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5° MASTER DIRITTO E IMPRESA de Il Sole 24 Ore
LE JOINT VENTURES
Milano, 24 gennaio 2007
Avv. Silvano Donato Lorusso Avv. Alessandro Benedetti [email protected] TONUCCI & PARTNERS
www.tonucci.it
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• Concetto di Concetto di Joint VentureJoint Venture
• Tipologie di soci e diversità di obiettiviTipologie di soci e diversità di obiettivi
• Ciclo di vita di una Ciclo di vita di una Joint VentureJoint Venture
• Impianto contrattualeImpianto contrattuale
• Conflitto, Conflitto, Escalation Escalation e Risoluzionee Risoluzione
• ExitExit
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Origine storica del fenomenoOrigine storica del fenomeno
Le Joint Venture hanno origine nel Regno Unito
Nel Medioevo
In materia di trasporti marittimi, per il commercio d’oltremare, i cd merchant ventures si associavano per il compimento di una singola spedizione
Stati Uniti d’America
XX secolo
Il fenomeno della cooperazione tra imprese si sviluppa in campo petrolifero, per via degli ingenti investimenti economici necessari
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Origine economica del fenomenoOrigine economica del fenomeno
La Joint Venture nasce dalla necessità / opportunità di cooperazione tra soggetti
Possibili ragioni:
- necessità di una specializzazione tecnica non presente nella singola impresa
- evitare un impegno eccessivo di capitali di rischio
- possibilità di prolungare la profittevolezza del know how dell’impresa
- delocalizzazione delle strutture produttive dell’impresa
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Perché una Joint Venture, quindi?Perché una Joint Venture, quindi?• A & B esplorano insieme un nuovo mercato o un nuovo prodotto
• A & B cooperano per lo svolgimento in comune di determinate attività utili ad entrambe
• A possiede il Know-how o il complesso produttivo, B ha il capitale
• Ripartizione dei rischi e distribuzione degli oneri finanziari
• Distribuzione dei rischi (di perdita) e rispettivamente costi (di sviluppo)
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In sostanza…..
OTTENERE UN PIU’ ELEVATO LIVELLO DI REDDITIVITA’
DELL’AZIENDA
OTTENERE UN PIU’ ELEVATO LIVELLO DI REDDITIVITA’
DELL’AZIENDA
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La cooperazione può essere considerata una opportunità
Per una attività prolungataPer un unico affareEs. delocalizzazione con partner
stranieroEs. partecipazione ad una gara
d’appalto
In ogni caso, si pone il problema della
DISCIPLINA DELL’ACCORDO TRA LE PARTI
Tutte le forme tecniche di cooperazione, vedremo, possono
riguardare uno e l’altro caso
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Cooperazione per un unico affareCooperazione per un unico affare
Caratteristiche:
I soggetti coinvolti desiderano mantenere la piena autonomia finanziaria e gestionale
E desiderano mantenere autonomamente i rapporti con i terzi, tranne che con il committente
(e quindi con banche, fornitori, assicurazioni, lavoratori…)
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Cooperazione per una attività prolungata
Cooperazione per una attività prolungata
Caratteristiche:
E’ NECESSARIA, NORMALMENTE, UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA STABILE, FUNZIONALE E, AL
TEMPO STESSO, SEMPLICE E FLESSIBILE
E’ NECESSARIA, NORMALMENTE, UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA STABILE, FUNZIONALE E, AL
TEMPO STESSO, SEMPLICE E FLESSIBILE
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Che cos’è una Joint Venture („JV”)?
Non esiste una definizione legislativa di Joint Venture
Prima definizione, in Italia, in giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. III, 17 maggio
2001 n. 6757
…forme di associazione temporanea di imprese finalizzate all’esercizio di una
attività economica in un settore di comune interesse, nelle quali le parti prevedono la costituzione di una società di capitali, con autonoma personalità giuridica, alla quale
affidare la conduzione dell’iniziativa congiunta
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…Che cos’è una Joint Venture („JV”)?…
In ambito pubblicistico, si parla di Joint Venture in termini di
Raggruppamento temporaneo di imprese per la partecipazione agli appalti e per
l’esecuzione di opere pubbliche
Fonti normative: Legge n. 584 / 1977;
Legge n. 687 / 1984;
Legge n. 80 / 1987;
Legge n. 55 / 1990;
Tutte abrogateD.Lgs. 406 / 1991
E, dopo ulteriori modifiche e novelle
Legge Merloni (ter) – n. 415 del 1998,
D.P.R. n. 544 del 1999 e succ. modifiche
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Legge Merloni
Elementi fondamentali
Legge Merloni
Elementi fondamentali
Vengono introdotti i concetti di
Raggruppamento OrizzontaleOrizzontale e Raggruppamento VerticaleVerticale di imprese
Due o più imprese decidono, per esigenze tecnico-finanziarie o per semplice convenienza
economica, di collaborare temporaneamente per la realizzazione di un’opera tecnicamente
non complessa, omogenea
Il risultato è una sommatoria di competenze omogenee
“suddivisione quantitativa delle attività” (De Marinis-Tupponi)
Le imprese presentano caratteristiche non omogenee: ognuna è specializzata
in un determinato settore
Sommatoria di competenze disomogenee (tecnicamente
complementari)
“suddivisione qualitativa delle attività” (De Marinis-
Tupponi)
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Stazione appaltante
Impresa A Impresa B Impresa C
L’impresa B è nominata capofila ed ha le stesse specializzazioni delle altre imprese cooperanti
Schema di raggruppamento orizzontaleSchema di raggruppamento orizzontale
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Stazione appaltante
Impresa B Impresa C Impresa D
L’impresa A è nominata capofila.Le imprese cooperanti hanno specializzazioni diverse
Schema di raggruppamento verticaleSchema di raggruppamento verticale
Impresa A - Capofila
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Il regime di responsabilità nel pubblicoIl regime di responsabilità nel pubblico
In caso di raggruppamento orizzontale
In caso di raggruppamento verticale
Il legislatore ha previsto una responsabilità solidale di tutti i
partecipanti
Il legislatore ha previsto una responsabilità solidale della
mandante inadempiente e della mandataria
Distinzione tra responsabilità solidale in senso stretto e
fidejussoria
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Disciplina del fallimento della mandanteDisciplina del fallimento della mandante
In caso di fallimento di una delle imprese mandanti, ovvero qualora si tratti di una impresa
individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare,
L’impresa capogruppoL’impresa capogruppo, ove non indichi altre impresa subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla è tenuta alla
esecuzioneesecuzione direttamente o a mezzo di altre imprese mandanti, purché queste abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai
lavori ancora da eseguire
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Disciplina del fallimento della mandatariaDisciplina del fallimento della mandataria
In caso di fallimento dell’impresa mandataria, ovvero qualora si tratti di imprese individuali in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, la stazione appaltante ha facoltàha facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria, purchè abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire, ovvero di recedere recedere dall’appaltodall’appalto.
La normativa sui lavori pubblici prevede la facoltà per l’ente appaltante di recedere dal contratto, oppure proseguire con altra impresa subentrante, la quale non necessariamente deve essere scelta tra le imprese appartenenti al raggruppamento temporaneo
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* * * * * * ** * * * * * *
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…torniamo all’ambito privatistico……torniamo all’ambito privatistico…
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Distinzioni generali:
•Joint venture societarie
•Joint venture contrattuali (Trasf. tecnologia, ATI, patti di non concorrenza)
Forma giuridica: in principio qualsiasi forma giuridica è possibile (AG, GmbH, GmbH & Co KG, S.p.A., S.r.l., SE, Ltd., B.V.); nella maggior parte dei casi GmbH o S.r.l.
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JOINT VENTURE
CONCETTO: FORMA DI COOPERAZIONE TRA IMPRESE
SOCIETA’ COMUNE
EQUITY JOINT VENTURE o INCORPORATED JOINT
VENTURE
INVESTIMENTO in “EQUITY”
JOINT SUBSIDIARY, SOCIETA’ MISTA
COOPERAZIONE DI NATURA TEMPORANEA
CONTRACTUAL JOINT VENTURE o UNINCORPORATED
JOINT VENTURE
NO INVESTIMENTO IN EQUITY
NO AUTONOMA RESPONSABILITA’ GIURIDICA
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L’accordo tra le imprese co-venturer
L’accordo tra le imprese co-venturer
Può portare alla costituzione di
1. Una nuova società
2. Un consorzio o società consortile
3. Un raggruppamento o “ati”
4. Una associazione in partecipazione
1. Una nuova società
2. Un consorzio o società consortile
3. Un raggruppamento o “ati”
4. Una associazione in partecipazione
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1.
Una nuova società
Autonoma rispetto ai soci, che stipula contratti con i terzi (es. appalti) e, quindi, realizza con la propria organizzazione l’opera o il servizio, avvalendosi dei finanziamenti e/o del know how delle imprese socie
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2.
Un consorzio o una società consortile
Sebbene non si tratti degli strumenti ottimali, offrono una discreta efficacia
per il coordinamento delle attività delle imprese consorziate e per la gestione congiunta dei rapporti con i terzi
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2.
…Un consorzio o una società consortile…
ConsorzioConsorzio
In senso strettoIn senso stretto
Con attività esternaCon attività esterna
Art. 2602 c.c.: “Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate delle rispettive imprese”
Art. 2612 c.c.: “Se il contratto prevede l’istituzione di un ufficio destinato a svolgere una attività con i terzi, un estratto…deve essere depositato per l’iscrizione presso il registro delle imprese…”
Art. 2614 c.c. “Fondo consortile. I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo”.
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3. Un raggruppamento o associazione temporanea di imprese
La disciplina per tali tipologie di raggruppamenti, dettata per l’ipotesi di appalti pubblici, può
applicarsi anche all’appalto tra privati (Rubino Sammartano)
In questi casi le imprese raggruppate operano per mezzo di una società capofila,
cui conferiscono un
Mandato ad operare in nome e per conto delle mandanti, anche nei rapporti con il committente
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4. Una associazione in partecipazione
Nozione
Art. 2549 c.c. “Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari vero il corrispettivo di un
determinato apporto” (denaro, forza lavoro, know how…)
Il rapporto tra appaltatore e imprenditoriappaltatore e imprenditori
assume una rilevanzarilevanza esclusivamente internainterna
Il rapporto tra committente ed appaltatore
rimane invariato:
Soltanto l’associante resta responsabile nei confronti del committente
L’eventuale inadempimento degli associati rimane un fatto di mera rilevanza interna
Il committente può contare esclusivamente sulle garanzie offerte dal patrimonio dell’appaltatore
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4. Una associazione in partecipazione
La giurisprudenza, tuttavia,
Non considera l’associazione in partecipazione come una forma di collaborazione tra imprese, quanto, piuttosto,
UN ACCORDO TRA UNA IMPRESA ED UN FINANZIATORE ESTERNOUN ACCORDO TRA UNA IMPRESA ED UN FINANZIATORE ESTERNO
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JV CONTRATTUALEJV CONTRATTUALE
Il contenuto essenziale dell’accordo
Le finalità dell’accordo
La struttura organizzativa comune
Il regime delle responsabilità dei partecipanti
La costituzione di un fondo comune *
La misura della partecipazione ai risultati **
La clausola compromissoria
Le finalità dell’accordo
La struttura organizzativa comune
Il regime delle responsabilità dei partecipanti
La costituzione di un fondo comune *
La misura della partecipazione ai risultati **
La clausola compromissoria
* per le spese del “progetto”, normalmente si forma versando una percentuale dei pagamenti riscossi dal committente, via via che i lavori avanzano
** normalmente la partecipazione è proporzionale alle prestazioni effettuate da ciascun venturer
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JV CONTRATTUALEJV CONTRATTUALE
Il funzionamento
E’ opportuno che si preveda la costituzione di un “organo” comune
Es. Un comitato di gestione
Es. una società
Non confondiamola con la JV societaria: qui la società serve serve soltanto a gestiresoltanto a gestire la JV, e non partecipa all’attività oggetto
del contratto
Generalmente ad una delle parti viene Generalmente ad una delle parti viene conferito un mandato ad operare verso conferito un mandato ad operare verso l’esterno, per conto di tutti i partecipantil’esterno, per conto di tutti i partecipanti
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JV CONTRATTUALEJV CONTRATTUALE
Responsabilità
(in generale)
Tutta la struttura della JV viene realizzata sulla base delle esigenze dei terzi nonché in considerazione dell’attività concreta da svolgersi
E’ molto importante stabilire regole molto dettagliate sui compiti e sulla responsabilità dei singoli partecipanti
Di norma:
Il committente pretende la responsabilità solidale di
tutti i partecipanti
Nei rapporti interni si conviene l’esclusione della responsabilità solidale e ciascun soggetto risponde limitatamente alle obbligazioni relative alla propria attività
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La disciplina delle responsabilità all’esternoSi è già visto come, nel pubblico, il regime della responsabilità sia sufficientemente chiaro
Nel privato, la questione si complica AUTONOMIA CONTRATTUALEAUTONOMIA CONTRATTUALE
Perciò, le parti devono ben disciplinare questo aspetto e…
…farne prendere atto nel contratto al soggetto committente, al terzo
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La disciplina delle responsabilità all’esterno
!ATTENZIONE!
In caso di mancata disciplina, o di disciplina lacunosa, può applicarsi, ragionevolmente, la responsabilità solidale
Art. 1294 c.c. “I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titoloo dal titolo non risulta diversamente”.
In effetti, all’esterno l’obbligazione della Joint Venture può ben essere percepita come Obbligazione indivisibileObbligazione indivisibile
Art. 1316 c.c. “L’obbligazione è indivisibile quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti”.
. . . . . . . . .
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La disciplina delle responsabilità all’esterno
. . . . . . .
Conseguenza della indivisibilità della obbligazione è che
Il committente avrà la possibilità, in caso di inadempimento di non scarsa importanza da parte di una o più imprese riunite, di chiedere
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
RISARCIMENTO DEL DANNO
Ma, come si qualifica la responsabilità nei confronti del terzo, in caso di inadempimento?
A . Pro parte (Astolfi)A . Pro parte (Astolfi)
B . Solidale (Iudica)B . Solidale (Iudica)
Due indirizzi in dottrinaDue indirizzi in dottrina
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La disciplina delle responsabilità all’esterno
A . Pro parteA . Pro parte Il risarcimento deve essere frazionatoIl risarcimento deve essere frazionatoSoltanto le imprese
inadempienti sono ritenute responsabili
Soltanto le imprese inadempienti sono ritenute
responsabili
Ragionevole: pensa alle JV verticaliRagionevole: pensa alle JV verticali
Non esecuzioneNon esecuzione
Solo se l’inadempimento è generalizzato:
Solo se l’inadempimento è generalizzato:
Responsabilità solidaleResponsabilità solidaleB . SolidaleB . Solidale
L’obbligazione è indivisibile (cfr. art. 1316, c.c., supra)L’obbligazione è indivisibile (cfr. art. 1316, c.c., supra)
CHI RIMANE ADEMPIE!CHI RIMANE ADEMPIE!
in senso strettoin senso stretto
fidejussoriafidejussoria
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La disciplina delle responsabilità all’esterno
Il pensiero di Galgano, a questo proposito:Il pensiero di Galgano, a questo proposito:
“la richiesta del committente ad uno qualsiasi degli appaltatori di eseguire l’intero la richiesta del committente ad uno qualsiasi degli appaltatori di eseguire l’intero appalto potrebbe configurarsi come una violazione del principio di buona fede appalto potrebbe configurarsi come una violazione del principio di buona fede
contrattualecontrattuale”
“la richiesta del committente ad uno qualsiasi degli appaltatori di eseguire l’intero la richiesta del committente ad uno qualsiasi degli appaltatori di eseguire l’intero appalto potrebbe configurarsi come una violazione del principio di buona fede appalto potrebbe configurarsi come una violazione del principio di buona fede
contrattualecontrattuale”
In effetti, pretendere l’esecuzione di una prestazione, pur nella consapevolezza della impossibilità per l’impresa di eseguirla, determinerebbe, in ogni caso, l’inesigibilità
della stessa.
In effetti, pretendere l’esecuzione di una prestazione, pur nella consapevolezza della impossibilità per l’impresa di eseguirla, determinerebbe, in ogni caso, l’inesigibilità
della stessa.
Ciò chiarisce quanto problematico sia ovviare, in giurisprudenza, alle lacune della disciplina contrattuale in proposito
Ciò chiarisce quanto problematico sia ovviare, in giurisprudenza, alle lacune della disciplina contrattuale in proposito
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Joint Ventures internazionali
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Joint Ventures internazionali
Nascono dall’esigenza / opportunità di pensare alla commercializzazione all’estero di prodotti e/o
servizi
Nascono dall’esigenza / opportunità di pensare alla commercializzazione all’estero di prodotti e/o
servizi
Generalmente, il processo si sviluppa in 4 fasi:Generalmente, il processo si sviluppa in 4 fasi:
• Scelta del mercato di riferimento• Scelta della forma di “ingresso” nel mercato• Realizzazione di un piano commerciale di penetrazione• Scelte di marketing
• Scelta del mercato di riferimento• Scelta della forma di “ingresso” nel mercato• Realizzazione di un piano commerciale di penetrazione• Scelte di marketing
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Joint Ventures internazionali: forme di “ingresso”
Quali sono le principali analisi Quali sono le principali analisi da svolgere?da svolgere?
Quali sono gli obiettivi dell’impresa?Quali sono gli obiettivi dell’impresa?
Ci sono dei limiti politici e legislativi nel Paese in cui si intende sviluppare il progetto (target)?
Ci sono dei limiti politici e legislativi nel Paese in cui si intende sviluppare il progetto (target)?
Il Paese target offre sufficienti garanzie di stabilità economica e politica?
Il Paese target offre sufficienti garanzie di stabilità economica e politica?
Comparazione tra prodotto e relativo livello di concorrenzaComparazione tra prodotto e relativo livello di concorrenza
Esistono limiti all’entrata nel Paese target? (es. barriere doganali)
Esistono limiti all’entrata nel Paese target? (es. barriere doganali)
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Joint Ventures internazionali
Due casi emblematiciDue casi emblematici
AlbaniaAlbania CinaCina
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Joint Ventures internazionali
Albania Albania
Assenza di regolamentazione particolare con riguardo alle Joint
Venture tra imprenditori privati
Si applicano le norme generali in materia di contratti o di società commerciali a seconda del tipo di JV di interesse
Si applicano le norme generali in materia di contratti o di società commerciali a seconda del tipo di JV di interesse
E’ quindi possibile che due società realizzino una JV senza provvedere alla registrazione né alla costituzione di una nuova società, ovvero costituendo e registrando un nuovo soggetto
giuridico presso il Tribunale locale
In caso di IV tra impresa straniera e impresa statale albanese
In caso di IV tra impresa straniera e impresa statale albanese
Decreto del Consiglio dei Ministri n. 93
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Joint Ventures internazionali
1. Approvazione del Ministro
competente e dell’Agenzia
Nazionale per le Privatizzazioni
2. Approvazione del Consiglio
dei Ministri, se la JV coinvolge settori strategici nell’economia
del Paese
necessarianecessaria
eventualeeventuale
Joint Venture Autorità competenti per l’approvazione
Informazioni per l’approvazione
Tra privatiTra privati Non previste Non previste
Tra investitore Tra investitore straniero ed straniero ed
impresa statale impresa statale albanesealbanese
- Ministro competente a supervisionare l’attività del partner statale- Agenzia Nazionale per le Privatizzazioni- Consiglio dei Ministri (settori strategici)
- Dati identificativi dei partecipanti
- Contratto fra le parti
- Statuto della Società
- Studio di fattibilità con descrizione dettagliata della proposta tecnica e di investimento
- Documentazione relativa alla capacità dei partners stranieri
- Valutazione conferimenti al capitale societario
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Joint Ventures internazionali
CinaCina L’esempio della Equity Joint Venture, costituita senza
alcun diniego
Si tratta di una società a responsabilità limitata di
diritto cinese
Si tratta di una società a responsabilità limitata di
diritto cinese
-1 o più soci cinesi
-1 o più soci stranieri
-1 o più soci cinesi
-1 o più soci stranieri
Costituzione
Il partner cinese presenta:
1. proposta di progetto;
2. studio di fattibilità preliminare;
3. lettera di intenti sottoscritta da tutte le
potenziali parti del progetto;
4. ricerche di mercato preliminari
5. Opinioni dai dipartimenti cinesi incaricati
Il tutto va al SDPC (State Development Planning
Commission) o alla commissione locale
competente
PRIMA REVISIONE
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Joint Ventures internazionali
(Cina)(Cina)
Se i documenti prodotti sono soddisfacenti
Viene emessa una
“lixianglixiang”
Approvazione preliminare
Con questa approvazione il partner cinese può cominciare
le negoziazioni di dettaglio con gli
stranieri
Preparazione dello studio di fattibilità dettagliato, ed invio dello stesso ai
principali dipartimenti governativi ed unità responsabili per i differenti aspetti
della JV
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Joint Ventures internazionali
(Cina)(Cina)
Approvazione di progetto e studio di
fattibilità
Deposito presso il Ministero per l’industria e il commercio (SAIC) o l’ufficio di rappresentanza locale
(AIC), la richiesta per la prenotazione del possibile nomepossibile nome della JV
Negoziazione e redazione del contratto
Presentazione all’ufficio competente, di:
1.contratto,
2. Statuto,
3. Studio di fattibilità,
4. Lettera di solvibilità del partner straniero,
5. Lista dei direttori iniziali della JV,
6. Opinioni di tutti gli uffici pubblici competenti
Certificato di approvazione
Segue: registrazione presso l’ufficio AIC, che
emetterà la
Business licenceBusiness licence
Segue: registrazione presso l’ufficio AIC, che
emetterà la
Business licenceBusiness licence
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Joint venture societaria
Approfondimenti
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Differenze tra partner industriali e partner finanziari
Soci industriali Soci finanziari
Creazione
Fase Operativa
Exit
Procura un affare operativo
Conferisce il Capitale
Rafforrzamento dell‘impresa principale
Cash-Flow,Valorizzazione della JV
L‘ Exit è spesso un ripiego rispetto ad un conflitto;
Spesso preferisce l‘Opzione Call
L‘Exit è un evento programmato;
Spesso preferisce Put-Option o un diritto di covendita
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Strutturazione (a) –conferimenti
A B
JV
€ €
100 %
Imprese
A + B fondano una NewCo, effettuano i conferimenti, La NewCo compera delle società o delle aziende
Atto di compravendita con terzi:Acquisizione dell’impresa
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Strutturazione (b) - conferimenti di beni
A + B conferiscono nellaSocietà i rispettivi patrimoni Immobilizzati (esistenti o qui costituiti), ricevono in cambio una Quota della Società(problema: quotazione)
A B
50 %50 %
JV
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Strutturazione (c) – Coinvolgimento di investitori finanziari in
imprese esistenti
A B
TARGET
100 %
Variante 1: A vende a B 50 % della partecipazione nella società bersaglio
Variante 2: A delibera un aumento di capitale, a seguito del quale B verrà ammessa come nuovo socio.
B effettua i conferimenti, acquisisce una quota della Società e una percentuale di ALa partecipazione nella JV si riduce corrispondentemente
A B
JV
50 % 50 %€
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Costituzione – Rapporti contrattualiLettera di Lettera di
intentiintenti
Contratto di Contratto di Joint VentureJoint VentureJV-Partner (A) JV-Partner (B)
SocietàSocietà- Quota sociale- Contratti accessori Licenza Fornitura Locazione
- Quota sociale- Contratti di finanziamento
Atto costitutivo (Statuto)- Patti Parasociali - Governance
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Lettera di Lettera di intentiintenti
Obbligarsi reciprocamente per la redazione dello studio di fattibilità
Prevedere la struttura della società che si andrà a costituire
Prevedere il contenuto dei contratti a latere di quello costitutivo della società
Tutele per la mancata realizzazione delle JV o per il caso di abbandono delle trattative
Impegno di durata della negoziazione e riservatezza
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Contratto di Contratto di Joint VentureJoint Venture Elementi essenziali
1. Definizione dei poteri di gestione
2. Dichiarazioni e garanzie
3. Clausole di non concorrenza
4. Limiti al trasferimento delle quote/azioni
5. Clausole di scioglimento della società
1. Definizione dei poteri di gestione
2. Dichiarazioni e garanzie
3. Clausole di non concorrenza
4. Limiti al trasferimento delle quote/azioni
5. Clausole di scioglimento della società
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Contratto di Contratto di Joint VentureJoint Venture
1. Definizione dei poteri di gestione1. Definizione dei poteri di gestione
Nelle JV per la realizzazione di un progetto comune, anche il socio di minoranza richiede che gli venga garantito un certo potere di controllo
e/o di veto sulle principali decisioni
Distribuzione dei poteri ai membri del
CDA
Distinzione delle materie riservate al CDA e
riservate all’assemblea
CDA: simul stabunt, simul cadent
Decisioni prese all’unanimità e previsioni di maggioranze
qualificate
Casting voteCasting vote
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METODI PER REALIZZARE IL CONTROLLO CONGIUNTO
QUOTE UGUALI: E’ ANCORA NECESSARIO?
QUOTE DIVERSE:
SOCIO DI MINORANZA: - NOMINA DI UN CERTO NUMERO DI
MEMBRI ORGANO AMMINISTRATIVO
- DIRITTO DI VETO SU DETERMINATE
DECISIONI
DOVE?
STATUTO?
ALTRO DOCUMENTO?
RIPARTIZIONE RUOLI TRA PARTNERS
ESEMPIO
GESTIONE TECNICA GESTIONE STRATEGICO-
COMMERCIALE
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Contratto di Contratto di Joint VentureJoint Venture
1. Definizione dei poteri di gestione1. Definizione dei poteri di gestione
I patti parasociali
Vi sono elementi che è opportuno inserire nell’Atto costituivo, nello
Statuto, nel contratto di JV
Tuttavia, i patti parasociali possono rappresentare uno
strumento per “affinare” l’accordo dei
partners
Si tratta di accordi separati che possono regolare i rapporti tra le società madri o tra queste e la
società comune.
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Art. 2341-bis
Patti parasociali
- I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:
a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;
b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;
c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.
Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni.(3)
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo.
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Contratto di Contratto di Joint VentureJoint Venture
2. Dichiarazioni e garanzie2. Dichiarazioni e garanzie
Sulla sussistenza / insussistenza di circostanze di fatto e di diritto che potrebbero compromettere la validità del contratto di JV, arrecare danno alla società, compromettere lo
svolgimento delle attività oggetto della JV
Boiler plate clauses
Business committments
ComplianceIndemnifications
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Contratto di Contratto di Joint VentureJoint Venture
3. Clausole di non concorrenza3. Clausole di non concorrenza
Considerato il rapporto fiduciario alla base del contratto di JV, è opportuno l’inserimento di
clausole che prevedano l’obbligo dei partners di astenersi da qualsiasi attività che possa essere
confliggente con il progetto comune e che obblighino a non assumere comportamenti in
concorrenza con l’attività della società
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Contratto di Contratto di Joint VentureJoint Venture
4. Limiti al trasferimento delle quote/azioni
4. Limiti al trasferimento delle quote/azioni
E’ possibile escludere la circolazione, o prevedere dei limiti alla libera trasferibilità mediante
Clausole di gradimento
Con le quali si impone il preventivo parere e consenso di un organo sociale o degli
altri soci
Clausole di prelazione
Con cui si obbliga il socio che vuole vendere la propria partecipazione ad offrirla
preventivamente agli altri soci
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Contratto di Contratto di Joint VentureJoint Venture
5. Clausole di scioglimento della società5. Clausole di scioglimento della società
I motivi che possono dar luogo allo scioglimento sono riconducibili a due distinte fattispecie
Inadempimento continuato di una delle parti alle proprie obbligazioniInadempimento continuato di una delle parti alle proprie obbligazioni
Verificarsi di situazioni tali che non consentano ai partner di continuare a
collaborare nell’ambito della JV
Verificarsi di situazioni tali che non consentano ai partner di continuare a
collaborare nell’ambito della JV
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Contratto di Contratto di Joint VentureJoint Venture
Individuazione dei singoli casi che possono sostanziare
i motivi per porre termine anticipatamente alla JV, e quindi predefinizione di
condizioni, termini e modalità DeadlockDeadlock HardshipHardship
Si verifica quando i rappresentanti dei partner nel CDA o nell’assemblea
non siano in grado di trovare un accordo su una
decisione
Si verifica un evento non contemplato, non
previsto e quindi non prevedibile dalle parti
all’atto della sottoscrizione del JV
agreement
In entrambi i casi (come anche in caso di
inadempimento) se si vuole ovviare alla dissolution si
deve indicare nel contratto la possibilità di uscita di uno
dei soci attraverso l’acquisto delle quote / azioni dell’altro
. . . . . . .. . . . . . .
63
Contratto di Contratto di Joint VentureJoint Venture
Put option: diritto di uno dei soci di vendere le proprie
quote / azioni (obbligo dell’altro di acquistare)
Call option: diritto di uno dei soci di acquistare le azioni / quote dell’altro (obbligo rispettivo a
vendere)
Normalmente, in caso di inadempimento, sarà il socio
adempiente ad avere il diritto ad acquistare
In caso di deadlock, si osservano le seguenti problematiche:
Determinazione del soggetto che esce dalla JV
Determinazione del prezzo di uscita
64
Aum
ento
di v
alor
e
Ciclo di vita di una JV
Tempo
Creazione
Fase dellaoperatività
Uscita
65
Ciclo di vita di una JV
Fase 1
Creazione
Strutturazione
Sottoscrizione del contratto di Joint Venture
Costituzione dell’organismo societario
Fase 2
Fase Operativa
Amministrazione ordinaria
Sviluppo / Finanziamento
Deliberazioni Societarie
Controllo
Fase 3
Exit
Put / Call
Vendita (Trade Sale) a terzi
Quotazione in borsa
Liquidazione / frazionamento reale
66
Conflitti ed Escalation
Escalation
Futuro della JV?
Management Dissenso
CDA o organo dirigente
Dissenso
1. Soci industriali Dissenso
2. Soci Finanziari Dissenso
Blocco (Dead Lock)
67
Risoluzione del Conflitto
• Voto decisionale („Casting Vote“) evt. combinato con il diritto di vendita (Opzione Put) o il diritto di acquisto (Opzione Call)
• Arbitro esterno (collegio arbitrale / Camera Arbitrale Mi, Innsbruck, Ginevra)
• Risoluzione / Frazionamento reale
68
Exit – Varianti positive• Un JV-Partner subentra nella partecipazione di un altro (come
conseguenza di un‘opzione Put o Call oppure di un accordo ad-hoc) (Attenzione: controllo antitrust!)
• Quotazione (IPO)
• Vendita della JV Company a terzi (Trade Sale)
• Socio industriale
• Socio finanziario
69
Brevissimi cenni
agli aspetti fiscali in materia di JV
Brevissimi cenni
agli aspetti fiscali in materia di JV
Contractual Joint VentureContractual Joint Venture Corporate JVCorporate JV
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I venturers sono economicamente, giuridicamente e contabilmente unici responsabili all’esterno
I venturers sono economicamente, giuridicamente e contabilmente unici responsabili all’esterno
Pertanto, per il fisco la Contractual JV non esistenon esistePertanto, per il fisco la Contractual JV non esistenon esiste
Tranne i casi in cui l’amministrazione finanziaria ravvisi ed accerti l’esistenza di un
autonomo centro di imputazione
(art. 5, TUIR)
Vertendosi in materia di società, la JV verrà tassata in base alla legislazione dello
Stato in cui è costituita
Vertendosi in materia di società, la JV verrà tassata in base alla legislazione dello
Stato in cui è costituita
Imposizione fiscale nel paese in cui ha sedenel paese in cui ha sedeImposizione fiscale nel paese in cui ha sedenel paese in cui ha sede
Il venturer “straniero”, però, sarà tassato sugli utili nel suo paese
Pericoli di doppia imposizione:
convenzioni
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5° MASTER DIRITTO E IMPRESA de Il Sole 24 Ore
LE JOINT VENTURES
Milano, 24 gennaio 2007
Avv. Silvano Donato Lorusso Avv. Alessandro Benedetti [email protected] TONUCCI & PARTNERS
www.tonucci.it
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