MONZA - Modello di trattamento dei dati tributari e catastali
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SEMINARIO DISTUDI TRIBUTARI
Accertamento e Processo tributario
TIPOLOGIA DI AVVISI DI ACCERTAMENTOE DI ATTI DELLA RISCOSSIONE
TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI
dott. Carlo FerrariTributarista in Catania e Roma
Pubblicista
Relatore
www.algoritmi.it
TIPOLOGIA DI ATTI IMPOSITIVI
Accertamento esecutivo:
Normativa di riferimento: art. 29 - D.L. n. 78/2010;
Avviso di accertamento titolo esecutivo;
Principali novità: ambito e periodo di applicazione;
Contenuto dell’avviso di accertamento:
Accertamento, titolo esecutivo e atto di precetto;
Requisiti dell’avviso di accertamento: presupposto formale e sostanziale;
Atti primari e secondari;
Affidamento in carico: ordinario e straordinario;
Sospensione automatica “ope-legis”;
Sospensione dell’atto impugnato ex art. 47 - D.Lgs. n. 546/92;
Principali criticità:
Notifica dell’avviso di accertamento: efficacia costitutiva e perfezionamento dell’atto impoesattivo;
Tecniche di redazione degli atti: vizi dell’accertamento, strategie difensive e motivi di impugnazione.
Accertamento analitico e sintetico del reddito delle persone fisiche;
Accertamento Redditometrico e Spesometro;
Rettifica dei redditi determinati in base alle scritture contabili:
accertamento analitico contabile
accertamento analitico - induttivo
accertamento induttivo - extra contabile
Accertamento d’ufficio
Il ruolo delle presunzioni nella ricostruzione dell’imponibile
Accertamento bancario
Gli studi di settore
Accertamento parziale, integrativo e sostitutivo
Accertamento in materia di Imposte di Registro
Tributi locali e Ingiunzione fiscale
Il raddoppio dei termini decadenziali in presenza di violazioni penalmente rilevanti
ex D. Lgs. n. 74/2000;
IL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Istituzioni di diritto e procedura tributaria: D. Lgs. n. 546/1992
La notificazione degli atti tributari di natura sostanziale
La progettazione del ricorso e le tecniche di redazione degli atti difensivi
quando l’atto impugnato è soggetto alla procedura del Reclamo;
motivi di impugnazione ed oggetto della domanda;
memorie illustrative e brevi repliche;
integrazione dei motivi del ricorso.
Sospensione giudiziale e suoi effetti.
Principi uniformatori del processo tributario:
attore in senso sostanziale e in senso formale, onere della prova, principio di non contestazione;
Poteri istruttori del giudice tributario.
Il contributo unificato.
Processo civile e tributario: riforma.
RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO
Cartella di pagamento:
Notificazione e termini;
Responsabile del procedimento;
Autotutela - art. 2/quater - Dl. n. 564/1994;
Sospensione dell’atto impugnato.
Strategie difensive: ricorso avverso ruoli e cartelle di pagamento:
Avverso chi proporre ricorso;
Difetto di notifica;
Decadenza dall’azione di riscossione;
Vizio del procedimento;
Difetto di motivazione;
Inesistenza della pretesa tributaria.
CASI PRATICI
1
L’’AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: NORMATIVA DI RIFERIMENTO E
PRIME RIFLESSIONI IN ORDINE AI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
Relatore Dott. Carlo Ferrari
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
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! Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010;
! Art. 7, co. 1, lett. m), co. 2, lett. n) - D. L. 13 maggio 2011, n. 70
(DECRETO DELLO SVILUPPO) conv. Lg. n. 106/2011
! Art. 23, co. 30 - D.L. n. 98/2011 CONV. Lg. n. 111/2011
! Art. 8, co. 12 - D.L. n. 16/2012 (decreto semplificazioni) pubbl. G.U. n.
52/2012
! C. M. 7 febbraio 2011, n. 4/E;
! CNDCEC - 7 marzo 2011, n. 22/IR;
NORMATIVA E PRASSI
NOTIFICA A.A. - ricorso presso la CTP entro 60 giorni
REGOLE IN VIGORE ANTE RIFORMA Fino al 30 settembre 2011
ISCRIZIONE A RUOLO PROVVISORIA - art. 15 - Dpr. n. 602/73 pari a un terzo degli imponibili accertati (come modificato dall’art. 7, co. 2/quinquies - D.L. n. 70/2011 conv. Lg. n. 106/2011)
PAGARE LA CARTELLA SOSPENSIONE CAUTELARE de l l’avv iso d i accer tamento unitamente alla cartella - ex art. 47 - Dpr. n. 546/92
R E S P I N TA - r i c h i e s t a f i s s a z i o n e u d i e n z a d i trattazione del merito
ACCOLTA - ha effetto sino al deposito della sentenza
- ATTENZIONE - articolo modificato dall’art. 7, co. 2, lett. gg/novies) - D.L. n. 70/2011 conv. Lg. n. 106/2011
3
REGOLE IN VIGORE POST RIFORMA 1 ottobre 2011
Razionalizzare e velocizzare le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dell’attività di
accertamento
OBIETTIVO
ACCERTAMENTO
RISCOSSIONE
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Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010 NOVITA’
TITOLO ESECUTIVO
NO ISCRIZIONE A RUOLO EMISSIONE CARTELLA DI PAGAMENTO
DECORSI 60 GIORNI DALLA NOTIFICA
CONTENUTO
“ATTO UNITARIO” ACCERTAMENTO
TITOLO ESECUTIVO
ATTO DI PRECETTO
CONDIZIONE
“NOTIFICA” ELEMENTO COSTITUTIVO
AVVISO DI ACCERTAMENTO IMPO-ESATTIVO
CARATTERISTICA
Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010 NOVITA’
IMPOSTE DIRETTE IVA - IRAP
AMBITO DI APPLICAZIONE
A.A. EMESSI a partire dal 1° ottobre 2011 (art. 23, co. 30 – DL n. 98/2011) relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi
PERIODO DI APPLICAZIONE
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Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010 Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) EMESSI a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni: a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall‘articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
SEGUE -
NORMATIVA
SEGUE – L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell’articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell’articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati.
NORMATIVA
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Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010
PRESUPPOSTO SOSTANZIALE REQUISITI
dell’AVVISO DI ACCERTAMENTO
PRESUPPOSTO FORMALE
INTIMAZIONE AD ADEMPIERE
Atti impositivi suscettibili di produrre effetti nella sfera patrimoniale del contribuente indipendentemente dal nomen iuris
NON TROVA APPLICAZIONE: 36/bis e 36/ter - Dpr. n. 600/73; 54/bis - Dpr. 633/72; recupero di somme erroneamente rimborsate;
DEVE CONTENERE: - L’intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso; - In caso di presentazione del ricorso, l’intimazione al versamento a titolo provvisorio di “un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati” (art. 15 - Dpr. n. 602/73 come mod. art. 7, co. 2/quinquies - D.L. n. 70/2011 conv. Lg. n. 106/2011)
In mancanza l’atto non costituisce titolo esecutivo
* Il versamento delle somme dovute deve avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della raccomandata
Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010
CASI*: - art. 8, comma 3/bis - D.L. 19 giugno 1997, n. 218 (accertamento con adesione responsabilità patrimoniale del garante); - art. 68 - D.L. 31 dicembre 1992, n. 546 (pagamento del tributo in pendenza del processo); - art. 19 - D.L. 18 dicembre 1997, n. 472 (esecuzione delle sanzioni)
ATTI SUCCESSIVI DA NOTIFICARE
REQUISITI : PRESUPPOSTO SOSTANZIALE e FORMALE
CASI: siano rideterminati gli importi dovuti in base agli A.A.
La norma prevede che laddove il giudice abbia ridotto la pretesa tributaria l’A.F. deve emettere un nuovo atto di liquidazione dei tributi e sanzioni prima di procedere alla riscossione graduale
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SINTESI
“ATTO IMPO-ESATTIVO”
PRIMARIO
La NOTIFICA costituisce elemento COSTITUTIVO dell’atto
SECONDARIO
ATTI EX ART. 68 - D. LGS. N. 546/92
ATTO DI ACCERTAMENTO
La NOTIFICA costituisce elemento CONOSCITIVO dell’atto
Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010 b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. L’esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto di cui alla lettera a), informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.
NORMATIVA
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Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010
TITOLO ESECUTIVO
AVVISO DI ACCERTAMENTO
DECORSI 60 GIORNI DALLA NOTIFICA (TERMINE FISSO)
DECORSI ULTERIORI 30 GIORNI DAL TERMINE ULTIMO PER IL
PAGAMENTO (TERMINE MOBILE)
La riscossione è affidata in carico agli Agenti della riscossione anche ai fini della
esecuzione forzata (in deroga alle disposizioni in materia di
iscrizione a ruolo)
SOSPENSIONE AUTOMATICA L’esecuzione è sospesa per un periodo di 180 giorni decorrenti dall’affidamento (escluso azioni cautelari e conservative) eccetto per i casi di fondato pericolo per la riscossione
NON SI APPLICA AZIONI CAUTELARI e CONSERVATIVE: fermo amministrativo - iscrizione ipotecaria - sequestro conservativo (ex art. 22 - D.Lgs. n. 472/97) - Azione revocatoria - Blocco dei crediti
SI APPLICA PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE - sospensione dei termini per 90 giorni - INFLUENZA IL MOMENTO IN C U I L ’ A . A . V I E N E A F F I D AT O ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
SOSPENSIONE FERIALE - sospensione dei termini per 46
giorni
La sanzione amministrativa ex art. 13 - D.Lgs. n. 471/97 (omesso o carente versamento) non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento
ATTENZIONE
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A partire dal 61° giorno le somme richieste sono maggiorate degli interessi di mora e all’Agente della riscossione spettano l’aggio e le spese delle procedure esecutive (ex art. 17 - D.Lgs. n. 112/99) interamente a carico del debitore - (LETT. F)
L’eventuale domanda di rateazione può essere concessa solo dopo l’affidamento del carico
all’Agente della riscossione - (lett. g)
ATTENZIONE
ART. 17 - D.LGS. N. 112/99 - TESTO IN VIGORE AL 27/12/2011: CO. 1 – L’attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari al nove per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora e che è a carico del debitore: ! TESTO IN VIGORE DAL 28/12/2011 MDF. D.L. n. 201/2011: CO. 1 - Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell’evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato, da determinare annualmente, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze ! . Il rimborso di cui al primo periodo è a carico del debitore: !
Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010 b) ! L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto di cui alla lettera a), informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione. “RACCOMANDATA SEMPLICE” - conferma la valenza meramente informativa della comunicazione, escludendone la natura provvedimentale e l’autonoma impugnabilità davanti al giudice tributario; - Riguarda solo la mera circostanza dell’affidamento in carico e prescinde da ogni riferimento al contenuto sostanziale dell’atto; AFFIDAMENTO IN CARICO - Prelude all’inizio dell’esecuzione forzata, individuando il dies a quo per la decorrenza del termine di 180 giorni di sospensione ex lege dell’efficacia esecutiva dell’atto impoesattivo; - Solo dall’affidamento in carico può essere concessa la dilazione di pagamento ex art. 19 - Dpr. n. 602/73
AFFIDAMENTO IN CARICO - ORDINARIO
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ATTENZIONE
NEL CASO IN CUI IL CONTRIBUENTE RICEVA SOLAMENTE LA COMUNICAZIONE DI AFFIDAMENTO IN CARICO NON PRECEDUTO DALLA NOTIFICA DELL’ATTO IMPOESATTIVO (avviso di accertamento) EGLI PUO’ IMPUGNARE AL “BUIO” L’ATTO IMPOESATTIVO STESSO DAVANTI AL GIUDICE TRIBUTARIO CONTESTANDONE, IN VIA PREGIUDIZIALE, L’INVALIDITA’ DELLA NOTIFICAZIONE, IN QUANTO LA MATERIALE – AL PARI DELLA GIURIDICA – INESISTENZA DELLA NOTIFICA IMPLICA L’ILLEGITTIMITA’ DELLO STESSO ATTO IMPOESATTIVO, UNITARIAMENTE INTESO QUALE PROVVEDIMENTO IMPOSITIVO RECETTIZIO, TITOLO ESECUTIVO E PRECETTO, CHE NON SI PERFEZIONA SE NON E’ VALIDAMENTE NOTIFICATO. (Ai fini dell’ammissibilità del ricorso non è necessario allegare l’atto impugnato, art. 22 - D.Lgs. N. 546/92) SUCCESSIVAMENTE, NEL CASO IN CUI L’UFFICIO DOVESSE IN SEDE CONTENZIOSA PRODURRE L’AVVISO DI ACCERTAMENTO SI PUO’ RICORRERE ALL’INTEGRAZIONE DEI MOTIVI DEL RICORSO EX ART. 24, CO. 2 - D.LGS. N. 546/92
AFFIDAMENTO IN CARICO - ORDINARIO
Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010
C) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b).
INTEGRAZIONE DELLA MOTIVAZIONE DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO
AFFIDAMENTO IN CARICO - STRAORDINARIO
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C) Nell’ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all’affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa di cui alla lettera b); PER QUALE RAGIONE IL CONTRIBUENTE NON DOVREBBE SAPERE DELL’INTERVENUTO AFFIDAMENTO IN CARICO ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE?
AFFIDAMENTO IN CARICO - STRAORDINARIO
SOSPENSIONE AUTOMATICA
SOSPENSIONE AUTOMATICA L’esecuzione è sospesa per un periodo di 180 giorni decorrenti dall’affidamento (escluso azioni cautelari e conservative) eccetto per i casi di fondato pericolo per la riscossione
CRITICITA’
ACCERTAMENTI IMPUGNATI O PARZIALMENTE IMPUGNATI
ACCERTAMENTI DEFINITIVI (NON IMPUGNATI)
LA SOSPENSIONE AUTOMATICA OPERA COMUNQUE OPE LEGIS
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Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010
IL LEGISLATORE, A PRIORI, HA COMPIUTO LA VALUTAZIONE DEL fumus E DEL periculum
IN CASO DI FONDATO PERICOLO PER LA RISCOSSIONE - periculum in mora
SOSPENSIONE AUTOMATICA NON OPERA
AFFIDAMENTO IN CARICO ACCELLERATO
ATTENZIONE: L’OMESSA PRESENTAZIONE DEL RICORSO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE NON RAPPRESENTA “periculum” PER LA RISCOSSIONE DEL CREDITO TRIBUTARIO
Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010 d) all’atto dell’affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta dell’agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell’efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento;
NORMATIVA
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SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DELL’ATTO
RICHIESTA UNITAMENTE ALL’ATTO IMPUGNATO in quanto il pregiudizio è in re ipsia
SOSPENSIONE ex art. 47 - D.Lgs. n. 546/92
R I C H I E S T A C O N I S T A N Z A SEPARATA
L’istanza di sospensione è decisa entro 180 GIORNI dalla data di presentazione della stessa
ESECUZIONE SOSPESA, SE CONCESSA, FINO AL DEPOSITO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO
SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DELL’ATTO
RICHIEDERLA UNITAMENTE ALL’ATTO IMPUGNATO
SOSPENSIONE ex art. 47 - D.Lgs. n. 546/92
RICHIEDERLA CON ISTANZA SEPARATA
VALUTAZIONE DI OPPORTUNITA’ SE
OSSERVAZIONI: - Valutazione del caso concreto; - Valutazione della strategia difensiva; - La “sospensione automatica” NON opera per le misure cautelari e conservative;
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SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA
CO. 1 - Il ricorso contro il ruolo di cui all‘articolo19 del legislativo 31 dicembre1992, n. 546, non sospende la riscossione; tuttavia, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA ex art. 39 -
Dpr. n. 602/73
- Presuppone la presentazione del ricorso: - Non richiede la dimostrazione del danno grave e irreparabile; - Richiede l’assenza del fondato pericolo per la riscossione; - Se accolta comporta la corresponsione degli interessi
Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010
e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all‘articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del TERZO ANNO successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;
NORMATIVA
15
Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010
SENZA PREVENTIVA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
ESPROPRIAZIONE FORZATA
DECORSO UN ANNO DALLA NOTIFICA DELL’A.A. NOTIFICA DELL’INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
Ex art. 50 - Dpr. n. 602/73
DECADENZA ENTRO 31 dicembre DEL TERZO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI L’ACCERTAMENTO E’ DIVENUTO DEFINITIVO
DECORSI 180 gg. sospensione automatica
Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010 h) in considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell'attività di contrasto all'evasione, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell‘articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli altri tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.
NORMATIVA
DELEGA AI DECRETI MINISTERIALI
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SINTESI
AVVISO DI ACCERTAMENTO
Nei 60 GIORNI dalla notifica
ADEMPIERE
IMPOSTA - versamento a titolo provvisorio di 1/3 degli importi a titolo d’imposta ex art. 15 - Dpr. n. 602/73 I restanti 2/3 dopo la sent. di I grado sfavorevole ed il residuo dopo la sentenza di II grado sfavorevole (art. 68 - Dpr. n. 546/92) SANZIONI – sino alla sentenza di I grado non deve nulla, dopo in caso di rigetto deve versare i 2/3 e dopo la sent. di II grado di rigetto il residuo
non si provvede ad alcun versamento
PRESENTARE ISTANZA DI ACC.TO CON ADESIONE - usufruendo della sospensione del termine per impugnare di 90 giorni e posticipazione del termine di affidamento del titolo esecutivo all’Agente della Riscos.
P R E S E N TA R E RICORSO CTP
ATTENZIONE: presentare istanza di sospensione unitamente al ricorso o con istanza separata
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Decorsi 60 GIORNI dalla notifica
Decorsi ULTERIORI 30 GIORNI dal termine ultimo per il pagamento senza che si sia proceduto ad alcun pagamento
L’Amm. Finanziaria trasmette l’estratto dell’A.A. e affida in carico la riscossione all’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
TITOLO ESECUTIVO
SOSPENSIONE AUTOMATICA 180 giorni decorrenti dall’affidamento (escluso azioni cautelari e conservative) eccetto per i casi di fondato pericolo per la riscossione
AGENTE DELLA RISCOSSIONE
CONSERVATIVE
PIGN.TO PRESSO TERZI
FERMO AMM.VO
ISCR. IPOTECAR.
SE NON E’ SOPRAGGIUNTA UNA ORDINANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE ex art. 47 - D.Lgs. n. 546/97
Entro i l 31/12 del 3° anno success ivo a que l lo in cu i l’acce r t amen to è d i venu to definitivo
SEQUESTRO CONSERVATIVO
Decorsi 180 gg. SOSPENSIONE AUTOMATICA (eccetto fondato pericolo per la riscossione) ex art. 29, co.1, lett.b) – D.L. n. 78/2010
CAUTELARI
AZIONI
AZ. SURROGATORIA art. 2900 c.c.
AZ. REVOCATORIA art. 2901 c.c.
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TERMINI DI CUI PUO’ USUFRUIRE IL CONTRIBUENTE
60 GIORNI PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO
90 GIORNI ISTANZA DI ACC.TO CON ADESIONE
46 GIORNI SOSPENSIONE FERIALE
406 GIORNI Prima dell’avvio delle procedure esecutive (di cui 46 di
sospensione feriale)
30 GIORNI ULTERIORI PER IL PAGAMENTO
180 GIORNI SOSPENSIONE AUTOMATICA
eventuale
ASPETTI PECULIARI
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b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla NOTIFICA e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, !
ASPETTI PECULIARI
NOTIFICA ATTI SUCCESSIVI (EX ART. 68 - D.Lgs. n. 546/92) TITOLO ESATTIVO
EFFICACIA “COSTITUTIVA” DELL’ATTO IMPOESATTIVO
ATTO NOTIFICATO = ATTO RECETTIZIO 1
2
PERFEZIONAMENTO DELL’ATTO IMPOESATTIVO
ASPETTI PECULIARI: segue
VIZIO DI NOTIFICA: - intermediazione dell’agente della notificazione (soggetto abilitato); - essenzialità della “relata” di notifca;
NOTIFICA " COMUNICAZIONE
VIZIO DI NOTIFICA = VIZIO DELL’ATTO STESSO
I N A P P L I C A B I L I T A ’ D E L L A S A N A T O R I A P E R RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO ex art. 156 C.p.c. (pluridirezionalità effettuale e diversità di funzioni dell’atto “impo-esattivo”)
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ASPETTI PECULIARI: segue
1. Termini per l’impugnazione;
2. Termine per la trasformazione in titolo esecutivo;
3. Termine per il pagamento complessivo o in caso di presentazione del ricorso di 1/3 delle somme dovute;
4. Termine per la maggiorazione degli interessi di mora;
5. Termine per la riscossione straordinaria in caso di fondato pericolo;
6. Termine per l’affidamento in carico agli Agenti della riscossione;
7. Termine di un anno successivamente al quale l’espropriazione forzata non può essere iniziata senza essere preceduta dalla notifica dell’avviso di cui all’art. 50 - Dpr. n. 602/73
NOTIFICA
OMESSA NOTIFICA DELL’ATTO IMPO-ESATTIVO (atto presupposto)
NOTIFICA DELL’ATTO SUCCESSIVO
(atto derivato)
POSSIBILI STRATEGIE DIFENSIVE ES.: FERMO ED IPOTECA 1. Omessa notifica dell’avviso di accertamento esecutivo (atto presupposto);
2. Vizi propri dell’atto.
ASPETTI PECULIARI
21
ES.: PIGNORAMENTO PRESSO TERZI 1. Impugnare il pignoramento davanti al giudice tributario - Omessa notifica dell’avviso di
accertamento esecutivo (atto presupposto) – conviene impugnare i 20 giorni per eventualmente riassumere davanti al giudice dell’esecuzione nel caso in cui il giudice tributario pronunci il proprio difetto di giurisdizione, in tali casi, può richiamarsi la sentenza della Corte di Cassazione SS. UU. n. 4636/2007;
2. Impugnare l’atto impoesattivo unitamente al pignoramento presso terzi chiedendone l’annullamento per omessa rituale notifica dello stesso;
3. Opposizione agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 C.p.c.; art. 57 - Dpr. n. 602/73; Cass.,
SS.UU., sent. n. 9840/2011; 4. Azione di risarcimento danni contro l’Ente impositore per la lesione patrimoniale subita
ASPETTI PECULIARI: segue
TECNICHE DI REDAZIONE
DEGLI ATTI DIFENSIVI: strategie di difesa e
motivi di impugnazione
22
I VIZI DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO
I. NULLITÀ DELL’ATTO IMPUGNATO - EMESSO AI SENSI DELL’ART. 29 - D.L. N. 78/2010 - PER INESISTENZA GIURIDICA DELLA NOTIFICAZIONE, IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 148 E 149 C.P.C., DEGLI ARTT. 3, CO. 1 E 14 - LEGGE N. 890/1982, NONCHÉ DEGLI ARTT. 42 E 60 - DPR. N. 600/1973.
Cass., sent. n. 24442/2008, Cass., sent.: n. 22849/2005 e n. 3739/2005; CTP Catania, sez. 6, sent. 4/06/12, n. 759; CTP Catania, sez. 3, sent. 21/03/11, n. 292; CTP Catania, sez. 4, sent. 2/03/11, n. 129; CTP Catania, sez. 8, sent. 14/02/11, n. 121; CTP Catania, Sez. 1, sent. 26/04/10, n. 270; CTP Catania, Sez. 6, sent. 31/05/10, n. 456; CTP Catania, sent. 15/12/2009, n. 949; CTP Palermo, sent. 9/01/12; CTP Ragusa, sez. 4, sent. 21/02/12, n. 168; CTP Agrigento, sez. 1, sent. 7/09/2009, n. 501; CTP Enna, sez. 2, sent. 9/02/12, n. 97; CTR Lombardia, sent. 141/2009; CTP Caserta, sentt. n. 940/12, n. 270/12; CTP Bari, sent. n. 51/12; CTP Vicenza, sent. n. 33/12.
MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
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II. NULLITÀ DELL’ATTO IMPUGNATO QUALE CONSEGUENZA DELLA INESISTENZA GIURIDICA DELLO STESSO, POICHE’ NON RISPONDENTE ALLO SCHEMA TIPICO NORMATIVAMENTE PREVISTO EX ART. 29 - D.L. N. 78/2010.
MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
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III. NULLITÀ DELL’ATTO OPPOSTO PER DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA, QUALE CONSEGUENZA DEL DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE, IN VIOLAZIONE DELL’ART. 42 - DPR. N. 600/73. Si contesta l’illegittimità dell’atto impugnato, quale conseguenza dell’avvenuta sottoscrizione a cura di un funzionario non legittimato.
MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
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CASS., sent. 11 ottobre 2012, n. 17400: "L'avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione non è quella del capo dell'ufficio titolare ma di un funzionario, quale il direttore tributario, di nona qualifica funzionale, incombe all'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l'esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'ufficio. Fermi, infatti, i casi di sostituzione e reggenza di cui all'art. 20, comma primo, lett. a) e b) del d.P.R. 8 maggio 1987 n. 266, è espressamente richiesta la delega a sottoscrivere: il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell'ufficio".
Idem:Cass., sent. 23.04.2008, n. 10513; Cass., sent. 10.11.2000, n. 14626; Cass., sent. 27.10. 2000, n. 14195; CTR Palermo - Sez. n. 18, sent. n. 315/11; C.T.R. Palermo - sez. 30, n. 69/11; sez. XXIV, n. 59/2009; sez. I, n. 1/2010; CTP Agrigento - Sez. n. 3, sent. n. 33/08; C.T.P. Agrigento - Sez. n. 1, sent.ze: n. 373/07; n. 282/07; n. 8/08; CTP Enna - Sez. III, Sent. n. 40/06; CTP Salerno, sent. n. 76/2002; CTP Lecce, sent. n. 332/2002; CTP Lecce, sent. n. 229/2002; CTR Bari, sent. n. 109/10; CTR Campobasso, sent. n. 12/2009
MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
IV. NULLITA’ DELL’ATTO IMPUGNATO DERIVANTE DALLA NULLITA’ DEL PRECETTO PER INCERTA DETERMINAZIONE DELLE SOMME INTIMATE. V. NULLITA’ DELL’ATTO IMPOESATTIVO IMPUGNATO PER MANCATA E /O INSUFFIC IENTE INDICAZ IONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
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V I . N U L L I T À D E L L ’ I M P U G N A T O A V V I S O D I ACCERTAMENTO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE QUALE CONSEGUENZA DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 42 - DPR. N. 600/1973, DELL’ART. 3 - LEGGE N. 241/1990, DELL’ART. 7 - LEGGE N. 212/2000, DEGLI ARTT. 3 E 21 SEPTIES - LEGGE N. 241/1990, NONCHÉ DELL’ART. 24 DELLA COSTITUZIONE. VII . NULLITÀ DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO IMPUGNATO PER L’INESISTENZA DELLA PRETESA TRIBUTARIA.
MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
L’’ACCERTAMENTO SINTETICO: VECCHIA E NUOVA NORMATIVA
A CONFRONTO -
STRATEGIE DIFENSIVE
Relatore Dott. Carlo Ferrari
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1 . D I S T I N Z I O N E T R A A C C E R T A M E N T O S I N T E T I C O E REDDITOMETRICO
2. ACCERTAMENTI SINTETICI - periodi d’imposta antecedenti il 2009: dal
2007 al 2008 - inquadramento normativo; - redditometro; - caso studio; - contraddittorio preventivo (facoltativo); - limiti applicativi.
3. ACCERTAMENTO SINTETICO - periodo d’imposta 2009 e successivi
- il nuovo art. 38 - Dpr. n. 600/73; - il nuovo Redditometro 2.0 - Decreto 24 dicembre 2012 - le principali novità; - criticità del nuovo strumento accertativo; - spesometro.
4. STRATEGIE DIFENSIVE
PROGRAMMA DELL’’INCONTRO
Accertamento ““sintetico”” e Accertamento ““redditometrico””
ACCERTAMENTO SINTETICO Consente agli uffici di determinare il reddito complessivo netto delle persone fisiche in relazione al contenuto induttivo di elementi e circostanze di fatto certi (spese sostenute) indipendentemente dalla preventiva determinazione analitica dei redditi posseduti dai contribuenti
REDDITOMETRO Disponibilità di elementi indicativi di capacità contributiva (pres. legale relativa) - art. 1 e 2 D.M. 10/09/1992
“l’effettuazione di una spesa è indice dell’esistenza di un reddito idoneo a sostenere la spesa stessa”
SPESA SOSTENUTA = REDDITO DEL CONTRIBUENTE
SPESA PER INCR. PATRIMON.
Esborsi di denaro effettuati per acquisti di immobili e investimenti finanziari
- Art. 38, co. 5 Dpr. n. 600/73
ART. 38, CO. 4, 5 - Dpr. N. 600/73
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MANOVRA CORRETTIVA 2010 DL. 31 maggio 2010 n. 78
conv. Lg. 30 luglio 2010 n. 212
NUOVO ACCERTAMENTO SINTETICO La manovra correttiva 2010 ha profondamente rivisitato la disciplina dell’accertamento sintetico e anche di quello basato sul redditometro. OBIETTIVO: adeguare lo strumento accertativo al mutato contesto socio-economico ENTRATA IN VIGORE - ART. 22 - DL. n. 78/2010 - “AGGIORNAMENTO DELL'ACCERTAMENTO SINTETICO”:«! con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto (31 maggio 2010)»
Non muta il presupposto di base: ricostruzione del reddito attraverso le spese sostenute e il possesso di determinati beni. Si tratta di un intervento di natura procedimentale e non di tipo sostanziale, ma il legislatore non ne prevede l’effetto retroattivo, ciò comporta una lesione del diritto di difesa (art. 24 COST.)
Periodo d’imposta 2009 - UNICO 2010 e successivi
Periodi d’imposta antecedenti il 2009: dal 2007 al 2008
ACCERTAMENTI SINTETICI - periodi d’’imposta antecedenti il 2009: dal 2007 al 2008
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Inquadramento normativo Dpr. n. 600/1973 - art. 38 co. 4 - 5
ANTE MANOVRA CORRETTIVA
ACC. SINTETICO Art. 38, co. 4 – PRIMA PARTE “L' ufficio, !, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato.”
SPESA PER INCR. PATRIMONIALI Art. 38, co. 5 “Qualora l' ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell' anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.”
REDDITOMETRO Art. 38, co. 4 – SECONDA PARTE “A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze !, sono stabilite le modalità in base alle quali l' ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi d' imposta.”
IL REDDITOMETRO
Si regge sulla divergenza tra quanto dichiarato dal contribuente e la sua capacità di spesa individuata dal possesso o dalla disponibilità di beni e fruizione di servizi
Opera un PROCEDIMENTO LOGICO A RITROSO: il reddito imputabile al contribuente accertato viene determinato in base alla disponibilità di determinati beni e fruizione di determinati servizi o alla spesa sostenuta per il loro acquisto prescindendo dalle fonti di produzione del reddito stesso
“Come è possibile che un soggetto che dichiari un reddito imponibile pari a zero o irrisorio possegga un vettura di 3000 cc, acquisti svariati immobili in un breve lasso di tempo, frequenti rinomati circoli?”
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Indicatori di capacità contributiva
Capacità di spesa di beni e servizi (autovetture, navi, residenze secondarie, !) TAB. Descrizione beni - Dm. 10/09/1992 e successivi aggiornamenti
Altri indici di spesa per consumo o investimenti Art. 1, co. 2 - Dm. 10/09/1992 Circolare G. di F. n. 1/2008 – PARTE IV, Cap. 12
Spesa per incrementi patrimoniali Art. 38, co. 5 - Dpr. n. 600/73
“REDDITOMETRO” (PROFILO GESTIONALE) per effetto della quota di spesa sostenuta per l’’utilizzo dei beni e/o servizi (la spesa si presume sostenuta nell’anno d’acquisto del bene e/o servizio e nei successivi fino alla dismissione)
per effetto dell’’esborso di denaro effettuato a seguito dell’’acquisto di beni durevoli (la spesa si presume sostenuta, salvo prova contraria, in quote costanti nell’’anno d’’acquisto del bene e nei quattro precedenti) “SPESA PER INCREMENTI PATRIMONIALI” (PROFILO PATRIMONIALE)
D.L.
n. 203/2005
Il presente decreto ha ridotto da sei a cinque anni il periodo di riferimento
PRESUNZIONE LEGALE IURIS TANTUM
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ATTENZIONE
Presunzione legale Presunzione semplice ? Cass., sent. 19 dicembre 2011, n. 27545 “la disponibilità di tali beni, come degli altri previsti dalla norma, costituisce, quindi, una presunzione di capacità contributiva da qualificare LEGALE ai sensi dell'art. 2728 c.c., perchè è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto certo di tale disponibilità la esistenza di una capacità contributiva”. Cass. sent. 29 ottobre 2012, n. 18604 “alla luce della confermata giurisprudenza di questa Corte (per tutte Cass. sent. n. 5794/2001) secondo la quale: "In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la determinazione del reddito effettuata sulla base dell'applicazione del cosiddetto redditometro dispensa l'Amministrazione Finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti-indici di maggiore capacità contributiva, individuati dal redditometro stesso e posti a base della pretesa tributaria fatta valere, e pone a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore”. ID. Cass., sent. n. 3316/09; n. 16284/07, n. 327/06
Relazione n. 94/2009 Uff. Massimario
Cass., ord. 22 ottobre 2010, n. 21661
A seguito della sent. SS.UU. n. 26635/2009 i giudici accomunano il redditometro agli studi di settore. Cass., sent. 17 giugno 2011, n. 13289 PRESUNZIONE SEMPLICE.
Cass., sent. 20 dicembre 2012, n. 23554 “D'altra parte, proprio l'accertamento sintetico disciplinato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, già ne l l a f o rmu laz ione an te r i o re a que l l a successivamente modificata dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 22, convertito in L. n. 122 del 2010, tende a determinare, attraverso l'utilizzo di presunzioni semplici, il reddito complessivo presunto del contribuente mediante i c.d. elementi indicativi di capacità contributiva stabiliti dai decreti ministeriali con periodicità biennale”.
I presupposti DM. 10/09/1992
REDDITOMETRO SPESA PER INCREMENTI PATRIMONIALI
PRIMARIO NATURA SOGGETTIVA
SECONDARIO NATURA OGGETTIVA
Art. 1: ““disponibilità di beni e servizi di cui all’art. 2, co. 2, Dpr. n. 600/73 e descritti nella tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto””; Art. 2: ““i beni e servizi di cui al co. 1, art. 1, si considerano nella disponibilità della persona fisica che a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere servizi, ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi”
persona fisica che ha effettuato l’’esborso di denaro per l’acquisto di beni durevoli
Il reddito accertabile sinteticamente si deve discostare per almento # da quello dichiarato; tale scostamento deve verificarsi per due o più periodi d’imposta
Il reddito accertabile sinteticamente si deve discostare per almento # da quello dichiarato; tale scostamento deve verificarsi per due o più periodi d’imposta
L’’indicata quota di scostamento del reddito dichiarato rispetto a quello determinabile ““sinteticamente”” in base agli opportuni coefficienti di redditività costituisce, per univoca disposizione normativa, il limite posto dal legislatore allo stesso potere dell’’Ufficio di determinazione sintetica del reddito. (Cfr. Cassazione Civile, sez. Tributaria, sentenza del 12.07.2006, n. 15824). Inoltre, la Corte di Cassazione con la sentenza del 9 gennaio 2009, n. 237 ha precisato che non è necessario che lo scostamento si verifichi in due o più periodi d’’imposta consecutivi.
Resta ferma la facoltà dell’ufficio di utilizzare per la determinazione sintetica del reddito complessivo netto anche elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva diversi da quelli menzionati ! (Cfr. art.1, co. 2 - D.M. 10.09.1992)
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IL CALCOLO
SPESE PER INCREMENTI PATRIMONIALI
REDDITOMETRO
Art. 3
D
.M.
10.09.1992
Art. 38
co. 5
D
pr.
600/1973
Reddito sintetico (RS) = spesa (pro-quota 1/5) sostenuta per l’’acquisto di beni e/o servizi
* Qualora il contribuente sia in possesso di più beni e/o servizi, i valori così ottenuti sono sommati secondo il seguente criterio: il valore più elevato è considerato per intero, il secondo valore è ridotto del 40 %; il terzo valore è ridotto del 50%; il quarto valore è ridotto del 60%, i valori successivi sono ridotti dell’80%.
** Ciascuno di detti importi è ridotto proporzionalmente al verificarsi delle seguenti circostanze: a) la disponibilità del bene e/o servizio non si è protratta per l’intero anno; b) che per il bene e/o servizio si sopporta solo in parte le spese; c) che il bene e/o servizio è utilizzato nell’esercizio di impresa, arti o professioni.
Reddito sintetico (RS)* = Importo reddituale attribuito a ciascun bene e/o servizio descritto nella tabella allegata al decreto (IR)**$ corrispondente coefficiente (Cf)
Determinazione del reddito complessivo netto - FASI
1. INDIVIDUAZIONE DEI BENI INDICATORI RIENTRANTI NELLA SFERA DI DISPONIBILITA’ DEL CONTRIBUENTE ACCERTATO; 2. SI CONSIDERANO GLI IMPORTI RELATIVI A CIASCUN BENE O SERVIZIO DISPONIBILE, I QUALI SI RICAVANO DALLA TABELLA ALLEGATA AL DECRETO RELATIVA ALL’ANNO D’IMPOSTA ACCERTATO; 3. CIASCUN IMPORTO E’ RIDOTTO PROPORZIONALMENTE ALLA QUOTA DI PROPRIETA’ ALLA PARTE DELLE SPESE SOSTENUTE E AL PERIODO DI POSSESSO, 4. SI MOLTIPLICA CIASCUN IMPORTO PER IL RISPETTIVO COEFFICIENTE INDICATO NELLA TABELLA; 5. I VALORI COSI’ OTTENUTI SONO ORDINATI PER ENTITA’ DECRESCENTE E SONO SOMMATI SECONDO IL SEGUENTE CRITERIO: il valore più elevato è considerato per intero, il secondo valore è ridotto del 40 %; il terzo valore è ridotto del 50%; il quarto valore è ridotto del 60%, i valori successivi sono ridotti dell’80%; 6. AL VALORE OTTENUTO DI CUI AL PUNTO 5 SI SOMMA LA QUOTA DEGLI INCREMENTI PATRIMONIALI AI SENSI DELL’ART. 38, CO. 5 - DPR. N. 600/73; 7. LA SOMMA COSI’ OTTENUTA COSTITUISCE REDDITO COMPLESSIVO NETTO ATTRIBUIBILE AL CONTRIBUENTE, DAL QUALE NON SONO DEDUCIBILI GLI ONERI DI CUI ALL’ART. 10 - Dpr. n. 917/86; 8. DETERMINAZIONE DELLO SCOSTAMENTO # PER DUE PERIODI, RISPETTO AL REDDITO DICHIARATO, CHE CONSENTE ALL’UFFICIO L’APPLICAZIONE DEL REDDITOMETRO.
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ESEMPIO di applicazione del redditometro per l’anno d’imposta 2005 (Coefficienti di cui al Provvedimento 17/05/2005: aggiornamento anni 2004 - 2005)
Un contribuente, residente in Sicilia, per l’anno d’imposta 2005 ha dichiarato redditi pari ad %. 50.000,00, nello stesso anno ha sostenuto le seguenti spese: - immobile sito in Catania, mq 160, periodo di possesso 12 mesi, quota: 100% in proprietà, gravato da mutuo stipulato il 6/12/2002: rate del periodo pari ad %. 8.438,00 (abitazione principale – RE01); - immobile sito in Giardini Naxos (ME), mq 110, periodo di possesso 120 mesi, quota: 50% in proprietà, (residenza secondaria – RE02); - autovettura a gasolio (AU01), anno di immatricolazione: 2004, periodo di possesso 12 mesi, quota: 50%.
Movimentazioni patrimoniali verificatesi nel periodo 2004 – 2008: - compravendita di fabbricato in data 01/04/2005, ruolo: avente causa, valore dichiarato %. 178.200,00; - compravendita di fabbricato in data 20/09/2005, ruolo: avente causa, valore dichiarato %. 338.000,00; - compravendita di fabbricato in data 01/07/2005, ruolo: dante causa, valore dichiarato %. 180.000,00.
SEGUE - Prospetto riepilogativo
AU – AUTOVEICOLI 1) AUTO A GASOLIO: HP: 16 - ANNO IMM.: 2004 - PERIOD.: 12 QUOTA: 50%; RE – RESIDENZE PRINCIPALI E SECONDARIE 1) PRINCIPALE: MQ 160 - MUTUI: %. 8.438,00 - PERIOD.: 12 QUOTA: 100%; 2) SECONDARIA: MQ 110 - MUTUI: %. 0,00 - PERIOD.: 12 QUOTA: 50%; DETERMINAZIONE QUOTA INCREMENTI PATRIMONIALI Totale incrementi patrimoniali: %. 516.200,00 Totale decrementi patrimoniali: %. 180.000,00 Totale variazione patrimoniale: %. 336.200,00 QUOTA RELATIVA ALL’ANNO 2005 (1/5 di %. 336.200,00 ex art. 38, co. 5 - Dpr. n. 600/73): %. 67.240,00
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SEGUE - TABELLA: Descrizione beni
PROVVEDIMENTO 17/05/2005
3. Autoveicoli con alimentazione a gasolio fino a 16 HP ……………………………… euro 3.336,67 coefficiente 5
Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli autoveicoli sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.
6. Residenze principali e secondarie 6.3 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale e detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna:
fino a 120 mq ………………………… euro 17,65/mq annue coefficiente 4 oltre 120 mq ………………………….. euro 17.65/mq annue coefficiente 5
6.4 Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate in Italia:
fino a 120 mq - valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50% coefficiente 5
oltre 120 mq - valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50% coefficiente 6
Per le residenze in proprietà indicate ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono aumentati delle rate di ammortamento degli eventuali mutui ad esse relativi. In tal caso, i rispettivi coefficienti sono ridotti di una unità. L'ammontare risultante dall'applicazione dei nuovi coefficienti agli importi così determinati non può, comunque, essere inferiore a quello ottenuto in assenza di mutui.
SEGUE – Determinazione valore attribuibile ai singoli beni come da TABELLA (PROVVEDIMENTO 17/05/2005)
RE01: MQ 160 * %. 17,65 = %. 2.824,00 + %. 8.438,00 (RATE MUTUO)= %. 11.262,00 RE02: MQ 110 * %. 8,83 = %. 970,75 QUOTA: 50% = %. 485,38 AU01: fino a 16 HP !!!!!!!! ". 3.336,67 QUOTA: 50% = %. 1.668,33
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SEGUE - Determinazione del reddito complessivo netto accertato
BENI
IMPORT. TAB. PROVV. 2005
(1)
COEFF (2)
VALORE (1)*(2)*(100% -
eventuale % abbatim. per vetustà) (5)
ABBAT. (4)
REDD. LORDO ATTRIBUIB.
(5) * (100% abbattim.)
RE01 11.262,00 4 45.048,00 0% 45.048,00
AU01 1.668,33 5 8.341.65 40% 3.336.67
RE02 485,38 5 2.426,88 50% 1.213,44
INCR. PATR. (QUOTA 2005) 67.240,00 67.240,00
TOT. REDD. COMPL. NETTO.
116.838,81
SEGUE - Determinazione valore dello scostamento
Art. 38, co. 4 - Dpr. n. 600/73: ““il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno # da quello dichiarato”” NEL CASO SPECIFICO: REDD. COMPLESSIVO NETTO ACCERTATO: ". 116.838,11 25% di ". 116.838,81 = ". 29.209,70 scostamento che consente all’’ufficio l’’applicazione del redditometro. Se il reddito dichiarato dal contribuente è inferiore o uguale a (". 116.838,81 - ". 29.209,70) = ". 87.629,11 questi sarà accertabile mediante ricostruzione sintetica con l’’ausilio del redditormetro. NEL CASO SPECIFICO: REDDITO DICHIARATO DAL CONTRIBUENTE: ". 50.000,00 quindi ben al di sotto della soglia minima ". 87.629,11. IMPORTANTE - Art. 38, co. 4 - Dpr. n. 600/73: ““il reddito dichiarato non risulta congruo per due o più periodi di imposta”” anche non consecutivi. (Cass., sentenza 9 gennaio 2009, n. 237)
36
ASPETTI OPERATIVI - IL CONTRIBUTO DELLA PRASSI
Circ. 49/E del 9.8.07
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI
LISTE SELETTIVE “AU - Autovetture” “T - Incr. Patrimoniali” SEGNALAZIONI DEI COMUNI trasmesse all’’A.E. tramite il sistem (S.I.A.T.E.L.).
Occorre porre particolare a t t e n z i o n e a l n u c l e o familiare (c.d. ““FAMIGLIE F I S C A L I ”” ) , o v v e r o individuare quali sono i c o m p o n e n t i c h e n o n dichiarano redditi o che dichiarano redditi irrisori rispetto alla manifestazione d i r i c c h e z z a l o r o riconducibile e, quindi, quali sono i soggetti di effettivo interesse fiscale ai fini del contrasto all’’evasione
La par tec ipaz ione de i Comun i all’attività di accertamento dei tributi erariali rappresenta il livello più avanzato a cui il legislatore (art. 1 - D. L. n. 203/2005) ha fatto ricorso per contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale.
Provv. 175466/2008
187461/2007
IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO
Gli Uffici, verificato che il reddito determinato sinteticamente sia rispettoso dei requisiti di cui all’’art. 38, co. 4, potrebbero: - inviare al contribuente un ““invito a comparire””, ai sensi dell’’art. 5, Dlgs. n. 218/97 dando avvio al contraddittorio in merito;
- inviare al contribuente un questionario relativo a dati e notizie ritenuti rilevanti ai fini dell’’accertamento in corso;
- chiedere l’’esibizione di documentazione e atti utili alla verifica. (Circ. A.E., 9 agosto 2007, n. 49)
- emettere l’’avviso di accertamento
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Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notifica dell’accertamento, che il maggiore reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ovvero da smobilizzi patrimoniali e/o altro se documentalmente provabile. L’entità di tali redditi e la durata del loro p o s s e s s o d e v o n o r i s u l t a r e d a i d o n e a documentazione. (art. 38, co. 6 – Dpr. n. 600/73; art. 4, co. 2 - DM. 10/09/1992)
La Cassazione ha precisato che è SOLO FACOLTATIVO: «il paradigma normativo del procedimento di accertamento della veridicità delle dichiarazioni dei contribuenti, disciplinato dal titolo quarto del D.P.R. n. 600/1973, non prevede, quale presupposto o momento necessario ed indefettibile della serie procedimentale finalizzata alla rettifica, l’’invio del questionario di cui all’’art. 32, n. 4, sicchè il mancato invio del medesimo non inficia la perfezione e la validità del procedimento in rettifica». (Cfr. Cass., sentenza 20 giugno 2007, n. 14367) TALE ORIENTAMENTO PUO’’ DIRSI ORMAI SUPERATO – Vd. Corte di Giustizia Europea, 18 dicembre 2008, causa C-349/07)
Segue - IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO
Le disposizioni previgenti la MANOVRA CORRETTIVA non prevedono, in realtà, l’’obbligo per l’’Amm. fin. di instaurare un CONTRADDITTORIO con il contribuente, dunque l’’invito da parte dell’’Ufficio a fornire chiarimenti, ove ciò avvenga, non è altro (a detta dell’’Ufficio) che un gesto di buona amministrazione nel pieno rispetto del principio di collaborazione, principio che deve contraddistinguere i rapporti fisco - contribuente. (art. 10 - Lg. n. 212/2000)
ATTIVAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO: ratio
Nel pieno rispetto del principio generale del c.d. “giusto procedimento”, il provvedimento finale deve essere adottato dall’Amministrazione finanziaria dopo aver messo il contribuente accertato in condizione di esporre le proprie ragioni sia a tutela del proprio interesse, che a titolo di collaborazione nell’interesse pubblico. FINALITA’: rendere più efficiente ed efficace l’azione dell’Amm. fin. attraverso l’adeguamento dell’accertamento alla realtà del singolo contribuente e potenziare le garanzie di quest’ultimo che si traducono nella possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa in una fase antecedente a quella contenziosa. Ebbene, in applicazione del principio del giusto procedimento, in ambito comunitario si è affermata l’esigenza dell’attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. ‹‹!i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’Amministrazione intende fondare la sua decisione››. (Cfr. Corte di Giustizia Europea, 18 dicembre 2008, causa C-349/07) CONTRADDITTORIO PREVENTIVO = PRINCIPIO FONDAMENTALE DELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO
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OMESSA ATTIVAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO: conseguenze
SECONDO I GIUDICI EUROPEI: “il contraddittorio preventivo valorizza il procedimento amministrativo perché funzionale a due valori: tutela degli interessi del soggetto inciso dal procedimento e bontà dell’azione amministrativa”. Alla luce di una interpretazione adeguatrice al diritto della Comunità europea, cui deve tendere anche quella costituzionale, il “giusto procedimento amministrativo”, che trova legittimazione nei principi di legalità (art. 23 Cost.) e di imparzialità amministrativa (art. 97 Cost.), risulterebbe, quindi, leso dalla mancata adozione dei provvedimenti necessari ad instaurare un preventivo contraddittorio tra le parti, non essendo più sufficiente la tutela giurisdizionale assicurata ex post dall’art. 24 e dall’art. 113 della Cost.
OMESSA ATTIVAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO: conseguenze I GIUDICI DI LEGITTIMITA’ A SEZIONI UNITE, IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DETTATI DAI
GIUDICI EUROPEI, HANNO RICONOSCIUTO L’IMPORTANZA DELL’ATTIVAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO: “il contraddittorio deve ritenersi un elemento essenziale e imprescindibile (anche in assenza di una espressa previsione normativa) del giusto procedimento che legittima l’azione amministrativa (in questo senso v. Cass., n. 2816 del 2008), sulla base di argomentazioni che il collegio condivide e conferma, dall’altro esso è il mezzo più efficace per consentire un necessario adeguamento della elaborazione parametrica ! alla concreta realtà reddituale oggetto dell’accertamento nei confronti di un singolo contribuente ! ciò che da sostanza all’accertamento è appunto il contraddittorio con il contribuente, dal quale possono emergere elementi idonei a commisurare la concreta realtà economica dello stesso”. (Cfr. Cass., SS. UU., sent. 18 dicembre 2009, n. 26635) ED ANCORA: “Peraltro, lo stesso legislatore dello Statuto del contribuente prevede all’art. 12, comma 7 (che si pone come norma generale), un tendenziale necessario contraddittorio anticipato attraverso il quale il contribuente possa fornire dati e richiesta che l’Ufficio ha l’obbligo di valutare, conferma indiscutibilmente l’esigenza che l’accertamento venga calibrato sempre al caso concreto, sulla base di una conoscenza più approfondita della situazione verificata”. (Cfr. Cass., 23 luglio 2010, n. 17408)
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OMESSA ATTIVAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO: conseguenze
“L’accertamento sintetico è illegittimo tutte le volte in cui l’Agenzia delle Entrate non abbia instaurato un preventivo contraddittorio con il contribuente”. (Cfr. C.T.R. Puglia, sent. n. 9/11/12)
OMESSA ATTIVAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO: giurisprudenza DA ULTIMO
CASS., sent. 17 giugno 2011, n. 13289 “Gli avvisi di accertamento del presente processo - ! - concernono la determinazione sintetica, art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600, del reddito complessivo ! utilizzando i coefficienti di cui al D.M. 10 settembre 1992 e 9 novembre 1992. in ordine alla pretesa fiscale fondata, come nel caso, sulla utilizzazione dei “coefficienti” detti le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 18 dicembre 2009 n. 26635) hanno affermato il seguente (condivisibile) principio di diritto (ribadito da Cass. trib. !): - “la procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sè considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente (che può tuttavia, restare inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione, di questo suo atteggiamento), esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell'accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell'attività accertativa siano state disattese ! ”
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OMESSA ATTIVAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO: giurisprudenza
“Il contribuente ha, nel giudizio relativo all'impugnazione dell'atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall'ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente” stesso. La condivisione di siffatti principi, come intuitivo, costituisce la chiave obbligata di lettura sia della motivazione addotta dal giudice del merito che delle censure rivolte contro le stesse dall’ente impositore”. (IN TERMINI - Cass., sent. 22 ottobre 2010, n. 21661)
ED ANCORA !
Gli Uffici, sussistendone i presupposti, valuteranno l’opportunità di esperire ulteriori indagini. Si fa riferimento allo strumento delle INDAGINI FINANZIARIE, condotte con riguardo ai movimenti relativi ai conti correnti ed alle cd. operazioni extra-conto; si segnalano altresì, ai fini dell’indagine, i conti deposito titoli, gli eventuali finanziamenti ed i crediti concessi, i quali evidenziano una potenziale capacità di spesa che si realizza attraverso movimenti finanziari, inclusi generalmente nei movimenti del conto corrente ovvero attraverso operazioni extra-conto. Più in generale, la documentazione acquisita sarà analizzata al fine di riscontrare direttamente se le movimentazioni – attive (accreditamenti) e passive (prelevamenti) – ivi evidenziate siano o meno compatibili con la complessiva capacità contributiva del soggetto sottoposto a controllo.
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IL CONTRIBUENTE PUO’ VALUTARE L’OPPORTUNITA’ DI:
PARTECIPARE AL CONTRADDITTORIO
Fornire elementi giustificativi volti a dimostrare il non occultamento di redditi
ADESIONE ORDINARIA Riduzione delle Sanzioni nella misura di 1/3
…qualora gli elementi forniti non siano sufficienti ad annullare la pretesa tributaria, definire con la procedura ordinaria dell’accertamento con adesione
““L'esito del contraddittorio endoprocedimentale non condiziona, tuttavia, la impugnabilità dell'accertamento innanzi al giudice tributario, al quale il contribuente potrà proporre ogni eccezione (e prova) che ritenga utile alla sua difesa, senza essere vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo””. (Cass., SS. UU., sentenza 18 dicembre 2009, n. 26635)
NON PARTECIPARE AL CONTRADDITTORIO
…opportunità ADESIONE AGEVOLATA Riduzione delle Sanzioni nella misura di 1/6, e dilazione di pagamento senza prestazione di garanzie
Verificato il legittimo operato dell’Ufficio, definire l’invito ex art. 5. co 1 bis D. L.gs. 218/1997 (definizione agevolata introdotta con il decreto anti-crisi)
“Vero è che la mancata partecipazione del contribuente, debitamente invitato, all’’attività amministrativa istruttoria in contraddittorio con l’’ufficio tributario legittima l’’adozione dell’’avviso di accertamento presuntivo; ciò tuttavia non impedisce al contribuente medesimo di fornire, in sede processuale, la prova che non ha dato in sede procedimentale amministrativa””. (Cass., sentenza 28 maggio 2009, n. 12630 - ID. Cass., SS. UU., sentenza 18 dicembre 2009, n. 26635; Cass. sentenza 07/02/2008, n. 2816)
GLI ELEMENTI GIUSTIFICATIVI
“la determinazione del reddito effettuata sulla base dell'applicazione del cosiddetto "redditometro" (D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992) non impedisce al contribuente di dimostrare, in modo concreto, che egli possiede un reddito inferiore, poichè le presunzioni poste dal redditometro sono soltanto relative e non assolute; per cui la prova contraria non è limitata a quella prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 5 (e cioè che il maggior reddito accertato è costituito da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta), ma è consentito dimostrare che il reddito presunto sulla base del coefficiente non esiste o esiste in misura inferiore”. (Cass., sentenza 18/06/2008, n. 16472 – ID. Cass. n. 11300/00 )
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Segue - GLI ELEMENTI GIUSTIFICATIVI
1 – Sulla legittimità dell’accertamento sintetico
Errori nel computo del reddito sintetico
- Erronea applicazione dei parametri e coefficienti di calcolo - Mancanza dei presupposti oggettivi (scostamento # per due o più periodi d’’imposta anche non consecutivi)
2 – Sulla irrilevanza in tutto o in parte di uno o più indicatori
Mancato utilizzo in tutto o in parte dei beni e/o servizi
- Il bene e/o servizio è nella disponibilità di altri soggetti e/oquesti ne sostengono in tutto o in parte la spesa - Il bene e/o servizio è utilizzato in tutto o in parte nell’’attività d’’impresa - Il bene e/o servizio è stato utilizzato solo per una frazione d’’anno
Circa l’’effettiva spesa per incrementi patrimoniali
Il contribuente può dimostrare un effettivo esborso per l’’acquisto diverso da quello che risulta all’’ufficio (disinvestimenti, accensioni di mutui, prestiti (se da familiari è importante la tracciabilità del denaro), finanziamenti, vincite, eredità, donazioni, etc.)
3 – Circa il possesso di particolari categorie di reddito e/o altre giustificazioni sostenibili
Possesso di part icolar i categorie di reddito (art. 38, co. 6 – Dpr. n. 600/73)
- Redditi esenti - Redditi soggetti a ritenuta alla fonte - Redditi che non concorrono alla formazione del reddito imponibile
! a l t r e g i u s t i f i c a z i o n i sostenibili
- Utilizzo di somme riscosse a titolo di disinvestimenti patrimoniali - Utilizzo di somme di denaro derivanti da eredità, donazioni, vincite, risarcimenti patrimoniali etc. - Utilizzo di somme di denaro elargite da un coniuge o parente - Utilizzo redditi conseguiti a fronte di importi fiscali convenzionali (es. redditi agrari)
In tal caso occorre fare riferimento al Volume Aff. IVA
ESITO del CONTRADDITTORIO
POSITIVO
ARCHIVIAZIONE
NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO
NEGATIVO
ADESIONE AI CONTENUTI DELL’INVITO USUFRUENDO DELLA RIDUZIONE DELLE SANZIONI NELLA MISURA DI 1/6 (ex art. 5 – Dlgs. n. 218/97)
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ACCERTAMENTO SINTETICO - periodo d’’imposta 2009 e successivi
MANOVRA CORRETTIVA 2010 DL. 31/05/2010 n. 78 - conv. Lg. 30/07/2010 n. 212
IL LEGISLATORE HA COMPLETAMENTE RISCRITTO I COMMI DA 4 A 8 DELL’ART. 38 – DPR. N. 600/73 OBIETTIVO: adeguare lo strumento dell’accertamento sintetico al mutato contesto socio – economico. ENTRATA IN VIGORE - ART. 22 - DL. n. 78/2010 - “AGGIORNAMENTO DELL'ACCERTAMENTO SINTETICO”:«! con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto (31 maggio 2010)» Non muta il PRESUPPOSTO DI BASE: ricostruzione del reddito attraverso le spese sostenute e il possesso di determinati beni.
Periodo d’imposta 2009 - UNICO 2010 e successivi
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IL NUOVO ART. 38 VECCHIA NORMATIVA – co. 4:“L' ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall' articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze [5-6], da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l' ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto [7-8], quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi d' imposta”
NUOVO CO. 4 – “L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento e' avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile”. ACCERTAMENTO SINTETICO
IL NUOVO ART. 38 VECCHIA NORMATIVA – co. 5:“Qualora l' ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell' anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti ”
NUOVO CO. 5 – “La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso e' fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma”. REDDITOMETRO
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Segue - IL NUOVO ART. 38 VECCHIA NORMATIVA – co. 6:“Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell' accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d' imposta. L' entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione ”
NUOVO CO. 6 – “La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato”.*
* Lo scostamento può risultare pari ad un terzo quando il contribuente risulta “congruo e coerente” rispetto ai risultati degli studi di settore - art. 10, co. 9 - D.L. n. 201/2011
Segue - IL NUOVO ART. 38 VECCHIA NORMATIVA – co. 7:“Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all' art. 10 del decreto indicato nel secondo comma [13]. Agli effetti dell' imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato reddito di capitale salva la facoltà del contribuente di provarne l' appartenenza ad altre categorie di redditi”
NUOVO CO. 7 – “L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.”.
VECCHIA NORMATIVA – co. 8:“Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4)”
NUOVO CO. 8 – “Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge”.
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LE PRINCIPALI NOVITA’ -LA NUOVA FORMULAZIONE DELL’ART. 38 CONSENTE UNA PIU’ NETTA DISTINZIONE
TRA ACCERTAMENTO SINTETICO E REDDITOMETRO: al comma 4 si fa riferimento all’accertamento sintetico attraverso il quale la determinazione del reddito complessivo accertabile avviene “SULLA BASE DELLE SPESE DI QUALSIASI GENERE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO D'IMPOSTA”; al comma 5 si fa riferimento al nuovo redditometro attraverso il quale la determinazione sintetica può avvenire “SUL CONTENUTO INDUTTIVO DI ELEMENTI INDICATIVI DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA INDIVIDUATO MEDIANTE L'ANALISI DI CAMPIONI SIGNIFICATIVI DI CONTRIBUENTI, DIFFERENZIATI ANCHE IN FUNZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E DELL'AREA TERRITORIALE DI APPARTENENZA” la cui individuazione è demandata ad apposito decreto ministeriale; - INTRODUZIONE DI NUOVI INDICATORI DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA: DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 2012 - G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013
Segue - LE PRINCIPALI NOVITA’
- NUOVI PRESUPPOSTI PER L’APPLICAZIONE DELL’ACCERTAMENTO SINTETICO: “RIDUZIONE DELLO SCOSTAMENTO SOGLIA TRA REDDITO ACCERTABILE E REDDITO DICHIARATO”: condizione essenziale affinchè l’ufficio possa procedere alla determinazione sintetica del reddito complessivo è che il REDDITO COMPLESSIVO ACCERTABILE ECCEDA DI ALMENO UN QUINTO QUELLO DICHIARATO. Tale scostamento non è più richiesto che si verifichi per due o più esercizi (vecchia normativa) è necessario che si verifichi per un UNICO PERIODO D’IMPOSTA.
Esempio: reddito accertato è pari a %. 50.000,00, lo scostamento da calcolare è di %. 10.000,00 e, quindi, il redditometro può essere applicato nel caso in cui il reddito dichiarato sia inferiore ad %. 40.000,00
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Segue - LE PRINCIPALI NOVITA’ - SPESE DI QUALSIASI GENERE :
I nuovi accertamenti saranno condotti sulla base delle “spese di qualsiasi genere” sostenute, a qualsiasi titolo, nel corso del periodo d’imposta accertato e l’ammontare delle stesse concorrerà, integralmente, alla formazione del reddito complessivo del contribuente nell’esercizio di sostenimento delle spese stesse. Non ci si riferisce più ad “elementi e circostanze di fatto certi” (vecchia normativa)
PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA ( ? giurisprudenza contrastante)
Tutto quanto è speso nel periodo d’imposta accertato è da ricollegare a redditi prodotti nel periodo medesimo, salvo la possibilità di dimostrare che le stesse sono state sostenute con redditi conseguiti in altri periodi d’imposta, redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ovvero liberalità.
DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 2012 - G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013
SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE
Segue - LE PRINCIPALI NOVITA’ ABROGAZIONE DELLA SPESA PER INCREMENTI PATRIMONIALI:
Il legislatore nella nuova formulazione dell’art. 38 non ha più fatto menzione della “spesa per incrementi patrimoniali”: EFFETTI: POSITIVI - i beni ricompresi nell’accertamento non rilevano due volte nella determinazione del reddito sintetico; NEGATIVI - sono ricompresi tra le “spese di qualsiasi genere” sostenute nel corso del periodo d’imposta, quindi, anche la spesa sostenuta per l’acquisto del bene durevole concorre per intero nell’anno
Esempio: acquisto nell’anno 2009 di un immobile del valore di %. 100.000,00, con la vecchia normativa avrebbe concorso alla determinazione del reddito accertabile per 1/5 ossia per %. 20.000,00, con l’introduzione della nuova normativa l’importo di %. 100.000,00 concorre integralmente alla formazione del reddito sintetico complessivo attribuibile al contribuente
SALVO PROVA CONTRARIA
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Segue: LE PRINCIPALI NOVITA’ - OBBLIGATORIETA’ DEL CONTRADDITTORIO - ACCERTAMENTO CON ADESIONE:
Al comma 7 il legislatore ha espressamente previsto l’obbligo, da parte degli Uffici finanziari, di “invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati ed informazioni rilevanti ai fini dell’accertamento”, successivamente, qualora, l’Ufficio sulla base delle informazioni raccolte, a seguito dell’invito, decide di proseguire il controllo del soggetto, ha l’obbligo di “avviare il procedimento di accertamento con adesione ex art. 5 - Dlgs. n. 218/97”.
L’intera procedura è OBBLIGATORIA
A PENA DELLA NULLITA’ DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO
Selezione del soggetto da sottoporre al controllo e inizio del controllo
Invito al contribuente a comparire per fornire dati e notizie (INCONTRO INFORMATIVO)
Valutazione dei giustificativi di spesa INTERESSE A PROSEGUIRE IL CONTROLLO
Attivazione del procedimento di ACCERT. ADESIONE INVITO (CONTRADD.)
EMISSIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO
ADESIONE ALL’INVITO - RID. SANZ. 1/6
Segue: LE PRINCIPALI NOVITA’
- OBBLIGATORIETA’ DEL CONTRADDITTORIO E DIFESA DEL CONTRIBUENTE : Il contribuente è tenuto a giustificare le spese effettivamente sostenute ovvero, con quali fonti di finanziamento sono state realizzate. Il contribuente può dimostrare di non aver sostenuto in tutto o in parte la spesa, viceversa è tenuto a dimostrare che la stessa sia stata finanziata con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile (redditi provenienti da periodi precedenti, indebitamento; eredità, donazioni, vincite, somme elargite dal coniuge, parenti o amici - si rammenta di garantire in questi casi la tracciabilità del denaro - ecc!)
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Segue: LE PRINCIPALI NOVITA’
- DEDUCIBILITA’ DEGLI ONERI DI CUI ALL’ART. 10 Dpr. n. 917/86: La nuova normativa non effettua più un richiamo al “reddito complessivo netto” del contribuente ma fa riferimento solamente al “reddito complessivo” accertabile, il legislatore ha poi previsto al co. 8 la possibilità di detrarre dal reddito complessivo determinato sinteticamente i soli oneri previsti dall'articolo 10 del Dpr. n. 917/86; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge, vale a dire le detrazioni per i familiari a carico di cui all’art. 12, le detrazioni prevista ai successivi artt. 13, 15 e 16 del TUIR nonché le detrazioni contenute in altre disposizioni normative, per cui il reddito accertato sinteticamente è un reddito lordo.
Segue: LE PRINCIPALI NOVITA’
- POTENZIAMENTO DEL RUOLO DEI COMUNI NEL SISTEMA DI ACCERTAMENTO ART. 18 DL. n. 78/2010: Il suddetto articolo ha modificato in più parti l’art. 44 - Dpr. n. 600/73 La norma prevede, inoltre, che “la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo e' incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonche' delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso”.
I FASE: ““SEGNALAZIONE AL COMUNE””
“gli Uffici dell'Agenzia delle entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi”
II FASE: ““INTERVENTO DEL COMUNE””
Il comune “comunica entro sessanta giorni da quello di ricevimento della segnalazione ogni elemento utili alla determinazione del reddito complessivo”
III FASE: ““EMISSIONE DELL’’ATTO””
Ricevute le informazioni dal comune o trascorsi inutilmente i 60 giorni, l’ufficio procede all’emissione dell’atto
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IN SINTESI
INDICATORI DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA IN FUNZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E DELL’AREA TERRITORIALE
“SPESE DI QUALSIASI GENERE” – SOSTENUTE CON REDDITI CONSEGUITI NEL MEDESIMO PERIODO
ABROGAZIONE DELLE “SPESE PER INCREMENTI PATRIMONIALI”
ATTIVAZIONE OBBLIGATORIA: DELL’INVITO A FORNIRE DATI E INFORMAZIONI UTILI ALL’ACCERTAMENTO E DELL’AVVIO DELLA PROCEDURA DI ACCERTAMENO CON ADESIONE (art. 5 – D.lgs. n. 218/97) IL CONTRIBUENTE PUO’ PROVARE CHE NON HA SOSTENUTO IN TUTTO O IN PARTE LE SPESE O VICERVERSA CHE LE STESSE SONO STATE SOSTENUTE CON REDDITI DIVERSI DA QUELLI DICHIARATI
RIDUZIONE DELLO SCOSTAMENTO AD 1/5 PER UN UNICO PERIODO
DEDUZIONE DAL REDDITO SINTETICO ACCERTATO DEGLI ONERI DEDUCIBILI E DEGLI ONERI DETRAIBILI
D.M. 24 dicembre 2012 G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013
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D.M. 24 dicembre 2012
Contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 38del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, come sostituiti dall'art. 22, comma 1, del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78 ! introdotto con la finalità di adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio-economico mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio;
D.M. 24 dicembre 2012
Art. 1 ELEMENTI DI SPESA INDICATIVI DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA E CONTENUTO
INDUTTIVO 1. Con il presente decreto è individuato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità
contributiva sulla base del quale ! può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.
2. Ai fini del presente decreto, per elemento indicativo di capacità contributiva si intende la spesa sostenuta dal contribuente per l'acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento. !
3. Il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva, indicato nella tabella A, è
determinato tenendo conto della spesa media, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare di appartenenza del contribuente; tale contenuto induttivo corrisponde alla spesa media risultante dall'indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, ! effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti ad undici tipologie di nuclei familiari distribuite nelle cinque aree territoriali in cui e' suddiviso il territorio nazionale.
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D.M. 24 dicembre 2012
4. Il contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva indicati nella tabella A è, altresì, determinato considerando le risultanze di analisi e studi socio economici, anche di settore. 5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, in presenza di spese indicate nella tabella A, si considera l'ammontare più elevato tra quello disponibile o risultante dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria e quello determinato considerando la spesa media rilevata dai risultati dell'indagine sui consumi dell'Istituto nazionale di statistica o da analisi e studi socio economici, anche di settore. 6. Ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, resta ferma la facoltà dell'Agenzia delle entrate di utilizzare, altresì: - elementi di capacità contributiva diversi da quelli riportati nella tabella A, qualora siano disponibili dati relativi alla spesa sostenuta per l'acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento; - quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno.
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Art. 2 SPESE PER BENI E SERVIZI 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, le spese relative ai beni e servizi si
considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria. Si considerano, inoltre, sostenute dal contribuente, le spese relative ai beni e servizi effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico.
2. Non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi
sono relativi esclusivamente ed effettivamente all'attività di impresa o all'esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione.
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Art. 3 UTILIZZO DEI DATI RELATIVI AGLI ELEMENTI INDICATIVI DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA
AI FINI DELLA DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO COMPLESSIVO ACCERTABILE.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, l'Agenzia delle entrate determina il reddito
complessivo accertabile del contribuente sulla base: a) dell'ammontare delle spese, anche diverse rispetto a quelle indicate nella tabella A che, dai dati
disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, risultano sostenute dal contribuente;
b) della quota parte, attribuibile al contribuente, dell'ammontare della spesa media ISTAT riferita ai consumi del nucleo familiare di appartenenza, determinata: nella percentuale corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo attribuibile al contribuente ed il totale dei redditi complessivi attribuibili ai componenti del nucleo familiare; in assenza di redditi dichiarati dal nucleo familiare, nella percentuale corrispondente al rapporto tra le spese sostenute dal contribuente ed il totale delle spese dell'intero nucleo familiare, risultanti dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria;
c) dell'ammontare delle ulteriori spese riferite ai beni e servizi, presenti nella tabella A, nella misura determinata considerando la spesa rilevata da analisi e studi socio economici;
d) della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d'imposta, nella misura determinata con le modalità indicate nella tabella A;
e) della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno.
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Art. 4 SPESE ATTRIBUITE AL CONTRIBUENTE IN SEDE DI DETERMINAZIONE SINTETICA
DEL REDDITO COMPLESSIVO DELLE PERSONE FISICHE E PROVA CONTRARIA 1. In presenza delle condizioni indicate al sesto comma dell'art. 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al verificarsi delle quali è ammessa la determinazione sintetica del reddito complessivo, il contribuente ha facoltà di dimostrare:
a) che il finanziamento delle spese è avvenuto: a1) con redditi diversi da quelli
posseduti nel periodo d'imposta; a2) con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile; a3) da parte di soggetti diversi dal contribuente;
b) il diverso ammontare delle spese attribuite al medesimo.
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Art. 5 EFFICACIA 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si rendono applicabili alla determinazione
sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2009.
FUNZIONAMENTO
RICOSTRUZIONE REDDITO
- Informazioni risultanti dall’Anagrafe Tributaria - Spese medie derivanti dalle indagini ISTAT - Risultanze di analisi e studi socio economici, anche di settore
ELEMENTI DI CAPACITA’
CONTRIBUTIVA
CONSUMI: - Consumi generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature - abitazione - Combustibili ed energia - Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa - Sanità - Trasporti - Comunicazioni - Istruzione - Tempo libero, cultura e giochi - Altri beni e servizi INVESTIMENTI: Incremento patrimoniale: ammontare degli investimenti effettuati nell’anno, MENO ammontare dei disinvestimenti effettuati nell’anno e dei disinvestimenti netti dei quattro anni precedenti all’acquisto dei beni, risultante da dati disponibili o presenti in A.T.
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FUNZIONAMENTO
NUCLEO FAMILIARE
TIPOLOGIA: - Persona con meno di 35 anni - Coppia senza figli con meno di 35 anni - Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni - Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni - Persona sola con 65 anni o più - Coppia senza figli con 65 anni o più - Coppia con un figlio - Coppia con tre o più figli - Monogenitore - Altre tipologie
ZONA GEOGRAFICA DI APPARTENENZA
- Nord – ovest - Nord – est - Centro - Sud - Isole
SCOSTAMENTO 20% ANNUALITA’ “ANOMALE”
1
FUNZIONAMENTO
MECCANISMO Si considera l'ammontare più elevato tra quello disponibile o risultante dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria e quello determinato considerando la spesa media rilevata dai risultati dell'indagine sui consumi dell'Istituto nazionale di statistica o da analisi e studi socio economici, anche di settore.
TIPOLOGIA DI REDDITO ACCERTATO
LORDO. Ammesse deduzioni e detrazioni IRPEF
CONTRADDITTORIO PREVENTIVO
OBBLIGATORIO
STRATIFICAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO
- SPESE PER CONSUMI effettive e sostenute e spese anche diverse dalla TAB. A purchè conosciute dal Fisco, e spese virtuali - INVESTIMENTI incrementi patr imonial i al netto dei disinvestinvestimenti effettuati nell’anno e nei quattro precedenti -RISPARMIO DI FORMAZIONE INFRANNUALE quota di reddito non spesa nel periodo in cui viene percepito
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FUNZIONAMENTO
GIUSTIFICAZIONI DEL CONTRIBUENTE
- FINANZIAMENTO DELLE SPESE AVVENUTO: - Redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta - Redditi esenti soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta - Finanziamenti da parte di terzi - PROVA DEL DIVERSO AMMONTARE DELLE SPESE ATTRIBUITO
ALCUNE CRITICITA’
- NORMA PROCEDIMENTALE: IL REDDITOMETRO NON HA VALENZA RETROATTIVA. Pur trattandosi di un intervento di natura procedimentale e non di tipo sostanziale, il legislatore, disponendo che le nuove norme si applicano per i periodi d’’imposta per i quali non è ancora scaduto l’’esercizio del poter di accertamento da parte dell’’Amministrazione finanziaria, non ne prevede un’’efficacia retroattiva, nemmeno nelle ipotesi in cui il contribuente possa dimostrare che l'utilizzo degli stessi in luogo della «vecchia» metodologia sia allo stesso più favorevole. OBBLIGATORIETÀ DEL CONTRADDITORIO SOLO PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2009 E SUCCESSIVI
LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA (art. 24 COST.)
DISPARITA’’ DI TRATTAMENTO per i PERIODI D’’IMPOSTA PRECEDENTI = LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA (art. 24 COST.)
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ALCUNE CRITICITA’
TUTTAVIA C.T.P. REGGIO EMILIA, sent. 9 ottobre 2012, n. 272 ““Appare evidente, come correttamente sottolineato da parte ricorrente, che la revisione (più che l'aggiornamento) dell'accertamento sintetico, operata con il D.L. n. 78 del 2010, non può rappresentare un intervento di natura sostanziale, perché non introduce nuove fattispecie impositive, sicché, per chi condivide l'impostazione, attuata più volte dalla giurisprudenza e dalla prassi dell'Agenzia delle entrate, della distinzione tra norme sostanziali e procedimentali, l'intervento operato con il D.L. n. 78 del 2010 va catalogato tra quelli riguardanti norme procedimentali, con la conseguenza che il contribuente può sostenere l'applicazione retroattiva delle nuove disposizioni, se più favorevoli, anche per le annualità precedenti al 2009. Situazione analoga a quella degli studi di settore, per i quali la Corte di cassazione a Sezioni Unite (sentenze 18 dicembre 2009, nn. 26635, 26636, 26637 e 26638), le quali hanno precisato che gli studi rientrano nel genus degli accertamenti standardizzati, sicché la forma più evoluta delle varie tipologie di accertamento appartenenti a tale genus prevale sulle precedenti. Questo Giudice infatti ritiene che il redditometro, non implica per nulla l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, né, tanto meno, la dimostrazione di fatti gravi precisi e concordanti. Il redditometro, rappresenta una verità virtuale, convenzionale che spetta al Giudice, col proprio libero arbitrio, vagliarla sui presupposti che, per tabulas, emergono sia dalle lagnanze di parte che nelle deduzioni dell'Amministrazione. Il redditometro non è altro, quindi, che uno, dei tanti, indicatori dell'ipotetica capacità contributiva del soggetto accertato. Pertanto, la norma esige dati certi con riguardo alla esistenza del maggior reddito imponibile e, in presenza di siffatti dati, richiede l'individuazione dell'entità del reddito stesso con parametri finanziari””.
ALCUNE CRITICITA’
RIFLESSIONE ART. 38, CO. 4 - Dpr. n. 600/73 SINTETICO ““PURO”” - spese di qualunque genere - spese effettivamente sostenute – accertamento di tipo ““spesometrico”” ART. 38, CO. 5 - Dpr. n. 600/73 ““REDDITOMETRO”” - analisi di campioni rappresentativi - spese figurative D.M. 24 dicembre 2012 – IL NUOVO REDDITOMETRO ASSORBE IL SINTETICO PURO, IL D.M. STABILISCE CHE ALLE SPESE INDICATE NELLA TAB. ALLEGATA AL DECRETO SI SOMMANO LE ALTRE SPESE SOSTENUTE DAL CONTRIBUENTE NON CONTEMPLATE DALLA TABELLA, SE NOTE ALL’’AGENZIA.
REDDITOMETRO E RISPARMIO INFRANNUALE La anomala accumulazione di risparmio sarebbe vista dal fisco come elemento sintomatico di occultamento totale o parziale di manifestazione di capacità contributiva. Sarà soggetto ad accertamento CHI SPENDE MENO DI QUANTO ATTESO e chi RISPARMIA TROPPO!
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ALCUNE CRITICITA’ SPESE PER BENI E SERVIZI
sono attribuite al contribuente: - le spese relative all’’acquisizione di beni/servizi, risultanti dai dati disponibili o dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria; - le spese relative all’’acquisizione di beni/servizi effettuati dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico; - non sono attribuite al contribuente le spese relative all’’acquisizione di beni / servizi effettuati esclusivamente per l’’attività d’’impresa / lavoro autonomo ““sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione””. LE SUDDETTE SPESE SI CONSIDERANO SOSTENUTE DALLA PERSONA FISICA CUI RISULTANO RIFERIBILI SULLA BASE DEI DATI DISPONIBILI O DELLE INFORMAZIONI PRESENTI IN ANAGRAFE TRIBUTARIA. FAMIGLIA FISCALE Sono attribuita al contribuente le spese relative all’’acquisizione di beni/servizi effettuati dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico (Cass., sent. 17.10.2012, n. 17805; C.T.R. Genova, sent. 25.05.2012, n. 66; C.T.R. Milano, sent. 24.01.2011, n. 6; C.T.P. Cuneo, sent. 9.05.2011, n. 59; CONCETTO DI NUCLEO FAMILIARE: Cass., sent. 28.07.2006, n. 172020; C.T.P. Milano, sent. 11.09.2012, n. 271(famiglia di fatto))
ALCUNE CRITICITA’ GIUSTIFICAZIONI
IL NUOVO REDDITOMETRO SEMBRA IMPORRE UNA RIGIDA ““CONTABILITA’’ FAMILIARE””, MA SARA’’ DAVVERO NECESSARIO? Il contribuente deve dimostrare che il FINANZIAMENTO è avvenuto: - con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’’imposta; - con redditi esenti/soggetti a ritenuta a titolo d’’imposta/esclusi; - da parte di soggetti diversi dal contribuente; e il DIVERSO AMMONTARE DELLE SPESE ATTRIBUITE al medesimo. E’’ OPPORTUNO MONITORARE LE SPESE IN FUNZIONE DELLA PROPRIA DISPONIBILITA’’ FINANZIARIA E PRECOSTITUIRSI LE PROVE. ATTENZIONE: LE MEDIE ISTAT E/O LE ANALISI E GLI STUDI SOCIO-ECONOMICI ENTRANO IN GIOCO SOLO IN UN SECONDO MOMENTO, QUANDO, ALL’’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA RISULTA UNA SPESA EFFETTIVA ESORBITANTE RISPETTO AL REDDITO DICHIARATO.
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ALCUNE CRITICITA’ GIUSTIFICAZIONI
ATTENZIONE: L’’ONERE DELLA PROVA CHE INCOMBE SUL CONTRIBUENTE E’’ SOLO QUELLO DI INDICARE L’’ESISTENZA DI UN REDDITO CAPIENTE E/O DI UNA PROVVISTA PATRIMONIALE UTILE A GIUSTIFICARE L’’EFFETTUAZIONE DI UN INVESTIMENTO E/O IL MANTENIMENTO DI UN DATO BENE-INDICE. RICADE SULL’’AMMINISTRAZIOONE FINANZIARIA L’’ONERE DI FORNIRE ELEMENTI E CIRCOSTANZE DA CUI SI POSSA DEDURRE CHE IL RICORRENTE IN QUELL’’ANNO ABBIA SVOLTO UN’’ALTRA ATTIVITA’’ DA CUI ABBIA TRATTO REDDITO NON DICHIARATO, OVVERO CHE LA RISORSA FINANZIARIA CHE HA EFFETTIVAMENTE PERMESSO LA MANIFESTAZIONE ACCERTABILE DI CAPACITA’’ CONTRIBUTIVA DEBBA RITNERSI ASCRIVIBILE AD EVASIONE D’’IMPOSTA E NON AI REDDITI INDICATI DAL CONTRIBUENTE PER GIUSTIFICARE IL PROPRIO TENORE DI VITA.
ALCUNE CRITICITA’ GIUSTIFICAZIONI
Quanto precede trova fondamento: ART. 38, CO. 4 - Dpr. n. 600/73: ““! salva la prova che il relativo finanziamento e' avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile”” ART. 4 - D.M. 24 dicembre 2012: “!il contribuente ha facoltà di dimostrare: che il finanziamento delle spese è avvenuto: a1) con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta; a2) con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile; a3) da parte di soggetti diversi dal contribuente;b) il diverso ammontare delle spese attribuite al medesimo”.
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ALCUNE CRITICITA’
- PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA ? IL NUOVO REDDITOMETRO E’ STATO DEFINITO UNA SORTA DI “STUDIO DI
SETTORE” PER FAMIGLIA PRESUNZIONE SEMPLICE: Relazione n. 94/2009 Uff. Massimario; Cass., ord. 22 ottobre
2010, n. 21661; Cass., sent. 17 giugno 2011, n. 13289; Cass., sent. 20 dicembre 2012, n. 23554; C.T.R. Torino, sent. 24 novembre 2011, n. 76)
Il giudice tributario: - data la natura regolamentare dei decreti attuativi il giudice tributario ha poteri di
disapplicazione - art. 7, co. 5 - D.lgs. n. 546/92:“le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnazione nella diversa sede competente”.
ALCUNE CRITICITA’
- NUOVA PROCEDURA ACCERTATIVA L’ufficio prima dell’emissione dell’avviso di accertamento deve: 1. inviare una segnalazione al comune; 2. invitare il contribuente a comparire per fornire dati e notizie ai fini dell’accertamento; 3. avviare il procedimento di cui all’art. 5 - Dlgs. n. 218/97 (accertamento con adesione).
La OMESSA OSSERVAZIONE:
VIZIO DEL PROCEDIMENTO
NULLO AVVISO DI ACCERTAMENTO
““la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti ! l’’omissione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità consequenziale dell’’atto notificato”” (Cfr. Cass., SS.UU., sent. 25/07/2007, n. 16412)
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DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO
Spese, anche se diverse da quelle della Tabella A, desumibili dai dati disponibili o dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria
Quota parte riferita al contribuente della spesa media ISTAT del nucleo familiare di appartenenza
Ulteriori spese riferite ai beni/servizi di cui alla Tabella A desunte da analisi e studi socio economici
Quota degli incrementi patrimoniali netti dell’anno (al netto dei disinvestimenti dell’anno stesso e dei 4 recedenti)
Quota di risparmio formatasi nell’anno
Reddito sintetico accertabile in capo al contribuente
TABELLA RIEPILOGATIVA: Vecchia e nuova normativa a confronto
NUOVA NORMATIVA VECCHIA NORMATIVA
Periodi d’’imposta di applicazione 2009 e successivi 2007 - 2008
Determinazione sintetica del reddito
Spese di qualsiasi genere sostenute nel periodo accertato - contenuto induttivo di elementi
indicativi di capacità contributiva - possibilità di
dedurre oneri deducibili art. 10 TUIR e detraibili
In base ad elementi e circostanze di fatto certi - in relazione al
contenuto induttivo di tali elementi e circostanze - non sono deducibili
gli oneri di cui all’’art. 10 TUIR
Spese per incrementi patrimoniali
Nessuna menzione nella nuova formulazione dell’’art. 38 -
inserite nelle ““spese di qualsiasi genere””
La spesa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti nell’’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti
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Segue - TABELLA RIEPILOGATIVA: Vecchia e nuova normativa a confronto
NUOVA NORMATIVA VECCHIA NORMATIVA
Presupposti applicativi Scostamento di 1/5 per un solo periodo d’’imposta
Scostamento di # per due o più periodi d’’imposta anche non consecutivi
Invito del contribuente
L’’Ufficio ha l’’obbligo di invitare il contribuente a comparire per fornire
dati e notizie utili ai fine dell’’accertamento
Il contribuente ha la facoltà di dimostrare, anche prima della
notificazione dell’’accertamento, che il maggior reddito determinato
sinteticamente è costituito in tutto o in parte
Prova contraria
Redd. esenti o sogg. a ritenuta alla fonte a tit. d’’imp. o comunque legalmente esclusi dalla base
imponibile - Redd. diversi da quelli dichiarati
conseguiti anche in periodi precedenti (es. smobilizzi
patrimoniali)
redd. esenti o sogg. a ritenuta alla fonte a tit. d’’imp. - smobilizzi patrimoniali -
donazioni, liberalità ecc.
Accertamento con adesione Qualora l’’ufficio intende proseguire il
controllo ha l’’obbligo di avviare la procedura ex art. 5 – Dlgs. n. 218/97
Non è previsto alcun obbligo
SPESOMETRO COS’’E? - misuratore delle spese (somma delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso dell’’anno) $ REDDITOMETRO elementi di capacità contributiva (autovetture, immobili, ecc.); - confronto tra le spese della famiglia con il reddito dichiarato; - per spese (operazioni senza obbligo di fatturazione) superiori a ". 3.600,00 al lordo IVA comunicazione alle Entrate del codice fiscale ENTRO IL 30 APRILE 2013; -contrastare comportamenti fraudolenti e individuazione di dati utili per l’’accertamento sintetico;
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SPESOMETRO Con il Provvedimento del 14 aprile 2011, firmato dal Direttore dell’’Agenzia delle Entrate, slitta al 1° luglio 2011, l’’obbligo di acquisire i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate nei confronti dei consumatori finali. I commercianti, dunque, non dovranno più comunicare al Fisco, dal 1° maggio 2011, i dati relativi agli acquisti di beni e servizi superiori alla soglia dei 3.600 euro, Iva inclusa, per i quali non è prevista l’’emissione di fattura. ISTRUZIONI E MODALITA’’ D’’USO - CIRC. A.E. 30/05/2011 - n. 24/E ATTENZIONE: art. 2, co.6 - D.L. n. 16/2012 (DL semplificazioni fiscali) pubbl. G.U. n. 52/2012 approvato dal Consiglio dei Ministri il 24/02/2012 ha apportato le seguenti modifiche: -eliminazione della soglia di 3.000 euro, esclusa IVA, quale importo minimo di riferimento per l’inclusione delle operazioni nella comunicazione, ma limitatamente a quelle per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura; -è richiesta la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate (vecchio ELENCO “CLIENTI E FORNITORI”); -ha confermato il mantenimento della soglia minima di 3.600 euro, IVA compresa, per le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura.
VIZI DELL’ACCERTAMENTO: RICORSO AVVERSO L’AVVISO DI ACCERTAMENTO ante 2009 – STRATEGIE DIFENSIVE
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VALUTAZIONE DEL CASO
VALUTARE SEMPRE (preventivamente) LA DIFENDIBILITA’DELLA POSIZIONE DEL CONTRIBUENTE -DEFINIZIONE DELL’ACCERTAMENTO ex art. 15 - D.lgs. n. 218/97 sanzioni ridotte ad 1/3 -DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI ex art. 17 - D.lgs. n. 472/97
sanzioni ridotte ad 1/3 - PRESENTAZIONE DEL RICORSO
ATTENZIONE
ACCERTAMENTO SINTETICO " ACCERTAMENTO PARZIALE
RIGUARDA IL REDDITO COMPLESSIVO DEL CONTRIBUENTE
IL FISCO PUO’ ESEGUIRE ALTRI ACCERTAMENTI SOLO SE VIENE A CONOSCENZA DI ELEMENTI NUOVI CHE NON POTEVA CONOSCERE AL MOMENTO DELL’ACCERTAMENTO
DEROGA AL PRINCIPIO DI UNICITA’ DELL’ACCERTAMENTO
Ex art. 41/bis - Dpr. n. 600/73
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IN DIRITTO - OMESSA ATTIVAZIONE DEL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE: (Corte di Giustizia Europea, 18 dicembre 2008, causa C-349/07) (Cass., SS. UU., sent. 18 dicembre 2009, n. 26635) (Cass., sentenza 23 luglio 2010, n. 17408) (CTR Puglia, sent. n. 9/11/12) - IN CASO DI INVITO A FORNIRE INFORMAZIONI CIRCA LE SPESE SOSTENUTE: NULLITÀ DELL’ATTO IMPUGNATO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 12, CO. 4 E 7 - LG. N. 212/2000, NONCHE’ DELL’ART. 24 COSTITUZIONE (DIRITTO DI DIFESA), QUALE CONSEGUENZA DELLE GRAVI VIOLAZIONI PROCEDURALI CONSUMATE DALL’UFFICIO ACCERTATORE NELL’ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO FISCALE POSTE IN ESSERE NEI CONFRONTI DEL RICORRENTE - ACCERTAMENTO “ANTICIPATO”. I PROFILO - OMESSA REDAZIONE P.V.C. VIOLAZIONE ART. 12, CO. 7 - LG. N. 212/2000 - C.T.R. Milano, sent. 27.01.2012, n. 4; C.T.R. Milano, sent. 23.02.2011, n. 38 - all. sub n. 10 e 11. C.T.R. Toscana, sent. 26.09.2012, n. 195
IN DIRITTO Nel caso in cui l’Ufficio non rispetti i termini di cui all’art. 12, co. 7 – Lg. n. 212/2000 decorrenti dalla data dell’ultimo incontro alla data di notifica dell’Avviso di accertamento: II PROFILO - MANCATA FRUIZIONE DEL TERMINE DI 60 GIORNI EX ART. 12, CO. 7 - LG. N. 212/2000 - Cass., sent. n. 6088/2011; Cass., sent. 5 ottobre 2012, n. 16992; Cass., sent. 23 marzo 2012 n. 4687; CTR Sardegna, sent. 18 giugno 2012, n. 27; C.T.P. Milano, sent. 10 maggio 2010, n. 126; C.T.P. Reggio Emilia, sent. n. 173/01/10; C.T.R. Puglia, sent. 11.07.2008, n. 67; C.T.R. Friuli Venezia Giulia, sent. 26.03.2008, n. 9; Cass., sent. 15.12.2003, n. 19163; C.T.P. di Torino, sent. 16.07.2009, n. 96; C.T.P. Brescia, sent. 7.03.2002, n. 12; C.T.R. Veneto, sen. 11.03.2009, n. 16 III PROFILO - MANCATA INDICAZIONE DELLA “PARTICOLARE E MOTIVATA URGENZA” EX ART. 12, CO. 7 - LG. N. 212/2000: DIFETTO DI MOTIVAZIONE - Corte Costituzionale, ordinanza 24 luglio 2009, n. 244
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IN DIRITTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE: Il Fisco è sempre tenuto a motivare adeguatamente la pretesa tributaria circa le ragioni per le quali abbia ritenuto non congrua la dichiarazione del contribuente. (Cfr. Cass., sez. trib., sentenza 5.11.2008, n. 26541) - A SEGUITO DI CONTRADDITTORIO: Nell’avviso di accertamento si legge: “Considerato che la S.V. non ha dimostrato di avere la disponibilità finanziaria, quest’Ufficio accerta sinteticamente !.” Qualora il contribuente, ottemperando all’invito, provveda a trasmettere all’Ufficio le proprie deduzioni, “la motivazione dell’atto impositivo deve contenere una adeguata replica tale da superare le deduzioni del contribuente. In difetto è coerente la affermazione secondo cui risulta nulla per difetto di motivazione” (Cfr. Cass., sentenza 22 febbraio 2008, n. 4624 - ID. Cass., n. 160/2008)
Segue - IN DIRITTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE: - SCOSTAMENTO PER DUE O PIÙ PERIODI D’IMPOSTA: Nell’avviso di accertamento si legge: “verificato che sussiste lo scostamento previsto per almeno due periodi d’imposta e che lo stesso è superiore al 25% e che, pertanto, ricorrono i requisiti previsti dalla normativa fiscale per procedere ad accertamento sintetico, ! si accertano !.” “Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, subordina la possibilità di accertamento sintetico del reddito alla circostanza che il reddito dichiarato non risulti congruo rispetto agli elementi di capacità contributiva individuati dall'apposito decreto ministeriale, "per due o più periodi di imposta". E' pacifico che la norma non impone all'ufficio di procedere all'accertamento contestualmente per i due o più periodi di imposta per i quali esso ritiene che la dichiarazione non sia congrua, nè richiede che la valutazione di non congruità sia necessariamente preceduta dall'invio del questionario di cui all'art. 32, n. 4 (Cass. 14367/07 ), ma certamente postula che l'atto di accertamento sintetico per un determinato anno di imposta contenga - al fine di consentire la difesa del contribuente su tale aspetto - la pur sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi di imposta, così da legittimare l'accertamento sintetico.” (Cfr. Cass., sentenza 5 novembre 2008, n. 26541)
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Segue - IN DIRITTO
“l'indicazione nell'avviso di accertamento dei "presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche" che lo hanno determinato, persegue anche esso (come le norme, di analogo contenuto, concernenti altre imposte) la finalità di porre il contribuente in condizione di avere adeguata informazione delle circostanze di fatto e del titolo giuridico della pretesa impositiva, così da consentirgli di valutarne la fondatezza e quindi l'opportunità di esperire l'azione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an ed il quantum debeatur (cfr. Cass. n. 7991 del 1996 , n. 15234 del 2001 , n. 3861 e n. 12394 del 2002 , n. 15842 del 2006 ); e tali elementi conoscitivi, per tutto quanto sopra detto, devono essere forniti all'interessato non solo tempestivamente (inserendoli cioè ab origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa (Cass. n. 15842 del 2006 , citata). .” (Cfr. Cass., sentenza 31 gennaio 2007, n. 1905)
DIFETTO DI MOTIVAZIONE
LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA
NEL MERITO - IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO SINTETICO:
Possibili casi: - inserimento delle rate del mutuo nel calcolo della spesa per l’acquisto dell’abitazione principale; - inserimento del l’intero valore del mutuo tra gli incrementi patrimoniali; - errata applicazione delle tabelle ministeriali - errata considerazione del periodo di utilizzo (DISPONIBILITA’) errata attribuzione della percentuale di sostenimento delle spese (DISPONIBILITA’) “gli strumenti di accertamento presuntivo forniscono indicazioni che vanno applicate con esclusione di ogni automatismo, posto che la previsione dell’art. 53 Cost., non consentendo che il reddito venga determinato, a prescindere da quella che è l’effettiva capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica, rende preminente l’esigenza del raffronto con i dati concreti ed impone la “flessibilità” degli strumenti presuntivi”. (Cfr. Cass., sentenza 3 febbraio 2009 n. 2625 ID. Cass., n. 2411/2006; n. 19163/2003)
In caso di opposizione si suggerisce di contestare la disponibilità dei beni e/o servizi indicativi di capacità contributiva, nonchè l’esborso di denaro circa l’acquisto di detti beni, in quanto, ancorchè la presunzione ex art. 38, co. 4 - Dpr. n. 600/73 rientri nella categoria delle presunzioni legali iuris tantum, l’Ufficio - in presenza di contestazione - è sempre tenuto a produrre in atti del processo il titolo (prova della disponibilità dei beni e/o servizi, nonché degli esborsi di denaro) posto a fondamento della pretesa tributaria. (In termini, Corte di Cassazione, sentenza n. 1612/2008)
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NEL MERITO
Cass., sent. 20 aprile 2012, n. 6220: “! va osservato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca e dimostri che la medesima sia giustificata dall’accensione di un mutuo ultrannuale, questo non esclude ma diluisce la capacità contributiva. Ne consegue che il capitale mutuato deve essere detratto dalla spesa accertata (ed imputata a reddito), ma ad essa vanno, invece, aggiunti, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturati e versati (V. pure Cass. Sentenza n. 24597 del 03/12/2010)”.
NEL MERITO
Cass., sent. 17 ottobre 2012, n. 17805: “! E' stato, altresì, affermato che "In materia di accertamento dell'imposta sui redditi ed al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo, secondo la previsione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, la sottoscrizione di un atto pubblico (nella specie: una compravendita) contenente la dichiarazione di pagamento di una somma di denaro da parte del contribuente, può costituire elemento sulla cui base determinare induttivamente il reddito da quello posseduto, in base all'applicazione di presunzioni semplici, che l'ufficio finanziario e1 legittimato ad applicare per l'accertamento sintetico, risalendo dal fatto noto e quello ignoto, senza che possa ravvisarsi, nella disposizione che consente l'esercizio di tale potere, una violazione del principio costituzionale della capacità contributiva, di cui all'art. 53 Cost.. In tale caso, infatti, è sempre consentita, anche se a carico del contribuente, la prova contraria in ordine al fatto che manca del tutto una disponibilità patrimoniale, essendo questa meramente apparente, per avere, l'atto stipulato, in ragione della sua natura simulata, una causa gratuita anzichè quella onerosa apparente. (Cass. 8665/2002, n. 5794/2001, n. 11300/2000). Costituisce, d'altronde, ius receptum che "Nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, si configura la donazione indiretta dell'immobile e non del denaro impiegato per l'acquisto; pertanto, in caso di collazione, secondo le previsioni dell'art. 737 cod. civ., il conferimento deve avere ad oggetto l'immobile e non il denaro. (Cass. 20638/2005, n. 20928/1999, n. 1257/1994).”.
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SINTESI
INVITO A COMPARIRE
NESSUNA ATTIVITA’
DEFINIZIONE NO DEFINIZIONE
Preclusa possibilità di presentare istanza di a c c e r t a m e n t o c o n adesione
POSSIBILE ACQUIESCENZA ex art. 15 - D.Lgs. n. 218/97 - SANZIONI A 1/3
POSSIBILE ACQUIESCENZA SOLE SANZIONI ex art. 17 - D.Lgs. n. 218/97 - SANZIONI A 1/3
P r e c l u s i o n i u l t e r i o r i accertamenti salvo art. 2, co. 4 - D.Lgs. n. 218/1997. Sanzioni a 1/6
I n s t a u r a z i o n e d e l contraddittorio. Sanzioni a 1/3.
P r e c l u s a p o s s i b i l i t à d i p r e s e n t a r e i s t a n z a d i accertamento con adesione (ex art. 6 - D.Lgs. n. 218/1997)
SINTESI
SEGUE -
AVVISO DI ACCERTAMENTO
ACQUIESCENZA ex art. 15 - D.Lgs. n. 218/97
ACQUIESCENZA SANZIONI ex art. 17 - D.Lgs. n. 472/97
IST. ACC.TO CON ADESIONE
Sanzione a 1/3
Sanzione a 1/6 se l’avviso non è preceduto da PVC definibile ex art. 5/bis o da invito ex art. 5, co. 1/bis
Possibile ricorso su pre tesa impos i t i va . Sanzioni a 1/3
Se non preceduta da i n v i t o d e l l ’ U f f i c i o . Sanzioni a 1/3.
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SINTESI
AVVISO DI ACCERTAMENTO
IST. AUTOTUTELA ex art. 2/quater - D.L. n. 564/94
RICORSO CTP ex art. 18 - D.Lgs. n. 546/92
Proposizione insieme al ricorso per evitare definitività dell’atto
SE NOTIFICATA ANCHE LA CARTELLA DI PAGAMENTO PRESENTAZIONE ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL’ATTO UNITAMENTE ALLA CARTELLA ex art. 47 - D.Lgs. n. 546/92
TIPOLOGIA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO
Relatore Dott. Carlo Ferrari
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““RETTIFICA DEI REDDITI DETERMINATI IN BASE ALLE SCRITTURE
CONTABILI””
SOGGETTI OBBLIGATI ALLE SCRITTURE CONTABILI
INDUTTIVO PURO Art. 39, co. 2, lett. a, b, c, d, d/bis - Dpr.
n. 600/73; Art. 55 - Dpr. n. 633/72
ANALITICO - INDUTTIVO Art. 39, co. 1, lett. d - Dpr. n. 600/73;
Art. 54, co. 2 - Dpr. n. 633/72
ANALITICO - CONTABILE Art. 39, co. 1, lett. a, b, c - Art. 40 - Dpr. n. 600/73;
Art. 54, co. 1 - Dpr. n. 633/72
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ACCERTAMENTO ANALITICO - CONTABILE
Si basa esclusivamente sulla contabilità ufficiale del contribuente, sulle risultanze di bilancio e della dichiarazione dei redditi. Riguarda la rettifica di uno o più elementi positivi o negativi rilevati ai fini della determinazione dei redditi e dell’IVA.
ACCERTAMENTO ANALITICO – CONTABILE
Metodologia di rettifica ordinaria
Considera le singole componenti reddituali
CAUSE CHE ORIGINANO LA RETTIFICA
Art. 39, co. 1, lett. a, b, c - Dpr. n. 600/73
Incongruenza tra dichiarazione e bilancio d’esercizio
Violazione delle norme del TUIR
Ispezione/controllo delle scritture contabili
Verifica fiscale
ACCERTAMENTO ANALITICO - CONTABILE
ACCERTAMENTO E
REDDITI D’IMPRESA
Occultamento di ricavi, corrispettivi e altri proventi
Inesistenza materiale dei costi, spese e onorari
Indeducibilità fiscale dei costi (competenza, inerenza)
Falsa rappresentazione di situazioni rilevanti ai fini IVA
Controlli sui componenti pluriennali
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ACCERTAMENTO ANALITICO - INDUTTIVO
ACCERTAMENTO ANALITICO – INDUTTIVO
Art. 39, co. 1, lett. d) - Dpr. n. 600/73
Non richiede particolari condizioni per la sua applicazione
Si basa su: - Prove dirette (materiali o documentali); - Presunzioni “semplici” purchè gravi, precise e concordanti
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE
PREVENTIVA ISPEZIONE DELLA CONTABILITA’
LE RISULTANZE DELL’ATTIVITA’ ISPETTIVA DEVONO CONDURRE AL recupero a tassazione di singole e specifiche componenti FISCALMENTE RILEVANTI E NON ALLA RETTIFICA DELL’INTERA POSIZIONE FISCALE DEL CONTRIBUENTE
ACCERTAMENTO ANALITICO - INDUTTIVO LA PRESENZA DI UNA CONTABILITA’ FORMALMENTE REGOLARE NON PRECLUDE ALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IL RICORSO ALL’ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO, DIMOSTRANDO L’INESATTEZZA O INCOMPLETEZZA DI UNA O PIU’ POSTE, SIA AVVALENDOSI DEI DATI FORNITI DAL CONTRIBUENTE, CHE AVVALENDOSI DI PRESUNZIONI GRAVI, PRECISI E CONCORDANTI. (Cass., sent. n. 3542/2010; n. 793/2004) L'accertamento analitico-induttivo è legittimo "quando la contabilità possa essere considerata complessivamente ed essenzialmente inattendibile, in quanto confliggente con le regole fondamentali della ragionevolezza" (Cfr. Cass., sent. 21.10.2005 n. 20422).
CASISTICA Tovagliometro - Bottigliometro - Barometro ecc.
Incongruenza dei ricavi rispetto al costo delle materie prime
Giacenze superiori alle risultanze contabili
Documentazione extra-contabile
Percentuali di ricarico
Comportamento antieconomico
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ACCERTAMENTO INDUTTIVO PURO
PUO’ ESSERE FONDATO SU PRESUNZIONI PRIVE DEI REQUISITI DI GRAVITA’, PRECISIONE E CONCORDANZA – PRESUNZIONI SEMPLICISSIME
ACCERTAMENTO INDUTTIVO
Art. 39, co. 2, lett. a, b, c, d, d/bis - Dpr. n. 600/73
Metodologia straordinaria di rettifica, soggetta a determinate condizioni per la sua applicabilità
Prescinde dalla contabilità
ACCERTAMENTO INDUTTIVO PURO
CONDIZIONI DI APPLICABILITA’
Mancata indicazione del reddito d’impresa in dichiarazione
Quando da verbale di ispezione risulta: - Omessa tenuta della contabilità; - Sottrazioni all’ispezione delle scritt. Contabili; - Scritture contabili non disponibili per forza maggiore; - Generale inattendibilità della contabilità
Inottemperanza agli inviti disposti dagli uffici
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““ACCERTAMENTO D’’UFFICIO””
ACCERTAMENTO D’UFFICIO ART. 41 - Dpr. n. 600/73
PRESUPPOSTO
OMESSA DICHIARAZIONE: - Mai presentata; - Dichiarazione presentata con un ritardo superiore ai 90 giorni
O M E S S A P R E S E N T A Z I O N E D E L L A DICHIARAZIONE O DI PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE NULLA
DICHIARAZIONE NULLA Art. 1 - Dpr. n. 322/98 -redatta su stampati non conformi ai modelli ufficialmente approvati; Non recante la sot toscr iz ione del c o n t r i b u e n t e o d i c h i n e h a l a rappresentanza legale o negoziale
Sulla base dei dati e notizie COMUNQUE raccolti e venuti a sua conoscenza
Avvalendosi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità precisione e concordanza
Prescindendo dalle risultanze della dichiarazione se presentata (ma considerata nulla) e dalle scritture contabili ancorché regolarmente tenute
CARATTERISTICHE L’Ufficio procede alla determinazione del
REDDITO COMPLESSIVO
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““ACCERTAMENTO PARZIALE - INTEGRATIVO E SOSTITUTIVO””
ACCERTAMENTO PARZIALE NORMATIVA: Art. 41/bis - Dpr. n. 600/73 PRINCIPIO GENERALE: unicità dell'accertamento, l'Amministrazione finanziaria è legittimata a effettuare un solo atto di rettifica per ogni periodo d'imposta. ECCEZIONE: ACCERTAMENTO PARZIALE & ACCERTAMENTO INTEGRATIVO ACCERTAMENTO PARZIALE CARATTERISTICHE: - origina da elementi probatori immediatamente utilizzabili (accessi, ispezioni e verifiche, inviti a comparire questionari, dati in possesso dell’anagrafe tributaria, segnalazioni effettuate da soggetti interni ed esterni all’A.F.); - Non reca pregiudizio ad eventuali successivi accertamenti; - Limitatezza del contenuto; - Tassatività delle condizioni che lo legittimano;
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ACCERTAMENTO PARZIALE AMBITO APPLICATIVO: Per effetto della Lg. n. 311/2004, la rettifica parziale è stata ammessa anche a seguito di accessi, ispezioni e verifiche, mentre a seguito della Lg. n. 220/2010 essa è possibile anche per effetto di risultanze derivanti da attività istruttorie degli uffici (richiesta di informazioni, inviti a comparire, questionari). NON RIENTRANO: - Accertamenti induttivi; - Rettifiche dell’imponibile basate su presunzioni (percentuali di ricarico).
ACCERTAMENTO PARZIALE E STUDI DI SETTORE L'art. 70 co. 1 - Lg. n. 342/2000 prevede che l'accertamento basato sugli studi di settore non pregiudica l'ulteriore azione accertatrice con riferimento alle medesime o alle altre categorie reddituali. ACCERTAMENTO PARZIALE E ACCERTAMENTO INTEGRATIVO Gli accertamenti parziali non subiscono le limitazioni tipiche di quelli integrativi: di conseguenza, l'ufficio può notificare, in tempi diversi, più accertamenti parziali, anche se riferibili alle stesse componenti reddituali.
““L’’OPERATIVITA’’ DEI TERMINI DECADENZIALI NELL’’ATTIVITA’’ DI ACCERTAMENTO.
IL RADDOPPIO DEI TERMINI PER L’’ACCERTAMENTO””
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RADDOPPIO DEI TERMINI
Art. 43, Co. 3 - Dpr. n. 600/73 - Art. 57, co. 3 - Dpr. n. 633/72 Il legislatore ha previsto che in caso di violazione che comporta l’obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, i termini ordinari per l’accertamento (quattro anni in presenza di dichiarazione e cinque anni in caso di omessa dichiarazione) sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione. CONDIZIONI APPLICATIVE: - periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione; - sussistenza dei “presupposti” per la denuncia di cui all’art. 331 C.p.p.. IPOTESI DI REATO: - Dichiarazione fraudolenta, infedele, omessa; - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; - Occultamento o distruzione di documenti contabili; - Omesso versamento di ritenute certificate; - Omesso versamento IVA; - Indebita compensazione IVA; - Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. CRITICITA’: accertamenti su periodi d’imposta i cui termini per l’accertamento sono oramai spirati.
RADDOPPIO DEI TERMINI - giurisprudenza
Corte Cost., sent. 25 luglio 2011, n. 247 HA DICHIARATO INFONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONI DEGLI ARTICOLI 24, 27, 97 E 3 E CONSIDERATO LEGITTIMO IL RADDOPPIO DEI TERMINI, ANCHE SE A TERMINI ORDINARI GIÀ SCADUTI, SEPPUR CON DELLE LIMITAZIONI “! i termini raddoppiati di accertamento non costituiscono una "proroga" di quelli ordinari, da disporsi a discrezione dell'amministrazione finanziaria procedente, in presenza di "eventi peculiari ed eccezionali". Al contrario, i termini raddoppiati sono anch'essi termini fissati direttamente dalla legge, operanti automaticamente in presenza di una speciale condizione obiettiva (allorché, cioè, sussista l'obbligo di denuncia penale per i reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000), senza che all'amministrazione finanziaria sia riservato alcun margine di discrezionalità per la loro applicazione. In altre parole, i termini raddoppiati non si innestano su quelli "brevi" di cui ai primi due commi dell'art. 57 del D.P.R. n. 633 del 1972 in base ad una scelta degli uffici tributari, ma operano autonomamente allorché sussistano elementi obiettivi tali da rendere obbligatoria la denuncia penale per i reati previsti dal D.lgs. n. 74 del 2000.
SEGUE
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RADDOPPIO DEI TERMINI - giurisprudenza
SEGUE Sotto questo aspetto non può parlarsi di "riapertura o proroga di termini scaduti" né di "reviviscenza di poteri di accertamento ormai esauriti", perché i termini "brevi" e quelli raddoppiati si riferiscono a fattispecie ab origine diverse, che non interferiscono tra loro ed alle quali si connettono diversi termini di accertamento”. I GIUDICI COSTITUZIONALI HANNO RITENUTO CHE PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL C.D. “TERMINE LUNGO” SIA L’ACCERTAMENTO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DI UN FATTO CHE LA OBBLIGA, IN QUANTO PUBBLICO UFFICIALE, A FARNE DENUNCIA ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA QUALE NOTIZIA DI REATO: “il raddoppio dei termini deriva dall'insorgenza dell'obbligo della denuncia penale, indipendentemente dall'effettiva presentazione di tale denuncia o da un accertamento penale definitivo circa la sussistenza del reato”.
SEGUE
RADDOPPIO DEI TERMINI - giurisprudenza
SEGUE “Detta interpretazione non implica che la legge attribuisca all'amministrazione finanziaria l'arbitrario ed incontrollabile potere di raddoppiare i termini "brevi" di accertamento”, essendo che il raddoppio dei termini non può dipendere da una valutazione soggettiva dell’Agenzia delle entrate”. “Quanto all'asserita arbitrarietà il raddoppio non consegue da una valutazione discrezionale e meramente soggettiva degli uffici tributari, ma opera soltanto nel caso in cui siano obiettivamente riscontrabili, da parte di un pubblico ufficiale, gli elementi richiesti dall'art. 331 cod. proc. pen. per l'insorgenza dell'obbligo di denuncia penale”. “in presenza di una contestazione sollevata dal contribuente, l'onere di provare detti presupposti è a carico dell'amministrazione finanziaria, dovendo questa giustificare il piú ampio potere accertativo attribuitole dal censurato terzo comma dell'art. 57 del D.P.R. n. 633 del 1972”. SEGUE
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RADDOPPIO DEI TERMINI - giurisprudenza
SEGUE RUOLO DEL GIUDICE TRIBUTARIO “Il giudice tributario DOVRÀ CONTROLLARE, se richiesto con i motivi di impugnazione, la SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DELL'OBBLIGO DI DENUNCIA, compiendo al riguardo una valutazione ora per allora (cosiddetta "PROGNOSI POSTUMA") circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l'amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto un uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un piú ampio termine di accertamento”.
RADDOPPIO DEI TERMINI
OSSERVAZIONI AFFINCHÈ IL DIRITTO DI DIFESA COSTITUZIONALMENTE PROTETTO NON SIA VIOLATO, LA COMPETENZA DEL GIUDICE TRIBUTARIO A GIUSTIFICARE IL RADDOPPIO DEI TERMINI E A CONOSCERE IL MERITO DELLA VERTENZA, NONOSTANTE IL DECORSO DEL TERMINE BREVE, NON PUÒ ESSERE LIMITATA AL CONTROLLO FORMALE CHE L’ACCERTAMENTO, AVANTI A SÉ IMPUGNATO, SIA SEMPLICEMENTE PENALMENTE RILEVANTE, MA ANCHE E SOPRATTUTTO AL RISCONTRO, SUL PIANO SOSTANZIALE, DELLA FONDATEZZA DELLA RILEVANZA P E N A L E D E L L ’ A C C E R T A M E N T O M E D E S I M O , S O S T E N U T A DALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA. NON BASTA LA NOTIZIA CRIMINIS, MA OCCORRE LA COMMISSIONE DEL REATO TRIBUTARIO, CHE DEVE ESSERE ACCERTATA DAL GIUDICE TRIBUTARIO CON UNA C.D. “PROGNOSI POSTUMA”.
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RADDOPPIO DEI TERMINI - giurisprudenza
Già diversi sono stati gli interventi dei giudici delle Corti minori che si sono risolti per l’inapplicabilità del raddoppio dei termini, specie ove il termine fosse già spirato, per effetto della mancata produzione in atti del giudizio della Denuncia penale che avrebbe consentito di poter effettuare una “prognosi postuma” circa la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti: C.T.P. Lecco, sent. 19.06.2012, n. 74; C.T.P. Brescia, sent. 10.04.2012, n. 40; C.T.P. Vicenza, sent. 14.03.2012, n. 824; C.T.P. Reggio Emilia, sent. 26.03.2012, n. 135; C.T.P. Milano, sez. XVI, sent. 1 ottobre 2012; C.T.P. Milano, sent. 12 dicembre 2011, n. 372; CTP Milano, sent. 26.09.2011, n. 231
RADDOPPIO DEI TERMINI - IRAP
C.T.P. Verbania, sent. 6 maggio 2011, n. 32: “Tale ampliamento del termine, ad avviso di questa Commissione, non opera però con riferimento all’IRAP non essendovi previsione di norme incriminatrici penale in ordine a tale imposta e non potendosi applicare estensivamente la disciplina essendo derogatoria ed eccezionale” CIRCOLARE del 4 agosto 2000, n. 154/E
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““DEDUCIBILITA’’ COSTI DA REATO””
COSTI DA REATO
Decreto semplificazioni fiscali e tributarie - D.L. n. 16/2012, conv. con alcune modifiche, con la Lg. n. 44/2012, art. 8, co. 1 e co. 3 ha modificato l’art. 14, co. 4/bis - Lg. n. 537/93 Co. 1 - “Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale. ! ”.
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COSTI DA REATO
Decreto semplificazioni fiscali e tributarie - D.L. n. 16/2012, conv. con alcune modifiche, con la Lg. n. 44/2012, art. 8, co. 1 e co. 3 ha modificato l’art. 14, co. 4/bis - Lg. n. 537/93 Co. 3 - “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo di quanto disposto dal comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previgente, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore degli stessi commi 1 e 2, ove più favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base al citato comma 4-bis previgente non si siano resi definitivi. ! ”. PRASSI - Circ. A.E., 3 agosto 2012, n. 32/E GIURISPRUDENZA - CTP Milano, sent. 22 maggio 2012, n. 146
COSTI DA REATO
CARATTERISTICHE: - Indeducibilità soltanto per i costi o le spese “direttamente” afferenti la fattispecie criminosa (escluso, ad esempio, i costi generali sostenuti dal contribuente nell'esercizio della propria attività); - Delitti non colposi; - Previa valutazione e condivisione dell’ipotesi di reato ad opera del Pubblico Ministero o del giudice per l’udienza preliminare, sì da evitare che la semplice trasmissione della notizia di reato;
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““L’’ACCERTAMENTO ANTICIPATO””
NORMATIVA
ART. 12, CO. 7 - LG. N. 212/2000 DIRITTI E GARANZIE DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO
A VERIFICHE FISCALI CO. 7 - Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento NON PUÒ essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all‘articolo 34 del testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell‘articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.
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DECORRENZA DEL TERMINE
VERIFICA PRESSO L’AZIENDA
CONTROLLO ESEGUITO PRESSO L’UFFICIO
DALLA DATA DI CONSEGNA DEL P.V.C.
DALLA DATA DELL’ULTIMO INCONTRO
(Verbale di contraddittorio, Verbale acquisizione documenti, Verbale di operazioni compiute)
CTR Sardegna, sent. n. 27/2012
CTP Trento, sent. n. 7/2011
CTP Milano, sent. n. 126/2010
CTP Reggio E., sent. n. 199/2010
ATTENZIONE
CASS., sent. 26/09/2012, n. 16354
CORTE COSTITUZIONALE
CASS.,, sent. 26.09.2012, n. 16354 “le garanzie di cui alla Lg. n. 212 del 2000, art. 12, si riferiscono espressamente agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali eseguiti "nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali", che debbono appunto essere giustificati da "esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo" (art. 12, comma 1), ! le ripetute garanzie Lg. n. 212 del 2000, ex art. 12, non vengono in questione, invece, nel caso di attività di verifica e di controllo effettuata dagli Uffici in base all'esame della dichiarazione fiscale ovvero nel caso di attività di accertamento iniziata a seguito di segnalazioni, rapporti, comunicazioni ricevute da altri organismi od autorità, nell'ambito dei rapporti di cooperazione (D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 63 e 66), ovvero direttamente dalla Polizia giudiziaria che ha operato nell'ambito di indagini penali !”
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OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
ATTENDERE IL DECORSO DEL TERMINE DI 60 GIORNI PRIMA DI E M A N A R E L ’ A V V I S O D I ACCERTAMENTO, SALVO CASI DI PA R T I C O L A R E E M O T I VATA URGENZA
VALUTARE LE OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI ESPRESSE D A L C O N T R I B U E N T E E MOTIVARE NELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO LE RAGIONI PER CUI LE GIUSTIFICAZIONI DA QUESTI FORNITE SONO STATE DISATTESE
INVALIDITA’ DELL’ATTO
GIURISPRUDENZA
CORTE COSTITUZIONALE
CORTE COSTITUZIONALE, SENT. 24.7.2009 N. 244 “! che il giudice rimettente censura la disposizione nella parte in cui "non prevede la nullità dell'atto di accertamento", qualora il medesimo venga "notificato prima dello spirare del termine di 60 giorni che deve trascorrere dalla data di consegna del processo verbale di contestazione e la notifica dell'atto di accertamento”; ! che la questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile ! la Commissione tributaria avrebbe dovuto saggiare la possibilità di ritenere invalido l'avviso di accertamento emanato prima della scadenza del suddetto termine di sessanta giorni, nel caso in cui tale avviso sia privo di una adeguata motivazione sulla sua "particolare [...] urgenza"; che, a sostegno di tale percorso ermeneutico, il giudice rimettente avrebbe potuto prendere in considerazione il combinato disposto della censurata disposizione con l'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000 e con gli artt. 3 e 21-septies della legge 27 luglio 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); - SEGUE -
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CORTE COSTITUZIONALE
- SEGUE - che, alla luce di tali disposizioni, la Commissione tributaria avrebbe potuto prendere atto del fatto che lo specifico obbligo di motivare, anche sotto il profilo dell'urgenza, l'avviso di accertamento emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, da parte degli organi di controllo, è previsto dalla stessa disposizione censurata ed è espressione del generale obbligo di motivazione degli atti amministrativi e, tra essi, di quelli dell'amministrazione finanziaria (artt. 3 della legge n. 241 del 1990 e 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000); che, sulla base di tale premessa, la rimettente avrebbe potuto altresì valutare se, nel caso in esame, l'inosservanza dell'obbligo di motivazione, anche in relazione alla "particolare [...] urgenza" dell'avviso di accertamento, sia già espressamente sanzionata in termini di invalidità dell'atto, in via generale, dall'art. 21-septies della legge n. 241 del 1990 - che prevede tale sanzione per il provvedimento amministrativo privo di un elemento essenziale, quale è la motivazione – - SEGUE -
CORTE COSTITUZIONALE
- SEGUE - e, con speciale riferimento all'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, dagli artt. 42, secondo e terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e 56, quinto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), i quali stabiliscono che l'avviso di accertamento deve essere motivato, a pena di nullità, in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato; !”
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ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
- PRIMO: ritiene che la notifica prima dello scadere del termine di 60 gg. non ne determina ipso iure la nullità, stante la natura vincolata dell'atto rispetto al processo verbale di accertamento sul quale si fonda, in mancanza di una specifica previsione normativa in tal senso, perchè resta comunque garantito al contribuente il diritto di difesa in via amministrativa (autotutela) e giudiziaria (ricorso alla CTP)". (Cass., sent. n. 19875/2008; n. 3988/2011; n. 21103/2011); - SECONDO: ritiene che la nullità può essere dichiarata in quanto la violazione della norma impedisce al contribuente di interagire con la parte pubblica, e di evitare l'emanazione dell'accertamento, senza bisogno di alcuna specifica previsione in proposito (Cass. 15.3.2011 n. 6088); - TERZO: ritiene che la nullità, sulla scia di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia 244/2009, può essere dichiarata solo se l'ufficio, nella parte motiva, non abbia specificato le ragioni di "particolare e motivata" urgenza che hanno dato origine all'emanazione dell'accertamento in via anticipata (Cass., sent. n. 22320/2010; n. 10381/2011).
GIURISPRUDENZA
Omessa motivazione - alcune sentenze CASS., sent. 5/10/2012, n. 16992; CASS., sent. 6/06/2012, n. 9108; CASS., sent. n. 18906/2011; CTP Reggio Emilia, sent. 1/02/2012, n. 10; CTP Catania, sent. 10/05/2012, n. 2012;
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REMISSIONE ALLE SEZIONI UNITE
CASS., sent. 11/05/2012, n. 7318 “Così ricostruito lo stato della giurisprudenza, e considerato che la questione della validità dell'avviso di accertamento emesso prima del decorso del termine dilatorio di cui alla Lg. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, è stata decisa in senso difforme in una pluralità di precedenti, emerge l'opportunità di rimettere gli atti al Primo Presidente per le sue determinazioni in ordine alla eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 374 c.p.c.”.
CASI DI PARTICOLARE E MOTIVATA URGENZA
NOTA DIR. CENTRALE ACCERT. 14/10/2009, n. 142734
Le ragioni di urgenza non possono ridursi a considerazioni di carattere generale, ma va descritta nella motivazione dell’avviso di accertamento, a titolo di esempio:
- Pericolo di perdita del credito erariale;
- Accertamenti connessi alla consumazione di reati tributari;
- Imminenza dello spirare dei termini di decadenza ex art. 43 - Dpr. n. 600/73
GIURISPRUDENZA
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GIURISPRUDENZA
“non può rappresentare giustificazione l’urgenza dedotta dall’Ufficio dovuta alla prossima scadenza del termine per l’accertamento giacché la mancanza di organizzazione si traduce in un pregiudizio per il contribuente” CTR Piemonte, sent. 25/01/2012, n. 13; CTP Alessandria, sent. 11/01/2011, n. 11; CTP Bari, sent. 12/01/2011, n. 20; CTR Toscana, sent. 22/09/2009, n. 96; CTP Genova, sent. 23/02/2006, n. 15. CONTRARIE Cass, sent. 11944/2012; CTR Piemonte, sent. 14/04/2011, n. 27; CTR Toscana, sent. 1/04/2009, n. 26
IL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Relatore Dott. Carlo Ferrari
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D.LGS. N. 546/1992
TITOLO I Disposizioni generali
CAPO I Del giudice tributario e suoi ausiliari
Artt. 1 - 9
CAPO II Delle parti e della loro rappresentanza e assistenza in giudizio
Artt. 10 - 17/bis
D.LGS. N. 546/1992
TITOLO II IL PROCESSO
CAPO I Il procedimento dinanzi alla CTP
SEZIONE I Introduzione del giudizio
Artt. 18 - 26
SEZIONE II L’esame preliminare del ricorso
Artt. 27 - 29
SEZIONE III La trattazione della controversia
Artt. 30 - 35
SEZIONE IV La decisione della controversia
Artt. 36 - 38
SEZIONE V Sospensione, interruzione ed estinzione del processo
Artt. 39 - 46
92
D.LGS. N. 546/1992
TITOLO II IL PROCESSO
CAPO II I procedimenti cautelari e conciliativo
Artt. 47 - 48
Artt. 49 - 51
Artt. 52 - 61
SEZIONE I Le impugnazioni in generale
Artt. 62 - 63
SEZIONE II Il giudizio di appello davanti alla CTR
Artt. 64 - 67
CAPO III Le impugnazioni
SEZIONE III Il ricorso per cassazione
SEZIONE IV La revocazione
D.LGS. N. 546/1992
TITOLO II IL PROCESSO
CAPO IV L’esecuzione delle sentenze delle Commissioni Tributarie
Artt. 68 - 70
Artt. 71 - 80
TITOLO III Disposizioni finali e transitorie
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - GLI ORGANI DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA Co. 1 - “La giurisdizione tributaria è esercitata dalle commissioni tributarie
provinciali e dalle commissioni tributarie regionali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 545”.
Co. 2 - “I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile”.
D.LGS. N. 546/1992
La norma processualcivilistica generale sia applicabile Nessuna norma speciale
disciplini la fattispecie
PRINCIPI UNIFORMATORI DEL PROCESSO TRIBUTARIO
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IL PROCESSO TRIBUTARIO
Assenza di ogni presunzione di legittimità degli atti tributari
Il soggetto che istruisce la lite impugnando l’’atto tributario
ATTORE IN SENSO FORMALE
Il soggetto che fa scaturire la lite notificando l’’atto tributario
ATTORE IN SENSO SOSTANZIALE
NATURA DISPOSITIVA
Il giudice tributario baserà il proprio decisum valutando
le prove acquisite dalle parti (ex artt. 115 e 116 cpc) nell’assoluto rispetto delle regole previste dall’art. 2697 C.C.
Tale soggetto specifica nel ricorso i motivi sui quali trae fondamento la domanda di tutela giudiziale
Tale soggetto costituendosi in giudizio specifica i motivi sui quali si fonda l’eccezione giudiziale (rigetto della domanda proposta dal ricorrente)
ATTO
TRIBUTARIO
L’OGGETTO DELLA PRETESA IVI CONTENUTA RIGUARDA L’ERRONEA APPLICAZIONE E/O INTEPRETAZIONE DI UNA NORMA AGEVOLATIVA
L’ONERE PROBATORIO INCOMBE SULL’AMM.NE FINANZIARIA
L’ONERE PROBATORIO INCOMBE
SUL CONTRIBUENTE
Nel caso in cui sia supportata da presunzioni legali iuris tantum
L’OGGETTO DELLA PRETESA IVI CONTENUTA RIGUARDA L’ASSUNZIONE DI UNA EVASIONE FISCALE
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CORTE COSTITUZIONALE, sent. 19 marzo 2007, n. 109 “ciò che la giurisprudenza di legittimità, definitivamente ripudiando l'idea che la cosiddetta presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo possa intendersi in senso tecnico e quindi come inversione dell'onere della prova, ha riconosciuto statuendo che l'onere della prova grava sull'Amministrazione finanziaria, in qualità di attrice in senso sostanziale, e si trasferisce a carico del contribuente soltanto quando l'Ufficio abbia fornito indizi sufficienti per affermare la sussistenza dell'obbligazione tributaria”.
GIURISPRUDENZA
CASS., SENT. 18 GENNAIO 2006, n. 905 “Il fondamentale thema decidendum si concentra sul punto della ripartizione dell'onere della prova. Può considerarsi ormai ius receptum che nel processo tributario l'Amministrazione è attore in senso sostanziale e, quindi, su di essa grava l'onere della prova. Scatta l'onere del contribuente di provare elementi in senso contrario quando dall'Ufficio siano stati forniti indizi sufficienti per affermare la sussistenza della obbligazione tributaria (Cass. n. 9894/1997)”.
GIURISPRUDENZA
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CASS., SENT. 14 MAGGIO 2003, N. 7439: «Se si muove dal presupposto, in sè esatto, che il processo tributario ha la struttura di un processo di impugnazione, nel quale l’Ufficio svolge il ruolo di attore in senso sostanziale, e se, a prescindere dal regime della sua pubblicità, il ruolo svolge la funzione di atto presupposto fondante la pretesa fatta valere con la notificazione della cartella di pagamento, l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, anche quelli che siano eccepiti dal contribuente, che è attore in senso soltanto formale, grava sull’attore sostanziale»
GIURISPRUDENZA
CASS., SENT. 22 MAGGIO 2002 N. 7477, 5 NOVEMBRE 2001, N. 13665: «che non può esservi dubbio che l’amministrazione finanziaria che vanti un credito nei confronti del contribuente sia tenuta a fornire, secondo le regole generali, la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, essendosi ormai da tempo chiarito che la c.d. presunzione di legittimità degli atti amministrativi (un tempo evocata per giustificare la loro idoneità ad incidere unilateralmente nella sfera giuridica altrui) non opera nei confronti del giudice !»
GIURISPRUDENZA
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POTERI ISTRUTTORI DEL GIUDICE TRIBUTARIO
ART. 7 - D.LGS. N. 546/92 CO. 1 - Le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta. CO. 2 - Le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell' amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8-7-1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.
POTERI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
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CO. 3 - E' sempre data alle commissioni tributarie facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia. (*) CO. 4 - Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale. CO. 5 - Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all' oggetto dedotto in giudizio, salva l' eventuale impugnazione nella diversa sede competente. (*) Comma abrogato dall’art. 3 bis, co. 5. D.L. 30/9/2005, conv. Con modif. in L. 2/12/2005, n. 248 a decorrere dal 3/12/2005.
POTERI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
POTERI DEI GIUDICI
“nei limiti dei fatti dedotti dalle parti”
Art. 112 C.p.c. - CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO - Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa, e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti
VIZIO DI ULTRAPETIZIONE
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CORTE COSTITUZIONALE, sent. 19 marzo 2007, n. 109 “La rilevanza pubblicistica dell'obbligazione tributaria giustifica ampiamente i penetranti poteri che la legge conferisce all'amministrazione nel corso del procedimento destinato a concludersi con il provvedimento impositivo, ma certamente non implica affatto - nè consente - che tale posizione si perpetui nella successiva fase giurisdizionale e che, in tal modo, sia contaminata l'essenza stessa del ruolo del giudice facendone una sorta di longa manus dell'amministrazione: in particolare, attribuendo al giudice poteri officiosi che, per la indeterminatezza dei presupposti del loro esercizio (o non esercizio), sono potenzialmente idonei a risolversi in una vera e propria supplenza dell'amministrazione. SEGUE
POTERI DEI GIUDICI e ONERE DELLA PROVA
SEGUE “E' evidente che, nel quadro normativo innovato con la abrogazione dell'art. 7, comma 3, i poteri officiosi riconosciuti alle Commissioni dall'art. 7, comma 1, non possono essere intesi ! come strumenti attraverso i quali il giudice, sostituendosi all'Amministrazione, svolge in sede giurisdizionale attività di controllo e/o di accertamento proprie della fase procedimentale; sicchè non è soltanto in ossequio all'intenzione del legislatore del 2005, ma anche e soprattutto in virtù del principio di terzietà del giudice - chiamato a verificare, in un giudizio di natura impugnatoria, in primis, la legittimità del provvedimento amministrativo sotto il profilo della congruità della sua motivazione rispetto agli elementi di fatto sui quali si fonda e alla prova degli stessi - che è impensabile una "reviviscenza", sotto le spoglie di una applicazione estensiva del disposto dell'art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 546 del 1992, del soppresso potere di ordinare il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione. SEGUE
POTERI DEI GIUDICI e ONERE DELLA PROVA
100
SEGUE “! ed è ovvio che l'esigenza di un'istanza di parte affinchè il giudice possa ordinare l'esibizione di documenti è coerente con il principio dispositivo che, anche relativamente alle prove, il legislatore vuole governi il processo tributario e vale ad escludere in radice per il giudice ogni ruolo di supplenza della parte inerte, sia essa l'amministrazione o il contribuente”.
POTERI DEI GIUDICI e ONERE DELLA PROVA
POTERI DEI GIUDICI e ONERE DELLA PROVA
CASS., SENT. 17 NOVEMBRE 2006, N. 24464 “In tema di contenzioso tributario, l'art. 7 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che attribuisce al giudice il potere di disporre l'acquisizione d'ufficio di mezzi di prova, dev'essere interpretato alla luce del principio di terzietà sancito dall'art. 111 Cost., il quale non consente al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori: tale potere, pertanto, può essere esercitato soltanto ove sussista un'obiettiva situazione di incertezza, al fine d'integrare gli elementi di prova già forniti dalle parti, e non anche nel caso in cui il materiale probatorio acquisito agli atti imponga una determinata soluzione della controversia”. DA ULTIMO CASS., sent. 28/03/2012, n. 5020
101
GLI ATTI IMPUGNABILI
Art. 19 - ATTI IMPUGNABILI E OGGETTO DEL RICORSO Co. 1 - “Il ricorso può essere proposto avverso:
a) l’Avviso di Accertamento del tributo: b) l’Avviso di liquidazione del tributo; c) il provvedimento che irroga le sanzioni; d) il ruolo e la cartella di pagamento; e) l’avviso di mora; e-bis) l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 de DPR 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all’art. 86 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
Segue: D.LGS. N. 546/1992
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f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, [comma 3] comma 2*; g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti; h) il diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; i) ogni altro atto per il quale la legge ne prevede l’autonoma impugnabilità davanti alle C.T.”
* Lettera modificata dall’art. 12, co. 3, lett. a) - D.L. n. 16/2012 (Decreto semplificazioni)
pubbl. G.U. n. 52/2012
Segue: D.LGS. N. 546/1992
Co. 2 - “Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere
l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20”.
Segue: D.LGS. N. 546/1992
103
CASSAZIONE, SS. UU., SENTENZA DELL’11 MAGGIO 2009 N. 10672 «! secondo un principio già affermato da questa Corte, e che il Collegio condivide, l’elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell’art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge n. 448 del 2001. Con la conseguenza DEVE RITENERSI IMPUGNABILE OGNI ATTO CHE PORTI, COMUNQUE, A CONOSCENZA DEL CONTRIBUENTE UNA BEN INDIVIDUATA PRETESA TRIBUTARIA, IN QUANTO SORGE IN CAPO AL CONTRIBUENTE DESTINATARIO, GIA’ AL MOMENTO DELLA RICEZIONE DELLA NOTIZIA, L’INTERESSE, EX ART. 100 COD. PROC. CIV., A CHIARIRE, CON PRONUNCIA IDONEA AD ACQUISIRE EFFETTI NON PIU’ MODIFICABILI, LA SUA POSIZIONE IN ORDINE ALLA STESSA E, QUINDI, AD INVOCARE UNA TUTELA GIURISDIZIONALE, COMUNQUE, DI CONTROLLO DELLA LEGITTIMITA’ SOSTANZIALE DELLA PRETESA IMPOSITIVA E/O DEI CONNESSI ACCESSORI VANTATI DALL’ENTE PUBBLICO !» (ID. - Cass., sent., 6/07/2010, n. 15946; n. 285/2010; Cass., SS. UU., sent. n. 16776/2005; Cass., SS.UU., sent. n. 16293/2007)
GIURISPRUDENZA
CASS., SENT. 23 FEBBRAIO 2012, N. 7344 «! L'elencazione degli atti impugnabili davanti al giudice tributario, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, non esclude l'impugnabilità di atti non compresi in tale novero ma contenenti la manifestazione di una compiuta e definita pretesa Tributaria (Cass. 8.10.2007, n. 21045) ! L'"aver consentito l'accesso al contenzioso tributario in ogni controversia avente ad oggetto tributi, comporta... la possibilità per il contribuente di rivolgersi al giudice tributario ogni qual volta la Amministrazione manifesti (anche attraverso la procedura del silenzio-rigetto) la convinzione che il rapporto tributario (o relativo a sanzioni tributarie) debba essere regolato in termini che il contribuente ritenga di contestare (in assenza di simile manifestazione di volontà espressa o tacita non sussisterebbe l'interesse del ricorrente ad agire in giudizio ex art. 100 c.p.c.)" (Cass. SS.UU., 10.8. 2005, n. 16676) !
SEGUE
GIURISPRUDENZA
104
SEGUE ! Si deve, quindi, riconoscere la ricorribilità di provvedimenti davanti al giudice tributario ogni qual volta vi sia un collegamento tra atti della Amministrazione e rapporto tributario, nel senso che tali provvedimenti devono essere idonei ad incidere sul rapporto tributario, ! Pertanto, nonostante l'elencazione tassativa degli atti impugnabili, contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, il contribuente può impugnare anche atti diversi da quelli contenuti in detto elenco, purchè espressione di una compiuta pretesa Tributaria. La mancata ricorribilità di tali atti davanti al giudice tributario comporterebbe una lacuna di tutela giurisdizionale, in violazione dei principi contenuti negli artt. 24 e 113 Cost., perchè "il carattere esclusivo della giurisdizione Tributaria non consente che atti non impugnabili in tale sede siano devoluti, in via residuale, ad altri giudici, secondo le ordinarie regole di riparto della giurisdizione (Cass., SS.UU., 27.3.2007, n. 7388; Cass. SS.UU. ord. n. 13793/2004)».
GIURISPRUDENZA
OCCORRE DISTINGUERE SE L’ATTO CHE SI CONTESTA E’ LA MANCATA IMPUGNAZIONE ENTRO IL TERMINE EX ART. 21 - D.LGS. N. 546/92
GIURISPRUDENZA
PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
MERO ATTO
INOPPUGNABILITA’
DEFINITIVITA’ PRETESA PRECLUSIONE DELL’AZIONE PROCESSUALE E NON ANCHE DELLA POSSIBILITA’ DI CONTESTARE IL PROVVEDIMENTO CHE VENGA IN UN SECONDO MOMENTO EMANATO
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AVVISO BONARIO Cass. sent. 9 dicembre 2009, N. 25699 «In tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 solo dinanzi al giudice speciale tributario, tutti quegli atti con cui l'amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorchè tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o della forma da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente. Ne consegue che il ricorso avverso la cartella esattoriale, emessa successivamente in relazione all'avviso non opposto, risulta essere inammissibile ai sensi del citato art. 19 (V. pure Cass. Sentenze n. 12194 del 15/05/2008, Sezioni Unite: n. 16293 del 2007)» (ID. Cass., sent. 13709/2009)
GIURISPRUDENZA
CASS., SENT. 23 FEBBRAIO 2012, N. 7344 «! Pertanto anche la comunicazione di irregolarità, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, comma 3, che ha tali caratteristiche, portando a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva compiuta, è immediatamente impugnabile. ! L'emissione della cartella di pagamento integra una pretesa Tributaria nuova rispetto a quella originaria che sostituisce l'atto precedente e ne provoca la caducazione d'ufficio, con la conseguenza carenza di interesse delle parti nel giudizio avente a oggetto il relativo rapporto sostanziale, venendo meno l'interesse a una decisione relativa a un atto - comunicazione di irregolarità - sulla cui base non possono essere più avanzate pretese tributarie di alcun genere, dovendosi avere riguardo unicamente alla cartella di pagamento che lo ha sostituito integralmente».
GIURISPRUDENZA
La comunicazione di irregolarità, normalmente, non è notificata, ma semplicemente comunicata
Si ha che queste diventano impugnabili senza termine (Cass., sent. n. 16428/2007)
106
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (Cass. SS.UU. Sent. 9840/2011) «! Il ricorso è per contro fondato, per la parte in cui i suoi motivi sono da intendere rivolti contro il capo della decisione relativo alla domanda qualificata dal tribunale come opposizione agli atti esecutivi. Ed è fondato perchè conoscere della domanda proposta dalla parte rientra nella competenza giurisdizionale del giudice tributario, come nel ricorso è stato dedotto, in particolare nei primi due motivi, dove si è denunziato un vizio di violazione di norme sulla giurisdizione e si è indicato nel giudice tributario quello cui spetta conoscere dei vizi inerenti alla cartella di pagamento fatti valere con l'opposizione. Restano quindi assorbiti tutti gli altri motivi P.Q.M. La Corte, accoglie il primo e secondo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, in quanto rivolti contro il capo della sentenza impugnata relativa alla domanda giudicata di opposizione agli atti, dichiarando al riguardo la giurisdizione del giudice tributario, davanti al quale rimette le parti ».
GIURISPRUDENZA
PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO (Cass. SS.UU. Sent. 10672/2009) «Il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86, D.P.R. n. 602 del 1973 che riguardi una pretesa creditoria dell’ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario in quanto atto funzionale, in una prospettiva di tutela del diritto di difesa del contribuente e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, a portare a conoscenza del medesimo contribuente, destinatario del provvedimento di fermo, una determinata pretesa tributaria rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c. l’interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva»
GIURISPRUDENZA
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PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO Cass. SS.UU. Sent. 7 MAGGIO 2010, N. 11087 «Il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione al fine di superare il disposto dell'art. 86, secondo comma, del Dpr. 29 settembre 1973, n. 602 - in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale - e consistente nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo». (ID. CSS. sent. 6/12/2011, n. 26196; CTP Bari, sent. 21/12/2011, n. 276)
GIURISPRUDENZA
ESTRATTO DI RUOLO - CASS., SENT. 6/07/2010, N. 15946 - ID. CASS., SENT. N. 724/2010, G. di PACE Salerno, sent. 20/05/2012. «in tema di contenzioso tributario, va riconosciuta la possibilità di ricorrere alla (Ndr: testo originale non comprensibile) del giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, atteso l'indubbio sorgere in capo al contribuente destianatrio, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse "ex" art. 100 c.p.c., a chiarire con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione, in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale (ormai allo stato esclusiva del giudice tributario), comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico (Cass. 27385/08, cfr. in ordine alla sussistenza dell'interesse ad impugnare anche S.U. 11087/10); considerato che assai recentemente è stato statuito che anche l'estratto di ruolo può essere oggetto di ricorso alla commissione tributaria, costituendo esso una parziale riproduzione del ruolo, cioè di uno degli atti considerati impugnabili dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 (Cass. n. 724/2010)».
GIURISPRUDENZA
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ATTENZIONE RUOLO ATTO PUBBLICO - CASS., SENT. 29/07/2011, N. 16665 «Il ruolo ben può essere ricompreso nella categoria degli atti pubblici, ex art. 2699 c.c., in quanto formato da pubblico ufficiale (dirigente ufficio tributi) autorizzato a manifestare all’esterno la volontà della pubblica amministrazione, e pertanto è atto che fa piena prova, fino a querela di falso, sulla provenienza delle scritture dell’atto e sulla attività che il P.U. afferma di avere esplicato, ivi compreso la data in cui è attestato il compimento delle attività medesime ! È esatto anche l’ulteriore rilievo dell’Ufficio secondo cui le supposizioni della CTR fondate sulla normazione regolamentare della trasmissione del ruolo dall’Ufficio al concessionario sono irrilevanti in quanto tale normativa regola i rapporti interni tra gli Uffici ed una eventuale violazione della stessa non può esplicare rilievo nei rapporti esterni tra contribuente ed il Fisco».
GIURISPRUDENZA
Art. 19 - ATTI IMPUGNABILI E OGGETTO DEL RICORSO Co. 3 - “Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo”.
OMESSA NOTIFICA DI ATTI AUTONOMAMENTE IMPUGNABILI
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OMESSA NOTIFICA DI ATTI AUTONOMAMENTE IMPUGNABILI Cass., SS. UU., sent. 25/07/2007, n. 16412 «Pur tenendo conto della infelice ed approssimativa formulazione, la norma appare, tuttavia, manifestamente animata da una volontà di favorire una più rapida soluzione delle controversie, offrendo al contribuente l’opportunità - affidata alla sua libera scelta - di contrastare con un solo atto la pretesa tributaria ed ottenere così una pronuncia che non esaurisca i propri effetti nella dichiarazione di annullamento dell’atto successivo, ma si estenda anche all’atto presupposto, investendo radicalmente e per intero la pretesa dell’amministrazione finanziaria. Si tratta, tuttavia, solo di una facoltà riconosciuta al contribuente, al quale - coerentemente con il “principio della domanda” che caratterizza il processo tributario riformato - è lasciata la electio tra l’uno o l’altro percorso di contestazione: impugnare il solo atto successivo (notificatogli) facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto - che costituisce vizio procedurale per interruzione della sequenza procedimentale caratterizzante l’azione impositiva e predisposta dalla legge a garanzia dei diritti del contribuente (e per questo vincolante per l’amministrazione, ma disponibile da parte del garantito mediante l’esercizio dell’impugnazione cumulativa)-, oppure impugnare con l’atto consequenziale anche l’atto presupposto facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo e contestando alla radice il debito tributario reclamato nei suoi confronti !
- SEGUE
GIURISPRUDENZA
- SEGUE ! Il giudice tributario investito dell'impugnazione, per conseguenza, dovrà verificare la scelta operata dal contribuente, interpretandone la domanda. ! se il contribuente abbia fatto valere il vizio della procedura consistito nell'omessa notifica dell'atto presupposto (e tale vizio risulti effettivamente sussistente in esito all'istruttoria processuale), per questo solo vizio l'atto consequenziale impugnato dovrà essere annullato. ! A conclusione di tutte le considerazioni svolte può essere formulato il seguente principio di diritto: "La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione».
GIURISPRUDENZA
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PROPOSIZIONE DEL RICORSO
“IL RECLAMO”
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! Art. 17/bis - D.Lgs. N. 546/92;
! ATTI IMPOSITIVI NOTIFICATI A DECORRERE DAL 1 aprile 2012;
! ATTI IMPOSITIVI EMESSI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE;
! CONTROVERSIE DI VALORE NON SUPERIORE %. 20.000,00;
! RECLAMO = RICORSO;
! RECLAMO = CONDIZIONE DI ACCESSO ALLA GIUSTIZIA
TRIBUTARIA;
ASPETTI PECULIARI
EFFETTI GIURIDICI EFFETTI GIURIDICI (Circ. n. 9/E/2012)
SOSTANZIALI
Interruzione del decorso del te rmine d i decadenza per l’impugnazione dell’atto
PROCESSUALI
CHIAMATA IN GIUDIZIO: avviene con la presentazione del reclamo
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO: avviene con il deposito del reclamo/ricorso in CTP in caso di: rigetto, accoglimento parziale, silenzio-rifiuto.
L’istanza presentata ai sensi dell’art. 17/bis produce gli effetti del ricorso, c o n l a c o n s e g u e n z a c h e l a notificazione dell’istanza equivale alla notificazione del ricorso e che il termini per la costituzione in giudizio decorrono dal 90° giorno successivo alla presentazione dell’istanza o da quello in cui l’A.E. comunica l’esito del reclamo.
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L’ISTANZA DI RECLAMO
TERMINI
- ENTRO I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO (60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo) ex art. 21 - D.Lgs. n. 546/1992
- SI APPLICANO I TERMINI DELLA SOSPENSIONE FERIALE (1 agosto - 15 settembre). I suddetti termini, però, non si applicano ai 90 giorni attribuiti all’Agenzia delle Entrate per rispondere al reclamo
- SI APPLICANO ALLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA I TERMINI DI SOSPENSIONE DA “ISTANZA DI ACCERTAMENTO DI ADESIONE” (90 giorni).
- RIFIUTO TACITO dopo il 90° giorno dalla presentazione della domanda di rimborso
L’ISTANZA DI RECLAMO
SOGGETTO LEGITTIMATO (Circ. n. 9/E/2012)
- CONTRIBUENTE CHE HA LA CAPACITA’ DI STARE IN GIUDIZIO DIRETTAMENTE O A MEZZO PROCURATORE
- DIFENSORE NELLE CONTROVERSIE DI VALORE SUPERIORE PARI O SUPERIORE A %. 2.582,28
- RAPPRESENTANTE LEGALE DEL CONTRIBUENTE CHE NON HA LA CAPACITA’ DI STARE IN GIUDIZIO
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SOGGETTO LEGITTIMATO
CASI PARTICOLARI (Circ. n. 9/E/2012)
LITISCONSORZIO NECESSARIO (Società di persone)
I RAPPORTI GIURIDICI TRA SOCIETA’ E SOCI SONO AUTONOMI E INDIPENDENTI QUINDI, LA SOCIETA’ PUO’ CONCLUDERE LA MEDIAZIONE AUTONOMAMENTE RISPETTO AI SOCI
ATTENZIONE: se il rapporto (reclamo/mediazione) con la società è definito, la posizione del socio deve essere trattata tenendo conto della definizione effettuata dalla società
SOGGETTO LEGITTIMATO
I SOCI: - Possono concludere la mediazione tenendo conto di quella conclusa dalla società; - Possono autonomamente concludere la mediazione, nonostante la società non lo abbia fatto; - Possono depositare il ricorso dopo aver, senza successo, tentato la mediazione; - Possono presentare ricorso “diretto” se l’avviso a loro notificato è di valore superiore a %. 20.000,00
- VALORE DELLA LITE - - SOCIETA’: maggiori imposte accertate in capo alla stessa (Irap, Iva) - SOCIO: maggiore imposta accertata in capo allo stesso (II.DD.)
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L’ISTANZA DI RECLAMO
CONTENUTO (Circ. n. 9/E/2012)
RECLAMO = RICORSO ex art. 18 - D.Lgs. N. 546/92
IL RICORSO DEPOSITATO IN CTP DEVE ESSERE CONFORME A QUELLO CONSEGNATO ALL’A.E. PER IL RECLAMO A PENA DI INAMMISSIBILITA’
I MOTIVI DELL’ISTANZA DEVONO COINCIDERE INTEGRALMENTE CON QUELLI DEL RICORSO A PENA DI INAMMISSIBILITA’
L’ISTANZA DI RECLAMO
-DIREZIONE NEI CUI CONFRONTI E’ AVVIATO IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ex art. 10 - D.Lgs. n. 546/92: “atti emessi dall’Agenzia delle Entrate”
-CONTRIBUENTE E IL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE ex art. 18 - D.Lgs. n. 546/92
MOTIVI
ATTO IMPUGNATO E L’OGGETTO DELL’ISTANZA
Domicilio presso il quale il contribuente intende ricevere le comunicazioni relative al procedimento
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L’ISTANZA DI RECLAMO
-EVENTUALE PROPOSTA DI MEDIAZIONE (in forma libera) - COMMA 7 - “Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa”.
VALORE DELLA CONTROVERSIA
RICHIESTA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE
ALLEGAZIONE DEI DOCUMENTI CHE SI INTENDONO PRODURRE NELL’EVENTUALE GIUDIZIO IDONEI A DIMOSTRARE LA FONDATEZZA DEL RICORSO
Art. 17/bis, co. 6 - D.Lgs. n. 546/92:“Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12, 18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell‘articolo 22, in quanto compatibili”.
DINIEGO DEL RECLAMO E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
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Art. 17/bis - D.Lgs. n. 546/1992
IPOTESI NORMATIVE
NOTIFICA DELL’ATTO IMPOSITIVO
60 GG.
RECLAMO
90 GG.
RICORSO DINIEGO PRIMA DEI 90 GG
ACCOGLIM. PARZIALE E NOTIFICA DELL’ATTO DI ACCOGLIMENTO
SILENZIO A.E.
Data di ricevimento
Data di notif. dell’atto di accoglimento
I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalle predette date
DINIEGO DEL RECLAMO
DINIEGO DEL RECLAMO (Circ. n. 9/E/2012)
In assenza dei presupposti per procedere all’annullamento dell’atto o per concludere la mediazione
Nel diniego: - vanno esposte in modo completo e dettagliato le ragioni, di fatto e di diritto, poste a fondamento della pretesa tributaria, avendo presente che il contenuto del provvedimento di diniego, in caso di successiva costituzione in giudizio da parte del contribuente, varrà come atto di controdeduzioni; - Vanno altresì descritte le attività svolte nel corso del procedimento di mediazione, sia al fine di chiedere la condanna del contribuente al pagamento delle somme di cui al comma 10 dell’articolo 17-bis, sia allo scopo di illustrare al giudice i motivi in base ai quali si è ritenuto di disattendere l’eventuale proposta di mediazione formulata dal contribuente
NON E’ UN ATTO IMPUGNABILE
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CRITICITA’
- ATTENZIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO NON E’ RECLAMABILE MA (indicazioni Circolare A.E. n.9/E/2012) -CONTESTAZIONI INERENTI SOLO VIZI DELLA CARTELLA: NO RECLAMO; -CONTESTAZIONI INERENTI SOLO L’ATTIVITA’ DELL’A.E.: SI RECLAMO; -CONTESTAZIONI RIGUARDANTI SIA L’AGENTE DELLA RISCOSSIONE CHE
L’A.E.: a) RICORSO NOTIFICATO SOLO ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE:
quest’ultimo deve chiamare in causa l’A.E. ex art. 39 – D.Lgs. n. 112/99, l’A.E. che interviene in giudizio eccepisce, per le contestazioni ad essa attinenti, l’inammissibilità del ricorso ex art. 17/bis, co. 2 - D.Lgs. n. 546/92, in subordine si difende nel merito;
b) IL CONTRIBUENTE PRESENTA RECLAMO SENZA NOTIFICARE IL RICORSO ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE;
c) IL CONTRIBUENTE NOTIFICA IL RICORSO ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE E PRESENTA RECLAMO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE.
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AGENZIA DELLE ENTRATE natura delle contestazioni e/o domande fatte valere in sede di impugnazione della cartella NORMATIVA art. 17/bis, co. 1 - D.Lgs. n. 546/92 “Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo !” ART 12 - PRELEGGI - “INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE”: “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore” CASS., SS. UU., sent. 3 aprile 2012, n. 5771: “! quello che conta ai fini dell’interpretazione di un atto normativo non è ! (Cass. n. 2454/1983) la lettura fattane da ministeri od altri enti, ma la volontà oggettiva della legge (Cass. n. 3550/1988) quale risultante dal suo dato letterale !”
RECLAMABILITA’ della CARTELLA DI PAGAMENTO
RECLAMABILITA’ della CARTELLA DI PAGAMENTO
AGENZIA DELLE ENTRATE NORMATIVA
La reclamabilità è condizionata dai vizi fatti valere con l’impugnazione della cartella
Provenienza dell’atto quale criterio discretivo per l’applicabilità dell’Istituto del reclamo
INCONCILIABILITA’ CON LA NATURA DEI RAPPORTI TRA AGENZIA DELLE ENTRATE E AGENTE DELLA RISCOSSIONE
- ART. 39 - D.LGS. n. 112/1999 - CASS., SS. UU., sent. 25 luglio 2007, n. 16412
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RECLAMABILITA’ della CARTELLA DI PAGAMENTO
AGENZIA DELLE ENTRATE NORMATIVA
“Il contribuente che, raggiunto dalla cartella di pagamento, intenda contestare vizi imputabili tanto all’Agenzia delle Entrate quanto all’Agente della riscossione, potrà, indifferentemente, chiamare in causa, l’uno o l’altro dei due soggetti passivi, senza incorrere nella grave conseguenza dell’inammissibilità per difetto di legittimazione passiva, spettando, ex art. 39 - D. Lgs. n. 112/1999, all’Agente della riscossione l’onere di chiamare in causa l’Agenzia delle Entrate per i vizi afferenti l’attività di quest’ultima, senza che il giudice debba ordinare l’integrazione del contraddittorio”. (Cfr. Cass., SS. UU., sent. 25 luglio 2007, n. 16412 - ID. Cass., sent. n. 1532/2012; 6110/2011; 4959/2011; 6104/2011; n.13141/2010; n. 14032/2011; 13141/2010; n. 6756/2010; n. 15310/2009; n. 12175/2008; n. 28911/2008; n. 9833/2008; n. 3463/2008; n. 27021/2007; n. 22939/2007 - CTR Firenze, sent. n. 10/2011; CTP Enna, sent. n. 97/2012; CTP Catania, sentt. n. 941/2011; n. 473/2010; CTP Messina, sent. n. 587/2010; CTP Roma, sent. n. 178/2009; CTP Potenza, sent. n. 195/2008)
RECLAMABILITA’ della CARTELLA DI PAGAMENTO
- CIRC. A.E. n. 51/E/2008 - CIRC. A.E. n. 12/E/2012
Come può conciliarsi l’interpretazione resa dall’Agenzia dell’Entrate in ordine alla reclamabilità della cartella di pagamento con il dictum delle Sezioni Unite e la normativa di riferimento?
P R E VA L E N Z A D E L D E T TAT O NORMATIVO, ART. 17/bis - D.Lgs. N. 546/92
Se s i vo lesse a t t r i bu i re va lo re all’interpretazione dell’A.E. sarebbe auspicabile un intervento del legislatore.
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QUINDI: nel giudizio avente ad oggetto la domanda di annullamento della cartella di pagamento ed instaurato nei soli confronti dell’agente della riscossione, la deduzione di motivi relativi a vizi “diretti” (riferibili all’attività dell’agente della riscossione) e a vizi “indiretti” (derivanti dalla riprodotta iscrizione a ruolo) legittima la chiamata in causa dell’Ente impositore, ma non trasforma la controversia non reclamabile in controversia reclamabile. - OGGETTO DELLA DOMANDA annullamento della cartella
per cui la cartella non è reclamabile - I MOTIVI NON CONTANO, CONTA L’OGGETTO DELLA DOMANDA, IL RECLAMO E’ CONDIZIONE DI AMMISSIBILITA’ DEL RICORSO NON DEI SINGOLI MOTIVI
RECLAMABILITA’ della CARTELLA DI PAGAMENTO
DOPPIA IMPUGNAZIONE 1. Notifica del ricorso all’Agente della Riscossione per vizi propri delle cartella di pagamento entro 60 gg. dalla notifica della stessa; 2. Notifica reclamo/ricorso all’A.E. per vizi del ruolo; 3. Costituzione in giudizio presso la C.T.P. entro 30 gg. dalla notifica del ricorso all’Agente della Riscossione ai sensi dell’art. 22 - D.Lgs. n. 546/92; 4. Attendere la risposta (negativa) dell’A.E. o il decorso del termine di 90 gg. prima di costituirsi in giudizio presso la C.T.P.; 5. Logica vuole che nell’attesa di risposta dell’A.E., nel caso in cui venga fissata la trattazione del merito della cartella di pagamento, il giudice disponga la sospensione del procedimento; 6. In C.T.P. saranno pendenti due ricorsi aventi ad oggetto lo stesso atto (cartella di pagamento) si chiederà la riunione dei procedimenti; 7. Qualora, invece, nel corso della mediazione l’A.E. proceda all’annullamento del ruolo, tale accordo si potrà produrre in C.T.P. nel giudizio pendente contro l’Ag. della Riscossione e il giudice dovrà dichiarare la cessata materia del contendere in quanto viene meno l’oggetto della cartella (ruolo).
UNA POSSIBILE SOLUZIONE
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SINTESI
1. CONTROLLARE CHI HA EMESSO L’ATTO IMPOSITIVO; 2. VERIFICARE IL VALORE DELLA LITE EX ART. 12, CO. 5 - D.LGS. N.
546/92; 3. VERIFICARE CHE L’ATTO RIENTRI TRA QUELLI PREVISTI DALL’ART.
19 - D.LGS. N. 546/92; 4. VALUTARE SE:
- PRESTARE ACQUIESCENZA ex art. 15 - D.Lgs. N. 218/97; - PRESENTARE ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE;
- PRESENTARE, NELL’ISTANZA DI RECLAMO, UNA PROPOSTA DI MEDIAZIONE;
COSA FARE IN CASO DI NOTIFICA DI UN ATTO IMPOSITIVO
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FASE INTRODUTTIVA DEL GIUDIZIO
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
3 FASE FINALE - eventuale
NOTIFICA DELL’ATTO IMPOSITIVO
Istanza di revisione/riesame
Ricorso latente/potenziale
PRESENTAZIONE RECLAMO
1 FASE PRELIMINARE
ANALISI DEL RECLAMO
2 FASE INTERMEDIA
FASE
A
MM
INIS
TRAT
IVA
Mutamento
della
natura del
reclamo in
ATTO
PROCESSUALE
RIEPILOGO DEI TERMINI
ACQUIESCENZA
NOTIFICA DELL’ATTO IMPOSITIVO
60 gg.
RECLAMO/ MEDIAZIONE
IST. ACC. CON ADESIONE
RECLAMO/ MEDIAZIONE
90 gg.
Definizione con r iduz ione de l le sanzioni ad 1/3
Esame dell’Ufficio
90 gg.
DINIEGO ACCOGL. TOTALE ACCOGLIM. PARZIALE SILENZIO
A n n u l l a m e n t o dell’atto impositivo COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
30 gg.
Attenzione al periodo d i s o s p e n s i o n e feriale: 1/08 - 15/09
Attenzione al periodo d i s o s p e n s i o n e feriale: 1/08 - 15/09
Attenzione NON o p e r a l a s o s p e n s i o n e feriale
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UTILITA’ DEL RECLAMO
Evita una lite incerta e si assicura il diritto a riscuotere le somme con celerità
CONTRIBUENTE AGENZIA DELLE ENTRATE – Area legale
Ottiene una rettifica a proprio favore dell’accertamento
Ottiene la riduzione delle sanzioni a m m i n i s t r a t i v e ( s i n a l 4 0 % dell’irrogato)
Ottiene una eventuale riduzione delle pene inflitte per eventuali delitti previsti dal D.Lgs. N. 74/2000
L’area legale terrà conto: - dell’incertezza della questione controversa; - del grado di sostenibilità della pretesa tributaria; - de l l’economic i tà de l l’az ione amministrativa.
Permette la riduzione del contenzioso e favorisce la tax compliance
PROPOSIZIONE DEL RICORSO
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CONTRIBUTO UNIFICATO Art. 37, co. 6 - DL. n. 98/2011 conv. Lg. n. 111/2011 (Per i ricorsi notificati dal 7 luglio 2011
Predisposizione ricorso
ART. 18
D.LGS. n. 546/92
Notifica della copia del ricorso all’Ufficio Impositore entro 60gg dalla data di notificazione dell’atto impugnato
Notifica
Atto
Tributario
ART. 20
ART. 21
Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli artt. 137 e seguenti del C.p.C. e/o in mani proprie. La notificazione può essere fatta anche direttamente mediante il servizio postale ! La spedizione del ricorso a mezzo posta dev’’essere fa t ta in p l ico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Il tal caso il ricorso s’’intende proposto al momento della spedizione
Cass. sent. 13 gennaio 2012, n. 398 «Nei termini esposti, il ricorso va accolto in applicazione del seguente principio di diritto: “La disciplina di cui agli artt. 148 e 160 c.p.c. è applicabile anche in materia di notificazione di una cartella esattoriale, per cui, in caso di mancata indicazione della relativa data di consegna nella copia, della cartella in possesso del destinatario, alla nullità insanabile della notifica consegue la mancata decorrenza del termine per proporre opposizione”».
GIURISPRUDENZA
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COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE
«Il ricorrente, entro 30 gg dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità»
Deposita o trasmette a mezzo posta in plico raccomandato senza busta
«l’originale del ricorso notificato a norma degli artt. 137 e seguenti del c.p.c. ovvero
copia del ricorso consegnato o spedito per posta con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale»
In caso di consegna o spedizione a mezzo del servizio postale la conformità dell’atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente Unitamente al ricorso comprensivo delle ricevute di deposito e/o
spedizione, il ricorrente deposita il proprio fascicolo con l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, nonchè gli evenutali documenti che intende produrre
art. 22 - D.Lgs. n. 546/92
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GIURISPRUDENZA CASS., sent. 13 marzo 2012, n. 4002 “Va osservato, infatti, che la decorrenza del termine di trenta giorni, per la costituzione in giudizio del ricorrente, è normativamente ancorata alla spedizione, e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente. Il che si evince dal fatto che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, prevede modalità di deposito che presuppongono solo la spedizione del ricorso, e non la sua ricezione, sottraendo, in tal modo, detto adempimento alla regola di cui al medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 5, a tenore del quale "i termini che hanno inizio dalla notificazione o comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto" (Cass. 20262/04, 14246/07). ! Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, rileva che l'indirizzo menzionato nella suesposta relazione è stato, successivamente smentito da questa Corte in pronunce più recenti, alle quali ritiene di aderire, e secondo le quali ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il ricorso direttamente notificato con raccomandata a mezzo del servizio postale deve essere depositato nella segreteria della Commissione tributaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla ricezione da parte del destinatario e non dalla spedizione da parte del ricorrente (cfr. Cass. 12815/08, 9173/11)”.
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE
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art. 23 - D.Lgs. n. 546/92
Co. 1 “L’ufficio del Ministero delle finanze, l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.” Co. 2 “La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito presso la segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione.” Co. 3 “Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.”
Segue: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE
ENTRO 60 giorni dalla notifica del ricorso, DEPOSITO del FASCICOLO di parte presso la CTP, contenente:
- controdeduzioni; - eventuali documenti;
CONTRODEDUZIONI: - esposizione della propria difesa (“prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente”); - indicazione delle prove; - formulazione di eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio; - eventuale chiamata in causa di terzi; ATTENZIONE CONTRODEDUZIONI " MEMORIE ILLUSTRATIVE
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NATURA DEL TERMINE DI 60 GIORNI CASS. SENT. 10.06.2009 n. 13331: “come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di contenzioso tributario la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi”. (IN TERMINI - CTP Reggio Emilia, sent. 26/04/2010, n. 64; Cass., sent. n. 7329/2003; n. 21059/2007; n. 26345/2006)
GIURISPRUDENZA
Termine avente natura ORDINATORIA, non perentoria
TERMINE “ULTIMO” PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - TRATTAZIONE CAMERA DI CONSIGLIO: fino a 10 giorni liberi prima della data di trattazione, fatte salve le decadenze nel frattempo maturate, (ad es. deposito documenti, chiamata in causa del terzo);
GIURISPRUDENZA
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Art. 14 - D.Lgs. n. 546/92 Co. 1 - Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi. Co. 2 - Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza. Co. 3 - Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.
INTERVENTO E CHIAMATA IN CAUSA
Art. 14 - D.Lgs. n. 546/92 Co. 4 - Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili. Co. 5 - I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente. Co. 6 - Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l'atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza.
INTERVENTO E CHIAMATA IN CAUSA
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PRODUZIONE e DEPOSITO DI DOCUMENTI
art. 24 e 32 - D.Lgs. n. 546/92
ART. 24 - PRODUZIONE DOCUMENTI E MOTIVI AGGIUNTIVI Co. 1 - “I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti. ART. 32 - DEPOSITO DI DOCUMENTI E DI MEMORIE Co. 1 - “Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione della causa osservato l’art. 24, comma 1.
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GIURISPRUDENZA NATURA DEI TERMINI DI DEPOSITO CASS., SENT. 30 GENNAIO 2004, N. 1771 “L'art. 32 D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (applicabile anche al giudizio di appello in virtù del secondo comma dell'art. 58 secondo cui "è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti"), al primo comma, consente ("possono") a ciascuna parte di "depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1 ! La norma, come si vede, scandisce temporalmente l'attività difensiva delle parti sia per quanto concerne la difesa probatoria che quella propriamente tecnica. La scansione ("fino a venti giorni liberi prima della data di. trattazione"; "fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma"; "brevi repliche scritte fino a cinque giorni prima della data della camera di consiglio" in ipotesi di siffatta forma di trattazione della controversia), all'evidenza, non riguarda solo l'attività processuale di una parte ma assume preciso significato di tutela (sia per rispetto del diritto di difesa che del principio del contraddittorio) della controparte stabilendo dei termini precisi di scadenza entro i quali l'attività difensiva avversa può e s s e r e e s p l e t a t a e , d i c o n s e g u e n z a , c o n t r o l l a t a . SEGUE
GIURISPRUDENZA SEGUE “L'osservanza dei termini in questione, pertanto, deve ritenersi obbligatoria in quanto diretta a tutelare il suddetto diritto di difesa di controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti e tra queste ed il giudice per cui correttamente i termini in questione sono stati ritenuti perentori da questa Corte (Cass. trib. 10 novembre 2000, n. 14624) anche in difetto della espressa previsione legislativa richiesta dal secondo comma dell'art. 152 c.p.c. ("I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori") ”. (IN TERMINI - Cass., sent. 27/05/2009, n. 12396; n. 23598/2008; n. 26345/2006; n. 2787/2006; n. 138/2004; CTP Enna, sent. 97/2012; CTR Emilia Romagna, sent. n. 1/2009; CTR Molise, sent. n. 16/2009)
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PRODUZIONE DOCUMENTI IN FOTOCOPIA Le parti possono produrre, a sostegno delle proprie argomentazioni, documenti in originale o in fotocopia MA sulla idoneità della produzione di questi in copia fotostatica come mezzo per introdurre la prova nel processo incombe alla controparte contestarne la conformità all’originale.
PRODUZIONE DOCUMENTI IN FOTOCOPIA GIURISPRUDENZA CASS., SENT. 30 APRILE 2010, N. 10492 “Osserva costituire principio consolidato in giurisprudenza di legittimità che in tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 4, la produzione di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, incombendo alla controparte l'onere di contestarne la conformità all'originale, come previsto dall'art. 2712 c.c., ed avendo il giudice l'obbligo di disporre, in tal caso, la produzione del documento in originale; e che in tema di produzione di copie fotostatiche, il principio di cui agli artt. 2712 e 2719 c.c., secondo i quali esse hanno la stessa efficacia probatoria degli originali se non sono espressamente disconosciute dalla parte contro la quale sono prodotte, opera anche nel caso di contumacia di quest'ultima” (IN TERMINI - Cass., 24/04/2009, n. 9773)
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INTEGRAZIONE DEI MOTIVI DEL RICORSO
artt. 24 - D.Lgs. n. 546/92
ART. 24 - PRODUZIONE DOCUMENTI E MOTIVI AGGIUNTIVI “co. 2 L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l’interessato ha notizia di tale deposito. co. 3 Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente. co. 4 L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5 e l' art. 23, comma 3”.
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artt. 24 - D.Lgs. n. 546/92
INTEGRAZIONE DEI MOTIVI DI RICORSO Ampliamento dell’oggetto del ricorso introduttivo (cd. petitum) VIGE IL DIVIETO DI INTEGRAZIONE DEI MOTIVI ECCEZIONE DEPOSITO DI DOCUMENTI ANTERIORMENTE NON CONOSCIUTI NE’ CONOSCIBILI
La parte dichiarerà al giudice t r i b u t a r i o , a p e n a d i inammissibilità, non oltre la t r a t t a z i o n e i n C a m e r a d i Consiglio o la discussione in P.U., che intende avvalersi del diritto ex art. 24, co. 3.
MOTIVI AGGIUNTI
L a p a r t e p r o c e d e r à a presentare ISTANZA con la quale chiederà l’’autorizzazione al giudice tributario di potersi avvalere del diritto ex art. 24, co. 2
INTEGRAZIONE DEI MOTIVI DEL RICORSO
Disposta l’’ordinanza del giudice l’’integrazione dei motivi del ricorso si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all’’art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l’’art. 20, commi 1 e 2, l’’art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l’’art. 23, comma 3
CONOSCENZA FUORI UDIENZA
CONOSCENZA IN UDIENZA (rinvio)
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art. 24 - D.Lgs. n. 546/92
DECORRENZA DEL TERMINE DI 60 GIORNI - DOCUMENTI DEPOSITATI DALLE PARTI IN CAUSA: i 60 giorni decorrono dal momento in cui la parte ha estratto copia del documento non conosciuto dal fascicolo; in questo caso il termine va collegato al momento in cui la parte ha acquisito effettiva disponibilità dei documenti non conosciuti e quindi ha avuto modo la possibilità di elaborare gli eventuali motivi aggiunti; - DOCUMENTI RICHIESTI DAL COLLEGIO GIUDICANTE DA PRODURRE ENTRO UN TERMINE PRESTABILITO: i 60 giorni decorrono dalla scadenza di tale ultimo termine, se anteriore a quello in cui la parte ha acquisito la disponibilità materiale dei documenti.
MEMORIE ILLUSTRATIVE
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ART. 32 - DEPOSITO DI DOCUMENTI E DI MEMORIE Co. 2- “Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti può depositare MEMORIE ILLUSTRATIVE con le copie per le altre parti. Co. 3 - Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio”.
Art. 32 - D.Lgs. n. 546/92
Se non sono prodotti documenti, fino a 10 giorni liberi prima dell’udienza, le parti possono depositare MEMORIE ILLUSTRATIVE
- costituiscono argomentazioni per meglio formulate di quanto sostenuto con il ricorso, con cui “non possono essere fatte valere nuove eccezioni di rito o di merito non rilevabili anche d’ufficio”. (CTR Roma, sent. 17/07/2007, n. 288) - è possibile addurre argomentazioni atte a confutare quanto sostenuto dalle controparti. - possono essere dedotte, per la prima volta, eccezioni processuali e di merito rilevabili d’ufficio, ciò non si concretizza in un ampliamento dell’oggetto del contendere bensì in un mezzo per sollecitare i poteri officiosi del giudice.
MEMORIE ILLUSTRATIVE
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Segue: MEMORIE ILLUSTRATIVE
MEMORIE ILLUSTRATIVE
Possono solo illustrare e non integrare i motivi del ricorso
Se non sono depositati documenti, devono essere depositate entro 10 giorni liberi prima dell’udienza
Segue: MEMORIE ILLUSTRATIVE Alcune precisazioni
INTEGRAZIONE MOTIVI
È un evento eccezionale, circoscritto alle ipotesi delineate dal legislatore e resa necessaria dal deposito di document i non conosc iu t i né conoscibili
MEMORIE ILLUSTRATIVE è possibile meglio illustrare quanto già sostenuto nel ricorso
CONTRO – DEDUZIONI
La parte resistente prende posizione sui motivi dedotti dal ricorrente ed espone le proprie difese, indica le prove di cui intende valersi, propone le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e se del caso, propone istanza per la chiamata di terzo.
" INTEGRAZIONE MOTIVI
è un evento eccezionale, circoscritto alle ipotesi delineate dal legislatore, reso necessario dal deposito di documento non conosc iu t i né conoscibili.
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LE PARTI PROCESSUALI
CAPO II DELLE PARTI E DELLA LORO RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA IN GIUDIZIO ART. 10 - LE PARTI “Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l' atto richiesto ovvero, se l'ufficio è un centro di servizio o altre articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all‘articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e anche mediante riorganizzazione, senza oneri aggiuntivi, degli Uffici dell'Agenzia, l' ufficio delle entrate del Ministero delle finanze al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso”
Art. 10 - D.Lgs. n. 546/92
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LEGITTIMAZIONE ATTIVA/PASSIVA
ENTE IMPOSITORE CONTRIBUENTE
AGENZIA ENTRATE IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
COMUNE
IL SINDACO
SOCIETA’’
IL LEGALE RAPPRESENTANTE - LIQUIDATORE
PERSONA FISICA
CITTADINO- CONTRIBUENTE
E’ AMMESSO IL POTERE DI DELEGA
PER SPECIFICHE E COMPROVATE RAGIONI DI SERVIZIO IL DIRETTORE DELL’’UFFICIO PUO’’ DELEGARE PER UN PERIODO DI TEMPO DETERMINATO, CON ATTO SCRITTO E MOTIVATO, A DIPENDENTI CHE RICOPRONO LE POSIZIONI FUNZIONALI PIU’’ ELEVATE NELL’’AMBITO DEGLI UFFICI AD ESSI AFFIDATI (Cfr. Art. 17, co. 1 bis - D. Lgs. N. 165/2001)
PARTE RICORRENTE “CONTRIBUENTE” (ex art. 12 - D.Lgs. 546/92)
PARTE RESISTENTE “ENTE IMPOSITORE” (ex. art. 11 - D.Lgs. 546/92)
ASSISTENZA OBBLIGATORIA
PER IL TRAMITE DI UN PROCURATORE ABILITATO controversie di valore superiori ad %. 2.582,28
C. COST. n. 189/2000; n. 158/2003
La violazione dell’obbligo dell’assistenza tecnica non comporta l’inammissibilità del ricorso, ma il potere dovere del giudice di fissare un termine (perentorio) per la regolarizzazione decorso il quale si verifica l’inammissibilità del ricorso
COMPETE DIRETTAMENTE AL DIRETTORE TITOLARE DELL’UFFICIO IMPOSITORE CHIAMATO IN CAUSA
(Cass. 28.1.2009 n. 2044)
In sua sostituzione possono stare in giudizio i propri funzionari mediante apposita delega rilasciata per iscritto
E’ insanabilmente nulla, e quindi insuscettibile di produrre qualsiasi effetto giuridico, la citazione ! (costituzione in giudizio - n.d.r.) sottoscritta da procuratore non munito di valida procura, costituente il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale, e pertanto non è possibile alcuna sua regolarizzazione attraverso l’esercizio dei poteri concessi al giudice istruttore (o, in via sostitutiva, al collegio) dall’art. 182 cpc. (Cass., Sez. trib., sent. del 20 agosto 2004, n. 16474)
LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE E CAPACITA’ DI STARE IN GIUDIZIO
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LITISCONSORZIO TRA LE PARTI
ENTE CREDITORE AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Art. 39 - CHIAMATA IN CAUSA DELL’ENTE CREDITORE - D.LGS. N. 112/1999: “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”
141
GIURISPRUDENZA CASS., SS.UU., SENT. 25.7.2007, n. 16412 «L’azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore. ! In ogni caso l’aver il contribuente individuato nell’uno o nell’altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore nell’ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest’ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio - SEGUE
GIURISPRUDENZA - SEGUE ! l’enunciato principio esclude, come già detto, che il giudice debba ordinare ex officio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell’estraneità del contribuente al rapporto (di responsabilità) tra l’esattore e l’ente creditore». (ID. Cass., sent. n. 11210/2012; n. 1532/2012; 6110/2011; 4959/2011; 6104/2011; n. 13141/2010; n. 14032/2011; 13141/2010; n. 6756/2010; n. 15310/2009; n. 12175/2008; n. 28911/2008; n. 9833/2008; n. 3463/2008; n. 27021/2007; n. 22939/2007 - CTR Firenze, sent. n. 10/2011; CTP Enna, sent. N. 97/2012; CTP Catania, sentt. n. 941/2011; n. 473/2010; CTP Messina, sent. n. 587/2010; CTP Roma, sent. n. 178/2009; CTP Potenza, sent. n. 195/2008 - CIRC. A. E. n. 12/E/2012)
142
- ATTENZIONE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TARDIVA “In tema di contenzioso tributario la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi”. (Cass., sentenza 10 giugno 2009, n. 13331 - Id. Cass., sentenza 13 maggio 2003, n. 7329) ED ANCORA: La Corte Costituzionale con la sentenza n. 109/2007, in merito ai poteri istruttori dei giudici, si è così espressa: “! è ovvio che l'esigenza di un'istanza di parte affinchè il giudice possa ordinare l'esibizione di documenti è coerente con il principio dispositivo che, anche relativamente alle prove, il legislatore vuole governi il processo tributario e vale ad escludere in radice per il giudice ogni ruolo di supplenza della parte inerte, sia essa l'amministrazione o il contribuente”.
QUINDI, POSTO CHE
NON SUSSISTE TRA ENTE IMPOSITORE E AGENTE DELLA RISCOSSIONE UNA FATTISPECIE DI LITISCONSORZIO NECESSARIO
Ciò ESCLUDE CHE il giudice debba ordinare ex officio l’integrazione del contraddittorio
PER CUI "l'ordine di integrazione del contraddittorio emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione è improduttivo di effetti, sicché la mancata ottemperanza al medesimo, essendo irrilevante, non può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione". (Cfr. Cass., sent. 16/03/2011, n. 6110)
143
IL RICORSO
CO. 1 - Il processo è introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale. CO. 2 - Il ricorso deve contenere l'indicazione: a) della commissione tributaria cui è diretto; b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale; c) dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto; d) dell'atto impugnato e dell' oggetto della domanda; e) dei motivi.
ART. 18 - D.Lgs. n. 546/92
144
CO. 3 - Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l' indicazione dell' incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall' art. 12, comma 5. La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell' originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall' art. 14, comma 2. CO. 4 - Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritto a norma del comma precedente.
Segue: ART. 18 - D.Lgs. n. 546/92
CONTENUTO e TERMINI
RICORSO
Atto introduttivo - proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto da impugnare Versamento del contributo unificato in base al valore della lite
CHIAMATA IN GIUDIZIO DELL’ENTE IMPOSITORE
(vocatio in ius)
DOMANDA DI TUTELA GIURISDIZIONALE
(edictio actionis)
145
CONTENUTO
CONTENUTO
CTP Territorialmente competente ove ha sede l’Ente impositore
RICORRENTE
PERSONA FISICA: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
SOCIETA’/ENTE:
Denominazione/ragione sociale, sede, codice fiscale, elementi identificativi e carica sociale del legale rappresentante;
FALLIMENTO: curatore falliment.;
CONC.TO PREV.: imprenditore;
LIQUIDAZIONE (VOLONTARIA): liquidatore.
DOMICILIO ELETTO
CONTENUTO
Tipologia dell’atto, estremi del provvedimento, data di notifica, data istanza accet. con adesione
CONTENUTO
ATTO IMPUGNATO
Ente impositore RESISTENTE
PETITUM OGG. DELLA DOMANDA
MOTIVI CAUSA PETENDI - ragioni in diritto e in fatto
146
CASS., SENT. 16 GIUGNO 2006, N. 14026 “il giudizio tributario - anche in base alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, artt. 19 e 24, comma 2, - è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso atto indicati, ed ha un oggetto rigidamente delimitato contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo, in primo grado, onde delimitare sin dalla nascita del rapporto processuale tributario le domande e le eccezioni proposte dalle parti. Da ciò consegue che il mancato rilievo del difetto di motivazione dell'atto di accertamento nel ricorso introduttivo rende definitivo, sotto tale profilo, l'atto impositivo e che la sua successiva deduzione del vizio, comportando l'esame di una nuova causa petendi, va dichiarata inammissibile, anche in sede di giudizio di legittimità (in assenza di precedente declaratoria), restando irrilevante l'eventuale accettazione del contraddittorio sul merito, dato il rilievo di ordine pubblico del divieto di ius novorum (v. Cass. 28.680/05, 12147/04, 9754/03)”.
CONTENUTO - giurisprudenza
ART. 115 - DISPONIBILITÀ DELLE PROVE CO. 1 - Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della
decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
ART. 2697 C.C. - Onere della prova CO. 1 - Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne
costituiscono il fondamento. (CONDIZIONE PRIMARIA)
CO. 2 - Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. (CONDIZIONE EVENTUALE)
- SEGUE -
PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE
147
- SEGUE - - All’allegazione del fatto storico segue la valorizzazione giuridica delle sue conseguenze. Il fatto giuridico, introdotto in giudizio e valorizzato nelle sue conseguenze in diritto, diventa quindi oggetto di prova nel processo.
- L’art. 115 C.p.c. enuncia il principio della “disponibilità delle prove”.
- Il principio di non contestazione trova rilievo costituzionale nella ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.). - La contestazione per essere efficace deve essere “specifica”, ossia dettagliata nella negazione e non ridondare di contestazioni generiche, ma tale specificità deve apprezzarsi in relazione alla cognizione che la parte ha del fatto contestato (cd. Principio della vicinanza della prova)
PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE: SPUNTI DI RIFLESSIONE
- SEGUE - - Nel processo tributario il difetto di contestazione produce effetti nei confronti della parte che ha allegato il fatto non contestato, della parte che doveva contestare e non lo ha fatto e nei confronti del GIUDICE per il giusto governo dell’onere della prova. - La collocazione topografica del principio di non contestazione al primo comma dell’art. 115 C.p.c. (“il giudice DEVE porre a fondamento della decisione !) anziché al comma secondo (“Il giudice PUO’ porre a fondamento della decisione !) comporta: l’ASSENZA di ogni DISCREZIONALITA’ a cospetto del fatto (non contestato) da porre a fondamento della decisione, cosa consentita, viceversa, dal secondo comma. Ne discende che una violazione del principio sancito dal co. 1 dell’art. 115, configura in capo al giudice un error in procedendo.
PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE: SPUNTI DI RIFLESSIONE
148
- SEGUE - - Ai sensi dell’art. 112 C.p.c. il giudice deve considerare ai fini della pronuncia: - la domanda della parte ricorrente; - i fatti legittimamente allegati al processo; - i fatti che risultano provati in forza di prove legittimamente acquisiste.
-L’art. 7 - D.Lgs. n. 546/92 riconosce al giudice tributario l’esercizio del potere di istruzione probatoria nei LIMITI DEI FATTI DEDOTTI dalle parti. Alla luce dell’art. 115, co. 1 C.p.c. il campo di applicazione dell’art. 7 indicato, deve RESTRINGERSI AI SOLI FATTI CONTESTATI DALLE PARTI E, quindi controversi. Per cui ESULA DAL POTERE ISTRUTTORI DEL GIUDICE LA RICERCA DELLA PROVA DEL FATTO DEDOTTO IN GIUDIZIO, MA NON CONTESTATO, AL FINE DI SOPPERIRE ALLE CARENZE PROBATORIE DELLA PARTE ONERATA (C.Cost., sent. n. 109/2007)
PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE: SPUNTI DI RIFLESSIONE
CASS., SENT. 18 SETTEMBRE 2009, N. 20091
“la contestazione del contribuente in ordine al fondamento della pretesa tributaria è sufficiente a far sorgere a carico dell'amministrazione l'onere di provare la sussistenza e l'ammontare del credito tributario di cui si afferma titolare, quand'anche l'avviso di accertamento risulti assistito da idonea motivazione”.
PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE
149
CASS., SENT. 30 NOVEMBRE 2009, N. 25136 “Anche al processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonchè dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili - è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non abbisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost. (cfr. Cass. 1540/07)”.
PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE
CONTENUTO
CONTENUTO
1. IN VIA “PRELIMINARE” (difetto di notifica, decadenza)
2. IN VIA “PRINCIPALE” (difetto di legittimazione attiva, di motivazione)
3. NEL MERITO
(annullamento dell’atto impugnato per inesistenza della pretesa tributaria);
4. CONDANNA ALLE SPESE;
5. CONDANNA ALLA RESTITUZIONE DI QUANTO GIA’ VERSATO
D O M A N D E FINALI
150
CONTENUTO
CONTENUTO
SOTTOSCRIZIONE
- RICHIESTA DI DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA;
- RICHIESTA DI SOSPENSIONE ex art. 47 - Dpr. n. 546/92;
- PROCURA DEL DIFENSORE (in calce o a margine);
- ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Del difensore sia sull’originale che sulle copie, deve essere indicato l’incarico conferito dalla parte ricorrente
A L T R E INDICAZIONI
CONTENUTO
RICORSO
INAMMISSIBILITA’
MANCANZA DEI REQUISITI EX ART. 18, CO. 2
MANCANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE
151
PROPOSIZIONE DEL RICORSO - art. 20
PROPOSIZIONE RICORSO ALL’ENTE IMPOSITORE
SPEDIZIONE A MEZZO POSTA A/R IN PLICO SENZA BUSTA DELL’ORIGINALE
CONSEGNA DIRETTA
NOTIFICA A MEZZO UFFICIALE GIUDIZIARIO
CONTENUTO
RICORSO
CUMULATIVO
Impugnazione di più atti impositivi con un unico ricorso (Cass., sent. n. 16066/2011; n. 7159/2011; n. 1966/2004;
COLLETTIVO
Impugnazione da parte di più soggetti di un unico atto impositivo con un unico ricorso (Cass., sent. n. 10578/2010; n. 21955/2010)
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TERMINE - art. 21
RICORSO
Dies a quo e ad quem
60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato a pena di inammissibilità
TERMINE
Nel conteggio si esclude il giorno di inizio (dies a quo) e si conteggia il giorno finale (dies ad quem) se festivo la scadenza è prorogata al primo giorno successivo non festivo (il sabato è parificato ad un giorno festivo) (Cass., SS. UU., sent. 01/02/2012, n. 1418)
SOSPENSIONE FERIALE (art. 1 - Lg. n. 742/69): 1 agosto - 15 settembre ACC. CON ADESIONE: Sosp. termini per 90 giorni ATTENZIONE RIS. MIN. n. 159/1999 - ritiene che anche per il periodo di sosp. di 90 g. rientra nel periodo di sospensione feriale. CASS., sent. n. 2682/2011: “tali diversi periodi di sospensione dei termini la società contribuente aveva il pieno diritto di poterne usufruire non essendo previsto da alcuna norma di legge il divieto di cumulabilità delle sospensioni, nè a tale cumulo osta alcuna altra ragione di opportunità essendo diverse le rationes sulle quali dette previsioni sono fondate
TERMINI: sintesi ART. ADEMPIMENTO TERMINI DECORRENZA
21 RICORSO entro 60 gg. d a l l a n o t i f i c a d e l l ’’ a t t o impugnato
22
23
COSTIT. IN GIUDIZIO - Ricorrente - Resistente
entro 30 gg. entro 60 gg.
dalla consegna/spedizione/no t i f i ca de l r i corso a l l a controparte. dalla data di ricezione del ricorso
24 INTEGR. MOTIVI del RICORSO: con le stesse modalità di pres. del ricorso
entro 60 gg. d a l d e p o s i t o d i n u o v i documenti non conosciuti ad opera del resistente o per ordine della Commissione
32 DOCUMENTI: deposito entro 20 gg. liberi
prima della data di trattazione
32 MEMORIE: deposito entro 20/10 gg. liberi
prima della data di trattazione
32 BREVI REPLICHE: deposito
entro 5 gg. liberi
prima della data di trattazione
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TERMINI: sintesi ART. ADEMPIMENTO TERMINI DECORRENZA
33 IST. DISCUS. PUBBL. UDIENZA: notifica alle parti costituite e deposito in segreteria
entro 10 gg. liberi
prima della data di trattazione
SOSPENSIONE dell’ATTO IMPUGNATO
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SOSPENSIONE dell’ATTO IMPUGNATO - art. 47 - D.Lgs. n. 546/92
ART. 47 - SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO CO. 1 - Il ricorrente, se dall’atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell’esecuzione dell’atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all’art. 22. CO. 2 - Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima. CO. 3 - IN CASO DI ECCEZIONALE URGENZA il presidente, previa delibazione del merito, con lo stesso decreto, può motivatamente disporre la provvisoria s o s p e n s i o n e d e l l ' e s e c u z i o n e f i n o a l l a p r o n u n c i a d e l c o l l e g i o .
- SEGUE
SOSPENSIONE dell’ATTO IMPUGNATO - art. 47 - D.Lgs. n. 546/92 SEGUE CO. 4 - Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile. CO. 5 - La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, nei modi e termini indicati nel provvedimento. CO. 5/BIS - L’istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa.* CO. 6 - Nei casi di sospensione dell' atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia. CO. 7 - Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. * comma aggiunto art. 7, co. 2, lett. gg/novies) - D.L. n. 70/2011 conv. Lg. n. 106/2011
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SOSPENSIONE dell’ATTO IMPUGNATO - art. 47 - D.Lgs. n. 546/92
CO. 5/BIS - L’istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
LA NORMA NULLA PREVEDE NELL’IPOTESI IN CUI IL SUDDETTO TERMINE NON VENGA RISPETTATO
SOSPENSIONE dell’ATTO IMPUGNATO - art. 47 - D.Lgs. n. 546/92
RICHIESTA UNITAMENTE ALL’ATTO IMPUGNATO
SOSPENSIONE ex art. 47 - D.Lgs. n. 546/92
RICHIESTA CON ISTANZA SEPARATA (notific. alle parti e osservato l’art. 22 – D.Lgs. N. 546/92
L’istanza di sospensione è decisa entro 180 GIORNI dalla data di presentazione della stessa
ESECUZIONE SOSPESA, SE CONCESSA, FINO AL DEPOSITO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO
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PERICULUM IN MORA
DANNO GRAVE e IRREPARABILE
(la legge non richiede l’imminenza del danno, ma semplicemente la probabilità esso possa verificarsi)
REQUISITI
FUMUS BONI IURIS
(l’esistenza, o quantomeno, la verosimiglianza dell’esistenza di motivi fondati)
SOSPENSIONE dell’ATTO IMPUGNATO ART. 50 - TERMINE PER L’INIZIO DELL’ESECUZIONE – D.lgs. n. 602/73 - “Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento”
SOSPENSIONE dell’ATTO IMPUGNATO
ISTANZA PROPROSTA NEL RICORSO
C H I E D E all’Ill.mo Sig. Presidente e a Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale di !. adita, ciascuno per quanto di propria competenza, previa sospensione dell’esecuzione ex art. 47 - D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, voglia compiacersi dichiarare: !
157
SOSPENSIONE dell’ATTO IMPUGNATO
ISTANZA SEPARATA DI SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO
Ill.mo Sig. Presidente e Signori Giudici
Su ricorso presentato da: !.. CONTRO
!. Ill.mo Sig. Presidente
Il sottoscritto ! nella qualità di difensore della ricorrente !. PREMESSO
Che, in data ! la SERIT SICILIA S.p.a. ha notificata la cartella n ! atto autonomamente impugnabile ed ancora in attesa di trattazione. Il tutto per l’ammontare complessivamente indicato pari ad %. ! .
SOSPENSIONE dell’ATTO IMPUGNATO
CONSIDERATO Che, trascorsi i termini di cui all’art. 50, co. 1 - Dpr. n. 602/1973, l’Agente per la riscossione è legittimato a porre in essere le azioni esecutive ex artt. 77 e 86 – Dpr. n. 602/1973 generando una grave ingerenza sui diritti costituzionalmente garantiti (periculum in mora)
PER TUTTI QUERSTI MOTIVI
SI CHIEDE
all’Ill.mo Sig. Presidente e a Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale di !. Adita, di voler concedere, ai sensi dell’art. 47 – D.lgs. n. 546/92, la provvisoria sospensione dell’esecuzione fino alla pronuncia del Collegio, per quanto già narrato e documentalmente provato con il ricorso introduttivo e per quant’altro riportato in seno all’atto de quo.
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SOSPENSIONE dell’ATTO IMPUGNATO
ISTANZA SEPARATA DI SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO
ATTENZIONE
L’istanza dovrà essere redatta in tante copie quante sono le parti del giudizio (art. 47 cit.) e alle quali vanno notificate, più una copia da depositare presso la segreteria della Commissione tributaria in cui è stato presentato il ricorso, alla quale allegare copia delle ricevute di spedizione in raccomandazione dell’istanza alle parti resistenti
DECISIONE DELLA CONTROVERSIA: SENTENZA
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ART. 36 - D.LGS. N. 546/92
ART. 36 - CONTENUTO DELLA SENTENZA CO. 1 La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla Repubblica italiana. CO. 2 La sentenza deve contenere: 1) l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono; 2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo; 3) le richieste delle parti; 4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto; 5) il dispositivo. CO. 3 La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed è sottoscritta dal presidente e dall'estensore.
ART. 111 COSTITUZIONE
ART. 111 CO. 6 Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA
Percorso logico giuridico seguito dal giudice
(RATIO DECIDENDI)
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA
NULLITA’’
ILLOGICA
ASSENTE
CONFLIGGENTE CON IL DISPOSITIVO
DIVIETO DI DECISIONI A SORPRESA art. 101 C.p.c. come modif. art. 54 - Lg. n. 69/2009
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PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA
ART. 37 - PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA CO. 1 La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l' avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data. CO. 2 Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito di cui al precedente comma.
NOTIFICA DELLA SENTENZA
ART. 38 - RICHIESTA DI COPIE E NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA CO. 2 Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma dell'articolo 16 depositando, nei successivi trenta giorni l'originale o copia autentica dell'originale notificato, ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio. CO. 3 Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell' avviso di fissazione d' udienza.
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ESECUZIONE DELLE SENTENZE ART. 69/bis - AGGIORNAMENTO DEI DATI CATASTALI Articolo aggiunto dall’art. 12, co. 3, lett. b) - D.L. n. 16/21012 (Decreto semplificazioni) pubbl. G.U. n. 52/2012 Se la commissione tributaria accoglie totalmente o parzialmente il ricorso proposto avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, e la relativa sentenza e' passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia munita dell'attestazione di passaggio in giudicato, sulla base della quale l'ufficio dell'Agenzia del territorio provvede all'aggiornamento degli atti catastali. L’art. 12, co. 4, - D.L. n. 16/2012 (Decreto semplificazioni) pubbl. G.U. n. 52/2012 Prevede ancora: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 69-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le sentenze, emanate nei giudizi ivi indicati, non costituenti titolo esecutivo sono comunque annotate negli atti catastali con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
NOTIFICA DELLA SENTENZA
ART. 327 - DECADENZA DALL’IMPUGNAZIONE CO. 1 Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei nn. 4 e 5 dell‘art. 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
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PROCESSO CIVILE E PROCESSO TRIBUTARIO: riforma
LE PRINCIPALI NOVITA’
LEGGE N. 69/2009 1. INASPRIMENTO DEGLI EFFETTI DELLA SOCCOMBENZA
(art. 45) - condanna alle spese; 2. LIMITAZIONI ALLA POSSIBILITA’ PER IL GIUDICE DI
COMPENSARE LE SPESE IN GIUDIZIO (art. 45) - solo in caso di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione della sentenza;
3. DIFETTO DI GIURISDIZIONE E “TRASLATIO IUDICII” (art. 59);
4. R ID U Z IO N E D E I TERMIN I PROCESSUAL I D I IMPUGNATIVA (art. 46) - da 1 anno a 6 mesi (oltre il periodo di sospensione feriale);
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Segue: LE PRINCIPALI NOVITA’
LEGGE N. 69/2009 5. RILEVANZA DEI FATTI NON CONTESTATI (art. 45) - principio di non contestazione; 6. RIMESSIONE IN TERMINI (art. 45); 7. DIVIETO DI DECISIONI A SORPRESA (art. 45). DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 58 - Lg. n. 69/2009 Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. (4 LUGLIO 2009)
““RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO””
8/9 febbraio 2013
RELATORE: Dott. Carlo Ferrari
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1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: Dpr. n. 602/73 - DM. 28/06/1999;
- notificazione; - autotutela;
2. STRATEGIE DIFENSIVE: ricorso avverso ruoli e cartelle di pagamento: - ATTI IMPUGNABILI; - AVVERSO CHI PROPORRE RICORSO; - DIFETTO DI NOTIFICA; - DECADENZA DALL’AZIONE DI RISCOSSIONE; - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO; - VIZIO DEL PROCEDIMENTO; - DIFETTO DI MOTIVAZIONE; - MERITO
PROGRAMMA DELL’’INCONTRO
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Dpr. n. 602/73 - DM. 28/06/1999
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Art. 10 - Definizioni a)“concessionario”: il soggetto cui è affidato in concessione il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso; b) “ruolo”: l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario
RISCOSSIONE - Dpr. n. 602/73 TITOLO I - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE
CAPO II - Riscossione mediante ruoli - artt. 10 e ss.
Ruolo straordinario Sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione (art. 11) Le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l’intero importo, risultante dall’avviso di accertamento, anche se non definitivo (art. 15-bis)
Ruolo ordinario Vengono indicati i dati relativi al contribuente nonché le notizie relative all’imponibile, all’aliquota da applicare e all’imposta dovuta.
Art. 12 - FORMAZIONE E CONTENUTO DEI RUOLI “In ogni caso devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione. Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo ”
RISCOSSIONE - Dpr. n. 602/73 TITOLO I - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE
CAPO II - Riscossione mediante ruoli - artt. 10 e ss.
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La cartella di pagamento è l’atto attraverso il quale l’Agente per la riscossione procede alla riscossione coattiva del credito erariale iscritto a ruolo. “La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. La cartella di pagamento contiene anche l’indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo” (art. 25, co. 2 e 2/bis)
LA CARTELLA DI PAGAMENTO Dpr. n. 602/73 - art. 25 e ss.
A partire dai ruoli consegnati agli Agenti della riscossione successivamente al 31 luglio 2012 è entrato in vigore il nuovo modello della cartella di pagamento, introdotto con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 3 luglio 2012
La notifica della cartella deve avvenire, a pena di decadenza:
Segue: LA CARTELLA DI PAGAMENTO TERMINI PER LA NOTIFICA: art. 25 - Dpr. n. 602/73
TIPO DI CARTELLA TERMINE PER LA NOTIFICA
CONTROLLI AUTOMATICI: somme che risultano dovute a seguito dell’’attività di liquidazione prevista dall’’art. 36-bis Dpr. n. 600/73
Entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata
Somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al Dpr. n. 917/86 (indennità di fine rapporto; art. 20 abrogato)
Entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta
CONTROLLO FORMALE: somme che risultano dovute a seguito dell’’attività di controllo formale prevista dall’’art. 36-ter Dpr. n. 600/73
Entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
Somme dovute in base agli accertamenti degli uffici Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo
cartella di pagamento conseguente ad atti di recupero emessi a seguito dell’’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti (art. 27, co. 20 - DL. n. 185/2008)
Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’atto è divenuto definitivo
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Art. 26 - Dpr. n. 602/73 - Testo in vigore dal 31 maggio 2010: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal
concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile (comma aggiunto dall'art. 38, comma 4, lettera b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78) .
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario. Nei casi previsti dall’art. 140 del Codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune.
Segue: LA CARTELLA DI PAGAMENTO NOTIFICAZIONE art. 26 - Dpr. n. 602/73
SEGUE: Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della
cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell’articolo 60 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”
Segue: LA CARTELLA DI PAGAMENTO NOTIFICAZIONE art. 26 - Dpr. n. 602/73
“Lo scopo della notifica dell’atto ha natura sostanziale e non processuale e viene raggiunto solo con la materiale e regolare notifica dell’atto nel domicilio fiscale o reale del contribuente!” (CTR di Milano, sentenza n. 61/22/10)
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Art. 26 - Dpr. n. 602/73: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ! Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 60 del predetto decreto [n.d.r. - Dpr. n. 600/73]”. Art. 60 - Dpr. n. 600/73: “le notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile” Art. 3 - Lg. n. 890/1982: “L’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'Ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento ! vi appone, altresì, !, la propria sottoscrizione!”
Segue: LA CARTELLA DI PAGAMENTO NOTIFICAZIONE A MEZZO SERVIZIO POSTALE
Art. 14, co. 1 - Lg. n. 890/82: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l’impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli artt. 26, 45 e seguenti del D.P.R. 29-9-1973, n. 602, e 60 del D.P.R. 29-9-1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta”. Art. 149 C.p.c. - NOTIFICAZIONE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE “Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo servizio postale. In tal caso l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest’ultimo è allegato all’originale”.
Segue: LA CARTELLA DI PAGAMENTO NOTIFICAZIONE A MEZZO SERVIZIO POSTALE
169
L’agente della riscossione IN NESSUN CASO - anche qualora intenda avvalersi del servizio postale - POTRA’ ESEGUIRE LA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO SENZA L’INTERVENTO DI UN SOGGETTO ABILITATO. Dovrà, ai sensi dell’art. 26 cit. avvalersi necessariamente dell’intermediazione di “ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati ! messi comunali o agenti della polizia municipale”.
Segue: LA CARTELLA DI PAGAMENTO NOTIFICAZIONE A MEZZO SERVIZIO POSTALE
AGENTE DELLA RISCOSSIONE SOGGETTO ABILITATO AGENTE POSTALE
CONTRIBUENTE
C.T.P. VICENZA, sent. 13 aprile 2012, n. 33
“Va altresì osservato che tutto il discorso di dottrina e giurisprudenza richiamante i principi di ragionevolezza e "del giusto processo", si adatta perfettamente ai vizi di notificazione degli atti processuali, ma meno a quelli di notifica di atti sostanziali direttamente incidenti sul patrimonio del contribuente, i quali si perfezionano proprio con la notifica rituale, quale non può essere considerata quella effettuata direttamente da soggetto ad essa non legittimato, tenuto conto del fatto che, se la mancanza di un elemento "oggettivo" della notificazione eseguita a mezzo posta (ad esempio, la mancanza della relata di notifica) dà luogo (secondo la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, ad una mera irregolarità (o, secondo altre pronunce, ad una nullità sanabile), INVECE quella di un requisito "soggettivo", quale l'abilitazione ad eseguire la notifica ne determina inevitabilmente l'inesistenza (vizio mai sanabile; (vedasi Cass. n. 24442 del 9 luglio 2008); ciò tanto più quando si tratti (come nel caso di specie) della notifica di un atto avente natura recettizia, il quale soltanto a seguito di un procedimento notificatorio giuridicamente corretto, può considerarsi legalmente conosciuto dal soggetto passivo destinatario, sicché solo quando l'attività notificatoria sarà stata portata a compimento dai soggetti ai quali ne compete l'esercizio, ed entro i prescritti limiti temporali, potrà considerarsi, almeno in ordine a detti profili, immune dalla censura di giuridica inesistenza”.
GIURISPRUDENZA
170
GIUDICE DI PACE DI LECCE, sent. 31 agosto 2012, n. 3339 “Con riferimento alla omessa qualifica del soggetto che ha espletato l'attività di notifica, si osserva che la cartella esattoriale, rivestendo la veste di precetto (in tal senso Cass. 4.5.2012 n. 6721), è subordinata, con riferimento al processo notificatorio a tutte le regole della notifica dell'atto di precetto, ossia l'indicazione di chi effettua la notifica e la sua qualifica che gli consente di effettuare la notificazione, anche a mezzo servizio postale. Nel caso in esame, nella parte relativa alla relata di notificazione non compare neanche il nominativo di chi ha notificato la cartella opposta, così ingenerando seri dubbi sulla legittimità del notificatore all'espletamento di un'attività complessa come quella del procedimento notificatorio. L'art 26 del DPR 602/73, riprendendo quanto previsto dagli artt. 136 e ss. C.p.c., prevede espressamente che "la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ! annulla la cartella esattoriale opposta”.
GIURISPRUDENZA
IN CONFORMITA’: - C.T.P. Catania, sent. 18.09.2012, n. 759; - C.T.P. Catania, sent. 10.05.2012, n. 473; - C.T.P. Catania, sent. 14.02.2011, n. 121; - C.T.P. Catania, sent. 14.04.2011, n. 292; - C.T.P. Catania, sent. 2.03.2011, n. 129; - C.T.P. Catania, sent. 31.05.2010, n. 456; - C.T.P. Catania, sent. 26.04.2010, n. 270; - C.T.P. Catania, sent. 15.12.2009, n. 949; - C.T.P. Agrigento, sent. 15.11.2012, n. 903; - C.T.P. Enna, sent. 9.02.2012, n. 97; - C.T.P. Palermo, sent. 9.01.2012; - C.T.R. Lombardia, sent. n. 80/2012; - C.T.P. Bari, sent. 22.02.2012, n. 51; - Giudice di Pace di Salerno, sent. 20.05.2012; - C.T.P. Avellino, sent. 12.03.2012, n. 152; - C.T.P. Caserta, sent. 15.12.2011, n. 940; - C.T.P. Caserta, sent. 11.05.2011, n. 270; - C.T.P. Napoli, sent. 12.12.2011, n. 760; - C.T.P. Matera, sent. 7.10.2010, n. 248; - C.T.P. Agrigento, sent. 7.09.2009, n. 501; - C.T.P. Roma, sent. 8.05.2009, n. 178;
GIURISPRUDENZA
171
ATTENZIONE CASS., sent. 19 settembre 2012, n. 15746 “Osserva al riguardo il collegio che la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituite la mittente; ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona a cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintellegibile, l'atto è pur sempre valido, poichè la relazione tra la persona a cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. 2011/11708)”.
GIURISPRUDENZA
Art. 148 - RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE
“L’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto.
La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall’ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario”
Segue: LA CARTELLA DI PAGAMENTO CONTENUTO DELLA RELATA DI NOTIFICA
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Prima di presentare ricorso presso la Commissione tributaria competente, o anche in pendenza di giudizio, l’ordinamento tributario prevede il potere-dovere per l’Amministrazione finanziaria di annullare, d’ufficio o su istanza del contribuente, gli atti ritenuti illegittimi o infondati: AUTOTUTELA (art. art. 2/quater - DL. n. 564/1994 e DM. n. 37/1997)
L’istanza di autotutela non sospende il termine per ricorrere. ATTIVAZIONE OGGETTO
Segue: LA CARTELLA DI PAGAMENTO AUTOTUTELA - art. 2/quater - DL. n. 564/1994
DM. n. 37/1997
d’ufficio - art. 2, DM. n. 37/1997
su istanza del contribuente - art. 5, DM. n. 37/1997
su iniziativa del Garante del Contribuente - art. 13, co. 6 – Lg. n. 212/2000
NEL CASO SPECIFICO: ruolo portato dalla cartella di pagamento
CONSEGUENZE (C.M., 05/08/1998, n. 198/S) CASI
Segue: LA CARTELLA DI PAGAMENTO AUTOTUTELA
Errori: persona, calcolo, presupposto d’imposta
Mancata considerazione di pagamenti d’imposta regolarmente eseguiti
Somme già versate in tutto o in parte
Presenza di una sentenza di accoglimento
Restituzione delle somme indebitamente riscosse
Annullamento degli atti consequenziali (cartella di pagamento)
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ESITO
Segue: LA CARTELLA DI PAGAMENTO AUTOTUTELA
Positivo
Negativo - Diniego espresso
Silenzio - rifiuto
““Queste Sezioni Unite, con le sentenze 16778/05 e 7388/07, hanno infatti affermato che l'attribuzione al giudice tributario, da parte della L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2, di tutte le controversie in materia di tributi di qualunque genere e specie comporta che anche quelle relative agli atti di esercizio dell'autotutela tributaria, in quanto comunque incidenti sul rapporto obbligatorio tributario, devono ritenersi devoluti al giudice la cui giurisdizione è radicata in base alla materia, indipendente dalla specie dell'atto impugnato ed alla natura discrezionale dell'esercizio dell'autotutela tributaria!Nella già citata sentenza n. 7388 del 2007 si chiarisce infatti che l'esercizio del potere di autotutela "non costituisce un mezzo di tutela del contribuente" e che "nel giudizio instaurato contro il mero, ed esplicito, rifiuto di esercizio dell'autotutela può esercitarsi un sindacato - nelle forme ammesse sugli atti discrezionali - soltanto sulla legittimità del rifiuto, e non sulla fondatezza della pretesa tributaria". (Cass., SS. UU., sent. n. 9669/2009)
““Appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie nelle quali si impugni il rifiuto espresso o tacito dell'amministrazione a procedere ad autotutela, alla luce dell'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in forza del quale la giurisdizione tributaria è divenuta, nell'ambito suo proprio, una giurisdizione a carattere generale, competente ogni qual volta si faccia questione di uno specifico rapporto tributario”” (Cass., SS. UU., sent. n.
Periculum in mora
(la legge non richiede l’imminenza del danno, ma semplicemente la probabilità esso possa verificarsi)
REQUISITI
Fumus boni iuris
(l’esistenza, o quantomeno, la verosimiglianza dell’esistenza di motivi fondati)
Istanza motivata proposta nel ricorso
Atto separato notificato alle parti ed osservate le disposizioni ex art. 22 per il deposito in segreteria
MODALITÀ
““Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede c o n o r d i n a n z a n o n impugnabile. La sospensione può essere parziale e subordinata alla prestazione di idonea g a r a n z i a m e d i a n t e cauzione o fidejussione bancaria o assicurativa. G l i e f f e t t i d e l l a sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza””
““In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito può disporre la provvisoria sospensione dell’’esecuzione fino alla pronuncia del collegio””.
Segue: LA CARTELLA DI PAGAMENTO SOSPENSIONE dell’ATTO IMPUGNATO - art. 47 - Dlgs. n. 546/92
ART. 47 - SOSPENSIONE DELL’’ATTO IMPUGNATO - Dlgs. n. 546/92 - ““Il ricorrente, se dall’’atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell’’esecuzione dell’’atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all’’art. 22””
ART. 50 - TERMINE PER L’’INIZIO DELL’’ESECUZIONE - Dlgs. n. 602/73 - ““Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento””
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LE ULTIME NOVITA’
Lg. n. 228/2012 – LEGGE DI STABILITA’ Co. da 537 a 543 - SOSPENSIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO AFFETTE DA PALESI VIZI DI LEGITTIMITÀ – “CARTELLE PAZZE” DAL 1° GENNAIO 2013 ITER PREVISTO: 1. Il contribuente destinatario del primo atto della riscossione utile (es. cartella di pagamento) o di atti di natura cautelare ( es. iscrizione ipotecaria, preavv. Fermo amministrativo) o esecutiva (es. avviso di vendita), entro 90 giorni dalla notifica di uno dei suddetti atti, può presentare una dichiarazione (domanda di autotutela) al concessionario provocando l’immediata sospensione della procedura di riscossione, se gli i suddetti atti, prima della formazione del ruolo o della cartella, sono interessati: prescrizione o decadenza del diritto di credito; provvedimento di sgravio; sospensione amministrativa; sospensione giudiziale o sentenza che ha annullato in tutto o in parte la pretesa; pagamento già effettuato; altra causa di non esigibilità del credito;
CARTELLE PAZZE
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2. Il Concessionario entro 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui al punto precedente, trasmette la suddetta dichiarazione ed i relativi allegati inviati dal contribuente all’Ente impositore, al fine di avere conferma delle ragioni del contribuente; 3. Decorsi ulteriori 60 giorni ed entro 220 giorni dalla trasmissione di cui al punto precedente, l’Ente creditore conferma al contribuente, mezzo raccomandata A/R o p.e.c. l’esistenza delle ragioni addotte e, nel medesimo termine, trasmette al concessionario il provvedimento di sospensione o di sgravio. Viceversa, comunica l’inidoneità della documentazione del contribuente e dispone la ripresa della riscossione. Se l’Ente impositore non fornisce alcun riscontro al contribuente e al concessionario, entro 220 giorni, le somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto.
CARTELLE PAZZE
SE IL CONTRIBUENTE PRODUCE DOCUMENTAZIONE FALSA E’ PREVISTA L’IRROGAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA DAL 100% AL 200% DELLE SOMME DOVUTE CON UN MINIMO DI %. 258,00-. LE SUDDETTE DISPOSIZIONI SI APPLICANO ANCHE ALLE DICHIARAZIONI PRESENTATE AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE PRIMA DELL’ENTRATA DELLA PRESENTE LEGGE (1 gennaio 2013). In tal caso il termine concesso all’Ente impositore per fornire riscontro al contribuente ed al concessionario è di 90 giorni dalla pubblicazione della legge. Comunque, trascorsi 220 giorni senza alcun riscontro le somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto.
CARTELLE PAZZE
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DEBITI FINO A %. 1.000,00- per la riscossione intrapresa successivamente l’entrata in vigore, non si procede ad azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 giorni dall’invio di una comunicazione contenente il dettaglio delle partite iscritte a ruolo, salvo che l’Ente impositore non abbia già comunicato l’inidoneità della documentazione presentata dal contribuente come indicato ai punti precedenti.
CARTELLE PAZZE
Lg. n. 228/2012 – LEGGE DI STABILITA’ Co. 527 I crediti di importo fino a 2.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione e ruolo e sanzioni, iscritti a ruoli e resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati.
MINI CONDONO
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RIDUZIONE DEGLI INTERESSI DI MORA
A partire dal 1° ottobre 2012 gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo calano dal 5,0243% al 4,5504% in ragione annuale.
RITARDATO PAGAMENTO
RIDUZIONE DELL’AGGIO DI RISCOSSIONE
Per i ruoli emessi a partire dal 1° gennaio 2013 l'aggio di riscossione è pari all'8% (Decreto Legge n. 95 del 2012).
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RATEAZIONI Innalzamento della soglia di debito fino alla quale la rateazione potrà essere concessa con semplice istanza di parte da 5 mila a 20 mila euro presentando semplice domanda motivata. Per importi fino a 20.000 euro viene elevato a 48 il numero massimo di rate mensili concedibili. Per debiti oltre 20 mila euro la concessione della rateazione resta subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica.
EQUITALIA DIRETTIVA DI GRUPPO N. 7/2012
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RATEIZZAZIONE DEI DEBITI FISCALI Art. 1, co. 1 - 4 - è possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili di importo crescente anziché a rate costanti; - l’Agente della riscossione non può iscrivere ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto e ottenuto di pagare a rate. L’ipoteca è iscrivibile solo se l’istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione; - si decade dal beneficio della dilazione se non sono pagate due rate consecutive. Precedentemente era prevista la decadenza con il pagamento della prima rata o successivamente, di due rate, anche non consecutive; - su richiesta del debitore, che versi in situazioni di obiettiva difficoltà economica, ancorché intercorra contenzioso con lo stesso ovvero lo stesso già fruisca di una rateizzazione, l’Ufficio può riconoscere al debitore la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili. La disposizione del precedente periodo non trova applicazione in materia di crediti degli enti previdenziali.
D.L. n. 16/2012 (Decreto semplificazioni)
pubbl. in G.U. n. 52/2012
RATEIZZAZIONE DEI DEBITI FISCALI Art. 1, co. 5 - 6 - il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi
D.L. n. 16/2012 (Decreto semplificazioni)
pubbl. in G.U. n. 52/2012
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CREDITI TRIBUTARI & %. 30,00 Art. 3, co. 10 - 11 - D.L. n. 16/2012 CO. 10 - A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. CO. 11 - La disposizione di cui al comma 10 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
D.L. n. 16/2012 (Decreto semplificazioni)
pubbl. in G.U. n. 52/2012
D.D.L. n. 1551 “Disposizioni per l’annullamento obbligatorio in autotutela delle cartelle esattoriali prescritte” Il ddl in questione è composto di un unico articolo nel quale si prevede, a vantaggio del cittadino-debitore, la possibilità di presentare una dichiarazione per confutare l’esattezza della cartella esattoriale entro 90 giorni dalla data di notifica. Il concessionario ha, dal momento della ricezione della suddetta dichiarazione, 10 giorni di tempo per esaminare l’avviso di pagamento unitamente all’Ente creditore, il quale a sua volta è obbligato a fornire una risposta nell’arco di due mesi. Il disegno di legge dispone l’“annullamento di diritto” delle cartelle incriminate “in caso di mancato invio e trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla dichiarazione iniziale”.
CARTELLE PAZZE
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I VIZI DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO E I MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
- IMPUGNABILITA’ DELL’ESTRATTO DI RUOLO CASS., sentenza 6 luglio 2010, N. 15946: “alla luce del recente orientamento di questa Corte, secondo cui in tema di contenzioso tributario, va riconosciuta la possibilità di ricorrere alla (Ndr: testo originale non comprensibile) del giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, - SEGUE
ATTI IMPUGNABILI
181
- SEGUE atteso l'indubbio sorgere in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse "ex" art. 100 c.p.c., a chiarire con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione, in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale (ormai allo stato esclusiva del giudice tributario), comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico (Cass. 27385/08, cfr. in ordine alla sussistenza dell'interesse ad impugnare anche S.U. 11087/10); considerato che assai recentemente è stato statuito che anche l'estratto di ruolo può essere oggetto di ricorso alla commissione tributaria, costituendo esso una parziale riproduzione del ruolo, cioè di uno degli atti considerati impugnabili dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 (Cass. n. 724/2010)”
ATTI IMPUGNABILI
RUOLO ATTO PUBBLICO - CASS., SENT. 29/07/2011, N. 16665 «Il ruolo ben può essere ricompreso nella categoria degli atti pubblici, ex art. 2699 c.c., in quanto formato da pubblico ufficiale (dirigente ufficio tributi) autorizzato a manifestare all’esterno la volontà della pubblica amministrazione, e pertanto è atto che fa piena prova, fino a querela di falso, sulla provenienza delle scritture dell’atto e sulla attività che il P.U. afferma di avere esplicato, ivi compreso la data in cui è attestato il compimento delle attività medesime ! È esatto anche l’ulteriore rilievo dell’Ufficio secondo cui le supposizioni della CTR fondate sulla normazione regolamentare della trasmissione del ruolo dall’Ufficio al concessionario sono irrilevanti in quanto tale normativa regola i rapporti interni tra gli Uffici ed una eventuale violazione della stessa non può esplicare rilievo nei rapporti esterni tra contribuente ed il Fisco».
GIURISPRUDENZA
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I contribuenti non possono essere sanzionati se il ritardato versamento è dipeso dall’incerta formulazione della norma o se la violazione è stata commessa per forza maggiore, in quest’ultimo caso rilevano le difficoltà economiche e la mancanza di liquidità, che impediscono il corretto adempimento degli obblighi tributari. " C.T.R. Roma, sent., 158/29/2012 - ha giustificato il ritardato versamento delle imposte, annullando la sanzione, per il mancato pagamento dei crediti dell’impresa da parte della P.A.;
" C.T.R. Lazio, sent. 540/2011 - ha esonerato il ricorrente dal pagamento delle sanzioni e interessi, nonostante il mancato versamento nei termini delle somme dovute da condono ex Lg. n. 289/2002, per mancanza di temporanea liquidità dovuta ad obiettive difficoltà economiche (ID: C.T.P.Lecce, sent. n. 352/2010; C.T.P. Firenze n. 13/2012) " C.T.P. Milano, sent., n. 313/2008 - non è sanzionabile il contribuente che provi che non ha presentato la dichiarazione dei redditi e non ha pagato nei termini per gravi condizioni di salute che impediscono il regolare svolgimento dell’attività lavorativa potendosi determinare difficoltà economiche e di liquidità;
" Cass., sent. n. 22197/2004 - le sanzioni tributarie devono essere annullate se il contribuente dimostra le obiettive condizioni di incertezza della legge che lo hanno indotto in errore.
CARTELLE SENZA SANZIONI A 360° - Giurisprudenza
CASS., SENT. 26/09/2012, N. 16370 - duplicazione della cartella condizioni
“ ! il vizio della notificazione di un atto tributario, quindi (Cass., un., 5 ottobre 2004 n. 19854), determina solo la preclusione della “efficacia” del provvedimento ma non incide affatto sull’”esistenza” dello stesso, la quale non viene per nulla compromessa da quel vizio. ! il rinnovo solo della sua notifica, come intuitivo, non importa l’emissione di una nuova” cartella di pagamento (essendo l’atto identico, come riconosce anche la contribuente), donde l’inconferenza del richiamo alla unicità ed alla non duplicabilità («è unico e non può essere duplicato») del «titolo esecutivo» di «diritto comune» perché tali caratteri non vengono disconosciuti né alterati dal mero rinnovo della (sola) notificazione, neppure per il titolo esecutivo detto. ! nel caso, di una “riemissione” della cartella stessa, non ha pregio atteso che, come la “notificazione” di un atto, anche la sua “rinotificazione” non richiede la presenza (quindi l’esplicazione) di “ragioni giustificative, discendendo le stesse dalla univoca, unica funzione svolta dalla notificazione, ossia di portare l’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario perché possa produrre gli effetti suoi propri (di cristallizzazione della pretesa tributaria per decorso dei termini di impugnazione o anche di sola provocatio ad opponendum).
GIURISPRUDENZA
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DUPLICAZIONE DELLA CARTELLA
CASS., sent. 14 ottobre 2008, n. 25167: “Ritiene il Collegio che i rilievi sollevati con la memoria, secondo i quali non si avrebbe doppia imposizione, ma duplice notifica della medesima cartella e quindi la legittimazione del solo esattore, non sono condivisibili. Essi non tengono conto della duplice natura della cartella esattoriale, atto di accertamento ed intimazione di pagamento, che impone in relazione alla prima natura la partecipazione anche dell'ente impositore. La duplice notifica poi realizza una duplice intimazione di pagamento per il medesimo tributo in violazione del divieto di doppia imposizione stabilito dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67”
GIURISPRUDENZA
Nel primo processo l’atto rimane affetto dal vizio di notifica in quanto non è stato annullato
Il secondo atto è nullo per duplicazione d’imposta?
SE LA PRIMA CARTELLA NON VIENE ANNULLATA
AVVERSO CHI PROPORRE RICORSO?
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- Cass., SS.UU., sentenza 25.7.2007, n. 16412 – ID. Cass., sent. n. 11210/2012; n. 1532/2012; n. 6110/2011; 4959/2011; n. 6104/2011; n. 13141/2010; n. 14032/2011; 13141/2010; n. 6756/2010; n. 15310/2009; n. 12175/2008; n. 28911/2008; n. 9833/2008; n. 3463/2008; n. 27021/2007; n. 22939/2007 - CTR Firenze, sent. n. 10/2011; CTP Enna, sent. n. 97/2012; CTP Catania, sentt. n. 941/2011; n. 473/2010; CTP Messina, sent. n. 587/2010; CTP Roma, sent. n. 178/2009; CTP Potenza, sent. n. 195/2008
AVVERSO CHI PROPORRE RICORSO?
ENTE CREDITORE AGENTE DELLA RISCOSSIONE
MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
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I. NULLITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO OPPOSTA PER INESISTENZA GIURIDICA DELLA NOTIFICA, POSTA IN ESSERE IN VIOLAZIONE DELL’ART. 26 - DPR. n. 602/1973, NONCHÉ DEGLI ARTT. 148 (RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE) E 149 (NOTIFICAZIONE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE) C.P.C. Si contesta l’insussistenza della qualifica di Agente notificatore in capo al soggetto che ha agito, e per l’effetto, l’inesistenza giuridica della notifica. CASS., SENT. 2.10.2008, N. 24442: “La mancanza di sottoscrizione, che è certamente elemento costitutivo essenziale di un atto giuridico come l'atto di notifica, ne determina la giuridica inesistenza. Questa situazione è del tutto insuscettibile di sanatoria in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, la quale è prevista solo per la sanatoria della nullità”. (ID. Cass., sent.: n. 22849/2005 e n. 3739/2005; C.T.P. Catania, Sez. 2, sent. 21/03/2011, n. 292; C.T.P. Catania, Sez. 1, sent. 26/04/2010, n. 270; C.T.P. Catania, Sez. 6, sent. 31/05/2010, n. 456; C.T.P. Catania, sent. 15/12/2009, n. 949)
MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
LA QUESTIONE GIURIDICA RIGUARDANTE IL SOGGETTO ABILITATO DALLA LEGGE, NEI CASI DI NOTIFICHE ESEGUITE A MEZZO POSTA, A CONSEGNARE ALL’AGENTE POSTALE L’ATTO DA NOTIFICARE, È COSA BEN DIVERSA DALLA NON IDENTIFICABILITÀ, NELLA RELATA DI NOTIFICA, DEL SOGGETTO RICEVENTE, LA QUALE DETERMINA LA SEMPLICE NULLITÀ E, QUINDI, IN QUANTO TALE SANABILE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 156 C.P.C.. C.T.P. Palermo, sez. 12, sent. 9.01.2012: “Il ricorrente eccepisce la violazione dell’art. 148 c.p.c., poiché la relata di notifica (!) non risulta essere stata compilata dal messo notificatore nell’atto notificato all’interessato. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto: invero l’art. 148 c.p.c. prescrive tassativamente che il messo notificatore “certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale o alla copia dell’atto! Da ciò ne consegue che essendo stata la relata di notifica (!) priva oltretutto anche della sottoscrizione del soggetto che ha proceduto alla notificazione, questa per costante orientamento giurisprudenziale, è da considerarsi giuridicamente inesistente”. (ID. C.T.P. Agrigento, sent. 7.09.2009, n. 501; C.T.P. Enna, sez. 2, sent. 9.02.2012, n. 97)
MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
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C.T.P. VICENZA, SENT. 13.04. 2012, N. 33
“! una notifica effettuata da soggetto non abilitato ad eseguirla deve essere ritenuta giuridicamente tamquam non esset, dal momento che il modello legale prevede che la notificazione possa essere eseguita esclusivamente da taluni soggetti tassativamente indicati, avendo la Corte di cassazione affermato, nella sentenza n. 14571 del 23 marzo 2001, che soltanto la legge conferisce la legittima investitura per il legittimo esercizio dei poteri di notifica, ed avendo inoltre la stessa Corte - il che qui maggiormente rileva - affermato con sentenza delle Sezioni Unite n. 14570 del 22/6/2007, che nel campo dell'esercizio dei poteri e dei diritti non basta prendere in considerazione la semplice attività umana, comunque e da chiunque svolta, ovvero i suoi risultati materiali ottenuti, ma occorre risalire al soggetto che ne è l'autore e verificarne la particolare qualità, per cui soltanto se quell'attività è stata posta in essere dal soggetto titolare del potere o del diritto, ed è stata espressa nelle forme stabilite dalla legge con l'uso dello strumento previsto, se ne potranno far discendere gli effetti giuridici, che l'ordinamento ricollega all'esercizio di quel potere o di quel diritto”. (ID. C.T.P. Catania, Sez. 3, sent. 14.04.2011, n. 292; C.T.P. Catania, Sez. 6, sent. 31.05.2010, n. 453; C.T.P. Vicenza, sent. 13.04. 2012, n. 33; C.T.P. Caserta, sent. 15.12.2011, n. 940; C.T.P. Vicenza, sent. 11.05.2011, n. 270; C.T.P. Campobasso, sent. 7/11/2011, n. 233; C.T.P. Latina, sent. 7/01/2011, n. 1; CTR Lombardia - Milano, Sez. V, sent. 17.12.2009, n. 141; CTR Lombardia - Milano, Sez. XXII, sent. 15.04.2010, n. 61; CTR Basilicata - Potenza, Sez. I, sent. 29/04/2010, n. 106; CTR Lombardia - Milano, Sez. IX, sent. 19.07.2010, n. 264)
MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
CASS., SENT. N. 15948/2010: “l’inesistenza della notificazione, come tale insuscettibile di sanatoria, è configurabile solo quando essa manchi totalmente oppure quando l’attività compiuta esca completamente dallo schema legale del provvedimento notificatorio, essendo stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa”.
È PROPRIO NELL’ALVEO DELLA INESISTENZA GIURIDICA DELLA NOTIFICA CHE LA FATTISPECIE DE QUA SI COLLOCA, RAGIONE PER CUI NON POTRÀ MAI OPERARE LA SANATORIA PER RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO.
MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
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L’art. 160 C.p.c. (“La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data salva l'applicazione degli artt. 156 e 157”) NON annovera tra le cause di nullità della notifica l’esecuzione ad opera di un soggetto non abilitato.
MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
C.T.P. CASERTA, SENT. 15 DICEMBRE 2012, N. 940 “L’art. 160 C.p.c., infatti, prescrive la nullità della notificazione tassativamente nei casi di inosservanza delle “disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia !”. E si evince facilmente come la norma non annoveri tra le cause di nullità della notifica l’esecuzione della stessa da parte di soggetto a ciò non abilitato. Tali premesse sono senza dubbio essenziali per l’esatto inquadramento della problematica, soprattutto alla luce del dettato normativo di cui all’art. 156, ! .È utile l’interpretazione di tale norma, non solo dal punto di vista della tassatività delle cause di nullità, ma anche al fine di comprendere la volontà del legislatore di riferire tale disciplina delle nullità, come anche della sanatoria prevista dal secondo comma dello stesso articolo, ai soli atti del processo. Al contrario la presente problematica si riferisce esclusivamente alle notifiche per posta degli atti sostanziali (cartella esattoriale) e non riguarda assolutamente gli atti del processo tributario, (Cass., Sez. Unite, sent. n. 14294 del 20 giugno 2007) per i quali, invece, la notificazione, oltre ad ammettere spesso l’utilizzo di forme semplificate (le cc.dd. notifiche dirette), costituisce condizione di giuridica efficacia e, se viziata da nullità, comporta l’operatività della sanatoria ex art. 156 c.p.c., con effetto retroattivo, per raggiungimento dello scopo o per rinnovazione. - SEGUE
MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
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- SEGUE È d’uopo l’affermazione appena fatta poiché la notifica della cartella di pagamento non ha unicamente la finalità di far conoscere l’atto al contribuente, ma essendo la stessa cartella di pagamento un atto unilaterale recettizio la sua notifica ha la funzione di perfezionarne l’esistenza giuridica. Si capisce pertanto come la sanatoria per raggiungimento dello scopo prevista dall’art. 156 c.p.c. non possa in questo caso trovare applicazione. ! È comprensibile, infatti, che il Legislatore abbia voluto prevedere una garanzia maggiore per la notifica degli atti tributari sostanziali in quanto questi incidono direttamente sulla sfera patrimoniale del destinatario e, pertanto, è più che coerente che le notifiche degli stessi debbano essere poste in essere mediante procedure ben definite e da soggetti abilitati, così da poter garantire l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del soggetto destinatario. A maggior ragione, poi, se la notifica della cartella di pagamento ha altresì la finalità di rendere l’atto perfetto in senso giuridico ! l’inesistenza giuridica della notificazione ! Circostanza, questa, che ad avviso di chi scrive, si verifica tutte le volte in cui non sia identificabile il soggetto che abbia eseguito la notificazione, con la conseguenza che non sia possibile verificare se egli rientri tra i soggetti abilitati, poiché in caso contrario ci si troverebbe in presenza di una situazione estranea al modello legale, che non può che determinare l’inesistenza della notificazione”. (Cfr. ID. C.T.P. Bari, sent. 22.02.2012, n. 51; C.T.P. Caserta, sent. 11.05.2011, n. 270; Giud. di Pace di Salerno, sent. 20.05.2012)
MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
II. NULLITA’ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO QUI GRAVATA PER L’INTERVENUTA DECADENZA DALL’AZIONE DI RISCOSSIONE IN VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 25 - DPR. N. 602/73. - Cass., sent. 4 febbraio 2011, n. 2728: “La nullità della notifica di una atto dell'amministrazione tributaria deve ritenersi suscettibile di sanatoria, con effetto ex tunc, per il raggiungimento dello scopo. La possibilità di applicare la sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista dal terzo comma dell'art. 156 cod. proc. civ. Tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza - previsto dalle singole leggi d'imposta - per l'esercizio del potere di accertamento“. (IN TERMINI – Cass., SS. UU., sent. 05/10/2004, n. 19854)
MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
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III. NULLITA’ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO IMPUGNATA QUALE DIRETTA CONSEGUENZA DELLA NULLITA’ DEI RUOLI PER DIFETTO E/O INVALIDITA’ DELLA SUA SOTTOSCRIZIONE, IN VIOLAZIONE DELL’ART. 12, CO. 4 - DPR. N. 602/73. -C.T.P. Torino, sent. 14 marzo 2011, n. 33: “Incombe all’Ente impositore produrre il ruolo regolarmente sottoscritto laddove ne venga contestata l’omessa sottoscrizione (Nel caso di specie, il contribuente impugnava l’iscrizione a ruolo, notificata tramite cartella esattoriale, contestando l’omessa sottoscrizione del ruolo, atto presupposto della cartella stessa. L’Ente si costituiva in giudizio e non produceva il ruolo)” “La circostanza che il ruolo possa essere sottoscritto anche con firma elettronica non esime l’ufficio dal provare l’avvenuto perfezionamento dell’adempimento”. (ID. C.t.p. Torino, sent. 20/01/2011, n. 14; n. 11/2011; C.t.p. Vercelli, sent. 16/07/2010, n. 53)
MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
IV. NULLITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO IMPUGNATA PER MANCATA E/O APPARENTE INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI EMISSIONE DELLA STESSA, IN VIOLAZIONE DELL’ART. 36, COMMA 4/TER D.LGS. N. 248/2007 (conv. Lg. N. 31/2008), DELL’ART. 7, COMMA 2 - Lg. N. 212/2000, NONCHÈ DEGLI ARTT. 4, 5 E 6 - LEGGE N. 241/1990.
C.T.R. GENOVA, SENT. N. 42/2012 “! la specifica norma introdotta dal D.L. n. 249 del 2007, art. 36, comma 4-ter, che prevede espressamente l'indicazione del responsabile del procedimento, a pena di nullità dell'atto, non possa essere elusa dalla indicazione generica del direttore dell'Ufficio o di un suo delegato, impersonalmente indicato. Essendo chiaramente lo spirito della norma quello di poter mettere il contribuente in condizione di conoscere la persona fisica che effettivamente ha seguito il procedimento, a cui potersi effettivamente rivolgersi per quanto possa riguardare l'atto e il procedimento a suo carico. Con l'indicazione generica del funzionario apicale, che certamente non può essere a conoscenza effettiva della pratica, l'Ufficio non ha rispettato tale norma e la sanzione specifica è la nullità dell'atto. ! Va quindi pronunciata la nullità della cartella esattoriale e della iscrizione a ruolo impugnate, per carenza dell'indicazione del responsabile del procedimento, come previsto dalla citata norma”.
MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
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- C.T.P. Parma, sent. n. 103/2009: A ciò aggiungasi la mancata indicazione del responsabile del procedimento inteso come responsabile della formazione della cartella. Infatti, nelle "COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE" riportate a pag. 4 della cartella si legge che il Sig. Ro.Do. "... è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa ed alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati nel molo dell'ente creditore. Della correttezza degli addebiti contenuti nel ruolo e riportati nella stessa cartella risponde, invece, il competente ufficio dell'ente creditore, individuato nel dettaglio degli addebiti". - SEGUE
MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
- SEGUE Sennonché nel "DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI" di cui a pag. 2 della cartella, non figura alcuna indicazione del Responsabile della formazione degli stessi: ciò che, conformemente all'orientamento giurisprudenziale formatosi in termini, costituisce vizio di legittimità dell'atto per violazione del diritto di difesa del contribuente. In termini, ex plurimis, "Comm. trib. prov.le Bari sez. XV, 07 novembre 2008 n. 146" in Giurisprudenza barese in 2008: "Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a) della L. n. 212 del 2000 - Statuto del Contribuente - è nulla la cartella di pagamento che risulti priva dell'indicazione del responsabile del procedimento in quanto il contribuente non viene posto nelle condizioni di essere adeguatamente informato e, di conseguenza, di esercitare pienamente il diritto di difesa.
- SEGUE
MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
191
SEGUE: L'omessa indicazione del responsabile del procedimento nella cartella di pagamento costituisce vizio proprio della stessa e - di conseguenza - autonomo motivo di impugnazione". Sul punto la Corte Costituzionale con ordinanza n. 377/07 ha avuto modo di osservare che l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il Responsabile del procedimento, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni, nei confronti, del Responsabile)
- SEGUE
MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
SEGUE: e la garanzia, del diritto di difesa, che sono, altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall'art. 97, primo comma della Costituzione (si veda, ora, l'art. 1 - comma 1 - della legge n. 241 del 1990, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa"). IN TERMINI C.T.R. Lazio, n. 518/2009; C.T.R. Puglia, n. 63/2009; C.T.R. Lazio - Roma, n. 60/2009; C.T.R. Lazio - Roma, n. 43/2009; C.T.R. Lazio - Roma, n. 518/2009 C.T.P. Parma, n. 103/2009; C.T.P. Bari, n. 445/2008; C.T.P. Siracusa, n. 279/2008; C.T.P. Lecce, n. 517/2008; C.T.P. Messina, n. 255/2008; C.T.P. Cosenza, n. 570/2007; C.T.P. Siracusa, n. 242/2007.
MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
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V. NULLITA’ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO IMPUGNATA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2304 C.C.. art. 2304: «I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale». Ne deriva che, in presenza di «!una procedura di riscossione coattiva a carico del socio illimitatamente responsabile ex art. 2291 trova applicazione la disposizione di cui all’art. 2304 c.c., che vieta la pretesa del pagamento nei confronti del socio che non sia stata proceduta dall’escussione del patrimonio sociale. Questa preventiva escussione, costituendo un presupposto fondante l’azione di riscossione coattiva nei confronti del socio, avrebbe dovuto essere provata adeguatamente dall’Amministrazione procedente, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, nemmeno la dichiarazione di fallimento della società esime il creditore dal provare l’inutile esperimento del beneficium excussionis per procedere a carico del socio responsabile». (Cass., sent. 22.04.2009, n. 9498; Cass., sent. 21.04.2008, n. 10267; Cass., sent.: 8 maggio 2003, n. 7000; 8 luglio 2008, n. 18649; C.T.R. Lombardia, sent. 17.04.2009, n. 59; C.T.R. Toscana, sent. 8.01.2010, n. 9; C.T.R. Friuli, sent. 27.01.2010, n. 2; C.T.R. Lazio, sent. 5.05.2009, n. 143 )
MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
VI. NULLITA’ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO IMPUGNATA (ATTO DERIVATO) PER L’OMESSA NOTIFICA DELL’ATTO PRESUPPOSTO (AVVISO BONARIO). - Cass., sent. 9 dicembre 2009, n. 25699 - Cass., sent. 17 giugno 2011, n. 13361
MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
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ATTENZIONE CASS., SENT. 5 LUGLIO 2011, N. 21854
“L'assunto appare manifestamente infondato, alla luce della pregressa giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 17396 del 23/07/2010) secondo la quale:"L'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3, (in materia di tributi diretti) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, comma 3, (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l'esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l'obbligo di comunicazione per la liquidazione d'imposta, contributi, premi e rimborsi. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva considerato legittimamente emessa la cartella di pagamento, in assenza di comunicazione al contribuente, per l'importo riferito ad un'istanza di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis non seguita dal versamento di quanto dovuto)". - SEGUE
MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
- SEGUE Nella specie di causa, come si è detto, emerge dalla sentenza impugnata che l'adozione del provvedimento di liquidazione è dipeso da omesso pagamento di quanto dichiarato e non dalla esistenza di errori, sicchè la doglianza di violazione dell'art. 36-bis si appalesa manifestamente infondata, non meno di quella concernente il D.P.R. n. 462 del 1997, art. 2 alla luce del fatto che non risulta che la parte qui ricorrente si sia specificamente doluta davanti al giudice d'appello della mancata riduzione delle sanzioni nella percentuale prevista da detta norma, in conseguenza della mancata comunicazione di cui è precetto nell'art. 36 bis”. SE LA SOCIETA’ AVESSE INVOCATO LA VIOLAZIONE DELL’ART. 2 – D.LGS. N. 462/97, SIN DAL PRINCIPIO DEL CONTENZIOSO, TALE DOGLIANZA SAREBBE STATA ACCOLTA, CON CONSEGUENTE DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA’ DELL’ISCRIZIONE A RUOLO.
MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
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L’INCISO NORMATIVO (art. 6, co. 5 – Lg. n. 212/2000) SECONDO CUI L’OBBLIGO DI INVIO DELL’AVVISO BONARIO SCATTA QUANDO IL CONTROLLO AUTOMATICO EVIDENZIA “risultato diverso da quello indicato in dichiarazione”, NON VA LETTO QUALE CRITERIO DI SELEZIONE FRA LE DIVERSE IPOTESI ENUCLEATE DALL’ART. 36/BIS – D.P.R. N. 602/73 (O ART. 54/BIS – D.P.R. N. 633/72), MA QUALE CLAUSOLA GENERALE CHE LE RICOMPRENDE TUTTE. NE’ TANTO MENO IL MANCATO INVIO DELL’AVVISO BONARIO PUO’M ESSERE SURROGATO ATTRAVERSO L’AVVERTIMENTO (riportato “ufficiosamente” in cartella) CHE CHI NON HA RICEVUTO L’AVVISO POTRA’ ACCEDERE AL PAGAMENTO DELLE SANZIONI IN MISURA RIDOTTA.
MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
VI. NULLITA’ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO QUI OPPOSTA PER VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE TANTO DELL’ART. 36/BIS, CO. 3 - DPR. N. 600/1973 QUANTO DEGLI ARTT. 6, CO. 5 E 10, CO. 1 - LEGGE N. 212/2000, NONCHE’ DELL’ART. 2, CO. 2 - D. LGS.VO N. 462/1997. - Cass. - SS. UU., sent. 3.7.2007 n. 16412 - Corte di Giustizia U.E., sentenza 18.12.2008, causa C- 349/07
MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
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VII. NULLITA’ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO IMPUGNATA PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, QUALE CONSEGUENZA DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, E 17 - LEGGE N. 212/2000, DELL’ART. 8 - D. LGS. N. 32/2001, NONCHE’ DELL’ART. 24 DELLA COSTITUZIONE (DIRITTO DI DIFESA) “Quando la cartella esattoriale non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, come è nel caso in cui il Consorzio, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21, procede alla riscossione dei contributi, essa deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione”. (Cass., SS. UU., sent. 14/05/2010, n. 11722)
MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
“! la cartella non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del dichiarante”, (Cass., Ordinanza 14.10.2008, n. 25167), con la conseguenza che essa deve “sicuramente contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione”. (Cass., SS. UU., sentenza n. 26009/2008 IN TERMINI – Cass., sent. 18/02/2011, n. 3948; Cass., sent. 16.12.2009, n. 26330;Cass., sent. n. 11251/2007; Cass., sent. 11.12.2006, n. 26378; Cass., sent. 15234/01)
MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
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VIII. NULLITA’ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO OPPOSTA PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN PATENTE VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, CO 1 (MANCATA ALLEGAZIONE DELL’ATTO RICHIAMATO) E 17 - LEGGE N. 212/2000, NONCHE’ DEGLI ARTT. 24 E 97 DELLA COSTITUZIONE. I PROFILO - MANCATA ALLEGAZIONE DELL’ATTO RICHIAMATO «! l’atto di rinvio, quando si tratta di atti dei quali il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella - secondo una interpretazione non puramente formalistica della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, (cosiddetto Statuto del contribuente) -, SEMPRE CHE NE SIANO STATI INDICATI NELLA CARTELLA STESSA I RELATIVI ESTREMI DI NOTIFICAZIONE O DI PUBBLICAZIONE”. (Cfr. Cass. - SS. UU., sent. 14.05.2010, n. 11722; Cass., sent. 18 febbraio 2011, n. 3948)
MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
II PROFILO - MANCATA INDICAZIONE DELLA NORMA DI ASSUNZIONE EX ART. 97 DELLA COSTITUZIONE - CD. PRINCIPIO DI LEGALITA’ “Ogni atto è espressione dell’esercizio di un potere assegnato da una norma che ne individua presupposti ed effetti. Peraltro, in questo settore dell’ordinamento la discrezionalità è tendenzialmente del tutto assente dal momento che l’azione della pubblica amministrazione è ampiamente regolata dal principio di stretta legalità. Tutto ciò comporta che in linea di massima nella sfera del contribuente si possono produrre solo gli effetti negativi previsti dalla legge per il tipo di atto posto in essere”. (Cass., sent. 28.01.2005, n. 1791)
MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
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NEL MERITO
IX. NULLITA’ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO IMPUGNATA PER L’INESISTENZA GIURIDICA DELLA PRETESA TRIBUTARIA.
- ART. 115 C.p.c., come modificato dalla Lg. n. 69/2009 - Cass., sent. 19 settembre 2009, n. 20091 - Cass., sent. 30 novembre 2009, n. 25136
MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
Allegati
STUDIO FERRARI CONSULENZA ED ASSISTENZA TRIBUTARIA
VIA E. DE AMICIS N. 74 - 95126 CATANIA TEL. 095 712 62 83 - FAX 095 40 34 624
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
RECLAMO/RICORSO
(Ex art. 17 bis - D. Lgs. n. 546/1992)
PER
La Società “Zolfi S.r.l.”, con sede in Agrigento, codice fiscale 00627390000, nella
persona del legale rappresentante Sig. Mendo Giuseppe, nato a Agrigento il 3
dicembre 1961, elettivamente domiciliata in Catania, Via Edmondo De Amicis, n. 74,
95126, presso lo studio del Dott. Carlo Ferrari, Commercialista - Tributarista,
(codice fiscale: FRR CRL 61P15 C351 C - Pec: [email protected] -
Fax 095 40 34 624), il quale lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata in
calce al presente atto.
- RICORRENTE -
CONTRO
Agenzia Delle Entrate - Direzione Provinciale di Agrigento, in persona del
Direttore titolare pro - tempore.
- RESISTENTE -
PER L’ANNULLAMENTO
della Cartella di pagamento n. 291 2012 0007538025 000 - Anno d’imposta
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2008, unitamente al ruolo n. 2012/550026 reso esecutivo in data 13-01-2012 in
essa incorporato (atto presupposto). (Cartella di pagamento - all. sub n. 1)
IN FATTO
In data 20 settembre 2012, Riscossione Sicilia S.p.a. (già Serit Sicilia S.p.a.) - sede
di Agrigento, esperiva il tentativo di notifica dell’atto meglio sopra generalizzato, in
mani dell’avvocato Lello Maria Concetta, del foro di Palermo, già curatore del
fallimento della Società ricorrente, poi tornata in bonis a seguito della chiusura della
suddetta procedura fallimentare. Non avendo più alcun potere di rappresentanza
della società Zolfi Srl, e quindi di ricezione degli atti a nome della stessa, in quella
sede, l’Avvocato, ex curatore fallimentare, rifiutava di ricevere il plico contenente la
cartella di pagamento de qua. (Cartella di pagamento - all. n. 1)
In data 19 ottobre 2012, Riscossione Sicilia S.p.A. inviava, presso la sede della
società (Corso Vittorio, 130 - 92023 Agrigento) la raccomandata informativa,
attraverso la quale comunicava l’avvenuto deposito, in data 25 settembre 2012,
della cartella di pagamento presso la casa del Comune di Agrigento, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 140 c.p.c.. (Cfr. Racc. del 19.10.2012 - all. sub n. 2)
La società, avuto contezza del siffatto tentativo di notifica, provvedeva, in data 30
ottobre 2012, a ritirare presso il sopra indicato Ufficio comunale, la Cartella di
Pagamento impugnata, portante l’iscrizione a ruolo della somma di . 24.943,41-
comprensivi di compensi di riscossione. (Cartella di pagamento, atto impugnato - all.
sub n. 1)
* * *
Preliminarmente all’indicazione dei motivi specifici di impugnazione preme ribadire
che il procedimento prescelto dall’agente della riscossione per la notifica della
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cartella impugnata è quello positivizzato all’art. 140 c.p.c..
La Corte Costituzionale, con la sentenza del 14 gennaio 2010, n. 3, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 140, nella parte in cui prevede che la
notifica si perfeziona, per il destinatario, con al spedizione della raccomandata
informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci
giorni della relativa spedizione; in particolare, i giudici delle leggi hanno statuito
che: “E’ evidente che la disposizione denunciata, così come interpretata dal diritto
vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un
momento anteriore alla concreta conoscibilità dell’atto a lui notificato, viola i
parametri costituzionali invocati dal remittente, per il non ragionevole bilanciamento
tra gli interessi del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi
del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, in una materia nella quale,
invece, le garanzia di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate
a canoni di effettività e di parità, e per l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto
alla fattispecie normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a
mezzo posta, disciplinata dall’art. 8 della Legge n. 890 del 1982. Deve pertanto
essere dichiarata l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 140, nella parte in cui
prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con al spedizione della
raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque,
decorsi dieci giorni della relativa spedizione. (Corte Cost. le, sent. 14.01.2010 n.
3 - all. sub n. 3)
Orbene, essendo avvenuta la spedizione della raccomandata informativa di cui
trattasi in data 19 ottobre 2012, applicando i principi statuiti dalla Consulta in seno
alla sentenza sopra indicata, nessun dubbio potrà sorgere circa l’avvenuto
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perfezionamento della notifica di cui trattasi, in data 29 ottobre 2012 (“la notifica si
perfeziona per il destinatario con il ricevimento della stessa o, comunque,
decorsi dieci giorni della relativa spedizione”, a nulla valendo, ai fini della
tempestività dell’impugnazione di cui trattasi, che il deposito presso la casa
comunale di Agrigento sia avvenuto in data 25.09.2012.
Ne consegue, pertanto che il dies a quo per il computo del termine decadenziale dei
sessanta giorni per l’impugnazione inizierà a decorrere dalla data del
perfezionamento della notifica, ossia il 29.10.2012.
IN DIRITTO
I. NULLITA’ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO IMPUGNATA PER INESISTENZA GIURIDICA
DELLA NOTIFICA, POSTA IN ESSERE IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 145, 139 E 140 C.P.C.
(RITO DELLA IRREPERIBILITA’ TEMPORANEA)
Come già anticipato in fatto, l’Ente di Riscossione, esperiva un illogico e negligente
tentativo di notifica all’ex curatore fallimentare della società ricorrente, Avv.to Lello
Maria Concetta, in Palermo che, rifiutava la notifica, non essendo più legittimato alla
ricezione degli atti relativi alla società tornata in bonis.
Dalla raccomandata del 19/10/2012, recante come oggetto “notifica mediante
deposito ex art. 140 c.p.c. della/e cartella/e di pagamento n. 291 2012 0007538025”,
si evince testualmente che “ in data 20/9/2012 non avendo reperito l’intestatario degli
atti evidenziati in oggetto, né le altre persone indicate dall’art. 139 del codice di procedura
civile, si è provveduto, in data 25/09/2012 a notificare gli atti in questione così come
prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile mediante deposito e affissione nella
Casa del Comune di Agrigento AG”.
Assumendo come dato incontestabile di partenza che l’intestatario della cartella di
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pagamento da notificare sia la società “Zolfi Srl”, il notificante, recatosi presso la
sede sociale e non avendo reperito alcuno dei soggetti indicati dalla legge per la
consegna dell’atto di cui trattasi, ha provveduto alla notifica ex art. 140 c.p.c.
direttamente nei confronti della società, provvedendo al deposito ed affissione nella
Casa Comunale di Agrigento.
Ciò chiarito, si espongono, di seguito, i profili di illegittimità che inficiano l’atto qui
opposto, privo di qualsiasi efficacia legale.
A. QUANTO ALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 145 C.P.C.
La norma, specificamente rivolta alla indicazione delle modalità di notifica degli atti
alle persone giuridiche, prevede espressamente due modalità alternative di notifica:
1. Presso la sede sociale mediante consegna dell’atto al legale rappresentante e/o
persona incaricata di ricevere gli atti; 2. Alla persona fisica che rappresenta l’ente,
ex artt. 138, 139 e 141, se dall’atto da notificare ne risultino le generalità, nonché il
domicilio, la residenza o la dimora abituale. Il comma 3 del citato articolo prevede, a
chiusura, che ove non sia possibile procedere secondo le modalità indicate, la
notifica potrà effettuarsi alla persona fisica che rappresenta l’ente, ai sensi dell’art.
140 o 143 c.p.c..
Il dato testuale è oltremodo chiaro nel non prevedere la possibilità di notificare alla
società ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e nel prevedere, invece, in chiusura ed in via
residuale rispetto alle statuizioni del primo comma, la possibilità di procedere ex art.
140 o del 143 c.p.c. nei confronti della persona fisica che rappresenta l’ente.
Ne deriva, l’impossibilità di notificare ex art. 140 c.p.c. direttamente nei confronti
della società, per come, invece, operato in fattispecie.
Per meglio comprendere il senso della contestazione mossa, volta a dimostrare
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l’inesistenza giuridica della notifica di cui trattasi, poiché esorbitante dallo schema
legale, si osservi che il co. 1 dell’art. 145 c.p.c. prevedendo la possibile alternatività
tra la consegna dell’atto presso la sede sociale e la consegna al legale
rappresentante ex artt. 138, 139 e 141 c.p.c., fissa la condizione necessaria
dell’indicazione nell’atto medesimo da notificare delle generalità del legale
rappresentante e del luogo di residenza, domicilio e dimora abituale.
Il co. 3, invece, norma residuale di chiusura prevede che ove non fosse possibile
procedere secondo le previsioni del co. 1, la notifica potrà attuarsi direttamente alla
persona fisica che rappresenta l’ente ai sensi dell’art. 140 e 143 c.p.c..
Quindi, dai contenuti normativi richiamati potrà facilmente desumersi che
l’applicazione dell’art. 140 c.p.c. possa operare solo nei confronti della persona fisica
che rappresenta l’ente e non anche nei confronti della società.
Ne deriva l’inesistenza giuridica della notifica posta in essere ai sensi dell’art. 140
c.p.c. nei confronti della società, poiché non prevista dallo schema legale che
disciplina la notifica alla persona giuridica.
B. QUANTO ALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 140 C.P.C.
Fermo restando quanto sopra, circa la non applicabilità in fattispecie dell’art. 140
c.p.c., nell’ipotesi in cui il collegio non condividesse quanto esposto al punto sub A.
si osservi quanto appresso.
L’art. 26 del Dpr. n. 602/73 disciplina specificamente la notificazione delle cartelle di
pagamento individua i soggetti autorizzati alla sua effettuazione.
Il co. 4 della norma indicata rinvia per quanto dallo stesso non regolato, all’art. 60
del Dpr. n. 600/73, norma speciale per le notificazioni degli atti impositivi, a
prescindere dal tipo di irreperibilità manifestatasi, sia essa “relativa” (art. 140 c.p.c.),
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o “assoluta” (art. 143 c.p.c.).
Orbene, fino ad oggi, per l’ipotesi dell’irreperibilità “relativa” (art. 140 c.p.c.), la
notificazione è eseguita con modalità diverse, a seconda che l’atto da notificare sia
un atto di accertamento oppure una cartella di pagamento (art. 60 co. 1, lett. e) -
D.p.r. n. 600/1973).
Disparità di trattamento vagliata proprio in questi giorni dalla Consulta e dichiarata
incostituzionale con la sentenza n. 258 del 22.11.2012.
Il punto di rottura risiedeva nella prescrizione di tre imprescindibili adempimenti
previsti ai sensi dell’art. 140 c.p.c. (deposito alla casa comunale, affissione nella
casa del destinatario, invio della raccomandata informativa) per la notifica degli
avvisi di accertamento, e nella previsione restrittiva (solo deposito presso la casa
comunale) in caso di notifica di cartelle di pagamento.
I giudici costituzionali, dopo lunghe pagine di dettagliata esegesi dell’art. 60 co. 1
lett. e) - Dpr. n. 600/1973, dell’art. 26 co. 4 - D.p.r. n. 602/1973, non hanno mancato
di precisare che: “ Da quanto precede, risulta, dunque, che - come esattamente rilevato
dal rimette - nella medesima ipotesi di irreperibilità “relativa”del destinatario (cioè nei casi
previsti dall’art. 140 cod. proc. civ.), la notificazione di esegue con modalità diverse, a
seconda che l’atto da notificare sia un atto di accertamento oppure una cartella di
pagamento: nel primo caso, si applicano le modalità previste dall’art. 140 cod. proc. civ.; nel
secondo caso, quelle previste dalla lettera e) del primo comma dell’art. 60 del D.p.r. n. 600
del 1973. Tale peculiarità della normativa riguardante la notificazione a soggetto
“relativamente” irreperibile comporta che, nella notificazione di un atto di accertamento,
l’avvenuto deposito di tale atto nella casa comunale viene comunicato al destinatario sia con
l’affissione di un avviso alla porta di abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, sia con l’invio di
una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e quindi secondo modalità improntate
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al criterio dell’effettiva conoscibilità dell’atto. Viceversa, nella notificazione di una cartella di
pagamento, l’avvenuto deposito di questa nella casa comunale non viene comunicato al
destinatario, né con l’affissione alla porta, né con l’invio di una raccomandata informativa,
ma - essendo prevista solo l’affissione nell’albo del comune - secondo le modalità
improntate ad un criterio legale tipico di conoscenza della cartella. Tale disciplina, con
riferimento alla cartella di pagamento. Tale disciplina, con riferimento alla cartella di
pagamento, non assicura, dunque, né l’”effettiva conoscenza da parte del contribuente”, né,
quale mezzo per raggiungere tale fine, la comunicazione “nel luogo di effettivo domicilio del
contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della ( ) amministrazione”
finanziaria; finalità queste fissate dal comma 1 dell’art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212
(Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente). Siffatta evidente diversità
della disciplina di una medesima situazione (notificazione a soggetto “relativamente”
irreperibile) non appare riconducibile ad alcuna ragionevole ratio, con violazione
dell’evocato art. 3 Cost. Per ricondurre a ragionevolezza il sistema, è necessario,
pertanto, nel caso di irreperibilità “relativa” del destinatario, uniformare le modalità di
notificazione degli atti di accertamento e delle cartelle di pagamento. A questo
risultato si perviene restringendo la sfera di applicazione del combinato disposto
degli artt. 26, terzo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973 e 60, primo comma, alinea e
lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973 alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di
pagamento a destinatario “assolutamente” irreperibile e, quindi, escludendone
l’applicazione al caso di destinatario “relativamente” irreperibile, previsto dall’art. 140
cod. proc. civ.. In altri termini, la notificazione delle cartelle di pagamento con le
modalità indicate al primo comma, alinea e lettera e), dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del
1973 deve essere consentita solo ove sussista lo stesso presupposto richiesto dalla
medesima lettera e) per la notificazione degli atti di accertamento: la mancanza, nel
Comune, dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario (irreperibilità
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“assoluta”). Ne consegue, in accoglimento della sollevata questione di
costituzionalità, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’impugnato
terzo comma (corrispondente all’attuale vigente quarto comma) dell’art. 26 del D.p.r.
n. 602 del 1973 nella parte in cui dispone che, “Nei casi previsti dall’art. 140 del
codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con
le modalità stabilite dall’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”, invece che:
“Quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione,
ufficio o azienda del contribuente, la notificazione della cartella di pagamento si
esegue con le modalità stabilite dall’art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”. Per effetto di tale pronuncia, nei casi di
irreperibilità relativa (cioè nei casi in cui all’art. 140 cod. proc. civ.), sarà applicabile,
con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dell’ultimo
comma dello stesso art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, e, quindi, in base
all’interpretazione data a tale norma dal diritto vivente, quelle dell’art. 140 cod. proc.
civ., cui anche rinvia l’alinea del primo comma dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del
1973.”.
E concludono: “Dichiara l’illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente
all’attuale vigente quarto comma) dell’art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui stabilisce
che la notificazione della cartella di pagamento “Nei casi previsti dall’art. 140 del
codice di procedura civile ( ) si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600”, anziché “Nei casi in cui nel comune nel quale deve
eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, la
notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall’art.
60, primo comma, alinea e lettera e), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”. (Corte
Cost.le, sent. 22.11.2012, n. 258 - all. sub n. 4)
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Orbene, trattandosi, nel caso de quo, di una comune ipotesi di irreperibilità “relativa”,
codesta On.le Commissione non potrà che equiparare gli adempimenti prescritti per
la notifica prevista dall’art. 140 c.p.c..
Nel caso in specie quindi, essendo nota la sede della società, l’agente notificatore,
applicando l’art. 140 del c.p.c. avrebbe dovuto:
a) riportare sulla relata i tentativi di notifica presso la residenza e/o sede
legale della Società, indicando i soggetti interessati;
b) depositare l’atto nella casa del comune in cui la notificazione doveva
essere eseguita;
c) affiggere avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata alla porta
dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda;
d) inviare raccomandata al destinatario.
L’agente notificatore, invece, ha concretamente posto in essere i seguenti
adempimenti:
a) depositato l’avviso all’albo della Casa comunale, in busta chiusa e sigillata;
b) inviato la raccomandata alla contribuente società.
Risulta, allora, evidente l’illegittimità dell’operato dell’agente della riscossione, che,
di fronte all’obbligo di specifici adempimenti, ne ha posti in essere solo due
omettendo di affiggere avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata alla porta
dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda, ha di fatto, per come evincibile dal
referto di notifica, compiuto la notifica fuori della schema legale del procedimento
notificatorio dallo stesso adottato e legislativamente previsto, l’atto così comunicato
non verrà mai giuridicamente ad esistenza.
L’Agente della Riscossione, infatti, non ha affisso alcun avviso di deposito alla porta
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dell’abitazione del rappresentante legale della società!
E tale mancanza, assume una veste di insanabilità, se alla stessa si aggiunge
l’ulteriore profilo di illegittimità che inficia il procedimento notificatorio, così come
posto in essere.
C. QUANTO ALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 148 C.P.C.
L’art. 148 del c.p.c. statuisce che la relata, quale processo verbale redatto dal
messo notificatore, deve contenere la sintesi dell’attività da quest’ultimo svolta ed
indicare operazioni e soggetti coinvolti nell’attività di notificazione, quale prova del
rispetto sacramentale di quanto previsto dalle norme in materia.
Secondo quanto previsto dall’art. 148 del c.p.c. l’attività di svolgimento della notifica
deve essere verbalizzata dall’agente notificatore al fine di consentire la verifica di
tutta l’attività svolta e per consentire in caso di contestazione, al giudice di merito di
verificarne gli adempimenti. Non solo. Il contenuto della relata di notifica dovrà
essere tanto più dettagliato quanto più lo schema concreto prescelto offra minori
garanzie di conoscibilità dell’atto.
Ora, dall’esame della relata di notifica contenuta nella cartella impugnata si
rileva solamente che il messo notificatore ha contrassegnato:
1) la postilla del deposito all’albo comunale, non ravvedendosi, in seno ad
essa, alcuna altra certificazione sull’attività svolta concretamente dal pubblico
ufficiale ai fini della notificazione;
2) la postilla del rifiuto, che come spiegato in fatto ed evincibile anche dalla
stessa intestazione della cartella di pagamento, riguarda il tentativo di notifica ad un
soggetto non legittimato né a rappresentare la società né tanto meno a ricevere
siffatto atto di riscossione (avv.to Lello Maria Concetta, precedente curatore
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fallimentare della scrivente società). (Cfr. Atto impugnato, all. n. 1)
Per ormai consolidato orientamento dei massimi giudici di legittimità, confermato con
la sentenza n. 16899, depositata il 31 luglio 2007, l’”irreperibilità” che consente il
ricorso all’eccezionale procedimento notificatorio descritto dall’art. 140 c.p.c. deve
conseguire all’impossibilità di eseguire la consegna dell’atto al destinatario non
soltanto quando la notificazione non avvenga a mani proprie nei luoghi nei quali la
legge presume che egli possa essere reperito, ma anche quando nei suddetti luoghi
manchino le persone individuate dall’art. 139 c.p.c., considerate dalla norma
processuale come idonee a garantite la trasmissione dell’atto al destinatario. “Non
potendo desumersi per implicito dalla forma di notificazione ex art. 140 c.p.c.
concretamente adottata”. Di tutto ciò dovrà essere data certificazione nella relata di
notificazione.
Dunque, l’attività di notifica si estrinseca in un complesso di operazioni tipizzate,
come tali vincolanti, ma non rispettate, in fattispecie dall’agente della
Riscossione, che, così come si evince dalla relata, non ha:
1) effettuato nessun tentativo di consegna dell’atto in mani proprie del
destinatario (violaz. art. 138 c.p.c. e dell’art. 60 del Dpr. 600/73, c. 1, lett. c);
2) effettuato ricerche per l’individuazione di domicili diversi (ufficio o luogo in cui
si eserciti l’attività di industria o il commercio), in patente violazione dell’ art.
139 del c.p.c..
Nel caso in specie, quindi, essendo nota la sede della società, l’agente notificatore,
applicando l’art. 140 del c.p.c. avrebbe dovuto rispettare tutti gli adempimenti previsti
dal combinato disposto degli artt. 138, 139, 140 e 148 c.p.c., cosa in fattispecie non
avvenuta.
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E, stante la natura recettizia della cartella di pagamento, fondamentale importanza
assume la regolare attività di notificazione, con la conseguenza che ove
l’attività posta in essere non rispecchi gli schemi legali regolamentano tale
essenziale attività, l’atto non verrà giuridicamente ad esistenza.
Alla luce delle contestazioni e delle argomentazioni poste da questa difesa, voglia
questo On.le Collegio dichiarare nulla la cartella impugnata per inesistenza giuridica
della notifica, posta in essere fuori dagli schemi legali.
* * *
II. NULLITA’ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO QUALE CONSEGUENZA DELLA
INESISTENZA GIURIDICA DELLA NOTIFICAZIONE IN VIOLAZIONE DELL’ART. 26 - DPR. N.
602/73.
Si contesta, ancora, l’inesistenza del procedimento di notificazione stante
l’impossibilità di verificare - a causa del difetto di sottoscrizione della relata -
che le operazioni di notifica siano state compiute da un soggetto a tal fine
abilitato, condizione necessaria perché possa configurarsi la notificazione
(art. 26 del Dpr. n. 602/1973).
La norma appena citata dispone che: «La cartella è notificata dagli ufficiali della
riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla
legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionari, dai messi
comunali o dagli agenti della polizia municipale ( ) la notifica può essere eseguita
anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento».
La norma prevede la necessità che la notifica avvenga a cura di un soggetto
abilitato.
Sul punto, i giudici della Suprema Corte di Cassazione con proprio fermo
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giurisprudenziale hanno precisato che: « LA MANCANZA DI SOTTOSCRIZIONE, CHE È
CERTAMENTE ELEMENTO COSTITUTIVO ESSENZIALE DI UN ATTO GIURIDICO COME L’ATTO DI
NOTIFICA, NE DETERMINA LA GIURIDICA INESISTENZA. QUESTA SITUAZIONE È DEL TUTTO
INSUSCETTIBILE DI SANATORIA IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL RAGGIUNGIMENTO
DELLO SCOPO, LA QUALE È PREVISTA SOLO PER LA SANATORIA DI NULLITÀ». (Cass., sent.:
02.10.2008, n. 24442; 01.06.1999, n. 5305; 23.04.2008, n. 10477)
Ed ancora, la C.T.P. di Catania, con sentenza n. 949/2/09, del 1° dicembre 2009, ha
statuito che: « il difetto di legittimazione all’espletamento delle funzioni di
agente notificatore, anche per le irritualità attinenti alla nomina dello stesso,
compromette la validità della notificazione, fino a renderla giuridicamente
inesistente e, come tale, non suscettibile di sanatoria ». (C.T.P. Catania sent.
01.12,.2009, n. 949)
Ancora più recentemente: “Dall’esame dell’atto impugnato, notificato a mezzo del
servizio postale, ai sensi dell’art. 14 della L. 890/82, si rileva che la relata è mancante
della sottoscrizione del soggetto notificante così come espressamente previsto
dall’art. 148 del c.p.c.. A riguardo la Suprema Corte di Cassazione e la giurisprudenza
dominante ha più volte ribadito che il rispetto delle regole sulla notificazione degli atti
rappresentano condizione di esistenza giuridica dell’atto da notificare e impedisce la
verifica sulla regolarità del procedimento notificatorio (Corte di Cassazione sent. n.
5305/99, n. 24442/2008 e nn. 3739-22849 del 2005)” (CTP Catania, sent. 10/05/2012,
n. 473 - all. sub n. 5)
Logica conclusione di quanto sin qui esposto, è che la sottoscrizione della relata di
notifica rappresenti un adempimento immancabile, una vera e propria condicio sine
qua non, affinché il procedimento notificatorio possa definirsi, ancor prima che
perfetto, giuridicamente “esistente”.
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Non potendosi appurare, nel caso in esame, per mancata corretta compilazione
della relata e di conseguenza per inesistenza della sottoscrizione, se il soggetto che
ha operato la spedizione della cartella a mezzo posta fosse un intermediario
abilitato, si ribadisce la contestazione relativa alla sua qualifica e si eccepisce la
nullità della cartella impugnata per inesistenza giuridica della notifica, come tale non
sanabile. (Cass., sent. 06.07.2010, n. 15948 - all. sub n. 6; idem CTP Caserta, sent.
11/05/2012, n. 270, sent. n. 15/12/2011, n. 940 - all. sub nn. 7 e 8)
NEL MERITO
III. NULLITA’ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO IMPUGNATA PER INESISTENZA DELLA
PRETESA TRIBUTARIA.
Nel merito del rapporto controverso, si contesta l’inesistenza della pretesa tributaria
atteso che le dichiarazioni fiscali presentate per l’anno d’imposta in contestazione
non esprimeva importi a debito.
PER TUTTI QUESTI MOTIVI
La società Zolfi S.r.l., come rappresentata, domiciliata e difesa
C H I E D E
che, in via amministrativa, l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Agrigento, voglia sospendere l’esecutività dell’atto opposto ai sensi dell’art. 2 quater,
co. 1/bis - D.L. n. 564/1994, e, valutata la fondatezza dei motivi spiegati con il
presente reclamo, voglia disporre l’annullamento della cartella di pagamento
impugnata, unitamente al ruolo n. 2012/550026 reso esecutivo in data 13-01-2012 in
essa incorporato (atto presupposto); atto oggetto di vexata quaestio.
Nella non temuta ipotesi in cui l’Ufficio impositore non proceda all’annullamento del
suddetto atto in via amministrativa, la società odierna esponente
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C H I E D E
all’Ill.mo Sig. Presidente e a Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale di
Agrigento adita, voglia compiacersi ritenere e dichiarare, in accoglimento dei motivi
tutti esposti, la nullità e/o illegittimità e/o infondatezza dell’atto impugnato, (cartella di
pagamento), unitamente al ruolo n. 2012/550026 reso esecutivo in data 13-01-2012
in essa incorporato (atto presupposto), con tutte le consequenziali pronunce e
statuizioni e, in specie, con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi
l’odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di
evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad esso coattivamente prelevato con
rivalutazione ed interessi, come per legge.
Vinte le spese e gli onorari.
* * *
ISTANZA DI DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA
Si chiede, altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, co. 1 - D. Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, che il ricorso di cui trattasi venga discusso in pubblica udienza.
* * *
Ai fini dell’assolvimento del contributo unificato si precisa che il valore della
controversia ammonta ad Euro 16.382,00-. Sicché il contributo da assolvere
sarà pari ad . 120,00-.
* * *
Si producono e verranno depositati nei termini i seguenti documenti in fotocopia:
1. Cartella di Pagamento n. 097 2012 1602913 000 - atto impugnato.
2. Raccomandata Informativa del 19 ottobre 2012.
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3. Corte Costituzionale, sent. n. 14 gennaio 2010, n. 3.
4. Corte Costituzionale, sent. 22 novembre 2012, n. 258.
5. CTP Catania, sent. 10 maggio 2012, n. 473.
6. Cass., sent. 06 luglio 2010, n. 15948.
7. CTP Caserta, sent. 11 maggio 2012, n. 270.
8. CTP Caserta, sent. n. 15 dicembre 2011, n. 940.
9. Ric. Postale spedizione ricorso A. E. - Direz. Prov. Di Agrigento.
Agrigento, addì 10 dicembre 2012
Dott. Ferrari Carlo
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PROCURA
Conferiamo mandato ai Dott.ri Carlo Ferrari e Antonio Martoriello, perché -
congiuntamente e disgiuntamente - ci rappresentino e difendano nel procedimento
di cui al presente atto, in tutte le fasi connesse ed accessorie, compreso
espressamente quello di proporre reclamo e di mediare ai sensi dell’art. 17 bis - D.
Lgs. n. 546/1992, abilitandoli espressamente al compimento di ogni atto necessario
e/o anche solo opportuno all’espletamento del presente mandato, ritenendone rato e
valido l’operato. Eleggiamo domicilio in Catania 95126 - Via Edmondo De
Amicis n. 74, presso lo Studio del Dott. Carlo Ferrari.
Dichiariamo di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 - D. Lgs. n. 196/2003 e di
prestare il consenso al trattamento dei dati personali.
Agrigento, addì 10 dicembre 2012
Per la Società Zolfi S.r.l. - Il legale rappresentante
Sig. Mendo Giuseppe
x
Vera ed autentica la firma
Dott. Ferrari Carlo
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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, co. 3 - D. Lgs. n. 546/92, si attesta che il
presente ricorso è redatto in duplice esemplare: l’originale, viene notificata mediante
spedizione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di
ricevimento all’Agenzia delle Entrate di Agrigento; la seconda copia, resa legale
mediante l’assolvimento del contributo unificato, che la parte dichiara conforme
all'originale, a mente dell'art. 22 - D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, verrà depositata entro
il termine di cui all’art. 17 bis, co. 9 - D. Lgs. n. 546/1992, presso la segreteria della
Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento.
Agrigento, addì 10 dicembre 2012
Dott. Ferrari Carlo
STUDIO FERRARI CONSULENZA ED ASSISTENZA TRIBUTARIA
VIA E. DE AMICIS N. 74 - 95126 CATANIA TEL. 095 712 62 83 - FAX 095 40 34 624
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
RICORSO
PER
La Società “Zolfi S.r.l.”, con sede in Agrigento, codice fiscale 00627390000, nella
persona del legale rappresentante Sig. Mendo Giuseppe, nato a Agrigento il 3
dicembre 1961, elettivamente domiciliata in Catania, Via Edmondo De Amicis, n. 74,
95126, presso lo studio del Dott. Carlo Ferrari, Commercialista - Tributarista,
(codice fiscale: FRR CRL 61P15 C351 C - Pec: [email protected] -
Fax 095 40 34 624), il quale lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata in
calce al presente atto.
- RICORRENTE -
CONTRO
Riscossione Sicilia S.p.a. - sede di Agrigento, in persona del Direttore titolare pro
- tempore.
- RESISTENTE -
PER L’ANNULLAMENTO
Della Cartella di pagamento n. 291 2012 0007538025 000 - Anno d’imposta
2008. (Cartella di pagamento, atto impugnato - all. sub n. 1)
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IN FATTO
In data 20 settembre 2012, Riscossione Sicilia S.p.a. (già Serit Sicilia S.p.a.) - sede
di Agrigento, esperiva il tentativo di notifica dell’atto meglio sopra generalizzato, in
mani dell’avvocato Lello Maria Concetta, del foro di Palermo, già curatore del
fallimento della Società ricorrente, poi tornata in bonis a seguito della chiusura della
suddetta procedura fallimentare. Non avendo più alcun potere di rappresentanza
della società Zolfi Srl, e quindi di ricezione degli atti a nome della stessa, in quella
sede, l’Avvocato, ex curatore fallimentare, rifiutava di ricevere il plico contenente la
cartella di pagamento de qua. (Cartella di pagamento - all. n. 1)
In data 19 ottobre 2012, Riscossione Sicilia S.p.A. inviava, presso la sede della
società (Corso Vittorio, 130 - 92023 Agrigento) la raccomandata informativa,
attraverso la quale comunicava l’avvenuto deposito, in data 25 settembre 2012,
della cartella di pagamento presso la casa del Comune di Agrigento, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 140 c.p.c.. (Cfr. Racc. del 19.10.2012 - all. sub n. 2)
La società, avuto contezza del siffatto tentativo di notifica, provvedeva, in data 30
ottobre 2012, a ritirare presso il sopra indicato Ufficio comunale, la Cartella di
Pagamento impugnata, portante l’iscrizione a ruolo della somma di . 24.943,41-
comprensivi di compensi di riscossione. (Cartella di pagamento, atto impugnato - all.
sub n. 1)
* * *
Preliminarmente all’indicazione dei motivi specifici di impugnazione preme ribadire
che il procedimento prescelto dall’agente della riscossione per la notifica della
cartella impugnata è quello positivizzato all’art. 140 c.p.c..
La Corte Costituzionale, con la sentenza del 14 gennaio 2010, n. 3, ha dichiarato
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l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 140, nella parte in cui prevede che la
notifica si perfeziona, per il destinatario, con al spedizione della raccomandata
informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci
giorni della relativa spedizione; in particolare, i giudici delle leggi hanno statuito
che: “E’ evidente che la disposizione denunciata, così come interpretata dal diritto
vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un
momento anteriore alla concreta conoscibilità dell’atto a lui notificato, viola i
parametri costituzionali invocati dal remittente, per il non ragionevole bilanciamento
tra gli interessi del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi
del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, in una materia nella quale,
invece, le garanzia di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate
a canoni di effettività e di parità, e per l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto
alla fattispecie normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a
mezzo posta, disciplinata dall’art. 8 della Legge n. 890 del 1982. Deve pertanto
essere dichiarata l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 140, nella parte in cui
prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con al spedizione della
raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque,
decorsi dieci giorni della relativa spedizione. (Corte Cost. le, sent. 14.01.2010 n.
3 - all. sub n. 3)
Orbene, essendo avvenuta la spedizione della raccomandata informativa di cui
trattasi in data 19 ottobre 2012, applicando i principi statuiti dalla Consulta in seno
alla sentenza sopra indicata, nessun dubbio potrà sorgere circa l’avvenuto
perfezionamento della notifica di cui trattasi, in data 29 ottobre 2012 (“la notifica si
perfeziona per il destinatario con il ricevimento della stessa o, comunque,
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decorsi dieci giorni della relativa spedizione”, a nulla valendo, ai fini della
tempestività dell’impugnazione di cui trattasi, che il deposito presso la casa
comunale di Agrigento sia avvenuto in data 25.09.2012.
Ne consegue, pertanto che il dies a quo per il computo del termine decadenziale dei
sessanta giorni per l’impugnazione inizierà a decorrere dalla data del
perfezionamento della notifica, ossia il 29.10.2012.
IN DIRITTO
I. NULLITA’ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO IMPUGNATA PER INESISTENZA GIURIDICA
DELLA NOTIFICA, POSTA IN ESSERE IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 145, 139 E 140 C.P.C.
(RITO DELLA IRREPERIBILITA’ TEMPORANEA)
Come già anticipato in fatto, l’Ente di Riscossione, esperiva un illogico e negligente
tentativo di notifica all’ex curatore fallimentare della società ricorrente, Avv.to Lello
Maria Concetta, in Palermo che, rifiutava la notifica, non essendo più legittimato alla
ricezione degli atti relativi alla società tornata in bonis.
Dalla raccomandata del 19/10/2012, recante come oggetto “notifica mediante
deposito ex art. 140 c.p.c. della/e cartella/e di pagamento n. 291 2012 0007538025”,
si evince testualmente che “ in data 20/9/2012 non avendo reperito l’intestatario degli
atti evidenziati in oggetto, né le altre persone indicate dall’art. 139 del codice di procedura
civile, si è provveduto, in data 25/09/2012 a notificare gli atti in questione così come
prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile mediante deposito e affissione nella
Casa del Comune di Agrigento AG”.
Assumendo come dato incontestabile di partenza che l’intestatario della cartella di
pagamento da notificare sia la società “Zolfi Srl”, il notificante, recatosi presso la
sede sociale e non avendo reperito alcuno dei soggetti indicati dalla legge per la
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consegna dell’atto di cui trattasi, ha provveduto alla notifica ex art. 140 c.p.c.
direttamente nei confronti della società, provvedendo al deposito ed affissione nella
Casa Comunale di Agrigento.
Ciò chiarito, si espongono, di seguito, i profili di illegittimità che inficiano l’atto qui
opposto, privo di qualsiasi efficacia legale.
A. QUANTO ALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 145 C.P.C.
La norma, specificamente rivolta alla indicazione delle modalità di notifica degli atti
alle persone giuridiche, prevede espressamente due modalità alternative di notifica:
1. Presso la sede sociale mediante consegna dell’atto al legale rappresentante e/o
persona incaricata di ricevere gli atti; 2. Alla persona fisica che rappresenta l’ente,
ex artt. 138, 139 e 141, se dall’atto da notificare ne risultino le generalità, nonché il
domicilio, la residenza o la dimora abituale. Il comma 3 del citato articolo prevede, a
chiusura, che ove non sia possibile procedere secondo le modalità indicate, la
notifica potrà effettuarsi alla persona fisica che rappresenta l’ente, ai sensi dell’art.
140 o 143 c.p.c..
Il dato testuale è oltremodo chiaro nel non prevedere la possibilità di notificare alla
società ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e nel prevedere, invece, in chiusura ed in via
residuale rispetto alle statuizioni del primo comma, la possibilità di procedere ex art.
140 o del 143 c.p.c. nei confronti della persona fisica che rappresenta l’ente.
Ne deriva, l’impossibilità di notificare ex art. 140 c.p.c. direttamente nei confronti
della società, per come, invece, operato in fattispecie.
Per meglio comprendere il senso della contestazione mossa, volta a dimostrare
l’inesistenza giuridica della notifica di cui trattasi, poiché esorbitante dallo schema
legale, si osservi che il co. 1 dell’art. 145 c.p.c. prevedendo la possibile alternatività
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tra la consegna dell’atto presso la sede sociale e la consegna al legale
rappresentante ex artt. 138, 139 e 141 c.p.c., fissa la condizione necessaria
dell’indicazione nell’atto medesimo da notificare delle generalità del legale
rappresentante e del luogo di residenza, domicilio e dimora abituale.
Il co. 3, invece, norma residuale di chiusura prevede che ove non fosse possibile
procedere secondo le previsioni del co. 1, la notifica potrà attuarsi direttamente alla
persona fisica che rappresenta l’ente ai sensi dell’art. 140 e 143 c.p.c..
Quindi, dai contenuti normativi richiamati potrà facilmente desumersi che
l’applicazione dell’art. 140 c.p.c. possa operare solo nei confronti della persona fisica
che rappresenta l’ente e non anche nei confronti della società.
Ne deriva l’inesistenza giuridica della notifica posta in essere ai sensi dell’art. 140
c.p.c. nei confronti della società, poiché non prevista dallo schema legale che
disciplina la notifica alla persona giuridica.
B. QUANTO ALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 140 C.P.C.
Fermo restando quanto sopra, circa la non applicabilità in fattispecie dell’art. 140
c.p.c., nell’ipotesi in cui il collegio non condividesse quanto esposto al punto sub A.
si osservi quanto appresso.
L’art. 26 del Dpr. n. 602/73 disciplina specificamente la notificazione delle cartelle di
pagamento individua i soggetti autorizzati alla sua effettuazione.
Il co. 4 della norma indicata rinvia per quanto dallo stesso non regolato, all’art. 60
del Dpr. n. 600/73, norma speciale per le notificazioni degli atti impositivi, a
prescindere dal tipo di irreperibilità manifestatasi, sia essa “relativa” (art. 140 c.p.c.),
o “assoluta” (art. 143 c.p.c.).
Orbene, fino ad oggi, per l’ipotesi dell’irreperibilità “relativa” (art. 140 c.p.c.), la
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notificazione è eseguita con modalità diverse, a seconda che l’atto da notificare sia
un atto di accertamento oppure una cartella di pagamento (art. 60 co. 1, lett. e) -
D.p.r. n. 600/1973).
Disparità di trattamento vagliata proprio in questi giorni dalla Consulta e dichiarata
incostituzionale con la sentenza n. 258 del 22.11.2012.
Il punto di rottura risiedeva nella prescrizione di tre imprescindibili adempimenti
previsti ai sensi dell’art. 140 c.p.c. (deposito alla casa comunale, affissione nella
casa del destinatario, invio della raccomandata informativa) per la notifica degli
avvisi di accertamento, e nella previsione restrittiva (solo deposito presso la casa
comunale) in caso di notifica di cartelle di pagamento.
I giudici costituzionali, dopo lunghe pagine di dettagliata esegesi dell’art. 60 co. 1
lett. e) - Dpr. n. 600/1973, dell’art. 26 co. 4 - D.p.r. n. 602/1973, non hanno mancato
di precisare che: “ Da quanto precede, risulta, dunque, che - come esattamente rilevato
dal rimette - nella medesima ipotesi di irreperibilità “relativa”del destinatario (cioè nei casi
previsti dall’art. 140 cod. proc. civ.), la notificazione di esegue con modalità diverse, a
seconda che l’atto da notificare sia un atto di accertamento oppure una cartella di
pagamento: nel primo caso, si applicano le modalità previste dall’art. 140 cod. proc. civ.; nel
secondo caso, quelle previste dalla lettera e) del primo comma dell’art. 60 del D.p.r. n. 600
del 1973. Tale peculiarità della normativa riguardante la notificazione a soggetto
“relativamente” irreperibile comporta che, nella notificazione di un atto di accertamento,
l’avvenuto deposito di tale atto nella casa comunale viene comunicato al destinatario sia con
l’affissione di un avviso alla porta di abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, sia con l’invio di
una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e quindi secondo modalità improntate
al criterio dell’effettiva conoscibilità dell’atto. Viceversa, nella notificazione di una cartella di
pagamento, l’avvenuto deposito di questa nella casa comunale non viene comunicato al
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destinatario, né con l’affissione alla porta, né con l’invio di una raccomandata informativa,
ma - essendo prevista solo l’affissione nell’albo del comune - secondo le modalità
improntate ad un criterio legale tipico di conoscenza della cartella. Tale disciplina, con
riferimento alla cartella di pagamento. Tale disciplina, con riferimento alla cartella di
pagamento, non assicura, dunque, né l’”effettiva conoscenza da parte del contribuente”, né,
quale mezzo per raggiungere tale fine, la comunicazione “nel luogo di effettivo domicilio del
contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della ( ) amministrazione”
finanziaria; finalità queste fissate dal comma 1 dell’art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212
(Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente). Siffatta evidente diversità
della disciplina di una medesima situazione (notificazione a soggetto “relativamente”
irreperibile) non appare riconducibile ad alcuna ragionevole ratio, con violazione
dell’evocato art. 3 Cost. Per ricondurre a ragionevolezza il sistema, è necessario,
pertanto, nel caso di irreperibilità “relativa” del destinatario, uniformare le modalità di
notificazione degli atti di accertamento e delle cartelle di pagamento. A questo
risultato si perviene restringendo la sfera di applicazione del combinato disposto
degli artt. 26, terzo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973 e 60, primo comma, alinea e
lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973 alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di
pagamento a destinatario “assolutamente” irreperibile e, quindi, escludendone
l’applicazione al caso di destinatario “relativamente” irreperibile, previsto dall’art. 140
cod. proc. civ.. In altri termini, la notificazione delle cartelle di pagamento con le
modalità indicate al primo comma, alinea e lettera e), dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del
1973 deve essere consentita solo ove sussista lo stesso presupposto richiesto dalla
medesima lettera e) per la notificazione degli atti di accertamento: la mancanza, nel
Comune, dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario (irreperibilità
“assoluta”). Ne consegue, in accoglimento della sollevata questione di
costituzionalità, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’impugnato
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terzo comma (corrispondente all’attuale vigente quarto comma) dell’art. 26 del D.p.r.
n. 602 del 1973 nella parte in cui dispone che, “Nei casi previsti dall’art. 140 del
codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con
le modalità stabilite dall’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”, invece che:
“Quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione,
ufficio o azienda del contribuente, la notificazione della cartella di pagamento si
esegue con le modalità stabilite dall’art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”. Per effetto di tale pronuncia, nei casi di
irreperibilità relativa (cioè nei casi in cui all’art. 140 cod. proc. civ.), sarà applicabile,
con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dell’ultimo
comma dello stesso art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, e, quindi, in base
all’interpretazione data a tale norma dal diritto vivente, quelle dell’art. 140 cod. proc.
civ., cui anche rinvia l’alinea del primo comma dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del
1973.”.
E concludono: “Dichiara l’illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente
all’attuale vigente quarto comma) dell’art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui stabilisce
che la notificazione della cartella di pagamento “Nei casi previsti dall’art. 140 del
codice di procedura civile ( ) si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600”, anziché “Nei casi in cui nel comune nel quale deve
eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, la
notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall’art.
60, primo comma, alinea e lettera e), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”. (Corte
Cost.le, sent. 22.11.2012, n. 258 - all. sub n. 4)
Orbene, trattandosi, nel caso de quo, di una comune ipotesi di irreperibilità “relativa”,
codesta On.le Commissione non potrà che equiparare gli adempimenti prescritti per
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la notifica prevista dall’art. 140 c.p.c..
Nel caso in specie quindi, essendo nota la sede della società, l’agente notificatore,
applicando l’art. 140 del c.p.c. avrebbe dovuto:
a) riportare sulla relata i tentativi di notifica presso la residenza e/o sede
legale della Società, indicando i soggetti interessati;
b) depositare l’atto nella casa del comune in cui la notificazione doveva
essere eseguita;
c) affiggere avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata alla porta
dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda;
d) inviare raccomandata al destinatario.
L’agente notificatore, invece, ha concretamente posto in essere i seguenti
adempimenti:
a) depositato l’avviso all’albo della Casa comunale, in busta chiusa e sigillata;
b) inviato la raccomandata alla contribuente società.
Risulta, allora, evidente l’illegittimità dell’operato dell’agente della riscossione, che,
di fronte all’obbligo di specifici adempimenti, ne ha posti in essere solo due
omettendo di affiggere avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata alla porta
dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda, ha di fatto, per come evincibile dal
referto di notifica, compiuto la notifica fuori della schema legale del procedimento
notificatorio dallo stesso adottato e legislativamente previsto, l’atto così comunicato
non verrà mai giuridicamente ad esistenza.
L’Agente della Riscossione, infatti, non ha affisso alcun avviso di deposito alla porta
dell’abitazione del rappresentante legale della società!
E tale mancanza, assume una veste di insanabilità, se alla stessa si aggiunge
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l’ulteriore profilo di illegittimità che inficia il procedimento notificatorio, così come
posto in essere.
C. QUANTO ALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 148 C.P.C.
L’art. 148 del c.p.c. statuisce che la relata, quale processo verbale redatto dal
messo notificatore, deve contenere la sintesi dell’attività da quest’ultimo svolta ed
indicare operazioni e soggetti coinvolti nell’attività di notificazione, quale prova del
rispetto sacramentale di quanto previsto dalle norme in materia.
Secondo quanto previsto dall’art. 148 del c.p.c. l’attività di svolgimento della notifica
deve essere verbalizzata dall’agente notificatore al fine di consentire la verifica di
tutta l’attività svolta e per consentire in caso di contestazione, al giudice di merito di
verificarne gli adempimenti. Non solo. Il contenuto della relata di notifica dovrà
essere tanto più dettagliato quanto più lo schema concreto prescelto offra minori
garanzie di conoscibilità dell’atto.
Ora, dall’esame della relata di notifica contenuta nella cartella impugnata si
rileva solamente che il messo notificatore ha contrassegnato:
1) la postilla del deposito all’albo comunale, non ravvedendosi, in seno ad
essa, alcuna altra certificazione sull’attività svolta concretamente dal pubblico
ufficiale ai fini della notificazione;
2) la postilla del rifiuto, che come spiegato in fatto ed evincibile anche dalla
stessa intestazione della cartella di pagamento, riguarda il tentativo di notifica ad un
soggetto non legittimato né a rappresentare la società né tanto meno a ricevere
siffatto atto di riscossione (avv.to Lello Maria Concetta, precedente curatore
fallimentare della scrivente società). (Cfr. Atto impugnato, all. n. 1)
Per ormai consolidato orientamento dei massimi giudici di legittimità, confermato con
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la sentenza n. 16899, depositata il 31 luglio 2007, l’”irreperibilità” che consente il
ricorso all’eccezionale procedimento notificatorio descritto dall’art. 140 c.p.c. deve
conseguire all’impossibilità di eseguire la consegna dell’atto al destinatario non
soltanto quando la notificazione non avvenga a mani proprie nei luoghi nei quali la
legge presume che egli possa essere reperito, ma anche quando nei suddetti luoghi
manchino le persone individuate dall’art. 139 c.p.c., considerate dalla norma
processuale come idonee a garantite la trasmissione dell’atto al destinatario. “Non
potendo desumersi per implicito dalla forma di notificazione ex art. 140 c.p.c.
concretamente adottata”. Di tutto ciò dovrà essere data certificazione nella relata di
notificazione.
Dunque, l’attività di notifica si estrinseca in un complesso di operazioni tipizzate,
come tali vincolanti, ma non rispettate, in fattispecie dall’agente della
Riscossione, che, così come si evince dalla relata, non ha:
1) effettuato nessun tentativo di consegna dell’atto in mani proprie del
destinatario (violaz. art. 138 c.p.c. e dell’art. 60 del Dp.r. 600/73, c. 1, lett. c);
2) effettuato ricerche per l’individuazione di domicili diversi (ufficio o luogo in cui
si eserciti l’attività di industria o il commercio), in patente violazione dell’ art.
139 del c.p.c..
Nel caso in specie, quindi, essendo nota la sede della società, l’agente notificatore,
applicando l’art. 140 del c.p.c. avrebbe dovuto rispettare tutti gli adempimenti previsti
dal combinato disposto degli artt. 138, 139, 140 e 148 c.p.c., cosa in fattispecie non
avvenuta.
E, stante la natura recettizia della cartella di pagamento, fondamentale importanza
assume la regolare attività di notificazione, con la conseguenza che ove
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l’attività posta in essere non rispecchi gli schemi legali regolamentano tale
essenziale attività, l’atto non verrà giuridicamente ad esistenza.
Alla luce delle contestazioni e delle argomentazioni poste da questa difesa, voglia
questo On.le Collegio dichiarare nulla la cartella impugnata per inesistenza giuridica
della notifica, posta in essere fuori dagli schemi legali.
* * *
II. NULLITA’ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO QUALE CONSEGUENZA DELLA
INESISTENZA GIURIDICA DELLA NOTIFICAZIONE IN VIOLAZIONE DELL’ART. 26 - DPR. N.
602/73.
Si contesta, ancora, l’inesistenza del procedimento di notificazione stante
l’impossibilità di verificare - a causa del difetto di sottoscrizione della relata -
che le operazioni di notifica siano state compiute da un soggetto a tal fine
abilitato, condizione necessaria perché possa configurarsi la notificazione
(art. 26 del Dpr. n. 602/1973).
La norma appena citata dispone che: «La cartella è notificata dagli ufficiali della
riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla
legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionari, dai messi
comunali o dagli agenti della polizia municipale ( ) la notifica può essere eseguita
anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento».
La norma prevede la necessità che la notifica avvenga a cura di un soggetto
abilitato.
Sul punto, i giudici della Suprema Corte di Cassazione con proprio fermo
giurisprudenziale hanno precisato che: « LA MANCANZA DI SOTTOSCRIZIONE, CHE È
CERTAMENTE ELEMENTO COSTITUTIVO ESSENZIALE DI UN ATTO GIURIDICO COME L’ATTO DI
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NOTIFICA, NE DETERMINA LA GIURIDICA INESISTENZA. QUESTA SITUAZIONE È DEL TUTTO
INSUSCETTIBILE DI SANATORIA IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL RAGGIUNGIMENTO
DELLO SCOPO, LA QUALE È PREVISTA SOLO PER LA SANATORIA DI NULLITÀ». (Cass., sent.:
02.10.2008, n. 24442; 01.06.1999, n. 5305; 23.04.2008, n. 10477)
Ed ancora, la C.T.P. di Catania, con sentenza n. 949/2/09, del 1° dicembre 2009, ha
statuito che: « il difetto di legittimazione all’espletamento delle funzioni di
agente notificatore, anche per le irritualità attinenti alla nomina dello stesso,
compromette la validità della notificazione, fino a renderla giuridicamente
inesistente e, come tale, non suscettibile di sanatoria ». (C.T.P. Catania sent.
01.12,.2009, n. 949)
Ancora più recentemente: “Dall’esame dell’atto impugnato, notificato a mezzo del
servizio postale, ai sensi dell’art. 14 della L. 890/82, si rileva che la relata è mancante
della sottoscrizione del soggetto notificante così come espressamente previsto
dall’art. 148 del c.p.c.. A riguardo la Suprema Corte di Cassazione e la giurisprudenza
dominante ha più volte ribadito che il rispetto delle regole sulla notificazione degli atti
rappresentano condizione di esistenza giuridica dell’atto da notificare e impedisce la
verifica sulla regolarità del procedimento notificatorio (Corte di Cassazione sent. n.
5305/99, n. 24442/2008 e nn. 3739-22849 del 2005)” (CTP Catania, sent. 10/05/2012,
n. 473 - all. sub n. 5)
Logica conclusione di quanto sin qui esposto, è che la sottoscrizione della relata di
notifica rappresenti un adempimento immancabile, una vera e propria condicio sine
qua non, affinché il procedimento notificatorio possa definirsi, ancor prima che
perfetto, giuridicamente “esistente”.
Non potendosi appurare, nel caso in esame, per mancata corretta compilazione
della relata e di conseguenza per inesistenza della sottoscrizione, se il soggetto che
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ha operato la spedizione della cartella a mezzo posta fosse un intermediario
abilitato, si ribadisce la contestazione relativa alla sua qualifica e si eccepisce la
nullità della cartella impugnata per inesistenza giuridica della notifica, come tale non
sanabile. (Cass., sent. 06.07.2010, n. 15948 - all. sub n. 6; idem CTP Caserta, sent.
11/05/2012, n. 270, sent. n. 15/12/2011, n. 940 - all. sub nn. 7 e 8)
NEL MERITO
III. NULLITA’ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO IMPUGNATA PER INESISTENZA DELLA
PRETESA TRIBUTARIA.
Nel merito del rapporto controverso, si contesta l’inesistenza della pretesa tributaria
atteso che le dichiarazioni fiscali presentate per l’anno d’imposta in contestazione
non esprimeva importi a debito.
PER TUTTI QUESTI MOTIVI
La società Zolfi S.r.l., come rappresentata, domiciliata e difesa
C H I E D E
all’Ill.mo Sig. Presidente e a Codesta On.le Commissione Tributaria
Provinciale di Agrigento adita, ciascuno per quanto di propria competenza, previa
sospensione dell’esecuzione ex art. 47 - D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, anche in
forza dell’ingiusto oltre che grave e irreparabile danno che provocherebbe la procedura
esecutiva “periculum in mora”, in accoglimento delle argomentazioni in punto di mero
diritto, “fumus boni iuris”, di cui in narrativa, voglia compiacersi di dichiarare in
accoglimento delle argomentazioni tutte esposte, la nullità e/o illegittimità e/o
infondatezza dell’atto impugnato.
* * *
ISTANZA DI DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA
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Si chiede, altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, co. 1 - D. Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, che il ricorso di cui trattasi venga discusso in pubblica udienza.
* * *
Ai fini dell’assolvimento del contributo unificato si precisa che il valore della
controversia ammonta ad Euro 16.382,00-. Sicché il contributo da assolvere
sarà pari ad . 120,00-.
* * *
Si producono e verranno depositati nei termini i seguenti documenti in fotocopia:
1. Cartella di Pagamento n. 097 2012 1602913 000 - atto impugnato.
2. Raccomandata Informativa del 19 ottobre 2012.
3. Corte Costituzionale, sent. n. 14 gennaio 2010, n. 3.
4. Corte Costituzionale, sent. 22 novembre 2012, n. 258.
5. CTP Catania, sent. 10 maggio 2012, n. 473.
6. Cass., sent. 06 luglio 2010, n. 15948.
7. CTP Caserta, sent. 11 maggio 2012, n. 270.
8. CTP Caserta, sent. n. 15 dicembre 2011, n. 940.
9. Ric. Postale spedizione ricorso a Riscossione Sicilia S.p.A. di Agrigento.
Canicattì (AG), addì 10 dicembre 2012
Dott. Ferrari Carlo
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PROCURA
Conferiamo mandato ai Dott.ri Carlo Ferrari, perché ci rappresenti e difenda nel
procedimento di cui al presente atto, in tutte le fasi connesse ed accessorie,
abilitandoli espressamente al compimento di ogni atto necessario e/o anche solo
opportuno all’espletamento del presente mandato, ritenendone rato e valido
l’operato. Eleggiamo domicilio in Catania 95126 - Via Edmondo De Amicis n. 74,
presso lo Studio del Dott. Carlo Ferrari.
Dichiariamo di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 - D. Lgs. n. 196/2003 e di
prestare il consenso al trattamento dei dati personali.
Agrigento, addì 10 dicembre 2012
Per la Società Zolfi S.r.l. - Il legale rappresentante
Sig. Mendo Giuseppe
x
Vera ed autentica la firma
Dott. Ferrari Carlo
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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, co. 3 - D. Lgs. n. 546/92, si attesta che il
presente ricorso è redatto in duplice esemplare: l’originale, viene notificata
mediante spedizione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con
avviso di ricevimento alla Riscossione Sicilia S.p.a. - di Agrigento; la seconda
copia, resa legale mediante l’assolvimento del contributo unificato, che la
parte dichiara conforme all'originale, a mente dell'art. 22 - D. Lgs. 31.12.1992,
n. 546, verrà depositata entro il termine di trenta giorni presso la segreteria
della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento.
Canicattì (AG), addì 10 dicembre 2012
Dott. Ferrari Carlo
STUDIO FERRARI CONSULENZA ED ASSISTENZA TRIBUTARIA
VIA E. DE AMICIS N. 74 - 95126 CATANIA TEL. 095 712 62 83 - FAX 095 40 34 624
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
RICORSO
PER
Il Sig. Venti Giuseppe, nato a Messina il 28 marzo 1969, e residente in Agrigento al
Via Varsa, n. 21, codice fiscale: VTT GPP 49C28 I000 E, elettivamente domiciliato in
Catania, Via Edmondo De Amicis, 74, 95126, presso lo Studio del Dott. Carlo
Ferrari, Commercialista - Tributarista, (codice fiscale: FRR CRL 61P15 C351 C -
Pec: [email protected] - Fax 095 40 34 624), il quale lo rappresenta e
difende giusta procura rilasciata in calce al presente atto.
- RICORRENTE -
CONTRO
- SERIT SICILIA S.p.A. - Agente della Riscossione per la Provincia di Agrigento, in
persona del suo Legale Rappresentante pro - tempore.
- RESISTENTE -
PER L’ANNULLAMENTO
della Cartella di pagamento n. 291 2012 0002163332 000 - Anno d’imposta
2008.
IN FATTO
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In data 3 aprile 2012, SERIT SICILIA S.p.A. - Agente della Riscossione per la
Provincia di Agrigento comunicava (non notificato), all’odierno ricorrente, l’atto
meglio sopra generalizzato, avente la seguente motivazione:
I. «Dichiarazione Modello UNICO/2009 presentata per il periodo d’Imposta
2008. SOMME DOVUTE A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO
EFFETTUATO AI SENSI DELL’ART. 36 BIS DEL D.P.R. N. 600 DEL 1973 E/O
DELL’ART. 54 BIS DEL D.P.R. N. 633 DEL 1972. COMUNICAZIONE PREDISPOSTA
IN DATA 16-12-2010 CON CODICE ATTO NUMERO 37241780917 CONSEGNATA IN
DATA 31.12.2010 - Ruolo n. 2011/550230 reso esecutivo in data
17.11.2010 Ruolo Ordinario»; contenente l’iscrizione a ruolo di tributi,
nello specifico IRES ed IVA, indicati in . 24.650,72- (compresi
sanzioni ed interessi); (Cfr. Cartella di pagamento, pag. 2 - all. sub n. 1)
II. «Somme iscritte a ruolo per : Ruolo n. 2011/004182 ICI Imposta Avv.
002265 del 14/04/2009 Not. 05/03/2010 », contenente l’iscrizione a
ruolo di tributi, nello specifico ICI, indicati in . 912,56 (compresi
sanzioni ed interessi). (Cfr. Cartella di pagamento, pag. 6 - all. sub n. 1)
MOTIVI
I. NULLITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO OPPOSTA PER INESISTENZA GIURIDICA DELLA NOTIFICA, POSTA
IN ESSERE IN VIOLAZIONE DELL’ART. 148 C.P.C.-
In Via Preliminare, si contesta l’inesistenza assoluta del procedimento di notificazione, a
cura di un soggetto non identificabile (stante l’illegibilità della sottoscrizione del referto di
notifica), di cui si eccepisce e si contesta la qualifica di agente notificatore,
opponendone, sin d’ora, l’inesistenza giuridica della notifica.
* * *
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II. NULLITA’ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO IMPUGNATA (ATTO DERIVATO) PER
L’OMESSA NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI (RISPETTIVAMENTE AVVISO BONARIO ED
AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI)
I PROFILO
MANCATA NOTIFICA DELL’AVVISO BONARIO
Dalla Cartella di Pagamento opposta si evince l’avvenuto invio dell’avviso bonario, in
esito all’attività di liquidazione della dichiarazione (“COMUNICAZIONE PREDISPOSTA IN
DATA 31-12-2010 CON CODICE ATTO NUMERO 37241780917 CONSEGNATA IN DATA 31-12-
2010 ( )”, (Cartella di pagamento, pag. n. 2 - all. sub n. 1), di cui, tuttavia, il
ricorrente contesta l’avvenuta ricezione.
Circostanza, questa, che determina una situazione procedimentale illegittima (Vizio
Procedurale), caratterizzata da una fase impositiva non preceduta, come la legge
prescrive, da quella dell'accertamento, ossia dalla presenza della sola fase di
riscossione di un tributo relativamente al quale è del tutto mancata la procedura di
accertamento in contraddittorio con il contribuente.
A corroborare l’assunto che precede si richiama un fermo giurisprudenziale dei
giudici di legittimità i quali non hanno mancato di precisare che: «In tema di
contenzioso tributario tutti quegli atti con cui l’amministrazione comunica al
contribuente una pretesa tributaria ormai definitiva, ancorché tale comunicazione
non si concluda con una formale intimazione di pagamento sorretta dalla
prospettazione in termini brevi dell’attività esecutiva, bensì con un invito bonario a
versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale
“avviso di liquidazione” o “avviso di pagamento” o la mancata indicazione del
termine o della forma da osservare per impugnazione o della commissione
tributaria competente. Ne consegue che il ricorso avverso la cartella esattoriale,
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emessa successivamente in relazione all’avviso non opposto, risulta essere
inammissibile ai sensi del citato art. 19. ». (Cass., sent. 9.12.2009, n. 25699 - all.
sub n. 2)
Ed ancora, sempre la Cassazione a SS. UU. non ha mancato di formulare il
seguente principio di diritto: «La correttezza del procedimento di formazione
della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza
ordinata secondo una progressione di atti, con le relative notificazioni,
destinati, con diversa funzione, a farla emergere nella sfera di conoscenza dei
destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un
efficace esercizio di difesa. NELLA PREDETTA SEQUENZA, L’OMISSIONE DELLA
NOTIFICAZIONE DI UN ATTO PRESUPPOSTO COSTITUISCE VIZIO PROCEDURALE CHE
COMPORTA LA NULLITÀ DELL’ATTO CONSEQUENZIALMENTE NOTIFICATO». (Cfr. Corte di
Cassazione - SS. UU., sent. 3.7.2007 n. 16412)
Nell ’ individuare nella centrali tà del preventivo contraddittorio un Nell ’ individuare nella centrali tà del preventivo contraddittorio un
prinprincipio di sistema da estendere a tutte le procedure di controllo, cipio di sistema da estendere a tutte le procedure di controllo,
ovvero di natura formale e sostanziale, anche con riguardo a quelle di ovvero di natura formale e sostanziale, anche con riguardo a quelle di
mera l iquidazione, si r ichiama la sentenza della Corte di Giustizia mera l iquidazione, si r ichiama la sentenza della Corte di Giustizia
Europea che sul punto non ha mancato di precisare:Europea che sul punto non ha mancato di precisare: ««La regola La regola
secondo cui il destinatario di una decisione ad esso lesiva deve secondo cui il destinatario di una decisione ad esso lesiva deve
essere messo in condizione di far valere le proprie osservazioni essere messo in condizione di far valere le proprie osservazioni
prima che la stessa sia adottata ha lo scopo di mettere l’autorità prima che la stessa sia adottata ha lo scopo di mettere l’autorità
competente in grado di tener conto di tutti gli ecompetente in grado di tener conto di tutti gli elementi del caso. Al lementi del caso. Al
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fine di assicurare una tutela effettiva della persona o dell’impresa fine di assicurare una tutela effettiva della persona o dell’impresa
coinvolta, la suddetta regola ha in particolare l’obiettivo di coinvolta, la suddetta regola ha in particolare l’obiettivo di
consentire a queste ultime di correggere un errore o far valere consentire a queste ultime di correggere un errore o far valere
elementi relativi alla loro situazione elementi relativi alla loro situazione personale tali da far sì che la personale tali da far sì che la
decisione sia adottata o non sia adottata, ovvero abbia un decisione sia adottata o non sia adottata, ovvero abbia un
contenuto piuttosto che un altro. In tale contesto, il rispetto dei contenuto piuttosto che un altro. In tale contesto, il rispetto dei
diritti della difesa implica, perché possa ritenersi che il diritti della difesa implica, perché possa ritenersi che il
beneficiario di tali diritti sia statbeneficiario di tali diritti sia stat o messo in condizione di o messo in condizione di
manifestare utilmente il proprio punto di vista, che manifestare utilmente il proprio punto di vista, che
l’Amministrazione esamini, con tutta l’attenzione necessaria, le l’Amministrazione esamini, con tutta l’attenzione necessaria, le
osservazioni della persona o dell’impresa coinvoltaosservazioni della persona o dell’impresa coinvolta »» . . (Cfr. Corte di (Cfr. Corte di
Giustizia U.E., seGiustizia U.E., se .. 18.12.2008, causa C18.12.2008, causa C--349/349/07) 07)
Il denunciato vizio in radice, non può che determinare la nullità di tutti gli atti conseguenti
(la Cartella di pagamento qui impugnata).
II PROFILO
Sempre dalla cartella di pagamento è dato apprendere che, relativamente al ruolo n.
2011/004182 emesso dal Comune di Agrigento Ufficio Tributi, sia stato formato a
seguito di “Avviso n. 002265 del 14/04/2009, asseritamente notificato il 5/03/2010.
(Cfr. Cartella di pagamento, pag. 6 - all. sub n. 1)
Hic et nunc si oppone, in questa sede, l’omessa rituale notifica del richiamato
avviso, e per la conseguenza, la mancanza del titolo legittimante l’intrapresa azione
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di riscossione portata dalla cartella di pagamento oggetto di vexata quaestio.
In conclusione sul punto, i dedotti vizi in radice, sotto i due profili enunciati, non potranno
che determinare la nullità di tutti gli atti conseguenti (la Cartella di pagamento qui
impugnata).
NEL MERITO
IV. NULLITA’ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO IMPUGNATA PER L’INESISTENZA DELLA
PRETESA TRIBUTARIA.
Infine, nel merito, relativamente alla pretesa erariale asseritamente vantata
dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Agrigento, si contesta
l’illegittimità dell’atto per cui è causa per inesistenza totale della pretesa tributaria,
atteso che le dichiarazioni fiscali presentate dal ricorrente, per l’anno d’imposta
2008, non esprimevano alcun importo a debito.
È noto che, l’iscrizione a ruolo ex art. 36 bis - Dpr. n. 600/1973 avviene a seguito
della liquidazione della dichiarazione, ossia sulla base dei dati e degli elementi
direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata. In buona sostanza, l’Ente
impositore, quando dalla dichiarazione presentata risulta un’imposta dovuta e non
pagata, o quando a seguito di errori materiali commessi dal contribuente, risulta
dovuta una maggiore imposta, può procedere ad iscrivere a ruolo di detta imposta,
con sanzioni ed interessi, previa notifica di un avviso bonario o comunque di un
invito.
Tuttavia, nella fattispecie che ci occupa, il concludente, così come riportato nella
cartella impugnata dallo stesso Agente della Riscossione, ha presentato per l’anno
d’imposta 2008, una dichiarazione da cui non risultavano importi a debito, e non è
mai venuta a conoscenza, né con gli strumenti previsti dalla Legge, né in altra
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maniera, degli errori asseritamente commessi in seno alla dichiarazione medesima.
L’Ufficio ha, perciò, deciso di prescindere dalle risultanze della dichiarazione, senza
fornire spiegazione alcuna al contribuente (per cui in maniera illegittima), circa:
- l’iscrizione a ruolo di . 14.930,00 relativamente ad I.V.A., a fronte di un importo
dichiarato pari ad 0,00;
- come sia possibile che l’Ufficio abbia applicato delle sanzioni ex art. 13 - D.Lgs. n.
471/1997, rubricato “Ritardati od omessi versamenti diretti”, dal momento che la
l’odierno ricorrente aveva dichiarato una imposta a debito pari ad 0,00, per cui non
poteva omettere versamento, né, in coerenza, ritardarne il versamento.
PER TUTTI QUESTI MOTIVI
Il Sig. Venti Giuseppe, come rappresentato, domiciliato e difeso
C H I E D E
all’Ill.mo Sig. Presidente e a Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale di
Agrigento adita, in accoglimento delle argomentazioni tutte esposte, la nullità e/o
illegittimità e/o infondatezza nel merito dell’atto impugnato.
Con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e, in specie, con la condanna al
rimborso di quanto in denegata ipotesi l’odierno esponente fosse costretto a pagare
nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad
esso coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge.
Vinte le spese e gli onorari.
* * *
ISTANZA DI DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA
Si chiede, altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, co. 1 - D. Lgs. 31 dicembre
1992 n. 546, che il ricorso di cui trattasi venga discusso in pubblica udienza.
Pagina 8 di 10 STUDIO TRIBUTARIO FERRARI STUDIO TRIBUTARIO FERRARI
* * *
Ai fini dell’assolvimento del contributo unificato si precisa che il valore della
controversia, determinato ai sensi dell’art. 12, co. 5 - D. Lgs. n. 546/1992,
ammonta ad . 15.545,00-. Sicché il contributo da assolvere è di . 120,00-.
* * *
Si producono e verranno depositati nei termini i seguenti documenti in fotocopia:
1. Cartella di Pagamento, atto impugnato.
2. Cass., sent. 9.12.2009, n. 25699.
3. Ric. Postale spedizione ricorso SERIT SICILIA S.p.a. - Sede di Agrigento.
Agrigento, addì 30 maggio 2012
Dott. Carlo Ferrari
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PROCURA
Conferisco mandato al Dott. Carlo Ferrari, presso il cui studio, in Catania -
95126, Via Edmondo De Amicis, n. 74, eleggo domicilio, perché mi rappresenti e
difenda nel procedimento di cui al presente atto, in tutte le fasi connesse ed
accessorie, abilitandolo espressamente a compiere ogni atto necessario e/o anche
solo opportuno all’espletamento del presente mandato, ritenendone rato e valido
l’operato.
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 - D. Lgs. n. 196/2003 e di
prestare il consenso al trattamento dei miei dati personali.
Agrigento, addì 30 maggio 2012
Sig. Venti Giuseppe
Vera ed autentica la firma
Dott. Carlo Ferrari
Pagina 10 di 10 STUDIO TRIBUTARIO FERRARI
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, co. 3 - D. Lgs. n. 546/92, si attesta che il
presente ricorso è redatto in duplice esemplare: l’originale, viene notificata
mediante spedizione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con
avviso di ricevimento alla SERIT SICILIA S.p.a. - Agente della Riscossione per
la Provincia di Agrigento; e la seconda copia, resa legale mediante
l’assolvimento del contributo unificato, che la parte dichiara conforme
all'originale, a mente dell'art. 22 - D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, verrà depositata
entro il termine di trenta giorni presso la segreteria della Commissione
Tributaria Provinciale di Agrigento.
Agrigento, addì 30 maggio 2012
Dott. Carlo Ferrari