FP CGIL Lombardia1 Il Decreto attuativo della Legge 15/09 FP CGIL Lombardia.
Seminario CIOFS FP/ISFOL: La valutazione degli apprendimenti nel sistema educativo italiano
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Accordo tra Regioni e P.A. in materia di esami conclusivi dei
percorsi di IeFP
criteri e prospettive per la valutazione degli apprendimenti
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Coordinamento tecnico delle Regioni e P. A: in materia di Istruzione, Formazione professionale e Lavoro
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Il 20 febbraio 2014 le Regioni - in rapporto alle proprie competenze in materia ed in conformità alle previsioni del DM n. 4/2011 - hanno condiviso standard minimi per gli esami conclusivi dei percorsi di Qualifica e di Diploma di IeFP
Gli standard minimi regionali sono definiti
a) nel rispetto dei LEP di cui al Capo III del DLgs. n. 226/2005 (art. 17, comma 2 e art. 20)
b) nel quadro più generale del DLgs. n. 13/2013
riguardano elementi minimi comuni su procedure di
valutazione, di ammissione e di accertamento finale
Accordo fra le Regioni e PA di Trento e Bolzano in tema di esami di Istruzione e formazione professionale
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LEP ex Capo III° D.Lgs. n. 226/05
Le previsioni di cui ai LEP nazionali (DLgs n. 226/2005) si riferiscono solo:
a) alle risorse minime presenti nelle Commissioni (docenti ed esperti di cui all'articolo 19 dello stesso DLgs);
b) alla frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso ai fini dell’ammissione
Il DLgs. n. 13/2013 introduce nuovi elementi quadro sia per il sistema di istruzione che per quello di IeFP, relativamente a standard minimi di:
a) processo, comprensivo della dimensione della valutazione;
b) attestazione e registrazione;
c) sistema.
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Le novità del DLgs. n. 13/2013
Il DLgs. n. 13/2013 prevede che:
a) l’oggetto dei processi di individuazione, validazione e certificazione sia unicamente costituito dagli apprendimenti definiti in termini di competenza e non dagli altri elementi relativi al processo di acquisizione (contesti / ambiti; durate; ecc.), in quanto elementi informativi;
b) le competenze devono essere standardizzate e codificate in specifici Repertori, inseriti in un Repertorio Nazionale dei titoli e delle Qualificazioni professionali;
c) per le competenze acquisite, le Attestazioni devono riportare denominazione, descrizione, indicazione del livello EQF e referenziazione, laddove applicabile, ai principali codici di riferimento (ATECO e CP ISTAT);
d) la valutazione delle competenze implica l'adozione di specifiche metodologie, riscontri e prove idonei a comprovare l’effettivo possesso.
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Accordo esami IeFP - elementi minimi comuni
ammissione degli allievi— oltre al rispetto del requisito della frequenza minima, formalizzazione del
raggiungimento degli esiti di apprendimento di cui agli standard formativi dei percorsi di IeFP nazionali e loro eventuali articolazioni regionali, sulla base delle valutazioni periodiche degli apprendimenti e del comportamento;
— per quanto riguarda i percorsi in regime di sussidiarietà integrativa, tale formalizzazione deve costituire atto specifico ulteriore e distinto dallo scrutinio di ammissione al quarto anno di Istruzione Professionale di Stato;
composizione della Commissione - fatto salvo quanto già previsto dal Dlgs 226/2005 e nel rispetto delle differenti modalità di composizione previste dalle normative regionali:
— almeno un componente in posizione di terzietà, o in qualità di Presidente della Commissione, o di commissario esterno (anche attribuibile ad esperti del mondo del lavoro), nominato dall’Amministrazione competente o comunque da essa autorizzato;
— garanzia del carattere collegiale, con presenza di almeno tre componenti per la validità delle operazioni;
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finalità e tipologia delle prove: — previsione di almeno un colloquio e di una prova professionale, finalizzati
all’accertamento delle diverse dimensioni di base e tecnico professionali degli standard formativi regionali, definiti nel rispetto degli standard formativi nazionali;
— la dimensione tecnico-professionale costituisce l’elemento fondamentale di riferimento dell’esame e può fornire anche elementi di accertamento per quella di base, anche attraverso forme di accertamento e valutazioni integrate rispetto alle due dimensioni (tecnico-professionali e di base);
configurazione della prova professionale:— deve avere ad oggetto competenze tecnico professionali caratterizzanti e
specifiche del Profilo e non solo quelle comuni o ricorrenti anche in altri profili;— deve avere carattere pratico / prestazionale, coerente con la diversa
caratterizzazione degli standard tecnico-professionali e di base di riferimento al titolo di Qualifica o Diploma Professionale e non solo nella forma di colloquio o test;
— i criteri e gli indicatori della valutazione possono essere determinati in rapporto agli “ambiti di esercizio” dello standard di riferimento;
— deve possedere un peso almeno pari al 50% del totale delle prove previste, calcolato a prescindere dall’eventuale punteggio di ammissione.
Accordo esami IeFP - elementi minimi comuni
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Accordo esami IeFP - elementi minimi comuni
modalità di accertamento: — devono essere finalizzate al riscontro delle competenze degli standard formativi
nazionali e regionali e non solo di elementi di conoscenza ed abilità;
attestazione: — a conclusione dell’esame con esito positivo è rilasciato il relativo titolo, il cui format
di riferimento è quello previsto dal D.I. 11 novembre 2011;
periodo di svolgimento: — al fine di assicurare l’avvio contemporaneo dei percorsi del secondo ciclo, gli esami
conclusivi dei percorsi di IeFP vengono svolti entro l’inizio dell’anno scolastico successivo. Deroghe a tale data sono ammissibili in presenza di situazioni specifiche adeguatamente motivate.
clausola di salvaguardia:— “le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente
Accordo nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti”
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Sistema di IeFP: nuovi livelli di definizione regolamentare
In applicazione delle previsioni del c. 10 dell’art. 1 del DLgs. n. 226/2005, un GT congiunto Regioni – MIUR sta lavorando alla definizione di una bozza di Accordo e relativo documento tecnico sui passaggi reciproci tra i percorsi di Istruzione e quelli di IeFP nell’ambito del secondo ciclo.
Tale Accordo:
a)pone termine all’attuale dislivello anche regolamentare tra i due sistemi;
b)definisce il processo del riconoscimento dei crediti formativi, in rapporto agli apprendimenti acquisiti, descritti in termini di competenze, conoscenze ed abilità, indipendentemente dalle diverse modalità e durate dei percorsi;
c)prevede fasi e modalità condivise, nonché format attestativi comuni ai due sistemi.
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Sistema di IeFP: nuovi livelli di definizione regolamentare
Gli Accordi di messa a regime del sistema di IeFP, recepiti con D.I. 11 novembre 2011, prevedono la manutenzione e l’aggiornamento del Repertorio delle Figure delle Qualifiche e dei Diplomi Professionali (ad oggi 21+22)
Tale processo si interconnette a quello dell’implementazione del “Repertorio nazionale dei titoli e delle qualificazioni professionali”, relativamente a cui è attivo dal 2013 un GT congiunto Regioni – MLPS, nell’ambito del percorso di attuazione del D.Lgs. 13/2013 e di uno specifico cronoprogramma concordato con l’UE.