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SCHENGEN La porta d’accesso alla libera circolazione in Europa

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Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2015

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Edizione stampata ISBN 978-92-824-4698-0 doi:10.2860/59887 QC-01-14-838-IT-C PDF ISBN 978-92-824-4675-1 doi:10.2860/56855 QC-01-14-838-IT-N

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INDICE

Introduzione � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3

Diritto di circolare liberamente senza controlli alle frontiere interne � � � � � � � � � � � � � � � 5

Cooperazione di polizia e doganale � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5Frontiere interne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5Frontiere esterne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6Sistema d’informazione Schengen (SIS) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6

Cooperazione giudiziaria � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7

Visti � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8

Asilo � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9

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INTRODUZIONE

Schengen, una cittadina del Lussemburgo meridionale sulle rive della Mosella, situata nel punto d’incontro dei territori delle parti contraenti iniziali dell’accordo di Schengen (Francia, Germania e paesi del Benelux), è diventata sinonimo dell’a-bolizione dei controlli alle frontiere interne e della libera circolazione in Europa. L’evoluzione dello spazio Schengen è stata graduale:

• È nato il 14 giugno 1985, quando cinque paesi (Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi) hanno firmato l’accordo di Schengen�

• Cinque anni dopo, la convenzione di Schengen ha definito le modalità pratiche dell’abolizione dei controlli alle frontiere interne� La convenzione ha inoltre sta-bilito una serie di misure compensative necessarie per rafforzare i controlli alle frontiere esterne, definire le procedure per il rilascio di visti uniformi, contrastare il traffico di droga e creare un sistema comune di scambio di informazioni — il sistema d’informazione Schengen (SIS)�

• L’abolizione effettiva dei controlli alle frontiere ha avuto inizio il 26 marzo 1995, quando sette paesi (i primi cinque, ai quali si sono aggiunti il Portogallo e la Spagna) hanno abolito i controlli alle loro frontiere interne�

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• Da allora, lo spazio Schengen è andato costantemente allargandosi e compren-de attualmente: Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e quat-tro paesi non membri dell’Unione europea (UE): Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein�

• In futuro, con la piena adesione di Bulgaria e Romania allo spazio Schengen, comprenderà 28 paesi europei�

• Quattro altri Stati membri dell’UE non fanno parte dello spazio Schengen, anche se applicano alcune norme Schengen: Croazia, Cipro, Irlanda e Regno Unito�

Ciascun paese Schengen è soggetto a una valutazione periodica da parte dell’UE, volta a verificare che le norme concordate siano applicate correttamente da tutti�

L’abolizione dei controlli alle frontiere interne ha conseguenze per altri settori come la politica relativa alla criminalità transfrontaliera, agli spostamenti transfrontalieri, agli scambi transfrontalieri e alla giustizia transfrontaliera� Pertanto, le norme sullo spazio Schengen non riguardano soltanto la libera circolazione delle persone, ma anche i vi-sti, la politica d’asilo (1) e la cooperazione di polizia, doganale e giudiziaria�

(1) Sebbene l’asilo rientrasse inizialmente nella convenzione di Schengen, formalmente non è più considerato acquis di Schengen�

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DIRITTO DI CIRCOLARE LIBERAMENTE SENZA CONTROLLI ALLE FRONTIERE INTERNE

• Il diritto di circolare liberamente nello spazio Schengen è un diritto non solo per gli oltre cinquecento milioni di cittadini europei, ma anche per tutti i cittadini di paesi terzi legalmente presenti nello spazio Schengen� I cittadini stranieri resi-denti nello spazio Schengen godono di tale diritto, senza bisogno di visti, finché il loro titolo di soggiorno è valido� I cittadini stranieri che viaggiano all’interno dello spazio Schengen possono altresì circolare liberamente per periodi non superiori a 90 giorni nell’arco di sei mesi�

• Il diritto di circolare liberamente significa assenza di code negli aeroporti e alle frontiere terrestri o marittime e fine dei controlli alle frontiere interne� Le infra-strutture di controllo, come le garitte delle guardie di frontiera e altre barriere fisiche, sono state rimosse�

• Ogni paese partecipante ha tuttavia il diritto di eseguire, ovunque nel territorio nazionale, controlli delle persone e controlli doganali nel quadro della quoti-diana attività di controllo di polizia, doganale e dell’immigrazione� Gli esempi spaziano dai controlli stradali alla lotta contro la criminalità organizzata�

COOPERAZIONE DI POLIZIA E DOGANALE

FRONTIERE INTERNE

• I paesi confinanti collaborano strettamente e possono svolgere operazioni e controlli congiunti su entrambi i lati della frontiera comune� Esempi in tal sen-so sono le consegne controllate di droga e i pattugliamenti congiunti di polizia�

• Gli agenti dei servizi di contrasto possono inoltre effettuare osservazioni e in-seguimenti transfrontalieri nel territorio di Stati membri limitrofi, ad esempio quando un presunto criminale cerca di sfuggire alla polizia di un paese attraver-sando la frontiera con un paese limitrofo�

• In caso di grave minaccia per l’ordine pubblico o per la sicurezza interna, uno Stato membro può in via eccezionale ripristinare i controlli presso tutte o al-cune sue frontiere interne per un periodo molto limitato, in linea di massima non superiore a 30 giorni, ad esempio in occasione di importanti manifestazioni sportive che possono comportare rischi per la sicurezza�

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FRONTIERE ESTERNE

• La frontiera esterna dello spazio Schengen è lunga più di 50 000 km (per circa l’80 % marittima e il 20 % terrestre) e comprende centinaia di aeroporti e porti marittimi nonché valichi di frontiera terrestri�

• Ogni Stato Schengen è responsabile del controllo delle sue frontiere esterne� Le norme e i livelli di controllo sono gli stessi presso tutti i valichi delle frontiere esterne dello spazio Schengen, indipendentemente dalla loro ubicazione� Le norme comuni sono stabilite nel «codice frontiere Schengen»�

• L’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) (2) è stata istituita e ha iniziato i lavori nel 2005� Il suo ruolo prin-cipale è quello di integrare i sistemi nazionali di gestione delle frontiere degli Stati membri che partecipano allo spazio Schengen, promuovendo la gestione integrata di tutti i tipi di frontiere esterne e coordinando la cooperazione ope-rativa a livello dell’UE� L’obiettivo è rafforzare la sicurezza alle frontiere esterne dello spazio Schengen�

• Le guardie di frontiera di un paese possono essere distaccate in un altro pae-se per partecipare a operazioni congiunte e fornire sostegno agli Stati membri confrontati a particolari pressioni�

• Conformemente alle norme UE in materia di traffico frontaliero locale alle fron-tiere esterne, diversi Stati Schengen hanno concluso con paesi terzi limitrofi ac-cordi bilaterali relativi a un lasciapassare per traffico frontaliero locale, al fine di agevolare il piccolo traffico di frontiera, gli scambi commerciali, sociali e culturali e la cooperazione regionale�

SISTEMA D’INFORMAZIONE SCHENGEN (SIS)

• Una delle più importanti misure compensative per l’abolizione dei controlli alle frontiere interne è il SIS� Il SIS è una banca dati comune destinata alle autorità di frontiera, alle autorità competenti in materia di migrazione e alle autorità di contrasto dei paesi partecipanti� Le autorità possono accedervi alle frontiere, all’interno del territorio nazionale e all’estero presso i consolati, nonché tramite Eurojust e Europol� Al SIS si applicano norme di protezione dei dati rigorose e specifiche�

• Nel gennaio 2014 il SIS conteneva oltre 50 milioni di segnalazioni, concernenti: persone (circa un milione)

— non autorizzate a entrare né a soggiornare nello spazio Schengen (72 %);— da arrestare (mandato d’arresto europeo) (4 %);— scomparse (7 %);— citate a comparire dinanzi a un’autorità giudiziaria (12 %);

(2) www�frontex�europa�eu

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— ai fini di controlli discreti o specifici (5 %); nonché oggetti smarriti o rubati (circa 49 milioni), a fini di sequestro o di prova in

un procedimento penale:— documenti rilasciati o in bianco (86 %), quali passaporti, carte d’identità, pa-

tenti di guida, titoli di soggiorno, documenti di viaggio, documenti di veicoli;— veicoli, imbarcazioni, motori fuoribordo, rimorchi, container, roulotte, aero-

mobili e targhe (11 %);— armi da fuoco (1 %);— banconote, valori mobiliari e mezzi di pagamento (2 %)�

• Nel 2013 sono stati ottenuti oltre 119 000 riscontri positivi («hit»): circa 86 000 persone e 33 000 oggetti sono stati rintracciati, compresi circa 16 000 veicoli rubati� Ciò significa che ogni giorno si sono ottenuti oltre 320 hit (compresi, in media, 43 veicoli rubati al giorno)�

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

• I paesi Schengen applicano alcune norme specifiche per agevolare le proce-dure relative alla reciproca cooperazione giudiziaria� In tale contesto si applica, tra l’altro, il principio del ne bis in idem, secondo cui una persona non può esse-re perseguita e punita due volte per gli stessi fatti in paesi diversi dello spazio Schengen� La maggior parte delle disposizioni originarie Schengen in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria sono state nel frattempo integrate in atti dell’UE applicabili a tutti gli Stati membri dell’UE�

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VISTI

• Ai cittadini di paesi terzi che si recano nello spazio Schengen (ossia nel territorio dei paesi Schengen) e che sono soggetti all’obbligo del visto a norma del rego-lamento (UE) n� 539/2001 è rilasciato un visto comune Schengen (visto C)� Esso permette la libera circolazione in tutto lo spazio Schengen durante il suo perio-do di validità� Tale periodo non può superare i 90 giorni per ogni periodo di 180 giorni� I soggiorni più lunghi di 90 giorni e la residenza nei paesi Schengen sono disciplinati dalle legislazioni nazionali, ad eccezione dei soggiorni legali di spe-cifiche categorie di persone, per esempio gli studenti e i ricercatori o i lavoratori stagionali, che sono disciplinati da specifiche direttive dell’UE�

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• Nel 2013 sono stati rilasciati oltre 16 milioni di visti Schengen in tutto il mondo� A titolo di paragone, il numero di visti per soggiorni di lunga durata (visti D per soggiorni superiori a 90 giorni) rilasciati da paesi Schengen è stato poco più di un milione�

• I paesi Schengen collaborano al fine di agevolare la presentazione delle doman-de di visto Schengen nei paesi o nelle regioni dei richiedenti stessi�

• Tutti i consolati dei paesi Schengen nel mondo applicano le stesse norme per il rilascio dei visti�

• Il Sistema d’informazione visti (VIS), che collega gli Stati membri e i valichi delle frontiere esterne a una banca dati comune, è diventato operativo nell’ottobre 2011 ed è ora gradualmente esteso per coprire tutte le regioni mondiali� Il siste-ma agevola il trattamento delle domande di visto presso i consolati dei paesi Schengen nel mondo e contribuisce a rendere maggiormente efficienti i con-trolli alle frontiere esterne�

ASILO (3)

• Nel 2013 l’insieme dei 28 Stati membri dell’UE ha preso complessivamente circa 330 000 decisioni di primo grado su domande di asilo� Circa un terzo di tali deci-sioni è stato positivo, mentre due terzi di esse sono state di rigetto�

• Esiste un meccanismo (regolamento di Dublino e regolamento Eurodac) per la determinazione dello Stato competente per il trattamento di una domanda d’asilo, al fine di evitare che una stessa persona presenti più domande d’asilo in diversi paesi Schengen e per scongiurare il rischio che nessuno di essi esamini le domande� A tale scopo è stata creata una banca dati per lo scambio di impronte digitali (Eurodac)�

• Nel 2013 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno portato a termine i negozia-ti su un nuovo quadro legislativo per il sistema europeo comune di asilo (CEAS), che comprende la rifusione dei regolamenti di Dublino e Eurodac e le direttive sulle qualifiche in materia di asilo, sulle condizioni di accoglienza e sulle proce-dure di asilo� L’obiettivo del CEAS è creare uno spazio con elevati standard di protezione e di solidarietà fondati su procedure di asilo comuni, eque ed effi-cienti, un livello equivalente di condizioni di accoglienza e uno status di pro-tezione uniforme� Al fine di rafforzare la cooperazione pratica, nel 2010 è stato istituito l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo�

(3) Sebbene l’asilo rientrasse inizialmente nella convenzione di Schengen, formalmente non è più considerato acquis di Schengen�

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MADERA (PT)

Stati membri dell’UE che fanno parte dello spazio Schengen (*)

1995: Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna

1997: Austria, Italia2000: Grecia2001: Danimarca, Finlandia, Svezia2007: Repubblica ceca, Estonia,

Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia

Stati non membri dell’UE che fanno parte dello spazio Schengen (*)

2001: Islanda, Norvegia2008: Svizzera2011: Liechtenstein

Stati membri dell’UE in via di adesione allo spazio Schengen (*)

Bulgaria, Romania

Stati membri dell’UE che non fanno parte dello spazio Schengen (*)

Croazia, Cipro, Irlanda, Regno Unito

(*) Marzo 2015

ISOLE CANARIE (ES)

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(con alcuni operatori e in alcuni alberghi e cabine telefoniche il servizio potrebbe essere a pagamento).

Pubblicazioni a pagamento:

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