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Rivista Ambiente e Lavoro 2011 Periodico Tecnico-giuridico di In-formazione e Documentazione per RSPP, RLS, Giuristi, Operatori, Tecnici e Medici della Prevenzione PDF nell’ambito del progetto: nell’ambito di: N.16 Numero 8 PDF - anno 2011 DIRETTORE RINO PAVANELLO AMBIENTI CONFINATI: D.P.R. 14 SETTEMBRE 2011, N.177/2011 PUBBLICATO SULLA G.U. N.260 DEL 8/11/2011 ANTINCENDIO: D.P.R. 1 AGOSTO 2011, N. 151 PUBBLICATO SULLA G.U. N. 221 DEL 22/9/2011

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Periodico Tecnico-giuridico di In-formazione e Documentazioneper RSPP, RLS, Giuristi, Operatori, Tecnici e Medici della Prevenzione

PDF

nell’ambito del progetto: nell’ambito di:

N.16Numero 8 PDF - anno 2011

DIRETTORERINO PAVANELLO

AMBIENTI CONFINATI:D.P.R. 14 SETTEMBRE 2011, N.177/2011PUBBLICATO SULLA G.U. N.260 DEL 8/11/2011

ANTINCENDIO:D.P.R. 1 AGOSTO 2011, N. 151PUBBLICATO SULLA G.U. N. 221 DEL 22/9/2011

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Febbraio 2011Rivista Ambiente e Lavoro

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Agosto 2011 (agg. a Settembre)Rivista Ambiente e Lavoro

Agosto 2011 (agg. a Settembre)

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IN QUESTO NUMERO

INDICE 2

AMBIENTI CONFINATI: D.P.R. 14/9/2011, N.177/2011

Relazione Illustrativa 3

Testo del Regolamento 7

ANTINCENDIO: D.P.R. 1/8/2011, N.151/2011

Prime note al nuovo Regolamento di imminente entrata

in vigore (Pierluigi Bertoldo) 11

Relazione Illustrativa 12

Testo del Regolamento 19

Allegato I 24

Allegato II 35

COLLABORATORI E CORRISPONDENTI 46

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DPR Ambienti ConfinatiDPR Ambienti Confinati

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AMBIENTI CONFINATI: D.P.R. 14/9/2011, N.177Decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per la qua-lificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti diinquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera G), del decreto legislativo9 Aprile 2008, n.81. Pubblicato sulla G.U. n.260 del 8/11/2011

Relazione illustrativa

mata lettera g) del comma 8 dell’art. 6, d.lgs.81/2008), laddove demanda alla Commissione con-sultiva permanente la definizione dei criteri finaliz-zati alla definizione del sistema di qualificazione,non deve essere intesa nel senso di associare insenso tecnico detta Commissione nell’ambito del-l’iter di approvazione del decreto, in quanto questoultimo costituisce pur sempre esplicazione dellapotestà regolamentare del Governo.Ed infatti, la disciplina del sistema di qualificazioneresta comunque demandata all’Esecutivo, il qualecurerà naturalmente di tenere nella massima consi-derazione gli avvisi espressi dalla più volte richia-mata Commissione consultiva.

Quanto alla puntuale illustrazione del merito delprovvedimento, l’articolo 1 specifica che il regola-mento – adottato in attesa della complessiva defini-zione del sistema di qualificazione delle imprese edei lavoratori autonomi previsto dall’articolo 6,comma 8, lettera g), e 27 del d.lgs. n. 81/2008 –impone criteri e procedure di qualificazione a chiun-que intenda svolgere lavori in ambienti sospetti diinquinamento o confinati, definiti al comma 2 comeluoghi in cui si rinvengano le condizioni di rischiodi cui agli articoli 66 e 121 e all’allegato IV, punto3, del d.lgs. n. 81/2008. Il comma 3 dell’articolo 1puntualizza che il provvedimento si applica in talu-ne sue parti a tutti i datori di lavoro, compresi quel-li che svolgano “in proprio” (vale a dire con proprilavoratori che operino nel proprio ciclo produttivo)i lavori in parola e in altre sue parti unicamente nelleipotesi che i lavori vengano svolti da una impresaappaltatrice o lavoratori autonomi. In tal modo, daun lato – tramite le misure di portata “generale” – siimpone a tutte le realtà produttive nelle quali sisvolgano lavori del tipo preso in esame il rispetto dilivelli di formazione, addestramento etc., superiori aquelli oggi imposti, determinando un innalzamentodei livelli di tutela, e dall’altro, si identificano pro-cedure di particolare rigore nel caso (particolarmen-te frequente, come si è potuto constatare in occasio-ne delle recenti stragi) di affidamento dei lavori aduna impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi.Il comma 4, accogliendo un’osservazione formulatadal Consiglio di Stato, reca un “criterio di coesisten-

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RELAZIONE

Il presente regolamento introduce misure di tuteladella salute e sicurezza dei lavoratori che svolganoattività in luoghi di lavoro connotati da sospetti diinquinamento ovvero da un rischio infortunisticoparticolarmente elevato, quali silos, cisterne, cuni-coli e simili, nei quali – negli ultimi anni – si sonoavuti infortuni sul lavoro particolarmente gravi, conle caratteristiche delle stragi e con dinamiche infor-tunistiche ripetitive e drammatiche, pure a fronte diun dato normativo preciso e specifico al riguardo.Al fine, pertanto, di innovare l’ordinamento giuridi-co italiano introducendo disposizioni che imponga-no a tutte le imprese e i lavoratori autonomi che pos-sano svolgere attività lavorative in ambienti sospet-ti di inquinamento o “confinati” – come tali descrit-ti dalle norme di riferimento del d.lgs. n. 81/2008, es.m.i., di seguito d.lgs. n. 81/2008 – la piena appli-cazione delle disposizioni a tutela della salute esicurezza dei lavoratori e la completa conoscenzadei rischi delle lavorazioni in oggetto è stato elabo-rato il presente provvedimento, frutto di una ampiacondivisione con Regioni e parti sociali, dapprimanell’ambito di una riunione ad hoc tenutasi in data 7ottobre 2010 e, quindi, nell’ambito dellaCommissione consultiva per la salute e sicurezza sullavoro (articolo 6, d.lgs. n. 81/2008). In particolare,in due sedute della citata Commissione consultiva(16 marzo e, in seduta straordinaria, 7 aprile 2011)è stata dai componenti di tale consesso (rappresen-tanti delle Amministrazioni centrali dello Stato,delle Regioni, delle organizzazioni datoriali e deisindacati) condivisa sia l’urgenza di intervenire neisettori oggetto del provvedimento che l’opportunitàdi prevedere, nell’ambito delle attività dirette a rea-lizzare un innalzamento dei livelli di qualificazionedelle imprese operanti in settori a rischio elevato diinfortuni e malattie professionali, un provvedimen-to – elaborato ai sensi degli articoli 6, comma 8, let-tera g) e 27, del d.lgs. n. 81/2008 – specificamentevolto a identificare le caratteristiche, relative allasalute e sicurezza sul lavoro, che le imprese e i lavo-ratori autonomi che vogliano svolgere attività lavo-rative in ambienti sospetti di inquinamento o confi-nati debbono necessariamente avere.Si osserva al riguardo che la disposizione che abili-ta all’emanazione del decreto in oggetto (la richia-

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DPR AMBIENTI CONFINATI 14/9/2011, N.177Regolamento per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti inambienti sospetti di inquinamento o confinati, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, letterag), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.Pubblicato sulla G.U. n. 260 del 8/11/2011

Testo del regolamento

3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, e 3,commi 1 e 2, operano unicamente in caso di affida-mento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi eforniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori auto-nomi all’interno della propria azienda o di una singo-la unità produttiva della stessa, nonché nell’ambitodell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima,sempre che abbia la disponibilità giuridica, a normadell’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 9aprile 2008, n. 81, dei luoghi in cui si svolge l’appal-to o la prestazione di lavoro autonomo.

4. Restano altresì applicabili, limitatamente alle fattispe-cie di cui al comma 3, fino alla data di entrata in vigo-re della complessiva disciplina del sistema di qualifi-cazione delle imprese di cui all’articolo 6, comma 8,lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,e fermi restando i requisiti generali di qualificazione ele procedure di sicurezza di cui agli articoli 2 e 3, i cri-teri di verifica della idoneità tecnico-professionaleprescritti dall’articolo 26, comma 1, lettera a), delmedesimo decreto legislativo.

ART. 2 (Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti diinquinamento o confinati)1. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambien-

ti sospetti di inquinamento o confinati può esseresvolta unicamente da imprese o lavoratori autonomiqualificati in ragione del possesso dei seguenti requi-siti:a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in

materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sani-taria e misure di gestione delle emergenze;

b) integrale e vincolante applicazione anche delcomma 2 dell’articolo 21 del decreto legislativo 9aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari elavoratori autonomi;

c) presenza di personale, in percentuale non inferioreal 30 per cento della forza lavoro, con esperienzaalmeno triennale relativa a lavori in ambienti sospet-ti di inquinamento o confinati, assunta con contrattodi lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero

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Il Presidente della Repubblica,

VISTO l’articolo 87 della Costituzione;VISTO l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto1988, n. 400;VISTI gli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del decre-to legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifi-cazioni;VISTE le risultanze delle riunioni della Commissioneconsultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cuiall’articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,tenutesi in data 16 marzo ed in data 7 aprile 2011;ACQUISITO il parere della Conferenza per i rapportipermanenti tra lo Stato, le regioni e le province autono-me di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 20aprile 2011;VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio deiMinistri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;UDITO il parere del Consiglio di Stato, reso dallasezione consultiva per atti normativi nell’adunanza del23 giugno 2011;VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 3 agosto 2011;SULLA PROPOSTA del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali;

EMANAil seguente regolamento:

ART. 1 (Finalità e ambito di applicazione)1. In attesa della definizione di un complessivo siste-

ma di qualificazione delle imprese e dei lavoratoriautonomi, come previsto dagli articoli 6, comma 8,lettera g), e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008,n. 81, il presente regolamento disciplina il sistemadi qualificazione delle imprese e dei lavoratori auto-nomi destinati ad operare nel settore degli ambientisospetti di inquinamento o confinati, quale di segui-to individuato.

2. Il presente regolamento si applica ai lavori in ambien-ti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negliambienti confinati di cui all’allegato IV, punto 3, delmedesimo decreto legislativo.

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ANTINCENDIO: D.P.R. 1/8/2011, N.151Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla preven-zione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 mag-gio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.(11G0193). Pubblicato sulla G.U. n. 221 del 22-9-2011.

Relazione illustrativa

Tutta la disciplina vigente in materia – per tutti i desti-natari della stessa (imprese, grandi e piccole, privati)– va, pertanto, raccordata con l’introduzione dellasegnalazione certificata di inizio attività, in modo dagarantire certezza giuridica al quadro normativo econiugare l’esigenza di semplificazione con quella ditutela della pubblica incolumità, quale funzione dipreminente interesse pubblico. Ciò al fine di assicura-re che la prevenzione incendi, pur nel mutato quadronormativo, sia garantita secondo criteri applicativiuniformi, a tutela degli obiettivi di sicurezza della vitaumana, dell’incolumità delle persone e della tutela deibeni e dell’ambiente, in ogni ambito caratterizzatodall’esposizione a rischio di incendio: obiettivi, que-sti, che costituiscono la missione fondamentale delCorpo Nazione dei Vigili del Fuoco.

Il provvedimento intende, pertanto, conseguire sial’obiettivo di semplificazione proprio dell’artico 49,comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30luglio 2010, n. 122, sia quello di salvaguardare la spe-cificità dei procedimenti in materia di prevenzioneincendi con riguardo ad ogni tipo di attività correlataalla gravità di rischio, piuttosto che alla natura giuri-dica del soggetto destinatario delle norme, ovvero alladimensione delle stesse attività di impresa.

Particolarmente rilevante è, infine, il raccordo con ladisciplina dello sportello unico per le attività produtti-ve, al fine di assicurare certezza e uniformità all’attua-zione delle disposizioni di cui al decreto delPresidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

Nel quadro innanzi specificato lo schema di regola-mento reca la disciplina dei procedimenti relativi alleattività soggette ai controlli di prevenzione incendi ealla verifica delle condizioni di sicurezza antincendioanche in attuazione dell’art. 49, comma 4-quater deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.Esso, infatti, semplifica la disciplina proceduralesulla base dei criteri direttivi di cui alle lettere a), b),c) e d) del citato art. 49, comma 4-quater riducendogli adempimenti amministrativi, che gravano suidestinatari della regolazione in oggetto e sostituisce la

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RELAZIONE

Il presente regolamento reca la disciplina dei procedi-menti relativi alle attività soggette ai controlli di pre-venzione incendi per la verifica delle condizioni disicurezza antincendio, determinando la semplificazio-ne assegnata quale obiettivo alla fonte secondaria dal-l’art. 49, comma 4-quater del decreto-legge 31 mag-gio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122.La presente relazione tiene conto, altresì, delle modi-fiche introdotte a seguito delle osservazioni rese dallaSezione consultiva per gli atti normativi del Consigliodi Stato, nell’Adunanza del 21 marzo 2011, nonchédei pareri delle competenti Commissioni del Senatodella Repubblica e della Camera dei Deputati.

La normativa secondaria si inserisce nel seguente qua-dro normativo e regolatorio.

La disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzio-ne degli incendi è contenuta in un regolamento disemplificazione adottato con DPR 12 gennaio 1998,n. 37, ai sensi dell’articolo 20, comma 8, della legge15 marzo 1997, n. 59.

In proposito occorre, tuttavia, specificare che succes-sivamente la materia è stata, in parte, rilegificata, conl’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, recante “riassetto delle disposizioni relative allefunzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigilidel fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29luglio 2003, n. 229”. Il comma 7 dell’articolo 16rimette, in ogni caso, ad un successivo regolamento ledisposizioni attuative e di dettaglio sul procedimentoper il rilascio del certificato di prevenzione incendi.

In questo contesto normativo si è inserita la disciplinagenerale della Segnalazione certificata di inizio attivi-tà, dettata dall’articolo 19 della legge n. 241 del 1990,come novellato dall’articolo 49, del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Tale disposizione di carattere generale ricomprende,nel proprio ambito di applicazione, anche i procedi-menti amministrativi in materia di pubblica incolumi-tà, tra i quali rientrano quelli di prevenzione incendi.

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DPR AntincendioDPR Antincendio

Rivista Ambiente e Lavoro

ANTINCENDIO: D.P.R. 1/8/2011, N.151Prime note al nuovo Regolamento.

di Pierluigi Bertoldo*

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* Autore di “Rischi Fonti e Misure”, esperto Associazione Ambiente e Lavoro - Studio ILE-ABBD

Il Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011 haapprovato uno schema di DPR che introduce unnuovo regolamento dei procedimenti per l’autoriz-zazione (il certificato di prevenzione incendi, CPI)delle attività soggette ai controlli di prevenzioneincendi, sino ad oggi disciplinati dal D.P.R. 12 genna-io 1998, n. 37 - che viene abrogato - e per la verificadelle condizioni di sicurezza antincendio.Pubblichiamo primi commenti al nuovo regola-mento, che entrerà in vigore a breve (è in attesa dipubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, al momentoin cui scriviamo, 30 agosto 2011).

Il nuovo Regolamento “antincendio” stabilisce lanuova regolamentazione generale delle procedureautorizzative in materia, coniugando come obiettiviprincipali la semplificazione procedurale - esplici-tamente fissata dall’art. 49, comma 4-quater, del D.L.31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla L. 30 luglio 2010 n. 122 - e il raccordo con i piùrecenti strumenti amministrativi quali la segnala-zione certificata di inizio attività (SCIA) e lo sportel-lo unico per le attività produttive (SUAP).Il provvedimento rimanda (art. 2, comma 7) per ladefinizione dei dettagli attuativi della nuova discipli-na relativi alle modalità di presentazione e alla docu-mentazione delle istanze di rilascio delle autorizzazio-ni, ad un futuro decreto del Ministero dell’interno,in attesa del quale è previsto (art. 11) che si appli-chino le disposizioni del D.M. 4 maggio 1988,attualmente in vigore.Gli elementi salienti del nuovo provvedimento, dalcui ambito di applicazione sono però espressamenteescluse le attività industriali a rischio di incidenterilevante, soggette alla normativa “Seveso”, sono:- revisione, con significative novità, dell’elenco delle

attività soggette ai controlli di prevenzione incendi,sino ad oggi individuate dall’elenco allegato al D.M.16/2/82, che pure viene abrogato, in particolare distin-guendo tre categorie di attività, A, B e C, elencatenell‘ Allegato I, e assoggettate a procedure di autoriz-zazione e modalità di controllo differenziate, in sensocrescente, in relazione al rischio connesso, alla pre-senza o meno di specifiche regole tecniche e alle esi-genze di tutela della sicurezza collettiva.

- ridefinizione della disciplina per il deposito e l’esa-me dei progetti, le visite tecniche, l’approvazione dideroghe (art. 7) a specifiche normative, la verificadelle condizioni di sicurezza antincendio e il rinnovo(art. 5) delle autorizzazioni, attribuite dalla vigentenormativa al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per quanto riguarda le nuove procedure autoriz-zative spiccano:- l’esenzione dall’obbligo di ottenere l’approvazione

di uno specifico progetto per le attività di catego-ria A (art. 3);

- la sostituzione con una SCIA del’attuale dichiara-zione e relative documentazioni da presentareall’avvio dell’attività (art. 4);

- la possibilità da parte dei comandi provinciali deivigili del fuoco, per le sole attività di categoria Ae B, di effettuare gli accertamenti delle effettivecondizioni di sicurezza realizzate anche mediantemetodo a campione o in base a programmi setto-riali (art. 4);

- la determinazione in cinque anni della durata deiCPI, fatta eccezione per tutte le attività per lequali l’attuale disciplina prevede una periodicità“una tantum” dell’autorizzazione (art. 5);

- la possibilità per i responsabili delle attività dicategorie B e C di richiedere ai Comandi l’esamepreliminare della fattibilità dei progetti di partico-lare complessità, ai fini del rilascio di uno specifi-co “nulla osta di fattibilità” (art. 8);

- una generale riduzione dei tempi per l’ottenimentodei certificati di prevenzione incendi.

Far le disposizioni transitorie, che definiscono lemodalità di passaggio fra la nuova e la vecchia rego-lamentazione, infine, sono da sottolineare:- l’obbligo per i responsabili di nuove tipologie di

attività introdotte all’Allegato I, esistenti alla datadi pubblicazione del decreto, di espletare i pre-scritti adempimenti entro un anno da tale data;

- l’obbligo per i responsabili delle attività di cuiall’Allegato I, esistenti alla data di entrata in vig-ore del decreto e in possesso del CPI, di rinnovar-lo alla sua scadenza attuale;

- l’obbligo per i responsabili delle attività per lequali l’attuale disciplina prevede una periodicità“una tantum” del CPI, di ottenere il primo rinnovoperiodico, entro i seguenti termini dall’entrata invigore del decreto:

- sei anni per le attività con CPI rilasciato prima del1° gennaio 1988;

- otto anni per le attività con CPI rilasciato fra il 1°gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999;

- dieci anni per le attività con CPI rilasciato dopo il1° gennaio 2000.

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ANTINCENDIO: D.P.R. 1/8/2011, N.151Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degliincendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (11G0193).Pubblicato sulla G.U. n. 221 del 22-9-2011

Testo del regolamento

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dallaSezione consultiva per gli atti normativi nell’adunan-za del 21 marzo 2011;ACQUISITO il parere delle competenti Commissionidella Camera dei deputati e del Senato dellaRepubblica;VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 22 luglio 2011;SULLA PROPOSTA del Ministro per la pubblicaamministrazione e l’innovazione, del Ministro dell’in-terno, del Ministro per la semplificazione normativa edel Ministro dello sviluppo economico, di concertocon il Ministro dell’economia e delle finanze;

EMANAil seguente regolamento:

ART. 1 (Definizioni)1. Ai fini del presente regolamento si intende per:a) Comando: il Comando provinciale dei vigili del

fuoco territorialmente competente;b) Direzione: la Direzione regionale o interregionale

dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e delladifesa civile;

c) CTR: il Comitato tecnico regionale per la preven-zione incendi di cui all’articolo 22 del decreto legi-slativo 8 marzo 2006, n. 139;

d) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività,ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990,n. 241, come sostituito dall’articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazionecostituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell’articolo38, comma 3, lettere e) ed f), del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

e) SUAP: lo sportello unico per le attività produttiveche costituisce l’unico punto di accesso per il richie-dente in relazione a tutte le vicende amministrativeriguardanti la sua attività produttiva e fornisce unarisposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pub-bliche amministrazioni, comunque coinvolte nelprocedimento;

f) CPI: Certificato di prevenzione incendi ai sensi del-l’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8marzo 2006, n. 139.

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Il Presidente della Repubblica,

VISTO l’articolo 87, quinto comma, dellaCostituzione;VISTO l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,Allegato 1, n. 14;VISTO l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto1988, n. 400;VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;VISTO l’articolo 49, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e4-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio2010, n. 122;VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, edin particolare gli articoli 16, comma 7, 20 e 23;VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, esuccessive modificazioni;VISTO l’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n. 133;VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del26 maggio 1959, n. 689;VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12gennaio 1998, n. 37;VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12aprile 2006, n. 214;VISTO il decreto del Ministro dell’interno in data 16febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.98, del 9 aprile 1982;VISTO il decreto del Ministro dell’interno in data 8marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinarioalla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;VISTO il decreto del Ministro dell’interno in data 4maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.104 del 7 maggio 1998;VISTO il decreto del Ministro dell’interno in data 3febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.87 del 13 aprile 2006;VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo econo-mico 22 gennaio 2008, n. 37;ACQUISITO il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all’arti-colo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,espresso nella seduta del 23 febbraio 2011;SEnTITE le associazioni imprenditoriali;VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio deiMinistri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;

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DPR

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DPR ANTINCENDIOElenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi.Regolamento sulle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi per la verifica dellecondizionidi sicurezza antincendio

Allegato I

2011201124

N. ATTIVITÀ

CATEGORIA

A B C

1

Stabilimenti ed impianti ove si pro-

ducono e/o impiegano gas infiam-

mabili e/o comburenti con quantità

globali in ciclo superiori a 25

Nm3/h.

Tutti

2

Impianti di compressione o di

decompressione dei gas infiamma-

bili e/o comburenti con potenzialità

superiore a 50 Nm3/h, con esclu-

sione dei sistemi di riduzione del

gas naturale inseriti nelle reti di

distribuzione con pressione di

esercizio non superiore a 0,5 MPa

Cabine di decompres-

sione del gas naturale

fino a 2,4 MPa

tutti gli altri casi

3

Impianti di riempimento, depositi,

rivendite di gas infiammabili in reci-

pienti mobili:

a) compressi con capacità geome-

trica complessiva superiore o

uguale a 0,75 m3:

rivendite, depositi fino a

10 m3

Impianti di riempimento,

depositi oltre 10 m3

b) disciolti o liquefatti per quantitati-

vi in massa complessivi superiori o

uguali a 75 kg:

Depositi di

GPL fino a

300 kg

rivendite, depositi di

GPL oltre 300 kg e fino

a 1.000 kg,

depositi di gas infiam-

mabili diversi dal GPL

fino a 1.000 kg

Impianti di riempimento,

depositi oltre 1.000 kg

4

Depositi di gas infiammabili in ser-

batoi fissi:

a) compressi per capacità geome-

trica complessiva superiore o

uguale a 0, 75 m3:

fino a 2 m3 oltre i 2 m3

b) disciolti o liquefatti per capacità

geometrica complessiva superiore

o uguale a 0,3 m3

Depositi di

GPL fino a 5

m3

Depositi di gas diversi

dal GPL fino a 5 m3.

Depositi di GPL da 5

m3 fino a 13 m3

Depositi di gas diversi

dal GPL oltre i 5 m3.

Depositi di GPL oltre i

13 m3

5

Depositi di gas comburenti com-

pressi e/o liquefatti in serbatoi

fissi e/o recipienti mobili per capa-

cità geometrica complessiva

superiore o uguale a 3 m3

fino a 10 m3 oltre i 10 m3

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DPR

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ndio

DPR ANTINCENDIOTabella di equiparazione relativa alla durata del servizio di attività soggette alle visite e aicontrolli di prevenzione incendi - Regolamento sulle attività soggette ai controlli di preven-zione incendi per la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio

Allegato II

20112011 35

N.

Attività del DM

16/02/1982 a cui la durata

del servizio è correlata

ATTIVITÀ

NOTE

di cui al presente regolamento

1

1 - Stabilimenti ed impianti ove si

producono e/o impiegano gas com-

bustibili, gas comburenti (compressi,

disciolti, liquefatti) con quantità glo-

bali in ciclo o in deposito superiori a

50 Nmc/h

9 - Impianti per il trattamento di pro-

dotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti

gas combustibili

10 – Impianti per l'idrogenazione di

oli e grassi.

11 -Aziende per la seconda lavora-

zione del vetro con l'impiego di oltre

15 becchi a gas

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o

impiegano gas infiammabili e/o comburenti

con quantità globali in ciclo superiori a 25

Nm3/h.

2

2 - Impianti di compressione o di

decompressione dei gas combustibi-

li e comburenti con potenzialità

superiore a 50 Nmc/h

Impianti di compressione o di decompressio-

ne dei gas infiammabili e/o comburenti con

potenzialità superiore a 50 Nm3/h, con esclu-

sione dei sistemi di riduzione del gas naturale

inseriti nelle reti di distribuzione con pressione

di esercizio non superiore a 0,5 MPa

3

3 - Depositi e rivendite di gas combu-

stibili in bombole:

a) compressi:

- per capacità complessiva da 0,75 a

2 mc

- per capacità complessiva superiore

a 2 mc

b) disciolti o liquefatti (in bombole o

bidoni):

- per quantitativi complessivi da 75 a

500 kg

- per quantitativi complessivi supe-

riori a 500 kg

Impianti di riempimento, depositi, rivendite di

gas infiammabili in recipienti mobili:

a) compressi con capacità geometrica com-

plessiva superiore o uguale a 0,75 m3:

b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa

complessivi superiori o uguali a 75 kg:

4

4 - Depositi di gas combustibili in

serbatoi fissi:

a) compressi:

- per capacità complessiva da 0,75

a 2 mc

- per capacità complessiva superiore

a 2 mc

b) disciolti o liquefatti:

- per capacità complessiva da 0,3 a

2 mc

- per capacità complessiva superiore

a 2 mc

Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:

a) compressi per capacità geometrica com-

plessiva superiore o uguale a 0, 75 m3:

b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica

complessiva superiore o uguale a 0,3 m3

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Precisazioni

E’ vietata la riproduzione o la memorizzazione di “Rivista Ambiente e Lavoro” anche parziale e su qualsiasi supporto.“Rivista Ambiente e Lavoro”e Associazione Ambiente e Lavoro declinano ogni responsabilità per i possibili errori oimprecisioni, nonché per eventuali danni risultanti dall’uso delle informazioni contenute nella pubblicazione.

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Hanno collaborato:

Guido ANELLI, Giovanni ACHILLE, Miriam Viviana BALOSSI, Eginardo BARON, Paola BERTOLI, Rosa BERTUZZI, CarloBISIO, Enrico BONAFINI, Olivia BONARDI, Enrico BONADIO, Renata BORGATO, Marco BOTTAZZI, Mercedes BRESSO,Carlo CALABRESI, Maria Adele CAMERANI CERIZZA, Maria Pia CANCELLIERI, Michele CANDREVA, Riccardo CANE-SI, Marco CARLETTI, Renato CASCINO, Mauro CATINO, Luigi CATTERINA, Marco CERRI, Gabriella CHIELLINO, CGIL-CISL-UIL, Flavio COATO, Daniela COLOMBINI, Sergio COLOMBO, Massimo COMINI, Flavio CORSINOVI, ManuelaCOSTA, Oriano CROSIGNANI, Cesare DAMIANO, Beniamino DEIDDA, Lorenzo DE AMBROSI, Alessandro A. DE LEO-NARDIS, Giovanni DE LUCA, Elena DEL FORNO J., Lelia DELLA TORRE, Gianmario DELUCCHI, Michele DI LECCE,Fulvio D’ORSI, Rolando DUBINI, Umberto FANTIGROSSI, Luigi FAVINO, Domenico FEDELE, Eugenio FERIOLI, PasqualeFIMIANI, Laura FINOCCHIARO, Sara FIORAVANTI, Ilenia FOLLETTI, Cinzia FRASCHIERI, Marco FREY, DonatellaFREZZOTTI, Graziano FRIGERI, Rosaria FRISINA, Edoardo GALATOLA, Virginio GALIMBERTI, Giulia GASPARINI,Luigi GASPERINI, Paride GIANGIACOMI, Michela GIANNINI, Bruno GIORDANO, Angelo GIOVANNAZZI, CelsinoGOVONI, Elena GORGITANO, Carlo Maria GRILLO, Anna GUARDAVILLA, Chiara Maria INVERNIZZI, Fabio IRALDO,Maria Anna LABARILE, Elisa LANZI, Eugenio LANZI, Nunzio LEONE, Antonio LEONARDI, Stefano LEONI, Carlo LUC-CHINA, Giuseppina LUVARA', Stefano MAGLIA, Domenico MARCUCCI, Renato MARI, Dario MARIOTTI, AlessandroMAZZERANGHI, Massimo MEDUGNO, Massimo MENEGOZZO, Rosella MENGUCCI, Antonio MONTAGNINO, AntonioNOCERA, Enrico OCCHIPINTI, Eugenio ONORI, Attilio PAGANO, Stefania PALLOTTA, Elena PANNI, Antonio PANZERI,Gianpaolo PATTA, Patrizia PERTICAROLI, Aldo PETTINARI, Anna PIAZZA, Barbara PILLON, Paolo PIPERE, GiuseppePIRILLO, Gerardo PORRECA, Luca RAMACCI, Elsa RAVAGLIA, Paola RIVA, Giorgio ROILO, Francesco ROSSETTI,Daniela ROTA, Sergio ROVETTA, Guido SACCONI, Carlo SALA, Maurizio SANTOLOCI, Giulio SESANA, Monica TAINA,Rita TAZZIOLI, Silvano TERRANEO, Luca TOBIOLA, Oreste TOFANI, Giuseppina VIGNOLA, Rocco VITALE, VincenzoZAFFARANO, Thomas WATERS

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