Seminar on Legal, Economic in PPP Projects

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1 5° MASTER DIRITTO E IMPRESA de Il Sole 24 Ore LE JOINT VENTURES Milano, 24 gennaio 2007 Avv. Silvano Donato Lorusso Avv. Alessandro Benedetti [email protected] TONUCCI & PARTNERS [email protected] www.tonucci.it

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Joint ventures

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5° MASTER DIRITTO E IMPRESA de Il Sole 24 Ore

LE JOINT VENTURES

Milano, 24 gennaio 2007

Avv. Silvano Donato Lorusso Avv. Alessandro Benedetti [email protected] TONUCCI & PARTNERS

[email protected]

www.tonucci.it

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• Concetto di Concetto di Joint VentureJoint Venture

• Tipologie di soci e diversità di obiettiviTipologie di soci e diversità di obiettivi

• Ciclo di vita di una Ciclo di vita di una Joint VentureJoint Venture

• Impianto contrattualeImpianto contrattuale

• Conflitto, Conflitto, Escalation Escalation e Risoluzionee Risoluzione

• ExitExit

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Origine storica del fenomenoOrigine storica del fenomeno

Le Joint Venture hanno origine nel Regno Unito

Nel Medioevo

In materia di trasporti marittimi, per il commercio d’oltremare, i cd merchant ventures si associavano per il compimento di una singola spedizione

Stati Uniti d’America

XX secolo

Il fenomeno della cooperazione tra imprese si sviluppa in campo petrolifero, per via degli ingenti investimenti economici necessari

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Origine economica del fenomenoOrigine economica del fenomeno

La Joint Venture nasce dalla necessità / opportunità di cooperazione tra soggetti

Possibili ragioni:

- necessità di una specializzazione tecnica non presente nella singola impresa

- evitare un impegno eccessivo di capitali di rischio

- possibilità di prolungare la profittevolezza del know how dell’impresa

- delocalizzazione delle strutture produttive dell’impresa

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Perché una Joint Venture, quindi?Perché una Joint Venture, quindi?• A & B esplorano insieme un nuovo mercato o un nuovo prodotto

• A & B cooperano per lo svolgimento in comune di determinate attività utili ad entrambe

• A possiede il Know-how o il complesso produttivo, B ha il capitale

• Ripartizione dei rischi e distribuzione degli oneri finanziari

• Distribuzione dei rischi (di perdita) e rispettivamente costi (di sviluppo)

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In sostanza…..

OTTENERE UN PIU’ ELEVATO LIVELLO DI REDDITIVITA’

DELL’AZIENDA

OTTENERE UN PIU’ ELEVATO LIVELLO DI REDDITIVITA’

DELL’AZIENDA

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La cooperazione può essere considerata una opportunità

Per una attività prolungataPer un unico affareEs. delocalizzazione con partner

stranieroEs. partecipazione ad una gara

d’appalto

In ogni caso, si pone il problema della

DISCIPLINA DELL’ACCORDO TRA LE PARTI

Tutte le forme tecniche di cooperazione, vedremo, possono

riguardare uno e l’altro caso

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Cooperazione per un unico affareCooperazione per un unico affare

Caratteristiche:

I soggetti coinvolti desiderano mantenere la piena autonomia finanziaria e gestionale

E desiderano mantenere autonomamente i rapporti con i terzi, tranne che con il committente

(e quindi con banche, fornitori, assicurazioni, lavoratori…)

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Cooperazione per una attività prolungata

Cooperazione per una attività prolungata

Caratteristiche:

E’ NECESSARIA, NORMALMENTE, UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA STABILE, FUNZIONALE E, AL

TEMPO STESSO, SEMPLICE E FLESSIBILE

E’ NECESSARIA, NORMALMENTE, UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA STABILE, FUNZIONALE E, AL

TEMPO STESSO, SEMPLICE E FLESSIBILE

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Che cos’è una Joint Venture („JV”)?

Non esiste una definizione legislativa di Joint Venture

Prima definizione, in Italia, in giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. III, 17 maggio

2001 n. 6757

…forme di associazione temporanea di imprese finalizzate all’esercizio di una

attività economica in un settore di comune interesse, nelle quali le parti prevedono la costituzione di una società di capitali, con autonoma personalità giuridica, alla quale

affidare la conduzione dell’iniziativa congiunta

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…Che cos’è una Joint Venture („JV”)?…

In ambito pubblicistico, si parla di Joint Venture in termini di

Raggruppamento temporaneo di imprese per la partecipazione agli appalti e per

l’esecuzione di opere pubbliche

Fonti normative: Legge n. 584 / 1977;

Legge n. 687 / 1984;

Legge n. 80 / 1987;

Legge n. 55 / 1990;

Tutte abrogateD.Lgs. 406 / 1991

E, dopo ulteriori modifiche e novelle

Legge Merloni (ter) – n. 415 del 1998,

D.P.R. n. 544 del 1999 e succ. modifiche

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Legge Merloni

Elementi fondamentali

Legge Merloni

Elementi fondamentali

Vengono introdotti i concetti di

Raggruppamento OrizzontaleOrizzontale e Raggruppamento VerticaleVerticale di imprese

Due o più imprese decidono, per esigenze tecnico-finanziarie o per semplice convenienza

economica, di collaborare temporaneamente per la realizzazione di un’opera tecnicamente

non complessa, omogenea

Il risultato è una sommatoria di competenze omogenee

“suddivisione quantitativa delle attività” (De Marinis-Tupponi)

Le imprese presentano caratteristiche non omogenee: ognuna è specializzata

in un determinato settore

Sommatoria di competenze disomogenee (tecnicamente

complementari)

“suddivisione qualitativa delle attività” (De Marinis-

Tupponi)

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Stazione appaltante

Impresa A Impresa B Impresa C

L’impresa B è nominata capofila ed ha le stesse specializzazioni delle altre imprese cooperanti

Schema di raggruppamento orizzontaleSchema di raggruppamento orizzontale

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Stazione appaltante

Impresa B Impresa C Impresa D

L’impresa A è nominata capofila.Le imprese cooperanti hanno specializzazioni diverse

Schema di raggruppamento verticaleSchema di raggruppamento verticale

Impresa A - Capofila

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Il regime di responsabilità nel pubblicoIl regime di responsabilità nel pubblico

In caso di raggruppamento orizzontale

In caso di raggruppamento verticale

Il legislatore ha previsto una responsabilità solidale di tutti i

partecipanti

Il legislatore ha previsto una responsabilità solidale della

mandante inadempiente e della mandataria

Distinzione tra responsabilità solidale in senso stretto e

fidejussoria

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Disciplina del fallimento della mandanteDisciplina del fallimento della mandante

In caso di fallimento di una delle imprese mandanti, ovvero qualora si tratti di una impresa

individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare,

L’impresa capogruppoL’impresa capogruppo, ove non indichi altre impresa subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla è tenuta alla

esecuzioneesecuzione direttamente o a mezzo di altre imprese mandanti, purché queste abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai

lavori ancora da eseguire

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Disciplina del fallimento della mandatariaDisciplina del fallimento della mandataria

In caso di fallimento dell’impresa mandataria, ovvero qualora si tratti di imprese individuali in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, la stazione appaltante ha facoltàha facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria, purchè abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire, ovvero di recedere recedere dall’appaltodall’appalto.

La normativa sui lavori pubblici prevede la facoltà per l’ente appaltante di recedere dal contratto, oppure proseguire con altra impresa subentrante, la quale non necessariamente deve essere scelta tra le imprese appartenenti al raggruppamento temporaneo

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* * * * * * ** * * * * * *

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…torniamo all’ambito privatistico……torniamo all’ambito privatistico…

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Distinzioni generali:

•Joint venture societarie

•Joint venture contrattuali (Trasf. tecnologia, ATI, patti di non concorrenza)

Forma giuridica: in principio qualsiasi forma giuridica è possibile (AG, GmbH, GmbH & Co KG, S.p.A., S.r.l., SE, Ltd., B.V.); nella maggior parte dei casi GmbH o S.r.l.

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JOINT VENTURE

CONCETTO: FORMA DI COOPERAZIONE TRA IMPRESE

SOCIETA’ COMUNE

EQUITY JOINT VENTURE o INCORPORATED JOINT

VENTURE

INVESTIMENTO in “EQUITY”

JOINT SUBSIDIARY, SOCIETA’ MISTA

COOPERAZIONE DI NATURA TEMPORANEA

CONTRACTUAL JOINT VENTURE o UNINCORPORATED

JOINT VENTURE

NO INVESTIMENTO IN EQUITY

NO AUTONOMA RESPONSABILITA’ GIURIDICA

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L’accordo tra le imprese co-venturer

L’accordo tra le imprese co-venturer

Può portare alla costituzione di

1. Una nuova società

2. Un consorzio o società consortile

3. Un raggruppamento o “ati”

4. Una associazione in partecipazione

1. Una nuova società

2. Un consorzio o società consortile

3. Un raggruppamento o “ati”

4. Una associazione in partecipazione

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1.

Una nuova società

Autonoma rispetto ai soci, che stipula contratti con i terzi (es. appalti) e, quindi, realizza con la propria organizzazione l’opera o il servizio, avvalendosi dei finanziamenti e/o del know how delle imprese socie

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2.

Un consorzio o una società consortile

Sebbene non si tratti degli strumenti ottimali, offrono una discreta efficacia

per il coordinamento delle attività delle imprese consorziate e per la gestione congiunta dei rapporti con i terzi

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2.

…Un consorzio o una società consortile…

ConsorzioConsorzio

In senso strettoIn senso stretto

Con attività esternaCon attività esterna

Art. 2602 c.c.: “Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate delle rispettive imprese”

Art. 2612 c.c.: “Se il contratto prevede l’istituzione di un ufficio destinato a svolgere una attività con i terzi, un estratto…deve essere depositato per l’iscrizione presso il registro delle imprese…”

Art. 2614 c.c. “Fondo consortile. I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo”.

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3. Un raggruppamento o associazione temporanea di imprese

La disciplina per tali tipologie di raggruppamenti, dettata per l’ipotesi di appalti pubblici, può

applicarsi anche all’appalto tra privati (Rubino Sammartano)

In questi casi le imprese raggruppate operano per mezzo di una società capofila,

cui conferiscono un

Mandato ad operare in nome e per conto delle mandanti, anche nei rapporti con il committente

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4. Una associazione in partecipazione

Nozione

Art. 2549 c.c. “Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari vero il corrispettivo di un

determinato apporto” (denaro, forza lavoro, know how…)

Il rapporto tra appaltatore e imprenditoriappaltatore e imprenditori

assume una rilevanzarilevanza esclusivamente internainterna

Il rapporto tra committente ed appaltatore

rimane invariato:

Soltanto l’associante resta responsabile nei confronti del committente

L’eventuale inadempimento degli associati rimane un fatto di mera rilevanza interna

Il committente può contare esclusivamente sulle garanzie offerte dal patrimonio dell’appaltatore

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4. Una associazione in partecipazione

La giurisprudenza, tuttavia,

Non considera l’associazione in partecipazione come una forma di collaborazione tra imprese, quanto, piuttosto,

UN ACCORDO TRA UNA IMPRESA ED UN FINANZIATORE ESTERNOUN ACCORDO TRA UNA IMPRESA ED UN FINANZIATORE ESTERNO

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JV CONTRATTUALEJV CONTRATTUALE

Il contenuto essenziale dell’accordo

Le finalità dell’accordo

La struttura organizzativa comune

Il regime delle responsabilità dei partecipanti

La costituzione di un fondo comune *

La misura della partecipazione ai risultati **

La clausola compromissoria

Le finalità dell’accordo

La struttura organizzativa comune

Il regime delle responsabilità dei partecipanti

La costituzione di un fondo comune *

La misura della partecipazione ai risultati **

La clausola compromissoria

* per le spese del “progetto”, normalmente si forma versando una percentuale dei pagamenti riscossi dal committente, via via che i lavori avanzano

** normalmente la partecipazione è proporzionale alle prestazioni effettuate da ciascun venturer

Page 30: Seminar on Legal, Economic in PPP Projects

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JV CONTRATTUALEJV CONTRATTUALE

Il funzionamento

E’ opportuno che si preveda la costituzione di un “organo” comune

Es. Un comitato di gestione

Es. una società

Non confondiamola con la JV societaria: qui la società serve serve soltanto a gestiresoltanto a gestire la JV, e non partecipa all’attività oggetto

del contratto

Generalmente ad una delle parti viene Generalmente ad una delle parti viene conferito un mandato ad operare verso conferito un mandato ad operare verso l’esterno, per conto di tutti i partecipantil’esterno, per conto di tutti i partecipanti

Page 31: Seminar on Legal, Economic in PPP Projects

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JV CONTRATTUALEJV CONTRATTUALE

Responsabilità

(in generale)

Tutta la struttura della JV viene realizzata sulla base delle esigenze dei terzi nonché in considerazione dell’attività concreta da svolgersi

E’ molto importante stabilire regole molto dettagliate sui compiti e sulla responsabilità dei singoli partecipanti

Di norma:

Il committente pretende la responsabilità solidale di

tutti i partecipanti

Nei rapporti interni si conviene l’esclusione della responsabilità solidale e ciascun soggetto risponde limitatamente alle obbligazioni relative alla propria attività

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La disciplina delle responsabilità all’esternoSi è già visto come, nel pubblico, il regime della responsabilità sia sufficientemente chiaro

Nel privato, la questione si complica AUTONOMIA CONTRATTUALEAUTONOMIA CONTRATTUALE

Perciò, le parti devono ben disciplinare questo aspetto e…

…farne prendere atto nel contratto al soggetto committente, al terzo

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La disciplina delle responsabilità all’esterno

!ATTENZIONE!

In caso di mancata disciplina, o di disciplina lacunosa, può applicarsi, ragionevolmente, la responsabilità solidale

Art. 1294 c.c. “I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titoloo dal titolo non risulta diversamente”.

In effetti, all’esterno l’obbligazione della Joint Venture può ben essere percepita come Obbligazione indivisibileObbligazione indivisibile

Art. 1316 c.c. “L’obbligazione è indivisibile quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti”.

. . . . . . . . .

Page 34: Seminar on Legal, Economic in PPP Projects

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La disciplina delle responsabilità all’esterno

. . . . . . .

Conseguenza della indivisibilità della obbligazione è che

Il committente avrà la possibilità, in caso di inadempimento di non scarsa importanza da parte di una o più imprese riunite, di chiedere

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

RISARCIMENTO DEL DANNO

Ma, come si qualifica la responsabilità nei confronti del terzo, in caso di inadempimento?

A . Pro parte (Astolfi)A . Pro parte (Astolfi)

B . Solidale (Iudica)B . Solidale (Iudica)

Due indirizzi in dottrinaDue indirizzi in dottrina

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La disciplina delle responsabilità all’esterno

A . Pro parteA . Pro parte Il risarcimento deve essere frazionatoIl risarcimento deve essere frazionatoSoltanto le imprese

inadempienti sono ritenute responsabili

Soltanto le imprese inadempienti sono ritenute

responsabili

Ragionevole: pensa alle JV verticaliRagionevole: pensa alle JV verticali

Non esecuzioneNon esecuzione

Solo se l’inadempimento è generalizzato:

Solo se l’inadempimento è generalizzato:

Responsabilità solidaleResponsabilità solidaleB . SolidaleB . Solidale

L’obbligazione è indivisibile (cfr. art. 1316, c.c., supra)L’obbligazione è indivisibile (cfr. art. 1316, c.c., supra)

CHI RIMANE ADEMPIE!CHI RIMANE ADEMPIE!

in senso strettoin senso stretto

fidejussoriafidejussoria

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La disciplina delle responsabilità all’esterno

Il pensiero di Galgano, a questo proposito:Il pensiero di Galgano, a questo proposito:

“la richiesta del committente ad uno qualsiasi degli appaltatori di eseguire l’intero la richiesta del committente ad uno qualsiasi degli appaltatori di eseguire l’intero appalto potrebbe configurarsi come una violazione del principio di buona fede appalto potrebbe configurarsi come una violazione del principio di buona fede

contrattualecontrattuale”

“la richiesta del committente ad uno qualsiasi degli appaltatori di eseguire l’intero la richiesta del committente ad uno qualsiasi degli appaltatori di eseguire l’intero appalto potrebbe configurarsi come una violazione del principio di buona fede appalto potrebbe configurarsi come una violazione del principio di buona fede

contrattualecontrattuale”

In effetti, pretendere l’esecuzione di una prestazione, pur nella consapevolezza della impossibilità per l’impresa di eseguirla, determinerebbe, in ogni caso, l’inesigibilità

della stessa.

In effetti, pretendere l’esecuzione di una prestazione, pur nella consapevolezza della impossibilità per l’impresa di eseguirla, determinerebbe, in ogni caso, l’inesigibilità

della stessa.

Ciò chiarisce quanto problematico sia ovviare, in giurisprudenza, alle lacune della disciplina contrattuale in proposito

Ciò chiarisce quanto problematico sia ovviare, in giurisprudenza, alle lacune della disciplina contrattuale in proposito

Page 37: Seminar on Legal, Economic in PPP Projects

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Joint Ventures internazionali

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Joint Ventures internazionali

Nascono dall’esigenza / opportunità di pensare alla commercializzazione all’estero di prodotti e/o

servizi

Nascono dall’esigenza / opportunità di pensare alla commercializzazione all’estero di prodotti e/o

servizi

Generalmente, il processo si sviluppa in 4 fasi:Generalmente, il processo si sviluppa in 4 fasi:

• Scelta del mercato di riferimento• Scelta della forma di “ingresso” nel mercato• Realizzazione di un piano commerciale di penetrazione• Scelte di marketing

• Scelta del mercato di riferimento• Scelta della forma di “ingresso” nel mercato• Realizzazione di un piano commerciale di penetrazione• Scelte di marketing

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Joint Ventures internazionali: forme di “ingresso”

Quali sono le principali analisi Quali sono le principali analisi da svolgere?da svolgere?

Quali sono gli obiettivi dell’impresa?Quali sono gli obiettivi dell’impresa?

Ci sono dei limiti politici e legislativi nel Paese in cui si intende sviluppare il progetto (target)?

Ci sono dei limiti politici e legislativi nel Paese in cui si intende sviluppare il progetto (target)?

Il Paese target offre sufficienti garanzie di stabilità economica e politica?

Il Paese target offre sufficienti garanzie di stabilità economica e politica?

Comparazione tra prodotto e relativo livello di concorrenzaComparazione tra prodotto e relativo livello di concorrenza

Esistono limiti all’entrata nel Paese target? (es. barriere doganali)

Esistono limiti all’entrata nel Paese target? (es. barriere doganali)

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Joint Ventures internazionali

Due casi emblematiciDue casi emblematici

AlbaniaAlbania CinaCina

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Joint Ventures internazionali

Albania Albania

Assenza di regolamentazione particolare con riguardo alle Joint

Venture tra imprenditori privati

Si applicano le norme generali in materia di contratti o di società commerciali a seconda del tipo di JV di interesse

Si applicano le norme generali in materia di contratti o di società commerciali a seconda del tipo di JV di interesse

E’ quindi possibile che due società realizzino una JV senza provvedere alla registrazione né alla costituzione di una nuova società, ovvero costituendo e registrando un nuovo soggetto

giuridico presso il Tribunale locale

In caso di IV tra impresa straniera e impresa statale albanese

In caso di IV tra impresa straniera e impresa statale albanese

Decreto del Consiglio dei Ministri n. 93

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Joint Ventures internazionali

1. Approvazione del Ministro

competente e dell’Agenzia

Nazionale per le Privatizzazioni

2. Approvazione del Consiglio

dei Ministri, se la JV coinvolge settori strategici nell’economia

del Paese

necessarianecessaria

eventualeeventuale

Joint Venture Autorità competenti per l’approvazione

Informazioni per l’approvazione

Tra privatiTra privati Non previste Non previste

Tra investitore Tra investitore straniero ed straniero ed

impresa statale impresa statale albanesealbanese

- Ministro competente a supervisionare l’attività del partner statale- Agenzia Nazionale per le Privatizzazioni- Consiglio dei Ministri (settori strategici)

- Dati identificativi dei partecipanti

- Contratto fra le parti

- Statuto della Società

- Studio di fattibilità con descrizione dettagliata della proposta tecnica e di investimento

- Documentazione relativa alla capacità dei partners stranieri

- Valutazione conferimenti al capitale societario

Page 43: Seminar on Legal, Economic in PPP Projects

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Joint Ventures internazionali

CinaCina L’esempio della Equity Joint Venture, costituita senza

alcun diniego

Si tratta di una società a responsabilità limitata di

diritto cinese

Si tratta di una società a responsabilità limitata di

diritto cinese

-1 o più soci cinesi

-1 o più soci stranieri

-1 o più soci cinesi

-1 o più soci stranieri

Costituzione

Il partner cinese presenta:

1. proposta di progetto;

2. studio di fattibilità preliminare;

3. lettera di intenti sottoscritta da tutte le

potenziali parti del progetto;

4. ricerche di mercato preliminari

5. Opinioni dai dipartimenti cinesi incaricati

Il tutto va al SDPC (State Development Planning

Commission) o alla commissione locale

competente

PRIMA REVISIONE

Page 44: Seminar on Legal, Economic in PPP Projects

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Joint Ventures internazionali

(Cina)(Cina)

Se i documenti prodotti sono soddisfacenti

Viene emessa una

“lixianglixiang”

Approvazione preliminare

Con questa approvazione il partner cinese può cominciare

le negoziazioni di dettaglio con gli

stranieri

Preparazione dello studio di fattibilità dettagliato, ed invio dello stesso ai

principali dipartimenti governativi ed unità responsabili per i differenti aspetti

della JV

Page 45: Seminar on Legal, Economic in PPP Projects

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Joint Ventures internazionali

(Cina)(Cina)

Approvazione di progetto e studio di

fattibilità

Deposito presso il Ministero per l’industria e il commercio (SAIC) o l’ufficio di rappresentanza locale

(AIC), la richiesta per la prenotazione del possibile nomepossibile nome della JV

Negoziazione e redazione del contratto

Presentazione all’ufficio competente, di:

1.contratto,

2. Statuto,

3. Studio di fattibilità,

4. Lettera di solvibilità del partner straniero,

5. Lista dei direttori iniziali della JV,

6. Opinioni di tutti gli uffici pubblici competenti

Certificato di approvazione

Segue: registrazione presso l’ufficio AIC, che

emetterà la

Business licenceBusiness licence

Segue: registrazione presso l’ufficio AIC, che

emetterà la

Business licenceBusiness licence

Page 46: Seminar on Legal, Economic in PPP Projects

46

Joint venture societaria

Approfondimenti

Page 47: Seminar on Legal, Economic in PPP Projects

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Differenze tra partner industriali e partner finanziari

Soci industriali Soci finanziari

Creazione

Fase Operativa

Exit

Procura un affare operativo

Conferisce il Capitale

Rafforrzamento dell‘impresa principale

Cash-Flow,Valorizzazione della JV

L‘ Exit è spesso un ripiego rispetto ad un conflitto;

Spesso preferisce l‘Opzione Call

L‘Exit è un evento programmato;

Spesso preferisce Put-Option o un diritto di covendita

Page 48: Seminar on Legal, Economic in PPP Projects

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Strutturazione (a) –conferimenti

A B

JV

€ €

100 %

Imprese

A + B fondano una NewCo, effettuano i conferimenti, La NewCo compera delle società o delle aziende

Atto di compravendita con terzi:Acquisizione dell’impresa

Page 49: Seminar on Legal, Economic in PPP Projects

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Strutturazione (b) - conferimenti di beni

A + B conferiscono nellaSocietà i rispettivi patrimoni Immobilizzati (esistenti o qui costituiti), ricevono in cambio una Quota della Società(problema: quotazione)

A B

50 %50 %

JV

Page 50: Seminar on Legal, Economic in PPP Projects

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Strutturazione (c) – Coinvolgimento di investitori finanziari in

imprese esistenti

A B

TARGET

100 %

Variante 1: A vende a B 50 % della partecipazione nella società bersaglio

Variante 2: A delibera un aumento di capitale, a seguito del quale B verrà ammessa come nuovo socio.

B effettua i conferimenti, acquisisce una quota della Società e una percentuale di ALa partecipazione nella JV si riduce corrispondentemente

A B

JV

50 % 50 %€

Page 51: Seminar on Legal, Economic in PPP Projects

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Costituzione – Rapporti contrattualiLettera di Lettera di

intentiintenti

Contratto di Contratto di Joint VentureJoint VentureJV-Partner (A) JV-Partner (B)

SocietàSocietà- Quota sociale- Contratti accessori Licenza Fornitura Locazione

- Quota sociale- Contratti di finanziamento

Atto costitutivo (Statuto)- Patti Parasociali - Governance

Page 52: Seminar on Legal, Economic in PPP Projects

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Lettera di Lettera di intentiintenti

Obbligarsi reciprocamente per la redazione dello studio di fattibilità

Prevedere la struttura della società che si andrà a costituire

Prevedere il contenuto dei contratti a latere di quello costitutivo della società

Tutele per la mancata realizzazione delle JV o per il caso di abbandono delle trattative

Impegno di durata della negoziazione e riservatezza

Page 53: Seminar on Legal, Economic in PPP Projects

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Contratto di Contratto di Joint VentureJoint Venture Elementi essenziali

1. Definizione dei poteri di gestione

2. Dichiarazioni e garanzie

3. Clausole di non concorrenza

4. Limiti al trasferimento delle quote/azioni

5. Clausole di scioglimento della società

1. Definizione dei poteri di gestione

2. Dichiarazioni e garanzie

3. Clausole di non concorrenza

4. Limiti al trasferimento delle quote/azioni

5. Clausole di scioglimento della società

Page 54: Seminar on Legal, Economic in PPP Projects

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Contratto di Contratto di Joint VentureJoint Venture

1. Definizione dei poteri di gestione1. Definizione dei poteri di gestione

Nelle JV per la realizzazione di un progetto comune, anche il socio di minoranza richiede che gli venga garantito un certo potere di controllo

e/o di veto sulle principali decisioni

Distribuzione dei poteri ai membri del

CDA

Distinzione delle materie riservate al CDA e

riservate all’assemblea

CDA: simul stabunt, simul cadent

Decisioni prese all’unanimità e previsioni di maggioranze

qualificate

Casting voteCasting vote

Page 55: Seminar on Legal, Economic in PPP Projects

55

METODI PER REALIZZARE IL CONTROLLO CONGIUNTO

QUOTE UGUALI: E’ ANCORA NECESSARIO?

QUOTE DIVERSE:

SOCIO DI MINORANZA: - NOMINA DI UN CERTO NUMERO DI

MEMBRI ORGANO AMMINISTRATIVO

- DIRITTO DI VETO SU DETERMINATE

DECISIONI

DOVE?

STATUTO?

ALTRO DOCUMENTO?

RIPARTIZIONE RUOLI TRA PARTNERS

ESEMPIO

GESTIONE TECNICA GESTIONE STRATEGICO-

COMMERCIALE

Page 56: Seminar on Legal, Economic in PPP Projects

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Contratto di Contratto di Joint VentureJoint Venture

1. Definizione dei poteri di gestione1. Definizione dei poteri di gestione

I patti parasociali

Vi sono elementi che è opportuno inserire nell’Atto costituivo, nello

Statuto, nel contratto di JV

Tuttavia, i patti parasociali possono rappresentare uno

strumento per “affinare” l’accordo dei

partners

Si tratta di accordi separati che possono regolare i rapporti tra le società madri o tra queste e la

società comune.

Page 57: Seminar on Legal, Economic in PPP Projects

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Art. 2341-bis  

Patti parasociali

- I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:

a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;

b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;

c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.

Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni.(3)

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo.

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Contratto di Contratto di Joint VentureJoint Venture

2. Dichiarazioni e garanzie2. Dichiarazioni e garanzie

Sulla sussistenza / insussistenza di circostanze di fatto e di diritto che potrebbero compromettere la validità del contratto di JV, arrecare danno alla società, compromettere lo

svolgimento delle attività oggetto della JV

Boiler plate clauses

Business committments

ComplianceIndemnifications

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Contratto di Contratto di Joint VentureJoint Venture

3. Clausole di non concorrenza3. Clausole di non concorrenza

Considerato il rapporto fiduciario alla base del contratto di JV, è opportuno l’inserimento di

clausole che prevedano l’obbligo dei partners di astenersi da qualsiasi attività che possa essere

confliggente con il progetto comune e che obblighino a non assumere comportamenti in

concorrenza con l’attività della società

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Contratto di Contratto di Joint VentureJoint Venture

4. Limiti al trasferimento delle quote/azioni

4. Limiti al trasferimento delle quote/azioni

E’ possibile escludere la circolazione, o prevedere dei limiti alla libera trasferibilità mediante

Clausole di gradimento

Con le quali si impone il preventivo parere e consenso di un organo sociale o degli

altri soci

Clausole di prelazione

Con cui si obbliga il socio che vuole vendere la propria partecipazione ad offrirla

preventivamente agli altri soci

Page 61: Seminar on Legal, Economic in PPP Projects

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Contratto di Contratto di Joint VentureJoint Venture

5. Clausole di scioglimento della società5. Clausole di scioglimento della società

I motivi che possono dar luogo allo scioglimento sono riconducibili a due distinte fattispecie

Inadempimento continuato di una delle parti alle proprie obbligazioniInadempimento continuato di una delle parti alle proprie obbligazioni

Verificarsi di situazioni tali che non consentano ai partner di continuare a

collaborare nell’ambito della JV

Verificarsi di situazioni tali che non consentano ai partner di continuare a

collaborare nell’ambito della JV

Page 62: Seminar on Legal, Economic in PPP Projects

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Contratto di Contratto di Joint VentureJoint Venture

Individuazione dei singoli casi che possono sostanziare

i motivi per porre termine anticipatamente alla JV, e quindi predefinizione di

condizioni, termini e modalità DeadlockDeadlock HardshipHardship

Si verifica quando i rappresentanti dei partner nel CDA o nell’assemblea

non siano in grado di trovare un accordo su una

decisione

Si verifica un evento non contemplato, non

previsto e quindi non prevedibile dalle parti

all’atto della sottoscrizione del JV

agreement

In entrambi i casi (come anche in caso di

inadempimento) se si vuole ovviare alla dissolution si

deve indicare nel contratto la possibilità di uscita di uno

dei soci attraverso l’acquisto delle quote / azioni dell’altro

. . . . . . .. . . . . . .

Page 63: Seminar on Legal, Economic in PPP Projects

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Contratto di Contratto di Joint VentureJoint Venture

Put option: diritto di uno dei soci di vendere le proprie

quote / azioni (obbligo dell’altro di acquistare)

Call option: diritto di uno dei soci di acquistare le azioni / quote dell’altro (obbligo rispettivo a

vendere)

Normalmente, in caso di inadempimento, sarà il socio

adempiente ad avere il diritto ad acquistare

In caso di deadlock, si osservano le seguenti problematiche:

Determinazione del soggetto che esce dalla JV

Determinazione del prezzo di uscita

Page 64: Seminar on Legal, Economic in PPP Projects

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Aum

ento

di v

alor

e

Ciclo di vita di una JV

Tempo

Creazione

Fase dellaoperatività

Uscita

Page 65: Seminar on Legal, Economic in PPP Projects

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Ciclo di vita di una JV

Fase 1

Creazione

Strutturazione

Sottoscrizione del contratto di Joint Venture

Costituzione dell’organismo societario

Fase 2

Fase Operativa

Amministrazione ordinaria

Sviluppo / Finanziamento

Deliberazioni Societarie

Controllo

Fase 3

Exit

Put / Call

Vendita (Trade Sale) a terzi

Quotazione in borsa

Liquidazione / frazionamento reale

Page 66: Seminar on Legal, Economic in PPP Projects

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Conflitti ed Escalation

Escalation

Futuro della JV?

Management Dissenso

CDA o organo dirigente

Dissenso

1. Soci industriali Dissenso

2. Soci Finanziari Dissenso

Blocco (Dead Lock)

Page 67: Seminar on Legal, Economic in PPP Projects

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Risoluzione del Conflitto

• Voto decisionale („Casting Vote“) evt. combinato con il diritto di vendita (Opzione Put) o il diritto di acquisto (Opzione Call)

• Arbitro esterno (collegio arbitrale / Camera Arbitrale Mi, Innsbruck, Ginevra)

• Risoluzione / Frazionamento reale

Page 68: Seminar on Legal, Economic in PPP Projects

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Exit – Varianti positive• Un JV-Partner subentra nella partecipazione di un altro (come

conseguenza di un‘opzione Put o Call oppure di un accordo ad-hoc) (Attenzione: controllo antitrust!)

• Quotazione (IPO)

• Vendita della JV Company a terzi (Trade Sale)

• Socio industriale

• Socio finanziario

Page 69: Seminar on Legal, Economic in PPP Projects

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Brevissimi cenni

agli aspetti fiscali in materia di JV

Brevissimi cenni

agli aspetti fiscali in materia di JV

Contractual Joint VentureContractual Joint Venture Corporate JVCorporate JV

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I venturers sono economicamente, giuridicamente e contabilmente unici responsabili all’esterno

I venturers sono economicamente, giuridicamente e contabilmente unici responsabili all’esterno

Pertanto, per il fisco la Contractual JV non esistenon esistePertanto, per il fisco la Contractual JV non esistenon esiste

Tranne i casi in cui l’amministrazione finanziaria ravvisi ed accerti l’esistenza di un

autonomo centro di imputazione

(art. 5, TUIR)

Vertendosi in materia di società, la JV verrà tassata in base alla legislazione dello

Stato in cui è costituita

Vertendosi in materia di società, la JV verrà tassata in base alla legislazione dello

Stato in cui è costituita

Imposizione fiscale nel paese in cui ha sedenel paese in cui ha sedeImposizione fiscale nel paese in cui ha sedenel paese in cui ha sede

Il venturer “straniero”, però, sarà tassato sugli utili nel suo paese

Pericoli di doppia imposizione:

convenzioni

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5° MASTER DIRITTO E IMPRESA de Il Sole 24 Ore

LE JOINT VENTURES

Milano, 24 gennaio 2007

Avv. Silvano Donato Lorusso Avv. Alessandro Benedetti [email protected] TONUCCI & PARTNERS

[email protected]

www.tonucci.it