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SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SALA CONVEGNI VIA G. DA FERRERA N. 3 PAVIA 17 aprile 2012 Daniela A. Privitera Ce.St.Edil. Srl Unipersonaele

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SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO

SALA CONVEGNI

VIA G. DA FERRERA N. 3

PAVIA

17 aprile 2012

Daniela A. Privitera

Ce.St.Edil. Srl Unipersonaele

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Sezione 1:

Regime dei Durc nei lavori pubblici e nei lavori privati

Sezione 2:

Regime della Responsabilità solidale nei lavori pubblici e nei lavori privati

Sezione 3:

Regime del Distacco Comunitario

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SEZIONE 1

Regime dei Durc

nei Lavori Pubblici e nei Lavori Privati

Regime dei Durc

nei Lavori Pubblici e nei Lavori Privati

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DURC – LAVORI PUBBLICIDURC – LAVORI PUBBLICI

Normativa di riferimento

• Art. 38, commi 1° lett. i), 2° e 3° D. Lgs163/2006

• Art. 118, commi 2°n. 3, 6° e 6°bis D. Lgs. 163/2006

• Art. 6, D.P.R. 207/2010

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DURC – LAVORI PUBBLICIDURC – LAVORI PUBBLICI

Quando serve il Durc ?

1. Regolare partecipazione alla Gara di Appalto;

2. Aggiudicazione dell’appalto, a pena di revoca dell’affidamento;

3. Stipula del contratto di Appalto/Subappalto;

4. Pagamento degli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL);

5. Ipotesi di cui all’art. 6, comma 4 D.P.R. 207/2010 – Quando tra Stipula e SAL, SAL e SAL intercorre un periodo superiore a 180 giorni;

6. Collaudo e pagamento dello Stato Finale del Lavori.

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Sanzioni per DURC irregolari

Art. 6, comma 8 D.P.R. 207/2010 prevede la possibile risoluzione del contratto di appalto in caso di duplice DURC irregolare:

a) Nel caso in cui il Durc dell’Affidatario del contratto risulti negativo per due volte consecutive:

Il Responsabile del Procedimento - acquista una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei Lavori, ovvero dal Direttore dell’Esecuzione - propone, ai sensi dell’art. 135, co. 1 del Codice, la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti, con assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di controdeduzioni.

DURC – LAVORI PUBBLICIDURC – LAVORI PUBBLICI

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Segue …

b)Nel caso in cui il Durc negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore:

La Pubblica Amministrazione Appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnato termine non inferiore a 15 giorni per controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione ex art. 118, comma 8 D. Lgs 163/2006

DURC – LAVORI PUBBLICIDURC – LAVORI PUBBLICI

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Acquisizione del DURC d’ufficio da parte della

Pubblica Amministrazione

D.L. 185/2008 convertito nella L. 2/2009 – art. 16 bis, comma 10°:“Le Stazioni Appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio il Documento Unico di

Regolarità Contributiva quando è richiesto dalla legge.”

D.P.R. 207/2010 Art. 6, comma 3°:“Le Amministrazioni Aggiudicatrici (definite dall’art. 3, comma 25°D.Lgs

163/2006) acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il DURC in corso di validità” e tale potere-dovere opera anche per i DURC dei subappaltatori .

D.P.R. 445/2000, Art. 44bis introdotto dalla L. 183/2011: “Le informazioni relative alla Regolarità Contributiva sono acquisite d’ufficio,

ovvero controllate ai sensi dell’art. 71, dalla Pubblica Amministrazione procedente nel rispetto della normativa di settore”.

DURC – LAVORI PUBBLICIDURC – LAVORI PUBBLICI

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Il DURC non è autocertificabile

L’art. 44 bis del D.P.R. 445/2000 aveva creato il dubbio circa l’autocertificabilità del DURC.

Il Ministero del Lavoro (Nota 16.01.12) e INPS e INAIL (Nota congiunta n.573/2012) hanno ribadito che il DURC non può essere sostituitocon un’autodichiarazione di regolarità contributiva.

Ratio: Il Durc non è la mera certificazione del versamento di una somma a titolo di contribuzione, ma un’attestazione dell’Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dall’applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.

DURC – LAVORI PUBBLICIDURC – LAVORI PUBBLICI

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Normativa di riferimento

• Art. 90, comma 9° lett. a), TUS:Il Committente/Responsabile dei Lavori deve verificare l’idoneità tecnico-

professionale dell’impresa affidataria e delle imprese esecutrici secondo le modalità indicate nell’allegato XVII, conseguentemente deve essere acquisito il DURC;

• Art. 90, comma 9° lett. b) TUS:Il Committente o il Responsabile dei lavori deve chiedere alle imprese esecutrici:- una dichiarazione dell’organico medio annuo suddiviso per qualifica- gli estremi delle denunce dei lavoratori Inps, Inail, Cassa Edile – per i cantieri

inferiori a 200 uomini giorno, senza rischi particolari, è sufficiente presentare il DURC.

• Art.90, comma 9° lett. c) TUS:Il Committente/Responsabile dei Lavori deve trasmettere all’Amministrazione

concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della DIA, copia della notifica preliminare e DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi. In mancanza sanzione ex art. 157 lett. c) TUS.

DURC – LAVORI PRIVATIDURC – LAVORI PRIVATI

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Sanzione per DURC irregolare

Art. 90, Comma 10°, TUS:

In assenza di PSCIn assenza di Notifiche PreliminariIn assenza di DURC delle imprese e dei lavoratori autonomiViene sospesa l’efficacia del titolo abilitativo (L’organo di vigilanza

comunica l’inadempimento all’Amministrazione Concedente).

Art. 157, lett. c), TUS:

Mancando l’attività di cui all’art. 90, Comma 9° lett.c), il Committente o il Responsabile dei Lavori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 Euro a 1.800 Euro

DURC – LAVORI PRIVATIDURC – LAVORI PRIVATI

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Come la P.A. acquisisce il DURC?

D.L. 5/2012 convertito in L. 35/2012

Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolaritàcontributiva con le modalità di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

DURC – LAVORI PRIVATIDURC – LAVORI PRIVATI

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SEZIONE 2

Regime della Responsabilità Solidale nei Lavori Pubblici e nei Lavori PrivatiRegime della Responsabilità Solidale nei Lavori Pubblici e nei Lavori Privati

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NOZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO

NOZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO

• Art. 1655 C.C.: L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.

a) E’ imprenditore colui che esercita professionalmente un’attivitàeconomica organizzata al fine di produrre o scambiare beni e servizi (Autonomia Organizzativa e Autonomia Gestionale).

b) Assunzione del rischio dell’attività di impresa, ovvero di eventi che possono ricadere nella sfera economica, patrimoniale e finanziaria.

c) Obbligazione principale: opera (modificazione materiale delle cose esistenti) o servizio (attività utile in senso economico diversa dall’opera).

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GENUINITA’ DELL’APPALTOGENUINITA’ DELL’APPALTO

Art. 29, D.Lgs. 276/2003:

“ Il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’art. 1655 C.C., si distingue dalla somministrazione di lavoro per l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore”

L’organizzazione dei mezzi può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera e del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori, nonché della sussistenza del rischio di impresa.

Circolare Ministero del lavoro n. 5/2011 individuante indici di genuinità:1.Organizzazione imprenditoriale;2.Rischio di impresa;3.Esercizio poteri direttivi;4.Impiego di capitali, macchine e attrezzature;5.Autonoma organizzazione funzionale e gestionale del servizio, finalizzata allo specifico risultato produttivo che non si traduca nella mera gestione amministrativa del lavoro.

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RESPONSABILITA’ SOLIDALE APPALTILAVORI PRIVATI

RESPONSABILITA’ SOLIDALE APPALTILAVORI PRIVATI

I. Art. 1676 C.C.

II. Art. 29 D.Lgs 276/2003

III. Art. 35 D.Lgs 223/2006

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a) Art. 1676 C.C. stabilisce che i dipendenti dell’appaltatore, che hanno prestato la loro attività per eseguire l’opera o il servizio, possono proporre azione diretta contro il Committente per conseguire quanto è loro dovuto.

Limite: fino alla concorrenza del debito che il Committente ha verso l’appaltatore al momento in cui essi propongono la domanda.

I. Art. 1676 Codice CivileI. Art. 1676 Codice Civile

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COMMITTENTE APPALTATORE

L 1 L 2 L 3

SUBAPPALTATORE

L 1 L 2 L 3

AZIONE DIRETTA ART. 1676 C.C.AZIONE DIRETTA ART. 1676 C.C.

I. Art. 1676 Codice CivileI. Art. 1676 Codice Civile

Non sono previsti limiti temporali, ma sono previsti limiti quantitativi

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In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro

è obbligato in solido con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori

Limiti:

entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto

a corrispondere ai lavoratori:

- trattamenti retributivi (compreso il TFR)

- contributivi (previdenziali e assicurativi)

dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto,

restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cuirisponde solo il responsabile dell’inadempimento.

II. Art. 29 D.Lgs 276/2003II. Art. 29 D.Lgs 276/2003

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COMMITTENTE APPALTATORE

L 1 L 2 L 3

SUBAPPALTATORE

L 1 L 2 L 3

Responsabilità solidale del Committente imprenditore o datore di lavoro per RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI previdenziali e assicurativi

II. Art. 29 D.Lgs 276/2003II. Art. 29 D.Lgs 276/2003

Responsabilità solidale del Committente imprenditore o datore di lavoro per RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI previdenziali e assicurativi

È previsto il limite temporale di due anni dalla cessazione dell’appalto, ma non sono previsti limiti quantitativi

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Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della

preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal caso il giudiceaccerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore.

L'eccezione può essere sollevata anche se l'appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del

patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi.

Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

Norme introdotte dal D.L. 5/2012 convertito in L. 35/2012

III. Art. 29 D.Lgs 276/2003III. Art. 29 D.Lgs 276/2003

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L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento di:

- Ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente

-Contributi previdenziali e assicurativi obbligatori

dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore

III. Art. 35, comma 28 D.Lgs 223/2006III. Art. 35, comma 28 D.Lgs 223/2006

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COMMITTENTE APPALTATORE

L 1 L 2 L 3

SUBAPPALTATORE

L 1 L 2 L 3

Responsabilità solidale solo per ritenute fiscali e contributi

III. Art. 35 D.Lgs 223/2006III. Art. 35 D.Lgs 223/2006

Rimangono escluse le retribuzioni e non sono previsti limiti temporali néquantitativi

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SINTESISINTESI

• Committente è responsabile in via solidale:- nel termine prescrizionale ordinario, del dovuto ai lavoratori

impiegati dall’appaltatore nei limiti del suo debito Vsl’appaltatore medesimo;

- nel termine di 2 anni dalla cessazione dell’appalto, del dovuto ai lavoratori impiegati dall’appaltatore e dal subappaltatore senza limiti quantitativi.

• Appaltatore è responsabile in via solidale:- nel termine prescrizionale ordinario, del dovuto ai lavoratori

impiegati dal subappaltatore nei limiti del suo debito Vs il subappaltatore medesimo;

- nel termine di prescrizione ordinario, delle ritenute fiscale edei contributi previdenziali e assicurativi.

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RESPONSABILITA’ SOLIDALE APPALTI LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILITA’ SOLIDALE APPALTI LAVORI PUBBLICI

Le fonti del regime della responsabilità solidale nell’ambito degli Appalti Pubblici sono:

I.Art. 1676 c.c.;

II.Art. 35, comma 28 d.lgs 223/2006;

III.Art. 118, comma 6 d.lgs 163/2006.

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III. Art. 118, comma 6 d.lgs 163/2006.III. Art. 118, comma 6 d.lgs 163/2006.

“Affidatario (…) è, altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette

(trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni)

da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto”

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Appalti pubblici: effetti di tipo “patrimoniale” del DURC irregolare

Appalti pubblici: effetti di tipo “patrimoniale” del DURC irregolare

1. Corresponsabilità solidale dell’impresa affidataria-aggiudicataria;

2. Blocco dei pagamenti SAL e Stato fine lavori da parte della P.A. Committente in caso di DURC irregolare dell’impresa appaltatrice e/o subappaltatrice;

3. Intervento sostitutivo della P.A. Committente se inadempienza contributiva e retributiva dell’appaltatore e/o subappaltatore

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Intervento sostitutivo diretto della Pubblica Amministrazione Appaltante

Intervento sostitutivo diretto della Pubblica Amministrazione Appaltante

• Art. 5, comma 5 D. Lgs 163/2006 prevede che il Regolamento debba dettare disposizioni specifiche su lett. s bis): tutela dei diritti dei lavoratori in linea con il disposto del Cap. gen. Appalto LL.PP che prevede la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto lavori a garanzia dell’osservanza obblighi anche contributivi; lett. r) possibile intervento sostitutivo della P.A. in caso di inadempienza.

• Art. 4, Regolamento di Attuazione n. 207/2010 stabilisce:

Comma 2°, quando il RUP ottiene un DURC irregolare che segnali inadempienze contributive, deve trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e deve disporre direttamente versamenti per importi pari all’inadempienza agli Enti previdenziali e assicurativi, comprese Casse Edili;

Comma 3°, in ogni caso sull’importo netto progressivo dei lavori deve essere effettuata (previamente) una ritenuta 0,50% svincolabile in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione del certificato di collaudo e previo rilascio di DURC.

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Circolare Ministero del Lavoro n. 3/2012:

L’intervento sostitutivo opera nei confronti dell’appaltatore e del subappaltatore,

in quest’ultimo caso tale intervento non può eccedere il valore del debito che l’appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del DURC irregolare.

Anche nel caso in cui tale intervento non sia sufficiente a coprire l’irregolarità, viene svincolato il pagamento per la restante somma a favore dell’appaltatore.

Intervento sostitutivo diretto della Pubblica Amministrazione Appaltante

Intervento sostitutivo diretto della Pubblica Amministrazione Appaltante

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SEZIONE 3

Regime del Distacco ComunitarioRegime del Distacco Comunitario

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DISTACCO TRANSNAZIONALEDISTACCO TRANSNAZIONALE

DISTACCO COMUNITARIO e DISTACCO EXTRACOMUNITARIO

Sono disciplinati dalla Direttiva Europea 96/71/CE,

come recepita dal D.lgs. n. 72/2000

lex loci laboris, con specifiche deroghe.

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DISTACCO COMUNITARIOart. 1 D.Lgs 72/2000

DISTACCO COMUNITARIOart. 1 D.Lgs 72/2000

Trattasi di mobilità temporanea di lavoratori operante nel seguente modo:

-Un’azienda di un diverso Stato membro distacca un lavoratore presso una propria filiale situata in Italia;

-Un’azienda di un diverso Stato membro distacca un lavoratore presso un’azienda italiana appartenente al medesimo gruppo di impresa;

-Distacco di un lavoratore nell’ambito di un contratto commerciale (appalto di opera, di servizi, trasporto ecc.), stipulato con un committente avente sede legale o operativa sul territorio italiano.

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REQUISITIREQUISITI

Impresa di un diverso Stato membro distacca un lavoratore:

- per conto proprio;

- sotto la propria direzione;

-permanere del rapporto di lavoro tra lavoratore distaccato e impresa distaccante (c.d. legame organico);

-massima durata 24 mesi;

-Il datore di lavoro deve esercitare abitualmente le sue attività nello Stato d’invio.

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Segue … Il datore di lavoro deve esercitare

abitualmente le sue attività nello Stato d’invio

Segue … Il datore di lavoro deve esercitare

abitualmente le sue attività nello Stato d’invio

Tale requisito si ritiene ricorra quando il datore di lavoro svolge normalmente attività sostanziali, diverse dalle mere attività di gestione interna, nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito.

Tale requisito è verificabile attraverso l’esame di elementi obiettivi quali ad esempio:

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• il luogo in cui si trova la sede e l'amministrazione dell'impresa di invio;

• la quantità di personale amministrativo dell'impresa di invio che lavora nello Stato membro di stabilimento e nell'altro Stato membro (si segnala che la presenza del solo personale amministrativo nello Stato d'invio esclude di per sé che le disposizioni in materia di distacco possano essere applicate all'impresa);

• il luogo di assunzione del lavoratore distaccato;

• il luogo in cui è conclusa la maggior parte dei contratti con i clienti;

• la legislazione applicabile ai contratti stipulati dall'impresa di invio con i clienti e con i dipendenti;

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• il numero di contratti eseguiti nello Stato d'invio e nello Stato di occupazione;

• il fatturato raggiunto dall'impresa di invio nello Stato d'invio e nello Stato di occupazione durante un periodo da considerare tipico (ad es. un fatturato pari a circa il 25% del fatturato totale nello Stato d'invio potrebbe essere considerato un indicatore sufficiente, mentre in caso di fatturato inferiore al 25% sarebbero giustificati maggiori esami);

• il tempo trascorso dalla costituzione di un'impresa nello Stato d'invio.

Fonte: Circolare INPS n. 105 del 3 agosto 2010, Allegato 1: "Guida pratica. La legislazione nell'unione europea (UE), nello Spazio Economico Europea (SEE) e in Svizzera.

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Parità di trattamento tra lavoratori comunitari e lavoratori italiani

Parità di trattamento tra lavoratori comunitari e lavoratori italiani

In base all'art. 3 del d.lgs 72/2000 (attuazione direttiva 96/71/CE ), ai lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo di distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui i lavoratori distaccati svolgono la propria attività in posizione di distacco.

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Nello specifico:Nello specifico:

1. Periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;

2. Durata minima delle ferie annuali retribuite;

3. Tariffe minime salariali, comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario (CCNL e Contratto integrativo);

4. Iscrizione presso la Cassa edile competente;

5. Sicurezza, salute e igiene sul lavoro.

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Disciplina del Distacco: legislazione sociale

Disciplina del Distacco: legislazione sociale

Artt. 11 e 12 Reg. (CE) 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale come interpretati dall’art. 14, Reg. applic (CE) 987/2009

Regola: l’art. 11 sancisce la norma generale secondo cui una persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro è soggetta alla legislazione sociale di quello Stato.

Eccezione: in base all’art. 12 il lavoratore regolarmente e temporaneamente distaccato in uno Stato membro per conto del proprio datore di lavoro stabilito in un diverso Stato membro resta assoggettato alla legislazione sociale dello Stato di provenienza.

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In ipotesi di lecito distacco comunitario il lavoratore può mantenere la sottoposizione al regime di "sicurezza

sociale" previsto per il Paese di Invio.

Conseguenza: l'impresa distaccante potrà continuare a versare i contributi previdenziali ed assicurativi presso gli enti del Paese in cui ha sede l'impresa (ovvero Enti equivalenti all'INPS e INAIL italiani), nelle misure ivi previste.

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Obbligo di iscrizione in Cassa EdileObbligo di iscrizione in Cassa Edile

Altro profilo attiene alla questione dell'obbligo di iscrizione presso la Cassa Edile italiana del lavoratore distaccato.

A riguardo occorre chiarire che, secondo le indicazioni del Ministero del Lavoro, per le imprese comunitarie sussiste tale obbligo soltanto qualora le stesse non abbiano già posto in essere, presso un organismo pubblico o di fonte contrattuale, quegli adempimenti finalizzati a garantire gli stessi standards di tutela derivanti dagli accantonamenti imposti dalla disciplina contrattuale vigente nelnostro Paese.

Tale situazione è, allo stato, riscontrabile esclusivamente in Austria, Francia e Germania, paesi con i quali sono state sottoscritte convenzioni bilaterali di reciprocità che prevedono il mantenimento dei versamenti contributivi presso la Cassa di provenienza.

Fonte: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Interpello n. 24/2007, del 3 settembre 2007.

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• Ponendosi come eccezione alla regola della territorialità della legislazione sociale, nel caso di distacco di lavoratori da Imprese

stabilite in altri Paesi comunitari spetterebbe a queste ultime dimostrare, se pretesa, la legittima astensione dall’iscrizione alla Cassa Edile italiana per aver già posto in essere analoghi

adempimenti contributivi nel Paese di provenienza. (ad es. si è giàverificata l’assenza in Romania di un organismo di accantonamento analogo a Cassa Edile).

• Anche nel caso in cui nel Paese di provenienza vengano garantiti i suddetti medesimi standards di tutela, né l’autocertificazione dell’impresa straniera né moduli utilizzati per il pagamento dei contributi sono sufficienti. Occorre il Durc o documento con potere certificatorio equivalente al Durc riconosciuto in Italia.

Fonte: Ministero del Lavoro n. 06/2009

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Responsabilità solidale per i lavoratori distaccati

art. 3 d.lgs 72/2000 Responsabilità solidale per i lavoratori distaccati

art. 3 d.lgs 72/2000

• Gli imprenditori che appaltano servizi ai sensi dell’art. 1, comma 1, da eseguirsi nell’interno delle aziende con organizzazione e gestione propria di un appaltatore transnazionale, sono tenuti in

solido con quest’ultimo a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo non inferiore a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti.

• Tale azione diretta del prestatore di lavoro dipendente dall’appaltatore può essere esercitata nei confronti dell’imprenditore appaltante durante l’esecuzione dell’appalto e fino ad un anno dopo la data di cessazione del medesimo.

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Responsabilità solidale: ipotesi specifica di Contratto di

appalto con impiego di lavoratori inviati nel nostro Paese

Responsabilità solidale: ipotesi specifica di Contratto di

appalto con impiego di lavoratori inviati nel nostro Paese

In questa specifica ipotesi trova applicazione la normativa generale prevista dall’art. 29 D.lgs 276/2003 che sancisce un vincolo di solidarietà tra committente, appaltatore e subappaltatore entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi e

contributivi dovuti (ciò trova applicazione anche per i lavoratori inviati in distacco in Italia).

Fonte: Vademecum ad uso degli ispettori del Lavoro Novembre 2010

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DURCDOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA ’

CONTRIBUTIVA

ASPETTI OPERATIVICassa edile Pavia - Antonio Marchesi - 17/04/2012

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Soggetti abilitati a richiedere il DURC

AZIENDE / INTERMEDIARI (consulenti del lavoro, associazioni di categoria) / SOA

Per queste tipologie:• Lavori privati in edilizia

• Partecipazione / aggiudicazione appalto

• Attestazione SOA / iscrizione albo fornitori

• Altri usi consentiti dalla legge

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Soggetti abilitati a richiedere il DURC

STAZIONI APPALTANTI / P.A.Per queste tipologie:

• Appalto di lavori pubblici (Stipula / SAL / SF)

• Appalto pubblico di forniture / servizi

• Verifica autodichiarazione

• Partecipazione / aggiudicazione appalto

• Agevolazioni / finanziamenti / sovvenzioni / autorizzazioni

• Contratti pubblici di forniture e servizi in economia

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SOGGETTI COMPETENTI AL RILASCIO

• CASSE EDILI

per le imprese che svolgono lavori edili con dipendenti

• INPS / INAIL

in tutti i casi diversi dall’edilizia, per imprese non edili e per i lavoratori

autonomi

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CHI DEVE AVERE IL DURC?

TUTTI I SOGGETTI CHE OPERANO IN CANTIERE:

IMPRESE e LAVORATORI AUTONOMI

Sia negli appalti pubblici che in quelli privati, sono obbligati al

possesso del D.U.R.C. regolare sia l’impresa appaltatrice principale

che i subappaltatori e tale obbligo sussiste per tutte le fasi

dell’appalto.

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Criteri per il rilascio del D.U.R.C.

• per verifica autodichiarazione l’impresa deve risultare REGOLARE alla data indicata dall’Ente (con data certa) ; una eventuale regolarizzazione successiva alla data indicata nella richiesta NON SANA la posizionedell’impresa

• In tutti gli altri casi l’impresa deve risultare regolare quando la Cassa edile istruisce la pratica

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Acquisizione del D.U.R.C. da parte delle P.A. PER I LAVORI PUBBLICI

<< le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’art.71 dalle Pubbliche Amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore>> (DPR 445/2000 art. 44 bis introdotto dalla L. 183/2011)

A partire dal 13/02/2012 i D.U.R.C. per i lavori pubblici, sia per l’appaltatore che per gli eventuali subappaltatori, possono essere richiesti solo dalle Stazioni Appaltanti

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ED ANCHE PER I LAVORI PRIVATI !!

Infatti la legge n. 35 del 4 aprile 2012 all’art.14 comma 6 bis prevede: <<Nell’ambito dei lavori pubblici e privati dell’edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d ’ufficio il documento unico di regolarità contributiva …>>

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Come tutelare appaltatore e subappaltore?

• La Cassa edile di Pavia ha ritenuto di attivar e un

servizio che consente alle imprese subappaltatrici di

delegare alla Cassa l’inserimento della richiesta di

DURC, con causale “altri usi consentiti dalla l egge”

da inoltrare all’impresa appaltatrice tramite posta

elettronica certificata (PEC).

• Analoga procedura potrà essere attivata tra impresa

esecutrice e committente privato.

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COME ATTIVARE IL SERVIZIO

• L’impresa subappaltatrice deve compilare apposita delega

• L’impresa appaltante potrà così richiedere, prima del pagamento delle fatture, la regolarità contributiva dell’impresa subappaltatrice, inviando apposita richiesta alla Cassa

N.B.: il DURC in argomento attiene a rapporti contrattuali tra

privati senza interferire con quanto previsto dalla legge

nell’ambito dei LL.PP.

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INTRODUZIONE DELLA CONGRUITA’DELLA MANODOPERA

• A partire dal 1° luglio 2012 l’impresa principale dovrà dichiarare il valore complessivo dell’opera e le eventuali imprese subappaltatrici

• Ogni impresa dovrà denunciare le ore relative alla manodopera impiegata, distinte per cantiere

• Dal 1° gennaio 2013 la congruità sarà requisito indispensabile per ottenere la regolarità contributiva

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EDILCONNECT: interfaccia comune per le Casse edili della Lombardia

• Piattaforma per gestire le comunicazioni (certificate) di imprese e consulenti con il sistema edile (Casse, Scuole e CPT)

• Tutte le comunicazioni di apertura cantiere, l’imputazione delle ore, l’indicazione dei subappalti, dei lavoratori autonomi verranno fatte utilizzando questa piattaforma o le denunce mensili.

• L’impresa principale sarà in grado di monitorare in tempo reale il “contatore” della congruità consentendole gli opportuni interventi (se necessari) prima della conclusione dell’appalto.