S e t t e m b r e - Studio Legale...
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Settembre2020
A C U R A D I
GUIDA PRATICA
GIUDICE DI PACE DI ROMA
UNEPModalità di funzionamento dell’Ufficio
GIUDICE DI PACELinee guida per la trattazione delle udienze
LEGGENormativa di riferimento
CANCELLERIAModalità d’accesso efunzionamento degli uffici
Studio Legale Bonuomo&Partners
Studio Legale di tosto
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Indice Interattivo
o Prefazione................................................................................................................................................pag 3
o Le Novità introdotte con Provvedimento del Presidente ……………………………………………………………………pag 4
o Il testo integrale del Provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma: Misure finalizzate a regolare
l’attività giudiziaria valide fino al 31 ottobre 2020.....................................................................................pag 6
o Settore civile: Modalità e limitazioni di accesso ai servizi e funzionalità degli uffici:
(Accesso alle Cancellerie, Iscrizione della causa a ruolo, Archivio, Richiesta e ritiro copie) ………………….pag 14
o modulo per la richiesta in archivio di un fascicolo ……………………………………………………………………………pag 16
o modulo richiesta copie sentenze o decreto ingiuntivo ……………………………………………………………………..pag 17
o modulo richiesta esecutorietà decreto ingiuntivo …………………………………………………………………………….pag 18
o modulo richiesta passaggio in giudicato …………………………………………………………………………………………..pag 19
o richiesta di rilascio certificazione avvenuta/mancata iscrizione del procedimento …………………………..pag 20
o Settore penale: nuovo indirizzo di posta elettronica …………………………………………………………………………pag 21
o Il Provvedimento del dirigente UNEP relativo al funzionamento dell’Ufficio. ......................................pag 22
o Appendice Normativa: Art 221 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito - Legge 17 luglio 2020 n 77.pag 24
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Prefazione
Cari Colleghi,
il susseguirsi dei numerosi protocolli e linee guida dell’Ufficio del Giudice di Pace di Roma ci
lascia sempre più disorientati e ci costringe a continue ricerche sui siti istituzionali, sui vari social e gruppi
WhatsApp.
Al fine di una trattazione organica, come già accaduto per il Tribunale Civile di Roma, anche per il Giudice di
Pace abbiamo raccolto in un unico testo:
• L’art 221 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con Legge 17 luglio 2020 n 77 che disciplina a livello
normativo le modalità di trattazione delle udienze civili.
• Il Provvedimento del Presidente del Tribunale che descrive a livello generale le misure organizzative
adottate per la trattazione delle udienze con la novità della trattazione scritta.
• Le modalità e limitazioni di accesso ai servizi e funzionalità delle cancellerie come Accesso alle Cancellerie,
Iscrizione della causa a ruolo, Archivio, Richiesta e ritiro copie.
• I moduli attraverso i quali poter richiedere la copia di un provvedimento, un fascicolo in archivio,
l’esecutorietà di un decreto ingiuntivo, il passaggio in giudicato di una sentenza o la certificazione di
avvenuta o mancata iscrizione di un procedimento
• Le indicazioni per poter richiedere un appuntamento (obbligatorio per accedere) presso il Giudice di Pace
Penale e prenotare i vari servizi di cancelleria all’ufficio di Via Gregorio VII, n. 122 (richiesta e ritiro copie,
visionare fascicoli, depositare istanze e richiedere informazioni varie
• Il Provvedimento del dirigente UNEP relativo al funzionamento dell’Ufficio per i mesi di settembre e
ottobre 2020.
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Con provvedimento del 5 agosto 2020, il Presidente Vicario del Tribunale di Roma, dott. Antonino
La Malfa, ha introdotto specifiche disposizioni riguardanti l’Ufficio del Gdp di Roma che
entreranno in vigore dal 1 settembre 2020.
Per il settore civile:
è confermata la trattazione delle udienze in presenza anche in orario pomeridiano (ore 9,00-13,00 e
13.30-17.30) secondo un calendario mensile che garantirà il c.d. distanziamento sociale.
I Colleghi che si recano presso l’Ufficio per la trattazione delle cause dovranno esibire al personale
di sicurezza copia della comunicazione ricevuta dalla cancelleria.
Presso l’ingresso del civico 40 (lato parcheggio di via Cortellazzo) e presso l’ingresso del civico 28
sono affissi gli elenchi dei giudici che tengono udienza quel giorno ed in quel palazzo con i relativi
ruoli.
Le cause saranno chiamate ad orario differenziato in ragione della prevedibile durata dell’attività
istruttoria da compiere; pertanto all’assunzione delle prove sarà dedicata la parte finale della
mattina e quella inziale del pomeriggio.
Segnaliamo, inoltre, che, stante la necessità di utilizzare le aule più grandi, i giudici delle sezioni
quarta, quinta e sesta, che normalmente tengono udienza nelle aule del palazzo al civico 28,
potrebbero tenere udienza nel palazzo al civico 40
Il Giudice potrà disporre, sino al 31 ottobre 2020, la trattazione scritta delle cause per le udienze
civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti ossia quelle fissate
per la precisazione delle conclusioni e per l’ammissione dei mezzi istruttori.
Vista l’assenza del processo civile telematico le note così redatte dovranno essere depositate presso
la cancelleria del Giudice competente.
Le cancellerie delle sezioni e tutte le ulteriori attività (iscrizione a ruolo, rilascio copie, richieste
copie, ufficio decreti ingiuntivi ed archivio) sono state ripristinate secondo le modalità in vigore
prima dell’emergenza sanitaria.
Per il settore stranieri:
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è stata reintrodotta la possibilità di partecipare all’udienza mediante trattazione scritta o
collegamento da remoto attraverso i sistemi e gli applicativi forniti dal Ministero di Giustizia.
In particolare, da remoto potranno essere tenuti i procedimenti di convalida dell’espulsione,
allontanamento e trattenimento dei cittadini di paesi terzi e quelli di proroga della convalida.
Attraverso trattazione scritta, potranno invece essere trattate le udienze di opposizione al decreto di
espulsione del prefetto ed i procedimenti di convalida delle misure alternative al trattenimento
mediante deposito di note scritte presso la Pec in dotazione all’Ufficio Stranieri.
Per il settore penale:
resta ferma la programmazione dei calendari operata sulla base delle precedenti Linee guida
considerata compatibile con le disposizioni del piano di sicurezza adottato.
Rimane l'obbligo di accedere indossando la mascherina di protezione facciale.
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Accesso alle Cancellerie:
l’accesso alle varie cancellerie è consentito dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (tutti i giorni escluso il
sabato) in modo contingentato (un utente alla volta). All’ingresso di ogni palazzo verrà consegnato
dal personale di sicurezza un tagliandino per ciascuna sezione che consente l’accesso alla
Cancelleria. Non è più presente, pertanto, il punto unico di raccolta dei depositi che verranno
effettuati dai cancellieri di sezione.
Con le stesse modalità sarà possibile l’accesso all’Ufficio decreti ingiuntivi (primo piano civico 28).
Segnaliamo che le richieste di esecutorietà saranno possibili solo dal martedì al venerdì (stanza 109,
primo piano, civico 28).
Iscrizione a ruolo delle cause:
L’iscrizione delle cause a ruolo (compresi i decreti ingiuntivi) è possibile presso l’Ufficio iscrizioni,
sito al piano terra del civico 40 (accesso dal parcheggio posto su via Cortellazzo), dalle 9 alle 13
tutti i giorni. L’accesso è consentito un utente alla volta. E’ comunque ancora possibile l’invio del
plico per posta.
Archivio:
La richiesta di un fascicolo in qualunque modo definito presso l’Ufficio del Giudice di Pace di
Roma sarà sufficiente scrivere una e-mail all’indirizzo:
Nella mail è necessario specificare il nome del richiedente, la tipologia di definizione e –
naturalmente – il numero e l’anno di Ruolo Generale del fascicolo. Alla lavorazione del fascicolo
gli addetti dell’Ufficio indicheranno sui servizi online del Giudice di Pace che il fascicolo è
effettivamente disponibile. Sarà comunque necessario attendere 10 giorni lavorativi per ritirare il
fascicolo dalla data della e-mail di richiesta. I fascicoli potranno essere ritirati al IV piano del civico
40 di via Teulada alla stanza 411, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13. I fascicoli
richiesti resteranno a disposizione dei richiedenti per 60 giorni.
Richiesta e rilascio copie:
La richiesta delle copie deve essere effettuato presso il relativo ufficio posto al piano terra del civico
40 dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13. Il ritiro può essere effettuato presso il medesimo
ufficio fino alle ore 12.00.
Per gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Roma è possibile fare la richiesta copie on line mediante
richiesta all’indirizzo
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Le richieste vanno inoltrate dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 16:00;
• Ogni Pec deve contenere una sola richiesta di un provvedimento giudiziario (sentenza o decreto
ingiuntivo) specificata nel corpo della mail e senza allegati;
• Il servizio prevede la lavorazione di un massimo di 150 richieste al giorno.
Il servizio è gestito da personale convenzionato con l'Ordine degli Avvocati di Roma, l'Ufficio del
Giudice di Pace di Roma non ha alcuna responsabilità per disguidi o interruzioni del servizio, per
cui si consiglia di ripetere la richiesta qualora non sia stata lavorata entro 10-15 giorni. Si consiglia
di verificare la lavorazione delle copie sul sito di giustizia civile. L'indirizzo sopra indicato non è
abilitato a rispondere alle E-mail inviate tramite PEC.
Richiesta esecutorietà per i Decreti Ingiuntivi
Dal martedì al venerdì con orario dalle 9:30 alle ore 12:00
Deposito atti e consultazione fascicoli Decreti Ingiuntivi
Dal lunedì al venerdì con orario dalle 9:00 alle ore 13:00
Ritiro fascicoli di cause e ricorsi osa definiti a qualsiasi titolo
Quarto piano civico 40 stanza 413, nei giorni di martedì e giovedì con orario dalle 9:00 alle ore
12:00, previa richiesta via posta elettronica
Ritiro fascicoli relativi a decreti ingiuntivi definiti
Primo piano civico 28 stanza 110, nei giorni di martedì e giovedì con orario dalle 9:00 alle ore
12:00 previa richiesta via posta elettronica.
Deposito atti e consultazione fascicoli presso le cancellerie
Istituito un presidio presso ciascuna cancelleria dal lunedì al venerdì con orario dalle 9:00 alle ore
13:00
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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
Via Teulada 28/40 – http://gdp.giustizia.it
RICHIESTE ARCHIVIO
TRASMETTERE ELENCO VIA MAIL:
[email protected] AVVOCATO:_________________________ OGGETTO: Richiesta ritiro fascicolo di parte definito
ROMA___________ RICHIEDENTE (in stampatello) ___________
IL RITIRO DEI FASCICOLI DI PARTE SI EFFETTUA A VIA TEULADA, 40 IV PIANO – STANZA 411 – NEI GIORNI:
MARTEDÌ E GIOVEDÌ DALLE 9 ALLE 12
I FASCICOLI SARANNO DISPONIBILI 10 GIORNI LAVORATIVI DOPO L’INVIO DELLA RICHIESTA VIA E-MAIL E SARANNO TRATTENUTI PRESSO L’UFFICIO PER ULTERIORI 60 GIORNI
R.G.
SEZ.
GIUDICE
SENTENZA
ALTRA DEFINIZIONE
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mailto:[email protected]
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La richiesta dovrà essere effettuata esclusivamente tramite casella di posta elettronica certificata (P.E.C.)
degli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Roma ([email protected]) .
Le copie si richiedono all’indirizzo [email protected].
La richiesta deve pervenire dall’Avvocato costituito e registrato nel Sigp al momento della costituzione.
Ogni mail può contenere una sola richiesta copia (esecutiva, autenticata, uso appello). Non utilizzare
allegati ma inserire nel corpo della mail i dati. E’ necessario inserire anche un recapito telefonico di studio.
Fare attenzione alla correttezza del numero di Registro Generale in quanto elemento fondamentale.
Specificare sempre l’eventuale antistatarietà nella richiesta.
Non si possono richiedere i seguenti tipi di copie:
copie urgenti, copie uso ipoteca, uso trascrizione e ulteriori copie esecutive.
Allo scopo di facilitare l’evasione della richiesta inserire nel corpo della mail unicamente i seguenti dati:
• Richiedente : …………………. (tel studio …..) (per conto di …, anstistatario, etc);
• N° Rg : …………… / …… (essenziale)
• N° sent/decr: …………… / ……
• N° ……. copie ……………….. (esecutiva, autenticata, uso appello, uso studio)
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All’Ufficio del Giudice di Pace di Roma
Via Teulada 28/40
Bollo Istanza €16,00
Diritti € 3,87
Certificazione €16,00
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………
nell’interesse di………………………………………………………………………………………………...
CHIEDE
La certificazione di passaggio in giudicato della Sentenza numero……………………..
resa dal Giudice di Pace di Roma tra:
……………………………………………………………………………………………………………………......
E………………………………………………………………………………………………………………….......
Pubblicata in data……………………………………………
Notificata in data…………………………………………….
Ai procuratori di tutte le parti in causa comprese le contumaci.
Dichiara, sotto la propria responsabilità, che avverso la suddetta sentenza non è
stato notificato alcun atto di impugnazione né è intervenuta acquiescenza tra le
parti.
All’uopo si allega:
Copia autentica della sentenza;
Originale esecutiva della sentenza;
Roma,…………………………………
In fede
………………………………………………………………….
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U f f i c i o d e l G i u d i c e d i P a c e d i R o m a Via Teulada, 28/40
RICHIESTA DI RILASCIO CERTIFICAZIONE
RICHIEDENTE SIG/AVV. ____________________________________________________________
o CERTIFICATO DI AVVENUTA ISCRIZIONE (Allegare copia semplice atto di citazione)
o CERTIFICATO DI MANCATA ISCRIZIONE (Allegare copia semplice atto di citazione)
o ALTRO _________________________________________________________________________________
o _________________________________________________________________________________________
ROMA,_____________________ FIRMA_________________________________
N.B. : APPLICARE UNA MARCA € 16,00 SULL’ISTANZA.
AL MOMENTO DEL RITIRO € 16,00 bollo + 3,87 diritti di certificato
DATA RITIRO ________________________
RICEVUTA
CERTIFICATO RICHIESTO _________________________________________________IL___________________
SIG/AVV______________________________________________________________________________________
o VERSATO € 16,00
DATA RITIRO__________________________
AL MOMENTO DEL RITIRO: € 16,00 bollo + 3,87 diritti di certificato
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
IL CANCELLIERE
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E’ stato istituito un nuovo indirizzo di posta elettronica a disposizione dell’utenza del settore
penale:
Attraverso questo nuovo canale è possibile richiedere un appuntamento (obbligatorio per accedere)
all’ufficio di Via Gregorio VII, n. 122 e prenotare i vari servizi di cancelleria (richiesta e ritiro
copie, visionare fascicoli, depositare istanze e richiedere informazioni varie).
Quotidianamente questo account di posta elettronica viene controllato dal personale amministrativo
dell’ufficio che provvederà, non appena possibile, a fornire un adeguato riscontro alla richiesta. Si
invita, pertanto, tutta l'utenza a non utilizzare per le suddette richieste gli indirizzi di posta
elettronica certificata dell’Ufficio, utili solo per istanze e richieste di tipo amministrativo e non
giuridico.
E' preferibile non utilizzare la pec per richiedere l’appuntamento bensì una comune mail in quanto
non sempre è possibile rispondere da una casella di posta ordinaria a una di posta certificata. Non è
necessario prendere appuntamento per depositare gli atti i cui termini, di deposito in cancelleria,
scadono nel corso della settimana.
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Appendice normativa
Art 221 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con Legge 17 luglio
2020 n 77
Art. 221
Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e
disposizioni in materia di processo civile e penale
1. All'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il periodo compreso tra
il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso
del termine di cui all'articolo 124 del codice penale».
2. Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione
del COVID-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di
cui ai commi da 3 a 10.
3. Negli uffici che hanno la disponibilita' del servizio di
deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo
16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221,
sono depositati esclusivamente con le modalita' previste dal comma 1
del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo
unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n.115, nonche' l'anticipazione forfettaria di cui
all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli
atti con le modalita' previste dal primo periodo del presente comma,
sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la
piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n.82. Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non
sono funzionanti e sussiste un'indifferibile urgenza, il capo
dell'ufficio autorizza il deposito con modalita' non telematica.
4. Il giudice puo' disporre che le udienze civili che non
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti
siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti
le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno
trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa e'
sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un
termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il
deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti puo' presentare
istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione
del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque
giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di
note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma
dell'articolo 181 del codice di procedura civile.
5. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il
deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati puo'
avvenire in modalita' telematica nel rispetto della normativa, anche
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regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio e'
preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta
l'installazione e l'idoneita' delle attrezzature informatiche,
unitamente alla funzionalita' dei servizi di comunicazione dei
documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo
unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, nonche'
l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo
unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in
giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi
telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica
prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n.82.
6. La partecipazione alle udienze civili di una o piu' parti o di
uno o piu' difensori puo' avvenire, su istanza dell'interessato,
mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati
con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia. La parte puo'
partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si
collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso
avvenire con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e
l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante
collegamento a distanza e' depositata almeno quindici giorni prima
della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice
dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle
modalita' del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza.
All'udienza il giudice da' atto a verbale delle modalita' con cui
accerta l'identita' dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si
tratta delle parti, la loro libera volonta'. Di tutte le ulteriori
operazioni e' dato atto nel processo verbale.
7. Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, puo'
disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di
soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del
giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso
la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti
audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del
Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del
Ministero della giustizia. L'udienza e' tenuta con la presenza del
giudice nell'ufficio giudiziario e con modalita' idonee a
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle
parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai
procuratori delle parti e al pubblico ministero, se e' prevista la
sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalita' del
collegamento. All'udienza il giudice da' atto delle modalita' con cui
accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle
parti, la loro libera volonta'. Di questa e di tutte le ulteriori
operazioni e' dato atto nel processo verbale.
8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente
tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura
civile, il giudice puo' disporre che il consulente, prima di
procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di
bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione
sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo
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telematico.
9. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 146-bis e 147-bis
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,
n.271, la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in
stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e
dei condannati detenuti e' assicurata, con il consenso delle parti e,
ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza
individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia,
applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5
del citato articolo 146-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo n.271 del 1989. Il consenso dell'imputato o del
condannato e' espresso personalmente o a mezzo di procuratore
speciale. L'udienza e' tenuta con la presenza del giudice, del
pubblico ministero e dell'ausiliario del giudice nell'ufficio
giudiziario e si svolge con modalita' idonee a salvaguardare il
contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima
dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al
pubblico ministero e agli altri soggetti di cui e' prevista la
partecipazione il giorno, l'ora e le modalita' del collegamento.
10. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per
minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno
diritto i condannati, gli internati e gli imputati ai sensi degli
articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n.354, 37 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.230,
e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.121, su richiesta
dell'interessato o quando la misura e' indispensabile per
salvaguardare la salute delle persone detenute o internate, possono
essere svolti a distanza mediante, ove possibile, le apparecchiature
e i collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e
minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei casi di cui al
presente comma puo' essere autorizzata oltre i limiti stabiliti
dall'articolo 39, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n.230 del 2000 e dal predetto
articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n.121 del 2018.
11. Al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella
fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della
giustizia non avente natura regolamentare e' autorizzato il deposito
con modalita' telematica, presso gli uffici del pubblico ministero,
di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'articolo
415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nonche' di atti e
documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria,
secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della
giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009,
n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,
n.24. Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della
ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo
le modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo
periodo. Il decreto di cui al primo periodo e' adottato previo
accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi
e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalita' dei
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servizi di comunicazione dei documenti informatici.
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