Schemi riassuntivi sulla LA PREVENZIONE INFORTUNI SUL ... in agricoltura.pdf · 6 A. Costituzione...

57
1 Schemi riassuntivi sulla LA PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO E L’IGIENE DEL LAVORO nel SETTORE AGRICOLO a cura del dr. Michele Gurrado Professore di ragioneria e tecnica commerciale e bancaria; Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Lecce; Già Capo degli Ispettorati del Lavoro di Brindisi e Lecce; Giudice tributario e Revisore Ufficiale dei Conti; Autore di numerose pubblicazioni sulla legislazione sociale.

Transcript of Schemi riassuntivi sulla LA PREVENZIONE INFORTUNI SUL ... in agricoltura.pdf · 6 A. Costituzione...

1

Schemi riassuntivi sulla

LA PREVENZIONE INFORTUNI

SUL LAVORO

E

L’IGIENE DEL LAVORO

nel SETTORE AGRICOLO

a cura del

dr. Michele Gurrado

Professore di ragioneria e tecnica commerciale e bancaria;

Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Lecce;

Già Capo degli Ispettorati del Lavoro di Brindisi e Lecce;

Giudice tributario e Revisore Ufficiale dei Conti;

Autore di numerose pubblicazioni sulla legislazione sociale.

2

1. La tutela del lavoratore ( Prevenzione infortuni sul lavoro e l’igiene del lavoro)

La necessità di riconoscere e tutelare la dignità del lavoro in

tutte le sue manifestazioni ( dal lavoro operaio o contadino a quello impiegatizio, dal lavoro dell’artigiano a quello dell’imprenditore, da quello del professionista a quello dell’artista, del commerciante del coltivatore diretto, del colono, dell’agricoltore ecc. ) è stata sempre sentita dal legislatore.

Tutela che, per essere completa, deve comprendere quella: psicofisica, economica e previdenziale.

La tutele psicofisica o di sicurezza del lavoro tende a preservare l’integrità fisica e la salute del lavoratore minata da infortuni sul lavoro o da malattie professionali.

In particolare: Ø l’integrità fisica minata dagli infortuni sul lavoro viene attuata

attraverso una sistematica attività di prevenzione (prevenzione infortuni sul lavoro);

Ø la salute minata dalle malattie professionali e mobbing viene attuata attraverso una sistematica attività di profilassi ambientale e personale (igiene del lavoro).

3

2. Elementi che caratterizzano l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale.

Gli elementi che caratterizzano l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono tre :

a) l’evento dannoso da cui sia derivata la morte o l’inabilità

permanente al lavoro assoluta ( grandi invali ) o parziale ( superiore al 6 %) ovvero una inabilità temporanea che comporti l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni;

b) la causa (violenta nell'infortunio, lenta nella malattia professionale);

c) l’occasione di lavoro. In particolare:

a) l'evento dannoso, va ricercato nel fatto involontario, abnorme ed imprevisto (anche se astrattamente prevedibile) che ha portato nell'organismo del lavoratore un'alterazione (esterna o interna) anatomica o funzionale, superficiale o profonda( (apparente o non apparente) che incida sulla sua capacità di lavoro, avendo comportato: • la morte; • l’inabilità permanente parziale o assoluta; • l’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal

lavoro per più di tre giorni . Non sono considerati, ai fini della legge infortuni sul lavoro, gli

eventi dannosi che portano solo pregiudizi, meramente estetici, senza incidere sulla capacità di lavoro (quali lo sfregio o l’alterazione dei testicoli ) , salvo che non costituiscano danno biologico cioè ,quel danno morale, di immagine, di relazione, ecc.;

b) la causa violenta o lenta è il fattore che ha alterato le condizioni

ordinarie del lavoratore (causa violenta, nell’infortunio sul lavoro) o ha determinato, in via graduale e progressiva un perturbamento nel suo organismo ( causa lenta nella malattia professionale ) .

Essa deve avere i caratteri della idoneità a produrre l'evento dannoso e può essere determinata da cause : § meccaniche (congegni ed attrezzature ecc. ); § ambientali (colpi di sole, polmonite, ecc.); § tossiche (rapido e progressivo avvelenamento, ecc.), virali

(tetano ecc.); § psichiche (nevrosi); § energetiche e da sforzo (ernie , ecc.);

4

§ elettriche (folgorazioni, ecc. ) La giurisprudenza si è pure espressa con giudizi contrastanti in

merito alle concause e, seguendo l'orientamento dottrinale in materia, ha distinto le concause in: § immediate; § successive. c) L "occasione di lavoro" è il nesso di collegamento tra infortunio e prestazione lavorativa e costituisce il rischio connesso, sia pure accidentale , con l'atto materiale del lavoro .

In merito alla dizione occasione di lavoro è stato sancito il principio del rapporto di derivazione, anche diretto ed occasionale, che si configura sia nella fase preparatoria o terminale del lavoro che in tutti gli altri rischi connessi con la fase lavorativa, come :

L’infortunio in itinere , cioè quell'infortunio che colpisce il lavoratore nel tragitto casa – luogo di lavoro o luogo di ristoro, già riconosciuto dalla giurisprudenza e, dopo il richiamo della Corte Costituzionale ( sentenza n. 8 del 1977) al Governo che non aveva disciplinato legislativamente in merito nonostante la delega di cui alla legge n. 15 del 1963 ,ora è riconosciuto anche legislativamente dal D.L. 38/2000( art 12).

Sono ritenuti in itinere gli infortuni stradali, occorsi al lavoratore quando usa mezzi propri o dell’azienda in assenza di quelli pubblici o questi ultimi osservano orari non confacenti a quelli praticati dall’azienda ( Cassazione con sentenza del 12 maggio 1990, n. 4076).

5

3. La tutela psico fisica del lavoratore ( Prevenzione

infortuni sul lavoro e l’igiene del lavoro) nella legislazione italiana

La tutela psico fisica del lavoratore è stata attuata con l’emanazione di opportune norme che si trovano: A) nella Costituzione; B) nel Codice Civile; C) nel Codice Penale; D) nel Codice di Procedura Penale; E) nelle Leggi Generali e Particolari di Prevenzione Infortuni sul

Lavoro e di Igiene del Lavoro, nonché: F) nelle Norme di buona tecnica e di regola d’arte, quali: U.N.I. (

Unificazione Norme Italiane);C.E.I. ( Comitato Elettrotecnico Italiano);U.N.I. – CIG ( Unificazione Norme Italiane Gas);

G) nelle Direttive Europee cosiddette sociali recepite nel D.Lgs. 626/94,che è stato integrato dal D. Lgs.23 giugno 2003, n.195 che, a seguito del richiamo di cui all’art. 21 della legge comunitaria 1. marzo 2002, n.39, ha individuato le capacità ed i requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori.

H) D.Lgs. 494/96 modificato dal D.Lgs. 528/99 Direttiva Cantieri. In particolare :

6

A. Costituzione Gli artt. 32, 35, e 41 sanciscono che la Repubblica Italiana tutela

la salute, come fondamentale diritto dell’individuo, il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, cura la formazione e l’elevazione professionale del lavoratore” e che “ l’iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà , alla dignità umana ”. B. Codice Civile

L’ art 2087 trasferisce la responsabilità dell’imprenditore per l’infortunio sul lavoro subìto dal dipendente, dal campo della responsabilità extracontrattuale o aquiliana al campo della responsabilità contrattuale e fa sorgere per il lavoratore il diritto contrattuale ad essere risarcito per gli infortuni subiti sul lavoro ed a risolvere il contratto di lavoro per colpa del datore del lavoro, quando non sia assicurato un lavoro salubre e sicuro. C. Codice Penale

Il Codice Penale, che cataloga i fatti illeciti che causano gli infortuni sul lavoro come delitti particolari contro l’incolumità causati mediante violenza, punisce con gli artt. 437 e 451 chi , rispettivamente con dolo o colpa , ometta di collocare o rimuova o renda inservibili apparecchi e mezzi destinati a prevenire gli infortuni sul lavoro.

Inasprimenti di pene sono previsti dagli artt. 589 e 590 del C.P., modificati dalla legge 11 maggio 1996 n. 296, per l’omicidio colposo e lesioni personali colpose derivanti da violazione delle norme sulla prevenzione infortuni.

D. Codice di Procedura Penale

Gli artt. 55 e 321 del c. p. p. danno la possibilità alla Polizia Giudiziaria e alla Magistratura Inquirente di assumere qualsiasi iniziativa per impedire il perdurare dei reati e ciò anche per quelli commessi in violazione alle norme di prevenzione infortuni sul lavoro e igiene del lavoro, al fine di evitare ulteriori conseguenze.( es. sequestro macchine o cantiere).

Si rammenta che gli Ispettori del Lavoro e gli ispettori di sicurezza delle UU.SS.LL. sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria, nei limiti del servizio e delle competenze cui sono destinati (art. 8 del D.P.R. n.°520/55 e art. 20 della L. n. 833/78) ed hanno il diritto di accesso .

7

E. Le leggi generali e particolari di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro

Sono stati emanati, a seguito della legge delega 12 febbraio

1955, n. 51, ben otto decreti presidenziali: Ø due sulla prevenzione infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55 e D.P.R.

302/56); Ø uno sull’igiene del lavoro ( D.P.R. 303/56 ); Ø una serie di norme speciali concernenti particolari settori

produttivi, quali: • quello delle costruzioni ( D.P.R. 164/56); • dei lavori in sotterraneo ( D.P.R. 320/56 ); • dell’impiego dei cassoni ad aria compressa ( D.P.R. 321/56 ); • dell’industria della cinematografia e della televisione

(DPR.322/56 ); • degli impianti telefonici ( D.P.R.323/56 ); • dell’impiego degli escavatori (circ.Min.Lav.50/94) Gli stessi stabiliscono i mezzi, i metodi, le condizioni, le cautele

per prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. e prevedono: • l’universalità delle norme ; • la gradualità delle sanzioni ; • l’istituzione di un sistema di studi per l’aggiornamento della

norma.

Inoltre il DPR. 303/56 ( igiene del lavoro ) elenca le cause di insalubrità connesse all’ambiente lavorativo, derivanti dall’ordinamento del lavoro, dall’ambiente lavorativo in senso stretto e dal materiale di lavoro ed indica i mezzi idonei a prevenirle.

8

4. Gli organi preposti alla vigilanza in materia di

prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene del lavoro e la necessità d’istituire la cultura dela sicurezza

Gli organi istituzionali preposti alla vigilanza in materia di

prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene del lavoro, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 626/94,sono: a) Il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali attraverso

l’Ispettorato del lavoro( ora Servizio Ispezione del Lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro) che ha però una competenza residuale e concorrenziale che la esercita con: Ø gli ispettori del lavoro , che sono considerati Ufficiali di

polizia giudiziaria; Ø gli addetti alla vigilanza, i quali, però, pur possedendo i

poteri amministrativi degli ispettori del lavoro non hanno la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria;

Ø i carabinieri del nucleo CC ( NIL), ai quali con Decreto del 31.7.1997 sono stati estesi i poteri amministrativi degli ispettori del lavoro;

b) Le Regioni ( Assessorato alla Sanità ) attraverso le AA.SS.LL. ( Unità Sanitarie Locali ora Aziende Sanitarie Locali ) con gli ispettori di sicurezza che possiedono tutti i poteri e le facoltà amministrative e giudiziarie degli ispettori del lavoro( art. 2 legge 833/78), ed hanno una competenza generale e prioritaria;

c) Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco con competenza generale e prioritaria per la prevenzione incendi.

Competenze particolari hanno invece: d) Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato

per il settore minerario; e) La Regione e le Province per le industrie estrattive di seconda

categoria e le acque termali; f) Gli Uffici di sanità aerea e marittima e le autorità portuali , per

quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale;

g) I Servizi Sanitari Tecnici istituiti per le forze armate e per le forze di polizia che possono convenzionarsi anche con l’amministrazione della giustizia per le strutture penitenziarie.

Inoltre, il Ministero della Sanità attraverso l’lSPESL. ( Istituto

superiore per la prevenzione infortuni e la sicurezza del lavoro) che in dipartimenti periferici svolge attività omologativa e, fra l’altro, il compito di controllo di mercato, ai sensi della direttiva macchine .

9

5. Analisi degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in agricoltura

Nonostante la vigilanza di tali organismi e le non modeste pene e sanzioni previste dalla legislazione vigente per le violazioni a carico dei trasgressori, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non sono diminuiti, anzi sono aumentati in via più che proporzionale al progresso tecnologico, specie nel settore dell’agricoltura, dove non si può sottacere il fatto che non è stato mai emanato un decreto relativo a tale settore produttivo e nel D.P.R.547/55, contenente “ norme per la prevenzioni infortuni”, i precetti di contenuto prettamente agricolo hanno carattere di eccezionalità.

Infatti vi sono solo cinque articoli ( dal 159 al 163) dedicati alle trebbiatrici e quelli dal 205 al 232 destinati ai mezzi ed apparecchi di trasporto che, fra l’altro, sono così generici che hanno comportato sempre difficoltà operative.

Il settore agricolo invece è contraddistinto da caratteristiche peculiari, che si ritiene possano rientrare perfino fra le attività "comportanti rischi particolarmente rilevanti ed elevati " di cui all’art. 23 del D.Lgs.626/94.

La campagna, una volta realtà lavorativa salubre e sana, oggi è divenuta un concentrato di rischi e malattie professionali anche dovuto particolarmente all’indiscriminato ed intenso uso di anticrittogamici e fitofarmaci ed all'impiego di macchine agricole che, per la varietà delle colture diversificate su tutto il territorio nazionale, spesso vengono costruite da ditte artigiane ed industriali di modeste dimensioni e a struttura quasi sempre locale che poca conoscenza dei dispositivi antinfortunistici , nonostante le sofisticate norme sulla dichiarazione di conformità e marcatura CE.

A fronte poi di un invecchiamento medio del personale impegnato nei lavori agricoli , si registra una grande evoluzione ed innovazione di metodologie , prodotti e tecnologie sempre più innovative e perciò necessitanti di personale professionalmente formato, informato ed aggiornato.

In particolare dai dati riportati nella http:// bancadati.inail.it/prevenzionale si rileva che il settore agricolo, caratterizzato per l'elevata frantumazione dell'attività produttiva, per la fortissima percentuale di lavoratori autonomi e per la presenza di personale dipendente a prevalenza avventizia e spesso adibito anche in nero e/o assunto tramite i cosiddetti caporali, è stato colpito negli ultimi cinque anni: ♦ nel 1998 da 96.984 infortuni sul lavoro, dei quali 65.781 hanno colpito i lavoratori autonomi e 31.203 i lavoratori dipendenti, su un totale

10

complessivo di 998.135 infortuni , ( il 9,72%) avvenuti in tutte le attività produttive,cioè: 96.984 in agricoltura; 866.280 nell’industria,artigianato, commercio e servizi; 34.871 nelle attività gestite dallo Stato

Degli infortuni sul lavoro in agricoltura 168 (l’11,50%) sono stati mortali su un totale di 1449 avvenuti in tutte le attività produttive.

Sono stati denunciati anche 938 casi di malattia professionale contro i 26.309 casi che hanno afflitto complessivamente i lavoratori impiegati in tutti i settori, cioè il 3,57%.

♦ nel 1999 da 91.501 infortuni sul lavoro, dei quali 60.181 hanno colpito i lavoratori autonomi e 31.320 i lavoratori dipendenti, su un totale complessivo di 1.013.086 infortuni, ( il 9,03%) avvenuti in tutte le attività produttive,cioè :. 91.501 in agricoltura; 895.243 nell’industria,artigianato, commercio e servizi; 26.342 nelle attività gestite dallo Stato.

Degli infortuni sul lavoro in agricoltura 150 (l’11,45%) sono stati mortali su un totale di 1309 avvenuti in tutte le attività produttive.

Sono stati denunciati anche 1014 casi di malattia professionale contro i 25.071 casi che hanno afflitto complessivamente i lavoratori impiegati in tutti i settori, cioè il 4.04%.

lnel 2000

da 85.557 infortuni sul lavoro, dei quali 55.239.hanno colpito i lavoratori autonomi e 30.318 lavoratori dipendenti su un totale complessivo di 1.022.189 infortuni (l’8.37%) avvenuti in tutte le attività produttive,cioè: 85.557 in agricoltura; 906.579 nell’industria,artigianato, commercio e servizi; 30.053 nelle attività gestite dallo Stato:

Degli infortuni sul lavoro in agricoltura 169 (il 12.98%) sono stati mortali su un totale di 1354 avvenuti in tutte le attività produttive.

Sono stati denunciati anche 913 casi di malattia professionale contro i 24.564 casi che hanno afflitto i lavoratori degli altri settori, cioè il 3,72% .

• nel 2001

11

da 80.637 infortuni sul lavoro, dei quali 50.413.hanno colpito i lavoratori autonomi e 30.224 lavoratori dipendenti su un totale complessivo di 1.034.026 infortuni (l’7.80%) avvenuti in tutte le attività produttive,cioè: 80.637 in agricoltura; 923.743 nell’industria,artigianato, commercio e servizi; 29.646 nelle attività gestite dallo Stato.

Degli infortuni sul lavoro in agricoltura 128 ( il 10.85%) sono stati mortali su un totale di 1179 avvenuti in tutte le attività produttive.

Sono stati denunciati anche 941 casi di malattia professionale contro i 26.572 casi che hanno afflitto complessivamente i lavoratori impiegati in tutti i settori, cioè il 3,57%.

♦ nel 2002 da 73.132 infortuni sul lavoro, dei quali 41.889.hanno colpito i lavoratori autonomi e 31.263 lavoratori dipendenti su un totale complessivo di 991.800 infortuni (il7,37%) avvenuti in tutte le attività produttive,cioè: . 73.132 in agricoltura; 894.653 nell’industria,artigianato, commercio e servizi; 24.015 nelle attività gestite dallo Stato. Degli infortuni sul lavoro in agricoltura 124 (il 11.04%) sono stati mortali su un totale di 1123 avvenuti in tutte le attività produttive.

Sono stati denunciati anche 1115 casi di malattia professionale contro i 25.733 casi che hanno afflitto complessivamente i lavoratori impiegati in tutti i settori, cioè il 4,33%.

Dall’esame di tali dati , si evince che :

Ø gli infortuni sul lavoro in agricoltura hanno avuto un’incidenza media del 8,16%, ed un andamento decrescente sul totale di quelli avvenuti in tutte le attività ;

Ø gli infortuni mortali hanno avuto un’incidenza media del 11,56% sul totale di quelli avvenuti in tutte le attività. Si rileva comunque che al picco del 12,98% relativo al 1999 è seguito poi un andamento decrescente;

Ø le malattie professionali hanno avuto un’incidenza media del 3,85% sul totale di quelli avvenuti in tutte le attività ,uniLe Le

Si rileva, altresì che una fortissima percentuale degli infortuni e delle malattie professionali ( circa il 60%) ha colpito i lavoratori autonomi.

Inoltre, il numero esiguo delle aziende sottoposte a controllo sulla base del D.Lgs. 626/94 (circa 350.000), fa si che le restanti (attualmente valutate in circa 1.950.000), costituite da aziende familiari o in compartecipazione o che utilizzano esclusivamente il

12

contoterzismo, ecc., siano praticamente fuori dal campo di applicazione di tale norma.

Si rileva, infine, all'interno delle 350.000 aziende, una prevalenza di personale dipendente assunto “a giornata” su quello assunto a tempo indeterminato.

La manodopera assunta a tempo determinato è pari circa all'80% del totale.

Poiché l'impostazione della 626/94 è tipica per quelle situazioni in cui vi è presenza di lavoratori a tempo indeterminato, sussistono notevoli difficoltà nell'applicazione della stessa, cioè dei diversi obblighi ivi contenuti.

Per i lavoratori assunti a tempo determinato o per i lavoratori autonomi, sorge la necessità di un’opera di propaganda e di convinzione sui rischi, di cui si dirà in appresso, più che di vigilanza e di repressione.

Analizzando l'età dei soggetti infortunati, si rileva che per oltre il

40% s’infortunano i lavoratori di età elevata. In particolare:

• nel 1998 su 96.984 infortuni, 33.065, pari al 34,09% hanno colpito i lavoratori fra i 50-64 anni; 6.848, pari al 7.06% hanno colpito i lavoratori ultra 64 anni; • nel 1999 su 91.501 infortuni, 30.504, pari al 33,34% hanno colpito i lavoratori fra i 50-64 anni; 7.898, pari al 7,53% hanno colpito i lavoratori ultra 64 anni; • nel 2000 su 85.557 infortuni, 28.098, pari al 32,84% hanno colpito i lavoratori fra i 50-64 anni; 7.067, pari al 8,30% hanno colpito i lavoratori ultra 64 anni. • nel 2001 su 80.637 infortuni 26.349, pari al 32,67% hanno colpito i lavoratori fra i 50-64 anni; 6.709, pari al 8.23% hanno colpito i di lavoratori ultra 64 anni. • nel 2002 su 73.132 infortuni, 23.145, pari al 31,64% hanno colpito i lavoratori fra i 50-64 anni; 6.326, pari al 8,25% hanno colpito i lavoratori ultra 64 anni.

Questi dati fanno riflettere. Il lavoratore anziano, pur se dotato di esperienze lavorative e di

professionalità, ha i riflessi meno pronti e la massa muscolare meno tonica del lavoratore giovane, per cui ha maggiore necessità di operare

13

in ambienti sani e con macchine ed attrezzature sicure e di osservare orari di lavoro non massacranti.

Analizzando le lavorazioni ove sono accaduti gli infortuni sul lavoro e prendendo a campione il 2002, si osserva che le attività più pericolose sono quelle relative alla preparazione del terreno, indi l’allevamento del bestiame.

Si riportano le percentuali degli infortuni sul lavoro accaduti per attività: Ø nella bonifica miglioramento fondi e lavorazioni ausiliarie

n.426 ( 340 aut.e 86 dip.),pari allo 0,58%; Ø nella allevamento animali n. 5.602 ( 3.152 aut. 2.450 dip.),pari al

7,66%; Ø nella lavorazione dopo la semina n.837( 609aut.e 228 dip.),pari

all’1,14%; Ø nella preparazione del terreno n. 19.601 ( 13.255aut.e 6.346

dip.),pari al 26,80%; Ø nella propagazione delle piante n. 11.209 ( 6.975aut. e 4.234

dip.),pari al 15,32%; Ø nella raccolta trasformazione dei prodotti n.3.344 (1.147 aut e

2.197dip.),pari al 4,57%: Ø nella silvicoltura n. 59 ( 27aut e 32 dip.),pari allo 0,08% ; Ø nelle altre lavorazioni ante raccolta n.14.736 ( 11.210 aut.e

3.526 dip.),pari al 20,15%; Ø nelle coltivazioni speciali n.3.186 (2.521 aut e 665 dip.),pari al

4,35%; Ø in altre lavorazioni indeterminate n.14.132( 2.633 aut. e 11.499

dip),pari al 19,32%.

Il verificarsi di un infortunio sul lavoro deriva da una sequenza di cause e concause, soggettive ed oggettive : § Mancanza di formazione e di informazione specie per quanto

concerne gli infortuni sul lavoro derivanti dall’utilizzo di macchine ed attrezzature agricole alle quali spesso vengono apportate di propria iniziativa alcune modifiche ( rimozione o manomissione di dispositivi di sicurezza previsti o mancato loro sostituzione ) o effettuate regolarizzazioni ed interventi su organi in moto o vengono adibite al trasporto di persone o cose non previsto dal costruttore e non autorizzate all’atto omologativo del mezzo ;

§ Imperizia, disattenzione, leggerezza, imprudenza e sottovalutazione del rischio da parte del lavoratore e mancato uso dei mezzi personali protettivi ed inosservanza alle disposizioni ricevute dai propri superiori o fretta eccessiva ;

§ Condizioni stressanti del lavoratore ( inidoneità o affaticamento fisico);

14

§ Mancanza di dispositivi di sicurezza; § Impiego di attrezzi inadeguati o non appropriati al lavoro da

svolgere; invecchiati e deteriorati o mancanti di una buona manutenzione( ingrassaggio, lubrificazione , mancata sostituzione dei pezzi di ricambio in tempi e modi previsti dal costruttore o riparati da officine non autorizzate e/o non qualificate) :

§ ciclo di lavoro irrazionale e condizioni ambientali non idonee.

Infatti, a monte di ogni infortunio, ci sono diversi fattori, cause e concause che si combinano fra loro e determinano l'evento traumatico.

Ad esempio, prendendo a campione il 2002, si evince che gli infortuni sul lavoro, distinti fra quelli che hanno colpito i lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti, sono stati prodotti dai seguenti agenti materiali: .. macchine motrici (738 aut. e 164 dip.) n.902 macchine generatrici (1 aut e 2 dip.) n.3 macchine operatrici (349 aut e 186 dip.) n.535 macchine trasformatrici (2 dip.) n.2 macchine utensili (449 aut e 242dip) n.691 Totale macchine-(1.537 aut. e 596 dip.) n.2.133 pari al 2,92% mezzi sollevamento (110 aut e 232 dip.) n.342 mezzi trasporto terrestre (548 aut e 580 dip.) n.1.128 mezzi trasporto su rotaie(7aut e 3 dip.) n.10 mezzi trasporto aereo (8 aut. e 10 dip.) n.18 mezzi trasporto via acqua (11 aut.e 12 dip.) n.23 mezzi trasporto su fune (3 aut.e 2 dip.) n.5 Totale mezzi sollevamento e trasporti (687 aut. e 839 dip.) n.1.526 pari a 2,09% impianti distribuzione vapore (20 aut. e 21 dip.) n.41 impianti distribuzione liquidi (82aut.e 41 dip.) n.123 impianti distribuzione elettricità (5 aut.e 3 dip.) n.8 impianti distribuzione gas (8 aut.e 2 dip.) n.10 impianti distribuzione aria compressa(1 aut.) n.1 impianti distribuzione materiali solidi (11 aut. e 8 dip.) n.19 Totali impianti distribuzione (127 aut. e 75 dip.) n. 202 pari a 0,28% attrezzi (368aut.e190 dip.) n.558 utensili (1.009aut. e 673 dip.) n.1.682 attrezzature(44 aut. e 35 dip.) n.79 apparecchiature (23 aut.e 21 dip.) n. 44 Totale attrezzi, utensili ( 1.444 aut. e 919 dip.) n.2.363 pari a 3,23% esplosivi (4 aut. e 2 dip.) n.6 polveri (86 aut.e 56 dip.) n.142

15

gas, vapori, fumi (16 aut.e 13 dip.) n.29 materiali liquidi (62 aut.e 47 dip.) n.109 materiali solidi (1.048 aut.e 627 dip) n.1.675 plastici (13 aut. e 18 dip.) n. 31 scariche elettriche e radiazioni (4 aut-e 4 dip.) n.8 fuoco (15 aut e 15 dip) n.30 frammenti, schegge (481 aut.e 202 dip.) n. 683 schizzi, spruzzi (39 aut.e 21dip.) n. 60 Totale materiali, sostanze (1.768 aut. e 1.005 dip.) n.-2.773 pari a 3,79% agenti atmosferici (3 dip.) n.3 superfici di transito (6.233 aut. e 2.493 dip.) n.8.726 scale e passerelle (254 aut. e 129 dip.) n.383 apertura pavimenti, pareti (23 aut. e 25 dip) n.48 infissi (184 aut. e 112 dip.) n.296 parti di edifici (266 aut.e 135 dip.) n.401 arredi,impianti fissi (16 aut. e 31 dip.) n. 47 microclima (4 aut. e 7 dip.) n.11 sotterraneo (16 aut. e 12 dip.) n.28 Totale ambiente di lavoro( 6.996 aut. e 2.947dip.) n.9.943 pari a 13,60% persone (13 aut.e 9 dip.) n.22 animali (1.388 aut.e 273 dip.) n.1.661 vegetali (959 aut. e 539 dip.) n.1.498 Totale persone, animali.(2.360 aut.e 821 dip.) n.3.181 pari a 4,35% serbatoi per liquidi (19 aut.e 16 dip.) n.35 serbatoi per gas (3 aut.e 5 dip.) n.8 silos (7 aut.e 9 dip.) n.16 bombole (4 aut.e 6 dip) n.10 contenitori (229 aut.e 342 dip.) n. 571 Totale serbatoi, contenitori (262 aut.e 378 dip.) n. 640 pari a 0,88% parti meccaniche (1.184 aut. e 427 dip.) n.1.611 parti oleodinamiche (2 dip) n.2 parti non specificate (6 aut. e 18 dip.) n.24 Totale parti meccaniche (1.190 aut. e 447 dip.) n.1.637 pari a 2,24% Totale non determinato (25.498 aut. e 23.236 dip.) n.48.734 pari a 66,64%

Dall’esame delle diverse modalità di accadimento , si rileva che gli infortuni sul lavoro sono stati causati per:

il 66,64 da elementi non determinati il 33,34% dai seguenti elementi:

16

Ø per il 13,60 % circa dall’ambiente di lavoro ( superficie di lavoro e di transito; eccessiva pendenza del terreno; sistemazione idraulico– agrarie ed idraulico forestali non idonee; ingombri ed ostacoli nei percorsi; terreni resi difficoltosi a causa di agenti atmosferici e/o caratteristiche fisiche e strutturali come argillosi , sassosi, paludosi, soggetti a nebbia, ad allagamento; scale e passerelle; parti costruttive di edifici; arredi e impianti fissi; aperture nel pavimento o nella parete);

Ø per il 4,35 % circa da persone ,animali e vegetali; Ø per il 3,79 % circa dai materiali (materiali solidi , frammenti,

schegge , scorie , detriti, materiali liquidi, fuoco, gas, vapori e fumo, scariche elettriche);

Ø per i1 3,23 % circa dalle attrezzature e dalle apparecchiature; Ø per il 2,93 % circa dalle macchine( macchini motrici, operatrici,

utensili e non utensili). Per le macchine l’incidenza maggiore si ha nell’impiego dei trattori , dei rimorchi, delle segatronchi e seghe circolari ,delle motozappe;

Ø per il 2,24% circa parti meccaniche e oleodinamiche; Ø per il 2,09% circa dai mezzi di sollevamento e trasporto; Ø per l’0,88 % circa da recipienti , contenitori e silos; Ø per l’0,28% ci rca da impianti distribuzione vapore, liquidi,

elettricità gas , aria compressa, materiali solidi Per ridurre il rischio di infortunio occorre quindi eliminare le

cause e le concause, agendo su una complessità di fattori, onde la necessità che la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la vigilanza sulle leggi che regolano l'igiene sul lavoro siano svolte in uno con la vigilanza sulle leggi che disciplinano l'orario di lavoro, i riposi e, perché no, anche la tutela previdenziale e retributiva.

L'anziano quasi sempre è costretto ancora a lavorare nonostante la sua età, perché non ha raggiunto quella contribuzione previdenziale che gli da diritto alla pensione o perché questa è stata ottenuta con contributi esigui o molto bassi che gli danno diritto ad una pensione che non è sufficiente a farlo vivere onestamente e dignitosamente così come vuole la Costituzione.

Ecco la necessità di una nuova normativa di tipo attivo che: Ø conferisca alle aziende, ed in particolar modo al datore di lavoro ed

al lavoratore, un ruolo da protagonista; Ø dia risalto alle misure di prevenzione e di informazione, anziché a

quelle di controllo e faccia si che la cultura della sicurezza metta le radici nella coscienza dei datori di lavoro, dei lavoratori e di quanti operano nelle istituzioni e di tutti i cittadini .

Rendere il lavoro sicuro , spezzare la tragica catena di infortuni e di malattie professionali è un imperativo che deve accomunare

17

l’azione delle istituzioni e delle forze sociali e non ultimo i protagonisti delle forze produttive ( datore di lavoro e lavoratore ).

Tale esigenza il legislatore ha ritenuto di soddisfare con l’emanazione del D.Lgs. 626/94 che, integrato e modificato da altre norme successivamente emanate , si applica a tutti i settori di attività pubbliche o private e quindi anche in agricoltura, eccetto che alle aziende agricole condotte dal solo coltivatore diretto e alle imprese a carattere familiare di cui all’art 230 bis CC, che non assumono manodopera ( circ. 154/96 del M.L.P.S.).

Poiché le statistiche denunciano l'estrema gravità degli infortuni

che si verificano alla guida di macchine agricole e di autoveicoli è necessario che nell'azienda agricola sia posta particolare attenzione alla guida dei veicoli che devono essere affidati a persone aventi adeguata qualificazione professionale e/o esperienza nell’uso, così come previsto dal Codice della Strada.

Per i veicoli siano eliminate le difficoltà di accesso, con l’introduzione di adeguati elementi di appoggio per i piedi e di corrimano, ed i guidatori siano dotati di scarpe antiscivolo.

Inoltre che il posto di guida sia protetto da cabine solidamente montate sulle macchine e da cinture di sicurezza e che siano adottate tutte le possibili precauzioni capaci di prevenire il rischio di ribaltamento traversale.

E’ necessario altresì creare all’interno dell’azienda una viabilità adeguata (vie di transito, spazi di manovra specie per effettuare l’inversione di marcia senza dover ricorrere sempre alla retromarcia , strade poderali, accessi all'azienda, ecc.), dotata da un’idonea cartellonistica di circolazione ( stop ,precedenza , attenzione cc ) e da specchi sferici.

18

6. Le malattie professionali e le cause che le generano.

Le patologie più frequenti che colpiscono il lavoratore agricolo sono quelle dell’apparato respiratorio (25%), le ipoacusie ( il 40% ) le osteorticolari (il 12%), le cutanee. Queste ultime fanno registrare un lieve aumento per le dermatite, sia a genesi irritativa che allergica.

Fra le cause che le generano vi sono :

A. i fattori climatici e gli agenti atmosferici quali : la temperatura ( molto elevata o troppo freddo), l’umidità ( pioggia , nebbia e neve) e la ventilazione.

Queste possono generare, l’insolazione e/o colpi di sole e le ustioni, l’assideramento ed il congelamento, l’asma bronchiale, la polmonite, la tubercolosi e sinoviti e vanno combattute e eliminate attraverso provvedimenti organizzativi, tecnici o d’ingegneria sanitaria ( locali di ricovero o di riposo, spogliatoi ed armadi per custodire gli indumenti, stufe, bagni, docce, ecc. ) tendenti ad assicurare convenienti condizioni di benessere termico, nonché con la dotazione di indumenti idonei di lavoro ( tute, mantelle,impermeabili,elmetti protettivi e cappelli di paglia ecc.);

B. il rumore , stazionario o costante , fluttuante o impulsivo, anche nelle aziende agricole, è diventato uno dei problemi più importanti tra quelli concernenti l'igiene del lavoro.

La sempre più estesa meccanizzazione e 1'introduzione di processi di meccanizzazione integrata, hanno portato al moltiplicarsi delle fonti di rumore ed ad un aumento dei lavoratori esposti.

Numerosissimi sono i casi di macchine agricole (trattrici, motocoltivatori, ecc.) o attrezzature (motoseghe, ecc.) ad elevata rumorosità, soprattutto tra quelle costruite diversi anni fa.

L'incremento oltre la soglia minima di 80 dB(A) di intensità per 40 ore settimali è causa dell'avvio di progressivi disturbi fisiologici e di danni auditivi ( ipoacusie e sordità ).

La prevenzione e la protezione dal rumore sono attività che dipendono molto dalla situazione aziendale, dall’impiego di alcune macchine e dalle lavorazioni ivi effettuate .

La legislazione vigente (D.Lgs. 277/91) prevede che ogni datore di lavoro valuti il rumore presente nella sua azienda, redigendo uno specifico documento e, in relazione ai risultati, adotti le azioni conseguenti per eliminarlo o limitarlo negli effetti e se il rumore sia superiore a 80 dB(A), il procedimento valutativo deve comprendere anche misurazioni fonometriche.

19

In base ai risultati provenienti dalla valutazione, il datore di lavoro deve mettere in atto una serie di interventi che sono graduati a seconda del livello di rumore rilevato.

Per quelle aziende agricole dove non sussistano particolari problemi di rumorosità e, quindi, si possa ragionevolmente ritenere che non siano superati gli 80 dB(A), è opportuno attestare questa condizione quantomeno con una autocertificazione.

Comunque è opportuno osservare tutte quelle precauzioni generali, accorgimenti tecnici, con interventi attivi ( acquisto di macchine che producono il più basso livello di rumore, manutenzione puntuale delle macchine) interventi passivi ( uso di cabine isonorizzate, uso di cuffie o inserti auricolari ),organizzativi ( limitazione della durata dell’esposizione giornaliera o settimanale dei lavoratori mediante turni), al fine di prevenire i problemi legati all'esposizione al rumore;

C. le vibrazioni indotte dalla macchina possono riguardare il corpo

intero, se trasmesse ad esempio da sedili, pedane, piattaforme di trattori e di altre macchine, o il sistema mano-braccio, se trasmesse da attrezzi manuali quali: motoseghe, moto- coltivatori, motofalciatrici, decespugliatori.

Possono provocare ernie discali, lombaggini, alterazioni ai muscoli e ai tendini, fatica, insonnia, emicrania, infiammazioni, lesioni permanenti alle dita, nonché malformazioni alle ossa del polso e del gomito.

Devono comunque essere evitate o limitate, adottando alcuni accorgimenti quali: l’impiego di macchine dotate di sistemi di smorzamento e/o di ammortizzatori delle vibrazioni o l’impiego di attrezzi da lavoro muniti di impugnatura che attenuino le vibrazioni o altri dispositivi, nonché la riduzione dei tempi di esposizione alle stesse dei lavoratori ed il controllo medico degli stessi mediante visite mediche periodiche.

D. gli agenti allergizzanti cioè quei microrganismi , anche patogeni ,

di origine vegetale, animale o sintetica,capaci di sviluppare l’allergene, che colpiscono il lavoratore addetto alla distribuzione di concimi naturali (letame e liquami), alle lavorazioni effettuate all'interno degli allevamenti e in zone palustri o acquitrinose o a lavorazioni che producono o sollevano polvere.

Possono essere prevenuti o combattuti dalla utilizzazione di trattrici con cabina pressurizzata, di filtri antipolvere, di mascherine da bocca/naso di tipo igienico che impediscano il passaggio dei microrganismi e delle polveri o di maschere semifacciale con filtro per polveri, vapori organici, gas acidi e di guanti e tute in cotone ( in particolar modo per le dermatiti),

20

nonché da tutta una serie di misure igieniche idonee a mantenere puliti gli ambienti di lavoro ed i lavoratori ( non solo acquai e latrine ma bagni,lavandini, docce, saponi, asciugamani elettrici ecc) e di controllo periodico sanitario;

E. la movimentazione manuale dei carichi se non correttamente

esercitata, può generare alcune malattie a carico della colonna vertebrale, come cervicalgie, lombaggine e discopatie ed ernie.

Per quanto possibile, essa deve essere eliminata o attutita, adottando a livello aziendale quelle misure organizzative che: Ø riducano la durata giornaliera o settimanale dei lavoratori

addetti al trasporto o sollevamento dei pesi, quali l’adozione di turni;

Ø riducano i pesi mediante l’impiego di più lavoratori per il loro trasporto o sollevamento;

Ø eliminano gli sforzi inutili mediante la sostituzione della macchina all’uomo o l’impiego di mezzi meccanici appropriati

F. l’impiego di prodotti chimici fertilizzanti e prodotti fitosanitari di supporto e di difesa delle coltivazioni e comunque nocive può comportare per i gli operatori agricoli il loro assorbimento per via cutanea, respiratoria o per ingestione e produce l'intossicazione che può essere: irritante o caustica; tossica o anche cancerogena con effetti immediati ( acuta ) o riprodotti nel medio e lungo termine ( cronica).

E' opportuno quindi che l'operatore sia adeguatamente informato e preparato ( è previsto un apposito patentino) sulla loro tossicità e nocività, sul loro impiego e su come miscelarli, sui tempi di rientro, sull'eliminazione dell'imballaggio,conosca i livelli Mac (maximal allowable concentration , cioè la concentrazione massima accettabile di una sostanza in ambiente di lavoro ) o TVL ( Threshold limit value , cioè la soglia valore limite ), nonché munito di dispositivi di protezione ( maschere , tute, stivali, guanti, cappucci occhiali, filtri).

21

7. Direttive comunitarie in tema di sicurezza negli ambienti di lavoro recepite nella 626/94 . L’unione Europea, impegnata ad omogeneizzare nei Paesi aderenti

le norme riguardanti la “sicurezza dei luoghi di lavoro” ha diramato una direttiva quadro ( N. 89/391 ) che si applica a tutti i luoghi di lavoro ( pubblici e privati) ed altre direttive specifiche che fissano i principi minimi da osservare: • in materia di luoghi di lavoro( N. 89/654); • per l’uso delle attrezzature di lavoro ( N. 89/655); • dei dispositivi di protezione individuali ( N. 89/656); • movimentazione manuale dei carichi ( 90/269); • dei videoterminali ( 90/270); • per la protezione da agenti cancerogeni ( 90/394); • per la protezione da agenti biologici ( N. 90/679); • in materia di industrie estrattive a cielo aperto:

Tali direttive sono state recepite nel D.Lgs. 626/94,integrato dal D. Lgs.23 giugno 2003, n.195, a cui si aggiungono, fra le principali, quelle recepite dai seguenti provvedimenti legislativi: • D. Lgs. 19/3/96,n. 242

Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 626/94, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

§ D. Lgs. 15/8/1991,n. 277 Attuazione delle Direttive 80/ll07/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE e 88/642 /CEE in materia di protezione dei lavoratori contro rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;

• DPR 24/7/96,n. 459 Regolamento per l’attuazione delle Direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine;

• D. Lgs. 14/8/96,n. 493 Attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;

• D. Lgs. 14/8/96,n. 494, integrato e modificato dal D.Legs. 19/11/1999,n.528 Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri;

• D.Lgs. 18.11.1996,n. 615 e D. Lgs. 25.11.1996,n.626 sulla sicurezza elettrica che attuano rispettivamente le direttive n.89/336//CEE e 93/68//CEE

22

8. Il D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e D. Lgs. 19 marzo

1996 n. 242 ed i collaboratori del datore di lavoro.

Il D. Lgs.626/94 , modificato dal successivo D. Lgs. 242/ 96 segna, infatti, il passaggio dalla prevenzione infortuni tecnologia oggettiva del 1955 alla prevenzione caratterizzata da comportamenti “soggettivamente sicuri” e rappresenta uno strumento di promozione della sicurezza. ü Si inserisce sull’organizzazione aziendale, obbligando il datore di

lavoro a realizzare un sistema di gestione della sicurezza aziendale in termini avanzati;

ü Prevede una autogestione della sicurezza in fabbrica ed in ogni luogo di lavoro, quindi anche nei campi e nelle stalle, da parte dello stesso datore di lavoro che ha il ruolo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in azienda e di relegare l’incidenza delle fatalità alla naturale dimensione;

ü Regola un’organizzazione che trasforma la sicurezza del lavoro da optional dell’ambiente lavorativo a condizione irrinunciabile;

ü Stabilisce figure innovative che si aggiungono al datore di lavoro ed al lavoratore, quali: § il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; § gli Addetti al servizio di prevenzione e protezione; § il Medico competente ; § il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In particolare: Il datore di lavoro deve: • istituire in ogni azienda un Servizio di prevenzione e di

protezione e quindi nominare un Responsabile della sicurezza e gli addetti a tale servizio..

• valutare i rischi inerenti alla propria attività, considerando i metodi, l’organizzazione, le condizioni di lavoro;

• elaborare il documento di sicurezza ,contenente l’indicazione dei rischi per la salute, nonché la loro dettagliata elencazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione ambientale (macchine, impianti e locali lavoro) e dei dispositivi di protezione individuali. Tale documento per le piccole e medie imprese può essere sostituito da un autocertificazione;

• pianificare le misure di prevenzione e protezione e definire le misure di emergenza e gestire in modo dinamico il documento relativo alla valutazione dei rischi;

23

• verificare, nell’affidare lavori in azienda a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, l’idoneità tecnico professionale dei soggetti in relazione ai lavori da affidare in appalto e fornire loro dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambienti di lavoro a cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

• promuovere la formazione e l’informazione dei lavoratori, fornendo loro adeguate istruzioni;, nonché i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuali, sentito il responsabile del Servizio prevenzione e protezione;

• garantire la partecipazione dei lavoratori attraverso il loro rappresentante per la sicurezza;

• nominare i suoi collaboratori, in quanto l’autogestione della prevenzione infortuni sul lavoro e l’igiene del lavoro , pur ponendo il datore di lavoro al vertice dell’organizzazione dell’attività di prevenzione, prevede che questi debba avvalersi di un’ampia sfera di collaboratori ai vari livelli che gli alleggeriscono l’impegno pur non sollevandolo dalle responsabilità. Tali collaboratori sono:

A. il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, da

nominare in tutte le aziende che occupano lavoro dipendente. Questi può essere scelto anche all’esterno dell’azienda e collabora con il datore di lavoro : • all’individuazione dei fattori di rischio presenti nell’attività

aziendale e alla valutazione degli stessi ; • all’individuazione delle misure di prevenzione e protezione

da adottare, nonché all’elaborazione di procedure e programmi di sicurezza;

• alla preparazione ed al controllo dei programmi di formazione ed informazione dei lavoratori in tema di sicurezza;

• alla verifica dell’idoneità del medico competente; • al coordinamento degli addetti al servizio di prevenzione e

protezione per quanto concerne l’evacuazione dello stabilimento, lo spegnimento dell’incendio ed il pronto soccorso;

• all’attività di promozione per l’elaborazione ed l’adozione di nuove misure di prevenzione ed integrazione di quelle esistenti.

Partecipa inoltre, alle riunioni periodiche per la prevenzione e protezione dei rischi.( art. 11) che devono avvenire con cadenze almeno annuale nelle aziende o unità

24

produttive con più di 15 dipendenti e, se richieste dal rappresentane dei lavoratori per la sicurezza, nelle aziende con meno 15 dipendenti.

La responsabilità del servizio di prevenzione e protezione in talune aziende considerate non a rischio ed elencate nell’allegato 1 al D.Lgs 626/94( es aziende che non superano 30 dipendenti e nell’azienda agricola quando l’azienda non supera i 10 addetti assunti a tempo indeterminato ), può essere assunta direttamente dallo stesso datore di lavoro, previa:

• frequentazione di apposito corso; • di una autocertificazione attestante:

1. la propria capacità in materia di sicurezza; 2. l’aver effettuato la valutazione dei rischi e gli

adempimenti ad essi collegati; 3. una relazione sull’andamento degli infortuni e delle

tecnopatie nella propria azienda. B. Gli addetti al servizio di protezione ed alla gestione

dell’emergenza che, designati dal datore di lavoro devono: • provvedere alle operazioni inerenti le misure di prevenzione

incendi; • provvedere alle operazioni di evacuazione dei lavoratori in

caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e di pronto soccorso e comunque alle operazioni di gestione dell’emergenza;.

• collaborare con il rappresentante della sicurezza per la valutazione dei rischi e per la individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro e per fornire ai lavoratori tutte le informazioni utili per instaurare un sistema di sicurezza in azienda;

• partecipare alle consultazioni in materia di sicurezza. Circa il loro numero, in assenza di esplicitazioni numeriche della

legge, questo costituisce apprezzamento in sede di valutazione dei rischi.

Ø Capacità e requisiti professionali richiesti agli addetti e al

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. A seguito del richiamo contenuto nell’ art. 21 della legge comunitaria per l’ anno 2001( L.1. marzo 2002 n. 39 ) è stato emanato il D.Lgs: 23 giugno 2003 n. 195 che inserisce nel D.Lgs. 626/94 , l’ art. 8 bis dopo l’ art. 8, che detta , dopo aver precisato che la capacità ed i requisiti professionali degli addetti e al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, interna ed estena deve essere adeguata

25

alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività produttive , tali requisiti ( titolo di studio on inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a specifici corsi di formazione ed aggiornamento salvo la laurea triennale di ingegneria o scienze della sicurezza e protezione )

Fa salvo comunque, per quanto riguarda il titolo di studio delle situazioni pregresse .

C. Il medico competente, in possesso della specializzazione in

medicina del lavoro o branca equipollente e della autorizzazione di cui all’art. 55 del D. Lgs. 277/91 , deve essere nominato dal datore di lavoro, ai sensi dell’art. 16 del D. lgs. 626/94 nei casi previsti dalla normativa vigente, per esempio in agricoltura quando si è in presenza dei seguenti rischi: § movimentazione dei carichi superiore a 30 Kg.; § utilizzo di apparecchiature munite di videoterminali se utilizzate

consecutivamente per più di 4 ore al giorno e 20 ore per tutta la settimana lavorativa;

§ presenza di agenti biologici; § presenza di agenti cancerogeni e sostanze tossiche / nocive .

Il medico competente • effettua gli accertamenti sanitari sulla base della valutazione dei

rischi; § verifica periodicamente gli ambienti di lavoro assieme al

responsabile del servizio di prevenzione e protezione e informa il datore di lavoro sulla loro non idoneità;

§ collabora con il datore di lavoro e con il servizio di Prevenzione e di Protezione per l’attuazione delle misure e degli interventi per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori;

• collabora alle attività di formazione ed informazione dei lavoratori sui rischi delle lavorazioni che espongono i lavoratori a sostanze tossiche e infestanti;

§ esprime i giudizi di idoneità del lavoratore alle specifiche mansioni lavorative;

§ informa i lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari ai quali sono sottoposti;

§ partecipa alle riunioni periodiche sulla sicurezza.

D. Il Rappresentante ( o i Rappresentanti ) dei lavoratori per la sicurezza e la salute in azienda di cui all’art.8 che è anche previsto dagli accordi interconfederali ( vedi accordo

26

interconfederale 22.6.1995) e/o da singoli C.C.N.L., da individuarsi con modalità diverse a seconda che l’azienda o l’unità poderale abbia o meno 15 dipendenti, ha il compito fondamentale della partecipazione attiva alla politica aziendale per la sicurezza, oltre a quello di controllo e verifica degli obblighi ed adempimenti in materia da parte del datore di lavoro, specie per quanto riguarda l’obbligo di formazione ed informazione dei lavoratori.

Poteri questi che vanno oltre quelli di controllo già riconosciuti dall’art. 9 della legge 300/70 ( statuto dei lavoratori ) che dà al lavoratore il diritto di controllare l’applicazione delle norme antinfortunistiche e all’igiene del lavoro mediante le OO.SS. o a quelli che si volevano dare al Delegato per l’ambiente, (cioè quella nuova figura di prestatore d’opera che doveva avere il compito di coordinare l’attività produttiva dell’azienda con le norme di sicurezza sul luogo di lavoro e con quelle dell’antinquinamento interno e esterno ).

I compiti del Rappresentante ( o i Rappresentanti ) dei lavoratori per la sicurezza sono ben individuati dall’ art.19 del D.Lgs.626/94 e si possono racchiudersi nel diritto di:

• essere consultati dal datore di lavoro relativamente alla valutazione dei rischi, alla individuazione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione, alla verifica dell’idoneità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dei suoi addetti e del medico competente, all’adozione delle attività di promozione ad all’elaborazione di nuove procedure e programmi di prevenzione e/o integrazione di quelli esistenti;

• consultare in ogni momento la documentazione aziendale inerente il piano di sicurezza, il registro degli infortuni, la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione;.

• di ricevere dai lavoratori le informazioni su eventuali fonti di rischio e di pericolo non considerati nella valutazione, da trasmettere al datore di lavoro;

• di partecipare alle riunioni periodiche di protezione e prevenzione che può anche convocare di sua iniziativa se necessario e segnalare alle autorità di vigilanza la mancanza di adeguate misure di prevenzione e/o l’inadeguatezza delle stesse.

E. Il lavoratore, figura di prioritaria importanza, non più soggetto

passivo di tutela, bensì protagonista nella realizzazione degli obbiettivi della “Nuova sicurezza”, e temprato dall’informazione e formazione ,deve adottare la cultura della prevenzione adottando comportamenti sicuri : • sottoponendosi ai programmi di formazione ed

addestramenti organizzati dal datore di lavoro;

27

• prendersi cura della sua incolumità e di quella degli altri compagni;

• utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza e/o di protezioni individuali. Ha il diritto mediante il suo rappresentante di controllare

l’applicazione delle norme per la prevenzione infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le norme idonee a tutelare la sua salute e la sua integrità fisica .

Diritti che possono racchiudersi in 10 punti( decalogo dei diritti del lavoratore in tema di prevenzione infortuni e igiene del lavoro) che qui si riportano:

1. I rischi devono essere ridotti alla fonte. 2. Il numero dei lavoratori che sono o possono essere esposti al

rischio deve essere ridotto al massimo . 3. Sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di

lavoro, i lavoratori ed i 1oro rappresentanti hanno diritto all'informazione, alla formazione, alla consultazione ed alla partecipazione.

4. Gli ambienti, le attrezzature di lavoro, le macchine e gli impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza devono essere sottoposti a regolare manutenzione.

5. Tutti i lavoratori, in relazione al tipo ed entità del rischio, devono essere forniti dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale.

6. I lavoratori devono ricevere adeguate istruzioni sull'uso delle macchine, degli impianti, degli utensili e dispositivi di protezione individuali.

7. Ai lavoratori, salvo eccezioni debitamente motivate, non può essere richiesto di riprendere l'attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.

8. I lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato hanno il diritto di essere informati in merito al rischio stesso e alle disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.

9. I lavoratori hanno il diritto di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.

10. Il datore di lavoro deve adottare le misure organizzative necessarie ed impiegare i mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

28

In particolare la sua formazione e informazione deve avvenire in occasione: . o dell’assunzione ; o del trasferimento o cambiamento di mansioni ; o dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove

tecnologie , di nuove sostanze o preparati pericolosi e comunque periodicamente ripetuta in occasione dell’evoluzione dei rischio ovvero dell’insorgenza di nuovi rischi.

A queste nuove figure , nonché ai progettisti, ai fabbricanti

fornitori e gli installatori degli impianti e delle macchine (tenuti anche loro a rispettare i principi generali di prevenzione e d’igiene del lavoro al momento delle proprie scelte progettuale e tecniche) è richiesta una professionalità, una dedizione ed un impegno a carattere esclusivo di tutto rispetto.

29

9. Incentivi INAIL Con il regolamento di attuazione del D.Lgs. 23.2.2000 n. 38

sono stati previsti incentivi da parte dell’INAIL per la: 1. informazione e/o formazione dei lavoratori; 2. formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e degli

addetti alla gestione delle emergenze; 3. formazione finalizzata ad agevolare i datori di lavoro ed i

responsabili del servizio di prevenzione e protezione, dipendenti dalle imprese, a svolgere l'attività di informazione e formazione in azienda. Inoltre alle ”norme premiali” che prevedono riduzioni percentuali

del premio assicurativo in caso di mancanza o riduzione di infortuni sul lavoro o aumenti nel caso opposto ( bonus malus ) si sono aggiunte norme che prevedono veri e propri interventi in conto capitale ed in conto interessi a sostegno delle aziende che investono in sicurezza.

30

10. Adempimenti amministrativi ai fini dela prevenzione infortuni ed igiene del lavoro

I più importanti adempimenti amministrativi sono: a) La valutazione del Rischio ; b) La redazione del documento con l’esito della valutazione

(autocertificazione nelle aziende piccole o familiari ); c) La programmazione delle misure di prevenzione e di igiene del

lavoro. Sono previsti incentivi in conto interessi e/o capitale da

parte dell’INAIL per adeguare le misure di sicurezza; d) La designazione e comunicazione del nominativo del

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del medico dal datore di lavoro alla USL ed al Servizio Ispezioni del lavoro della Direzione Provinciale del lavoro;

e) Il registro infortuni a) La valutazione del rischio riveste particolare importanza per il suo contenuto propedeutico alla programmazione.

Il datore di lavoro, in relazione all'attività dell'azienda, alla strutturazione aziendale e alla tipologia di lavoro, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.( art. 4, comma 1 ) per la successiva stesura del piano di sicurezza ( art. 4, comma 2).

La valutazione del rischio non si esaurisce nella semplice constatazione dello stesso, ma costituisce il presupposto necessario affinché il datore di lavoro possa mettere in atto gli interventi prevenzionali più opportuni consistenti nell’eliminazione del rischio o, quando ciò non sia possibile, nella eliminazione o attenuazione dei suoi effetti.

L'omessa valutazione del rischio comporta l'applicazione di sanzioni, anche se tale omissione non ha di fatto procurato una effettiva mancanza nella tutela della salute dei lavoratori.

b) e c) La redazione del documento con l’esito della valutazione e la programmazione delle misure di prevenzione e di igiene del lavoro,da adottare . Effettuata la valutazione del rischio, il datore di lavoro appronta una relazione ( o autocertificazione nelle aziende piccole o familiari) o documento con l’esito della valutazione che, oltre a contenere le informazioni rilevate ed il metodo di analisi, determina le misure di prevenzione e di protezione attuate o da attuare secondo un preciso programma.

31

Al riguardo è da ricordare che il regolamento di attuazione del D.Lgs. 23.2.2000 n.38 ha previsto finanziamenti da parte dell’INAIL in conto interessi e/o capitale per: 1. l’eliminazione di macchine prive di marchio CE e loro sostituzione

con macchine marcate CE; 2. l’acquisto, l’installazione, la ristrutturazione e/o la modifica di

impianti, apparecchi e dispositivi per: § l'incremento del livello di sicurezza contro gli infortuni; § la riduzione della esposizione dei lavoratori ad agenti chimici,

fisici e biologici; § l'eliminazione o la riduzione dell'impiego di sostanze pericolose

dal ciclo produttivo. 3. l’installazione di dispositivi di monitoraggio dello stato

dell'ambiente di lavoro al fine di controllare l'esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici e biologici;

4. la ristrutturazione e/o modifica strutturale degli ambienti di lavoro; 5. l’implementazione di sistemi di gestione aziendale della sicurezza

secondo parametri conformi alla normativa internazionale. Il documento dovrà essere custodito presso l'azienda o l’unità

produttiva interessata a disposizione degli organi preposti al controllo e degli aventi diritto alla consultazione.

d) La designazione e comunicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro alla USL ed al Servizio Ispezioni del lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, da effettuare entro tre mesi dall’inizio dell’attività ( art. 8 comma 11), in una con una dichiarazione in cui vengono attestati relativamente alla persona designata, i compiti che questi svolgerà in materia di prevenzione o protezione, il relativo periodo di svolgimento ed il curriculum professionale.

Mentre la mancata e/o la tardiva comunicazione costituisce illecito amministrativo, la mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, costituisce reato. e) Registro infortuni

La tenuta del registro degli infortuni è obbligatoria , ai sensi dell’ art.403 del Dpr547/55 per tutte le aziende che assumono manodopera.

Il registro, vistato dalla ASL competente per territorio, deve essere conservato sul luogo di lavoro a disposizione degli organi preposti al controllo e può essere consultato dal rappresentante per la sicurezza designato dai lavoratori .

32

Nel registro devono essere annotati cronologicamente gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti che hanno comportato assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

Non sono soggette a registrazioni le malattie professionali.

33

11. Considerazioni sui D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e D. Lgs. 19 marzo 1996 n. 242 La nuova normativa, nel recepire ben otto direttive comunitarie in

materia d’igiene e sicurezza del lavoro, realizza un complesso di misure organizzative e funzionali in parte confermate da vecchi indicazioni ed in parte assolutamente nuove che si possono così schematizzare:

ü estensione oggettiva del campo di applicazione a tutti i settori

di attività sia private che pubbliche , unitamente alla formulazione di nuove regole in tema di lavori appaltati a terzi (imprese o lavoratori autonomi), da svolgere all’interno dell’azienda;

ü coinvolgimento nella prevenzione infortuni sul lavoro e

malattie professionali dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori di impianti e macchine e di di alcune figure collaborative ( Responsabile del servizio prevenzione e protezione, Addetti al servizio di prevenzione e protezione e alla gestione dell’emergenza, Medico competente, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza);

ü obbligo per il datore di lavoro di predisporre un programma

preventivo di attività (interventi e verifiche) per la sicurezza mediante la valutazione dei rischi, cui segue la elaborazione di un documento di sicurezza ;

ü estensione soggettiva del campo di applicazione con

l’equiparazione al lavoratore tutelato anche dei soci lavoratori, degli “stagisti”, degli studenti, dei partecipanti ai corsi di formazione, nei quali si faccia uso di macchine e agenti pericolosi;;

ü aumento della sorveglianza sanitaria per i lavoratori, con una

migliore individuazione della figura del medico competente; ü identificazione degli obblighi e delle responsabilità del datore

di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori e previsione per le relative violazioni della pena dell’ammenda alternativa all’arresto, nonché di sanzioni pecuniarie amministrative per alcune infrazioni minori;

Tutte queste innovazioni sono avvenute nel rispetto del

principio che il nuovo deve tenere presente dell’esperienza del passato, per cui in virtù dell’art. 98 dello stesso D.Lgs 626/94 sono rimaste in vigore tutte le vecchie disposizioni della prevenzione

34

oggettiva del 1955,per cui chi era già in debito con i vecchi obblighi scaturenti dal D.P.R. n. 547 del 1955 e da altre norme speciali, nell’organizzazione della propria attività, ora avrà compiti più gravosi.

Solo l’impegno ed il coinvolgimento solidale ai vari livelli, nessuno escluso, dei datori di lavoro, piccoli o grandi, privati o pubblici, delle organizzazioni imprenditoriali, dei lavoratori dipendenti o autonomi, delle OO.SS. e delle istituzioni in genere ( Ministero del Lavoro , della Sanità, Enti Regione ) potrà rendere percorribile la strada tracciata dal legislatore per il miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Un contributo enorme può essere dato dalla prescrizione

obbligatoria da parte degli organi di vigilanza finalizzata all’eliminazione delle violazioni accertate (art. 20 commi 1, 2 e 3 del D. lgs. 758/94) e non solo alla punizione, spesso tardiva e quindi non più educativa.

Dr Michele Gurrado

35

Schemi

riepilogativi O

riassuntivi

36

LA TUTELA del LAVORATORE LA TUTELA PSICO FISICA DEL LAVORATORE ECONOMICA NELLA LEGISLAZIONE SOCIALE PREVIDENZIALE

LA TUTELA PSICO FISICA

PREVENZIONE INFORTUNI LA SUL LAVORO TUTELA PSICO FISICA IGIENE DEL LAVORO

37

Differenza fra infortunio sul lavoro e malatia professionale

INFORTUNIO evento dannoso SUL causa violenta LAVORO occasione lavoro

infortunio in itinere MALATTIA evento dannoso Professionale causa lenta

occasione lavoro

EVENTO DANNOSO

INFORTUNIO SUL Morte parziale LAVORO permanente

MALATTIA Inabilità assoluta

Professionale temporanea

38

La tutela psicofisica del lavoratore nella

legislazione sociale

Prevenzione La Costituzione Infortuni Codice Civile Sul Codice Penale Lavoro Codice Procedura Penale

Leggi generali e particolari di prevenzione infortuni

Igiene del Norme di buona tecnica e Lavoro regola d’arte nella legislazione Direttive Europee sociale. Direttive Cantieri

LA COSTITUZIONE Artt . 32, 35,. 41

La Repubblica Italiana Ø tutela la salute Ø tutela il lavoro, Ø cura la formazione professionale Ø assicura che l’iniziativa economica privata

si svolga senza arrecare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana

39

Codice Civile

Art. 2087

Trasferimento > Risarcimento della contrattuale responsabilità per gli infortuni extra subiti dal lavoratore contrattuale salvo che l’evento non sia a lui

al imputabile < Risoluzione del contratto di lavoro

campo per colpa del datore della di lavoro quando responsabilità non è assicurato contrattuale un lavoro salubre e

sicuro

40

Codice Penale Artt. 437( Dolo ) 451( Colpa)

Puniscono oggetto sicurezza chi del nel rimuova reato lavoro o danneggia soggetto Chi gli del rimuova reato impianti reato o commissivo gli danneggia apparecchi o reato segnali ometta omissivo destinati a il datore di lavoro prevenire il dirigente d’azienda lavoro disastri il preposto o il lavoratore infortuni sul lavoro o ometta di collocarli .

artt. 589 e 590 del C.P., modificati dalla legge 296/1996 inasprisce le pene per l’omicidio colposo e lesioni personali colpose derivanti da infortuni sul lavoro

41

Codice Procedura Penale Artt. 55 e 321 danno la possibilità alla {Magistratura cantiere inquirente Sequestro Giudiziario macchine Polizia Giudiziaria

Sono Ufficiali Gli ispettori del lavoro di Polizia Gli ispettori di sicurezza Giudiziaria dell’AUSL nei limiti del servizio e delle competenze .

Diritto di accesso

42

Leggi generali e particolari di prevenzione infortuni sul lavoro

La l’universalità delle norme prevenzione Datori di lavoro degli preposti infortuni soggetti lavoratori sul costruttori di macchine

lavoro venditori (nullità del nelle noleggiatori contratto)

leggi Gradualità delle sanzioni GENERALI D.P.R. 547/55 Sistema di Registro infortuni D.P.R. 302/56) studi ed Statistiche e aggiorna Commissione Particolari mento consultiva

• quello delle costruzioni ( DPR. 164/56); • dei lavori in sotterraneo ( DPR. 320/56 ); • dell’impiego dei cassoni ad aria compressa

(DPR. 321/56 ); • dell’industria della cinematografia e della

televisione ( DPR. 322/56 ); • degli impianti telefonici ( DPR.323/56 ); • dell’impiego degli escavatori (cir. Min.Lav.

50/94)

43

Leggi generali e particolari per l’igiene del lavoro

IGIENE studia ordinamento le cause del lavoro

DEL di ambiente In salubrità del lavoro in

LAVORO connesse senso stretto all’ambiente lavorativo materiale di

D.P.R. lavoro 30/3/56 n. 303 indica i mezzi idonei a

prevenirle

44

Gli organi preposti alla vigilanza

Con competenza

ll Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale S.I.L.( anche se residuale e concorrenziale)

generale Le Regioni UU.SS.LL.

I Vigili del Fuoco per la prevenzioni incendi

Il Ministero dell’industria, per

il settore minerario

La regione e le province per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque termali

particolare Gli uffici di sanità aerea e marittima e le autorità portuali , per le navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale

I servizi sanitari tecnici delle forze armate e delle le forze di polizia anche per le strutture penitenziarie

l.S.P.E.S.L. Omologazione e Controllo del mercato ai sensi delle direttive macchine .

45

Analisi degli infortuni sul lavoro in agricoltura

Infortuni 8,16% sul totale di quelli avvenuti in tutte le attività

11,56% sul totale degli infortuni

Infortuni mortali 1 mortali avvenuti in tutte le attività

La fortissima percentuale dei lavoratori autonomi ( 80% ) e dei lavoratori assunti a tempo determinato condiziona l’osservanza delle norme di prevenzione, per cui vi è la necessità di un’opera di propaganda e di divulgazione più che di vigilanza Età degli infortunati colpisce più il

lavoratore anziano Ambiente di lavoro

Modalità di accadimento Utilizzo di macchine

alla preparazione del terreno

Lavorazioni all’allevamento del bestiame

46

♦ Mancanza di formazione e di informazione ♦ Mancanza di dispositivi di sicurezza; ♦ Mancanza di dispositivi di sicurezza;

cause e concause:; Impiego di attrezzi inadeguati ed impropri al lavoro ♦ Imperizia, disattenzione ed imprudenza e sottovalutazione del rischio da parte del lavoratore;

necessità che conferisca al datore di lavoro di una ed al lavoratore un ruolo nuova da protagonista; normativa dia risalto alla prevenzione di tipo e alla informazione attivo : anziché al di controllo

di macchine Persone qualificate ed esperite

Guida agricole Viabilità adeguata autoveicoli Cartellonistica di circolazione e specchi

sferici .

47

Le Malattie Professionali

Circa il 3,85% Agenti atmosferici e fattori climatici (asma bronchiale)

Rumore ( ipoacusia e sordità ) Vibrazioni (malformazioni ostearticolari)

CAUSE Agenti allergizzanti(alveoliti allergiche

Movimentazione manuale dei carichi ( malformazioni ostearticolari)

Impiego di prodotti chimici fertilizzati fitosanitari (intossicazioni ) Tecnici

Rimedi Organizzativi

48

D.Lgs. 626/1994 e D. Lgs. 242/1996

Ø Recepisce otto Direttive Europee Ø Rappresenta uno strumento di

promozione della sicurezza. Ø Interferisce sull’organizzazione

aziendale Ø Prevede una autogestione della

sicurezza in ogni luogo di lavoro Ø Formula un’organizzazione che

pone la sicurezza come condizione irrinunciabile

Ø Istituisce figure collaborative

49

Soggetti Operativi Datore di lavoro

Responsabile del servizio prevenzione e protezione. Addetti al servizio prevenzione e di protezione e alla gestione dell’ emergenza

Figure Medico competente collaborative Rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza

FORMATO

Lavoratore INFORMATO ( vedi anche art. 9 della L.300/70 )

50

Decalogo dei diritti del lavoratore in tema di prevenzione infortuni e igiene del lavoro 1. I rischi devono essere ridotti alla fonte. 2. Il numero dei lavoratori esposti al rischio deve essere ridotto al massimo. 3. Sulla sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, i lavoratori e i loro rappresentanti hanno diritto all'informazione, alla formazione, alla consultazione ed alla partecipazione. 4. Gli ambienti e le attrezzature di lavoro, le macchine , gli impianti e i dispositivi di sicurezza devono essere sottoposti a regolare manutenzione. 5. I lavoratori, in relazione al tipo ed entità del rischio, devono essere forniti dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale. 6. I lavoratori devono ricevere adeguate istruzioni sull'uso delle macchine, degli impianti, degli utensili e dei dispositivi di protezione individuali.

51

7. Ai lavoratori, salvo eccezioni debitamente motivate, non può essere richiesto di riprendere l'attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato. 8. I lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato hanno il diritto di essere informati in merito al rischio stesso e alle disposizioni prese o da prendere in materia di protezione. 9. I lavoratori hanno il diritto di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute. 10. Il datore di lavoro deve adottare le misure organizzative necessarie ed impiegare i mezzi appropriati per evitare la movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

52

L’INAIL dà incentivi per la • informazione e/o formazione dei lavoratori; • formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze; • formazione dei datori di lavoro ed i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, dipendenti dalle imprese, a svolgere l’attività di informazione in azienda. Sono Norme premiali ( bonus malus)

Interventi a sostegno di chi investe previsti in sicurezza .

53

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Ø Valutazione dei Rischi Ø Redazione del documento con l’esito

della valutazione (autocertificazione nelle aziende piccole o familiari )

Ø Programmazione delle misure di prevenzione e di igiene del lavoro Sono previsti incentivi in conto interessi

e/o capitale da parte dell’Inail per adeguare le misure di sicurezza :

Ø Designazione e Comunicazione al S.I.L. ed alla Ausl del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Ø Registro infortuni

54

Considerazioni La nuova normativa formula un complesso di

misure organizzative e funzionali che si possono così sintetizzare:

v l’estensione oggettiva del campo di applicazione a tutti i settori di attività sia privati che pubblici, unitamente alla formulazione di nuove regole in tema di lavori appaltati a terzi (imprese o lavoratori autonomi) da svolgere all’interno dell’azienda; v il coinvolgimento nella prevenzione dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori di impianti e macchine e di alcune figure collaborative (Responsabile del servizio prevenzione e protezione, Addetti al servizio di prevenzione e protezione e alla gestione dell’emergenza, Medico competente, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) v l’obbligo per il datore di lavoro di predisporre un programma preventivo di attività (interventi e verifiche) per la

55

sicurezza mediante la valutazione dei rischi, cui segue la elaborazione di un documento di sicurezza; v l’estensione soggettiva del campo di applicazione con l’equiparazione al lavoratore tutelato dei soci lavoratori, degli “stagisti”, degli studenti, dei partecipanti ai corsi di formazione, nei quali si faccia uso di macchine e agenti pericolosi; v l’aumento della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, con una migliore individuazione della figura del medico competente; v l’identificazione degli obblighi e delle responsabilità del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori e la previsione per le relative violazioni di sanzioni.

56

INDICE 1. La tutela del lavoratore( Prevenzione infortuni sul

lavoro e l’igiene del lavoro………………………………

2. Elementi che caratterizzano l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale……………………………………….

3. La tutela psicofisica del lavoratore( Prevenzione infortuni sul lavoro e l’igiene del lavoro nella legislazione italiana ……………………………………..

A. Costituzione………………………………………………………. B. Codice Civile ……………………………………………………… C. Codice Penale…………………………………………………….. D. Codice di Procedura Penale…………………………………….. E. Le leggi generali e particolari di prevenzione degli infortuni sul

lavoro e di igiene del lavoro……………………………………….

4. Gli organi preposti alla vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene del lavoro e la necessità d’istituire la cultura della sicurezza …………………………………………………

5. Analisi degli infortuni sul lavoro e delle malattie

professionali in agricoltura ……………………………. 6. Le malatie professionali e le cause che le genrano…….

7. Direttive comunitarie in tema di sicurezza negli ambienti di lavoro recepite nella 626/94……………….

8. Il D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e D. Lgs. 19 marzo 1996 n. 242 ed i collaboratori del datore di lavoro

Il datore di lavoro…………………………………………….. a) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione……….. b) Gli addetti al servizio di protezione ed alla gestione

dell’emergenza…………………………………………………….. Ø Capacità e requisiti professionali richiesti agli addetti e al

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. c) Il medico competente……………………………………………. d) Il Rappresentante ( o i Rappresentanti ) dei lavoratori per la

sicurezza e la salute in azienda……………………………………. e) Il lavoratore ………………………………………………………. 9. Incentivi Inail

Pag. 2 Pag. 3 Pag. 5 Pag. 6 Pag. 6 Pag. .6 Pag. 6 Pag. 7 Pag .8 Pag. 12 Pag. 18 Pag. 21 Pag. 22 Pag.22 Pag.23 Pag. 24 Pag. 24 Pag. 25 Pag. 25 Pag. 26 Pag. 29

57

10. Adempimenti amministrativi ai fini della prevenzione infortuni ed igiene del lavoro …………………………..

a) La valutazione del Rischio ……………………………………….. b) La redazione del documento con l’esito della valutazione e la

programmazione delle misure di prevenzione e igiene del lavoro da adottare

c) La designazione e comunicazione dal datore di lavoro alla USL ed al Servizio Ispezioni del lavoro della Direzione Provinciale del lavoro;

d) Il registro infortuni

11. Considerazioni sulla D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e D. Lgs. 19 marzo 1996 n. 242

Schemi riepilogativi o riassuntivi Indice

Pag. 30 Pag. 30 Pag. 30 Pag..31 Pag.31 Pag. 33 Pag. 35 Pag.56