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Repertorio n. Raccolta n.
SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA, TRA IL COMUNE DI CASELLE
TORINESE E LA SOCIETÀ SATAC SIINQ S.p.A., AI SENSI DELL’ ART. 45
DELLA L.R. 05.12.1977 N. 56 E SMI E DELL’ART. 5 DELLA VARIANTE 1 DEL
PPE SUB A-B ATA
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno [●] il giorno [●] del mese di [●] in [●], Via [●] civico numero [●], innanzi a me [●]
Dott. [●], Notaio in [●], iscritto al Ruolo presso il Collegio Notarile del Distretto [●], sono
presenti i Signori:
1) [●], nato a [●] il [●], domiciliato per la carica a [●] Via [●] n. [●], Codice Fiscale [●], il
quale dichiara di intervenire al presente atto e di agire non in proprio, ma nella sua
qualità di [●] del:
- COMUNE DI CASELLE TORINESE, con sede in Caselle Torinese (TO), Via [●] n.
[●], titolare del Codice Fiscale [●], tale nominato con [●] a quanto infra legittimato
in forza dell’art. [109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 Numero 267, recante
“Testo Unico delle Leggi sugli Ordinamenti degli Enti Locali”] ed in esecuzione di
Delibera di [●] Comunale in data [●] Numero [●] diventata esecutiva a sensi di
legge, che in copia conforme all’originale si allega al presente atto sotto la lettera
“A”, omessane la lettura per espressa rinuncia fattane dai Signori Comparenti (di
seguito il “Comune di Caselle”);
per una parte
2) [●], nato a [●] il [●], domiciliato per la carica a [●] Via [●] n. [●], Codice Fiscale [●], il
quale dichiara di intervenire al presente in atto nella sua qualità di [●] della società:
- “SATAC SIINQ S.p.A.”, con sede in Milano, Via Morimondo n. 26 edificio 18,
capitale sociale di Euro [●] ([●]), interamente versato, iscritta presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di [●] al Numero [●] del REA,
titolare del Codice Fiscale - Registro Imprese Numero [●] Partita IVA Numero [●],
come tale nominato con [●] (di seguito il “Soggetto Attuatore”);
per l’altra parte
Detti comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio rogante sono certo,
mi richiedono di ricevere e di ritenere questo pubblico atto per far loro constare con il
medesimo quanto segue:
PREMESSE
A. il Soggetto Attuatore è proprietario degli immobili siti in Caselle Torinese (TO), [●],
distinti catastalmente come segue:
a) Catasto Terreni, Foglio n. [●] particelle n [●] della superficie complessiva di
mq [●] catastali;
b) Catasto Fabbricati, Foglio n. [●] particelle n [●] della superficie complessiva
di mq [●] catastali;
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B. il Comune di Caselle è proprietario degli immobili siti in Caselle Torinese (TO), [●],
distinti catastalmente come segue:
a) Catasto Terreni, Foglio n. [●] particelle n [●] della superficie complessiva di
mq [●] catastali;
C. il Comune di Caselle è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (il “P.R.G.C.”),
approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2-2009 del 22.01.2001, da ultimo
modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 27.06.2016 di
approvazione della variante strutturale n. 1 al P.R.G.C. vigente, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. [●];
D. gli immobili di cui alle precedenti lettere A. e B. sono ricompresi, ai sensi del P.R.G.C.
vigente, nell’Ambito Terziario Aeroportuale ATA Subambito A-B, che è stato oggetto di
un accordo di programma quadro ex lege 662/1996, art. 2, comma 203, lettera C)
(l’”Accordo di Programma Quadro”), sottoscritto in data 31.03.2004 tra il Comune di
Caselle, la società Sagat S.p.A, la società Agrocaselle S.s. e il sig. L. Cena (questi ultimi
in rappresentanza della costituenda Satac S.p.A.), attraverso il quale si sono disciplinati i
diversi impegni reciproci; poiché il Subambito A-B ricade parzialmente nella zona di
tutela aeroportuale D istituita ai sensi del Capitolo 9, paragrafo 6.5 “Individuazione e
definizione delle zone di tutela” del Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli
aeroporti.”, il P.R.G.C. ha suddiviso lo stesso subambito in comparti d’area
contraddistinti da indici di edificabilità territoriale differenziati, il tutto come meglio
evidenziato nell'allegato certificato urbanistico qui accluso sub Allegato “D.”, ovvero:
a) Comparto d’area a), interno alla zona di tutela D, di seguito individuato quale
“Subambito A” (ai sensi dell’art. 3.01 delle N. di A. della Variante n. 1 come infra
definita);
b) Comparto d’area b1), interno alla zona di tutela D;
c) Comparto d’area b2), esterno alla zona di tutela D;
il Comparto d’area b1) e il Comparto d’area b2) sono individuati congiuntamente quale
“Subambito B” (ai sensi dell’art. 3.01 delle N. di A. della Variante n. 1 come infra
definita);
E. sull’area ATA Subambito A-B vige il Piano Particolareggiato (il “P.P.”), ex artt. 38 e
seguenti, L.R. 56/77 e s.m.i., approvato in data 7.11.2005 con deliberazione n. 17-1334
della Giunta Regionale in variante al P.R.G.C., prorogato di 5 (cinque) anni, a far data dal
07.11.2015, con D.C.C. n. 68 del 06/11/2015, al fine di consentirne l’adeguamento,
attraverso la redazione di una specifica variante ai contenuti dell’Accordo di Programma,
di cui alla successiva lettera K., e alle previsioni urbanistiche della Variante Parziale n. 7,
di cui alla successiva lettera M.;
F. il Subambito B è ricompreso, quasi integralmente, nella localizzazione commerciale
urbano periferica non addensata L.2 “Subambito B”, già localizzazione L.3 riconosciuta
con D.C.C. n. 86 del 29.07.2003, riclassificata automaticamente, ai sensi della D.C.R. n.
59-10831 del 24.03.2006 che ha modificato la D.C.R. n. 563/1999 e la D.C.R. n.
347/2003, in localizzazione commerciale L.2.;
G. il Subambito B è interessato da un progetto di sviluppo polifunzionale, denominato
Nuovo Progetto Caselle (il “Nuovo Progetto Caselle”), al cui interno, tra l’altro, in data
14.12.2005 è stata rilasciata dal Comune di Caselle l’autorizzazione amministrativa n. 81
(l’“Autorizzazione Amministrativa”) per l’attivazione di una grande struttura di vendita
(tipologia G-CC4, superficie di vendita complessiva pari a mq. 51.118, il “Centro
Commerciale”), a seguito della deliberazione della conferenza dei servizi della Regione
Piemonte Direzione Commercio Artigianato – Settore Programmazione ed Interventi dei
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Settori Commerciali n. 17533/17.1 del 13/12/2005, valida ed efficace ai sensi di legge;
H. l’attivazione dell’Autorizzazione Amministrativa è subordinata, tra l’altro, alla
effettuazione di opere di potenziamento e nuova realizzazione viabile, sia in ambito
comunale, con particolare riguardo alla strada provinciale S.P. 2, alla strada provinciale
S.P. 13 e a via alle Fabbriche, sia in ambito extracomunale (complessivamente le “Opere
Viabili”);
I. il Soggetto Attuatore e il Comune di Caselle hanno sottoscritto, in data 18.04.2013, un
accordo procedimentale ex art. 11 L. 241/1990 e s.m.i. finalizzato a formalizzare tempi e
condizioni per la validità e fattibilità del Nuovo Progetto Caselle, a cui è seguito un
addendum sottoscritto tra le Parti in data 07.08.2014;
J. in ossequio ai contenuti dell’Accordo di Programma Quadro, con atto a rogito dott.ssa
Alessia Sibille notaio in Torino, Rep. n. 5.167 Racc. n. 4.269 del 11.06.2010, registrato
all’Agenzia delle Entrate di Torino 2 il 21.06.2010 al n. 9489, il Soggetto Attuatore ha
ceduto gratuitamente al Comune di Caselle gli immobili di sua proprietà, per complessivi
mq. 102.703 (centoduemilasettecentotre), ricadenti, per la quota maggioritaria, all’interno
dell’attuale Subambito A;
K. il Comune di Caselle, ai sensi del punto 11 delle “Ulteriori disposizioni” dell’allegato A
alla D.C.R. n. 191-43016/2012, ha manifestato, con Delibera di Giunta Comunale n. 8 del
28.01.2013, la volontà di procedere con accordo di programma (l’”Accordo di
Programma”) per la localizzazione L.2 “Subambito B” di cui alla precedente lettera F.. I
soggetti sottoscrittori dell’Accordo di Programma, ovvero la Regione Piemonte, Settore
Terziario Commerciale, in qualità di soggetto promotore, la Provincia di Torino (ora Città
Metropolitana di Torino) e il Comune di Caselle hanno condiviso che l’Accordo di
Programma potesse definire e coordinare gli obbiettivi, gli impegni e le procedure
afferenti:
1. la programmazione commerciale, ai sensi della D.G.R. 45-6097/2013, finalizzata,
tra l’altro, alla parziale riperimetrazione della localizzazione L.2;
2. la pianificazione urbanistica, volta ad adeguare il P.R.G.C. di Caselle alle risultanze
dell’Accordo di Programma in materia di commercio, a recepimento, tra l’altro, del
nuovo sviluppo rappresentato nel Nuovo Progetto Caselle e valutato in sede di
accordo.
L. la procedura di Accordo di Programma, definitivamente approvato con D.G.R. 55-866 del
29.12.2014, successivamente modificata e integrata con D.G.R. n. 14-1895 del
27.07.2015, ha quindi portato alla necessità di redigere una variante al P.R.G.C. vigente;
M. a recepimento del Nuovo Progetto Caselle e dell’Accordo di Programma,
l’Amministrazione Comunale ha adeguato il proprio strumento urbanistico attraverso una
specifica variante ai sensi dell’art. 17, comma 5, L.R. 56/77 e s.m.i. (la “Variante
Parziale 7”), approvata con D.C.C. n. 73 del 27.11.2015. Il P.R.G.C. classifica l’area
della Variante n. 1 quale Area Terziario Aeroportuale ATA – Subambito A-B,
specificatamente normata:
- dagli artt. [6.12, 7.4.1, 8.9.3,] delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. e dai
contenuti degli elaborati di cui alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS),
ai sensi dell’art. 11 e seguenti, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e degli artt. 3 bis e 17, L.R. 56/77
e s.m.i., a cui è stata sottoposta la Variante Parziale 7;
- dalla Scheda Normativa “ATA Subambito A-B” allegata alle Norme Tecniche di
Attuazione del P.R.G.C..
N. il progetto del Centro Commerciale è stato sottoposto alla procedura di verifica di
assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 10,
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L.R. n. 56/77 e s.m.i. e dell’art. 20, D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (la “Fase di Verifica”); con
determinazione n. 244 del 02.05.2016, pubblicata sul B.U.R. n. 24 del 16.06.2016, la
Regione Piemonte, Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Commercio e
Terziario, ha escluso il progetto del Centro Commerciale e delle connesse Opere Viabili
dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, di cui all’art. 12 della L.R. n. 40/98
e s.m.i., previo il recepimento e il rispetto di puntuali prescrizioni sia di carattere
tecnico/ambientale che progettuale (le “Prescrizioni” o singolarmente la “Prescrizione”),
comprensive degli impegni particolari di cui all’art. 16 della presente i Convenzione,
come infra definita;
O. all’interno del Subambito B è attivo il pozzo idropotabile della Montrucca (il “Pozzo
della Montrucca”), ubicato sull’immobile identificato a Catasto Terreni al Foglio 4,
mappale 161, di proprietà del Comune di Caselle; al suddetto pozzo, ai sensi dell’art. 11
del Regolamento Regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R “Disciplina delle aree di
salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000,
n. 61)”, compete una fascia di rispetto costituita da una zona di protezione (raggio 200
m.) e una zona di tutela assoluta (raggio 50 m.) (congiuntamente il “Vincolo Pozzo
Montrucca”), come graficamente individuato nell’Elaborato [●]. In data [21.10.2015] è
stata sottoscritta una convenzione tra Comune di Caselle, SMAT S.p.a. e il Soggetto
Attuatore (la “Convenzione Pozzo”) finalizzata a normare la realizzazione e l’attivazione
del pozzo del Malanghero (il “Pozzo del Malanghero”), a sostituzione del Pozzo della
Montrucca, di cui è prevista la dismissione;
P. in attuazione di quanto richiamato alla precedente lettera E. è stata predisposta una
variante al P.P. vigente (la “Variante n. 1”), ai sensi dell'art. 40, Legge Regionale n.
56/77 e s.m.i, successivamente adottata con delibera della Giunta Comunale n…..in
data….. e approvata con delibera della Giunta Comunale n….. in data…….
Q. tenuto conto che il Soggetto Attuatore è proprietario di gran parte delle aree comprese nel
Subambito B, è promotore del Nuovo Progetto Caselle e che grava su di esso la
realizzazione delle previsioni della Variante n. 1 per il Subambito medesimo, nonché la
realizzazione della quota maggioritaria delle opere di urbanizzazione ed infrastrutturali
richieste dalle complessive previsioni urbanistiche e commerciali, mediante la presente
Convenzione, come infra definita, le Parti intendono disciplinare i loro rapporti in ordine
agli adempimenti, ai tempi ed alle modalità di attuazione delle previsioni della Variante
n. 1 per l’UAsf 1 (ai sensi degli Artt. 5.01 e 6.03 delle N. di A. della Variante n. 1), così
come infra definita al successivo articolo 4.4, secondo quanto previsto dalla legge e
secondo quanto specificato negli articoli successivi;
R. per le ragioni esposte alla precedente lettera Q), la società Satac SIINQ S.p.a. assume la
funzione di Soggetto Attuatore del P.P., Subambito B), e di Stazione Appaltante per le
opere infrastrutturali previste dalla presente Convenzione, come infra definita.
TUTTO CIO' PREMESSO
quale parte integrante e sostanziale del presente atto le Parti convengono e stipulano quanto
segue:
Art. 1 – Premesse
1.1 Le premesse (le “Premesse”) alla presente convenzione urbanistica (la
“Convenzione”) formano parte integrante e sostanziale della stessa.
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1.2 Gli allegati alla presente Convenzione (di seguito, gli “Allegati”) sono quelli elencati
di seguito e sono stati sottoscritti per identificazione dalle Parti:
[Allegato “D” - certificato di destinazione urbanistica];
[Allegato [6.3] - Stralcio catastale con individuazione mappali a permuta].
Art. 2 – Cancellazione di trascrizioni
2.1 Il Comune di Caselle presta, con la stipula della presente, il proprio consenso alla
cancellazione di tutte le trascrizioni relative a vincoli e/o asservimenti urbanistici e/o
edilizi, effettuate precedentemente a proprio favore, contro tutti i beni immobili di
proprietà del Soggetto Attuatore oggetto della Variante n. 1 al P.P.. 2.2 Si
considerano quindi estinti i vincoli e/o gli asservimenti derivanti dai seguenti atti:
atto [________] a rogito Notaio [________] di [________] in data [________],
Rep. n. [________], Raccolta n. [________], registrato a [________] il
[________] al n. [________] e trascritto a [________] il [________] Rep. Part.
[________];
atto [________] a rogito Notaio [________] di [________] in data [________],
Rep. n. [________], Raccolta n. [________], registrato a [________] il
[________] al n. [________] e trascritto a [________] il [________] Rep. Part.
[________].
Articolo 3 – Oggetto della Variante n. 1 al P.P.
3.1 La Variante n. 1, formata ai sensi dell’art. 40 della L.R. 05.12.1977 n. 56 e
successive modifiche ed integrazioni, ha per oggetto l’utilizzazione urbanistica ed
edilizia delle aree site in Caselle Torinese (TO) di cui alla lettera E. delle Premesse e
di cui al successivo articolo 4, comma 4.1.
3.2 La Variante n. 1 è costituita dagli elaborati indicati all’art. 2 delle N. di A. della
stessa Variante n. 1, che le Parti dichiarano di conoscere in ogni dettaglio e che sono
conservati presso il Comune di Caselle, responsabile per la visione e per il rilascio di
copie.
Art. 4 – Attuazione della Variante n. 1
4.1 L'area interessata dalla Variante n. 1 è catastalmente così individuata:
CATASTO TERRENI
FOGLIO MAPPALE SUPERFICIE (mq.)
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per complessivi mq [●] di superficie catastale, come meglio rappresentato nell’Elaborato n…
4.2 Il confine della Variante n. 1, come individuato nell’Elaborato [●], include il
Subambito A-B unitamente alle aree necessarie alla modifica e al potenziamento
della viabilità connessa.
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Come anticipato alle precedenti lettere D. ed F. delle Premesse, il Subambito A-B è
costituito:
1) dal Subambito A, a destinazione turistico ricettivo, direzionale, di proprietà
prevalentemente comunale e, in piccola parte, di proprietà terze;
2) dal Subambito B, a destinazione terziario-commerciale, direzionale, di
proprietà del Soggetto Attuatore ad eccezione di una piccola porzione di
proprietà comunale.
4.3 L’attuazione del Subambito A-B è prevista attraverso singole unità attuative della
superficie fondiaria (le “UAsf”) come indicate e perimetrate nell’Elaborato Tav. 3.5
e descritto al successivo comma 4.5, onde consentire ai diversi soggetti, pubblici e
privati, autonome modalità e tempistiche di intervento:
Subambito A
- UAsf 2, a destinazione turistico ricettivo, direzionale;
- UAsf 3, a destinazione direzionale-residenziale privata;
Subambito B
- UAsf 1, a destinazione terziario-commerciale, direzionale.
4.4 Alle UAsf della Variante n. 1 competono le quantità e destinazioni in termini di
superficie lorda di pavimento (SLP) di cui all’art. 3.1 delle N. di A. della Variante n.
1: la presente Convenzione disciplina l’attuazione dell’UAsf 1 e le opere ad essa
connesse, come descritto nei successivi articoli; l’UAsf 2 e l’UAsf 3 saranno oggetto
di autonome convenzioni da stipularsi successivamente secondo specifiche modalità
attuative, fatto salvo il rispetto delle disposizioni e dei contenuti della Variante n. 1.
4.5 All’UAsf 1 competono le seguenti quantità e destinazioni in termini di superficie
lorda di pavimento (SLP):
Subambito B
UAsf DESTINAZIONE D’USO SLP
1 Terziario-commerciale mq 121.000
Direzionale mq 32.000
TOTALE SUBAMBITO B MQ 153.000
4.6 La UAsf 1 potrà essere attuata per fasi distinte e successive, ovvero con uno o più
Permessi di Costruire, come infra definiti al successivo comma 4.7, concernenti
autonomi interventi edilizi e urbanizzativi (gli “Interventi”); la complessiva
attuazione della UAsf 1 dovrà essere effettuata nel periodo di validità della
Convenzione come definito al successivo comma 4.11;
4.7 Il rilascio dei permessi di costruire per la realizzazione dei singoli Interventi (i
“Permessi di Costruire” o singolarmente il “Permesso di Costruire”), ai sensi
dell’art. 10 e seguenti del Testo Unico sull'Edilizia D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e
s.m.i., avverrà mediante autonomo procedimento in conformità ai parametri
urbanistici contenuti nella presente Convenzione. Il primo Permesso di Costruire
avente per oggetto l’attivazione dell’Autorizzazione amministrativa relativa alla parte
commerciale dovrà comportare la contestuale presentazione del progetto del
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complesso delle opere infrastrutturali e di urbanizzazione di cui all’Accordo di
Programma, definitivamente approvato con D.G.R. 55-866 del 29.12.2014,
successivamente modificata e integrata con D.G.R. n. 14-1895 del 27.07.2015.
Qualora, invece, i primi Permessi di Costruire riguardassero edifici non a destinazione
commerciale, con essi dovranno essere presentati i progetti definitivi delle Opere di
Urbanizzazione afferenti gli Interventi ed in applicazione del successivo art 14.4.
4.8 Il/i Permesso/i di Costruire relativo/i ai fabbricati da realizzarsi all’interno della
porzione di UAsf 1 interessata dal Vincolo Pozzo Montrucca potranno essere rilasciati
solo a seguito del decadimento del succitato vincolo; tale vincolistica resterà vigente
sino all’attivazione del sostitutivo Pozzo del Malanghero ovvero sino alla presa d’atto
da parte del Comune di Caselle della decadenza del vincolo (ad avvenuta
disattivazione del pozzo Montrucca da parte di SMAT) ai sensi dell’art. 17,
comma 12, della L.R. 56/77 e s.m.i. così come meglio disciplinato al successivo
articolo 17 (impegni in capo al Comune).
4.9 La disposizione planimetrica degli edifici, i profili regolatori e le caratteristiche
tipologiche, indicano il prodotto urbanistico ed edilizio che si vuole conseguire, e
saranno ulteriormente precisati, nel rispetto sostanziale dei medesimi, negli atti tecnici
a corredo della domanda dei singoli Permessi di Costruire della UAsf 1. In sede di
progettazione definitiva, fermo restando il progetto planivolumetrico della Variante 1
e quanto previsto ed ammesso agli artt. 5.04bis e 6.02 delle N. di A. della Variante n.
1 del PPE, potranno pertanto essere apportate modifiche ai suddetti elementi, in
quanto essi costituiscono indirizzi progettuali e non requisiti prescrittivi e vincolanti.
4.10 Sono ammesse, in sede di progettazione definitiva, senza che ciò costituisca variante,
modifiche planivolumetriche degli edifici e delle opere di urbanizzazione, comprese le
aree destinate e/o dismesse per spazi e pubblici servizi, nei limiti consentiti dalle
Norme di Attuazione della Variante n. 1 (art 6.02).
4.11 La presente Convenzione ha validità di 10 (dieci) anni dalla data di stipula della
stessa.
Art. 5 Cessione di immobili
5.1 Il Soggetto Attuatore si obbliga a cedere gratuitamente al Comune di Caselle, per sé e
aventi causa a qualsiasi titolo, gli immobili di proprietà ricompresi nelle seguenti
opere di urbanizzazione destinate a viabilità e a standard a verde:
- immobili di proprietà ricompresi nell’intervento individuato nell’Elaborato Tav.
3.10.1. e Tav. 3.20.3. quale “Nuovo tracciato S.P. 13” e identificati a Catasto Terreni
al Foglio 4 [mappali 289 (parte), 226 (parte), 287 (parte)] per complessivi mq [●]
circa, fatti salvi gli adeguamenti e le tolleranze derivanti dai futuri frazionamenti
catastali;
- immobili di proprietà ricompresi nell’intervento individuato nell’Elaborato Tav.
3.10.1. e Tav. 3.20.4 quale “Viabilità di collegamento tra la S.P. 2 e la S.P. 13 dalla
rot. 2 alla rot. 3 in progetto” e identificati a Catasto Terreni al Foglio 3 [mappali 31
(parte), 32 (parte), 33 (parte), 34 (parte), 35 (parte), 41 (parte), 118 (parte), 138
10
(parte), 149 (parte), 209 (parte), 217 (parte), 219 (parte), 220 (parte), 226 (parte), 233
(parte), 315 (parte), al Foglio 4 mappali 229 (parte), 230 (parte), 287 (parte)], per
complessivi mq [●] circa, fatti salvi gli adeguamenti e le tolleranze derivanti dai futuri
frazionamenti catastali;
- immobili di proprietà ricompresi nell’intervento individuato nell’Elaborato Tav.
3.10.1. e Tav. 3.20.1 quale “Urbanizzazioni a rete. Viabilità e rete ciclabile interne al
P.P. –S.P. 2 – Lotto 1” e identificati a Catasto Terreni al Foglio 2 [mappale 160
(parte), Foglio 3 mappali 31 (parte), 33 (parte), 58 (parte), 60 (parte), 228 (parte), 323
(parte), Foglio 6 mappale 390 (parte) e mappale 392], per complessivi mq [●] circa,
fatti salvi gli adeguamenti e le tolleranze derivanti dai futuri frazionamenti catastali;
5.2 Gli immobili di cui al precedente comma 5.1 verranno ceduti al Comune di Caselle a
seguito di [Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione] come infra definiti al
successivo articolo 13, liberi da persone o cose, da liti pendenti e da trascrizioni di
pregiudizio, con le più ampie garanzie di evizioni, con la formale rinuncia ad ogni
diritto di retrocessione o restituzione; sono fatte salve le eventuali servitù legate alla
presenza di sottoservizi.
5.3 L’atto di cessione dovrà essere effettuato tra le Parti, a cura e spese del Soggetto
Attuatore, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall’approvazione dell’atto di
Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione di cui al precedente comma 5.2.
5.4 Qualora il Soggetto Attuatore divenisse proprietario di aree interessate dai progetti
delle Opere di Urbanizzazione, come infra definite al successivo articolo 10, relativi
alla viabilità pubblica, lo stesso Soggetto Attuatore cederà gratuitamente i suddetti
immobili al Comune di Caselle successivamente al [Collaudo o Certificato di
Regolare Esecuzione], come infra definiti al successivo articolo 13, delle opere. L’atto
di cessione dovrà essere effettuato tra le Parti, a cura e spese del Soggetto Attuatore,
entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall’approvazione dell’atto di Collaudo o
Certificato di Regolare Esecuzione di cui al precedente comma 5.2.
Art. 6 Permute
6.1 Il Comune di Caselle si obbliga a cedere al Soggetto Attuatore, per sé e aventi causa a
qualsiasi titolo, la quota parte dell’immobile di proprietà identificato a Catasto Terreni
al Foglio 4 mappale 161 (parte) per complessivi [] mq.; il Soggetto Attuatore, a
permuta di quanto sopra senza previsione di conguaglio, si obbliga a cedere al
Comune di Caselle, tutto o in parte, l’immobile di proprietà identificato a Catasto
Terreni al Foglio n. [] mappale [] e sede del nuovo Pozzo del Malanghero:
l’effettiva superficie sarà proporzionata e funzionale alle opere effettivamente afferenti
il Pozzo del Malanghero (inclusa la viabilità di collegamento a strada Malanghero) ma
comunque maggiore della quota parte ceduta dal Comune di Caselle (pari a [] mq.);
la permuta avverrà con apposito atto notarile entro [] giorni dal [collaudo funzionale
del Pozzo del Malanghero suddetto].
6.2 Contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione, il Comune di Caselle
si obbliga a cedere al Soggetto Attuatore, per sé e aventi causa a qualsiasi titolo, la
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quota parte degli immobili di proprietà identificati a Catasto Terreni al Foglio 4
mappali [286 (parte), 284 (parte), 282 (parte), Foglio 3 mappali 347 (parte), 349,
Foglio 6 mappale 391 (parte) per complessivi mq. 2.329 circa, fatti salvi gli
adeguamenti e le tolleranze derivanti dai futuri frazionamenti catastali], come
individuato nell’Allegato [6.3] accluso alla presente Convenzione.
6.3 Il Soggetto Attuatore, a permuta della cessione degli immobili di cui al precedente
comma 6.3, si obbliga a cedere al Comune di Caselle gli immobili di proprietà
identificati a Catasto Terreni al Foglio 4 [mappali 226 (parte), 229 (parte) e 289
(parte) e Foglio 6 mappale 394, per complessivi mq. 2.481,18 circa, fatti salvi gli
adeguamenti e le tolleranze derivanti dai futuri frazionamenti catastali], come
individuati nell’Allegato [6.3].
Art. 7 Assoggettamento ad uso pubblico di aree a standard e viabilità
7.1 Ai sensi dell’art. 21, comma 4, della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e della D.C.R. 563-13414
del 29 ottobre 1999 e s.m.i., il Soggetto Attuatore si obbliga ad assoggettare
gratuitamente ad uso pubblico le seguenti aree:
a) l’area destinata a standard identificata nell’Elaborato Tav. 3.10.2 con la dicitura “Area
standard parcheggio a raso Subambito B” e individuata a Catasto Terreni al Foglio n.
2 [mappali n. 408 (parte), 14 (parte), 362 (parte) e 371 (parte) per complessivi mq
12.770] circa, fatti salvi gli adeguamenti e le tolleranze derivanti dai futuri
frazionamenti catastali;
b) l’area destinata a viabilità identificata nell’Elaborato Tav. 3.10.2 con la dicitura
“Viabilità di distribuzione interna - Subambito B” e individuata a Catasto Terreni al
Foglio n. [●] [mappali n. [●] per complessivi mq [●] circa], fatti salvi gli adeguamenti
e le tolleranze derivanti dai futuri frazionamenti catastali;
c) le aree destinate a standard identificate nell’Elaborato Tav. 3.10.2 con la dicitura
“Area standard a parcheggio Subambito B sulla quale insiste il parcheggio
multipiano” e individuate a Catasto Terreni al Foglio n. [●] [mappali n. [●] per
complessivi mq [●]] circa, fatti salvi gli adeguamenti e le tolleranze derivanti dai
futuri frazionamenti catastali. Il Comune di Caselle prende atto sin da ora che al di
sopra di dette aree verranno realizzate le strutture atte ad ospitare i parcheggi di cui
alla vigente disciplina sul commercio, assumendo gli eventuali appositi atti per la
dovuta regolamentazione;
d) le aree destinate a standard identificate nell’Elaborato Tav. 3.10.2 con la dicitura
“Area standard a verde Subambito B” e individuate a Catasto Terreni al Foglio n. [●]
[mappali n. [●] per complessivi mq [●]] circa, fatti salvi gli adeguamenti e le
tolleranze derivanti dai futuri frazionamenti catastali.
7.2 Le Parti prendono atto che le aree destinate a standard di cui al precedente comma 7.1,
lettera d) ricomprendono gli immobili individuati a Catasto Terreni al Foglio n. [●]
[mappali n. [●] per complessivi mq [●]] circa, che essendo di proprietà del Comune di
Caselle non necessitano di assoggettamento ad uso pubblico.
7.3 Le aree di cui al comma 7.1, tenuto conto delle precisazioni di cui al comma 7.2,
verranno assoggettate ad uso pubblico a seguito di Collaudo o Certificato di Regolare
Esecuzione come infra definiti al successivo articolo 13. L’atto di assoggettamento ad
12
uso pubblico dovrà essere effettuato tra le Parti, a cura e spese del Soggetto Attuatore,
entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall’approvazione dell’atto di Collaudo o
Certificato di Regolare Esecuzione.
7.4 Contestualmente all’atto di assoggettamento di cui al precedente comma 7.3, sono
dismesse al Comune di Caselle tutte le opere afferenti le reti e i sottoservizi realizzati
nelle aree di cui al precedente comma 7.1; entro [30] giorni dall’atto di
assoggettamento, il Comune di Caselle provvederà ai necessari adempimenti
finalizzati all’eventuale presa in carico da parte dei competenti enti gestori.
Art. 8 Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
8.1 Considerata l’estensione del Subambito B e la complessità delle opere di
urbanizzazione da realizzare, in relazione al punto 3 sub 1 della D.C.R. 179/CR n.
41/70 del 26.5.1977 ed in conformità al punto 1 art. 39 L.R. 56/77, la Variante n. 1 del
PPE. con relazione finanziaria ha determinato la stima sulla misura degli oneri di
attuazione delle previsioni secondo il criterio analitico (vedi Elaborato n. 8
“Relazione Finanziaria” e Elaborato n. 5 ”Computo metrico di massima delle
urbanizzazioni della Variante n.1 del PPE)..
8.2 La stima analitica assorbe quella sintetica basata sui parametri comunali con la
seguente precisazione:
a) qualora le risultanze della stima analitica distinta per opere primarie e secondarie
risulti essere superiore al valore risultante dalla verifica sintetica, tale maggior
valore viene posto a carico del soggetto attuatore;
b) qualora le risultanze della stima analitica distinta per opere primarie e secondarie
dovesse essere inferiore al valore risultante dalla verifica sintetica, il soggetto
attuatore dovrà corrispondere al Comune la differenza tra i due valori.
8.3 Vengono altresì quantificati gli oneri contributivi primari espressi in modalità sintetica
secondo la tabella parametrica in vigore nel Comune di Caselle secondo la
Deliberazione di Consiglio Comunale del 7 novembre 2016, al solo fine di dimostrare
il maggior costo degli oneri computati in via analitica. Il computo determinato in via
sintetica, secondo i calcoli parametrici, ammonta a complessivi € 15.188.310,00 (euro
quindicimilionicentoottantottomilatrecentodieci) per le OOUU I. e a € 3.844.890,00
per le OO.UU II.
L’importo delle Opere di Urbanizzazione primaria a potenziale scomputo determinato
in via analitica, pari a [€ 32.846.050,00], (euro [●]) come meglio definito al
successivo articolo 12, comma 12.1, risulta superiore di € [17.657.740,00] rispetto
all’importo determinato in via sintetica.
8.4 L’importo delle Opere di Urbanizzazione secondaria a scomputo determinato in via
analitica è pari a [€ 3.101.150,00], (euro [●]) come meglio definito al successivo
articolo 12, comma 12.2, all’Elaborato n. 8 “Relazione Finanziaria” e all’Elaborato n.
5 “Computo metrico di massima delle urbanizzazioni”; tale importo risulta inferiore di
€ [743.740,00] rispetto all’importo determinato in via sintetica secondo la tabella
parametrica vigente, pari a € 3.844.890,00 (euro [●])e sarà pertanto corrisposto al
Comune.
13
La quota degli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti, pari a € 743.740,00 (euro
[●]), verrà corrisposta al Comune all’atto del rilascio dei singoli Permessi di Costruire
proporzionalmente alla SLP e alla destinazione d’uso, a compensazione della quota di
oneri di urbanizzazione secondaria non coperti dall’importo delle opere di OO II
realizzate direttamente dal Soggetto Attuatore.
8..5 Il Soggetto Attuatore è tenuto alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione di
cui al successivo articolo 10.
8.6 Si conviene che l’Attuatore dovrà eseguire le opere di cui all’art. 10,
indipendentemente dal loro costo reale, risultante dalla progettazione definitiva, non
potendo sollevare eccezioni per eventuali incrementi dei costi, che dovessero,
comunque, risultare dall’esecuzione delle opere. A propria volta, il Comune non
applicherà eventuali incrementi sulle misure forfettarie del contributo per le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria conseguenti agli aggiornamenti di cui al punto
6) art. 16 D.P.R. 380/2001.
8.7 Si richiama quale effetto contrattuale l’art. 4.1., II periodo, delle N.T.A. del PPE.
Art. 9 Contributo relativo al costo di costruzione
9.1 Si applicano le disposizioni di cui all’art. 16 del Testo Unico sull'Edilizia, D.P.R. n.
380/2001 e s.m.i.; resta inteso che il contributo relativo al costo di costruzione sarà a
carico del/i richiedente/i il/i Permesso/i di Costruire, e pertanto ogni determinazione al
riguardo dovrà essere assunta in base alle disposizioni vigenti al momento in cui il/i
Permesso/i di Costruire è/sono rilasciato/i dai competenti uffici comunali.
9.2 L'importo afferente il costo di costruzione sarà corrisposto al Comune di Caselle con
le seguenti modalità:
25% prima del rilascio del permesso di costruire;
25% entro 6 mesi dal rilascio del permesso di costruire;
25% entro 12 mesi dal rilascio del permesso di costruire;
25% entro 18 mesi dal rilascio del permesso di costruire.
9.3 Il/i richiedente/i il/i Permesso/i di Costruire dovrà/anno, entro [60] giorni dal
ricevimento della lettera di invito al ritiro del/i Permesso/i di Costruire, prestare
apposite fidejussioni assicurative e/o bancarie pari all’ammontare dell’importo del
costo di costruzione non corrisposto
9.4 L’importo delle fidejussioni verrà progressivamente ridotto in relazione al versamento
delle rate del costo di costruzione.
Art. 10 – Opere di Urbanizzazione
10.1 La Variante n. 1 prevede la realizzazione, a carico del Soggetto Attuatore, delle
seguenti opere di urbanizzazione (le “Opere di Urbanizzazione”),:
a) Opere di Urbanizzazione interne al perimetro della Variante n. 1
14
i) Standard a verde Subambito A, di cui all’Elaborato Tav. 3.10.2 e Tavv.
3.5, 3.12
ii) Standard a verde Subambito B, di cui all’Elaborato Tav. 3.10.2 e Tavv.
3.5, 3.12;
iii) Movicentro, di cui all’Elaborato Tav. 3.10.2 e Tavv. 3.5 e 3.11;
iv) Viabilità di distribuzione interna - Subambito A (Lotto 1), di cui
all’Elaborato Tav. 3.10.2 e Tav. 3.5
v) Viabilità di distribuzione interna - Subambito B, di cui all’Elaborato Tav.
3.10.2 e Tavv. 3.5 e 3.20.6
vi) Area standard a parcheggio a raso Subambito B, di cui all’Elaborato Tav.
3.10.2 e Tavv. 3.5 e 3.11
vii) Area standard a parcheggio Subambito B sulla quale insiste il parcheggio
multipiano, di cui all’Elaborato Tav. 3.10.2 e Tavv. 3.5 e 3.11
viii) Potenziamento della S.P. 2 – Lotto 1, di cui all’Elaborato Tav. 3.10.2 e
Tavv. 3.20.1 e 3.20.2
ix) Nuovo tracciato della S.P. 13 dalla rotatoria 1 alla rotatoria 3 in progetto,
di cui all’Elaborato Tav. 3.10.2 e Tav. 3.20.3
x) Nuovo tracciato di collegamento tra la S.P. 2 e la S.P. 13 dalla rotatoria 2
alla rotatoria 3 in progetto, di cui all’Elaborato Tav. 3.10.2 e Tavv.
3.20.4 e 3.20.5
xi) Collettore fognatura acque bianche, di cui all’Elaborato Tav. 3.13
b) Opere di Urbanizzazione esterne al perimetro della Variante n. 1
i) Potenziamento della S.P. 2 - Lotto 2, di cui all’Elaborato Tav. 3.10.1 e
Tavv. 3.21.3, 3.21.4, 3.21.5
ii) Realizzazione della viabilità di collegamento tra la rotatoria 2 in progetto
sulla S.P. 2 e via alle Fabbriche – Lotto 1, di cui all’Elaborato Tav.
3.10.1 e Tav. 3.21.6
iii) Adeguamento del tratto di viabilità di Via alle Fabbriche– Lotto 2, di cui
all’Elaborato Tav. 3.10.1 e Tav. 3.21.7.1., 3.21.7.2., 3.21.7.3,
3.21.7.4
iv) Nuovo tracciato di collegamento tra la S.P. 2 e Strada Ciriè dalla rotatoria 1
alla rotatoria 4 in progetto, di cui all’Elaborato Tav. 3.10.1 e Tavv.
3.21.1, 3.21.2
v) Collettore fognatura acque bianche (parte), di cui all’Elaborato Tav. 3.13
vi) Ampliamento della S.P. 13 dalla rotatoria 3 in progetto al confine
comunale, di cui all’Elaborato Tav. 3.10.2 e Tav. 3.21.8
10.2 Negli elaborati della Variante n. 1 sono altresì rappresentate e richiamate alcune Opere
Viabili esterne al confine comunale, in quanto prescritte al Soggetto Attuatore in sede
di Autorizzazione Amministrativa ma non oggetto della Variante n. 1, ovvero (si veda
l’Elaborato Tav. 3.10.1):
a) realizzazione della Variante alla S.P. 13 dalla rotatoria interna “a” in progetto alla
rotatoria esistente in Comune di San Maurizio o, in alternativa, Ampliamento della
S.P. 13 dal confine comunale con Caselle Torinese alla rotatoria esistente in Comune
15
di San Maurizio, per un importo preliminare pari ad € [1.512.830,00 (euro
unmilionecinquecentododicimilaottocentotrenta/00)];
b) opere di adeguamento dell’incrocio tra la S.P. 460 e la S.P. 10 per Leinì in Comune di
Leinì, per un importo preliminare pari ad € [379.320,00 (euro
trecentosettantanovemilatrecentoventi/00)];
c) opere di adeguamento dello svincolo posto in frazione Ceretta in Comune di San
Maurizio Canavese, per un importo preliminare pari ad € [169.790,00 (euro
centosessantanovemilasettecentonovanta/00)];
d) adeguamento del tratto di viabilità di Via alle Fabbriche in Comune di Borgaro
Torinese, per un importo preliminare pari ad € [356.750,00 (euro
trecentocinquantaseimilasettecentocinquanta/00)]. Tali opere, il cui importo
preliminare complessivo è stimato in € [2.418.690,00 (euro
duemilioniquattrocentodiciottomilaseicentonovanta/00)], non sono oggetto della
presente Convenzione e la loro realizzazione sarà normata con opportuni atti
sottoscritti tra il Soggetto Attuatore e i Comuni interessati.
10.3 Gli elaborati grafici e descrittivi delle Opere di Urbanizzazione avranno i contenuti di
progetti di fattibilità, come definiti dall’art. 23, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e s.m.i..
10.4 Il Soggetto Attuatore si obbliga a realizzare, secondo le modalità illustrate ai
successivi articoli [●], le Opere di Urbanizzazione di cui al precedente comma 10.1
comprensive delle pertinenti urbanizzazioni a rete e sottoservizi come rappresentato
negli Elaborati da Tav. 3.13 a Tav. 3.21.8 della Variante n.1
10.5 Per l’esecuzione delle opere di cui al precedente comma 10.1 il Comune di Caselle si
impegna a mettere a disposizione del Soggetto Attuatore gli immobili propri e di terzi
interessati e necessari all’esecuzione delle opere suddette, secondo le modalità e le
tempistiche di cui al successivo articolo 17.
Art.11 - Realizzazione delle Opere di Urbanizzazione
11.1 Le Opere di Urbanizzazione di cui al precedente articolo 10.1 verranno realizzate in
conformità ai disposti del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e/o di altra normativa applicabile.
11.2 In ossequio ai disposti dell’art. 1, comma 2, lettera e), D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., il
Soggetto Attuatore assumerà in via diretta l’esecuzione delle Opere di Urbanizzazione
di cui ai precedenti commi 10.1 e 11.1.: al fine di favorire l’accesso delle
microimprese, piccole e medie imprese nelle procedure di appalto, il Soggetto
Attuatore, in qualità di stazione appaltante, potrà suddividere l’appalto delle Opere di
Urbanizzazione in lotti funzionali ai sensi dell’art. 51, D.Lgs. 50/16 e s.m.i.. Il
Soggetto Attuatore provvederà altresì alla redazione dei progetti definitivi sulla base
dei quali i concorrenti predisporranno le proprie offerte relativamente alla
progettazione esecutiva ed alla realizzazione dei lavori. Gli eventuali costi aggiuntivi
rimarranno a carico del Soggetto Attuatore; parimenti gli eventuali risparmi di spesa
derivanti dai ribassi d’asta resteranno nella disponibilità del Soggetto Attuatore.
16
11.3 L'importo complessivo delle Opere di Urbanizzazione è pari a € [46.629.950,00] (euro
[●]), come meglio dettagliato nell’Elaborato n. 5 “Computo metrico di massima delle
urbanizzazioni”, e precisamente:
i) Standard a verde Subambito A, di cui all’articolo 10.1,
lettera a), punto (i)
€ 1.159.550,00
ii) Standard a verde Subambito B, di cui all’articolo 10.1,
lettera a), punto (ii)
€ 1.475.050,00
iii) Movicentro, di cui all’articolo 10.1, lettera a), punto
(iii)
€ 1.941.600,00
iv) Viabilità di distribuzione interna - Subambito A (Lotto
1), di cui all’articolo 10.1, lettera a), punto (iv)
€ 602.450,00
v) Viabilità di distribuzione interna - Subambito B, di cui
all’articolo 10.1, lettera a), punto (v)
€ 2.671.750,00
vi) Area standard a parcheggio a raso Subambito B, di cui
all’articolo 10.1, lettera a), punto (vi)
€ 2.669.900,00
vii) Area standard a parcheggio Subambito B sulla quale
insiste il parcheggio multipiano, di cui all’articolo
10.1, lettera a), punto (vii)
€ 3.804.650,00
viii) Potenziamento della S.P. 2 – Lotto 1, di cui all’articolo
10.1, lettera a), punto (viii)
€ 10.827.200,00
ix) Nuovo tracciato della S.P. 13 dalla rotatoria 1 alla
rotatoria 3 in progetto, di cui all’articolo 10.1, lettera
a), punto (ix)
€ 2.007.000,00
x) Nuovo tracciato di collegamento tra la S.P. 2 e la S.P.
13 dalla rotatoria 2 alla rotatoria 3 in progetto, di cui
all’articolo 10.1, lettera a), punto (x)
€ 2.734.750,00
xi) Collettore fognatura acque bianche, di cui all’articolo
10.1, lettera a), punto (xi) e lettera b) punto (v)
€ 4.354.100,00
xii) Potenziamento della S.P. 2 - Lotto 2, di cui all’articolo
10.1, lettera b) punto (i)
€ 3.163.600,00
xiii) Realizzazione della viabilità di collegamento tra la
rotatoria 2 in progetto sulla S.P. 2 e via alle Fabbriche
– Lotto 1, di cui all’articolo 10.1, lettera b) punto (ii)
€ 4.828.050,00
xiv) Adeguamento del tratto di viabilità di Via alle
Fabbriche– Lotto 2, di cui all’articolo 10.1, lettera b)
punto (iii)
€ 3.487.000,00
xv) Nuovo tracciato di collegamento tra la S.P. 2 e Strada
Ciriè dalla rotatoria 1 alla rotatoria 4 in progetto, di cui
all’articolo 10.1, lettera b) punto (iv)
€ 498.300,00
xvi) Ampliamento della S.P. 13 dalla rotatoria 3 in progetto
al confine comunale, di cui all’articolo 10.1, lettera b)
punto (vi)
€ 405.000,00
11.4 Gli importi di cui sopra sono comprensivi degli oneri afferenti la sicurezza: sono
esclusi i costi afferenti la progettazione, le indennità espropriative, altri costi indiretti,
ecc., che sono comunque a carico del Soggetto attuatore.
11.5 Poiché l’UAsf 1, ai sensi dell’articolo 4, comma 4.6, è attuabile per fasi e/o singoli
Interventi, i progetti definitivi delle Opere di Urbanizzazione (fermi restando gli
obblighi di cui all’ Accordo di Programma, approvato con D.G.R. 55-866 del
29.12.2014 e D.G.R. n. 14-1895 del 27.07.2015) potranno essere motivatamente
relazionati funzionalmente ai Permessi di Costruire afferenti i fabbricati, in virtù della
loro accessorietà agli stessi, previo assenso del Comune.
17
Articolo 12 Realizzazione delle Opere di Urbanizzazione e a scomputo di oneri
dovuti
12.1 Il Soggetto Attuatore assume in via diretta l’impegno a realizzare a propria cura e
spese le seguenti Opere di Urbanizzazione primaria e a scomputo oneri (per €
15.188.310,00 corrispondenti all’importo determinato in via sintetica).
i) Viabilità di distribuzione interna - Subambito A
(lotto 1), di cui all’articolo 10.1, lettera a),
punto (iv)
€ 602.450,00
(di cui € 32.801,19 per
opere connesse
alla rete gas
metano)
ii) Potenziamento della S.P. 2 – Lotto 1, di cui
all’articolo 10.1, lettera a), punto (viii)
€ 10.827.200,00
iii) Nuovo tracciato della S.P. 13 dalla rotatoria 1 alla
rotatoria 3 in progetto, di cui all’articolo
10.1, lettera a), punto (ix)
€ 2.007.000,00
(di cui € 15.130,33 per
opere connesse
alla rete gas
metano)
iv) Nuovo tracciato di collegamento tra la S.P. 2 e la
S.P. 13 dalla rotatoria 2 alla rotatoria 3 in
progetto, di cui all’articolo 10.1, lettera a),
punto (x)
€ 2.734.750,00
(di cui € 10.108,61 per
opere connesse
alla rete gas
metano)
v) Collettore fognatura acque bianche, di cui
all’articolo 10.1, lettera a), punto (xi) e
lettera b) punto (vi)
€ 4.354.100,00
vi) Potenziamento della S.P. 2 - Lotto 2, di cui
all’articolo 10.1, lettera b) punto (i)
€ 3.163.600,00
vii) Realizzazione della viabilità di collegamento tra
la rotatoria 2 in progetto sulla S.P. 2 e via
alle Fabbriche – Lotto 1, di cui all’articolo
10.1, lettera b) punto (ii)
€ 4.828.050,00
viii) Adeguamento del tratto di viabilità di Via alle
Fabbriche– Lotto 2, di cui all’articolo 10.1,
lettera b) punto (iii)
€ 3.487.000,000
ix) Nuovo tracciato di collegamento tra la S.P. 2 e
Strada Ciriè dalla rotatoria 1 alla rotatoria 4
in progetto, di cui all’articolo 10.1, lettera
b) punto (iv)
€ 498.300,00
(di cui € 3.347,81 per
opere connesse
alla rete gas
metano)
x) Ampliamento della S.P. 13 dalla rotatoria 3 in
progetto al confine comunale, di cui
all’articolo 10.1, lettera b), punto (xi)
€ 405.000
per un importo complessivo pari a 32.907.450,00 (euro
trentaduemilioninovecentosettemilaquattrocentocinquanta/00)], da cui va detratto
18
l’importo di circa € 61.400,00 afferente le opere connesse alla rete gas metano, in
quanto non scomputabile: l’importo complessivo delle opere da realizzarsi, in parte a
scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria (fino all’importo di € 15.188.310,00
di cui al calcolo sintetico) risulta pertanto pari a complessivi € 32.846.050,00 (euro
trentaduemilioniottocentoquarantaseimilacinquanta/00) circa.
12.2 Il Soggetto Attuatore assume in via diretta l’impegno a realizzare a propria cura e
spese le seguenti Opere di urbanizzazione secondaria a scomputo oneri:
i) Standard a verde Subambito A, di cui di cui all’articolo
10.1, lettera a), punto (i)
€ 1.159.550,00
ii) Movicentro, di cui di cui all’articolo 10.1, lettera a), punto
(iii)
€ 1.941.600,00
per un importo complessivo pari a € 3.101.150,00 euro
tremilionicentounomilacentocinquanta/00).
12.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che potranno essere scomputate soltanto le opere
di urbanizzazione e per gli importi indicati negli articoli 12.1 e 12.2.
Sarà dunque esclusa la possibilità di scomputare le seguenti Opere di Urbanizzazione:
a) Standard a verde Subambito B, di cui all’Elaborato Tav. 3.10.2 e Tavv. 3.5, 3.12;
b) Viabilità di distribuzione interna - Subambito A Lotto 1, di cui all’Elaborato Tav.
3.10.2 e Tavv. 3.5 e 3.20.6;
c) Viabilità di distribuzione interna - Subambito B, di cui all’Elaborato Tav. 3.10.2 e
Tavv. 3.5 e 3.20.6;
d) Area standard a parcheggio a raso Subambito B, di cui all’Elaborato Tav. 3.10.2 e
Tavv. 3.5 e 3.11;
e) Area standard a parcheggio Subambito B sulla quale insiste il parcheggio
multipiano, di cui all’Elaborato Tav. 3.10.2 e Tavv. 3.5 e 3.11.
Art. 13 - Termini di esecuzione delle Opere di Urbanizzazione e collaudo
13.1 Il Soggetto Attuatore dovrà elaborare i progetti definitivi (validati ai sensi del D.Lgs
50/16) delle singole Opere di Urbanizzazione sulla scorta degli elaborati contenuti
nella Variante n. 1 al PPE.
13.2 Le opere di urbanizzazione dovranno essere ultimate con l’ultimazione degli edifici ad
esse afferenti e l’ultimazione costituirà presupposto per il rilascio dell’agibilità.
13.3 Relativamente all’esecuzione delle Opere di Urbanizzazione di cui al precedente art.
10, il Soggetto Attuatore, in qualità di stazione appaltante ai sensi del precedente art
11, comma 11.2, entro [●] giorni dalla [data di sottoscrizione della Convenzione]
nominerà il responsabile unico del procedimento (il “RUP”), ai sensi dell’art. 9 e
dell’art 10, D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. Il Soggetto Attuatore si riserva nel corso degli
interventi la nomina di altri RUP ai quali affidare singole opere o gruppi di opere.
13.4 Il Soggetto Attuatore, anteriormente all’inizio dei lavori, nominerà il/i direttore/i dei
lavori (il “Direttore dei Lavori”) delle varie opere o loro eventuali lotti funzionali, che
provvederà alla redazione e al deposito del verbale di inizio lavori; spetta al Direttore
19
dei Lavori la redazione degli ulteriori verbali di ultimazione, sospensione e ripresa
delle opere. Il Soggetto Attuatore si riserva nel corso degli interventi la nomina di altri
Direttori dei Lavori ai quali affidare singole opere o gruppi di opere.
13.5 Entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio lavori, ovvero dalla
data di affidamento dei lavori in caso di collaudo in corso d’opera, il Comune di
Caselle provvederà all’individuazione e alla nomina del/i collaudatore/i (il
“Collaudatore” o i “Collaudatori”) delle varie opere o loro eventuali lotti funzionali,
con spese a carico del Soggetto attuatore garantite da fidejussione.
13.6 Ad avvenuta ultimazione delle Opere di Urbanizzazione, sia complessivamente sia di
parte/lotti delle stesse, il Direttore dei Lavori presenterà al Comune la dichiarazione di
ultimazione lavori: entro 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di
comunicazione di ultimazione lavori, il Collaudatore provvederà alle operazioni di
collaudo (il “Collaudo”) o il Direttore dei Lavori alla certificazione di regolare
esecuzione (la “Certificazione di Regolare Esecuzione”), ai sensi dell’art. 102, D.Lgs.
50/16 e s.m.i.. Il Comune procederà all’approvazione degli atti di Collaudo o delle
Certificazioni di Regolare Esecuzione entro [30] giorni dal ricevimento della relativa
documentazione.
13.7 Il Soggetto Attuatore, qualora abbia la necessità di occupare, utilizzare e/o aprire al
pubblico le Opere di Urbanizzazione, o parte di esse, potrà procedere alla presa in
consegna anticipata anteriormente al rilascio del certificato provvisorio di collaudo ai
sensi dell’art. 230, D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
13.8 Le Opere di Urbanizzazione potranno essere attivate e ritenute utilizzabili,
preliminarmente al Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione, a seguito di
attestazione del RUP e del Direttore dei Lavori che dia atto e formalizzi la rispondenza
delle opere ai requisiti funzionali richiesti.
Articolo 14 - Garanzie per gli obblighi assunti
14.1 A garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi assunti, il Soggetto
Attuatore, alla stipula della presente Convenzione, rilascerà a favore del Comune di
Caselle, una o più polizze fideiussorie, assicurative e/o bancarie, con validità fino
all’approvazione del Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione, per un importo di
[€ 16.496.100,00 (euro [])] corrispondente alle seguenti Opere di Urbanizzazione:
- Urbanizzazioni a rete: S.P. 2 Lotto 1, di cui all’articolo [], per un importo pari a [€
10.827.200,00 (euro [])];
- Urbanizzazioni a rete: Nuovo tracciato S.P. 13, di cui all’articolo [], per un importo
pari a [€ 2.007.000,00 (euro [])];
- Urbanizzazioni a rete: Nuovo tracciato di collegamento tra la S.P. 2 e Strada Ciriè
dalla rotatoria 1 alla rotatoria 4 in progetto, di cui all’articolo [], per un importo pari
a [€ 498.300,00 (euro [])];
- Urbanizzazioni a rete: Potenziamento della S.P. 2 Lotto 2, di cui all’articolo [], per
un importo pari a [€ 3.163.600,00 (euro [])].
14.2 Tutte le fidejussioni assicurative e/o bancarie di cui alla presente Convenzione,
dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
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del debitore principale e la sua operatività entro 60 gg a semplice richiesta scritta del
Comune di Caselle.
Le garanzie finanziarie predette, per esplicita clausola della fidejussione, potranno
essere utilizzate in caso di mancata esecuzione e manutenzione fino all’approvazione
del Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui
al precedente comma 14.1, su istanza del Comune di Caselle.
14.3 L’importo delle garanzie contenuto nelle polizze fidejussorie di cui al precedente
comma 14.1 sarà gradualmente ridotto in corso d’opera, su richiesta del Soggetto
Attuatore, in base ai collaudi parziali appositamente approvati per ciascun intervento.
14.4 Per quanto concerne le Opere di Urbanizzazione non ricomprese al comma 14.1, il
Soggetto Attuatore, anteriormente al ritiro dei pertinenti Permessi di Costruire,
rilascerà a favore del Comune di Caselle, una o più polizze fideiussorie, assicurative
e/o bancarie, con validità fino all’approvazione del Collaudo o Certificato di Regolare
Esecuzione. L’importo delle garanzie contenuto nelle suddette polizze fidejussorie
sarà gradualmente ridotto in corso d’opera, su richiesta del Soggetto Attuatore, in base
ai collaudi parziali appositamente approvati per ciascuna opera o suoi lotti funzionali.
Inoltre, essendo l’attivazione dell’Autorizzazione Amministrativa delle destinazioni
commerciali (ai sensi dell’Accordo di programma D.G.R. 55-866 del 29.12.2014 e
D.G.R. n. 14-1895 del 27.07.2015) subordinata alla effettuazione di opere di
potenziamento e nuova realizzazione viabile (in ambito comunale ed extracomunale),
sarà rilasciata al Comune di Caselle polizza fidejussoria (per un importo di €
11.454.800) riguardante le opere viabili nel territorio comunale di Caselle non già
comprese fra quelle elencate al comma 14.1.
Le Parti danno atto che qualora il primo Permesso di Costruire presentato dal Soggetto
Attuatore non avesse ad oggetto la destinazione d’uso commerciale (di cui
all’Autorizzazione Amministrativa), anteriormente al ritiro del pertinente Permesso di
Costruire, il Soggetto Attuatore rilascerà a favore del Comune di Caselle una polizza
fideiussoria, assicurativa e/o bancaria, con validità fino all’approvazione del Collaudo
o Certificato di Regolare Esecuzione, per un importo di € 2.734.750,00 , ovvero pari
all’importo del “Nuovo tracciato di collegamento tra la S.P. 2 e la S.P. 13 dalla
rotatoria 2 alla rotatoria 3 in progetto di cui al precedente articolo 11, comma 11.3,
lettera x).
Art. 15 - Gestione e manutenzione
15.1 Per quanto concerne le opere viabili di cui ai precedenti art. 5, comma 5.1 e art. 10,
comma [], dopo il formale trasferimento al Comune di Caselle, passeranno in capo
allo stesso Comune la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere.
15.2 Per quanto concerne tutte le opere da assoggettare all’uso pubblico, di cui al
precedente art. 7, comma 7.1, la manutenzione ordinaria e straordinaria (inclusa
l’illuminazione pubblica) delle stesse opere resterà in capo al Soggetto Attuatore.
Successivamente all’atto di assoggettamento, per quanto concerne gli immobili di cui
al precedente articolo 7, comma 7.1, punto a), b) e c), considerate le ragioni di ordine
pubblico che possono derivare da un utilizzo improprio delle stesse, le Parti
concordano che l’uso di tali infrastrutture sia regolamentato, con apposito atto a firma
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congiunta, in tema di orario e modalità di accesso, onde evitare interferenze, inter alia,
con le attività di parcheggio aeroportuali; in particolare:
- durante l’orario di apertura dell’insediamento commerciale, le aree assoggettate ad
uso pubblico destinate a parcheggio e a verde non potranno essere utilizzate dal
Comune di Caselle per utilizzi diversi dalle predette destinazioni;
- sugli immobili suddetti il soggetto gestore dell’insediamento commerciale potrà
organizzare eventi, manifestazioni e similari volti alla promozione e al marketing
dell’insediamento;
- l’eventuale apposizione di cartellonistica e materiale pubblicitario sulle aree
assoggettate ad uso pubblico sarà consentita al soggetto gestore dell’insediamento
commerciale, che ne curerà altresì la gestione;
- la viabilità di cui al precedente articolo 7, comma 7.1, punto b) sarà regolamentata ai
sensi del vigente Codice delle Strada.
15.3 Nell’atto a firma congiunta di cui al comma precedente saranno comunque previste
possibilità di deroga alle disposizioni sopra indicate per iniziative del Comune di
Caselle, da valutare congiuntamente anche per i relativi aspetti tecnici e gestionali..
15.4 Sempre in relazione alle opere di cui al precedente art. 7, comma 7.1, e precisamente
agli immobili di proprietà del Comune di Caselle identificati a Catasto Terreni al
Foglio [] mappali [], è in capo al Soggetto Attuatore la gestione e la manutenzione
ordinaria e straordinaria degli stessi.
Art. 16 Impegni particolari in capo al Soggetto Attuatore
16.1 In ottemperanza alle Prescrizioni di cui alla lettera N. delle Premesse, e più in generale
ai contenuti e alle risultanze della procedura di Fase di Verifica, il Soggetto Attuatore
si impegna, tra l’altro, alla realizzazione delle seguenti opere a valenza compensativa
ambientale (le “Opere di Compensazione”):
a) realizzazione di un canale di bypass del Canale Sinibaldi in prossimità
dell’Opificio Bona,
b) realizzazione/valorizzazione di varchi ecologici,
c) realizzazione di opere di ripristino di aree degradate e di opere di collegamento
delle piste ciclabili – StouRing,
contraddistinte dal seguente impegno di spesa:
OPERE DI COMPENSAZIONE IMPORTO
STIMATO
a) Realizzazione bypass Canale Sinibaldi € 210.000,00
b) Realizzazione/valorizzazione varchi ecologici € 30.000,00
c) Realizzazione ripristino aree degradate e
collegamento delle piste ciclabili – StouRing
€ 70.000,00
TOTALE € 310.000,00
16.2 Poiché la realizzazione delle Opere di Compensazione interessa aree di proprietà di
terzi esterne all’area oggetto della Variante n. 1 al P.P., il Soggetto Attuatore
corrisponderà l’importo delle suddette opere (€ 310.000,00) al Comune di Caselle a
mezzo di [●] anteriormente all’attivazione dell’Autorizzazione Amministrativa; il
Comune di Caselle si impegna, direttamente o tramite altro soggetto da lui individuato,
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all’esecuzione delle Opere di Compensazione in conformità alla normativa vigente in
materia di espropri.
16.3 In ottemperanza alla richiamata Fase di Verifica, il Soggetto Attuatore si impegna
ulteriormente all’esecuzione delle seguenti opere (le “Opere Aggiuntive”):
(i) restituzione delle acque di falda prelevate ad uso geotermico nel Canale irriguo
dei Molini di Leini, previo espletamento della procedura di fase di verifica ex art.
10, L.R. 40/98 e s.m.i. di competenza della Città Metropolitana di Torino;
(ii) pulizia (una tantum) del tratto di tubazione, ad uso irriguo, di attraversamento
della linea ferroviaria (D = 120 cm) al fine di ripristinare l’altezza libera di
deflusso attualmente compromessa.
contraddistinte dal seguente impegno di spesa:
OPERE AGGIUNTIVE IMPORTO
STIMATO
a) Restituzione acque di falda nel Canale irriguo
dei Molini
€ 75.000,00
b) Pulizia tubazione ad uso irriguo € 15.000,00
TOTALE € 90.000,00
16.4 Le Opere Aggiuntive saranno rispettivamente predisposte, per quanto concerne la
restituzione delle acque di falda nel Canale dei Molini, e realizzate, per quanto
concerne la pulizia del tratto di tubazione, dal Soggetto attuatore contestualmente alla
realizzazione del più ampio corpus urbanizzativo previsto dalla Variante n. 1. e
comunque anteriormente all’attivazione dell’Autorizzazione Amministrativa.
16.5 Il Soggetto attuatore si impegna altresì alla riqualificazione architettonica della stazione
ferroviaria, di cui all’Elaborato Tav. 3.10.1, per un importo complessivo stimato in €
358.700,00.
16.6 Il Soggetto attuatore si impegna a rimborsare il Comune delle somme impegnate a
titolo di indennità di esproprio e di occupazione per le aree di cui al successivo
articolo 17, comma 17.1, nei limiti di quanto dovuto ai terzi ai sensi di legge e senza
alcuna assunzione di maggiori oneri nel caso di risarcimenti dovuti a terzi in
conseguenza di atti amministrativi non legittimi..
Art. 17 Impegni in capo al Comune di Caselle
17.1 Il Comune di Caselle si impegna a mettere in disponibilità del Soggetto Attuatore, al
fine di consentirgli l’attuazione delle previsioni di spettanza della Variante n. 1, gli
immobili di proprietà e gli immobili di proprietà di terzi necessari all’esecuzione delle
Opere di Urbanizzazione, delle Opere di Compensazione e delle Opere Aggiuntive,
procedendo all’occupazione di urgenza e alla successiva espropriazione in conformità
ai contenuti del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e di altra normativa al momento vigente in
materia.
L’approvazione della Variante n. 1 costituisce dichiarazione di pubblica utilità ai sensi
dell’art. 12, comma 1, D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. Il Comune di Caselle si impegna
ad emettere i relativi decreti di esproprio entro [●] mesi dalla richiesta, previo
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conseguimento della disponibilità delle somme necessarie che il Soggetto Attuatore
dovrà mettere a disposizione del Comune.
17.2 Il Comune di Caselle si impegna a rilasciare i Permessi di Costruire per la
realizzazione degli Interventi di cui alla presente Convenzione entro [●] giorni dalla
richiesta, sempre che quest’ultima sia corredata della documentazione prescritta e
siano stati ottenuti i necessari pareri. A tal fine il Comune di Caselle si impegna a farsi
parte attiva promuovendo le dovute conferenze dei servizi ai sensi dell’art. 14 e
seguenti della L. 241/90 e s.m.i..
17.3 Il Comune di Caselle si impegna ad approvare i progetti definitivi (già validati ai sensi
del D.Lgs 50/16) per la realizzazione delle opere di cui all’articolo 10, comma 10.1
entro [●] giorni dalla presentazione degli stessi purché gli stessi risultino completi in
ogni loro parte.
17.4 In conformità al precedente articolo 15 comma 15.4, il Comune di Caselle, a far data
dall’atto di assoggettamento di cui al precedente articolo 7, comma 7.3, affiderà al
Soggetto Attuatore la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli
immobili ricompresi nelle opere di cui al precedente art. 7, comma 7.1, e precisamente
degli immobili di proprietà identificati a Catasto Terreni al Foglio [] mappali [].
17.5 Il Comune di Caselle si impegna, entro 60 giorni dalla stipula della presente
Convenzione, a sottoscrive a favore del Soggetto Attuatore una [servitù di viadotto]
sugli immobili identificati a Catasto Terreni al Foglio [] mappali [], e si impegna a
consentire gratuitamente, sui suddetti immobili, l’accesso e la realizzazione di
eventuali strutture verticali necessarie alla realizzazione del collegamento in progetto
tra la stazione e l’insediamento commerciale.
17.6 Il Comune di Caselle prende atto e acconsente alla realizzazione di piani interrati e di
strutture multipiano (fuori terra) in corrispondenza dell’opera di urbanizzazione
denominata “Area standard a parcheggio Subambito B sulla quale insiste il parcheggio
multipiano” e identificata all’Elaborato Tav. 3.10.2 e Tavv. 3.5 e 3.11.
17.7 Il Comune di Caselle, all’attivazione del sostitutivo Pozzo del Malanghero ed ad
avvenuta disattivazione del pozzo Montrucca da parte di SMAT) prenderà atto della
decadenza del vincolo ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. 56/77 e s.m.i.
Art. 18 - Trasferimento degli obblighi
18.1 Qualora il Soggetto Attuatore proceda ad alienazione di aree o parte di aree e/o
fabbricati o parte di fabbricati, da attuare o attuati, in tutto o in parte, in esecuzione
della Variante n. 1, nei relativi atti di trasferimento dovranno essere inserite clausole
specifiche che trasferiscano in capo ad ogni avente causa gli obblighi e gli oneri di cui
alla presente Convenzione, che dovrà pertanto esplicitamente essere richiamata in ogni
clausola.
18.2 Nel caso in cui il Soggetto Attuatore ceda la proprietà di aree non ancora attuate
oppure attuate solo in parte, dovrà comunicare al Comune di Caselle gli atti di
cessione entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla stipula degli stessi
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18.3 In caso di trasferimento parziale degli obblighi e degli oneri sopra riferiti, il Soggetto
Attuatore ed i suoi successori od aventi causa restano solidamente responsabili verso il
Comune di Caselle di tutti gli obblighi non trasferiti.
Art. 19 -Esecuzione sostitutiva
19.1 Il Comune di Caselle si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione
delle Opere di Urbanizzazione in sostituzione del Soggetto Attuatore e a spese del
medesimo, rivalendosi con le garanzie di cui all'art. 14 comma 1, quando il Soggetto
Attuatore stesso non vi abbia provveduto tempestivamente ed il Comune di Caselle lo
abbia messo in mora con un preavviso non inferiore a 1 (uno) mese, salvo in ogni caso
il diritto al risarcimento.
Art. 20 - Rilascio del certificato di agibilita'
20.1 Il certificato di agibilità relativo a ciascun Permesso di Costruire afferente i fabbricati
verrà rilasciato ai sensi del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., anche mediante attestazione di
agibilità ai sensi dell’art. 25, comma 5 bis del medesimo D.P.R. n. 380/01.
Art. 21 - Sanzione convenzionale
21.1 Eventuali modificazioni non consentite delle destinazione d’uso degli immobili
realizzati in forza della presente Convenzione porteranno ad una penale convenzionale
a carico del Soggetto Attuatore, o degli aventi diritto, pari al doppio del valore degli
immobili di cui è stato modificato l'uso secondo la stima degli uffici comunali ovvero,
in caso di contestazione della stima da parte del Soggetto Attuatore, secondo la stima
di un arbitratore nominato di comune accordo tra le parti che deciderà secondo equo
apprezzamento ai sensi dell’art. 1349 Cod. Civ., fatta salva riduzione della penale ai
sensi dell’art. 1384 Cod. Civ.
Art. 22 - Rinuncia ad ipoteca legale
22.1 Il Soggetto Attuatore dichiara espressamente di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione
di ipoteca legale nei registri immobiliari che potesse eventualmente competergli in
dipendenza della presente Convenzione.
Art. 23 - Rinvio a norme di Legge
23.1 Per quanto non convenuto nella presente Convenzione si fa riferimento alle leggi
Statali e Regionali ed ai regolamenti in vigore, ed in particolare alla legge urbanistica
17.8.1942, n. 1150, al Testo Unico sull'Edilizia D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. e alla legge
regionale n. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 24 - Spese – Disposizioni finali
24.1 Le spese per la stipula della presente Convenzione sono a carico del Soggetto
Attuatore. All’uopo viene chiesto il trattamento fiscale di cui alla [Legge 28.06.1943
n. 666 e s.m.i.], oltre all’applicazione di altri eventuali successivi benefici più
favorevoli.
24.2 Le spese per i frazionamenti, variazioni catastali, registrazione, trascrizione e stipula
degli atti di cessioni/assoggettamento, integrazioni e/o modifiche alla presente
Convenzione faranno capo al Soggetto Attuatore.