Schemi Di Diritto Privato Pietro Perlingieri

download Schemi Di Diritto Privato Pietro Perlingieri

of 154

Transcript of Schemi Di Diritto Privato Pietro Perlingieri

PERSONA FISICA

Essere umano vivente, considerato dal diritto nella sua individualit e nei rapporti con gli altri

Capacit giuridica

Principio generale dellintero ordinamento giuridico, definita come idoneit di un soggetto ad essere titolare di situazioni giuridiche soggettive, di diritti e di doveri. Si distingue: capacit giuridica generale: attitudine astratta e generica estesa a tutti gli uomini; capacit giuridica speciale: incidenza della capacit generale sulla concreta possibile titolarit delle singole situazioni. Capacit giuridica e soggettivit : dominante lopinione che le identifica reciprocamente (la capacit giuridica collegata alluomo ex art. 1 c.c., la soggettivit propria di ogni uomo in quanto tale ex art. 2 Cost).. In particolare: teoria organica: luomo persona fisica diventa persona nel senso di soggetto di diritto con il riconoscimento da parte dellordinamento. La capacit giuridica espressione di tale riconoscimento ed il presupposto per lacquisto dei diritti e degli obblighi giuridici. teoria atomistica: la persona un complesso di diritti e di doveri e non rileva nellordinamento in quanto tale, ma rileva soltanto il suo singolo comportamento disciplinato dalle norme giuridiche. La capacit giuridica, cos come la soggettivit, non sono qualit intrinseche delluomo in quanto tale, ma sono espressione della rilevanza del singolo comportamento umano.

Capacit giuridica e personalit: la personalit esprime laspetto dinamico della persona garantito nel suo pieno e libero svolgimento ed concreta attuazione dei valori dei quali il soggetto, giuridicamente capace, portatore Acquisto della La capacit giuridica si acquista con la nascita (si richiede che lindividuo nasca vivo). Si parla di cd. anticipazione della capacit giuridica o anche di acquisto condizionato capacit (allevento della nascita) e con efficacia retroattiva, in relazione al nascituro concepito o non giuridica concepito e con riferimento ai diritti allo stesso attribuiti da talune norme subordinatamente allevento della nascita. Perdita della Con la morte naturale si ha lestinzione della persona fisica e la cessazione della sua capacit giuridica. capacit Particolare rilevanza assume lipotesi della commorienza (morte simultanea di due o pi giuridica persone). Fonti normative Art. 2 Cost. ; art.1 c.c.

Residenza, domicilio e dimoraDomicilio Luogo in cui intenzionalmente (elemento intenzionale) la persona stabilisce (elemento materiale) il centro principale dei propri affari. Necessarie labitualit e la stabilit, intesa come certezza e riconoscibilit del domicilio indipendentemente da un atto formale di destinazione. Luogo in cui la persona intenzionalmente (elemento intenzionale) stabilisce (elemento materiale) la propria abitazione e le proprie relazioni di natura personale, familiare e sociale. Necessarie labitualit e la prevalenza, intese come consuetudine di vita. Luogo in cui la persona si trova temporaneamente e occasionalmente. Artt. 43 ss. c.c.

Residenza

Dimora Riferimenti normativi

Scomparsa, assenza e morte presuntaScomparsa Allontanamento della persona dallultimo suo domicilio o residenza con mancanza di notizie. art. 48 ss. c.c. Riferimento normativo nomina del curatore dello scomparso, effettuata dal Principali conseguenze Tribunale su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi o del p.m., finalizzata alla conservazione del patrimonio. Assenza Incertezza sullesistenza dello scomparso protratta da oltre due anni dal giorno dellultima notizia.

art. 49 ss. c.c. Riferimento normativo sentenza pronunciata dal Tribunale, su istanza dei Principali conseguenze presunti eredi legittimi o di chi crede di vantare dei diritti sui beni dello scomparso a seguito della sua morte, dichiarativa di assenza, con immissione nel possesso temporaneo dei beni (previa cauzione o garanzia) di coloro che, in caso di morte dellassente, sarebbero suoi eredi testamentari o legittimi. Possibilit per i possessori temporanei di compimento degli atti di ordinaria amministrazione sui beni dellassente. Inesigibilit temporanea dei crediti (tranne quelli alimentari). In caso di ritorno dellassente o di raggiunta prova della sua esistenza in vita, i possessori dei suoi beni sono tenuti alla restituzione in suo favore (art.56 c.c.) Dichiarazione di morte Scomparsa di un soggetto dallultimo suo domicilio o residenza per un periodo di almeno 10 anni. presunta art. 58 ss. c.c. Riferimento normativo sentenza pronunciata dal Tribunale, su istanza delle Principali conseguenze stesse persone legittimate a richiedere la dichiarazione di assenza, dichiarativa di morte presunta, con possibilit per coloro che sono stati temporaneamente immessi nel possesso dei beni, di disporne liberamente. Le obbligazioni alimentari si estinguono. Il coniuge del presunto morto pu contrarre nuovo matrimonio ( tale matrimonio sar per annullabile, qualora il presunto morto ritorni o ne sia accertata lesistenza in vita, su richiesta degli interessati o del p.m., fatti salvi gli effetti civili). In caso di ritorno del presunto morto o di raggiunta prova della sua esistenza in vita, egli ha diritto alla restituzione dei beni nello stato in cui si trovano o al conseguimento del prezzo per quelli alienati, salvo gli effetti della buona fede dei terzi, eredi e legatari.

Capacit di agireLa capacit di agire indica laspetto dinamico del soggetto ed definita come lidoneit della persona a svolgere lattivit giuridica che riguarda la sfera dei suoi interessi, ad esercitare diritti e ad assumere obblighi, a manifestare volont che siano idonee a modificare la propria situazione giuridica. Si parla della relativit della capacit di agire in relazione sia ai presupposti che concorrono a formarla, sia agli scopi della sua concreta limitazione o esclusione, sia alla possibilit di una sua misurazione in termini quantitativi.. Acquisto della capacit di La capacit di agire cd. generale si acquista con il compimento della maggiore et (18 anni). agire Le capacit di agire cd. speciali previste da singole norme di legge in relazione a singoli atti o rapporti, si acquistano prima della maggiore et (es. capacit in materia di lavoro). Art. 2 Cost.; art.2 c.c Riferimenti normativi Definizione

Minore et (causa di incapacit legale di agire)

Premessa: la tesi tradizionale che configura nella minore et unipotesi di incapacit di agire generale va criticata nel momento in cui non consente al minore di realizzare la propria personalit attraverso lesercizio dei diritti e delle attivit fondamentali. Sarebbe allora preferibile parlare di cd. capacit di discernimento, cio della concreta capacit o meno del minore, in relazione al singolo atto da compiersi e alle sue condizioni soggettive, di assumere una decisione con adeguata consapevolezza.

Dalla impostazione tradizionale dellincapacit di agire del minore quale soggetto astrattamente incapace e inidoneo alla cura dei propri interessi, deriva la concezione della potest genitoriale quale rapporto giuridico diritto soggettivo dei genitori soggezione del minore, con il dovere di questultimo di lasciarsi educare. Conseguenze:Natura (diritto soggettivo: unico limite divieto di abuso nellesercizio del diritto con pregiudizio pi o meno grave per il minore). Contenuto (doveri poteri che consistono nelleducazione, istruzione, custodia, correzione, mantenimento, rappresentanza nelle attivit di natura patrimoniale e personale). Rapporto tra potest e diritti di libert del minore (cd. elasticit della potest, nel senso di non concepire lo stesso rigore nellesercizio della potest e nellimposizione delle scelte e delle decisioni adottate durante le diverse et del minore nel rispetto dei diritti fondamentali dello stesso dal diritto di controllo al diritto di direttiva). Riferimenti normativi (art.147 ss. cc.; art.315 ss. c.c.; art. 330 ss. c.c.)

Un diverso orientamento considera il minore come soggetto di diritto e non come oggetto della potest e gli riconosce, qualora abbia in concreto la cd. capacit di discernimento, il potere di effettuare in piena autonomia le scelte di natura esistenziale che concernono la sua persona.

Potest

Tutela del minore. Presupposti: il tutore nominato nellipotesi in cui la potest dei genitori manchi o non possa essere esercitata. Responsabilit del tutore: il tutore opera sotto il controllo e la vigilanza dellautorit giudiziaria, pur avendo una sufficiente autonomia di iniziativa e di decisione. Vi sono infatti atti che non possono essere posti in essere senza lautorizzazione del giudice tutelare (art.374 c.c.), atti per i quali necessaria lautorizzazione del tribunale (art.375 c.c.) e atti per i quali nessuna autorizzazione richiesta (art.374 c.c.). Contenuto della funzione tutelare (cura della persona del minore, rappresentanza negli atti civili, amministrazione dei beni) Divieto di acquisti (art. 378 c.c.). Riferimenti normativi (art.343 ss. c.c.)

Curatela del minore emancipato. Presupposti: il curatore nominato in presenza di un minore emancipato, cio di un minore ultrasedicenne che contrae matrimonio prima della maggiore et e al quale riconosciuta una capacit di agire limitata al compimento degli atti di ordinaria amministrazione. Contenuto della curatela : il curatore nominato non ha poteri di amministrazione, di rappresentanza e di cura del minore che agisce personalmente, ma con lassistenza del curatore che valuta la rispondenza dellatto allinteresse del minore stesso. Il curatore deve prestare il suo assenso per gli atti di straordinaria amministrazione che il minore ponga in essere previa autorizzazione dellautorit giudiziaria. Riferimenti normativi (art. 390 ss c.c.)

Infermit mentale (causa di incapacit legale di agire)

Infermit mentale alterazione abituale e durevole delle facolt mentali tale da dar luogo ad unincapacit totale di provvedere ai propri interessi. Il soggetto totalmente infermo di mente inidoneo ad essere parte di rapporti giuridicamente rilevanti , sicch esiste il pericolo concreto ed attuale di atti pregiudizievoli al suo patrimonio. Conseguenza dellinfermit: sentenza di interdizione

Riferimenti normativi

Conseguenza della sentenza: nomina del tutore

Tutela e curatela (complesso di poteri-doveri attribuiti ad un soggetto per la cura e la realizzazione di interessi di altri soggetti).

il soggetto che si trova nelle condizioni suddette, pu essere interdetto dal tribunale competente, previo esame dellinterdicendo, con sentenza che impedisce lacquisto della capacit di agire se avviene nellultimo anno della minore et e che estingue la capacit di agire se pronunziata dopo il raggiungimento della maggiore et.

il tutore nominato a salvaguardia degli interessi dellinterdetto, si occupa della cura della persona dellinterdetto, della rappresentanza negli atti civili e della amministrazione dei beni. gli atti compiuti dallinterdetto senza la rappresentanza del tutore sono annullabili (art. 427 c.c.) su istanza del tutore, dellinterdetto (dopo la revoca della sentenza), nonch dai suoi eredi e aventi causa. artt.414 ss c.c.

Infermit mentale (causa di limitazione della capacit di agire)

Infermit mentale debolezza delle facolt mentali, pervertimenti dellintelletto, della volont e del sentimento non tanto gravi da rendere necessaria linterdizione, ma sufficienti a generare un pericolo attuale di pregiudizio per il patrimonio del soggetto. Prodigalit eccessiva larghezza nello spendere e nel regalare, abitudine a spendere in modo smisurato o disordinato, incapacit di valutare il pregiudizio che deriva dallo sperpero delle proprie sostanze. Il soggetto affetto dalle predette patologie manifesta una debolezza abituale delle facolt mentali con pericolo attuale di pregiudizio per il proprio patrimonio. Conseguenza di tale infermit o della prodigalit: il soggetto che si trova nelle condizioni suddette, pu essere inabilitato sentenza di inabilitazione con sentenza dal tribunale competente, previo esame dellinabilitando. Ha una capacit di agire limitata al compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione.

Incapacit di intendere e di volere (incapacit naturale)Definizione Concreta ed effettiva inidoneit della persona ad intendere e volere latto da realizzare che pu derivare non solo da unalterazione patologica della psiche, ma anche da una situazione che turbi la sfera affettiva ed emozionale dellindividuo, privandolo, sia pur temporaneamente, della capacit naturale e della volont cosciente. Annullabilit degli atti e dei contratti compiuti dallincapace naturale. Tuttavia: se si tratta di atti unilaterali necessario ai fini dellannullamento fornire la prova del grave pregiudizio derivato nel caso concreto allincapace; se si tratta di contratti ai fini dellannullamento va dimostrata la mala fede dellaltro contraente Art. 428 c.c.

Conseguenze

Riferimenti normativi

Riferimenti normativi

Conseguenza della sentenza: nomina del curatore

il curatore nominato a salvaguardia degli interessi dellinabilitato, ha il compito di assistere linabilitato stesso per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione. gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dallinabilitato senza assistenza del curatore e autorizzazione giudiziale sono annullabili (art.427 c.c.) su istanza dellinabilitato con lassistenza del curatore, nonch dei suoi eredi e aventi causa. artt.414 ss c.c.

PERSONE GIURIDICHE

Organizzazioni costituite da individui e beni alle quali lordinamento giuridico riconosce la qualit di soggetti di diritto con capacit giuridica ( possibilit di essere titolari di situazioni soggettive) e capacit di agire (possibilit di esercitare diritti e doveri attraverso le persone fisiche organi che ne fanno parte).

Natura

Classificazioni

Teoria della finzione lordinamento crea soggetti artificiali, enti distinti dagli individui singoli, per esigenze di commercio giuridico. Teoria della realt lordinamento prende atto dellesistenza di taluni enti e/o organismi nella vita sociale ai quali attribuisce poi soggettivit. Sul piano strutturale: enti a struttura associativa ( associazioni); enti a struttura istituzionale (fondazioni). Sul piano degli interessi perseguiti: enti pubblici (interessi generali); enti privati (interessi particolari). Sul piano della finalit: enti privati con finalit lucrative o miste (societ); enti privati con finalit ideali (associazioni, fondazioni, comitati). Sul piano dellautonomia patrimoniale: enti con autonomia patrimoniale ( separazione del patrimonio dellente da quello di coloro che ne fanno parte ). Se tale separazione dei patrimoni netta e lente ottiene la personalit giuridica, si parla di autonomia patrimoniale perfetta e in tal caso per le obbligazioni assunte in nome dellente risponde esclusivamente il patrimonio dellente, non attaccabile dai creditori personali dei componenti dellente stesso; enti con autonomia patrimoniale imperfetta (separazione relativa dei patrimoni, mancanza del riconoscimento cd. enti non riconosciuti -). In tal caso prevista una responsabilit dei componenti dellente anche per le obbligazioni assunte dallente stesso (v. art.38 c.c. per le associazioni non riconosciute e art.41 c.c. per i comitati) Sul piano dellacquisto della personalit giuridica e dellautonomia patrimoniale perfetta: acquisto automatico con iscrizione nel registro delle imprese (sistema normativo societ di capitali); acquisto con decreto di riconoscimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o ministeriale, su domanda degli interessati e sulla base dellatto costitutivo e dello statuto, previa valutazione dellattualit sociale dello scopo dellente e della consistenza del patrimonio (sistema concessorio associazioni e fondazioni). N.B: lautonomia patrimoniale perfetta diventa opponibile ai terzi soltanto con liscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso il Tribunale in ogni Provincia. Artt.2, 3, 18, 19, 39, 49 Cost.; artt. 11 ss. c.c.

Riferimenti normativi

Associazioni non riconosciuteDefinizione e scopo Costituzione e regolamentazione Organizzazione stabile di persone che, avvalendosi di un certo patrimonio, persegue uno scopo non lucrativo Lassociazione si costituisce con un atto costitutivo (negozio associativo aperto alladesione di altre parti). Le regole per i rapporti tra gli associati e con i terzi, nonch per lamministrazione dellente, sono contenute nello statuto. Lassociazione che non ottiene il riconoscimento definita associazione non riconosciuta.(es. partiti, sindacati): in tal caso si applicheranno le stesse norme dettate per le associazioni riconosciute con esclusione solo di quelle che presuppongono il riconoscimento. Lassociazione non riconosciuta ha unautonomia patrimoniale imperfetta. Ne deriva che: i creditori dellassociato non hanno diritti sul patrimonio dellente; delle obbligazioni dellente rispondono anche personalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dellente (art.38 c.c.), a meno che il creditore non sia uno degli associati. Organi di amministrazione, gestione e rappresentanza: assemblea e amministratori. Questi ultimi agiscono allesterno in nome e per conto dellente quali mandatari e rispondono del loro operato nei confronti dellassociazione a titolo di responsabilit contrattuale e solidalmente. Lassociazione non riconosciuta ha un proprio patrimonio, cio un fondo comune, costituito dai contributi degli associati e dai beni con tali contributi acquistati, nonch da tutti i diritti patrimoniali dei quali lente titolare. Prima dellestinzione dellente, gli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, n ripetere i contributi versati. Artt. 36, 37, 38 ss. c.c., ma v., in quanto compatibili, le norme previste per le associazioni riconosciute. di L. 11.08.1991 n.266 struttura, funzione, requisiti per liscrizione negli appositi registri. Organizzazione di persone che si accordano per effettuare una raccolta di fondi mediante pubblica sottoscrizione per perseguire un fine di interesse generale. e Il comitato si costituisce con accordo anche verbale. Le regole per lamministrazione e la gestione dellente sono dettate nellaccordo costitutivo dai membri del comitato. Organi di amministrazione, gestione e rappresentanza: i promotori, che prendono liniziativa di costituire il comitato; gli organizzatori, che svolgono la funzione di amministratori; i sottoscrittori, che promettono le oblazioni. Sul patrimonio del comitato (che ha un patrimonio distinto in quanto soggetto di diritto) insiste un vincolo di destinazione, sicch non pu essere in alcun modo devoluto per un scopo diverso da quello pattuito e manifestato agli oblatori. Se non ha ottenuto il riconoscimento (ma si dibatte sullammissibilit di un comitato riconosciuto), il comitato ha unautonomia patrimoniale imperfetta, per cui: i creditori dei partecipanti non hanno diritti sul patrimonio dellente; delle obbligazioni dellente rispondono personalmente e solidalmente tutti i componenti del comitato (art.41 c.c.). Artt. 39,40,41,42 c.c.

Elementi dellente

Riferimenti normativi Associazioni volontariato

Comitati.Definizione e scopo Costituzione regolamentazione Elementi dellente

Riferimenti normativi

Associazioni riconosciute.Associazioni di fatto che hanno chiesto e ottenuto il riconoscimento (e quindi la personalit giuridica e lautonomia patrimoniale perfetta).

Riconoscimento con sistema concessorio:

Requisiti (artt. 14 e 16 c.c. atto pubblico, nonch indicazione, nellatto costitutivo e nello statuto, della denominazione dellente, dello scopo, del patrimonio, della sede, delle condizioni di ammissione degli associati e dei diritti e degli obblighi degli stessi). Valutazione del rispetto delle norme di legge inderogabili, della meritevolezza dello scopo, delladeguatezza del patrimonio. Conseguenze (modificazione del regime giuridico dellente con acquisto dellautonomia patrimoniale perfetta).

Registrazione

Amministratori organo di gestione dellente, sono eletti dallassemblea e operano secondo le competenze e le funzioni attribuite con lo statuto. Sono responsabili verso i terzi per la violazione degli obblighi connessi alla loro funzione e verso lente secondo le disposizioni sul mandato.

Deliberazioni dellassemblea

Estinzione dellente

Fanno parte dellassociazione anche gli associati. Costoro non possono trasmettere la loro qualit nemmeno mortis causa. La possibilit di recedere dallassociazione regolata dallart. 24 c.c. Le deliberazioni contrarie alla legge, allatto costitutivo o allo statuto possono essere annullate dallautorit giudiziaria su istanza degli organi dellente, di qualunque associato o del pubblico ministero (art. 23 1 comma c.c.), ma senza pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi in buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione delle delibere stesse (art. 23 2 comma c.c.). Limpugnazione della deliberazione non ne sospende lesecutivit, salvo che non venga disposta per gravi motivi dallautorit giudiziaria (art. 23 3 comma c.c.). Sono inesistenti le delibere adottate da unassemblea inesistente o non regolarmente costituita. Linvalidit del singolo voto non comporta linvalidit della delibera salvo la prova di resistenza (se si tratta cio di un voto decisivo per la formazione della maggioranza). Fasi Deliberazione di scioglimento dellente o dichiarazione di estinzione dello stesso da parte dellautorit amministrativa per una delle cause previste dalla legge (v. art. 27 c.c.);

Organi dellente

Liscrizione dellassociazione riconosciuta nel registro delle persone giuridiche istituito presso il Tribunale di ciascuna Provincia, ha la funzione di pubblicit dichiarativa, cio di opponibilit ai terzi di tutte le vicende che concernono lente, nonch di tutte le limitazioni del potere rappresentativo degli amministratori.. Assemblea convocata dagli amministratori almeno una volta allanno per lapprovazione del bilancio o comunque se ne fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, lassemblea lorgano che riunisce gli associati. Ha le competenze individuate nellatto costitutivo e nello statuto ed indicate negli artt. 20,21 e 22 c.c. Le stesse norme individuano altres le ipotesi in cui necessaria una deliberazione con maggioranza qualificata (modifica dellatto costitutivo o dello statuto; scioglimento dellassociazione e devoluzione del patrimonio). Di norma, infatti, lassemblea delibera a maggioranza di voti con la presenza di almeno la met degli aventi diritto a partecipare (in prima convocazione) o qualunque sia il numero degli intervenuti (in seconda convocazione).

Riferimenti normativi

Liquidazione: gli amministratori non possono compiere nuove operazioni (v. art.29 c.c.), ma solo porre in essere atti di ordinaria gestione per la conservazione del patrimonio. La fase gestita dai commissari liquidatori sotto il controllo del presidente del tribunale; Cancellazione dal registro delle persone giuridiche; Devoluzione dei beni residui in conformit allatto costitutivo e allo statuto o, in mancanza, secondo la delibera assembleare di scioglimento o, in mancanza, attribuzione ad enti che perseguono scopi analoghi. Artt. 14 ss c.c.; artt. 11 ss disp. att. c.c.

FondazioniDefinizione e scopo Costituzione regolamentazione Organizzazione stabile creata per la gestione di un patrimonio destinato al perseguimento di uno scopo di pubblica utilit individuato dal fondatore. e La fondazione si costituisce con un atto costitutivo, denominato negozio di fondazione, che deve rivestire la forma dellatto pubblico. Pu essere costituita anche mediante testamento. Le regole per lamministrazione dellente e per la gestione del patrimonio sono contenute nello statuto. Trova in tal caso applicazione lart. 16 c.c.. Secondo lopinione tradizionale occorre distinguere il negozio di fondazione (non patrimoniale), dal negozio di dotazione (patrimoniale) per il trasferimento dei beni. Latto di fondazione pu essere revocato nei casi e nelle forme previsti dallart.15 c.c. Per la fondazione il riconoscimento ha valore costitutivo: con tale atto, infatti, la fondazione diventa soggetto di diritto e acquista la personalit giuridica Organi di amministrazione, gestione e rappresentanza: fondatore e amministratori. Lautorit amministrativa esercita unattivit continua di controllo e vigilanza, con possibilit di annullamento delle delibere contrarie a norme imperative, allatto di fondazione, allordine pubblico e al buon costume (v. artt. 25 e 26 c.c.) Fondo di dotazione da parte del fondatore autonomia patrimoniale perfetta per la fondazione che, con sistema concessorio ha ottenuto il riconoscimento. Artt. 15 ss. c.c. ma vedi, in quanto compatibili, anche le norme dettate in materia di associazioni riconosciute in tema di registrazione, di estinzione e liquidazione, di devoluzione dei beni residui.

Elementi dellente

Riferimenti normativi

SITUAZIONI ESISTENZIALI

Situazioni giuridiche (rilevanti per lordinamento giuridico) di natura non patrimoniale (non suscettibili di essere valutate secondo una stima economica)

Diritti della personalit

Nozione Natura giuridica Fonti normative nazionali Fonti normative Internazionali e comunitarie

Fondamento

Situazioni giuridiche soggettive esistenziali proprie di ogni uomo in quanto tale. Caratteristica: la persona allo stesso tempo soggetto titolare della situazione giuridica e punto di riferimento oggettivo della tutela offerta dallordinamento. Diritti assoluti opponibili erga omnes (allintera comunit di consociati), inalienabili, irrinunziabili e imprescrittibili Costituzione, codice civile (artt.5-10, art.2043), codice penale, leggi speciali e complementari in materia ( interruzione di gravidanza, diritto dautore, riforma del diritto internazionale privato). Dichiarazione Universale dei diritti delluomo Onu 1948. Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libert fondamentali Roma 1950 (ratificata con L.848/55). Patti dellOnu sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali New York 1966 (ratificati con L.881/77). Trattato di Helsinki Trattato di Maastricht. Teoria atomistica rilevano i soli diritti della personalit espressamente previsti e disciplinati dallordinamento giuridico mentre le nuove situazioni soggettive sono tutelabili soltanto con interpretazione estensiva o analogica delle norme esistenti. Teoria monistica esiste un unico diritto della personalit di contenuto vago che riassume tutti gli altri diritti senza identificarsi con la loro somma. Se unica la persona, quindi unico il bene protetto, si pu in realt individuare un fondamento unitario dei diritti della personalit (artt.2 e 3 Cost.), anche se poi molteplici e diversamente identificabili e tutelabili sono le possibili manifestazioni della personalit. Discussa la possibilit di ritenere titolari dei diritti della personalit: - il nascituro, il defunto, i familiari del defunto, lo straniero Tutela preventiva (obblighi di contenuto positivo a carico di chi tenuto a tutelare e a promuovere la personalit del soggetto titolare e obblighi di contenuto negativo a carico dello stesso soggetto titolare (autolimitazioni) a tutela di altri diritti personali e del valore della dignit umana); azione inibitoria (azione diretta a far cessare o a non far iniziare il comportamento antigiuridico del danneggiante). Tutela successiva alla lesione (risarcimento del danno in forma specifica (over possibile) o in forma generica per equivalente).

Spettanza Forme di tutela

Singoli diritti della personalit

Diritto alla

vita

ed allintegrit psicofisica

Il bene vita tutelato non come bene inteso in senso naturalistico (esistenza biologica), ma in senso normativo ex art. 36 C. come pretesa ad una vita libera e dignitosa. Contenuto Rispetto della vita umana (diritto alla vita) e divieto di disporre del proprio corpo in modo tale da cagionare una diminuzione permanente della propria integrit fisica (diritto allintegrit psicofisica art. 5 c.c.). La lesione della propria integrit, tuttavia, anche permanente, consentita entro i limiti fissati dalle leggi speciali in materia (ad es. per i trapianti), a fini terapeutici o a favore di un altro soggetto, in nome del principio di solidariet costituzionale. Art. 36 Cost.; art.5 c.c..; L.22.5.1978 n.194 (interruzione di gravidanza); artt. 575 ss c.p. La tutela del diritto alla vita e del diritto allintegrit psicofisica attuata mediante obblighi di contenuto positivo (dovere di soccorso penale art. 593 c.p. - e civile art. 2087 c.c.) e obblighi di contenuto negativo (divieto di atti di disposizione del proprio corpo).

Riferimenti normativi

Tutela

Diritto alla

salute

Il bene salute tutelato non in s per s quale bene autonomo o in senso negativo quale assenza di patologie, ma in senso positivo quale condizione di equilibrio psico-fisico sanitario, sociale ed ambientale, cio quale stato di benessere generale del soggetto. Contenuto Diritto al sano e libero sviluppo della persona e alla realizzazione della sua libert e dignit. Artt. 2, 3 e 32 Cost. Lart. 32 Cost. individua il diritto alla salute come situazione soggettiva complessa individuale azionabile e tutelabile dinanzi al giudice. Il diritto alla salute tutelato con la previsione di obblighi di contenuto negativo che realizzano allo stesso tempo la tutela della dignit e della libert della persona ( esclusa la possibilit di interventi sanitari obbligatori o coattivi in contrasto con i valori della persona costituzionalmente garantiti art.32 C.) e con obblighi di contenuto positivo (assistenza sanitaria obbligatoria). Nuova forma di tutela offerta dal risarcimento del danno cd.biologico.

Riferimenti normativi

Tutela

Diritto allonore e alla reputazione Diritto allonoreAspetti particolari della dignit umana Contenuto Riferimenti normativi Diritto allintegrit morale e al rispetto della dignit umana Artt. 2 , 3 Cost.; art. 10 c.c.; artt. 594 e 595 c.p. (reati di ingiuria e di diffamazione) Azione inibitoria e risarcimento del danno in forma specifica ( rettifica e pubblicazione della sentenza di condanna per la lesione attuata a mezzo stampa o telecomunicazioni).

e

Tutela

Diritto all immagineCommistione tra interessi personalistici ed interessi economici limmagine acquista rilievo come aspetto della identit di una persona (da tutelare in quanto espressione della personalit) e come bene giuridico economicamente valutabile (con conseguente diritto patrimoniale allo sfruttamento). Contenuto Diritto alla non pubblicazione, al non sfruttamento e alla non utilizzazione della propria immagine senza il proprio consenso o comunque qualora ne derivi pregiudizio alla reputazione e/o al decoro. La legge non richiede come necessario il consenso se la riproduzione o la pubblicazione sono giustificate dalla notoriet della persona o da finalit di interesse pubblico, ma comunque entro i limiti del rispetto della dignit umana. Art. 10 c.c.; r.d. 21.6.1942 n.929; L.22.4.1941 n.633 (diritti dautore) Tutela inibitoria (possibilit di ottenere la cessazione dellabuso) e risarcimento del danno.

Riferimenti normativi Tutela

Diritto alla riservatezzaContenuto Discusso: in senso positivo diritto alla privacy e allesclusione dalla vita privata dellaltrui ingerenza; in senso negativo mero divieto di divulgazione di notizie riservate. Discussa lesistenza del diritto alla cd. privacy economica: si propende, anche alla luce dei dati normativi esistenti (forme di pubblicit delle informazioni economiche legalmente previste), per lesistenza, in materia di divulgazione delle notizie economiche, di un principio tendenziale di libert, quale condizione essenziale per lo svolgimento e lo sviluppo della vita e della politica economica. Resta fermo lobbligo della circolazione corretta di notizie vere. Infatti: - in caso di diffusione di notizie lesive della reputazione economica effettuata da un concorrente ammessa la tutela ex art. 2598 2 comma c.c. (concorrenza sleale); - in caso di diffusione di notizie lesive della reputazione economica provenienti da organi di stampa o da non concorrenti ammessa la tutela ex art. 2043 c.c.(illecito civile). Art. 2 Cost.; Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libert fondamentali del 1950; artt. 614 ss c.p. inviolabilit del domicilio - e artt.621 ss c.p.- tutela del segreto.; L.31.12.1996 n. 675 e 676 (modificate dal d. leg. 9.5.1997 n.123 raccolta ed elaborazione dei dati personali).

Divulgazione di notizie economiche relative ad un soggetto

Riferimenti normativi

Riservatezza e banche dati disciplina del trattamento dei dati personali.La raccolta e lelaborazione dei dati personali pone un problema di tutela della riservatezza intesa in senso pi ampio quale diritto al controllo della divulgazione delle informazioni relative ad aspetti personali della propria vita, e quindi diritto al controllo del sempre maggiore potere informatico.

La tutela e la disciplina in materia sono previste dalle leggi n.675 e 676 del 1996, cos come modificate dal d.leg. 9.05.1997 n.123, attuative della direttiva 95/46/CE (trattamento e libera circolazione dei dati personali). Questo il contenuto della normativa:

Istituzione del Garante. Nozione di trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza lausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali. Obblighi del titolare del trattamento (obblighi specifici di informazione). Diritti dellinteressato (diritti specifici di accesso e di informazione). Rilevanza del consenso e necessit dellautorizzazione del Garante per il trattamento dei dati cd. sensibili. Forme di tutela specifica (responsabilit civile, penale e amministrativa)..

Diritto allinformazioneDiritto del cittadino al corretto funzionamento delle istituzioni. Informazione, personalit e democrazia rilevano come valori indissolubilmente connessi nella societ democratica.

Diritto di informare Contenuto Riferimenti normativi Tutela Diritto di acquisire e diffondere informazioni libert di manifestazione del pensiero diritto di cronaca Artt. 21 e 41 2 comma Cost. a) limiti interni del diritto di cronaca e del diritto di libera manifestazione del pensiero (art.21 C.) la libert di cronaca esercitata legittimamente se linformazione divulgata socialmente utile, se la notizia frutto di un serio lavoro di ricerca e se lesposizione e la valutazione dei fatti resa in forma civile (orientamento della giurisprudenza). b) diritto di rettifica legge sulla stampa: rettifica in caso di lesione della dignit umana anche in presenza di informazioni veritiere legge sul servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva: rettifica in caso di lesione di interessi materiali o morali nel corso di trasmissioni contrarie a verit.

Diritto ad essere informato Contenuto Riferimenti normativi Interesse individuale e collettivo ad essere messi in condizione di poter conseguire una notizia. Artt. 2 e 9 Cost., L.241/90 sulla trasparenza degli atti amministrativi.

Diritto ad informarsi Contenuto Riferimenti normativi Diritto di accesso alle fonti di informazione L. 31.12.1996 n. 675 e 676 (modificate dal d.leg.9.5.97 n.123)

Diritto all istruzione e alleducazione

Diritti della personalit, nei confronti dello Stato e della collettivit, funzionali allo sviluppo dellindividuo. Contenuto Riferimenti normativi Diritto dovere allo svolgimento di unattivit o di una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della societ. Artt. 2, 3, 4 2 comma, 9, 30, 31 e 32 Cost.

Diritto al Nome e all identit personaleSegni non solo fisici di identificazione e di distinzione della persona

Tutela dello pseudonimo

Diritto allidentit sessuale

Possibilit, inoltre, di ricorrere alla tutela specifica offerta dalla rettifica, nonch al ricorso durgenza ex art. 700 c.p.c e allazione ordinaria di responsabilit per ottenere il risarcimento del danno. Artt. 6 e 7 c.c.: tutela analoga a quella prevista per il nome purch lo pseudonimo abbia raggiunto la stessa importanza di questo, giungendo a notevole notoriet. L.14.4.1982 n.164

Principio di eguaglianza e dignit delluomoContenuto Affermazione della giustizia sociale, ristabilimento di equi rapporti sociali, eliminazione di ingiustificati privilegi, pieno e libero sviluppo di ogni persona, tutela e realizzazione della dignit umana. Artt. 2, 41 2 comma, e 3 Cost.

Riferimenti normativi

Diritti di libert La nostra Costituzione espressione di libert cd. positive (libert di) che si traducono in situazioni soggettive attive di natura esistenziale. Il modello di libert delluomo non pi rappresentato n dalle cd. libert negative (libert da) n dalle cd. libert economiche, pur presenti nella Costituzione. La nuova dimensione delle libert giustifica le limitazioni interne imposte ai diritti soggettivi e la finalizzazione della libera attivit umana alla realizzazione della personalit e della dignit delluomo e al contempo al progresso materiale e spirituale della societ. Le formazioni sociali

Definizione

comunit in grado di realizzare la funzione di espressione delluomo e dei suoi diritti fondamentali. art. 2 Cost. Riferimenti normativi

Contenuto del diritto al nome Contenuto del diritto allidentit Riferimenti normativi Tutela del diritto al nome

Diritto al rispetto del proprio segno di identificazione sociale. Interesse alla veritiera rappresentazione, allinterno della societ, della propria personalit spirituale e professionale. Art. 2 Cost.; artt. 6 e 7 c.c. Fondamento interesse di carattere pubblico il diritto del soggetto tutelato se e quando coincide con linteresse pubblico. interesse di carattere privato lambito della tutela circoscritto alle ipotesi di confusione personale Azioni azione di reclamo: presuppone la contestazione da parte del terzo a che il titolare usi il suo nome; azione di usurpazione: presuppone luso indebito o pregiudizievole che altri faccia del proprio nome. Tali azioni sono esercitabili anche da chi, pur non essendo il titolare del nome, abbia un interesse fondato su ragioni familiari meritevoli di tutela.

Beni

NOZIONE (da rapportare necessariamente ai tempi ed allo sviluppo delle conoscenze scientifiche):diritti "

art. 810 c.c.: "Sono beni le cose che possono formare oggetto di

sintesi verbale per indicare

ogni entit - materiale o immateriale idonea a costituire il riferimento oggettivo di diritti

non nel significato esclusivo di "diritto soggettivo", ma come

SITUAZIONI

SOGGETTIVE

RAPPORTO GIURIDICO

"cose corporali"casa; automobile

"cose incorporali""energie naturali che hanno valore economico" (814); "diritti di credito" (2800)

interessi meritevoli di tutelaI beni sono determinati sulla base della loro idoneit a soddisfare un bisogno umano, un'utilit non necessariamente individuale e patrimoniale, purch espressione di un interesse individuabile, meritevole di tutela.

DISCIPLINA: variabile principalmente in relazione al concreto assetto di interessi al quale il bene si riferisce; Principali CLASSIFICAZIONI: CRITERI RIPARTIZIONI CONSEGUENZE APPLICATIVE privatiprivato

Rilevanza del titolare

(822 ss.) demanio

beni pubblici

Stato o ente pubblico

regime giuridico differenziato:Ad es.: i beni demaniali non possono formare oggetto - di negoziazione privata - di possesso

- necessario(appartenenza funzionale all'ente pubblico) - accidentale (appartenenza solo eventuale all'ente pubblico)

Caratteristiche fisiche o strutturali

(812 ss.) beni immobili

mobili

- intrasportabili, perch naturalmente o artificialmente incorporati al suolo - oggetto di specifica - carattere elencazione residuale (815) beni mobili cd. "registrati": particolare categoria di beni mobili - iscritti in pubblici registri assoggettati, per taluni aspetti, alla stessa disciplina dei beni immobili

diverso regime formale e pubblicitariodei contratti;

diversa disciplinain tema di possesso e di usucapione

Natura - legge -

beni divisibili / indivisibili

diversa disciplina

volont delle partiCRITERI

frazionabili o meno in parti omogenee, ciascuna delle quali conserva un valore economico proporzionale all'intero. RIPARTIZIONI

in tema di adempimento delle obbligazioni conseguenze applicative

Natura volont delle partivalutazione comparativa: determinazione in concreto

beni fungibili / infungibilisostituibili o meno con altri beni identici o equivalenti per qualit e quantit.

riflessi in tema divicende del rapporto obbligatorio: (presupposti della)compensazione legale e giudiziale; interpretazione e qualificazione del rapporto mutuo; comodato; deposito.

Caratteristiche strutturaliE (determinazione in astratto)

beni generici

specifici

appartenenza ad un determinato genere; - rilevanza in relazione a - rilevanza per la peso / numero / misura loro individualit

riflessi in tema di - trasferimento del diritto dipropriet per compravendita;

- passaggio del rischio diperimento o deterioramento fortuito del bene; - adempimento delle obbligazioni: (impossibilit sopravvenuta non imputabile della prestazione) riflessi in ordine alla

Nozione naturalistica

beni produttivi

improduttivi

I primi si caratterizzano per la loro naturale attitudine a produrre direttamente altri beni (frutti) indipendentemente dall'opera dell'uomo.

disciplina di determinatirapporti (ad es.: affitto e locazione)

Natura - funzione

beni consumabili inconsumabili rilievo ai fini della Si trasformano per effetto si prestano ad una qualificazione del rapporto dell'uso, s da perdere utilizzazione ripetuta, (comodato; usufrutto) la funzione originaria; restando sostanzialmente inalterati (beni deteriorabili). cose composteciascun elemento, perdendo la propria funzione originaria, concorre a formare un insieme distinto dai singoli componenti, con una destinazione unitaria. (Si pensi ai mattoni, al cemento, al ferro che compongono un edificio).

Coesione fisica tra pi elementi destinazione unitaria

regime differenziato i singoli elementi sono oggetto di differente disciplina se considerati -ciascuno individualmente, ovvero -unitamente agli altri componenti regime differenziato(i singoli beni sono assoggettati ad una disciplina parzialmente diversa da quella dell'universalit).

Relazione di pi cose funzione unitaria

universalit di mobilicomplesso di beni appartenenti alla medesima persona e con destinazione unitaria, ciascuno dei quali pu formare oggetto di separati atti e rapporti.

Vincolo di destinazione durevole a servizio o ad

pertinenzerelazione di accessoriet

regime peculiare(di regola la pertinenza segue

ornamento di altro bene

tra la pertinenza e la cosa principale - tra immobili; - tra mobile e immobile; - tra mobili; condizione indispensabile: piena disponibilit di entrambi i beni da parte di chi ne effettua la destinazione.

le vicende giuridiche della cosa principale; ma pu essere anche oggetto di separati atti e rapporti)

La propriet. EVOLUZIONE storica del fenomeno

Codice civile del 1942: abbandono del dogma volontaristico e individualistico e passaggio alla cd. solidariet produttivisticaDal tradizionale modello statico: propriet = centro del sistema (fonte di reddito e di godimento) ad una nuova dimensione dinamica: propriet = strumento di manifestazione della iniziativa economica

-

Costituzione repubblicana del 1948: graduale emersione degli interessi non patrimoniali prevalere dell'essere sull'avere nella gerarchia dei valori fondamentali

Propriet non pi attributo della persona, bens strumento di realizzazione della personalit

Personalismo: scelta mediatrice tra gli opposti estremi dell'individualismo e della collettivizzazione dei beni; superamento della prospettiva produttivistica in funzione della realizzazione di NUOVI E DIVERSI OBIETTIVI: a) L'accessibilit a tutti del diritto di propriet; b) La funzione sociale nel significato attuale di giustificazione dell'attribuzione del diritto al soggetto alla luce dei principi personalista e solidarista

CONTENUTO DEL DIRITTO Art. 832 c.c. 1942: pienezza ed esclusivit del godimento e della disposizione Poteri di godimento e di disposizione: nozione: Il primo indica la facolt di usare liberamente la cosa, fino a distruggerla;Il potere di disposizione non ha un significato univoco: valendo ad indicare ora la disponibilit negoziale ora quella materiale del bene, o ancora la scelta dei tempi di utilizzazione e di godimento.

caratteri: pienezza [il proprietario potrebbe fare ci che vuole del bene] esclusivit [divieto di qualsiasi ingerenza altrui nelle scelte del proprietario]- Necessaria determinazione in concreto, in relazione alla funzione assegnata a ciascun bene (si pensi ai beni non strettamente personali), nonch ai numerosi limiti ed obblighi predisposti dall'ordinamento.

Limiti ed obblighi: Abbandono dell'originaria classificazione di "vincoli" e "obblighi" nell'interesse pubblico o privato; - verifica in concreto del relativo grado di incidenza sul contenuto delle situazioni proprietarie; a) Limiti rinvenibili nel c.c. del 1942:

applicazione della regola del neminem laedere nella regolamentazione dei rapporti di vicinato (conflitti fra proprietari vicini), ispirata ad una ratio di contemperamento fra opposti interessi al libero godimento dei "propri" beni. Sono vietati quegli atti compiuti dal proprietario al solo scopo di arrecare al vicino un danno (cd. atti emulativi), fatti salvi quelli che comportino per lo stesso proprietario

un minimo di utilit riscontrabile (833). N.B. La rilettura costituzionale della norma impone di interpretare la disposizione alla luce del principio solidarista, postulando la necessaria proporzionalit tra vantaggi e molestie (o pregiudizi). Analogamente opera la regola introdotta dall'art. 844 c.c., sulla base del criterio di contemperamento tra l'interesse del proprietario e quello del vicino, in materia di immissioni (di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti) consentite entro il limite della "normale tollerabilit".

Introduzione di comportamenti positivi (doverosi, in funzione della produttivit) in aggiunta ai (soli) limiti negativi previsti dal c.c. del 1865. b)Ulteriori limiti introdotti dalla legislazione specialeedilizia / urbanistica legge sull' "equo canone" tutela dell'ambiente

incidenza sempre pi profonda: dalle limitazioni dell'attivit contrattuale del proprietario fino a travolgere lo stesso ius aedificandi (con la l. n. 10 del 1977 e l'introduzione della concessione edilizia)

c) ESPROPRIAZIONE: natura: non mera limitazione ma sottrazione coattiva della giustificazione: interesse generale(nel senso della rispondenza ad una funzione socialmente utile), limiti: necessaria corresponsione di un indennizzo al proprietario per la perdita subita. propriet al titolare;

d) Occupazione appropriativa: piuttosto frequenti icasi di occupazione di fatto di suoli privati da parte della P.A., con immediata realizzazione di un'opera pubblica; si tratta di una procedura illegittima, che importa l'obbligo in capo all'amministrazione di risarcire il danno arrecato al privato.

REGIME GIURIDICO differenziato:

Pluralit di statuti proprietari in funzione dei diversi interessi e valori sottesi a ciascun oggetto: - ora in ragione della sua natura; - ora in virt della sua destinazione concreta. Variabilit della disciplina in relazione ai vari tipi di propriet, ciascuna con la sua particolare funzione:

vfondiaria: illimitatezza del diritto , commisurata all'interesse in considerazione delle concrete possibilit di utilizzazione del suolo.

v edilizia: oggetto di particolare disciplina: - la legge urbanistica del 1942, che attribuisce ai comuni il potere di stabilire vincoli classificando il territorio in zone destinate alla realizzazione di specifiche opere mediante strumenti urbanistici di pianificazione; - la legge sull'edificabilit dei suoli del 1977, che limita alcune facolt del proprietario (ius aedificandi) nell'interesse collettivo ad un corretto e razionale assetto del territorio; un particolare limite dato dal rapporto tra superficie e volumetria (CUBATURA), che indica, per ogni area, il preciso volume di quanto possibile costruire; talvolta la

volumetria spettante ad un'area pu essere utilizzata su altra superficie, previo consenso dei rispettivi proprietari (cessione di cubatura).

vrurale: la propriet dei terreni agricoli, che incontra non pochi limiti con specifiche finalit sociali (produzione, vincoli idrogeologici, minima unit colturale).

Modi di acquisto della propriet atti di autonomia negoziale L'acquisto della propriet pu avvenire attraverso semplici fatti naturali

a TITOLO

ORIGINARIO (922) Il diritto nasce pieno in capo all'acquirente

DERIVATIVO il diritto si trasferisce dal dante causa all'acquirenteIl dante causa non pu cedere un diritto pi ampio di quello del quale titolare; il diritto trasferito resta gravato dalle garanzie e da ogni altro peso che su di esso insisteva precedentemente.

Principali modi d'acquisto a titolo originario: OCCUPAZIONE:nozione materiale impossessamento di una cosa, con la volont di farla propria; oggetto soli beni mobili che non sono in propriet di alcuno (res nullius, res derelictae) (923)

INVENZIONE: procedimento :(927 ss.)

a) ritrovamento di cose smarriteI b) obbligo di consegna al comune del luogo di ritrovamento c) pubblicazione di un avviso

reclamo del proprietario entro un anno

decorso di un anno senza reclamo

premio al ritrovatore (930)

acquisto della propriet (929)

N.B.: si applica la disciplina del tesoro (932) alle cose di pregio nascoste, le quali non rivestano particolare interesse storico o artistico.

ACCESSIONE: nozione

attrazione, in un'unica situazione, di cose appartenenti a proprietari diversi a tutela dell'esclusivit del dirittopur nel rispetto della situazione soggettiva destinata a soccombere (indennizzo o possibilit di chiedere la separazione);

ratio : salvaguardia dell'interesse pi meritevole (fra pi interessi contrapposti).

L'accessione si verifica

per opera dell'uomo accessione: acquisto, a favore del proprietariodel suolo (cosa principale), della propriet sulle opere ivi realizzate: a) dal proprietario del suolo con materiale altrui (935); b) da un terzo con materiale proprio (936); c) da un terzo con materiale altrui (937).

per fatto naturale accessione - di mobili a immobili:tutto ci che sorge sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo (934);

- di immobili a immobili: alluvione: incremento lentoe progressivo di un fondo per distacco da altro fondo di detriti trasportati dall'acqua corrente (941);

accessione invertita: apparente eccezione alprincipio enunciato, consistente nell'occupazione in buona fede di una porzione di suolo attiguo al proprio per la costruzione di un edificio. Acquisto della propriet del suolo da parte del proprietario della costruzione: - decorsi tre mesi dall'inizio della costruzione, in mancanza di opposizione da parte del proprietario del fondo occupato; - previo pagamento del doppio del valore della superficie occupata. Ratio: prevalenza dell'interesse reputato pi meritevole, nel rispetto della situazione proprietaria destinata a soccombere (da qui il diritto di opposizione del proprietario del fondo ed il risarcimento dell'eventuale danno subto).

avulsione: incremento di un fondo per distacco di parte considerevole e riconoscibile di altro fondo, determinato da una azione improvvisa dell'acqua (944). modalit di incremento regime:solo per l'avulsione (e non per l'alluvione) indennit (valore dell'incremento) a favore del proprietario del fondo staccatosi

- di mobili a mobili: unione comunione tra i specificazione: acquisto della propriet di una cosa(nuova) creata con materiale altrui (940): purch il valore del lavoro risulti prevalente (interesse pi meritevole) rispetto a quello del materiale trasformato. proprietari delle cose unite o mescolate (939); ratio: la parit fra interessi contrapposti impone il rispetto di entrambe le situazioni.

commistione acquisto della propriet del tutto da parte del proprietario della cosa principale o di maggior valore (939).

Superficie NOZIONE: Situazione che qualifica un particolare modello di propriet, ad estensione orizzontale: la "propriet superficiaria", propriet della costruzione o diritto di edificare separatamente (e indipendentemente) dalla propriet del suolo (in deroga alla tradizionale estensione verticale della propriet). CONTENUTO (duplice): diritto sulla costruzione(952) costituzione di un diritto di propriet su opera (gi esistente). attribuzione ad un soggetto del diritto di edificare sul suolo altrui; acquisto della propriet sulla opera (una volta) realizzata. acquisto a titolo originario prescrizione, per non uso ventennale, del diritto di edificare

diritto di edificare

acquisto a titolo derivativo imprescrittibilit del diritto di propriet sulla costruzione

MODI di COSTITUZIONE: contratto - testamento; a tempo determinato / indeterminato; ESTINZIONE: a) scadenza del termine; b) rinunzia del superficiario; c) consolidazione (riunione, nella medesima persona, delle qualit di proprietario e superficiario).N.B.: NON causa di estinzione il PERIMENTO del BENE (salvo patto contrario) (954).

Enfiteusi NOZIONE: attribuzione, al titolare, del godimento concesso al proprietario (959), previo pagamento di un canone e con l'obbligo di migliorare il fondo oggetto del diritto (960).[Istituto in via di estinzione]

CONTENUTO: "propriet in senso sostanziale" = all'enfiteuta attribuito il cd. "dominio utile"(tutti i diritti -poteri di godimento - sul fondo e sulle accessioni ), salva l'operativit del DIVIETO di SUBENFITEUSI; al proprietario il cd. "dominio diretto".

MODI di COSTITUZIONE: usucapione; contratto (scritto, a pena di nullit); testamento; a tempo indeterminato / determinato (non inferiore a venti anni). ESTINZIONE: a) prescrizione per non uso ventennale; b) scadenza del termine; c) rinunzia; d) consolidazione; e) espropriazione per pubblico interesse; f) perimento totale del fondo [in caso di perimento parziale: riduzione proporzionale delcanone o rinunzia al diritto] (963); g) affrancazione (971) (per accordo tra le parti o per pronuncia giurisdizionale):

diritto (potestativo) dell'enfiteuta all'acquisto della propriet del fondo dietro corresponsione di una somma pari a quindici volte il canone annuo; h) devoluzione (972) (analogie sostanziali con l'azione di risoluzione): possibilit per il concedente di estinguere l'enfiteusi in caso di inadempimento dell'obbligo di miglioramento del fondo o di mancato pagamento di due annualit di canone (salvo il positivo esercizio dell'azione di affrancazione).

Diritti di godimento su cosa altruiverso il proprietario (es.: diritto del conduttore verso il locatore dellappartamento); sul bene situazioni limitate di godimento: a contenuto minore rispetto alla propriet, corrispondente ai poteri non pi esercitabili dal proprietario (in ragione della coesistenza fra diverse usufrutto, situazioni sullo stesso bene) uso e abitazione; servit

Situazioni personali:

Situazioni reali:

Usufrutto

NOZIONE: diritto reale di godimento su un bene altrui e sui suoi frutti (utilit: 981)con lobbligo di conservarne la destinazione economica e di restituirlo alla scadenza.

OGGETTO: beni fruttiferi, di regola inconsumabili (se consumabili quasi-usufrutto: 995) LIMITI:

rispetto della destinazione economica del bene durata temporanea - non oltre la vita dellusufruttuario per le persone fisiche - non oltre i trenta anni per le persone giuridiche situazione a termine (979), (destinata a non comprimere eccessivamente la propriet): lusufrutto pu essere ceduto nel rispetto della durata originaria; non trasmissibile per testamento; ammesso lusufrutto congiuntivo (a favore di pi persone congiuntamente), con clausola di accrescimento fino alla morte dellultimo sopravvissuto (678); espressamente escluso, per gli atti mortis causa (698) (dubbi di ammissibilit per gli altri casi), lusufrutto successivo (a favore di pi persone successivamente).

MODI di COSTITUZIONE: legge; volont delle parti (contratto, testamento); usucapione. OBBLIGHI dellUSUFRUTTUARIO: restituzione del/i bene/i alla scadenza (1001); osservanza, nel godimento, della diligenza del buon padre di famiglia; inventario dei beni oggetto del diritto; prestazione di una idonea garanzia; custodia, amministrazione, riparazioni ordinarie;

ESTINZIONE: a) scadenza del termine; b) rinunzia; c) prescrizione (per non uso ventennale); d) consolidazione (della propriet e dell'usufrutto in capo ad un unico titolare); e) perimento totale della cosa; f) eccesso di potere dellusufruttuario (alienazione o deterioramento dei beni).

In ipotesi di espropriazione ovvero di perimento per colpa o dolo di terzi del bene (purch, in questultimo caso, previamente assicurato dallusufruttuario) lusufrutto si trasferisce sulle relative indennit.

Uso e abitazione NOZIONE: situazione reale di godimento che attribuisce al suo titolare il potere - di servirsi di un bene e di raccoglierne i frutti (uso: 1021) - di abitare una casa (abitazione: 1022) nei limiti dei bisogni propri e della propria famiglia. CARATTERI: diritti personalissimi (temporanei; incedibili; si estinguono per morte del titolare) analoghi all'usufrutto per contenuto e disciplina (applicabile in quanto compatibile),[ salvo una quantitativa, determinata dal limite dei bisogni del titolare e della sua famiglia].

Servit NOZIONE: "peso imposto sopra un fondo per l'utilit di un altro fondo appartenente a diverso proprietario" (1027). PRESUPPOSTI: - contiguit dei fondi = vicinanza tale da consentire un'utilit diretta; - appartenenza a due proprietari; - peso a carico di un fondo (servente) a fronte di un'utilit (1028) per l'altro fondo (dominante)anche nel senso di maggiore comodit o amenit, ovvero di vantaggio futuro

relazione di servizio: tra situazioni soggettive distinte: non gi tra persone diverse, (di qui la configurabilit di una servit tra due fondi dei quali uno stesso soggetto ,

rispettivamente, proprietario esclusivo e comproprietario); n tra fondi materialmente intesi, (s che il perimento di un fondo non importa l'estinzione della servit, salvo che con esso si estingua la stessa situazione di vantaggio o di servizio).

CRITERIO CLASSIFICAZIONI

TIPI di servit

modo di manifestazione

apparenti / non apparenti (1061)le prime caratterizzate da opere - artificiali o naturali visibili e permanenti, destinate alla servit in modo manifesto ed inequivoco, situazione di fatto che nelle seconde manca

riflessi applicativi in tema di costituzione

contenuto

affermative / negativele prime attribuiscono il potere di svolgere una attivit sul fondo servente; le seconde proibiscono - a carico della situazione servente - di compiere atti e comportamenti

continue

discontinue

presupposti,

rilievo ai fini della

modalit di esercizio

presuppongono una

presuppongono il

precedente opera (non richiedono attivit dell'uomo)

fatto dell'uomo

decorrenza del termine di prescrizione

modo di costituzione, funzione

volontarie (1058 ss.)

coattive (1032 ss.)volont della legge (tipicit) PRESUPPOSTI: necessit del f. dominante accordo - sentenza - atto amministrativo

volont dei singoli legittimati i soli titolari di una situazione soggettiva pi ampia

MODI di COSTITUZIONE: - tutti i tipi di servit - servit apparenti

ESERCIZIO: (1063 ss.) regolato dal titolo o, in mancanza, dalla legge per soddisfare i bisogni del fondo dominante, con il minor aggravio per il fondo servente(il proprietario di quest'ultimo non pu in alcun modo ostacolare l'esercizio della servit).

ESTINZIONE: (1072 ss.) a) confusione; b) decorso del termine; c) rinunzia; d) abbandono (liberatorio del fondo servente); e) prescrizione (per non uso ventennale). Comunione

NOZIONE: (1100) medesima situazione di godimento nella titolarit di una pluralit di soggetticompropriet: schema originario, esteso alle situazioni di godimento su cosa altrui e, in quanto compatibile, alle altre situazioni patrimoniali. limiti:- godimento commisurato a quello degli altri contitolari (1102) - attribuzione a ciascuno di un diritto esclusivo sulla propria quota: partecipazione ai vantaggi (godimento e disposizione) e agli svantaggi (spese necessarie), correlati all'esercizio della situazione.

FORME:

in relazione alla fonte volontaria: accordo dei soggetti incidentale: evento casuale forzosa: legge

forme speciali comunione legale tra coniugi (a della comunione ordinaria non ammette scioglimento anticipato su iniziativa di un partecipante).

AMMINISTRAZIONE: (1105 ss.) spetta a tutti i partecipanti riuniti in assemblea; deliberazioni: impugnabili entro trenta giorni a pena di decadenza;

atti di ordinaria amministrazione: maggioranza del valore delle quote; atti di straordinaria amministrazione: maggioranza dei 2/3 del valore complessivo della cosa comune atti di alienazione; costituzione di diritti reali; locazioni ultranovennali: unanimit.

Condominio negli edifici NOZIONE: coesistenza di pi diritti (esclusivi) di propriet in un edificio, accanto alla comunione su talune parti dell'edificio stesso. (Contitolarit e propriet esclusiva funzionalizzate alla coabitazione, in uno stesso edificio, di pi persone). limiti: a) uso delle parti comuni (diritto proporzionato al valore della propriet esclusiva) (1118) esercizio del diritto (esclusivo) di propriet necessariamente commisurati all'esercizio del diritto da parte degli altri condmini; b) indivisibilit, salvo che la divisione non renda pi incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino (1119). oneri: partecipazione alle spese determinata in relazione alla destinazione del servizio (1123):

contratto - testamento; usucapione; destinazione del padre di famiglia (1062).

- commisurata al valore della quota se la cosa destinata a servire tutti in modo identico - proporzionata all'uso se la cosa destinata a servire ciascuno in misura diversa.

ORGANI: assemblea; amministratore: (obbligatorio in condomini con pi di quattro partecipanti: 1129). deliberazioni: impugnabili entro trenta giorni (a pena di decadenza: 1137) maggioranze variabili secondo l'oggetto della delibera regolamento: (obbligatorio nei condomini con pi di 10 proprietari esclusivi: 1138).

Multipropriet NOZIONE: esercizio di un diritto su una cosa comune, in via esclusiva, con godimento turnario[comunione] [godimento esclusivo] [periodi predeterminati]

immobiliare (ville, appartamenti) tipicit sociale: riferimento qualificante nel tempo alberghiera (complesso alberghiero) azionaria (complesso immobiliare di una societ) NATURA: incerta la qualificazione del rapporto; analogie con la comunione, il condominio, la propriet. Tendenziale riconduzione ad un diritto di propriet su un (nuovo) bene, definito nello spazio e nel tempo DISCIPLINA: d. leg. 9 novembre 1998, n. 427(attuazione della direttiva 94/47 CE)

qualificazione e disciplina lasciate impregiudicate dal d. leg., che si limita a richiamare una pi ampia forma di godimento turnario, senza prendere posizione sulla natura reale del diritto), introduzione di tecniche a difesa dell'acquirente non professionale relativamente alle trattative ed alle formalit del contratto: a) doveri di informazione (2, d.leg.cit.); b) forma e contenuto specifici del contratto (inserimento clausole: 3, d.leg.cit.); c) diritto di recesso (5 e 6, d.leg.cit.).

Tutela delle situazioni reali di godimento Concesse al solo proprietario c.d. PETITORIE (azione di rivendicazione; negatoria; di regolamento di confini; di apposizione di termini. Concesse anche al titolare di un diritto reale di godimento su cosa altrui CONFESSORIA e DI NUNCIAZIONE (azione di nuova opera e di danno temuto). Previste per chi soltanto possessore c.d. POSSESSORIE (azione di reintegrazione e di manutenzione).

AZIONE di rivendicazione(948)

legittimati attivi proprietario

FUNZIONIriconoscimento del diritto(funzione di accertamento)

CARATTERIimprescrittibile (salvi gli effetti della usucapione);

PRESUPPOSTIcontestazione del diritto di propriet nei cfr. del rivendicante e del suo dante causa

e, eventualmente, restituzione del bene(funzione recuperatoria)

probatio diabolica: dimostrazione del diritto di propriet, risalendo ad acquisto a titolo originario

negatoria(949)

proprietario

dichiarazione dell'inesisten- prova con ogni mezzo za di diritti altrui sulla (anche presunzioni) propria situazione di un titolo d'acquisto del diritto di propriet demarcazione dei confini tra due fondi confinanti prova del confine: con qualsiasi mezzo(anche accertamento delle mappe catastali)

molestie di fatto o di diritto (da partedi chi esercita o vanta un proprio diritto sul bene contro il proprietario)

di regolamento di confini(950) per apposizione di

proprietario

incertezza dei limiti di confine tra i fondi

proprietario

termini(951)

apposizione dei segni di confine ("termini") a spese di entrambi i proprietari prova dell'esistenza della situazione di godimento (contestata,impedita o turbata)

irriconoscibilit o mancanza dei segni di confine tra i fondi molestie di fatto o di diritto

confessoria (1079)

a) proprietario; riconoscimento del proprio b)titolare di un dir. diritto contro chi ne contesti reale su cosa altrui l'esercizio, ovvero cessazione di atti impeditivi o di turbative

di nunciazione : a) proprietario; eliminazione di un pericolo tutela a carattere 1) pericoli o limiti al 1) di nuova opera b) titolare di un dir. proveniente da un fondo vicino provvisorio (prima di potere di godimento 2) di danno temuto reale su cosa altrui; a causa di nuove opere o di una pronuncia nel merito) da un'opera intrapresa e (1171, 1172) c) possessore attivit intraprese da altri, con funzione cautelare non ancora terminata;ovvero di cose gi esistenti(sul fondo vicino)

2) pericolo di un danno grave ed imminente al beneoggetto di godimento, da una cosa gi esistente

AZIONI POSSESSORIE

AZIONE

legittimati attivi

FUNZIONI

CARATTERI

PRESUPPOSTI

di reintegrazione possessore; o anche reintegrazione nel esperibile entro spoglio violento o detentore (salvo che possesso = restituzione 1 anno dallo spoglio clandestino (occulto) (o di spoglio) per ragioni di servizio del bene o dalla sua scoperta (1168)o di ospitalit) (tutela provvisoria, che prescinde dall'accertamento del diritto)

di manutenzione possessore di (1170) beni immobili o di universalit di mobili

cessazione di molestie o turbative (o rimedio contro lo spoglio non violento n clandestino)

esperibile entro anno dallo spoglio

possesso continuo e ininterrotto da oltre o dalla sua scoperta 1 anno, acquistato in (tutela provvisoria, che modo non violento prescinde dall'accertamento n clandestinodel diritto) (altrimenti decorso almeno 1 anno dalla fine della violenza o della clandestinit)

Rapporto fra azioni possessorie e petitorie: carattere provvisorio della tutela possessoria; possibilit di agire in rivendica del proprietario soccombente soltanto all'esito del giudizio possessorio - separazione tra giudizio possessorio e petitorio (705 c.p.c.) - salve le ipotesi nelle quali l'attesa della conclusione del giudizio possessorio possa comportare un "pregiudizio irreparabile" per il proprietario convenuto.

POSSESSO come potere di fatto: definizione legislativa (art. 1140). N.B.: Necessit di abbandonare la qualificazione corrente, che colloca il possesso sul piano delle situazioni giuridiche, vale a dire degli effetti (in parallelo con la propriet, che "oggetto" di vicende giuridiche). In quanto comportamento, il possesso si sostanzia in un atto giuridico (in senso stretto), da collocare sul piano della fattispecie produttiva di effetti (v. artt. 1148 ss.). Nozione: elemento "materiale": comportamento diretto al godimento e all'utilizzazione, attuali e futuri, di [oggettivo] un bene (indipendentemente da un legame di titolarit con il bene stesso) elemento "spirituale": animus possidendi = intenzione di usare la cosa come oggetto di un [soggettivo] proprio diritto - di propriet, di usufrutto, di enfiteusi Possesso c.d. mediato: si pu possedere anche per mezzo di altra persona, che ha la detenzione del bene (1140) [es.: possessore il locatore, il quale possiede il bene per mezzo del conduttore]

tra POSSESSO e DETENZIONE: diversit di animus + diversit di condottaDETENTORE colui che, pur godendo del bene, non ha intenzione di usarlo come oggetto di un proprio

diritto di propriet, (usufrutto etc.) ed ha un comportamento non corrispondente all'esercizio di un diritto reale; che d segni di riconoscere l'altrui diritto sulla cosa [es.: il conduttore, che versa ilcanone al locatore, come corrispettivo del godimento del bene].

Mutamento della detenzione in possesso: non sufficiente il mutamento del solo animus: sono necessari atti giuridici o comportamenti materiali, accertabili in modo oggettivo, tali da far cambiare il "titolo" del possesso, cio la causa giustificativa del godimento e dell'utilizzazione del bene (1141).[es.: vendita o donazione del bene locato, a favore del conduttore; opposizione di costui nei confronti del proprietario (rifiuto di versare il canone o di restituire il bene alla scadenza del contratto)]

'titolo' del possesso: possesso a "titolo" di propriet; a "titolo" di usufrutto, di servit in base al dato oggettivo del comportamento tenuto dal possessore, dato oggettivo che rileva ai fini del mutamento del titolo del possesso (c.d. interversione del possesso, art. 1164)[ad es.: la condotta di chi, quotidianamente, attraversa il fondo altrui, per raggiungere pi comodamente il proprio, corrisponde all'esercizio di una servit di passaggio; ove questi intenda mutare il titolo del suo possesso - a titolo di servit - in possesso a titolo di propriet, utile ai fini dell'usucapione, dovr compiere atti di opposizione contro il diritto del proprietario].

Rilevanza del possesso: due ordini di garanzie: a) tutela giurisdizionale del possesso: azioni possessorie (artt. 1168-1170) b) possesso quale titolo d'acquisto: possibilit, per il possessore, di acquistare il diritto reale corrispondente al comportamento tenuto, attraverso i meccanismi predisposti dagli artt. 1153 e 1158.

1) c.d.

(contro spoliazioni, turbative e molestie da parte di terzi); tecnica semplice e rapida per la soluzione delle controversie relative all'utilizzazione dei beni, che impone l'immediato ripristino della situazione di fatto esistente, rinviando ad un momento successivo l'accertamento dei diritti delle parti in conflitto;

ratio: interesse generale alla tutela della pace sociale;2) inversione dell'onere probatorio (posizione pi vantaggiosa del possessore convenuto in rivendica rispetto al proprietarioattore, circa l'onere della prova: il possessore pu limitarsi ad affermare: possideo quia possideo; il proprietario, invece, tenuto a provare il proprio diritto (c.d. probatio diabolica).

Inizio e durata del possesso ACQUISTO del possesso

in modo originario: mediante apprensione del bene d'iniziativa del soggetto che diviene possessore

in modo derivativo: in seguito alla consegna del bene da parte del precedente possessoreN.B.: consegna non necessaria quando: a) chi acquista il possesso era gi detentore del bene (c.d. traditio brevi manu); b) chi cede il possesso conserva la detenzione della cosa (c.d. costitutum possessorium).

Non giovano ai fini dell'acquisto del possesso gli atti compiuti con l'altrui tolleranza (del proprietario o titolare di altra situazione reale di godimento, per ragioni di amicizia, cortesia o buon vicinato: art. 1144).

DURATA e PRESUNZIONI a) Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore; tuttavia b) se il possessore ha posseduto in tempo pi remoto, si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio (1142); c) se il possessore ha, a fondamento del suo possesso, un titolo, si presume che possieda dalla data del titolo, salvo prova contraria (1143). possibile il cumulo dei periodi di possesso di persone diverse in due ipotesi di acquisto del possesso in modo derivativo: successione nel possesso (1146): in caso di successione a titolo universale, il possesso continua automaticamente nell'erede, con effetto dall'apertura della successione, con gli stessi caratteri (ad es.: buona o mala fede) che aveva per il defunto. accessione nel possesso (1146): in caso di successione a titolo particolare, l'avente causa pu unire il proprio possesso a quello del suo autore al fine di goderne gli effetti (ad es.: se l'alienante era in buona fede).

BUONA FEDE nel possesso (1147): buona fede in senso soggettivo = ignoranza di ledere l'altrui diritto = ignoranza circa l'altruit del bene(1147)

salvo che derivi da colpa grave (1147, ad es.: l'ipotesi dell'incauto acquisto di beni ad un prezzo talmentebasso da rivelare che chi li vende non ne sia il proprietario bens un ricettatore)

si presume; ed sufficiente che sussista al momento dell'acquisto (a nulla rilevando la mala fedesopravvenuta 1147)

giova al possessore a vari fini: a) nella restituzione della cosa al proprietario diritti ed obblighi del possessore di buona fede: 1) diritto di far propri i frutti del bene fino al giorno della domanda (1148; a frontedell'obbligo di immediata restituzione che incombe sul possessore di mala fede, 1149);

2) diritto ad una indennit per riparazioni, miglioramenti, addizioni apportate al bene(1150; superiore a quella spettante al possessore di mala fede); 3) c.d. diritto di ritenzione (= di non restituire il bene fino alla corresponsione delle indennit dovute o alla prestazione di idonee garanzie 1152).

b) nella circolazione dei beni mobili acquisto della propriet o di altre situazioni reali: 1) principio "possesso vale titolo" (1153); acquisto della propriet a titolo originario (da chi non proprietario del bene), in presenza di due condizioni: buona fede al momento della consegna e titolo astrattamente idoneo (un valido atto di compravendita o di donazione); 2) criterio di risoluzione di conflitti fra pi acquirenti da un medesimo dante causa: prevale chi ha ricevuto per primo il possesso del bene in buona fede, anche se il suo titolo d'acquisto di data posteriore (1155).

USUCAPIONE Possesso ad usucapionem = possesso protratto per un periodo di tempo determinato dalla legge modo d'acquisto a titolo originario della propriet (e di altre situazioni reali di godimento, ad eccezione delle servit non apparenti) su beni immobili, universalit di mobili, beni mobili registrati e - in mancanza delle condizioni prescritte dall'art. 1153 - anche mobili non registrati. Ratio: esigenza di certezza delle situazioni giuridiche(oltre a ragioni di favore per l'impiego proficuo di risorse, anche da parte di chi non ne ha diritto, a fronte dell'inerzia dell'effettivo titolare).

immobili

universalit di mobili 20 anni(1160)

fondi rustici 15 anni(regime speciale 1159 bis)

mobili registrati 10 anni(1162)

mobili non registrati 20 anni(in caso di mala fede 1161) possesso

usucapione ordinaria

20 anni(1158)

10 anni(1161)

possesso + buona fede possesso + buona fede + titolo idoneo possesso + buona fede + titolo idoneo + trascrizione

usucapioni abbreviate

10 anni(1160)

acquisto immediato (1153)

10 anni(1159)

5 anni(1159 bis)

3 anni(1162)

Acquisto del possesso in modo violento o clandestino: decorso del termine iniziale dal cessare della violenza o della clandestinit (1163). Interruzione del decorso del termine prescritto in ipotesi di perdita del possesso per oltre un anno (1167) (oltre alle cause di interruzione e sospensione della prescrizione 1165).

Criteri tradizionali di distinzioneAssolutezza intesa quale potere del titolare di far valere la

Situazioni reali

Situazioni di credito

(diritto di credito al quale correlato un dovere specifico imposto ad un soggetto determinato).

Mediatezza intesa quale impossibilit del titolare del diritto

di realizzare il suo interesse se non attraverso lintermediazione dellaltrui (del debitore) prestazione.

|

~

|

~

|

}

}

|

|

|

~

|

r

nzap

9

P

S

H

I

G

R

C

b

F

A

e

E

D

C

d

B

P

S

A

S

@

@

R

9

Q

8

Q

P

4

c

7

Y

5

6

R

5

4

W

I

3

T

x

b

3

2

S

T

S

)

I

P

"

x

W

w

1

$

R

0

X

}

"

'

|

x

y

R

x

)

|

a

!

w

!

W

l

"

v

p

~

(

p

q

R

!

#

p

u

|

X

l

~

R

"

g

o

'

}

`

f

$

k

|

r

t

j

&

Y

{

r

T

%

f

n

~

m

p

$

X

m

#

k

s

}

P

l

q

"

|

k

W

!

r

j

{

q

i

V

z

g

U

w

p

T

x

h

h

S

y

S

p

x

g

i

R

}

w

i

Q

v

g

u

f

Q

h

e

t

g

P

d

I

f

s

situazione nei confronti della generalit dei consociati.

Immediatezza intesa quale potere del titolare di ricavare dalla cosa, oggetto del diritto, le utilit desiderate, in base ad una

relazione diretta ed immediata con la stessa.

~

}

|

{

}

|

|

~

}

~

}

|

~

}

|

{

f

m

n

r

g

l

z

f

p

n

f

r

f

k

l

m

h

f

y

w

j

l

k

x

w

n

v

f

r

n

h

f

u

f

r

j

t

f

s

l

g

i

f

s

n

m

l

m

n

p

i

h

f

r

m

n

q

i

m

i

p

n

p

p

l

k

l

g

i

f

o

n

m

l

k

f

j

g

i

h

g

f

e

d

y

y

x

r

t

w

v

v

r

u

r

t

s

r

q

d

p

i

f

h

h

d

g

f

b

e

d

c

c

b

a

I

P

I

U

`

Y

I

S

`

U

I

Y

Y

X

S

I

P

P

F

T

H

G

F

I

P

I

H

G

F

E

E

H

I

T

F

H

V

I

E

V

H

R

F

U

F

W

V

H

R

I

P

H

U

T

F

S

F

H

S

R

I

Q

Q

F

P

I

H

G

F

E

8

D

6

2

C

@

B

6

8

A

A

@

6

2

9

9

8

6

8

0

2

7

7

2

6

5

4

3

2

1

0

#

!

)

)

(

'

'

"

&

%

#

"

$

#

"

!

~

}

|

{

z

y

x

w

v

y

r

x

e

g

s

g

w

e

v

e

u

e

t

e

s

s

r

q

r

q

p

g

i

e

h

g

f

e

S

c

b

I

B

X

T

a

C

b

d

T

D

D

S

C

S

c

I

b

X

B

S

a

`

P

Y

W

E

X

H

W

V

U

G

T

S

R

R

B

Q

P

E

I

H

G

F

E

D

C

B

A

2

@

2

3

9

8

7

2

5

6

4

1

2

5

4

3

3

2

1

1

0

)

!

!

$

'

'

!

'

(

'

&

&

#

%

$

#

"

!

z

v

s

g

r

m

f

q

d

p

d

d

j

d

p

i

m

n

f

g

f

o

n

l

l

d

j

m

i

g

k

e

n

m

l

k

d

j

d

f

i

d

h

g

f

e

d

y

y

x

w

s e

b

a

T

a

d g

W

a

Y

Y

X

d V

e

h

V

r

a

e

e

V

b

`

c

`

d b

a

v

d `

c

c

g

d `

c

g

e

e

`

b

`

c

Y

V

c

V

b

a

Y

g

e

`

e

Y

a

g

h

g

e

h

V

d h

g

W

h

g

h

`

Y

a

X

u

`

q

a

W

V

e

g

U

`

V

g

h

t

V

U

T

a

`

f

h

a

b

a

t

`

c

`

Y

a

V

b

`

e

e

`

b

`

c

`

i

s

d V

c

a

i

V

r

g

W

q

V

Y

a

h

g

`

f

`

c

a

b

e

a

W

`

e

e

g

p

Y

Y

V

h

i

g

e

`

c

V

b

W

`

c

`

h

g

`

f

a

X

e

`

d

V

Y

Y

V

c

V

b

a

`

Y

X

W

V

U

T

Q

S

S

H

R

Q

P

I

H

G

9

F

F

9

E

B

A

9

D

D

C

@

B

A

A

9

@

9

8

6

7

6

5

4

3

2

1

0

)

%

%

(

'

&

&

%

$

#

"

!

!

Alcuni dei caratteri propri delle situazioni reali sono riscontrabili anche in situazioni definite, secondo criteri tradizionali, creditorieu | ~ } u | u { z u y x w v u t

l

u

s

t

s

l

f

m

q

r

q

p

e

e

o

n

m

l

k

j

i

d

e

e

h

d

g

f

f

d

e

e

d

y

x

v

w

v

u

t

s

r

h

r

q

p

i

i

h

g

f

e

d

c

b

b

`

a

a

`

Y

Y

X

W

U

V

U

I

@

A

H

T

H

S

H

I

R

Q

P

@

I

F

H

I

H

G

F

C

F

E

E

D

C

B

A

@

9

)

0

)

2

6

5

8

7

1

)

2

2

6

)

5

4

1

(

3

2

1

)

0

)

(

'

&

#

"

#

%

$

$

#

"

!

y

n

o

z

r

p

e

f

o

o

n

n

p

e

f

p

g

h

f

s

p

p

g

h

p

s

r

x

p

h

w

p

s

r

p

q

h

u

p

t

o

n

f

g

g

f

e

f

s

r

p

t

p

v

p

e

e

u

t

f

g

h

s

r

p

q

p

e

h

h

g

g

h

m

i

k

l

k

j

i

h

g

g

f

e

d

1

"

#

%

)

'

"

(

(

"

$

"

#

%

)

0

H

"

'

"

R

(

(

%

'

'

"

#

#

H

"

#

"

Q

(

%

)

#

"

%

E

%

'

"

(

%

F

$

P

(

'

#

"

'

#

%

"

'

"

#

%

I

%

"

(

(

"

$

H

%

$

%

0

%

G

"

F

'

(

"

E

"

'

"

#

$

#

"

%

(

0

D

%

7

C

5

9

B

7

A

5

8

@

9

4

9

8

7

6

5

4

3

2

1

"

'

'

"

%

$

#

0

%

$

"

#

%

)

%

'

(

'

"

#

&

%

"

"

$

#

"

!

{

}

~

{

{

z

{

}

~

}

|

{

z

n

p

h

g

n

d

s

n

k u y x w v u t

p

h

d

h

s

s

h

d

l

g

o

h

g

p

l

k

h

d

n

r

m

q

p

p

l

o

o

n

m

l

d

l

k

j

e

d

i

h

g

f

e

d

s

g

y

g

x

w

v

t

t

g

a

u

t

g

g

s

`

r

q

p

c

i

c

i

f

e

h

d

g

f

e

d

d

c

b

b

a

`

Y

W

X

W

V

R

U

G

T

S

I

R

Q

Q

I

P

P

I

H

H

G

F

3

0

E

6

5

D

1

C

6

6

9

B

A

@

6

9

8

7

6

5

3

4

3

2

1

0

)

&

!

(

&

'

&

%

!

$

#

"

!

s

r

f

q

p

h

i

h

g

f

|

|

|

Critica e d V c b a a T W ` Y X W V U U T S ~ } | {

~

s

}

l

p

r

m

|

r

r

x

{

x

v

o

s

z

m

s

{

x

w

l

x

p

v

s

|

r

r

m

{

o

p

m

z

z

s

l

x

p

p

m

l

m

y

x

p

v

x

w

r

m

w

l

o

v

o

p

l

o

n

n

m

l

u

o

s

l

o

p

m

t

s

r

q

q

o

o

p

l

o

n

n

m

l

k

j

i

e

h

h

g

f

f

e

d

q

r

v