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ROMA 23 novembre ROMA 23 novembre ROMA 23 novembre ROMA 23 novembre –––– Milano 28 novembre 2016Milano 28 novembre 2016Milano 28 novembre 2016Milano 28 novembre 2016

prof. prof. prof. prof. Roberto Moro Viscontidocente di finanza aziendale nell’Università Cattolicadocente di finanza aziendale nell’Università Cattolicadocente di finanza aziendale nell’Università Cattolicadocente di finanza aziendale nell’Università Cattolica

dottore commercialista in Milanodottore commercialista in Milanodottore commercialista in Milanodottore commercialista in [email protected]@morovisconti.itroberto.morovisconti@[email protected]

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Per far sì che i destinatari dei microcrediti siano soltanto impresepiccole e giovani, sono esclusiesclusiesclusiesclusi daidaidaidai finanziamentifinanziamentifinanziamentifinanziamenti di questo tipo(art. 1°, 2° comma, del Decreto Ministeriale 176/2014):

� a) I lavoratori autonomi e le imprese titolari di partita IVA dapiù di cinque anni;

� b) lavoratori autonomi e imprese individuali con più di cinque� b) lavoratori autonomi e imprese individuali con più di cinquedipendenti;

� c) società di persone, società a responsabilità limitatasemplificata e società cooperative con un numero di dipendentinon soci superiore alle dieci unità;

� d) impreseimpreseimpreseimprese chechecheche alalalal momentomomentomomentomomento delladelladelladella richiestarichiestarichiestarichiesta didididi microcreditomicrocreditomicrocreditomicrocreditohanno,hanno,hanno,hanno, contemporaneamente,contemporaneamente,contemporaneamente,contemporaneamente, questiquestiquestiquesti requisitirequisitirequisitirequisiti:::: unununun totaletotaletotaletotaledell’attivodell’attivodell’attivodell’attivo dellodellodellodello statostatostatostato patrimonialepatrimonialepatrimonialepatrimoniale annuoannuoannuoannuo superioresuperioresuperioresuperiore aaaa 300300300300....000000000000Euro,Euro,Euro,Euro, ricaviricaviricaviricavi annuiannuiannuiannui lordilordilordilordi superiorisuperiorisuperiorisuperiori aaaa 200200200200....000000000000 EuroEuroEuroEuro edededed unununun livellolivellolivellolivello didididiindebitamentoindebitamentoindebitamentoindebitamento superioresuperioresuperioresuperiore aaaa 100100100100....000000000000 EuroEuroEuroEuro....

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I microcreditimicrocreditimicrocreditimicrocrediti perperperper attivitàattivitàattivitàattività imprenditorialiimprenditorialiimprenditorialiimprenditoriali sonosonosonosono finalizzatifinalizzatifinalizzatifinalizzati aaaa finanziarefinanziarefinanziarefinanziare,congiuntamente o singolarmente, solosolosolosolo questequestequestequeste tipologietipologietipologietipologie didididi spesaspesaspesaspesa :

� 1) l’acquisto di beni o servizi strumentali all’attività svolta,comprese le operazioni di leasing e le polizze assicurative. Ifinanziamenti con questa finalità possono essere concessi anche nellaforma di micro leasing finanziario;

� 2) la retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;3) il pagamento di corsi di formazione per il lavoratore autonomo,� 3) il pagamento di corsi di formazione per il lavoratore autonomo,l’imprenditore individuale, i dipendenti ed i soci lavoratori, finalizzatiad elevare le qualità professionali e le capacità tecniche e gestionalidi queste persone;

� 4) il pagamento di corsi di formazione anche di naturauniversitaria o post- universitaria volti ad agevolare l’inserimento nelmercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie delfinanziamento.

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Oltre alla concessione del finanziamento, l’attività di microcreditomicrocreditomicrocreditomicrocredito comporta l’erogazioneerogazioneerogazioneerogazione, da parte dell’operatore, sia nella fase istruttoria che nel periodo di ammortamento del prestito, di almeno due dei seguenti servizi ausiliari di , di almeno due dei seguenti servizi ausiliari di , di almeno due dei seguenti servizi ausiliari di , di almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziatiassistenza e monitoraggio dei soggetti finanziatiassistenza e monitoraggio dei soggetti finanziatiassistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati:

� a) supporto alla definizione della strategia di sviluppo dell’attività finanziata ed all’analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell’attività;

� b) formazione sulle tecniche di amministrazione dell’impresa, sotto il profilo della gestione finanziaria, di quella contabile e di quella del personale;personale;

� c) formazione all’uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell’attività;

� d) supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l’effettuazione di studi di mercato;

� e) supporto per la soluzione dei problemi legali, fiscali e amministrativi ed informazioni sui relativi servizi disponibili sul mercato;

� f) supporto alla definizione per l’inserimento nel mercato del lavoro (se il finanziamento ha questa finalità);

� g) supporto all’individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell’implementazione del progetto finanziato (art. 3, 1° comma).

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Il microcredito per le attività imprenditoriali non puòeccedere, come importo, il limitelimitelimitelimite didididi 25252525....000000000000 EuroEuroEuroEuro perciascun beneficiario. Tale limite può essereaumentatoaumentatoaumentatoaumentato didididi 10101010....000000000000 EuroEuroEuroEuro qualora il contratto difinanziamento preveda l’erogazione frazionata dellasomma prestata subordinando i versamenti successivial verificarsi delle seguenti condizionicondizionicondizionicondizioni:al verificarsi delle seguenti condizionicondizionicondizionicondizioni:

� a) il pagamento puntuale di almeno le ultime seirate pregresse,

� b) lo sviluppo del progetto finanziato, attestatodal raggiungimento dei risultati intermedi stabiliti dalcontratto di finanziamento e verificati dall’operatoredi microcredito.

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� Iniziato il rimborso del prestito, l’operatore di microcredito può concede allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo non superi i 25.000 Euro o, nel caso esposto non superi i 25.000 Euro o, nel caso esposto nel precedente capoverso, i 35.000 Euro.

� La durata massima del finanziamentodurata massima del finanziamentodurata massima del finanziamentodurata massima del finanziamento non può essere superiore a sette anni.sette anni.sette anni.sette anni.

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MicrocreditiMicrocreditiMicrocreditiMicrocrediti finalizzatifinalizzatifinalizzatifinalizzati aaaa promuoverepromuoverepromuoverepromuovere progettiprogettiprogettiprogetti didididi inclusioneinclusioneinclusioneinclusione socialesocialesocialesociale eeeefinanziariafinanziariafinanziariafinanziaria destinatidestinatidestinatidestinati aaaa personepersonepersonepersone fisichefisichefisichefisiche chechecheche sisisisi trovinotrovinotrovinotrovino inininin unaunaunauna delledelledelledelleseguentiseguentiseguentiseguenti condizionicondizionicondizionicondizioni didididi particolareparticolareparticolareparticolare vulnerabilitàvulnerabilitàvulnerabilitàvulnerabilità economicaeconomicaeconomicaeconomica oooosocialesocialesocialesociale:

� a) stato di disoccupazione;� b) perdita del posto di lavoro, sospensione o riduzionedell’orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propriadell’orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propriavolontà;

� c) sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza propriao di un componente del nucleo familiare;

� d) significativa contrazione del reddito o aumento delle spesenon derogabili per il nucleo familiare.

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RequisitiRequisitiRequisitiRequisiti perperperper l’iscrizionel’iscrizionel’iscrizionel’iscrizione dell’elencodell’elencodell’elencodell’elenco deglideglideglidegli operatorioperatorioperatorioperatori didididimicrocreditomicrocreditomicrocreditomicrocredito:

� a) l’oggetto sociale deve contemplare esclusivamentel’attività di concessione dei finanziamenti contemplati nelDecreto e l’erogazione dei servizi ausiliari si assistenza emonitoraggio dei soggetti finanziati;

� b) forma giuridica di società per azioni, in accomandita perazioni, a responsabilità limitata o di società cooperativa;azioni, a responsabilità limitata o di società cooperativa;

� c) capitalecapitalecapitalecapitale socialesocialesocialesociale versatoversatoversatoversato nonnonnonnon inferioreinferioreinferioreinferiore a cinque volte quelloprevisto per la costituzione delle società per azioni, quindi pariaaaa 250250250250....000000000000 EuroEuroEuroEuro. (cfr. art. 14 del DM 176/2014, che prevedeche gli operatori iscritti nell’elenco citato possono acquisireacquisireacquisireacquisirerisorserisorserisorserisorse aaaa titolotitolotitolotitolo didididi finanziamentofinanziamentofinanziamentofinanziamento perperperper unununun ammontareammontareammontareammontare nonnonnonnonsuperioresuperioresuperioresuperiore aaaa 16161616 voltevoltevoltevolte ilililil patrimoniopatrimoniopatrimoniopatrimonio nettonettonettonetto (capitale sociale +riserve + utili) risultante dall’ultimo bilancio approvato).

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� L'intervento del Fondo mediante la concessione di una garanzia pubblica sulle operazioni di microcredito ha lo scopo di sostenere l'avvio e lo sviluppo della microimprenditorialità favorendone l'accesso alle fonti finanziarie.

� Il Ministero dello Sviluppo Economico, con i decreti del 24 dicempre 2014 e del 18 marzo 2015, ha integrato le Disposizioni Operative del Fondo introducendo per la garanzia del microcredito criteri di accesso significativamente semplificati e la possibilità per l'impresa di effettuare la prenotazione on line.

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Chi sono i soggetti beneficiariChi sono i soggetti beneficiariChi sono i soggetti beneficiariChi sono i soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari che possono ottenere la garanzia sono esclusivamente le imprese già costituite o i professionisti già titolari di partita IVA, in entrambi i casi da non più di 5 anni.

Professionisti e imprese non possono avere più di 5 dipendenti, ovvero 10 nel caso di Società di persone, SRL semplificate, cooperative.

Ulteriori limitazioni riguardano l'attivo patrimoniale (massimo Ulteriori limitazioni riguardano l'attivo patrimoniale (massimo 300.000 euro), i ricavi lordi (fino a 200.000 euro) e livello di indebitamento (non superiore a 100.000 euro).

Per essere ammissibili al Fondo i professionisti, inoltre, devono essere iscritti agli ordini professionali o aderire alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 4/2013.

Professionisti e imprese devono operare nei settori ammissibili in base alle Disposizioni operative del Fondo.

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Quali sono le finalità ammissibili Quali sono le finalità ammissibili Quali sono le finalità ammissibili Quali sono le finalità ammissibili dei finanziamentidei finanziamentidei finanziamentidei finanziamenti

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti finalizzati all'acquisto di beni e servizi direttamente connessi all'attività svolta (compreso il pagamento dei canoni del leasing, il microleasing finanziario e il pagamento delle il microleasing finanziario e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative), al pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti o soci lavoratori e al sostenimento dei costi per corsi di formazione.

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Cosa sono i servizi ausiliariCosa sono i servizi ausiliariCosa sono i servizi ausiliariCosa sono i servizi ausiliari

I soggetti che erogano un'operazione di microcredito sono tenuti a prestare, in fase di istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati previsti dalla normativa.

Tali servizi possono riguardare il supporto alla definizione della strategia di sviluppo, la formazione sulle tecniche di amministrazione o sull'uso di tecnologie avanzate, la definizione di strategie di marketing, il supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi o per l'individuazione di criticità del progetto finanziato.

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Copertura massima della garanzia senza commissioniCopertura massima della garanzia senza commissioniCopertura massima della garanzia senza commissioniCopertura massima della garanzia senza commissioni

La copertura della garanzia per tutte le operazioni di microcredito è quella massima prevista in base alla normativa in vigore: il Fondo interviene infatti fino all’80% dell’ammontare del finanziamento concesso (Garanzia Diretta) o all’80% dell’importo garantito da Confidi o da Altro Fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino l’80% del finanziamento (Controgaranzia).

La concessione della garanzia è completamente gratuita, non comportando il pagamento di alcuna commissione al Fondo.comportando il pagamento di alcuna commissione al Fondo.

Le modalità di accesso per le operazioni di microcredito alla garanzia pubblica sono particolarmente vantaggiose: il Fondo interviene senza la valutazione economico-finanziaria del soggetto beneficiario finale.

Ciò significa che, ai fine dell’accesso alla garanzia, non occorre presentare al Fondo alcun documento contabile né un business plan: il merito di credito dell’impresa o del professionista viene valutato dal soggetto finanziatore.

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Circolare n. 8/201526 maggio 2015

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (L. 662/1996, art. 2, comma 100, lett. a)

Avvio dell’operatività del Fondo sulle operazioni di microcredito e della relativa procedura di prenotazione on-linerelativa procedura di prenotazione on-line

www.fondidigaranzia.it/allegati/150507_circolare_fdg_8-2015_microcredito.pdf

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http://www.fondidigaranzia.it/allegati/Operatori_di_microcredito.pdf

BANCHE E CONFIDI CHE HANNO EFFETTUATO OPERAZIONI DI MICROCREDITO (RICHIEDENTI GARANZIA DIRETTA, RICHIEDENTI E

FINANZIATORI CONTROGARANZIA)

ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO

http://www.microcreditoitalia.org/index.php?lang=ithttp://www.microcreditoitalia.org/index.php?lang=it

ELENCO DI BANCHE, INTERMEDIARI FINANZIARI, CONFIDI E ALTRI FONDI DI GARANZIA, ABILITATI AD OPERARE CON IL FONDO

DI GARANZIA

http://www.fondidigaranzia.it/allegati/elenco_intermediari_abilitati.pdf

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� d) nel caso di società già operative che intendono esercitare società già operative che intendono esercitare società già operative che intendono esercitare società già operative che intendono esercitare l’attività di microcreditol’attività di microcreditol’attività di microcreditol’attività di microcredito: - una relazione di stima, effettuata da un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali, riferita a data non anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione della domanda di iscrizione, dalla quale risulti l’esistenza e l’ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato; la l’ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato; la perizia è effettuata da esperti, iscritti nel registro dei revisori legali, designati dalla società; - una delibera dell’organo di gestione dalla quale risulti il dettaglio dei finanziamenti in essere e che determini quali di essi saranno ricondotti entro le tipologie di microcredito previste dal Regolamento in quanto aventi le caratteristiche ivi indicate;

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CHIEDE L’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 111 del TUB per lo svolgimento delle seguenti attività: concessione di finanziamenti per l’avvio o lo sviluppo di attività di lavoro autonomo o di micro impresa e per promuovere l’inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro (di cui al Titolo I del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176); concessione di finanziamenti destinati a promuovere progetti di concessione di finanziamenti destinati a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria (di cui al Titolo II del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176).

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� Per lo svolgimento della prima attività, la società dichiara di prestare (direttamente o tramite soggetti terzi) i seguenti servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio, come previsti dall’art. 3, comma 1 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176:

� supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all’analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell’attività; svolgimento dell’attività;

� formazione sulle tecniche di amministrazione dell’impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;

� formazione sull’uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell’attività;

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� supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l’effettuazione di studi di mercato;

� supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;

� con riferimento al finanziamento concesso per le finalità indicate all’articolo 2, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro;

� supporto all’individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell’implementazione del progetto finanziato

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� 2. Gli operatori di microcredito inviano alla Banca d’Italia:

- il bilancio annuale, completo dei relativi allegati, entro trenta giorni dalla sua approvazione, corredato del verbale assembleare di approvazione;corredato del verbale assembleare di approvazione;

- - una comunicazione sulle eventuali variazioni, rispetto al programma di attività comunicato in sede di iscrizione, dell’operatività e dei presidi organizzativi, secondo lo schema di cui all’allegato 5;

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� segnalazioni periodiche, a cadenza semestrale, sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria, sui finanziamenti erogati , con le modalità e nei termini previsti dalla Banca d’Italia;

� - una relazione annuale relativa allo svolgimento, anche attraverso terzi, dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio prestati; - la segnalazione trimestrale dei tassi di interesse applicati � - la segnalazione trimestrale dei tassi di interesse applicati alle operazioni di microcredito ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, nei casi e secondo quanto previsto dalla disciplina della Banca d’Italia.

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Articolo 111 Articolo 111 Articolo 111 Articolo 111 ((((Microcredito)Microcredito)Microcredito)Microcredito)

1. In deroga all’articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all’articolo 2463-bis codice civile o associazioni o società cooperative, per l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:

a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;

b) siano finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro;

c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

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Conto economico scalare (Euro)

Interessi attivi e proventi assimilati 336.105 726.964 605.193 1.453.928

Interessi passivi e oneri assimilati 1.002.572 985.615 990.000 1.971.230

Margine d'interesse (666.467) (258.651) (384.807) (517.302)

Canoni e altri proventi 11.881.220 10.045.931 9.325.149 20.091.862

Commissioni passive 188.808 241.549 180.000 483.098

Margine d'intermediazione 11.025.945 9.545.731 8.760.342 19.091.462

Spese amministrative 1.129.512 1.021.458 1.054.000 1.532.187

Altri oneri di gestione 350.519 1.015.253 1.015.523 2.030.506

EBITDA 9.545.914 7.509.020 6.690.819 15.528.769

2013 20142011 2012

EBITDA 9.545.914 7.509.020 6.690.819 15.528.769

Rettifiche di valore su immobilizzazioni 8.962.571 7.325.903 6.628.500 10.988.855

Accantonamenti per rischi e oneri 373.586 82.159 10.000 123.239

Accantonamenti ai fondi rischi su crediti 642.688 500.000 250.000 750.000

EBIT (432.931) (399.042) (197.681) 3.666.676

Proventi straordinari 168.778 63.131 25.000 25.000

Oneri straordinari 8.770 17.990 - 160.000

Partite straordinarie 160.008 45.141 25.000 (135.000)

Risultato prima delle imposte (272.923) (353.901) (172.681) 3.531.676

Imposte 72.370 - - 700.000

Utile (perdita) dell'esercizio (345.293) (353.901) (172.681) 2.831.676

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Conto economico - COSTI (Euro) 2014

10 Interessi Passivi e oneri assimilati 1.002.572 985.615 990.000 1.971.230

20 Commissioni passive 188.808 241.549 180.000 483.098

40 Spese amministrative 1.129.512 1.021.458 1.054.000 1.532.187 (a) spese per il personale 432.500 403.313 424.000 604.970 di cui -salari e stipendi 309.111 285.956 300.000 428.934 -oneri sociali 94.116 89.757 96.000 134.636 -accantonamento di fine rapporto 29.273 27.600 28.000 41.400 (b) altre spese amministrative 697.012 618.145 630.000 927.218

50 Rettifiche di valore su immobilizzazioni 8.962.571 7.325.903 6.628.500 10.988.855 di cuisu beni dati in locazione finanziaria 8.956.393 7.298.728 6.600.000 10.948.092 su beni uso proprio 6.178 23.615 25.000 35.423 su immobilizzazioni immateriali - 3.560 3.500 5.340

60 Altri oneri di gestione 350.519 1.015.253 1.015.523 2.030.506 di cui:oneri per il riscatto dei beni dati in locazione finanziaria 757 18

70 Accantonamenti per rischi e oneri 373.586 82.159 10.000 123.239 di cuiaccantonamento per quiescenza e simili 4.385 1.804

201320122011

80 Accantonamenti ai fondi rischi su crediti 642.688 500.000 250.000 750.000

110 Oneri straordinari 8.770 17.990 costi adeguamento nuova 106 160.000

stima130 Imposte sul reddito di esercizio 72.370 - - 700.000

140 Utile - 2.831.676

TOTALE A PAREGGIO 12.731.396 11.189.927 10.128.023 21.570.790

- Conto economico - RICAVI (Euro) 2014

10 Interessi attivi e proventi assimilati 336.105 726.964 605.193 1.453.928

70 altri proventi di gestione 11.881.220 10.045.931 9.325.149 20.091.862 di cuicanoni per beni dati in locazione finanziaria 10.676.641 8.093.500 7.400.000 16.187.000 proventi per riscatto beni in leasing 269.243 147.282 120.000 294.564 altri 935.336 1.805.149 1.805.149 3.610.298

80 Proventi straordinari 168.778 63.131 25.000 25.000

100 Perdita dell'esercizio 345.293 353.901 172.681

TOTALE A PAREGGIO 12.731.396 11.189.927 10.128.023 21.570.790

201320122011

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� Le valutazioni prospettiche si basano su stime, necessariamente aleatorie, di eventi e accadimenti futuri, che trovano formale rappresentazione, a livello di pianificazione, nel budget annuale e nel business plan pluriennale, avente un orizzonte temporale coerente con il ciclo di vita del prodotto; coerente con il ciclo di vita del prodotto;

� essendo l’orizzonte temporale tipicamente indefinito, si ipotizzano business plan con un’estensione che raramente va al di là dei cinque anni e che tipicamente possono attestarsi su proiezioni triennali.

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� anche l’adeguatezza patrimoniale va apprezzata in un’ottica attuale ma soprattutto prospettica, attraverso proiezioni dei fattori di rischi e un’analisi del loro presumibile impatto sul patrimonio, al fine di presumibile impatto sul patrimonio, al fine di scongiurare fattispecie di equity burn out, anche attraverso un periodico “impairment test” di vigilanza.

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� riferimento all’art. 2381 c.c., obbligatoriamente applicabile a tutte le s.p.a. che rileva, al terzo comma che:

� “Il consiglio di amministrazione (…) quando elaborati, esamina i piani strategici, piani strategici, piani strategici, piani strategici, elaborati, esamina i piani strategici, piani strategici, piani strategici, piani strategici, industriali e finanziari della societàindustriali e finanziari della societàindustriali e finanziari della societàindustriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione”.

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� “Gli organi delegati curano che l'assetto l'assetto l'assetto l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia organizzativo, amministrativo e contabile sia organizzativo, amministrativo e contabile sia organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresaadeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresaadeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresaadeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate”.

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� L’assetto “organizzativo, amministrativo e contabile”, la cui adeguatezza è oggetto di controllo ex art. 2403 c.c. anche da parte del collegio sindacale, è alla base dei presidi collegio sindacale, è alla base dei presidi d’identificazione, monitoraggio e mitigazione dei rischi

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� Il principio di revisione ISAE 3400 (examination of prospective financial information) può fornire utili spunti, in quanto mira a stabilire standard e a fornire una guida agli adempimenti in tema di disamina e reportistica sulle informazioni finanziarie prospettiche, ivi incluse le procedure per le migliori prospettiche, ivi incluse le procedure per le migliori stime e le assunzioni ipotetiche.

www.ifac.org/sites/default/files/downloads/b013-2010-iaasb-handbook-isae-3400.pdf.

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Stato patrimoniale Avviamento implicito

Plusvalore dell’equity

disponibilità

patrimonio netto contabile

(IAS compliant) crediti

passività correnti

titoli

altre attività

partecipazioni immobilizzazioni

passività a medio-lungo

termine

Metodo patrimoniale

base

plusvalenza intangibile

Metodo patrimo-

niale

Marke

t value o

f

equity

Metodo misto patrimoniale /

reddituale

Conto economico Margine di gestione / negoziazione / collocamento … Margine di intermediazione Costi operativi = risultato della gestione operativa - plus/minusvalenze e imposte = Risultato netto

Rendiconto finanziario Liquidità netta generata (assorbita) dall’attività operativa (A) Liquidità netta generata (assorbita) dall’attività d’investimento (B) Liquidità netta generata (assorbita) dall’attività di provvista (C) Liquidità netta generata (assorbita) nell’esercizio (D) = Flusso di cassa netto

Multipli di mercato –

società comparabili

Prezzi di borsa

Metodo

finanziario Tassi di interesse

di mercato – altre variabili

macroeconomiche

Meto-do Reddituale

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� Le società di mutuo soccorso sonoassociazioni nate nell’Ottocento per sopperirealle carenze dello stato sociale e aiutare i

LE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSOLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSOLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSOLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSOLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSOLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSOLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSOLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

alle carenze dello stato sociale e aiutare ilavoratori in caso di incidenti sul lavoro,malattia o perdita del posto.

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L’art. 11 del Decreto del Ministero dell’Economia 176/2014 prevede che l’attività di concessione di l’attività di concessione di l’attività di concessione di l’attività di concessione di microcrediti finalizzati a promuovere l’inclusione microcrediti finalizzati a promuovere l’inclusione microcrediti finalizzati a promuovere l’inclusione microcrediti finalizzati a promuovere l’inclusione sociale e finanziaria di persone fisiche può essere sociale e finanziaria di persone fisiche può essere sociale e finanziaria di persone fisiche può essere sociale e finanziaria di persone fisiche può essere esercitata, senza l’iscrizione nell’elencoesercitata, senza l’iscrizione nell’elencoesercitata, senza l’iscrizione nell’elencoesercitata, senza l’iscrizione nell’elenco degli operatori di microcredito, dai seguenti soggetti senza dai seguenti soggetti senza dai seguenti soggetti senza dai seguenti soggetti senza scopo di lucroscopo di lucroscopo di lucroscopo di lucro:

IL MICROCREDITO IL MICROCREDITO IL MICROCREDITO IL MICROCREDITO IL MICROCREDITO IL MICROCREDITO IL MICROCREDITO IL MICROCREDITO

DELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSODELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSODELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSODELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSODELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSODELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSODELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSODELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

scopo di lucroscopo di lucroscopo di lucroscopo di lucro:� associazioni e fondazioni aventi personalità giuridica;� società di mutuo soccorso;� aziende pubbliche di servizi alla persona derivati dalla trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB);

� ONLUS;� cooperative sociali.

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a) il possesso, da parte di chi è responsabile della gestione (cioè dell’amministratore, del direttore generale e del sindaco) dell’ente dei requisiti di onorabilità;

b) che l’atto costitutivo dell’ente preveda l’esercizio dell’attività di microcredito a titolo esclusivo o congiuntamente all’esercizio di (almeno) un’altra attività che abbia obbiettivi di inclusione sociale e

MICROCREDITO DELLE SOCIETÀ DI MUTUO MICROCREDITO DELLE SOCIETÀ DI MUTUO MICROCREDITO DELLE SOCIETÀ DI MUTUO MICROCREDITO DELLE SOCIETÀ DI MUTUO MICROCREDITO DELLE SOCIETÀ DI MUTUO MICROCREDITO DELLE SOCIETÀ DI MUTUO MICROCREDITO DELLE SOCIETÀ DI MUTUO MICROCREDITO DELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO: CONDIZIONISOCCORSO: CONDIZIONISOCCORSO: CONDIZIONISOCCORSO: CONDIZIONISOCCORSO: CONDIZIONISOCCORSO: CONDIZIONISOCCORSO: CONDIZIONISOCCORSO: CONDIZIONI

congiuntamente all’esercizio di (almeno) un’altra attività che abbia obbiettivi di inclusione sociale e finanziaria;

c) che l’atto costitutivo o lo statuto dell’ente preveda un organo di controllo composto da tre membri in possesso dei requisiti di onorabilità.