RivistaGuidaAllePaghe

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Nel panorama editoriale italiano fa il suo ingresso Guida alle Paghe. E ` uno strumento nuovo che si rivolge agli operatori delle aziende e degli studi di consulenza che si occupano quotidianamente di elaborazione delle buste paga e di amministrazione del personale. Guida alle Paghe e` un supporto pratico e affidabile scritto con linguaggio chiaro da autorevoli esperti che sono prima di tutto tecnici e operatori del settore. Il nuovo mensile si articola in tre parti: la prima tratta i temi di interesse di ciascuna mensilita ` di paga, con ampio ricorso ad esempi e casi pratici di sviluppo della busta paga e delle denunce contributive; la seconda e ` dedicata agli adempimenti di amministrazione del personale, alle procedure, ai suggerimenti operativi e alla modulistica per la gestione di tutte le principali vicende del rapporto di lavoro; la terza fornisce dati e tabelle relativi alla contrattazione collettiva, alla contribuzione e al fisco, organizzati in modo innovativo per essere rapidamente e agevolmente consultati. L’originale impostazione della rivista non lascia spazio a dissertazioni di dottrina o esemplificazioni astratte, ma propone soluzioni operative ai problemi di determinazione della retribuzione, di corretto assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali, di gestione del rapporto con il lavoratore e con gli enti. Con questo spirito prende avvio l’iniziativa editoriale, che vuole guadagnare mese dopo mese la fiducia degli operatori ai quali si rivolge e meritare una posizione di primo piano sul loro tavolo di lavoro. L’Editore

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paghe e contributi

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Nel panorama editoriale italiano fa il suo ingresso Guida alle Paghe.E uno strumento nuovo che si rivolge agli operatori delle aziende e deglistudi di consulenza che si occupano quotidianamente di elaborazione dellebuste paga e di amministrazione del personale. Guida alle Paghe e unsupporto pratico e affidabile scritto con linguaggio chiaro da autorevoliesperti che sono prima di tutto tecnici e operatori del settore.

Il nuovo mensile si articola in tre parti: la prima tratta i temi di interessedi ciascuna mensilita di paga, con ampio ricorso ad esempi e casi pratici disviluppo della busta paga e delle denunce contributive; la seconda ededicata agli adempimenti di amministrazione del personale, alleprocedure, ai suggerimenti operativi e alla modulistica per la gestione ditutte le principali vicende del rapporto di lavoro; la terza fornisce dati etabelle relativi alla contrattazione collettiva, alla contribuzione e al fisco,organizzati in modo innovativo per essere rapidamente e agevolmenteconsultati.

L’originale impostazione della rivista non lascia spazio a dissertazioni didottrina o esemplificazioni astratte, ma propone soluzioni operative aiproblemi di determinazione della retribuzione, di corretto assolvimentodegli obblighi contributivi e fiscali, di gestione del rapporto con illavoratore e con gli enti.

Con questo spirito prende avvio l’iniziativa editoriale, che vuoleguadagnare mese dopo mese la fiducia degli operatori ai quali si rivolge emeritare una posizione di primo piano sul loro tavolo di lavoro.

L’Editore

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Il conguaglio fiscale______________________________________________________________ 5

Giuseppe Marini

Il conguaglio contributivo_______________________________________________________ 16

Potito di Nunzio

Superbonus: il calcolo di convenienza _________________________________________ 33

Massimo Brisciani

La gestione delle ferie annuali__________________________________________________ 39

Elisa Pau

Il prestito al dipendente_________________________________________________________ 42

Andrea Barone

L’incentivo all’esodo______________________________________________________________ 47

Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti

La retribuzione delle ore di viaggio ____________________________________________ 51

Franco Tofacchi e Giuseppe Cucurachi

Contratti collettivi________________________________________________________________ 54

Contributi e fisco_________________________________________________________________ 83

Tfr _________________________________________________________________________________ 87

Crediti di lavoro__________________________________________________________________ 88

Terziario

Studi professionali

Paghe

Procedure del personale

Parere professionale

Agenda

Dati tabellari

Schede contratti

Sommario

Guida alle Paghe1/2005 3

Page 3: RivistaGuidaAllePaghe

Mensile di consulenzaper le paghe

e le procedure del personale

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Sommario

Guida alle Paghe1/20054

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Il conguaglio fiscaleGiuseppe Marini Consulente del lavoro

Il datore di lavoro che rientra tra le fattispecie di sostituti d’imposta individuati dalla legge

deve effettuare la tassazione sulla parte imponibile dei compensi erogati al lavoratore

(sostituito) entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

La tassazione deve essere effettuata, tenendo conto degli scaglioni e delle aliquote in

vigore al momento della corresponsione dei compensi riconoscendo le detrazioni oggettive

e soggettive nei limiti richiesti dal lavoratore interessato.

La ritenuta fiscale calcolata alla fonte e da considerarsi a titolo di acconto e il sostituto e

obbligato a:

. versare nei termini l’imposta trattenuta

. effettuare un conguaglio tra l’ammontare delle imposte periodicamente trattenute e

l’imposta effettivamente dovuta sul complesso dei compensi corrisposti nello stesso

periodo.

Campo di applicazione

Sono da considerarsi sostituti d’imposta (artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973):

a) le societa di capitale e le societa di persone e assimilate residenti nel territorio dello

Stato;

b) le associazioni senza personalita giuridica residenti nel territorio dello Stato;

c) le societa ed enti di ogni tipo estere che corrispondono compensi tramite loro sedi fisse

nel territorio dello Stato;

d) gli Enti pubblici o privati diversi dalle societa residenti nel territorio dello Stato;

e) le persone fisiche che esercitano imprese o arti e professioni;

f) le aziende coniugali;

g) i condomini.

I sostituti d’imposta che erogano compensi per prestazioni di lavoro dipendente sono tenuti

ad effettuare il conguaglio tra le ritenute operate su quanto corrisposto nei vari periodi e

l’imposta che risulta dovuta sul complessivo ammontare.

La ritenuta dell’Irpef nei vari periodi di paga costituisce un prelievo in acconto e, quindi, di

tipo non definitivo ma provvisorio.

Il sostituto deve determinare, con riferimento al periodo d’imposta individuato nell’anno

civile (1º gennaio – 31 dicembre), l’effettiva imposta dovuta dal sostituito ed operare con la

tassazione del reddito di lavoro dipendente sull’intero ammontare percepito dal lavoratore

nell’arco dell’anno fiscale.

Modalita di effettuazione

Le operazioni di conguaglio vengono effettuate:

– annualmente, entro il 28 febbraio dell’anno successivo;

– alla data della cessazione, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Sostituti di imposta

Retribuzioneimponibile

Termine

PagheModalita operative

Guida alle Paghe1/2005 5

Page 5: RivistaGuidaAllePaghe

Il datore di lavoro rileva i compensi globali imponibili erogati nel corso dell’anno (anche per

piu rapporti di lavoro), comprese le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio 2005 se

di competenza del 2004:

. comprendendo le mensilita aggiuntive, i premi e gratificazioni

. escludendo gli arretrati per anni precedenti e le indennita corrisposte in conseguenza

della risoluzione del rapporto di lavoro (trattamento di fine rapporto, indennita sostitutiva

del preavviso, incentivazioni all’esodo, ecc.).

La competenza (momento impositivo) e determinata (ai sensi dell’art. 51 del Tuir) dalla

effettiva erogazione del reddito che e costituito da tutte le somme e i valori in genere, a

qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, in relazione al rapporto di lavoro. Si consi-

derano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai

datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a

quello cui si riferiscono.

Reddito da lavoro dipendente

Il reddito da lavoro dipendente e costituito da tutte le somme e i valori in genere, percepiti,

anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro comprendendo

quindi, oltre la retribuzione (diretta e indiretta) per la prestazione, anche il valore normale dei

beni in natura o dei servizi concessi al lavoratore, ovvero quello dei beni ceduti e dei servizi

prestati al coniuge del dipendente o ai familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir, o il diritto di

ottenerli da terzi.

Reddito in denaroConcorrono alla formazione del reddito in denaro:

. il 100% della parte eccedente E 46,48 al giorno (trasferte in Italia) – elevati a E 77,47 per

le trasferte all’estero – al netto delle spese di viaggio e di trasporto. Detti valori di fran-

chigia vanno ridotti di un 1/3 in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di

vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente; di 2/3 in caso di rimborso sia delle spese di

alloggio che di quelle di vitto

. il 100% della differenza tra l’importo giornaliero di E 15,49, elevato a E 25,82 per le

trasferte all’estero, in caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori

del territorio comunale, e i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al

viaggio e al trasporto, nonche i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, even-

tualmente sostenute dal dipendente

. il 100% delle indennita o dei rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio

comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti

dal vettore e delle spese effettivamente sostenute in nome e per conto del datore di

lavoro

. il 50% delle indennita di trasfertista, ancorche corrisposte con continuita, spettanti ai

lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attivita lavorative in luoghi sempre

variabili ovvero corrisposte a titolo di indennita di navigazione e di volo per espressa

previsione di legge e/o di contrattazione collettiva

. il 50% del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a E 1.549,37

per i trasferimenti all’interno del territorio nazionale ed E 4.648,11 per quelli all’estero per

valori corrisposti a titolo di indennita di trasferimento e di prima sistemazione e quelle

equipollenti

. il 100% di dette indennita che, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte

per piu anni, in quanto la disposizione di esenzione parziale si applica solo per quanto

corrisposto a tale titolo per il primo anno.

Imponibile

Momento impositivo

Trasferte

Indennita varie

PagheModalita operative

Guida alle Paghe1/20056

Page 6: RivistaGuidaAllePaghe

Non concorrono a formare il reddito, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente

documentate:

a) le spese di viaggio personali;

b) le spese di viaggio dei familiari fiscalmente a carico;

c) le spese di trasporto/trasloco delle cose;

d) le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente per recesso dal contratto di locazione in

dipendenza dell’avvenuto trasferimento della sede di lavoro. L’esenzione opera anche in

caso di contemporanea erogazione delle suddette indennita di trasferimento e di prima

sistemazione.

Reddito in naturaFanno parte altresı del reddito di lavoro dipendente anche le prestazioni in natura:

. sostitutive del servizio di mensa e, in taluni casi particolari – es. luoghi disagiati di lavoro –

anche le indennita riconosciute a tale titolo di valore superiore all’importo complessivo

giornaliero di E 5,29

. di servizio di trasporto non collettivo e non gestito direttamente dal datore di lavoro o da

suoi affidatari

. il 100% del valore delle azioni offerte alla generalita dei dipendenti di importo superiore

nel periodo d’imposta a E 2.065,83

. il 100% del valore delle azioni, di cui al punto precedente, cedute nell’anno prima che

siano trascorsi i tre anni fissati dalla legge

. il 100% della differenza del valore delle azioni al momento della opzione (stock option)

qualora l’ammontare corrisposto dal lavoratore sia inferiore al valore delle azioni al mo-

mento dell’assegnazione

. il 100% della differenza del valore delle azioni al momento della opzione qualora le

partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentino una percentuale

di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al

patrimonio superiore al 10%

. il 30% dell’importo, corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilo-

metri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle

Automobile Club d’Italia degli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso

promiscuo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente

. il 50% in caso di concessione di prestiti, della differenza tra l’importo degli interessi

calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli

interessi, corrisposti dal dipendente, calcolato al tasso applicato sugli stessi

. il 100% della differenza tra la rendita catastale del fabbricato concesso in locazione, in uso o in

comodato, aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso comprese le utenze non a

carico dell’utilizzatore/lavoratore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso

. il 30% della differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese

inerenti il fabbricato stesso - concesso in uso al lavoratore in connessione all’obbligo di

dimorarci - e quanto corrisposto dal lavoratore per il godimento del fabbricato stesso

. il 100% della differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vinco-

listico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrispo-

sto per il godimento del fabbricato che non deve essere iscritto nel catasto.

Determinazione dell’imposta dovuta

Le operazioni che devono essere effettuate in sede di conguaglio fiscale annuale prose-

guono con il calcolo delle imposte lorde dovute sul totale dei compensi al netto delle

Rimborsi spese

Mensa

Trasporto

Azioni

Stock option

Mezzi aziendali usopromiscuo

Prestiti

Fabbricato in uso

Calcolo

PagheModalita operative

Guida alle Paghe1/2005 7

Page 7: RivistaGuidaAllePaghe

ritenute previdenziali, tenendo conto delle deduzioni da riconoscere alla luce del reddito

complessivo sulla scorta delle informazioni e delle richieste formulate dal sostituito.

In caso di richiesta espressa, il datore di lavoro deve aggiungere i redditi che sono stati

corrisposti al dipendente da altri datori di lavoro per rapporti che hanno avuto svolgimento

nel corso del periodo d’imposta e applicare l’eventuale deduzione.

Imponibile fiscale (Base di calcolo per le addizionali Irpef) = Totale compensi - Ritenute

previdenziali - Oneri ex art. 10 Tuir

Imponibile Irpef = Imponibile fiscale – Deduzioni no tax area

Deduzione art. 11 Tuir: applicazione del meccanismo di deduzioni e detrazioni della no tax

area previsto a tutela della progressivita dell’imposta sui redditi medio-bassi dall’art. 11 Tuir.

Il sistema e imperniato su due deduzioni ed una detrazione oggettive - da applicarsi sul

reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili ex art. 10 Tuir.

Deduzione base: e pari a E 3.000,00 annui, opera forfetariamente per tutti i contribuenti in

considerazione del reddito complessivamente prodotto nel periodo (art. 11, c. 1 Tuir) e non

e rapportata al periodo di durata del rapporto di lavoro.

Deduzione ulteriore: e pari a E 4.500,00 annui, opera per tutte le categorie di contribuenti

che fino al 31/12/2002 usufruivano delle detrazioni oggettive di cui al vecchio art. 12 c. 1

Tuir e cioe:

– lavoratori subordinati (art. 49);

– soci di cooperative (art. 50, c. 1, lett. a);

– lavoratori che percepiscono compensi da terzi per attivita rese in connessione alla loro

qualita di lavoratori dipendenti (art. 50, c. 1, lett. b);

– percettori di borse di studio, premi, sussidi per l’addestramento professionale (art. 50, c.

1, lett. c);

– collaboratori coordinati e continuativi (art. 50, c. 1, lett. c-bis);

– sacerdoti (art. 50, c. 1, lett. d);

– titolari di pensione complementare (art. 50, c. 1, lett. h-bis);

– lavoratori impiegati in lavori socialmente utili (art. 50, c. 1, lett. l).

La deduzione e rapportata a due variabili:

– durata del rapporto e giorni di produzione del reddito;

– reddito complessivo inferiore a E 27.000,00 annui.

L’imposta lorda si calcola applicando sull’imponibile Irpef le aliquote e gli scaglioni annuali di

cui all’art. 12 del Tuir.

Scaglioni ed aliquote Irpef

Reddito annuoAliquota (%) Correttivo

Da A

0 15.000,00 23 0

15.000,01 29.000,00 29 900,00

29.00001 32.600,00 31 1.480,00

32.600,01 70.000,00 39 4.088,00

70.000,01 45 8.288,00

L’ammontare dell’imposta netta si determina applicando all’imposta lorda le detrazioni

oggettive (per redditi superiori) e soggettive (per carichi familiari e oneri detraibili).

No tax areae deduzioni

Imposta lorda

Imposta netta

PagheModalita operative

Guida alle Paghe1/20058

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Detrazioni per redditi superiori: detrazioni stabilite per la produzione del reddito da lavoro

dipendente superiore a E 27.000 annui (art. 14, c. 1 Tuir) ma non a E 52.000, in misura fissa

in funzione di prestabilite fasce di reddito:

Reddito annuoDetrazioni

Da A

27.000 29.500 130

29.500 36.500 235

36.500 41.500 180

41.500 46.700 130

46.700 52.000 25

Detrazioni per carichi familiari: le detrazioni per carichi di famiglia spettano al lavoratore

che ne faccia istanza per i familiari che abbiano un reddito annuale, al lordo degli oneri

deducibili, inferiore a E 2.840,54. Le detrazioni sono riconosciute per:

– coniuge non divorziato e non separato legalmente;

– per figli ed altre persone a carico. Se l’altro genitore manca, e il lavoratore richiedente non

e coniugato ovvero e legalmente separato, per il primo figlio spetta la detrazione del co-

niuge;

– per figli di eta inferiore a tre anni.

Le detrazioni devono essere rapportate ai mesi di effettivo carico fiscale e non possono

superare l’ammontare dell’imposta lorda.

Familiari a carico fiscalmente

. Coniuge non legalmente ed effettivamente separato

. figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati

. altri familiari conviventi con il contribuente che ricevono da lui un sostentamento alimen-

tare non derivante da provvedimenti giudiziari:

– genitori, anche adottivi

– ascendenti prossimi, anche naturali

– coniuge separato

– generi, nuore, suoceri

– fratelli e sorelle

– discendenti dei figli.

Il familiare, per essere considerato a carico dal punto di vista fiscale non deve superare il

tetto di E 2.840,51 annui di reddito personale considerando anche:

. la rendita dell’abitazione principale

. le retribuzioni corrisposte da enti ed organismi internazionali, rappresentanze diplomati-

che e consolari e missioni, nonche quelle corrisposte dalla Santa Sede o dagli enti gestiti

direttamente

. i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa ed esclusiva

. i redditi di lavoro dipendente conseguiti dai frontalieri.

Detrazione oggettiva

Detrazione soggettiva

PagheModalita operative

Guida alle Paghe1/2005 9

Page 9: RivistaGuidaAllePaghe

Coniuge a carico

Reddito complessivo del dichiarante Importo

fino a 15.494 546,18

oltre 15.49 e fino a 30.987 496,60

oltre 30.987 e fino a 51.646 459,42

oltre 51.646 422,23

Figli a carico

N. figli Reddito complessivo Primo figlio Per ognuno dei successivi

1

fino a 36.152 516,46 –oltre 36.152 e fino a 51.646 303,68 –oltre 51.646 285,08 –

2

fino a 41.317 516,46 516,46oltre 41.317 e fino a 51.646 303,68 336,73oltre 51.646 285,08 285,08

3

fino a 46.481 516,46 516,46oltre 46.481 e fino a 51.646 303,68 336,73oltre 51.646 285,08 285,08

4 o piu per qualsiasi importo 516,46 516,46

Per ogni figlio portatore di handicap la detrazione e di E 774,69 qualunque sia il reddito comples-sivo del contribuente.Se manca l’altro genitore, per il primo figlio si applica la detrazione per il coniuge a carico se piuconveniente.Per ogni figlio minore di 3 anni spetta una ulteriore detrazione di E 123,95 purche non gli sia gia stataattribuita: la detrazione per il coniuge mancante; la detrazione di E 516,46; la detrazione per portatoredi handicap.

Sono dovute dal lavoratore, e calcolate dal sostituto in fase di conguaglio fiscale, le addi-

zionali regionali (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 art. 50), provinciali e comunali (art. 1,

D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e art. 12, legge 13 maggio 1999, n. 133).

Addizionale regionaleE dovuta alla regione individuata con riferimento al domicilio fiscale del lavoratore al 31

dicembre dell’anno periodo d’imposta o alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Qualora risulti dovuta Irpef sull’imponibile fiscale (vedi pag. 8), al lordo delle deduzioni ex

art. 11 Tuir, si applicano le maggiorazioni di aliquote divenute efficaci per pubblicazione sulla

Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui l’addizionale si

riferisce, determinando l’importo dell’addizionale dovuta e da trattenere.

Nel solo caso di conguaglio di fine d’anno l’importo risultante dal calcolo e trattenuto al

lavoratore in un numero massimo di 11 rate di pari importo, a partire dal periodo di paga

successivo a quello del conguaglio, ed in ogni caso non oltre il mese di novembre (versa-

mento entro il mese di dicembre) dell’anno seguente a quello di riferimento.

Addizionale provinciale e comunaleE dovuta al comune individuato con riferimento al domicilio fiscale del lavoratore al 31

dicembre dell’anno periodo d’imposta o alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Qualora risulti dovuta Irpef sull’imponibile fiscale (vedi pag. 8), al lordo delle deduzioni ex

art. 11 Tuir, si applicano le maggiorazioni di aliquote divenute efficaci per pubblicazione sul

sito dell’Amministrazione Finanziaria (www.finanze.gov.it) nell’anno cui l’addizionale si rife-

risce anche con effetto di retroattivita, determinando l’importo dell’addizionale provinciale e

comunale dovuta e da trattenere.

Nel solo caso di conguaglio di fine d’anno l’importo risultante dal calcolo e trattenuto al

Addizionali Irpef

PagheModalita operative

Guida alle Paghe1/200510

Page 10: RivistaGuidaAllePaghe

lavoratore in un numero massimo di 11 rate di pari importo, a partire dal periodo di paga

successivo a quello del conguaglio, ed in ogni caso non oltre il mese di novembre (versa-

mento entro il mese di dicembre) dell’anno seguente a quello di riferimento.

Credito o debito d’imposta risultante. In considerazione di quanto trattenuto nel corso

del periodo d’imposta a titolo di Irpef (per tassazione ordinaria) e di quanto definitivamente

calcolato, occorre determinare la differenza di imposta da porre a rimborso ovvero da

trattenere al lavoratore nei periodi di paga successivi a quello del calcolo del conguaglio.

Se il lavoratore ha esercitato la facolta di richiedere al datore di lavoro l’applicazione di

un’aliquota piu elevata nei vari periodi di paga, in sede di conguaglio non avra diritto al

rimborso della maggiore imposta trattenuta che dovesse risultare (la certificazione annuale

Cud conterra un’apposita segnalazione).

Si ipotizza un rapporto di lavoro durante l’intero anno.

Stipendio lordo: E 1.112,14

Imponibile arrotondato: E 1.112,00

Ritenute previdenziali (8,89%): E 98,86

Imponibile fiscale mese: 12/2004: E 1.013,28

Progressivo anno: E 13.227,02 + 1.013,28 = 14.240,30

La formula per il calcolo delle deduzioni spettanti e la seguente:

26:000 þ Deduzione complessiva þ Oneri deducibili � Reddito complessivo

26:000

Deduzioni

Spettanza per l’intero anno: 365 giorni

Soggetto: lavoratore dipendente

Oneri deducibili ex art. 10 Tuir ................

Credito d’imposta ex art. 14 Tuir ................

Reddito di lavoro dipendente 14.240,30

Reddito complessivo 14.240,30

Valore fisso convenzionale 26.000

Deduzione base 3.000

Deduzione aggiuntiva potenziale 4.500

Oneri deducibili ex art. 10 Tuir ................

Reddito complessivo 14.240,30

Credito d’imposta ex art. 14 Tuir ................

Valore fisso convenzionale 26.000

Percentuale di spettanza deduzione 0,7407

Deduzione base 7.500 2.222,10

Deduzione lavoro dipendente 3.333,15

Totale deduzioni spettanti 5.555,25

Detrazioni

Familiari - coniuge - figli ................

Reddito lavoro dipendente 14.240,30

No tax area 5.555,25

Reddito imponibile annuo 8.685,05

Imposta lorda (8.685,05 X 23%) 1.997,56

Detrazioni ................

Imposta netta 1.997,56

Addizionale regionale 0,90 128,16

Addizionale comunale 0,2 28,48

Effetti del conguaglio

Esempio

Formula deduzioni

PagheModalita operative

Guida alle Paghe1/2005 11

Page 11: RivistaGuidaAllePaghe

Si ipotizza un rapporto di lavoro a termine durante il solo mese di dicembre con richiesta

della deduzione base di E 3.000 per intero.

Soggetto: lavoratore dipendente

Tempo determinato: 1 mese

Periodo: 1/12/2004 – 31/12/2004

Richiesta deduzione base: per intero

Stipendio lordo: E 10.000,00

Imponibile arrotondato: E 10.000,00

Ritenute previdenziali (8,89%): E 889,00

Imponibile fiscale: E 9.111,00

Deduzioni

Oneri deducibili ex art. 10 Tuir ................

Credito d’imposta ex art. 14 Tuir ................

Reddito di lavoro dipendente 9.111,00

Reddito complessivo 9.111,00

Valore fisso convenzionale (intera deduzione) 26.000

Deduzione base (31 giorni) 3.000

Deduzione aggiuntiva potenziale 382,19

Oneri deducibili ex art. 10 Tuir ................

Reddito complessivo 9.111,00

Credito d’imposta ex art. 14 Tuir ................

Valore fisso convenzionale 26.000

Percentuale di spettanza deduzione 0,7796

Deduzione base 2.338,80

Deduzione lavoro dipendente 297,96

Totale deduzioni spettanti 2.636,76

Busta paga

Esempio

PagheModalita operative

Guida alle Paghe1/200512

Page 12: RivistaGuidaAllePaghe

Si ipotizza un rapporto di lavoro a termine durante il solo mese di dicembre 2004 con

entrambe le deduzioni (base e aggiuntiva per reddito di lavoro dipendente) riproporzionate

in base ai 31 giorni di durata del rapporto.

Soggetto: lavoratore dipendente

Tempo determinato: 1 mese

Periodo: 1/12/2004 – 31/12/2004

Riproporzionamento deduzioni (base+teorica)

Stipendio lordo: E 10.000,00

Imponibile arrotondato: E 10.000,00

Ritenute previdenziali (8,89%): E 889,00

Imponibile fiscale: E 9.111,00

Deduzioni

Oneri deducibili ex art. 10 Tuir ...............

Credito d’imposta ex art. 14 Tuir ...............

Reddito di lavoro dipendente 9.111,00

Reddito complessivo 9.111,00

Valore fisso convenzionale 26.000

Deduzione base 254,79

Deduzione aggiuntiva potenziale 382,19

Oneri deducibili ex art. 10 Tuir ...............

Reddito complessivo 9.111,00

Credito d’imposta ex art. 14 Tuir ...............

Valore fisso convenzionale 26.000

Percentuale di spettanza deduzione (31 giorni) 0,6740

Deduzione base 171,73

Deduzione lavoro dipendente 257,59

Totale deduzioni spettanti 429,32

Busta paga

Esempio

PagheModalita operative

Guida alle Paghe1/2005 13

Page 13: RivistaGuidaAllePaghe

Conguaglio cessione beni a dipendente

Caso di studio

Lavoratore assunto nel corso dell’anno (periodo di imposta) in data: 1/10/200n

Valore fringe benefit direttamente riconosciuto = E 129,11

Data di riconoscimento del fringe benefit 15/11/200n

Cedolino mensile - Quota Esente = E 129,11

Data determinazione conguaglio al: 31/12/200n

Valore fringe benefit da Cud di precedente rapporto di lavoro nel periodo = E 154,94

Elementi per calcolo

Fringe rapporto precedente = E 154,94

Totale fringe benefit al conguaglio = E 284,05

Valore art. 51 Tuir = E 258,10

Fringe aziendale = E 129,11

Risultato

Beneficio mensile 11/200n = E 129,11

Beneficio annuale = E 129,11

Beneficio a fine periodo = E 284,05

Imponibile mese = E 0,00

Imponibile anno = E 0,00

Imponibile per Conguaglio Fiscale = E 284,05

Imponibile per Conguaglio Previdenziale = E 129,11

Busta paga

Esempio

PagheModalita operative

Guida alle Paghe1/200514

Page 14: RivistaGuidaAllePaghe

Conguaglio prestito a dipendente

Decorrenza: 1/1/200n

Scadenza: 31/12/200n+1

Prestito a due anni Q.C.= E 2400

Rata mensile, Quota capitale = E 100

Determinazione conguaglio al: 31/12/200n

Elementi per calcolo definiti:

. Tasso anno precedente (TUR anno precedente) 2,65%

. Tasso al conguaglio (TUR anno corrente) 3,00%

. Tasso anno corrente (per calcoli mensili fino a ufficializzazione nuovo TUR) 2,65%

. Tasso aziendale (posto a carico dipendente) 1,50%

Elementi da definire:

. Interessi al Tasso Aziendale = [100 x 1,50% x GG : 360] (vedi tabella col. d) 9,75000

. Interessi al TUR anno precedente = [100 x 2,65% x GG : 360] (vedi tabella col. e) 17,22500

. Quote Interessi periodici assoggettati a imposta = [valori tabella colonna f] 3,73750

. Interessi al TUR di fine periodo = [100 x 3% x GG : 360] (vedi tabella col. h) 19,50000

. Interessi per definire imposta a conguaglio = [valori tabella col. l] 4,87500

Tabella Sviluppo CalcoliInteressi

addebitati

Interessi

al TUR

a.prec.

Beneficio

di periodo

Imponibile

fiscale

provvisorio

Interessi

ricalcolati

Beneficio

effettivo

Imponibile

fiscale

definitivo

Imponibile

di

conguaglio

Rata Rata QC GG 1,50% 2,65% diff.za (d-e) 50% di f 3,00% diff.za (d-i) 50% di i diff.za (g-l)

a b c d e f g h i l m

1 100 30 0,125 0,221 0,096 0,04792 0,250 0,125 0,06250 0,01458

2 100 60 0,250 0,442 0,192 0,09583 0,500 0,250 0,12500 0,02917

3 100 90 0,375 0,663 0,288 0,14375 0,750 0,375 0,18750 0,04375

4 100 120 0,500 0,883 0,383 0,19167 1,000 0,500 0,25000 0,05833

5 100 150 0,625 1,104 0,479 0,23958 1,250 0,625 0,31250 0,07292

6 100 180 0,750 1,325 0,575 0,28750 1,500 0,750 0,37500 0,08750

7 100 210 0,875 1,546 0,671 0,33542 1,750 0,875 0,43750 0,10208

8 100 240 1,000 1,767 0,767 0,38333 2,000 1,000 0,50000 0,11667

9 100 270 1,125 1,988 0,863 0,43125 2,250 1,125 0,56250 0,13125

10 100 300 1,250 2,208 0,958 0,47917 2,500 1,250 0,62500 0,14583

11 100 330 1,375 2,429 1,054 0,52708 2,750 1,375 0,68750 0,16042

12 100 360 1,500 2,650 1,150 0,57500 3,000 1,500 0,75000 0,17500

Totali 1200 9,75 17,225 7,475 3,7375 19,5 9,75 4,875 1,1375

Risultato

Beneficio mensile = [valori tabella col. d]Differenza tra quanto posto a carico dip. e quanto calcolato al TUR anno precedente

(valore variabilein funzionedel tempo)

Imponibile acconto mese = [valori col. g] (idem c.s.)

Beneficio periodico annuale = [somma valori tabella col. f] 7,47500

Beneficio a fine periodo/rapporto = [somma valori tabella col. i] 9,75000

Imponibile definitivo anno = [somma valori tab. col. l] 4,87500

Imponibile per conguaglio = [col. m] 1,13750

Esempio

PagheModalita operative

Guida alle Paghe1/2005 15

Page 15: RivistaGuidaAllePaghe

Il conguaglio contributivoPotito di Nunzio Consulente del lavoro

Ogni anno, al termine dell’anno solare, i datori di lavoro procedono alle operazioni di con-

guaglio relative ai contributi previdenziali e assistenziali. Di seguito si analizzano esclusiva-

mente le operazioni di conguaglio relative ai contributi previdenziali e assistenziali obbliga-

tori ed in particolare di quelli dovuti all’Inps.

Le operazioni di conguaglio di fine anno perseguono le seguenti finalita:

. quantificare esattamente l’imponibile contributivo

. applicare con esattezza le aliquote correlate all’imponibile stesso

. imputare, all’anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali

gli adempimenti contributivi vengono assolti con la denuncia del mese di gennaio 2005.

Negli esempi che saranno di seguito proposti, si omette il calcolo dei contributi da versare

in quanto differenti da azienda ad azienda in base all’inquadramento previdenziale. Si evi-

denzieranno esclusivamente gli imponibili previdenziali.

Campo di applicazione

Le fattispecie che possono determinare operazioni di conguaglio di fine anno sono le

seguenti:

1) elementi variabili della retribuzione

2) decontribuzione dei premi di risultato

3) massimale art. 2, c. 18, legge n. 335/1995

4) contributo aggiuntivo Ivs 1%

5) erogazioni liberali esenti fino all’importo di E 258,23 nel periodo di imposta

6) fringe benefit esenti se non superiori a E 258,23 nel periodo d’imposta

7) prestiti ai dipendenti

8) operazioni societarie.

I datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio,

. con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2004 (scadenza 17 gennaio 2005)

. con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2005 (scadenza 16 febbraio 2005),

senza aggravio di oneri accessori, attenendosi alle modalita indicate in relazione alle

singole fattispecie.

Elementi variabili della retribuzione

Qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportano variazioni nella

retribuzione imponibile, puo essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle

variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi

al mese successivo a quello interessato dall’intervento di tali fattori.

Occorre tuttavia che, nell’ambito di ciascun anno solare, vi sia la corrispondenza fra la

retribuzione di competenza dell’anno stesso e quella soggetta a contribuzione.

Pertanto, ad esempio, il pagamento degli straordinari il mese successivo a quello di riferi-

mento non determina alcuna rettifica tranne nel caso di erogazioni effettuate a gennaio

Fattispecie

Termini

PagheModalita operative

Guida alle Paghe1/200516

Page 16: RivistaGuidaAllePaghe

dell’anno successivo e di competenza del mese di dicembre dell’anno precedente. In

questo caso si rendono necessarie scritture di rettifica per il riallineamento della retribuzio-

ne corrisposta con quella di competenza.

Gli eventi o elementi considerati dall’Inps sono:

. compensi per lavoro straordinario

. indennita di diaria o missione

. indennita economica di malattia o maternita anticipate dal datore di lavoro per conto

dell’Inps

. indennita riposi per allattamento

. giornate retribuite per donatori sangue

. riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’Inail

. permessi non retribuiti

. astensioni dal lavoro

. indennita per ferie non godute

. congedi matrimoniali

. integrazioni salariali (non a zero ore).

Agli eventi di cui sopra possono considerarsi assimilabili anche la indennita di cassa e i

prestiti ai dipendenti.

Gli eventi o elementi, che hanno determinato l’aumento o la diminuzione delle retribuzioni

imponibili, di competenza del mese di dicembre 2004 i cui adempimenti contributivi sono

assolti nel mese di gennaio 2005, vanno evidenziati sulla denuncia di detto mese utilizzando

i codici di seguito indicati:

Codici quadro B-C

Codici Voci variabili della retribuzione Datore di lavoro

A000 Aumento della retribuzione imponibile Generalita delle aziende

D000 Diminuzione della retribuzione imponibile Generalita delle aziende

F000 Aumento della retribuzione imponibile Fondi speciali di previdenza

G000 Diminuzione della retribuzione imponibile Fondi speciali di previdenza

F010 Aumento della retribuzione imponibile Prestazioni in c/capitale

G010 Diminuzione della retribuzione imponibile Prestazioni in c/capitale

Occorre sottolineare che gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati, ai fini della

imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, si considerano:

. secondo il principio della competenza (dicembre 2004),

. retribuzione del mese di gennaio 2005 ai fini dell’assoggettamento al regime contributivo (ali-

quote, massimali, agevolazioni, ecc.). Pertanto, si dovra tener conto dei suddetti elementi nella

certificazione Cud/2005 e nella dichiarazione dei sostituti Mod. 770/2005.

Attenzione: la sistemazione contributiva degli elementi variabili della retribuzione deve

avvenire necessariamente nel mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono. Tutta-

via, fermo restando l’obbligo del versamento o del recupero delle componenti variabili della

retribuzione nel mese di gennaio 2005, le aziende potranno comunicare le partite in que-

stione, con i codici sopra menzionati, anche con le denunce del mese di febbraio 2005.

Si ipotizzi il seguente caso.

Nel mese di gennaio 2005 un lavoratore percepisce gli straordinari effettuati nel mese di

dicembre 2004 per E 156,00 e subisce una trattenuta per permessi non retribuiti relativi al

Compensi e indennita

Compilazione DM10

Esempio

PagheModalita operative

Guida alle Paghe1/2005 17

Page 17: RivistaGuidaAllePaghe

mese di dicembre 2004 per E 215,00. Fermo restando che i contributi su tali importi

saranno versati unitamente ai contributi di gennaio 2005, l’importo di E 156,00 dovra essere

sommato all’imponibile previdenziale dell’anno 2004, mentre l’importo di E 215,00 dovra

essere detratto dal detto imponibile. Il primo importo sara contrassegnato, sul modello

DM10 di gennaio 2005, dal codice A000, mentre il secondo importo dal codice D000.

Altri conguagli

Esistono altri conguagli in materia contributiva, ma non riguardano espressamente i con-

guagli di fine anno. Essi sono:

. ferie non godute

. compensi per lavoro straordinario.

Decontribuzione dei premi di risultato

La legge ha previsto (art. 2, legge n. 135/1997) un particolare regime di decontribuzione

degli importi,

. previsti dalla contrattazione collettiva aziendale, ovvero di secondo livello,

. la cui erogazione sia incerta

. la cui struttura sia correlata alla misurazione di incrementi di produttivita, qualita ed altri

elementi di competitivita assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa

e dei suoi risultati.

Tale regime contributivo trova applicazione entro il tetto fissato nella misura pari al 3% della

retribuzione imponibile percepita da ciascun lavoratore nell’anno solare di riferimento (1º

gennaio/31 dicembre dell’anno in cui e intervenuta l’erogazione).

Il regime della decontribuzione prevede che gli importi delle erogazioni in questione siano

assoggettati, in luogo della contribuzione ordinaria, al contributo di solidarieta del 10%, a carico

del datore di lavoro, devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.

Per poter usufruire dello speciale regime contributivo in questione, i datori di lavoro o le

associazioni a cui gli stessi aderiscono devono depositare i contratti che prevedono la

decontribuzione presso la Direzione provinciale del lavoro, entro 30 giorni dalla data della

loro stipula (Min. lav. - circ. n. 139/1996).

La formula per calcolare l’esatto ammontare dell’erogazione variabile da escludere dalla

base imponibile contributiva (per l’anno 2004 e con riferimento al tetto massimo del 3%) e

la seguente:

Retribuzione annua þ ammontare lordo dell0erogazione variabile

34; 00ð�Þ

(*) 34 e il divisore fisso fornito dall’Inps, anche se l’esatto divisore e 34,33. Si possono usare entrambi

i divisori.

Mod. DM10

Tetto

Deposito dei contratti

Calcolo

PagheModalita operative

Guida alle Paghe1/200518

Page 18: RivistaGuidaAllePaghe

Il regime di decontribuzione attiene alla retribuzione imponibile e, quindi, riguarda il com-

plesso delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, sia per la parte a carico del datore di

lavoro che per quella a carico del lavoratore.

La retribuzione da prendere a base per il calcolo del tetto del 3% e comprensiva anche della

eventuale quota di erogazione non soggetta a regime di decontribuzione (da considerarsi

quindi imponibile a tutti gli effetti).

Attenzione: la retribuzione alla quale fare riferimento per il calcolo del tetto e quella corri-

sposta dal singolo datore di lavoro che effettua l’erogazione. E ininfluente la retribuzione

eventualmente percepita in dipendenza di altro rapporto (simultaneo, anteriore o successi-

vo) con altro datore di lavoro, salvo quanto precisato a pag. 32.

Il datore di lavoro puo operare la decontribuzione al momento della erogazione dei com-

pensi (determinando in via presuntiva l’importo del tetto) oppure rinviare tale operazione alla

fine dell’anno. In questa seconda ipotesi si rendera necessaria anche la rideterminazione

delle prestazioni a conguaglio (malattia, maternita, ecc.).

Il contributo di solidarieta non e dovuto quando le erogazioni in questione siano destinate

alla previdenza complementare.

Se e destinata a tale finalita solo una parte di dette erogazioni, il predetto contributo si

applica sulla parte residua.

Sulla operativita di tale disposizione, l’Inps si e riservata di fornire ulteriori istruzioni (attual-

mente non emanate).

Anticipazioni su erogazioni contrattuali. In merito alle anticipazioni effettuate su eroga-

zioni contrattuali (prima della verifica dei parametri presi a riferimento dal contratto stesso)

si richiama il principio secondo il quale le anticipazioni in questione possono essere assog-

gettate, al momento della corresponsione, al regime di decontribuzione, a condizione che

. sia prevista la verifica (e quindi l’erogazione potrebbe anche non spettare ove non si

realizzino gli obiettivi)

. la stessa intervenga sia pure in un momento successivo.

Erogazioni mensili. Anche in caso di corresponsione in quote mensili od orarie, come

avviene per l’elemento economico territoriale (EET) definito dai contratti provinciali dell’e-

dilizia, integrativi del Ccnl, la decontribuzione puo essere applicata per ciascun mese, salvo

conguaglio a fine anno e ferma restando la verifica dei risultati come precisato al punto

precedente.

Le singole quote di erogazione, comunque corrisposte in ciascun mese, vanno sommate

fra di loro e costituiscono l’ammontare complessivo dell’erogazione da prendere a riferi-

mento ai fini dell’applicazione dell’istituto della decontribuzione nell’anno considerato.

Il conguaglio puo risultare necessario allorche la retribuzione annua di riferimento per il

calcolo del 3% sia diversa rispetto a quella considerata in via presuntiva per l’applicazione

mensile della decontribuzione, oppure sia variato l’importo totale annuo dell’elemento ter-

ritoriale rispetto alla somma degli importi gia mensilmente decontribuiti.

Erogazioni nell’anno successivo al dipendente cessato. Nel caso di erogazioni effettua-

te nell’anno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, ai soli fini della

determinazione del tetto, si assume quale retribuzione di riferimento quella imponibile

dell’anno precedente. La percentuale del tetto sara, invece, applicata con riferimento al

momento in cui avviene l’erogazione.

Operazioni di fine anno. Alla fine dell’anno (ovvero all’atto della cessazione del rapporto di

lavoro) si rendono necessarie operazioni di conguaglio. L’importo delle erogazioni soggette

a decontribuzione, per effetto del tetto e, infatti, strettamente correlato all’imponibile con-

Termine

Previdenzacomplementare

Casi particolari

Modalitaper il conguaglio

PagheModalita operative

Guida alle Paghe1/2005 19

Page 19: RivistaGuidaAllePaghe

tributivo, il cui ammontare e incerto, per le componenti variabili della retribuzione, fino al

termine del periodo di riferimento.

Attenzione: si rammenta che, ai fini delle operazioni di conguaglio, la decontribuzione da

operare e quella riferita al regime contributivo (aliquote ed agevolazioni contributive) vigente

al momento in cui e avvenuta l’erogazione.

Il conguaglio annuale non sara, ovviamente, necessario ove l’erogazione, interamente de-

contribuita al momento della effettuazione, sia risultata pari o inferiore al tetto del 3% della

retribuzione di riferimento.

Decontribuzione operata in corso d’anno. In tale ipotesi il datore di lavoro, nel periodo di

paga nel quale ha erogato i compensi soggetti a decontribuzione, avra determinato il tetto

del 3% su una retribuzione annua presunta.

Qualora l’importo dell’erogazione soggetta a decontribuzione sia risultato pari o inferiore al

tetto, lo stesso importo sara stato escluso dalla base imponibile e assoggettato al contri-

buto di solidarieta (importo dell’erogazione x 10% da indicare con il codice M930 per la

generalita dei lavoratori).

Retribuzione annua presunta del lavoratore: E 24.000,00

Tetto di decontribuzione: 3% su E 24.000,00 = E 720,00

Importo dell’erogazione = E 600,00

Poiche l’importo dell’erogazione e minore del tetto di decontribuzione, l’intero importo

risultera decontribuito.

Decontribuzione = E 600,00 x 10 % = E 60,00 da versare con il codice M930.

Qualora l’importo della suddetta erogazione sia risultato superiore al tetto, il datore di lavoro

avra versato:

. sulla quota pari al tetto, il contributo di solidarieta nella misura del 10%

. sulla restante quota, la contribuzione ordinaria.

Importo pari oinferiore al tetto

Esempio

Busta paga

Mod. DM10

Importo superioreal tetto

PagheModalita operative

Guida alle Paghe1/200520

Page 20: RivistaGuidaAllePaghe

Retribuzione annua presunta del lavoratore: E 24.000,00

Tetto di decontribuzione: 3% su E 24.000,00 = E 720,00

Importo dell’erogazione = E 1.000,00

Poiche l’importo dell’erogazione e maggiore del tetto di decontribuzione, occorre determi-

nare l’ammontare della decontribuzione tenendo presente tale eccedenza, cosı come pre-

cisato nella circolare n. 213/1996, applicando la seguente formula matematica:

dato X = importo soggetto a decontribuzione

dato R = retribuzione imponibile

dato E = erogazione alla quale applicare il tetto

si ha:X = (R + E) : 34 (tetto della decontribuzione pari al 3%)

Pertanto:X = (24.000 + 1.000) : 34 = E 735,29

Decontribuzione = E 735,00 x 10% = E 74,00 da versare con il codice M930

E 265,00 da assoggettare a contribuzione ordinaria nel mese di erogazione del com-

penso.

A fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, per stabilire l’esatto ammontare della

decontribuzione spettante, il datore di lavoro dovra confrontare la Retribuzione presunta

con la Retribuzione effettiva.

Si possono verificare tre casistiche:

� Retribuzione presunta = retribuzione effettiva: in questo caso non dovra essere

effettuata nessuna operazione di conguaglio.

� Retribuzione presunta < della retribuzione effettiva: in questo caso, in considerazio-

ne della variazione in aumento del tetto di decontribuzione dipesa dal maggiore valore della

retribuzione annua rispetto a quella presunta, i datori di lavoro opereranno nel seguente

modo:

. porteranno in detrazione dalla retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia

l’importo della ulteriore quota della erogazione soggetta a decontribuzione

Esempio

Busta paga

Mod. DM10

Retribuzione presuntae effettiva

PagheModalita operative

Guida alle Paghe1/2005 21

Page 21: RivistaGuidaAllePaghe

. assoggetteranno al contributo di solidarieta del 10% la quota stessa con il codice M931

preceduto dalla dicitura ‘‘Cong. Contr. Solid. 10%’’ per la generalita dei lavoratori. Nessun dato

deve essere riportato nelle caselle "Numero dipendenti", "Numero giornate" e "Retribuzioni"

. rimborseranno al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a proprio

carico trattenuta in misura superiore nel corso dell’anno.

Retribuzione annua presunta del lavoratore: E 24.000,00

Retribuzione annua effettiva del lavoratore: E 27.000,00

Tetto di decontribuzione: 3% su 24.000,00 = E 720,00

Nuovo tetto di decontribuzione: 3% su 27.000,00 = E 810,00

Importo dell’erogazione = E 1.000,00

Decontribuzione operata =E 735,00 x 10% = E 74,00 versata con il codice M930

E 265,00 assoggettata a contribuzione ordinaria nel mese di erogazione del compenso.

Decontribuzione da operare:

X= (27.000,00 + 1.000,00) : 34 = E 823,53

E 824,00 – 735,00 = E 89,00

E 89,00 x 10 % = E 9,00 da versare con il codice M931.

E 89,00 da portare in diminuzione dall’imponibile contributivo del mese di conguaglio.

Per la restituzione delle prestazioni di malattia e di maternita conguagliate in misura supe-

riore saranno utilizzati i previsti codici E775 ed E776

Dicembre 2004

Dicembre 2004

Esempio

Busta paga

Mod. DM10

PagheModalita operative

Guida alle Paghe1/200522

Page 22: RivistaGuidaAllePaghe

Nell’ipotesi in cui il suddetto conguaglio venga operato con la denuncia di gennaio 2005, i

datori di lavoro avranno cura di evidenziare l’importo portato in diminuzione dell’imponibile

contributivo del mese di gennaio (nel caso in esempio pari a E 89,00) utilizzando il previsto

codice D000 (quadro B/C del modello DM10/2).

Gennaio 2005

Gennaio 2005

� Retribuzione presunta > della retribuzione effettiva: in questo caso, in considerazio-

ne della variazione in diminuzione del tetto di decontribuzione dipesa dal minor valore della

retribuzione annua rispetto a quella presunta, i datori di lavoro opereranno nel seguente

modo:

. sommeranno alla retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l’importo

della erogazione non soggetta a decontribuzione, da assoggettare, quindi, a contribuzione

ordinaria

. recupereranno il contributo di solidarieta gia versato sulla quota stessa utilizzando il

codice L931 preceduto dalla dicitura ‘‘Rec. Contrib. Solid. 10%’’ per la generalita dei

lavoratori

. provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contri-

buto a proprio carico trattenuta in misura inferiore nel corso dell’anno.

Retribuzione annua presunta del lavoratore: E 24.000,00

Retribuzione annua effettiva del lavoratore: E 21.000,00

Tetto di decontribuzione: 3% su E 24.000,00 = E 720,00

Nuovo tetto di decontribuzione: 3% su 21.000,00 = E 630,00

Importo dell’erogazione = E 1.000,00

Decontribuzione operata =E 735,00 x 10% = E 74,00 versata con il codice M930

E 265,00 assoggettata a contribuzione ordinaria nel mese di erogazione del compenso.

Esempio

Busta paga

Mod. DM10

Esempio

PagheModalita operative

Guida alle Paghe1/2005 23

Page 23: RivistaGuidaAllePaghe

Decontribuzione da operare:

X= (21.000,00 + 1.000,00) : 34 = E 647,06

E 735,00 – 647,00 = E 88,00

E 88,00 da sommare all’imponibile contributivo del mese di conguaglio.

E 88,00 x 10 % = E 9,00 da recuperare con il codice L931.

Dicembre 2004

Dicembre 2004

Nell’ipotesi in cui il suddetto conguaglio venga operato con la denuncia di gennaio 2005, i

datori di lavoro avranno cura di evidenziare l’importo portato in aumento dell’imponibile

contributivo del mese di gennaio (nel caso in esempio pari a E 88,00) utilizzando il previsto

codice A000 (quadro B/C del modello DM10/2).

Gennaio 2005

Busta paga

Mod. DM10

Esempio

Busta paga

PagheModalita operative

Guida alle Paghe1/200524

Page 24: RivistaGuidaAllePaghe

Gennaio 2005

Ove il regime contributivo (aliquote ed agevolazioni contributive) operante nel mese in cui e

effettuato il conguaglio sia diverso, per ciascun lavoratore, rispetto a quello vigente nel

mese in cui e avvenuta l’erogazione, per le operazioni di conguaglio potranno essere uti-

lizzati i seguenti codici:

Codici quadro B/C

Codici SignificatoM186 Differenze agevolazioni contributiveM187 Differenze contributive (eventuali differenze di aliquote)M204 Restituzione sgravio totale art. 3 c. 5 e 6 Legge n. 448/98

Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "Numero dipendenti", "Numero giornate" e "Retribu-zioni".

Codici quadro D

Codici SignificatoL320 Conguaglio agevolazioni contributiveL321 Conguaglio contributi (eventuali differenze di aliquote)L381 Conguaglio sgravio totale triennale legge n. 448/98

Tali codici devono essere utilizzati nel caso in cui la decontribuzione sia stata erogata a

dipendenti con benefici contributivi (mobilita, contratti di formazione e lavoro, contratti di

inserimento, apprendisti, ecc). Pertanto, negli esempi riportati, andranno aggiunti, nel

DM10, i dati relativi alla restituzione o recupero delle agevolazioni contributive.

Massimale annuo per la base contributiva e pensionabile

La legge (art. 2, c. 18, legge n. 335/1995) ha stabilito un massimale annuo, rivalutato ogni anno in

base all’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’Istat, per la base contributiva e pensionabile:

. degli iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie privi di

anzianita contributiva

. per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo ai sensi

dell’art. 1, c. 23 legge n. 335/95, cosı come interpretato dall’art. 2 del D.L. n. 355/2001,

convertito con legge n. 417/2001.

Per l’anno 2004 tale massimale e pari a E 82.401,00.

Il massimale trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (Ivs),

ivi compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1% di cui all’art. 3-ter della legge n. 438/1992.

I datori di lavoro devono sottoporre a tutte le contribuzioni, mese per mese, l’intera retri-

buzione sino al raggiungimento del massimale annuo. Raggiunto il massimale, sulla parte

eccedente, saranno versate solo le contribuzioni minori (esposte con il codice tipo contri-

buzione 98).

Mod. DM10

Compilazione DM10

PagheModalita operative

Guida alle Paghe1/2005 25

Page 25: RivistaGuidaAllePaghe

Si ipotizza il caso di superamento del massimale in un determinato mese. La retribuzione

complessiva erogata e pari a E 4.000,00, mentre la retribuzione a complemento del massi-

male e pari a E 2.800,00. Sulla restante retribuzione di E 1.200,00 e dovuta esclusivamente

la contribuzione minore.

Applicazione del massimale annuo

Frazionabilita il massimale non e frazionabile a mese e ad esso occorre fareriferimento anche se l’anno solare risulti retribuito solo in parte

Rapporti di lavoro successivi le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti, si cu-mulano ai fini della applicazione del massimale. Pertanto il dipen-dente e tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo lacertificazione Cud rilasciata dal precedente datore di lavoro ovveropresentare una dichiarazione sostitutiva

Rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano agli effetti delmassimale. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi cheil lavoratore e tenuto a fornire, provvedera a sottoporre a contribu-zione la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando, te-nuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel corsodel mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota diretribuzione imponibile ai fini pensionistici sara calcolata per i duerapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta

Coesistenza nell’anno di rap-porti di lavoro subordinato e dirapporti di collaborazione coor-dinata e continuativa

ai fini dell’applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti darapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensipercepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa

Nel caso in cui i datori di lavoro, per effetto di inesatta determinazione dell’imponibile nel

corso dell’anno, abbiano versato il contributo Ivs sulla parte eccedente il massimale di

E 82.401,00, provvederanno, in sede di conguaglio di fine anno, al recupero del contributo

Esempio

Busta paga

Mod. DM10

Contributi pagatioltre il ‘‘tetto’’

PagheModalita operative

Guida alle Paghe1/200526

Page 26: RivistaGuidaAllePaghe

Ivs utilizzando il codice del quadro D L952 preceduto dalla dicitura ‘‘Recupero contribuzione

Ivs su massimale’’ per la generalita dei lavoratori.

Lo stesso codice deve essere utilizzato anche per il recupero della contribuzione Ivs dovuta

ai Fondi sostitutivi o gestioni speciali Inps.

Le aziende potranno effettuare il conguaglio del maggior contributo Ivs versato e della

relativa retribuzione con la denuncia del mese di dicembre 2004 (scadenza 17/1/2005),

ovvero con quella del mese di gennaio 2005 (scadenza 16/2/2005).

Per effetto del predetto recupero viene meno anche la correlata quota di retribuzione

imponibile eccedente il massimale in questione.

Pertanto, ai fini della quadratura dei monti retributivi,

. qualora i datori di lavoro opereranno il recupero del contributo Ivs nella denuncia di

dicembre 2004, la retribuzione cui si riferisce tale recupero andra indicata in una dei righi

liberi del quadro B/C del modello DM10/2 con il codice H400, preceduto dalla dicitura

‘‘Rid. imponibile anno corrente’’. Nessun dato dovra essere riportato nelle caselle ‘‘Nu-

mero dipendenti’’, ‘‘Numero giornate’’ e ‘‘Contributi dovuti’’

. nell’ipotesi in cui i datori di lavoro opereranno il recupero del contributo Ivs nella denuncia

di gennaio 2005, la retribuzione cui si riferisce tale recupero andra indicata in uno dei righi

liberi del quadro B/C del modello DM10/2 con il codice H500 preceduto dalla dicitura ‘‘Rid.

imponibile anno precedente’’. Nessun dato dovra essere riportato nelle caselle ‘‘Numero

dipendenti’’, ‘‘Numero giornate’’ e ‘‘Contributi dovuti’’.

Attenzione: in relazione alle modalita operative sopra illustrate, si ricorda che, ove gli

adempimenti contributivi sulle componenti variabili della retribuzione siano assolti con la

denuncia del mese di gennaio 2005, le stesse non hanno incidenza ai fini della determina-

zione del massimale dell’anno precedente. Cio, in quanto, ai fini del regime contributivo, gli

elementi variabili sono considerati retribuzione del mese di gennaio con incidenza sul nuovo

massimale.

Nella fattispecie in esame, peraltro, in caso di superamento del massimale per l’anno 2004,

ai fini della collocazione degli elementi variabili che determinano un aumento della retribu-

zione del mese di gennaio 2005 (es. compenso per lavoro straordinario), nella posizione

individuale del lavoratore, gli stessi saranno considerati di competenza dell’anno 2005,

anziche nella competenza dell’anno 2004.

Si ipotizza il caso di versamento di contributi su un importo di retribuzione superiore al

massimale contributivo. L’importo eccedente e stato di E 5.000,00.

Dicembre 2004

Esempio

Mod. DM10

PagheModalita operative

Guida alle Paghe1/2005 27

Page 27: RivistaGuidaAllePaghe

Gennaio 2005

Contributo aggiuntivo Ivs 1%

La legge (art. 3-ter, Legge n. 438/1992) ha istituito, in favore di quei regimi pensionistici che

prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, un contributo nella

misura dell’1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione

pensionabile determinata ai fini dell’applicazione dell’art. 21, c. 6 della legge n. 67/1988.

Tale limite, per l’anno 2004, e risultato pari a E 37.883,00 annui, corrispondenti a E 3.157,00

mensili.

Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in trattazione deve essere osservato il

criterio della mensilizzazione.

Le aziende aventi alle proprie dipendenze lavoratori per i quali, nel mese in cui si riferisce la

denuncia abbiano superato la retribuzione imponibile di E 3.157,00, versano sulla parte

eccedente detto importo il contributo dell’1%, utilizzando i seguenti codici:

Codici Significato Datore di lavoroM950 Contributo aggiuntivo 1% Generalita delle aziendeM960 Contributo aggiuntivo 1% Generalita delle aziende

Dirigenti ex InpdaiB980 Contributo aggiuntivo 1% Banche, enti pubblici creditiziX950 Contributo aggiuntivo 1% Fondo per il personale Ferrovie dello Stato SpaX960 Contributo aggiuntivo 1% Ex fondo elettriciX970 Contributo aggiuntivo 1% Ex fondo telefoniciX980 Contributo aggiuntivo 1% Ex fondo autoferrotranvieriX990 Contributo aggiuntivo 1% Fondo per le abolite imposte di consumo

Si ipotizza il superamento del massimale mensile in un determinato mese. La retribuzione

corrisposta ammonta ad E 6.000,00. Sull’importo di E 6.000,00 dovranno essere versate le

normali contribuzioni, mentre sull’importo di E 2.843,00 bisognera versare esclusivamente

l’addizionale dell’1%.

Compilazione DM10

Esempio

Busta paga

PagheModalita operative

Guida alle Paghe1/200528

Page 28: RivistaGuidaAllePaghe

Il sistema della mensilizzazione del limite della retribuzione puo rendere necessario proce-

dere ad operazioni di conguaglio, a debito o a credito del lavoratore, degli importi dovuti a

titolo di contributo aggiuntivo. Le operazioni potranno essere effettuate, oltre che con la

denuncia relativa al mese di dicembre 2004 (scadenza 16/1/2005), anche con quella relativa

al mese di gennaio 2005 (scadenza 16/2/2005), utilizzando i codici appresso indicati:

Codici quadro B/C

Codici Significato Datore di lavoroM951 Cong. Contributo aggiuntivo 1% Generalita delle aziendeM952 Cong. Contributo aggiuntivo 1% Generalita delle aziende

Dirigenti ex InpdaiB981 Cong. Contributo aggiuntivo 1% Banche, enti pubblici creditiziX951 Cong. Contributo aggiuntivo 1% Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato S.p.a.X961 Cong. Contributo aggiuntivo 1% Ex fondo elettriciX971 Cong. Contributo aggiuntivo 1% Ex fondo telefoniciX981 Cong. Contributo aggiuntivo 1% Ex fondo autoferrotranvieriX991 Cong. Contributo aggiuntivo 1% Fondo per le abolite imposte di consumo

Si ipotizza il superamento del massimale annuale senza aver versato nei vari mesi il con-

tributo aggiuntivo dell’1%. La retribuzione eccedente il massimale ammonta a E 3.000,00.

Codici quadro D

Codici Significato Datore di lavoroL951 Rec. Contributo aggiuntivo 1% Generalita delle aziendeL954 Rec. Contributo aggiuntivo 1% Generalita delle aziende

Dirigenti ex InpdaiL981 Rec. Contributo aggiuntivo 1% Banche, enti pubblici creditiziL941 Rec. Contributo aggiuntivo 1% Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato S.p.a.L961 Rec. Contributo aggiuntivo 1% Ex fondo elettriciL971 Rec. Contributo aggiuntivo 1% Ex fondo telefoniciL980 Rec. Contributo aggiuntivo 1% Ex fondo autoferrotranvieriL991 Rec. Contributo aggiuntivo 1% Fondo per le abolite imposte di consumo

Mod. DM10

Esempio

Busta paga

PagheModalita operative

Guida alle Paghe1/2005 29

Page 29: RivistaGuidaAllePaghe

Si ipotizza il mancato superamento del massimale con versamento in qualche mese del

contributo aggiuntivo dell’1%. La retribuzione sulla quale si e versato il contributo non

dovuto ammonta ad E 3.500,00.

Ai fini delle operazioni di conguaglio si precisa che gli elementi variabili della retribuzione,

ove gli adempimenti contributivi vengano assolti con la denuncia del mese di gennaio 2005,

non incidono sulla determinazione del tetto 2004 di E 37.883,00.

Ai fini del regime contributivo, infatti, le componenti variabili vengono considerate retribu-

zione di gennaio 2005. Le operazioni di conguaglio, come illustrato con la citata circolare n.

298/1992, si rendono necessarie anche nel caso di rapporti di lavoro che si susseguono

nell’anno, ovvero nel caso di rapporti di lavoro simultanei.

Nel caso di diversi rapporti di lavoro che si succedono nell’anno, le retribuzioni percepite in

costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di

retribuzione pensionabile.

Pertanto, il dipendente e tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la prevista

certificazione Cud (o dichiarazione sostitutiva) delle retribuzioni gia percepite. I datori di

lavoro provvederanno al conguaglio a fine anno (ovvero nel mese in cui si risolve il rapporto

di lavoro) cumulando anche le retribuzioni relative al precedente (o ai precedenti rapporti di

Mod. DM10

Esempio

Busta paga

Mod. DM10

Incidenza elementivariabili della

retribuzione

PagheModalita operative

Guida alle Paghe1/200530

Page 30: RivistaGuidaAllePaghe

lavoro), tenendo conto di quanto gia trattenuto al lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo.

Nel caso di rapporti simultanei, in linea di massima, sara il datore di lavoro che corrisponde

la retribuzione piu elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, ad effettuare

le operazioni di conguaglio a debito o a credito del lavoratore stesso.

Qualora a dicembre 2004 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore, sara que-

st’ultimo a procedere all’eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle

certificazioni rilasciate dai lavoratori interessati.

Erogazioni liberali

L’art. 51, c. 2, lett. b) Tuir dispone che non concorrono a formare il reddito le erogazioni

liberali concesse in occasione di festivita o ricorrenze alla generalita o a categorie di dipen-

denti non superiori nel periodo di imposta a E 258,23.

Tale disposizione, a seguito della unificazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale,

trova applicazione anche ai fini della determinazione dell’imponibile previdenziale.

A fine anno, ove si renda necessario procedere ad operazioni di conguaglio, anche per

effetto di erogazioni effettuate da precedenti datori di lavoro, le stesse potranno essere

eseguite con la denuncia relativa al mese di dicembre 2004, ovvero con quella relativa al

mese di gennaio 2005.

I datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalita:

. porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia

la parte della erogazione eccedente il predetto importo di E 258,23 non assoggettata a

contribuzione

. provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contri-

buto a proprio carico trattenuta in misura inferiore.

Ove nel corso dell’anno l’erogazione in questione sia stata assoggettata a contribuzione i

datori di lavoro si atterrano alle seguenti modalita:

. porteranno in diminuzione della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denun-

cia l’importo della erogazione non imponibile fino al tetto di E 258,23 assoggettata a

contribuzione

. provvederanno a rimborsare al lavoratore la differenza dell’importo della quota del con-

tributo a proprio carico trattenuta in misura superiore.

Fringe benefit

L’art. 51, c. 3, Tuir stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il

valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore,

nel periodo di imposta, a E 258,23 e che, se il valore in questione e superiore a detto limite,

lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore

al predetto limite l’azienda dovra provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore

complessivo e non solo la quota eccedente. Per la determinazione del predetto limite si

dovra tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite di E 258,23, l’azienda che opera il

conguaglio provvedera al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da

essa erogati.

Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalita:

. porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia

l’importo dei fringe benefit dagli stessi corrisposti qualora, anche a seguito di cumulo con

quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a

Modalita

Modalita

PagheModalita operative

Guida alle Paghe1/2005 31

Page 31: RivistaGuidaAllePaghe

E 258,23 nel periodo d’imposta e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso

dell’anno

. provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contri-

buto a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno.

Prestiti ai dipendenti

Ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai

dipendenti (art. 51, c. 3, lett. b) Tuir) si deve assumere quale parametro di riferimento il

tasso ufficiale di riferimento (Tur) vigente al termine di ciascun anno.

Effetti delle operazioni societarie

Nelle ipotesi di operazioni societarie che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi

dell’art. 2112 c.c. e, nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio

dei contributi previdenziali dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante,

tenuto al rilascio della certificazione Cud, con riferimento alla retribuzione complessivamen-

te percepita nell’anno dal lavoratore, ancorche in parte erogata dal precedente datore di

lavoro, ivi incluse le quote retributive assoggettate al regime di decontribuzione, le eroga-

zioni liberali e i fringe benefit.

PagheModalita operative

Guida alle Paghe1/200532

Page 32: RivistaGuidaAllePaghe

Superbonus: il calcolo di convenienzaMassimo Brisciani Consulente del lavoro

Gli uffici paghe e amministrazione del personale sono alle prese in queste settimane con il

calcolo di convenienza del cosiddetto bonus per il differimento della pensione. La legge di

riforma del sistema pensionistico (legge n. 243/2004) ha previsto, infatti, per il periodo

2004-2007 un incentivo a favore di coloro che differiscono il pensionamento di anzianita.

L’incentivo consiste nel riconoscimento al lavoratore di un importo pari al 32,7% della

retribuzione lorda del lavoratore (33,7% oltre la prima fascia di retribuzione pensionabile

di E 37.883,00), cioe alla contribuzione normalmente destinata all’Inps per il finanziamento

della pensione. L’importo e completamente esente da prelievo contributivo e fiscale e si

aggiunge, quindi, al normale stipendio netto.

In alcuni casi il bonus determina un incremento netto dello stipendio che puo raggiungere il

50% e, quindi, puo apparire percio decisamente allettante, ma non sempre rappresenta la

scelta piu conveniente per il lavoratore.

La scelta del lavoratore di continuare il rapporto con normale versamento della contribuzio-

ne oppure con accesso al bonus e, sul piano del costo, del tutto indifferente: gli oneri sociali

non versati all’Inps sono pagati al lavoratore.

Tuttavia, il datore viene di norma coinvolto dal dipendente, il quale da una lato chiede di

conoscere gli effetti economici della scelta con simulazioni di calcolo della busta paga,

dall’altro vuole verificare la possibilita e la disponibilita del datore ad una terza soluzione,

alternativa alla semplice continuazione e al bonus: l’instaurazione di un nuovo rapporto di

lavoro, autonomo o subordinato, dopo l’accesso al pensionamento di anzianita.

Questo e il motivo per cui il datore di lavoro e chiamato a conoscere le regole del bonus e a

calcolarne la convenienza per il singolo lavoratore.

Campo di applicazione

L’opzione interessa coloro che hanno maturato o maturano nel periodo 2004-2007 i requisiti

per il pensionamento di anzianita.

Occorre innanzitutto considerare che l’opzione riguarda essenzialmente i lavoratori la cui

pensione sara calcolata interamente con il vecchio sistema retributivo: infatti, chi oggi

matura il diritto alla pensione d’anzianita - che si consegue in via ordinaria a 57 anni d’eta

con almeno 35 anni di contribuzione - puo far valere sicuramente al 31 dicembre 1995 oltre

18 anni di anzianita contributiva.

Questa considerazione e particolarmente rilevante per due ragioni:

. in primo luogo, perche con il sistema retributivo la misura della pensione dipende dalla

media retributiva degli ultimi 10 anni (ultimi 5 per la quota A, cioe per le anzianita maturate

fino al 31 dicembre 1992). A tal fine risulta quindi determinante la dinamica delle retribu-

zioni negli anni che precedono il pensionamento;

. in secondo luogo, perche il sistema retributivo ‘‘premia’’ l’anzianita contributiva, cioe il

numero di annualita di versamenti contributivi e non soltanto l’ammontare della contribu-

zione versata.

Ora, il lavoratore che abbia maturato il diritto alla pensione d’anzianita deve valutare con

attenzione tre percorsi alternativi:

Ricadutasul datore di lavoro

Lavoratori

Sistema di calcolo

Opzioni

PagheRiforma pensioni

Guida alle Paghe1/2005 33

Page 33: RivistaGuidaAllePaghe

. la prosecuzione del lavoro dipendente con normale contribuzione;

. il differimento della pensione con il ‘‘bonus’’, ma con rinuncia alla contribuzione;

. il pensionamento e lo svolgimento di attivita di lavoro, quando il datore di lavoro sia

disponibile ad instaurare un nuovo rapporto.

Prosecuzione dell’attivita di lavoro dipendente

Questa opzione presenta due vantaggi:

. consente di ‘‘incrementare’’ sensibilmente l’importo della pensione anche a retribuzione

costante. Per ogni anno in piu di contributi il lavoratore si garantira un maggior importo di

pensione pari al 2% della retribuzione pensionabile (o una percentuale decrescente oltre

la prima fascia). Se poi, come di norma avviene, lo stipendio aumenta nella fase finale

della carriera, egli avra la possibilita di elevare le medie retributive degli ultimi 10 anni e

degli ultimi 5 anni dalle quali dipende l’importo della rendita;

. permette di raggiungere i requisiti per il diritto al cumulo pieno tra pensione e reddito da

lavoro, ossia 40 anni di anzianita contributiva oppure 37 anni con 58 d’eta. In altre parole

un differimento anche breve del pensionamento con prosecuzione dei versamenti con-

tributivi garantisce al lavoratore di sommare la rendita all’eventuale reddito di lavoro

dipendente o autonomo senza alcuna decurtazione.

In sintesi questa scelta conviene a chi non ha ancora raggiunto la massima anzianita

contributiva e, in particolare, a coloro che prevedono un miglioramento dello stipendio,

con effetti positivi sulla media di riferimento per il calcolo della pensione. E’ il caso, ad

esempio, del lavoratore da poco promosso alla dirigenza, il quale, potendo contare per i

prossimi 3-5 anni su stipendi piu elevati ha tutto l’interesse a ‘‘correggere’’ la media retri-

butiva in vista di una pensione piu consistente.

La Tabella 1 mette a confronto la pensione calcolata al raggiungimento dei requisiti minimi,

con quella derivante dalla prosecuzione dell’attivita fino ai 37 anni di contribuzione e fino ai

40 anni di contribuzione; nei tre casi si ipotizza che la retribuzione media degli ultimi 10 anni

sia pari rispettivamente a E 30.000, E 33.000 e E 38.000.

Tabella 1 - La scelta di proseguire la contribuzione

57 anni d’eta + 35anni di contribuzione

59 anni d’eta + 37anni di contribuzione

62 anni d’eta + 40anni di contribuzione

Retribuzione mediaultimi 10 anni

30.000 33.000 38.000

Pensione lorda 21.000 24.420 30.400

Pensione netta 16.558 18.688 22.689

Incremento nettodella pensione

2.130 6.131

Come evidenziato la prosecuzione dell’attivita fino al raggiungimento della massima anzianita

contributiva e premiata con un sensibile incremento della pensione: il lavoratore rinuncia

temporaneamente alla pensione e ad un beneficio immediato di durata limitata (il bonus) in

vista di un beneficio futuro di carattere permanente (incremento di pensione).

Pure in assenza di previsioni di crescita della retribuzione, il differimento del pensionamento

fino a raggiungere almeno i 37 anni di contribuzione puo aver senso quando il lavoratore

intenda continuare a svolgere anche da pensionato un’attivita dipendente o autonoma. Infatti,

con tale anzianita di contribuzione (unitamente al requisito di 58 anni d’eta) egli si garantisce

alle regole attuali il diritto a sommare senza decurtazioni pensione e reddito da lavoro.

Incremento pensione

Cumulo futuro

Esempio

PagheRiforma pensioni

Guida alle Paghe1/200534

Page 34: RivistaGuidaAllePaghe

Va peraltro segnalato che la riforma gia prevede la progressiva eliminazione del divieto di

cumulo tra pensione e redditi da lavoro, da attuarsi entro 12 mesi tramite decreto legisla-

tivo: tuttavia, per coerenza con gli altri interventi deve ritenersi che la possibilita del cumulo

interessera solo coloro che accederanno alla pensione d’anzianita con i nuovi requisiti d’eta.

Differimento della pensione con il bonus

Se il lavoratore ha gia raggiunto l’anzianita contributiva massima e non prevede di poter

elevare in modo significativo la media retributiva (e, quindi, l’ammontare della pensione),

puo scegliere di rimanere al lavoro senza accreditare ulteriori contributi per la pensione.

E la nuova opportunita offerta dalla riforma del sistema previdenziale, che consente di

convertire le somme normalmente destinate alla contribuzione pensionistica in un importo

esentasse che si aggiunge direttamente allo stipendio netto. In tal caso la pensione rimane

‘‘congelata’’ al valore raggiunto al momento dell’opzione.

Nell’esempio sottoriportato si ipotizza il caso di un lavoratore con retribuzione annua lorda di

E 36.000 che opti per il bonus.

Tabella 2 - La scelta del bonus

Stipendio lordo 36.000,00

Bonus quota dipendente 8,89% 3.200,40

Bonus quota datore di lavoro 23,81% 8.571,60

Bonus totale 32,70% 11.772,00

Reddito complessivo (36.000-3.200,40) (A) 32.799,60

Deduzione 201,75

Reddito imponibile IRPEF 32.597,85

IRPEF lorda 8.625,33

Detrazioni 235,00

IRPEF netta (B) 8.390,33

Addizionale regionale 0,90% (C) 295,20

Bonus 32,70% (D) 11.772,00

Totale netto (A-B-C+D) 35.886,07

Stipendio netto ordinario senza bonus 24.114,07

Incremento netto 11.772,00

Incremento percentuale 48,82%

Ma e davvero sempre la scelta piu conveniente? In altre parole, dal momento che il lavo-

ratore ha deciso di rinviare il ritiro dal lavoro e di continuare a svolgere un’attivita remune-

rata, non gli conviene piuttosto accedere al pensionamento e cumulare alla pensione un

reddito di un lavoro dipendente o autonomo?

Pensionamento e svolgimento di attivita di lavoro

Se il lavoratore ha raggiunto i requisiti per potere cumulare interamente pensione e reddito

da lavoro e ha l’opportunita di proseguire l’attivita di lavoro, trova senz’altro piu conveniente

richiedere la pensione e sommare ad essa, ad esempio, un reddito di lavoro autonomo (di

Pensione congelata

Esempio

Reddito cumulato

PagheRiforma pensioni

Guida alle Paghe1/2005 35

Page 35: RivistaGuidaAllePaghe

collaborazione coordinata e continuativa, associazione in partecipazione o derivante da

attivita con partita Iva. In questo caso infatti l’importo netto annuo che ne risulta e decisa-

mente superiore allo stipendio con bonus.

La convenienza e tanto maggiore quanto piu elevato e l’importo della pensione maturata: in

tal caso, infatti, il cumulo permette di realizzare quasi un ‘‘raddoppio’’ del reddito.

Ipotizziamo che il nostro lavoratore acceda alla pensione e inizi un rapporto di collaborazione

coordinata e continuativa: realizzera un risultato netto annuo superiore rispetto a quello che

gli deriva dalla scelta del bonus (v. Tabella 3). Inoltre egli accantonera annualmente una

contribuzione pari al 15% dei suoi compensi presso la Gestione separata Inps dei lavoratori

autonomi, garantendosi il diritto ad un supplemento di pensione, che puo essere richiesto –

grazie alla riforma – dopo soli due anni (v. Tabella 4).

Tabella 3 - La scelta del cumulo

Pensione 30.400,00

Reddito da collaborazione 36.000,00

Reddito lordo (A) 66.400,00

Tratt. Contributiva 5% su E 36.000 (B) 1.800,00

Reddito complessivo 64.600,00

Deduzione —

Reddito imponibile IRPEF 64.600,00

IRPEF lorda 21.106,00

Detrazioni —

IRPEF netta (C) 21.106,00

Addizionale regionale 0,90% (D) 581,40

Totale netto (A-B-C-D) 42.912,60

Tabella 4 - Il supplemento di pensione

Accantonamento presso la Gestione separata Inps dei lavoratoriautonomi dopo 3 anni = E 36.000*15%*3 (*)

16.200,00

Supplemento lordo annuo (eta 61) 864,11

Totale lordo pensione + supplemento 31.264,11

IRPEF netta - 7.837,14

Addizionale regionale 0,90% - 281,38

Totale netto pensione + supplemento 23.145,59

(*) Non si tiene conto della rivalutazione annua del montante contributivo

Il confronto tra la scelta del bonus e quella del cumulo evidenzia il consistente vantaggio

economico della seconda sulla prima (v. Tabella 5).

A parita d’altre condizioni il vantaggio si riduce, ma permane, anche in caso di cumulo tra

pensione e reddito da lavoro dipendente. In questo caso infatti la trattenuta contributiva e

maggiore: in genere, l’8,89% contro il 5%; occorre pero considerare che anche il futuro

supplemento di pensione sara decisamente piu elevato, poiche il complessivo versamento

contributivo e pari al 32,70% contro il 15%.

Esempio

PagheRiforma pensioni

Guida alle Paghe1/200536

Page 36: RivistaGuidaAllePaghe

Tabella 5 - Raffronto

2005 2006 2007 2008 2009 2010

La scelta

del cumulo

pensione + reddito

co.co.co.

42.912,60 42.912,60 42.912,60

pensione +

supplemento

23.145,59 23.145,59 23.145,59

La scelta

del bonus

lavoro dipendente

+ bonus

35.886,07 35.886,07 35.886,07

pensione 22.689,40 22.689,40 22.689,40

differenza netta 7.026,53 7.026,53 7.026,53 456,19 456,19 456,19

Totale 22.448,15

Convenienza del bonus

Ma allora, quando e conveniente il bonus? Esso risulta conveniente se si verifica almeno

una delle seguenti condizioni:

. la retribuzione corrente e molto elevata ed e in linea con la media degli ultimi dieci anni )in tal caso la prosecuzione della contribuzione, calcolata su stipendi molto superiori alla

prima fascia di retribuzione pensionabile, genera un piccolo beneficio pensionistico. Al

contrario la scelta del bonus comporta un immediato e rilevante incremento netto dello

stipendio;

. e possibile stipulare un nuovo contratto di lavoro dopo il pensionamento ) solo se tale

possibilita sussiste puo risultare vantaggioso il pensionamento con successivo cumulo

(totale o parziale) tra pensione e reddito da lavoro.

Ruolo del datore di lavoro

Il datore di lavoro puo supportare il lavoratore nella scelta rappresentando gli scenari con

una tavola comparativa, ma dovra tener conto anche della concreta possibilita ed opportu-

nita per l’azienda di instaurare un nuovo rapporto qualora il dipendente decida di accedere al

pensionamento.

. il lavoratore che abbia raggiunto i requisiti per la pensione di anzianita (ma non quelli per la

pensione di vecchiaia) presenta la domanda del bonus all’Inps mediante modello LC7;

. l’Inps invia all’azienda l’attestazione del diritto all’esercizio del bonus (modello LC8). La

decorrenza del bonus e fissata dal mese successivo a quello di ricezione della domanda

da parte dell’Inps, se contestuale o successiva all’apertura di finestra di pensionamento

oppure dal mese di apertura della finestra se la domanda viene ricevuta entro la fine del

mese precedente quello di apertura della finestra stessa;

. il datore di lavoro interrompe il versamento all’Inps della contribuzione pensionistica in

riferimento al lavoratore che ha espresso l’opzione per il periodo di decorrenza del bene-

ficio e fino al 31 dicembre 2007, ovvero per il minor periodo collegato al compimento

dell’eta per il pensionamento di vecchiaia. L’importo dei contributi non versati va corri-

sposto interamente al lavoratore entro il mese successivo a quello cui si riferiscono i

contributi stessi. La somma da versare comprende la quota azienda e lavoratore della

contribuzione Ivs (compreso il contributo aggiuntivo 1% ex art. 3-ter, legge n. 438/92);

. il datore di lavoro continua a versare all’Inps la contribuzione non pensionistica, riportando

il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del modello DM10 con il codice

contribuzione 80 che ha il significato di ‘‘lavoratori esclusi dalla contribuzione IVS art. 1,

comma 12 della legge n. 243 del 2004’’, preceduto dal codice corrispondente alla qualifica

Condizioni

Scalettadegli adempimenti

PagheRiforma pensioni

Guida alle Paghe1/2005 37

Page 37: RivistaGuidaAllePaghe

del lavoratore e seguito dal quarto carattere ove richiesto. Dovranno essere compilate le

caselle ‘‘N. dipendenti’’, ‘‘N. giornate’’, ‘‘Retribuzioni’’ e ‘‘Somme a debito del datore di

lavoro’’. Qualora il datore di lavoro riceva la comunicazione e la certificazione dopo il

conseguimento al diritto al bonus, dovra procedere al recupero delle contribuzioni pen-

sionistiche gia versate, compreso il contributo aggiuntivo dell’1%, portandole a congua-

glio nel quadro D del modello DM10 con i codici di nuova istituzione:

– L801 avente il significato di ‘‘recupero contributi IVS per i lavoratori iscritti al F.P.L.D. e

alle evidenze contabili degli ex Enti pubblici creditizi, ex articolo 1, comma 12, della

legge n. 243/2004’’;

– L802 avente il significato di ‘‘recupero contribuzioni pensionistiche gia versate nei

confronti dei dirigenti ex INPDAI, ex articolo 1, comma 12, della legge n. 243/2004’’;

– L803 avente il significato di ‘‘recupero contributi IVS per i lavoratori iscritti agli ex Fondi

elettrici, telefonici e pubblici servizi di trasporto ed al Fondo volo, ex articolo 1, comma

12, della legge n. 243/2004’’.

1) Maturazione del requisito di pensionamento (eta + anzianita): settembre 2004

Finestra di accesso: gennaio 2005

Ricezione dell’opzione del lavoratore: entro il 31 dicembre 2004

Decorrenza dell’incentivo: gennaio 2005

Corresponsione dell’incentivo al lavoratore: entro febbraio 2005

2) Maturazione del requisito di pensionamento (eta + anzianita): settembre 2004

Finestra di accesso: gennaio 2005

Ricezione dell’opzione del lavoratore: entro il 28 febbraio 2005

Decorrenza dell’incentivo: marzo 2005

Corresponsione dell’incentivo al lavoratore: entro aprile 2005

Bonus in sintesi

Che cos’e il bonus pensioni? E un incentivo al differimento della pensione di anzianita. Illavoratore che rinvia il pensionamento riceve un importonetto pari alla contribuzione Ivs non versata all’Inps

Chi puo richiedere il bonus pensioni? I lavoratori con i requisiti per la pensione d’anzianita:– almeno 35 anni di contribuzione ed eta anagrafica di 57anni– oppure 38 anni di contribuzione

Quando scatta il diritto? Quando si apre la cosiddetta ‘‘finestra’’ cioe la prima decor-renza utile per la pensione d’anzianita

Come si richiede il bonus? Il lavoratore presenta una domanda all’Inps e ne da copia aldatore di lavoro. Il modulo si trova sul sito internet dell’Inps(www.inps.it)

Da quando decorre il bonus? Dal periodo di paga successivo alla presentazione della do-manda, purche si sia aperta la finestra di pensionamento

E sufficiente la domanda del lavoratoreaffinche il datore di lavoro versi il bonusal lavoratore?

No, il datore interrompe la contribuzione all’Inps e paga ilbonus al lavoratore dopo aver ricevuto la certificazione del-l’Inps sul diritto alla pensione

La scelta di rinvio della pensione e vin-colante per un periodo minimo?

No, in ogni momento fino a dicembre 2007 il lavoratore cheha scelto il bonus puo chiedere la pensione

Esempio

PagheRiforma pensioni

Guida alle Paghe1/200538

Page 38: RivistaGuidaAllePaghe

La gestione delle ferie annualiElisa Pau Consulente Cna Interpreta

Quanti giorni di ferie annuali spettano al lavoratore?

Quando devono essere fruite le ferie?

Quali sono le sanzioni per il datore di lavoro che non

permette la fruizione?

Quali sono gli aspetti contributivi?

E ancora possibile liquidare le ferie residue?

Alla luce delle recenti novita, si forniscono le istruzioni

operative sia per la ‘‘memorizzazione’’ delle ferie in base

all’anno di maturazione, al fine di individuare le scadenze

entro le quali si dovra programmare la fruizione delle

stesse, sia per la liquidazione delle ferie non godute nei

casi residui.

Maturazione e fruizione

La Costituzione (art. 36, c. 3) afferma che il diritto alle

ferie annuali retribuite e un diritto irrinunciabile di cui il

lavoratore deve fruire in modo possibilmente continuati-

vo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto

delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestato-

re di lavoro.

La durata del periodo minimo di ferie annuali e stata

recentemente definita dall’art. 10, D.Lgs. n. 66/2003 (co-

me modificato dal D.Lgs. n. 213/2004). A decorrere dal

29 aprile 2003, infatti, i lavoratori dipendenti hanno diritto

ad un periodo minimo annuale di ferie pari a quattro set-

timane. Tale periodo minimo deve essere fruito per al-

meno due settimane, consecutive su richiesta del lavo-

ratore, nel corso dell’anno di maturazione. La fruizione

delle ulteriori due settimane puo avvenire nei diciotto

mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Quest’ultima regola si applica dal 1º settembre 2004.

I contratti collettivi, tuttavia, possono prevedere condizio-

ni di fruizione diverse rispetto a quelle stabilite dalla leg-

ge. Cio significa che l’azienda che applica un determinato

contratto collettivo potrebbe dover riconoscere ai propri

dipendenti un periodo minimo di ferie annuali maggiore

rispetto alle quattro settimane.

Poiche l’obbligo di fruire delle ferie con la cadenza sopra

evidenziata riguarda esclusivamente il periodo minimo

legale, si puo concludere che per l’eventuale ulteriore

periodo feriale contrattualmente definito non esistano

vincoli particolari. Le parti potranno dunque concordare

che, nel caso in cui, ad esempio, il contratto collettivo

stabilisca la maturazione annuale di cinque settimane di

ferie, la fruizione della quinta settimana possa avvenire

anche oltre il diciottesimo mese successivo a quello del-

l’anno di maturazione.

La contrattazione collettiva potrebbe anche prevedere, in

quanto condizione di miglior favore, che la fruizione delle

quattro settimane minime legali debba avvenire entro

l’anno di maturazione. Cio in quanto la funzione delle

ferie annuali e quella di assicurare il recupero delle ener-

gie fisiche e psichiche da parte del lavoratore; funzione

che sarebbe compromessa se non avvenisse con perio-

dicita almeno annuale.

Il Ccnl Gomma – Plastica Confindustria, siglato in data 2

giugno 2004, all’articolo 16 stabilisce ad esempio che:

«come previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003, cosı

come modificato dal D.Lgs. n. 213/2004, il lavoratore ha

diritto al godimento di almeno 4 settimane di ferie nel-

l’anno feriale di maturazione».

Risulta dunque di estrema importanza verificare le dispo-

sizioni del contratto collettivo applicato all’azienda, al fine

di individuare con precisione la tempistica con cui deve

avvenire la fruizione del periodo feriale.

Procedure del personaleSvolgimento del rapporto

Guida alle Paghe1/2005 39

Page 39: RivistaGuidaAllePaghe

Sanzioni applicabili al datore di lavoro

Il datore di lavoro che non riconosca quattro settimane di

ferie all’anno o che, pur riconoscendole, non ne permetta

la fruizione nell’anno di maturazione per almeno due set-

timane, e soggetto alla sanzione amministrativa da E 130

a E 780 per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si

riferisca la sanzione.

Le sanzioni citate sono applicabili per le infrazioni com-

messe a decorrere dal 1º settembre 2004.

Per tale motivo, in relazione all’anno 2004, e sufficiente

permettere la fruizione di almeno una settimana di ferie

maturate nell’anno stesso.

A partire dal 1º gennaio 2005, invece, i datori di lavoro

dovranno programmare le ferie in modo tale che almeno

due settimane siano imputabili al medesimo anno.

Liquidazione delle ferie non godute

Il piu volte citato periodo minimo di quattro settimane di

ferie annuali non puo essere sostituito dalla relativa in-

dennita per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione

del rapporto (art. 10, c. 2, D.Lgs. n. 66/2003). Pertanto, il

datore di lavoro deve programmare l’attivita produttiva in

modo tale che i dipendenti possano effettivamente fruire

delle ferie maturate, in base alla tempistica sopra analiz-

zata (2 settimane nell’anno, ulteriori 2 settimane nei suc-

cessivi 18 mesi).

Il divieto di indennizzare le ferie non godute e in vigore

dal 29 aprile 2003. Risulta dunque evidente che le ferie

maturate e non godute nel periodo precedente tale data

possono ancora essere legittimamente liquidate.

Versamento dei contributi

L’Inps sottolinea che le nuove disposizioni circoscrivono

la possibilita di ricorrere, da parte dei datori di lavoro, alla

c.d. monetizzazione dei periodi di ferie non goduti, ormai

possibile solo con riferimento ai periodi che residuano

una volta avvenuta la fruizione effettiva delle 4 settimane

minime annuali indicate nel decreto. L’Istituto sembra

dunque sostenere che, nel caso in cui la contrattazione

collettiva stabilisca un periodo minimo di ferie annuali

superiore alle quattro settimane, solo i periodi che ecce-

dono queste ultime possono essere indennizzati in caso

di mancata fruizione.

Pertanto, nella generalita dei casi i contributi devono es-

sere trattenuti nel mese in cui le ferie vengono effettiva-

mente godute.

Al contrario, con riferimento sia ai periodi che eccedono

le quattro settimane minime, sia alle ferie residue matu-

rate fino al 29 aprile 2003, i contributi devono essere

versati:

. entro i diciotto mesi successivi all’anno di maturazione

delle stesse;

. ovvero, entro la scadenza stabilita dai contratti collettivi

per la fruizione delle ferie maturate.

Si sottolinea che il versamento dei contributi per le ferie

non godute maturate nell’anno 2003, deve avvenire en-

tro i diciotto mesi successivi al termine dell’anno di ma-

turazione, anche se per le stesse non e stata riconosciuta

l’indennita sostitutiva. Il lavoratore ha infatti diritto a chie-

dere di fruire delle ferie maturate anche successivamen-

te a tale termine. In tal caso, il datore di lavoro che versa i

contributi anticipando la quota a carico del lavoratore,

potra recuperare i contributi gia versati solo quando il

dipendente effettivamente fruira delle ferie.

Gestione delle ferie residue

A fronte delle novita sopra esposte, il datore di lavoro

deve procedere, gia dall’anno in corso, a programmare

la fruizione delle ferie in modo tale da soddisfare la tem-

Procedure del personaleSvolgimento del rapporto

Guida alle Paghe1/200540

Page 40: RivistaGuidaAllePaghe

pistica di legge e provvedere al contempo al pagamento

dei contributi in base alle disposizioni dell’Inps. Per tale

motivo, e utile procedere nel modo che segue:

. entro giugno 2005: attribuire agli anni 2003 e preceden-

ti le ferie fruite fino a tale mese. In quest’ultimo, infatti,

scade il termine per l’adempimento contributivo relati-

vo alle ferie maturate nel 2003;

. da luglio 2005 a dicembre 2005: programmare la frui-

zione di almeno due settimane di ferie maturate nel

corso dell’anno.

Nel caso in cui uno o piu dipendenti fruiscano delle quat-

tro settimane di ferie annuali entro giugno 2005, sara

opportuno imputare all’anno 2005 almeno due di tali set-

timane. Cio in quanto si ipotizza che, nei restanti mesi

(luglio – dicembre 2005), difficilmente il dipendente fruira

di ulteriori due settimane di ferie. Pertanto, se le quattro

settimane fruite entro giugno 2005 sono state imputate

ad anni precedenti, il datore di lavoro, a fine anno, risul-

tera inadempiente e potenzialmente sanzionabile.

Esempio 1

Ferie maturate nell’anno 2003: 26 giorni

Ferie 2003 fruite al 30/6/2005: 20 giorni

Ferie 2003 residue: 6 giorni

Retribuzione mese giugno 2005: E 1.240,35

Giorni lavorativi mese giugno 2005: 22

Busta paga (solo con riferimento agli aspetti contributivi)

CODICE DESCRIZIONE QUANTITA VALORE BASE COMPETENZE TRATTENUTE

StipendioIndennita sostitutiva ferieContributi c/dip. ind sost. ferie

226

56,3795456,37954

1.240,35338,28 338,28

30,04

IMP. PREVIDENZIALE CTR. PREVIDENZ. IMP. IVS AGGIUNT. CTR. AGG. IVS IMP. ALTRI CTR. ALTRI TOT. CTR. PREVID.

1.578 140,28

N.B. nell’esempio si e ipotizzato che il datore di lavoro versi i contributi anticipando la quota a carico del dipendente.

Quest’ultimo paghera pertanto i contributi solo su E 1.240,00. Il suo imponibile fiscale lordo e infatti pari a E 1.130,11

(=1.240,35 – 140,28 + 30,04).

Esempio 2

Si ipotizza che il dipendente di cui sopra fruisca dei 6 giorni residui di ferie anno 2003 nel mese di ottobre 2005.

Ferie 2003 residue: 6 giorni

Retribuzione mese ottobre 2005: E 1.240,35

Giorni lavorativi mese ottobre 2005: 21

Busta paga (solo con riferimento agli aspetti contributivi)

CODICE DESCRIZIONE QUANTITA VALORE BASE COMPETENZE TRATTENUTE

StipendioFerie godute

156

56,3795456,37954

845,69338,28 338,28

IMP. PREVIDENZIALE CTR. PREVIDENZ. IMP. IVS AGGIUNT. CTR. AGG. IVS IMP. ALTRI CTR. ALTRI TOT. CTR. PREVID.

1.184 105,26

Procedure del personaleSvolgimento del rapporto

Guida alle Paghe1/2005 41

Page 41: RivistaGuidaAllePaghe

Il prestito al dipendenteAndrea Barone Responsabile Analisi normativa prodotti software WKI - Area Lavoro

Come si concede un prestito?

Come si determinano gli imponibili fiscale

e contributivo?

Come si effettua il conguaglio?

Le modalita di richiesta e di concessione di un prestito

variano, ovviamente, da azienda a azienda. Tuttavia e

possibile ipotizzare il seguente flusso operativo:

. il lavoratore dipendente compila la domanda di prestito

in ogni sua parte (cfr. pag. 46);

. il lavoratore consegna la domanda all’ufficio preposto;

. la domanda viene vagliata e l’ufficio competente comu-

nica al lavoratore l’esito della domanda;

. in caso di accoglimento della domanda, il datore di

lavoro:

– procede all’erogazione del prestito secondo le indi-

cazioni del richiedente;

– trattiene le singole rate dallo stipendio del dipendente.

Imponibile fiscale

Sulla base della vecchia disciplina del Tuir, valida fino al 31

dicembre 1999, si assumeva come reddito imponibile il

50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato

al tasso ufficiale di sconto (che dal 1º gennaio 1999 e

diventato tasso ufficiale di riferimento) vigente al momen-

to della concessione del prestito e l’importo degli interessi

calcolato sulla base dell’effettivo tasso applicato.

Il D.Lgs. n. 505/1999 ha modificato in parte la disciplina,

stabilendo che a partire dal 1º gennaio 2000 il tasso uffi-

ciale di riferimento (Tur) da prendere in considerazione e

quello vigente alla fine di ciascun anno.

Nel caso in cui il tasso effettivamente applicato dal dato-

re di lavoro sia pari o superiore al Tur vigente al termine di

ciascun anno, viene ovviamente a mancare il reddito da

sottoporre a prelievo.

Il Ministero delle finanze (circ. n. 98/2000), ha specificato

che la nuova disposizione si rende applicabile con riferi-

mento alle rate del prestito che scadono a partire dal 1º

gennaio 2000, anche se relative a contratti stipulati ante-

riormente, purche successivi al 31 dicembre 1996.

Imponibile = 50% * (Interessi calcolati al Tur vigente al

termine di ciascun anno – Interessi calco-

lati al tasso praticato)

E importante sottolineare che nel caso in cui il valore,

Compilazione DM 10/2 (si ipotizza un solo dipendente)

Al fine di recuperare i contributi gia versati su E 338,29 (pari a E 111), il datore di lavoro dovra compilare il modello

DM 10/2 nel seguente modo:

Procedure del personaleSvolgimento del rapporto

Guida alle Paghe1/200542

Page 42: RivistaGuidaAllePaghe

come sopra determinato, non superi nel periodo d’impo-

sta l’importo di E 258,23, lo stesso non concorre a for-

mare il reddito di lavoro dipendente. In caso contrario, al

superamento della suddetta soglia, l’intero importo deve

essere sottoposto a tassazione.

Nella determinazione del tetto di esenzione, il sostituto

d’imposta deve includere l’importo di ulteriori fringe bene-

fits concessi al lavoratore nel corso del periodo d’imposta.

Momento impositivoL’importo cosı determinato deve essere assoggettato a

tassazione alla fonte al momento del pagamento delle

singole rate, come risulta dal relativo piano di ammorta-

mento, facendo riferimento al Tur vigente alla data del 31

dicembre dell’anno precedente, salvo effettuare il con-

guaglio di fine anno tenendo conto del Tur vigente al

termine del periodo d’imposta.

Considerato che il tasso ufficiale di riferimento potrebbe

non essere ancora noto al sostituto d’imposta all’atto

delle operazioni di conguaglio di fine anno, bisogna prov-

visoriamente fare riferimento all’ultimo tasso conosciuto.

Attenzione: Per le rate di un prestito che scadono nel-

l’anno 2004, si deve fare riferimento al Tur vigente alla

data del 31dicembre 2003, che e pari al 2%. In sede di

conguaglio di fine anno si dovra applicare il tasso ufficiale

di riferimento in vigore al 31 dicembre 2004.

Tipologie di prestito

La disciplina del trattamento fiscale dei prestiti concessi

al dipendente da parte del datore di lavoro (art. 51, c. 4,

Tuir) si applica:

. a tutte le forme di finanziamento comunque erogate

dal datore di lavoro, indipendentemente dalla loro du-

rata e dalla valuta utilizzata;

. ai finanziamenti concessi da terzi con i quali il datore di

lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni, anche in

assenza di specifici oneri da parte del datore di lavoro.

Pertanto, a puro titolo di esempio, rientrano nella disci-

plina in oggetto i prestiti concessi sotto forma di scoperto

di conto corrente, di mutuo ipotecario e di cessione dello

stipendio.

EsclusioniSono invece esclusi dal campo di applicazione della pre-

detta disciplina:

. i prestiti stipulati anteriormente al 1º gennaio 1997, per

i quali resta in vigore, ai fini della determinazione del

reddito di lavoro dipendente, il criterio del costo speci-

fico;

. i prestiti di durata inferiore ai 12 mesi concessi, a se-

guito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipen-

denti in contratto di solidarieta o in Cassa integrazione

guadagni (sia pure non ancora autorizzata dall’Inps, fer-

mo restando che e comunque necessaria la convalida,

anche successiva, da parte dell’Istituto);

. i prestiti concessi ai dipendenti vittime dell’usura ai

sensi della legge n. 108/1996;

. i prestiti concessi ai dipendenti ammessi a fruire delle

erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguiti a

rifiuto opposto a richieste estorsive (D.L. n. 419/1991,

convertito nella legge n. 172/1992);

. gli acconti e le anticipazioni della retribuzione.

Il Ministero delle finanze (circ. n. 326/1997) ha chiarito

che non rientrano nella disciplina in questione le dilazioni

di pagamento previste per beni ceduti o servizi prestati

dal datore di lavoro.

Analogamente, possono essere considerati sussidi che

non concorrono alla formazione del reddito di lavoro di-

pendente anche alcuni piccoli prestiti di breve durata,

cioe inferiori al periodo d’imposta, quali quelli che il da-

tore di lavoro concede per far fronte a esigenze di sem-

plificazione della propria gestione, come per esempio

l’anticipo delle imposte dovute dal dipendente, compre-

se quelle dovute in sede di assistenza fiscale.

Casi particolari

Prestiti in valuta esteraAi fini della determinazione del reddito imponibile occorre

mettere a confronto gli interessi calcolati al predetto tas-

so di riferimento e quelli calcolati al tasso di interesse

effettivamente praticato, effettuando la conversione in

euro sulla base del rapporto di cambio vigente alla data

di scadenza delle singole rate del prestito.

Prestiti a tasso variabilell prelievo alla fonte deve essere effettuato alla scadenza

delle singole rate di ammortamento, tenendo conto an-

che delle variazioni subite dal tasso di interesse inizial-

mente applicato.

Prestiti a tasso zeroIl calcolo dell’importo da assoggettare a tassazione deve

essere effettuato alle scadenze delle singole rate di am-

mortamento della quota capitale, secondo quanto gia

precisato.

Procedure del personaleSvolgimento del rapporto

Guida alle Paghe1/2005 43

Page 43: RivistaGuidaAllePaghe

Restituzione del capitale in un’unica soluzioneoltre il periodo d’impostaIl benefit deve essere sottoposto a tassazione per la

parte che interessa il periodo d’imposta in corso, in sede

di conguaglio di fine anno.

Cessazione del rapporto di lavoro in corso d’annoIn tal caso le rate residue vengono trattenute in un’unica

soluzione applicando il Tuir vigente alla data della cessa-

zione del rapporto di lavoro.

Imponibile previdenziale

Sulla base del principio di armonizzazione delle basi im-

ponibili fiscale e previdenziale, lo stesso reddito imponi-

bile, calcolato con le modalita appena esposte, deve es-

sere utilizzato per il versamento dei contributi previden-

ziali e assistenziali obbligatori per legge.

Esempio

Ammontare del prestito: E 40.000

Durata del prestito: 4 anni

Periodicita della rata: mensile (ammortamento a rate costanti)

Tasso di interesse annuo applicato dal datore di lavoro (tasso agevolato): 0,50%

Importo della rata mensile: E 841,87

Tur vigente al 31/12 dell’anno precedente: 2,00%

A B C

Numero Rata MeseQuota interessi

calcolati al tasso praticato(0,50%)

Quota interessi calcolati al Turvigente al 31/12 anno

precedente (2,00%)

Quota interessi checostituiscono reddito

(B – A) � 50%

1 Gennaio 16,67 66,67 25,00

2 Febbraio 16,32 65,33 24,51

3 Marzo 15,98 63,99 24,01

4 Aprile 15,63 62,65 23,51

5 Maggio 15,29 61,31 23,01

6 Giugno 14,95 59,97 22,51

7 Luglio 14,60 58,62 22,01

8 Agosto 14,26 57,27 21,51

9 Settembre 13,91 55,92 21,01

10 Ottobre 13,57 54,57 20,50

11 Novembre 13,22 53,21 20,00

12 Dicembre 12,88 51,86 19,49

Totali 177,28 711,37 267,07

Secondo l’esempio, nel mese di gennaio l’imponibile dovra essere maggiorato di un importo pari a E 25,00, nel mese

di febbraio di un importo pari a E 24,51 e cosı via.

Procedure del personaleSvolgimento del rapporto

Guida alle Paghe1/200544

Page 44: RivistaGuidaAllePaghe

Conguaglio di fine anno

Nell’ipotesi in cui il Tur al 31/12 dell’anno in corso rimanga

invariato rispetto a quello dell’anno precedente, il valore

complessivo del benefit sottoposto a tassazione risultera

essere pari a E 267,07 (cfr. l’esempio pag. precedente).

Pertanto, nel cedolino di conguaglio l’ulteriore quota in-

teressi imponibile risultera essere pari a E 19,49.

Nel caso in cui il Tur al 31/12 dell’anno in corso subisca

una variazione in aumento rispetto a quello utilizzato nei

singoli periodi di paga (ad esempio un aumento dal 2% al

2,5%), in sede di conguaglio di fine anno si dovra proce-

dere al ricalcalo della quota complessiva di interessi co-

stituente reddito da lavoro dipendente.

Nel cedolino di conguaglio occorrera incrementare l’im-

ponibile di un’ulteriore quota interessi pari a E 108,90

(356,48 – 247,58) dove:

. E 356,48 e la quota interessi imponibile nell’anno con-

siderato

. E 247,58 rappresenta la quota interessi gia tassata nel

periodo gennaio – novembre.

Anche in caso di variazione in diminuzione del Tur bisognera

procedere alla rideterminazione della quota interessi tassa-

bile nell’anno e alla conseguente correzione degli imponibili.

Busta paga - Gennaio 2004

ACalcolo del benefit effettivo

B C D

NumeroRata

MeseQuota interessi

gia tassata

Quota interessicalcolati al tassopraticato (0,50%)

Quota interessicalcolati al Tur vigenteal 31/12 anno in corso

(2,50%)

Quota interessi checostituiscono reddito

(C – B ) x 50%

1 Gennaio 25,00 16,67 83,33 33,33

2 Febbraio 24,51 16,32 81,68 32,68

3 Marzo 24,01 15,98 80,02 32,02

4 Aprile 23,51 15,63 78,37 31,37

5 Maggio 23,01 15,29 76,70 30,71

6 Giugno 22,51 14,95 75,04 30,05

7 Luglio 22,01 14,60 73,37 29,39

8 Agosto 21,51 14,26 71,69 28,72

9 Settembre 21,01 13,91 70,02 28,06

10 Ottobre 20,50 13,57 68,34 27,39

11 Novembre 20,00 13,22 66,65 26,72

12 Dicembre - 12,88 64,96 26,04

Totali 247,58 177,28 890,17 356,48

Procedure del personaleSvolgimento del rapporto

Guida alle Paghe1/2005 45

Page 45: RivistaGuidaAllePaghe

Domanda di prestito

Il/la sottoscritto/a____________ _____________________ Matricola aziendale____________ Nato/a il ___/___/___–

A ________________________________________ Provincia ____ Codice Fiscale ___________________________

Residente a ________________________________ Provincia ____ Via _____________________________________

CAP _________ Tel ___/_______________________ Dipendente della Ditta ‘‘Alfa Omega S.p.A.’’

chiede

un prestito di E _____________________ alle condizioni previste dal Regolamento aziendale per la concessione di

prestiti ai dipendenti che il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare in ogni sua parte. All’uopo il sottoscritto

dichiara:

che il prestito richiesto occorre per __________________________________ (indicare i motivi)

che il prestito verra restituito con rate mensili di uguale importo mediante ritenuta operata sul proprio stipendio

dal datore di lavoro.

Il sottoscritto, ora per allora ed a tutti gli effetti di legge, autorizza il datore di lavoro ‘‘Alfa Omega S.p.A.’’ a trattenere

l’importo del residuo debito in unica soluzione sull’ammontare del trattamento di fine rapporto maturato a proprio

favore nel caso in cui il proprio rapporto di lavoro cessi prima dell’estinzione totale del prestito.

Il pagamento del prestito dovra essere effettuato, ai sensi dell’art. ___ del Regolamento aziendale, mediante accredito

presso la Banca ________________________________________________________ Agenzia n. _________ di

__________________________________________________________________.

A tal fine il sottoscritto comunica le coordinate bancarie rilevate dall’estratto conto:

CIN _____ cod. ABI ______ cod. CAB _________ N. conto corrente _________________________.

DATA: _____________ FIRMA: ________________________

Il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli del Regolamento aziendale per

la concessione di prestiti ai dipendenti:

art. ___ (tasso di interesse dei prestiti); art. ____ (scadenza delle rate); art. ____ (estinzione del debito in caso di

cessazione del rapporto di lavoro).

DATA: ____________ FIRMA: ________________________

Procedure del personaleSvolgimento del rapporto

Guida alle Paghe1/200546

Page 46: RivistaGuidaAllePaghe

L’incentivo all’esodoMaria Rosa Gheido e Alfredo Casotti Consulenti del lavoro

Quali somme possono essere considerate

incentivo all’esodo?

L’incentivo all’esodo e soggetto a un regime fiscale

agevolato?

E previsto un regime di imponibilita contributiva?

Per ‘‘incentivo all’esodo’’ si intende quanto il datore di

lavoro eroga in occasione della cessazione del rapporto di

lavoro, in eccedenza alle normali competenze comunque

spettanti, allo scopo di indurre il lavoratore ad anticipare

la risoluzione del rapporto di lavoro rispetto alla sua na-

turale scadenza.

Le somme erogate al dipendente all’atto della cessazio-

ne del rapporto di lavoro sono, normalmente, soggette a

tassazione separata, ai sensi dell’articolo 17 del Tuir.

Per le somme aggiuntive corrisposte a titolo di incentivo

all’esodo e prevista una agevolazione fiscale corrispon-

dente alla meta dell’aliquota applicata per la tassazione

del Tfr.

L’agevolazione non e, pero, generalizzata, e richiede la

realizzazione delle seguenti condizioni:

. i lavoratori devono avere superato i 55 anni, se uomini,

e i 50 se donne;

. la cessazione anticipata del rapporto di lavoro deve

essere concordata ed e causa della maggiore erogazio-

ne;

. l’offerta del datore di lavoro deve essere rivolta alla

generalita dei dipendenti o a categorie di essi pur se

accettata anche da uno solo dei destinatari (il Min. fin.

con circ. n. 188/1998 considera quali categorie omoge-

nee ‘‘tutti i dipendenti di un certo tipo’’).

Natura dell’erogazione

In dottrina e in giurisprudenza si e discusso se le somme

erogate nell’ambito di un accordo transattivo, come e

l’incentivo all’esodo, potessero essere considerate ero-

gate in dipendenza del rapporto di lavoro; cio al fine di

stabilire se dovessero o meno essere assoggettate a

contribuzione.

Il problema si poneva in particolare con riferimento alla

transazione novativa, com’e noto disciplinata all’art. 1965

c.c. che prevede la fattispecie della transazione semplice

(c. 1) e quella della transazione novativa (c. 2).

La transazione semplice si ravvisa nel contratto con il

quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongo-

no fine a una lite gia cominciata o prevengono una lite

che puo sorgere fra loro. La transazione novativa si veri-

fica, invece, quando con reciproche concessioni si crea-

no, si modificano o si estinguono anche rapporti diversi

da quello che ha formato oggetto della pretesa e della

contestazione delle parti.

Quindi la fattispecie transattiva estingue la preesistente

situazione controversa e la sostituisce con una nuova

situazione giuridica che porta con se autonome obbliga-

zioni seppur connessa con il rapporto originario che non e

causa dell’accordo transattivo.

E innegabile che le somme corrisposte per incentivare le

dimissioni del lavoratore sono strettamente connesse al

rapporto di lavoro e, in quanto tali, soggette a tassazione

anche se con il piu favorevole regime della tassazione

separata.

In questo senso, la Cassazione n. 15660/2004 ha recen-

temente ribadito l’assoggettabilita delle somme corri-

sposte dal datore di lavoro come incentivo alle dimissio-

ni anticipate del dipendente, precisando che le stesse,

non avendo natura liberale ne eccezionale, costituisco-

no reddito imponibile da lavoro dipendente e non pos-

sono pertanto essere esentate dall’imposta. Secondo la

Suprema Corte, gli incentivi all’esodo, in particolare,

non possono essere considerati, e quindi trattati ai fini

fiscali, alla stregua di sussidi occasionali, in quanto co-

stituiscono delle somme corrisposte dal datore di lavo-

ro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come

incentivo alle dimissioni del dipendente, che presup-

pongono il consenso del lavoratore alla risoluzione anti-

cipata del rapporto.

Le suddette somme, pertanto, non rientrando nell’esen-

zione, sono soggette a tassazione separata, essendo in

diretta e immediata correlazione con la cessazione del

rapporto di lavoro dipendente.

Procedure del personaleCessazione del rapporto

Guida alle Paghe1/2005 47

Page 47: RivistaGuidaAllePaghe

Regime fiscale

Fiscalmente rilevano gli articoli 17, c. 1, lett. a) del Tuir

1. L’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

a) trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del

codice civile e indennita equipollenti, comunque denomina-

te, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipenden-

te, compresi quelli contemplati alle lettere a) d) e g) del

comma primo dell’articolo 50, anche nelle ipotesi di cui

all’art. 2122 del codice civile; altre indennita e somme per-

cepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei

predetti rapporti, compresa l’indennita di preavviso, le som-

me risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attri-

buite a fronte dell’obbligo di non concorrenza ai sensi del-

l’articolo 2125 del codice civile nonche le somme e i valori

comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute,

anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure

esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorita giudiziaria

o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;

e piu in particolare, l’articolo 19, c. 4-bis dello stesso Tuir

4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessa-

zione del rapporto al fine di incentivare l’esodo dei lavora-

tori che abbiano superato l’eta di 50 anni se donne e di 55

anni se uomini, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a),

l’imposta si applica con l’aliquota pari alla meta di quella

applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto

e delle altre indennita e somme indicate alla richiamata

lettera a) del comma 1 dell’articolo 17.

Tale norma, rappresenta uno dei casi per i quali la base

imponibile ai fini fiscali diverge da quella assunta ai fini

contributivi. Per quanto attiene l’aspetto fiscale si puo con-

cludere che sulle somme aggiuntive corrisposte in occa-

sione della cessazione del rapporto al fine di incentivare

l’esodo dei lavoratori si applica la tassazione separata, cosı

come regolata dai gia citati articoli 17 e 19 del Tuir.

In particolare, qualora le somme siano erogate per incen-

tivare l’esodo di lavoratori che abbiano superato l’eta di

55 anni, se uomini e 50 anni, se donne, l’imposta si

applica con l’aliquota pari alla meta di quella applicata

per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle

altre indennita e somme.

Cio a condizione che:

. la cessazione anticipata del rapporto sia concordata;

. in relazione all’accordo siano offerte al dipendente

maggiori somme rispetto a quanto avrebbe normal-

mente maturato a titolo di Tfr.

La riduzione dell’aliquota non scatta, quindi, con la sem-

plice cessazione del rapporto da parte di un soggetto che

possiede i requisiti di eta previsti dalla norma.

Il Ministero delle finanze (circ. n. 326/1997) ha precisato

che e necessario che l’offerta del datore di lavoro a corri-

spondere maggiori somme, in funzione di detta cessa-

zione anticipata, sia rivolta alla generalita dei dipendenti o

a categorie di essi in possesso dei requisiti previsti dalla

norma, anche se poi di fatto l’incentivo venga utilizzato

da uno soltanto dei destinatari dell’offerta.

E appena il caso di sottolineare, comunque, che l’aliquota

agevolata si applica soltanto sulle somme aggiuntive e

non su tutte le somme corrisposte in occasione della

cessazione del rapporto.

Regime contributivo

Con l’entrata in vigore del D.Lgs n. 314/1997 la questione

dell’assoggettamento a contribuzione delle somme ero-

gate a titolo transattivo si pone in modo differente a

seconda che tali somme siano erogate in occasione della

cessazione del rapporto o ineriscano allo svolgimento del

rapporto stesso. In particolare, sono escluse dalla base

imponibile ai fini contributivi:

. le somme corrisposte a titolo di Tfr;

. le somme corrisposte in occasione della cessazione

del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei

lavoratori, nonche quelle la cui erogazione trae origine

dalla predetta cessazione, fatta salva l’imponibilita del-

l’indennita sostitutiva del preavviso.

La disciplina previgente escludeva dalla contribuzione

esclusivamente le somme corrisposte in occasione della

cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare

l’esodo. La nuova disposizione (art. 6, D.Lgs. n. 314/

1997) amplia il campo della esclusione estendendolo alle

altre somme la cui erogazione trae origine dalla cessazio-

ne del lavoro proprio nell’intento di eliminare gli effetti

distorsivi sulla base imponibile e pensionabile. Sono,

quindi, state ricomprese nella fattispecie:

. le somme corrisposte nei casi di prepensionamento;

. le somme erogate in caso di cessazione anticipata del

rapporto di lavoro a tempo indeterminato laddove la di-

sciplina contrattuale o legale ponga al datore di lavoro

limitazioni al potere di recesso individuale e, quindi, se-

gnatamente nelle ipotesi di rapporto di lavoro assistite

dal regime di stabilita (legge n. 604/1966 e succ. mod.);

. le somme erogate per cessazione del rapporto di lavo-

ro a termine prima della scadenza di questo;

. le somme corrisposte allo scopo di attuare riduzioni di

personale attraverso licenziamenti collettivi.

A differenza, quindi, del regime fiscale, le somme eroga-

te per anticipare la risoluzione del rapporto di lavoro sono

escluse dalla base imponibile assunta a calcolo dei con-

tributi previdenziali ed assistenziali.

Procedure del personaleCessazione del rapporto

Guida alle Paghe1/200548

Page 48: RivistaGuidaAllePaghe

L’esclusione si estende a tutte le somme che traggono

origine dalla cessazione del rapporto di lavoro, di modo

che tali somme non possono, nemmeno, entrare nella

base per il calcolo del trattamento pensionistico, come

poteva ben accadere a fronte di indennita aggiuntive al

Tfr, talvolta di rilevante importo.

Sono, invece, imponibili, le somme che non traggono

origine dalla cessazione del rapporto, ma la cui erogazio-

ne e temporalmente collegata a tale evento, quali i ratei

di mensilita aggiuntive, ecc.

E confermata l’imponibilita dell’indennita sostitutiva del

preavviso, fin qui oggetto di dottrina e giurisprudenza

difforme che e, ora, chiaramente soggetta a contributi

ogni qualvolta la legge o il contratto ne preveda l’eroga-

zione, la cui contribuzione verra attribuita alle mensilita

alle quali l’indennita si riferisce.

Si puo agevolmente concludere che l’esclusione dalla

contribuzione delle somme erogate a titolo di incentivo

all’esodo trae origine dalla cessazione del lavoro ed e

finalizzata ad eliminare gli effetti distorsivi sulla base im-

ponibile e pensionabile che, precedentemente, poteva

essere determinata da somme erogate, allo scopo,

‘‘una tantum’’ in occasione della cessazione del rapporto

di lavoro. Conseguentemente dal 1º gennaio 1998 rien-

trano nella esclusione, oltre le incentivazioni all’esodo nel

senso gia specificato, tutte quelle forme di erogazione

prive di uno specifico titolo retributivo, corrisposte in se-

de di risoluzione di rapporto di lavoro - anche se non

sottoposto a limitazioni sotto il profilo della libera recedi-

bilita da parte del datore di lavoro - e la cui funzione

desumibile dalla volonta contrattuale o dall’atteggiarsi

delle parti sia riconducibile a quella di agevolare lo scio-

glimento del rapporto.

L’esclusione non si estende, quindi, a premi o gratifiche

contrattualmente previste rispetto alle quali la risoluzione

del rapporto si pone solo come momento temporale del-

l’erogazione e non come fatto generatore di essa.

Un particolare incentivo

Una particolare forma di incentivazione e stata introdotta,

nel settore del credito, dall’art. 59, c. 3 della legge n. 449/

1997. Il regolamento di attuazione, approvato con D.M.

n. 158/2000, ha previsto due interventi per favorire l’eso-

do dei lavoratori:

. una indennita da erogare, anche ratealmente, in con-

formita alle norme del Tuir, nel rispetto dei requisiti di

eta (art. 19);

. forme di sostegno al reddito, comprensive della contri-

buzione figurativa, erogabili, in soluzione unica o men-

silmente, a lavoratori vicini alla maturazione del diritto a

pensione a carico della assicurazione generale obbliga-

toria.

Per la prima forma di incentivazione, la norma espres-

samente dispone l’applicazione della tassazione separa-

ta, con aliquota agevolata in presenza dei requisiti di eta

(piu di 50 anni se donne, piu di 55 anni se uomini).

L’Agenzia delle entrate (Ris. n. 17/2003) ha chiarito

che tale regime e applicabile anche agli assegni perio-

dici corrisposti in via straordinaria per il sostegno del

reddito del lavoratore che abbia risolto in via anticipata

il rapporto di lavoro, avvalendosi di un provvedimento di

esodo incentivato in quanto l’art. 26, c. 23, della legge n.

448/1998 ha interpretato la precedente disposizione,

prevedendo lo stesso trattamento fiscale delle eroga-

zioni corrisposte a titolo di incentivo all’esodo.

Pertanto, il regime di tassazione separata si applica in

entrambe le ipotesi incentivanti.

Deducibilita dal reddito di impresao di lavoro autonomo

Le somme in argomento sono erogate a seguito di con-

trattazione, sia pure integrativa, aziendale o individuale e

sono pertanto riconducibili alla previsione del c. 1 dell’art.

60 del Tuir in materia di spese per prestazioni di lavoro;

seguono inoltre le previsioni relative all’indennita di Tfr e

non sono quindi deducibili ai fini della determinazione

dell’Irap.

Il datore di lavoro dovra porre particolare attenzione agli

aspetti contrattuali dell’offerta ai dipendenti, o a singole

categorie di essi, degli incentivi all’esodo anticipato. Nel-

la veste di sostituto dovra, invece, provvedere alla tassa-

zione delle somme erogate con riferimento al regime

fiscale in vigore al momento in cui, essendosi realizzato

l’evento, matura il diritto alla percezione dei maggiori

importi, tenendo conto delle riduzioni d’imposta spettanti

per le somme erogate ai lavoratori con eta superiore ai

55 anni, se uomini e ai 50 anni, se donne.

Cud L’importo deve essere indicato nella sezioneriservata alla tassazione separata e tenuto di-stinto dal Tfr se e stata applicata l’aliquota ridot-ta del 50%

Mod. 770 Per l’anno 2004, nel punto 101 va indicato l’im-porto ridotto al 50% delle somme corrisposte atitolo di incentivo all’esodo esclusivamente al-l’atto della cessazione del rapporto di lavoro.In caso di anticipazione non e possibile fruire delbeneficio (art. 19 c. 4-bis).

Procedure del personaleCessazione del rapporto

Guida alle Paghe1/2005 49

Page 49: RivistaGuidaAllePaghe

Scrittura privata di risoluzione del rapporto

Oggi ...................................., in ........................................................

tra

La societa .................................................... con sede in ..................., Via ..................................n. .............., in persona

del legale rappresentante ......................., di seguito indicata come la Societa

e

Il Sig .................................................... , domiciliato in ..................................... , Via .................................., n. ....., di

seguito indicato come il Lavoratore

PREMESSO

. che il Lavoratore e stato assunto il ...................... presso la Societa ed e in forza con qualifica di ....................;

. che le parti intendono addivenire ad una risoluzione consensuale e concordata del rapporto alle condizioni di seguito

indicate.

Tutto cio premesso le parti

stipulano e convengono

quanto segue.

Le parti dichiarano di risolvere, per mutuo consenso, con effetto al ........................ il contratto di lavoro tra le mede-

sime stipulato il .........................

Le parti dichiarano che, successivamente alla suddetta data di risoluzione consensuale, non residua nessuna obbli-

gazione reciproca di preavviso o di pagamento della relativa indennita sostitutiva.

In dipendenza della predetta cessazione la Societa si obbliga a corrispondere, a titolo di incentivo all’esodo, al

Lavoratore che a tale titolo accetta, in aggiunta al Tfr e alle competenze di fine rapporto, la somma lorda di

E ....................(euro ......................................./.........), rimanendo pacifico tra le parti che detta somma e esclusa dalla

base imponibile a fini contributivi, ai sensi dell’art. 6, D.Lgs. n. 314 del 2 settembre 197.

Con il pagamento dell’importo pattuito a titolo di incentivo all’esodo, il Lavoratore dichiara fin d’ora di essere com-

pletamente tacitato, riconoscendo con il presente accordo rinunciata o transatta, in via definitiva e generale, – fatta

salva la verifica contabile del Tfr e delle competenze di fine rapporto che gli verranno come sopra liquidate – ogni

eventuale ragione di credito verso la Societa che lo stesso possa vantare in dipendenza del pregresso rapporto di

lavoro e in ordine ai modi e ai tempi della sua risoluzione.

Analoga dichiarazione liberatoria viene resa dalla Societa in favore del Lavoratore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Esempio di accordo per gli incentivi all’esodo............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................(indicare nelle premesse le circostanze che hanno indotto a promuovere la riduzione del personale incentivandone le dimissioni).Per esempio, una ristrutturazione aziendale la cui tempistica sia preventivata in tre anni, potrebbe prevedere che:

Al personale che abbia a maturare i requisiti di legge per il pensionamento di anzianita e vecchiaia nel periodo di durata

della ristrutturazione e che sia disponibile a concordare la risoluzione del rapporto di lavoro entro..................... l’A-

zienda riconoscera una incentivazione all’esodo d’importo pari a 3 mensilita della retribuzione per ogni anno mancante

al raggiungimento al 65º anno di eta, con un tetto massimo di 15 mensilita.

(indicare i criteri di calcolo delle retribuzioni assunte a base)

L’accordo di cui sopra non costituisce in nessun caso precedente o parametro di riferimento o di comparazione per

cessazioni del rapporto di lavoro da parte del personale dell’Azienda che non abbia i requisiti generalizzati di cui sopra

ed in ogni caso successive alla scadenza di cui sopra.

Procedure del personaleCessazione del rapporto

Guida alle Paghe1/200550

Page 50: RivistaGuidaAllePaghe

La retribuzione delle ore di viaggioFranco Tofacchi e Giuseppe Cucurachi Avvocati - Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo

Ad oltre un anno e mezzo di distanza dall’emanazione del

D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (d’ora innanzi, il ‘‘decreto’’),

rimangono ancora aperte diverse questioni relative, tra

l’altro, alla possibilita di qualificare come orario di lavoro

(ed al conseguente obbligo di retribuire) il tempo dedica-

to dal lavoratore all’espletamento di attivita che non co-

stituiscono, nella generalita dei casi, l’oggetto specifico

della prestazione dedotta nel contratto di lavoro.

Si tratta, per la verita, di questioni in buona parte eredi-

tate, o comunque gia emerse nel dibattito giurispruden-

ziale sviluppatosi nella vigenza del R.D.L. n. 692/1923, e

che la riforma del 2003 non ha sicuramente superato.

Tra tali questioni, particolarmente delicata appare quella

relativa alla retribuzione delle ore impiegate dal lavoratore

per effettuare degli spostamenti che si rendano a vario

titolo necessari per l’esecuzione del contratto di lavoro.

Quando le ore di viaggionon devono essere retribuite

L’ art. 1, c. 2, lettera a) del decreto definisce l’orario di

lavoro come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al

lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio

della sua attivita o delle sue funzioni.

Tale definizione, com’e noto, ha ampliato la nozione di

orario di lavoro contenuta nel R.D.L. n. 692/1923 esten-

dendola, oltre che al tempo di lavoro effettivo, anche a

quello in cui il lavoratore e disponibile e presente sul

luogo in cui deve rendere la prestazione lavorativa, pur

non essendogli richiesta un’applicazione assidua e conti-

nuativa.

Qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro (e

che esula dunque dal campo d’applicazione della norma

precedente) e definito invece dall’art. 1, c. 2, lett. b) del

decreto come periodo di riposo. Appartiene dunque a

tale categoria ogni arco temporale in cui il lavoratore

non sia a disposizione del datore di lavoro, non sia assog-

gettato al suo potere direttivo e di controllo ed abbia

dunque la disponibilita del proprio tempo, per reintegrare

le proprie energie e per approntarsi alla ripresa della pre-

stazione lavorativa.

Tra le attivita preparatorie allo svolgimento della presta-

zione lavorativa, rispetto a cui il lavoratore dispone, nella

generalita dei casi, di un certo margine di autonomia

(scelta dei tempi di partenza, mezzo di trasporto, ubica-

zione della propria dimora) – ed in cui il lavoratore non

dovrebbe essere dunque considerato a disposizione del

datore di lavoro (cfr. Confindustria nota 2 luglio 2004) –

rientra il viaggio, necessario al lavoratore per recarsi dalla

propria abitazione al luogo in cui la prestazione lavorativa

stessa deve essere resa.

La normativa legale e infatti esplicita nell’escludere il

tempo che il lavoratore impiega per recarsi al posto di

lavoro dal computo dell’orario di lavoro e comunque dal-

l’obbligo di retribuzione (art. 8, c. 3, decreto).

Giova sottolineare che ‘‘posto di lavoro’’, secondo la giu-

risprudenza, non dovrebbe intendersi solo la sede abitua-

le di lavoro, ma anche i diversi luoghi in cui il lavoratore si

rechi piu o meno occasionalmente a prestare la propria

attivita lavorativa.

Ed infatti, secondo un orientamento ormai consolidato,

«...il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la

sede di lavoro durante il periodo della trasferta non puo

considerarsi come impiegato nell’esplicazione dell’attivi-

ta lavorativa vera e propria ... e non si somma quindi al

normale orario di lavoro, cosı da essere qualificato come

lavoro straordinario, tanto piu che l’indennita di trasferta

e in parte diretta a compensare il disagio psicofisico e

materiale dato dalla faticosita degli spostamenti suindi-

cati» (Cass. lav. n. 5359/2001, Corte d’App. Trento, sez.

dist. Bolzano, 5 novembre 2003).

Quando le ore di viaggiodevono essere retribuite

La trasferta con partenza dalla sede aziendaleSi e detto che, di norma, il tempo impiegato dal lavora-

tore per raggiungere la localita dove effettuare la sua

prestazione resta estraneo all’attivita lavorativa vera e

propria e non si somma quindi al normale orario di lavoro.

Tuttavia, qualora il lavoratore sia obbligato a recarsi pres-

so la sede aziendale all’inizio della propria giornata lavo-

Parere professionaleParere del legale

Guida alle Paghe1/2005 51

Page 51: RivistaGuidaAllePaghe

rativa (per ricevere istruzioni o quant’altro), prima di es-

sere di volta in volta inviato in diverse localita per svolge-

re la sua prestazione lavorativa il datore di lavoro e tenuto

a retribuire le ore di viaggio effettuate dal lavoratore stes-

so, dalla sede aziendale sino al luogo di lavoro stesso

(Cass. lav. n. 5775/2003, in altri termini v. anche Cass.

lav. n. 5701/2004).

In tale ipotesi, infatti, il lavoratore pone, di fatto, le proprie

energie lavorative a disposizione del datore di lavoro e si

sottopone al suo potere direttivo, sin dal momento in cui

giunge nella sede aziendale; e da tale momento, dunque,

che deve essere computato il suo orario di lavoro.

I casi in cui il viaggio e connaturato alla prestazionelavorativaSecondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte,

il principio in base al quale il tempo impiegato per rag-

giungere il luogo di effettuazione della prestazione resta

estraneo all’attivita lavorativa vera e propria e non si som-

ma quindi al normale orario di lavoro (cosı da essere

qualificato come lavoro straordinario) trova un limite alla

propria applicazione solo nell’ipotesi in cui il tempo di

viaggio sia connaturato alla prestazione di lavoro, e cioe

quando nel tempo del viaggio trovi esplicazione la pre-

stazione lavorativa (come ad esempio nelle attivita di tra-

sporti) (Cass. lav. n. 8275/1997).

La giurisprudenza ha fornito una nozione estremamente

restrittiva di tale fattispecie.

Si e escluso infatti che il viaggiare fosse connaturato alla

prestazione di lavoro, ad esempio, nel caso di un lavora-

tore le cui mansioni consistano nella visita di una rete di

officine concessionario situate in un’ampia rete di una

zona geografica (Cass. lav. n. 5323/1996) o di un consu-

lente aziendale, chiamato a recarsi quotidianamente

presso i vari clienti della societa (Cass. sez. lav. n.

8275/1997, cit.).

A ben guardare, in base all’orientamento appena richiama-

to, parrebbe che il tempo di viaggio possa essere consi-

derato come tempo di lavoro quando il viaggio sia non

solo connaturato alla prestazione lavorativa, ma rientri spe-

cificamente tra le prestazioni dovute. Tale disciplina sareb-

be dunque applicabile in un numero relativamente conte-

nuto di categorie di lavoratori: alle persone che effettuano

operazioni mobili di autotrasporto (il cui orario di lavoro e

peraltro disciplinato dalla Direttiva Ce 2002/15/Ce ed

escluso dal campo d’applicazione del decreto), o ai piazzi-

sti e commessi viaggiatori (per i quali il decreto esclude il

rispetto del limite dell’orario normale di lavoro).

Ulteriori casi in cui potrebbe configurarsi unobbligo di retribuzione delle ore di viaggio

Si e detto che il tempo impiegato dal lavoratore per re-

carsi al luogo di esecuzione della prestazione lavorativa

non rientra nel computo dell’orario di lavoro, posto che

tale attivita viene, nella generalita dei casi, effettuata nel-

l’ambito di intervalli di tempo dei quali il lavoratore abbia

la piena disponibilita durante i quali lo stesso non e dun-

que assoggettato al potere direttivo del datore di lavoro.

Non si puo tuttavia escludere la possibilita di pervenire a

conclusioni opposte, nell’ipotesi in cui i tempi degli spo-

stamenti richiesti al prestatore di lavoro siano tali – per la

loro durata, distribuzione temporale o quant’altro – da

comportare una sostanziale indisponibilita dei periodi di

riposo (come nel caso di trasferte in luoghi talmente di-

stanti dall’abitazione del lavoratore, da richiedere un tem-

po di percorrenza pari a quello del riposo giornaliero).

Ed infatti, ricorda la giurisprudenza, «...se la pausa non

puo essere definita come tempo a disposizione del lavo-

ratore, non puo piu essere considerata tale, ma diviene

un intervallo di lavoro meramente eventuale, sul quale il

dipendente non puo fare alcun affidamento per i propri

fini personali di riposo, di svago, di soddisfacimento delle

esigenze primarie, di ozio e comunque di ristoro delle

proprie energie...» (Corte d’App. Genova, 27 novembre

2000).

In tale ipotesi, i tempi di non lavoro non potrebbero dun-

que piu essere considerati come effettivi periodi di ripo-

so, ma dovrebbero essere riqualificati e retribuiti come

orario di lavoro.

La disciplina introdotta dalla contrattazionecollettiva

E stato sin qui fornito un breve quadro del dibattito giuri-

sprudenziale sviluppatosi in materia di retribuzione delle

ore di viaggio; giurisprudenza questa, come si e gia ricor-

dato, riferita alla normativa di cui al R.D.L. n. 692/1923,

ma che dovrebbe riproporsi in termini analoghi sotto l’at-

tuale normativa.

Per concludere, non si puo fare a meno di ricordare che

tale impianto normativo e spesso derogato dalla contrat-

tazione collettiva di categoria, che ha introdotto discipline

specifiche, talvolta molto divergenti tra loro.

L’art. 36 del Ccnl Commercio dispone, ad esempio, che

qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori dalla

sede del servizio, l’orario di lavoro avra inizio sul posto

indicatogli.

In tale ipotesi e dunque esclusa a priori la retribuibilita

Parere professionaleParere del legale

Guida alle Paghe1/200552

Page 52: RivistaGuidaAllePaghe

delle ore di viaggio, quantomeno quello ‘‘di andata’’.

Quanto al rientro, lo stesso articolo precisa tuttavia che

ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della

normale giornata lavorativa, il lavoro cessera tanto tempo

prima della fine del normale orario di lavoro, quanto e

strettamente necessario al lavoratore – in rapporto alla

distanza ed al mezzo di locomozione – per raggiungere la

sede.

Analogamente, l’art. 25 del Ccnl Chimica industria del 12

febbraio 2002 esclude il diritto ad uno specifico compen-

so per il lavoratore inviato in trasferta, in relazione ad

eventuali anticipazioni e impreviste protrazioni di orario

richieste dalla trasferta.

Il diritto ad una remunerazione per il lavoro straordinario

prestato e invece ammesso dalla clausola in esame, solo

nel caso in cui siano richieste al lavoratore, che non abbia

funzioni di vendita, prestazioni di lavoro effettivo oltre la

durata dell’orario normale giornaliero.

Per contro, uno specifico trattamento per il tempo di viag-

gio per il personale operaio inviato in trasferta e previsto,

dall’art. 27 Disc. sp. sez. prima del Ccnl Metalmeccanica

privata, in sostituzione delle indennita di trasferta, e dal-

l’art. 9 del Ccnl Legno e Sughero del 21 dicembre 1999.

In particolare:

. il Ccnl Metalmeccanica prevede un compenso per il

tempo di viaggio, preventivamente approvato dall’azien-

da, in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati

per raggiungere la localita di destinazione e viceversa,

nelle seguenti misure:

a) la corresponsione della normale retribuzione per tutto

il tempo coincidente col normale orario giornaliero di

lavoro in atto nello stabilimento o cantiere di origine;

b) la corresponsione di un importo pari all’85% per le ore

eccedenti il normale orario di lavoro di cui al punto a) con

esclusione di qualsiasi maggiorazione ex art. 8 (lavoro

straordinario, notturno e festivo);

. il Ccnl Legno e Sughero riconosce agli operai inviati in

trasferta:

– al di fuori dei confini territoriali del comune in cui ha

sede lo stabilimento a cui sono assegnati;

– ad una distanza superiore a km 5 dallo stabilimento

stesso;

– che comunque non siano normalmente o in lunghi pe-

riodi dell’anno adibiti a compiere la loro opera fuori dello

stabilimento,

un’indennita pari al 50% della retribuzione per le ore di

viaggio effettivamente compiute per recarsi sul luogo del

lavoro, detratto il tempo che sarebbe stato necessario

per accedere allo stabilimento; analogo trattamento e

riservato all’operaio per il tempo impiegato nel viaggio

di ritorno alla sua abitazione.

Parere professionaleParere del legale

Guida alle Paghe1/2005 53

Page 53: RivistaGuidaAllePaghe

Contratti collettivi

Verbale di accordo 21 giugno 2004

Settori tessili, calzature, studi di disegni tessili

Livelli Aumento Minimi conglobati

6S 39,17 1.398,08

6 36,97 1.319,61

5 33,79 1.206,15

4 31,27 1.116,32

3 30,00 1.070,88

2 28,72 1.025,33

1 27,09 967,05

Settori abbigliamento, pelli e cuoio, ombrelli

Livelli Aumento Minimi conglobati

6S 39,17 1.397,76

6 36,71 1.310,14

5 33,64 1.200,48

4 31,10 1.110,01

3 29,83 1.064,56

2 28,54 1.018,40

1 26,99 963,27

Settore lavorazione a mano e/o su misura

Livelli Aumento Minimi conglobati

6S 39,16 1.397,55

6 36,53 1.303,82

5 33,46 1.194,15

4 30,92 1.103,69

3 29,65 1.058,25

2 28,36 1.012,08

1 26,81 956,94

Verbale di accordo 4 maggio 2004

Livelli Aumento Minimi conglobati

8 33,00 1.575,23

7 30,30 1.500,69

6 29,10 1.395,69

5 27,30 1.305,91

4 26,70 1.228,15

3S 26,10 1.202,19

N.B. Per minimo conglobato si intende la somma di minimo contrattuale, ex indennita di contingenza ed E.d.r.

segue 8

AbbigliamentoAziende artigiane

Abbigliamento Pmi

AgendaGennaio

Guida alle Paghe1/200554

Page 54: RivistaGuidaAllePaghe

Livelli Aumento Minimi conglobati

3 25,50 1.176,24

2S 24,45 1.147,62

2 23,70 1.119,30

1 14,40 964,91

MaternitaA decorrere dal 1º gennaio 2005 per le lavoratrici con qualifica operaia, il trattamento

integrativo a carico dell’azienda viene elevato fino a concorrenza dell’intera retribuzione

per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (primi 5 mesi di assenza).

Ipotesi di accordo 5 maggio 2004

Impiegati

Livelli Aumento Minimi conglobati

1Q e 1 28,86 1.472,06

2Q e 2 25,95 1.323,38

3 23,83 1.215,27

4 22,16 1.130,18

5 20,47 1.044,01

6 19,03 970,36

Operai

Livelli Aumento Minimi conglobati

1 - Specializzato Super 23,89 1.218,12

2 - Specializzato 22,21 1.132,64

3S - Qualificato Super 21,12 1.077,09

3 - Qualificato 20,51 1.045,89

4 - Comune 19,03 970,36

Non professionalizzato 15,96 814,04

Operai florovivaisti

Livelli Aumento Minimi conglobati

1 - Specializzato Super 24,17 1.232,68

2 - Specializzato 22,48 1.146,31

3S - Qualificato Super 21,12 1.077,09

3 - Qualificato 20,75 1.058,11

4 - Comune 19,03 970,36

Ipotesi di accordo 5 aprile 2004Livelli Aumento Minimi conglobati

Q e 1 52,01 1.736,38

2 47,07 1.619,39

3S 40,21 1.455,90

3 37,00 1.379,61

4S 34,52 1.321,01

4 32,33 1.269,14

5 28,98 1.189,64

6 25,17 1.099,49

AgricolturaAziende cooperative

AgricolturaConsorzi agrari

AgendaGennaio

Guida alle Paghe1/2005 55

Page 55: RivistaGuidaAllePaghe

Indennita di funzioneA decorrere dal 1º gennaio 2005 l’indennita di funzione e stabilita nelle seguenti misure:

liv. Q: E 250,73 liv. 1: E 143,27 liv. 2: E 86,45.

Ipotesi di accordo 2 luglio 2004

Lavoratori assunti prima del 15 luglio 2000

Categorie Aumento Minimi conglobati

7Q/1 e 7/1 17,37 1.820,92

7Q/2 e 7/2 15,90 1.666,70

7Q/3 e 7/3 14,93 1.565,09

6/1 14,82 1.554,22

6/2 12,75 1.337,42

6/3 12,33 1.293,12

5/1 12,28 1.288,41

5/2 11,76 1.234,21

4/1 11,73 1.231,16

4/2 10,94 1.148,71

3/1 10,90 1.143,78

3/2 10,16 1.067,00

2 10,07 1.056,88

1 9,51 999,07

Lavoratori assunti dal 15 luglio 2000

Livelli Aumento Minimi conglobati

7Q/1 e 7/1 17,91 1.876,92

7Q/2 e 7/2 16,37 1.716,07

7Q/3 e 7/3 15,36 1.610,10

6/1 15,24 1.598,81

6/2 13,09 1.372,70

6/3 12,64 1.326,50

5/1 12,59 1.321,59

5/2 12,09 1.265,12

4/1 12,02 1.261,86

4/2 11,20 1.175,88

3/1 11,15 1.170,73

3/2 10,39 1.090,65

2 10,29 1.080,10

1 9,71 1.019,83

Ipotesi di accordo 9 marzo 2004

Livelli Aumento Minimi conglobati

1 25,34 1.330,59

2 24,06 1.262,77

3 22,45 1.179,01

4 20,79 1.091,72

5 19,86 1.042,77

6 17,65 926,58

AgricolturaConsorzi di bonifica

AgricolturaContoterzisti

AgendaGennaio

Guida alle Paghe1/200556

Page 56: RivistaGuidaAllePaghe

Ipotesi di accordo 22 luglio 2003

Lavoro a turniA decorrere dal 1º gennaio 2005 i riposi per i turnisti 3x6 e 3x7 sono incrementati di 4 ore

ferme restando le modalita di godimento.

Ipotesi di accordo 14 luglio 2003

Lavoro a turniA decorrere dal 1º gennaio 2005 i riposi per i turnisti 3x6 e 3x7 sono incrementati di 4 ore

ferme restando le modalita di godimento.

Verbale di accordo 6 luglio 2004

Alimentari

Livelli Aumento Minimi conglobati

1S 36,70 1.641,74

1 32,95 1.474,01

2 30,17 1.349,40

3A 28,11 1.257,51

3 26,59 1.189,38

4 25,50 1.140,86

5 24,33 1.088,17

6 22,76 1.018,11

Panificazione

Livelli Aumento Minimi conglobati

A1S 30,96 1.384,75

A1 28,77 1.286,99

A2 26,94 1.205,14

A3 24,67 1.103,74

A4 23,37 1.045,34

B1 30,30 1.355,60

B2 24,89 1.113,33

B3 23,43 1.049,07

B4 22,22 993,96

Accordo di rinnovo 6 maggio 2004

Indennita rischio macchina (viaggiatori e piazzisti)Le riparazioni per danni colposi provocati da viaggiatori e piazzisti durante lo svolgimento

della prestazione sono a carico dell’azienda nella misura dell’80% e con un massimale che

e pari, a decorrere dal 1º gennaio 2005, a E 3.450,00 per sinistro.

Indennita infortuni sul lavoro (viaggiatori e piazzisti)A decorrere dal 1º gennaio 2005 il lavoratore ha diritto, in aggiunta all’indennita erogata

dall’Inail, alla corresponsione aggiuntiva (da attuare attraverso polizze assicurative o forme

equivalenti) dei seguenti importi: E 26.500,00 in caso di morte; E 35.500,00 per invalidita

permanente totale.

AlimentariAziende cooperative

AlimentariAziende industriali

Alimentari epanificazione

Aziende artigiane

Alimentari Pmi

AgendaGennaio

Guida alle Paghe1/2005 57

Page 57: RivistaGuidaAllePaghe

Accordo 5 aprile 2004

Personale amministrativo

Livelli Aumento Minimi conglobati

7 30,60 2.070,35

6 25,85 1.749,11

5 24,22 1.639,07

4 22,86 1.546,41

3 20,95 1.417,42

2 19,14 1.294,90

1 18,15 1.228,25

Personale addetto alla produzione

Livelli Aumento Minimi conglobati

4 17,89 1.210,57

3 14,72 996,69

2 8,90 601,98

1 7,30 493,79

Personale addetto ai call center

Livelli Aumento Minimi conglobati

A 18,15 1.228,25

B 11,47 776,19

Indennita di funzionePer i quadri inseriti nel 6º livello del personale amministrativo: E 52,78 mensili (E 738,92

annui).

Indennita di carica funzionari (personale amministrativo)

Grado Importo mensile Importo annuo

1º 216,32 3.028,45

2º 352,73 4.938,25

3º 478,96 6.705,37

Indennita di cassaAi lavoratori che provvedono alle operazioni di entrata e uscita di cassa con maneggio di

denaro, titoli, effetti, ecc. e ai quali sia accordato il relativo rischio e dovuta un’indennita di

cassa pari a E 40,79 mensili (E 571,05 annui).

Terzo elemento (personale addetto alla produzione)

Classi Anni permanenzaImporti mensili

Liv. 4 Liv. 3 Liv. 2

1 1-2 27,21 19,05 29,04

2 3-4 28,49 19,97 30,55

3 5-6 30,02 21,03 31,98

4 7-8 31,29 21,90 33,51

5 9-10 32,56 22,82 35,00

AssicurazioniImprese

AgendaGennaio

Guida alle Paghe1/200558

segue 8

Page 58: RivistaGuidaAllePaghe

Classi Anni permanenzaImporti mensili

Liv. 4 Liv. 3 Liv. 2

6 11-12 34,09 23,89 36,45

7 13-14-15 35,37 24,76 37,97

8 16-17-18 36,64 25,67 39,47

9 19-20-21 38,17 26,74 –

10 22-23-24 39,44 27,61 –

11 25-26-27 40,72 – –

12 28-29-30 42,25 – –

13 Oltre 43,52 – –

Assegni ad personam (personale addetto alla produzione)

Livelli Importo mensile Importo annuo

1 e 2 286,79 4.015,05

4 e 5 71,21 996,87

6 81,40 1.139,63

Provvigione aggiuntiva (personale addetto alla produzione)

Livelli Importi

4 826,47

3 617,82

2 470,04

1 336,16

Ipotesi di accordo 17 aprile 2003

TrasfertaA decorrere dal 1º gennaio 2005 per il settore noleggio autobus con conducente gli importi

dell’indennita di trasferta saranno aggiornati annualmente in base all’indice di inflazione

programmata previsto, per l’anno di riferimento, indicato dal documento di programmazio-

ne economica finanziaria.

Verbale di accordo 18 maggio 2004

Livelli Aumento Minimi conglobati

8 33,00 1.581,00

7 31,00 1.472,00

6 29,00 1.343,00

5 27,00 1.279,00

4 26,00 1.226,00

3S 26,00 1.201,00

3 26,00 1.176,00

2S 24,00 1.147,00

2 23,00 1.119,00

1 15,00 963,00

Banca oreA decorrere dal 1º gennaio 2005, nella banca ore - se annualmente gia attivata da parte del

lavoratore - confluiranno anche le ore di recupero della flessibilita se non fruite in occasione

del programmato recupero collettivo per comprovati impedimenti personali.

Autonoleggie autorimesse

CalzatureAziende industriali

AgendaGennaio

Guida alle Paghe1/2005 59

Page 59: RivistaGuidaAllePaghe

MaternitaA decorrere dal 1º gennaio 2005 per le lavoratrici con qualifica operaia, il trattamento

integrativo a carico dell’azienda viene elevato fino a concorrenza dell’intera retribuzione

per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (primi 5 mesi di assenza).

Verbale di accordo 24 giugno 2004

Livelli Aumento Minimi conglobati

8 33,00 1.585,56

7 31,00 1.477,24

6 29,00 1.346,73

5 27,00 1.284,01

4 26,00 1.227,85

3S 26,00 1.202,29

3 26,00 1.176,74

2S 24,00 1.147,57

2 23,00 1.119,00

1 15,00 965,31

N.B. Escluse aziende terziste del Mezzogiorno, site nelle aree di cui all’obiettivo 1 ed ex 1 delregolamento Cee n. 2081/93.

Verbale di accordo 5 marzo 2004

Livelli Aumento Minimi conglobati

ASQ e AS 43,00 1.644,57

A 39,23 1.544,76

B 32,73 1.371,14

CS 30,00 1.297,75

C 28,53 1.260,63

D 26,64 1.210,60

E 23,92 1.138,61

F 20,98 1.061,13

FerieA decorrere dal 1º gennaio 2005 gli operai che, per esigenze di servizio, non possano

usufruire interamente o in parte delle ferie per l’anno a cui si riferiscono, hanno diritto di

usufruirne nell’anno successivo.

Verbale di accordo 5 maggio 2004

Livelli Aumento Minimi conglobati

ASQ e AS 43,00 1.644,57

A 39,23 1.544,76

B 32,73 1.371,14

CS 30,00 1.297,75

C 28,53 1.260,63

D 26,64 1.210,60

E 23,92 1.138,61

F 20,98 1.061,14

Calzature Pmi

CementoAziende industriali

Cemento Pmi

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Guida alle Paghe1/200560

Page 60: RivistaGuidaAllePaghe

FerieA decorrere dal 1º gennaio 2005 se il lavoratore, per esigenze di servizio, non puo usufruire

interamente o in parte delle ferie per l’anno a cui si riferiscono, ha diritto di usufruirne

nell’anno successivo.

Verbale di accordo 21 settembre 2004

Livelli Aumento Minimi conglobati

A 38,75 1.340,80

B 35,37 1.221,22

C 33,52 1.154,93

D 32,15 1.107,79

E 31,00 1.067,37

F 30,01 1.032,82

G 28,29 972,63

Quota di partecipazione alle spese di rinnovo del CcnlEntro il 31 gennaio 2005 le aziende artigiane devono versare le somme derivanti dalla

ritenuta effettuata sulla retribuzione del mese di novembre 2004 a titolo di partecipazione

alle spese per il rinnovo.

Accordo di rinnovo 19 dicembre 2002

Previdenza complementare - Settore refrattariA decorrere dal 1º gennaio 2005 l’aliquota del contributo da versare al fondo di previdenza

complementare, sia da parte del lavoratore che del datore di lavoro e elevata dall’1,20%

all’1,40% della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr.

Accordo di rinnovo 8 ottobre 2004

Una tantum

Livello Importo una tantum Versamento al Fondo

A1 124,08 193,88

B1 117,55 183,67

B2 111,02 173,47

C1 104,49 163,27

C2 101,22 158,16

C3 97,96 153,06

D1 96,00 150,00

D2 90,12 140,82

D3 84,90 132,65

E1 79,67 124,49

E2 71,84 112,24

F1 65,30 102,04

N.B. In luogo dell’erogazione dell’una tantum, ai lavoratori iscritti al Fondo pensione Foncer vienericonosciuto un importo nelle misure indicate nella tabella. Il lavoratore iscritto a Foncer puo, tuttavia,optare per il pagamento dell’una tantum in luogo del versamento al Fondo, presentando richiestascritta all’azienda entro il 20 gennaio 2005.

CeramicaAziende artigiane

CeramicaAziende industriali

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Guida alle Paghe1/2005 61

Page 61: RivistaGuidaAllePaghe

Lavoro notturno e festivo - Maggiorazioni

Tipologia OperaiIntermedi

e impiegati

notturno compreso in 3 turni avvicendati 38% 38%

notturno feriale e domenicale compreso in turni avvicendatia ciclo continuo

51% 51%

notturno in turni non a ciclo continuo che ricoprano 24 ore(turni chiusi)

41% 41%

domenicale con riposo compensativo 14% 14%

lavoro prestato in caso di distribuzione dell’orario normalesu un arco di piu settimane di cui al comma 16 dell’art. 21(orario di lavoro) oltre l’ottava ora giornaliera e nella giornatadi sabato

11% 11%

N.B. La maggiorazione per lavoro domenicale con riposo compensativo non spetta agli impiegati. Gliincrementi non si applicano al settore refrattari.

FlessibilitaA decorrere dal 1º gennaio 2005 (escluso il settore refrattari), nel caso di orario normale

settimanale prestato come media nell’arco di piu settimane, la maggiorazione per le ore

prestate oltre le 8 giornaliere o nella giornata di sabato (pari al 10%) viene elevata all’11%.

Previdenza complementareA decorrere dal 1º gennaio 2005, all’aliquota contributiva a carico dell’azienda destinata al

Fondo di previdenza complementare Foncer (pari all’1,40% della retribuzione utile per il

computo del Tfr) si aggiunge un’ulteriore quota pari allo 0,2% della retribuzione utile per il

computo del Tfr.

Verbale di accordo 22 settembre 2004

Livelli Aumento Minimi conglobati

7 18,88 1.506,83

6 17,67 1.407,80

5S 16,70 1.330,05

5 15,91 1.266,75

4 15,00 1.200,32

3 14,22 1.133,47

2 13,59 1.083,55

1 12,68 1.012,26

Accordo di rinnovo 17 dicembre 2003

Settore chimico-farmaceutico

Livelli Aumento Minimi conglobati Ipo

A1 49,00 1.665,52 18,00

A2 49,00 1.665,52 11,00

A3 49,00 1.665,52 9,00

B1 45,00 1.528,22 9,00

B2 45,00 1.528,22 6,00

C1 37,00 1.413,25 11,00

Chimica gomma vetroAziende artigiane

ChimicaAziende industriali

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Guida alle Paghe1/200562

segue 8

Page 62: RivistaGuidaAllePaghe

Livelli Aumento Minimi conglobati Ipo

C2 37,00 1.413,25 8,00

D1 34,00 1.299,03 10,00

D2 34,00 1.299,03 8,00

D3 34,00 1.299,03 6,00

E1 30,00 1.183,87 8,00

E2 30,00 1.183,87 4,00

E3 30,00 1.183,87 2,00

E4 30,00 1.183,87 1,00

F 30,00 1.154,46 —

Settore fibre chimiche

Livelli Aumento Minimi conglobati Ipo

A1 45,00 1.652,52 17,00

A2 45,00 1.652,52 8,00

A3 45,00 1.652,52 5,00

B1 40,00 1.514,22 9,00

B2 40,00 1.514,22 4,00

C1 35,00 1.405,25 9,00

C2 35,00 1.405,25 6,00

D1 30,00 1.289,03 10,00

D2 30,00 1.289,03 6,00

D3 30,00 1.289,03 3,00

E1 25,00 1.173,87 8,00

E2 25,00 1.173,87 2,00

E3 25,00 1.173,87 1,00

E4 25,00 1.173,87 —

F 25,00 1.142,46 —

Settore ceramica e abrasivi

Livelli Aumento Minimi conglobati Ipo

A1 42,00 1.588,51 12,00

B1 38,00 1.476,38 9,00

B2 38,00 1.476,38 5,00

C1 35,00 1.293,05 8,00

C2 35,00 1.293,05 6,00

C3 35,00 1.293,05 5,00

D1 30,00 1.176,44 10,00

D2 30,00 1.176,44 6,00

D3 30,00 1.176,44 4,00

E1 28,00 1.111,79 6,00

E2 28,00 1.111,79 2,00

E3 28,00 1.111,79 —

F 28,00 1.092,78 —

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Guida alle Paghe1/2005 63

Page 63: RivistaGuidaAllePaghe

Settore lubrificanti e Gpl

Livelli Aumento Minimi conglobati

Q1 71,00 2.061,00

Q2 63,00 1.887,00

A 57,00 1.838,00

B 53,00 1.707,00

C 46,00 1.567,00

D 44,00 1.466,00

E 39,00 1.381,00

F 36,00 1.306,00

G 35,00 1.292,00

H 32,00 1.216,00

I 29,00 1.121,00

Lavoro notturno (settore chimico-farmaceutico e fibre chimiche)A decorrere dal 1º gennaio 2005 per il lavoro notturno non compreso in turni avvicendati la

maggiorazione e unificata per quadri, impiegati, intermedi e operai al 50%; analogamente

avviene per il lavoro straordinario notturno svolto dalla 41a alla 44a ora. Per i lavoratori

turnisti (con l’eccezione di quelli del settore fibre chimiche) per le prestazioni effettivamente

svolte nel turno notturno dal 1º gennaio 2005 compete, in aggiunta alle maggiorazioni

previste un importo in cifra pari a E 4,5 rapportato ad 8 ore.

Lavoro domenicale e festivo (settore chimico-farmaceutico e fibre chimiche)A decorrere dal 1º gennaio 2005 per i lavoratori giornalieri e per i turnisti 2x5, 2x6, 3x5, 3x6 e

2x7, le maggiorazioni per lavoro domenicale con riposo compensativo sono equiparate a

quelle per lavoro festivo: entrambe le tipologie di lavoro, pertanto, sono compensate con la

maggiorazione del 50%.

Assistenza sanitaria (settore lubrificanti e Gpl)A decorrere dal 1º gennaio 2005 le imprese verseranno al Fondo Faschim il contributo di

E 52,00 per ogni dipendente in forza a tempo indeterminato o determinato di durata pari o

superiore a 6 mesi con riferimento ai dipendenti in forza al 31 dicembre 2004.

Accordo di rinnovo 2 marzo 2004

Livelli Aumento Minimi conglobati

H 66,00 1.895,00

G 60,00 1.819,00

F 54,00 1.663,00

E 49,00 1.489,00

D 44,00 1.410,00

C 38,00 1.286,00

B 33,00 1.178,00

A 30,00 1.099,00

Indennita per prestazioni effettuate in turno notturnoA decorrere dal 1º gennaio 2005, in aggiunta alla maggiorazione del 50%, per ogni notte

effettivamente lavorata, viene corrisposto un importo in cifra fissa pari a E 5,00. Tale in-

dennita non e assorbibile da erogazioni allo stesso titolo concordate a livello aziendale se

non espressamente previsto.

Chimica Pmi

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Guida alle Paghe1/200564

Page 64: RivistaGuidaAllePaghe

Ipotesi di accordo 24 luglio 2003

Indennita di vacanza contrattualeScadenza del contratto: 30 giugno 2004

Livelli Monosale e multisale Livelli Multiplex e megaplex

Q 7,53 QA 7,86

5S 6,96 QB 7,53

5 6,82 F 6,96

4S 6,63 E 6,63

4 6,54 D 6,39

3S 6,18 C 6,23

3 6,10 B 5,93

2 5,76 A 5,57

1 5,57

N.B. Valori calcolati redazionalmente

Ipotesi di accordo 2 luglio 2004

Una tantum

Livelli Importo

Q 265,63

1 241,67

2 210,42

3S 187,50

3 173,96

4S 161,46

4 150,00

5 135,42

6 104,17

N.B. Valori riparametrati redazionalmente sull’importo di E 150,00 stabilito per il liv. 4.

Assistenza sanitaria integrativa - QuadriA decorrere dal 1º gennaio 2005 il contributo annuo per il finanziamento delle prestazioni

sanitarie integrative del Ssn e elevato a E 579,01 a carico delle imprese e a E 77,46 a carico

del quadro. Per estendere l’assistenza sanitaria integrativa al proprio nucleo familiare, il qua-

dro puo integrare la propria contribuzione versando al Fondo da un minimo di E 258,23 ad un

massimo di E 774,69. In tale ipotesi l’impresa corrispondera ulteriori E 140,00.

Fondo previdenza complementare PrevicooperA decorrere dal 1º gennaio 2005 il contributo a carico dei datori di lavoro per ogni lavoratore

iscritto al Previcooper e pari all’1,05% della retribuzione utile per il computo del Tfr.

Accordo di rinnovo 3 agosto 2004

Superminimo contrattualeA decorrere dal 1º gennaio 2005, ai dirigenti compete un aumento della retribuzione di fatto,

a titolo di superminimo contrattuale, nella misura pari a E 125,00.

Previdenza integrativa (Fondo Mario Negri)A decorrere dal 1º gennaio 2005, le nuove aliquote contributive per il computo della contribu-

Cinematografi Esercizi

Cooperativedi consumo

DirigentiAgenzie marittime

e aeree

AgendaGennaio

Guida alle Paghe1/2005 65

Page 65: RivistaGuidaAllePaghe

zione da versare al fondo di previdenza Mario Negri, ferma restando la retribuzione conven-

zionale annua di riferimento, sono le seguenti: contributo ordinario datore di lavoro: 10,14%

contributo ordinario dirigente: 1,00% contributo integrativo datore di lavoro: 1,52%.

Accordo di rinnovo 24 giugno 2004

Superminimo contrattualeFermo restando il minimo contrattuale, a decorrere dal 1º gennaio 2005, il superminimo e

incrementato di E 120,00 mensili lordi. L’incremento puo essere assorbito, fino a concor-

renza, soltanto da somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2002 a

titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle

quali sia stato espressamente stabilito l’assorbimento all’atto della concessione.

Previdenza integrativa (Fondo M. Negri)A decorrere dal 1º gennaio 2005 le aliquote per il computo della contribuzione sono modi-

ficate come segue: contributo ordinario azienda: 10,14% contributo ordinario dirigente:

1,00% contributo integrativo azienda: 1,52%.

Accordo di rinnovo 16 aprile 2004

Previdenza integrativa (Fondo Mario Negri)A decorrere dal 1º gennaio 2005 le aliquote per il computo della contribuzione sono le

seguenti: contributo ordinario aziende: 10,14% contributo ordinario dirigente: 1,00%

contributo integrativo azienda: 1,52%.

Accordo di rinnovo 28 settembre 2004

Assistenza integrativa – Caso morteA decorrere dal 1º gennaio 2005, per ogni dirigente la somma liquidata e decrescente in

funzione dell’eta, secondo il seguente schema: fino a 40 anni: E 200.000,00 da 41 a 50

anni: l’importo in parola decresce di E 5.165,00 ogni anno da 51 a 60 anni: l’importo in

parola decresce di E 2.582,00 ogni anno oltre i 60 anni: E 100.000,00. Il dirigente concorre

al contributo complessivo con E 77,00 annui.

Assistenza sanitaria integrativaA decorrere dal 1º gennaio 2005, l’assistenza sanitaria integrativa e garantita mediante un

contributo annuo pari a E 3.000,00 (di cui E 2.463,00 a carico del datore di lavoro e E 537,00

a carico del dirigente). Per i dirigenti pensionati il contributo al fondo mutualistico e fissato in

E 1.400,00 annui, interamente a carico dell’azienda e calcolati per tutti i dirigenti in servizio,

anche se non iscritti alla Cassa di assistenza. I familiari superstiti hanno inoltre diritto

all’assistenza sanitaria di dirigenti iscritti alla Cassa di assistenza da almeno 8 anni o di

dirigenti pensionati beneficiari delle prestazioni della stessa Entita e condizioni della con-

tribuzione a carico dei superstiti saranno fissati dalle Casse.

Previdenza integrativaA decorrere dal 1º gennaio 2005, il trattamento pensionistico complementare viene garantito da

un contributo pari al 7% della retribuzione annua assunta a base della determinazione del Tfr,

entro un massimale di E 67.140,00 annui, di cui il 6% a carico del datore di lavoro e l’1% a

carico del dirigente. Per la parte eccedente E 67.140,00 e fino a E 77.470,00 e dovuto un

contributo pari al 4%, di cui il 2% a carico del datore di lavoro e il 2% a carico del dirigente.

DirigentiAziende alberghiere

DirigentiAziende autotrasporto

DirigentiAziende cooperative

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Guida alle Paghe1/200566

Page 66: RivistaGuidaAllePaghe

Accordo di rinnovo 27 maggio 2004

Aumento retributivoA decorrere dal 1º gennaio 2005, ai dirigenti compete sulla retribuzione di fatto un aumento

pari a E 125,00 mensili lordi. L’aumento puo essere assorbito, fino a concorrenza, soltanto

da somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2002 a titolo di accon-

to o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali.

Previdenza integrativa (Fondo M. Negri)A decorrere dal 1º gennaio 2005, le aliquote per il computo della contribuzione sono mo-

dificate come segue: contributo ordinario azienda: 10,14% contributo ordinario dirigen-

te: 1,00% contributo integrativo azienda: 1,52%.

Accordo di rinnovo 16 giugno 2004

Aumento retributivoFermo restando il minimo contrattuale mensile, ai dirigenti compete sulla retribuzione di fatto

un aumento pari a E 125,00 mensili lorde dal 1º gennaio 2005. L’aumento puo essere assorbito,

fino a concorrenza, soltanto da somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicem-

bre 2002 a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o

delle quali sia stato espressamente stabilito l’assorbimento all’atto della concessione.

Previdenza integrativa (Fondo M. Negri)A decorrere dal 1º gennaio 2005, le aliquote per il computo della contribuzione sono mo-

dificate come segue: contributo ordinario azienda: 10,14% contributo ordinario dirigen-

te: 1,00% contributo integrativo azienda: 1,52%.

Accordo di rinnovo 29 giugno 2004

Aumento retributivoA decorrere dal 1º gennaio 2005, ai dirigenti compete un aumento della retribuzione di fatto,

a titolo di superminimo contrattuale, pari a E 125,00. L’aumento puo essere assorbito fino a

concorrenza solo da somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2002

a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali.

Previdenza integrativa (Fondo M. Negri)A decorrere dal 1º gennaio 2005, ferma restando la retribuzione convenzionale, le aliquote

percentuali per il computo della contribuzione sono le seguenti: contributo ordinario

datore di lavoro: 10,14% contributo ordinario dirigente: 1,00 contributo integrativo

datore di lavoro: 1,52%.

Verbale di accordo 1º ottobre 2004

Una tantumAi lavoratori in forza al 1º ottobre 2004, e a copertura del periodo 1º maggio 2004-30 settembre

2004, e corrisposto un importo forfettario di E 240,00. La seconda tranche di tale importo, pari a

E 95,00 deve essere erogata con la retribuzione del mese di gennaio 2005. Dall’importo del-

l’una tantum devono essere detratte, fino a concorrenza le somme erogate a titolo di Ivc e di

eventuale acconto su futuri migliramenti contrattuali. Detti importi devono essere assorbiti nella

misura del 40% in occasione della corresponsione della seconda tranche. L’importo dell’una

tantum, al netto dell’Ivc, e stabilito in via convenzionale in E 190,00 per tutti i livelli di classifi-

DirigentiAziende terziario

DirigentiCatene alberghiere

DirigentiMagazzini generali

EdiliziaAziende artigiane

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Guida alle Paghe1/2005 67

Page 67: RivistaGuidaAllePaghe

cazione da erogare in due tranche; la seconda di E 75,00 deve essere erogata con la retribu-

zione del mese di gennaio 2005. Agli apprendisti l’una tantum viene corrisposta con le stesse

modalita mediante l’adozione del riproporzionamento unico del 70%.

Infortuni sul lavoro – OperaiA decorrere dal 1º gennaio 2005 e introdotta una prestazione collaterale della Cassa edile al

fine di integrare quanto dovuto per legge dal datore di lavoro per il periodo di carenza Inail.

Verbale di accordo 15 novembre 2004

Formazione continuaPer il 2005 vengono riconosciute a ciascun dipendente 8 ore di permessi annui retribuiti per

la partecipazione a corsi formativi E.C.M. In caso di mancata fruizione degli stessi, compete

al dipendente un’indennita sostitutiva.

Accordo 10 maggio 2004

Livelli Aumento Minimi conglobati

Q 26,62 1.733,30

1S 23,61 1.597,61

1 21,23 1.436,89

2 19,06 1.289,66

3 17,81 1.205,36

4 16,69 1.129,24

5 16,12 1.090,88

6 15,22 1.029,56

Lavoro a termine - Indennita percentualizzata

Livelli Minimi conglobati

Q 527,62

1S 486,31

1 437,39

2 392,57

3 366,91

4 343,74

5 332,06

6 313,40

Verbale di accordo 28 giugno 2004

Livelli Aumento Minimi conglobati

5 29,87 1.409,31

4 28,06 1.318,71

3 25,52 1.189,69

2B 22,63 1.113,91

2A 19,01 1.051,38

1 18,10 994,98

Banca oreA decorrere dal 1º gennaio 2005, nella banca ore - se annualmente gia attivata da parte del

lavoratore - confluiranno anche le ore di recupero della flessibilita se non fruite in occasione

del programmato recupero collettivo per comprovati impedimenti personali.

Farmacie private

Fiori recisi

Fotoincisione tessile

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Guida alle Paghe1/200568

Page 68: RivistaGuidaAllePaghe

Ipotesi di accordo 3 dicembre 2003

Livelli Aumento Minimi conglobati

1Q e 1 29,55 1.570,21

2 26,67 1.466,18

3 23,58 1.355,25

4 21,00 1.262,22

5 18,57 1.175,33

6 15,96 1.080,90

7 13,43 988,88

Verbale di accordo 20 gennaio 2004

Livelli Aumento Minimi conglobati

Q 58,12 2.065,17

8 51,25 1.883,21

7 46,45 1.753,46

6 41,64 1.623,50

5 36,84 1.494,47

4 33,86 1.414,09

3 30,89 1.334,73

2 26,77 1.223,76

1 22,88 1.118,95

Verbale di accordo 24 giugno 2004

Livelli Aumento Minimi conglobati

7Q e 7 31,50 1.544,58

6 30,00 1.415,83

5 28,80 1.343,93

4S 27,30 1.270,19

4 26,70 1.244,55

3 25,80 1.190,23

2 24,00 1.138,29

1 14,40 983,32

Banca oreA decorrere dal 1º gennaio 2005 nella banca ore confluiranno anche le ore di recupero della

flessibilita se non fruite in occasione del programmato recupero collettivo per comprovati

impedimenti personali.

MaternitaA decorrere dal 1º gennaio 2005, in caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le

disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, l’azienda inte-

grera il trattamento mutualistico fino al 100% della retribuzione mensile di fatto per i primi 5

mesi.

Fotolaboratori

Gas-acqua

GiocattoliAziende industriali

AgendaGennaio

Guida alle Paghe1/2005 69

Page 69: RivistaGuidaAllePaghe

Verbale di accordo 24 giugno 2004

Livelli Aumento Minimi conglobati

7Q e 7 31,50 1.549,11

6 30,00 1.421,10

5 28,80 1.347,62

4S 27,30 1.274,86

4 26,70 1.245,64

3 25,80 1.190,14

2 24,00 1.137,45

1 14,40 985,03

Accordo di rinnovo 9 luglio 2003

Assicurazione IvsA decorrere dal 1º gennaio 2005, l’aliquota contributiva a carico dell’azienda relativa al

trattamento di assicurazione obbligatoria Ivs gestita dall’Inpgi e elevata al 20,28%.

Accordo di rinnovo 2 giugno 2004

Livelli Aumento Minimi conglobati

Q 38,82 1.540,16

A 36,88 1.445,69

B 35,72 1.349,13

C 34,94 1.337,15

D 34,16 1.325,18

E 33,39 1.262,99

F 33,00 1.223,18

G 29,51 1.160,83

H 27,18 1.123,50

I 22,52 1.041,77

Accordo di rinnovo 17 giugno 2004

Livelli Aumento Minimi conglobati

Q 46,40 1.651,70

8 44,08 1.600,93

7 39,44 1.485,60

6 34,80 1.351,32

5 32,00 1.270,24

4 30,00 1.212,66

3 29,20 1.174,66

2 28,00 1.140,26

1 23,35 1.065,02

Indennita di funzioneA decorrere dal 1º gennaio 2005 ai lavoratori con la qualifica di quadri viene corrisposta una

indennita di funzione di E 100,00. Tale importo e assorbibile fino a concorrenza da importi

erogati allo stesso titolo e/o da eventuali superminimi individuali.

Giocattoli Pmi

Giornalisti

Gomma e plasticaAziende industriali

Gomma e plastica Pmi

AgendaGennaio

Guida alle Paghe1/200570

Page 70: RivistaGuidaAllePaghe

Riduzione orario di lavoroA decorrere dal 1º gennaio 2005 la riduzione annua dell’orario di lavoro per i lavoratori che

prestano attivita sul turno notturno anche nei 3 turni avvicendati, su impianti impegnati 7

giorni settimanali, gia pari a 62 ore, viene incrementata di ulteriori 4 ore annue.

Premio per obiettivi

Livelli Importo

Q 17,49

8 15,98

7 14,52

6 12,46

5 11,14

4 10,52

3 10,16

2 9,95

1 9,36

Maggiorazione turno notturno

Livelli Importo

8 11,76

7 10,84

6 9,49

5 8,77

4 8,33

3 7,95

2 7,73

1 7,32

N.B. Ai lavoratori che effettuano turni avvicendati oltre alle maggiorazioni del 28%, 40% e 90% e perogni notte di turno notturno.

Verbale di accordo 10 giugno 2004

Livelli Aumento Minimi conglobati

1A 42,79 1.666,57

1B 38,44 1.497,51

2 36,06 1.404,84

3 33,83 1.317,59

4 32,00 1.222,57

5bis 28,71 1.118,33

5 27,45 1.069,24

6 25,85 1.006,87

Ipotesi di accordo 24 febbraio 2004

Livelli Aumento Minimi conglobati

Q 60,27 1.865,24

AS 59,78 1.859,07

A 50,59 1.648,50

B1 47,20 1.572,14

Grafica ed editoriaAziende artigiane

Grafica ed editoriaAziende industriali

AgendaGennaio

Guida alle Paghe1/2005 71

segue 8

Page 71: RivistaGuidaAllePaghe

Livelli Aumento Minimi conglobati

B2 44,29 1.504,67

B3 41,15 1.432,90

C1 38,00 1.361,75

C2 33,40 1.261,13

D1 30,25 1.189,39

D2 27,59 1.127,75

E 24,20 1.052,15

Par. 201 48,65 1.603,78

Accordo di rinnovo 30 aprile 2003

Orario di lavoroA decorrere dal 1º gennaio 2005 l’orario ordinario settimanale di lavoro e ridotto a 36 ore e

mezzo.

Verbale di accordo 12 novembre 2004

Una tantum

Livelli Importo

A 83,55

B 74,25

C 67,10

D 59,48

E 58,04

F 54,00

G 48,98

H 45,49

I 44,55

L 38,88

Indennita lavoro notturnoA decorrere dal 1º gennaio 2005 per il lavoro effettuato in turno notturno, in aggiunta alle

maggiorazioni previste dal Ccnl, per le prestazioni effettivamente svolte per un minimo di 6

ore tra le 22 e le 6 viene corrisposto un importo in cifra fissa pari a E 1,00 per turno.

Verbale di accordo 13 maggio 2004

Livelli Aumento Minimi conglobati

AS 38,81 1.600,78

A 35,70 1.512,81

B 29,10 1.326,09

C 26,00 1.238,65

D 24,45 1.196,82

E 22,51 1.141,79

F 19,40 1.053,76

Igiene ambientale

Lampade e cinescopi

LapideiAziende industriali

AgendaGennaio

Guida alle Paghe1/200572

Page 72: RivistaGuidaAllePaghe

Verbale di accordo 26 maggio 2004

Livelli Aumento Minimi conglobati

1 38,81 1.624,87

2 35,70 1.525,08

3 30,00 1.340,53

4 28,00 1.278,41

5 26,00 1.238,67

6 24,45 1.196,83

7 22,51 1.141,54

8 19,40 1.054,03

Ipotesi di accordo 22 aprile 2004

Livelli Aumento Minimi conglobati

ASQ e AS 41,67 1.706,23

A 35,04 1.514,65

B 28,60 1.328,61

CS 26,14 1.261,36

C 25,00 1.229,56

D 23,30 1.184,57

E 21,59 1.133,05

F 18,94 1.051,69

Classificazione del personaleA decorrere dal 1º gennaio 2005 i parametri delle categorie C, CS, D ed E vengono incre-

mentati di 1 punto.

Premio di fedeltaAi lavoratori in forza al 1º gennaio 2005 (settore manufatti e calcestruzzo) sara riconosciuta,

in via convenzionale, ai fini della maturazione del premio di fedelta il 50% dell’anzianita di

servizio, utile ai fini del premio, che risultera maturata al 31 dicembre 2004. Ferme restando

le condizioni di miglior favore esistenti, il premio non si cumula con i trattamenti gia previsti

allo stesso titolo a livello aziendale.

Riduzione annua per i turnistiA decorrere dal 1º gennaio 2005 per i lavoratori del settore laterizi operanti su 3 turni avvicendati

la riduzione annua dell’orario di lavoro, gia pari a 72 ore, e ulteriormente elevata di 4 ore annue.

Tale riduzione non si applica alle aziende per le quali il regime di pause e pari a 30 minuti.

Verbale di accordo 5 maggio 2004

Livelli Aumento Minimi conglobati

ASQ e AS 41,67 1.706,23

A 35,04 1.514,65

B 28,60 1.328,62

CS 26,14 1.261,38

C 25,00 1.229,56

D 23,30 1.184,58

E 21,59 1.133,05

F 18,94 1.051,68

Lapidei Pmi

LateriziAziende industriali

Laterizi Pmi

AgendaGennaio

Guida alle Paghe1/2005 73

Page 73: RivistaGuidaAllePaghe

Classificazione del personaleA decorrere dal 1º gennaio 2005 i parametri delle categorie C, CS, D ed E vengono incre-

mentati di 1 punto.

Premio di fedeltaAi lavoratori in forza al 1º gennaio 2005 (settore manufatti e calcestruzzo) sara riconosciuta,

in via convenzionale, ai fini della maturazione del premio di fedelta il 50% dell’anzianita di

servizio, utile ai fini del premio, che risultera maturata al 31 dicembre 2004. Ferme restando

le condizioni di miglior favore esistenti, il premio non si cumula con i trattamenti gia previsti

allo stesso titolo a livello aziendale.

Riduzione annua per i turnistiA decorrere dal 1º gennaio 2005 per i lavoratori del settore laterizi operanti su 3 turni avvicendati

la riduzione annua dell’orario di lavoro, gia pari a 72 ore, e ulteriormente elevata di 4 ore annue.

Tale riduzione non si applica alle aziende per le quali il regime di pause e pari a 30 minuti.

Verbale di accordo 6 settembre 2004

Livelli Aumento Minimi conglobati

6S 39,34 1.399,57

6 37,15 1.321,80

5 33,80 1.202,58

4 31,21 1.110,16

3 29,93 1.064,71

2 28,68 1.020,44

1 27,13 965,33

Verbale di accordo 6 luglio 2004

Livelli Aumento Minimi conglobati

AS 31,55 1.417,37

A 29,78 1.338,08

B 27,39 1.231,06

C 25,49 1.145,58

D 24,00 1.085,34

E 22,95 1.031,05

Accordo 21 luglio 2004

Livelli Aumento Minimi conglobati

7Q e 7 46,44 1.631,01

6 41,57 1.513,15

5 34,94 1.351,78

4 31,57 1.268,74

3 30,00 1.231,65

2 26,61 1.148,99

1 22,65 1.053,43

Orario di lavoroA decorrere dal 1º gennaio 2005 il periodo di riferimento della durata media settimanale di

48 ore e fissato sulla base dell’anno solare.

LavanderieAziende artigiane

Legno e arredamentoAziende artigiane

Legno e arredamentoAziende industriali

AgendaGennaio

Guida alle Paghe1/200574

Page 74: RivistaGuidaAllePaghe

Previdenza integrativaA decorrere dal 1º gennaio 2005 la contribuzione al Fondo pensione Arco sara calcolata sulla

retribuzione mensile corrente ordinaria (paga base, indennita di contingenza, E.d.r., aumenti

periodici di anzianita, eventuali superminimi individuali, importi in misura fissa aziendale a

titolo di premio di risultato).

Verbale di accordo 22 settembre 2004

Livelli Aumento Minimi conglobati

AS 38,68 1.638,08

A 34,64 1.520,15

B 29,09 1.357,62

C 25,00 1.237,19

D 22,19 1.153,99

E 18,87 1.057,82

Banca oreA decorrere dal 1º gennaio 2005, per ogni ora di lavoro straordinario effettuata oltre le 80

nell’anno solare, il lavoratore potra optare tra la retribuzione spettante per il lavoro straordinario

o un uguale numero di ore di riposo retribuito, fermo restando il pagamento della maggiorazione

per straordinario. L’azienda accogliera le richieste di fruizione nel limite del 5% dei lavoratori in

servizio nel reparto o ufficio. A decorrere dal 1º gennaio 2005, i permessi eventualmente non

fruiti entro l’anno di maturazione verranno accantonati nella banca ore, su richiesta scritta del

lavoratore da presentarsi entro il 30 novembre (in mancanza di comunicazione scritta i permessi

saranno trasformati in normale retribuzione e pagati con le competenze del mese di dicembre).

MalattiaA decorrere dal 1º gennaio 2005 gli operai hanno diritto, dal 1º al 3º giorno di malattia, ad un

trattamento integrativo a carico dell’azienda fino a concorrenza dell’85% della retribuzione netta

di fatto. Il trattamento erogato per i primi 3 giorni di malattia si riduce al 50% nei periodi retribuiti

al 50%. Per le malattie di durata superiore a 12 giorni consecutivi, le aziende corrisponderanno il

100% della normale retribuzione anche per i primi 3 giorni (carenza), coincidenti con quelli

lavorativi secondo l’orario di lavoro dello stabilimento o reparto cui l’operaio appartiene.

Previdenza integrativaA decorrere dal 1º gennaio 2005 la contribuzione al Fondo pensione Arco sara calcolata sulla

retribuzione mensile corrente ordinaria (paga base, indennita di contingenza, E.d.r., aumenti

periodici di anzianita, eventuali superminimi individuali). Ai componenti dell’Assemblea

spettano, per la partecipazione alle riunioni, 8 ore annue di permessi retribuiti.

Verbale di accordo 23 luglio 2004

Livelli Aumento Minimi conglobati

1 36,16 1.416,13

2 33,66 1.317,86

2bis 31,67 1.240,08

3 30,40 1.190,51

4 28,75 1.125,91

5 27,74 1.086,20

6 26,50 1.037,79

Legno e arredamentoPmi

MetalmeccanicaAziende artigiane

AgendaGennaio

Guida alle Paghe1/2005 75

Page 75: RivistaGuidaAllePaghe

Accordo di rinnovo 6 luglio 2004

Livelli Aumento Minimi conglobati

1S 32,65 1.535,82

1 31,43 1.507,80

2 28,85 1.417,08

3 25,06 1.301,60

4 22,02 1.206,95

5 20,50 1.150,69

6 18,98 1.097,91

7 17,46 1.041,48

8 15,19 993,34

Premio di produzioneA decorrere dal 1º gennaio 2005, in via sperimentale, nelle aziende in cui dal 20 dicembre

2000 non e stata realizzata la contrattazione di secondo livello, viene erogato un importo

mensile pari al valore della cifra congelata al 31 dicembre 1995 a titolo di premio di produ-

zione, maggiorata del 25% per l’anno 2004 e del 28% per l’anno 2005.

FerieA decorrere dal 1º gennaio 2005 a tutti i lavoratori (operai e intermedi) con anzianita di

servizio inferiore a 5 anni al 1º agosto 2004 si applicano le disposizioni previste per i nuovi

assunti con assorbimento di ogni altra condizione feriale: fino a 4 anni di servizio: 4

settimane dal 5º e fino all’8º anno: 4 settimane e 1 giorno dal 9º e fino al 12º anno: 4

settimane e 2 giorni dal 13º e fino al 16º anno: 4 settimane e 3 giorni dal 17º e fino al 20º

anno: 4 settimane e 4 giorni oltre il 20º anno: 4 settimane e 5 giorni.

Accordo di rinnovo 27 maggio 2004

Livelli Aumento Minimi conglobati

6Q e 6 33,74 1.516,07

5 31,39 1.374,07

4S 28,25 1.281,45

4 26,94 1.231,62

3 25,50 1.177,08

2 23,54 1.121,11

1 14,71 965,44

MaternitaA decorrere dal 1º gennaio 2005, per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (primi 5

mesi di assenza) il trattamento integrativo a carico dell’azienda viene elevato fino a con-

correnza dell’intera retribuzione.

Verbale di accordo 24 giugno 2004

Livelli Aumento Minimi conglobati

6Q e Q 33,74 1.515,03

5 31,39 1.372,97

4S 28,25 1.282,43

4 26,94 1.230,86

3 25,50 1.177,84

2 23,54 1.125,52

1 14,71 965,94

MiniereAziende industriali

OcchialiAziende industriali

Occhiali Pmi

AgendaGennaio

Guida alle Paghe1/200576

Page 76: RivistaGuidaAllePaghe

Ipotesi di accordo 24 luglio 2003

Lavoro a turniA decorrere dal 1º gennaio 2005 i riposi per i turnisti 3x7 l’orario di lavoro viene ridotto di 2

ore su base annua.

Accordo di rinnovo 2 luglio 2004

MaternitaDagli eventi in corso alla data del 1º gennaio 2005, per le lavoratrici con qualifica operaia il

trattamento integrativo a carico dell’azienda viene elevato al 100% della retribuzione men-

sile di fatto netta per i primi 5 mesi di assenza.

Banca oreA decorrere dal 1º gennaio 2005 nella banca ore confluiranno anche le ore di recupero della

flessibilita se non fruite in occasione del programmato recupero collettivo per comprovati

impedimenti personali.

Ipotesi di accordo 21 maggio 2004

MaternitaA decorrere dal 1º gennaio 2005, per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (primi 5

mesi di assenza) il trattamento integrativo a carico dell’azienda viene elevato fino a con-

correnza dell’intera retribuzione.

Accordo di rinnovo 8 giugno 2004

Livelli Aumento Minimi conglobati

7Q e 7 33,74 1.519,27

6 31,39 1.381,54

5 29,83 1.312,51

4S 28,25 1.251,22

4 26,94 1.221,26

3 25,50 1.166,61

2 23,54 1.115,17

1 14,71 965,42

MaternitaA decorrere dal 1º gennaio 2005, per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (primi 5

mesi di assenza) il trattamento integrativo a carico dell’azienda viene elevato fino a con-

correnza dell’intera retribuzione netta.

Verbale di accordo 24 giugno 2004

Livelli Aumento Minimi conglobati

8Q e 8 33,74 1.520,86

7 31,39 1.383,43

6 29,83 1.314,14

5 28,25 1.252,23

4 26,94 1.221,35

Oli e margarineAziende industriali

OmbrelliAziende industriali

Pelli e cuoioAziende industriali

Penne spazzole epennelli

Aziende industriali

Penne spazzole epennelli Pmi

AgendaGennaio

Guida alle Paghe1/2005 77

segue 8

Page 77: RivistaGuidaAllePaghe

Livelli Aumento Minimi conglobati

3 25,50 1.166,52

2 23,54 1.114,28

1 14,71 966,16

Accordo di rinnovo 9 dicembre 2003

Livelli Aumento Minimi conglobati

1/5 - 1/4 - 1/3 - 1/2 - 1/1 42,76 2.068,41

2/4 - 2/3 - 2/2 - 2/1 38,72 1.872,96

3/4 - 3/3 - 3/2 - 3/1 35,09 1.697,62

4/4 - 4/3 - 4/2 - 4/1 31,00 1.499,70

5/4 - 5/3 - 5/2 - 5/1 - 5/0 27,19 1.314,90

6/0 23,65 1.143,93

CCNL 4 dicembre 2003

Orario di lavoroA decorrere dal 1º gennaio 2005 per i lavoratori con funzioni principali o sussidiarie di

portiere che non usufruiscono dell’alloggio di servizio, l’orario di lavoro e ridotto a 46 ore.

Divisore orarioA decorrere dal 1º gennaio 2005 per i portieri con profili professionali A1, A3, A5, A6 e A8 ai

fini della determinazione della paga oraria deve essere utilizzato il divisore 200.

Ipotesi di accordo 15 luglio 2004

Settore televisivo

Livelli Aumento Minimi conglobati

9Q 42,00 1.791,86

8Q 38,00 1.684,55

7 35,00 1.592,10

6 34,00 1.542,95

5 31,00 1.461,13

4 26,00 1.308,89

3 22,00 1.175,41

2 19,00 1.094,49

1 16,00 1.012,94

Settore radiofonico

Livelli Aumento Minimi conglobati

6Q 35,00 1.393,70

5 31,00 1.300,82

4 26,00 1.159,78

3 22,00 1.064,42

2 19,00 977,04

1 16,00 899,29

PetrolioAziende industriali

Proprietaridi fabbricatiDipendenti

Radiotelevisioniprivate

AgendaGennaio

Guida alle Paghe1/200578

Page 78: RivistaGuidaAllePaghe

Ipotesi di accordo 3 maggio 2004

Livelli Aumento Minimi conglobati

1Q e 1 55,65 1.672,22

2 48,70 1.524,81

3S 41,74 1.379,66

3 38,40 1.309,41

4 35,62 1.251,25

5S 32,00 1.176,54

5 30,61 1.147,57

6 27,83 1.088,92

Verbale di accordo 15 giugno 2004

Livelli Aumento Minimi conglobati

8 33,00 1.448,62

7 30,30 1.422,05

6 29,10 1.292,56

5 27,30 1.202,70

4 26,70 1.178,86

3 25,50 1.153,25

2 23,70 1.099,59

1 14,40 956,31

MaternitaA decorrere dal 1º gennaio 2005, per le lavoratrici con qualifica operaia, il trattamento

integrativo a carico dell’azienda viene elevato al 100% della retribuzione netta normale

per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (primi 5 mesi di assenza).

Accordo 18 ottobre 2002

Scatti di anzianitaA decorrere dal 1º gennaio 2005, per il personale che alla data di stipulazione del rinnovo

abbia gia maturato l’intera anzianita, si procede, allo scopo di omogeneizzare gli importi

degli scatti corrisposti a quelli di nuova determinazione, alla perequazione del terzo scatto

maturato nell’anno 1984.

Verbale di accordo 28 luglio 2004

Assistenza sanitaria supplementareA decorerre dal 1º gennaio 2005, il versamento alla Cassa di assistenza sanitaria supple-

mentare per i dipendenti degli studi professionali (C.A.DI.PROF.) della quota mensile di

E 13,00 per ogni dipendente viene effettuato mediante mod. F24. L’Inps, entro il 31 dicem-

bre 2004, deve fornire alla C.A.DI.PROF. sia il numero di codice di riferimento da indicare

sul mod. F24 che le istruzioni per l’assolvimento di tale adempimento.

Recapitotelegrammi ed espressi

Retifici meccanicida pesca

Scuola maternaFism

Studi professionali

AgendaGennaio

Guida alle Paghe1/2005 79

Page 79: RivistaGuidaAllePaghe

Ipotesi di accordo 23 luglio 2004

Livelli Aumento Minimi conglobati

1SA 37,50 1.725,88

1SB 35,15 1.651,24

1 31,87 1.545,27

2 26,09 1.355,31

3 21,87 1.217,10

4S 20,62 1.176,27

4 20,00 1.156,39

5 17,81 1.085,59

6 15,62 1.014,47

N.B. Valori riparametrati redazionalmente sull’importo di E 20,00 stabilito per il liv. 4.

Una tantum

Livelli Importo

1SA 403,13

1SB 377,93

1 342,66

2 280,51

3 235,16

4S 221,72

4 215,00

5 191,49

6 167,97

N.B. Valori riparametrati redazionalmente sull’importo di E 215,00 stabilito per il liv. 4.

Ipotesi di accordo 2 luglio 2004

Una tantum

Livelli Importo

Q 260,42

1 234,58

2 202,92

3 173,44

4 150,00

5 135,52

6 121,67

7 104,17

Contributo QuadriforA decorrere dal 1º gennaio 2005 il contributo annuo a favore di Quadrifor (Istituto per lo

sviluppo dei quadri del terziario) e pari a E 75,00 di cui E 50,00 a carico dell’azienda e

E 25,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria di quadro.

Contributo QuasA decorrere dal 1º gennaio 2005 il contributo a favore della Cassa di Assistenza Sanitaria

Quas, integrativa del Ssn, e pari a E 60,00 annui di cui E 54,00 a carico dell’azienda e E 6,00

a carico del lavoratore appartenente alla categoria di quadro.

Terme

TerziarioConfcommercio

AgendaGennaio

Guida alle Paghe1/200580

Page 80: RivistaGuidaAllePaghe

Contribuzione Fondo di previdenza complementare FonteA decorrere dal 1º gennaio 2005 il contributo a carico dei datori di lavoro, per ogni lavoratore

iscritto al Fondo e pari all’1,05% della retribuzione utile per il computo del Tfr. La contribu-

zione minima a carico dei lavoratori non e modificata.

Ipotesi di accordo 6 luglio 2004

Una tantum

Livelli Importo

Q 260,42

1 234,58

2 202,92

3 173,44

4 150,00

5 135,52

6 121,67

7 104,17

Contribuzione Fondo di previdenza complementare Marco PoloA decorrere dal 1º gennaio 2005 il contributo a carico dei datori di lavoro, per ogni lavoratore

iscritto al Fondo e pari all’1,05% della retribuzione utile per il computo del Tfr.

Verbale di accordo 24 aprile 2004

Livelli Aumento Minimi conglobati

8 33,00 1.570,70

7 30,30 1.495,42

6 29,10 1.392,01

5 27,30 1.301,24

4 26,70 1.226,56

3S 26,10 1.200,70

3 25,50 1.175,53

2S 24,45 1.147,14

2 23,70 1.119,64

1 14,40 963,20

viaggiatori 1 29,10 1.319,79

viaggiatori 2 27,23 1.246,02

MaternitaA decorrere dal 1º gennaio 2005 per le lavoratrici con qualifica operaia, il trattamento

integrativo a carico dell’azienda viene elevato fino a concorrenza dell’intera retribuzione

per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (primi 5 mesi di assenza).

CCNL 22 gennaio 2003

Orario di lavoroA decorrere dal 1º gennaio 2005 il monte ore individuale di riduzione annua dell’orario, pari a

72 ore, viene incrementato di 2 ore.

TerziarioConfesercenti

TessiliAziende industriali

Trasporto a fune

AgendaGennaio

Guida alle Paghe1/2005 81

Page 81: RivistaGuidaAllePaghe

Ipotesi di accordo 10 dicembre 2002

Retribuzione mensile - Cooperative di facchinaggioA decorrere dal 1º gennaio 2005, le ferie, i permessi per riduzione di orario, le ex festivita

retribuite, la 13a e la 14a mensilita ed il Tfr vengono erogati, secondo le modalita previste dal

Ccnl, con il 40% di incremento annuo.

Ipotesi di accordo 19 luglio 2003 – 22 luglio 2003

Assistenza sanitaria integrativaA seguito dell’istituzione di un Fondo di assistenza sanitaria integrativa, per il finanziamento

dello stesso e dovuto dal 1º gennaio 2005 un contributo pari a E 10 per ciascun iscritto (E 7 a

carico del datore di lavoro e E 3 a carico del lavoratore) nel caso di lavoratori a tempo pieno.

Lavoratori minorenniA decorrere dal 1º gennaio 2005 la retribuzione unica per i minori di 18 e 16 anni si

determina applicando agli importi di competenza dei lavoratori maggiorenni di pari livello

(minimo e contingenza) la percentuale del 98%.

Ipotesi di accordo 16 ottobre 2003

Assistenza sanitaria integrativaA decorrere 1º gennaio 2005 per il finanziamento del Fondo e dovuto un contributo pari a

E 10 mensili per ciascun iscritto (E 7 a carico del datore di lavoro e E 3 del lavoratore) nel

caso di lavoratori a tempo pieno.

Accordo di rinnovo 23 settembre 2003

Indennita lavoro notturnoA decorrere dal 1º gennaio 2005 per il lavoro effettuato in turno notturno in aggiunta alle

maggiorazioni previste, per le prestazioni effettivamente svolte per un minimo di 6 ore tra le

22 e le 6, viene corrisposto un importo in cifra fissa pari a E 1 per turno. L’indennita e

assorbibile da analoghe erogazioni concordate a livello aziendale anteriormente alla data del

23 settembre 2004 ad eccezione degli accordi che abbiano espressamente previsto clau-

sole di non assorbimento.

Trasporto merciImprese

TurismoConfcommercioe Confesercenti

TurismoCatene alberghiere

VetroAziende industriali

AgendaGennaio

Guida alle Paghe1/200582

Page 82: RivistaGuidaAllePaghe

Contributi e fisco

Lunedı 10

Scadenza Soggetti Adempimento Modalita e Codici

InpsLavoratori domestici

Datori di lavoro che hannoalle proprie dipendenze la-voratori addetti ai servizidomestici e familiari

Versamento trimestrale contributiInps

Bollettino di c/c postale rilasciato dal-l’Inps presso le agenzie postali

Fondo A. PastoreDirigenti

Aziende di commercio,spedizione e trasporto

Versamento trimestrale premi Tramite mod. F.P. che l’AssociazioneAntonio Pastore invia alle aziende cir-ca tre settimane prima della scadenzatrimestrale

Fondo M. BesussoDirigenti

Aziende di commercio,spedizione e trasporto

Versamento trimestrale dei contribu-ti assistenziali

Tramite mod. C/01 attraverso la "Pro-cedura incassi automatizzati" gestitadalla Banca Nazionale del Lavoro

Fondo M. NegriDirigenti

Aziende di commercio,spedizione e trasporto

Versamento trimestrale dei contribu-ti previdenziali e assistenziali

Moduli prestampati di pagamento PIA(procedura di incasso automatizzato)per l’accredito presso la Banca Nazio-nale del Lavoro. I versamenti possonoanche essere effettuati presso altriistituti di credito

Sabato 15

Scadenza Soggetti Adempimento Modalita e Codici

Assistenza fiscale Datori di lavoro sostitutid’imposta

Comunicazione ai dipendenti di volerprestare assistenza fiscale

Regolarizzazioneimposte e contributi

Soggetti tenuti al versa-mento unitario di impostee contributi

Regolarizzazione omissioni ed irrego-larita in relazione al versamento delleritenute alla fonte e contributi sulmese precedente

Mod. F24 presso concessionari, ban-che e agenzie postali8906 (sanzione pecuniaria sostitutid’imposta)

Lunedı 17

Scadenza Soggetti Adempimento Modalita e Codici

EnpalsVersamentocontributi

Aziende dei settori dellospettacolo e dello sport

Versamento dei contributi previden-ziali relativi al mese precedente

Mod. F24 presso concessionari, ban-che e agenzie postaliCCSP (sportivi professionisti)CCLS (lavoratori dello spettacolo)

InpsVersamentocontributi

Datori di lavoro Versamento dei contributi sulle retri-buzioni dei dipendenti corrispostenel mese precedente

Mod. F24 presso concessionari, ban-che e agenzie postaliDM10 (versamenti o compensazionirelativi al mod. DM10/2)

AgendaGennaio

Guida alle Paghe1/2005 83

Page 83: RivistaGuidaAllePaghe

Scadenza Soggetti Adempimento Modalita e Codici

InpsVersamentocontributiGestione separata

Committenti Versamento alla Gestione separatadei contributi corrisposti su compen-si erogati nel mese precedente a col-laboratori coordinati e continuativi evenditori a domicilio, iscritti e noniscritti a forme di previdenza obbliga-toria

Mod. F24 presso concessionari, ban-che e agenzie postaliC10 (aliquota 10%; aliquota 15%)CXX (aliquota 17,30% e 18,30%)

IrpefVersamento ritenute

Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte suredditi di lavoro dipendente e assimi-lati, provvigioni, indennita di cessa-zione del rapporto di agenzia e di col-laborazione coordinata e continuati-va corrisposti nel mese precedente

Mod. F24 presso concessionari, ban-che e agenzie postali1001, 1002, 1004, 1012 (redditi di la-voro dipendente e assimilati)1038 (provvigioni)1040 (ritenute su redditi di lavoroautonomo compensi per l’eserciziodi arti e professioni)

IrpefOperazioni diconguaglio

Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte ine-renti le operazioni di conguaglio ese-guite nel corso del mese precedenteda parte dei datori di lavoro sui red-diti corrisposti nel corso dell’annosolare precedente

Mod. F24 presso concessionari, ban-che e agenzie postali

IrpefAddizionali

Sostituti d’imposta Versamento in unica soluzione a se-guito delle operazioni di cessazionedel rapporto di lavoro

Mod. F24 presso concessionari, ban-che e agenzie postali3802 (addizionale regionale all’Irpef -sostituti d’imposta)3816 (addizionale all’Irpef enti locali –sostituti d’imposta)

Giovedı 20

Scadenza Soggetti Adempimento Modalita e Codici

CasagitDenunciae versamentocontributi

Datori di lavoro che hannoalle proprie dipendenzegiornalisti e praticanti gior-nalisti

Versamento dei contributi relativi almese precedente e contestualepresentazione della documentazio-ne relativa alla denuncia mensiledelle retribuzioni dei dipendentipredisposta in formato elettronicosu floppy disk o in formato carta-ceo

Apposito modello di versamentopresso qualsiasi sportello della Bancadi Roma sul c/c bancario n. 88436/35– CAB 05085.6 e ABI 3002 – intestatoa Casagit – Via Marocco 61 – 00144Roma

FPIVersamentocontributi

Imprese di spedizione eagenzie marittime che ap-plicano il Ccnl del settoremerci

Versamento dei contributi relativi almese precedente dovuti al fondo diprevidenza per gli impiegati e tra-smissione al fondo della distinta no-minativa dei lavoratori e dei contribu-ti versati

Presso la banca Monte dei Paschi diSiena - Filiale di Milano – Via S.Margherita 11 su c/c bancario n.80900.1 (K 01030 01600). Per la pre-sentazione della denuncia tramitesupporto magnetico o via modem leaziende devono attenersi al prospettopredisposto dal Fondo

InpgiDenuncia eversamentocontributi

Datori di lavoro che hannoalle proprie dipendenzegiornalisti e praticanti gior-nalisti

Versamento contributi previdenzialie assistenziali relativi al mese prece-dente e contestuale presentazionedella documentazione relativa alladenuncia mensile delle retribuzionidei dipendenti

Mod. DASM (su supporto magnetico)e bonifico bancario presso gli sportellidella Banca di Roma sul c/c n. 83400/30, filiale 166, Via Nizza 35 – 00198Roma ABI 03002, CAB 05187.0

AgendaGennaio

Guida alle Paghe1/200584

Page 84: RivistaGuidaAllePaghe

Scadenza Soggetti Adempimento Modalita e Codici

PrevindaiDenunciae versamentocontributi

Aziende industriali Denuncia e versamento contributisulle retribuzioni dei dirigenti iscrittial Previndai (IV trimestre 2004)

Mod. 050 per la denuncia e Mod. 053per il bonifico bancario su c/c n.89000.95 CIN X, ABI 01030, CAB03200 presso la Banca Monte dei Pa-schi di Siena, Filiale di Roma - Via delCorso 232 - 00186 Roma tramite pro-cedura telematica (www.previndai.it)

PrevindapiVersamentocontributi

Piccole e medie aziendeindustriali

Versamento dei contributi sulle retri-buzioni dei dirigenti iscritti al Previn-dapi (IV trimestre 2004)

Mod. PREV/1 e versamento su c/c n.405/10 presso Banca popolare di Lodi– Filiale 195 - Ag. 15 - Via Po, 32 Roma- ABI 5164, CAB 3215

Martedı 25

Scadenza Soggetti Adempimento Modalita e Codici

CasagitDenuncia eversamentocontributi

Datori di lavoro che hannoalle proprie dipendenzegiornalisti e praticanti gior-nalisti

Versamento dei contributi relativi almese precedente e contestuale pre-sentazione della documentazione re-lativa alla denuncia mensile delle re-tribuzioni dei dipendenti predispostain formato elettronico su floppy disko in formato cartaceo

Apposito modello di versamentopresso qualsiasi sportello della Bancadi Roma sul c/c bancario n. 88436/35– CAB 05085.6 e ABI 3002 – intestatoa Casagit – Via Marocco 61 – 00144Roma

EnpaiaVersamentocontributi

Aziende agricole Versamento della rata mensile deicontributi previdenziali per gli impie-gati agricoli

Bollettino di c/c postale fornito dal-l’ente, con relativo servizio di cassaaffidato alla Banca Popolare di Son-drio

EnpalsDenuncia mensile

Aziende dei settori dellospettacolo e dello sport

Denuncia mensile delle somme do-vute e versate relative al mese pre-cedente

Mod. 031/R (spettacolo) e mod. 031/R-SP (sportivi) da spedire o consegna-re direttamente all’ente

EnpalsDenunciatrimestrale

Aziende dei settori dellospettacolo e dello sport

Denuncia trimestrale delle retribuzio-ni soggette a contribuzione e delletrattenute a carico dei lavoratori pen-sionati relative al mese precedente

Mod. 031/CM da spedire o consegna-re direttamente all’ente

InpsDenunciatrimestralemanodoperaagricola

Datori di lavoro agricolo Denuncia trimestrale della manodo-pera agricola occupata (operai agri-coli a tempo determinato e indeter-minato) contenente le giornate di la-voro effettuate e le retribuzioni rela-tive al IV trimestre 2004

Mediante mod. DMAG-UNICO susupporto cartaceo

Cig-CigsRichiestaautorizzazione

Aziende industriali Presentazione della richiesta di auto-rizzazione al trattamento Cig/Cigsper sospensione o riduzione dell’atti-vita lavorativa intervenute nel meseprecedente. La presentazione deveavvenire entro 25 giorni dalla finedel periodo di paga in corso al termi-ne della settimana in cui ha avutoinizio la sospensione o la riduzionedell’orario di lavoro

– Mod. Igi15 per Cig ordinaria all’Inps– Mod. Cigs/Solid-1 per Cig straordi-naria e contratti di solidarieta alla Di-rezione provinciale del lavoro

AgendaGennaio

Guida alle Paghe1/2005 85

Page 85: RivistaGuidaAllePaghe

Lunedı 31

Scadenza Soggetti Adempimento Modalita e Codici

InailDomandadi riduzionedel tasso

Datori di lavoro in regolacon le disposizioni in ma-teria di prevenzione infor-tuni e e igiene del lavorononche con gli adempi-menti contributivi ed assi-curativi

Presentazione alla competente sedeterritoriale dell’Inail della domanda diriduzione del tasso medio di tariffa inmisura fissa pari al 5% o al 10% inrelazione al numero dei dipendenti.In caso di accoglimento della doman-da lo sconto sara applicato al mo-mento del calcolo della regolazionedel premio per l’anno di riferimentoall’atto dell’autoliquidazione

Mod. OT/24

AssunzioniobbligatorieProspetto situazioneoccupazionale

Datori di lavoro soggettialla disciplina sulle assun-zioni obbligatorie

Invio al servizio presso cui sono isti-tuiti gli elenchi dei lavoratori disabiliper l’avviamento al lavoro (provincia)del prospetto informativo sulla situa-zione occupazionale al 31 dicembredell’anno precedente a quello delladenuncia

Il prospetto puo essere inviato ancheper via telematica e per il tramite delleassociazioni cui aderiscono i datori dilavoro

InpsDenuncia mensile

Datori di lavoro Denuncia dei contributi previdenzialied assistenziali relativi al mese pre-cedente

Mod. DM10/2 telematico

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Guida alle Paghe1/200586

Page 86: RivistaGuidaAllePaghe

Tfr e crediti di lavoroTrattamento di fine rapporto

Mese Periodo (a) (b) (c) (d) (e)

Dicembre 1994 dal 15.12.94 al 14.1.95 1,500 110,30 4,056603 3,042452 4,542452

Dicembre 1995 dal 15.12.95 al 14.1.96 1,500 116,70 5,802357 4,351768 5,851768

Dicembre 1996 dal 15.12.96 al 14.1.97 1,500 104,90 2,562896 1,922172 3,422172

Dicembre 1997 dal 15.12.97 al 14.1.98 1,500 106,50 1,525262 1,143946 2,643946

Dicembre 1998 dal 15.12.98 al 14.1.99 1,500 108,10 1,502347 1,126760 2,626760

Dicembre 1999 dal 15.12.99 al 14.1.00 1,500 110,4 2,127660 1,595745 3,095745

Dicembre 2000 dal 15.12.00 al 14.1.01 1,500 113,4 2,717391 2,038043 3,538043

Dicembre 2001 dal 15.12.01 al 14.1.02 1,500 116,0 2,292769 1,719577 3,219577

Dicembre 2002 dal 15.12 al 14.1.03 1,500 119,1 2,672414 2,004310 3,504310

Dicembre 2003 dal 15.12 al 14.1.04 1,500 121,8 2,267003 1,700252 3,200252

Gennaio 2004 dal 15.1 al 14.2 0,125 122,0 0,164204 0,123153 0,248153

Febbraio dal 15.2 al 14.3 0,250 122,4 0,492611 0,369458 0,619458

Marzo dal 15.3 al 14.4 0,375 122,5 0,574713 0,431034 0,806034

Aprile dal 15.4 al 14.5 0,500 122,8 0,821018 0,615764 1,115764

Maggio dal 15.5 al 14.6 0,625 123,0 0,985222 0,738916 1,363916

Giugno dal 15.6 al 14.7 0,750 123,3 1,231527 0,923645 1,673645

Luglio dal 15.7 al 14.8 0,875 123,4 1,313629 0,985222 1,860222

Agosto dal 15.8 al 14.9 1,000 123,6 1,477833 1,108374 2,108374

Settembre dal 15.9 al 14.10 1,125 123,6 1,477833 1,108374 2,233374

Ottobre dal 15.10 al 14.11 1,250 123,6 1,477833 1,108374 2,358374

Legenda

(a) Percentuale di rivalutazione in misura fissa pari all’1,5% annuo, rapportato a mese.

(b) Aumento mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertato dall’Istat.

(c) Differenza percentuale del valore mensile dell’indice Istat rispetto a dicembre 1998 per l’anno 1999, rispetto a dicembre 1997per l’anno 1998, rispetto a dicembre 1996 per l’anno 1997, rispetto a dicembre 1995 per l’anno 1996, rispetto a dicembre 1994per l’anno 1995, rispetto a dicembre 1993 per l’anno 1994.

(d) 75% di (c).

Dati tabellariOttobre 2004

Guida alle Paghe1/2005 87

Page 87: RivistaGuidaAllePaghe

Crediti di lavoroMese

di maturazioneIndiceISTAT

Coeff. riv.ante

1.1.1998

Coeff. riv.post

1.1.1998

Dicembre 1997 106,5 1,0000 -

Gennaio 1998 106,8 1,0028 1,157303

Febbraio 107,1 1,0056 1,154062

Marzo 107,1 1,0056 1,154062

Aprile 107,3 1,0075 1,151911

Maggio 107,5 1,0094 1,149767

Giugno 107,6 1,0103 1,148699

Luglio 107,6 1,0103 1,148699

Agosto 107,7 1,0113 1,147632

Settembre 107,8 1,0122 1,146568

Ottobre 108,0 1,0141 1,144444

Novembre 108,1 1,0150 1,143386

Dicembre 108,1 1,0150 1,143386

Gennaio 1999 108,2 1,0160 1,142329

Febbraio 108,4 1,0178 1,140221

Marzo 108,6 1,0197 1,138122

Aprile 109,0 1,0235 1,133945

Maggio 109,2 1,0254 1,131868

Giugno 109,2 1,0254 1,131868

Luglio 109,4 1,0272 1,129799

Agosto 109,4 1,0272 1,129799

Settembre 109,7 1,0300 1,126709

Ottobre 109,9 1,0319 1,124659

Novembre 110,3 1,0357 1,120580

Dicembre 110,4 1,0366 1,119565

Gennaio 2000 110,5 1,0376 1,118552

Febbraio 111,0 1,0423 1,113514

Marzo 111,3 1,0451 1,110512

Aprile 111,4 1,0460 1,109515

Maggio 111,7 1,0488 1,106535

Giugno 112,1 1,0526 1,102587

Luglio 112,3 1,0545 1,100623

Agosto 112,3 1,0545 1,100623

Settembre 112,5 1,0563 1,098667

Ottobre 112,8 1,0592 1,095745

Novembre 113,3 1,0638 1,090909

Dicembre 113,4 1,0648 1,089947

Gennaio 2001 113,9 1,0695 1,085162

Febbraio 114,3 1,0732 1,081365

Marzo 114,4 1,0742 1,080420

Aprile 114,8 1,0779 1,076655

Maggio 115,1 1,0808 1,073849

Mesedi maturazione

IndiceISTAT

Coeff. riv.ante

1.1.1998

Coeff. riv.post

1.1.1998

Giugno 115,3 1,0826 1,071986

Luglio 115,3 1,0826 1,071986

Agosto 115,3 1,0826 1,071986

Settembre 115,4 1,0836 1,071057

Ottobre 115,7 1,0864 1,068280

Novembre 115,9 1,0883 1,066437

Dicembre 116,0 1,0892 1,065517

Gennaio 2002 116,5 1,0939 1,060944

Febbraio 116,9 1,0977 1,057314

Marzo 117,2 1,1005 1,054608

Aprile 117,5 1,1033 1,051915

Maggio 117,7 1,1052 1,050127

Giugno 117,9 1,1070 1,048346

Luglio 118,0 1,1080 1,047458

Agosto 118,2 1,1099 1,045685

Settembre 118,4 1,1117 1,043919

Ottobre 118,7 1,1146 1,041281

Novembre 119,0 1,1174 1,038655

Dicembre 119,1 1,1183 1,037783

Gennaio 2003 119,6 1,1230 1,033445

Febbraio 119,8 1,1249 1,031720

Marzo 120,2 1,1286 1,028286

Aprile 120,4 1,1305 1,026578

Maggio 120,5 1,1312 1,025726

Giugno 120,6 1,1324 1,024876

Luglio 120,9 1,1352 1,022333

Agosto 121,1 1,1371 1,020644

Settembre 121,4 1,1399 1,018122

Ottobre 121,5 1,1408 1,017284

Novembre 121,8 1,1437 1,014778

Dicembre 121,8 1,1437 1,014778

Gennaio 2004 122,0 1,1455 1,013115

Febbraio 122,4 1,1493 1,009804

Marzo 122,5 1,1502 1,008980

Aprile 122,8 1,1531 1,006515

Maggio 123,0 1,1549 1,004878

Giugno 123,3 1,1577 1,002433

Luglio 123,4 1,1587 1,001621

Agosto 123,6 1,1606 1,000000

Settembre 123,6 1,1606 1,000000

Ottobre 123,6 1,1606 1,000000

Dati tabellariOttobre 2004

Guida alle Paghe1/200588

Page 88: RivistaGuidaAllePaghe

Terziario

. PMI – CONFCOMMERCIO, FILCAMS-CGIL , FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL

. CONFESERCENTI, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL

CCNL 20 settembre 1999 - Ipotesi di accordo 2 luglio 2004 (Confcommercio)

CCNL 22 settembre 1999 - Ipotesi di accordo 6 luglio 2004 (Confesercenti)

1º gennaio 2003 - 31 dicembre 2006

Giornaliero 26

Orario 168 su 40 ore settimanali 182 su 42 ore settimanali 195 su 45 ore settimanali

14

LivelliImporti

1.7.2004 1.12.2004 1.7.2005 1.9.2006

Q 1.183,09 1.247,33 1.287,26 1.339,34

1 1.065,73 1.123,59 1.159,56 1.206,48

2 921,87 971,92 1.003,03 1.043,61

3 787,94 830,72 857,31 892,00

4 681,46 718,46 741,46 771,46

5 615,68 649,11 669,89 696,99

6 552,74 582,75 601,41 625,74

7 478,40 504,09 520,06 540,89

Op. vend. I cat. 643,27 678,20 699,91 728,23

Op. vend. II cat. 545,93 572,84 589,57 611,39

Livelli Importi Livelli Importi

1Q 25,46 5 20,30

1 24,84 6 19,73

2 22,83 7 19,47

3 21,95 op. vend. I cat. 15,49

4 20,66 op. vend. II cat. 14,46

Il Ccnl prevede l’erogazione, ricorrendone i presupposti, delle seguenti indennita: inden-

nita di funzione (quadri) terzo elemento indennita di cassa indennita di reperibilita

(attivita ausilarie, sosta e parcheggi) (Confcommercio) vitto e alloggio premio aziendale indennita di trasferta e di trasferimento

Norme specifiche sono previste per gli addetti ai call centers del settore Confcommercio

Livelli Durata

Q - 1 6 mesi (giorni di calendario)

2 - 3 60 giorni (di lavoro effettivo)

4 - 5 45 giorni (di lavoro effettivo)

5 45 giorni (di lavoro effettivo)

6 - 7 30 giorni (di lavoro effettivo)

Op. vendita 60 giorni (di lavoro effettivo)

Parti stipulanti

Data di stipula

Decorrenza e scadenza

Divisori

Mensilita

Minimi

Scatti di anzianita(10 triennali)

Indennita varie

Periodo di prova

Schede contrattiIpotesi di accordo 2-6 luglio 2004

Guida alle Paghe - Terziario1/2005 I

Page 89: RivistaGuidaAllePaghe

40 ore settimanali, ovvero 39 o 38 con assorbimento di permessi per riduzione annua

dell’orario di lavoro ed ex festivita

Maggiorazioni Impiegati Operai

Straordinario (fino al 48a ora sett.le) 15% 15%

Straordinario (oltre la 48a ora sett.le) 20% 20%

Straordinario festivo 30% 30%

Straordinario notturno 50% 50%

Riposo sett.le con riposo compensativo 30% 30%

Notturno 15% 15%

Festivo (Confesercenti) 30% 30%

26 giorni lavorativi (da lunedı al sabato)

56 ore 72 per le aziende con piu di 15 dipendenti 9 giornate per gli operatori di vendita

4 giornate annue

Conservazione del posto

180 giorni nell’anno solare, piu eventuali 120 giorni di aspettativa non retribuita

Trattamento economico

Integrazione dell’indennita Inps fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione

di fatto (la quota giornaliera va calcolata con i criteri adottati dall’Inps): 100% dal 1º al

3ºgiorno 75% dal 4º al 20º 100% dal 21º

Astensione obbligatoria

Integrazione dell’indennita Inps fino al 100% del rateo della 13a e 14a mensilita relativo al

periodo di assenza obbligatoria

Integrazione dell’indennita Inps fino al 100% della retribuzione mensile netta

15 giorni di calendario

LivelliAnni di servizio

Fino a 5 Da 6 a 10 Oltre 10

Q e 1 60 90 120

2 e 3 30 45 60

4 e 5 20 30 45

6 e 7 15 20 20

Op. vendita 30 45 60

Limiti numerici

20% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato in ogni unita produttiva o comunque 4

contratti nelle unita fino a 15 dipendenti e 6 contratti nelle unita da 16 a 30 dipendenti 28% annuo dei lavoratori in forza nell’unita complessivamente per assunzioni con contratto

a termine e di somministrazione

Limiti numerici

15% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato in ogni unita produttiva o comunque 2

contratti nelle unita fino a 15 dipendenti e 5 contratti nelle unita da 16 a 30 dipendenti 28% annuo dei lavoratori in forza nell’unita complessivamente per assunzioni con contratto

di somministrazione ed a termine

Limiti numerici

13% nel mese dei lavoratori occupati nella stessa unita produttiva a tempo indeterminato,

o comunque fino a 5

Orario di lavoro

Lavoro straordinario,notturno e festivo

Ferie

Riduzione annua

Ex festivita

Malattia

Maternita

Congedo matrimoniale

Preavviso

Lavoro a tempodeterminato

Contrattodi somministrazione

Part-time

Schede contrattiIpotesi di accordo 2-6 luglio 2004

Guida alle Paghe - Terziario1/2005II

Page 90: RivistaGuidaAllePaghe

Orario

Settimanale almeno 16 ore mensile almeno 64 ore annuale almeno 532 ore per gli

studenti o i lavoratori gia occupati a tempo parziale in altra azienda, part-time di 8 ore al sabato

Lavoro supplementare

Fino al limite dell’orario del personale a tempo pieno 35% di maggiorazione sulla quota

oraria della retribuzione di fatto

Qualifiche ammesse

Livelli 4 e 5 (escluse le qualifiche indicate dal Ccnl)

Limiti numerici

Non si puo superare il rapporto di 1 a 3 con i qualificati; nelle aziende con meno di 8

dipendenti, si possono comunque assumere fino a 3 apprendisti

Durata

18 mesi (liv. 5) 24 mesi (liv. 4) 36 mesi (liv. 4, limitatamente alle qualifiche indicate dal Ccnl)

Periodo di prova

30 giorni di lavoro effettivo

Malattia

Per gli apprendisti con almeno 3 mesi di anzianita, indennita a carico dell’azienda pari al

60% della retribuzione normale per i primi 3 giorni, e limitatamente a 3 eventi morbosi in

ragione di anno (in caso di ricovero ospedaliero tale indennita spetta per l’intera durata dello

stesso, entro i limiti del periodo di comporto)

Trattamento economico

LivelloPeriodo apprendistato

(mesi)Livello di riferimento

retributivoAliquota

apprendistato

2 - 3 - 4 0 - 18 2 - 3 - 4 70

2 19 - 36 2 85

5 0 - 12 5 70

5 13 - 24 5 85

6 0 - 9 6 70

6 10 - 18 6 85

Apprendistato professionalizzante

Dalla data di stipula delle ipotesi di accordo e prevista una disciplina specifica, da applicare a

seguito dell’entrata in vigore della relativa normativa di legge

Qualifiche ammesse

Professionalita intermedie: livelli 3, 4 e 5 operatori di vendita di I e II categoria

Professionalita elevate: livelli Q, 1 e 2

Contratti di inserimento: tutte le qualifiche (compresi operatori di vendita di I e II), tranne

quelle del liv. 7

Durata

24 mesi (12 mesi per i contratti di inserimento)

Attivita formativa

130 ore per le professionalita elevate 80 ore per le professionalita intermedie 20 ore

per i contratti di inserimento

Durata

18 mesi (elevabili a 36 in caso di assunzioni di soggetti con handicap), riducibili fino a 12

mesi nei casi previsti dalla contrattazione integrativa ovvero per i contratti di reinserimento,

alle condizioni previste dal Ccnl

Attivita formativa

24 ore (inserimento) 16 ore (reinserimento)

Apprendistato

Contratto formazionee lavoro

Contrattodi inserimento

Schede contrattiIpotesi di accordo 2-6 luglio 2004

Guida alle Paghe - Terziario1/2005 III

Page 91: RivistaGuidaAllePaghe

Schede contrattiIpotesi di accordo 2-6 luglio 2004

Guida alle Paghe - Terziario1/2005IV

Page 92: RivistaGuidaAllePaghe

Studi professionali

CONSILP-CONFPROFESSIONI, CONFEDERTECNICA, CIPA, FILCAMS-CGIL,

FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL

CCNL 19 dicembre 1996 (Cipa-Consilp-Confprofessioni)

CCNL 14 maggio 1996 (Confedertecnica)

Verbale di accordo 28 luglio 2004

1º luglio 2004 - 30 settembre 2005

Giornaliero 26 - Orario 170

14

LivelliImporti minimi

1.7.2004Importi

Scatti di anzianita

Q 1.687,20 29,70

1 1.491,47 25,78

2 1.296,38 22,57

3S 1.202,03 20,31

3 1.196,68 17,22

4S 1.160,70 15,68

4 1.117,31 13,90

5 1.042,20 11,88

ex 1 (Confedertecnica) 1.530,12 25,78

ex 2 (Confedertecnica) 1.395,75 22,57

ex 3S (Confedertecnica) 1.304,17 20,31

Il Ccnl prevede l’erogazione, ricorrendone i presupposti, delle seguenti indennita: inden-

nita di trasferta indennita di trasferimento

Livelli Durata

1 180 giorni (di lavoro effettivo)

2 - 390 giorni (di lavoro effettivo) Cipa90 giorni (di calendario) Consilp

4 - 4S 60 giorni (di lavoro effettivo)

5 30 giorni (di lavoro effettivo)

40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni (con cessazione dell’attivita lavorativa entro le

ore 13 del sabato)

Maggiorazioni Impiegati Operai

Straordinario 15% 15%

Straordinario festivo 30% 30%

Straordinario notturno festivo 50% 50%

Straordinario notturno 30% 30%

Parti stipulanti

Data di stipula

Decorrenza e scadenza

Divisori

Mensilita

Minimie scatti di anzianita

Indennita varie

Periodo di prova

Orario di lavoro

Straordinario

Schede contrattiVerbale di accordo 28 luglio 2004

Guida alle Paghe - Studi professionali1/2005 I

Page 93: RivistaGuidaAllePaghe

26 giorni lavorativi (ai fini del computo il sabato e considerato lavorativo anche in caso di

orario distribuito su 5 giorni)

40 ore (orario su 5 giorni) 66 ore (orario su 6 giorni)

4 giorni retribuiti con quote aggiuntive della retribuzione ovvero, in alternativa, concesse

come ferie aggiuntive

Conservazione del posto

180 giorni nell’anno solare, piu eventuali 90 giorni di aspettativa non retribuita fino a 18

mesi in caso di malattia tubercolare

Trattamento economico

Integrazione dell’indennita Inps fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione:

100% dal 1º al 3º giorno 75% dal 4º al 20º 100% dal 21º

Astensione obbligatoria

Integrazione fino a concorrenza del 100% del rateo della 13a (Cipa-Consilp) 13a e 14a

(Confedertecnica) relativo al periodo di astensione obbligatoria nonche della retribuzione

giornaliera per le festivita cadenti nel medesimo periodo

15 giorni di calendario con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione

LivelliAnni di servizio

Fino a 5 Oltre 5

1 90 giorni 120 giorni

2 60 giorni 90 giorni

3 30 giorni 40 giorni

3S - 3 (Confedertecnica) 30 giorni 40 giorni

4S - 4 20 giorni 30 giorni

5 15 giorni 20 giorni

Confedertecnica

Limiti numerici

2 lavoratori 3 lavoratori per gli studi con piu di 15 dipendenti

Durata

da 1 mese a 12 mesi

Lavoro supplementare

35% di maggiorazione comprensiva dell’incidenza della retribuzione per lavoro supplemen-

tare su ogni istituto differito

Consilp - Confedertecnica

Limiti numerici

15% dei lavoratori a tempo indeterminato su base mensile e comunque fino a 5 lavoratori

Qualifiche ammesse

Livv. 2 - 3S - 3 - 4S - 4

Durata

48 mesi livv. 2 - 3S e 3 (42 mesi per la qualifica di assistente di studio odontoiatrico) 36

mesi livv. 4 e 4S

Ferie

Riduzione annua

Ex festivita

Malattia

Maternita

Congedo matrimoniale

Preavviso

Lavoro a tempodeterminato

Part-time

Lavoro interinale

Apprendistato

Guida alle Paghe - Studi professionali1/2005II

Schede contrattiVerbale di accordo 28 luglio 2004

Page 94: RivistaGuidaAllePaghe

Periodo di prova

30 giorni di lavoro effettivo

Malattia

Indennita a carico del datore di lavoro fino alle seguenti percentuali della retribuzione giorna-

liera: 100%, per i primi 3 giorni 25%, dal 4º al 20º giorno 33% dal 21º al 180º giorno

Formazione

Da 120 a 60 ore annue a seconda del titolo di studio posseduto

Trattamento economico

LivelloPeriodo(mesi)

Livello di riferimentoretributivo

Aliquota

2- 3S - 3 0 - 6 2 - 3S - 3 80

2 - 3S - 3 7 - 12 2 - 3S - 3 90

2 - 3S - 3 13 - 48 2 - 3S - 3 96,65

4S - 4 0 - 12 4S - 4 80

4S - 4 13 - 24 4S - 4 85

4S - 4 25 - 36 4S - 4 96,65

Cipa

Qualifiche ammesse

Non possono essere stipulati Cfl per qualifiche con esito finale al livello 5

Durata

24 mesi (al 18º mese deve essere comunicata per iscritto al lavoratore l’eventuale confer-

ma in servizio)

Consilp

Qualifiche ammesse

livv. 1 e 2 (professionalita elevate, contratto di tipo A) livv. 3 e 4S (professionalita

intermedie, contratto di tipo B) sono possibili contratti di inserimento professionale volti

all’acquisizione di tutti i livelli di inquadramento ad esclusione del 5 (contratti di tipo C)

Durata

24 mesi (contratti tipo A e B) 12 mesi (contratti tipo C)

Formazione

130 ore (contratti tipo A) 80 ore (contratti tipo B) 20 ore (contratti tipo C)

Contratto formazionee lavoro

Guida alle Paghe - Studi professionali1/2005 III

Schede contrattiVerbale di accordo 28 luglio 2004

Page 95: RivistaGuidaAllePaghe

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Guida alle Paghe - Studi professionali1/2005IV

Schede contrattiVerbale di accordo 28 luglio 2004