N Reg. Sent. REPUBBLICA ITALIANA

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N ° 1506/16 R.G.Trib. N ° 1283/15 R.G.N.R. N ° Reg. Sent. 947/20 del l 5/12/2020 Data di deposito Q . , À Estensore Comunicata al P.G.-PA il (ex at.548 -585c.p.p.) Data notifica estratto al contumace Impugnazione Da ievocabilità Data tr asmissione esatto per l'esecuzione Data redazione scheda per il casellario N° ___ Reg. 3/SG N ° __ Mod. 2/NSG PUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE PENALE In composizione monocratica, nella persona del Giudice do. Giancarlo CARUSO con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal V.P.O. dott. Giacomo Barbarino, giusta delega n. 563/20 e con l'assistenza del Cancelliere dott. Luigia Ala all'udienza del 15/12/2020 ha pronunciato e pubblicato mediante leura del dispositivo la seguente SENTENZA nei cononti di: 1) C. F., nato ad xxxxxx (xx) il xx.xx.xxxx, ivi residente in via xxxxxx libero presente 2) C.V,, nato a XX (XX) il xx.xx.xxxx, residente a XXX in via xxxxxxx. libero presente Disi di fiducia dall'avv. Giuseppe De Luca del Foro di Trapani, presente;

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N° 1506/16 R.G.Trib.

N° 1283/15 R.G.N.R.

N° Reg. Sent. 94 7 /20

del l 5/12/2020

Data di deposito

.\ Q . °3>, LD'L À

Estensore

Comunicata al P.G.-PA il

(ex artt.548 -585c.p.p.)

Data notifica estratto al contumace

Impugnazione

Data irrevocabilità

Data trasmissione

estratto per l'esecuzione

Data redazione scheda per il casellario

N° ___ Reg. 3/SG

N° __ Mod. 2/NSG

• REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE DI TRAPANI

SEZIONE PENALE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice

dott. Giancarlo CARUSO

con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal V.P.O.

dott. Giacomo Barbarino, giusta delega n. 563/20 e con l'assistenza

del Cancelliere dott. Luigia Ala

all'udienza del 15/12/2020 ha pronunciato e pubblicato mediante

lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

1) C. F., nato ad xxxxxx (xx) il xx.xx.xxxx, ivi residente in via xxxxxxlibero presente

2) C.V,, nato a XX (XX) il xx.xx.xxxx, residente a XXX in via

xxxxxxx.

libero presente

Difesi di fiducia dall'avv. Giuseppe De Luca del Foro di Trapani,

presente;

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IMPUTATI

C F:

a) artt. 81, 110 e 348 c.p., Per aver con più azioni esecutive di un medesimo disegno

criminoso esercitato abusivamente la professione di fisioterapista in quanto sprovvisto

del prescritto titolo abilitativo, nonché per aver posto in essere attività riabilitative

proprie del fisioterapista o comunque non più rientranti nella competenza del masso

fisioterapista.

C V:

b) artt. 81, 110 e 348 c.p., Per aver consentito al di lui figlio C F, di esercitare

abusivamente la professione di fisioterapista nonostante questi fosse sprovvisto del

prescritto titolo abilitativo;

c) artt. 443, 452 c.p. per aver detenuto, per la somministrazione presso lo studio medico di

cui al responsabile, specialità medicinali scadute, o mettendo per colpa virgola di

sottoporre le stesse a controllo periodico.

Fatti accertati in Trapani in data 16 Febbraio 2015

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero chiede la condanna per C F alla pena di mesi sei di reclusione ed euro

800,00 di multa; per C V alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 850,00 di multa.

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Svolgimento del processo. C F e C V sono stati citati a giudizio per rispondere:

- il primo, del reato di abusivo esercizio della professione di fisioterapista;

- il secondo, del medesimo reato di cui all'art. 348 c.p. (per avere consentito al

figlio di esercitare la professione in questione nonostante fosse sprovvisto del

titolo abilitativo), nonché del reato di detenzione di specialità medicinali scadute

presso lo studio medico, sito in xxxxxxxx via xxxxxxxxxxA seguito del mutamento del Giudicante, il processo veniva chiamato all'udienza

del 26 aprile 2018 nella quale si confermava l'utilizzabilità delle attività

istruttorie compiute in precedenza.

L'istruttoria proseguiva all'udienza del 13 novembre 2018 con l'escussione del

Maresciallo dei N.A.S. dei Carabinieri P R e, all'esito, si acquisiva la

documentazione sequestrata presso lo studio medico al momento

dell'intervento della P.G. nonché la planimetria dell'ambulatorio del dott. C. I

residui testimoni della Pubblica Accusa rendevano la propria deposizione alle

udienze del 12 febbraio (G S e T R); 11 aprile (P A) e 4 luglio 2019 (I M).

Invertendo l'ordine di assunzione delle prove, alle udienze dell'otto ottobre e del

13 novembre 2019, si ascoltavano i testimoni indicati dalla difesa degli imputati:

T A e A.

Ai sensi dell'art. 83 D.L. n. 18 del 17.3.20, il processo veniva rinviato d'ufficio

all'udienza del 22 luglio 2020 nella quale si svolgeva l'esame di entrambi gli

imputati.

A seguito di un breve differimento determinato dall'impedimento del difensore,

si disponeva un rinvio all'udienza odierna nella quale, dichiarata chiusa

l'istruttoria dibattimentale, si è svolta la discussione e le parti hanno rassegnato

le rispettive conclusioni indicate come in epigrafe.

Il Tribunale ha emesso la propria deliberazione, dando lettura del dispositivo alla

pubblica udienza, facendo riserva del deposito delle motivazioni nel termine di

novanta giorni, avuto riguardo alla complessità del processo ed alla delicatezza

delle questioni trattate.

***

La ricostruzione delle indagini svolte nei confronti degli odierni imputati è stata

affidata, in dibattimento, al Maresciallo R P, in forza al Comando N .A.S. dei

Carabinieri di XXXX il quale riferiva che il giorno 16 febbraio 2015, insieme ad

altri due colleghi (T e F), aveva svolto un controllo presso lo studio medico

del dott. V C.

All'atto del loro arrivo, era presente il figlio F C al quale veniva richiesto di

esibire l'agenda degli appuntamenti dei pazienti, alcuni dei quali venivano

escussi a S.I.T. nelle ore e nei giorni successivi.

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Complessivamente, le persone interrogate erano cinque: F A, I M, G S, T R e

T V.

Nel corso del controllo, i militari acquisivano non solo la copia dell'agenda

cartacea dello studio medico ma anche alcune stampe tratte dall'archivio

informatico dell'ambulatorio, attinenti alle schede dei pazienti, indicative dei

trattamenti medico-sanitari prestati in favore degli stessi e dei relativi costi per

gli utenti.

Da ultimo, gli operanti eseguivano una ricognizione fotografica di tutti gli

ambienti dello studio medico, formando un apposito fascicolo (vedasi

documentazione prodotta ed acquisita alle udienze del 29 .11.17 e 13 .11.18). Nel

corso dell'audizione del Maresciallo P si apprendeva inoltre che l'attività

investigativa aveva preso le mosse da una segnalazione pervenuta, in data 7

ottobre 2014, da parte del Sindacato Professionale Italiano Fisioterapisti (Spif)

che denunciava l'abusivo esercizio della professione fisioterapica da parte di F

C, presumibilmente in possesso del solo diploma di

massofisioterapista e sprovvisto di specifico titolo abilitativo (vedi doc. n. 2 della

citata produzione del 29 .11.17).

Sposando l'impostazione seguita nella predetta nota, i Carabinieri del N.A.S.

ritenevano, in linea generale e citando fonti normative e regolamentari su cui

meglio si discuterà infra, che per effettuare qualsiasi tipo di terapia in favore di

pazienti portatori di traumi fisici di vario livello e gravità, fosse necessaria ed

obbligatoria il possesso di una laurea in fisioterapia (vedi pag. 8 trascrizioni

udienza del I 3 .11. I 8).

Nello specifico, dall'escussione dei pazienti e dalla consultazione dell'agenda e

delle fatture emesse dallo studio medico, i militari accertavano che il C F avesse

personalmente eseguito la tecar-terapia utilizzando gli ambienti e le

attrezzature dell'ambulatorio.

Si accertava, inoltre, che l'imputato in parola fosse in possesso di un diploma di

massoterapista rilasciato in data 30.10.2013 e avesse superato gli esami finali di

un corso biennale presso la scuola di massaggiatori degli stabilimenti idroterapici

di XXXXXX.

*

Al fine di poter meglio valutare gli esiti dell'istruttoria dibattimentale e,

conseguentemente, a stabilire la fondatezza del ragionamento accusatorio,

occorre tratteggiare, in via di sintesi, i principi ordinamentali ed i contorni che

connotano lo svolgimento delle professioni sanitarie.

La figura del massofisioterapista è stata definita dalla legge, una "professione

sanitaria ausiliaria" che è esercitabile soltanto dai massaggiatori e

massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e

massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la Sanità, sia

che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che

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Occorre, tuttavia, osservare che gli interventi legislativi successivi alla data di

contestazione del reato (16 febbraio 2015), non possono avere alcuna rilevanza

nella valutazione della condotta posta in essere dall'imputato la cui posizione

deve essere esaminata sulla base del quadro legislativo e regolamentare vigente

al tempo in cui è stata formulata l'imputazione.

Fatta questa premessa metodologica, all'esito dell'analisi del contesto teorico -

normativo, deve precisarsi che C F era in possesso di un diploma di

massoterapista rilasciato in data 30.10.2013 e aveva conseguito il titolo di

massaggiatore degli stabilimenti idroterapici al termine della frequentazione di

un corso biennale in XXXXX.

In ragione di ciò, è possibile affermare che C F avesse il diritto di

operare, sia presso strutture pubbliche che private ed anche in regime di libera

professione, nello svolgimento delle mansioni del Massoterapista.

Per la corretta individuazione delle possibilità operative del Massoterapista,

risulta opportuno citare nuovamente le conclusioni cui giungeva il parere reso dal

Consiglio Superiore di Sanità in data 19 gennaio 2000: "attua piani di lavoro applicativi delle tecniche del massaggio, centrati sui bisogni del paziente e relativi alle manifestazioni patologiche degli organi di movimento; attuale applicazioni di carattere terapeutico richiedenti l'utilizzo delle diverse forme di energia fisica; [. .. ] è in grado di interpretare la prescrizione medica e quindi di effettuare tutte le manovre e le relative variazioni del massaggio terapeutico, manipolare da applicare terapie in trattamenti locali, trattare le articolazioni ed effettuare il massaggio connettiva/e, effettuare il massaggio nelle varie patologie, praticare l'esercizio terapeutico in disabilità transitorie minimali

{ ] "....

Ne discende che il C F ben poteva attuare interventi a carattere

terapeutico anche con l'ausilio di attrezzature tecniche (tecar-terapia o

ultrasuoni), con la doverosa precisazione che qualsiasi tipo di attività richiedeva

la preventiva formulazione di una diagnosi e di una prescrizione da parte di un

medico il quale aveva un ruolo di controllo e di supervisione dell'operato del

Massoterapista in questione.

Tale ricostruzione, coerente con le fonti normative e regolamentari sopra

esaminate, consente, in prima battuta, di confutare la proposizione accusatoria

secondo cui l'imputato non potesse svolgere alcuna delle attività testé indicate

poiché privo del titolo abilitativo di laurea in fisioterapia.

A differenza di un fisioterapista dotato di piena autonomia diagnostica e

operativa, il C F avrebbe potuto attuare gli interventi a carattere

terapeutico prescritti al paziente a seguito di un consulto con un soggetto

esercente la professione sanitaria, e sotto la supervisione di quest'ultimo.

Nel caso di specie, è pacifico che C F operasse all'interno dello studio medico

del dott. V C, medico chirurgo.

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Il punto principale dell'indagine dibattimentale deve essere dunque quello di

stabilire se l'imputato si fosse effettivamente attenuto ai limiti connessi al corretto

svolgimento della propria professione di massofisioterapista, ossia se avesse, in

prima analisi, effettuato interventi su pazienti solo all'esito di una compiuta

diagnosi e nel rispetto delle prescrizioni impartite dal sanitario.

In seconda battuta, occorre accertare se l'attività del C F, all'interno degli

ambienti dello studio medico in questione, si fosse svolta sotto il controllo diretto

da parte del padre V, medico chirurgo e responsabile della struttura.

Ad entrambi gli interrogativi, può essere fornita una risposta affermativa sulla

base delle risultanze emerse dall'istruttoria dibattimentale.

Alcuni dei pazienti interrogati dai Carabinieri e successivamente escussi in

dibattimento (I M, F A, T R) riferivano di essersi rivolti allo studio medico

per risolvere dei problemi fisici di vario genere; di essersi sottoposti ad una

visita con il dott. C V ed a conclusione della stessa, avevano effettuato delle

sedute di tecar-terapia con il figlio F. Durante i trattamenti, era sempre presente

all'interno dello studio medico il dott. C V, che di tanto in tanto faceva ingresso

nella stanza della terapia per controllare la regolarità dell'intervento (" ... c'era

sempre il dollor che era di sempre che veniva e usciva dalla stanza":

vedi pag. 5 trascrizione deposizione teste F all'udienza dell'undici aprile

2019).

Altri pazienti (G S e T V) dichiaravano, invece, di essere ricorsi alle cure

dell'ambulatorio dopo avere effettuato, in altra sede e privatamente, specifici

esami diagnostici (ecografia e risonanza magnetica) prescritti loro da un

medico di fiducia.

Sulla base delle indicazioni cliniche fomite dal medico, i predetti pazienti si

erano rivolti allo studio C per eseguire la terapia prevista (nello specifico, la

tecar­terapia).

Sul punto, vedasi le dichiarazioni rese in dibattimento, alle udienze del 28.11. I 7

e 12.2.19, nonché i documenti prodotti dalla difesa alle udienze dell'undici aprile

e del I 2 febbraio 2019.

Si è avuto modo di accertare, inoltre, che la distribuzione e l'organizzazione degli

spazi all'interno dell'ambulatorio rifletteva il citato metodo operativo: i pazienti

venivano inizialmente ricevuti nella stanza del dott. V C sia nel caso che gli

stessi avessero con sé già una prescrizione medica sia qualora avessero preso

direttamente contatto con l'ambulatorio per una visita.

Adiacente a tale stanza vi era un altro ambiente all'interno del quale il dott.

V C eseguiva i propri interventi.

Queste due stanze si affacciavano su un corridoio dove erano presenti tre ulteriori

vani nei quali erano ubicate le attrezzature e i macchinari per lo svolgimento delle

terapie specifiche (tecar e ultrasuoni), l'allocazione del materiale necessario

( creme, oli etc.) e, infine, uno spogliatoio.

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Una volta conclusa la propria visita con il dott. V C, i pazienti venivano

dirottati, secondo le esigenze del caso, nella stanza della tecar-terapia ove si

tenevano le sedute con il dott. F C.

In merito alla consistenza dell'immobile di via xxxxxxxxx, si acquisiva in

dibattimento il fascicolo fotografico fonnato dai Carabinieri del N.A.S. nel

corso dell'accesso ispettivo del 16 febbraio 20 I 5 oltre ad una planimetria (vedi

documenti prodotti alle udienze del 29.11.17 e del 13.11.18).

La suddetta ricostruzione trova, altresì, riscontro nella documentazione fiscale

prelevata dai militari operanti dall'archivio dello studio medico, dalla quale

emerge che tutte le fatture relative alle prestazioni mediche effettuate all'interno

dell'ambulatorio erano state emesse dal dott. V C il quale era unico ed esclusivo

titolare della struttura.

I dati provenienti dall'istruttoria dibattimentale convergono pertanto nel

delineare una situazione in cui l'operato del C F si fosse svolto nel pieno rispetto

deJie attribuzioni e dei limiti previsti per l'attività del massofisioterapista. In

particolare, tutti i testimoni escussi hanno confennato l'esistenza di una prassi

operativa secondo cui l'intervento del C F avveniva solo all'esito di una diagnosi

e prescrizione medica compiuta, a seconda dei casi, dal medico di fiducia

del paziente ovvero dal dott. V C.

Quest'ultimo aveva comunque il compito di sottoporre a visita tutti gli utenti,

impartendo istruzioni al figlio F sul tipo e sulle modalità di esecuzione della

terapia stabilita.

Nel corso delle sedute, il dott. V C era costantemente presente all'interno

dell'ambulatorio ed esercitava una sorveglianza continua sulle attività che ivi si

svolgevano.

Alla luce di questi elementi, non può che pronunciarsi una sentenza pienamente

assolutoria per entrambi gli imputati nelle loro rispettive qualità, non essendo in

alcun modo emerso che sia stata abusivamente esercitata la professione

fisioterapica.

La condotta posta in essere dal C F è rimasta legittimamente confinata

nell'alveo delle mansioni proprie dal massoterapista, a nulla potendo rilevare la

sopravvenuta ( e tuttora incerta) soppressione di tale figura professionale.

Allo stesso modo, non si può ritenere abusiva l'azione dell'imputato alla luce del

mutato quadro legislativo che, in epoca successiva all'introduzione della Legge

n. 145/20 I 8, ha previsto la necessaria iscrizione del massoterapista negli "Elenchi

speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia

medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della

prevenzione".

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Vale infatti evidenziare che, nell'anno 2015, i suddetti elenchi non erano stati né

previsti né istituiti, sicché l'esercizio della predetta attività professionale era del

tutto libero e non soggetto ad alcun adempimento di natura fonnale.

Alla luce delle considerazioni che precedono, C F e C V devono essere

mandati assolti dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi a) e b)

dell'imputazione perché il fatto non sussiste.

*

C V è chiamato pure a rispondere del reato di detenzione, a fini di

somministrazione, di medicinali non in corso di validità presso il proprio studio

medico, omettendo per colpa di svolgere un controllo periodico, ai sensi del

combinato disposto degli artt. 443 e 452 c.p ..

Il Maresciallo P riferiva che, nella stanza in uso al dott. V C, era stata rilevata la

presenza, all'interno di un annadio, di medicinali scaduti.

Il Maresciallo P dichiarava trattarsi della stanza comunicante con quella adibita

dal dott. C per le visite ai pazienti. (vedi pag. 25 trascrizioni udienza del

13.11.18).

A precisazione di tale circostanza, il teste affennava che nell'ambiente in cui

erano custoditi i medicinali venivano praticati "interventi estetici non invasivi"

da parte del dott. V C. Oltre al predetto annadio, nella stanza era presente un

lettino a uso medico, un computer portatile e una scrivania (ibidem, pag. 27).

Prima ancora di entrare nel merito dell'accusa formulata nei confronti

dell'imputato, occorre osservare che, a prescindere dalla problematica relativa

alla legittimità della equazione: medicinale scaduto uguale a medicinale guasto o

imperfetto (almeno in carenza, come apparirebbe nel caso in esame, di analisi

chimico-farmacologiche), resta il fatto indubitabile (e reiteratamente affennato

in giurisprudenza) che la nonna incriminatrice contenuta nell'art. 443 c.p. (ed

ovviamente riferibile anche alla ipotesi colposa, fonnalmente contestata dalla

Pubblica Accusa) riguarda soltanto chi detiene per il commercio, pone in

commercio o somministra, medicinali guasti o imperfetti. Ne consegue che non

è possibile assimilare alla ipotesi della detenzione per commercio, espressamente

prevista, quella della detenzione per la somministrazione ( cfr. Sez. I 1.12.1995,

n. 1636 ). Dinanzi a tale inequivoco elemento testuale, per assimilare le due

ipotesi di detenzione, occorrerebbe ricorrere alla applicazione analogica della

fattispecie incriminatrice, con violazione dei principi di legalità e di tassatività

della norma penale (cfr. Sez. I, 10.2.1995, n. 190).

Per altro verso, la connotazione colposa della fattispecie non rende percorribile

l'ipotesi del tentativo del reato, quando la detenzione sia atto univocamente

diretto alla somministrazione (vedi Sez. l , Sentenza n. 5282 del 19/03/1998, dep.

06/05/1998; Sez. 4, Sentenza n. 9359 del 30/06/2000, dep. 25/08/2000).

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Sul punto, vedasi anche la massima espressa, in tempi più recenti, da Sez. 1,

Sentenza n. 24 704 del 26/02/2015, dep. 11/06/2015: "la detenzione per la

somministrazione di farmaci scaduti è condotta che non integra l'ipotesi consumata prevista dall'art. 443 cod. pen., poiché esclusa dal tenore testuale

della previsione, che fa riferimento "alla detenzione per il commercio, alla messa

in commercio ed alla somministrazione" di tali medicinali, ma che può integrare

un'ipotesi di tentativo punibile, ai sensi dell'art. 56 cod. pen., quando costituisca

atto idoneo diretto in modo non equivoco alla somministrazione e sia

accompagnata dalla consapevolezza del guasto o della impe1fezione del

medicinale ".

Applicando i suddetti principi al caso di specie, si evidenzia che i farmaci scaduti

risultavano allocati all'interno di un armadio nella disponibilità del dott.

V C, titolare dello studio medico.

Le modalità del fatto suggeriscono inequivocabilmente che il medico detenesse

quei medicinali in vista, non già di una commercializzazione, ma tutt'al più di

una somministrazione nei confronti dei pazienti in relazione all'esigenza

terapeutica di volta in volta ravvisata.

Ne discende quindi l'impossibilità di configurare, in astratto, la condotta tipica

prevista dalla norma in quanto, per come già spiegato, alla detenzione per il

commercio (condotta penalmente rilevante ex art. 443 c.p.) non può essere

assimilata la detenzione per somministrazione, pena il divieto costituzionale di

ricorrere all'applicazione analogica in materia penale, soprattutto in malam

partem (art. 25 Cost., art. 14 delle preleggi al Codice civile).

La contestazione in fonna colposa della condotta (ex art. 452 c.p.) impedisce di

configurare anche l'ipotesi del tentativo di somministrazione cui osterebbe anche

il difetto di prova circa la consapevolezza del guasto o dell'imperfezione del

medicinale.

Conclusivamente, C V deve essere assolto dal reato a lui ascritto sub c) perché il

fatto non sussiste.

P.Q.M

Visto l'art. 530 c.p.p.

assolve C V e C F dai reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non

sussiste.

Visto l'art. 544 co. 3 c.p.p.

indica in giorni novanta il termine per il deposito delle motivazioni.

Trapani, 15.12.2020

TRIBUNALE DI TRAPANI Depositato in Cancelleria

Trapani. Jo. �-WLl Il fur, . �.r"c Giudiziario

D.ss- · ia Ala

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