SENATO DELLA REPUBBLICA · estranea ai principi democratici e alle neces-sita` della societa`...

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N. 4389 DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori SILIQUINI, MACERATINI, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO, BATTAGLIA, MAGNALBO ` , PASQUALI, TURINI, PONTONE, DEMASI, PEDRIZZI, BASINI, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, FISICHELLA, FLORINO, MAGGI, MEDURI, MAGLIOCCHETTI, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, RAGNO, RECCIA, SERVELLO, SPECCHIA, ZAMBRINO e SERENA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1999 Disciplina delle professioni intellettuali SENATO DELLA REPUBBLICA XIII LEGISLATURA TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

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N. 4389

D I S E G N O D I L E G G E

d'iniziativa dei senatori SILIQUINI, MACERATINI, BUCCIERO,CARUSO Antonino, VALENTINO, BATTAGLIA, MAGNALBOÁ ,PASQUALI, TURINI, PONTONE, DEMASI, PEDRIZZI, BASINI,BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO,CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO,CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, FISICHELLA, FLORINO,MAGGI, MEDURI, MAGLIOCCHETTI, MANTICA, MARRI,MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI,PELLICINI, RAGNO, RECCIA, SERVELLO, SPECCHIA,

ZAMBRINO e SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1999

Disciplina delle professioni intellettuali

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

X I I I L E G I S L A T U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

Atti parlamentari Senato della Repubblica ± N. 4389± 2 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I N D I C E

Relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3

Disegno di legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 9

Capo VI ± PrincõÁpi generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 9

Capo III ± SocietaÁ tra professionisti . . . . . . . . . . . . . » 13

Capo III ± Struttura degli ordini . . . . . . . . . . . . . . . » 18

Capo IV ± Controllo deontologico e amministrativo . . . » 21

Capo V ± Norme transitorie. . . . . . . . . . . . . . . . . . » 23

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Onorevoli Senatori. ± Le libere profes-sioni, per le loro caratteristiche di autoim-

prenditorialitaÁ e la capacitaÁ di espansione,non sono un relitto del passato fondato sul

privilegio di casta o una realtaÁ corporativaestranea ai principi democratici e alle neces-

sitaÁ della societaÁ futura.

Rappresentano, invece, un punto di riferi-mento irrinunciabile del nostro sistema eco-

nomico e sociale di impianto europeo-occi-dentale: in Italia si puoÁ oggi parlare di terzo

polo per la rilevanza dello sviluppo chehanno assunto e l'importanza della valenza

produttiva e occupazionale.

Sotto il profilo storico ricordiamo che fu-rono solo i rivoluzionari francesi del periodo

del terrore che abolirono tutte le corpora-zioni, col pretesto di eliminare autonomie e

privilegi; si inizioÁ dall'ordine degli avvocati,

in quanto testimone delle illegalitaÁ com-messe. In seguito, le professioni vennero

riorganizzate e la normativa dell'epoca napo-leonica ha costituito il modello di legisla-

zione per numerosi Paesi europei, tra i qualiil nostro. In Italia, gli ordini professionali ri-

salgono al periodo liberale quando vennero

istituiti gli albi degli avvocati (1874) e deinotai (1879), e successivamente dei ragio-

nieri (1906), dei sanitari (1910), degli inge-gneri e architetti (1923). Gli ordini piuÁ re-

centi sono stati istituiti nel periodo repubbli-cano. La normativa fondamentale eÁ costituita

tuttora dal decreto legislativo luogotenenziale23 novembre 1944, n. 382, che riorganizza

su basi democratiche gli ordini e i collegi

professionali, per cui gli organi di verticesono esponenziali del corpo professionale li-

beramente eletti dall'assemblea degli iscritti.La Costituzione repubblicana ha riconosciuto

l'importanza sociale delle libere professioni,prescrivendo l'esame di Stato per l'abilita-

zione all'esercizio della professione (articolo33) e, piuÁ in generale, affermando il princi-pio della tutela del lavoro in tutte le sueforme (articolo 35).

Con lo sviluppo della legislazione comu-nitaria si apre l'attuale fase di integrazionedei mercati che coinvolge anche le profes-sioni: il Trattato istitutivo della ComunitaÁeuropea che afferma il diritto di stabilimentoe la libera circolazione dei servizi, la diret-tiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicem-bre 1988, sui criteri per il reciproco ricono-scimento dei titoli di studio superiori, e ladirettiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18giugno 1992, sulla libertaÁ di esercizio delleprofessioni in generale.

Dalla legislazione comunitaria non derivaaffatto la necessitaÁ di deregolarizzazionedelle professioni intellettuali, di abolizionedi ordini, tariffe, controlli all'accesso. Inoltreda un esame comparatistico della legisla-zione europea, non si evince l'esistenza diun modello unitario contrapposto al nostro,ma solo il permanere, soprattutto in Inghil-terra, di diverse tradizioni in alcuni ambitidi attivitaÁ.

Per quanto concerne il criterio seguito inaltri Paesi europei sul tema delle societaÁ pro-fessionali, ricordiamo che in Gemmania di re-cente eÁ stata emanata una legge che consenteanche agli avvocati di esercitare la profes-sione forense in forma societaria sotto diverseforme, tra le quali la societaÁ a responsabilitaÁlimitata. Per queste societaÁ tra avvocati sonoesclusi i soci di mero capitale. In Francia visono diverse forme societarie che consentonocomunque ai professionisti esercenti la loroattivitaÁ all'interno della stessa societaÁ di dete-nere la maggioranza del capitale sociale. VaperoÁ precisato che la disciplina legislativa eÁapprovata con decreti specifici e per ciascuna

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professione il Consiglio di Stato ha la facoltaÁdi limitare o interdire del tutto il possesso diquote o azioni a determinate categorie di per-sone fisiche o giuridiche quando la loro parte-cipazione potrebbe mettere in pericolo l'indi-pendenza e il rispetto delle regole deontologi-che.

Proprio partendo dalle esigenze poste dal-l'unificazione dei mercati dei servizi nel ter-ritorio dell'Unione europea, sono sorti vivacicontrasti sulla base delle presunte antinomietra la libertaÁ di stabilimento e circolazionee l'obbligo di osservanza delle leggi nazio-nali. Nei pareri espressi da parte dell'Auto-ritaÁ garante della concorrenza e del mercato,e nelle iniziative del Governo si eÁ inteso ri-solvere tali antinomie, solo all'apparenza in-conciliabili, con l'assimilazione della presta-zione professionale al prodotto dell'impresadi servizi. Da tale postulato, indimostrabile,possono derivare gravi conseguenze negativeper tutta la collettivitaÁ e per la tutela delpubblico interesse, che con questa legge, in-vece, si intende garantire e difendere.

Il criterio del «pubblico interesse» eÁ, vice-versa, tenuto in gran conto nelle decisionidella Corte di giustizia europea che in questiultimi anni eÁ stata costretta a una pondera-zione continua tra gli interessi in gioco: daun lato la libertaÁ di circolazione dei servizi,dall'altro gli interessi contingenti perseguitidalle norme nazionali limitative del liberoscambio. EÁ bene ricordare che in questo pro-cesso di valutazione secondo la Corte di giu-stizia il principio economico del mercatounico subisce «eccezioni» solo quando lenorme nazionali perseguono «interessi pub-blici non economici» che l'ordinamento co-munitario riconosce prevalenti (vedi sentenzeSager, 1990; Gebhard, 1995; Alpine Invest-ments, 1995). I principi essenziali che di-scendono da tali pronunce sono:

il diritto comunitario riconosce ai pro-fessionisti una funzione fondamentale per ilbuon funzionamento dei mercati nei qualioperano;

il buon funzionamento dei mercati di-pende anche dalla fiducia che gli utenti-con-sumatori nutrono nei professionisti ai quali siaffidano;

tale fiducia eÁ alimentata dall'esistenzadi discipline professionali e tali si intendonoanche le norme deontologiche e tutta la rego-lamentazione nazionale in materia di profes-sioni;

tali discipline costituiscono «un motivoimperativo di interesse pubblico» che po-trebbe giustificare eventuali eccezioni allaconcorrenza e alla libera circolazione deiprofessionisti.

Pertanto non eÁ vero che il diritto comuni-tario vuole smantellare le discipline nazionalisulle professioni; anzi affida loro un ruolofondamentale per il funzionamento del mer-cato e della concorrenza. In conclusione, siritiene possa trarsi il seguente principio: perfar funzionare bene il mercato servono deibuoni professionisti al fine specifico di tute-lare adeguatamente gli utenti.

Riteniamo che le pressioni verso una dere-golarizzazione, significativamente quelleprovenienti da soggetti economici, derivinoda una falsa rappresentazione di problemi ef-fettivi posti dal mercato. I problemi effettivisono quelli della crisi occupazionale nei set-tori della produzione industriale, della note-vole espansione del terziario, soprattutto nelsettore dei servizi professionali e di un con-tinuo aumento del numero dei professionisti.

L'errore di chi sponsorizza una liberalizza-zione selvaggia delle professioni intellettualidiscende anche dalla mancata considerazionedella circostanza che le professioni rappre-sentano un rilevante fattore di democratizza-zione e di modernizzazione secondo quantoaccreditato dai piuÁ recenti studi del settore:ad esempio, assicurano la mobilitaÁ sociale,sulla base del merito, invece che sulla basedella nascita, della classe di appartenenza edella fortuna; sono state il primo settore dilavoro che ha introdotto l'eguaglianza tra isessi; sono un ambito aperto e in espansione

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tanto che gli addetti si moltiplicano ognianno e il fatturato eÁ pari al 7 per cento delprodotto interno lordo nazionale. Dall'ultimorapporto CENSIS risultano iscritti agli albipiuÁ di 1,5 milioni di professionisti; tra il1997 e il 1999 vi eÁ stato addirittura un incre-mento del 5,1 per cento.

Certamente, in questo insieme esistonoproblematiche differenti poste dalle profes-sioni a disciplina ordinistica, da quelle sem-plicemente riconosciute e, infine, da quelleprofessioni emergenti che aspirano a una re-golamentazione.

Il presente disegno di legge intende ade-guare l'ordinamento delle libere professionialle necessitaÁ della societaÁ del 2000 in Eu-ropa; consentire la costituzione di societaÁfra professionisti, con esclusione del sociodi puro capitale per evitare uno snaturamentodegli studi in erogatori di servizi di massa aun utente non garantito; rinnovare gli Ordinirendendoli piuÁ trasparenti, democratici, apertiai giovani e alle nuove esigenze dei profes-sionisti e dei cittadini.

Adeguamento che va previsto salvaguar-dando sia le funzioni di interesse generale,sia le attribuzioni di interesse pubblico pro-prie di alcune di esse, la tutela degli interessidel cliente, da realizzare in modo piuÁ effi-cace anche in considerazione della normativacomunitaria.

La riforma rispetta le caratteristiche essen-ziali delle attivitaÁ professionali che hannonatura intellettuale, anzicheÁ meramente tec-nica e pertanto si distinguono da altri serviziper il contenuto creativo e inventivo fondatosulla detenzione «del sapere e della cono-scenza specializzata». Il rapporto professio-nale eÁ di tipo fiduciario e personale (affida-mento all'intuitus personae), comporta la di-retta responsabilitaÁ del prestatore di opera in-tellettuale e presuppone l'assoluta indipen-denza del professionista, che deve agire se-condo scienza e coscienza.

La tutela del cliente del professionista as-sume aspetti piuÁ intensi e problematici ri-spetto al consumatore o all'utente di un ser-

vizio tecnico: la garanzia deve avvenire nonsolo sulla quantitaÁ, ma particolarmente sul-l'accertata qualitaÁ della prestazione. E deveesservi innanzitutto una verifica della capa-citaÁ del professionista a esercitare la profes-sione: in nessun altro modo si potrebbe ga-rantire il cittadino dal rischio di prestazioniinadeguate, in quanto, trattandosi di obbliga-zione di mezzi e non di risultato, gli esiti ± egli eventuali danni sociali nel caso di presta-zioni fornite da un professionista non qualifi-cato ± non sono immediatamente valutabilidall'interessato.

Non abbiamo ritenuto di accogliere la tesidi chi vorrebbe abbandonare alla sola leggedel mercato lo svolgimento dell'attivitaÁ pro-fessionale, l'accesso alla professione, la pub-blicitaÁ, il compenso delle prestazioni. In ef-fetti, l'attivitaÁ del libero professionista, peril grado particolare di preparazione richiestoe per la fiduciarietaÁ dell'incarico cui fa affi-damento il cliente e, soprattutto, per il valoredegli interessi tutelati, non eÁ riconducibilealla prestazione anonima di servizi commer-ciali neÁ all'attivitaÁ imprenditoriale.

Il superamento della concezione dialetticafra capitale, impresa e lavoro, non comportal'assimilazione di ogni fattore a un'unica di-mensione del mercato.

Per tali ragioni l'articolo 1 chiarisce che sieÁ inteso offrire una legge-quadro in attua-zione dell'articolo 35 della Costituzione e,quindi, a tutela del lavoro, la cui specificitaÁrispetto all'attivitaÁ d'impresa commerciale eÁindicata nel doveroso rispetto di norme deon-tologiche, nella personalitaÁ della prestazione,nell'indipendenza e nella diretta responsabi-litaÁ del professionista.

L'articolo 2 qualifica gli Ordini come entipubblici non economici e riconosce loroautonomia statutaria e regolamentare neiconfronti delle rispettive categorie. Peraltro,i rapporti di lavoro dei dipendenti sonoesclusi dalla normativa dei comparti del pub-blico impiego e vengono invece regolati dacontrattazioni specifiche e da disposizionidi legge.

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L'obbligatorietaÁ dell'iscrizione e la rappre-sentativitaÁ degli appartenenti conferisconoagli Ordini prerogative di diritto pubblico.L'ampiezza della funzione normativa, che ri-guarda non solo la tenuta e l'aggiornamentodegli Albi, ma altresõÁ la verifica dei requisitiper l'iscrizione ed il controllo della perma-nenza negli stessi, il codice deontologico edil procedimento disciplinare, la regolamenta-zione della pubblicitaÁ e la misura degli oneriassociativi destinati all'organizzazione ed alfunzionamento degli organi rappresentativi.

L'articolo 3 chiarisce che obiettivo di que-sta legge eÁ anche la salvaguardia degli Or-dini attualmente esistenti, mentre l'introdu-zione di nuovi Ordini eÁ subordinata alla ve-rifica di determinati requisiti, quali la tuteladi interessi costituzionalmente rilevanti, lanecessitaÁ di salvaguardare l'utente dai rischiderivanti da una condizione di asimmetria in-formativa o l'entitaÁ dei danni sociali deri-vanti da prestazioni non adeguate.

Uno dei princõÁpi che caratterizza le libereprofessioni, non solo in Italia, ma anche, no-nostante alcune differenze specifiche, neglialtri Paesi europei, eÁ l'esistenza di attivitaÁ ri-servate in esclusiva a soggetti di cui eÁ stataverificata la professionalitaÁ. Di conseguenza,si conferma che eÁ compito della legge di sta-bilire le attivitaÁ riservate in esclusiva agliiscritti agli Albi.

Si eÁ evitato comunque, di far ricorso a for-mule che sarebbero state limitative, ovverodi circoscrivere nelle attivitaÁ regolamentatequelle connesse con interessi costituzionali,in quanto vi sono numerosi interessi digrande rilevanza sociale, (come quelli del-l'ambiente, della sicurezza sul luogo del la-voro, degli impianti, delle abitazioni ecce-tera), che non possono essere ignorati.

Nell'articolo 4, per le professioni attual-mente non organizzate in Ordini, eÁ ricono-sciuta la possibilitaÁ di costituire libere asso-ciazioni ammesse all'iscrizione presso il Mi-nistero competente, per la medesima finalitaÁdella tutela della qualitaÁ della prestazionefornita.

L'accesso alla professione eÁ uno dei puntiove piuÁ si avverte la tensione fra la richiestadi lavoro e la richiesta di qualitaÁ professio-nale. Alle misure per agevolare e renderepiuÁ imparziale l'accesso dei giovani alla pro-fessione eÁ dedicato l'articolo 5, che prevedecorsi di formazione, organizzati da parte de-gli Ordini professionali d'intesa con le uni-versitaÁ, e forme alternative al tirocinio ordi-nario anche in concomitanza con gli studiuniversitari. La formazione e l'aggiorna-mento dei professionisti sono esigenze im-portantissime in una societaÁ dinamica in cuiil sapere assume forme sempre piuÁ com-plesse e mutevoli. Per questo si eÁ pensatoche gli Ordini possano promuovere la costi-tuzione di fondazioni finalizzate alla forma-zione dei professionisti.

L'articolo 6 affronta l'importante problemadelle tariffe. Sulla materia la nota sentenzadella Corte di giustizia del 18 giugno 1998,sugli spedizionieri doganali ha creato notevoliproblemi interpretativi. Riteniamo che la me-desima vada valutata nei termini posti dalcaso esaminato senza giungere a conclusioniultronee rispetto alla portata della sentenza,la quale non autorizza affatto a concludereche nessuna tariffa possa piuÁ essere prevista,soprattutto quando trattasi della soglia minimaa garanzia del cittadino-utente.

Quando si tratta di prestazioni slegate dal-l'obbligo di risultato (ad esempio prestazionimediche, legali, progettazione, eccetera) letariffe minime svolgono la funzione di impe-dire che i prezzi scendano a livelli condizio-nati da operatori non qualificati e pertantodisponibili ad accettare corrispettivi inade-guati che risulterebbero non remunerativiper chi abbia invece sostenuto l'iter forma-tivo previsto dalla legge.

Peraltro le direttive e le sentenze dellaCorte di giustizia della ComunitaÁ europea,fanno ritenere opportuno di evitare che le ta-riffe continuino ad essere espressione delledecisioni dei Consigli nazionali degli ordini;per questo, secondo l'articolo 6, le tariffesono fissate con decreto del Ministro della

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giustizia su proposta di commissioni apposi-tamente istituite con la partecipazione di rap-presentanti degli Ordini.

Le tariffe hanno efficacia supplettiva, inquanto le parti non pattuiscano diversamente;sono invece vincolanti le tariffe minime, alfine di assicurare livelli adeguati di presta-zioni; sempre a tutela del cliente eÁ stabilitoil suo diritto alla preventiva informazionein ordine alla complessitaÁ ed onerositaÁ dellaprestazione.

La pubblicitaÁ professionale, secondo l'arti-colo 7, non eÁ concepita in termini di liceitaÁindiscriminata secondo modalitaÁ di tipo com-merciale. Deve essere invece di tipo essen-zialmente informativo, mentre viene esclusaogni forma comparativa o non adeguata aldecoro professionale.

L'articolo 8 obbliga tutti i professionisti astipulare una assicurazione per i rischi deri-vanti dallo svolgimento delle loro attivitaÁeconomiche.

Con l'articolo 9 si eÁ inteso estendere ±come si eÁ piuÁ volte chiesto inutilmente conemendamenti alle leggi finanziarie deglianni passati ± ai professionisti le agevola-zioni e gli incentivi stabiliti per altre attivitaÁ.

Il Capo II eÁ dedicato alla disciplina dellasocietaÁ tra professionisti.

L'attivitaÁ professionale puoÁ essere svoltain forma individuale, associativa o a mezzodi societaÁ tra professionisti. Si eÁ prefiguratouno specifico tipo di societaÁ, denominato«societaÁ tra professionisti» (STP), organiz-zata in base allo statuto.

Di tali societaÁ, secondo l'articolo 10, pos-sono essere soci unicamente persone fisicheche, giaÁ al momento della sottoscrizionedelle quote sociali, siano in possesso dei re-quisiti previsti di abilitazione e di iscrizioneall'albo. Non sono ammessi quindi soggettiestranei alla professione ovvero soci capitali-sti che possano compromettere la trasparenzao condizionare la libera attivitaÁ cui devonopoter fare affidamento i cittadini. Sono am-messe societaÁ multiprofessionali.

All'articolo 11 sono indicate delle incom-patibilitaÁ in funzione della trasparenza edella correttezza.

Secondo l'articolo 12, le societaÁ si costi-tuiscono per atto pubblico e possono eserci-tare l'attivitaÁ solo dopo la loro iscrizione inappositi registri allegati agli albi. Con questaprescrizione si eÁ voluto assoggettare le so-cietaÁ stesse alla disciplina degli Ordini e,quindi, alle norme deontologiche e discipli-nari, fino alla cancellazione dagli albi, pergravi scorrettezze. Peraltro anche per laSTP eÁ prevista l'iscrizione anche in funzionedella pubblicitaÁ e della diffusione, nel regi-stro delle societaÁ presso le camere di com-mercio. Nella ragione sociale deve esserecontenuto il nome di uno o piuÁ soci e l'atti-vitaÁ professionale svolta; il nome del sociodefunto puoÁ essere mantenuto per diecianni dal decesso.

L'articolo 13 stabilisce che, fatta salva laparticolare disciplina della STP, in mancanzadi apposite regole, si applicano le normesulla societaÁ a responsabilitaÁ limitata. L'am-ministrazione della societaÁ eÁ sempre affidataai soci e la STP eÁ esclusa dalle norme sulfallimento.

Gli articoli 14 e 15 riguardano le modalitaÁdell'incarico, la personalitaÁ della prestazione,la responsabilitaÁ professionale, stabilendo al-tresõÁ il ruolo della societaÁ nell'incarico e ren-dendo contemporaneamente trasparente l'as-sunzione di responsabilitaÁ da parte del sin-golo professionista. Il riferimento all'articolo2236 del codice civile conferma per il sociodella STP il grado di responsabilitaÁ del pro-fessionista, la cui imperizia eÁ rilevabilequando costituisca colpa grave. La societaÁ ri-sponde in solido con il professionista incari-cato. Fortemente innovativa eÁ la previsionedi copertura assicurativa obbligatoria.

Gli articoli 16 e 17 disciplinano la parteci-pazione agli utili e il subentro di nuovi soci.Di rilievo eÁ la disposizione per cui le quotesono normalmente cedibili per atti tra vivi,salvo eventuali limiti o clausole di gradi-mento poste dallo statuto.

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Alcune disposizioni in materia tributaria econtributiva sono volte a razionalizzare unamateria giaÁ troppo onerosa per i professioni-sti. CosõÁ i redditi da lavoro derivanti dallapartecipazione alla societaÁ sono tassati qualiredditi da lavoro autonomo, anziche rientraretra i redditi da capitale.

Poiche per tutte le professioni sono previ-ste forme di previdenza obbligatoria, l'arti-colo 18 prevede l'adeguamento ai fini previ-denziali, sotto il profilo degli obblighi e deidiritti, del socio professionista. Il comma 2delinea il quadro di riferimento per la tassa-zione delle STP: trattandosi di societaÁ chehanno per oggetto esclusivo l'esercizio di at-tivitaÁ professionali, ne consegue logicamenteil richiamo alle norme di determinazione delreddito derivante dall'esercizio di arti e pro-fessioni contenute nell'articolo 50 del testounico delle imposte dirette, approvato conil decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917.

I limiti agli investimenti posti dall'articolo19, come il divieto di investimento in beninon utilizzati per l'esercizio della profes-sione, sono posti per evitare lo snaturamentodella societaÁ rispetto allo scopo sociale.

Gli articoli 20 e 21 delineano la struttura ele funzioni degli organi degli Ordini profes-sionali articolati su due livelli territoriali:uno nazionale e uno locale, in rispondenzacon le diverse esigenze degli Ordini e dellecomunitaÁ.

Vengono specificate le materie attribuitealla funzione regolamentare dei consigli na-zionali. L'esigenza di dare un quadro orga-nizzativo uniforme eÁ contemperata dal rico-noscimento di speciali autonomie ai consiglilocali come indicato nell'articolo 21.

Alla nuova regolamentazione della fun-zione disciplinare eÁ dedicato l'articolo 22.Essa eÁ attribuita ad appositi organi, denomi-nati consigli di disciplina. Il procedimentodisciplinare deve garantire all'incolpato ladifesa tecnica con la nomina di un difensoreavvocato o collega del proprio ordine profes-sionale; la possibilitaÁ di prendere cognizione

ed estrarre copia dei documenti che formanoil fascicolo; la possibilitaÁ di far pervenirememorie e di intervenire personalmente al-l'udienza per essere sentito dalla commis-sione. Sono stabilite tassativamente le san-zioni previste. Una particolare riserva perl'ordine degli avvocati rinvia alla specificadisciplina della legge regolamentare.

Il controllo sugli atti degli Ordini, discipli-nato nel Capo IV, eÁ affidato al Ministro dellagiustizia che lo esercita secondo modalitaÁ checonsentono una ponderazione delle valutazioni.Le deliberazioni concernenti l'approvazionedegli statuti, dei regolamenti e dei bilancisono inviate per l'approvazione al Ministrodella giustizia che, in caso negativo, decidedi concerto con il Ministro competente in or-dine alla materia riguardante l'attivitaÁ profes-sionale. Se la richiesta di riesame non eÁ ac-colta entro trenta giorni, l'azione di controlloviene trasferita presso la Corte dei conti.

Gli articoli 24 e 25 prevedono i casi discioglimento dei consigli nazionali e territo-riali per gravi motivi, con la nomina di uncommissario ad acta.

L'articolo 26 dispone norme transitorie perla prima elezione degli organi statutari e ri-sponde alla necessitaÁ di assicurare il rinnovodegli organismi con metodi assolutamentedemocratici e trasparenti. Infatti eÁ previstoche lo statuto degli Ordini, ai sensi delcomma 2 dell'articolo 2, venga sottoposto al-l'approvazione degli iscritti mediante un'as-semblea congressuale, composta dai delegatidi ciascun Ordine territoriale in rapporto pro-porzionale con il numero degli iscritti. Dettostatuto eÁ trasmesso al Ministro della giustiziache previa verifica di legittimitaÁ lo adottacon proprio decreto. Entro un anno devonoessere indette le elezioni dei nuovi organistatutari.

Le norme finali stabiliscono che questalegge si applica a tutti gli Ordini ed i collegiprofessionali e che entro dodici mesi dallasua entrata in vigore il Governo dovraÁ ema-nare i regolamenti attuativi ai sensi dellalegge n. 400 del 1988.

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DISEGNO DI LEGGE

Capo I

PRINCIÁPI GENERALI

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge, in attuazione dell'ar-ticolo 35 della Costituzione e nel rispettodella normativa comunitaria, disciplina l'e-sercizio delle professioni intellettuali.

2. L'attivitaÁ professionale eÁ distinta dal-l'attivitaÁ d'impresa. Essa si svolge nel ri-spetto delle norme deontologiche, a tuteladel soggetto nell'interesse del quale la pre-stazione eÁ resa e secondo i principi della per-sonalitaÁ, dell'indipendenza e della responsa-bilitaÁ diretta e individuale del professionista.

3. Le norme della presente legge costitui-scono principi generali degli ordinamentiprofessionali e possono essere modificate oderogate solo espressamente.

Art. 2.

(Ordini professionali)

1. Gli Ordini professionali sono enti pub-blici non economici istituiti per garantire ilrispetto dei principi previsti dall'articolo 1.A essi non si applicano la legge 21 marzo1958, n. 259, e successive modificazioni,l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifi-cazioni, e la legge 14 gennaio 1994, n. 20,e successive modificazioni.

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2. Gli Ordini hanno autonomia patrimo-niale e finanziaria, determinano la propriaorganizzazione mediante uno statuto e disci-plinano con appositi regolamenti, nel rispettodella presente legge, le seguenti materie:

a) tenuta e aggiornamento periodico de-gli albi;

b) verifica della sussistenza dei requisitiper l'iscrizione;

c) codice di deontologia professionale eprocedimento disciplinare;

d) certificazione attestante la qualifica-zione professionale e il controllo sulla per-manenza dei requisiti di iscrizione agli albi;

e) disciplina della pubblicitaÁ professio-nale;

f) misura degli oneri associativi destinatialle spese di organizzazione e funzionamentodegli organi rappresentativi.

Art. 3.

(AttivitaÁ riservate)

1. Fatti salvi gli Ordini professionali at-tualmente istituiti, l'introduzione di nuoviOrdini eÁ subordinata alla necessitaÁ di tutelareinteressi costituzionalmente rilevanti nellosvolgimento di attivitaÁ caratterizzate da graviasimmetrie informative e dal rischio di dannisociali conseguenti a prestazioni non ade-guate.

2. La legge disciplina per ciascuna profes-sione le attivitaÁ riservate in esclusiva agliiscritti agli albi e i casi di incompatibilitaÁ al-l'esercizio della professione.

Art. 4.

(Libere associazioni)

1. I professionisti che esercitano attivitaÁnon riservate in esclusiva dalla legge pos-sono costituire associazioni professionali.

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2. Con decreto del Presidente del Consi-glio dei ministri, sentito il Consiglio nazio-nale dell'economia e del lavoro, sono stabi-lite le modalitaÁ di iscrizione delle associa-zioni professionali al registro istituito acura del competente Ministero e i requisitisufficienti a garantire il possesso iniziale ela verifica successiva delle capacitaÁ profes-sionali degli iscritti anche tramite la forma-zione e l'aggiornamento professionale.

Art. 5.

(Accesso alla professione)

1. Fermo restando il possesso del titolo distudio previsto, per l'abilitazione all'eserci-zio di una professione che comprende losvolgimento di attivitaÁ riservate in esclusivaeÁ prescritto un esame di Stato, al quale si ac-cede dopo un corso di formazione istituito edisciplinato dagli Ordini professionali di in-tesa con le universitaÁ.

2. In casi eccezionali, la legge puoÁ preve-dere una preventiva determinazione del nu-mero di coloro che possono conseguire l'abi-litazione all'esercizio di particolari attivitaÁprofessionali che comportano lo svolgimentodi pubbliche funzioni. In tali casi l'accessoprofessionale si consegue mediante il ricorsoa procedura di evidenza pubblica.

3. La disciplina del tirocinio, ove previsto,si conforma a criteri che garantiscono l'effet-tivitaÁ dell'attivitaÁ formativa e il suo adegua-mento costante all'esigenza di assicurare ilmiglior esercizio della professione. La duratadel tirocinio non puoÁ essere superiore a treanni. Secondo quanto previsto da ciascun or-dinamento, esso puoÁ esser svolto in concomi-tanza al corso di studio necessario per il con-seguimento dell'abilitazione professionale.

4. Salvo sia disposto diversamente, l'e-same di abilitazione si svolge su base regio-nale. Gli iscritti agli Ordini professionali nonpossono esercitare la funzione di componente

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delle commissioni esaminatrici nell'ambitodella circoscrizione in cui risiedono.

5. Gli Ordini professionali curano l'aggior-namento periodico degli iscritti organizzandoappositi corsi, anche di intesa con universitaÁe istituzioni scientifiche e culturali.

6. Per l'organizzazione dei corsi di forma-zione e di aggiornamento i consigli degli Or-dini possono promuovere la costituzione difondazioni anche con la partecipazione disoggetti pubblici e privati. In ogni caso l'or-ganizzazione dei corsi non costituisce eserci-zio di attivitaÁ commerciale.

Art. 6.

(Tariffe)

1. Le tariffe per le prestazioni svolte sonostabilite con decreto del Ministro della giu-stizia, su proposta di commissioni apposita-mente istituite con la partecipazione dei rap-presentanti degli Ordini professionali.

2. Le tariffe non hanno efficacia vinco-lante, ma possono essere utilizzate qualoramanchi la determinazione consensuale delcompenso.

3. Per specifiche esigenze di interesse pub-blico, al solo fine di tutelare l'utente in or-dine alla qualitaÁ della prestazione, sono fis-sate tariffe minime inderogabili.

4. Il professionista eÁ tenuto a rendere notala complessitaÁ dell'incarico fornendo le in-formazioni utili circa gli oneri ipotizzabilial momento del conferimento.

Art. 7.

(Informazione all'utenza)

1. Il professionista puoÁ pubblicizzare ilproprio nome, titolo e albo di appartenenza,nonche la ragione sociale della societaÁ traprofessionisti di cui fa parte. EÁ proibitaogni forma pubblicitaria comparativa o nonadeguata al decoro e prestigio professionale.

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2. I regolamenti di cui all'articolo 2,comma 2, possono prevedere i limiti neces-sari per assicurare la correttezza dell'infor-mazione pubblicitaria.

Art. 8.

(Assicurazione obbligatoria)

1. Il professionista eÁ tenuto a stipulare ido-nea assicurazione per i rischi derivanti dal-l'esercizio dell'attivitaÁ professionale.

Art. 9.

(Agevolazioni e incentivi)

1. I provvedimenti che introducono agevo-lazioni o incentivi diretti a favorire lo svi-luppo dell'occupazione e gli investimentinon possono escludere tra le categorie deibeneficiari coloro che esercitano l'attivitaÁprofessionale.

Capo II

SOCIETAÁ TRA PROFESSIONISTI

Art. 10.

(SocietaÁ tra professionisti)

1. Al fine di svolgere in comune l'attivitaÁprofessionale alla quale sono abilitati, i pro-fessionisti possono costituire tra loro societaÁdisciplinate dalla presente legge.

2. Nel rispetto dei principi della presentelegge possono essere costituite, tra professio-nisti iscritti a Ordini diversi, societaÁ con loscopo di organizzare in comune l'eserciziodelle rispettive prestazioni professionali.

3. L'attivitaÁ dei soci eÁ soggetta alla disci-plina vigente per l'esercizio delle professioniintellettuali e delle singole professioni.

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4. Salvo quanto diversamente previsto daspecifiche disposizioni legislative per parti-colari attivitaÁ, le professioni per cui eÁ richie-sta l'iscrizione agli albi professionali nonpossono essere svolte in forma associativadiversa dall'associazione o dalla societaÁ traprofessionisti.

Art. 11.

(Limitazioni all'esercizio dell'attivitaÁprofessionale in forma societaria)

1. L'esercizio in forma individuale dell'at-tivitaÁ professionale eÁ incompatibile con lapartecipazione a una societaÁ tra professioni-sti. L'esercizio in forma societaria non eÁconsentito in piuÁ di una societaÁ.

2. Le incompatibilitaÁ di cui al comma 1 siapplicano rispettivamente fino alla comuni-cazione della dichiarazione di recesso dallasocietaÁ ovvero fino all'iscrizione della stessasecondo le disposizioni della presente legge.

3. Non puoÁ mantenere la qualitaÁ di sociocolui che eÁ cancellato o radiato dall'alboprofessionale. La sospensione di un sociodall'albo eÁ causa legittima di esclusione dallasocietaÁ.

Art. 12.

(Costituzione della societaÁ)

1. Le societaÁ tra professionisti si costitui-scono per atto pubblico e possono esercitarel'attivitaÁ dopo l'iscrizione in apposito regi-stro allegato all'albo o agli albi professionali.L'iscrizione eÁ effettuata entro trenta giornidalla domanda.

2. La ragione sociale deve contenere ilnome di uno o piuÁ soci e l'indicazione di so-cietaÁ tra professionisti (STP); deve essereinoltre indicata l'attivitaÁ professionale svolta.Il nome del socio defunto puoÁ essere mante-nuto per non oltre dieci anni dal decesso.

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3. Dell'avvenuta iscrizione all'albo eÁ datacomunicazione alla camera di commercioche provvede agli adempimenti necessariper l'iscrizione in una sezione speciale delregistro delle societaÁ secondo le modalitaÁ econ l'osservanza delle disposizioni previstein apposito regolamento emanato dal Go-verno ai sensi dell'articolo 17, comma 1,della legge 23 agosto 1988, n. 400, e succes-sive modificazioni, entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della presentelegge. Con decreto del Ministro della giusti-zia sono stabiliti i diritti dovuti alle cameredi commercio.

Art. 13.

(Disciplina della societaÁ)

1. Salve le diverse disposizioni della pre-sente legge, alla societaÁ professionale si ap-plica la disciplina vigente per le societaÁ a re-sponsabilitaÁ limitata.

2. L'amministrazione eÁ affidata esclusiva-mente ai soci.

3. La societaÁ tra professionisti non eÁ sog-getta alla disciplina fallimentare.

Art. 14.

(Incarico professionale)

1. L'incarico affidato alla societaÁ si in-tende conferito anche al professionista o aiprofessionisti che risultano aver concorso alsuo espletamento sulla base della comunica-zione data per iscritto al cliente prima dell'i-nizio dell'esecuzione. In difetto della comu-nicazione, l'incarico si presume conferito atutti i soci.

2. Tutti gli obblighi derivanti in capo alprofessionista individuale in conseguenzadel rapporto professionale sono estesi allasocietaÁ.

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Art. 15.

(ResponsabilitaÁ del professionistae della societaÁ)

1. Il professionista incaricato eÁ responsa-bile dell'attivitaÁ svolta, ai sensi dell'articolo2236 del codice civile.

2. La societaÁ risponde, con il suo interopatrimonio, in solido con il socio incaricatodella prestazione per gli eventuali danni deri-vanti dalle singole attivitaÁ professionali. Atal fine essa eÁ tenuta a stipulare idonea assi-curazione per la copertura dei rischi.

3. La societaÁ risponde disciplinarmentedella violazione delle norme deontologichepreviste per l'espletamento dell'attivitaÁ pro-fessionale esercitata.

Art. 16.

(Partecipazioni agli utili)

1. Lo statuto delle societaÁ disciplinatedalla presente legge stabilisce la partecipa-zione agli utili dei soci che, in difetto, si pre-sume in parti uguali.

2. I soci hanno diritto alla distribuzioneannuale degli utili.

3. Lo statuto disciplina altresõÁ la corre-sponsione di acconti sugli utili derivanti dal-l'attivitaÁ svolta e il limite massimo stabilitoper gli accantonamenti degli stessi.

Art. 17.

(Subentro di nuovi soci)

1. Le quote rappresentative del capitaleconferito nelle societaÁ di cui alla presentelegge possono appartenere soltanto ai pro-fessionisti iscritti agli albi e possono esserecedute per atto tra vivi fatta salva la clausoladi gradimento eventualmente prevista dallostatuto.

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2. In caso di morte di uno dei soci, gli altridevono liquidare la quota agli eredi, a menoche preferiscano sciogliere la societaÁ, ovverocontinuarla con gli eredi stessi qualora neabbiano i requisiti professionali e questi viacconsentano.

Art. 18.

(Disposizioni previdenziali e fiscali)

1. L'attivitaÁ professionale svolta in formasocietaria daÁ luogo agli obblighi e ai dirittiprevisti dalle norme previdenziali vigentiper l'attivitaÁ individuale; i contributi di carat-tere integrativo sono dovuti nella stessa mi-sura che si applica agli atti compiuti dal sin-golo professionista.

2. Ai fini fiscali il reddito della societaÁ eÁdeterminato in base all'articolo 50 del testounico delle imposte sui redditi, approvatocon decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, e successive mo-dificazioni, ed eÁ imputato a ciascun socio, in-dipendentemente dalla partecipazione agliutili.

3. I compensi percepiti per l'attivitaÁ pre-stata negli organi di amministrazione dellasocietaÁ si considerano derivanti dall'eserciziodi arti e professioni. A essi non si applica ilcontributo integrativo.

Art. 19.

(Limite agli investimenti)

1. Alla societaÁ tra professionisti sono con-sentiti esclusivamente gli investimenti inbeni utilizzati per l'esercizio dell'attivitaÁ pro-fessionale. La societaÁ tra professionisti nonpuoÁ detenere partecipazioni in altre societaÁ,ne utilizzare le proprie disponibilitaÁ econo-miche per operazioni finanziarie di duratasuperiore a dodici mesi.

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2. La societaÁ puoÁ essere proprietaria degliimmobili e dei beni registrati direttamenteutilizzati per l'esercizio della sua attivitaÁ.

Capo III

STRUTTURA DEGLI ORDINI

Art. 20.

(Organi degli Ordini professionali)

1. Gli Ordini professionali sono organiz-zati territorialmente secondo i loro statuti.

2. Gli organi di governo degli Ordini pro-fessionali a livello nazionale sono:

a) il consiglio nazionale;

b) il presidente;

c) il comitato esecutivo.

3. Il consiglio nazionale resta in carica pertre anni, eÁ eletto da tutti gli iscritti al relativoalbo professionale su base regionale ed eÁcomposto da un componente per ciascuna re-gione e per le province autonome di Trento edi Bolzano. I componenti del consiglio na-zionale esercitano le proprie funzioni e il di-ritto di voto in proporzione al numero degliiscritti residenti nelle regioni e nelle provinceautonome di provenienza. Salvo diversa suc-cessiva determinazione degli Ordini, taleproporzione eÁ data da un'unitaÁ ogni milleiscritti o frazione di mille.

4. Il presidente eÁ eletto dal consiglio na-zionale, tra i componenti dello stesso, conla maggioranza assoluta dei voti.

5. Il comitato esecutivo eÁ composto dalpresidente e da quattro membri, ed eÁ elettodal consiglio nazionale a maggioranza asso-luta dei voti. Il regolamento di cui all'arti-colo 2, comma 2, stabilisce la ripartizionedelle funzioni tra gli organi di cui al comma2 del presente articolo.

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6. Nelle sedi di decentramento territorialesono istituiti:

a) il consiglio;

b) il presidente;

c) il comitato esecutivo.

7. Gli organi di cui al comma 6 sono elettiper tre anni, secondo le modalitaÁ previste neicommi precedenti; eÁ comunque escluso ilvoto plurimo.

8. Presso ciascun Ordine, sia a livello na-zionale che territoriale, eÁ costituito, per ilcontrollo dei bilanci e della gestione, un col-legio dei revisori dei conti composto da al-meno un iscritto all'albo nazionale dei revi-sori contabili.

9. I componenti degli organi degli Ordiniprofessionali non sono eleggibili per piuÁ didue mandati consecutivi.

Art. 21.

(Funzioni degli organi statutari)

1. Al consiglio nazionale sono affidate leseguenti funzioni:

a) la rappresentanza istituzionale degliiscritti;

b) l'adozione di uno statuto per la defi-nizione della propria organizzazione;

c) l'approvazione di regolamenti nellematerie di cui all'articolo 2, comma 2;

d) l'adozione del codice di deontologiaprofessionale;

e) la formulazione dei criteri per la de-terminazione dei compensi ai professionisti;

f) la determinazione degli oneri a caricodegli iscritti;

g) le nomine e le designazioni in ambitonazionale;

h) l'emanazione di direttive generali ela definizione di obiettivi, prioritaÁ e pro-

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grammi relativi all'attivitaÁ di amministra-zione e di gestione;

i) la ripartizione tra gli uffici delle ri-sorse da destinare ai vari servizi e l'approva-zione delle piante organiche del personale di-pendente;

l) l'esercizio dell'attivitaÁ di controllo suiconsigli locali e i loro organi anche con po-teri sostituitivi in caso di inerzia;

m) i rapporti con il Ministro vigilante econ gli organi dell'Unione europea e le altrefunzioni previste dalla legge.

2. Gli organi preposti agli uffici di decen-tramento territoriale esercitano le seguentifunzioni:

a) la tenuta degli albi, il loro aggiorna-mento, la verifica periodica della sussistenzadei requisiti per l'iscrizione;

b) la formulazione di proposte o parerinei confronti degli organi di livello nazio-nale;

c) l'attuazione dei piani, dei programmie delle direttive generali, il controllo dell'at-tivitaÁ dei dirigenti e dei responsabili dei pro-cedimenti amministrativi, anche con poterisostituitivi in caso di inerzia;

d) l'esercizio dei poteri di spesa e di ac-quisizione delle entrate;

e) l'organizzazione degli uffici e la ge-stione del personale dipendente;

f) le attivitaÁ di promozione e di resi-stenza alle liti con il potere di conciliare etransigere;

g) la determinazione dei compensi aiprofessionisti, secondo quanto previsto dairegolamenti;

h) le altre funzioni previste dalla legge.

3. Agli organi di decentramento locale, aiquali eÁ attribuita una speciale autonomia,sono attribuite le funzioni di cui al comma1, a eccezione di quelle indicate alle lettereb), c), f), g), l) e m) del medesimo comma.

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Capo IV

CONTROLLO DEONTOLOGICOE AMMINISTRATIVO

Art. 22.

(Funzione disciplinare

e consigli di disciplina)

1. Gli statuti degli Ordini professionaliprevedono l'istituzione di organi territoriali,diversi da quelli aventi funzioni amministra-tive, ai quali sono specificamente affidate l'i-struzione e la decisione delle questioni disci-plinari.

2. Il procedimento disciplinare si svolgesecondo le norme stabilite dal regolamento,le quali devono assicurare il diritto dell'in-colpato a conoscere le violazioni che glisono contestate, prendere cognizione edestrarre copia dei documenti che formano ilfascicolo, nominare come difensore un avvo-cato ovvero un collega del proprio Ordineprofessionale, presentare memorie a discolpa,essere personalmente sentito durante l'u-dienza della commissione.

3. Non sono ammesse sanzioni diverse daquelle previste dalla presente legge. Essesono:

a) l'ammonizione, che consiste in un ri-chiamo scritto comunicato all'interessato;

b) la censura, che consiste in una notadi biasimo resa pubblica;

c) la sospensione, che consiste nell'ini-bizione dall'esercizio della professione perun periodo massimo di diciotto mesi;

d) la radiazione, che consiste nella can-cellazione dall'albo.

4. I ricorsi avverso le decisioni del consi-glio di disciplina rientrano nella giurisdi-zione esclusiva del giudice amministrativo.

5. Le previsioni del presente articolo nonsi applicano all'Ordine degli avvocati che,in relazione alle problematiche connesse al-l'esercizio del diritto di difesa dei cittadini,

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applica la disciplina della propria legge isti-tutiva.

Art. 23.

(Controllo sugli atti degli Ordini)

1. La vigilanza sull'attivitaÁ e la gestionedegli Ordini professionali eÁ affidata al Mini-stro della giustizia.

2. Al fine di cui al comma 1 le delibera-zioni concernenti l'approvazione dello sta-tuto, dei regolamenti, del bilancio preventivoe del conto consuntivo, nonche quelle aventicontenuto regolamentare sono inviate entroquindici giorni dall'approvazione al Ministrodella giustizia, che formula eventuali osser-vazioni o la richiesta di riesame entro trentagiorni dal ricevimento.

3. Il provvedimento che richiede il riesamedelle predette deliberazioni eÁ adottato di con-certo con Ministro che ha la competenza inordine alla materia nell'ambito della qualesi esplica l'attivitaÁ di ciascuna professione.

4. Qualora la richiesta di riesame non siaaccolta entro i successivi trenta giorni, il Mi-nistro della giustizia trasmette tutta la docu-mentazione alla Corte dei conti per l'eserci-zio del controllo e per l'eventuale avvio del-l'azione di responsabilitaÁ.

Art. 24.

(Scioglimento dei consigli nazionali)

1. I consigli nazionali degli Ordini profes-sionali possono essere sciolti con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, previadeliberazione del Consiglio dei ministri, suproposta del Ministro della giustizia, nei se-guenti casi:

a) quando compiono atti di grave e per-sistente violazione della legge;

b) quando non puoÁ essere assicurato ilnormale funzionamento dei predetti consigli

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per mancanza di oltre la metaÁ dei compo-nenti;

c) quando non eÁ approvato nei terminiprevisti il bilancio preventivo o il conto con-suntivo.

2. Con il decreto di cui al comma 1 eÁ no-minato un commissario che esercita le attri-buzioni sostitutive conferitegli dal decretomedesimo.

Art. 25.

(Scioglimento dei consigli territoriali)

1. I consigli territoriali degli Ordini pro-fessionali possono essere sciolti con decretodel Ministro della giustizia, previo pareredel consiglio nazionale dell'Ordine:

a) quando compiono atti di grave e per-sistente violazione della legge;

b) quando non puoÁ essere assicurato ilnormale funzionamento dei consigli stessiper mancanza di oltre metaÁ dei componenti;

c) quando non eÁ approvato nei termini ilbilancio preventivo o il conto consuntivo.

2. Con il decreto di cui al comma 1 eÁ no-minato un commissario che esercita le attri-buzioni conferitegli dal decreto medesimo.

Capo V

NORME TRANSITORIE

Art. 26.

(Elezioni dei nuovi organi statutari)

1. Entro un anno dalla data di entrata invigore della presente legge, lo statuto degliOrdini previsto dall'articolo 2, comma 2, eÁsottoposto, per l'approvazione, agli iscrittimediante un'assemblea congressuale compo-sta dai delegati di ciascun Ordine territoriale

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nel rispetto del rapporto proporzionale con ilnumero degli iscritti.

2. Il testo dello statuto approvato dall'as-semblea eÁ trasmesso al Ministro della giusti-zia che lo adotta con proprio decreto, previaverifica della rispondenza con le norme dellapresente legge.

3. I consigli nazionali degli attuali Ordiniprovvedono, entro un anno dalla data di en-trata in vigore degli statuti di cui comma 2,a indire le elezioni dei nuovi consigli nazio-nali, degli organi di disciplina e dei collegidei revisori dei conti.

Art. 27.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni della presente legge siapplicano a tutti gli Ordini istituiti alla datadella sua entrata in vigore, salvo quanto pre-visto dall'articolo 22, comma 5.

2. Entro dodici mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, il Governo,con uno o piuÁ regolamenti da emanare aisensi dell'articolo 17, comma 1, della legge23 agosto 1988, n. 400, e successive modifi-cazioni, sentiti i consigli nazionali degli Or-dini professionali interessati, stabilisce le di-sposizioni di attuazione della presente legge.

Art. 28.

(Collegi professionali)

1. Le disposizioni della presente legge siapplicano anche alle attivitaÁ organizzate incollegio professionale.