SENATO DELLA REPUBBLICA - PARLAMENTO · ricalca gli schemi piu` recenti accolti sul piano...

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N. 1868 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri (D’ALEMA) di concerto col Ministro della giustizia (MASTELLA) col Ministro dell’economia e delle finanze (PADOA-SCHIOPPA) col Ministro dello sviluppo economico (BERSANI) col Ministro delle infrastrutture (DI PIETRO) col Ministro dei trasporti (BIANCHI) col Ministro della pubblica istruzione (FIORONI) e col Ministro dell’universita ` e della ricerca (MUSSI) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 2007 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica islandese per evitare le doppie impo- sizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 10 settembre 2002 SENATO DELLA REPUBBLIC A XV LEGISLATURA TIPOGRAFIA DEL SENATO (700)

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N. 1868

D I SEGNO D I LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(D’ALEMA)

di concerto col Ministro della giustizia

(MASTELLA)

col Ministro dell’economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

col Ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

col Ministro delle infrastrutture

(DI PIETRO)

col Ministro dei trasporti

(BIANCHI)

col Ministro della pubblica istruzione

(FIORONI)

e col Ministro dell’universita e della ricerca

(MUSSI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 2007

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica

italiana e la Repubblica islandese per evitare le doppie impo-

sizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per

prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a

Roma il 10 settembre 2002

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C AX V L E G I S L A T U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO (700)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1868– 2 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I N D I C E

Relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3

Relazione tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 8

Analisi tecnico-normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 17

Disegno di legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 20

Testo della Convenzione in lingua ufficiale . . . . . . . . . . . . . . . » 21

Testo della Convenzione facente fede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 63

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1868– 3 –

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Onorevoli Senatori. – Il Trattato delquale ci si accinge ad illustrare i contenutinormativi costituisce un ulteriore tassellodella gia vasta rete di Convenzioni per evi-tare le doppie imposizioni stipulate dall’Ita-lia.

In tale contesto, la conclusione di unaConvenzione con l’Islanda costituisce un ri-levante complemento all’insieme dei rapportifinanziari e commerciali intrattenuti dall’Ita-lia con i Paesi membri dell’Organizzazioneper la cooperazione e lo sviluppo economico(OCSE). Infatti, nonostante l’Italia sia unodei principali partners commerciali dell’I-slanda, quest’ultimo era rimasto l’unicoPaese membro dell’OCSE con il quale il no-stro Paese non aveva ancora concluso unaConvenzione per evitare le doppie imposi-zioni; tale strumento contribuira certamentead incrementare le opportunita d’investi-mento per gli operatori economici italiani,in condizioni di maggiore competitivita conle imprese concorrenti degli altri paesi indu-strializzati.

Relativamente agli aspetti tecnici, vi e dapremettere che la struttura della Convenzionericalca gli schemi piu recenti accolti sulpiano internazionale dall’OCSE.

La sua sfera soggettiva di applicazione ecostituita dalle persone fisiche e giuridicheresidenti di uno o entrambi gli Stati con-traenti.

In merito alla sfera oggettiva di applica-zione, essa si riferisce sia alle imposte sulreddito che a quelle sul patrimonio, tenutoconto della vigenza di imposte patrimonialinel sistema fiscale islandese; per quanto con-cerne l’Italia invece, anche se attualmente ilnostro Paese non ha un’imposta sul patrimo-nio, e stata inserita nel protocollo convenzio-nale (articolo 2) una clausola in base alla

quale, qualora in Italia venissero reintrodottedelle imposte sul patrimonio, la Convenzionesi applichera anche a queste ultime.

Tra le «imposte considerate» figurano, perl’Italia (articolo 2, paragrafo 3) l’IRPEF,l’IRPEG e l’IRAP, quest’ultima giustificatadall’esistenza nel sistema fiscale islandesedi imposte locali di cui la controparte hadato assicurazione.

In ordine al concetto di stabile organizza-zione di cui all’articolo 5, la definizione rece-pita nel testo convenzionale risulta piena-mente in linea con l’edizione 1963 del mo-dello OCSE generalmente adottata dall’Italia,in base alla quale le ipotesi esemplificate al-l’articolo 5, paragrafo 2, si considerano «apriori» delle stabili organizzazioni, con laconseguenza di fare ricadere l’onere dellaprova contraria sul contribuente. Piu in parti-colare, la previsione del periodo di dodicimesi al fine di considerare quale stabile orga-nizzazione un cantiere di costruzione, e coe-rente con quanto previsto dal modello OCSEe puo essere considerato vantaggioso ancheper l’Italia. Superando un iniziale contrastonegoziale, l’Italia ha inoltre ottenuto la defini-zione del paragrafo 3 (casi di esclusione della«stabile organizzazione») nella versione abi-tualmente adottata dal nostro Paese che, a dif-ferenza del modello OCSE, esclude il punto(f), ossia la combinazione delle attivita citatenei punti da (a) ad (e), sul presupposto che lacombinazione di vari fattori puo avere effettidiversi rispetto al verificarsi di singoli casi,nel senso di possibili combinazioni praticheutilizzate a fini elusivi.

La tassazione dei redditi immobiliari (arti-colo 6) spetta al Paese in cui sono situati gliimmobili, mentre per i redditi d’impresa (ar-ticolo 7) e attribuito il diritto esclusivo ditassazione allo Stato di residenza dell’im-

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presa stessa, fatto salvo il caso in cui questasvolga attivita nell’altro Stato per mezzo diuna stabile organizzazione ivi situata; in que-st’ultima ipotesi, lo Stato in cui e localizzatala stabile organizzazione ha il potere di tas-sare gli utili realizzati sul suo territorio me-diante tale stabile organizzazione.

Coerentemente al modello OCSE, gli utiliderivanti dall’esercizio, in traffico internazio-nale, della navigazione marittima ed aerea(articolo 8), sono tassati esclusivamente nelPaese in cui e situata la sede di direzione ef-fettiva dell’impresa di navigazione.

La medesima disposizione si applica agliutili derivanti dalla partecipazione ad unfondo comune (pool), a un esercizio in co-mune o ad una agenzia di esercizio interna-zionale della navigazione.

Relativamente alla disciplina convenzio-nale delle imprese associate – in linea conquanto indicato in sede OCSE – il paragrafo2 dell’articolo 9 consente agli Stati con-traenti di effettuare rettifiche in aumento oin diminuzione dei redditi accertati dalle ri-spettive Amministrazioni fiscali e di proce-dere ai conseguenti aggiustamenti.

Nel contempo – onde garantire pienamentel’interesse generale dell’Amministrazione fi-scale italiana e in accordo con la nostra legi-slazione interna – la disposizione finale sta-bilisce che possono porsi in essere le even-tuali rettifiche del reddito accertato soltantoprevio esperimento della procedura amiche-vole prevista all’articolo 26 della Conven-zione.

Relativamente ai redditi di capitale, sonostate definite soddisfacenti condizioni perciascuno dei trattamenti convenzionali riser-vati a dividendi, interessi e royalties.

Con particolare riferimento alla disciplinadei dividendi (articolo 10), premesso il prin-cipio generale della loro definitiva tassazionenello Stato di residenza del percipiente, sonostate stabilite aliquote differenziate di rite-nuta dello Stato alla fonte, rispettivamente,del 5 per cento – per partecipazioni di al-meno il 10 per cento detenute per un periodo

di almeno dodici mesi – e del 15 per centonegli altri casi, percentuali rientranti nelle li-nee indicate dal modello OCSE. L’introdu-zione di una ritenuta alla fonte sui redditida dividendi corrisponde inoltre ad un indi-rizzo di politica economica adottato da parteislandese.

Nel caso specifico degli interessi (articolo11), e stata concordata la tassazione esclu-siva nel Paese di residenza. Da una parte, in-fatti, tale conclusione risulta coerente con ilvigente regime islandese di esenzione deiredditi da interessi pagati a soggetti non resi-denti; dall’altra, la legislazione italiana con-sente parimenti un regime esentivo pressochegeneralizzato per la medesima categoria diredditi di fonte italiana conseguiti da soggettinon residenti.

Quanto al trattamento delle royalties (arti-colo 12), fermo restando il principio di tassa-zione definitiva nel Paese di residenza delpercipiente e considerato l’insieme delle so-luzioni adottate nel contesto pattizio, e stataaccettata una limitata ritenuta alla fonte del5 per cento.

Per quanto concerne il trattamento dei«capital gains» (articolo 13), il criterio ditassazione adottato e, in linea generale,quello raccomandato dall’OCSE, con la pre-visione della tassabilita dei redditi in que-stione:

– nel Paese in cui sono situati i beni cui,ai sensi della Convenzione, e riconosciuta laqualificazione di «beni immobili», se trattasidi plusvalenze relative a detti beni;

– nel Paese in cui e situata la stabile or-ganizzazione o la base fissa, se si tratta diplusvalenze relative a beni mobili apparte-nenti alla stabile organizzazione o alla basefissa;

– esclusivamente nel Paese in cui e si-tuata la sede di direzione effettiva dell’im-presa di navigazione, nel caso di plusvalenzerelative a navi o aeromobili utilizzati in traf-fico internazionale ovvero a beni mobili rela-tivi alla gestione di tali navi o aeromobili;

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– esclusivamente nel Paese di residenzadel cedente, in tutti gli altri casi.

Inoltre, al paragrafo 5, e inserita unanorma antielusiva che assicura il diritto im-positivo di ciascuno degli Stati contraentinel caso di utili da alienazione di quote diuna societa residente in uno degli Stati con-traenti da parte di una persona fisica resi-dente nell’altro Stato contraente e che siastato residente nel primo dei detti Stati nelcorso dei cinque anni precedenti l’aliena-zione delle quote. Trattasi di un principiocondivisibile anche da parte italiana e giaadottato in precedenza, in particolare nel-l’ambito della Convenzione italo-danese perevitare le doppie imposizioni, ratificata aisensi della legge 11 luglio 2002, n. 170.

Gli articoli 14 e 15 riguardano, rispettiva-mente, il trattamento fiscale dei redditi deri-vanti dall’esercizio di una professione indi-pendente e di una attivita dipendente: pertali fattispecie si applica il principio generaledi imposizione nel Paese di residenza.

All’articolo 14 e tuttavia prevista la tassa-zione concorrente in considerazione dell’e-ventuale presenza di una base fissa.

Per la fattispecie appena ricordata dei red-diti di lavoro subordinato, ai fini della tassa-zione esclusiva nel Paese di residenza del la-voratore sono previsti gli usuali criteri:

a) della permanenza nell’altro Stato perun periodo non superiore ai 183 giorni nelcorso dell’anno fiscale;

b) del pagamento delle remunerazionida, o per conto di, un datore di lavoro chenon e residente dell’altro Stato;

c) dell’onere delle remunerazioni nonsostenuto da una stabile organizzazione oda una base fissa che il datore di lavoro hanell’altro Stato.

Dopo l’articolo 16, che prevede la tassabi-lita di compensi e gettoni di presenza nelPaese di residenza della societa che li corri-sponde, l’articolo 17 stabilisce per i redditi

di artisti e sportivi la loro imponibilita nel

Paese di prestazione dell’attivita.

Le pensioni e le altre remunerazioni analo-

ghe pagate ad un residente di uno Stato con-

traente sono tassabili esclusivamente nel

Paese di residenza del beneficiario (articolo

18, paragrafo 1). Nell’ottica delle disposi-

zioni pattizie intese ad evitare comporta-

menti elusivi, in base ad un indirizzo ormai

consolidato, e stato inoltre previsto (para-

grafo 2) uno speciale regime di tassazione

del trattamento di fine rapporto (TFR), in

base al quale gli importi ricevuti a titolo di

TFR o indennita similari da un residente di

uno Stato contraente che sia divenuto resi-

dente dell’altro Stato contraente restano in

ogni caso tassabili soltanto nel primo Stato.

La problematica potrebbe sorgere da un

comportamento elusivo (da parte di imprese

italiane) collegato ad una duplice circo-

stanza: da un canto, le norme scaturenti dagli

accordi stipulati dal nostro Paese – modellate

sul progetto OCSE – generalmente preve-

dono che le pensioni e le remunerazioni si-

milari sono imponibili soltanto nel Paese di

residenza del percettore; d’altro canto, iden-

tico trattamento e riservato ai redditi non

espressamente menzionati nell’accordo inter-

nazionale. Nella realta potrebbe pero riscon-

trarsi una pratica elusiva in base alla quale,

in un arco di tempo piuttosto vicino alla

data di cessazione del rapporto di lavoro

(pensionamento), un lavoratore dipendente,

residente italiano, viene trasferito all’estero

dall’impresa italiana e lo stesso, nel periodo

considerato, cessa di essere residente italiano

ai fini fiscali per divenire residente agli stessi

fini in un Paese legato all’Italia da una Con-

venzione contro le doppie imposizioni. Al-

l’atto della corresponsione del TFR, in appli-

cazione delle disposizioni convenzionali, lo

stesso TFR viene considerato «remunera-

zione similare alla pensione», ovvero «red-

dito non espressamente menzionato», sfug-

gendo di conseguenza alla tassazione in Ita-

lia e rimanendo imponibile soltanto nell’altro

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Stato, senza che il sostituto d’imposta ita-liano effettui alcun prelievo alla fonte.

Al fine di evitare tali pratiche elusive, l’ar-ticolo 18, paragrafo 2, stabilisce che, in ognicaso, gli importi ricevuti a titolo di TFR oindennita similari da un residente di unoStato contraente (ad esempio l’Italia) chesia divenuto residente dell’altro Stato con-traente (l’Islanda) restano tassabili soltantonel primo Stato (l’Italia).

Nella medesima ottica della clausola ap-pena illustrata, il testo convenzionale con-tiene una disposizione antiabuso e antieva-siva di carattere generale. Attraverso la pro-cedura prevista al punto 8, lettera a), del Pro-tocollo, viene infatti attribuita allo Stato con-traente la potesta di disconoscere ad un pro-prio residente dei benefici, riduzioni o esen-zioni d’imposta previsti dalla Convenzionenel caso in cui lo stesso Stato possa dimo-strare che lo scopo principale, o uno degliscopi principali dell’acquisizione di tale resi-denza, sia quello di beneficiare dei vantaggilegati alla Convenzione, altrimenti non otte-nibili. Alla lettera b), del medesimo punto8, viene, invece, fatta salva l’applicabilitadelle disposizioni fiscali nazionali concer-nenti i casi di disconoscimento di spese e de-duzioni derivanti da operazioni intercorse traimprese di uno Stato contraente e impresedell’altro Stato contraente.

Le remunerazioni, diverse dalle pensioni,pagate da uno Stato contraente in corrispet-tivo di servizi resi a detto Stato (articolo19), sono imponibili soltanto nello Stato dacui provengono i redditi.

Tuttavia, tali remunerazioni sono imponi-bili solo nell’altro Stato qualora i servizisiano resi in detto Stato dalla persona fisicaivi residente avente la nazionalita di dettoStato senza avere la nazionalita del primoStato, oppure, non avendo la nazionalita delprimo Stato, non sia divenuta residente del-l’altro Stato esclusivamente allo scopo di ef-fettuare i servizi.

Nello stesso senso, le pensioni corrisposteda uno Stato contraente in corrispettivo di

servizi resi a detto Stato, sono imponibilisoltanto nello Stato da cui provengono i red-diti, a meno che la persona fisica sia un re-sidente dell’altro Stato e ne abbia la naziona-lita senza avere la nazionalita dello Stato dalquale derivano le pensioni: in quest’ultimocaso le pensioni saranno imponibili soltantonell’altro Stato.

L’articolo 20 (professori ed insegnanti)esenta le relative remunerazioni nel Paesedi prestazione di tale attivita per permanenzenon superiori ai due anni, mentre la predettalimitazione temporale non viene presa inconsiderazione nel caso di esenzione persomme ricevute da fonti situate al di fuoridi detto Paese da parte di studenti (articolo21).

I redditi diversi da quelli trattati esplicita-mente negli articoli della Convenzione (arti-colo 22) sono imponibili esclusivamentenello Stato di residenza del percipiente conl’eccezione prevista dal paragrafo 2, ai sensidel quale gli elementi di reddito ivi contem-plati sono imponibili nell’altro Stato con-traente se connessi ad una stabile organizza-zione, o base fissa, situate in detto altroStato.

In merito alle imposte sul patrimonio (arti-colo 23) i beni immobili possono essere tas-sati nello Stato in cui sono situati.

Nel caso particolare della proprieta mobi-liare costituente parte dell’attivo di una sta-bile organizzazione che un’impresa di unoStato contraente ha nell’altro Stato con-traente, questa e imponibile in quest’ultimoStato.

Le navi e gli aerei utilizzati nel traffico in-ternazionale saranno imponibili solo nelloStato nel quale e situato il luogo di effettivadirezione dell’impresa.

Quanto al metodo per eliminare la doppiaimposizione internazionale (articolo 24) chepuo emergere in dipendenza del riconosci-mento convenzionale di un concorrente di-ritto di imposizione a favore dei due Staticontraenti, in sintonia con il nostro ordina-mento e con la scelta adottata in tutte le

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Convenzioni gia negoziate, anche con l’I-slanda e stata inserita la clausola del creditod’imposta ordinario.

In merito all’Islanda, anch’essa ha adottatoil credito d’imposta ordinario, con la partico-larita del criterio di progressivita nel calcolodell’imposta per i redditi di un residenteislandese che, per disposizione convenzio-nale, sono esenti da imposta in Italia.

Le norme relative alla non discriminazione(articolo 25) sono formulate in maniera ana-loga alle corrispondenti disposizioni degli al-tri accordi della specie conclusi dal nostroPaese.

Per quanto attiene alla «procedura amiche-vole» (articolo 26), a conferma del nuovo in-dirizzo inteso a fornire maggiori garanzie peril contribuente, la disposizione in parola estata adottata in conformita al modelloOCSE.

Le garanzie ivi previste sono state inoltreintegrate attraverso una clausola arbitraleche contribuisce alla soluzione definitivadelle divergenze per i casi sorti in applica-zione della procedura amichevole. L’avviodella procedura arbitrale, definita al para-grafo 5 dell’articolo 26, prevede quale condi-zione il consenso degli Stati contraenti, oltre

che del contribuente interessato; tale misurae risultata indispensabile al fine di tenere indovuta considerazione i limiti posti dalla le-gislazione nazionale islandese.

Anche le clausole convenzionali sulloscambio di informazioni (articolo 27) corri-spondono sostanzialmente alle disposizionidegli accordi di specie conclusi dall’Italia.

La Convenzione e stata corredata da unProtocollo interpretativo ed integrativo dellastessa.

Si segnala infine che, all’articolo 30, l’en-trata in vigore della Convenzione e collegataalla data dello scambio degli strumenti di ra-tifica, mentre le sue disposizioni si appliche-ranno:

a) con riferimento alle imposte prele-vate mediante ritenuta alla fonte, per lesomme realizzate a partire dall’anno solaresuccessivo a quello dell’entrata in vigoredella Convenzione;

b) con riferimento alle altre imposte sulreddito, per le imposte applicabili per i pe-riodi d’imposta a partire dall’anno solaresuccessivo a quello in cui la Convenzioneentra in vigore.

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Relazione tecnica

Riflessi fiscali e di gettito in seguito all’introduzione della Convenzioneper evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e perprevenire evasioni fiscali

Premessa

La Convenzione ha un campo di applicazione limitato all’imposi-zione sui redditi per quanto riguarda l’imposta italiana, comprensivo, in-vece, di un’imposta sul patrimonio per quanto concerne la Repubblicadi Islanda.

La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione e costituitadalle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Quanto alla sfera oggettiva di applicazione le imposte considerate perla Repubblica italiana sono:

l’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)l’imposta sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg/Ires)l’imposta regionale sulle attivita produttive (Irap)

Va precisato che per effettuare le valutazioni sui riflessi fiscali di taleConvenzione, le stesse sono state rilevate sulla base dei dati disponibiliper l’anno 2004 ricavati dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d’impostaMod. 770/2005.

* * *

In considerazione del numero esiguo di soggetti operanti in Italia eresidenti nell’altro Stato contraente, si ritiene che l’impatto complessivodelle disposizioni della presente Convenzione non dovrebbe determinaresignificative variazioni di gettito.

Art. 7 – Utili delle imprese

Per utile di impresa si intende qualsiasi reddito derivante dall’eserci-zio dell’attivita d’impresa.

Per gli utili di impresa e attribuito il diritto esclusivo di tassazioneallo Stato di residenza dell’impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questasvolga attivita nell’altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivisituata; in quest’ultima ipotesi, lo Stato in cui e localizzata la stabile or-ganizzazione ha il potere di tassare i redditi realizzati sul proprio territoriomediante tale stabile organizzazione.

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Nel caso gli elementi dell’utile dell’impresa siano trattati specificata-mente in altri articoli della presente Convenzione, si applicherebbero que-sti ultimi.

In definitiva la disposizione non dovrebbe determinare alcuna varia-

zione di gettito.

Per cio che riguarda l’applicazione del principio di imponibilita degliutili esclusivamente nello Stato di residenza dell’impresa nei confronti deicompensi conseguiti da imprese, societa od enti non residenti per presta-zioni artistiche o professionali effettuate nel territorio dello Stato, per laparte che potrebbe ricadere nell’ambito applicativo di cui all’articolo 23,comma 2, lettera d) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), inconsiderazione della esiguita dei compensi e delle relative ritenute risul-tanti dalla sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo,provvigioni e redditi diversi per le prestazioni di lavoro autonomo, artisti-che e professionali abituali (rispettivamente 51 migliaia di euro di impo-nibile e ritenute per complessive 15 migliaia di euro), si ritiene che non sideterminera alcuna ulteriore variazione di gettito rilevante.

Art. 8 – Navigazione marittima ed aerea

In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili derivantidall’esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima edaerea sono tassati esclusivamente nel Paese in cui e situata la sede di di-rezione effettiva dell’impresa di navigazione.

La norma, pur contrastando con quanto stabilito nell’articolo 73,comma 3, del Tuir, che considera residenti, ai fini Ires, le societa odenti che hanno in Italia la propria sede legale, non dovrebbe necessaria-mente determinare una diminuzione di gettito, risultando applicabile anchealle imprese di navigazione il principio di tassazione del reddito d’impresaderivante da attivita esercitate in Italia mediante una stabile organizza-zione.

Si ritiene, quindi, che non si verifichera alcuna variazione di gettito.

Art. 9 – Imprese associate

Nell’ambito della disciplina relativa ai redditi delle imprese associate,la disposizione detta criteri di carattere generale in tema di trasferimenticommerciali o finanziari tra esse.

Inoltre, il paragrafo 2 del presente articolo consente agli Stati con-traenti di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi ac-certati dalle rispettive Amministrazioni fiscali e di procedere, conseguen-temente, agli aggiustamenti corrispondenti. Tuttavia e stata inserita una di-sposizione finale con la quale si stabilisce che le eventuali rettifiche di

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reddito accertate possono avvenire soltanto previo esperimento di una pro-cedura amichevole.

In seguito all’introduzione di tali disposizioni non dovrebbero gene-

rarsi significative contrazioni della base imponibile ai fini delle impostedirette.

Art. 10 – Dividendi

Il trattamento convenzionale dei dividendi e caratterizzato dalla pre-visione della tassazione definitiva di tali redditi nel Paese di residenza delbeneficiario e dalla concorrente facolta, accordata allo Stato da cui essiprovengono, di prelevare un’imposta alla fonte entro limiti espressamenteprevisti dall’Accordo. Tale facolta e prevista entro il limite del 5 per centodell’ammontare lordo dei dividendi stessi se l’effettivo beneficiario e unasocieta (diversa da societa di persone) che ha posseduto direttamente o in-direttamente almeno il 10 per cento del capitale della societa pagante i di-videndi per un periodo di almeno dodici mesi prima della data di dichia-razione degli stessi ed entro il limite del 15 per cento dell’ammontarelordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Dai dati in possesso dell’Anagrafe tributaria risulta che per l’annod’imposta 2004 (dal Mod. 770/2005, quadro SK) risulta una presenzapoco significativa di soggetti residenti nella Repubblica di Islanda per iquali il sostituto d’imposta abbia dichiarato dividendi distribuiti (per unimporto complessivo di 23 migliaia di euro di imponibile interamente as-soggettati ad aliquota del 27 per cento e per complessive 6 migliaia dieuro di imposta sostitutiva).

Per tale motivo si ritiene che l’incidenza della disciplina convenzio-

nale sulla diminuzione di gettito sia non rilevante.

Infine, appare necessario segnalare che un parziale recupero della sti-mata perdita di gettito potrebbe essere generato per effetto del minor cre-dito di imposta che potrebbe essere vantato da societa od enti italiani pereffetto della riduzione della ritenuta alla fonte operata in Islanda.

In effetti, a fronte della perdita di gettito conseguente alla riduzionedella ritenuta sui flussi (rectius utili distribuiti) in uscita verso societa odenti fiscalmente residenti in Islanda, sussiste un minore credito per impo-ste pagate in Islanda, e quindi un recupero di gettito, chiesto in detrazionedai contribuenti residenti in Italia nella loro dichiarazione dei redditi inconseguenza della contestuale riduzione della ritenuta operata in Islanda.Occorre ulteriormente considerare che, ai sensi dell’articolo 165 delTuir dettante la disciplina del credito per imposte pagate all’estero, le im-poste pagate all’estero a titolo definitivo sono ammesse in detrazione dal-l’imposta netta fino alla concorrenza della quota di imposta italiana as-solta.

Dovendo in questa sede provvedere ad una stima anche se forfetariaed approssimativa del recupero di gettito conseguente al riconoscimento di

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un credito di imposta, appare necessario compiere le seguenti considera-zioni.

Dai dati Unico 2004 – societa di capitali emerge che non esistonoammontare significativi di dividendi prodotti in Islanda da soggetti resi-denti in Italia.

Si ritiene quindi di dover ribadire che l’incidenza della disciplinaconvenzionale sul gettito fiscale sia non rilevante.

Art. 11 – Interessi

Anche il trattamento convenzionale degli interessi e caratterizzatodalla previsione della tassazione definitiva di tali redditi nel Paese di re-sidenza del beneficiario, eccetto il caso in cui il beneficiario, residente inuno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato un’attivita commerciale, in-dustriale o indipendente previa una stabile organizzazione o una basefissa, in tal caso gli interessi sono imponibili nello Stato di provenienzadegli interessi secondo la propria legislazione vigente. Dall’esame deidati disponibili per il 2004 (Mod. 770/2005, quadro SF) non risultano im-porti relativi a interessi e proventi per depositi bancari e postali.

Sulla base della elaborazione dei dati della dichiarazione Mod. 770/2005 (quadro SF) emerge che su un totale di 50 migliaia euro di interessipagati a soggetti residenti in Islanda, non vi sono interessi soggetti a rite-nuta.

Si ritiene pertanto che non vi sara alcuna variazione sul gettito.

In relazione ai flussi in entrata dall’Islanda e possibile, in via teorica,effettuare ulteriori considerazioni in ordine alla possibilita che l’applica-zione della Convenzione possa determinare un recupero di gettito conse-guente alla diminuzione del credito di imposta detraibile dall’imposta ita-liana.

Tuttavia, sulla base dei dati fiscali disponibili non si e in grado dipoter stimare la significativita della possibile variazione di gettito e, ancheper prudenza contabile, si ritiene opportuno non indicare alcun recupero digettito derivante dal minor credito utilizzabile per imposte pagate all’e-stero.

Art. 12 – Canoni

Il principio che sottintende il trattamento convenzionale dei canoni(royalties) secondo gli accordi convenzionali prevede la tassazione dei ca-noni presso lo Stato di residenza del beneficiario. L’imposizione e appli-cabile anche nello Stato di provenienza dei canoni, ma nel caso in cui ilbeneficiario e residente nell’altro Stato contraente tale imposizione nonpuo eccedere il 5 per cento dell’ammontare lordo degli importi in que-stione.

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XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La ritenuta attualmente operabile sui redditi derivanti dall’utilizza-zione di opere d’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa, eccetera,e pari al 30 per cento sulla parte imponibile di tali compensi (ammontarelordo dei compensi abbattuti del 25 per cento forfetario a titolo di spesesostenute). Non potendo, in base alla Convenzione, l’imposta italiana ec-cedere il 5 per cento dell’ammontare lordo dei canoni, la disciplina risultapiu favorevole e quindi potrebbe teoricamente ridursi l’ammontare delleritenute.

Dalla rilevazione dei dati relativi all’anno d’imposta 2000 risultanoroyalties percepite da residenti islandesi in Italia per complessive 27 mi-gliaia di euro di ammontare imponibile corrisposto a fronte di complessiveritenute applicate per 8 migliaia di euro, quindi l’incidenza sul gettito si

ritiene non significativa.

In relazione ai flussi in entrata dall’Islanda e possibile effettuare ul-teriori considerazioni in ordine alla possibilita che l’applicazione dellaConvenzione possa determinare un recupero di gettito conseguente alla di-minuzione del credito di imposta detraibile dall’imposta italiana. Tuttavia,sulla base dei dati fiscali disponibili non si e in grado di poter stimare lasignificativita della possibile variazione di gettito e, anche per prudenzacontabile, si ritiene opportuno non indicare alcun recupero di gettito deri-vante dal minore credito utilizzabile per imposte pagate all’estero.

Art. 13 – Utili di capitale

Per quanto concerne il trattamento dei «capital gains», il criterio ditassazione adottato e quello raccomandato dall’OCSE e prevede la tassa-bilita dei redditi in questione:

– nel Paese in cui sono situati i beni cui, ai sensi della Conven-zione, e riconosciuta la qualificazione di «beni immobili», se trattasi diplusvalenze relative a detti beni;

– nel Paese in cui e situata la stabile organizzazione che un’im-presa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, o la base fissa,di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato con-traente, per l’esercizio di una professione, se si tratta di plusvalenze rela-tive ai beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla basefissa;

– esclusivamente nel Paese in cui e situata la sede di direzione ef-fettiva dell’impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navio aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili re-lativi alla gestione di tali navi o aeromobili;

– esclusivamente nel Paese di residenza del cedente in tutti gli altricasi, tuttavia la disciplina convenzionale prevede la possibilita da parte diuno Stato contraente di applicare un’imposta sugli utili derivanti dall’alie-nazione di azioni o di diritti di godimento nel caso in cui essi provengonoda una societa, il cui capitale sia tutto o in parte diviso in azioni, realizzatida una persona fisica qualora essa sia residente nell’altro Stato e che nei

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cinque anni precedenti l’alienazione sia stata residente nello Stato di pro-venienza degli utili.

Per effetto dell’entrata in vigore delle norme convenzionali, ferme re-stando le esclusioni ed esenzioni gia previste nella disciplina interna vi-gente, l’Italia non potrebbe assoggettare a tassazione i seguenti redditi pro-dotti da soggetti residenti in Islanda:

– plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate in societaresidenti ex articolo 67, comma 1, lettera c), Tuir soggette ad imposta so-stitutiva del 27 per cento;

– plusvalenze da cessione di partecipazioni in societa residenti nonqualificate e non negoziate in mercati regolamentati (articolo 67, comma1, lettera c-bis, Tuir ad eccezione di quelle quotate le quali sono escluseda imposizione), soggette ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento;

– cessioni di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisitele predette partecipazioni, sempre che essi non siano negoziati in mercatiregolamentati;

– plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rim-borso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa nonnegoziati in mercati regolamentati (articolo 67, comma 1, lettera c-ter,Tuir ad eccezione di quelli quotati) quali ad esempio, titoli obbligazionarie cambiali finanziarie, soggette ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento;

– plusvalenze su contratti derivati conclusi fuori dai mercati rego-lamentati (articolo 67, comma 1, lettera c-quater e c-quinquies, Tuir) sog-gette ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento.

In base ai dati disponibili per l’anno d’imposta 2004 (Mod. 770/2005,quadro SO) non risultano poste in essere operazioni assoggettabili alla pre-sente disciplina. Si ritiene quindi che l’applicazione della convenzione non

apportera significative variazioni di gettito.

Art. 14 – Professioni indipendenti

Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall’esercizio di una profes-sione indipendente prevede che, per aversi la tassabilita di tali redditi nelPaese di prestazione dell’attivita, venga considerato il criterio della basefissa, altrimenti il reddito e tassato nel Paese di residenza.

Per quanto concerne l’ambito della categoria si ritiene speculare aquella disciplinata nell’articolo 53 del Tuir (redditi di lavoro autonomo).

Va rilevato che la modalita di tassazione per compensi erogati a nonresidenti prevede una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 30 per cento(articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 600: ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi).

La normativa convenzionale, prevedendo la tassazione nel Paese diresidenza, dovrebbe teoricamente causare una perdita di gettito, ma la con-siderazione dell’accettazione del principio della imputabilita alla base fissadei compensi erogati a residenti islandesi e della presumibile esiguita degli

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importi in questione (50 migliaia di euro di imponibile e ritenute per com-plessive 15 migliaia di euro) ad un numero esiguo di soggetti interessatidefinisce la non rilevanza di incidenza sul gettito da parte della disciplina

convenzionale.

Art. 15 – Lavoro subordinato

Per quanto concerne le remunerazioni (in denaro e in natura) per la-voro subordinato, la norma convenzionale fissa il principio generale dellatassazione nello Stato nel quale e svolto effettivamente l’impiego. Il se-condo paragrafo della norma introduce pero una deroga a questa regolagenerale, che e rivolta a disciplinare principalmente i casi in cui l’aziendainvia personale all’estero. La permanenza all’estero di questo personale enormalmente breve e quindi, per facilitare tali situazioni, viene esclusoqualsiasi potere impositivo da parte del Paese ospite a condizione chesiano rispettati i seguenti criteri:

a) della permanenza nell’altro Stato per un periodo non superioreai 183 giorni nel corso dell’anno fiscale;

b) del pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datoredi lavoro che non e residente dell’altro Stato;

c) dell’onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile or-ganizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

In base alla disciplina convenzionale quindi opera il principio dellatassazione concorrente, ferma restando la tassazione definitiva nello Statodi residenza del prestatore di lavoro. In particolare per i soggetti residentiin Italia continuera ad operare il principio di tassazione mondiale, mentreper i lavoratori che non possono essere considerati residenti in Italia inbase all’articolo 2 del Tuir e/o alla disciplina convenzionale, l’imposizionein Italia e limitata ai redditi ivi prodotti.

Per i redditi di lavoro dipendente non si dovrebbero apprezzarequindi significative variazioni di gettito.

Art. 16 – Compensi e gettoni di presenza

Per quanto concerne i compensi agli amministratori e sindaci il crite-rio adottato dalla Convenzione penalizza lo Stato di residenza del percet-tore prevedendo la tassazione nello Stato di residenza della societa ero-gante. Di conseguenza, nel caso di amministratori e sindaci residenti inItalia che ricevono emolumenti da societa residenti in Islanda, il redditosara tassabile nello Stato estero.

Va tuttavia osservato che la Convenzione non limita il potere di tas-sazione degli emolumenti in questione al solo Stato di residenza della so-cieta erogante; cio legittima lo Stato italiano all’applicazione dell’impostanei confronti di amministratori e sindaci residenti nel nostro Paese, nonche

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l’applicazione della ritenuta sugli emolumenti percepiti dai non residentiper le attivita effettuate in Italia.

Art. 17 – Artisti e sportivi

L’articolo stabilisce per i redditi di artisti e sportivi la loro imponibi-lita nel Paese di prestazione dell’attivita, qualunque sia la tipologia di red-dito prodotto (lavoro autonomo, lavoro dipendente, impresa). Ogni fontedi reddito, quindi, viene considerata in modo unitario e conseguentementedisciplinata, ai fini della tassazione, con il criterio della imponibilita nelloStato in cui le attivita sono esercitate. Lo stesso criterio vale anche nelcaso in cui i compensi non vengono erogati direttamente all’artista oallo sportivo, ma ad altro soggetto (ad esempio societa alla quale lo spor-tivo sia legato da rapporto di lavoro).

La norma, quindi, riconosce la potesta impositiva dell’Italia sui red-diti derivanti dall’attivita esercitata nel nostro Paese da tali soggetti, anchese residenti all’estero, e, comunque, non limita il potere di tassazione degliemolumenti percepiti da artisti e sportivi residenti in Italia per attivitasvolte in Islanda.

Una deroga a tali disposizioni e prevista in caso di redditi derivantida attivita esercitate nell’ambito di un programma di scambi culturali osportivi tra gli Stati contraenti, in questo caso e prevista l’esenzione nelloStato in cui si e svolta l’attivita.

Dai dati desumibili per l’anno d’imposta 2004 (Mod. 770/2005, Se-zione comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni eredditi diversi) non risultano importi significativi di somme corrispostea sportivi ed artisti residenti in Islanda. Pertanto, si afferma la non inci-denza sul gettito da parte della disciplina convenzionale.

Art. 22 – Altri redditi

Tale articolo stabilisce che agli elementi di reddito non trattati neglialtri articoli della Convenzione si applica il criterio di tassazione, in fun-zione del luogo di residenza del soggetto che ha realizzato il reddito.

L’applicazione della norma potrebbe portare ad una diminuzione digettito con riguardo alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale reseda soggetti residenti in Islanda (sempre che non rientrino tra le prestazioniprofessionali disciplinate dall’articolo 14 della presente Convenzione),prestazioni che, in base alla disciplina interna, sono assoggettate alla rite-nuta in Italia, come redditi diversi, se derivano da attivita svolte nel terri-torio dello Stato.

Sostituire al luogo di svolgimento dell’attivita quello della residenzapotrebbe in concreto impedire il prelievo alla fonte da parte dello Statoitaliano, il che si tradurrebbe in un minore gettito. I dati disponibili perl’anno d’imposta 2000 (Mod. 770/2005, Sezione comunicazione dati cer-

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tificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) evidenziano unesiguo ammontare di redditi da prestazioni di lavoro autonomo non eser-citato abitualmente per complessive 35 migliaia di euro e ritenute per l0migliaia di euro. Si ritiene, quindi, non rilevante ai fini della variazionedi gettito.

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Analisi tecnico-normativa

1) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto:

a) Necessita dell’intervento normativo:

La necessita di procedere alla negoziazione di un Accordo per evitarele doppie imposizioni deriva dall’esigenza di disciplinare gli aspetti fiscalirelativi alle relazioni economiche tra l’Italia e l’Islanda al fine di eliminareil fenomeno della doppia imposizione.

b) Analisi del quadro normativo:

Per quanto concerne l’Italia, la Convenzione riguarda, come indicatodall’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del testo parafato, l’imposta sul red-dito delle persone fisiche di cui al titolo I del testo unico delle imposte suiredditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917 (Tuir), l’imposta sul reddito delle persone giuridiche dicui al titolo II del medesimo testo unico e l’imposta regionale sulle attivitaproduttive, istituita con decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti:

In forza del richiamo effettuato alle norme di diritto internazionalepattizio dall’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-tembre 1973, n. 600, e dall’articolo 128 del citato Tuir le disposizioni delPatto internazionale de quo – al pari di quelle contenute nelle altre Con-venzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall’Italia – modifi-cano la potesta impositiva del nostro Paese in relazione a quanto previstodalle leggi vigenti.

Cio comporta la necessita di autorizzazione parlamentare alla ratificae non anche la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento all’or-dinamento interno.

d) Analisi della compatibilita dell’intervento con l’ordinamento co-munitario:

L’Accordo Italia-Islanda per evitare le doppie imposizioni, al pari de-gli altri accordi di specie stipulati dall’Italia, e basato sul modello OCSEdi convenzione e non include alcuna clausola cosiddetta «della nazionepiu favorita»; pertanto, non possono essere estesi ai soggetti residenti inIslanda, cui sara applicabile la nuova Convenzione, eventuali disposizionipiu favorevoli contenute in accordi differenti da quello in esame conclusidall’Italia con Stati membri dell’Unione europea o in altri accordi conclusidall’Italia con altri Stati.

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Inoltre, l’Accordo internazionale in esame non si differenzia, se nonin alcuni aspetti derivanti dalla particolarita dei sistemi fiscali di Italia eIslanda, dall’attuale modello OCSE. Su tale modello sono infatti basatitutti i nuovi accordi di specie stipulati dall’Italia, le cui disposizioni noncontrastano con le norme comunitarie.

D’altra parte, il modello di Convenzione per evitare le doppie impo-sizioni curato ed aggiornato dall’OCSE nel corso degli anni, viene ricono-sciuto in ambito internazionale, ispirando cosı la generalita delle Conven-zioni bilaterali della specie stipulati da tutti gli Stati membri dell’Unioneeuropea.

Per le suddette ragioni si puo considerare che l’entrata in vigore dellaConvenzione tra l’Italia e l’Islanda per evitare le doppie imposizioni nonabbia alcuna incidenza sull’attuale ordinamento comunitario.

e) Analisi della compatibilita con le competenze delle regioni ordina-rie ed a statuto speciale:

Le regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno lapossibilita di stipulare autonomamente accordi per evitare le doppie impo-sizioni con altri Stati; pertanto l’Accordo in esame e compatibile con lecompetenze delle suddette regioni.

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispon-gono il trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali:

Gli Accordi internazionali bilaterali non incidono sulle competenzedelle regioni e sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferi-mento delle funzioni alle regioni e agli enti locali.

Per quanto concerne, in particolare, l’inclusione dell’IRAP nell’arti-colo 2, paragrafo 3, lettera b), numero 3 dell’Accordo, tale inserimentoha la finalita di permettere il riconoscimento da parte dell’Amministra-zione fiscale islandese del credito d’imposta per le imposte sul reddito pa-gate in Italia dai soggetti non residenti; pertanto non sussiste alcuna in-fluenza sulla quantificazione del tributo spettante alle singole regioni ita-liane.

g) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazionedelle possibilita di delegificazione:

Ai sensi dell’articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria hacome fonte primaria la legge dello Stato; inoltre, l’articolo 80 della Costi-tuzione prescrive l’intervento del Parlamento per la ratifica degli Accordiinternazionali.

Nel caso di specie non esiste possibilita di delegificazione. Per l’en-trata in vigore della Convenzione in esame e pertanto obbligatoria l’appro-vazione di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Parlamento.

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2) Elementi di drafting e linguaggio normativo:

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal te-sto, della loro necessita, della coerenza con quelle gia in uso:

Le definizioni normative non si discostano nella sostanza da quellecontenute nelle precedenti Convenzioni per evitare le doppie imposizionigia in vigore in Italia, ne dalle formulazioni contenute nel modello OCSE.

Inoltre, il paragrafo 2 dell’articolo 3 della Convenzione in esame spe-cifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato chead esse e attribuito dalla legislazione dello Stato contraente relativa alleimposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richiedauna diversa interpretazione.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nelprogetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integra-zioni subite dai medesimi:

Valgono, al riguardo, le considerazioni gia svolte alla lettera c), delprimo paragrafo.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modi-ficazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti:

Anche per tale aspetto si rimanda alle considerazioni gia svolte allalettera c) del primo paragrafo.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni del-l’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testonormativo:

Non sono presenti norme abrogative nel testo normativo, in quantonon sono in vigore precedenti trattati contro le doppie imposizioni tra idue Paesi.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica e autoriz-zato a ratificare la Convenzione tra la Re-pubblica italiana e la Repubblica islandeseper evitare le doppie imposizioni in materiadi imposte sul reddito e sul patrimonio eper prevenire le evasioni fiscali, con Proto-collo aggiuntivo, fatta a Roma il 10 settem-bre 2002.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione e data allaConvenzione di cui all’articolo 1, a decorreredalla data della sua entrata in vigore, in con-formita a quanto disposto dall’articolo 30della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pubbli-cazione nella Gazzetta Ufficiale.

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