Cassazione Sentenza del 21/05/2001 n. 6889 -
Corte di Cassazione
Intitolazione:
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) - ENTI NON COMMERCIALI -REDDITO IMPONIBILE - Compensi delle compagnie barracellari negozialmente pattuiti in corrispettivo diattivita' di vigilanza svolta in aggiunta e parallelamente a quella istituzionale di salvaguardia dei beni previsti
dall'art. 35 R.D. n. 403/1898 - IRPEG ed ILOR - Assoggettabilita'.
Massima:
In tema di imposte sui redditi, la percezione da parte di una compagnia barracellare di compensi negozialmentepattuiti in corrispettivo di attivita' di vigilanza su proprieta' diverse da quelle dalle stesse assicurate per legge,svolta in aggiunta e parallelamente a quella istituzionale di salvaguardia dei beni di cui all'art. 35 R.D. 14 luglio1898, n. 403, e' soggetta sia all'I.R.P.E.G. che all'I.L.O.R., rientrando le compagnie barracellari tra gli enti,pubblici e/o privati, diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivoo principale l'esercizio di attivita' commerciali, i quali ai sensi dell'art. 87, comma primo, lett. c), e 116, commaprimo, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono soggetti alle menzionate imposte pur quando costituisconoorganismi non compresi fra le persone giuridiche "stricto sensu". * Massima tratta dal CED della Cassazione.
Testo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Compagnia barracellare di -------------, con cinque distinti
ricorsi, tutti del 20 settembre 1995, impugno', a' termini degli
artt. 15 e ss. , dinanzi alla Commissioned.p.r. 26.10.1972 n. 636tributaria di primo grado di Cagliari, all'epoca operante,
altrettanti avvisi di accertamento (contraddistinti con i nn. 38, 39,
40, 41 e 42 d'ordine anno 1995), con i quali l'ufficio distrettuale
II.DD. del capoluogo regionale sardo, sulla scorta di risultanze
ricavate da un processo - verbale di constatazione della guardia di
finanza, le aveva contestato, oltre che la mancata tenuta delle
scritture contabili di cui all'art. 14, comma 1 lett. b), d.p.r.e l'omessa presentazione della dichiarazione di cui29.9.1973 n. 600
all'art. 4 d.p.r., cit., il conseguimento nel corso degli esercizi
sociali dal 1989/90 al 1993/94 di redditi assoggettabili ad irpeg e
ad ilor in relazione ad un servizio di vigilanza non rientrante nei
suoi compiti istituzionali svolto in favore di un "Condominio -----
----- --------": dedusse, a sostegno dell'impugnativa, cosi'
l'illegittimita' formale, assunta correlabile a difetti di
motivazione, degli atti impositivi reclamati, come l'infondatezza
sostanziale delle pretese tributarie ai medesimi sottese, allegando,
a tale ultimo riguardo, rivelarsi dette pretese rivolte ad ottenere
l'assoggettamento a tassazione di entrate per legge esenti in quanto
frutto di un'attivita' svolta, non gia' a scopo di lucro ma,nell'espletamento di un servizio pubblico di tutela della proprieta',
non necessariamente rurale, analogo ai compiti istituzionali della
p.a..
La Commissione tributaria provinciale di Cagliari, cui i processi
come sopra istituiti erano stati attribuiti a mente dell'art. 72, con sentenza resa, nel contraddittoriod.lgs. 31.12.1992 n. 546
delle parti, il 12 ottobre 1996, riuniti i ricorsi, li rigetto'.
Sull'appello della Compagnia barracellare di -------------, la
Commissione tributaria regionale della Sardegna, con sentenza del 22
luglio 1998, data anche questa nel contraddittorio del competente
ufficio della amministrazione finanziaria, disatteso il gravame,
confermo' la pronuncia del primo giudice.
La commissione tributaria regionale motivo' l'adottata decisione, inbuona sostanza, evidenziando che "la compagnia barracellare, in
quanto tale, non e' un ente commerciale", perche' nell'espletamento
dei compiti istituzionali assegnatile dalla normativa che ne
disciplina l'istituzione e l'attivita', "non esercita un'attivita'
Sentenza del 21/05/2001 n. 6889 - Corte di Cassazione
Pagina 1
5/12/2018 Sent. 6889-01 Cass. Civ. (IRES e IRAP) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sent-6889-01-cass-civ-ires-e-irap 2/9
commerciale assoggettabile al corrispondente regime impositivo", e
che, pero', con specifico riferimento all'ordinamento tributario, la
stessa "assume la veste di soggetto passivo dell'irpeg e dell'ilor
quando (accanto ai compiti istituzionali, quali previsti e
regolamentati dal e dallar.d. 14.7.1898 n. 403 L.R. della Sardegna) svolge una attivita', retribuita, di salvaguardia15.7.1988 n. 25
dei beni dei soggetti privati, o anche pubblici, nell'adempimento di
obbligazioni nascenti direttamente da una fonte negoziale,
all'interno di un rapporto paritario fra le parti, nel quale i
reciproci diritti ed obblighi, sul piano funzionale o causale, sonoindipendenti" dalla normativa cennata o da quella comunale da essa
derivata; osservando, quindi, che, nella fattispecie, i compensi
ritratti dall'appellante dai servizi resi al summenzionato condominio
sono da ravvisare inquadrabili fra quelli tassabili alla stregua del
principio enunciato, perche' aventi la fonte in un rapporto
contrattuale, di appalto di servizio, e che, in relazione al
conseguimento degli stessi, e' da ritenere la riducibilita'
dell'appellante medesima nel novero degli enti assoggettabili
all'irpeg a' sensi dell'art. 87, comma 1 lett. c), d.p.r. 22.12.1986; puntualizzando, da ultimo, non rilevare nel caso esaminato lan. 917
norma di cui all'art. 10, comma 1 n. 27/quatter del d.p.r. 26.10.1972, contemplante esenzione dell'i.v.a. delle prestazioni dellen. 633
compagnie barracellari, e cio' sia per la riferibilita' di tale
disposizione soltanto alle prestazioni poste in essere da dette
compagnie nell'espletamento dei loro compiti istituzionali, sia
ratione temporis, potendo avere effetto la norma in argomento
esclusivamente dall'agosto del 1996, e cioe' dalla data dell'entrata
in vigore della , che, novellando il testoL. 8.8.1996 n. 425dell' , cit., ne aveva sancito laart. 10 d.p.r. n. 633 del 1972emanazione.
La Compagnia barracellare di ------------- ricorre, con quattro
motivi, per la cassazione della surrichiamata sentenza di secondo
grado, non notificata.
Il Ministero delle finanze resiste al ricorso, notificatogli l'1
ottobre 1999, con controricorso del 10 novembre 1999.MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - La Compagnia barracellare di -------------, con una delle due
doglianze enucleabili dal primo mezzo di ricorso, complessivamente
inteso a denunciare la riscontrabilita' nella sentenza nei sensi
illustrati resa dalla Commissione tributaria regionale della Sardegna
di "violazione e falsa applicazione dell'art. 42 d.p.r. 29.9 73 n.
600, con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonche' dell'art. 350
n. 5 c.p.c. per omessa e comunque contraddittoria motivazione circa
un punto decisivo della controversia", lamenta, nella realta', che la
commissione anzidetta "non ha tenuto in alcun conto l'eccezione di
nullita' dell'avviso di accertamento motivato per relationem
formulata... nello appello,....., ritenendo che l'accertamento fosse
da considerare valido".
La lagnanza e' infondata e inconsistente.
Ed invero, dalla lettura dell'atto introduttivo dell'appello
proposto, a suo tempo, dall'odierna ricorrente avverso l'altrove
ricordata sentenza della Commissione tributaria provinciale di
Cagliari in data 12 ottobre 1996, conclusiva del primo stadio del
giudizio, - lettura cui questa Corte Suprema puo' procedere
direttamente ai fini della delibazione delle censure in esame,
implicando questa prospettazione di errore di attivita', e cioe' di
omissione di pronuncia - e' dato evincere che, con l'atto cennato,
non e' stata sollevata la questione della ravvisabilita' di
invalidita' formali dei discussi avvisi di accertamento da
rapportarsi a vizi e carenze delle relative motivazione: e' daritenere, consequenzialmente, che la questione considerata sia stata
estranea al thema decidendum devoluto alla cognizione del giudice di
secondo grado, e che, percio', non sussista la dedotta omessa
pronuncia.
2)-A) - La Compagnia barracellare di -------------, con l'altra
Sentenza del 21/05/2001 n. 6889 - Corte di Cassazione
Pagina 2
5/12/2018 Sent. 6889-01 Cass. Civ. (IRES e IRAP) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sent-6889-01-cass-civ-ires-e-irap 3/9
censura articolata nel citato primo mezzo di ricorso, prospetta che
"la carenza e la contraddittorieta' della motivazione della decisione
impugnata appaiono eclatanti", e che la ratio decidendi della
contestata pronuncia si rivela connotata "da mancanza assoluta di
chiarezza" e da "notevoli incertezze", facendo presente rinvenirsi
nel testo della sentenza censurata le seguenti proposizioni:
- "l'appellante rafforza la sua tesi con altri spunti critici che per
brevita' si omettono trattandosi di elementi logico - dialettici non
decisivi nella prospettazione della stessa deducente";
- "e' pacifico che la Compagnia barracellare non e' un entecommerciale ..... non esercita un'attivita' commerciale
assoggettabile al corrispondente regime impositivo";
- "l'affermazione tuttavia e' potenzialmente equivoca, o ......
incompleta, nel senso che potrebbe essere alla medesima attribuito un
significato piu' ampio di quello concretamente accettabile, in specie
nell'ambito dell'ordinamento tributario";
- "l'indagine (sul tema) non deve essere circoscritta alla natura o
categoria dei beni ..... ma va estesa agli strumenti operativi o
modalita' di svolgimento dei compiti stessi (e) tali criteri e
strumenti si fondano inderogabilmente sulle disposizioni (della)
, (del) (eLegge 2 agosto 1897 n. 328 r.d. 14 luglio 1898 n. 403della) L.R. 15 luglio 1988 (n. 25)";
- "la Compagnia barracellare si configura come ente non economico
..... (e) assume per contro la veste di soggetto passivo dell'irpeg e
dell'ilor qualora svolga un'attivita' di salvaguardia dei beni di
soggetti privati o anche pubblici nell'adempimento di obbligazioni
nascenti da una fonte negoziale..... indipendenti dal regolamento
comunale ..... anche se oggetto di vigilanza o custodia fosse stata
un'azienda di carattere esclusivamente agricolo";
- "non assumono un'importanza determinante i problemi attinenti alla
validita' degli accordi contrattuali fra la Compagnia Barracellare e
il condominio ------ -- --------, e alla liceita' penale di taluni
elementi ..... il servizio prestato....... esorbita dai suoi compiti
istituzionali integra un contratto di appalto di un servizio
stipulato in regime di libera concorrenza ........... il quadrogiuridico di riferimento non e' la disciplina legale o regolamentare
bensi' le disposizioni del sulle obbligazioniCodice civilecostituisce..... un'applicazione abnorme del principio di autonomia
contrattuale ( )".art. 1322 C.C.La ricorrente, quindi, in sintesi, accampa, da un lato, che il
riportato compendio di asserzioni "e' assolutamente paradossale, in
quanto una delle prime e fondamentali attivita' delle compagnie
(barracellari) era ed e' quella della vigilanza agraria", e,
dall'altro, che "la contraddittorieta' ripetuta di tali affermazioni
e' tanto evidente che ogni considerazione in proposito non sembra
assolutamente necessaria".
B) - La Compagnia Barracellare di -------------, di poi, con il
secondo motivo di ricorso, sostiene risaltare nella sentenza
impugnata "violazione e falsa applicazione dell'art. 87 lett. c) delcon riferimento all'art. 360 n. 3d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917
c.p.c." in particolare, premessi alcuni cenni alle origini storiche
degli istituti, tipici della Sardegna, del barracellato e delle
compagnie barracellari, e dopo aver precisato che la regolamentazione
positiva degli istituti considerati risulta dal r.d. 14.7.1898 n. 403e dalla , deduce che le compagnieL.R. Sardegna 15.7.1988 n. 25barracellari, in considerazione sia del fatto che la loro creazione
e' frutto dell'iniziativa della p.a. (comune nel quale vengono
istituite, prefetto), sia della natura, eminentemente pubblicistica,
dell'attivita' svolta, sia dei controlli dalle pubbliche autorita'
esercitati sul loro operato e sulla correlativa gestione finanziaria,si configurano come organismi di diritto pubblico, preposti, nel
quadro di un peculiare rapporto concessorio all'espletamento di
servizi e di funzioni di interesse generale e, percio', pubblici.
L'ente suddetto, innanzi tutto, evidenzia che "le Compagnie
barracellari non si costituiscono sulla base dell'iniziativa
Sentenza del 21/05/2001 n. 6889 - Corte di Cassazione
Pagina 3
5/12/2018 Sent. 6889-01 Cass. Civ. (IRES e IRAP) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sent-6889-01-cass-civ-ires-e-irap 4/9
privata", in quanto "perche' in un Comune possa sorgere e funzionare
una Compagnia Barracellare e' indispensabile un'iniziativa della
Pubblica Amministrazione e, piu' precisamente, e' richiesta una
deliberazione del Consiglio Comunale e l'approvazione prefettizia", e
che, inoltre, una volta realizzata la relativa istituzione, la p.a.
interviene sulla struttura del sodalizio, nominandone il comandante
(capitano) ed attribuendo ai componenti la qualifica di "agenti di
pubblica sicurezza" che integra condizione della loro immissione in
servizio; adduce, secondariamente, che "la funzione principale delle
Compagnie Barracellari consiste in un'attivita' diretta allaprevenzione ed alla repressione dei reati contro la proprieta'
accompagnata da un obbligo di risarcire i proprietari per i danni
eventualmente subiti", nel quadro di un rapporto "fra barracelli e
proprietari" di natura assicurativa, con titolo individuabile "in un
contratto di assicurazione mutua disciplinato da particolari norme
giuridiche, ed il cui scopo essenziale e' quello di assicurare la
tutela della proprieta' mediante un compenso corrisposto dai
proprietari assicurati";
- puntualizza, al riguardo, che "nei comuni in cui si e' provveduto a
costituire la compagnia, i proprietari (a seguito di denuncia
spontanea o di accertamento d'ufficio) hanno l'obbligo di
corrispondere per i beni indicati all' unart. 35 r.d. n. 403 del 1898compenso alla stessa compagnia, che, alla sua volta, deve assicurarne
la vigilanza e la custodia" e risarcire i danni che possano
eventualmente subire (mentre resta "facoltativa l'assicurazione
relativa ai fondi chiusi ed ai fabbricati nei quali vi sia un custode
permanente"); soggiunge che, peraltro, "sarebbe errato aggiungere
alla conclusione che l'elemento caratterizzante l'attivita'
barracellare sia uno scopo di lucro", posto che "lo scopo sostanziale
dell'istituto barracellare e' la salvaguardia della proprieta'
nell'interesse della generalita', e, quindi, uno scopo di carattere
eminentemente pubblico", rispetto al quale "il fine di lucro e'.....
strumentale ed accessorio"; conclude asserendo che, in ragione di
tutto quanto precede, le compagnie barracellari vanno qualificate
come organismi esercenti un servizio pubblico in virtu' diconcessione rilasciata dalla pubblica autorita', sicche' deve
ritenersi che le medesime, cosi' come i loro componenti, "perseguono
un fine eminentemente pubblico e non privato, e, quindi, non
commerciale".
La ricorrente, sotto altro aspetto, osserva che "in questi ultimi
tempi" gli enti del genere cui essa appartiene hanno preso a
svolgere, accanto ai compiti tipici previsti dall'art. 2 L.R. n. 25
del 1988, cit., "anche dei servizi nei confronti dei privati allo
scopo di tutelare case, residence, ville, ecc.", e che, tuttavia, "in
questi casi le compagnie barracellari non esulano da quelli che sono
i propri compiti istituzionali stabiliti dalla legge, per(che')
l'attivita' da esse svolta e' da inquadrare pur sempre come attivita'
istituzionale e non commerciale e, pertanto, i corrispettivi riscossi
in questa ultima ipotesi non sono da assoggettare a tassazione sia a
fini dell'iva che delle imposte sui redditi"; accampa, ancora, che le
compagnie barracellari, "dal punto di vista fiscale, dunque, sono
inquadrate fra gli enti che non hanno per oggetto esclusivo e
principale l'esercizio di attivita' commerciali (art. 87 TUIR 1986)",
e, quindi, sono esentate da "tutti gli adempimenti fiscali previsti
per le societa' commerciali", non svolgono attivita' commerciale, non
possono essere considerate "soggetto passivo ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche" (dovendo aversi riguardo, in
merito, al trattamento tributario riservato alle prestazioni di
vigilanza e custodia di cui al , dall'r.d.l. 26.9.1935 n. 1952 art.
e succ. mod. e integr., pur nella10, n. 26, d.p.r. 26.10.1972 n. 633non assimilabilita' delle ridette compagnie ai soggetti espletanti le
prestazioni di cui trattasi); ribadisce che l'attivita' delle
compagnie barracellari non puo' essere definita commerciale e
imprenditoriale a mente degli artt. 108 e 111 d.p.r. 29.9.1973 n. 598(rectius ), e che tutta detta attivita',d.p.r. 22.12.1986 n. 917
Sentenza del 21/05/2001 n. 6889 - Corte di Cassazione
Pagina 4
5/12/2018 Sent. 6889-01 Cass. Civ. (IRES e IRAP) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sent-6889-01-cass-civ-ires-e-irap 5/9
siccome finalizzata alla salvaguardia dei beni dei proprietari
assicurati, va considerata istituzionale, e non commerciale, al
termini degli artt. 2 e 4 , piu' volteL.R. Sardegna n. 25 del 1988citata, in quanto, comunque, intesa alla "vigilanza su tutte le
proprieta' indistintamente, comprese quelle di natura diversa da
quelle per le quali e' prevista la denuncia obbligatoria, per un fine
di pubblico interesse"; nega, conclusivamente, che le compagnie
barracellari possono "essere equiparate ai cosi' detti istituti di
vigilanza regolati dal Regio Decreto legge del 12 novembre 1936 n.
" e ricomprese "fra i cosi' detti Enti non commerciali e cioe'2144fra quegli enti che, ai sensi dell'art. 87 lett. c) del TUIR del 1986
non hanno per oggetto principale ed esclusivo l'esercizio di
un'attivita' commerciale il cui reddito complessivo, in base all'art.
108 del TUIR, e' formato dai redditi fondiari, di capitale, di
impresa e diversi", in particolare, nella non attribuibilita' alle
stesse di attivita' e di redditi di impresa.
La Compagnia barracellare di -------------, ancora con il secondo
motivo di ricorso, lamenta che la commissione tributaria regionale
abbia pronunciato sulla fattispecie discostandosi da quanto statuito
da una sentenza penale (n. 93 del 23 febbraio 1998) del Tribunale di
Cagliari, resa nei confronti di certo ------ ---------, quale
responsabile della Compagnia barracellare di ---------, in ordine
all'esenzione da imposta, sul valore raggiunto, a norma dell'art. 10,
n. 27/quatter, , delle prestazioni delled.p.r. 26.10.1972 n. 633compagnie barracellari: accampa, in proposito, che, a mente dell'art.
, "la sentenza irrevocabile di condanna o di12 L. 7.8.1982 n. 516proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio relativa a reati
previsti in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore
aggiunto ha autorita' di cosa giudicata nel processo tributario per
quanto concerne i fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio
penale", e che, percio', "in analogia a quanto disposto dal Giudice
Penale con la sentenza sopra indicata e poiche' i fatti considerati
non sono piu' previsti dalla legge come reato (ma si configura
un'ipotesi di esenzione di imposta) ne dovrebbe conseguire
l'annullamento degli avvisi di accertamento e la riforma delladecisione impugnata".
L'ente ricorrente, sempre con il ridetto secondo motivo di gravame,
lamenta che la sentenza impugnata abbia affermato che "la fattispecie
e' stata correttamente ricondotta dall'ufficio delle imposte
nell'ambito delle ipotesi previste dall'art. 87 lett. c) del d.p.r.", a suo dire, omettendo di tener conto di quella che e' lan. 917/86
portata reale della norma citata e del successivo art. 88 dello
stesso testo legislativo, per i quali, da un lato, non e'
"sufficiente l'esame delle singole e contingenti operazioni svolte
per inquadrare la natura dell'ente non commerciale, il quale si puo'
trovare a svolgere, in determinati periodi, anche attivita'
commerciale in via secondaria, acquisendo entrate dal punto di vista
puramente quantitativo", senza alterazione della fisionomia dell'ente
stesso, e, dall'altro, restano esclusi dalla soggezione alla irpeg
"gli organi e le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo e pur se dotati di personalita' giuridica, i comuni, i
consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di
demani collettivi, le comunita' montane, le provincie e le regioni",
e che "non costituiscono attivita' commerciali l'esercizio di
funzioni statali da parte di enti pubblici, ne' l'esercizio di
attivita' previdenziali, assistenziali e sanitarie", ed ignorando,
quindi, che "restano fuori della base imponibile tutte le entrate
afferenti alle attivita' istituzionali dell'ente sulla base di un
preciso e consapevole disegno del legislatore".
C) - La Compagnia barracellare di -------------, con il quarto motivodi ricorso, denunciando essere riscontrabile nella contestata
pronuncia della Commissione tributaria regionale della Sardegna
"insufficiente ed omessa motivazione circa un punto decisivo della
controversia in relazione all'art. 350 n. 5 c.p.c.", accampa doversi
"sottolineare il radicale difetto di motivazione della sentenza
Sentenza del 21/05/2001 n. 6889 - Corte di Cassazione
Pagina 5
5/12/2018 Sent. 6889-01 Cass. Civ. (IRES e IRAP) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sent-6889-01-cass-civ-ires-e-irap 6/9
impugnata" per la, asserita, carenza in questa di qualsiasi
"esternazione dell'iter logico-giuridico seguito nell'adozione della
decisione finale di rigetto delle ragioni del contribuente che non
sono state compiutamente esaminate" e, in definitiva di qualsiasi
esposizione dei "motivi di diritto di cui all'art. 36, secondo comma".del D.L.vo 546/92
D) - Le censure nell'esposta guisa, disorganicamente, e
contraddittoriamente, articolate, in quanto, in larga misura, dirette
a prospettare questioni connesse, vanno esaminate insieme, e devono
essere ritenute, sotto vari profili, immeritevole di accoglimento.a) - La Commissione tributaria regionale della Sardegna, con la
sentenza impugnata, ha dichiarato che le compagnie barracellari, e,
quindi, la attuale ricorrente, avuto riguardo alla relativa
configurazione quale normativamente delineata dal r.d. 14.7.1898 e
dalla , per l'ordinamento tributario, edL.R. Sardegna 15.7.1988 n. 25in particolare per quanto qui rileva, devono essere ritenute comprese
nel novero degli "enti pubblici e privati diversi dalle societa',
residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali", i
quali, a mente dell'art. 87, comma 1 lett. c), d.p.r. 22.12.1986 n., sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche917
(e, al sensi dell'art. 116, comma 1, d.p.r. cit., all'imposta locale
sui redditi).
In relazione alla statuizione considerata, si rivelano totalmente
prive di rilievo le deduzioni della ricorrente intese ad evidenziare
la natura, non civilistica ma, pubblicistica delle ripetute
compagnie, e, percio', la propria veste di organismo di diritto
pubblico.
Di fatti, tenuto conto di quella che e' la portata della normativa
fiscale dinanzi richiamata, e' manifesto che alla natura, pubblica o
privata, degli enti ai quali la normativa medesima si riferisce non
puo' essere attribuita valenza discriminante ai fini della relativa
soggezione ai tributi in controversia.
b) - La sentenza impugnata non ha dichiarato la tassabilita' con
l'irpeg e con l'ilor dei redditi conseguiti dalle compagniebarracellari, e specificamente dall'ente odierno ricorrente, in
correlazione con l'incasso dei compensi per la vigilanza sui beni di
cui agli artt. 35, comma 1, e 4, comma 1, L.R.r.d. n. 403 del 1898n. 25 del 1988, cit..
Sono assolutamente inconferenti e prive di ragion d'essere, percio',
le allegazioni sviluppate nel ricorso per accampare l'intassabilita'
dei redditi considerati.
c) - La Commissione tributaria regionale della Sardegna, con la
sentenza contestata, come piu' sopra evidenziato, ha ritenuto, e
dichiarato, assoggettabili ad irpeg e ad ilor redditi riscontrati
conseguiti dalla compagnia barracellare ricorrente in ragione della
percezione di corrispettivi pagatile nel quadro di un rapporto di
appalto, di servizio, avente ad oggetto la vigilanza su fondi di
pertinenza di un condominio ------- -- --------: ha ancorato la
pronuncia resa al riguardo al rilievo che la compagnia barracellare
"assume la veste di soggetto passivo dell'irpeg e dell'ilor quando
svolga un'attivita' di salvaguardia dei beni di soggetti privati o
anche pubblici nell'adempimento di obbligazioni nascenti direttamente
da una fonte negoziale, all'interno di un rapporto paritario tra le
parti, nel quale i reciproci diritti ed obblighi, sul piano
funzionale o causale, sono indipendenti dal regolamento comunale (id
est: non si rapportano ai corrispettivi doveri e diritti aventi il
titolo, legale, nell'espletamento del compito di salvaguardia della
proprieta' funzionalmente assegnato alle compagnie barracellari e nel
correlativo onere assicurativo gravante sui barracel a mente del r.d.e succ. mod.).n. 403 del 1898
L'ente ricorrente critica la statuizione nei riassunti termini resa
dalla commissione tributaria regionale sostenendo, in definitiva,
che, in contrasto con quanto ritenuto da detta commissione, dovrebbe
ritenersi che l'attivita' delle compagnie barracellari integrata
Sentenza del 21/05/2001 n. 6889 - Corte di Cassazione
Pagina 6
5/12/2018 Sent. 6889-01 Cass. Civ. (IRES e IRAP) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sent-6889-01-cass-civ-ires-e-irap 7/9
da"servizi nei confronti di privati allo scopo di tutelare case,
residence, ville, ecc." non "esula" "da quelli che sono i compiti
istituzionali stabiliti dalla legge" delle compagnie medesime, e che,
pertanto, i compensi riscossi in corrispettivo del relativo
espletamento "non sono da assoggettare a tassazione a fini.... delle
imposte sui redditi".
L'assunto non e' condivisibile.
In proposito, giova evidenziare, innanzi tutto che appare
indubitabile la riconducibilita' delle compagnie barracellari nel
novero di quegli enti pubblici e/o privati, diversi dalle societa',residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, i quali,
a mente dell' ,art. 87, comma 1 lett. c), d.p.r. 22.12.1986 n. 917sono soggetti all'irpeg (ed all'ilor ex art. 116, comma 1, d.p.r.
cit.) pur quando costituiscono organismi non compresi fra le persone
giuridiche stricto sensu.
Sotto altro profilo, e' da dire che, a norma degli artt. 86 e 115 del
ridetto , il presupposto delle imposte di cuid.p.r. n. 917 del 1986trattasi nei confronti dei soggetti inclusi fra gli enti predetti
risulta realizzato allorche' sia riscontrabile il possesso da parte
degli stessi di redditi rientranti in una delle categorie elencate
nell'art. 6 del menzionato testo normativo e, fra l'altro, di redditi
sia d'impresa che diversi, ricavati questi, in particolare, da
attivita' commerciali non esercitate abitualmente (art. 81, comma 1
lett. i, d.p.r. cit.).
Orbene, non appare seriamente discutibile che la percezione da parte
di una compagnia barracellare di compensi negozialmente pattuiti in
corrispettivo di attivita' di vigilanza su proprieta' diverse da
quelle dalle stesse assicurate per legge svolta in aggiunta e
parallelamente a quella istituzionale di salvaguardia dei beni di cui
all' sia suscettibile di dar luogo ad unart. 35 r.d. 14.7.1898 n. 403possesso di redditi tassabile a' sensi della normativa tributaria
dianzi richiamata.
Ne' e' sostenibile la tesi, pure prospettata dalla ricorrente, che lo
svolgimento di un'attivita' del genere di quella in argomento debbaessere ravvisata riferibile all'esercizio dei compiti istituzionali
di tutela della proprieta' fondiaria ed agro - pastorale
normativamente assegnati alle compagnie barracellari e per queste
doverosi in quanto ad esse prescritti da disposizioni di legge e
regolamentari: l'obbligo dell'espletamento dell'attivita' considerata
e il diritto alla relativa remunerazione, di fatti, hanno il titolo,
non nella norma e negli atti di attuazione concreta di questa
(denuncia dei beni, accertamento) ma, in una convenzione liberamente
stipulata fra vigilante e vigilato.
Vanno tenute per irrilevanti, d'altronde, le allegazioni sviluppate
nel ricorso per accampare la natura non imprenditoriale
dell'attivita' in discussione e la irriducibilita' dei redditi
correlativi alla nozione di reddito di impresa, perche', giusta
quanto posto in risalto in precedenza, la contestata tassazione puo'
essere legittimata anche dal possesso di redditi diversi, ricavati da
attivita' commerciali non esercitate abitualmente.
d) - E' completamente destituito di pregio, poi, l'assunto della
ricorrente volto a prospettare che la propria non assoggettabilita'
all'irpeg e all'ilor dovrebbe essere fatta discendere dal dettato
dell' .art. 88 d.p.r. 22.12.1986 n. 917In merito, e' da dire, innanzi tutto, che questa norma, nel primo
comma, sancisce la non assoggettabilita' all'irpeg degli organi e
delle amministrazioni dello Stato, pur se ad orientamento autonomo e
dotati di personalita' giuridica, dei comuni, dei consorzi fra enti
locali, di associazioni e di enti gestori di demani collettivi, dellecomunita' montane, delle provincie e delle regioni, ossia di
organismi diversi dalle compagnie barracellari, ai quali tali
compagnie non sono in nessun modo assimilabili.
In secondo luogo, va osservato che non e' appropriatamente invocabile
nel caso esaminato la disposizione di cui al secondo comma della
Sentenza del 21/05/2001 n. 6889 - Corte di Cassazione
Pagina 7
5/12/2018 Sent. 6889-01 Cass. Civ. (IRES e IRAP) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sent-6889-01-cass-civ-ires-e-irap 8/9
norma ridetta, secondo cui non costituisce attivita' commerciale
l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici, a non dir
altro, perche' appare manifesto che non puo' integrare esercizio di
funzioni statali l'espletamento di un servizio, pattiziamente
concordato e retribuito, di vigilanza su particolari, ben individuati
beni.
e) - Addirittura inconsistente e' la doglianza concernente il mancato
riconoscimento nel presente processo del giudicato di cui all'altrove
ricordata sentenza penale del Tribunale di Cagliari n. 93 del 23
febbraio 1998: al riguardo, e' sufficiente osservare che la sentenzain questione attiene a situazione soggettivamente ed oggettivamente
diversa da quella cui afferiscono i rapporti tributari oggetto della
esaminata vertenza (attiene, cioe', a pretese, violazioni di
normativa in tema di imposta sul valore aggiunto ascritte a
responsabile della Compagnia barracellare di -------).
f) - La denuncia di, asseriti, vizi e carenze della motivazione "in
diritto" della sentenza impugnata, in particolare per cio' che
concerne l'individuazione della natura delle compagnie barracellari e
la qualificazione della relativa attivita', non rileva.
In proposito, e' sufficiente richiamare l'orientamento, consolidato,
della giurisprudenza di legittimita' secondo il quale i vizi della
ratio decidendi della sentenza del giudice del merito che possono
rilevare in cassazione, a mente dell'art. 360, comma 1 n. 5, cod.
proc. civ., sono quelli che attengono all'esame ed all'apprezzamento
di profili di fatto della situazione controversa che siano
suscettibili di influire sulla pronuncia, mentre non sono, di per se'
sole, utilmente denunciabili a' sensi della citata norma
giusprocessualistica, la mancanza, l'erroneita', l'inadeguatezza e
l'incongruenza dell'iter argomentativo posto da detto giudice alla
base della soluzione data alle esaminate questioni giuridiche: ed
infatti, ove il giudice del merito abbia correttamente deciso tali
questioni, sia pure immotivatamente, o con una motivazione
inadeguata, illogica o contraddittoria, questa Corte Suprema,
nell'esercizio dei poteri conferitile dall'art. 384, comma 2, del
codice di rito, deve limitarsi a sostituire, integrare o emendare laratio decidendi della pronuncia impugnata, tenendo, pero' fermo il
relativo dictum; se, invece, questo risulti non conforme al diritto
la sua cassazione va sancita, non per il vizio della motivazione ma,
ex art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ., per violazione di legge,
quando una censura al riguardo risulti specificamente formulata.
Alla stregua del principio enunciato, dal quale non vi e' ragione di
discostarsi, nella non riscontrata eterodossia della sentenza
contestata, l'esaminata denuncia dei vizi della relativa motivazione
"in diritto" non puo' non restare irrilevante.
g) - Prima di concludere la delibazione dei mezzi di ricorso
considerati nel presente paragrafo, e' opportuno far presente che non
puo' affrontarsi in questa sede, perche' non posto con il ricorso, il
problema dell'imputabilita' dei discussi redditi alla compagnia
barracellare, e non direttamente e personalmente ai relativi membri,
alla stregua del dettato dell' , recanteart. 25 r.d. 14.8.1998 n. 403che "gli utili non costituiscono un fondo della compagnia, ma
appartengono individualmente nella quota" a ciascuno dei barracelli.
3) - La Compagnia barracellare di -------------, con il terzo motivo
di ricorso, sostiene rivelarsi la sentenza impugnata inficiata da
"violazione e falsa applicazione (i.e. omessa applicazione della
norma di interpretazione autentica) di cui all'art. 10, primo comma
n. 27/quatter (del ) nel testo introdotto cond.p.r. 26.10.1972 n. 633l' , che haart. 10, comma 22 bis, della L. 22 agosto 1996 n. 425convertito il , in relazione all'art. 360,d.l. 20 giugno 1996 n. 323
n. 3, c.p.c.", accampando, in buona sostanza, che, in contrasto conquanto ritenuto, e dichiarato, dal giudice del merito, i redditi
discussi avrebbero dovuto, e dovrebbero, essere ravvisati intassabili
a' termini della disposizione legislativa, a suo dire
retroattivamente applicabile, come sopra assunta violata.
La censura non coglie nel segno.
Sentenza del 21/05/2001 n. 6889 - Corte di Cassazione
Pagina 8
5/12/2018 Sent. 6889-01 Cass. Civ. (IRES e IRAP) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sent-6889-01-cass-civ-ires-e-irap 9/9
La norma citata, di fatti, prevede l'esenzione dell'i.v.a. delle
prestazioni delle compagnie barracellari, e non gia' la non
assoggettabilita' alle imposte dirette dei redditi dalle stesse
conseguiti.
4) - Conclusivamente, il ricorso, siccome riscontrato sorretto da
censure tutte immeritevoli di ingresso, deve essere rigettato.
5) - Le spese seguono la soccombenza, e, percio', nella liquidazione
di cui al dispositivo, vengono poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente nelle speseprocessuali che liquida in L. 3.150.000, di cui L. 3.000.000, di
onorari maggiorate degli importi prenotati a debito.
Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione
Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, il 24 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2001
Sentenza del 21/05/2001 n. 6889 - Corte di Cassazione
Pagina 9