Riporto – art. 1548 cc.

3
Riporto – art. 1548 cc. Il Riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l'obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito , la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta. una vendita (riportato --> riportatore) di titoli e al termine convenuto una vendita (riportato<--riportatore) di titoli

description

Il Riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l&#039;obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito , - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Riporto – art. 1548 cc.

Page 1: Riporto – art. 1548 cc.

Riporto – art. 1548 cc.

Il Riporto è il contratto per il qualeil riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, eil riportatore assume l'obbligo di trasferire al riportato,alla scadenza del termine stabilito,la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta.

una vendita (riportato --> riportatore) di titoli e al termine convenuto

una vendita (riportato<--riportatore) di titoli

Page 2: Riporto – art. 1548 cc.

Il c.c. regola l'esercizio dei diritti accessori ai titoli trasferiti, essendo “vendita di titoli” con obbligo di restituzione.

Art. 1550 I diritti Accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati

a riporto, spettano al riportato.

diritto di voto salvo patto contrario, spetta al riportatore diritto di opzione spetta al riportatore versamenti ancora dovuti devono essere effettuati dal riportato interessi e dividendi se percepiti dal riportato dopo la conclusione

del contratto spettano al riportatore

Page 3: Riporto – art. 1548 cc.

Art. 1551

In caso di inadempimento di una delle parti, si osservano le disposizioni degli articoli

1515 (Esecuzione Coattiva per inadempimento del compratore) 1516 (Esecuzione Coattiva per inadempimento del venditore), salvo per i contratti di borsa l’applicazione delle leggi speciali.

Se entrambe le parti sono inadempienti, il contratto perde efficacia e le opposte obbligazioni si estinguono.