Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 - · PDF fileTitolo IV del D. Lgs. 81/2008 come corretto dal...
Transcript of Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 - · PDF fileTitolo IV del D. Lgs. 81/2008 come corretto dal...
Relatore: Mara Roncuzzi 1
Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 come corretto dal D.Lgs 106/09
Cantieri temporanei o mobili
Arch. Mara RoncuzziNOVEMBRE 2009
Sede operativa e amministrativa: Via Circonvallazione Piazza d’Armi, 130 - RavennaTel: 0544-1882201, Fax: 0544-422417,
www.servin-c.it, e-mail: [email protected]
Relatore: Mara Roncuzzi 2
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LICANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
art. 89, Allegato X
LE TEMATICHE
1) Definizione di cantiere
2) Le figure principali per la gestione della sicurezza in
cantiere
3) Il committente e il responsabile dei lavori
4) L’impresa affidataria
5) La qualificazione delle imprese
6) La “Patente a punti”
Relatore: Mara Roncuzzi 3
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LICANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
art. 89, Allegato X
DEFINIZIONE DI CANTIERE
E’ cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato "cantiere":qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.
I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la
trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali,
ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Relatore: Mara Roncuzzi 4
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LICANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
art. 89, Allegato X
LA FIGURE PRINCIPALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE
Committente
Responsabile Lavori
CSP
CSE
Imprese
Lavoratori Autonomi
Cooperazione e coordinamento
Relatore: Mara Roncuzzi 5
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
LE FIGURE PRINCIPALI PER LA SICUREZZA
Committente: il soggetto per conto del quale l'intera
opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali
frazionamenti della sua realizzazione.
Responsabile dei lavori: soggetto che può incaricato dal
committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal
presente decreto; nel campo di applicazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, il responsabile dei lavori é il responsabile
del procedimento;
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILIart. 89, c.1, lett. b), c)
Relatore: Mara Roncuzzi 6
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
LE FIGURE PRINCIPALI PER LA SICUREZZA
Coordinatore in fase di progettazione: soggetto
incaricato, dal committente, della progettazione
dell’opera in materia di sicurezza e di salute (redige PSC e
Fascicolo del fabbricato)
Coordinatore in fase d’esecuzione: soggetto incaricato,
dal committente, di seguire l’esecuzione dell’opera in
materia di sicurezza e di salute con sopralluoghi in
cantiere. Non può essere il DdL delle imprese affidatarie ed
esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le
incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso
di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILIart. 89, c.1, lett.e), f)
Relatore: Mara Roncuzzi 7
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
LE FIGURE PRINCIPALI PER LA SICUREZZA
Impresa affidataria: si rimanda al capitolo specifico
Impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali
Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILIart. 89, c.1, lett. d), i), i-bis)
Relatore: Mara Roncuzzi 8
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
IL COMMITTENTE E
IL RESPONSABILE DEI LAVORI
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILIart. 93, art.101 c. 6-bis
Relatore: Mara Roncuzzi 9
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
Compiti e responsabilità del committente o del responsabile dei lavori
1) NOMINA DEL COORDINATORE
Quando ci vuole il coordinatore?
● Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea.
● La nomina va effettuata contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, per il coordinatore per la progettazione (CSP) e prima dell'affidamento dei lavori, per il coordinatore per l'esecuzione (CSE).
● Se si tratta di lavori privati non soggetti a permesso di costruire di importo inferiore ai 100.000 euro, ci sono delle piccole variazioni burocratiche, ma la sostanza rimane la stessa.
● N.B: Se all’inizio era prevista una sola impresa ma in seguito se ne aggiunge una seconda, si deve designare il CSE.
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILIart. 90, c.2-8; c.10-11
Relatore: Mara Roncuzzi 10
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
Compiti e responsabilità del committente o del responsabile dei lavori
2) PROGETTAZIONE DELL'OPERA
● pianifica i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente tra loro.
● prevede la durata di realizzazione dei vari lavori o delle fasi di lavoro.
● prende in considerazione il PSC e il Fascicolo del Fabbricato. In mancanza di questi, del DURC o della Notifica Preliminare, il titolo abilitativo, cioè DIA o PdC, è sospeso.
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILIart. 90, c.1
Relatore: Mara Roncuzzi 11
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
Compiti e responsabilità del committente o del responsabile dei lavori
2) ESECUZIONE DELL'OPERA
● Comunica alle imprese affidatarie, esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del CSP e quello del CSE.
● Deve trasmettere la notifica preliminare compilata come da Allegato XII all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro.
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILIart. 90, c.2-8; c.10-11; art. 99
Relatore: Mara Roncuzzi 12
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
Compiti e responsabilità del committente o del responsabile dei lavori
● Anche in caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o L.A. , quindi SEMPRE
a)verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomicon le modalità di cui all’allegato XVII.
b)richiede la dichiarazione dell'organico medio annuo.
Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui Allegato XI le modalità sono semplificate.
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o DIA, copia della notifica preliminare, il DURC di imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, e una dichiarazione di avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILIart. 90, c.9
Relatore: Mara Roncuzzi 13
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori:
Il committente e' esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.
La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori da (agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)): Verifica che il CSP abbia redatto il PSC e il fascicolo del fabbricato Verifica che il CSE svolga tutti i suoi compiti, tranne la sospensione in
caso di pericolo grave e imminente.
Il committente o responsabile dei lavori assicura l'attuazione degli obblighi a carico del DdL dell'impresa affidataria previsti dall'articolo comma 3-bis e 3-ter.
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILIart. 93, art.101 c. 6-bis
Relatore: Mara Roncuzzi 14
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
L'IMPRESA AFFIDATARIA
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILIart. 93, art.101 c. 6-bis
Relatore: Mara Roncuzzi 15
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LICANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
art. 89c.1, lett. i)
FIGURA INTRODOTTA CON IL D.LGS 81/08 E SPECIFICATA NEL CORRETTIVO 106/09:
DEFINIZIONE: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può
avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un CONSORZIO
tra imprese, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria
dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al
committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei
lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione.
Relatore: Mara Roncuzzi 16
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
ART. 97
Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria
1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC.
2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneita' tecnico professionale si fa riferimento alle modalita' di cui all'allegato XVII.
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILIart. 97 c.1,2,3
Relatore: Mara Roncuzzi 17
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
ART. 97
Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria
3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e altra attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.
3-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILIArt.97, c.3-bis e 3-ter
Relatore: Mara Roncuzzi 18
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILIart. 93, art.101 c. 6-bis
Relatore: Mara Roncuzzi 19
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
Allegato XVII – Idoneità tecnico professionale01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al
responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio
b) documento di valutazione dei rischi
c) DURC
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs 81/08
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILIAllegato XVII
Relatore: Mara Roncuzzi 20
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
4.2) Allegato XVII – Idoneità tecnico professionale
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
c) elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D.lgs 81/08
e) DURC
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILIAllegato XVII
Relatore: Mara Roncuzzi 21
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
LA PATENTE A PUNTI
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILIart. 93, art.101 c. 6-bis
Relatore: Mara Roncuzzi 22
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
La “patente a punti”
Con il correttivo si è introdotto il concetto, ma
l'applicazione viene rimandata ai decreti attuativi di
futura emanazione.
In sostanza l'impresa, come l'automobilista, ha a
disposizione una “patente” dotata di un punteggio
pieno iniziale per quanto riguarda la rispondenza alle
norme di sicurezza.
In caso di accertate violazioni alla normativa che
portino sino all'azzeramento dei punti non sarà più
possibile per l'impresa svolgere attività nel settore
edile.
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILIart.27
CORRETTIVO AL T.U. SICUREZZA: DELEGHE E SISTEMA
SANZIONATORIO
Ravenna, 6 novembre 2009
Ravenna 6 novembre 2009Federica Buzzi
Le deleghe in materia di sicurezza(art. 16 T.U.)
Il datore di lavoro può sgravarsi di responsabilità mediante espressa delega di funzioni
•
fatta eccezione per gli obblighi indicati dall’art. 17 T.U.:
“Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del
documento previsto dall’articolo 28; la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi”
Ravenna 6 novembre 2009Federica Buzzi
Limiti e condizioni per una delega efficace
n La delega deve risultare da atto scritto recante data certa
n il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
n La delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
n La delega deve attribuire al delegato l’autonomia di spesa
necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate
n La delega deve essere accettata dal delegato per iscritto
Ravenna 6 novembre 2009Federica Buzzi
Pubblicità
Alla delega ….. deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità
Chiarimento del Dipartimento per la regolazione del mercato Ministero dello sviluppo economico del 07/10/2008
•
“E’ sufficiente che dell’avvenuta delega di funzioni sia data notizia con mezzi che soddisfino una forma di pubblicità interna al luogo di lavoro. In tal modo, l’informazione risulta più efficace, in quanto di
apprendimento più facile e immediato”(es. circolare interna, affissione in luogo accessibile a tutti)
Ravenna 6 novembre 2009Federica Buzzi
Obbligo di vigilanza
La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del
delegato delle funzioni trasferite.L’obbligo di vigilanza si intende assolto in caso di adozione ed
efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30, comma 4.
•Il modello di organizzazione e di gestione della sicurezza deve
prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle
condizioni di idoneità delle misure adottate …
Ravenna 6 novembre 2009Federica Buzzi
Obbligo di vigilanza
Prima del correttivo al T.U.: “La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”
Dopo il correttivo al T.U.: “L’obbligo … (di vigilanza del datore di lavoro sul corretto espletamento, da parte del delegato, delle
funzioni trasferite) si intende assolto …•
Presunzione legale relativa:Si presume, salvo prova contraria, assolto l’obbligo di vigilanza da
parte del datore di lavoro, che abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro contenente un idoneo sistema di
controllo
Ravenna 6 novembre 2009Federica Buzzi
Sub-delega
Inserito nuovo comma 3-bis all’art. 16 T.U.•
“Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude
l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata
trasferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate”
Ravenna 6 novembre 2009Federica Buzzi
Sub-delega1. Necessaria autorizzazione del datore di lavoro alla sub-delega
(direttamente nella delega primaria opp. in un successivo atto separato)
2. Rispetto degli stessi requisiti di forma e di sostanza richiesti per la delega primaria (atto scritto recante data certa; requisiti di
professionalità ed esperienza; trasferimento di poteri organizzativi, gestionali e di controllo; autonomia di spesa;
accettazione scritta; adeguata e tempestiva pubblicità interna)
3. Obbligo di vigilanza del sub-delegante sul corretto espletamento delle funzioni trasferite al sub-delegato • il datore di lavoro dovràvigilare sul delegato, controllando che il delegato medesimo vigili,
a sua volta, sul sub-delegato
4. Divieto di ulteriori livelli di delega oltre quello della sub-delega
Ravenna 6 novembre 2009Federica Buzzi
Sub-delega
Il delegato può, a sua volta, delegare “specifiche funzioni …” , conseguentemente:
la seconda delega non può consistere nel trasferimento al sub-delegato di tutte le funzioni attribuite al delegato con la prima delega
•
Entro quali limiti le funzioni del delegato sono sub-delegabili?Si ritiene che sia valida la sub-delega anche della quasi totalità delle funzioni
delegate, purché al delegato principale resti il potere di coordinamento, di indirizzo e di organizzazione, oltre che di controllo del sub-delegato
Inoltre, in caso di sub-delega, tutte le comunicazioni e le richieste del sub-delegato (compresa la richiesta di integrazione del budget) vanno rivolte al
primo delegato e non al datore di lavoro
Ravenna 6 novembre 2009Federica Buzzi
Prescrizione obbligatoria(artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 758/94)
In caso di reato in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda
(contravvenzioni)
Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata,l’organo di vigilanza impartisce al contravventore una prescrizione,
fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario
l’organo di vigilanza può anche imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la salute e sicurezza dei lavoratori
L’organo di vigilanza deve, comunque, riferire al PM la notizia di reato inerente la contravvenzione
Ravenna 6 novembre 2009Federica Buzzi
Prescrizione obbligatoria:verifica dell’adempimento
Entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata
secondo modi e termini fissati nella prescrizione•
In caso di adempimento alla prescrizione:il contravventore è ammesso a pagare in sede amministrativa, nel
termine di 30 giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa
•
La contravvenzione si estingue
Ravenna 6 novembre 2009Federica Buzzi
Prescrizione obbligatoria:quando è applicabile?
Con il correttivo al T.U.:
n art. 301 T.U. • anche per violazioni punite con la sola ammenda, oltre che con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda
n art. 301-bis T.U. • istituto analogo alla prescrizione obbligatoria per gli illeciti amministrativi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa(“In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa, il trasgressore, al fine di estinguere l’illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo”)
•puntare alla effettività della reazione punitiva, mediante il ripristino delle
condizioni di legalità
Ravenna 6 novembre 2009Federica Buzzi
Provvedimento di sospensione(art. 14 T.U.)
Il provvedimento di sospensione è adottato quando in sede di verifica ispettiva:
n è riscontrato l’impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro
n siano riscontrate gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che saranno individuate con decreto del Ministero del lavoro •in attesa del decreto, le violazioni sono quelle dell’Allegato 1 al T.U.
N.B.: con riguardo al lavoro irregolare, la sospensione non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare sia l’unico occupato dell’impresa
Ravenna 6 novembre 2009Federica Buzzi
Provvedimento di sospensione
Con il correttivo al T.U. è stato chiarito che il provvedimento di sospensione è adottato “in relazione alla parte di attività
imprenditoriale interessata dalle violazioni …”•
È possibile, quindi, ritenere che la sospensione non riguardi l’intera attività dell’impresa, ma solo l’unità produttiva o il cantiere (o
servizio) in cui sono state riscontrate le violazioni
Ravenna 6 novembre 2009Federica Buzzi
Provvedimento di sospensione: organi competenti
n Organi di vigilanza del Ministero del lavoro
n Comando provinciale dei vigili del fuoco, relativamente all’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi
n Organi di vigilanza delle ASL, con riguardo all’accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
N.B.: è stato precisato che si ha reiterazione quando nei 5 anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di
vigilanza ottemperata dal trasgressore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole (violazioni della stessa disposizione e quelle di disposizioni diverse
individuate nell’All. 1, in attesa di decreto)
Ravenna 6 novembre 2009Federica Buzzi
Interdizione alla contrattazione con le P.A. …
Il provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità per laVigilanza sui contratti pubblici ed
al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti•
Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti adotta un provvedimento interdittivo alla contrattazione con la P.A. e alla
partecipazione a gare pubbliche (durata minima: la stessa del provvedimento di sospensione disposto dagli organi ispettivi; durata
massima: due anni)
Ravenna 6 novembre 2009Federica Buzzi
Revoca del provvedimento di sospensione
Il provvedimento di sospensione può essere revocato, dallo stesso organo che lo ha adottato, alle seguenti condizioni:
per le sospensioni adottate dagli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro
•1. regolarizzazione dei lavoratori 2. accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi
di gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza3. pagamento di una somma (aggiuntiva) pari a euro 1.500 in caso di
sospensione per lavoro irregolare e pari ad euro 2.500 in caso di sospensione per gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza
per le sospensioni adottate dagli organi di vigilanza delle ASl•
1. accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza
2. pagamento di una somma (aggiuntiva) unica pari ad euro 2.500
Ravenna 6 novembre 2009Federica Buzzi
Pena del solo arresto
Art. 14, comma 10, T.U.
mancato rispetto del provvedimento di sospensione disposto per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro•
Pena dell’arresto fino a 6 mesi
Ravenna 6 novembre 2009Federica Buzzi
Pena del solo arresto
Art. 55, comma 2, T.U. omessa valutazione del rischio (e, quindi, mancata elaborazione del
documento):1. nelle aziende a rischio incidente rilevante ed in quelle ove i lavoratori sono esposti a rischi biologici, cancerogeni, da esposizione all’amianto o atmosfere esplosive 2. nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori3. nei cantieri temporanei e mobili caratterizzati dalla compresenza di più imprese ed entità presunta di lavoro non inferiore a 200uomini-giorno
•Pena dell’arresto da 4 a 8 mesi
1
TESTO UNICO DELLA SICUREZZA
D.Lgs. 81/08 corretto e modificato dal D.Lgs.106/09: PARTE GENERALE
Dott. Massimo Stanghellini
Novembre 2009
Sede operativa e amministrativa: Via Circonvallazione Piazza Armi, 130 Ravenna (RA)Tel: 0544-1882201, Fax: 0544-422417, www.servin-c.it, e-mail: [email protected]
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
2
PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE
DAL TESTO UNICO (D.Lgs.81/08)
INTEGRAZIONI E MODIFICHE
PREVISTE DAL D.Lgs.106/09 (Correttivo)
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ E MODIFICHE
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
3
Normativa base di riferimento
L. 3 agosto 2007, n. 123. (su G.U. n. 185 del 10 agosto 2007) “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”; in vigore dal 25 agosto 2007 (Delega per elaborazione nuovo TU, tesserino, DUVRI, disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare).
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. (su S.O. alla G.U. n. 101 del 30 aprile 2008) “Testo unico sulla sicurezza sul lavoro”; in vigore dal 15 maggio 2008.
D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. (su S.O. alla G.U. n. 141/L del 5 agosto 2009) “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; in vigore dal 20 agosto 2009.
D.Lgs.81/08 – ENTRATA IN VIGORE DEL TU
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
4
D.Lgs.81/08 – ENTRATA IN VIGORE DEL TU
Entro 6 mesi dall’entrata in
vigore del DM sul SINP
D.Lgs. 81/08Art. 18, c.1, lett. r)
Circolare Ministero del Lavoro n. 17 del
12/05/2009
Obbligo per il datore di lavoro di comunicare all’INAIL (o IPSEMA per il settore marittimo) dei dati relativi agli infortuni sul lavoro:
• che comportino un’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, a fini statistici e informativi;
• che comportino un’assenza superiore ai tre giorni, a fini assicurativi.
18 mesi dalle Linee guida di
cui art.630/06/2012
D.Lgs. 81/08Art. 29, c.5
Eliminazione della facoltà, per il datore di lavoro che occupa fino a 10 lavoratori, di autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi
30/04/2012D.Lgs. 81/08
Titolo VIII Capo IV
Disposizioni in materia di protezione da campi elettromagnetici (C.E.M.)
15/05/2010D.Lgs. 81/08Art. 3, c.2
Emanazione dei decreti attuativi per alcuni settori pubblici e particolari
26/04/2010D.Lgs. 81/08
Titolo VIII Capo V
Disposizioni in materia di protezione da radiazioni ottiche artificiali
20/08/2009D.Lgs. 81/08Art. 18, c.1, lett. aa)
Comunicazione annuale all’INAIL dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
ELIMINATOD.Lgs. 81/08Art. 41, c.3, lett. a)
Divieto delle visite mediche preassuntive
AGGIUNTA DATA ATTESTATA
D.Lgs. 81/08Art. 28, c.2
Apposizione della data certa sul documento di valutazione dei rischi
Elab. Proc. Art.601/08/2010
D.Lgs. 81/08Art. 28, c.1-bis
Valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato
TermineRiferimento normativo
Oggetto
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
5
PREMESSA E FINALITA’ DEL TU
STATOSTATO
LEGISLAZIONE NAZIONALE TRIPARTITICA
LEGISLAZIONE NAZIONALE TRIPARTITICA
REGIONI
PARTI SOCIALI (Assoc. Datoriali, Sindacati)
PROBLEMA: Oggi Stato e Regioni non si parlano, per cui vi è un rallentamento nell’iter approvativo dei vari decreti a cui rimanda il D.Lgs.81/08
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
6
PREMESSA E FINALITA’ DEL TU
I 3 STEP DELLA SICUREZZAI 3 STEP DELLA SICUREZZA
ORGANIGRAMMA E DEFINIZIONE CHIARA DEI RUOLI AZIENDALI
VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI CONDIVISA CON MC, RSPP e RLS
INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEI
LAVORATORI
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
7
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ E MODIFICHE
TITOLO I: PRINCIPI GENERALIAvere a disposizione un Unico testo sulla sicurezza, con una più efficace e
coerente applicabilità del regime sanzionatorio.
Aver semplificato alcuni adempimenti, es. non più necessaria la nomina del
RSPP tramite raccomandata e relative sanzioni.
Aver introdotto il concetto di Salute stato di completo benessere fisico, mentale
e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità.
L’introduzione per via normativa della delega di funzione (art.16) da parte del
DL, evitando il ricorso alla giurisprudenza per definire tale aspetto. E’ ora
prevista la sub-delega da parte del soggetto delegato. Delega va sempre in
forma scritta e in DATA CERTA (idem per subdelega)
Aver normato la funzione dei preposti (art.19), prevedendo per questa figura
apposito percorso formativo.
Norme premianti specifiche generiche nel D.Lgs.81/08; ora all’art.11 comma 3-
bis, si prevede un incentivo per la riduzione del premio INAIL per l’adozione di
buone prassi e soluzioni tecnologiche avanzate in materia di Sicurezza ed Igiene
del Lavoro.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
8
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
TITOLO I: PRINCIPI GENERALI
Costituzione della Commissione consultiva permanente (art.6), con compiti di indirizzo, procedure semplificate per modelli organizzativi e gestionali, procedure standardizzate per DUVRI, linee guida per stress lavoro correlato, criteri di qualificazione della figura del formatore,..
Costituzione del Comitato Regionale di coordinamento (art.7) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007 per un maggiore coordinamento dell’attività di Vigilanza e Controllo.
Introduzione della Commissione per l’Interpello (art.12), le cui indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri vincolanti per l’esercizio delle attività di vigilanza.
Eliminazione del registro infortuni e del libro matricola, attraverso l’istituzione del SINP (Sistema informativo Nazionale per la Prevenzione), così come definito all’art.8. Comunicazione INAIL dei dati relativi agli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno 1, dovranno essere caricati sul SINP 6 mesi dopo istituzione sistema informativo.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
9
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ E MODIFICHE
TITOLO I: PRINCIPI GENERALI
Una più estesa definizione di “Lavoratore”, che ricomprende anche nuove figure
previste dalla recente contrattualistica e si estende fino al concetto di
Tirocinante formativo e Volontario. Il CORRETTIVO restringe le definizione di
Volontario a quelli della Croce Rossa, mentre agli altri (Def. Legge 1° agosto
1991, n. 266) compresi quelli che prestano servizio civile, si applica l’art.21 dei
lavoratori autonomi + Accordo fra Volontario e Associazione di Volontariato.
Aver preso in considerazione i lavoratori autonomi e i collaboratori familiari
(art.21), e in ambito alla formazione, aver considerato anche i lavoratori più
deboli (art.37) (lavoratori stranieri).
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
10
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
TITOLO I: PRINCIPI GENERALI
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione
sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni e integrazioni (art.37, c.14). Il contenuto del libretto formativo è
considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e
di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di
cui al presente decreto. Le annotazioni sul libretto verranno effettuate se è
concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti
disposizioni.
Vengono individuati settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi. L’INAIL effettua, anche
mediante accordi di collaborazione, le verifiche atte ad accertare il rispetto dei
criteri e dei requisiti di cui ai commi precedenti e provvede al rilascio della
relativa attestazione alle aziende qualificate.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
11
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
TITOLO I (art.3): CAMPO DI APPLICAZIONE
Per il personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate,
compresa l’Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo
dei vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal
territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi
(15/05/2010) dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con
decreti emanati dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro,
della salute e delle politiche sociali.
Art. 3, comma 3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione
civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale
soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei Vigili del fuoco, le disposizioni
del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari
modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre
2010 con decreto del Ministero del lavoro.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
12
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
TITOLO I (art.3): CAMPO DI APPLICAZIONE
12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei
volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai
lavoratori autonomi di cui all’articolo 21. Con accordi tra il volontario e
l’associazione di volontariato o l’amministrazione del servizio civile possono
essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente
periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell’ambito
dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è
chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad
eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze
tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della
medesima organizzazione. Rimangono esclusi dal campo di applicazione i
Volontari delle associazioni culturali e sportive (già esclusi prima sia dal
D.Lgs.81/08 e dal D.Lgs.626/94)
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
13
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
TITOLO I (art.3): CAMPO DI APPLICAZIONE
Ai Lavoratori a domicilio, si ribadisce “fermo restando quanto previsto dalla
legge 18 dicembre 1973, n. 877”, ad esempio il DIVIETO di utilizzo di sostanze
pericolose per la salute.
Ai piccoli imprenditori (iscritti in una sezione particolare del registro delle
imprese) si applica tutto il TU e non solo l’art.21, come specificato invece per i
componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, dei
coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti
Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di
somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo
restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del citato
decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione
di cui al presente decreto sono a carico dell’utilizzatore.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
14
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
TITOLO I (art.3): CAMPO DI APPLICAZIONE
Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409, primo comma, n.) 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.
Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell’articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
15
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
TITOLO I (art.4): COMPUTO LAVORATORI
Nel Computo dei lavoratori non sono considerati i lavoratori in prova.
Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel
settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come
individuate sulla base della normativa comunitaria.
Nel computo dei lavoratori non sono considerati i soggetti beneficiari delle
iniziative di tirocini formativi e di orientamento (ma devono essere tutelati come
soggetti equiparati)
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
16
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
TITOLO I: DVR
Il D.Lgs.81/08 aveva tolto i 90 giorni dall’inizio attività per la redazione del DVR per una Impresa di nuova costituzione. Sono stati ripristinati dal CORRETTIVO; in questo modo Azienda ha reale possibilità di sviluppare DVR più approfondito e calato nella realtà produttiva. Più correttamente, l’art.28, comma 3-bis, afferma che occorre una immediata valutazione (anche ai fini della sorveglianza sanitaria), mentre il DVR può essere redatto entro i 90 giorni.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
17
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
TITOLO I: DATA CERTA SU DVR
Data certa del DVR (Notaio, Timbro postale, firma digitale), con tutta una serie di incongruenze fra dinamicità del documento e rigidità formale della stessa.
Viene modificata dal CORRETTIVO. Si parla di DVR con ”Data Certa” o di Data Attestata, ovvero DVR sottoscritto dal DL, dall’RSPP, dal RSL o RLST e dal MC.(Note: Data certa SI’ sul DVR, No sull’autocertificazione. POS redatto ai sensi del Titolo IV, ad oggi non è chiaro, ma la DPL lo chiede, quindi in attesa di chiarimenti occorre DATA CERTA o DATA ATTESTATA (Firme). Sul DVR firmano i soggetti presenti. Se c’è RLST, si invia DVR (o schede riassuntive) all’OPTA; se non c’è RLST ed è presente solo DL, meglio fare DATA CERTA, per essere certi della controprova. Meglio Firma digitale rispetto a PEC, in quanto quest’ultima non ben definita dal Codice Civile e dal Garante (anche se utilizzata da molti)
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
18
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
TITOLO I: DVR
Maggiore interazione fra il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione e il Medico Competente.
Aver allargato la valutazione dei rischi a tutti i rischi compresi quelli legati allo stress da lavoro-correlato (art.28), alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi.
Fra i rischi, da considerare anche quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale (es. atipici, TD, occasionali…)
La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione
Indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi
di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
19
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
TITOLO I: DVR
Individuazione del programma delle misure ritenute opportune per garantire
il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare,
nonchè dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a
cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate
competenze e poteri.
Individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a
rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale,
specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Il DVR deve contenere una valutazione sullo stress lavoro-correlato, secondo i
contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004... e nel rispetto delle
indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva Permanente. Valutazione
Stress lavoro correlato prorogata al 1° agosto 2010
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
20
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
TITOLO I: DVR
Eliminazione dell’autocertificazione per le aziende sotto i 10 Lavoratori entro il 2012 (limite massimo), verranno emanate nel frattempo procedure standardizzate. Questo non si applica alle attività in cui RSPP èobbligatoriamente una figura interna.
Art. 29, comma 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Il DVR deve, in questi casi, essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
21
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ E MODIFICHE
TITOLO I: RLS
Ci sarà sempre il RLS (art.47) e se non sarà eletto internamente dai Lavoratori,
sarà designato Territorialmente e l’azienda dovrà contribuire a finanziare un
fondo dell’INAIL; è stata definito il calcolo per quota da versare al fondo INAIL
L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è
incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione
e protezione (art.50, comma 7).
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) avrà maggior spessore
(Consegna DVR, Consegna DUVRI, Formazione periodica).
La comunicazione annuale (art. 18) dei nominativi degli RLS all’INAIL entro il 31
marzo dell’anno successivo. CORRETTIVO afferma solo la prima volta e in caso
di nuova designazione e/o elezione. Per Aziende dove c’è Rappresentante
Territoriale comunicazione all’INAIL la farà OPTA e Scuola Edile.
RLST: fino a nuovi accordi interconfederali vige quello nazionale del 3 settembre
1996 ed i relativi accordi regionali
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
22
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ E MODIFICHE
TITOLO I: INFORM., FORMAZ. e ADDESTR.
Aver preso in considerazione i lavoratori più deboli (art.37), anche dal punto di
vista formativo (lavoratori stranieri).
Aver rafforzato la formazione dei lavoratori (art.37), dei Dirigenti e Preposti
(art.37), dei Datori di Lavoro (art.34) che svolgono la funzione di RSPP, degli
RLS (art.37).
La formazione dei Dirigenti e Preposti può essere effettuata anche presso gli
organismi paritetici o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni
sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
Aver previsto, tramite specifico decreto attuattivo la necessità di prevedere un
aggiornamento per i corsi antincendio.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
23
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ E MODIFICHE
TITOLO I: INFORM., FORMAZ. e ADDESTR.• Introduzione del concetto di addestramento come parte integrativa del processo
formativo-informativo del lavoratore.
Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità
produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente
i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di
evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del
servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità
produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone
preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in
collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel
territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro
e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
24
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ E MODIFICHE
TITOLO I: INFORM., FORMAZ. e ADDESTR.
Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i
lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la
informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della
comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti
mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa
consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai
rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I.
L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
25
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
TITOLO I : SORVEGLIANZA SANITARIA e MC
Non aver confermato il divieto delle visite mediche in fase preassuntiva (art.41, c.3). CORRETTIVO: elimina divieto di visita preassuntiva. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del Datore di Lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. Ora si può fare. Prima il D.Lgs.626/94 parlava di visita “preventiva” e questa implicava comunque prima l’assunzione del Lavoratore e poi la visita medica. Visitandolo dopo l’assunzione, se si hanno dei problemi sanitari “veri”, si può comunque utilizzare il periodo di prova per un eventuale licenziamento. La Giurisprudenza inoltre si era espressa con alcune sentenze contrarie all’uso della visita preassuntiva, che andava contro a quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori. Di fatto, se si visita prima il Lavoratore lo si tutela meglio dal punto di vista sanitario, anche se in alcuni casi ciò può essere discriminante. Può essere un problema per colui che non ha ancora un lavoro, mentre chi è giàoccupato, può comunque, a sua tutela, fare la preassuntiva per la nuova azienda, quando ancora è in essere il rapporto di lavoro con l’azienda precedente
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
26
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
TITOLO I : SORVEGLIANZA SANITARIA e MC
Modalità di conservazione della cartella sanitaria del Lavoratore (art.25, c.1, lett.c). Tale cartella è conservata, con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente.
Il Medico consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione (art.25, c.1, lett.e). CORRETTIVO: Copia della Cartella Sanitaria va data al lavoratore alla cessazione rapporto di lavoro, mentre l’originale va conservato in Azienda per almeno 10 anni.
Ora è il Datore di Lavoro che deve inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto (obbligo sanzionato al DL, art.18, comma g).
Nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, è il DL che deve comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro (obbligo sanzionato al DL, art.18, comma g-bis).
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
27
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
TITOLO I: SORVEGLIANZA SANITARIA e MC
Il Medico consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell’incarico, la
documentazione sanitaria in suo possesso, con salvaguardia del segreto
professionale (art.25, c.1, lett.d).
Aver uniformato la cartella sanitaria del lavoratore predisposta dal Medico
Sopralluogo agli ambienti di Lavoro (art.25, c.1, lett.l) almeno una volta
all’anno e non più congiuntamente con l’RSPP. La indicazione di una
periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai
fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi
Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al
comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica
(art.41, c.6):a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
28
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
TITOLO I: SORVEGLIANZA SANITARIA e MC
Possibilità da parte del Datore di lavoro (Dirigente) di nominare più Medici nei casi di più unità produttive e scegliere un Coordinatore fra questi.
Il datore di lavoro, in relazione ai giudizi di idoneità (scritti), attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza;
Il Medico effettua la sorveglianza sanitaria anche quindi:
• In fase preassuntiva
• Alla ripresa del lavoro dopo una malattia con assenza di durata superiore ai 60 giorni continuativi.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
29
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
TITOLO I: SORVEGLIANZA SANITARIA e MC
Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico
competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti
per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere,
relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a
sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.
Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato
previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le
modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.
Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i
contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni
di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle
informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al primo periodo.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
30
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
TITOLO I: SORVEGLIANZA SANITARIA e MC
Il Datore di Lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12
marzo 1999, n.68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le
misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano
un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a
mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento
corrispondente alle mansioni di provenienza
Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase
preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente
competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la
modifica o la revoca del giudizio stesso.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
31
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
TITOLO I: SANZIONI
Una revisione IMPORTANTE del sistema delle sanzioni per le figure interessate.
Con il CORRETTIVO vengono tendenzialmente diminuite rispetto al
D.Lgs.81/08, ma comunque incrementate rispetto al regime sanzionatorio del
D.Lgs.626/94. Es. con TU, la mancata valutazione dei rischi e la nomina
dell’RSPP sono ora puniti, per il DL e il Dirigente con l’arresto da 4 a 8 mesi o
con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro, mentre è previsto l’arresto da 3 a 6
mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
Diminuiscono il numero di articoli in cui è previsto l’arresto e viene spesso
ridotto anche l’entità dello stesso. IMPORTANTE: Ora arresto è limitato alle
violazioni sostanziali e non formali.
Vi è una migliore definizione delle Responsabilità del Preposto, eliminando
quelle previste ai Titoli tecnici e limitandosi essenzialm. a quelle del TITOLO I.
Sono previste sanzioni a carico dei lavoratori autonomi e soggetti ad essi
equiparati.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
32
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
TITOLO I: SANZIONI
Sono incrementate le sanzioni a carico di alcune figure esterne all’azienda
(Installatore, Fabbricante,..)
Alcune sanzioni che prevedevano l’arresto o in alternativa l’ammenda sono
state trasformate in sanzioni amministrative pecuniarie, enfatizzando in questi
casi, non tanto l’azione repressiva e sanzionatoria ma, la messa in conformità
delle carenze riscontrate.
Art.18, comma 3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a
vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22,
23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai
sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi
sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di
vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
33
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
TITOLO I: SANZIONI
Titolo XIII, Art. 306, comma 4-bis. Le ammende previste con riferimento alle
contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi
forza di legge vengono rivalutate ogni cinque anni a far data dall’entrata in
vigore del presente decreto in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per il corrispondente periodo, previo arrotondamento delle cifre al
decimale superiore.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
34
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
TITOLO I: SOSPENSIONE ATTIVITA’
Aver introdotto la possibilità, in caso di pericoli gravi ed imminenti, di
sospendere l’attività di impresa (art.14), l’auspicio e che si vada verso una
graduale selezione del mercato arginando sempre di più le imprese che
praticano il dumping imprenditoriale. E’ stato meglio dettagliato l’elenco delle
violazioni che comportano la sospensione (ALLEGATO I) e al comma 1 viene
definito il concetto di “reiterata violazione” e della “stessa indole”.
La sospensione interessa il singolo cantiere o unità produttiva e non l’impresa
nel suo complesso.
Alcune correzioni importanti all’ALLEGATO I: prima era “mancato utilizzo” del
dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto, ora è “mancata
fornitura”; sono stati meglio definiti le violazioni per lavori in prossimità di linee
elettriche; Sono state eliminate le responsabilità a carico del Committente e del
Preposto.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
35
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
TITOLO I: SOSPENSIONE ATTIVITA’
Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una
violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal
contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso
soggetto commette più violazioni della stessa indole.
Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e
quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di
cui al precedente periodo, nell’allegato I.
Limitatamente alla sospensione dell’attività di impresa, all’accertamento delle
violazioni in materia di prevenzione incendi, indicate all’allegato I, provvede il
comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli
organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili
violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al
competente Comando provinciale dei vigili del fuoco.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
36
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
TITOLO I: SOSPENSIONE ATTIVITA’
Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica
nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dall’impresa. In
ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della
sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo
successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può
essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o
di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi .
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
37
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
TITOLO I: SOSPENSIONE ATTIVITA’
Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, oltre all’eliminazione
dell’illecito, l’imprenditore deve versare una somma aggiuntiva pari a 1.500 euro
in caso di sospensione per lavoro irregolare, e 2.500 euro per sospensione nel
caso di gravi e reiterate violazioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro
Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione, è punito
con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate
violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con
l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di
sospensione per lavoro irregolare.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
38
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
SOSPENSIONE ATTIVITA’ (ALLEGATO I)
Violazioni che espongono a rischi di carattere generale
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
Mancata formazione ed addestramento;
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del
relativo responsabile;
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute
dall’alto;
Mancanza di protezioni verso il vuoto.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
39
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
SOSPENSIONE ATTIVITA’ (ALLEGATO I)
Violazioni che espongono al rischio di seppellimento
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni
desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.
Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
Violazioni che espongono al rischio d’amianto
Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
40
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
TITOLO XII: DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE
Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste
dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le
quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero la pena
della sola ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed
estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19
dicembre 1994, n. 758.
In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria
amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l’illecito amministrativo, è
ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla
legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine
assegnato dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
41
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
TITOLO XII: DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE
Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto, il giudice può, su richiesta
dell’imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di
una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice
penale. La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di
rischio e le conseguenze dannose del reato. La somma non può essere comunque
inferiore a euro 2.000.
La sostituzione di cui al punto sopra non è consentita quando la violazione ha avuto
un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la
morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l’incapacità di attendere
alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni.
Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha
operato la sostituzione di cui al comma 1 senza che l’imputato abbia commesso
ulteriori reati tra quelli previsti dal presente testo unico, ovvero i reati di cui
all’articolo 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale,
limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro, il reato si estingue.
Gli obblighi dei lavoratori
I diritti dei lavoratori
Il socio lavoratore di cooperativa
Dott. Giancarlo Gardella
SICUREZZA SUL LAVOROLE MODIFICHE AL T.U. SULLA SICUREZZA –D. LGS. N. 106/09 – NOVITA’ E SOLUZIONI
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
ART. 20 T.U. (art. 5 D.Lgs. n. 626/94)1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e
sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
•n previsione di principio sprovvista di sanzioni penali,
di seguito specificata (“in particolare”)n dovere avente ad oggetto
un'attività positiva ("prendersi cura") di autotutela
Dott. Giancarlo Gardella
segue: ART. 20 T.U.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ……….;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, ………. i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezionemessi a loro disposizione;
Dott. Giancarlo Gardella
segue: ART. 20 T.U.e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente e al preposto le
deficienze dei mezzi e dei dispositivi ………. qualsiasi eventuale condizione di pericolo ………. adoperarsi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità ………. per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezzag) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza proprie o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari ……….
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenete le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro ……….
Dott. Giancarlo Gardella
ART. 2087 CODICE CIVILE“L’imprenditore è obbligato ad adottare,
ai fini della tutela delle condizioni di lavoro, non solo le particolari misure
tassativamente imposte dalla leggein relazione allo specifico tipo di attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza,
ma anche tutte le altre misure che, in concreto, si rendano necessarie per la tutela della sicurezza
del lavoro in base all’esperienza e alla tecnica.“•
norma di chiusura • (interviene dove difetti una specifica misura)che non configura tuttavia un caso di responsabilità oggettiva,
dovendo comunque ricorrere sempreuna violazione degli obblighi imposti al datore
Dott. Giancarlo Gardella
LA COLPA DEL LAVORATORE
“irrilevanza della colpa del lavoratore”principio più volte affermato in giurisprudenza
•spetta comunque al datore di lavoro provare di aver fatto tutto il possibile
per evitare il danno•
non sufficienteun semplice concorso di colpa del lavoratore
ad interrompere il nesso di causalità intercorrente tra l’evento lesivo e il danno
Dott. Giancarlo Gardella
segue: LA COLPA RILEVANTE
un esonero da responsabilità per il datore di lavorosi potrà configurare quando
il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell’abnormità e dell’assoluta inopinabilità,
dell’esorbitanzarispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute
•in tal caso, il comportamento colposo del lavoratore infortunato
potrà porsi quale causa esclusiva dell’evento•
Dott. Giancarlo Gardella
segue: ESONERO RESPONSABILITA’ del DATORE DI LAVORO
•alla condizione, però, che
tutte le norme e le cautele antinfortunistiche siano state osservate da parte del datore di lavoro
altri casi di esonero da responsabilità
del datore di lavoro:n caso fortuito, per i caratteri di imprevedibilità e di
inevitabilità dell’evento dannoso n caso di dolo del dipendente
Dott. Giancarlo Gardella
CRITICA DEL PRINCIPIO DOMINANTE DELLA “IRRILEVANZA”
SENTENZA CASSAZIONE PENALE SEZ. IV 14/10/08 N. 1763:
(ravvisata responsabilità anche del lavoratore x infortunio di altro lavoratore durante lavori di scavo di un pozzo, essendo accertati a suo carico profili di
colpa per avere iniziato e continuato i lavori senza applicare le armature necessarie ad evitare il franamento del terreno)
•ravvisata responsabilità anche
del lavoratore subordinatoper infortunio subito da altro lavoratore
qualora si accertino a suo carico profili di colpa •
Dott. Giancarlo Gardella
segue: CRITICA DEL PRINCIPIO DOMINANTEpresa di distanza
dall’orientamento giurisprudenziale dominante fondato sul principio della
irrilevanza della condotta colposa del lavoratore •
dovere del giudice di effettuare sempre un’analisi comparativa delle colpe concorrenti
•
Dott. Giancarlo Gardella
NUOVO RUOLO DEL LAVORATOREmutato il ruolo del lavoratore
•da
destinatario passivo delle misure protettivea
partecipe consapevoleattraverso l’adempimento da parte del datore di lavoro del
dovere di informarlo e soprattutto di formarlo •
da mero creditore a collaboratore di sicurezza
Dott. Giancarlo Gardella
SANZIONI
violazione degli obblighi sanzionata penalmente•
ART. 59 T.U.: n arresto fino a un mese o
n ammenda da 200 a 600 euro[art. 20, comma 2, lettere b), c), d) e), f), g) h) ed i)]n sanzione amministrativa pecuniaria
da 50 a 300 euro(art. 20, comma 3)
Dott. Giancarlo Gardella
segue: SANZIONIsanzioni disciplinari
nell’ambito dell’attività di controllo del datore sul comportamento e l’operato del lavoratore
[art. 18, comma 1, lettera f)]•
con riferimento anche almodello di organizzazione e gestione
adottato per assicurare un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi
in materia di sicurezza sul lavoro (art. 30, comma 3 T.U.)
Dott. Giancarlo Gardella
DIRITTI DEI LAVORATORI
obiettivodi tutelare il diritto del lavoratore alla salute,
(art. 32 Costituzione)perseguito dal legislatore
con la prescrizione di doveri al datore di lavoro (art. 2087 C.C. - art. 18 T.U.)
anziché con il riconoscimento di altrettanti diritti al lavoratore
Dott. Giancarlo Gardella
segue: DIRITTI DEI LAVORATORIil diritto (autonomo) in generale
alla salubrità dell’ambiente di lavoro è esercitato dai lavoratori, non singolarmente,
ma tramite il proprio rappresentante, che ne è titolare•
Art. 50 T.U.….. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ….
o) può fare ricorso alle autorità competentiqualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione
dai rischi adottate dal datore di lavoro ….. e i mezzi impiegati per attuarle
non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro
Dott. Giancarlo Gardella
segue: DIRITTI DEI LAVORATORIcasi di auto-tutela del lavoratore:
n Art. 44 T.U. : “il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa”
•Raddoppio della “linea di difesa” del lavoratore
n Rifiuto di adempimento della prestazione nel caso di cui all’ art. 1460 C.C. • ciascun contraente può rifiutare di adempiere la sua obbligazione se l’altra non adempie contemporaneamente la propria
Dott. Giancarlo Gardella
IL SOCIO LAVORATORE DI COOPERATIVA
prerogative del socio lavoratore(ART. 1, comma 2, L. n. 142/01):
I soci lavoratori di cooperativa: n concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla
formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
n partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
Dott. Giancarlo Gardella
segue: IL SOCIO LAVORATORE DI COOPERATIVA
n contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alledecisioni sulla loro destinazione;
n mettono a disposizione le proprie capacità professionalianche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
•
Dott. Giancarlo Gardella
segue: IL SOCIO LAVORATORE DI COOPERATIVA•
conseguenze sul rapporto di lavoro•
relazione giuridica socio/cooperativa diversa dadatore di lavoro/lavoratore dipendente
•condizioni per la subordinazione
(sentenza Corte Cost. 12/02/96 n. 30):
n alienità del risultato, per il cui conseguimento la prestazione di lavoro è utilizzata;
n alienità dell’organizzazione produttiva in cui la prestazione si inserisce.
Dott. Giancarlo Gardella
1
TESTO UNICO DELLA SICUREZZA
D.Lgs. 81/08 corretto e modificato dal D.Lgs.106/09: RISCHI SPECIFICI
Ing Francesca Zuffi
Novembre 2009
Sede operativa e amministrativa: Via Circonvallazione Piazza Armi, 130 Ravenna (RA)Tel: 0544-1882201, Fax: 0544-422417, www.servin-c.it, e-mail: [email protected]
RELATORE: ZUFFI FRANCESCA
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
2
LA GESTIONE DEGLI APPALTI
(ART.26 DEL D.LGS.81/08 così come modificato
dal D.Lgs. 106/09)
RELATORE: ZUFFI FRANCESCA
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
3
Ampliamento del campo di applicazione anche ai servizi e alle
forniture
Conferimento al DUVRI di un aspetto dinamico
La contestualizzazione dei costi per la sicurezza al solo aspetto
interferenziale e non all’appalto nel suo complesso
Riduzione dell’obbligo di redazione del DUVRI in relazione alla
temporalità e alla assenza di rischi specifici;
Maggiore responsabilizzazione del Committente negli appalti.
PRINCIPALI NOVITA’
LA GESTIONE DEGLI APPALTI
RELATORE: ZUFFI FRANCESCA
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
4
Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui sisvolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell‘ articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Art.26 – comma 1
LA GESTIONE DEGLI APPALTI
RELATORE: ZUFFI FRANCESCA
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
5
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è il documento con cui si possono dichiarare numerose situazioni che ci riguardano o che riguardano altre persone, in tutti quei casi in cui non possiamo ricorrere all’autocertificazione e che non sono in possesso delle amministrazioni pubbliche.
Può essere utilizzata esclusivamente nei rapporti con:- le Pubbliche Amministrazioni;- i gestori di Servizi Pubblici (Poste, Enel, Telecom, ACI, ecc.);- i Privati che lo consentono.
Può essere usata per:1)Attestare che la copia di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione è CONFORME ALL'ORIGINALE.2) Dichiarare STATI (essere proprietario di un immobile, essere erede di una certa persona...), FATTI (avere subito danni a causa di una calamità naturale o aver condonato un certo abuso edilizio...), QUALITÀ PERSONALI (essere titolare d'impresa; non essere soggetto all'imposta sui redditi..) conosciuti direttamente dal cittadino e riferiti a se stesso o ad altri soggetti.
NON sono sostituibili con dichiarazione sostitutiva di atto notorio: i certificati medici, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi e brevetti. Non si possono effettuare dichiarazioni sostitutive di atto notorio che contengano dichiarazioni di intenzioni o propositi per il futuro (ad es. rinunciare a un'eredità). Per questi atti è necessario rivolgersi ad un notaio.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
LA GESTIONE DEGLI APPALTI
RELATORE: ZUFFI FRANCESCA
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
6
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non
e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e'
allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione
dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Le disposizioni del presente
comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163, e successive modificazioni, tale
documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto
titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello
specifico appalto;
Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
Art.26 – comma 2
Art.26 – comma 3
LA GESTIONE DEGLI APPALTI
RELATORE: ZUFFI FRANCESCA
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
7
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui
al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere
forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata
non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi
derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere
esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.
Art.26 – comma 3 (segue…)
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3,
comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in
cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida
il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze
recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia
della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione
del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto,
prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo
ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato
l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore,
integra gli atti contrattuali.
LA GESTIONE DEGLI APPALTI
RELATORE: ZUFFI FRANCESCA
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
8
Art.26 – comma 8
Art.50 – comma 5
Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3 (ovvero il DUVRI).
LA GESTIONE DEGLI APPALTI
RELATORE: ZUFFI FRANCESCA
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
9
I PIANI OPERATIVI DI SICUREZZAI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZAIl comma 2, art. 26 non parla di POS (come per i cantieri). Dice che i Datori di lavoro: • cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;• coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.Il comma 3 che parla del DUVRI, afferma che: Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.Tale affermazione, sembra a stare indicare che le informazioni che l’impresa appaltatrice fornisce al Committente relativamente ai rischi, sono quelle che possono generare interferenza, ovvero un rischio della propria mansione che non genera interferenza non va comunicato. In realtà spesso i Committenti chiedono i POS; in questi POS c’è spesso anche il rischio proprio dell’impresa, che per non essere confuso dovrebbe essere esplicitato che non è interferente (si agevola l’attività del Committente per DUVRI). Per Appaltatore con diversi cantieri/siti produttivi consolidati può essere comodo in realtà elaborare un documento ibrido che contiene tutti i rischi (propri ed interferenti) ed è simile ad DVR. In questo modo tale documento vale sia come POS che come DVR allegato per quel cantiere/sito, evitando un raddoppio di documenti.
LA GESTIONE DEGLI APPALTI
RELATORE: ZUFFI FRANCESCA
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
10
I COSTI DELLA SICUREZZAI COSTI DELLA SICUREZZA
Cosa inserire ?
D.Lgs.81/08 - Art 26, comma 5: nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, ….. omissis...…devono essere specificatamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’art.1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui la precedente capoverso non sono soggetti a ribasso d’asta.
Esempi di costi interferenti:
A) Costi DPI che proteggono da rischi interferenti (Casco)
B) Costi informazione-formazione artt. 36, 37 e 73 (per rischi presenti c/o il
committente o ad esempio obbligatori per il D.Lgs. 334)
C) Costi per delimitare la propria area
D) Ecc.
LA GESTIONE DEGLI APPALTI
RELATORE: ZUFFI FRANCESCA
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
11
La valutazione deve essere fatta su base giornaliera o al più su base
settimanale. Nel caso in cui si manifesti un’estrema variabilità del livello
d’esposizione settimanale (variazione significativa tra una settimana e l’altra),
la valutazione deve essere fatta sulla base dell’esposizione settimanale massima
ricorrente.
Nel caso in cui la variabilità sia più ampia (differenza tra una giornata e l’altra e
tra una settimana e l’altra e soprattutto variabilità non prevedibile) ovvero in
caso d’elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, è
possibile far ricorso ad una valutazione semplificata (art.191) che permette la
classificazione della mansione a livelli superiori al valore superiore di azione (e
la messe in opere delle relative misure di prevenzione e protezione: formazione,
sorveglianza sanitaria, assegnazione DPI) senza effettuare il calcolo del livello
d’esposizione giornaliera ma associando al lavoratore il livello di rumore
prodotto dalle attrezzature che l’operatore si può trovare ad utilizzare (verifica
adeguatezza DPI ed obbligo all’uso).
TITOLO VIII - IL RISCHIO RUMORE - OGGI
RELATORE: ZUFFI FRANCESCA
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
12
Obbligo di utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori già a partire dal superamento
del valore superiore d’azione (85 dBA) e possibilità da parte del Datore di Lavoro
di introdurre strumenti gestionali per il controllo.
Analisi dell’adeguatezza dei dispositivi di protezione dell’udito già a partire da
livelli di emissione sonora superiori al valore inferiore di azione ovvero per LAeq
> 80 dB(A) o Ppeak > 135 dB(C), fermo restando l’obbligo della verifica del
rispetto del valore limite.
Elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche ed
organizzative a partire dal superamento del valore superiore di azione, LEX,8h=
85 dBA o Ppeak = 137 dBC, fermo restando l’obbligo, sempre vigente, di
eliminare il rischio e ridurlo al minimo, a prescindere dall’entità dello stesso.
La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici (rumore,
vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche) é programmata ed
effettuata, con cadenza almeno quadriennale (a meno della presenza di
modifiche sostanziali che la rendessero superata o quando i risultati della
sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità).
TITOLO VIII - IL RISCHIO RUMORE - OGGI
RELATORE: ZUFFI FRANCESCA
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
13
Introduzione di un nuovo parametro di riferimento sia per la valutazione del
sistema mano-braccio che per il sistema corpo intero: valore limite di
esposizione su breve periodo (pari a 20 m/s2 per il sistema mano-braccio e pari
a 1,5 m/s2 per il sistema corpo intero).
Abbassamento del valore limite di esposizione giornaliero per il sistema corpo
intero da 1,15 m/s2 a 1,00 m/s2.
Assegnazione dell’etichetta di “metodo di riferimento” alla valutazione condotta
con il supporto della misurazione (uso di Banche Dati passa in 2° piano).
Obbligatorietà di effettuare la valutazione sulla base del livello di esposizione
giornaliero massimo ricorrente nel caso in cui sia manifesta un’estrema
variabilità del livello d’esposizione giornaliero (variazione significativa tra un
giorno e l’altro) per l’attività svolta dalla mansione oggetto di studio.
TITOLO VIII - IL RISCHIO VIBRAZIONI - OGGI
RELATORE: ZUFFI FRANCESCA
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
14
Gli obblighi di valutazione degli agenti fisici di cui al capo I del Titolo VIII (tra
cui i CEM) sono decorsi a partire dal 01 gennaio 2009, viceversa l’obbligo di
seguire l’approccio metodologico fornito dal Capo IV (confronto con valori
d’azione e rispetto del valore limite) decorreranno a partire dal 30 aprile 2012;
Per soddisfare gli obblighi da Capo I devo effettuare una valutazione
preliminare del rischio;
La valutazione preliminare può contenere:
Censimento delle sorgenti di emissioni di campi elettromagnetici
(campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300
GHz);
Confronto tra le sorgenti di emissione in ambito professionale con
quelle a cui è soggetta la popolazione normalmente esposta
(giustificazione di non esposizione);
TITOLO VIII - IL RISCHIO CEM - OGGI
RELATORE: ZUFFI FRANCESCA
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
15
Recuperare le dichiarazioni di conformità delle macchine presenti
all’interno del proprio ambiente;
Confronto tra le sorgenti di emissione con la white – list della norma
CENELEC EN 50499 (giustificazione di non esposizione);
Confronto tra le sorgenti di emissione con la black – list della norma
CENELEC EN 50499 (procedere con valutazione di dettaglio);
Verificare la presenza tra i propri lavoratori di portatori di
attrezzature e dispositivi medici elettronici, il rischio propulsivo di
oggetti ferromagnetici, l’innesco di dispositivi elettro-esplosivi
(detonatori), incendi ed esplosioni dovuti all’accensione di materiali
infiammabili provocati da correnti di contatto;
TITOLO VIII - IL RISCHIO CEM - OGGI
RELATORE: ZUFFI FRANCESCA
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
16
Gli obblighi di valutazione degli agenti fisici di cui al capo I del Titolo VIII (tra
cui le radiazioni ottiche) sono decorsi a partire dal 01 gennaio 2009, viceversa
l’obbligo di seguire l’approccio metodologico fornito dal Capo IV (confronto con
valori d’azione e rispetto del valore limite) decorreranno a partire dal 26 aprile
2010;
Per soddisfare gli obblighi da Capo I devo effettuare una valutazione
preliminare del rischio;
La valutazione preliminare può contenere:
Censimento delle sorgenti di emissioni delle radiazioni ottiche artificiali
tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda
compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si
suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni
infrarosse;
Confronto tra le sorgenti di emissione in ambito professionale con
quelle a cui è soggetta la popolazione normalmente esposta
(giustificazione di non esposizione);
TITOLO VIII – LE RADIAZIONI OTTICHE - OGGI
RELATORE: ZUFFI FRANCESCA
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
17
La tutela non riguarda più solo le lesioni dorso-lombari, ma tutte le patologie da
sovraccarico biomeccanico (spalla, gomito, polso, arti inferiori), in particolare
dorso-lombari.
Le attività da valutare sono: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico
ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre,
spingere, tirare, portare o spostare un carico (rif. a caratteristiche e condizioni
ergonomiche sfavorevoli)
Vengono indicate le norme tecniche (tra cui quelle della serie ISO 11228-
parte1-2-3, citate nell’Allegato XXXIII), le buone prassi e le linee guida come
criteri di riferimento per la valutazione del rischio. Tale concetto è in linea con
l’impostazione legislativa europea di rinvio tali strumenti di valutazione sotto la
responsabilità del Datore di Lavoro.
Nella valutazione di dettaglio del rischio mmc si può tener conto anche della
norma EN 1005-2 per inserire l’elemento differenza di età;
TITOLO VI – LA MMC - OGGI
RELATORE: ZUFFI FRANCESCA
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
18
Si passa dai 30 kg (uomo adulto) e 20 kg (donna adulta) che era lo standard del
NIOSH all’italiana (la versione originale prevedeva i 23 kg per entrambi i sessi)
ai 25 kg (uomo adulto) e 20 kg (donna adulta), mentre per età inferiori ai 18
anni e superiori ai 45 anni si prevedono 20 kg per gli uomini e 15 kg per le
donne.
Vengono definite 3 nuove classi di rischio (I < 0,85; 0.85<I<1.0; I > 1)
Diviene obbligatorio sia adottare misure organizzative che ricorrere a mezzi
appropriati (le due attività non sono più alternative).
Nell’Allegato, tra i fattori individuali del rischio viene introdotto il riferimento
alle differenze di genere e di età e tutela della maternità.
Obbligo di addestramento (art.169, co.2) in merito alle corrette manovre e
procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi (es. si pensi
alla movimentazione dei pazienti nelle strutture sanitarie).
Ricordarsi del D.M. 169/2008 sulle nuove tabelle delle malattie professionali,
riconoscendo fra queste anche quelle le patologie muscolo-scheletriche del
braccio, del ginocchio e della colonna , causate da lavorazioni che espongono
tali parti del corpo a sollecitazioni biomeccaniche.
TITOLO VI – LA MMC - OGGI
RELATORE: ZUFFI FRANCESCA
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
19
La novità principale del D.Lgs 81/08 rispetto al precedente D.Lgs 25/02 è la classificazione del rischio che passa da Moderato o Superiore al Moderato aBasso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori o Non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute.
Con questa nuova classificazione del rischio, prevista dalla normativa si potrà effettuare una valutazione, inerente la salute del lavoratore, utilizzando gli algoritmi già in uso da tempo che basandosi sulla pericolosità per l’uomo e definendo le modalità di utilizzo delle varie sostanze chimiche, permetto di effettuare una stima del rischio prevalentemente sotto l’aspetto della salute dei lavoratori.
L’aspetto della sicurezza potrà essere invece considerato valutando ad esempio la pericolosità per il lavoratore di sostanze infiammabili a seguito di un incendio o per sostanze corrosive a seguito di uno sversamento accidentale. Tale valutazione porterà a definire misure ad esempio di prevenzione incendio o di procedure da attivare a seguito di eventi accidentali senza passare da un analisi mediante algoritmo. Esistono delle Linee Giuda Europee e una Linea Guida di Federchimica.
TITOLO IX – IL RISCHIO CHIMICO - OGGI
RELATORE: ZUFFI FRANCESCA
SERV
IZI I
NTE
GRA
TI G
ESTIO
NA
LI E
D A
MBI
ENTA
LI
20
Definizione di rischio BASSO per la Sicurezza e IRRILEVANTE per la Salute. Con
uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabiliti, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i
parametri per l’individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per
la salute dei lavoratori di cui all’articolo 224, comma 2, sulla base di proposte
delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente
rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate
comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al
presente articolo, la valutazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante
per la salute dei lavoratori è comunque effettuata dal Datore di Lavoro.
TITOLO IX – IL RISCHIO CHIMICO - OGGI