Rifiuti Rossella Francalanci 3 Normativa rifiuti Titolo I - Gestione dei rifiuti • Capo I –...

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30/06/06 Rossella Francalanci 1 Rifiuti Dlgs. 03/04/06, n° 152/06 SOGU 14/04/2006 Rossella Francalanci Firenze, 30/06/06

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30/06/06 Rossella Francalanci 1

Rifiuti

Dlgs. 03/04/06, n° 152/06SOGU 14/04/2006

Rossella Francalanci

Firenze, 30/06/06

30/06/06 Rossella Francalanci 2

Dlgs 152/06: RifiutiDlgs 152/06: Rifiuti

Parte IVParte IV Rifiuti Bonifiche Sanzioni disposizioni finali,

transitorie e di abrogazione norme

62 articoli (da 177 a 238) 14 articoli (da 239 a 253) 10 articoli (9+1) 3 articoli

30/06/06 Rossella Francalanci 3

Normativa rifiutiNormativa rifiuti

Titolo I - Gestione dei rifiuti• Capo I – Disposizioni generali• Capo II - Competenze• Capo III - Servizio di gestione integrata dei rifiuti• Capo IV – Autorizzazioni e iscrizioni• Capo V - Procedure semplificateTitolo II - Gestione degli imballaggiTitolo III - Gestione di particolari categorie di rifiutiTitolo IV - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbaniTitolo V - Bonifica di siti contaminatiTitolo VI - Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali• Capo I – Sanzioni• Capo II - Disposizioni transitorie e finali

Dlgs 152/06 – Parte IVDlgs 152/06 – Parte IV

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Parte IVParte IV ALL. A ALL. B ALL. C ALL. D ALL. E ALL. F ALL. G ALL. H ALL. I

Categorie di rifiuti Operazioni smaltimento (D) Operazioni recupero (R) Elenco rifiuti (abrogato da DM attuativo- inefficace) Imballaggi (obbiettivi riciclaggio ed interpretazioni) Imballaggi requisiti (abrogato da DM attuativo inefficace) Categorie di rifiuti che possono essere pericolosi Sostanze che possono rendere pericolosi i rifiuti Caratteristiche di pericolo di rifiuti

Allegati Dlgs 152/06 – parte IV (escluso Titolo V)Allegati Dlgs 152/06 – parte IV (escluso Titolo V)

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Normativa rifiutiNormativa rifiuti

Totale emanati (dal 10/05/06 al 24/05/06)

Decreti attuativi Dlgs 152/06Decreti attuativi Dlgs 152/06

17 (+ 1) (non pubblicato)

Totale riguardanti i RIFIUTIi RIFIUTI 1313 (+ 1) (non pubblicato)

+ 1 (CDR_Q)

+ 2 (DM)(GU 19-31/05/06)

Totale DDMM Maggio 2006

N° 16

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DM attuativi Dlgs 152/06DM attuativi Dlgs 152/06

Rocce e terre: procedure amministrative semplificate

a. 266, co 7GU 16/05/06MATT + MAP + MIT + MS

DM 02/05/06

Individuazione di tipologie di beni in polietilenea. 234GU 11/05/06MATT + MAPDM 02/05/06

Veicoli Fuori uso: Requisiti centro di raccolta e impianto trattamento VFU no Dlgs 209/03

a. 231GU 16/05/06MATT + MAP + MIT

DM 02/05/06

Imballaggi: Requisiti di composizione riutilizzabilità e ricliclabilità (Aggiornamento norme nazionali UNI EN alle norme europee armonizzate (CEN)(sostituisce allegato F)

a. 226, co. 3GU 11/05/06MATT + MAPDM 02/05/06

Consorzi imballaggi: approvazione dello schema-tipo di statuto dei Consorzi per ciascun materiale

a. 223, co. 2GU 24/05/06MATT + MAPDM 02/05/06

Registro delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti

a. 212, co. 23GU 11/05/06MATTDM 02/05/06

Albo dei gestori di rifiuti: gestione delle entratea. 212, co. 16GU 17/05/06MATT + MEFDM 02/05/06

Autorità d'ambito: modalità aggiudicazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

a. 202, co. 1GU 11/05/06MATTDM 02/05/06

Registri di carico e scarico dei rifiutia. 195, co. 2-4GU 10/05/06MATTDM 02/05/06

Riorganizzazione del catasto dei rifiutia. 189, co. 3GU 11/05/06MATT+ MAPDM 02/05/06

Rocce e terre: campionamento ed analisia. 186, co. 3GU 10/05/06MATTDM 02/05/06

Modalità di utilizzo CDR_Q per produzione energia elettrica

a. 183GU 09/05/06MAPDM 02/05/06

Elenco Rifiuti (sostituisce allegato D)a. 184, co. 4GU 18/05/06MATT + MAPDM 02/05/06

Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti

A 159, co. 1GU 11/05/06MATTDM 02/05/06

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Altri DM recentiAltri DM recenti

DM MAP ( + MATT) 5 maggio 2006 (GU 31/05/06)Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387 - Individuazione dei rifiuti e dei combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili

DM MATT (+ MAP + MS) 5 aprile 2006, n. 186 (GU 115 del 19/05/06)Rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure semplificate di recupero - Modifiche al DM 5 febbraio 1998

Non pubblicato su GU (quindi non vigente)

DM 02/05/06 (a. 195) Assorbenti acido solforico

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DM attuativi Dlgs 22/97 (abrogati e non)DM attuativi Dlgs 22/97 (abrogati e non)

Recupero di rifiuti pericolosi in procedure semplificateDADM 12/06/02, n° 161

Relativi agli Statuti dei Consorzi obbligatori (Polieco, oli e grassi vegetali e animali, COU, COBAT)

DADD. MM

Albo trasportatoriDADM 28/04/98, n. 406

Formulario trasportoDADM 01/04/98, n° 145

Registri di carico scaricoDADM 01/04/98, n° 148

Catasto dei rifiuti – modelli di dichiarazioneDAL. 25/01/94, n° 70DPCM 24/12/02 +DPCM 22/12/04

Catasto dei rifiuti - organizzazione delle Sezioni DADM 372/88

Bonifica dei siti contaminatiDADM 25/10/99, n° 471

Recupero di rifiuti NON pericolosi in procedure semplificateDADM 05/02/98

DM 05/04/06 n° 186

Abrogati e sostituiti da nuovi DDMM

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Normativa “satellite”Normativa “satellite”

Pile ed accumulatoriSDM (MAP) 03/07/03, n° 194

Statistiche dei rifiutiSRegolamento 2150/02/CE (versione vigente)

Import – export dei RifiutiSRegolamento CEE n. 259/93 (versione vigente)

Sottoprodotti di origine animaleSRegolamento (Ce) n° 1774/02 (versione vigente)

Sostanze lesive per OzonoDADM 20/09/02

Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettronicheSDlgs 25/07/05, n° 151

Uso agricolo fanghi depurazioneSDLgs 27/01/92, n° 99

Oli esaustiSDLgs 27/01/92, n° 95 (modificato)

Modalità impiego apparecchiature, modelli dichiarazione e metodiche analisiDADM 11/10/2001

Smaltimento PCB e PCTSDLgs 24/06/99, n° 209 (+ L. 62/05 Comunitaria 2004)

Green Public Procurement (+ circolari attuative)SDM 08/05/03, n° 203

Incenerimento rifiuti pericolosi

Incenerimento rifiuti urbani

Incenerimento e coincenerimento rifiutiS

DM 25/02/00, n° 124

DPR 19/11/97, n° 503

DLgs 11/05/05, n° 133

Criteri accettabilità dei rifiuti in discaricaDADM 13/03/03

DM 03/08/05

Decreto discariche SDLgs 13/01/03, n° 36 (+ proroghe fino al 31/12/2006)

Rifiuti portualiSD.Lgs 24/06/03, n° 182 DM 17/11/05, n° 269

Veicoli fuori usoSD.Lgs 24/06/03, n° 209DLgs 23/02/06, n. 149

Rifiuti sanitariSDPR 15/07/03, n° 254

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Decreto di indirizzo nell’attuazione della LR 25/98 e succ. modDPGRT n° 14/R/04 del 25/02/04

DCRT 21/12/2004, n° 167

DCRT 23/11/2004, n° 151

DCRT 20/07/2004, n° 86

DCRT 21/12/99, n° 324

DCRT 21/12/99, n° 325

DCRT 07/04/98, n° 88

LR n° 25 del 18/05/98 modificata da LR 26/07/02, n° 29 e da LR 01/05

Nessuna Provincia ha integrato il piano

Programma Rifiuti urbani biodegradabili (RUB) (integrazione piano urbani e speciali)

Nessuna Provincia ha integrato il piano

Piano degli imballaggi (integrazione piano urbani e speciali)

Nessuna Provincia ha integrato il piano

Programma smaltimento PCB (integrazione piano urbani e speciali)

Piani provinciali approvati (o in istruttoria/adottati): AR – FIFI – (GR) –( LI)– LU – MS – PI – (PO) – PT – SI

Piano regionale di gestione dei rifiuti – 3° stralcio relativo alle bonifiche dei siti bonifiche dei siti contaminaticontaminati

Piani provinciali approvati o (adottati): AR – (FI)FI) – GR – LILI– LU – MS – (PIPI )– PO – PTPT – SI

Piano regionale di gestione dei rifiuti – 2° stralcio relativo ai rifiuti specialirifiuti speciali

Piani provinciali approvati: AR – FI – GR – Li – LU – MS - PI – PO – PT - SI

Piano regionale di gestione dei rifiuti – 1° stralcio relativo ai rifiuti urbanirifiuti urbani

Legge regionale di attuazione del Dlgs 22/97

Atti regionali e provincialiAtti regionali e provinciali

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Dlgs 152/06 – parte IVDlgs 152/06 – parte IV

• disciplina la gestione dei rifiuti anche in attuazione delle direttive comunitarie

• sui rifiuti, • sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, • sulle batterie esauste, • sui rifiuti di imballaggio, • sui policlorobifenili (PCB), • sulle discariche, • sugli inceneritori, • sui rifiuti elettrici ed elettronici, • sui rifiuti portuali, • sui veicoli fuori uso, • sui rifiuti sanitari e • sui rifiuti contenenti amianto. 2. Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi

ordinamenti alle disposizioni di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema contenute nella parte quarta del presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso. .

Campo Applicazione (a. 177)

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Dlgs 152/06 – parte IVDlgs 152/06 – parte IV

La finalità generali ricalcano quelle del Dlgs 22/97: protezione dell’ambiente (con tutti i dettagli) e della salute umana.

Sono richiamati (art. 177, co 3) i principi di:• precauzione• responsabilizzazione (Dlgs 22/97)• proporzionalità]• cooperazione (Dlgs 22/97) di tutti i soggetti coinvolti nella

produzione, utilizzo e consumo dei beni da cui originano rifiuti, nel rispetto dell’ordinamento nazionale e comunitario e del principio “chi inquina paga”.

Il Dlgs 152/06 aggiunge che la gestione dei rifiuti deve basarsi sui principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza

.

Finalità (a. 178)

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Il Dlgs 152/06 aggiunge che tali soggetti costituiscono un SISTEMA “composito e sinergico” che armonizza, in un contesto unitario relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di accreditamento ed i sistemi di certificazione attinenti direttamente o indirettamente le materie ambientali con specifico riferimento alla gestione dei rifiuti ( e secondo modalità e criteri previsti dall’art. 195, co 2a: ovvero allo Stato la competenza di indicare i criteri e le modalità di adozione, secondo principi di unitarietà, competenza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, anche particolari, e di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento ai relativi sistemi di accreditamento e di certificazione) (si veda L. 317 del 21/06/1986)

Per conseguire gli obiettivi e le finalità, il Dlgs 152/06 (art. 177, co 4) ribadisce quanto già previsto dal Dlgs 22/97 (art. 2, co 4) ovvero che lo Stato –Regioni - EE.LL. adottano, nell’ambito delle rispettive competenze e in conformità ai principi del Dlgs, le opportune azioni, fra cui la stipula di accordi di programma o protocolli di intesa fra soggetti pubblici e privati

Dlgs 152/06 – parte IVDlgs 152/06 – parte IV

Finalità (a. 178)

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• La prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti

• Recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa ad ottenere MPS, nonché all’uso dei rifiuti come fonte di energia.

• Smaltimento (molto residuale)

Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti(art. 179-180, cfr. con art. 3).

Dlgs 152/06 – parte IVDlgs 152/06 – parte IV

Sul recupero non esiste più la gerarchia prevista dal Dlgs 22/97 (prima riuso, riciclo e recupero di materia e poi recupero di energia) (ex art. 4, co. 2 Dlgs 22/97)

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• L’art. 180, oltre alle misure già previste dal Dlgs 22/97 (art. 2) (accordi di programma – protocolli intesa – incentivi per studi LCA – clausole di gare di appalto per valorizzare capacità e competenze tecniche in materia di prevenzione di rifiuti, etc…) al co. 1d richiama, come strumento, la direttiva 96/61/CE ed il Dlgs 59/05 (normativa IPPC).

Prevenzione della produzione e pericolosità dei rifiuti(art. 180).

Dlgs 152/06 – parte IVDlgs 152/06 – parte IV

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a) rifiuto:a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte IV del Dlgs 152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

Definizione di rifiuto(a. 183, co. 1a)

Dlgs 152/06 – parte IVDlgs 152/06 – parte IV

tutto continua a ruotare intorno al termine “disfarsi”

La definizione è collegata a quella di Sottoprodotto (a. 183, co. 1n)MPS (a. 183, co. 1q – 182 co. 6-12) MPS da origine (a. 181, co. 13 – 181 co. 6)

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Nell’ambito della problematica della definizione di rifiuto e della gerarchia nella gestione, tutto l’art. 181 (relativo al recupero) assume un ruolo chiave. La definizione di rifiuto ed il recupero (con le MPS ed i sottoprodotti) sono strettamente connesse

RECUPERO(a. 181)

Dlgs 152/06 – parte IVDlgs 152/06 – parte IV

art. 183, co 1h)h) recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto;

Dlgs 22/97h) recupero: le operazioni previste nell’allegato C

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Il Dlgs 152/06 vuole superare le problematiche connesse alla classificazione delle operazioni di recupero esemplificate nell’all. C tentando di estendere le operazioni includendo trattamenti generali e operazioni (di cernita e selezione) non esplicitati nell’allegato C.

In realtà poi le sigle rimangono le stesse (ad eccezione dell’aggiunta dell’R14)

RECUPERO (a. 181)

Dlgs 152/06 – parte IVDlgs 152/06 – parte IV

Conseguenze su IPPCConseguenze su IPPC !!!!! !!!!!

Non risolve la problematica – derivata dalla normativa comunitaria (irrisolvibile al momento?) – della classificazione delle operazioni trasversali al recupero ed allo smaltimento (es: centro di autorottamazione - messa in sicurezza VFU - RAEE)(D o R?)

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FINE del RIFIUTO (a. 181, co. 12)L’a. 181, co. 12 precisa che la disciplina in materia di rifiuti si applica FINO L’a. 181, co. 12 precisa che la disciplina in materia di rifiuti si applica FINO AL COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO (ovvero quando AL COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO (ovvero quando non sono necessarie più non sono necessarie più ulteriori trattamentiulteriori trattamenti poiché una sostanza, materiale poiché una sostanza, materiale od oggetto possano essere usati in un processo industriale o od oggetto possano essere usati in un processo industriale o commercializzati commercializzati come MPS, combustibile o come prodottocome MPS, combustibile o come prodotto) ) a condizione a condizione che il detentore non se ne disfi o non abbia deciso o non abbia l’obbligo di che il detentore non se ne disfi o non abbia deciso o non abbia l’obbligo di disfarsenedisfarsene

RECUPERO (a. 181)

Dlgs 152/06 – parte IVDlgs 152/06 – parte IV

• impiego certo! (entro quanto tempo???)

• qualità del materiale da impiegare come MPS, combustibile o prodotto affinché non sia da considerare rifiuto

Ne discende

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MPS (a. 183, co. 1q – 181 co. 6 - 12) =MPS (a. 183, co. 1q – 181 co. 6 - 12) = sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell’art. 181(ad art. 216, co. 7: si parla delle condizioni per applicare procedure semplificate ad RU e si usa il termine di “recupero di MPS” anziché di “produzione” di MPSproduzione” di MPS, come - invece - correttamente usato per compost di qualità)

RECUPERO - MPS (a. 183)

Dlgs 152/06 – parte IVDlgs 152/06 – parte IV

• impiego certo! (entro quanto tempo???)• qualità del materiale da impiegare come MPS,

combustibile o prodotto affinché non sia da considerare rifiuto

Ne discende

MPS all’origine (art. 181, co. 13)La disciplina in materia di gestione dei rifiuti non si applica ai materiali, alle sostanze o agli oggetti che senza necessità di operazioni di senza necessità di operazioni di trasformazionetrasformazione già presentino le caratteristiche delle MPS, dei combustibili o dei prodotti a condizione che il detentore non se ne disfi o non abbia deciso o non abbia l’obbligo di disfarsene

I soggetti che trasportano MPS come individuate negli articoli non sono sottoposti alla normativa sui rifiuti

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ACCORDI di PROGRAMMA (a. 181 – a. 206)

Dlgs 152/06 – parte IVDlgs 152/06 – parte IV

Particolare peso nel recupero viene assegnato allo strumento degli accordi di programma

a.181 co 4-5-6a.181 co 4-5-6Accordi attivati dalle PAattivati dalle PA, stipulati con soggetti economici interessati o associazioni di categoria, con previsioni di semplificazioni amministrative, eventuale ricorso a strumenti economici, sono sono pubblicati su GUpubblicati su GU ed aperti all’adesione di altri soggettied aperti all’adesione di altri soggetti.

Il co 6 precisa inoltre che i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere MPS, combustibili o prodotti, devono garantire l’ottenimento devono garantire l’ottenimento di materiali con le caratteristiche fissate dal MATT in un DMdi materiali con le caratteristiche fissate dal MATT in un DM (da emanarsi di concerto con MAP – attenzione: no MS! Errore?).

In attesa del DM deve essere fatto riferimento al DM 5/2/98DM 5/2/98 (ora modificato dal DM 186/06) e DM 161/02DM 161/02 (attenzione: questi DM sono di concerto con MS!).

30/06/06 Rossella Francalanci 22

ACCORDI di PROGRAMMA (a. 181 – a. 206)

Dlgs 152/06 – parte IVDlgs 152/06 – parte IV

a 181 co 7 – 8 – 9a 181 co 7 – 8 – 9Nel rispetto dei commi 4-5-6, gli AP sono promossi dai soggetti economicigli AP sono promossi dai soggetti economici

e/o associazioni di categoria, sono stipulati da MATT di concerto con MAP e sentito il parere del Consiglio Economico e Sociale per le politiche comunitarie.

Lo stesso tipo di accordi sono richiamati all’art. 206, co. 2

L’AP fissa:• metodi di recupero per ottenere MPS, combustibili e prodotti• gli adempimenti amministrativi per raccolta, messa in riserva, trasporto,

commercializzazione,• i controlli delle caratteristiche ed i metodi di prova, • le caratteristiche delle MPS dei combustibili e prodottile caratteristiche delle MPS dei combustibili e prodotti • e le modalità per assicurarne la TRACCIABILITA’ fino all’effettivo e le modalità per assicurarne la TRACCIABILITA’ fino all’effettivo

impiegoimpiego.

30/06/06 Rossella Francalanci 23

ACCORDI di PROGRAMMA (a. 181 – a. 206)

Dlgs 152/06 – parte IVDlgs 152/06 – parte IV

a 181 co 7 – 8 – 9a 181 co 7 – 8 – 9

La proposta di AP (o di adesione) è trasmessa al MATT (che la istruisce attraverso il Comitato nazionale dell’Albo ed APAT che si avvale delle ARPA)(co. 8) e su cui si esprime anche l’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti (co. 8).Gli APAP devono contenere, per ciascun tipo di attività, le norme generali che fissano i tipi, le quantità di rifiuti e le condizioni che dispensano dalla e le condizioni che dispensano dalla autorizzazione (??),autorizzazione (??), pur nel rispetto della protezione ambientale e della salute (co. 9).Gli APAP per essere efficaci devono essere approvati con DM del MATT di concerto con MAP + MSMS e pubblicati in GU

I soggetti firmatari degli AP dell’art. 181 (quindi tutti!) sono iscritti in I soggetti firmatari degli AP dell’art. 181 (quindi tutti!) sono iscritti in una sezione speciale dell’Albo senza fidejussioneuna sezione speciale dell’Albo senza fidejussione

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ACCORDI di PROGRAMMA (a. 181 – a. 206 - a 214)

Dlgs 152/06 – parte IVDlgs 152/06 – parte IV

Il co.1 dell’art. 206Il co.1 dell’art. 206 richiama invece l’uso degli AP come strumento di perseguimento degli obiettivi della parte IV del Dlgs 152/06 ed al fine di perseguire la semplificazione delle procedure e la razionalizzazione, con con particolare riferimento alle PICCOLE IMPRESE. particolare riferimento alle PICCOLE IMPRESE.

Tali AP sono stipulati da MATT di concerto con MAP, d’intesa con Regioni, d’intesa con Regioni, Province ed EE.LL.Province ed EE.LL.

L’oggetto degli AP è dettagliatamente descritto nel testo in 10 punti che vanno dalla prevenzione dei rifiuti alla sperimentazione di tecnologie pulite etc..

Procedure semplificate ed AP (a. 214)Procedure semplificate ed AP (a. 214)

AP di cui a. 181 e a. 206 possono attuare anche quanto previsto da co. 2 art. 214 (tale comma riguarda i criteri generali per l’ammissione alle procedure semplificate e rinvia a DMI da emanarsi. In attesa DM 02/05/98 e DM 161/02) (a. 214, co. 3)

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Osservazioni su APOsservazioni su APDlgs 152/06 – parte IVDlgs 152/06 – parte IV

confusione tra soggetti pubblici coinvolti (regioni, province EE.LL) in relazione alle diverse fattispecie di AP (cfr a. 181, co. 4 con a. 206, co. 1) ed ai diversi soggetti (grandi imprese?, piccole imprese?)

le MPS possono derivare da DM 02/05/98 e succ. mod e DM 161/02 (punti del DM in contrasto con tali previsioni – vedi recupero in processi produttivi di specifiche tipologie di rifiuti – cfr con fasi di preparazione di materie prime)

la bontà dello strumento potrà essere valutata solo alla luce dei contenuti tecnici (fermo restando i rapporti con UE)

alcuni DM che dovrebbero sostituire DM 02/05/98 e succ. mod e DM 161/02 non prevedono il “concerto” del MS (svista?) che invece partecipa ad altri AP (quelli di iniziativa dei soggetti economici)

non si applicano fino a quando non sono in GU

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MPS (INDUSTRIA SIDERURGICA)MPS (INDUSTRIA SIDERURGICA)Dlgs 152/06 – parte IVDlgs 152/06 – parte IV

a. 183, co. 1u utilizzazione è certa e non eventuale:

rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero completo e rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef, UNI, Euro o ad altre specifiche nazionali e internazionali, individuate entro 180 giorni dall’entrata in vigore della parte IV del presente decreto con DM con DM MATT di concerto con MAPMATT di concerto con MAP, non avente natura regolamentare; (in attesa vige DM 05/02/98) – v. art. 212, co. 12)

i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche di cui al numero 1).

I fornitori e produttori di MPS per attività siderurgiche appartenenti a Paesi esteri presentano domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’art. 212, co. 12, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del DM di cui al numero 1);

art. 265, co. 66. Le aziende siderurgiche e metallurgiche operanti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e sottoposte alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono autorizzate in via transitoria, previa presentazione della relativa domanda, e fino al rilascio o al definitivo diniego dell’autorizzazione medesima, ad utilizzare, impiegandoli nel proprio ciclo produttivo, i rottami ferrosi individuati dal codice GA 430 dell’Allegato II (lista verde dei rifiuti) del regolamento (CE) 1°febbraio 1993, n. 259 e i rottami non ferrosi individuati da codici equivalenti del medesimo Allegato. [GA 430 7204 Rottami di ferro o acciaio][GA 430 7204 Rottami di ferro o acciaio]

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SOTTOPRODOTTI SOTTOPRODOTTI (a. 183, co. 1n)Dlgs 152/06 – parte IVDlgs 152/06 – parte IV

i prodotti dell’attività dell’impresa che, pur non costituendo l’oggetto dell’attività principale, scaturiscono in via continuativain via continuativa dal processo industriale dell’impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo.

Non sono soggetti alle disposizioni sui rifiuti qualora presentino le seguenti ulteriori caratteristiche: • l’impresa che li produce non se ne disfa, non sia obbligata a disfarsi e

non abbia deciso di disfarsi• i sottoprodotti siano impiegati direttamente dall’impresa che li produce o

commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l’impresa stessa direttamente per il consumo o per l’impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; (trasformazione preliminare = qualsiasi operazione che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo.)

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SOTTOPRODOTTI SOTTOPRODOTTI (a. 183, co. 1n)Dlgs 152/06 – parte IVDlgs 152/06 – parte IV

Anche la mancanza di una sola condizione conduce alla gestione come rifiuto?

• L’utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale.• deve essere verificata la rispondenza agli standard merceologici,

nonché alle norme tecniche, di sicurezza e di settore• deve essere attestata la destinazione del sottoprodotto ad effettivo

utilizzo in base a tali standard e norme tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell’impianto dove avviene l’effettivo utilizzo.

• L’utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l’ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive;

Tutte le CONDIZIONI sono da considerarsi contestuali.

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SOTTOPRODOTTI SOTTOPRODOTTI (a. 183, co. 1n)Dlgs 152/06 – parte IVDlgs 152/06 – parte IV

Alla luce della definizione di rifiuto, delle MPS, dei sottoprodotti e degli AP, la Alla luce della definizione di rifiuto, delle MPS, dei sottoprodotti e degli AP, la previsione di alcuni di una applicazione del Dlgs 152/06 a “macchia di leopardo” nel previsione di alcuni di una applicazione del Dlgs 152/06 a “macchia di leopardo” nel territorio nazionale non è da escludersiterritorio nazionale non è da escludersi

Sono sottoprodotti le ceneri di piriteceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale. Come possibile rispetto al definizione di sottoprodotto?

C’è chi sostiene che anche per queste tipologie debbano valere le C’è chi sostiene che anche per queste tipologie debbano valere le condizioni sopraindicate, altrimenti rifiuti!condizioni sopraindicate, altrimenti rifiuti!

3

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SMALTIMENTOSMALTIMENTO (art. 182)

Dlgs 152/06 – art. 183, co. 1g) smaltimento: ogni operazione finalizzata a

sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economicoe/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto

Dlgs 22/97 – art. 6g) smaltimento: le operazioni

previste nell’allegato B

Il Dlgs 152/06 – art. 182: ribadisce la residualità delle operazioni di smaltimento da effettuarsi in condizioni di

sicurezza, ponendo in capo “alla competente autorità la verifica della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all’articolo 181. A tal fine, la predetta verifica concerne la disponibilità di tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché vi si possa accedere a condizioni ragionevoli.”[NDR: si veda anche l’art. 194, co. 3d – spedizioni transfrontaliere – che rinvia ad un DMI (da emanare) che fra l’altro deve definire d) le modalità di verifica dell’applicazione del principio di prossimità per i rifiuti destinati a smaltimento (fino ad emanazione DM 370/98]         

Dlgs 152/06 – parte IVDlgs 152/06 – parte IV

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Il Dlgs 152/06 – art. 182, inoltre: riconferma, per gli RU non pericolosi, l’obbligo di smaltimento in ambito regionale

(salvo accordi interregionali) e la necessità di …………. (sono escluse le frazioni di RD, per le quali è ammessa la libera circolazione (cioè senza accordi interregionali ma in ambito autorizzato) nel territorio nazionale pur richiamando il principio di prossimità) e, attraverso una rete integrata di impianti (realizzati sulla base delle BAT), richiama l’autosufficienza dell’ATO

prevede il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti anche per smaltire i rifiuti negli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta tenendo conto della tipologia di rifiuti e del principio di prossimità

disciplina lo smaltimento dei rifiuti in fognatura (a. 107, comma 3)[(ammessi gli scarti di alimentazione misti ad acqua triturati mediante dissipatori previamente comunicati all’ente gestore del servizio idrico

ammette lo smaltimento della frazione biodegradabile da selezione meccanica di RU nell’ambito degli impianti di depurazione delle acque reflue previa verifica tecnica degli impianti da parte dell’ente gestore. (senza porre condizioni al riguardo!)

rinvia alle norme del Dlgs 36/03 e 133/05 rispettivamente per lo smaltimento in discarica e per l’incenerimento

Dlgs 152/06 – parte IVDlgs 152/06 – parte IV

SMALTIMENTOSMALTIMENTO (art. 182)

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Dlgs 152/06 – parte IVDlgs 152/06 – parte IV

Altre definizioniAltre definizioni (art. 183) - novitànovità

Deposito temporaneo (ammesso solo presso il produttore) : viene chiarito che i due criteri - temporali o quantitativi – (variabili a

secondo se RS_NP o RS_P) sono alternativi (art. 181, co. 1m). Rimangono inalterate le altre condizioni di gestione del deposito temporaneo

viene ammessa la possibilità di affidamento della gestione del deposito temporaneo a soggetto terzo (art. 208, co. 17) (attenzione agli obblighi documentali ed ai relativi tempi di registrazione su registro: giornaliera)

Allegato C aggiunge R14 = deposito temporaneo prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti, qualora non vengano rispettate le condizioni stabilite dalla normativa vigente(?????)

Stoccaggio (art.181, co. 11): nessuna modifica (D15 o R13)

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f) raccolta differenziataraccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero. [cfr. f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee ]

o) frazione umida: (aggiunta)p) frazione secca: (aggiunta)v) (gestore) organizzatore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: (modifica

ininfluente) z) emissioni: (aggiunta)aa) scarichi idrici: (aggiunta); bb) inquinamento atmosferico: (aggiunta) cc) gestione integrata dei rifiuti: (aggiunta)dd) spazzamento delle strade: (aggiunta).

Dlgs 152/06 – parte IVDlgs 152/06 – parte IV

Altre definizioniAltre definizioni (art. 183) - novitànovità

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Il CDR è un rifiuto speciale (a. 184, co. 2 e 229, co. 1)

Il CDR_Q già regolamentato (come non rifiuto) da L. 308/04 su cui pende procedura di infrazione comunitaria (art. 1, co. 29, lettera b), combustibile derivato da rifiuti che:

- per qualità risponde alle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata (a. 183, co. 1s),

- è non rifiuto (a. 229, co. 2) sese, oltre ad avere le caratteristiche di qualità elevate UNI 9903:

- chi lo produce adotta un sistema di gestione UNI-EN-ISO 9001 (Di fatto il DM 02/05/06 lo prevede nel momento in cui chiede la qualità certificata del materiale)

- effettivamente è impiegato in co-combustione in impianti per energia elettrica e cementifici (rinvia a DM 11/11/99 per cocombustione) e secondo le condizioni di uso previste dal DM 08/03/02. [Per modalità di utilizzo: DM 08/03/02 (abrogato da Dlgs 152/06 – parte V) ed emanato nuovo DM ai sensi sia Dlgs 152/06 che L. 308/04 (ora DM 02/05/06 – GU 09/05/06)](ora DM 02/05/06 – GU 09/05/06)]

Dlgs 152/06 – parte IVDlgs 152/06 – parte IV

Altre definizioniAltre definizioni (art. 183) CDRCDR (1) (1)

(art. 183, co. 1r – 1s ; art. 184, 2m ; art. 229)

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Impianti che producono CDRImpianti che producono CDR : :- devono essere autorizzati in regime ordinario o semplificato come

impianti di gestione rifiuti- possono impiegare il 50 % di RS_NP

Impianti che utilizzano CDRImpianti che utilizzano CDR- devono essere autorizzati in regime ordinario o semplificato (per

inceneritori o coincenerimento: AIA – IPPC e per impianti di produzione energia elettrica e cementifici (norme di settore, quindi anche AIA)(DM prevede AIA per Cementifici e Impianti produzione Energia elettrica)

- per modalità di utilizzo: si veda sopra- viene prevista anche una “tracciabilità” del materiale da parte

dell’utilizzatore (e quindi deve esserci anche da parte del produttore)(DM 02/05/06)

parte rinnovabile (ai sensi Dlgs 387/03) accede ai certificati verdi proporzionalmente alla frazione biodegradabile ivi contenuta (come si misura? IRD?)

Dlgs 152/06 – parte IVDlgs 152/06 – parte IV

Altre definizioniAltre definizioni (art. 183) CDRCDR (2) (2)

(art. 183, co. 1r – 1s ; art. 184, 2m ; art. 229)

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a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che

derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall’art. 186 (rocce e terre di scavo);

c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 185, comma 1, lettera i) (coke da petrolio escluso)

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;e) i rifiuti da attività commerciali;f) i rifiuti da attività di servizio;g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.m) il combustibile derivato da rifiuti.n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani. (aggiunto e coerente con le definizioni di RD e di CDR?, qui ricomprende caso mai anche la

frazione secca non CDR? Oppure solo sovvalli?)

Rifiuti speciali (art. 184)

Dlgs 152/06 – parte IVDlgs 152/06 – parte IV

30/06/06 Rossella Francalanci 37

Lo stesso a. 184 co. 4 fa riferimento all’elenco dei rifiuti (catalogo europeo) con previsione di un DMIn attesa del DM, viene rinviato alla Direttiva MATT 09/04/02 ed in allegato D al Dlgs 152/06, è riportato solo l’elenco dei CER (scritto male) post decisione 532/2000/CE e succ. mod. ed integrazioni.

Elenco Rifiuti speciali (art. 184, co. 4)

Dlgs 152/06 – parte IVDlgs 152/06 – parte IV

Il DM 02/ 05/ 06 (GU 18/ 05/ 06) (ora INEFFICACE) ripropone – sempre con trascuratezza – gli allegati della Direttiva MATT 09/ 04/ 02 aggiornati

• elenco CER• trasposizione CER ante 2002 / CER post 2002• trasposizione CER 2002 con CER indicati nel DM 02/ 05/ 98, aggiornati con le trasposizione CER 2002 con CER indicati nel DM 02/ 05/ 98, aggiornati con le

modifiche/ correzioni del DM 186/ 06) modifiche/ correzioni del DM 186/ 06)

(es: punto 13.20 DM 05/ 02/ 98 - Toner – da CER [150102] [150104] [150106] a CER [080318] [160216]. [080318] [160216].

Come comportasi con sospensione del DM?Come comportasi con sospensione del DM?

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Limiti al campo di applicazione = Limiti al campo di applicazione = Esclusioni (a. 185)Esclusioni (a. 185)A) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera di cui all’articolo 183,

comma 1, lettera z); B) gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue; C) i rifiuti radioattivi; D) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse

minerali o dallo sfruttamento delle cave; E) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non

pericolose utilizzate nelle attività agricole ed in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza;

F) le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, nel rispetto della vigente normativa;

G) i materiali esplosivi in disuso; H) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui,

utilizzabili tal quale come prodotto, in misura superiore ai limiti stabiliti con DM MATT da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della parte IV del DLgs 152/06. Sino Sino all’emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i limiti di cui al DM MATT all’emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i limiti di cui al DM MATT 25/10/99 n. 471;25/10/99 n. 471;

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I) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo; L) materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione

disposta dalle autorità competenti; M) i sistemi d’arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa

militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, che rimangono disciplinati dalle speciali norme di settore nel rispetto dei principi di tutela dell’ambiente previsti dalla parte quarta del presente decreto. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti costituiscono opere destinate alla difesa militare non soggette alle autorizzazioni e nulla osta previsti dal la parte quarta del presente decreto;

N) i materiali e le infrastrutture non ricompresi nel decreto ministeriale di cui alla lettera m), finché non è emanato il provvedimento di dichiarazione di rifiuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, recante il regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli organismi dell’esercito, della marina e dell’aereonautica.

Altre esclusioni (CONDIZIONATE) nei vari articoli del testo:Altre esclusioni (CONDIZIONATE) nei vari articoli del testo:

• CDR_Q

• Rocce e terre

• Sottoprodotti e altro (materiali, combustibili, beni) che rispondono a caratteristiche di qualità stabilite e sono effettivamente recuperati

Limiti al campo di applicazione = Limiti al campo di applicazione = Esclusioni (a. 185)Esclusioni (a. 185)

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Dlgs 152/06 – parte IVDlgs 152/06 – parte IV

ROCCE e TERRE (art. 186 – 226)

Disciplina specifica (art. 186 e a. 266, co. 7)Sono rifiuti se non sono rispettate le condizioni: riutilizzo + contaminazione nei limiti indicati.Rispetto a L. 443/01 mod L. 306/03 sono aggiunti i residui della lavorazione della pietraE’ definito il ciclo produttivoE’ precisato quando effettuare l’analisi (sito produzione o di deposito)Per le modalità di accertamento della contaminazione viene rinviato ad ALL. Bonifiche Dlgs 152/06, per limiti a DM da emanarsi ed in assenza a DM 471/99 (tab. B)Sono più definite (ma non sufficienti) le procedure amministrative (ammessa l’indicazione del deposito qualora non si conosca la destinazione in fase progettuale)Sono previste procedure semplificate da regolarsi con DM da emanare

30/06/06 Rossella Francalanci 41

Dlgs 152/06 – parte IVDlgs 152/06 – parte IV

ROCCE e TERRE (art. 186 – 226)

DM 02/05/06 (GU 10/05/06) (inefficace)(modalità di campionamento e di preparazione del campione, tipo di analisi, chiarimenti per trasformazioni preliminari, caratteristiche di qualità in relazione ai siti di destinazione)

DM 02/05/06 (GU 16/05/06)(inefficace)(non valgono più procedure )(non valgono più procedure semplificate)(rifiuti se..)semplificate)(rifiuti se..)

Nelle procedure semplificate: responsabilità dei notificanti e delle ARPA

Necessità di coordinamento della normativa Dlgs 152/06 - DD.MM attuativi con DM 05/02/98 mod. per quanto riguarda gli aspetti tecnici e per quelle < a 6.000 mc anche per aspetti giuridici

Necessità di inserire la procedura in un procedimento edilizio

La sospensione dei DM potrà portare a tale coordinamento?

Qualche osservazione

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Amianto:Amianto: DPR 29/07/04, n° 248 per recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti

RAEERAEE: Dlgs 151/06 (Nelle more dell’entrata in vigore del Dlgs 151/05 continua ad applicarsi la disciplina di cui all’art. 44 del DLgs 22/97)

Rifiuti sanitariRifiuti sanitari: DPR 15/07/03, n° 254

VFUVFU: Dlgs 209/03 (modificato da Dlgs 23/02/06, n. 149) (recepisce direttiva 2000/53/CE)

VFUVFU (a. 231) (non ricadenti nel campo applicazione Dlgs 209/03 e succ. mod.)

Pneumatici fuori usoPneumatici fuori uso (art. 228): Rimangono fermi gli adempimenti previsti dal Dlgs 209/03 e succ. mod., ma per ottimizzare il riutilizzo e la ricostruzione, vengono posti a carico dei produttori ed importatori di pneumatici oneri precisi di “… di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.” Per dare attuazione a tale obbligo (sanzionato amministrativamente) (Autorità RI_RIF) è prevista l’emanazione di un DM (d’intesa con CS Regioni) entro 120 gg per disciplinare i tempi e le modalità attuative

Rifiuti prodotti dalle navi e residui di caricoRifiuti prodotti dalle navi e residui di carico (art. 232): Dlgs 29/06/03, n° 182

Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastruttureRifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture. (art. 230)

Particolari tipologie di rifiuti (TITOLO III)

Dlgs 152/06 – parte IVDlgs 152/06 – parte IV

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Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture. (art. 230)Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture. (art. 230)Oggetto dell’articolo sono i rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture e degli Oggetto dell’articolo sono i rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture e degli

impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico, effettuata direttamente dal impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico, effettuata direttamente dal gestore dell’infrastruttura a rete o tramite terzi. gestore dell’infrastruttura a rete o tramite terzi.

Il luogo di produzione può coincidere:• con la sede del cantiere che gestisce l’attività manutentivacon la sede del cantiere che gestisce l’attività manutentiva• o con la sede o con la sede localelocale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di

infrastruttura interessata dai lavori di manutenzioneinfrastruttura interessata dai lavori di manutenzione• ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene trasportato per la ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene trasportato per la

successiva valutazione tecnica, finalizzata all’individuazione del materiale effettivamente, successiva valutazione tecnica, finalizzata all’individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

Le stesse disposizioni valgono per i rifiuti derivanti da attività manutentiva dei mezzi e degli impianti per i rifiuti derivanti da attività manutentiva dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutturefruitori delle infrastrutture effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi.

Nel caso del luogo di concentramento del materiale per valutazione, la valutazione tecnica del gestore della infrastruttura è eseguita entro 60 gg dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni. (quale documentazione? Come fare a sapere quando sono finiti i lavori? Come è previsto che depositino il materiale per individuarne l’età ed il tempo”?)

DM successivo per manutenzione delle fognature (criterio per luogo di produzione: la sede o il domicilio del manutentore

Dlgs 152/06 – parte IVDlgs 152/06 – parte IV

Particolari tipologie di rifiuti (TITOLO III)

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Dlgs 152/06 – parte IVDlgs 152/06 – parte IV

Oneri dei produttori e detentori (art. 188)sono rimasti pressoché gli stessi nei due Dlgs (Dlgs 22/97 integrato con L. 308/04). Sulla base del principio “chi inquina paga”, gli oneri delle attività di smaltimento sono a carico del detentore del rifiuto. (anche di recupero!)Il co. 2 nello stabilire le priorità per lo smaltimento, introduce l’obbligo di utilizzare il introduce l’obbligo di utilizzare il servizio di trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a 350 Kmservizio di trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a 350 Km(AIA-IPPC)(perché qui il comma?? E perché solo pericolosi?).Viene confermata l’esclusione della responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento con il ricevimento entro 3 mesi della 4 copia del formulario datato e controfirmato dal destinatario, o in caso di non ricevimento, di segnalazione alla Provincia (co. 3)(Attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione con la responsabilità distribuita tra tutti i soggetti: dal produttore al gestore finale!!!!!)Non trova ancora attuazione la previsione di diretta attuazione della L. 308/04– che aveva già modificato il Dlgs 22/97: nel caso di consegna del rifiuto a terzi per operazioni nel caso di consegna del rifiuto a terzi per operazioni D13-D14-D15, è esclusa la responsabilità dei produttori di rifiuti con il ricevimento D13-D14-D15, è esclusa la responsabilità dei produttori di rifiuti con il ricevimento del certificato di avvenuto smaltimento da parte dell’impianto finaledel certificato di avvenuto smaltimento da parte dell’impianto finale. Ancora deve . Ancora deve essere emanato DM MATT che consenta l’attuazione del comma con la essere emanato DM MATT che consenta l’attuazione del comma con la determinazione delle responsabilità dell’intermediariodeterminazione delle responsabilità dell’intermediario

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Divieto di abbandono (art. 192):Divieto di abbandono (art. 192): Praticamente stessi divieti e stessa procedura post accertamentistessa procedura post accertamenti (ferme restando le sanzioni, chi viola i divieti è tenuto a rimuovere i rifiuti ed a garantire il ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario dell’area; ordinanza del sindaco al responsabile e se non provvede attività sostitutiva del Sindaco con intervento in danno.)

Diversi gli accertamenti:Diversi gli accertamenti: devono essere effettuati “in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessatiin base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Dlgs 152/06 – parte IVDlgs 152/06 – parte IV

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Registri di carico e scarico (art.190): •modificato il modello con DM 02/05/06 – GU 10/05/06 (inefficace)•esteso obbligo anche ad artigiani con numero di dipendenti inferiore o uguale a 3 •concessi tempi di registrazione maggiori•etc..•Formulari: (a.193)Prevista l’emanazione di un DM (per ora vigente il DM 145/98).Il Formulario non è più previsto per il trasporto dei fanghi destinati ad uso agricolo (Dlgs 99/92), fatta salva la documentazione per il trasporto transfrontaliero (solo scheda accompagnamento DLgs 99/92)Nel caso di trasporto transfrontaliero, nel territorio nazionale è sufficiente la documentazione prevista per tali tipologie di trasportiIl formulario è sostituito, per i soggetti obbligati nel caso di rifiuti di origine animale, dal documento commerciale Regolamento UE 1774/02Regolamentati i tempi di sosta tecnica e durante le operazioni di trasbordo nei trasporti di vario tipo considerati “non stoccaggio) sono aumentati (fino a 48 ore escluso giorni interdetti da circolazione)

Iscrizione ad AlboIscrizione ad Alboestesa iscrizione a soggetti che trasportano in proprio rifiuti speciali non pericolosi

Dlgs 152/06 – parte IVDlgs 152/06 – parte IV

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

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MUD (art. 189) Riproposto lo stesso testo del Dlgs 22/97 ad esclusione di:• esonero dei produttori di rifiuti speciali non pericolosi dalla dichiarazione

MUD• previsione di un DM attuativo di riorganizzazione del Catasto senza prevedere

coinvolgimento della Conferenza Stato Regioni

IL DM è stato emanato (05/02/06 – GU 11/05/06)(ora inefficace) e prevede un modello di Catasto rifiuti semicentralizzato con anticipo del catasto telematico

Nessun coordinamento tra registri delle imprese autorizzate presso l’ALBO (art. 212, co. 23) cui è fatto obbligo l’invio delle autorizzazioni, ed il DM di attuazione del Catasto rifiuti ove è previsto che la Sezione nazionale del Catasto (c/o APAT) debba acquisire con le modalità della L. 61/94 le autorizzazioni

Sezioni regionali e nazionale nel sistema delle Agenzie (ARPA/APPA): senza oneri aggiuntivi per lo Stato (e senza che Camere di Commercio condividano oneri dei dichiaranti con le Agenzie) mentre per la gestione dei registri dell’Albo è previsto un onere a carico di colori che si iscrivono

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ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

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Autorizzazione alla gestione degli impianti

• Regime semplificato

• Regime non semplificato

Novità: • Il rinvio alla normativa IPPC (Dlgs 59/05) per le aziende ricadenti nel campo di Il rinvio alla normativa IPPC (Dlgs 59/05) per le aziende ricadenti nel campo di

applicazioneapplicazione• Autorizzazione unica Autorizzazione unica • La durata delle autorizzazioni: 10 anni La durata delle autorizzazioni: 10 anni • Conferma della durata delle iscrizioni in regime semplificato ed ad Albo di 5 Conferma della durata delle iscrizioni in regime semplificato ed ad Albo di 5

annianni• Casi di “eccesso di semplificazione”Casi di “eccesso di semplificazione”• Per il regime semplificato, competenze all’Albo gestori e non più ProvincePer il regime semplificato, competenze all’Albo gestori e non più Province• Registri delle imprese c/Albo gestoriRegistri delle imprese c/Albo gestori

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Titoli abilitativi a gestione rifiuti

Autorizzazioni - iscrizioni

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• Autorizzazioni di Nuovi Impianti• Autorizzazione UNICAUNICA (costruzione e gestione)• Precisa che nel caso di impianti ricadenti in IPPC vale il Dlgs 59/05• Definisce:

• i tempi di esame• che alle CS partecipa anche AATO• che le ARPA sono soggetti di cui le Regioni possono avvalersi per l’istruttoria tecnica

(confermato)• i contenuti dell’autorizzazione• i tempi di validità dell’autorizzazione (10 anni; diverso da Dlgs 22/97)(10 anni; diverso da Dlgs 22/97)• la gestione amministrativa delle inadempienze e non conformità• l’obbligo di fidejussione• gli obblighi informativi da parte dell’AC che rilascia autorizzazione ( a Albo a. 212, co. 1)gli obblighi informativi da parte dell’AC che rilascia autorizzazione ( a Albo a. 212, co. 1)

• Regolamenta anche la gestione autorizzativa degli impianti mobili escludendo tuttavia:• impianti di disidratazione fanghi depurazione con reiniezione acque in tesa all’impianto• la sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee)

• Rinvia a normativa specifica (porti e navi) per il trasbordo di rifiuti da navi (viene rinviato anche a Dlgs 182/03)

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Regime autorizzativo ordinario (art. 208)Regime autorizzativo ordinario (art. 208)

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Precisa che l’autocertificazione sostituisce l’autorizzazione alla Precisa che l’autocertificazione sostituisce l’autorizzazione alla gestione dell’impianto o l’iscrizione all’Albo per trasporto nelgestione dell’impianto o l’iscrizione all’Albo per trasporto nel caso di:

• imprese registrate Emas (regolamento CE 761/01) e che operino in ambito ECOLABEL (regolamento CE 1980/00)(????)

• certificazione UNI EN ISO 14001

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Rinnovo delle autorizzazioni a soggetti in possesso di certificazioni ambientali (a. 209)

Non si comprende come possono essere gestite le prescrizioni. Si può comprendere che la documentazione per il rinnovo sia quella relativa alla certificazione ma non che la certificazione sostituisca l’autorizzazione!

Viene fatto salvo il Dlgs 59/05 (IPPC) se rientrano nel campo di applicazione del citato Dlgs

Viene fatto obbligo alle AC di inviare le informazioni (titolo abilitativi) all’Albo per i registri a. 212

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Praticamente riguarda solo l’autorizzazione all’eserciziol’autorizzazione all’esercizio, nel caso:• che all’entrata in vigore del Dlgs 152/06, la ditta non abbia ricevuto

l’autorizzazione all’esercizio• di richiesta di modifiche o di rinnovo• di attivazione di una attività di recupero o smaltimento in impianto esistente e

destinato, in precedenza, ad altre attività.

Dlgs 152/06 – parte IVDlgs 152/06 – parte IV

Autorizzazioni casi particolari (art. 210)

Anche nel caso di sola autorizzazione all’esercizio:• Viene fatto salvo il Dlgs 59/05 (IPPC) se rientrano nel campo di applicazione

del citato Dlgs

• vengono individuate tutte le condizioni dell’autorizzazione (vedi a. 208) (fideiussioni ridotte per aziende certificate [no “Ecolabel “ in questo caso!]

• viene fatto obbligo alle AC di inviare le informazioni (titolo abilitativi) all’Albo per i registri a. 212

• Sono riprese le esclusioni a. 208

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Art. 214Art. 214Le norme devono garantire protezione ambientale e controlli efficaci. Con DM MATT + MAP + MS (+ MPA) viene regolato l’autosmaltimento R_NP e le attività di recupero All- C (per tipi, attività e condizioni). Fino ad emanazione nuove norme resta in vigore DM 05/02/98 e DM 161/02Fino ad emanazione nuove norme resta in vigore DM 05/02/98 e DM 161/02Anche gli accordi di programma (a. 181 e a. 206) possono dare attuazione a Anche gli accordi di programma (a. 181 e a. 206) possono dare attuazione a quanto sopraquanto sopraLa costruzione di impianti che operano in regime semplificato è regolata dalle leggi nazionali e comunitarie in materia di qualità dell’aria ed inquinamento in materia di qualità dell’aria ed inquinamento atmosfericoatmosferico (non corretto Dlgs 22/97 per tutela delle acque!!!)

Dlgs 152/06 – parte IVDlgs 152/06 – parte IV

PROCEDURE SEMPLIFICATE (CAPO IV)

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Recupero in procedure semplificate. (a. 216)Recupero in procedure semplificate. (a. 216)

Nel rispetto delle norme tecniche da emanare (ora DM 05/02/98 e DM 161/03)(v. a. 214), le imprese comunicano ad Alboad Albo con allegata documentazione tecnica, che ne da comunicazione a provincia entro 10 gg. L’Albo verifica, per l’iscrizione in apposita sezione del registro, la sussistenza dei requisiti entro 90 gg dalla comunicazione. Decorso tale termine può avere inizio l’attività.

Le attività di :Le attività di :•recupero dei rifiuti elettrici ed elettronici (a. 227, co. 1° - Dlgs 151/05 e succ. mod)recupero dei rifiuti elettrici ed elettronici (a. 227, co. 1° - Dlgs 151/05 e succ. mod)•recupero veicoli fuori uso (a. 228 e Dlgs 209/03 e succ. modrecupero veicoli fuori uso (a. 228 e Dlgs 209/03 e succ. mod• impianti di coincenerimentoimpianti di coincenerimentoNecessitano di una ispezione preliminare della Provincia (entro 60 gg)Necessitano di una ispezione preliminare della Provincia (entro 60 gg)Se Albo nel verificare le condizioni (sempre entro 90 gg) per l’iscrizione (in una Sezione apposita – vedi a. 214) accerta la non sussistenza dei presupposti, comunica alla Provincia la necessità di un provvedimento motivato di divieto di inizio di attività a meno che il titolare non metta in atto le misure necessarie

Dlgs 152/06 – parte IVDlgs 152/06 – parte IV

PROCEDURE SEMPLIFICATE (CAPO IV)

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Incentivi per recupero energetico (a. 216 co. 8)Incentivi per recupero energetico (a. 216 co. 8)

Pur con una serie di limiti e vincoli, per l’impiego di rifiuti come combustibili per produrre energia elettrica, è prevista la possibilità di è prevista la possibilità di concedere incentivi da stabilirsi con DMIconcedere incentivi da stabilirsi con DMI, tenuto conto del prevalente interesse pubblico dell’impiego di combustibile da rifiuti urbani nelle centrali termoelettriche e del rispetto del Dlgs 387/03.

Quale rapporto con DM MAP ( + MATT) 5 maggio 2006 (GU 31/05/06) “Dlgs 29/11/0303, n. 387 - Individuazione dei rifiuti e dei combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili”?

8.

Dlgs 152/06 – parte IVDlgs 152/06 – parte IV

PROCEDURE SEMPLIFICATE (CAPO IV)

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Ulteriori semplificazioni (a. 216, co. 9 e10)Ulteriori semplificazioni (a. 216, co. 9 e10)E’ previsto un DM (da emanare entro 60 gg) che individua una lista di E’ previsto un DM (da emanare entro 60 gg) che individua una lista di

R_NP maggiormente utilizzati nei processi produttivi redatta sulla base di R_NP maggiormente utilizzati nei processi produttivi redatta sulla base di criteri:criteri:

•diffusione dell’impiego nel settore manifatturiero; diffusione dell’impiego nel settore manifatturiero; •impiego coerente con le BAT senza pregiudizio per ambiente; impiego coerente con le BAT senza pregiudizio per ambiente; •impiego in impianti autorizzati impiego in impianti autorizzati (come autorizzati? Come emissioni o come

impianti. L’autorizzazione degli impianti è prevista in IPPC ed ai sensi del Dlgs 152/06, per le emissioni la situazione è diversa)

I rifiuti che rientrano in questa fattispecie I rifiuti che rientrano in questa fattispecie (e non anche gli impianti che impiegano rifiuti che rientrano in questa fattispecie!) sono sottoposti unicamente sono sottoposti unicamente a:a:

•responsabilità del produttore (a.. 188, co. 3)responsabilità del produttore (a.. 188, co. 3)•MUD (a. 189)MUD (a. 189)•Registri di carico e scarico (a. 190)Registri di carico e scarico (a. 190)•Formulario di trasporto (a. 193)Formulario di trasporto (a. 193)

Dlgs 152/06 – parte IVDlgs 152/06 – parte IV

PROCEDURE SEMPLIFICATE (CAPO IV)

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Ulteriori semplificazioni (a. 216, co. 9 e10)Ulteriori semplificazioni (a. 216, co. 9 e10)

Sulla base delle informazioni di cui all’art. 189 il Catasto redige un elenco Sulla base delle informazioni di cui all’art. 189 il Catasto redige un elenco per ciascuna Provincia per ciascuna Provincia (??????? Come? Chi informa il catasto su tali impianti? Peraltro il registro delle imprese autorizzate ai sensi del Dlgs 152/06 lo detiene l’Albo!)

In sintesi: gli impianti che impiegano quelle tipologie di rifiuti per il recupero (da In sintesi: gli impianti che impiegano quelle tipologie di rifiuti per il recupero (da individuare con DM) NON sono autorizzati ai sensi del Dlgs 152/06 né in individuare con DM) NON sono autorizzati ai sensi del Dlgs 152/06 né in procedura ordinaria né semplificata né sono iscritti in Sezioni speciali dell’Albo, procedura ordinaria né semplificata né sono iscritti in Sezioni speciali dell’Albo, né sono previsti titoli abilitativi per il trasporto! (non riesco ad immaginare la né sono previsti titoli abilitativi per il trasporto! (non riesco ad immaginare la fattispecie)fattispecie)

Dlgs 152/06 – parte IVDlgs 152/06 – parte IV

PROCEDURE SEMPLIFICATE (CAPO IV)

Tutte le iscrizioni già effettuate ai sensi dell’art. 33 del Dlgs 22/97 restano Tutte le iscrizioni già effettuate ai sensi dell’art. 33 del Dlgs 22/97 restano valide fino alla scadenza (attenzione a modifiche apportate da DM valide fino alla scadenza (attenzione a modifiche apportate da DM 186/06!!!!!)186/06!!!!!)

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Dlgs 152/06 – parte IVDlgs 152/06 – parte IV

Albo Nazionale Gestori Ambientali: (a. 212)

Caratterizzato per Soggetti e Sezioni e Sezioni speciali

Registro delle imprese autorizzate (art. 212, comma 23) DM (sospeso) non coordinato con DM (sospeso) attuazione Sezione regionale del Catasto rifiuti (che acquisisce autorizzazioni ai della L: 61/04!)

Con DM MATT saranno istituite Sezioni speciali (per ogni singola attività soggetta ad iscrizioni)(senza oneri, con composizione e competenze)

E’ prevista una Sezione “speciale” (co 12) per le imprese di paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi per la produzione di MPS per industria siderurgica e metallurgica nel rispetto nelle norme nazionali, comunitarie ed extracomunitarie individuate con DM (si veda art 212, co 12). In attesa vigono quelle individuate da DM 05/02/98

I soggetti sottoscrittori di accordi (a. 181 e 206) sono iscritti in una apposita (non speciale!) Sezione su semplice richiesta e senza fideiussioni (co.22)

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Dlgs 152/06 – parte IVDlgs 152/06 – parte IV

Albo Nazionale Gestori Ambientali: (a. 212)Sono iscritte le imprese che svolgono attività:• di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi*• di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi* che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi

(esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti)

• di bonifica dei siti, **• di bonifica dei beni contenenti amianto, **• di commercio ed intermediazione dei rifiuti (senza detenzione degli stessi)*, • di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, **• e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, devono essere iscritte

all’Albo*.L’iscrizione ha validità 5 anniLe imprese versano fidejiussioni allo Stato o alla Regione e ridotte del 50 % se sono certificate

EMAS o 40 % se certificate ISO 14000. (co.7)Le imprese che effettuano trasporto in proprio di RS_NP o di RP < 30 Kg/die (prima esentate dalla

iscrizione) ora sono iscritte ma non pagano la fideiussione, non viene valutata la domanda, non hanno obbligo di responsabile tecnico, devono pagare solo un diritto di iscrizione di 50 euro/anno (co. 8).

Sono esonerati da iscrizione Consorzi nuovi e vecchi (Consorzi imballaggi per tipologia di materiale – Conai – Pneumatici fuori uso – COOU – Polieco e Cobat) purchè siano disponibili evidenze documentali e contabili (come Dlgs 22/97 modif per le esclusioni, anche senza condizioni).

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Dlgs 152/06 – parte IVDlgs 152/06 – parte IV

AIA: (a. 213)

1. Precisa che AIA sostituisce autorizzazioni previste da Dlgs 152/06 – parte IV e autorizzazioni semplificate per impianti non ricadenti in punto 5 allegato a Dlgs 59/05 (se i diversi impianti ricadono nel campo di applicazione DLgs 59/05)

2. 2. Al Al trasporto dei rifiutitrasporto dei rifiuti (????) di cui alla lista verde del regolamento (????) di cui alla lista verde del regolamento (CEE) 1°febbraio 1993, n. 259, destinati agli impianti di cui al comma 1 (CEE) 1°febbraio 1993, n. 259, destinati agli impianti di cui al comma 1 del presente articolo (Impianti IPPC) si applicano le disposizioni di cui del presente articolo (Impianti IPPC) si applicano le disposizioni di cui agli articoli 214 e 216 del presente decreto. (a. 213, co. 2)agli articoli 214 e 216 del presente decreto. (a. 213, co. 2)

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DM 05/05/06 - GU 31/05/06 - FINALITA’DM 05/05/06 - GU 31/05/06 - FINALITA’

Individuazione dei rifiuti e dei combustibili derivati dai rifiuti ammessi a Individuazione dei rifiuti e dei combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili.beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili.

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Dlgs 29/12/03, n. 387 il presente decreto:a) individua i rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti che, in aggiunta a quelli indicati nell'art. 17, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono ammessi a beneficiare, anche tramite il ricorso a misure promozionali, del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili;b) stabilisce i valori di emissione consentiti alle diverse tipologie di impianto utilizzanti i predetti rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti;c) stabilisce le modalita' con le quali viene assicurato il rispetto della gerarchia stabilisce le modalita' con le quali viene assicurato il rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, comunitaria di trattamento dei rifiuti, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare per i rifiuti a base di biomassan. 152, in particolare per i rifiuti a base di biomassa.

2. Restano ferme le esclusioni di cui al comma 2 dell'art. 17 del Dlgs 29/12/03, n. 387.

3. Agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati dai rifiuti di cui al presente decreto si applica l'art. 12 del Dlgs 29/12/03, n. 387, fatte salve le disposizioni normative di recepimento della direttiva n. 2001/77/CE, stabilite dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

30/06/06 Rossella Francalanci 61

DM 05/05/06 - GU 31/05/06DM 05/05/06 - GU 31/05/06

Individuazione dei rifiuti e dei combustibili derivati dai rifiuti ammessi a Individuazione dei rifiuti e dei combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili.beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili.

Allegato 1_SUB_AAllegato 1_SUB_A1. Il rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti di cui all'allegato 1, sub-allegato A, è assicurato mediante la valorizzazione energetica. La produzione energetica degli impianti che utilizzano i predetti rifiuti ha diritto ai certificati verdi nella misura stabilita nelle direttive di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e aggiornamenti, con particolare riguardo al disposto del decreto di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.(ART. 3)

Allegato 1_SUB_BAllegato 1_SUB_BAccordi di programma: Accordi di programma: è finalizzati alla individuazione di specifiche tipologie di rifiuti, di cui all'allegato 1, sub-allegato B, per i quali sono definiti termini, condizioni e modalità per la destinazione dei medesimi rifiuti alle attività di riutilizzo, riciclo e valorizzazione energetica, nel rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento degli stessi

30/06/06 Rossella Francalanci 62

DM 05/02/98 modificato da DM 186/06DM 05/02/98 modificato da DM 186/06

Modifiche sostanzialiModifiche sostanziali

30/06/06 Rossella Francalanci 63

DM 05/02/98 modificato da DM 186/06DM 05/02/98 modificato da DM 186/06

Modifiche sostanzialiModifiche sostanziali

Art. 6 (MESSA in RISERVA)Art. 6 (MESSA in RISERVA)

La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi è sottoposta alle disposizioni di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, qualora vengano rispettate tutte le condizioni di cui al presente articolo.