Scioglimentosocietàdipersione9

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO LO SCIOGLIMENTO E LA LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ DI PERSONE UNITÀ 9 Prof. Diego Piselli corso di diritto commerciale a.a. 2013/2014

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Una presentazione sullo scioglimento delle società di persone. Cause, effetti, modalità della liquidazione. Estinzione e rapporti ancora esistenti

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UNIVERSITÀDEGLI STUDI DI BERGAMO

LO SCIOGLIMENTO E LA LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ DI PERSONE

UNITÀ 9

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In presenza di determinate circostanze previste dalla legge o dal contratto sociale si verifica una causa di «scioglimento» della società di persone.

Il verificarsi di una causa di «scioglimento» non determina immediatamente l’estinzione dell’ente-società.

La società può, infatti, cessare di esistere solo attraverso una procedura complessa finalizzata alla liquidazione delle attività sociali, al pagamento dei debiti e al successivo riparto del residuo fra i soci.

L’ente-società, quindi, sopravvive al verificarsi di una causa di scioglimento (mentre in generale i contratti non sopravvivono al loro scioglimento).

SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ DI PERSONE

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CASSAZIONE SENT. N. 18964/2013

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→ Decorso del termine.→ Conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di

conseguirlo.→ Volontà di tutti i soci.→ Venir meno della pluralità dei soci, se non è ricostituita entro sei mesi.→ Venir meno di una categoria dei soci nelle accomandite, se le due categorie

non sono ricostituite entro sei mesi.→ Fallimento o liquidazione coatta amministrativa della s.n.c. e della s.a.s.→ Provvedimento dell’autorità governativa nei casi previsti dalla legge per

s.n.c. e s.a.s.→ Altre cause previste dal contratto sociale.

LE CAUSE DI SCIOGLIMENTO (ARTT. 2272, 2308 E 2323 C.C.)

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Il decorso del termine stabilito nel contratto sociale costituisce automaticamente una causa di scioglimento della società.

La causa di scioglimento viene meno solo se la società è prorogata dai soci.

La proroga può essere esplicita, ossia essere formalizzata con una decisione dei soci.

La società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui è stata contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali.

In caso di proroga tacita (art. 2273) la società si intende prorogata a tempo indeterminato.

IL DECORSO DEL TERMINE E LA PROROGA DELLA DURATA DELLA SOCIETÀ

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L’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale deve essere sopravvenuta e non originaria (altrimenti la società sarebbe nulla).

L’oggetto sociale si reputa irraggiungibile anche in presenza di un insanabile dissidio fra i soci (a meno che il dissidio non sia imputabile all’inadempimento di un socio e non sia quindi risolto attraverso l’esclusione di quel socio).

L’impossibilità è da intendersi in senso più ampio rispetto a quella che determina la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1256 del codice civile (per il quale l’impossibilità di adempimento del contratto deve essere obiettiva e assoluta).

IL CONSEGUIMENTO DELL’OGGETTO SOCIALE O LA SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ DI

CONSEGUIRLO

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Il contratto di società di persone si scioglie (come qualsiasi altro rapporto contrattuale) anche per volontà di tutti i soci-contraenti.

I soci sono liberi di sciogliere la società (anche se ciò contrasta con le aspettative dei terzi: lavoratori, comunità locali, ecc.).

L’atto costitutivo può stabilire che lo scioglimento sia deliberato a maggioranza;

Quando l’atto costitutivo prevede genericamente che le modificazioni dell’atto costitutivo siano deliberati a maggioranza è dubbio se la regola maggioritaria sia applicabile a una decisione «forte» come lo scioglimento della società.

SCIOGLIMENTO PER VOLONTÀ DI TUTTI I SOCI (2272, N. 3)

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VENIR MENO DELLA PLURALITÀ DEI SOCI O DI UNA CATEGORIA DI SOCI NELLE

ACCOMANDITE

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I POTERI DEGLI AMMINISTRATORI DOPO IL VERIFICARSI DI UNA CAUSA DI SCIOGLIMENTO

(2274 C.C.)

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LE MODALITÀ DELLA LIQUIDAZIONE ARTICOLO 2275 C.C.

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LA NOMINA E LA REVOCA DEI LIQUIDATORI

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L’INIZIO DELLA LIQUIDAZIONE (ART. 2277 C.C.)

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L’ATTIVITÀ DEI LIQUIDATORI

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I liquidatori possono:• compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione, compresa la cessione in blocco di tutti i beni sociali e la cessione d'azienda;• fare transazioni e compromessi (nei limiti del mandato conferito dai soci);• rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio.Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente

I POTERI DEL LIQUIDATORE/DEI LIQUIDATORI

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ATTIVITÀ INIBITE AI LIQUIDATORI

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La liquidazione è una fase della vita della società in cui:

o non viene più esercitata l'attività propria dell'impresa;

o si svolgono unicamente attività finalizzate a trasformare in

denaro gli elementi patrimoniali attivi;

o si utilizza il ricavato della liquidazione degli elementi

patrimoniali attivi per pagare le passività, ripartendo poi il

rimanente ai soci.

LA SOCIETÀ IN STATO DI LIQUIDAZIONE

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LA RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO

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Gli originari conferimenti sono resi ai soci che li hanno conferiti

L’eccedenza è ripartita in proporzione alla quota di partecipazione agli utili dei singoli soci

Il residuo attivo viene ripartito nell’ordine seguente:

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Con il contratto sociale o con successiva modificazione del

medesimo si può stabilire che l’attivo residuo dopo il

pagamento dei debiti sia assegnato «in natura» ai soci.

In questo caso si applicano le disposizioni sulla divisione

delle cose comuni.

LA RIPARTIZIONE DEI BENI IN NATURA (ART 2283 C.C.)

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LA RESTITUZIONE DEI BENI CONFERITI IN GODIMENTO

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OBBLIGHI CONTABILI DEI LIQUIDATORI NELLE SNC E NELLE SAS ( ART. 2311 C.C.)

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ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ REGOLARE (ART. 2312 C.C.)

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ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ IRREGOLARE

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CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE 12 MARZO 2013, N. 6070

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