Scaletta Governance

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UNIVERSITA’ DI PISA Dipartimento do Scienza della Politica MASTER IN GOVERNANCE POLITICA Seminario: “La gestione integrata delle risorse umane1 Tags/ definizioni Funzione pubblica Pubblica Amministrazione Fannulloni Nullafacienti 2 Evoluzione normativa Dalla 142 alla L. 15/2009 Il rapporto di lavoro nel periodo precedente la sua privatizzazione era governato da principi pubblicistici in ragione della particolare posizione che la Pubblica Amministrazione aveva nei confronti dei propri dipendenti. la riforma sulla privatizzazione del pubblico impiego è stata fatta nel nostro paese a costituzione invariata. ? impostare un sistema di privatizzazione che non fosse anticostituzionale, sistema che nasce con la legge delega n.421 del 1992, da cui trae origine il decreto legislativo 29 che si è poi avuto nel 1993. > con l’art. 2 co.1 lett. c) della legge delega, vengono indicate le materie che rimangono sotto riserva di legge: i principi organizzativi (art. 97 e 98 costituzione) le dotazioni organiche (in quanto risponde ad esigenze di diritto pubblico e non ad eseigenze collegate al rapporto di lavoro) conferimento di titolarità di organi ed uffici (art. 98 cost.) il regime delle incompatibilità (principio di esclusività) il principio di accesso al sistema FABIANO CORSINI [email protected]

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UNIVERSITA’ DI PISADipartimento do Scienza della Politica

MASTER IN GOVERNANCE POLITICA

Seminario: “La gestione integrata delle risorse umane”

1 Tags/ definizioni Funzione pubblicaPubblica AmministrazioneFannulloni Nullafacienti

2 Evoluzione normativa

Dalla 142 alla L. 15/2009

Il rapporto di lavoro nel periodo precedente la sua privatizzazione era governato da principi pubblicistici in ragione della particolare posizione che la Pubblica Amministrazione aveva nei confronti dei propri dipendenti.la riforma sulla privatizzazione del pubblico impiego è stata fatta nel nostro paese a costituzione invariata. ? impostare un sistema di privatizzazione che non fosse anticostituzionale, sistema che nasce con la legge delega n.421 del 1992, da cui trae origine il decreto legislativo 29 che si è poi avuto nel 1993. > con l’art. 2 co.1 lett. c) della legge delega, vengono indicate le materie che rimangono sotto riserva di legge:

i principi organizzativi (art. 97 e 98 costituzione) le dotazioni organiche (in quanto risponde ad esigenze di

diritto pubblico e non ad eseigenze collegate al rapporto di lavoro)

conferimento di titolarità di organi ed uffici (art. 98 cost.) il regime delle incompatibilità (principio di esclusività) il principio di accesso al sistema pubblico con concorso

queste materie sono rimaste rigorosamente disciplinate da fonti pubblicistiche.>Uno dei principali interventi della Legge n. 15 riguarda proprio il nostro sistema di riparto, siamo infatti di fronte ad uno dei punti nevralgici del nostro sistema che parte da una norma particolarmente discorsiva del sistema contenuta nell’originario art. 2 comma 2 del D.lgs. 29 poi confluito senza modifiche nel D.lgs. 165/01. . ? si era venuto a determinare nel tempo una sorta di rincorsa tra norme di fonte diversa, la legge sul contratto e il contratto sulla legge, in altre parole l’ultima fonte che interveniva sul rapporto di lavoro che fosse il contratto o che fosse la legge, disciplinava la materia di fatto disapplicando la norma precedente. Il contratto interviene su una materia riservata alla legge, poi una successiva legge se ne riappropria e così via, creando numerosi problemi.

3 > dopo la 15/2009 la legge può derogare ai contratti, è legittimata ad agire sui rapporti di lavoro, se interviene la legge lo fa per un

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principio interesse pubblico che supera l’interesse specifico delle parti contrattuali. Una volta che la legge è intervenuta sul rapporto di lavoro il contratto non può più intervenire a meno che non sia la legge stessa a consentire espressamente al contratto questo intervento..

4 Organizzazione e riparto delle competenze

E’ solo nel 1998, che il legislatore intervene con alcuni correttivi (il D.lgs. 80 e il D.lgs. 387) introducendo per la prima volta nel nostro ordinamento i principi di organizzazione; Il legislatore la introduce e viene vista come un punto di arrivo quasi come se tutte le amministrazioni fossero in grado di produrre immediatamente organizzazione, ancora non si comprende che l’organizzazione deve essere vissuta come uno strumento che l’amministrazione stessa sapientemente avrebbe dovuto utilizzare per produrre al meglio i propri servizi.

un principio che seppure non è assunto direttamente dalle norme citate è la base di partenza del ragionamento, vale a dire la Nozione privatistica di organizzazione: composizione dei fattori produttivi finalizzati alla realizzazione di un prodotto che nel sistema pubblico sono i servizi. I fattori produttivi sono le risorse umane, finanziarie e strumentali.

5 1) Macro e micro organizzazione

Macro organizzazione si intende è la strutturazione degli apparati organizzativi di massima dimensione in una pubblica amministrazione. La definizione di queste strutture (che possono essere chiamate, Settori, Servizi. Dipartimenti o altro) è un’attività organizzativa di diritto pubblico affidata agli organi di governo. L’organizzazione in questo caso è funzionale al raggiungimento degli obiettivi, per questo sono gli organi che disegnano le strutture di massima dimensione in modo di avere un assetto organizzativo funzionale al raggiungimento degli obiettivi non di carattere gestionale ma di carattere politico, quindi la macro organizzazione attiene ad un profilo di diritto pubblico, siamo infatti di fronte ad una competenza degli organi di governo, ad atti di natura provvedi mentale e ad una competenza, in caso di lesione di una posizione giuridica della competenza del TAR, in quanto siamo di fronte a violazioni esclusivamente di interessi legittimi e non diritti soggettivi. Micro: potere/dovere conferito agli organi di non governo di organizzare con propri atti le strutture di massima dimensione. Il soggetto deputato ad organizzare la struttura interna con atti organizzativi di diritto privato è il dirigente; in questo caso siamo di fronte ad un’attività datoriale non di tipo pubblicistico, ma di diritto privato, la cui violazione determina la competenza del Giudice Ordinario in violazione di diritti soggettivi e non di interessi legittimi. La stessa giurisprudenza a più riprese a partire dai primi anni 2000 ha elaborato le patologie degli atti di gestione adottati erroneamente dagli organi di governo, infatti se il governo si insinua nell’organizzazione interna del dirigente negli atti gestionali siamo di fronte ad atti nulli di diritto e privi di effetti giuridici in regime di incompetenza assoluta. L’organo di governo non è

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legittimato ed il dirigente ha il dovere di non applicare gli atti eventualmente adottati.macroorganizzazione > natura provvedimentale > interessi legittimi > competenza del TAR >raggiungimento dei progetti di governomicroorganizzazione > atti dotariali di natura privatistica > diritti soggettivi > competenza del giudice ordinario > raggiungimento degli obiettivi gestionaliE’ quindi evidente che l’organizzazione non è un modello statico ma si muove in base alle necessità dell’amministrazione, l’organizzazione quindi fa parte di un sistema periodico che da modo all’amministrazione di intervenire sulla stessa in funzione sulla base degli obiettivi che l’amministrazione si è prefissa in applicazione dei contenuti dell’art. 2 del D.lgs. 165/01.

6 2) Il sistema di dotazione organica

la Dotazione Organica è l’insieme delle professionalità quali-quantitative che ogni amministrazione deve avere per lo svolgimento delle proprie attività ed il conseguente raggiungimento dei propri obiettivi. Le Dotazioni Organiche oggi nel sistema pubblico sono inutili e produttive di oneri ingiustificati. L’art. 6 del d.lgs. 165/01 è stato introdotto da Bassanini ,il quale aveva già capito l’inutilità della Dotazione Organica, che nell’ottica del ministro, doveva essere l’aggregazione tra posti coperti e fabbisogno di nuovi posti, il passaggio da pianta organica a dotazione organica non è quindi solo un cambiamento nella terminologia, ma qualcosa di più profondo. In questo contesto fu introdotto quindi un principio non diffuso, ancora saldo ma spesso inapplicato, quello definito dai commi 1 e 4 art. 6 del d.lgs.165. Tale principio obbligava le amministrazioni a dotarsi di un programma dei fabbisogni di personale e, solo successivamente, a determinare la dotazione organica. In quel momento (1998) la dotazione organica che poco prima era denominata pianta organica ed era da considerarsi come un punto di arrivo, diventa quindi uno strumento per realizzare il programma che mi sono prefisso. La dotazione organica diventa quindi un contenitore che si muove per soddisfare le esigenze di fabbisogno e quindi il percorso delineato diventa il seguente:

1) Programma dei fabbisogni2) Modifica della dotazione organica3) Concorsi

7 3) La dotazione organica complessiva

L’ultimo principio di tipo organizzativo è quello che fa riferimento all’art. 2 del D.lgs. 165/01 è quello della dotazione organica complessiva, questo è un principio maggiormente utilizzato come strumento organizzativo. Dotazione organica complessiva significa che la dotazione organica non può essere un insieme di posti e professionalità sparsi tra i vari settori, ma deve trattarsi di un unico contenitore per tutto l’ente, un unico sistema di dotazione all’interno del quale compaiono tutti i posti di cui l’amministrazione ha bisogno. Questo è fondamentale per avere una visione complessiva e quindi avere un unico governo della dotazione, infatti all’interno

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della stessa devono comparire solamente i posti, lasciando a livello gestionale dei dirigenti la definizione dei profili, vale a dire delle professionalità di cui l’ente necessita.. Questo lo ha recepito anche Brunetta nel processo di riforma e quindi finalmente si è capito che il profilo professionale non è il posto ma la professionalità richiesta. E’ infatti stabilito dalla legge 15 tra le competenze dei dirigenti, come momento squisitamente collegato alla gestione del rapporto di lavoro

8 4) Il principio di coerenza e il principio di omogeneità

C’è poi un principio che non si ricava direttamente dalle norme ma dall’organizzazione generale dell’ordinamento che riguarda le strutture. E’ il principio di coerenza in base al quale a strutture omogenee devono corrispondere omogenei livelli di responsabilità. Questo è uno degli errori dal punto di vista organizzativo che genera contenzioso, spesso infatti i problemi legati al riconoscimento di mansioni superiori nascono proprio da questi errori di tipo organizzativo. Inoltre spesso la struttura viene organizzata, oltre che con scarsa coerenza, anche non rispettando un altro principio che è il principio di omogeneità., che porta all’illogicità manifesta. L’organizzazione infatti deve essere organizzata sulla base di funzioni omogenee, infatti se il sistema disomogeneo genera una disorganizzazione, se il sistema è omogeneo crea automaticamente organizzazione.Quando non si riesce a delineare un principio dell’ordinamento ricordiamoci che si ricorre sempre ai contenuti dell’art. 97 della Costituzione cioè al principio di buona amministrazione che si applica a tutti i settori e che contiene in se razionalità, efficienza e quindi, coerenza, omogeneità.

9 Da amministrare a governance

Strumenti di governance delle risorse umane Vedi slides

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Insofferenza verso la PA

In tutto il mondo vi è un grande fermento di idee e di riforma per quanto concerne la gestione della Pubblica amministrazione PA). Ovunque è nata una grande insofferenza verso il funzio-namento della PA, che sembra essere l'ultimo settore della socie-tà civile che si dimostri all'altezza dei grandi mutamenti struttu-rali e tecnologici

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della società industriale e post-industriale. Si sono scritti quintali di relazioni …

11 Una clearing house di tutte le iniziative migliori in proposito è divenuta l'Ocse, presso la quale da alcuni anni si è istituito un Comitato intergovenativo e un Servizio per il Public Management (Puma); questo servizio sta diventando una centra-le di smistamento, ma anche di elaborazione, di esperienze di ri-forma nella conduzione della PA, nei suoi diversi aspetti.2 Le direzioni di lavoro su cui l'Ocse sta da tempo raccogliendo e dif-fondendo della documentazione interessante sono: a) Gestione della presa delle decisioni ; b. Gestione delle risorse umane c. Gestione e riforma della regolamentazione ; d. Gestione di bilancio e gestione finanziaria e. Gestione delle prestazioni e dei risultati (performance)

f. Reporting e valutazione dei problemi e sviluppi di insieme nella gestione pubblica

12 L'esperienza americana GPRA e NPR

La pianificazione è stata introdotta in modo sistematico da una Legge del Congresso del 1993: il Government Performance and Results Act , (GPRA). Questa prevede: −il Piano strategico pluriennale,

− il Piano delle prestazioni ex ante (annuale), intimamente legato al primo,

− il Rapporto sulle prestazioni ex post (annuale); − e infine la rendicontazione e flessibilità gestionale

(dero-ghe alle procedure di controllo se legate a risultati prestabiliti dai Piani).

Mentre sul piano legislativo si compiva il ciclo del GPRA, con il comune supporto di senatori sia repubblicani che democratici, la nuova amministrazione di Clinton lanciava nel 93 la National Performance Review (NPR) - traducibile come "Riforma della Capacità di Prestazione della Nazione" - finalizzata sostanzialmente alla riforma dei metodi gestionali della amministrazione federale, che la GPRA aveva lanciato con rigore, metodo e procedura, appunto, con la pianificazione strategica e

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sistematica. La commissione per la NPR fu guidata da Al Gore e produsse un rapporto che è una mile stone nel new public management:

attenzione al cliente;partenariati; reinventing labs;

13 Evoluzione degli scenari e funzione pubblica

La matrice

14 Esercitazione, da condursi contestualmente alla esposizione della matrice

In presenza di queste dinamiche che interessano il rapporto domanda offerta di servizi e dunque la funzione pubblica, quali principi organizzativi dovrebbero essere osservati e sviluppati?

15 Integrazione delle risorse

Non concentrarsi più sull’interno, ma sul sistema, sull’esterno; non distinguere più nettamente tra noi e loro: pensare in termini di community management

16 Human care Oltre le “risorse umane”: l’approccio HR è in definitiva economicista: come collocare la ru nella organizzazione; si propone un ribaltamento: come sviluppare organizzazione a partire dalle persone

17 Miglioramento Continuo

Misurare i traguardi, dotarsi di sistemi di misurazione: non altre paccate di vincoli burocratici, ma presidi per la crescita.

18 Valutare oggi

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