RivistaGuidaAllePaghe
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Nel panorama editoriale italiano fa il suo ingresso Guida alle Paghe.E uno strumento nuovo che si rivolge agli operatori delle aziende e deglistudi di consulenza che si occupano quotidianamente di elaborazione dellebuste paga e di amministrazione del personale. Guida alle Paghe e unsupporto pratico e affidabile scritto con linguaggio chiaro da autorevoliesperti che sono prima di tutto tecnici e operatori del settore.
Il nuovo mensile si articola in tre parti: la prima tratta i temi di interessedi ciascuna mensilita di paga, con ampio ricorso ad esempi e casi pratici disviluppo della busta paga e delle denunce contributive; la seconda ededicata agli adempimenti di amministrazione del personale, alleprocedure, ai suggerimenti operativi e alla modulistica per la gestione ditutte le principali vicende del rapporto di lavoro; la terza fornisce dati etabelle relativi alla contrattazione collettiva, alla contribuzione e al fisco,organizzati in modo innovativo per essere rapidamente e agevolmenteconsultati.
L’originale impostazione della rivista non lascia spazio a dissertazioni didottrina o esemplificazioni astratte, ma propone soluzioni operative aiproblemi di determinazione della retribuzione, di corretto assolvimentodegli obblighi contributivi e fiscali, di gestione del rapporto con illavoratore e con gli enti.
Con questo spirito prende avvio l’iniziativa editoriale, che vuoleguadagnare mese dopo mese la fiducia degli operatori ai quali si rivolge emeritare una posizione di primo piano sul loro tavolo di lavoro.
L’Editore
Il conguaglio fiscale______________________________________________________________ 5
Giuseppe Marini
Il conguaglio contributivo_______________________________________________________ 16
Potito di Nunzio
Superbonus: il calcolo di convenienza _________________________________________ 33
Massimo Brisciani
La gestione delle ferie annuali__________________________________________________ 39
Elisa Pau
Il prestito al dipendente_________________________________________________________ 42
Andrea Barone
L’incentivo all’esodo______________________________________________________________ 47
Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti
La retribuzione delle ore di viaggio ____________________________________________ 51
Franco Tofacchi e Giuseppe Cucurachi
Contratti collettivi________________________________________________________________ 54
Contributi e fisco_________________________________________________________________ 83
Tfr _________________________________________________________________________________ 87
Crediti di lavoro__________________________________________________________________ 88
Terziario
Studi professionali
Paghe
Procedure del personale
Parere professionale
Agenda
Dati tabellari
Schede contratti
Sommario
Guida alle Paghe1/2005 3
Mensile di consulenzaper le paghe
e le procedure del personale
EditriceWolters Kluwer Italia S.r.l.Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)http://www.ipsoa.it
Direttore responsabileDonatella Treu
Direzione scientificaMassimo Brisciani
RedazioneInes Attorresi, Antonella Carrara, Maria LuciaInfantino, Stefano Minardi, Evelin Oneta, AngelaPerazzolo, Barbara Settimi
Realizzazione graficaIpsoa
FotocomposizioneABCompos s.r.l.20089 Rozzano (MI) Via Pavese, 1/3Tel. 02.57789422
StampaGECA SpaVia Magellano, 11 – 20090 Cesano Boscone (Mi)
AutorizzazioneAutorizzazione Tribunale di Milano n. 732del 18 ottobre 2004Spedizione in a.p. – 45% – art. 2 comma 20/b legge662/96 – Filiale di Milano.Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa con il n.3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991Iscrizione al R.O.C. n. 1702
Contributi redazionaliPer informazioni in merito a contributi, articoli edargomenti trattati scrivere o telefonare a:Ipsoa Redazione Guida alle PagheTel. 02 82476.090 – Fax 02 82476.436e-mail: [email protected] Postale 12055 – 20120 Milano
AmministrazionePer informazioni su gestione abbonamenti,numeri arretrati, cambi d’indirizzo, ecc. scrivere otelefonare a:
Ipsoa Servizio ClientiTel. 02 82476.1 – Fax 02 82476.799Servizio risposta automatica:Tel. 02 82476.999Casella postale 12055 – 20120 Milano
Pubblicita:
via Leopoldo Gasparotto 168 - 21100 Varesetel. 0332/282160 - fax 0332/282483e-mail: [email protected]
AbbonamentiGli abbonamenti hanno durata annuale e si intendonoconfermati per l’anno successivo se non disdettatientro la scadenza a mezzo semplice lettera.
ItaliaAbbonamento annuale: E 130,00EsteroAbbonamento annuale: E 260,00
Prezzo copia E 11,00Arretrati: prezzo dell’anno in corso all’atto dellarichiesta
DistribuzioneVendita esclusiva per abbonamento.Il corrispettivo per l’abbonamento a questo periodicoe comprensivo dell’IVA assolta dall’editore ai sensi eper gli effetti del combinato disposto dell’art. 74 delD.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 esuccessive modificazioni e integrazioni.
Egregio abbonato,Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,Lainformiamo che i Suoi dati sono conservati nel data base in-formatico del titolare del trattamento, Wolters Kluwer Ita-lia S.r.l. Responsabile del trattamento: Ufficio MID. L’e-lenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento po-tra essere richiesto per iscritto all’Ufficio MID presso la se-de della societa. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostrasocieta, da enti e societa esterne ad essa collegati, noncheda soggetti terzi, titolari autonomi del trattamento, soloper l’invio di materiale amministrativo-contabile, commer-ciale e promozionale. Ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs.,Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancella-re i Suoi dati, nonche di esercitare tutti i restanti diritti iviprevisti, mediante comunicazione scritta a Wolters KluwerItalia S.r.l., UfficioMID,Milanofiori, Strada 1-Palazzo F6,20090 Assago (Mi).
Sommario
Guida alle Paghe1/20054
Il conguaglio fiscaleGiuseppe Marini Consulente del lavoro
Il datore di lavoro che rientra tra le fattispecie di sostituti d’imposta individuati dalla legge
deve effettuare la tassazione sulla parte imponibile dei compensi erogati al lavoratore
(sostituito) entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
La tassazione deve essere effettuata, tenendo conto degli scaglioni e delle aliquote in
vigore al momento della corresponsione dei compensi riconoscendo le detrazioni oggettive
e soggettive nei limiti richiesti dal lavoratore interessato.
La ritenuta fiscale calcolata alla fonte e da considerarsi a titolo di acconto e il sostituto e
obbligato a:
. versare nei termini l’imposta trattenuta
. effettuare un conguaglio tra l’ammontare delle imposte periodicamente trattenute e
l’imposta effettivamente dovuta sul complesso dei compensi corrisposti nello stesso
periodo.
Campo di applicazione
Sono da considerarsi sostituti d’imposta (artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973):
a) le societa di capitale e le societa di persone e assimilate residenti nel territorio dello
Stato;
b) le associazioni senza personalita giuridica residenti nel territorio dello Stato;
c) le societa ed enti di ogni tipo estere che corrispondono compensi tramite loro sedi fisse
nel territorio dello Stato;
d) gli Enti pubblici o privati diversi dalle societa residenti nel territorio dello Stato;
e) le persone fisiche che esercitano imprese o arti e professioni;
f) le aziende coniugali;
g) i condomini.
I sostituti d’imposta che erogano compensi per prestazioni di lavoro dipendente sono tenuti
ad effettuare il conguaglio tra le ritenute operate su quanto corrisposto nei vari periodi e
l’imposta che risulta dovuta sul complessivo ammontare.
La ritenuta dell’Irpef nei vari periodi di paga costituisce un prelievo in acconto e, quindi, di
tipo non definitivo ma provvisorio.
Il sostituto deve determinare, con riferimento al periodo d’imposta individuato nell’anno
civile (1º gennaio – 31 dicembre), l’effettiva imposta dovuta dal sostituito ed operare con la
tassazione del reddito di lavoro dipendente sull’intero ammontare percepito dal lavoratore
nell’arco dell’anno fiscale.
Modalita di effettuazione
Le operazioni di conguaglio vengono effettuate:
– annualmente, entro il 28 febbraio dell’anno successivo;
– alla data della cessazione, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Sostituti di imposta
Retribuzioneimponibile
Termine
PagheModalita operative
Guida alle Paghe1/2005 5
Il datore di lavoro rileva i compensi globali imponibili erogati nel corso dell’anno (anche per
piu rapporti di lavoro), comprese le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio 2005 se
di competenza del 2004:
. comprendendo le mensilita aggiuntive, i premi e gratificazioni
. escludendo gli arretrati per anni precedenti e le indennita corrisposte in conseguenza
della risoluzione del rapporto di lavoro (trattamento di fine rapporto, indennita sostitutiva
del preavviso, incentivazioni all’esodo, ecc.).
La competenza (momento impositivo) e determinata (ai sensi dell’art. 51 del Tuir) dalla
effettiva erogazione del reddito che e costituito da tutte le somme e i valori in genere, a
qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, in relazione al rapporto di lavoro. Si consi-
derano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai
datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a
quello cui si riferiscono.
Reddito da lavoro dipendente
Il reddito da lavoro dipendente e costituito da tutte le somme e i valori in genere, percepiti,
anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro comprendendo
quindi, oltre la retribuzione (diretta e indiretta) per la prestazione, anche il valore normale dei
beni in natura o dei servizi concessi al lavoratore, ovvero quello dei beni ceduti e dei servizi
prestati al coniuge del dipendente o ai familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir, o il diritto di
ottenerli da terzi.
Reddito in denaroConcorrono alla formazione del reddito in denaro:
. il 100% della parte eccedente E 46,48 al giorno (trasferte in Italia) – elevati a E 77,47 per
le trasferte all’estero – al netto delle spese di viaggio e di trasporto. Detti valori di fran-
chigia vanno ridotti di un 1/3 in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di
vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente; di 2/3 in caso di rimborso sia delle spese di
alloggio che di quelle di vitto
. il 100% della differenza tra l’importo giornaliero di E 15,49, elevato a E 25,82 per le
trasferte all’estero, in caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori
del territorio comunale, e i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al
viaggio e al trasporto, nonche i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, even-
tualmente sostenute dal dipendente
. il 100% delle indennita o dei rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio
comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti
dal vettore e delle spese effettivamente sostenute in nome e per conto del datore di
lavoro
. il 50% delle indennita di trasfertista, ancorche corrisposte con continuita, spettanti ai
lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attivita lavorative in luoghi sempre
variabili ovvero corrisposte a titolo di indennita di navigazione e di volo per espressa
previsione di legge e/o di contrattazione collettiva
. il 50% del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a E 1.549,37
per i trasferimenti all’interno del territorio nazionale ed E 4.648,11 per quelli all’estero per
valori corrisposti a titolo di indennita di trasferimento e di prima sistemazione e quelle
equipollenti
. il 100% di dette indennita che, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte
per piu anni, in quanto la disposizione di esenzione parziale si applica solo per quanto
corrisposto a tale titolo per il primo anno.
Imponibile
Momento impositivo
Trasferte
Indennita varie
PagheModalita operative
Guida alle Paghe1/20056
Non concorrono a formare il reddito, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente
documentate:
a) le spese di viaggio personali;
b) le spese di viaggio dei familiari fiscalmente a carico;
c) le spese di trasporto/trasloco delle cose;
d) le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente per recesso dal contratto di locazione in
dipendenza dell’avvenuto trasferimento della sede di lavoro. L’esenzione opera anche in
caso di contemporanea erogazione delle suddette indennita di trasferimento e di prima
sistemazione.
Reddito in naturaFanno parte altresı del reddito di lavoro dipendente anche le prestazioni in natura:
. sostitutive del servizio di mensa e, in taluni casi particolari – es. luoghi disagiati di lavoro –
anche le indennita riconosciute a tale titolo di valore superiore all’importo complessivo
giornaliero di E 5,29
. di servizio di trasporto non collettivo e non gestito direttamente dal datore di lavoro o da
suoi affidatari
. il 100% del valore delle azioni offerte alla generalita dei dipendenti di importo superiore
nel periodo d’imposta a E 2.065,83
. il 100% del valore delle azioni, di cui al punto precedente, cedute nell’anno prima che
siano trascorsi i tre anni fissati dalla legge
. il 100% della differenza del valore delle azioni al momento della opzione (stock option)
qualora l’ammontare corrisposto dal lavoratore sia inferiore al valore delle azioni al mo-
mento dell’assegnazione
. il 100% della differenza del valore delle azioni al momento della opzione qualora le
partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentino una percentuale
di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al 10%
. il 30% dell’importo, corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilo-
metri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle
Automobile Club d’Italia degli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso
promiscuo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente
. il 50% in caso di concessione di prestiti, della differenza tra l’importo degli interessi
calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli
interessi, corrisposti dal dipendente, calcolato al tasso applicato sugli stessi
. il 100% della differenza tra la rendita catastale del fabbricato concesso in locazione, in uso o in
comodato, aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso comprese le utenze non a
carico dell’utilizzatore/lavoratore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso
. il 30% della differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese
inerenti il fabbricato stesso - concesso in uso al lavoratore in connessione all’obbligo di
dimorarci - e quanto corrisposto dal lavoratore per il godimento del fabbricato stesso
. il 100% della differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vinco-
listico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrispo-
sto per il godimento del fabbricato che non deve essere iscritto nel catasto.
Determinazione dell’imposta dovuta
Le operazioni che devono essere effettuate in sede di conguaglio fiscale annuale prose-
guono con il calcolo delle imposte lorde dovute sul totale dei compensi al netto delle
Rimborsi spese
Mensa
Trasporto
Azioni
Stock option
Mezzi aziendali usopromiscuo
Prestiti
Fabbricato in uso
Calcolo
PagheModalita operative
Guida alle Paghe1/2005 7
ritenute previdenziali, tenendo conto delle deduzioni da riconoscere alla luce del reddito
complessivo sulla scorta delle informazioni e delle richieste formulate dal sostituito.
In caso di richiesta espressa, il datore di lavoro deve aggiungere i redditi che sono stati
corrisposti al dipendente da altri datori di lavoro per rapporti che hanno avuto svolgimento
nel corso del periodo d’imposta e applicare l’eventuale deduzione.
Imponibile fiscale (Base di calcolo per le addizionali Irpef) = Totale compensi - Ritenute
previdenziali - Oneri ex art. 10 Tuir
Imponibile Irpef = Imponibile fiscale – Deduzioni no tax area
Deduzione art. 11 Tuir: applicazione del meccanismo di deduzioni e detrazioni della no tax
area previsto a tutela della progressivita dell’imposta sui redditi medio-bassi dall’art. 11 Tuir.
Il sistema e imperniato su due deduzioni ed una detrazione oggettive - da applicarsi sul
reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili ex art. 10 Tuir.
Deduzione base: e pari a E 3.000,00 annui, opera forfetariamente per tutti i contribuenti in
considerazione del reddito complessivamente prodotto nel periodo (art. 11, c. 1 Tuir) e non
e rapportata al periodo di durata del rapporto di lavoro.
Deduzione ulteriore: e pari a E 4.500,00 annui, opera per tutte le categorie di contribuenti
che fino al 31/12/2002 usufruivano delle detrazioni oggettive di cui al vecchio art. 12 c. 1
Tuir e cioe:
– lavoratori subordinati (art. 49);
– soci di cooperative (art. 50, c. 1, lett. a);
– lavoratori che percepiscono compensi da terzi per attivita rese in connessione alla loro
qualita di lavoratori dipendenti (art. 50, c. 1, lett. b);
– percettori di borse di studio, premi, sussidi per l’addestramento professionale (art. 50, c.
1, lett. c);
– collaboratori coordinati e continuativi (art. 50, c. 1, lett. c-bis);
– sacerdoti (art. 50, c. 1, lett. d);
– titolari di pensione complementare (art. 50, c. 1, lett. h-bis);
– lavoratori impiegati in lavori socialmente utili (art. 50, c. 1, lett. l).
La deduzione e rapportata a due variabili:
– durata del rapporto e giorni di produzione del reddito;
– reddito complessivo inferiore a E 27.000,00 annui.
L’imposta lorda si calcola applicando sull’imponibile Irpef le aliquote e gli scaglioni annuali di
cui all’art. 12 del Tuir.
Scaglioni ed aliquote Irpef
Reddito annuoAliquota (%) Correttivo
Da A
0 15.000,00 23 0
15.000,01 29.000,00 29 900,00
29.00001 32.600,00 31 1.480,00
32.600,01 70.000,00 39 4.088,00
70.000,01 45 8.288,00
L’ammontare dell’imposta netta si determina applicando all’imposta lorda le detrazioni
oggettive (per redditi superiori) e soggettive (per carichi familiari e oneri detraibili).
No tax areae deduzioni
Imposta lorda
Imposta netta
PagheModalita operative
Guida alle Paghe1/20058
Detrazioni per redditi superiori: detrazioni stabilite per la produzione del reddito da lavoro
dipendente superiore a E 27.000 annui (art. 14, c. 1 Tuir) ma non a E 52.000, in misura fissa
in funzione di prestabilite fasce di reddito:
Reddito annuoDetrazioni
Da A
27.000 29.500 130
29.500 36.500 235
36.500 41.500 180
41.500 46.700 130
46.700 52.000 25
Detrazioni per carichi familiari: le detrazioni per carichi di famiglia spettano al lavoratore
che ne faccia istanza per i familiari che abbiano un reddito annuale, al lordo degli oneri
deducibili, inferiore a E 2.840,54. Le detrazioni sono riconosciute per:
– coniuge non divorziato e non separato legalmente;
– per figli ed altre persone a carico. Se l’altro genitore manca, e il lavoratore richiedente non
e coniugato ovvero e legalmente separato, per il primo figlio spetta la detrazione del co-
niuge;
– per figli di eta inferiore a tre anni.
Le detrazioni devono essere rapportate ai mesi di effettivo carico fiscale e non possono
superare l’ammontare dell’imposta lorda.
Familiari a carico fiscalmente
. Coniuge non legalmente ed effettivamente separato
. figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati
. altri familiari conviventi con il contribuente che ricevono da lui un sostentamento alimen-
tare non derivante da provvedimenti giudiziari:
– genitori, anche adottivi
– ascendenti prossimi, anche naturali
– coniuge separato
– generi, nuore, suoceri
– fratelli e sorelle
– discendenti dei figli.
Il familiare, per essere considerato a carico dal punto di vista fiscale non deve superare il
tetto di E 2.840,51 annui di reddito personale considerando anche:
. la rendita dell’abitazione principale
. le retribuzioni corrisposte da enti ed organismi internazionali, rappresentanze diplomati-
che e consolari e missioni, nonche quelle corrisposte dalla Santa Sede o dagli enti gestiti
direttamente
. i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa ed esclusiva
. i redditi di lavoro dipendente conseguiti dai frontalieri.
Detrazione oggettiva
Detrazione soggettiva
PagheModalita operative
Guida alle Paghe1/2005 9
Coniuge a carico
Reddito complessivo del dichiarante Importo
fino a 15.494 546,18
oltre 15.49 e fino a 30.987 496,60
oltre 30.987 e fino a 51.646 459,42
oltre 51.646 422,23
Figli a carico
N. figli Reddito complessivo Primo figlio Per ognuno dei successivi
1
fino a 36.152 516,46 –oltre 36.152 e fino a 51.646 303,68 –oltre 51.646 285,08 –
2
fino a 41.317 516,46 516,46oltre 41.317 e fino a 51.646 303,68 336,73oltre 51.646 285,08 285,08
3
fino a 46.481 516,46 516,46oltre 46.481 e fino a 51.646 303,68 336,73oltre 51.646 285,08 285,08
4 o piu per qualsiasi importo 516,46 516,46
Per ogni figlio portatore di handicap la detrazione e di E 774,69 qualunque sia il reddito comples-sivo del contribuente.Se manca l’altro genitore, per il primo figlio si applica la detrazione per il coniuge a carico se piuconveniente.Per ogni figlio minore di 3 anni spetta una ulteriore detrazione di E 123,95 purche non gli sia gia stataattribuita: la detrazione per il coniuge mancante; la detrazione di E 516,46; la detrazione per portatoredi handicap.
Sono dovute dal lavoratore, e calcolate dal sostituto in fase di conguaglio fiscale, le addi-
zionali regionali (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 art. 50), provinciali e comunali (art. 1,
D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e art. 12, legge 13 maggio 1999, n. 133).
Addizionale regionaleE dovuta alla regione individuata con riferimento al domicilio fiscale del lavoratore al 31
dicembre dell’anno periodo d’imposta o alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Qualora risulti dovuta Irpef sull’imponibile fiscale (vedi pag. 8), al lordo delle deduzioni ex
art. 11 Tuir, si applicano le maggiorazioni di aliquote divenute efficaci per pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui l’addizionale si
riferisce, determinando l’importo dell’addizionale dovuta e da trattenere.
Nel solo caso di conguaglio di fine d’anno l’importo risultante dal calcolo e trattenuto al
lavoratore in un numero massimo di 11 rate di pari importo, a partire dal periodo di paga
successivo a quello del conguaglio, ed in ogni caso non oltre il mese di novembre (versa-
mento entro il mese di dicembre) dell’anno seguente a quello di riferimento.
Addizionale provinciale e comunaleE dovuta al comune individuato con riferimento al domicilio fiscale del lavoratore al 31
dicembre dell’anno periodo d’imposta o alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Qualora risulti dovuta Irpef sull’imponibile fiscale (vedi pag. 8), al lordo delle deduzioni ex
art. 11 Tuir, si applicano le maggiorazioni di aliquote divenute efficaci per pubblicazione sul
sito dell’Amministrazione Finanziaria (www.finanze.gov.it) nell’anno cui l’addizionale si rife-
risce anche con effetto di retroattivita, determinando l’importo dell’addizionale provinciale e
comunale dovuta e da trattenere.
Nel solo caso di conguaglio di fine d’anno l’importo risultante dal calcolo e trattenuto al
Addizionali Irpef
PagheModalita operative
Guida alle Paghe1/200510
lavoratore in un numero massimo di 11 rate di pari importo, a partire dal periodo di paga
successivo a quello del conguaglio, ed in ogni caso non oltre il mese di novembre (versa-
mento entro il mese di dicembre) dell’anno seguente a quello di riferimento.
Credito o debito d’imposta risultante. In considerazione di quanto trattenuto nel corso
del periodo d’imposta a titolo di Irpef (per tassazione ordinaria) e di quanto definitivamente
calcolato, occorre determinare la differenza di imposta da porre a rimborso ovvero da
trattenere al lavoratore nei periodi di paga successivi a quello del calcolo del conguaglio.
Se il lavoratore ha esercitato la facolta di richiedere al datore di lavoro l’applicazione di
un’aliquota piu elevata nei vari periodi di paga, in sede di conguaglio non avra diritto al
rimborso della maggiore imposta trattenuta che dovesse risultare (la certificazione annuale
Cud conterra un’apposita segnalazione).
Si ipotizza un rapporto di lavoro durante l’intero anno.
Stipendio lordo: E 1.112,14
Imponibile arrotondato: E 1.112,00
Ritenute previdenziali (8,89%): E 98,86
Imponibile fiscale mese: 12/2004: E 1.013,28
Progressivo anno: E 13.227,02 + 1.013,28 = 14.240,30
La formula per il calcolo delle deduzioni spettanti e la seguente:
26:000 þ Deduzione complessiva þ Oneri deducibili � Reddito complessivo
26:000
Deduzioni
Spettanza per l’intero anno: 365 giorni
Soggetto: lavoratore dipendente
Oneri deducibili ex art. 10 Tuir ................
Credito d’imposta ex art. 14 Tuir ................
Reddito di lavoro dipendente 14.240,30
Reddito complessivo 14.240,30
Valore fisso convenzionale 26.000
Deduzione base 3.000
Deduzione aggiuntiva potenziale 4.500
Oneri deducibili ex art. 10 Tuir ................
Reddito complessivo 14.240,30
Credito d’imposta ex art. 14 Tuir ................
Valore fisso convenzionale 26.000
Percentuale di spettanza deduzione 0,7407
Deduzione base 7.500 2.222,10
Deduzione lavoro dipendente 3.333,15
Totale deduzioni spettanti 5.555,25
Detrazioni
Familiari - coniuge - figli ................
Reddito lavoro dipendente 14.240,30
No tax area 5.555,25
Reddito imponibile annuo 8.685,05
Imposta lorda (8.685,05 X 23%) 1.997,56
Detrazioni ................
Imposta netta 1.997,56
Addizionale regionale 0,90 128,16
Addizionale comunale 0,2 28,48
Effetti del conguaglio
Esempio
Formula deduzioni
PagheModalita operative
Guida alle Paghe1/2005 11
Si ipotizza un rapporto di lavoro a termine durante il solo mese di dicembre con richiesta
della deduzione base di E 3.000 per intero.
Soggetto: lavoratore dipendente
Tempo determinato: 1 mese
Periodo: 1/12/2004 – 31/12/2004
Richiesta deduzione base: per intero
Stipendio lordo: E 10.000,00
Imponibile arrotondato: E 10.000,00
Ritenute previdenziali (8,89%): E 889,00
Imponibile fiscale: E 9.111,00
Deduzioni
Oneri deducibili ex art. 10 Tuir ................
Credito d’imposta ex art. 14 Tuir ................
Reddito di lavoro dipendente 9.111,00
Reddito complessivo 9.111,00
Valore fisso convenzionale (intera deduzione) 26.000
Deduzione base (31 giorni) 3.000
Deduzione aggiuntiva potenziale 382,19
Oneri deducibili ex art. 10 Tuir ................
Reddito complessivo 9.111,00
Credito d’imposta ex art. 14 Tuir ................
Valore fisso convenzionale 26.000
Percentuale di spettanza deduzione 0,7796
Deduzione base 2.338,80
Deduzione lavoro dipendente 297,96
Totale deduzioni spettanti 2.636,76
Busta paga
Esempio
PagheModalita operative
Guida alle Paghe1/200512
Si ipotizza un rapporto di lavoro a termine durante il solo mese di dicembre 2004 con
entrambe le deduzioni (base e aggiuntiva per reddito di lavoro dipendente) riproporzionate
in base ai 31 giorni di durata del rapporto.
Soggetto: lavoratore dipendente
Tempo determinato: 1 mese
Periodo: 1/12/2004 – 31/12/2004
Riproporzionamento deduzioni (base+teorica)
Stipendio lordo: E 10.000,00
Imponibile arrotondato: E 10.000,00
Ritenute previdenziali (8,89%): E 889,00
Imponibile fiscale: E 9.111,00
Deduzioni
Oneri deducibili ex art. 10 Tuir ...............
Credito d’imposta ex art. 14 Tuir ...............
Reddito di lavoro dipendente 9.111,00
Reddito complessivo 9.111,00
Valore fisso convenzionale 26.000
Deduzione base 254,79
Deduzione aggiuntiva potenziale 382,19
Oneri deducibili ex art. 10 Tuir ...............
Reddito complessivo 9.111,00
Credito d’imposta ex art. 14 Tuir ...............
Valore fisso convenzionale 26.000
Percentuale di spettanza deduzione (31 giorni) 0,6740
Deduzione base 171,73
Deduzione lavoro dipendente 257,59
Totale deduzioni spettanti 429,32
Busta paga
Esempio
PagheModalita operative
Guida alle Paghe1/2005 13
Conguaglio cessione beni a dipendente
Caso di studio
Lavoratore assunto nel corso dell’anno (periodo di imposta) in data: 1/10/200n
Valore fringe benefit direttamente riconosciuto = E 129,11
Data di riconoscimento del fringe benefit 15/11/200n
Cedolino mensile - Quota Esente = E 129,11
Data determinazione conguaglio al: 31/12/200n
Valore fringe benefit da Cud di precedente rapporto di lavoro nel periodo = E 154,94
Elementi per calcolo
Fringe rapporto precedente = E 154,94
Totale fringe benefit al conguaglio = E 284,05
Valore art. 51 Tuir = E 258,10
Fringe aziendale = E 129,11
Risultato
Beneficio mensile 11/200n = E 129,11
Beneficio annuale = E 129,11
Beneficio a fine periodo = E 284,05
Imponibile mese = E 0,00
Imponibile anno = E 0,00
Imponibile per Conguaglio Fiscale = E 284,05
Imponibile per Conguaglio Previdenziale = E 129,11
Busta paga
Esempio
PagheModalita operative
Guida alle Paghe1/200514
Conguaglio prestito a dipendente
Decorrenza: 1/1/200n
Scadenza: 31/12/200n+1
Prestito a due anni Q.C.= E 2400
Rata mensile, Quota capitale = E 100
Determinazione conguaglio al: 31/12/200n
Elementi per calcolo definiti:
. Tasso anno precedente (TUR anno precedente) 2,65%
. Tasso al conguaglio (TUR anno corrente) 3,00%
. Tasso anno corrente (per calcoli mensili fino a ufficializzazione nuovo TUR) 2,65%
. Tasso aziendale (posto a carico dipendente) 1,50%
Elementi da definire:
. Interessi al Tasso Aziendale = [100 x 1,50% x GG : 360] (vedi tabella col. d) 9,75000
. Interessi al TUR anno precedente = [100 x 2,65% x GG : 360] (vedi tabella col. e) 17,22500
. Quote Interessi periodici assoggettati a imposta = [valori tabella colonna f] 3,73750
. Interessi al TUR di fine periodo = [100 x 3% x GG : 360] (vedi tabella col. h) 19,50000
. Interessi per definire imposta a conguaglio = [valori tabella col. l] 4,87500
Tabella Sviluppo CalcoliInteressi
addebitati
Interessi
al TUR
a.prec.
Beneficio
di periodo
Imponibile
fiscale
provvisorio
Interessi
ricalcolati
Beneficio
effettivo
Imponibile
fiscale
definitivo
Imponibile
di
conguaglio
Rata Rata QC GG 1,50% 2,65% diff.za (d-e) 50% di f 3,00% diff.za (d-i) 50% di i diff.za (g-l)
a b c d e f g h i l m
1 100 30 0,125 0,221 0,096 0,04792 0,250 0,125 0,06250 0,01458
2 100 60 0,250 0,442 0,192 0,09583 0,500 0,250 0,12500 0,02917
3 100 90 0,375 0,663 0,288 0,14375 0,750 0,375 0,18750 0,04375
4 100 120 0,500 0,883 0,383 0,19167 1,000 0,500 0,25000 0,05833
5 100 150 0,625 1,104 0,479 0,23958 1,250 0,625 0,31250 0,07292
6 100 180 0,750 1,325 0,575 0,28750 1,500 0,750 0,37500 0,08750
7 100 210 0,875 1,546 0,671 0,33542 1,750 0,875 0,43750 0,10208
8 100 240 1,000 1,767 0,767 0,38333 2,000 1,000 0,50000 0,11667
9 100 270 1,125 1,988 0,863 0,43125 2,250 1,125 0,56250 0,13125
10 100 300 1,250 2,208 0,958 0,47917 2,500 1,250 0,62500 0,14583
11 100 330 1,375 2,429 1,054 0,52708 2,750 1,375 0,68750 0,16042
12 100 360 1,500 2,650 1,150 0,57500 3,000 1,500 0,75000 0,17500
Totali 1200 9,75 17,225 7,475 3,7375 19,5 9,75 4,875 1,1375
Risultato
Beneficio mensile = [valori tabella col. d]Differenza tra quanto posto a carico dip. e quanto calcolato al TUR anno precedente
(valore variabilein funzionedel tempo)
Imponibile acconto mese = [valori col. g] (idem c.s.)
Beneficio periodico annuale = [somma valori tabella col. f] 7,47500
Beneficio a fine periodo/rapporto = [somma valori tabella col. i] 9,75000
Imponibile definitivo anno = [somma valori tab. col. l] 4,87500
Imponibile per conguaglio = [col. m] 1,13750
Esempio
PagheModalita operative
Guida alle Paghe1/2005 15
Il conguaglio contributivoPotito di Nunzio Consulente del lavoro
Ogni anno, al termine dell’anno solare, i datori di lavoro procedono alle operazioni di con-
guaglio relative ai contributi previdenziali e assistenziali. Di seguito si analizzano esclusiva-
mente le operazioni di conguaglio relative ai contributi previdenziali e assistenziali obbliga-
tori ed in particolare di quelli dovuti all’Inps.
Le operazioni di conguaglio di fine anno perseguono le seguenti finalita:
. quantificare esattamente l’imponibile contributivo
. applicare con esattezza le aliquote correlate all’imponibile stesso
. imputare, all’anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali
gli adempimenti contributivi vengono assolti con la denuncia del mese di gennaio 2005.
Negli esempi che saranno di seguito proposti, si omette il calcolo dei contributi da versare
in quanto differenti da azienda ad azienda in base all’inquadramento previdenziale. Si evi-
denzieranno esclusivamente gli imponibili previdenziali.
Campo di applicazione
Le fattispecie che possono determinare operazioni di conguaglio di fine anno sono le
seguenti:
1) elementi variabili della retribuzione
2) decontribuzione dei premi di risultato
3) massimale art. 2, c. 18, legge n. 335/1995
4) contributo aggiuntivo Ivs 1%
5) erogazioni liberali esenti fino all’importo di E 258,23 nel periodo di imposta
6) fringe benefit esenti se non superiori a E 258,23 nel periodo d’imposta
7) prestiti ai dipendenti
8) operazioni societarie.
I datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio,
. con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2004 (scadenza 17 gennaio 2005)
. con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2005 (scadenza 16 febbraio 2005),
senza aggravio di oneri accessori, attenendosi alle modalita indicate in relazione alle
singole fattispecie.
Elementi variabili della retribuzione
Qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportano variazioni nella
retribuzione imponibile, puo essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle
variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi
al mese successivo a quello interessato dall’intervento di tali fattori.
Occorre tuttavia che, nell’ambito di ciascun anno solare, vi sia la corrispondenza fra la
retribuzione di competenza dell’anno stesso e quella soggetta a contribuzione.
Pertanto, ad esempio, il pagamento degli straordinari il mese successivo a quello di riferi-
mento non determina alcuna rettifica tranne nel caso di erogazioni effettuate a gennaio
Fattispecie
Termini
PagheModalita operative
Guida alle Paghe1/200516
dell’anno successivo e di competenza del mese di dicembre dell’anno precedente. In
questo caso si rendono necessarie scritture di rettifica per il riallineamento della retribuzio-
ne corrisposta con quella di competenza.
Gli eventi o elementi considerati dall’Inps sono:
. compensi per lavoro straordinario
. indennita di diaria o missione
. indennita economica di malattia o maternita anticipate dal datore di lavoro per conto
dell’Inps
. indennita riposi per allattamento
. giornate retribuite per donatori sangue
. riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’Inail
. permessi non retribuiti
. astensioni dal lavoro
. indennita per ferie non godute
. congedi matrimoniali
. integrazioni salariali (non a zero ore).
Agli eventi di cui sopra possono considerarsi assimilabili anche la indennita di cassa e i
prestiti ai dipendenti.
Gli eventi o elementi, che hanno determinato l’aumento o la diminuzione delle retribuzioni
imponibili, di competenza del mese di dicembre 2004 i cui adempimenti contributivi sono
assolti nel mese di gennaio 2005, vanno evidenziati sulla denuncia di detto mese utilizzando
i codici di seguito indicati:
Codici quadro B-C
Codici Voci variabili della retribuzione Datore di lavoro
A000 Aumento della retribuzione imponibile Generalita delle aziende
D000 Diminuzione della retribuzione imponibile Generalita delle aziende
F000 Aumento della retribuzione imponibile Fondi speciali di previdenza
G000 Diminuzione della retribuzione imponibile Fondi speciali di previdenza
F010 Aumento della retribuzione imponibile Prestazioni in c/capitale
G010 Diminuzione della retribuzione imponibile Prestazioni in c/capitale
Occorre sottolineare che gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati, ai fini della
imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, si considerano:
. secondo il principio della competenza (dicembre 2004),
. retribuzione del mese di gennaio 2005 ai fini dell’assoggettamento al regime contributivo (ali-
quote, massimali, agevolazioni, ecc.). Pertanto, si dovra tener conto dei suddetti elementi nella
certificazione Cud/2005 e nella dichiarazione dei sostituti Mod. 770/2005.
Attenzione: la sistemazione contributiva degli elementi variabili della retribuzione deve
avvenire necessariamente nel mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono. Tutta-
via, fermo restando l’obbligo del versamento o del recupero delle componenti variabili della
retribuzione nel mese di gennaio 2005, le aziende potranno comunicare le partite in que-
stione, con i codici sopra menzionati, anche con le denunce del mese di febbraio 2005.
Si ipotizzi il seguente caso.
Nel mese di gennaio 2005 un lavoratore percepisce gli straordinari effettuati nel mese di
dicembre 2004 per E 156,00 e subisce una trattenuta per permessi non retribuiti relativi al
Compensi e indennita
Compilazione DM10
Esempio
PagheModalita operative
Guida alle Paghe1/2005 17
mese di dicembre 2004 per E 215,00. Fermo restando che i contributi su tali importi
saranno versati unitamente ai contributi di gennaio 2005, l’importo di E 156,00 dovra essere
sommato all’imponibile previdenziale dell’anno 2004, mentre l’importo di E 215,00 dovra
essere detratto dal detto imponibile. Il primo importo sara contrassegnato, sul modello
DM10 di gennaio 2005, dal codice A000, mentre il secondo importo dal codice D000.
Altri conguagli
Esistono altri conguagli in materia contributiva, ma non riguardano espressamente i con-
guagli di fine anno. Essi sono:
. ferie non godute
. compensi per lavoro straordinario.
Decontribuzione dei premi di risultato
La legge ha previsto (art. 2, legge n. 135/1997) un particolare regime di decontribuzione
degli importi,
. previsti dalla contrattazione collettiva aziendale, ovvero di secondo livello,
. la cui erogazione sia incerta
. la cui struttura sia correlata alla misurazione di incrementi di produttivita, qualita ed altri
elementi di competitivita assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa
e dei suoi risultati.
Tale regime contributivo trova applicazione entro il tetto fissato nella misura pari al 3% della
retribuzione imponibile percepita da ciascun lavoratore nell’anno solare di riferimento (1º
gennaio/31 dicembre dell’anno in cui e intervenuta l’erogazione).
Il regime della decontribuzione prevede che gli importi delle erogazioni in questione siano
assoggettati, in luogo della contribuzione ordinaria, al contributo di solidarieta del 10%, a carico
del datore di lavoro, devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.
Per poter usufruire dello speciale regime contributivo in questione, i datori di lavoro o le
associazioni a cui gli stessi aderiscono devono depositare i contratti che prevedono la
decontribuzione presso la Direzione provinciale del lavoro, entro 30 giorni dalla data della
loro stipula (Min. lav. - circ. n. 139/1996).
La formula per calcolare l’esatto ammontare dell’erogazione variabile da escludere dalla
base imponibile contributiva (per l’anno 2004 e con riferimento al tetto massimo del 3%) e
la seguente:
Retribuzione annua þ ammontare lordo dell0erogazione variabile
34; 00ð�Þ
(*) 34 e il divisore fisso fornito dall’Inps, anche se l’esatto divisore e 34,33. Si possono usare entrambi
i divisori.
Mod. DM10
Tetto
Deposito dei contratti
Calcolo
PagheModalita operative
Guida alle Paghe1/200518
Il regime di decontribuzione attiene alla retribuzione imponibile e, quindi, riguarda il com-
plesso delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, sia per la parte a carico del datore di
lavoro che per quella a carico del lavoratore.
La retribuzione da prendere a base per il calcolo del tetto del 3% e comprensiva anche della
eventuale quota di erogazione non soggetta a regime di decontribuzione (da considerarsi
quindi imponibile a tutti gli effetti).
Attenzione: la retribuzione alla quale fare riferimento per il calcolo del tetto e quella corri-
sposta dal singolo datore di lavoro che effettua l’erogazione. E ininfluente la retribuzione
eventualmente percepita in dipendenza di altro rapporto (simultaneo, anteriore o successi-
vo) con altro datore di lavoro, salvo quanto precisato a pag. 32.
Il datore di lavoro puo operare la decontribuzione al momento della erogazione dei com-
pensi (determinando in via presuntiva l’importo del tetto) oppure rinviare tale operazione alla
fine dell’anno. In questa seconda ipotesi si rendera necessaria anche la rideterminazione
delle prestazioni a conguaglio (malattia, maternita, ecc.).
Il contributo di solidarieta non e dovuto quando le erogazioni in questione siano destinate
alla previdenza complementare.
Se e destinata a tale finalita solo una parte di dette erogazioni, il predetto contributo si
applica sulla parte residua.
Sulla operativita di tale disposizione, l’Inps si e riservata di fornire ulteriori istruzioni (attual-
mente non emanate).
Anticipazioni su erogazioni contrattuali. In merito alle anticipazioni effettuate su eroga-
zioni contrattuali (prima della verifica dei parametri presi a riferimento dal contratto stesso)
si richiama il principio secondo il quale le anticipazioni in questione possono essere assog-
gettate, al momento della corresponsione, al regime di decontribuzione, a condizione che
. sia prevista la verifica (e quindi l’erogazione potrebbe anche non spettare ove non si
realizzino gli obiettivi)
. la stessa intervenga sia pure in un momento successivo.
Erogazioni mensili. Anche in caso di corresponsione in quote mensili od orarie, come
avviene per l’elemento economico territoriale (EET) definito dai contratti provinciali dell’e-
dilizia, integrativi del Ccnl, la decontribuzione puo essere applicata per ciascun mese, salvo
conguaglio a fine anno e ferma restando la verifica dei risultati come precisato al punto
precedente.
Le singole quote di erogazione, comunque corrisposte in ciascun mese, vanno sommate
fra di loro e costituiscono l’ammontare complessivo dell’erogazione da prendere a riferi-
mento ai fini dell’applicazione dell’istituto della decontribuzione nell’anno considerato.
Il conguaglio puo risultare necessario allorche la retribuzione annua di riferimento per il
calcolo del 3% sia diversa rispetto a quella considerata in via presuntiva per l’applicazione
mensile della decontribuzione, oppure sia variato l’importo totale annuo dell’elemento ter-
ritoriale rispetto alla somma degli importi gia mensilmente decontribuiti.
Erogazioni nell’anno successivo al dipendente cessato. Nel caso di erogazioni effettua-
te nell’anno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, ai soli fini della
determinazione del tetto, si assume quale retribuzione di riferimento quella imponibile
dell’anno precedente. La percentuale del tetto sara, invece, applicata con riferimento al
momento in cui avviene l’erogazione.
Operazioni di fine anno. Alla fine dell’anno (ovvero all’atto della cessazione del rapporto di
lavoro) si rendono necessarie operazioni di conguaglio. L’importo delle erogazioni soggette
a decontribuzione, per effetto del tetto e, infatti, strettamente correlato all’imponibile con-
Termine
Previdenzacomplementare
Casi particolari
Modalitaper il conguaglio
PagheModalita operative
Guida alle Paghe1/2005 19
tributivo, il cui ammontare e incerto, per le componenti variabili della retribuzione, fino al
termine del periodo di riferimento.
Attenzione: si rammenta che, ai fini delle operazioni di conguaglio, la decontribuzione da
operare e quella riferita al regime contributivo (aliquote ed agevolazioni contributive) vigente
al momento in cui e avvenuta l’erogazione.
Il conguaglio annuale non sara, ovviamente, necessario ove l’erogazione, interamente de-
contribuita al momento della effettuazione, sia risultata pari o inferiore al tetto del 3% della
retribuzione di riferimento.
Decontribuzione operata in corso d’anno. In tale ipotesi il datore di lavoro, nel periodo di
paga nel quale ha erogato i compensi soggetti a decontribuzione, avra determinato il tetto
del 3% su una retribuzione annua presunta.
Qualora l’importo dell’erogazione soggetta a decontribuzione sia risultato pari o inferiore al
tetto, lo stesso importo sara stato escluso dalla base imponibile e assoggettato al contri-
buto di solidarieta (importo dell’erogazione x 10% da indicare con il codice M930 per la
generalita dei lavoratori).
Retribuzione annua presunta del lavoratore: E 24.000,00
Tetto di decontribuzione: 3% su E 24.000,00 = E 720,00
Importo dell’erogazione = E 600,00
Poiche l’importo dell’erogazione e minore del tetto di decontribuzione, l’intero importo
risultera decontribuito.
Decontribuzione = E 600,00 x 10 % = E 60,00 da versare con il codice M930.
Qualora l’importo della suddetta erogazione sia risultato superiore al tetto, il datore di lavoro
avra versato:
. sulla quota pari al tetto, il contributo di solidarieta nella misura del 10%
. sulla restante quota, la contribuzione ordinaria.
Importo pari oinferiore al tetto
Esempio
Busta paga
Mod. DM10
Importo superioreal tetto
PagheModalita operative
Guida alle Paghe1/200520
Retribuzione annua presunta del lavoratore: E 24.000,00
Tetto di decontribuzione: 3% su E 24.000,00 = E 720,00
Importo dell’erogazione = E 1.000,00
Poiche l’importo dell’erogazione e maggiore del tetto di decontribuzione, occorre determi-
nare l’ammontare della decontribuzione tenendo presente tale eccedenza, cosı come pre-
cisato nella circolare n. 213/1996, applicando la seguente formula matematica:
dato X = importo soggetto a decontribuzione
dato R = retribuzione imponibile
dato E = erogazione alla quale applicare il tetto
si ha:X = (R + E) : 34 (tetto della decontribuzione pari al 3%)
Pertanto:X = (24.000 + 1.000) : 34 = E 735,29
Decontribuzione = E 735,00 x 10% = E 74,00 da versare con il codice M930
E 265,00 da assoggettare a contribuzione ordinaria nel mese di erogazione del com-
penso.
A fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, per stabilire l’esatto ammontare della
decontribuzione spettante, il datore di lavoro dovra confrontare la Retribuzione presunta
con la Retribuzione effettiva.
Si possono verificare tre casistiche:
� Retribuzione presunta = retribuzione effettiva: in questo caso non dovra essere
effettuata nessuna operazione di conguaglio.
� Retribuzione presunta < della retribuzione effettiva: in questo caso, in considerazio-
ne della variazione in aumento del tetto di decontribuzione dipesa dal maggiore valore della
retribuzione annua rispetto a quella presunta, i datori di lavoro opereranno nel seguente
modo:
. porteranno in detrazione dalla retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia
l’importo della ulteriore quota della erogazione soggetta a decontribuzione
Esempio
Busta paga
Mod. DM10
Retribuzione presuntae effettiva
PagheModalita operative
Guida alle Paghe1/2005 21
. assoggetteranno al contributo di solidarieta del 10% la quota stessa con il codice M931
preceduto dalla dicitura ‘‘Cong. Contr. Solid. 10%’’ per la generalita dei lavoratori. Nessun dato
deve essere riportato nelle caselle "Numero dipendenti", "Numero giornate" e "Retribuzioni"
. rimborseranno al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a proprio
carico trattenuta in misura superiore nel corso dell’anno.
Retribuzione annua presunta del lavoratore: E 24.000,00
Retribuzione annua effettiva del lavoratore: E 27.000,00
Tetto di decontribuzione: 3% su 24.000,00 = E 720,00
Nuovo tetto di decontribuzione: 3% su 27.000,00 = E 810,00
Importo dell’erogazione = E 1.000,00
Decontribuzione operata =E 735,00 x 10% = E 74,00 versata con il codice M930
E 265,00 assoggettata a contribuzione ordinaria nel mese di erogazione del compenso.
Decontribuzione da operare:
X= (27.000,00 + 1.000,00) : 34 = E 823,53
E 824,00 – 735,00 = E 89,00
E 89,00 x 10 % = E 9,00 da versare con il codice M931.
E 89,00 da portare in diminuzione dall’imponibile contributivo del mese di conguaglio.
Per la restituzione delle prestazioni di malattia e di maternita conguagliate in misura supe-
riore saranno utilizzati i previsti codici E775 ed E776
Dicembre 2004
Dicembre 2004
Esempio
Busta paga
Mod. DM10
PagheModalita operative
Guida alle Paghe1/200522
Nell’ipotesi in cui il suddetto conguaglio venga operato con la denuncia di gennaio 2005, i
datori di lavoro avranno cura di evidenziare l’importo portato in diminuzione dell’imponibile
contributivo del mese di gennaio (nel caso in esempio pari a E 89,00) utilizzando il previsto
codice D000 (quadro B/C del modello DM10/2).
Gennaio 2005
Gennaio 2005
� Retribuzione presunta > della retribuzione effettiva: in questo caso, in considerazio-
ne della variazione in diminuzione del tetto di decontribuzione dipesa dal minor valore della
retribuzione annua rispetto a quella presunta, i datori di lavoro opereranno nel seguente
modo:
. sommeranno alla retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l’importo
della erogazione non soggetta a decontribuzione, da assoggettare, quindi, a contribuzione
ordinaria
. recupereranno il contributo di solidarieta gia versato sulla quota stessa utilizzando il
codice L931 preceduto dalla dicitura ‘‘Rec. Contrib. Solid. 10%’’ per la generalita dei
lavoratori
. provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contri-
buto a proprio carico trattenuta in misura inferiore nel corso dell’anno.
Retribuzione annua presunta del lavoratore: E 24.000,00
Retribuzione annua effettiva del lavoratore: E 21.000,00
Tetto di decontribuzione: 3% su E 24.000,00 = E 720,00
Nuovo tetto di decontribuzione: 3% su 21.000,00 = E 630,00
Importo dell’erogazione = E 1.000,00
Decontribuzione operata =E 735,00 x 10% = E 74,00 versata con il codice M930
E 265,00 assoggettata a contribuzione ordinaria nel mese di erogazione del compenso.
Esempio
Busta paga
Mod. DM10
Esempio
PagheModalita operative
Guida alle Paghe1/2005 23
Decontribuzione da operare:
X= (21.000,00 + 1.000,00) : 34 = E 647,06
E 735,00 – 647,00 = E 88,00
E 88,00 da sommare all’imponibile contributivo del mese di conguaglio.
E 88,00 x 10 % = E 9,00 da recuperare con il codice L931.
Dicembre 2004
Dicembre 2004
Nell’ipotesi in cui il suddetto conguaglio venga operato con la denuncia di gennaio 2005, i
datori di lavoro avranno cura di evidenziare l’importo portato in aumento dell’imponibile
contributivo del mese di gennaio (nel caso in esempio pari a E 88,00) utilizzando il previsto
codice A000 (quadro B/C del modello DM10/2).
Gennaio 2005
Busta paga
Mod. DM10
Esempio
Busta paga
PagheModalita operative
Guida alle Paghe1/200524
Gennaio 2005
Ove il regime contributivo (aliquote ed agevolazioni contributive) operante nel mese in cui e
effettuato il conguaglio sia diverso, per ciascun lavoratore, rispetto a quello vigente nel
mese in cui e avvenuta l’erogazione, per le operazioni di conguaglio potranno essere uti-
lizzati i seguenti codici:
Codici quadro B/C
Codici SignificatoM186 Differenze agevolazioni contributiveM187 Differenze contributive (eventuali differenze di aliquote)M204 Restituzione sgravio totale art. 3 c. 5 e 6 Legge n. 448/98
Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "Numero dipendenti", "Numero giornate" e "Retribu-zioni".
Codici quadro D
Codici SignificatoL320 Conguaglio agevolazioni contributiveL321 Conguaglio contributi (eventuali differenze di aliquote)L381 Conguaglio sgravio totale triennale legge n. 448/98
Tali codici devono essere utilizzati nel caso in cui la decontribuzione sia stata erogata a
dipendenti con benefici contributivi (mobilita, contratti di formazione e lavoro, contratti di
inserimento, apprendisti, ecc). Pertanto, negli esempi riportati, andranno aggiunti, nel
DM10, i dati relativi alla restituzione o recupero delle agevolazioni contributive.
Massimale annuo per la base contributiva e pensionabile
La legge (art. 2, c. 18, legge n. 335/1995) ha stabilito un massimale annuo, rivalutato ogni anno in
base all’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’Istat, per la base contributiva e pensionabile:
. degli iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie privi di
anzianita contributiva
. per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo ai sensi
dell’art. 1, c. 23 legge n. 335/95, cosı come interpretato dall’art. 2 del D.L. n. 355/2001,
convertito con legge n. 417/2001.
Per l’anno 2004 tale massimale e pari a E 82.401,00.
Il massimale trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (Ivs),
ivi compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1% di cui all’art. 3-ter della legge n. 438/1992.
I datori di lavoro devono sottoporre a tutte le contribuzioni, mese per mese, l’intera retri-
buzione sino al raggiungimento del massimale annuo. Raggiunto il massimale, sulla parte
eccedente, saranno versate solo le contribuzioni minori (esposte con il codice tipo contri-
buzione 98).
Mod. DM10
Compilazione DM10
PagheModalita operative
Guida alle Paghe1/2005 25
Si ipotizza il caso di superamento del massimale in un determinato mese. La retribuzione
complessiva erogata e pari a E 4.000,00, mentre la retribuzione a complemento del massi-
male e pari a E 2.800,00. Sulla restante retribuzione di E 1.200,00 e dovuta esclusivamente
la contribuzione minore.
Applicazione del massimale annuo
Frazionabilita il massimale non e frazionabile a mese e ad esso occorre fareriferimento anche se l’anno solare risulti retribuito solo in parte
Rapporti di lavoro successivi le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti, si cu-mulano ai fini della applicazione del massimale. Pertanto il dipen-dente e tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo lacertificazione Cud rilasciata dal precedente datore di lavoro ovveropresentare una dichiarazione sostitutiva
Rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano agli effetti delmassimale. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi cheil lavoratore e tenuto a fornire, provvedera a sottoporre a contribu-zione la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando, te-nuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel corsodel mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota diretribuzione imponibile ai fini pensionistici sara calcolata per i duerapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta
Coesistenza nell’anno di rap-porti di lavoro subordinato e dirapporti di collaborazione coor-dinata e continuativa
ai fini dell’applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti darapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensipercepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa
Nel caso in cui i datori di lavoro, per effetto di inesatta determinazione dell’imponibile nel
corso dell’anno, abbiano versato il contributo Ivs sulla parte eccedente il massimale di
E 82.401,00, provvederanno, in sede di conguaglio di fine anno, al recupero del contributo
Esempio
Busta paga
Mod. DM10
Contributi pagatioltre il ‘‘tetto’’
PagheModalita operative
Guida alle Paghe1/200526
Ivs utilizzando il codice del quadro D L952 preceduto dalla dicitura ‘‘Recupero contribuzione
Ivs su massimale’’ per la generalita dei lavoratori.
Lo stesso codice deve essere utilizzato anche per il recupero della contribuzione Ivs dovuta
ai Fondi sostitutivi o gestioni speciali Inps.
Le aziende potranno effettuare il conguaglio del maggior contributo Ivs versato e della
relativa retribuzione con la denuncia del mese di dicembre 2004 (scadenza 17/1/2005),
ovvero con quella del mese di gennaio 2005 (scadenza 16/2/2005).
Per effetto del predetto recupero viene meno anche la correlata quota di retribuzione
imponibile eccedente il massimale in questione.
Pertanto, ai fini della quadratura dei monti retributivi,
. qualora i datori di lavoro opereranno il recupero del contributo Ivs nella denuncia di
dicembre 2004, la retribuzione cui si riferisce tale recupero andra indicata in una dei righi
liberi del quadro B/C del modello DM10/2 con il codice H400, preceduto dalla dicitura
‘‘Rid. imponibile anno corrente’’. Nessun dato dovra essere riportato nelle caselle ‘‘Nu-
mero dipendenti’’, ‘‘Numero giornate’’ e ‘‘Contributi dovuti’’
. nell’ipotesi in cui i datori di lavoro opereranno il recupero del contributo Ivs nella denuncia
di gennaio 2005, la retribuzione cui si riferisce tale recupero andra indicata in uno dei righi
liberi del quadro B/C del modello DM10/2 con il codice H500 preceduto dalla dicitura ‘‘Rid.
imponibile anno precedente’’. Nessun dato dovra essere riportato nelle caselle ‘‘Numero
dipendenti’’, ‘‘Numero giornate’’ e ‘‘Contributi dovuti’’.
Attenzione: in relazione alle modalita operative sopra illustrate, si ricorda che, ove gli
adempimenti contributivi sulle componenti variabili della retribuzione siano assolti con la
denuncia del mese di gennaio 2005, le stesse non hanno incidenza ai fini della determina-
zione del massimale dell’anno precedente. Cio, in quanto, ai fini del regime contributivo, gli
elementi variabili sono considerati retribuzione del mese di gennaio con incidenza sul nuovo
massimale.
Nella fattispecie in esame, peraltro, in caso di superamento del massimale per l’anno 2004,
ai fini della collocazione degli elementi variabili che determinano un aumento della retribu-
zione del mese di gennaio 2005 (es. compenso per lavoro straordinario), nella posizione
individuale del lavoratore, gli stessi saranno considerati di competenza dell’anno 2005,
anziche nella competenza dell’anno 2004.
Si ipotizza il caso di versamento di contributi su un importo di retribuzione superiore al
massimale contributivo. L’importo eccedente e stato di E 5.000,00.
Dicembre 2004
Esempio
Mod. DM10
PagheModalita operative
Guida alle Paghe1/2005 27
Gennaio 2005
Contributo aggiuntivo Ivs 1%
La legge (art. 3-ter, Legge n. 438/1992) ha istituito, in favore di quei regimi pensionistici che
prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, un contributo nella
misura dell’1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile determinata ai fini dell’applicazione dell’art. 21, c. 6 della legge n. 67/1988.
Tale limite, per l’anno 2004, e risultato pari a E 37.883,00 annui, corrispondenti a E 3.157,00
mensili.
Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in trattazione deve essere osservato il
criterio della mensilizzazione.
Le aziende aventi alle proprie dipendenze lavoratori per i quali, nel mese in cui si riferisce la
denuncia abbiano superato la retribuzione imponibile di E 3.157,00, versano sulla parte
eccedente detto importo il contributo dell’1%, utilizzando i seguenti codici:
Codici Significato Datore di lavoroM950 Contributo aggiuntivo 1% Generalita delle aziendeM960 Contributo aggiuntivo 1% Generalita delle aziende
Dirigenti ex InpdaiB980 Contributo aggiuntivo 1% Banche, enti pubblici creditiziX950 Contributo aggiuntivo 1% Fondo per il personale Ferrovie dello Stato SpaX960 Contributo aggiuntivo 1% Ex fondo elettriciX970 Contributo aggiuntivo 1% Ex fondo telefoniciX980 Contributo aggiuntivo 1% Ex fondo autoferrotranvieriX990 Contributo aggiuntivo 1% Fondo per le abolite imposte di consumo
Si ipotizza il superamento del massimale mensile in un determinato mese. La retribuzione
corrisposta ammonta ad E 6.000,00. Sull’importo di E 6.000,00 dovranno essere versate le
normali contribuzioni, mentre sull’importo di E 2.843,00 bisognera versare esclusivamente
l’addizionale dell’1%.
Compilazione DM10
Esempio
Busta paga
PagheModalita operative
Guida alle Paghe1/200528
Il sistema della mensilizzazione del limite della retribuzione puo rendere necessario proce-
dere ad operazioni di conguaglio, a debito o a credito del lavoratore, degli importi dovuti a
titolo di contributo aggiuntivo. Le operazioni potranno essere effettuate, oltre che con la
denuncia relativa al mese di dicembre 2004 (scadenza 16/1/2005), anche con quella relativa
al mese di gennaio 2005 (scadenza 16/2/2005), utilizzando i codici appresso indicati:
Codici quadro B/C
Codici Significato Datore di lavoroM951 Cong. Contributo aggiuntivo 1% Generalita delle aziendeM952 Cong. Contributo aggiuntivo 1% Generalita delle aziende
Dirigenti ex InpdaiB981 Cong. Contributo aggiuntivo 1% Banche, enti pubblici creditiziX951 Cong. Contributo aggiuntivo 1% Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato S.p.a.X961 Cong. Contributo aggiuntivo 1% Ex fondo elettriciX971 Cong. Contributo aggiuntivo 1% Ex fondo telefoniciX981 Cong. Contributo aggiuntivo 1% Ex fondo autoferrotranvieriX991 Cong. Contributo aggiuntivo 1% Fondo per le abolite imposte di consumo
Si ipotizza il superamento del massimale annuale senza aver versato nei vari mesi il con-
tributo aggiuntivo dell’1%. La retribuzione eccedente il massimale ammonta a E 3.000,00.
Codici quadro D
Codici Significato Datore di lavoroL951 Rec. Contributo aggiuntivo 1% Generalita delle aziendeL954 Rec. Contributo aggiuntivo 1% Generalita delle aziende
Dirigenti ex InpdaiL981 Rec. Contributo aggiuntivo 1% Banche, enti pubblici creditiziL941 Rec. Contributo aggiuntivo 1% Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato S.p.a.L961 Rec. Contributo aggiuntivo 1% Ex fondo elettriciL971 Rec. Contributo aggiuntivo 1% Ex fondo telefoniciL980 Rec. Contributo aggiuntivo 1% Ex fondo autoferrotranvieriL991 Rec. Contributo aggiuntivo 1% Fondo per le abolite imposte di consumo
Mod. DM10
Esempio
Busta paga
PagheModalita operative
Guida alle Paghe1/2005 29
Si ipotizza il mancato superamento del massimale con versamento in qualche mese del
contributo aggiuntivo dell’1%. La retribuzione sulla quale si e versato il contributo non
dovuto ammonta ad E 3.500,00.
Ai fini delle operazioni di conguaglio si precisa che gli elementi variabili della retribuzione,
ove gli adempimenti contributivi vengano assolti con la denuncia del mese di gennaio 2005,
non incidono sulla determinazione del tetto 2004 di E 37.883,00.
Ai fini del regime contributivo, infatti, le componenti variabili vengono considerate retribu-
zione di gennaio 2005. Le operazioni di conguaglio, come illustrato con la citata circolare n.
298/1992, si rendono necessarie anche nel caso di rapporti di lavoro che si susseguono
nell’anno, ovvero nel caso di rapporti di lavoro simultanei.
Nel caso di diversi rapporti di lavoro che si succedono nell’anno, le retribuzioni percepite in
costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di
retribuzione pensionabile.
Pertanto, il dipendente e tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la prevista
certificazione Cud (o dichiarazione sostitutiva) delle retribuzioni gia percepite. I datori di
lavoro provvederanno al conguaglio a fine anno (ovvero nel mese in cui si risolve il rapporto
di lavoro) cumulando anche le retribuzioni relative al precedente (o ai precedenti rapporti di
Mod. DM10
Esempio
Busta paga
Mod. DM10
Incidenza elementivariabili della
retribuzione
PagheModalita operative
Guida alle Paghe1/200530
lavoro), tenendo conto di quanto gia trattenuto al lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo.
Nel caso di rapporti simultanei, in linea di massima, sara il datore di lavoro che corrisponde
la retribuzione piu elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, ad effettuare
le operazioni di conguaglio a debito o a credito del lavoratore stesso.
Qualora a dicembre 2004 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore, sara que-
st’ultimo a procedere all’eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle
certificazioni rilasciate dai lavoratori interessati.
Erogazioni liberali
L’art. 51, c. 2, lett. b) Tuir dispone che non concorrono a formare il reddito le erogazioni
liberali concesse in occasione di festivita o ricorrenze alla generalita o a categorie di dipen-
denti non superiori nel periodo di imposta a E 258,23.
Tale disposizione, a seguito della unificazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale,
trova applicazione anche ai fini della determinazione dell’imponibile previdenziale.
A fine anno, ove si renda necessario procedere ad operazioni di conguaglio, anche per
effetto di erogazioni effettuate da precedenti datori di lavoro, le stesse potranno essere
eseguite con la denuncia relativa al mese di dicembre 2004, ovvero con quella relativa al
mese di gennaio 2005.
I datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalita:
. porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia
la parte della erogazione eccedente il predetto importo di E 258,23 non assoggettata a
contribuzione
. provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contri-
buto a proprio carico trattenuta in misura inferiore.
Ove nel corso dell’anno l’erogazione in questione sia stata assoggettata a contribuzione i
datori di lavoro si atterrano alle seguenti modalita:
. porteranno in diminuzione della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denun-
cia l’importo della erogazione non imponibile fino al tetto di E 258,23 assoggettata a
contribuzione
. provvederanno a rimborsare al lavoratore la differenza dell’importo della quota del con-
tributo a proprio carico trattenuta in misura superiore.
Fringe benefit
L’art. 51, c. 3, Tuir stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il
valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore,
nel periodo di imposta, a E 258,23 e che, se il valore in questione e superiore a detto limite,
lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore
al predetto limite l’azienda dovra provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore
complessivo e non solo la quota eccedente. Per la determinazione del predetto limite si
dovra tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.
Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite di E 258,23, l’azienda che opera il
conguaglio provvedera al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da
essa erogati.
Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalita:
. porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia
l’importo dei fringe benefit dagli stessi corrisposti qualora, anche a seguito di cumulo con
quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a
Modalita
Modalita
PagheModalita operative
Guida alle Paghe1/2005 31
E 258,23 nel periodo d’imposta e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso
dell’anno
. provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contri-
buto a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno.
Prestiti ai dipendenti
Ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai
dipendenti (art. 51, c. 3, lett. b) Tuir) si deve assumere quale parametro di riferimento il
tasso ufficiale di riferimento (Tur) vigente al termine di ciascun anno.
Effetti delle operazioni societarie
Nelle ipotesi di operazioni societarie che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi
dell’art. 2112 c.c. e, nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio
dei contributi previdenziali dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante,
tenuto al rilascio della certificazione Cud, con riferimento alla retribuzione complessivamen-
te percepita nell’anno dal lavoratore, ancorche in parte erogata dal precedente datore di
lavoro, ivi incluse le quote retributive assoggettate al regime di decontribuzione, le eroga-
zioni liberali e i fringe benefit.
PagheModalita operative
Guida alle Paghe1/200532
Superbonus: il calcolo di convenienzaMassimo Brisciani Consulente del lavoro
Gli uffici paghe e amministrazione del personale sono alle prese in queste settimane con il
calcolo di convenienza del cosiddetto bonus per il differimento della pensione. La legge di
riforma del sistema pensionistico (legge n. 243/2004) ha previsto, infatti, per il periodo
2004-2007 un incentivo a favore di coloro che differiscono il pensionamento di anzianita.
L’incentivo consiste nel riconoscimento al lavoratore di un importo pari al 32,7% della
retribuzione lorda del lavoratore (33,7% oltre la prima fascia di retribuzione pensionabile
di E 37.883,00), cioe alla contribuzione normalmente destinata all’Inps per il finanziamento
della pensione. L’importo e completamente esente da prelievo contributivo e fiscale e si
aggiunge, quindi, al normale stipendio netto.
In alcuni casi il bonus determina un incremento netto dello stipendio che puo raggiungere il
50% e, quindi, puo apparire percio decisamente allettante, ma non sempre rappresenta la
scelta piu conveniente per il lavoratore.
La scelta del lavoratore di continuare il rapporto con normale versamento della contribuzio-
ne oppure con accesso al bonus e, sul piano del costo, del tutto indifferente: gli oneri sociali
non versati all’Inps sono pagati al lavoratore.
Tuttavia, il datore viene di norma coinvolto dal dipendente, il quale da una lato chiede di
conoscere gli effetti economici della scelta con simulazioni di calcolo della busta paga,
dall’altro vuole verificare la possibilita e la disponibilita del datore ad una terza soluzione,
alternativa alla semplice continuazione e al bonus: l’instaurazione di un nuovo rapporto di
lavoro, autonomo o subordinato, dopo l’accesso al pensionamento di anzianita.
Questo e il motivo per cui il datore di lavoro e chiamato a conoscere le regole del bonus e a
calcolarne la convenienza per il singolo lavoratore.
Campo di applicazione
L’opzione interessa coloro che hanno maturato o maturano nel periodo 2004-2007 i requisiti
per il pensionamento di anzianita.
Occorre innanzitutto considerare che l’opzione riguarda essenzialmente i lavoratori la cui
pensione sara calcolata interamente con il vecchio sistema retributivo: infatti, chi oggi
matura il diritto alla pensione d’anzianita - che si consegue in via ordinaria a 57 anni d’eta
con almeno 35 anni di contribuzione - puo far valere sicuramente al 31 dicembre 1995 oltre
18 anni di anzianita contributiva.
Questa considerazione e particolarmente rilevante per due ragioni:
. in primo luogo, perche con il sistema retributivo la misura della pensione dipende dalla
media retributiva degli ultimi 10 anni (ultimi 5 per la quota A, cioe per le anzianita maturate
fino al 31 dicembre 1992). A tal fine risulta quindi determinante la dinamica delle retribu-
zioni negli anni che precedono il pensionamento;
. in secondo luogo, perche il sistema retributivo ‘‘premia’’ l’anzianita contributiva, cioe il
numero di annualita di versamenti contributivi e non soltanto l’ammontare della contribu-
zione versata.
Ora, il lavoratore che abbia maturato il diritto alla pensione d’anzianita deve valutare con
attenzione tre percorsi alternativi:
Ricadutasul datore di lavoro
Lavoratori
Sistema di calcolo
Opzioni
PagheRiforma pensioni
Guida alle Paghe1/2005 33
. la prosecuzione del lavoro dipendente con normale contribuzione;
. il differimento della pensione con il ‘‘bonus’’, ma con rinuncia alla contribuzione;
. il pensionamento e lo svolgimento di attivita di lavoro, quando il datore di lavoro sia
disponibile ad instaurare un nuovo rapporto.
Prosecuzione dell’attivita di lavoro dipendente
Questa opzione presenta due vantaggi:
. consente di ‘‘incrementare’’ sensibilmente l’importo della pensione anche a retribuzione
costante. Per ogni anno in piu di contributi il lavoratore si garantira un maggior importo di
pensione pari al 2% della retribuzione pensionabile (o una percentuale decrescente oltre
la prima fascia). Se poi, come di norma avviene, lo stipendio aumenta nella fase finale
della carriera, egli avra la possibilita di elevare le medie retributive degli ultimi 10 anni e
degli ultimi 5 anni dalle quali dipende l’importo della rendita;
. permette di raggiungere i requisiti per il diritto al cumulo pieno tra pensione e reddito da
lavoro, ossia 40 anni di anzianita contributiva oppure 37 anni con 58 d’eta. In altre parole
un differimento anche breve del pensionamento con prosecuzione dei versamenti con-
tributivi garantisce al lavoratore di sommare la rendita all’eventuale reddito di lavoro
dipendente o autonomo senza alcuna decurtazione.
In sintesi questa scelta conviene a chi non ha ancora raggiunto la massima anzianita
contributiva e, in particolare, a coloro che prevedono un miglioramento dello stipendio,
con effetti positivi sulla media di riferimento per il calcolo della pensione. E’ il caso, ad
esempio, del lavoratore da poco promosso alla dirigenza, il quale, potendo contare per i
prossimi 3-5 anni su stipendi piu elevati ha tutto l’interesse a ‘‘correggere’’ la media retri-
butiva in vista di una pensione piu consistente.
La Tabella 1 mette a confronto la pensione calcolata al raggiungimento dei requisiti minimi,
con quella derivante dalla prosecuzione dell’attivita fino ai 37 anni di contribuzione e fino ai
40 anni di contribuzione; nei tre casi si ipotizza che la retribuzione media degli ultimi 10 anni
sia pari rispettivamente a E 30.000, E 33.000 e E 38.000.
Tabella 1 - La scelta di proseguire la contribuzione
57 anni d’eta + 35anni di contribuzione
59 anni d’eta + 37anni di contribuzione
62 anni d’eta + 40anni di contribuzione
Retribuzione mediaultimi 10 anni
30.000 33.000 38.000
Pensione lorda 21.000 24.420 30.400
Pensione netta 16.558 18.688 22.689
Incremento nettodella pensione
2.130 6.131
Come evidenziato la prosecuzione dell’attivita fino al raggiungimento della massima anzianita
contributiva e premiata con un sensibile incremento della pensione: il lavoratore rinuncia
temporaneamente alla pensione e ad un beneficio immediato di durata limitata (il bonus) in
vista di un beneficio futuro di carattere permanente (incremento di pensione).
Pure in assenza di previsioni di crescita della retribuzione, il differimento del pensionamento
fino a raggiungere almeno i 37 anni di contribuzione puo aver senso quando il lavoratore
intenda continuare a svolgere anche da pensionato un’attivita dipendente o autonoma. Infatti,
con tale anzianita di contribuzione (unitamente al requisito di 58 anni d’eta) egli si garantisce
alle regole attuali il diritto a sommare senza decurtazioni pensione e reddito da lavoro.
Incremento pensione
Cumulo futuro
Esempio
PagheRiforma pensioni
Guida alle Paghe1/200534
Va peraltro segnalato che la riforma gia prevede la progressiva eliminazione del divieto di
cumulo tra pensione e redditi da lavoro, da attuarsi entro 12 mesi tramite decreto legisla-
tivo: tuttavia, per coerenza con gli altri interventi deve ritenersi che la possibilita del cumulo
interessera solo coloro che accederanno alla pensione d’anzianita con i nuovi requisiti d’eta.
Differimento della pensione con il bonus
Se il lavoratore ha gia raggiunto l’anzianita contributiva massima e non prevede di poter
elevare in modo significativo la media retributiva (e, quindi, l’ammontare della pensione),
puo scegliere di rimanere al lavoro senza accreditare ulteriori contributi per la pensione.
E la nuova opportunita offerta dalla riforma del sistema previdenziale, che consente di
convertire le somme normalmente destinate alla contribuzione pensionistica in un importo
esentasse che si aggiunge direttamente allo stipendio netto. In tal caso la pensione rimane
‘‘congelata’’ al valore raggiunto al momento dell’opzione.
Nell’esempio sottoriportato si ipotizza il caso di un lavoratore con retribuzione annua lorda di
E 36.000 che opti per il bonus.
Tabella 2 - La scelta del bonus
Stipendio lordo 36.000,00
Bonus quota dipendente 8,89% 3.200,40
Bonus quota datore di lavoro 23,81% 8.571,60
Bonus totale 32,70% 11.772,00
Reddito complessivo (36.000-3.200,40) (A) 32.799,60
Deduzione 201,75
Reddito imponibile IRPEF 32.597,85
IRPEF lorda 8.625,33
Detrazioni 235,00
IRPEF netta (B) 8.390,33
Addizionale regionale 0,90% (C) 295,20
Bonus 32,70% (D) 11.772,00
Totale netto (A-B-C+D) 35.886,07
Stipendio netto ordinario senza bonus 24.114,07
Incremento netto 11.772,00
Incremento percentuale 48,82%
Ma e davvero sempre la scelta piu conveniente? In altre parole, dal momento che il lavo-
ratore ha deciso di rinviare il ritiro dal lavoro e di continuare a svolgere un’attivita remune-
rata, non gli conviene piuttosto accedere al pensionamento e cumulare alla pensione un
reddito di un lavoro dipendente o autonomo?
Pensionamento e svolgimento di attivita di lavoro
Se il lavoratore ha raggiunto i requisiti per potere cumulare interamente pensione e reddito
da lavoro e ha l’opportunita di proseguire l’attivita di lavoro, trova senz’altro piu conveniente
richiedere la pensione e sommare ad essa, ad esempio, un reddito di lavoro autonomo (di
Pensione congelata
Esempio
Reddito cumulato
PagheRiforma pensioni
Guida alle Paghe1/2005 35
collaborazione coordinata e continuativa, associazione in partecipazione o derivante da
attivita con partita Iva. In questo caso infatti l’importo netto annuo che ne risulta e decisa-
mente superiore allo stipendio con bonus.
La convenienza e tanto maggiore quanto piu elevato e l’importo della pensione maturata: in
tal caso, infatti, il cumulo permette di realizzare quasi un ‘‘raddoppio’’ del reddito.
Ipotizziamo che il nostro lavoratore acceda alla pensione e inizi un rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa: realizzera un risultato netto annuo superiore rispetto a quello che
gli deriva dalla scelta del bonus (v. Tabella 3). Inoltre egli accantonera annualmente una
contribuzione pari al 15% dei suoi compensi presso la Gestione separata Inps dei lavoratori
autonomi, garantendosi il diritto ad un supplemento di pensione, che puo essere richiesto –
grazie alla riforma – dopo soli due anni (v. Tabella 4).
Tabella 3 - La scelta del cumulo
Pensione 30.400,00
Reddito da collaborazione 36.000,00
Reddito lordo (A) 66.400,00
Tratt. Contributiva 5% su E 36.000 (B) 1.800,00
Reddito complessivo 64.600,00
Deduzione —
Reddito imponibile IRPEF 64.600,00
IRPEF lorda 21.106,00
Detrazioni —
IRPEF netta (C) 21.106,00
Addizionale regionale 0,90% (D) 581,40
Totale netto (A-B-C-D) 42.912,60
Tabella 4 - Il supplemento di pensione
Accantonamento presso la Gestione separata Inps dei lavoratoriautonomi dopo 3 anni = E 36.000*15%*3 (*)
16.200,00
Supplemento lordo annuo (eta 61) 864,11
Totale lordo pensione + supplemento 31.264,11
IRPEF netta - 7.837,14
Addizionale regionale 0,90% - 281,38
Totale netto pensione + supplemento 23.145,59
(*) Non si tiene conto della rivalutazione annua del montante contributivo
Il confronto tra la scelta del bonus e quella del cumulo evidenzia il consistente vantaggio
economico della seconda sulla prima (v. Tabella 5).
A parita d’altre condizioni il vantaggio si riduce, ma permane, anche in caso di cumulo tra
pensione e reddito da lavoro dipendente. In questo caso infatti la trattenuta contributiva e
maggiore: in genere, l’8,89% contro il 5%; occorre pero considerare che anche il futuro
supplemento di pensione sara decisamente piu elevato, poiche il complessivo versamento
contributivo e pari al 32,70% contro il 15%.
Esempio
PagheRiforma pensioni
Guida alle Paghe1/200536
Tabella 5 - Raffronto
2005 2006 2007 2008 2009 2010
La scelta
del cumulo
pensione + reddito
co.co.co.
42.912,60 42.912,60 42.912,60
pensione +
supplemento
23.145,59 23.145,59 23.145,59
La scelta
del bonus
lavoro dipendente
+ bonus
35.886,07 35.886,07 35.886,07
pensione 22.689,40 22.689,40 22.689,40
differenza netta 7.026,53 7.026,53 7.026,53 456,19 456,19 456,19
Totale 22.448,15
Convenienza del bonus
Ma allora, quando e conveniente il bonus? Esso risulta conveniente se si verifica almeno
una delle seguenti condizioni:
. la retribuzione corrente e molto elevata ed e in linea con la media degli ultimi dieci anni )in tal caso la prosecuzione della contribuzione, calcolata su stipendi molto superiori alla
prima fascia di retribuzione pensionabile, genera un piccolo beneficio pensionistico. Al
contrario la scelta del bonus comporta un immediato e rilevante incremento netto dello
stipendio;
. e possibile stipulare un nuovo contratto di lavoro dopo il pensionamento ) solo se tale
possibilita sussiste puo risultare vantaggioso il pensionamento con successivo cumulo
(totale o parziale) tra pensione e reddito da lavoro.
Ruolo del datore di lavoro
Il datore di lavoro puo supportare il lavoratore nella scelta rappresentando gli scenari con
una tavola comparativa, ma dovra tener conto anche della concreta possibilita ed opportu-
nita per l’azienda di instaurare un nuovo rapporto qualora il dipendente decida di accedere al
pensionamento.
. il lavoratore che abbia raggiunto i requisiti per la pensione di anzianita (ma non quelli per la
pensione di vecchiaia) presenta la domanda del bonus all’Inps mediante modello LC7;
. l’Inps invia all’azienda l’attestazione del diritto all’esercizio del bonus (modello LC8). La
decorrenza del bonus e fissata dal mese successivo a quello di ricezione della domanda
da parte dell’Inps, se contestuale o successiva all’apertura di finestra di pensionamento
oppure dal mese di apertura della finestra se la domanda viene ricevuta entro la fine del
mese precedente quello di apertura della finestra stessa;
. il datore di lavoro interrompe il versamento all’Inps della contribuzione pensionistica in
riferimento al lavoratore che ha espresso l’opzione per il periodo di decorrenza del bene-
ficio e fino al 31 dicembre 2007, ovvero per il minor periodo collegato al compimento
dell’eta per il pensionamento di vecchiaia. L’importo dei contributi non versati va corri-
sposto interamente al lavoratore entro il mese successivo a quello cui si riferiscono i
contributi stessi. La somma da versare comprende la quota azienda e lavoratore della
contribuzione Ivs (compreso il contributo aggiuntivo 1% ex art. 3-ter, legge n. 438/92);
. il datore di lavoro continua a versare all’Inps la contribuzione non pensionistica, riportando
il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del modello DM10 con il codice
contribuzione 80 che ha il significato di ‘‘lavoratori esclusi dalla contribuzione IVS art. 1,
comma 12 della legge n. 243 del 2004’’, preceduto dal codice corrispondente alla qualifica
Condizioni
Scalettadegli adempimenti
PagheRiforma pensioni
Guida alle Paghe1/2005 37
del lavoratore e seguito dal quarto carattere ove richiesto. Dovranno essere compilate le
caselle ‘‘N. dipendenti’’, ‘‘N. giornate’’, ‘‘Retribuzioni’’ e ‘‘Somme a debito del datore di
lavoro’’. Qualora il datore di lavoro riceva la comunicazione e la certificazione dopo il
conseguimento al diritto al bonus, dovra procedere al recupero delle contribuzioni pen-
sionistiche gia versate, compreso il contributo aggiuntivo dell’1%, portandole a congua-
glio nel quadro D del modello DM10 con i codici di nuova istituzione:
– L801 avente il significato di ‘‘recupero contributi IVS per i lavoratori iscritti al F.P.L.D. e
alle evidenze contabili degli ex Enti pubblici creditizi, ex articolo 1, comma 12, della
legge n. 243/2004’’;
– L802 avente il significato di ‘‘recupero contribuzioni pensionistiche gia versate nei
confronti dei dirigenti ex INPDAI, ex articolo 1, comma 12, della legge n. 243/2004’’;
– L803 avente il significato di ‘‘recupero contributi IVS per i lavoratori iscritti agli ex Fondi
elettrici, telefonici e pubblici servizi di trasporto ed al Fondo volo, ex articolo 1, comma
12, della legge n. 243/2004’’.
1) Maturazione del requisito di pensionamento (eta + anzianita): settembre 2004
Finestra di accesso: gennaio 2005
Ricezione dell’opzione del lavoratore: entro il 31 dicembre 2004
Decorrenza dell’incentivo: gennaio 2005
Corresponsione dell’incentivo al lavoratore: entro febbraio 2005
2) Maturazione del requisito di pensionamento (eta + anzianita): settembre 2004
Finestra di accesso: gennaio 2005
Ricezione dell’opzione del lavoratore: entro il 28 febbraio 2005
Decorrenza dell’incentivo: marzo 2005
Corresponsione dell’incentivo al lavoratore: entro aprile 2005
Bonus in sintesi
Che cos’e il bonus pensioni? E un incentivo al differimento della pensione di anzianita. Illavoratore che rinvia il pensionamento riceve un importonetto pari alla contribuzione Ivs non versata all’Inps
Chi puo richiedere il bonus pensioni? I lavoratori con i requisiti per la pensione d’anzianita:– almeno 35 anni di contribuzione ed eta anagrafica di 57anni– oppure 38 anni di contribuzione
Quando scatta il diritto? Quando si apre la cosiddetta ‘‘finestra’’ cioe la prima decor-renza utile per la pensione d’anzianita
Come si richiede il bonus? Il lavoratore presenta una domanda all’Inps e ne da copia aldatore di lavoro. Il modulo si trova sul sito internet dell’Inps(www.inps.it)
Da quando decorre il bonus? Dal periodo di paga successivo alla presentazione della do-manda, purche si sia aperta la finestra di pensionamento
E sufficiente la domanda del lavoratoreaffinche il datore di lavoro versi il bonusal lavoratore?
No, il datore interrompe la contribuzione all’Inps e paga ilbonus al lavoratore dopo aver ricevuto la certificazione del-l’Inps sul diritto alla pensione
La scelta di rinvio della pensione e vin-colante per un periodo minimo?
No, in ogni momento fino a dicembre 2007 il lavoratore cheha scelto il bonus puo chiedere la pensione
Esempio
PagheRiforma pensioni
Guida alle Paghe1/200538
La gestione delle ferie annualiElisa Pau Consulente Cna Interpreta
Quanti giorni di ferie annuali spettano al lavoratore?
Quando devono essere fruite le ferie?
Quali sono le sanzioni per il datore di lavoro che non
permette la fruizione?
Quali sono gli aspetti contributivi?
E ancora possibile liquidare le ferie residue?
Alla luce delle recenti novita, si forniscono le istruzioni
operative sia per la ‘‘memorizzazione’’ delle ferie in base
all’anno di maturazione, al fine di individuare le scadenze
entro le quali si dovra programmare la fruizione delle
stesse, sia per la liquidazione delle ferie non godute nei
casi residui.
Maturazione e fruizione
La Costituzione (art. 36, c. 3) afferma che il diritto alle
ferie annuali retribuite e un diritto irrinunciabile di cui il
lavoratore deve fruire in modo possibilmente continuati-
vo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto
delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestato-
re di lavoro.
La durata del periodo minimo di ferie annuali e stata
recentemente definita dall’art. 10, D.Lgs. n. 66/2003 (co-
me modificato dal D.Lgs. n. 213/2004). A decorrere dal
29 aprile 2003, infatti, i lavoratori dipendenti hanno diritto
ad un periodo minimo annuale di ferie pari a quattro set-
timane. Tale periodo minimo deve essere fruito per al-
meno due settimane, consecutive su richiesta del lavo-
ratore, nel corso dell’anno di maturazione. La fruizione
delle ulteriori due settimane puo avvenire nei diciotto
mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Quest’ultima regola si applica dal 1º settembre 2004.
I contratti collettivi, tuttavia, possono prevedere condizio-
ni di fruizione diverse rispetto a quelle stabilite dalla leg-
ge. Cio significa che l’azienda che applica un determinato
contratto collettivo potrebbe dover riconoscere ai propri
dipendenti un periodo minimo di ferie annuali maggiore
rispetto alle quattro settimane.
Poiche l’obbligo di fruire delle ferie con la cadenza sopra
evidenziata riguarda esclusivamente il periodo minimo
legale, si puo concludere che per l’eventuale ulteriore
periodo feriale contrattualmente definito non esistano
vincoli particolari. Le parti potranno dunque concordare
che, nel caso in cui, ad esempio, il contratto collettivo
stabilisca la maturazione annuale di cinque settimane di
ferie, la fruizione della quinta settimana possa avvenire
anche oltre il diciottesimo mese successivo a quello del-
l’anno di maturazione.
La contrattazione collettiva potrebbe anche prevedere, in
quanto condizione di miglior favore, che la fruizione delle
quattro settimane minime legali debba avvenire entro
l’anno di maturazione. Cio in quanto la funzione delle
ferie annuali e quella di assicurare il recupero delle ener-
gie fisiche e psichiche da parte del lavoratore; funzione
che sarebbe compromessa se non avvenisse con perio-
dicita almeno annuale.
Il Ccnl Gomma – Plastica Confindustria, siglato in data 2
giugno 2004, all’articolo 16 stabilisce ad esempio che:
«come previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003, cosı
come modificato dal D.Lgs. n. 213/2004, il lavoratore ha
diritto al godimento di almeno 4 settimane di ferie nel-
l’anno feriale di maturazione».
Risulta dunque di estrema importanza verificare le dispo-
sizioni del contratto collettivo applicato all’azienda, al fine
di individuare con precisione la tempistica con cui deve
avvenire la fruizione del periodo feriale.
Procedure del personaleSvolgimento del rapporto
Guida alle Paghe1/2005 39
Sanzioni applicabili al datore di lavoro
Il datore di lavoro che non riconosca quattro settimane di
ferie all’anno o che, pur riconoscendole, non ne permetta
la fruizione nell’anno di maturazione per almeno due set-
timane, e soggetto alla sanzione amministrativa da E 130
a E 780 per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si
riferisca la sanzione.
Le sanzioni citate sono applicabili per le infrazioni com-
messe a decorrere dal 1º settembre 2004.
Per tale motivo, in relazione all’anno 2004, e sufficiente
permettere la fruizione di almeno una settimana di ferie
maturate nell’anno stesso.
A partire dal 1º gennaio 2005, invece, i datori di lavoro
dovranno programmare le ferie in modo tale che almeno
due settimane siano imputabili al medesimo anno.
Liquidazione delle ferie non godute
Il piu volte citato periodo minimo di quattro settimane di
ferie annuali non puo essere sostituito dalla relativa in-
dennita per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione
del rapporto (art. 10, c. 2, D.Lgs. n. 66/2003). Pertanto, il
datore di lavoro deve programmare l’attivita produttiva in
modo tale che i dipendenti possano effettivamente fruire
delle ferie maturate, in base alla tempistica sopra analiz-
zata (2 settimane nell’anno, ulteriori 2 settimane nei suc-
cessivi 18 mesi).
Il divieto di indennizzare le ferie non godute e in vigore
dal 29 aprile 2003. Risulta dunque evidente che le ferie
maturate e non godute nel periodo precedente tale data
possono ancora essere legittimamente liquidate.
Versamento dei contributi
L’Inps sottolinea che le nuove disposizioni circoscrivono
la possibilita di ricorrere, da parte dei datori di lavoro, alla
c.d. monetizzazione dei periodi di ferie non goduti, ormai
possibile solo con riferimento ai periodi che residuano
una volta avvenuta la fruizione effettiva delle 4 settimane
minime annuali indicate nel decreto. L’Istituto sembra
dunque sostenere che, nel caso in cui la contrattazione
collettiva stabilisca un periodo minimo di ferie annuali
superiore alle quattro settimane, solo i periodi che ecce-
dono queste ultime possono essere indennizzati in caso
di mancata fruizione.
Pertanto, nella generalita dei casi i contributi devono es-
sere trattenuti nel mese in cui le ferie vengono effettiva-
mente godute.
Al contrario, con riferimento sia ai periodi che eccedono
le quattro settimane minime, sia alle ferie residue matu-
rate fino al 29 aprile 2003, i contributi devono essere
versati:
. entro i diciotto mesi successivi all’anno di maturazione
delle stesse;
. ovvero, entro la scadenza stabilita dai contratti collettivi
per la fruizione delle ferie maturate.
Si sottolinea che il versamento dei contributi per le ferie
non godute maturate nell’anno 2003, deve avvenire en-
tro i diciotto mesi successivi al termine dell’anno di ma-
turazione, anche se per le stesse non e stata riconosciuta
l’indennita sostitutiva. Il lavoratore ha infatti diritto a chie-
dere di fruire delle ferie maturate anche successivamen-
te a tale termine. In tal caso, il datore di lavoro che versa i
contributi anticipando la quota a carico del lavoratore,
potra recuperare i contributi gia versati solo quando il
dipendente effettivamente fruira delle ferie.
Gestione delle ferie residue
A fronte delle novita sopra esposte, il datore di lavoro
deve procedere, gia dall’anno in corso, a programmare
la fruizione delle ferie in modo tale da soddisfare la tem-
Procedure del personaleSvolgimento del rapporto
Guida alle Paghe1/200540
pistica di legge e provvedere al contempo al pagamento
dei contributi in base alle disposizioni dell’Inps. Per tale
motivo, e utile procedere nel modo che segue:
. entro giugno 2005: attribuire agli anni 2003 e preceden-
ti le ferie fruite fino a tale mese. In quest’ultimo, infatti,
scade il termine per l’adempimento contributivo relati-
vo alle ferie maturate nel 2003;
. da luglio 2005 a dicembre 2005: programmare la frui-
zione di almeno due settimane di ferie maturate nel
corso dell’anno.
Nel caso in cui uno o piu dipendenti fruiscano delle quat-
tro settimane di ferie annuali entro giugno 2005, sara
opportuno imputare all’anno 2005 almeno due di tali set-
timane. Cio in quanto si ipotizza che, nei restanti mesi
(luglio – dicembre 2005), difficilmente il dipendente fruira
di ulteriori due settimane di ferie. Pertanto, se le quattro
settimane fruite entro giugno 2005 sono state imputate
ad anni precedenti, il datore di lavoro, a fine anno, risul-
tera inadempiente e potenzialmente sanzionabile.
Esempio 1
Ferie maturate nell’anno 2003: 26 giorni
Ferie 2003 fruite al 30/6/2005: 20 giorni
Ferie 2003 residue: 6 giorni
Retribuzione mese giugno 2005: E 1.240,35
Giorni lavorativi mese giugno 2005: 22
Busta paga (solo con riferimento agli aspetti contributivi)
CODICE DESCRIZIONE QUANTITA VALORE BASE COMPETENZE TRATTENUTE
StipendioIndennita sostitutiva ferieContributi c/dip. ind sost. ferie
226
56,3795456,37954
1.240,35338,28 338,28
30,04
IMP. PREVIDENZIALE CTR. PREVIDENZ. IMP. IVS AGGIUNT. CTR. AGG. IVS IMP. ALTRI CTR. ALTRI TOT. CTR. PREVID.
1.578 140,28
N.B. nell’esempio si e ipotizzato che il datore di lavoro versi i contributi anticipando la quota a carico del dipendente.
Quest’ultimo paghera pertanto i contributi solo su E 1.240,00. Il suo imponibile fiscale lordo e infatti pari a E 1.130,11
(=1.240,35 – 140,28 + 30,04).
Esempio 2
Si ipotizza che il dipendente di cui sopra fruisca dei 6 giorni residui di ferie anno 2003 nel mese di ottobre 2005.
Ferie 2003 residue: 6 giorni
Retribuzione mese ottobre 2005: E 1.240,35
Giorni lavorativi mese ottobre 2005: 21
Busta paga (solo con riferimento agli aspetti contributivi)
CODICE DESCRIZIONE QUANTITA VALORE BASE COMPETENZE TRATTENUTE
StipendioFerie godute
156
56,3795456,37954
845,69338,28 338,28
IMP. PREVIDENZIALE CTR. PREVIDENZ. IMP. IVS AGGIUNT. CTR. AGG. IVS IMP. ALTRI CTR. ALTRI TOT. CTR. PREVID.
1.184 105,26
Procedure del personaleSvolgimento del rapporto
Guida alle Paghe1/2005 41
Il prestito al dipendenteAndrea Barone Responsabile Analisi normativa prodotti software WKI - Area Lavoro
Come si concede un prestito?
Come si determinano gli imponibili fiscale
e contributivo?
Come si effettua il conguaglio?
Le modalita di richiesta e di concessione di un prestito
variano, ovviamente, da azienda a azienda. Tuttavia e
possibile ipotizzare il seguente flusso operativo:
. il lavoratore dipendente compila la domanda di prestito
in ogni sua parte (cfr. pag. 46);
. il lavoratore consegna la domanda all’ufficio preposto;
. la domanda viene vagliata e l’ufficio competente comu-
nica al lavoratore l’esito della domanda;
. in caso di accoglimento della domanda, il datore di
lavoro:
– procede all’erogazione del prestito secondo le indi-
cazioni del richiedente;
– trattiene le singole rate dallo stipendio del dipendente.
Imponibile fiscale
Sulla base della vecchia disciplina del Tuir, valida fino al 31
dicembre 1999, si assumeva come reddito imponibile il
50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato
al tasso ufficiale di sconto (che dal 1º gennaio 1999 e
diventato tasso ufficiale di riferimento) vigente al momen-
to della concessione del prestito e l’importo degli interessi
calcolato sulla base dell’effettivo tasso applicato.
Il D.Lgs. n. 505/1999 ha modificato in parte la disciplina,
stabilendo che a partire dal 1º gennaio 2000 il tasso uffi-
ciale di riferimento (Tur) da prendere in considerazione e
quello vigente alla fine di ciascun anno.
Nel caso in cui il tasso effettivamente applicato dal dato-
re di lavoro sia pari o superiore al Tur vigente al termine di
ciascun anno, viene ovviamente a mancare il reddito da
sottoporre a prelievo.
Il Ministero delle finanze (circ. n. 98/2000), ha specificato
che la nuova disposizione si rende applicabile con riferi-
mento alle rate del prestito che scadono a partire dal 1º
gennaio 2000, anche se relative a contratti stipulati ante-
riormente, purche successivi al 31 dicembre 1996.
Imponibile = 50% * (Interessi calcolati al Tur vigente al
termine di ciascun anno – Interessi calco-
lati al tasso praticato)
E importante sottolineare che nel caso in cui il valore,
Compilazione DM 10/2 (si ipotizza un solo dipendente)
Al fine di recuperare i contributi gia versati su E 338,29 (pari a E 111), il datore di lavoro dovra compilare il modello
DM 10/2 nel seguente modo:
Procedure del personaleSvolgimento del rapporto
Guida alle Paghe1/200542
come sopra determinato, non superi nel periodo d’impo-
sta l’importo di E 258,23, lo stesso non concorre a for-
mare il reddito di lavoro dipendente. In caso contrario, al
superamento della suddetta soglia, l’intero importo deve
essere sottoposto a tassazione.
Nella determinazione del tetto di esenzione, il sostituto
d’imposta deve includere l’importo di ulteriori fringe bene-
fits concessi al lavoratore nel corso del periodo d’imposta.
Momento impositivoL’importo cosı determinato deve essere assoggettato a
tassazione alla fonte al momento del pagamento delle
singole rate, come risulta dal relativo piano di ammorta-
mento, facendo riferimento al Tur vigente alla data del 31
dicembre dell’anno precedente, salvo effettuare il con-
guaglio di fine anno tenendo conto del Tur vigente al
termine del periodo d’imposta.
Considerato che il tasso ufficiale di riferimento potrebbe
non essere ancora noto al sostituto d’imposta all’atto
delle operazioni di conguaglio di fine anno, bisogna prov-
visoriamente fare riferimento all’ultimo tasso conosciuto.
Attenzione: Per le rate di un prestito che scadono nel-
l’anno 2004, si deve fare riferimento al Tur vigente alla
data del 31dicembre 2003, che e pari al 2%. In sede di
conguaglio di fine anno si dovra applicare il tasso ufficiale
di riferimento in vigore al 31 dicembre 2004.
Tipologie di prestito
La disciplina del trattamento fiscale dei prestiti concessi
al dipendente da parte del datore di lavoro (art. 51, c. 4,
Tuir) si applica:
. a tutte le forme di finanziamento comunque erogate
dal datore di lavoro, indipendentemente dalla loro du-
rata e dalla valuta utilizzata;
. ai finanziamenti concessi da terzi con i quali il datore di
lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni, anche in
assenza di specifici oneri da parte del datore di lavoro.
Pertanto, a puro titolo di esempio, rientrano nella disci-
plina in oggetto i prestiti concessi sotto forma di scoperto
di conto corrente, di mutuo ipotecario e di cessione dello
stipendio.
EsclusioniSono invece esclusi dal campo di applicazione della pre-
detta disciplina:
. i prestiti stipulati anteriormente al 1º gennaio 1997, per
i quali resta in vigore, ai fini della determinazione del
reddito di lavoro dipendente, il criterio del costo speci-
fico;
. i prestiti di durata inferiore ai 12 mesi concessi, a se-
guito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipen-
denti in contratto di solidarieta o in Cassa integrazione
guadagni (sia pure non ancora autorizzata dall’Inps, fer-
mo restando che e comunque necessaria la convalida,
anche successiva, da parte dell’Istituto);
. i prestiti concessi ai dipendenti vittime dell’usura ai
sensi della legge n. 108/1996;
. i prestiti concessi ai dipendenti ammessi a fruire delle
erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguiti a
rifiuto opposto a richieste estorsive (D.L. n. 419/1991,
convertito nella legge n. 172/1992);
. gli acconti e le anticipazioni della retribuzione.
Il Ministero delle finanze (circ. n. 326/1997) ha chiarito
che non rientrano nella disciplina in questione le dilazioni
di pagamento previste per beni ceduti o servizi prestati
dal datore di lavoro.
Analogamente, possono essere considerati sussidi che
non concorrono alla formazione del reddito di lavoro di-
pendente anche alcuni piccoli prestiti di breve durata,
cioe inferiori al periodo d’imposta, quali quelli che il da-
tore di lavoro concede per far fronte a esigenze di sem-
plificazione della propria gestione, come per esempio
l’anticipo delle imposte dovute dal dipendente, compre-
se quelle dovute in sede di assistenza fiscale.
Casi particolari
Prestiti in valuta esteraAi fini della determinazione del reddito imponibile occorre
mettere a confronto gli interessi calcolati al predetto tas-
so di riferimento e quelli calcolati al tasso di interesse
effettivamente praticato, effettuando la conversione in
euro sulla base del rapporto di cambio vigente alla data
di scadenza delle singole rate del prestito.
Prestiti a tasso variabilell prelievo alla fonte deve essere effettuato alla scadenza
delle singole rate di ammortamento, tenendo conto an-
che delle variazioni subite dal tasso di interesse inizial-
mente applicato.
Prestiti a tasso zeroIl calcolo dell’importo da assoggettare a tassazione deve
essere effettuato alle scadenze delle singole rate di am-
mortamento della quota capitale, secondo quanto gia
precisato.
Procedure del personaleSvolgimento del rapporto
Guida alle Paghe1/2005 43
Restituzione del capitale in un’unica soluzioneoltre il periodo d’impostaIl benefit deve essere sottoposto a tassazione per la
parte che interessa il periodo d’imposta in corso, in sede
di conguaglio di fine anno.
Cessazione del rapporto di lavoro in corso d’annoIn tal caso le rate residue vengono trattenute in un’unica
soluzione applicando il Tuir vigente alla data della cessa-
zione del rapporto di lavoro.
Imponibile previdenziale
Sulla base del principio di armonizzazione delle basi im-
ponibili fiscale e previdenziale, lo stesso reddito imponi-
bile, calcolato con le modalita appena esposte, deve es-
sere utilizzato per il versamento dei contributi previden-
ziali e assistenziali obbligatori per legge.
Esempio
Ammontare del prestito: E 40.000
Durata del prestito: 4 anni
Periodicita della rata: mensile (ammortamento a rate costanti)
Tasso di interesse annuo applicato dal datore di lavoro (tasso agevolato): 0,50%
Importo della rata mensile: E 841,87
Tur vigente al 31/12 dell’anno precedente: 2,00%
A B C
Numero Rata MeseQuota interessi
calcolati al tasso praticato(0,50%)
Quota interessi calcolati al Turvigente al 31/12 anno
precedente (2,00%)
Quota interessi checostituiscono reddito
(B – A) � 50%
1 Gennaio 16,67 66,67 25,00
2 Febbraio 16,32 65,33 24,51
3 Marzo 15,98 63,99 24,01
4 Aprile 15,63 62,65 23,51
5 Maggio 15,29 61,31 23,01
6 Giugno 14,95 59,97 22,51
7 Luglio 14,60 58,62 22,01
8 Agosto 14,26 57,27 21,51
9 Settembre 13,91 55,92 21,01
10 Ottobre 13,57 54,57 20,50
11 Novembre 13,22 53,21 20,00
12 Dicembre 12,88 51,86 19,49
Totali 177,28 711,37 267,07
Secondo l’esempio, nel mese di gennaio l’imponibile dovra essere maggiorato di un importo pari a E 25,00, nel mese
di febbraio di un importo pari a E 24,51 e cosı via.
Procedure del personaleSvolgimento del rapporto
Guida alle Paghe1/200544
Conguaglio di fine anno
Nell’ipotesi in cui il Tur al 31/12 dell’anno in corso rimanga
invariato rispetto a quello dell’anno precedente, il valore
complessivo del benefit sottoposto a tassazione risultera
essere pari a E 267,07 (cfr. l’esempio pag. precedente).
Pertanto, nel cedolino di conguaglio l’ulteriore quota in-
teressi imponibile risultera essere pari a E 19,49.
Nel caso in cui il Tur al 31/12 dell’anno in corso subisca
una variazione in aumento rispetto a quello utilizzato nei
singoli periodi di paga (ad esempio un aumento dal 2% al
2,5%), in sede di conguaglio di fine anno si dovra proce-
dere al ricalcalo della quota complessiva di interessi co-
stituente reddito da lavoro dipendente.
Nel cedolino di conguaglio occorrera incrementare l’im-
ponibile di un’ulteriore quota interessi pari a E 108,90
(356,48 – 247,58) dove:
. E 356,48 e la quota interessi imponibile nell’anno con-
siderato
. E 247,58 rappresenta la quota interessi gia tassata nel
periodo gennaio – novembre.
Anche in caso di variazione in diminuzione del Tur bisognera
procedere alla rideterminazione della quota interessi tassa-
bile nell’anno e alla conseguente correzione degli imponibili.
Busta paga - Gennaio 2004
ACalcolo del benefit effettivo
B C D
NumeroRata
MeseQuota interessi
gia tassata
Quota interessicalcolati al tassopraticato (0,50%)
Quota interessicalcolati al Tur vigenteal 31/12 anno in corso
(2,50%)
Quota interessi checostituiscono reddito
(C – B ) x 50%
1 Gennaio 25,00 16,67 83,33 33,33
2 Febbraio 24,51 16,32 81,68 32,68
3 Marzo 24,01 15,98 80,02 32,02
4 Aprile 23,51 15,63 78,37 31,37
5 Maggio 23,01 15,29 76,70 30,71
6 Giugno 22,51 14,95 75,04 30,05
7 Luglio 22,01 14,60 73,37 29,39
8 Agosto 21,51 14,26 71,69 28,72
9 Settembre 21,01 13,91 70,02 28,06
10 Ottobre 20,50 13,57 68,34 27,39
11 Novembre 20,00 13,22 66,65 26,72
12 Dicembre - 12,88 64,96 26,04
Totali 247,58 177,28 890,17 356,48
Procedure del personaleSvolgimento del rapporto
Guida alle Paghe1/2005 45
Domanda di prestito
Il/la sottoscritto/a____________ _____________________ Matricola aziendale____________ Nato/a il ___/___/___–
A ________________________________________ Provincia ____ Codice Fiscale ___________________________
Residente a ________________________________ Provincia ____ Via _____________________________________
CAP _________ Tel ___/_______________________ Dipendente della Ditta ‘‘Alfa Omega S.p.A.’’
chiede
un prestito di E _____________________ alle condizioni previste dal Regolamento aziendale per la concessione di
prestiti ai dipendenti che il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare in ogni sua parte. All’uopo il sottoscritto
dichiara:
che il prestito richiesto occorre per __________________________________ (indicare i motivi)
che il prestito verra restituito con rate mensili di uguale importo mediante ritenuta operata sul proprio stipendio
dal datore di lavoro.
Il sottoscritto, ora per allora ed a tutti gli effetti di legge, autorizza il datore di lavoro ‘‘Alfa Omega S.p.A.’’ a trattenere
l’importo del residuo debito in unica soluzione sull’ammontare del trattamento di fine rapporto maturato a proprio
favore nel caso in cui il proprio rapporto di lavoro cessi prima dell’estinzione totale del prestito.
Il pagamento del prestito dovra essere effettuato, ai sensi dell’art. ___ del Regolamento aziendale, mediante accredito
presso la Banca ________________________________________________________ Agenzia n. _________ di
__________________________________________________________________.
A tal fine il sottoscritto comunica le coordinate bancarie rilevate dall’estratto conto:
CIN _____ cod. ABI ______ cod. CAB _________ N. conto corrente _________________________.
DATA: _____________ FIRMA: ________________________
Il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli del Regolamento aziendale per
la concessione di prestiti ai dipendenti:
art. ___ (tasso di interesse dei prestiti); art. ____ (scadenza delle rate); art. ____ (estinzione del debito in caso di
cessazione del rapporto di lavoro).
DATA: ____________ FIRMA: ________________________
Procedure del personaleSvolgimento del rapporto
Guida alle Paghe1/200546
L’incentivo all’esodoMaria Rosa Gheido e Alfredo Casotti Consulenti del lavoro
Quali somme possono essere considerate
incentivo all’esodo?
L’incentivo all’esodo e soggetto a un regime fiscale
agevolato?
E previsto un regime di imponibilita contributiva?
Per ‘‘incentivo all’esodo’’ si intende quanto il datore di
lavoro eroga in occasione della cessazione del rapporto di
lavoro, in eccedenza alle normali competenze comunque
spettanti, allo scopo di indurre il lavoratore ad anticipare
la risoluzione del rapporto di lavoro rispetto alla sua na-
turale scadenza.
Le somme erogate al dipendente all’atto della cessazio-
ne del rapporto di lavoro sono, normalmente, soggette a
tassazione separata, ai sensi dell’articolo 17 del Tuir.
Per le somme aggiuntive corrisposte a titolo di incentivo
all’esodo e prevista una agevolazione fiscale corrispon-
dente alla meta dell’aliquota applicata per la tassazione
del Tfr.
L’agevolazione non e, pero, generalizzata, e richiede la
realizzazione delle seguenti condizioni:
. i lavoratori devono avere superato i 55 anni, se uomini,
e i 50 se donne;
. la cessazione anticipata del rapporto di lavoro deve
essere concordata ed e causa della maggiore erogazio-
ne;
. l’offerta del datore di lavoro deve essere rivolta alla
generalita dei dipendenti o a categorie di essi pur se
accettata anche da uno solo dei destinatari (il Min. fin.
con circ. n. 188/1998 considera quali categorie omoge-
nee ‘‘tutti i dipendenti di un certo tipo’’).
Natura dell’erogazione
In dottrina e in giurisprudenza si e discusso se le somme
erogate nell’ambito di un accordo transattivo, come e
l’incentivo all’esodo, potessero essere considerate ero-
gate in dipendenza del rapporto di lavoro; cio al fine di
stabilire se dovessero o meno essere assoggettate a
contribuzione.
Il problema si poneva in particolare con riferimento alla
transazione novativa, com’e noto disciplinata all’art. 1965
c.c. che prevede la fattispecie della transazione semplice
(c. 1) e quella della transazione novativa (c. 2).
La transazione semplice si ravvisa nel contratto con il
quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongo-
no fine a una lite gia cominciata o prevengono una lite
che puo sorgere fra loro. La transazione novativa si veri-
fica, invece, quando con reciproche concessioni si crea-
no, si modificano o si estinguono anche rapporti diversi
da quello che ha formato oggetto della pretesa e della
contestazione delle parti.
Quindi la fattispecie transattiva estingue la preesistente
situazione controversa e la sostituisce con una nuova
situazione giuridica che porta con se autonome obbliga-
zioni seppur connessa con il rapporto originario che non e
causa dell’accordo transattivo.
E innegabile che le somme corrisposte per incentivare le
dimissioni del lavoratore sono strettamente connesse al
rapporto di lavoro e, in quanto tali, soggette a tassazione
anche se con il piu favorevole regime della tassazione
separata.
In questo senso, la Cassazione n. 15660/2004 ha recen-
temente ribadito l’assoggettabilita delle somme corri-
sposte dal datore di lavoro come incentivo alle dimissio-
ni anticipate del dipendente, precisando che le stesse,
non avendo natura liberale ne eccezionale, costituisco-
no reddito imponibile da lavoro dipendente e non pos-
sono pertanto essere esentate dall’imposta. Secondo la
Suprema Corte, gli incentivi all’esodo, in particolare,
non possono essere considerati, e quindi trattati ai fini
fiscali, alla stregua di sussidi occasionali, in quanto co-
stituiscono delle somme corrisposte dal datore di lavo-
ro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come
incentivo alle dimissioni del dipendente, che presup-
pongono il consenso del lavoratore alla risoluzione anti-
cipata del rapporto.
Le suddette somme, pertanto, non rientrando nell’esen-
zione, sono soggette a tassazione separata, essendo in
diretta e immediata correlazione con la cessazione del
rapporto di lavoro dipendente.
Procedure del personaleCessazione del rapporto
Guida alle Paghe1/2005 47
Regime fiscale
Fiscalmente rilevano gli articoli 17, c. 1, lett. a) del Tuir
1. L’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del
codice civile e indennita equipollenti, comunque denomina-
te, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipenden-
te, compresi quelli contemplati alle lettere a) d) e g) del
comma primo dell’articolo 50, anche nelle ipotesi di cui
all’art. 2122 del codice civile; altre indennita e somme per-
cepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei
predetti rapporti, compresa l’indennita di preavviso, le som-
me risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attri-
buite a fronte dell’obbligo di non concorrenza ai sensi del-
l’articolo 2125 del codice civile nonche le somme e i valori
comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute,
anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure
esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorita giudiziaria
o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;
e piu in particolare, l’articolo 19, c. 4-bis dello stesso Tuir
4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessa-
zione del rapporto al fine di incentivare l’esodo dei lavora-
tori che abbiano superato l’eta di 50 anni se donne e di 55
anni se uomini, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a),
l’imposta si applica con l’aliquota pari alla meta di quella
applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto
e delle altre indennita e somme indicate alla richiamata
lettera a) del comma 1 dell’articolo 17.
Tale norma, rappresenta uno dei casi per i quali la base
imponibile ai fini fiscali diverge da quella assunta ai fini
contributivi. Per quanto attiene l’aspetto fiscale si puo con-
cludere che sulle somme aggiuntive corrisposte in occa-
sione della cessazione del rapporto al fine di incentivare
l’esodo dei lavoratori si applica la tassazione separata, cosı
come regolata dai gia citati articoli 17 e 19 del Tuir.
In particolare, qualora le somme siano erogate per incen-
tivare l’esodo di lavoratori che abbiano superato l’eta di
55 anni, se uomini e 50 anni, se donne, l’imposta si
applica con l’aliquota pari alla meta di quella applicata
per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle
altre indennita e somme.
Cio a condizione che:
. la cessazione anticipata del rapporto sia concordata;
. in relazione all’accordo siano offerte al dipendente
maggiori somme rispetto a quanto avrebbe normal-
mente maturato a titolo di Tfr.
La riduzione dell’aliquota non scatta, quindi, con la sem-
plice cessazione del rapporto da parte di un soggetto che
possiede i requisiti di eta previsti dalla norma.
Il Ministero delle finanze (circ. n. 326/1997) ha precisato
che e necessario che l’offerta del datore di lavoro a corri-
spondere maggiori somme, in funzione di detta cessa-
zione anticipata, sia rivolta alla generalita dei dipendenti o
a categorie di essi in possesso dei requisiti previsti dalla
norma, anche se poi di fatto l’incentivo venga utilizzato
da uno soltanto dei destinatari dell’offerta.
E appena il caso di sottolineare, comunque, che l’aliquota
agevolata si applica soltanto sulle somme aggiuntive e
non su tutte le somme corrisposte in occasione della
cessazione del rapporto.
Regime contributivo
Con l’entrata in vigore del D.Lgs n. 314/1997 la questione
dell’assoggettamento a contribuzione delle somme ero-
gate a titolo transattivo si pone in modo differente a
seconda che tali somme siano erogate in occasione della
cessazione del rapporto o ineriscano allo svolgimento del
rapporto stesso. In particolare, sono escluse dalla base
imponibile ai fini contributivi:
. le somme corrisposte a titolo di Tfr;
. le somme corrisposte in occasione della cessazione
del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei
lavoratori, nonche quelle la cui erogazione trae origine
dalla predetta cessazione, fatta salva l’imponibilita del-
l’indennita sostitutiva del preavviso.
La disciplina previgente escludeva dalla contribuzione
esclusivamente le somme corrisposte in occasione della
cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare
l’esodo. La nuova disposizione (art. 6, D.Lgs. n. 314/
1997) amplia il campo della esclusione estendendolo alle
altre somme la cui erogazione trae origine dalla cessazio-
ne del lavoro proprio nell’intento di eliminare gli effetti
distorsivi sulla base imponibile e pensionabile. Sono,
quindi, state ricomprese nella fattispecie:
. le somme corrisposte nei casi di prepensionamento;
. le somme erogate in caso di cessazione anticipata del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato laddove la di-
sciplina contrattuale o legale ponga al datore di lavoro
limitazioni al potere di recesso individuale e, quindi, se-
gnatamente nelle ipotesi di rapporto di lavoro assistite
dal regime di stabilita (legge n. 604/1966 e succ. mod.);
. le somme erogate per cessazione del rapporto di lavo-
ro a termine prima della scadenza di questo;
. le somme corrisposte allo scopo di attuare riduzioni di
personale attraverso licenziamenti collettivi.
A differenza, quindi, del regime fiscale, le somme eroga-
te per anticipare la risoluzione del rapporto di lavoro sono
escluse dalla base imponibile assunta a calcolo dei con-
tributi previdenziali ed assistenziali.
Procedure del personaleCessazione del rapporto
Guida alle Paghe1/200548
L’esclusione si estende a tutte le somme che traggono
origine dalla cessazione del rapporto di lavoro, di modo
che tali somme non possono, nemmeno, entrare nella
base per il calcolo del trattamento pensionistico, come
poteva ben accadere a fronte di indennita aggiuntive al
Tfr, talvolta di rilevante importo.
Sono, invece, imponibili, le somme che non traggono
origine dalla cessazione del rapporto, ma la cui erogazio-
ne e temporalmente collegata a tale evento, quali i ratei
di mensilita aggiuntive, ecc.
E confermata l’imponibilita dell’indennita sostitutiva del
preavviso, fin qui oggetto di dottrina e giurisprudenza
difforme che e, ora, chiaramente soggetta a contributi
ogni qualvolta la legge o il contratto ne preveda l’eroga-
zione, la cui contribuzione verra attribuita alle mensilita
alle quali l’indennita si riferisce.
Si puo agevolmente concludere che l’esclusione dalla
contribuzione delle somme erogate a titolo di incentivo
all’esodo trae origine dalla cessazione del lavoro ed e
finalizzata ad eliminare gli effetti distorsivi sulla base im-
ponibile e pensionabile che, precedentemente, poteva
essere determinata da somme erogate, allo scopo,
‘‘una tantum’’ in occasione della cessazione del rapporto
di lavoro. Conseguentemente dal 1º gennaio 1998 rien-
trano nella esclusione, oltre le incentivazioni all’esodo nel
senso gia specificato, tutte quelle forme di erogazione
prive di uno specifico titolo retributivo, corrisposte in se-
de di risoluzione di rapporto di lavoro - anche se non
sottoposto a limitazioni sotto il profilo della libera recedi-
bilita da parte del datore di lavoro - e la cui funzione
desumibile dalla volonta contrattuale o dall’atteggiarsi
delle parti sia riconducibile a quella di agevolare lo scio-
glimento del rapporto.
L’esclusione non si estende, quindi, a premi o gratifiche
contrattualmente previste rispetto alle quali la risoluzione
del rapporto si pone solo come momento temporale del-
l’erogazione e non come fatto generatore di essa.
Un particolare incentivo
Una particolare forma di incentivazione e stata introdotta,
nel settore del credito, dall’art. 59, c. 3 della legge n. 449/
1997. Il regolamento di attuazione, approvato con D.M.
n. 158/2000, ha previsto due interventi per favorire l’eso-
do dei lavoratori:
. una indennita da erogare, anche ratealmente, in con-
formita alle norme del Tuir, nel rispetto dei requisiti di
eta (art. 19);
. forme di sostegno al reddito, comprensive della contri-
buzione figurativa, erogabili, in soluzione unica o men-
silmente, a lavoratori vicini alla maturazione del diritto a
pensione a carico della assicurazione generale obbliga-
toria.
Per la prima forma di incentivazione, la norma espres-
samente dispone l’applicazione della tassazione separa-
ta, con aliquota agevolata in presenza dei requisiti di eta
(piu di 50 anni se donne, piu di 55 anni se uomini).
L’Agenzia delle entrate (Ris. n. 17/2003) ha chiarito
che tale regime e applicabile anche agli assegni perio-
dici corrisposti in via straordinaria per il sostegno del
reddito del lavoratore che abbia risolto in via anticipata
il rapporto di lavoro, avvalendosi di un provvedimento di
esodo incentivato in quanto l’art. 26, c. 23, della legge n.
448/1998 ha interpretato la precedente disposizione,
prevedendo lo stesso trattamento fiscale delle eroga-
zioni corrisposte a titolo di incentivo all’esodo.
Pertanto, il regime di tassazione separata si applica in
entrambe le ipotesi incentivanti.
Deducibilita dal reddito di impresao di lavoro autonomo
Le somme in argomento sono erogate a seguito di con-
trattazione, sia pure integrativa, aziendale o individuale e
sono pertanto riconducibili alla previsione del c. 1 dell’art.
60 del Tuir in materia di spese per prestazioni di lavoro;
seguono inoltre le previsioni relative all’indennita di Tfr e
non sono quindi deducibili ai fini della determinazione
dell’Irap.
Il datore di lavoro dovra porre particolare attenzione agli
aspetti contrattuali dell’offerta ai dipendenti, o a singole
categorie di essi, degli incentivi all’esodo anticipato. Nel-
la veste di sostituto dovra, invece, provvedere alla tassa-
zione delle somme erogate con riferimento al regime
fiscale in vigore al momento in cui, essendosi realizzato
l’evento, matura il diritto alla percezione dei maggiori
importi, tenendo conto delle riduzioni d’imposta spettanti
per le somme erogate ai lavoratori con eta superiore ai
55 anni, se uomini e ai 50 anni, se donne.
Cud L’importo deve essere indicato nella sezioneriservata alla tassazione separata e tenuto di-stinto dal Tfr se e stata applicata l’aliquota ridot-ta del 50%
Mod. 770 Per l’anno 2004, nel punto 101 va indicato l’im-porto ridotto al 50% delle somme corrisposte atitolo di incentivo all’esodo esclusivamente al-l’atto della cessazione del rapporto di lavoro.In caso di anticipazione non e possibile fruire delbeneficio (art. 19 c. 4-bis).
Procedure del personaleCessazione del rapporto
Guida alle Paghe1/2005 49
Scrittura privata di risoluzione del rapporto
Oggi ...................................., in ........................................................
tra
La societa .................................................... con sede in ..................., Via ..................................n. .............., in persona
del legale rappresentante ......................., di seguito indicata come la Societa
e
Il Sig .................................................... , domiciliato in ..................................... , Via .................................., n. ....., di
seguito indicato come il Lavoratore
PREMESSO
. che il Lavoratore e stato assunto il ...................... presso la Societa ed e in forza con qualifica di ....................;
. che le parti intendono addivenire ad una risoluzione consensuale e concordata del rapporto alle condizioni di seguito
indicate.
Tutto cio premesso le parti
stipulano e convengono
quanto segue.
Le parti dichiarano di risolvere, per mutuo consenso, con effetto al ........................ il contratto di lavoro tra le mede-
sime stipulato il .........................
Le parti dichiarano che, successivamente alla suddetta data di risoluzione consensuale, non residua nessuna obbli-
gazione reciproca di preavviso o di pagamento della relativa indennita sostitutiva.
In dipendenza della predetta cessazione la Societa si obbliga a corrispondere, a titolo di incentivo all’esodo, al
Lavoratore che a tale titolo accetta, in aggiunta al Tfr e alle competenze di fine rapporto, la somma lorda di
E ....................(euro ......................................./.........), rimanendo pacifico tra le parti che detta somma e esclusa dalla
base imponibile a fini contributivi, ai sensi dell’art. 6, D.Lgs. n. 314 del 2 settembre 197.
Con il pagamento dell’importo pattuito a titolo di incentivo all’esodo, il Lavoratore dichiara fin d’ora di essere com-
pletamente tacitato, riconoscendo con il presente accordo rinunciata o transatta, in via definitiva e generale, – fatta
salva la verifica contabile del Tfr e delle competenze di fine rapporto che gli verranno come sopra liquidate – ogni
eventuale ragione di credito verso la Societa che lo stesso possa vantare in dipendenza del pregresso rapporto di
lavoro e in ordine ai modi e ai tempi della sua risoluzione.
Analoga dichiarazione liberatoria viene resa dalla Societa in favore del Lavoratore.
Letto, confermato e sottoscritto.
Esempio di accordo per gli incentivi all’esodo............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................(indicare nelle premesse le circostanze che hanno indotto a promuovere la riduzione del personale incentivandone le dimissioni).Per esempio, una ristrutturazione aziendale la cui tempistica sia preventivata in tre anni, potrebbe prevedere che:
Al personale che abbia a maturare i requisiti di legge per il pensionamento di anzianita e vecchiaia nel periodo di durata
della ristrutturazione e che sia disponibile a concordare la risoluzione del rapporto di lavoro entro..................... l’A-
zienda riconoscera una incentivazione all’esodo d’importo pari a 3 mensilita della retribuzione per ogni anno mancante
al raggiungimento al 65º anno di eta, con un tetto massimo di 15 mensilita.
(indicare i criteri di calcolo delle retribuzioni assunte a base)
L’accordo di cui sopra non costituisce in nessun caso precedente o parametro di riferimento o di comparazione per
cessazioni del rapporto di lavoro da parte del personale dell’Azienda che non abbia i requisiti generalizzati di cui sopra
ed in ogni caso successive alla scadenza di cui sopra.
Procedure del personaleCessazione del rapporto
Guida alle Paghe1/200550
La retribuzione delle ore di viaggioFranco Tofacchi e Giuseppe Cucurachi Avvocati - Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo
Ad oltre un anno e mezzo di distanza dall’emanazione del
D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (d’ora innanzi, il ‘‘decreto’’),
rimangono ancora aperte diverse questioni relative, tra
l’altro, alla possibilita di qualificare come orario di lavoro
(ed al conseguente obbligo di retribuire) il tempo dedica-
to dal lavoratore all’espletamento di attivita che non co-
stituiscono, nella generalita dei casi, l’oggetto specifico
della prestazione dedotta nel contratto di lavoro.
Si tratta, per la verita, di questioni in buona parte eredi-
tate, o comunque gia emerse nel dibattito giurispruden-
ziale sviluppatosi nella vigenza del R.D.L. n. 692/1923, e
che la riforma del 2003 non ha sicuramente superato.
Tra tali questioni, particolarmente delicata appare quella
relativa alla retribuzione delle ore impiegate dal lavoratore
per effettuare degli spostamenti che si rendano a vario
titolo necessari per l’esecuzione del contratto di lavoro.
Quando le ore di viaggionon devono essere retribuite
L’ art. 1, c. 2, lettera a) del decreto definisce l’orario di
lavoro come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al
lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio
della sua attivita o delle sue funzioni.
Tale definizione, com’e noto, ha ampliato la nozione di
orario di lavoro contenuta nel R.D.L. n. 692/1923 esten-
dendola, oltre che al tempo di lavoro effettivo, anche a
quello in cui il lavoratore e disponibile e presente sul
luogo in cui deve rendere la prestazione lavorativa, pur
non essendogli richiesta un’applicazione assidua e conti-
nuativa.
Qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro (e
che esula dunque dal campo d’applicazione della norma
precedente) e definito invece dall’art. 1, c. 2, lett. b) del
decreto come periodo di riposo. Appartiene dunque a
tale categoria ogni arco temporale in cui il lavoratore
non sia a disposizione del datore di lavoro, non sia assog-
gettato al suo potere direttivo e di controllo ed abbia
dunque la disponibilita del proprio tempo, per reintegrare
le proprie energie e per approntarsi alla ripresa della pre-
stazione lavorativa.
Tra le attivita preparatorie allo svolgimento della presta-
zione lavorativa, rispetto a cui il lavoratore dispone, nella
generalita dei casi, di un certo margine di autonomia
(scelta dei tempi di partenza, mezzo di trasporto, ubica-
zione della propria dimora) – ed in cui il lavoratore non
dovrebbe essere dunque considerato a disposizione del
datore di lavoro (cfr. Confindustria nota 2 luglio 2004) –
rientra il viaggio, necessario al lavoratore per recarsi dalla
propria abitazione al luogo in cui la prestazione lavorativa
stessa deve essere resa.
La normativa legale e infatti esplicita nell’escludere il
tempo che il lavoratore impiega per recarsi al posto di
lavoro dal computo dell’orario di lavoro e comunque dal-
l’obbligo di retribuzione (art. 8, c. 3, decreto).
Giova sottolineare che ‘‘posto di lavoro’’, secondo la giu-
risprudenza, non dovrebbe intendersi solo la sede abitua-
le di lavoro, ma anche i diversi luoghi in cui il lavoratore si
rechi piu o meno occasionalmente a prestare la propria
attivita lavorativa.
Ed infatti, secondo un orientamento ormai consolidato,
«...il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la
sede di lavoro durante il periodo della trasferta non puo
considerarsi come impiegato nell’esplicazione dell’attivi-
ta lavorativa vera e propria ... e non si somma quindi al
normale orario di lavoro, cosı da essere qualificato come
lavoro straordinario, tanto piu che l’indennita di trasferta
e in parte diretta a compensare il disagio psicofisico e
materiale dato dalla faticosita degli spostamenti suindi-
cati» (Cass. lav. n. 5359/2001, Corte d’App. Trento, sez.
dist. Bolzano, 5 novembre 2003).
Quando le ore di viaggiodevono essere retribuite
La trasferta con partenza dalla sede aziendaleSi e detto che, di norma, il tempo impiegato dal lavora-
tore per raggiungere la localita dove effettuare la sua
prestazione resta estraneo all’attivita lavorativa vera e
propria e non si somma quindi al normale orario di lavoro.
Tuttavia, qualora il lavoratore sia obbligato a recarsi pres-
so la sede aziendale all’inizio della propria giornata lavo-
Parere professionaleParere del legale
Guida alle Paghe1/2005 51
rativa (per ricevere istruzioni o quant’altro), prima di es-
sere di volta in volta inviato in diverse localita per svolge-
re la sua prestazione lavorativa il datore di lavoro e tenuto
a retribuire le ore di viaggio effettuate dal lavoratore stes-
so, dalla sede aziendale sino al luogo di lavoro stesso
(Cass. lav. n. 5775/2003, in altri termini v. anche Cass.
lav. n. 5701/2004).
In tale ipotesi, infatti, il lavoratore pone, di fatto, le proprie
energie lavorative a disposizione del datore di lavoro e si
sottopone al suo potere direttivo, sin dal momento in cui
giunge nella sede aziendale; e da tale momento, dunque,
che deve essere computato il suo orario di lavoro.
I casi in cui il viaggio e connaturato alla prestazionelavorativaSecondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte,
il principio in base al quale il tempo impiegato per rag-
giungere il luogo di effettuazione della prestazione resta
estraneo all’attivita lavorativa vera e propria e non si som-
ma quindi al normale orario di lavoro (cosı da essere
qualificato come lavoro straordinario) trova un limite alla
propria applicazione solo nell’ipotesi in cui il tempo di
viaggio sia connaturato alla prestazione di lavoro, e cioe
quando nel tempo del viaggio trovi esplicazione la pre-
stazione lavorativa (come ad esempio nelle attivita di tra-
sporti) (Cass. lav. n. 8275/1997).
La giurisprudenza ha fornito una nozione estremamente
restrittiva di tale fattispecie.
Si e escluso infatti che il viaggiare fosse connaturato alla
prestazione di lavoro, ad esempio, nel caso di un lavora-
tore le cui mansioni consistano nella visita di una rete di
officine concessionario situate in un’ampia rete di una
zona geografica (Cass. lav. n. 5323/1996) o di un consu-
lente aziendale, chiamato a recarsi quotidianamente
presso i vari clienti della societa (Cass. sez. lav. n.
8275/1997, cit.).
A ben guardare, in base all’orientamento appena richiama-
to, parrebbe che il tempo di viaggio possa essere consi-
derato come tempo di lavoro quando il viaggio sia non
solo connaturato alla prestazione lavorativa, ma rientri spe-
cificamente tra le prestazioni dovute. Tale disciplina sareb-
be dunque applicabile in un numero relativamente conte-
nuto di categorie di lavoratori: alle persone che effettuano
operazioni mobili di autotrasporto (il cui orario di lavoro e
peraltro disciplinato dalla Direttiva Ce 2002/15/Ce ed
escluso dal campo d’applicazione del decreto), o ai piazzi-
sti e commessi viaggiatori (per i quali il decreto esclude il
rispetto del limite dell’orario normale di lavoro).
Ulteriori casi in cui potrebbe configurarsi unobbligo di retribuzione delle ore di viaggio
Si e detto che il tempo impiegato dal lavoratore per re-
carsi al luogo di esecuzione della prestazione lavorativa
non rientra nel computo dell’orario di lavoro, posto che
tale attivita viene, nella generalita dei casi, effettuata nel-
l’ambito di intervalli di tempo dei quali il lavoratore abbia
la piena disponibilita durante i quali lo stesso non e dun-
que assoggettato al potere direttivo del datore di lavoro.
Non si puo tuttavia escludere la possibilita di pervenire a
conclusioni opposte, nell’ipotesi in cui i tempi degli spo-
stamenti richiesti al prestatore di lavoro siano tali – per la
loro durata, distribuzione temporale o quant’altro – da
comportare una sostanziale indisponibilita dei periodi di
riposo (come nel caso di trasferte in luoghi talmente di-
stanti dall’abitazione del lavoratore, da richiedere un tem-
po di percorrenza pari a quello del riposo giornaliero).
Ed infatti, ricorda la giurisprudenza, «...se la pausa non
puo essere definita come tempo a disposizione del lavo-
ratore, non puo piu essere considerata tale, ma diviene
un intervallo di lavoro meramente eventuale, sul quale il
dipendente non puo fare alcun affidamento per i propri
fini personali di riposo, di svago, di soddisfacimento delle
esigenze primarie, di ozio e comunque di ristoro delle
proprie energie...» (Corte d’App. Genova, 27 novembre
2000).
In tale ipotesi, i tempi di non lavoro non potrebbero dun-
que piu essere considerati come effettivi periodi di ripo-
so, ma dovrebbero essere riqualificati e retribuiti come
orario di lavoro.
La disciplina introdotta dalla contrattazionecollettiva
E stato sin qui fornito un breve quadro del dibattito giuri-
sprudenziale sviluppatosi in materia di retribuzione delle
ore di viaggio; giurisprudenza questa, come si e gia ricor-
dato, riferita alla normativa di cui al R.D.L. n. 692/1923,
ma che dovrebbe riproporsi in termini analoghi sotto l’at-
tuale normativa.
Per concludere, non si puo fare a meno di ricordare che
tale impianto normativo e spesso derogato dalla contrat-
tazione collettiva di categoria, che ha introdotto discipline
specifiche, talvolta molto divergenti tra loro.
L’art. 36 del Ccnl Commercio dispone, ad esempio, che
qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori dalla
sede del servizio, l’orario di lavoro avra inizio sul posto
indicatogli.
In tale ipotesi e dunque esclusa a priori la retribuibilita
Parere professionaleParere del legale
Guida alle Paghe1/200552
delle ore di viaggio, quantomeno quello ‘‘di andata’’.
Quanto al rientro, lo stesso articolo precisa tuttavia che
ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della
normale giornata lavorativa, il lavoro cessera tanto tempo
prima della fine del normale orario di lavoro, quanto e
strettamente necessario al lavoratore – in rapporto alla
distanza ed al mezzo di locomozione – per raggiungere la
sede.
Analogamente, l’art. 25 del Ccnl Chimica industria del 12
febbraio 2002 esclude il diritto ad uno specifico compen-
so per il lavoratore inviato in trasferta, in relazione ad
eventuali anticipazioni e impreviste protrazioni di orario
richieste dalla trasferta.
Il diritto ad una remunerazione per il lavoro straordinario
prestato e invece ammesso dalla clausola in esame, solo
nel caso in cui siano richieste al lavoratore, che non abbia
funzioni di vendita, prestazioni di lavoro effettivo oltre la
durata dell’orario normale giornaliero.
Per contro, uno specifico trattamento per il tempo di viag-
gio per il personale operaio inviato in trasferta e previsto,
dall’art. 27 Disc. sp. sez. prima del Ccnl Metalmeccanica
privata, in sostituzione delle indennita di trasferta, e dal-
l’art. 9 del Ccnl Legno e Sughero del 21 dicembre 1999.
In particolare:
. il Ccnl Metalmeccanica prevede un compenso per il
tempo di viaggio, preventivamente approvato dall’azien-
da, in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati
per raggiungere la localita di destinazione e viceversa,
nelle seguenti misure:
a) la corresponsione della normale retribuzione per tutto
il tempo coincidente col normale orario giornaliero di
lavoro in atto nello stabilimento o cantiere di origine;
b) la corresponsione di un importo pari all’85% per le ore
eccedenti il normale orario di lavoro di cui al punto a) con
esclusione di qualsiasi maggiorazione ex art. 8 (lavoro
straordinario, notturno e festivo);
. il Ccnl Legno e Sughero riconosce agli operai inviati in
trasferta:
– al di fuori dei confini territoriali del comune in cui ha
sede lo stabilimento a cui sono assegnati;
– ad una distanza superiore a km 5 dallo stabilimento
stesso;
– che comunque non siano normalmente o in lunghi pe-
riodi dell’anno adibiti a compiere la loro opera fuori dello
stabilimento,
un’indennita pari al 50% della retribuzione per le ore di
viaggio effettivamente compiute per recarsi sul luogo del
lavoro, detratto il tempo che sarebbe stato necessario
per accedere allo stabilimento; analogo trattamento e
riservato all’operaio per il tempo impiegato nel viaggio
di ritorno alla sua abitazione.
Parere professionaleParere del legale
Guida alle Paghe1/2005 53
Contratti collettivi
Verbale di accordo 21 giugno 2004
Settori tessili, calzature, studi di disegni tessili
Livelli Aumento Minimi conglobati
6S 39,17 1.398,08
6 36,97 1.319,61
5 33,79 1.206,15
4 31,27 1.116,32
3 30,00 1.070,88
2 28,72 1.025,33
1 27,09 967,05
Settori abbigliamento, pelli e cuoio, ombrelli
Livelli Aumento Minimi conglobati
6S 39,17 1.397,76
6 36,71 1.310,14
5 33,64 1.200,48
4 31,10 1.110,01
3 29,83 1.064,56
2 28,54 1.018,40
1 26,99 963,27
Settore lavorazione a mano e/o su misura
Livelli Aumento Minimi conglobati
6S 39,16 1.397,55
6 36,53 1.303,82
5 33,46 1.194,15
4 30,92 1.103,69
3 29,65 1.058,25
2 28,36 1.012,08
1 26,81 956,94
Verbale di accordo 4 maggio 2004
Livelli Aumento Minimi conglobati
8 33,00 1.575,23
7 30,30 1.500,69
6 29,10 1.395,69
5 27,30 1.305,91
4 26,70 1.228,15
3S 26,10 1.202,19
N.B. Per minimo conglobato si intende la somma di minimo contrattuale, ex indennita di contingenza ed E.d.r.
segue 8
AbbigliamentoAziende artigiane
Abbigliamento Pmi
AgendaGennaio
Guida alle Paghe1/200554
Livelli Aumento Minimi conglobati
3 25,50 1.176,24
2S 24,45 1.147,62
2 23,70 1.119,30
1 14,40 964,91
MaternitaA decorrere dal 1º gennaio 2005 per le lavoratrici con qualifica operaia, il trattamento
integrativo a carico dell’azienda viene elevato fino a concorrenza dell’intera retribuzione
per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (primi 5 mesi di assenza).
Ipotesi di accordo 5 maggio 2004
Impiegati
Livelli Aumento Minimi conglobati
1Q e 1 28,86 1.472,06
2Q e 2 25,95 1.323,38
3 23,83 1.215,27
4 22,16 1.130,18
5 20,47 1.044,01
6 19,03 970,36
Operai
Livelli Aumento Minimi conglobati
1 - Specializzato Super 23,89 1.218,12
2 - Specializzato 22,21 1.132,64
3S - Qualificato Super 21,12 1.077,09
3 - Qualificato 20,51 1.045,89
4 - Comune 19,03 970,36
Non professionalizzato 15,96 814,04
Operai florovivaisti
Livelli Aumento Minimi conglobati
1 - Specializzato Super 24,17 1.232,68
2 - Specializzato 22,48 1.146,31
3S - Qualificato Super 21,12 1.077,09
3 - Qualificato 20,75 1.058,11
4 - Comune 19,03 970,36
Ipotesi di accordo 5 aprile 2004Livelli Aumento Minimi conglobati
Q e 1 52,01 1.736,38
2 47,07 1.619,39
3S 40,21 1.455,90
3 37,00 1.379,61
4S 34,52 1.321,01
4 32,33 1.269,14
5 28,98 1.189,64
6 25,17 1.099,49
AgricolturaAziende cooperative
AgricolturaConsorzi agrari
AgendaGennaio
Guida alle Paghe1/2005 55
Indennita di funzioneA decorrere dal 1º gennaio 2005 l’indennita di funzione e stabilita nelle seguenti misure:
liv. Q: E 250,73 liv. 1: E 143,27 liv. 2: E 86,45.
Ipotesi di accordo 2 luglio 2004
Lavoratori assunti prima del 15 luglio 2000
Categorie Aumento Minimi conglobati
7Q/1 e 7/1 17,37 1.820,92
7Q/2 e 7/2 15,90 1.666,70
7Q/3 e 7/3 14,93 1.565,09
6/1 14,82 1.554,22
6/2 12,75 1.337,42
6/3 12,33 1.293,12
5/1 12,28 1.288,41
5/2 11,76 1.234,21
4/1 11,73 1.231,16
4/2 10,94 1.148,71
3/1 10,90 1.143,78
3/2 10,16 1.067,00
2 10,07 1.056,88
1 9,51 999,07
Lavoratori assunti dal 15 luglio 2000
Livelli Aumento Minimi conglobati
7Q/1 e 7/1 17,91 1.876,92
7Q/2 e 7/2 16,37 1.716,07
7Q/3 e 7/3 15,36 1.610,10
6/1 15,24 1.598,81
6/2 13,09 1.372,70
6/3 12,64 1.326,50
5/1 12,59 1.321,59
5/2 12,09 1.265,12
4/1 12,02 1.261,86
4/2 11,20 1.175,88
3/1 11,15 1.170,73
3/2 10,39 1.090,65
2 10,29 1.080,10
1 9,71 1.019,83
Ipotesi di accordo 9 marzo 2004
Livelli Aumento Minimi conglobati
1 25,34 1.330,59
2 24,06 1.262,77
3 22,45 1.179,01
4 20,79 1.091,72
5 19,86 1.042,77
6 17,65 926,58
AgricolturaConsorzi di bonifica
AgricolturaContoterzisti
AgendaGennaio
Guida alle Paghe1/200556
Ipotesi di accordo 22 luglio 2003
Lavoro a turniA decorrere dal 1º gennaio 2005 i riposi per i turnisti 3x6 e 3x7 sono incrementati di 4 ore
ferme restando le modalita di godimento.
Ipotesi di accordo 14 luglio 2003
Lavoro a turniA decorrere dal 1º gennaio 2005 i riposi per i turnisti 3x6 e 3x7 sono incrementati di 4 ore
ferme restando le modalita di godimento.
Verbale di accordo 6 luglio 2004
Alimentari
Livelli Aumento Minimi conglobati
1S 36,70 1.641,74
1 32,95 1.474,01
2 30,17 1.349,40
3A 28,11 1.257,51
3 26,59 1.189,38
4 25,50 1.140,86
5 24,33 1.088,17
6 22,76 1.018,11
Panificazione
Livelli Aumento Minimi conglobati
A1S 30,96 1.384,75
A1 28,77 1.286,99
A2 26,94 1.205,14
A3 24,67 1.103,74
A4 23,37 1.045,34
B1 30,30 1.355,60
B2 24,89 1.113,33
B3 23,43 1.049,07
B4 22,22 993,96
Accordo di rinnovo 6 maggio 2004
Indennita rischio macchina (viaggiatori e piazzisti)Le riparazioni per danni colposi provocati da viaggiatori e piazzisti durante lo svolgimento
della prestazione sono a carico dell’azienda nella misura dell’80% e con un massimale che
e pari, a decorrere dal 1º gennaio 2005, a E 3.450,00 per sinistro.
Indennita infortuni sul lavoro (viaggiatori e piazzisti)A decorrere dal 1º gennaio 2005 il lavoratore ha diritto, in aggiunta all’indennita erogata
dall’Inail, alla corresponsione aggiuntiva (da attuare attraverso polizze assicurative o forme
equivalenti) dei seguenti importi: E 26.500,00 in caso di morte; E 35.500,00 per invalidita
permanente totale.
AlimentariAziende cooperative
AlimentariAziende industriali
Alimentari epanificazione
Aziende artigiane
Alimentari Pmi
AgendaGennaio
Guida alle Paghe1/2005 57
Accordo 5 aprile 2004
Personale amministrativo
Livelli Aumento Minimi conglobati
7 30,60 2.070,35
6 25,85 1.749,11
5 24,22 1.639,07
4 22,86 1.546,41
3 20,95 1.417,42
2 19,14 1.294,90
1 18,15 1.228,25
Personale addetto alla produzione
Livelli Aumento Minimi conglobati
4 17,89 1.210,57
3 14,72 996,69
2 8,90 601,98
1 7,30 493,79
Personale addetto ai call center
Livelli Aumento Minimi conglobati
A 18,15 1.228,25
B 11,47 776,19
Indennita di funzionePer i quadri inseriti nel 6º livello del personale amministrativo: E 52,78 mensili (E 738,92
annui).
Indennita di carica funzionari (personale amministrativo)
Grado Importo mensile Importo annuo
1º 216,32 3.028,45
2º 352,73 4.938,25
3º 478,96 6.705,37
Indennita di cassaAi lavoratori che provvedono alle operazioni di entrata e uscita di cassa con maneggio di
denaro, titoli, effetti, ecc. e ai quali sia accordato il relativo rischio e dovuta un’indennita di
cassa pari a E 40,79 mensili (E 571,05 annui).
Terzo elemento (personale addetto alla produzione)
Classi Anni permanenzaImporti mensili
Liv. 4 Liv. 3 Liv. 2
1 1-2 27,21 19,05 29,04
2 3-4 28,49 19,97 30,55
3 5-6 30,02 21,03 31,98
4 7-8 31,29 21,90 33,51
5 9-10 32,56 22,82 35,00
AssicurazioniImprese
AgendaGennaio
Guida alle Paghe1/200558
segue 8
Classi Anni permanenzaImporti mensili
Liv. 4 Liv. 3 Liv. 2
6 11-12 34,09 23,89 36,45
7 13-14-15 35,37 24,76 37,97
8 16-17-18 36,64 25,67 39,47
9 19-20-21 38,17 26,74 –
10 22-23-24 39,44 27,61 –
11 25-26-27 40,72 – –
12 28-29-30 42,25 – –
13 Oltre 43,52 – –
Assegni ad personam (personale addetto alla produzione)
Livelli Importo mensile Importo annuo
1 e 2 286,79 4.015,05
4 e 5 71,21 996,87
6 81,40 1.139,63
Provvigione aggiuntiva (personale addetto alla produzione)
Livelli Importi
4 826,47
3 617,82
2 470,04
1 336,16
Ipotesi di accordo 17 aprile 2003
TrasfertaA decorrere dal 1º gennaio 2005 per il settore noleggio autobus con conducente gli importi
dell’indennita di trasferta saranno aggiornati annualmente in base all’indice di inflazione
programmata previsto, per l’anno di riferimento, indicato dal documento di programmazio-
ne economica finanziaria.
Verbale di accordo 18 maggio 2004
Livelli Aumento Minimi conglobati
8 33,00 1.581,00
7 31,00 1.472,00
6 29,00 1.343,00
5 27,00 1.279,00
4 26,00 1.226,00
3S 26,00 1.201,00
3 26,00 1.176,00
2S 24,00 1.147,00
2 23,00 1.119,00
1 15,00 963,00
Banca oreA decorrere dal 1º gennaio 2005, nella banca ore - se annualmente gia attivata da parte del
lavoratore - confluiranno anche le ore di recupero della flessibilita se non fruite in occasione
del programmato recupero collettivo per comprovati impedimenti personali.
Autonoleggie autorimesse
CalzatureAziende industriali
AgendaGennaio
Guida alle Paghe1/2005 59
MaternitaA decorrere dal 1º gennaio 2005 per le lavoratrici con qualifica operaia, il trattamento
integrativo a carico dell’azienda viene elevato fino a concorrenza dell’intera retribuzione
per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (primi 5 mesi di assenza).
Verbale di accordo 24 giugno 2004
Livelli Aumento Minimi conglobati
8 33,00 1.585,56
7 31,00 1.477,24
6 29,00 1.346,73
5 27,00 1.284,01
4 26,00 1.227,85
3S 26,00 1.202,29
3 26,00 1.176,74
2S 24,00 1.147,57
2 23,00 1.119,00
1 15,00 965,31
N.B. Escluse aziende terziste del Mezzogiorno, site nelle aree di cui all’obiettivo 1 ed ex 1 delregolamento Cee n. 2081/93.
Verbale di accordo 5 marzo 2004
Livelli Aumento Minimi conglobati
ASQ e AS 43,00 1.644,57
A 39,23 1.544,76
B 32,73 1.371,14
CS 30,00 1.297,75
C 28,53 1.260,63
D 26,64 1.210,60
E 23,92 1.138,61
F 20,98 1.061,13
FerieA decorrere dal 1º gennaio 2005 gli operai che, per esigenze di servizio, non possano
usufruire interamente o in parte delle ferie per l’anno a cui si riferiscono, hanno diritto di
usufruirne nell’anno successivo.
Verbale di accordo 5 maggio 2004
Livelli Aumento Minimi conglobati
ASQ e AS 43,00 1.644,57
A 39,23 1.544,76
B 32,73 1.371,14
CS 30,00 1.297,75
C 28,53 1.260,63
D 26,64 1.210,60
E 23,92 1.138,61
F 20,98 1.061,14
Calzature Pmi
CementoAziende industriali
Cemento Pmi
AgendaGennaio
Guida alle Paghe1/200560
FerieA decorrere dal 1º gennaio 2005 se il lavoratore, per esigenze di servizio, non puo usufruire
interamente o in parte delle ferie per l’anno a cui si riferiscono, ha diritto di usufruirne
nell’anno successivo.
Verbale di accordo 21 settembre 2004
Livelli Aumento Minimi conglobati
A 38,75 1.340,80
B 35,37 1.221,22
C 33,52 1.154,93
D 32,15 1.107,79
E 31,00 1.067,37
F 30,01 1.032,82
G 28,29 972,63
Quota di partecipazione alle spese di rinnovo del CcnlEntro il 31 gennaio 2005 le aziende artigiane devono versare le somme derivanti dalla
ritenuta effettuata sulla retribuzione del mese di novembre 2004 a titolo di partecipazione
alle spese per il rinnovo.
Accordo di rinnovo 19 dicembre 2002
Previdenza complementare - Settore refrattariA decorrere dal 1º gennaio 2005 l’aliquota del contributo da versare al fondo di previdenza
complementare, sia da parte del lavoratore che del datore di lavoro e elevata dall’1,20%
all’1,40% della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr.
Accordo di rinnovo 8 ottobre 2004
Una tantum
Livello Importo una tantum Versamento al Fondo
A1 124,08 193,88
B1 117,55 183,67
B2 111,02 173,47
C1 104,49 163,27
C2 101,22 158,16
C3 97,96 153,06
D1 96,00 150,00
D2 90,12 140,82
D3 84,90 132,65
E1 79,67 124,49
E2 71,84 112,24
F1 65,30 102,04
N.B. In luogo dell’erogazione dell’una tantum, ai lavoratori iscritti al Fondo pensione Foncer vienericonosciuto un importo nelle misure indicate nella tabella. Il lavoratore iscritto a Foncer puo, tuttavia,optare per il pagamento dell’una tantum in luogo del versamento al Fondo, presentando richiestascritta all’azienda entro il 20 gennaio 2005.
CeramicaAziende artigiane
CeramicaAziende industriali
AgendaGennaio
Guida alle Paghe1/2005 61
Lavoro notturno e festivo - Maggiorazioni
Tipologia OperaiIntermedi
e impiegati
notturno compreso in 3 turni avvicendati 38% 38%
notturno feriale e domenicale compreso in turni avvicendatia ciclo continuo
51% 51%
notturno in turni non a ciclo continuo che ricoprano 24 ore(turni chiusi)
41% 41%
domenicale con riposo compensativo 14% 14%
lavoro prestato in caso di distribuzione dell’orario normalesu un arco di piu settimane di cui al comma 16 dell’art. 21(orario di lavoro) oltre l’ottava ora giornaliera e nella giornatadi sabato
11% 11%
N.B. La maggiorazione per lavoro domenicale con riposo compensativo non spetta agli impiegati. Gliincrementi non si applicano al settore refrattari.
FlessibilitaA decorrere dal 1º gennaio 2005 (escluso il settore refrattari), nel caso di orario normale
settimanale prestato come media nell’arco di piu settimane, la maggiorazione per le ore
prestate oltre le 8 giornaliere o nella giornata di sabato (pari al 10%) viene elevata all’11%.
Previdenza complementareA decorrere dal 1º gennaio 2005, all’aliquota contributiva a carico dell’azienda destinata al
Fondo di previdenza complementare Foncer (pari all’1,40% della retribuzione utile per il
computo del Tfr) si aggiunge un’ulteriore quota pari allo 0,2% della retribuzione utile per il
computo del Tfr.
Verbale di accordo 22 settembre 2004
Livelli Aumento Minimi conglobati
7 18,88 1.506,83
6 17,67 1.407,80
5S 16,70 1.330,05
5 15,91 1.266,75
4 15,00 1.200,32
3 14,22 1.133,47
2 13,59 1.083,55
1 12,68 1.012,26
Accordo di rinnovo 17 dicembre 2003
Settore chimico-farmaceutico
Livelli Aumento Minimi conglobati Ipo
A1 49,00 1.665,52 18,00
A2 49,00 1.665,52 11,00
A3 49,00 1.665,52 9,00
B1 45,00 1.528,22 9,00
B2 45,00 1.528,22 6,00
C1 37,00 1.413,25 11,00
Chimica gomma vetroAziende artigiane
ChimicaAziende industriali
AgendaGennaio
Guida alle Paghe1/200562
segue 8
Livelli Aumento Minimi conglobati Ipo
C2 37,00 1.413,25 8,00
D1 34,00 1.299,03 10,00
D2 34,00 1.299,03 8,00
D3 34,00 1.299,03 6,00
E1 30,00 1.183,87 8,00
E2 30,00 1.183,87 4,00
E3 30,00 1.183,87 2,00
E4 30,00 1.183,87 1,00
F 30,00 1.154,46 —
Settore fibre chimiche
Livelli Aumento Minimi conglobati Ipo
A1 45,00 1.652,52 17,00
A2 45,00 1.652,52 8,00
A3 45,00 1.652,52 5,00
B1 40,00 1.514,22 9,00
B2 40,00 1.514,22 4,00
C1 35,00 1.405,25 9,00
C2 35,00 1.405,25 6,00
D1 30,00 1.289,03 10,00
D2 30,00 1.289,03 6,00
D3 30,00 1.289,03 3,00
E1 25,00 1.173,87 8,00
E2 25,00 1.173,87 2,00
E3 25,00 1.173,87 1,00
E4 25,00 1.173,87 —
F 25,00 1.142,46 —
Settore ceramica e abrasivi
Livelli Aumento Minimi conglobati Ipo
A1 42,00 1.588,51 12,00
B1 38,00 1.476,38 9,00
B2 38,00 1.476,38 5,00
C1 35,00 1.293,05 8,00
C2 35,00 1.293,05 6,00
C3 35,00 1.293,05 5,00
D1 30,00 1.176,44 10,00
D2 30,00 1.176,44 6,00
D3 30,00 1.176,44 4,00
E1 28,00 1.111,79 6,00
E2 28,00 1.111,79 2,00
E3 28,00 1.111,79 —
F 28,00 1.092,78 —
AgendaGennaio
Guida alle Paghe1/2005 63
Settore lubrificanti e Gpl
Livelli Aumento Minimi conglobati
Q1 71,00 2.061,00
Q2 63,00 1.887,00
A 57,00 1.838,00
B 53,00 1.707,00
C 46,00 1.567,00
D 44,00 1.466,00
E 39,00 1.381,00
F 36,00 1.306,00
G 35,00 1.292,00
H 32,00 1.216,00
I 29,00 1.121,00
Lavoro notturno (settore chimico-farmaceutico e fibre chimiche)A decorrere dal 1º gennaio 2005 per il lavoro notturno non compreso in turni avvicendati la
maggiorazione e unificata per quadri, impiegati, intermedi e operai al 50%; analogamente
avviene per il lavoro straordinario notturno svolto dalla 41a alla 44a ora. Per i lavoratori
turnisti (con l’eccezione di quelli del settore fibre chimiche) per le prestazioni effettivamente
svolte nel turno notturno dal 1º gennaio 2005 compete, in aggiunta alle maggiorazioni
previste un importo in cifra pari a E 4,5 rapportato ad 8 ore.
Lavoro domenicale e festivo (settore chimico-farmaceutico e fibre chimiche)A decorrere dal 1º gennaio 2005 per i lavoratori giornalieri e per i turnisti 2x5, 2x6, 3x5, 3x6 e
2x7, le maggiorazioni per lavoro domenicale con riposo compensativo sono equiparate a
quelle per lavoro festivo: entrambe le tipologie di lavoro, pertanto, sono compensate con la
maggiorazione del 50%.
Assistenza sanitaria (settore lubrificanti e Gpl)A decorrere dal 1º gennaio 2005 le imprese verseranno al Fondo Faschim il contributo di
E 52,00 per ogni dipendente in forza a tempo indeterminato o determinato di durata pari o
superiore a 6 mesi con riferimento ai dipendenti in forza al 31 dicembre 2004.
Accordo di rinnovo 2 marzo 2004
Livelli Aumento Minimi conglobati
H 66,00 1.895,00
G 60,00 1.819,00
F 54,00 1.663,00
E 49,00 1.489,00
D 44,00 1.410,00
C 38,00 1.286,00
B 33,00 1.178,00
A 30,00 1.099,00
Indennita per prestazioni effettuate in turno notturnoA decorrere dal 1º gennaio 2005, in aggiunta alla maggiorazione del 50%, per ogni notte
effettivamente lavorata, viene corrisposto un importo in cifra fissa pari a E 5,00. Tale in-
dennita non e assorbibile da erogazioni allo stesso titolo concordate a livello aziendale se
non espressamente previsto.
Chimica Pmi
AgendaGennaio
Guida alle Paghe1/200564
Ipotesi di accordo 24 luglio 2003
Indennita di vacanza contrattualeScadenza del contratto: 30 giugno 2004
Livelli Monosale e multisale Livelli Multiplex e megaplex
Q 7,53 QA 7,86
5S 6,96 QB 7,53
5 6,82 F 6,96
4S 6,63 E 6,63
4 6,54 D 6,39
3S 6,18 C 6,23
3 6,10 B 5,93
2 5,76 A 5,57
1 5,57
N.B. Valori calcolati redazionalmente
Ipotesi di accordo 2 luglio 2004
Una tantum
Livelli Importo
Q 265,63
1 241,67
2 210,42
3S 187,50
3 173,96
4S 161,46
4 150,00
5 135,42
6 104,17
N.B. Valori riparametrati redazionalmente sull’importo di E 150,00 stabilito per il liv. 4.
Assistenza sanitaria integrativa - QuadriA decorrere dal 1º gennaio 2005 il contributo annuo per il finanziamento delle prestazioni
sanitarie integrative del Ssn e elevato a E 579,01 a carico delle imprese e a E 77,46 a carico
del quadro. Per estendere l’assistenza sanitaria integrativa al proprio nucleo familiare, il qua-
dro puo integrare la propria contribuzione versando al Fondo da un minimo di E 258,23 ad un
massimo di E 774,69. In tale ipotesi l’impresa corrispondera ulteriori E 140,00.
Fondo previdenza complementare PrevicooperA decorrere dal 1º gennaio 2005 il contributo a carico dei datori di lavoro per ogni lavoratore
iscritto al Previcooper e pari all’1,05% della retribuzione utile per il computo del Tfr.
Accordo di rinnovo 3 agosto 2004
Superminimo contrattualeA decorrere dal 1º gennaio 2005, ai dirigenti compete un aumento della retribuzione di fatto,
a titolo di superminimo contrattuale, nella misura pari a E 125,00.
Previdenza integrativa (Fondo Mario Negri)A decorrere dal 1º gennaio 2005, le nuove aliquote contributive per il computo della contribu-
Cinematografi Esercizi
Cooperativedi consumo
DirigentiAgenzie marittime
e aeree
AgendaGennaio
Guida alle Paghe1/2005 65
zione da versare al fondo di previdenza Mario Negri, ferma restando la retribuzione conven-
zionale annua di riferimento, sono le seguenti: contributo ordinario datore di lavoro: 10,14%
contributo ordinario dirigente: 1,00% contributo integrativo datore di lavoro: 1,52%.
Accordo di rinnovo 24 giugno 2004
Superminimo contrattualeFermo restando il minimo contrattuale, a decorrere dal 1º gennaio 2005, il superminimo e
incrementato di E 120,00 mensili lordi. L’incremento puo essere assorbito, fino a concor-
renza, soltanto da somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2002 a
titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle
quali sia stato espressamente stabilito l’assorbimento all’atto della concessione.
Previdenza integrativa (Fondo M. Negri)A decorrere dal 1º gennaio 2005 le aliquote per il computo della contribuzione sono modi-
ficate come segue: contributo ordinario azienda: 10,14% contributo ordinario dirigente:
1,00% contributo integrativo azienda: 1,52%.
Accordo di rinnovo 16 aprile 2004
Previdenza integrativa (Fondo Mario Negri)A decorrere dal 1º gennaio 2005 le aliquote per il computo della contribuzione sono le
seguenti: contributo ordinario aziende: 10,14% contributo ordinario dirigente: 1,00%
contributo integrativo azienda: 1,52%.
Accordo di rinnovo 28 settembre 2004
Assistenza integrativa – Caso morteA decorrere dal 1º gennaio 2005, per ogni dirigente la somma liquidata e decrescente in
funzione dell’eta, secondo il seguente schema: fino a 40 anni: E 200.000,00 da 41 a 50
anni: l’importo in parola decresce di E 5.165,00 ogni anno da 51 a 60 anni: l’importo in
parola decresce di E 2.582,00 ogni anno oltre i 60 anni: E 100.000,00. Il dirigente concorre
al contributo complessivo con E 77,00 annui.
Assistenza sanitaria integrativaA decorrere dal 1º gennaio 2005, l’assistenza sanitaria integrativa e garantita mediante un
contributo annuo pari a E 3.000,00 (di cui E 2.463,00 a carico del datore di lavoro e E 537,00
a carico del dirigente). Per i dirigenti pensionati il contributo al fondo mutualistico e fissato in
E 1.400,00 annui, interamente a carico dell’azienda e calcolati per tutti i dirigenti in servizio,
anche se non iscritti alla Cassa di assistenza. I familiari superstiti hanno inoltre diritto
all’assistenza sanitaria di dirigenti iscritti alla Cassa di assistenza da almeno 8 anni o di
dirigenti pensionati beneficiari delle prestazioni della stessa Entita e condizioni della con-
tribuzione a carico dei superstiti saranno fissati dalle Casse.
Previdenza integrativaA decorrere dal 1º gennaio 2005, il trattamento pensionistico complementare viene garantito da
un contributo pari al 7% della retribuzione annua assunta a base della determinazione del Tfr,
entro un massimale di E 67.140,00 annui, di cui il 6% a carico del datore di lavoro e l’1% a
carico del dirigente. Per la parte eccedente E 67.140,00 e fino a E 77.470,00 e dovuto un
contributo pari al 4%, di cui il 2% a carico del datore di lavoro e il 2% a carico del dirigente.
DirigentiAziende alberghiere
DirigentiAziende autotrasporto
DirigentiAziende cooperative
AgendaGennaio
Guida alle Paghe1/200566
Accordo di rinnovo 27 maggio 2004
Aumento retributivoA decorrere dal 1º gennaio 2005, ai dirigenti compete sulla retribuzione di fatto un aumento
pari a E 125,00 mensili lordi. L’aumento puo essere assorbito, fino a concorrenza, soltanto
da somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2002 a titolo di accon-
to o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali.
Previdenza integrativa (Fondo M. Negri)A decorrere dal 1º gennaio 2005, le aliquote per il computo della contribuzione sono mo-
dificate come segue: contributo ordinario azienda: 10,14% contributo ordinario dirigen-
te: 1,00% contributo integrativo azienda: 1,52%.
Accordo di rinnovo 16 giugno 2004
Aumento retributivoFermo restando il minimo contrattuale mensile, ai dirigenti compete sulla retribuzione di fatto
un aumento pari a E 125,00 mensili lorde dal 1º gennaio 2005. L’aumento puo essere assorbito,
fino a concorrenza, soltanto da somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicem-
bre 2002 a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o
delle quali sia stato espressamente stabilito l’assorbimento all’atto della concessione.
Previdenza integrativa (Fondo M. Negri)A decorrere dal 1º gennaio 2005, le aliquote per il computo della contribuzione sono mo-
dificate come segue: contributo ordinario azienda: 10,14% contributo ordinario dirigen-
te: 1,00% contributo integrativo azienda: 1,52%.
Accordo di rinnovo 29 giugno 2004
Aumento retributivoA decorrere dal 1º gennaio 2005, ai dirigenti compete un aumento della retribuzione di fatto,
a titolo di superminimo contrattuale, pari a E 125,00. L’aumento puo essere assorbito fino a
concorrenza solo da somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2002
a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali.
Previdenza integrativa (Fondo M. Negri)A decorrere dal 1º gennaio 2005, ferma restando la retribuzione convenzionale, le aliquote
percentuali per il computo della contribuzione sono le seguenti: contributo ordinario
datore di lavoro: 10,14% contributo ordinario dirigente: 1,00 contributo integrativo
datore di lavoro: 1,52%.
Verbale di accordo 1º ottobre 2004
Una tantumAi lavoratori in forza al 1º ottobre 2004, e a copertura del periodo 1º maggio 2004-30 settembre
2004, e corrisposto un importo forfettario di E 240,00. La seconda tranche di tale importo, pari a
E 95,00 deve essere erogata con la retribuzione del mese di gennaio 2005. Dall’importo del-
l’una tantum devono essere detratte, fino a concorrenza le somme erogate a titolo di Ivc e di
eventuale acconto su futuri migliramenti contrattuali. Detti importi devono essere assorbiti nella
misura del 40% in occasione della corresponsione della seconda tranche. L’importo dell’una
tantum, al netto dell’Ivc, e stabilito in via convenzionale in E 190,00 per tutti i livelli di classifi-
DirigentiAziende terziario
DirigentiCatene alberghiere
DirigentiMagazzini generali
EdiliziaAziende artigiane
AgendaGennaio
Guida alle Paghe1/2005 67
cazione da erogare in due tranche; la seconda di E 75,00 deve essere erogata con la retribu-
zione del mese di gennaio 2005. Agli apprendisti l’una tantum viene corrisposta con le stesse
modalita mediante l’adozione del riproporzionamento unico del 70%.
Infortuni sul lavoro – OperaiA decorrere dal 1º gennaio 2005 e introdotta una prestazione collaterale della Cassa edile al
fine di integrare quanto dovuto per legge dal datore di lavoro per il periodo di carenza Inail.
Verbale di accordo 15 novembre 2004
Formazione continuaPer il 2005 vengono riconosciute a ciascun dipendente 8 ore di permessi annui retribuiti per
la partecipazione a corsi formativi E.C.M. In caso di mancata fruizione degli stessi, compete
al dipendente un’indennita sostitutiva.
Accordo 10 maggio 2004
Livelli Aumento Minimi conglobati
Q 26,62 1.733,30
1S 23,61 1.597,61
1 21,23 1.436,89
2 19,06 1.289,66
3 17,81 1.205,36
4 16,69 1.129,24
5 16,12 1.090,88
6 15,22 1.029,56
Lavoro a termine - Indennita percentualizzata
Livelli Minimi conglobati
Q 527,62
1S 486,31
1 437,39
2 392,57
3 366,91
4 343,74
5 332,06
6 313,40
Verbale di accordo 28 giugno 2004
Livelli Aumento Minimi conglobati
5 29,87 1.409,31
4 28,06 1.318,71
3 25,52 1.189,69
2B 22,63 1.113,91
2A 19,01 1.051,38
1 18,10 994,98
Banca oreA decorrere dal 1º gennaio 2005, nella banca ore - se annualmente gia attivata da parte del
lavoratore - confluiranno anche le ore di recupero della flessibilita se non fruite in occasione
del programmato recupero collettivo per comprovati impedimenti personali.
Farmacie private
Fiori recisi
Fotoincisione tessile
AgendaGennaio
Guida alle Paghe1/200568
Ipotesi di accordo 3 dicembre 2003
Livelli Aumento Minimi conglobati
1Q e 1 29,55 1.570,21
2 26,67 1.466,18
3 23,58 1.355,25
4 21,00 1.262,22
5 18,57 1.175,33
6 15,96 1.080,90
7 13,43 988,88
Verbale di accordo 20 gennaio 2004
Livelli Aumento Minimi conglobati
Q 58,12 2.065,17
8 51,25 1.883,21
7 46,45 1.753,46
6 41,64 1.623,50
5 36,84 1.494,47
4 33,86 1.414,09
3 30,89 1.334,73
2 26,77 1.223,76
1 22,88 1.118,95
Verbale di accordo 24 giugno 2004
Livelli Aumento Minimi conglobati
7Q e 7 31,50 1.544,58
6 30,00 1.415,83
5 28,80 1.343,93
4S 27,30 1.270,19
4 26,70 1.244,55
3 25,80 1.190,23
2 24,00 1.138,29
1 14,40 983,32
Banca oreA decorrere dal 1º gennaio 2005 nella banca ore confluiranno anche le ore di recupero della
flessibilita se non fruite in occasione del programmato recupero collettivo per comprovati
impedimenti personali.
MaternitaA decorrere dal 1º gennaio 2005, in caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le
disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, l’azienda inte-
grera il trattamento mutualistico fino al 100% della retribuzione mensile di fatto per i primi 5
mesi.
Fotolaboratori
Gas-acqua
GiocattoliAziende industriali
AgendaGennaio
Guida alle Paghe1/2005 69
Verbale di accordo 24 giugno 2004
Livelli Aumento Minimi conglobati
7Q e 7 31,50 1.549,11
6 30,00 1.421,10
5 28,80 1.347,62
4S 27,30 1.274,86
4 26,70 1.245,64
3 25,80 1.190,14
2 24,00 1.137,45
1 14,40 985,03
Accordo di rinnovo 9 luglio 2003
Assicurazione IvsA decorrere dal 1º gennaio 2005, l’aliquota contributiva a carico dell’azienda relativa al
trattamento di assicurazione obbligatoria Ivs gestita dall’Inpgi e elevata al 20,28%.
Accordo di rinnovo 2 giugno 2004
Livelli Aumento Minimi conglobati
Q 38,82 1.540,16
A 36,88 1.445,69
B 35,72 1.349,13
C 34,94 1.337,15
D 34,16 1.325,18
E 33,39 1.262,99
F 33,00 1.223,18
G 29,51 1.160,83
H 27,18 1.123,50
I 22,52 1.041,77
Accordo di rinnovo 17 giugno 2004
Livelli Aumento Minimi conglobati
Q 46,40 1.651,70
8 44,08 1.600,93
7 39,44 1.485,60
6 34,80 1.351,32
5 32,00 1.270,24
4 30,00 1.212,66
3 29,20 1.174,66
2 28,00 1.140,26
1 23,35 1.065,02
Indennita di funzioneA decorrere dal 1º gennaio 2005 ai lavoratori con la qualifica di quadri viene corrisposta una
indennita di funzione di E 100,00. Tale importo e assorbibile fino a concorrenza da importi
erogati allo stesso titolo e/o da eventuali superminimi individuali.
Giocattoli Pmi
Giornalisti
Gomma e plasticaAziende industriali
Gomma e plastica Pmi
AgendaGennaio
Guida alle Paghe1/200570
Riduzione orario di lavoroA decorrere dal 1º gennaio 2005 la riduzione annua dell’orario di lavoro per i lavoratori che
prestano attivita sul turno notturno anche nei 3 turni avvicendati, su impianti impegnati 7
giorni settimanali, gia pari a 62 ore, viene incrementata di ulteriori 4 ore annue.
Premio per obiettivi
Livelli Importo
Q 17,49
8 15,98
7 14,52
6 12,46
5 11,14
4 10,52
3 10,16
2 9,95
1 9,36
Maggiorazione turno notturno
Livelli Importo
8 11,76
7 10,84
6 9,49
5 8,77
4 8,33
3 7,95
2 7,73
1 7,32
N.B. Ai lavoratori che effettuano turni avvicendati oltre alle maggiorazioni del 28%, 40% e 90% e perogni notte di turno notturno.
Verbale di accordo 10 giugno 2004
Livelli Aumento Minimi conglobati
1A 42,79 1.666,57
1B 38,44 1.497,51
2 36,06 1.404,84
3 33,83 1.317,59
4 32,00 1.222,57
5bis 28,71 1.118,33
5 27,45 1.069,24
6 25,85 1.006,87
Ipotesi di accordo 24 febbraio 2004
Livelli Aumento Minimi conglobati
Q 60,27 1.865,24
AS 59,78 1.859,07
A 50,59 1.648,50
B1 47,20 1.572,14
Grafica ed editoriaAziende artigiane
Grafica ed editoriaAziende industriali
AgendaGennaio
Guida alle Paghe1/2005 71
segue 8
Livelli Aumento Minimi conglobati
B2 44,29 1.504,67
B3 41,15 1.432,90
C1 38,00 1.361,75
C2 33,40 1.261,13
D1 30,25 1.189,39
D2 27,59 1.127,75
E 24,20 1.052,15
Par. 201 48,65 1.603,78
Accordo di rinnovo 30 aprile 2003
Orario di lavoroA decorrere dal 1º gennaio 2005 l’orario ordinario settimanale di lavoro e ridotto a 36 ore e
mezzo.
Verbale di accordo 12 novembre 2004
Una tantum
Livelli Importo
A 83,55
B 74,25
C 67,10
D 59,48
E 58,04
F 54,00
G 48,98
H 45,49
I 44,55
L 38,88
Indennita lavoro notturnoA decorrere dal 1º gennaio 2005 per il lavoro effettuato in turno notturno, in aggiunta alle
maggiorazioni previste dal Ccnl, per le prestazioni effettivamente svolte per un minimo di 6
ore tra le 22 e le 6 viene corrisposto un importo in cifra fissa pari a E 1,00 per turno.
Verbale di accordo 13 maggio 2004
Livelli Aumento Minimi conglobati
AS 38,81 1.600,78
A 35,70 1.512,81
B 29,10 1.326,09
C 26,00 1.238,65
D 24,45 1.196,82
E 22,51 1.141,79
F 19,40 1.053,76
Igiene ambientale
Lampade e cinescopi
LapideiAziende industriali
AgendaGennaio
Guida alle Paghe1/200572
Verbale di accordo 26 maggio 2004
Livelli Aumento Minimi conglobati
1 38,81 1.624,87
2 35,70 1.525,08
3 30,00 1.340,53
4 28,00 1.278,41
5 26,00 1.238,67
6 24,45 1.196,83
7 22,51 1.141,54
8 19,40 1.054,03
Ipotesi di accordo 22 aprile 2004
Livelli Aumento Minimi conglobati
ASQ e AS 41,67 1.706,23
A 35,04 1.514,65
B 28,60 1.328,61
CS 26,14 1.261,36
C 25,00 1.229,56
D 23,30 1.184,57
E 21,59 1.133,05
F 18,94 1.051,69
Classificazione del personaleA decorrere dal 1º gennaio 2005 i parametri delle categorie C, CS, D ed E vengono incre-
mentati di 1 punto.
Premio di fedeltaAi lavoratori in forza al 1º gennaio 2005 (settore manufatti e calcestruzzo) sara riconosciuta,
in via convenzionale, ai fini della maturazione del premio di fedelta il 50% dell’anzianita di
servizio, utile ai fini del premio, che risultera maturata al 31 dicembre 2004. Ferme restando
le condizioni di miglior favore esistenti, il premio non si cumula con i trattamenti gia previsti
allo stesso titolo a livello aziendale.
Riduzione annua per i turnistiA decorrere dal 1º gennaio 2005 per i lavoratori del settore laterizi operanti su 3 turni avvicendati
la riduzione annua dell’orario di lavoro, gia pari a 72 ore, e ulteriormente elevata di 4 ore annue.
Tale riduzione non si applica alle aziende per le quali il regime di pause e pari a 30 minuti.
Verbale di accordo 5 maggio 2004
Livelli Aumento Minimi conglobati
ASQ e AS 41,67 1.706,23
A 35,04 1.514,65
B 28,60 1.328,62
CS 26,14 1.261,38
C 25,00 1.229,56
D 23,30 1.184,58
E 21,59 1.133,05
F 18,94 1.051,68
Lapidei Pmi
LateriziAziende industriali
Laterizi Pmi
AgendaGennaio
Guida alle Paghe1/2005 73
Classificazione del personaleA decorrere dal 1º gennaio 2005 i parametri delle categorie C, CS, D ed E vengono incre-
mentati di 1 punto.
Premio di fedeltaAi lavoratori in forza al 1º gennaio 2005 (settore manufatti e calcestruzzo) sara riconosciuta,
in via convenzionale, ai fini della maturazione del premio di fedelta il 50% dell’anzianita di
servizio, utile ai fini del premio, che risultera maturata al 31 dicembre 2004. Ferme restando
le condizioni di miglior favore esistenti, il premio non si cumula con i trattamenti gia previsti
allo stesso titolo a livello aziendale.
Riduzione annua per i turnistiA decorrere dal 1º gennaio 2005 per i lavoratori del settore laterizi operanti su 3 turni avvicendati
la riduzione annua dell’orario di lavoro, gia pari a 72 ore, e ulteriormente elevata di 4 ore annue.
Tale riduzione non si applica alle aziende per le quali il regime di pause e pari a 30 minuti.
Verbale di accordo 6 settembre 2004
Livelli Aumento Minimi conglobati
6S 39,34 1.399,57
6 37,15 1.321,80
5 33,80 1.202,58
4 31,21 1.110,16
3 29,93 1.064,71
2 28,68 1.020,44
1 27,13 965,33
Verbale di accordo 6 luglio 2004
Livelli Aumento Minimi conglobati
AS 31,55 1.417,37
A 29,78 1.338,08
B 27,39 1.231,06
C 25,49 1.145,58
D 24,00 1.085,34
E 22,95 1.031,05
Accordo 21 luglio 2004
Livelli Aumento Minimi conglobati
7Q e 7 46,44 1.631,01
6 41,57 1.513,15
5 34,94 1.351,78
4 31,57 1.268,74
3 30,00 1.231,65
2 26,61 1.148,99
1 22,65 1.053,43
Orario di lavoroA decorrere dal 1º gennaio 2005 il periodo di riferimento della durata media settimanale di
48 ore e fissato sulla base dell’anno solare.
LavanderieAziende artigiane
Legno e arredamentoAziende artigiane
Legno e arredamentoAziende industriali
AgendaGennaio
Guida alle Paghe1/200574
Previdenza integrativaA decorrere dal 1º gennaio 2005 la contribuzione al Fondo pensione Arco sara calcolata sulla
retribuzione mensile corrente ordinaria (paga base, indennita di contingenza, E.d.r., aumenti
periodici di anzianita, eventuali superminimi individuali, importi in misura fissa aziendale a
titolo di premio di risultato).
Verbale di accordo 22 settembre 2004
Livelli Aumento Minimi conglobati
AS 38,68 1.638,08
A 34,64 1.520,15
B 29,09 1.357,62
C 25,00 1.237,19
D 22,19 1.153,99
E 18,87 1.057,82
Banca oreA decorrere dal 1º gennaio 2005, per ogni ora di lavoro straordinario effettuata oltre le 80
nell’anno solare, il lavoratore potra optare tra la retribuzione spettante per il lavoro straordinario
o un uguale numero di ore di riposo retribuito, fermo restando il pagamento della maggiorazione
per straordinario. L’azienda accogliera le richieste di fruizione nel limite del 5% dei lavoratori in
servizio nel reparto o ufficio. A decorrere dal 1º gennaio 2005, i permessi eventualmente non
fruiti entro l’anno di maturazione verranno accantonati nella banca ore, su richiesta scritta del
lavoratore da presentarsi entro il 30 novembre (in mancanza di comunicazione scritta i permessi
saranno trasformati in normale retribuzione e pagati con le competenze del mese di dicembre).
MalattiaA decorrere dal 1º gennaio 2005 gli operai hanno diritto, dal 1º al 3º giorno di malattia, ad un
trattamento integrativo a carico dell’azienda fino a concorrenza dell’85% della retribuzione netta
di fatto. Il trattamento erogato per i primi 3 giorni di malattia si riduce al 50% nei periodi retribuiti
al 50%. Per le malattie di durata superiore a 12 giorni consecutivi, le aziende corrisponderanno il
100% della normale retribuzione anche per i primi 3 giorni (carenza), coincidenti con quelli
lavorativi secondo l’orario di lavoro dello stabilimento o reparto cui l’operaio appartiene.
Previdenza integrativaA decorrere dal 1º gennaio 2005 la contribuzione al Fondo pensione Arco sara calcolata sulla
retribuzione mensile corrente ordinaria (paga base, indennita di contingenza, E.d.r., aumenti
periodici di anzianita, eventuali superminimi individuali). Ai componenti dell’Assemblea
spettano, per la partecipazione alle riunioni, 8 ore annue di permessi retribuiti.
Verbale di accordo 23 luglio 2004
Livelli Aumento Minimi conglobati
1 36,16 1.416,13
2 33,66 1.317,86
2bis 31,67 1.240,08
3 30,40 1.190,51
4 28,75 1.125,91
5 27,74 1.086,20
6 26,50 1.037,79
Legno e arredamentoPmi
MetalmeccanicaAziende artigiane
AgendaGennaio
Guida alle Paghe1/2005 75
Accordo di rinnovo 6 luglio 2004
Livelli Aumento Minimi conglobati
1S 32,65 1.535,82
1 31,43 1.507,80
2 28,85 1.417,08
3 25,06 1.301,60
4 22,02 1.206,95
5 20,50 1.150,69
6 18,98 1.097,91
7 17,46 1.041,48
8 15,19 993,34
Premio di produzioneA decorrere dal 1º gennaio 2005, in via sperimentale, nelle aziende in cui dal 20 dicembre
2000 non e stata realizzata la contrattazione di secondo livello, viene erogato un importo
mensile pari al valore della cifra congelata al 31 dicembre 1995 a titolo di premio di produ-
zione, maggiorata del 25% per l’anno 2004 e del 28% per l’anno 2005.
FerieA decorrere dal 1º gennaio 2005 a tutti i lavoratori (operai e intermedi) con anzianita di
servizio inferiore a 5 anni al 1º agosto 2004 si applicano le disposizioni previste per i nuovi
assunti con assorbimento di ogni altra condizione feriale: fino a 4 anni di servizio: 4
settimane dal 5º e fino all’8º anno: 4 settimane e 1 giorno dal 9º e fino al 12º anno: 4
settimane e 2 giorni dal 13º e fino al 16º anno: 4 settimane e 3 giorni dal 17º e fino al 20º
anno: 4 settimane e 4 giorni oltre il 20º anno: 4 settimane e 5 giorni.
Accordo di rinnovo 27 maggio 2004
Livelli Aumento Minimi conglobati
6Q e 6 33,74 1.516,07
5 31,39 1.374,07
4S 28,25 1.281,45
4 26,94 1.231,62
3 25,50 1.177,08
2 23,54 1.121,11
1 14,71 965,44
MaternitaA decorrere dal 1º gennaio 2005, per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (primi 5
mesi di assenza) il trattamento integrativo a carico dell’azienda viene elevato fino a con-
correnza dell’intera retribuzione.
Verbale di accordo 24 giugno 2004
Livelli Aumento Minimi conglobati
6Q e Q 33,74 1.515,03
5 31,39 1.372,97
4S 28,25 1.282,43
4 26,94 1.230,86
3 25,50 1.177,84
2 23,54 1.125,52
1 14,71 965,94
MiniereAziende industriali
OcchialiAziende industriali
Occhiali Pmi
AgendaGennaio
Guida alle Paghe1/200576
Ipotesi di accordo 24 luglio 2003
Lavoro a turniA decorrere dal 1º gennaio 2005 i riposi per i turnisti 3x7 l’orario di lavoro viene ridotto di 2
ore su base annua.
Accordo di rinnovo 2 luglio 2004
MaternitaDagli eventi in corso alla data del 1º gennaio 2005, per le lavoratrici con qualifica operaia il
trattamento integrativo a carico dell’azienda viene elevato al 100% della retribuzione men-
sile di fatto netta per i primi 5 mesi di assenza.
Banca oreA decorrere dal 1º gennaio 2005 nella banca ore confluiranno anche le ore di recupero della
flessibilita se non fruite in occasione del programmato recupero collettivo per comprovati
impedimenti personali.
Ipotesi di accordo 21 maggio 2004
MaternitaA decorrere dal 1º gennaio 2005, per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (primi 5
mesi di assenza) il trattamento integrativo a carico dell’azienda viene elevato fino a con-
correnza dell’intera retribuzione.
Accordo di rinnovo 8 giugno 2004
Livelli Aumento Minimi conglobati
7Q e 7 33,74 1.519,27
6 31,39 1.381,54
5 29,83 1.312,51
4S 28,25 1.251,22
4 26,94 1.221,26
3 25,50 1.166,61
2 23,54 1.115,17
1 14,71 965,42
MaternitaA decorrere dal 1º gennaio 2005, per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (primi 5
mesi di assenza) il trattamento integrativo a carico dell’azienda viene elevato fino a con-
correnza dell’intera retribuzione netta.
Verbale di accordo 24 giugno 2004
Livelli Aumento Minimi conglobati
8Q e 8 33,74 1.520,86
7 31,39 1.383,43
6 29,83 1.314,14
5 28,25 1.252,23
4 26,94 1.221,35
Oli e margarineAziende industriali
OmbrelliAziende industriali
Pelli e cuoioAziende industriali
Penne spazzole epennelli
Aziende industriali
Penne spazzole epennelli Pmi
AgendaGennaio
Guida alle Paghe1/2005 77
segue 8
Livelli Aumento Minimi conglobati
3 25,50 1.166,52
2 23,54 1.114,28
1 14,71 966,16
Accordo di rinnovo 9 dicembre 2003
Livelli Aumento Minimi conglobati
1/5 - 1/4 - 1/3 - 1/2 - 1/1 42,76 2.068,41
2/4 - 2/3 - 2/2 - 2/1 38,72 1.872,96
3/4 - 3/3 - 3/2 - 3/1 35,09 1.697,62
4/4 - 4/3 - 4/2 - 4/1 31,00 1.499,70
5/4 - 5/3 - 5/2 - 5/1 - 5/0 27,19 1.314,90
6/0 23,65 1.143,93
CCNL 4 dicembre 2003
Orario di lavoroA decorrere dal 1º gennaio 2005 per i lavoratori con funzioni principali o sussidiarie di
portiere che non usufruiscono dell’alloggio di servizio, l’orario di lavoro e ridotto a 46 ore.
Divisore orarioA decorrere dal 1º gennaio 2005 per i portieri con profili professionali A1, A3, A5, A6 e A8 ai
fini della determinazione della paga oraria deve essere utilizzato il divisore 200.
Ipotesi di accordo 15 luglio 2004
Settore televisivo
Livelli Aumento Minimi conglobati
9Q 42,00 1.791,86
8Q 38,00 1.684,55
7 35,00 1.592,10
6 34,00 1.542,95
5 31,00 1.461,13
4 26,00 1.308,89
3 22,00 1.175,41
2 19,00 1.094,49
1 16,00 1.012,94
Settore radiofonico
Livelli Aumento Minimi conglobati
6Q 35,00 1.393,70
5 31,00 1.300,82
4 26,00 1.159,78
3 22,00 1.064,42
2 19,00 977,04
1 16,00 899,29
PetrolioAziende industriali
Proprietaridi fabbricatiDipendenti
Radiotelevisioniprivate
AgendaGennaio
Guida alle Paghe1/200578
Ipotesi di accordo 3 maggio 2004
Livelli Aumento Minimi conglobati
1Q e 1 55,65 1.672,22
2 48,70 1.524,81
3S 41,74 1.379,66
3 38,40 1.309,41
4 35,62 1.251,25
5S 32,00 1.176,54
5 30,61 1.147,57
6 27,83 1.088,92
Verbale di accordo 15 giugno 2004
Livelli Aumento Minimi conglobati
8 33,00 1.448,62
7 30,30 1.422,05
6 29,10 1.292,56
5 27,30 1.202,70
4 26,70 1.178,86
3 25,50 1.153,25
2 23,70 1.099,59
1 14,40 956,31
MaternitaA decorrere dal 1º gennaio 2005, per le lavoratrici con qualifica operaia, il trattamento
integrativo a carico dell’azienda viene elevato al 100% della retribuzione netta normale
per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (primi 5 mesi di assenza).
Accordo 18 ottobre 2002
Scatti di anzianitaA decorrere dal 1º gennaio 2005, per il personale che alla data di stipulazione del rinnovo
abbia gia maturato l’intera anzianita, si procede, allo scopo di omogeneizzare gli importi
degli scatti corrisposti a quelli di nuova determinazione, alla perequazione del terzo scatto
maturato nell’anno 1984.
Verbale di accordo 28 luglio 2004
Assistenza sanitaria supplementareA decorerre dal 1º gennaio 2005, il versamento alla Cassa di assistenza sanitaria supple-
mentare per i dipendenti degli studi professionali (C.A.DI.PROF.) della quota mensile di
E 13,00 per ogni dipendente viene effettuato mediante mod. F24. L’Inps, entro il 31 dicem-
bre 2004, deve fornire alla C.A.DI.PROF. sia il numero di codice di riferimento da indicare
sul mod. F24 che le istruzioni per l’assolvimento di tale adempimento.
Recapitotelegrammi ed espressi
Retifici meccanicida pesca
Scuola maternaFism
Studi professionali
AgendaGennaio
Guida alle Paghe1/2005 79
Ipotesi di accordo 23 luglio 2004
Livelli Aumento Minimi conglobati
1SA 37,50 1.725,88
1SB 35,15 1.651,24
1 31,87 1.545,27
2 26,09 1.355,31
3 21,87 1.217,10
4S 20,62 1.176,27
4 20,00 1.156,39
5 17,81 1.085,59
6 15,62 1.014,47
N.B. Valori riparametrati redazionalmente sull’importo di E 20,00 stabilito per il liv. 4.
Una tantum
Livelli Importo
1SA 403,13
1SB 377,93
1 342,66
2 280,51
3 235,16
4S 221,72
4 215,00
5 191,49
6 167,97
N.B. Valori riparametrati redazionalmente sull’importo di E 215,00 stabilito per il liv. 4.
Ipotesi di accordo 2 luglio 2004
Una tantum
Livelli Importo
Q 260,42
1 234,58
2 202,92
3 173,44
4 150,00
5 135,52
6 121,67
7 104,17
Contributo QuadriforA decorrere dal 1º gennaio 2005 il contributo annuo a favore di Quadrifor (Istituto per lo
sviluppo dei quadri del terziario) e pari a E 75,00 di cui E 50,00 a carico dell’azienda e
E 25,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria di quadro.
Contributo QuasA decorrere dal 1º gennaio 2005 il contributo a favore della Cassa di Assistenza Sanitaria
Quas, integrativa del Ssn, e pari a E 60,00 annui di cui E 54,00 a carico dell’azienda e E 6,00
a carico del lavoratore appartenente alla categoria di quadro.
Terme
TerziarioConfcommercio
AgendaGennaio
Guida alle Paghe1/200580
Contribuzione Fondo di previdenza complementare FonteA decorrere dal 1º gennaio 2005 il contributo a carico dei datori di lavoro, per ogni lavoratore
iscritto al Fondo e pari all’1,05% della retribuzione utile per il computo del Tfr. La contribu-
zione minima a carico dei lavoratori non e modificata.
Ipotesi di accordo 6 luglio 2004
Una tantum
Livelli Importo
Q 260,42
1 234,58
2 202,92
3 173,44
4 150,00
5 135,52
6 121,67
7 104,17
Contribuzione Fondo di previdenza complementare Marco PoloA decorrere dal 1º gennaio 2005 il contributo a carico dei datori di lavoro, per ogni lavoratore
iscritto al Fondo e pari all’1,05% della retribuzione utile per il computo del Tfr.
Verbale di accordo 24 aprile 2004
Livelli Aumento Minimi conglobati
8 33,00 1.570,70
7 30,30 1.495,42
6 29,10 1.392,01
5 27,30 1.301,24
4 26,70 1.226,56
3S 26,10 1.200,70
3 25,50 1.175,53
2S 24,45 1.147,14
2 23,70 1.119,64
1 14,40 963,20
viaggiatori 1 29,10 1.319,79
viaggiatori 2 27,23 1.246,02
MaternitaA decorrere dal 1º gennaio 2005 per le lavoratrici con qualifica operaia, il trattamento
integrativo a carico dell’azienda viene elevato fino a concorrenza dell’intera retribuzione
per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (primi 5 mesi di assenza).
CCNL 22 gennaio 2003
Orario di lavoroA decorrere dal 1º gennaio 2005 il monte ore individuale di riduzione annua dell’orario, pari a
72 ore, viene incrementato di 2 ore.
TerziarioConfesercenti
TessiliAziende industriali
Trasporto a fune
AgendaGennaio
Guida alle Paghe1/2005 81
Ipotesi di accordo 10 dicembre 2002
Retribuzione mensile - Cooperative di facchinaggioA decorrere dal 1º gennaio 2005, le ferie, i permessi per riduzione di orario, le ex festivita
retribuite, la 13a e la 14a mensilita ed il Tfr vengono erogati, secondo le modalita previste dal
Ccnl, con il 40% di incremento annuo.
Ipotesi di accordo 19 luglio 2003 – 22 luglio 2003
Assistenza sanitaria integrativaA seguito dell’istituzione di un Fondo di assistenza sanitaria integrativa, per il finanziamento
dello stesso e dovuto dal 1º gennaio 2005 un contributo pari a E 10 per ciascun iscritto (E 7 a
carico del datore di lavoro e E 3 a carico del lavoratore) nel caso di lavoratori a tempo pieno.
Lavoratori minorenniA decorrere dal 1º gennaio 2005 la retribuzione unica per i minori di 18 e 16 anni si
determina applicando agli importi di competenza dei lavoratori maggiorenni di pari livello
(minimo e contingenza) la percentuale del 98%.
Ipotesi di accordo 16 ottobre 2003
Assistenza sanitaria integrativaA decorrere 1º gennaio 2005 per il finanziamento del Fondo e dovuto un contributo pari a
E 10 mensili per ciascun iscritto (E 7 a carico del datore di lavoro e E 3 del lavoratore) nel
caso di lavoratori a tempo pieno.
Accordo di rinnovo 23 settembre 2003
Indennita lavoro notturnoA decorrere dal 1º gennaio 2005 per il lavoro effettuato in turno notturno in aggiunta alle
maggiorazioni previste, per le prestazioni effettivamente svolte per un minimo di 6 ore tra le
22 e le 6, viene corrisposto un importo in cifra fissa pari a E 1 per turno. L’indennita e
assorbibile da analoghe erogazioni concordate a livello aziendale anteriormente alla data del
23 settembre 2004 ad eccezione degli accordi che abbiano espressamente previsto clau-
sole di non assorbimento.
Trasporto merciImprese
TurismoConfcommercioe Confesercenti
TurismoCatene alberghiere
VetroAziende industriali
AgendaGennaio
Guida alle Paghe1/200582
Contributi e fisco
Lunedı 10
Scadenza Soggetti Adempimento Modalita e Codici
InpsLavoratori domestici
Datori di lavoro che hannoalle proprie dipendenze la-voratori addetti ai servizidomestici e familiari
Versamento trimestrale contributiInps
Bollettino di c/c postale rilasciato dal-l’Inps presso le agenzie postali
Fondo A. PastoreDirigenti
Aziende di commercio,spedizione e trasporto
Versamento trimestrale premi Tramite mod. F.P. che l’AssociazioneAntonio Pastore invia alle aziende cir-ca tre settimane prima della scadenzatrimestrale
Fondo M. BesussoDirigenti
Aziende di commercio,spedizione e trasporto
Versamento trimestrale dei contribu-ti assistenziali
Tramite mod. C/01 attraverso la "Pro-cedura incassi automatizzati" gestitadalla Banca Nazionale del Lavoro
Fondo M. NegriDirigenti
Aziende di commercio,spedizione e trasporto
Versamento trimestrale dei contribu-ti previdenziali e assistenziali
Moduli prestampati di pagamento PIA(procedura di incasso automatizzato)per l’accredito presso la Banca Nazio-nale del Lavoro. I versamenti possonoanche essere effettuati presso altriistituti di credito
Sabato 15
Scadenza Soggetti Adempimento Modalita e Codici
Assistenza fiscale Datori di lavoro sostitutid’imposta
Comunicazione ai dipendenti di volerprestare assistenza fiscale
Regolarizzazioneimposte e contributi
Soggetti tenuti al versa-mento unitario di impostee contributi
Regolarizzazione omissioni ed irrego-larita in relazione al versamento delleritenute alla fonte e contributi sulmese precedente
Mod. F24 presso concessionari, ban-che e agenzie postali8906 (sanzione pecuniaria sostitutid’imposta)
Lunedı 17
Scadenza Soggetti Adempimento Modalita e Codici
EnpalsVersamentocontributi
Aziende dei settori dellospettacolo e dello sport
Versamento dei contributi previden-ziali relativi al mese precedente
Mod. F24 presso concessionari, ban-che e agenzie postaliCCSP (sportivi professionisti)CCLS (lavoratori dello spettacolo)
InpsVersamentocontributi
Datori di lavoro Versamento dei contributi sulle retri-buzioni dei dipendenti corrispostenel mese precedente
Mod. F24 presso concessionari, ban-che e agenzie postaliDM10 (versamenti o compensazionirelativi al mod. DM10/2)
AgendaGennaio
Guida alle Paghe1/2005 83
Scadenza Soggetti Adempimento Modalita e Codici
InpsVersamentocontributiGestione separata
Committenti Versamento alla Gestione separatadei contributi corrisposti su compen-si erogati nel mese precedente a col-laboratori coordinati e continuativi evenditori a domicilio, iscritti e noniscritti a forme di previdenza obbliga-toria
Mod. F24 presso concessionari, ban-che e agenzie postaliC10 (aliquota 10%; aliquota 15%)CXX (aliquota 17,30% e 18,30%)
IrpefVersamento ritenute
Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte suredditi di lavoro dipendente e assimi-lati, provvigioni, indennita di cessa-zione del rapporto di agenzia e di col-laborazione coordinata e continuati-va corrisposti nel mese precedente
Mod. F24 presso concessionari, ban-che e agenzie postali1001, 1002, 1004, 1012 (redditi di la-voro dipendente e assimilati)1038 (provvigioni)1040 (ritenute su redditi di lavoroautonomo compensi per l’eserciziodi arti e professioni)
IrpefOperazioni diconguaglio
Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte ine-renti le operazioni di conguaglio ese-guite nel corso del mese precedenteda parte dei datori di lavoro sui red-diti corrisposti nel corso dell’annosolare precedente
Mod. F24 presso concessionari, ban-che e agenzie postali
IrpefAddizionali
Sostituti d’imposta Versamento in unica soluzione a se-guito delle operazioni di cessazionedel rapporto di lavoro
Mod. F24 presso concessionari, ban-che e agenzie postali3802 (addizionale regionale all’Irpef -sostituti d’imposta)3816 (addizionale all’Irpef enti locali –sostituti d’imposta)
Giovedı 20
Scadenza Soggetti Adempimento Modalita e Codici
CasagitDenunciae versamentocontributi
Datori di lavoro che hannoalle proprie dipendenzegiornalisti e praticanti gior-nalisti
Versamento dei contributi relativi almese precedente e contestualepresentazione della documentazio-ne relativa alla denuncia mensiledelle retribuzioni dei dipendentipredisposta in formato elettronicosu floppy disk o in formato carta-ceo
Apposito modello di versamentopresso qualsiasi sportello della Bancadi Roma sul c/c bancario n. 88436/35– CAB 05085.6 e ABI 3002 – intestatoa Casagit – Via Marocco 61 – 00144Roma
FPIVersamentocontributi
Imprese di spedizione eagenzie marittime che ap-plicano il Ccnl del settoremerci
Versamento dei contributi relativi almese precedente dovuti al fondo diprevidenza per gli impiegati e tra-smissione al fondo della distinta no-minativa dei lavoratori e dei contribu-ti versati
Presso la banca Monte dei Paschi diSiena - Filiale di Milano – Via S.Margherita 11 su c/c bancario n.80900.1 (K 01030 01600). Per la pre-sentazione della denuncia tramitesupporto magnetico o via modem leaziende devono attenersi al prospettopredisposto dal Fondo
InpgiDenuncia eversamentocontributi
Datori di lavoro che hannoalle proprie dipendenzegiornalisti e praticanti gior-nalisti
Versamento contributi previdenzialie assistenziali relativi al mese prece-dente e contestuale presentazionedella documentazione relativa alladenuncia mensile delle retribuzionidei dipendenti
Mod. DASM (su supporto magnetico)e bonifico bancario presso gli sportellidella Banca di Roma sul c/c n. 83400/30, filiale 166, Via Nizza 35 – 00198Roma ABI 03002, CAB 05187.0
AgendaGennaio
Guida alle Paghe1/200584
Scadenza Soggetti Adempimento Modalita e Codici
PrevindaiDenunciae versamentocontributi
Aziende industriali Denuncia e versamento contributisulle retribuzioni dei dirigenti iscrittial Previndai (IV trimestre 2004)
Mod. 050 per la denuncia e Mod. 053per il bonifico bancario su c/c n.89000.95 CIN X, ABI 01030, CAB03200 presso la Banca Monte dei Pa-schi di Siena, Filiale di Roma - Via delCorso 232 - 00186 Roma tramite pro-cedura telematica (www.previndai.it)
PrevindapiVersamentocontributi
Piccole e medie aziendeindustriali
Versamento dei contributi sulle retri-buzioni dei dirigenti iscritti al Previn-dapi (IV trimestre 2004)
Mod. PREV/1 e versamento su c/c n.405/10 presso Banca popolare di Lodi– Filiale 195 - Ag. 15 - Via Po, 32 Roma- ABI 5164, CAB 3215
Martedı 25
Scadenza Soggetti Adempimento Modalita e Codici
CasagitDenuncia eversamentocontributi
Datori di lavoro che hannoalle proprie dipendenzegiornalisti e praticanti gior-nalisti
Versamento dei contributi relativi almese precedente e contestuale pre-sentazione della documentazione re-lativa alla denuncia mensile delle re-tribuzioni dei dipendenti predispostain formato elettronico su floppy disko in formato cartaceo
Apposito modello di versamentopresso qualsiasi sportello della Bancadi Roma sul c/c bancario n. 88436/35– CAB 05085.6 e ABI 3002 – intestatoa Casagit – Via Marocco 61 – 00144Roma
EnpaiaVersamentocontributi
Aziende agricole Versamento della rata mensile deicontributi previdenziali per gli impie-gati agricoli
Bollettino di c/c postale fornito dal-l’ente, con relativo servizio di cassaaffidato alla Banca Popolare di Son-drio
EnpalsDenuncia mensile
Aziende dei settori dellospettacolo e dello sport
Denuncia mensile delle somme do-vute e versate relative al mese pre-cedente
Mod. 031/R (spettacolo) e mod. 031/R-SP (sportivi) da spedire o consegna-re direttamente all’ente
EnpalsDenunciatrimestrale
Aziende dei settori dellospettacolo e dello sport
Denuncia trimestrale delle retribuzio-ni soggette a contribuzione e delletrattenute a carico dei lavoratori pen-sionati relative al mese precedente
Mod. 031/CM da spedire o consegna-re direttamente all’ente
InpsDenunciatrimestralemanodoperaagricola
Datori di lavoro agricolo Denuncia trimestrale della manodo-pera agricola occupata (operai agri-coli a tempo determinato e indeter-minato) contenente le giornate di la-voro effettuate e le retribuzioni rela-tive al IV trimestre 2004
Mediante mod. DMAG-UNICO susupporto cartaceo
Cig-CigsRichiestaautorizzazione
Aziende industriali Presentazione della richiesta di auto-rizzazione al trattamento Cig/Cigsper sospensione o riduzione dell’atti-vita lavorativa intervenute nel meseprecedente. La presentazione deveavvenire entro 25 giorni dalla finedel periodo di paga in corso al termi-ne della settimana in cui ha avutoinizio la sospensione o la riduzionedell’orario di lavoro
– Mod. Igi15 per Cig ordinaria all’Inps– Mod. Cigs/Solid-1 per Cig straordi-naria e contratti di solidarieta alla Di-rezione provinciale del lavoro
AgendaGennaio
Guida alle Paghe1/2005 85
Lunedı 31
Scadenza Soggetti Adempimento Modalita e Codici
InailDomandadi riduzionedel tasso
Datori di lavoro in regolacon le disposizioni in ma-teria di prevenzione infor-tuni e e igiene del lavorononche con gli adempi-menti contributivi ed assi-curativi
Presentazione alla competente sedeterritoriale dell’Inail della domanda diriduzione del tasso medio di tariffa inmisura fissa pari al 5% o al 10% inrelazione al numero dei dipendenti.In caso di accoglimento della doman-da lo sconto sara applicato al mo-mento del calcolo della regolazionedel premio per l’anno di riferimentoall’atto dell’autoliquidazione
Mod. OT/24
AssunzioniobbligatorieProspetto situazioneoccupazionale
Datori di lavoro soggettialla disciplina sulle assun-zioni obbligatorie
Invio al servizio presso cui sono isti-tuiti gli elenchi dei lavoratori disabiliper l’avviamento al lavoro (provincia)del prospetto informativo sulla situa-zione occupazionale al 31 dicembredell’anno precedente a quello delladenuncia
Il prospetto puo essere inviato ancheper via telematica e per il tramite delleassociazioni cui aderiscono i datori dilavoro
InpsDenuncia mensile
Datori di lavoro Denuncia dei contributi previdenzialied assistenziali relativi al mese pre-cedente
Mod. DM10/2 telematico
AgendaGennaio
Guida alle Paghe1/200586
Tfr e crediti di lavoroTrattamento di fine rapporto
Mese Periodo (a) (b) (c) (d) (e)
Dicembre 1994 dal 15.12.94 al 14.1.95 1,500 110,30 4,056603 3,042452 4,542452
Dicembre 1995 dal 15.12.95 al 14.1.96 1,500 116,70 5,802357 4,351768 5,851768
Dicembre 1996 dal 15.12.96 al 14.1.97 1,500 104,90 2,562896 1,922172 3,422172
Dicembre 1997 dal 15.12.97 al 14.1.98 1,500 106,50 1,525262 1,143946 2,643946
Dicembre 1998 dal 15.12.98 al 14.1.99 1,500 108,10 1,502347 1,126760 2,626760
Dicembre 1999 dal 15.12.99 al 14.1.00 1,500 110,4 2,127660 1,595745 3,095745
Dicembre 2000 dal 15.12.00 al 14.1.01 1,500 113,4 2,717391 2,038043 3,538043
Dicembre 2001 dal 15.12.01 al 14.1.02 1,500 116,0 2,292769 1,719577 3,219577
Dicembre 2002 dal 15.12 al 14.1.03 1,500 119,1 2,672414 2,004310 3,504310
Dicembre 2003 dal 15.12 al 14.1.04 1,500 121,8 2,267003 1,700252 3,200252
Gennaio 2004 dal 15.1 al 14.2 0,125 122,0 0,164204 0,123153 0,248153
Febbraio dal 15.2 al 14.3 0,250 122,4 0,492611 0,369458 0,619458
Marzo dal 15.3 al 14.4 0,375 122,5 0,574713 0,431034 0,806034
Aprile dal 15.4 al 14.5 0,500 122,8 0,821018 0,615764 1,115764
Maggio dal 15.5 al 14.6 0,625 123,0 0,985222 0,738916 1,363916
Giugno dal 15.6 al 14.7 0,750 123,3 1,231527 0,923645 1,673645
Luglio dal 15.7 al 14.8 0,875 123,4 1,313629 0,985222 1,860222
Agosto dal 15.8 al 14.9 1,000 123,6 1,477833 1,108374 2,108374
Settembre dal 15.9 al 14.10 1,125 123,6 1,477833 1,108374 2,233374
Ottobre dal 15.10 al 14.11 1,250 123,6 1,477833 1,108374 2,358374
Legenda
(a) Percentuale di rivalutazione in misura fissa pari all’1,5% annuo, rapportato a mese.
(b) Aumento mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertato dall’Istat.
(c) Differenza percentuale del valore mensile dell’indice Istat rispetto a dicembre 1998 per l’anno 1999, rispetto a dicembre 1997per l’anno 1998, rispetto a dicembre 1996 per l’anno 1997, rispetto a dicembre 1995 per l’anno 1996, rispetto a dicembre 1994per l’anno 1995, rispetto a dicembre 1993 per l’anno 1994.
(d) 75% di (c).
Dati tabellariOttobre 2004
Guida alle Paghe1/2005 87
Crediti di lavoroMese
di maturazioneIndiceISTAT
Coeff. riv.ante
1.1.1998
Coeff. riv.post
1.1.1998
Dicembre 1997 106,5 1,0000 -
Gennaio 1998 106,8 1,0028 1,157303
Febbraio 107,1 1,0056 1,154062
Marzo 107,1 1,0056 1,154062
Aprile 107,3 1,0075 1,151911
Maggio 107,5 1,0094 1,149767
Giugno 107,6 1,0103 1,148699
Luglio 107,6 1,0103 1,148699
Agosto 107,7 1,0113 1,147632
Settembre 107,8 1,0122 1,146568
Ottobre 108,0 1,0141 1,144444
Novembre 108,1 1,0150 1,143386
Dicembre 108,1 1,0150 1,143386
Gennaio 1999 108,2 1,0160 1,142329
Febbraio 108,4 1,0178 1,140221
Marzo 108,6 1,0197 1,138122
Aprile 109,0 1,0235 1,133945
Maggio 109,2 1,0254 1,131868
Giugno 109,2 1,0254 1,131868
Luglio 109,4 1,0272 1,129799
Agosto 109,4 1,0272 1,129799
Settembre 109,7 1,0300 1,126709
Ottobre 109,9 1,0319 1,124659
Novembre 110,3 1,0357 1,120580
Dicembre 110,4 1,0366 1,119565
Gennaio 2000 110,5 1,0376 1,118552
Febbraio 111,0 1,0423 1,113514
Marzo 111,3 1,0451 1,110512
Aprile 111,4 1,0460 1,109515
Maggio 111,7 1,0488 1,106535
Giugno 112,1 1,0526 1,102587
Luglio 112,3 1,0545 1,100623
Agosto 112,3 1,0545 1,100623
Settembre 112,5 1,0563 1,098667
Ottobre 112,8 1,0592 1,095745
Novembre 113,3 1,0638 1,090909
Dicembre 113,4 1,0648 1,089947
Gennaio 2001 113,9 1,0695 1,085162
Febbraio 114,3 1,0732 1,081365
Marzo 114,4 1,0742 1,080420
Aprile 114,8 1,0779 1,076655
Maggio 115,1 1,0808 1,073849
Mesedi maturazione
IndiceISTAT
Coeff. riv.ante
1.1.1998
Coeff. riv.post
1.1.1998
Giugno 115,3 1,0826 1,071986
Luglio 115,3 1,0826 1,071986
Agosto 115,3 1,0826 1,071986
Settembre 115,4 1,0836 1,071057
Ottobre 115,7 1,0864 1,068280
Novembre 115,9 1,0883 1,066437
Dicembre 116,0 1,0892 1,065517
Gennaio 2002 116,5 1,0939 1,060944
Febbraio 116,9 1,0977 1,057314
Marzo 117,2 1,1005 1,054608
Aprile 117,5 1,1033 1,051915
Maggio 117,7 1,1052 1,050127
Giugno 117,9 1,1070 1,048346
Luglio 118,0 1,1080 1,047458
Agosto 118,2 1,1099 1,045685
Settembre 118,4 1,1117 1,043919
Ottobre 118,7 1,1146 1,041281
Novembre 119,0 1,1174 1,038655
Dicembre 119,1 1,1183 1,037783
Gennaio 2003 119,6 1,1230 1,033445
Febbraio 119,8 1,1249 1,031720
Marzo 120,2 1,1286 1,028286
Aprile 120,4 1,1305 1,026578
Maggio 120,5 1,1312 1,025726
Giugno 120,6 1,1324 1,024876
Luglio 120,9 1,1352 1,022333
Agosto 121,1 1,1371 1,020644
Settembre 121,4 1,1399 1,018122
Ottobre 121,5 1,1408 1,017284
Novembre 121,8 1,1437 1,014778
Dicembre 121,8 1,1437 1,014778
Gennaio 2004 122,0 1,1455 1,013115
Febbraio 122,4 1,1493 1,009804
Marzo 122,5 1,1502 1,008980
Aprile 122,8 1,1531 1,006515
Maggio 123,0 1,1549 1,004878
Giugno 123,3 1,1577 1,002433
Luglio 123,4 1,1587 1,001621
Agosto 123,6 1,1606 1,000000
Settembre 123,6 1,1606 1,000000
Ottobre 123,6 1,1606 1,000000
Dati tabellariOttobre 2004
Guida alle Paghe1/200588
Terziario
. PMI – CONFCOMMERCIO, FILCAMS-CGIL , FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL
. CONFESERCENTI, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL
CCNL 20 settembre 1999 - Ipotesi di accordo 2 luglio 2004 (Confcommercio)
CCNL 22 settembre 1999 - Ipotesi di accordo 6 luglio 2004 (Confesercenti)
1º gennaio 2003 - 31 dicembre 2006
Giornaliero 26
Orario 168 su 40 ore settimanali 182 su 42 ore settimanali 195 su 45 ore settimanali
14
LivelliImporti
1.7.2004 1.12.2004 1.7.2005 1.9.2006
Q 1.183,09 1.247,33 1.287,26 1.339,34
1 1.065,73 1.123,59 1.159,56 1.206,48
2 921,87 971,92 1.003,03 1.043,61
3 787,94 830,72 857,31 892,00
4 681,46 718,46 741,46 771,46
5 615,68 649,11 669,89 696,99
6 552,74 582,75 601,41 625,74
7 478,40 504,09 520,06 540,89
Op. vend. I cat. 643,27 678,20 699,91 728,23
Op. vend. II cat. 545,93 572,84 589,57 611,39
Livelli Importi Livelli Importi
1Q 25,46 5 20,30
1 24,84 6 19,73
2 22,83 7 19,47
3 21,95 op. vend. I cat. 15,49
4 20,66 op. vend. II cat. 14,46
Il Ccnl prevede l’erogazione, ricorrendone i presupposti, delle seguenti indennita: inden-
nita di funzione (quadri) terzo elemento indennita di cassa indennita di reperibilita
(attivita ausilarie, sosta e parcheggi) (Confcommercio) vitto e alloggio premio aziendale indennita di trasferta e di trasferimento
Norme specifiche sono previste per gli addetti ai call centers del settore Confcommercio
Livelli Durata
Q - 1 6 mesi (giorni di calendario)
2 - 3 60 giorni (di lavoro effettivo)
4 - 5 45 giorni (di lavoro effettivo)
5 45 giorni (di lavoro effettivo)
6 - 7 30 giorni (di lavoro effettivo)
Op. vendita 60 giorni (di lavoro effettivo)
Parti stipulanti
Data di stipula
Decorrenza e scadenza
Divisori
Mensilita
Minimi
Scatti di anzianita(10 triennali)
Indennita varie
Periodo di prova
Schede contrattiIpotesi di accordo 2-6 luglio 2004
Guida alle Paghe - Terziario1/2005 I
40 ore settimanali, ovvero 39 o 38 con assorbimento di permessi per riduzione annua
dell’orario di lavoro ed ex festivita
Maggiorazioni Impiegati Operai
Straordinario (fino al 48a ora sett.le) 15% 15%
Straordinario (oltre la 48a ora sett.le) 20% 20%
Straordinario festivo 30% 30%
Straordinario notturno 50% 50%
Riposo sett.le con riposo compensativo 30% 30%
Notturno 15% 15%
Festivo (Confesercenti) 30% 30%
26 giorni lavorativi (da lunedı al sabato)
56 ore 72 per le aziende con piu di 15 dipendenti 9 giornate per gli operatori di vendita
4 giornate annue
Conservazione del posto
180 giorni nell’anno solare, piu eventuali 120 giorni di aspettativa non retribuita
Trattamento economico
Integrazione dell’indennita Inps fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione
di fatto (la quota giornaliera va calcolata con i criteri adottati dall’Inps): 100% dal 1º al
3ºgiorno 75% dal 4º al 20º 100% dal 21º
Astensione obbligatoria
Integrazione dell’indennita Inps fino al 100% del rateo della 13a e 14a mensilita relativo al
periodo di assenza obbligatoria
Integrazione dell’indennita Inps fino al 100% della retribuzione mensile netta
15 giorni di calendario
LivelliAnni di servizio
Fino a 5 Da 6 a 10 Oltre 10
Q e 1 60 90 120
2 e 3 30 45 60
4 e 5 20 30 45
6 e 7 15 20 20
Op. vendita 30 45 60
Limiti numerici
20% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato in ogni unita produttiva o comunque 4
contratti nelle unita fino a 15 dipendenti e 6 contratti nelle unita da 16 a 30 dipendenti 28% annuo dei lavoratori in forza nell’unita complessivamente per assunzioni con contratto
a termine e di somministrazione
Limiti numerici
15% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato in ogni unita produttiva o comunque 2
contratti nelle unita fino a 15 dipendenti e 5 contratti nelle unita da 16 a 30 dipendenti 28% annuo dei lavoratori in forza nell’unita complessivamente per assunzioni con contratto
di somministrazione ed a termine
Limiti numerici
13% nel mese dei lavoratori occupati nella stessa unita produttiva a tempo indeterminato,
o comunque fino a 5
Orario di lavoro
Lavoro straordinario,notturno e festivo
Ferie
Riduzione annua
Ex festivita
Malattia
Maternita
Congedo matrimoniale
Preavviso
Lavoro a tempodeterminato
Contrattodi somministrazione
Part-time
Schede contrattiIpotesi di accordo 2-6 luglio 2004
Guida alle Paghe - Terziario1/2005II
Orario
Settimanale almeno 16 ore mensile almeno 64 ore annuale almeno 532 ore per gli
studenti o i lavoratori gia occupati a tempo parziale in altra azienda, part-time di 8 ore al sabato
Lavoro supplementare
Fino al limite dell’orario del personale a tempo pieno 35% di maggiorazione sulla quota
oraria della retribuzione di fatto
Qualifiche ammesse
Livelli 4 e 5 (escluse le qualifiche indicate dal Ccnl)
Limiti numerici
Non si puo superare il rapporto di 1 a 3 con i qualificati; nelle aziende con meno di 8
dipendenti, si possono comunque assumere fino a 3 apprendisti
Durata
18 mesi (liv. 5) 24 mesi (liv. 4) 36 mesi (liv. 4, limitatamente alle qualifiche indicate dal Ccnl)
Periodo di prova
30 giorni di lavoro effettivo
Malattia
Per gli apprendisti con almeno 3 mesi di anzianita, indennita a carico dell’azienda pari al
60% della retribuzione normale per i primi 3 giorni, e limitatamente a 3 eventi morbosi in
ragione di anno (in caso di ricovero ospedaliero tale indennita spetta per l’intera durata dello
stesso, entro i limiti del periodo di comporto)
Trattamento economico
LivelloPeriodo apprendistato
(mesi)Livello di riferimento
retributivoAliquota
apprendistato
2 - 3 - 4 0 - 18 2 - 3 - 4 70
2 19 - 36 2 85
5 0 - 12 5 70
5 13 - 24 5 85
6 0 - 9 6 70
6 10 - 18 6 85
Apprendistato professionalizzante
Dalla data di stipula delle ipotesi di accordo e prevista una disciplina specifica, da applicare a
seguito dell’entrata in vigore della relativa normativa di legge
Qualifiche ammesse
Professionalita intermedie: livelli 3, 4 e 5 operatori di vendita di I e II categoria
Professionalita elevate: livelli Q, 1 e 2
Contratti di inserimento: tutte le qualifiche (compresi operatori di vendita di I e II), tranne
quelle del liv. 7
Durata
24 mesi (12 mesi per i contratti di inserimento)
Attivita formativa
130 ore per le professionalita elevate 80 ore per le professionalita intermedie 20 ore
per i contratti di inserimento
Durata
18 mesi (elevabili a 36 in caso di assunzioni di soggetti con handicap), riducibili fino a 12
mesi nei casi previsti dalla contrattazione integrativa ovvero per i contratti di reinserimento,
alle condizioni previste dal Ccnl
Attivita formativa
24 ore (inserimento) 16 ore (reinserimento)
Apprendistato
Contratto formazionee lavoro
Contrattodi inserimento
Schede contrattiIpotesi di accordo 2-6 luglio 2004
Guida alle Paghe - Terziario1/2005 III
Schede contrattiIpotesi di accordo 2-6 luglio 2004
Guida alle Paghe - Terziario1/2005IV
Studi professionali
CONSILP-CONFPROFESSIONI, CONFEDERTECNICA, CIPA, FILCAMS-CGIL,
FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL
CCNL 19 dicembre 1996 (Cipa-Consilp-Confprofessioni)
CCNL 14 maggio 1996 (Confedertecnica)
Verbale di accordo 28 luglio 2004
1º luglio 2004 - 30 settembre 2005
Giornaliero 26 - Orario 170
14
LivelliImporti minimi
1.7.2004Importi
Scatti di anzianita
Q 1.687,20 29,70
1 1.491,47 25,78
2 1.296,38 22,57
3S 1.202,03 20,31
3 1.196,68 17,22
4S 1.160,70 15,68
4 1.117,31 13,90
5 1.042,20 11,88
ex 1 (Confedertecnica) 1.530,12 25,78
ex 2 (Confedertecnica) 1.395,75 22,57
ex 3S (Confedertecnica) 1.304,17 20,31
Il Ccnl prevede l’erogazione, ricorrendone i presupposti, delle seguenti indennita: inden-
nita di trasferta indennita di trasferimento
Livelli Durata
1 180 giorni (di lavoro effettivo)
2 - 390 giorni (di lavoro effettivo) Cipa90 giorni (di calendario) Consilp
4 - 4S 60 giorni (di lavoro effettivo)
5 30 giorni (di lavoro effettivo)
40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni (con cessazione dell’attivita lavorativa entro le
ore 13 del sabato)
Maggiorazioni Impiegati Operai
Straordinario 15% 15%
Straordinario festivo 30% 30%
Straordinario notturno festivo 50% 50%
Straordinario notturno 30% 30%
Parti stipulanti
Data di stipula
Decorrenza e scadenza
Divisori
Mensilita
Minimie scatti di anzianita
Indennita varie
Periodo di prova
Orario di lavoro
Straordinario
Schede contrattiVerbale di accordo 28 luglio 2004
Guida alle Paghe - Studi professionali1/2005 I
26 giorni lavorativi (ai fini del computo il sabato e considerato lavorativo anche in caso di
orario distribuito su 5 giorni)
40 ore (orario su 5 giorni) 66 ore (orario su 6 giorni)
4 giorni retribuiti con quote aggiuntive della retribuzione ovvero, in alternativa, concesse
come ferie aggiuntive
Conservazione del posto
180 giorni nell’anno solare, piu eventuali 90 giorni di aspettativa non retribuita fino a 18
mesi in caso di malattia tubercolare
Trattamento economico
Integrazione dell’indennita Inps fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione:
100% dal 1º al 3º giorno 75% dal 4º al 20º 100% dal 21º
Astensione obbligatoria
Integrazione fino a concorrenza del 100% del rateo della 13a (Cipa-Consilp) 13a e 14a
(Confedertecnica) relativo al periodo di astensione obbligatoria nonche della retribuzione
giornaliera per le festivita cadenti nel medesimo periodo
15 giorni di calendario con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione
LivelliAnni di servizio
Fino a 5 Oltre 5
1 90 giorni 120 giorni
2 60 giorni 90 giorni
3 30 giorni 40 giorni
3S - 3 (Confedertecnica) 30 giorni 40 giorni
4S - 4 20 giorni 30 giorni
5 15 giorni 20 giorni
Confedertecnica
Limiti numerici
2 lavoratori 3 lavoratori per gli studi con piu di 15 dipendenti
Durata
da 1 mese a 12 mesi
Lavoro supplementare
35% di maggiorazione comprensiva dell’incidenza della retribuzione per lavoro supplemen-
tare su ogni istituto differito
Consilp - Confedertecnica
Limiti numerici
15% dei lavoratori a tempo indeterminato su base mensile e comunque fino a 5 lavoratori
Qualifiche ammesse
Livv. 2 - 3S - 3 - 4S - 4
Durata
48 mesi livv. 2 - 3S e 3 (42 mesi per la qualifica di assistente di studio odontoiatrico) 36
mesi livv. 4 e 4S
Ferie
Riduzione annua
Ex festivita
Malattia
Maternita
Congedo matrimoniale
Preavviso
Lavoro a tempodeterminato
Part-time
Lavoro interinale
Apprendistato
Guida alle Paghe - Studi professionali1/2005II
Schede contrattiVerbale di accordo 28 luglio 2004
Periodo di prova
30 giorni di lavoro effettivo
Malattia
Indennita a carico del datore di lavoro fino alle seguenti percentuali della retribuzione giorna-
liera: 100%, per i primi 3 giorni 25%, dal 4º al 20º giorno 33% dal 21º al 180º giorno
Formazione
Da 120 a 60 ore annue a seconda del titolo di studio posseduto
Trattamento economico
LivelloPeriodo(mesi)
Livello di riferimentoretributivo
Aliquota
2- 3S - 3 0 - 6 2 - 3S - 3 80
2 - 3S - 3 7 - 12 2 - 3S - 3 90
2 - 3S - 3 13 - 48 2 - 3S - 3 96,65
4S - 4 0 - 12 4S - 4 80
4S - 4 13 - 24 4S - 4 85
4S - 4 25 - 36 4S - 4 96,65
Cipa
Qualifiche ammesse
Non possono essere stipulati Cfl per qualifiche con esito finale al livello 5
Durata
24 mesi (al 18º mese deve essere comunicata per iscritto al lavoratore l’eventuale confer-
ma in servizio)
Consilp
Qualifiche ammesse
livv. 1 e 2 (professionalita elevate, contratto di tipo A) livv. 3 e 4S (professionalita
intermedie, contratto di tipo B) sono possibili contratti di inserimento professionale volti
all’acquisizione di tutti i livelli di inquadramento ad esclusione del 5 (contratti di tipo C)
Durata
24 mesi (contratti tipo A e B) 12 mesi (contratti tipo C)
Formazione
130 ore (contratti tipo A) 80 ore (contratti tipo B) 20 ore (contratti tipo C)
Contratto formazionee lavoro
Guida alle Paghe - Studi professionali1/2005 III
Schede contrattiVerbale di accordo 28 luglio 2004
NO
TA
ME
TO
DO
LO
GIC
A(c
fr.
pa
g.
IVsch
ed
aT
erz
iari
o)
Guida alle Paghe - Studi professionali1/2005IV
Schede contrattiVerbale di accordo 28 luglio 2004