Sent. 6889-01 Cass. Civ. (IRES e IRAP)

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 Sentenza del 21/05/2001 n. 6889 - Corte di Cassazione Sentenza del 21/05/2001 n. 6889 - Corte di Cassazione Intitolazione: IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) - ENTI NON COMMERCIALI - REDDITO IMPONIBILE - Compensi delle compagnie barracellari negozialmente pattuiti in corrispettivo di attivita' di vigilanza svolta in aggiunta e parallelamente a quella istituzionale di salvaguardia dei beni previsti dall'art. 35 R.D. n. 403/1898 - IRPEG ed ILOR - Assoggettabilita'. Massima: In tema di imposte sui redditi, la percezione da parte di una compagnia barracellare di compensi negozialmente pattuiti in corrispettivo di attivita' di vigilanza su proprieta' diverse da quelle dalle stesse assicurate per legge, svolta in aggiunta e parallelamente a quella istituzionale di salvaguardia dei beni di cui all'art. 35 R.D. 14 luglio 1898, n. 403, e' soggetta sia all'I.R.P.E.G. che all'I.L.O.R., rientrando le compagnie barracellari tra gli enti, pubblici e/o privati, diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, i quali ai sensi dell'art. 87, comma primo, lett. c), e 116, comma primo, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono soggetti alle menzionate imposte pur quando costituiscono organismi non compresi fra le persone giuridiche "stricto sensu". * Massima tratta dal CED della Cassazione.  Testo:  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  La Compagnia barracellare di -------------, con cinque distinti  ricorsi, tutti del 20 settembre 1995, impugno', a' termini degli  artt. 15 e ss. , dinanzi alla Commissione d.p.r. 26.10.1972 n. 636  tributaria di primo grado di Cagliari, all'epoca operante,  altrettanti avvisi di accertamento (contraddistinti con i nn. 38, 39,  40, 41 e 42 d'ordine anno 1995), con i quali l'ufficio distrettuale  II.DD. del capoluogo regionale sardo, sulla scorta di risultanze  ricavate da un processo - verbale di constatazione della guardia di  finanza, le aveva contestato, oltre che la mancata tenuta delle  scritture contabili di cui all' art. 14, comma 1 lett. b), d.p.r.  e l'omessa presentazione della dichiarazione di cui 29.9.1973 n. 600  all'art. 4 d.p.r., cit., il conseguimento nel corso degli esercizi  sociali dal 1989/90 al 1993/94 di redditi assoggettabili ad irpeg e  ad ilor in relazione ad un servizio di vigilanza non rientrante nei  suoi compiti istituzionali svolto in favore di un "Condominio -----  ----- --------": dedusse, a sostegno dell'impugnativa, cosi'  l'illegittimita' formale, assunta correlabile a difetti di  motivazione, degli atti impositivi reclamati, come l'infondatezza  sostanziale de lle prete se tribu tarie ai medesimi sottese, allegando,  a tale ultimo riguardo, rivelarsi dette pretese rivolte ad ottenere  l'assoggettamento a tassazione di entrate per legge esenti in quanto  frutto di un'attivita' svolta, non gia' a scopo di lucro ma,  nell'espletamento di un servizio pubblico di tutela della proprieta',  non necessariamente rurale, analogo ai compiti istituzionali della  p.a..  La Commissione tributaria provinciale di Cagliari, cui i processi  come sopra istituiti erano stati attribuiti a mente dell' art. 72 , con sentenza resa, nel contraddittorio d.lgs. 31.12.1992 n. 546  delle parti, il 12 ottobre 1996, riuniti i ricorsi, li rigetto'.  Sull'appello della Compagnia barracellare di -------------, la  Commissione tributaria regionale del la Sardegna, con sentenza del 22  luglio 1998, data anche questa nel contraddittorio del competente  ufficio della amministrazione finanziaria, disatteso il gravame,  confermo' la pronuncia del primo giudice.  La commissione tributaria regionale motivo' l'adottata decisione, in  buona sostanza, evidenziando che "la compagnia barracellare, in  quanto tale, non e' un ente commerciale", perche' nell'espletamento  dei compiti istituzionali assegnatile dalla normativa che ne  disciplina l'istituzione e l'attivita', "non esercita un'attivita' Sentenza del 21/05/2001 n. 6889 - Corte di Cassazione Pagina 1

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Sentenza del 21/05/2001 n. 6889 - Corte di Cassazione Sentenza del 21/05/2001 n. 6889 -

Corte di Cassazione

Intitolazione:

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) - ENTI NON COMMERCIALI -REDDITO IMPONIBILE - Compensi delle compagnie barracellari negozialmente pattuiti in corrispettivo diattivita' di vigilanza svolta in aggiunta e parallelamente a quella istituzionale di salvaguardia dei beni previsti

dall'art. 35 R.D. n. 403/1898 - IRPEG ed ILOR - Assoggettabilita'.

Massima:

In tema di imposte sui redditi, la percezione da parte di una compagnia barracellare di compensi negozialmentepattuiti in corrispettivo di attivita' di vigilanza su proprieta' diverse da quelle dalle stesse assicurate per legge,svolta in aggiunta e parallelamente a quella istituzionale di salvaguardia dei beni di cui all'art. 35 R.D. 14 luglio1898, n. 403, e' soggetta sia all'I.R.P.E.G. che all'I.L.O.R., rientrando le compagnie barracellari tra gli enti,pubblici e/o privati, diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivoo principale l'esercizio di attivita' commerciali, i quali ai sensi dell'art. 87, comma primo, lett. c), e 116, commaprimo, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono soggetti alle menzionate imposte pur quando costituisconoorganismi non compresi fra le persone giuridiche "stricto sensu". * Massima tratta dal CED della Cassazione.

 Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Compagnia barracellare di -------------, con cinque distinti

ricorsi, tutti del 20 settembre 1995, impugno', a' termini degli

artt. 15 e ss. , dinanzi alla Commissioned.p.r. 26.10.1972 n. 636tributaria di primo grado di Cagliari, all'epoca operante,

altrettanti avvisi di accertamento (contraddistinti con i nn. 38, 39,

40, 41 e 42 d'ordine anno 1995), con i quali l'ufficio distrettuale

II.DD. del capoluogo regionale sardo, sulla scorta di risultanze

ricavate da un processo - verbale di constatazione della guardia di

finanza, le aveva contestato, oltre che la mancata tenuta delle

scritture contabili di cui all'art. 14, comma 1 lett. b), d.p.r.e l'omessa presentazione della dichiarazione di cui29.9.1973 n. 600

all'art. 4 d.p.r., cit., il conseguimento nel corso degli esercizi

sociali dal 1989/90 al 1993/94 di redditi assoggettabili ad irpeg e

ad ilor in relazione ad un servizio di vigilanza non rientrante nei

suoi compiti istituzionali svolto in favore di un "Condominio -----

----- --------": dedusse, a sostegno dell'impugnativa, cosi'

l'illegittimita' formale, assunta correlabile a difetti di

motivazione, degli atti impositivi reclamati, come l'infondatezza

sostanziale delle pretese tributarie ai medesimi sottese, allegando,

a tale ultimo riguardo, rivelarsi dette pretese rivolte ad ottenere

l'assoggettamento a tassazione di entrate per legge esenti in quanto

frutto di un'attivita' svolta, non gia' a scopo di lucro ma,nell'espletamento di un servizio pubblico di tutela della proprieta',

non necessariamente rurale, analogo ai compiti istituzionali della

p.a..

La Commissione tributaria provinciale di Cagliari, cui i processi

come sopra istituiti erano stati attribuiti a mente dell'art. 72, con sentenza resa, nel contraddittoriod.lgs. 31.12.1992 n. 546

delle parti, il 12 ottobre 1996, riuniti i ricorsi, li rigetto'.

Sull'appello della Compagnia barracellare di -------------, la

Commissione tributaria regionale della Sardegna, con sentenza del 22

luglio 1998, data anche questa nel contraddittorio del competente

ufficio della amministrazione finanziaria, disatteso il gravame,

confermo' la pronuncia del primo giudice.

La commissione tributaria regionale motivo' l'adottata decisione, inbuona sostanza, evidenziando che "la compagnia barracellare, in

quanto tale, non e' un ente commerciale", perche' nell'espletamento

dei compiti istituzionali assegnatile dalla normativa che ne

disciplina l'istituzione e l'attivita', "non esercita un'attivita'

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commerciale assoggettabile al corrispondente regime impositivo", e

che, pero', con specifico riferimento all'ordinamento tributario, la

stessa "assume la veste di soggetto passivo dell'irpeg e dell'ilor

quando (accanto ai compiti istituzionali, quali previsti e

regolamentati dal e dallar.d. 14.7.1898 n. 403 L.R. della Sardegna) svolge una attivita', retribuita, di salvaguardia15.7.1988 n. 25

dei beni dei soggetti privati, o anche pubblici, nell'adempimento di

obbligazioni nascenti direttamente da una fonte negoziale,

all'interno di un rapporto paritario fra le parti, nel quale i

reciproci diritti ed obblighi, sul piano funzionale o causale, sonoindipendenti" dalla normativa cennata o da quella comunale da essa

derivata; osservando, quindi, che, nella fattispecie, i compensi

ritratti dall'appellante dai servizi resi al summenzionato condominio

sono da ravvisare inquadrabili fra quelli tassabili alla stregua del

principio enunciato, perche' aventi la fonte in un rapporto

contrattuale, di appalto di servizio, e che, in relazione al

conseguimento degli stessi, e' da ritenere la riducibilita'

dell'appellante medesima nel novero degli enti assoggettabili

all'irpeg a' sensi dell'art. 87, comma 1 lett. c), d.p.r. 22.12.1986; puntualizzando, da ultimo, non rilevare nel caso esaminato lan. 917

norma di cui all'art. 10, comma 1 n. 27/quatter del d.p.r. 26.10.1972, contemplante esenzione dell'i.v.a. delle prestazioni dellen. 633

compagnie barracellari, e cio' sia per la riferibilita' di tale

disposizione soltanto alle prestazioni poste in essere da dette

compagnie nell'espletamento dei loro compiti istituzionali, sia

ratione temporis, potendo avere effetto la norma in argomento

esclusivamente dall'agosto del 1996, e cioe' dalla data dell'entrata

in vigore della , che, novellando il testoL. 8.8.1996 n. 425dell' , cit., ne aveva sancito laart. 10 d.p.r. n. 633 del 1972emanazione.

La Compagnia barracellare di ------------- ricorre, con quattro

motivi, per la cassazione della surrichiamata sentenza di secondo

grado, non notificata.

Il Ministero delle finanze resiste al ricorso, notificatogli l'1

ottobre 1999, con controricorso del 10 novembre 1999.MOTIVI DELLA DECISIONE

1) - La Compagnia barracellare di -------------, con una delle due

doglianze enucleabili dal primo mezzo di ricorso, complessivamente

inteso a denunciare la riscontrabilita' nella sentenza nei sensi

illustrati resa dalla Commissione tributaria regionale della Sardegna

di "violazione e falsa applicazione dell'art. 42 d.p.r. 29.9 73 n.

600, con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonche' dell'art. 350

n. 5 c.p.c. per omessa e comunque contraddittoria motivazione circa

un punto decisivo della controversia", lamenta, nella realta', che la

commissione anzidetta "non ha tenuto in alcun conto l'eccezione di

nullita' dell'avviso di accertamento motivato per relationem

formulata... nello appello,....., ritenendo che l'accertamento fosse

da considerare valido".

La lagnanza e' infondata e inconsistente.

Ed invero, dalla lettura dell'atto introduttivo dell'appello

proposto, a suo tempo, dall'odierna ricorrente avverso l'altrove

ricordata sentenza della Commissione tributaria provinciale di

Cagliari in data 12 ottobre 1996, conclusiva del primo stadio del

giudizio, - lettura cui questa Corte Suprema puo' procedere

direttamente ai fini della delibazione delle censure in esame,

implicando questa prospettazione di errore di attivita', e cioe' di

omissione di pronuncia - e' dato evincere che, con l'atto cennato,

non e' stata sollevata la questione della ravvisabilita' di

invalidita' formali dei discussi avvisi di accertamento da

rapportarsi a vizi e carenze delle relative motivazione: e' daritenere, consequenzialmente, che la questione considerata sia stata

estranea al thema decidendum devoluto alla cognizione del giudice di

secondo grado, e che, percio', non sussista la dedotta omessa

pronuncia.

2)-A) - La Compagnia barracellare di -------------, con l'altra

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censura articolata nel citato primo mezzo di ricorso, prospetta che

"la carenza e la contraddittorieta' della motivazione della decisione

impugnata appaiono eclatanti", e che la ratio decidendi della

contestata pronuncia si rivela connotata "da mancanza assoluta di

chiarezza" e da "notevoli incertezze", facendo presente rinvenirsi

nel testo della sentenza censurata le seguenti proposizioni:

- "l'appellante rafforza la sua tesi con altri spunti critici che per

brevita' si omettono trattandosi di elementi logico - dialettici non

decisivi nella prospettazione della stessa deducente";

- "e' pacifico che la Compagnia barracellare non e' un entecommerciale ..... non esercita un'attivita' commerciale

assoggettabile al corrispondente regime impositivo";

- "l'affermazione tuttavia e' potenzialmente equivoca, o ......

incompleta, nel senso che potrebbe essere alla medesima attribuito un

significato piu' ampio di quello concretamente accettabile, in specie

nell'ambito dell'ordinamento tributario";

- "l'indagine (sul tema) non deve essere circoscritta alla natura o

categoria dei beni ..... ma va estesa agli strumenti operativi o

modalita' di svolgimento dei compiti stessi (e) tali criteri e

strumenti si fondano inderogabilmente sulle disposizioni (della)

, (del) (eLegge 2 agosto 1897 n. 328 r.d. 14 luglio 1898 n. 403della) L.R. 15 luglio 1988 (n. 25)";

- "la Compagnia barracellare si configura come ente non economico

..... (e) assume per contro la veste di soggetto passivo dell'irpeg e

dell'ilor qualora svolga un'attivita' di salvaguardia dei beni di

soggetti privati o anche pubblici nell'adempimento di obbligazioni

nascenti da una fonte negoziale..... indipendenti dal regolamento

comunale ..... anche se oggetto di vigilanza o custodia fosse stata

un'azienda di carattere esclusivamente agricolo";

- "non assumono un'importanza determinante i problemi attinenti alla

validita' degli accordi contrattuali fra la Compagnia Barracellare e

il condominio ------ -- --------, e alla liceita' penale di taluni

elementi ..... il servizio prestato....... esorbita dai suoi compiti

istituzionali integra un contratto di appalto di un servizio

stipulato in regime di libera concorrenza ........... il quadrogiuridico di riferimento non e' la disciplina legale o regolamentare

bensi' le disposizioni del sulle obbligazioniCodice civilecostituisce..... un'applicazione abnorme del principio di autonomia

contrattuale ( )".art. 1322 C.C.La ricorrente, quindi, in sintesi, accampa, da un lato, che il

riportato compendio di asserzioni "e' assolutamente paradossale, in

quanto una delle prime e fondamentali attivita' delle compagnie

(barracellari) era ed e' quella della vigilanza agraria", e,

dall'altro, che "la contraddittorieta' ripetuta di tali affermazioni

e' tanto evidente che ogni considerazione in proposito non sembra

assolutamente necessaria".

B) - La Compagnia Barracellare di -------------, di poi, con il

secondo motivo di ricorso, sostiene risaltare nella sentenza

impugnata "violazione e falsa applicazione dell'art. 87 lett. c) delcon riferimento all'art. 360 n. 3d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917

c.p.c." in particolare, premessi alcuni cenni alle origini storiche

degli istituti, tipici della Sardegna, del barracellato e delle

compagnie barracellari, e dopo aver precisato che la regolamentazione

positiva degli istituti considerati risulta dal r.d. 14.7.1898 n. 403e dalla , deduce che le compagnieL.R. Sardegna 15.7.1988 n. 25barracellari, in considerazione sia del fatto che la loro creazione

e' frutto dell'iniziativa della p.a. (comune nel quale vengono

istituite, prefetto), sia della natura, eminentemente pubblicistica,

dell'attivita' svolta, sia dei controlli dalle pubbliche autorita'

esercitati sul loro operato e sulla correlativa gestione finanziaria,si configurano come organismi di diritto pubblico, preposti, nel

quadro di un peculiare rapporto concessorio all'espletamento di

servizi e di funzioni di interesse generale e, percio', pubblici.

L'ente suddetto, innanzi tutto, evidenzia che "le Compagnie

barracellari non si costituiscono sulla base dell'iniziativa

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privata", in quanto "perche' in un Comune possa sorgere e funzionare

una Compagnia Barracellare e' indispensabile un'iniziativa della

Pubblica Amministrazione e, piu' precisamente, e' richiesta una

deliberazione del Consiglio Comunale e l'approvazione prefettizia", e

che, inoltre, una volta realizzata la relativa istituzione, la p.a.

interviene sulla struttura del sodalizio, nominandone il comandante

(capitano) ed attribuendo ai componenti la qualifica di "agenti di

pubblica sicurezza" che integra condizione della loro immissione in

servizio; adduce, secondariamente, che "la funzione principale delle

Compagnie Barracellari consiste in un'attivita' diretta allaprevenzione ed alla repressione dei reati contro la proprieta'

accompagnata da un obbligo di risarcire i proprietari per i danni

eventualmente subiti", nel quadro di un rapporto "fra barracelli e

proprietari" di natura assicurativa, con titolo individuabile "in un

contratto di assicurazione mutua disciplinato da particolari norme

giuridiche, ed il cui scopo essenziale e' quello di assicurare la

tutela della proprieta' mediante un compenso corrisposto dai

proprietari assicurati";

- puntualizza, al riguardo, che "nei comuni in cui si e' provveduto a

costituire la compagnia, i proprietari (a seguito di denuncia

spontanea o di accertamento d'ufficio) hanno l'obbligo di

corrispondere per i beni indicati all' unart. 35 r.d. n. 403 del 1898compenso alla stessa compagnia, che, alla sua volta, deve assicurarne

la vigilanza e la custodia" e risarcire i danni che possano

eventualmente subire (mentre resta "facoltativa l'assicurazione

relativa ai fondi chiusi ed ai fabbricati nei quali vi sia un custode

permanente"); soggiunge che, peraltro, "sarebbe errato aggiungere

alla conclusione che l'elemento caratterizzante l'attivita'

barracellare sia uno scopo di lucro", posto che "lo scopo sostanziale

dell'istituto barracellare e' la salvaguardia della proprieta'

nell'interesse della generalita', e, quindi, uno scopo di carattere

eminentemente pubblico", rispetto al quale "il fine di lucro e'.....

strumentale ed accessorio"; conclude asserendo che, in ragione di

tutto quanto precede, le compagnie barracellari vanno qualificate

come organismi esercenti un servizio pubblico in virtu' diconcessione rilasciata dalla pubblica autorita', sicche' deve

ritenersi che le medesime, cosi' come i loro componenti, "perseguono

un fine eminentemente pubblico e non privato, e, quindi, non

commerciale".

La ricorrente, sotto altro aspetto, osserva che "in questi ultimi

tempi" gli enti del genere cui essa appartiene hanno preso a

svolgere, accanto ai compiti tipici previsti dall'art. 2 L.R. n. 25

del 1988, cit., "anche dei servizi nei confronti dei privati allo

scopo di tutelare case, residence, ville, ecc.", e che, tuttavia, "in

questi casi le compagnie barracellari non esulano da quelli che sono

i propri compiti istituzionali stabiliti dalla legge, per(che')

l'attivita' da esse svolta e' da inquadrare pur sempre come attivita'

istituzionale e non commerciale e, pertanto, i corrispettivi riscossi

in questa ultima ipotesi non sono da assoggettare a tassazione sia a

fini dell'iva che delle imposte sui redditi"; accampa, ancora, che le

compagnie barracellari, "dal punto di vista fiscale, dunque, sono

inquadrate fra gli enti che non hanno per oggetto esclusivo e

principale l'esercizio di attivita' commerciali (art. 87 TUIR 1986)",

e, quindi, sono esentate da "tutti gli adempimenti fiscali previsti

per le societa' commerciali", non svolgono attivita' commerciale, non

possono essere considerate "soggetto passivo ai fini dell'imposta sul

reddito delle persone giuridiche" (dovendo aversi riguardo, in

merito, al trattamento tributario riservato alle prestazioni di

vigilanza e custodia di cui al , dall'r.d.l. 26.9.1935 n. 1952 art.

e succ. mod. e integr., pur nella10, n. 26, d.p.r. 26.10.1972 n. 633non assimilabilita' delle ridette compagnie ai soggetti espletanti le

prestazioni di cui trattasi); ribadisce che l'attivita' delle

compagnie barracellari non puo' essere definita commerciale e

imprenditoriale a mente degli artt. 108 e 111 d.p.r. 29.9.1973 n. 598(rectius ), e che tutta detta attivita',d.p.r. 22.12.1986 n. 917

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siccome finalizzata alla salvaguardia dei beni dei proprietari

assicurati, va considerata istituzionale, e non commerciale, al

termini degli artt. 2 e 4 , piu' volteL.R. Sardegna n. 25 del 1988citata, in quanto, comunque, intesa alla "vigilanza su tutte le

proprieta' indistintamente, comprese quelle di natura diversa da

quelle per le quali e' prevista la denuncia obbligatoria, per un fine

di pubblico interesse"; nega, conclusivamente, che le compagnie

barracellari possono "essere equiparate ai cosi' detti istituti di

vigilanza regolati dal Regio Decreto legge del 12 novembre 1936 n.

" e ricomprese "fra i cosi' detti Enti non commerciali e cioe'2144fra quegli enti che, ai sensi dell'art. 87 lett. c) del TUIR del 1986

non hanno per oggetto principale ed esclusivo l'esercizio di

un'attivita' commerciale il cui reddito complessivo, in base all'art.

108 del TUIR, e' formato dai redditi fondiari, di capitale, di

impresa e diversi", in particolare, nella non attribuibilita' alle

stesse di attivita' e di redditi di impresa.

La Compagnia barracellare di -------------, ancora con il secondo

motivo di ricorso, lamenta che la commissione tributaria regionale

abbia pronunciato sulla fattispecie discostandosi da quanto statuito

da una sentenza penale (n. 93 del 23 febbraio 1998) del Tribunale di

Cagliari, resa nei confronti di certo ------ ---------, quale

responsabile della Compagnia barracellare di ---------, in ordine

all'esenzione da imposta, sul valore raggiunto, a norma dell'art. 10,

n. 27/quatter, , delle prestazioni delled.p.r. 26.10.1972 n. 633compagnie barracellari: accampa, in proposito, che, a mente dell'art.

, "la sentenza irrevocabile di condanna o di12 L. 7.8.1982 n. 516proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio relativa a reati

previsti in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore

aggiunto ha autorita' di cosa giudicata nel processo tributario per

quanto concerne i fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio

penale", e che, percio', "in analogia a quanto disposto dal Giudice

Penale con la sentenza sopra indicata e poiche' i fatti considerati

non sono piu' previsti dalla legge come reato (ma si configura

un'ipotesi di esenzione di imposta) ne dovrebbe conseguire

l'annullamento degli avvisi di accertamento e la riforma delladecisione impugnata".

L'ente ricorrente, sempre con il ridetto secondo motivo di gravame,

lamenta che la sentenza impugnata abbia affermato che "la fattispecie

e' stata correttamente ricondotta dall'ufficio delle imposte

nell'ambito delle ipotesi previste dall'art. 87 lett. c) del d.p.r.", a suo dire, omettendo di tener conto di quella che e' lan. 917/86

portata reale della norma citata e del successivo art. 88 dello

stesso testo legislativo, per i quali, da un lato, non e'

"sufficiente l'esame delle singole e contingenti operazioni svolte

per inquadrare la natura dell'ente non commerciale, il quale si puo'

trovare a svolgere, in determinati periodi, anche attivita'

commerciale in via secondaria, acquisendo entrate dal punto di vista

puramente quantitativo", senza alterazione della fisionomia dell'ente

stesso, e, dall'altro, restano esclusi dalla soggezione alla irpeg

"gli organi e le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento

autonomo e pur se dotati di personalita' giuridica, i comuni, i

consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di

demani collettivi, le comunita' montane, le provincie e le regioni",

e che "non costituiscono attivita' commerciali l'esercizio di

funzioni statali da parte di enti pubblici, ne' l'esercizio di

attivita' previdenziali, assistenziali e sanitarie", ed ignorando,

quindi, che "restano fuori della base imponibile tutte le entrate

afferenti alle attivita' istituzionali dell'ente sulla base di un

preciso e consapevole disegno del legislatore".

C) - La Compagnia barracellare di -------------, con il quarto motivodi ricorso, denunciando essere riscontrabile nella contestata

pronuncia della Commissione tributaria regionale della Sardegna

"insufficiente ed omessa motivazione circa un punto decisivo della

controversia in relazione all'art. 350 n. 5 c.p.c.", accampa doversi

"sottolineare il radicale difetto di motivazione della sentenza

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impugnata" per la, asserita, carenza in questa di qualsiasi

"esternazione dell'iter logico-giuridico seguito nell'adozione della

decisione finale di rigetto delle ragioni del contribuente che non

sono state compiutamente esaminate" e, in definitiva di qualsiasi

esposizione dei "motivi di diritto di cui all'art. 36, secondo comma".del D.L.vo 546/92

D) - Le censure nell'esposta guisa, disorganicamente, e

contraddittoriamente, articolate, in quanto, in larga misura, dirette

a prospettare questioni connesse, vanno esaminate insieme, e devono

essere ritenute, sotto vari profili, immeritevole di accoglimento.a) - La Commissione tributaria regionale della Sardegna, con la

sentenza impugnata, ha dichiarato che le compagnie barracellari, e,

quindi, la attuale ricorrente, avuto riguardo alla relativa

configurazione quale normativamente delineata dal r.d. 14.7.1898 e

dalla , per l'ordinamento tributario, edL.R. Sardegna 15.7.1988 n. 25in particolare per quanto qui rileva, devono essere ritenute comprese

nel novero degli "enti pubblici e privati diversi dalle societa',

residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto

esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali", i

quali, a mente dell'art. 87, comma 1 lett. c), d.p.r. 22.12.1986 n., sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche917

(e, al sensi dell'art. 116, comma 1, d.p.r. cit., all'imposta locale

sui redditi).

In relazione alla statuizione considerata, si rivelano totalmente

prive di rilievo le deduzioni della ricorrente intese ad evidenziare

la natura, non civilistica ma, pubblicistica delle ripetute

compagnie, e, percio', la propria veste di organismo di diritto

pubblico.

Di fatti, tenuto conto di quella che e' la portata della normativa

fiscale dinanzi richiamata, e' manifesto che alla natura, pubblica o

privata, degli enti ai quali la normativa medesima si riferisce non

puo' essere attribuita valenza discriminante ai fini della relativa

soggezione ai tributi in controversia.

b) - La sentenza impugnata non ha dichiarato la tassabilita' con

l'irpeg e con l'ilor dei redditi conseguiti dalle compagniebarracellari, e specificamente dall'ente odierno ricorrente, in

correlazione con l'incasso dei compensi per la vigilanza sui beni di

cui agli artt. 35, comma 1, e 4, comma 1, L.R.r.d. n. 403 del 1898n. 25 del 1988, cit..

Sono assolutamente inconferenti e prive di ragion d'essere, percio',

le allegazioni sviluppate nel ricorso per accampare l'intassabilita'

dei redditi considerati.

c) - La Commissione tributaria regionale della Sardegna, con la

sentenza contestata, come piu' sopra evidenziato, ha ritenuto, e

dichiarato, assoggettabili ad irpeg e ad ilor redditi riscontrati

conseguiti dalla compagnia barracellare ricorrente in ragione della

percezione di corrispettivi pagatile nel quadro di un rapporto di

appalto, di servizio, avente ad oggetto la vigilanza su fondi di

pertinenza di un condominio ------- -- --------: ha ancorato la

pronuncia resa al riguardo al rilievo che la compagnia barracellare

"assume la veste di soggetto passivo dell'irpeg e dell'ilor quando

svolga un'attivita' di salvaguardia dei beni di soggetti privati o

anche pubblici nell'adempimento di obbligazioni nascenti direttamente

da una fonte negoziale, all'interno di un rapporto paritario tra le

parti, nel quale i reciproci diritti ed obblighi, sul piano

funzionale o causale, sono indipendenti dal regolamento comunale (id

est: non si rapportano ai corrispettivi doveri e diritti aventi il

titolo, legale, nell'espletamento del compito di salvaguardia della

proprieta' funzionalmente assegnato alle compagnie barracellari e nel

correlativo onere assicurativo gravante sui barracel a mente del r.d.e succ. mod.).n. 403 del 1898

L'ente ricorrente critica la statuizione nei riassunti termini resa

dalla commissione tributaria regionale sostenendo, in definitiva,

che, in contrasto con quanto ritenuto da detta commissione, dovrebbe

ritenersi che l'attivita' delle compagnie barracellari integrata

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da"servizi nei confronti di privati allo scopo di tutelare case,

residence, ville, ecc." non "esula" "da quelli che sono i compiti

istituzionali stabiliti dalla legge" delle compagnie medesime, e che,

pertanto, i compensi riscossi in corrispettivo del relativo

espletamento "non sono da assoggettare a tassazione a fini.... delle

imposte sui redditi".

L'assunto non e' condivisibile.

In proposito, giova evidenziare, innanzi tutto che appare

indubitabile la riconducibilita' delle compagnie barracellari nel

novero di quegli enti pubblici e/o privati, diversi dalle societa',residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto

esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, i quali,

a mente dell' ,art. 87, comma 1 lett. c), d.p.r. 22.12.1986 n. 917sono soggetti all'irpeg (ed all'ilor ex art. 116, comma 1, d.p.r.

cit.) pur quando costituiscono organismi non compresi fra le persone

giuridiche stricto sensu.

Sotto altro profilo, e' da dire che, a norma degli artt. 86 e 115 del

ridetto , il presupposto delle imposte di cuid.p.r. n. 917 del 1986trattasi nei confronti dei soggetti inclusi fra gli enti predetti

risulta realizzato allorche' sia riscontrabile il possesso da parte

degli stessi di redditi rientranti in una delle categorie elencate

nell'art. 6 del menzionato testo normativo e, fra l'altro, di redditi

sia d'impresa che diversi, ricavati questi, in particolare, da

attivita' commerciali non esercitate abitualmente (art. 81, comma 1

lett. i, d.p.r. cit.).

Orbene, non appare seriamente discutibile che la percezione da parte

di una compagnia barracellare di compensi negozialmente pattuiti in

corrispettivo di attivita' di vigilanza su proprieta' diverse da

quelle dalle stesse assicurate per legge svolta in aggiunta e

parallelamente a quella istituzionale di salvaguardia dei beni di cui

all' sia suscettibile di dar luogo ad unart. 35 r.d. 14.7.1898 n. 403possesso di redditi tassabile a' sensi della normativa tributaria

dianzi richiamata.

Ne' e' sostenibile la tesi, pure prospettata dalla ricorrente, che lo

svolgimento di un'attivita' del genere di quella in argomento debbaessere ravvisata riferibile all'esercizio dei compiti istituzionali

di tutela della proprieta' fondiaria ed agro - pastorale

normativamente assegnati alle compagnie barracellari e per queste

doverosi in quanto ad esse prescritti da disposizioni di legge e

regolamentari: l'obbligo dell'espletamento dell'attivita' considerata

e il diritto alla relativa remunerazione, di fatti, hanno il titolo,

non nella norma e negli atti di attuazione concreta di questa

(denuncia dei beni, accertamento) ma, in una convenzione liberamente

stipulata fra vigilante e vigilato.

Vanno tenute per irrilevanti, d'altronde, le allegazioni sviluppate

nel ricorso per accampare la natura non imprenditoriale

dell'attivita' in discussione e la irriducibilita' dei redditi

correlativi alla nozione di reddito di impresa, perche', giusta

quanto posto in risalto in precedenza, la contestata tassazione puo'

essere legittimata anche dal possesso di redditi diversi, ricavati da

attivita' commerciali non esercitate abitualmente.

d) - E' completamente destituito di pregio, poi, l'assunto della

ricorrente volto a prospettare che la propria non assoggettabilita'

all'irpeg e all'ilor dovrebbe essere fatta discendere dal dettato

dell' .art. 88 d.p.r. 22.12.1986 n. 917In merito, e' da dire, innanzi tutto, che questa norma, nel primo

comma, sancisce la non assoggettabilita' all'irpeg degli organi e

delle amministrazioni dello Stato, pur se ad orientamento autonomo e

dotati di personalita' giuridica, dei comuni, dei consorzi fra enti

locali, di associazioni e di enti gestori di demani collettivi, dellecomunita' montane, delle provincie e delle regioni, ossia di

organismi diversi dalle compagnie barracellari, ai quali tali

compagnie non sono in nessun modo assimilabili.

In secondo luogo, va osservato che non e' appropriatamente invocabile

nel caso esaminato la disposizione di cui al secondo comma della

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norma ridetta, secondo cui non costituisce attivita' commerciale

l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici, a non dir

altro, perche' appare manifesto che non puo' integrare esercizio di

funzioni statali l'espletamento di un servizio, pattiziamente

concordato e retribuito, di vigilanza su particolari, ben individuati

beni.

e) - Addirittura inconsistente e' la doglianza concernente il mancato

riconoscimento nel presente processo del giudicato di cui all'altrove

ricordata sentenza penale del Tribunale di Cagliari n. 93 del 23

febbraio 1998: al riguardo, e' sufficiente osservare che la sentenzain questione attiene a situazione soggettivamente ed oggettivamente

diversa da quella cui afferiscono i rapporti tributari oggetto della

esaminata vertenza (attiene, cioe', a pretese, violazioni di

normativa in tema di imposta sul valore aggiunto ascritte a

responsabile della Compagnia barracellare di -------).

f) - La denuncia di, asseriti, vizi e carenze della motivazione "in

diritto" della sentenza impugnata, in particolare per cio' che

concerne l'individuazione della natura delle compagnie barracellari e

la qualificazione della relativa attivita', non rileva.

In proposito, e' sufficiente richiamare l'orientamento, consolidato,

della giurisprudenza di legittimita' secondo il quale i vizi della

ratio decidendi della sentenza del giudice del merito che possono

rilevare in cassazione, a mente dell'art. 360, comma 1 n. 5, cod.

proc. civ., sono quelli che attengono all'esame ed all'apprezzamento

di profili di fatto della situazione controversa che siano

suscettibili di influire sulla pronuncia, mentre non sono, di per se'

sole, utilmente denunciabili a' sensi della citata norma

giusprocessualistica, la mancanza, l'erroneita', l'inadeguatezza e

l'incongruenza dell'iter argomentativo posto da detto giudice alla

base della soluzione data alle esaminate questioni giuridiche: ed

infatti, ove il giudice del merito abbia correttamente deciso tali

questioni, sia pure immotivatamente, o con una motivazione

inadeguata, illogica o contraddittoria, questa Corte Suprema,

nell'esercizio dei poteri conferitile dall'art. 384, comma 2, del

codice di rito, deve limitarsi a sostituire, integrare o emendare laratio decidendi della pronuncia impugnata, tenendo, pero' fermo il

relativo dictum; se, invece, questo risulti non conforme al diritto

la sua cassazione va sancita, non per il vizio della motivazione ma,

ex art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ., per violazione di legge,

quando una censura al riguardo risulti specificamente formulata.

Alla stregua del principio enunciato, dal quale non vi e' ragione di

discostarsi, nella non riscontrata eterodossia della sentenza

contestata, l'esaminata denuncia dei vizi della relativa motivazione

"in diritto" non puo' non restare irrilevante.

g) - Prima di concludere la delibazione dei mezzi di ricorso

considerati nel presente paragrafo, e' opportuno far presente che non

puo' affrontarsi in questa sede, perche' non posto con il ricorso, il

problema dell'imputabilita' dei discussi redditi alla compagnia

barracellare, e non direttamente e personalmente ai relativi membri,

alla stregua del dettato dell' , recanteart. 25 r.d. 14.8.1998 n. 403che "gli utili non costituiscono un fondo della compagnia, ma

appartengono individualmente nella quota" a ciascuno dei barracelli.

3) - La Compagnia barracellare di -------------, con il terzo motivo

di ricorso, sostiene rivelarsi la sentenza impugnata inficiata da

"violazione e falsa applicazione (i.e. omessa applicazione della

norma di interpretazione autentica) di cui all'art. 10, primo comma

n. 27/quatter (del ) nel testo introdotto cond.p.r. 26.10.1972 n. 633l' , che haart. 10, comma 22 bis, della L. 22 agosto 1996 n. 425convertito il , in relazione all'art. 360,d.l. 20 giugno 1996 n. 323

n. 3, c.p.c.", accampando, in buona sostanza, che, in contrasto conquanto ritenuto, e dichiarato, dal giudice del merito, i redditi

discussi avrebbero dovuto, e dovrebbero, essere ravvisati intassabili

a' termini della disposizione legislativa, a suo dire

retroattivamente applicabile, come sopra assunta violata.

La censura non coglie nel segno.

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La norma citata, di fatti, prevede l'esenzione dell'i.v.a. delle

prestazioni delle compagnie barracellari, e non gia' la non

assoggettabilita' alle imposte dirette dei redditi dalle stesse

conseguiti.

4) - Conclusivamente, il ricorso, siccome riscontrato sorretto da

censure tutte immeritevoli di ingresso, deve essere rigettato.

5) - Le spese seguono la soccombenza, e, percio', nella liquidazione

di cui al dispositivo, vengono poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente nelle speseprocessuali che liquida in L. 3.150.000, di cui L. 3.000.000, di

onorari maggiorate degli importi prenotati a debito.

Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione

Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, il 24 gennaio 2001.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2001

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