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PERCORSO B Disciplina della concorrenza e tutela dei segni distintivi 1 1 N S O E Distinguersi sul mercato dalle altre imprese (segni distintivi) L'imprenditore svolge la propria attività su un mercato concorrenziale. In tale contesto sorgono due esigenze primarie per la vita dell'impresa. DITTA Difendersi da atti di concorrenza sleale INSEGNA MARCHIO N O Z I O N E È il nome utilizzato dall'imprenditore per svol- gere la sua attività È il segno distintivo dei locali nei quali si svolge l'attività dell'imprenditore È il segno che distingue sin- goli prodotti o servizi dell'impresa da quelli analo- ghi di imprenditori concor- renti C A R A T T E R I Verità: deve contenere al- meno il cognome o la sigla dell'imprenditore Novità: deve essere in grado di caratterizzare l'impresa differenziandola da imprese simili Verità: l’imprenditore non può utilizzare segni non veritieri sui beni o servizi offerti Novità: deve essere in grado di caratterizzare i locali del- l’impresa e non generare con- fusione Originalità: deve avere reale capacità distintiva e non essere generica (ad esem- pio, semplicemente bar) Originalità: si distinguono in proposito marchi deboli e marchi forti Verità e novità Conformità alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume Mancata violazione dei diritti esclusivi di terzi T U T E L A L'imprenditore può preten- dere da chi abbia posterior- mente adottato una ditta uguale o simile alla sua, che questi la differenzi, median- te modifiche o integrazioni, tali da evitare confusione Si applica il regime giuridico della ditta Ciascun imprenditore ha dirit- to di avvalersi in modo esclu- sivo del marchio, attraverso: — la registrazione presso l’Ufficio Italiano Brevetti con l'uso di fatto, nei li- miti territoriali in cui an- teriormente se ne è av- valso T R A S F E R I M E N T O Deve avvenire insieme al trasferimento dell'azienda Si applica il regime giuridico della ditta Può avvenire per cessione a titolo definitivo (anche in- dipendentemente dalla ces- sione di altri elementi dell'azienda) o per licenza (anche in esclusiva) in godi- mento temporaneo Atti confusori: l'imprenditore usa nomi o segni distintivi con- fondibili con quelli di un concor- rente, sfruttando l'altrui avvia- mento Atti denigratori o di vanteria: l'imprenditore diffonde notizie negative o false sull'attività di un concorrente o si attribuisce in modo esclusivo determinati pregi e qualità Atti non conformi alla correttez- za professionale: vi rientrano tutte le altre azioni considerate «scorrette» in base a principi o usi commerciali consolidati Sanzioni: l'imprenditore colpito da concorrenza sleale può esperire azioni: — di inibizione — di rimozione — di risarcimento Ripassare ed esercitarsi Percorso B Disciplina della concorrenza e tutela dei segni distintivi Oltreconfine 2

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N

S

O E

• Distinguersi sul mercato dalle altre imprese (segni distintivi)

L'imprenditore svolge la propria attività su un mercato concorrenziale. In tale contestosorgono due esigenze primarie per la vita dell'impresa.

DITTA

• Difendersi da atti di concorrenza sleale

INSEGNA MARCHIONOZIONE

È i l nome ut i l i zzatodall'imprenditore per svol-gere la sua attività

È il segno distintivo dei localinei quali si svolge l'attivitàdell'imprenditore

È il segno che distingue sin-goli prodotti o servizidell'impresa da quelli analo-ghi di imprenditori concor-renti

CARATTERI

Verità: deve contenere al-meno il cognome o la sigladell'imprenditoreNovità: deve essere in gradodi caratterizzare l'impresadifferenziandola da impresesimili

Verità: l’imprenditore non puòutilizzare segni non veritierisui beni o servizi offertiNovità: deve essere in gradodi caratterizzare i locali del-l’impresa e non generare con-fusioneOriginalità: deve avere realecapacità distintiva e nonessere generica (ad esem-pio, semplicemente bar)

Originalità: si distinguonoin proposito marchi debolie marchi fortiVerità e novitàConformità alla legge,all'ordine pubblico e al buoncostumeMancata violazione dei dirittiesclusivi di terzi

TUTELA

L'imprenditore può preten-dere da chi abbia posterior-mente adottato una dittauguale o simile alla sua, chequesti la differenzi, median-te modifiche o integrazioni,tali da evitare confusione

Si applica il regime giuridicodella ditta

Ciascun imprenditore ha dirit-to di avvalersi in modo esclu-sivo del marchio, attraverso:— la registrazione presso

l’Ufficio Italiano Brevetti— con l'uso di fatto, nei li-

miti territoriali in cui an-teriormente se ne è av-valso

TRASFERI

MENTO

Deve avvenire insieme altrasferimento dell'azienda

Si applica il regime giuridicodella ditta

Può avvenire per cessionea titolo definitivo (anche in-dipendentemente dalla ces-sione di altri elementidell'azienda) o per licenza(anche in esclusiva) in godi-mento temporaneo

Atti confusori: l'imprenditoreusa nomi o segni distintivi con-fondibili con quelli di un concor-rente, sfruttando l'altrui avvia-mento

Atti denigratori o di vanteria:l'imprenditore diffonde notizienegative o false sull'attività diun concorrente o si attribuiscein modo esclusivo determinatipregi e qualità

Atti non conformi alla correttez-za professionale: vi rientranotutte le altre azioni considerate«scorrette» in base a principi ousi commerciali consolidati

Sanzioni: l'imprenditore colpitoda concorrenza sleale puòesperire azioni:— di inibizione— di rimozione— di risarcimento

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Disciplina della concorrenza e tutela dei segni distintivi

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Segni distintivi: sono isegni che consentono adogni imprenditore di esse-re riconoscibile sul merca-to. Vi rientrano: ditta, in-segna e marchio.

2598. Atti di concorrenza sleale. • Ferme le disposizioni che concernono latutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenzasleale chiunque:1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segnidistintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente,o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodottie con l’attività di un concorrente;2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente,idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresadi un concorrente;3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme aiprincipi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.

norma

• Concreta concorrenza sleale (sotto il profilo della cosiddetta «imitazione servile» e della «confusione dei prodotti») la fabbricazionedi prodotti identici nella forma a quelli realizzati da impresa concorrente (che non fruisca più, per essi, della scaduta tutela brevettuale),allorché la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto,ma si spinga a profili del tutto inessenziali alla funzione, quali ad esempio l'adozione di un particolare colore o di altri particolariformali del tutto indifferenti rispetto al profilo funzionale del prodotto (Cassazione, 9 marzo 1998, n. 2578).• In tema di concorrenza sleale, al fine di accertare l'esistenza della fattispecie della confondibilità tra prodotti per imitazione servile,è necessario che la comparazione tra i medesimi avvenga non tanto attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementicaratterizzanti, bensì mediante una valutazione di tipo sintetico, ponendosi nell'ottica del consumatore e tenendo conto che quantominore risulti l'importanza merceologica di un prodotto, tanto più la scelta può essere determinata da percezioni di tipo immediatoe sollecitazioni di carattere superficialmente sensoriale anziché da dati obiettivi che conducano ad una più riflessiva, attenta emeditata valutazione, mentre il breve e sommario esame analitico della vicenda sottoposta all'esame del giudicante deve risolve rsiin un complessivo giudizio di confondibilità dei prodotti (Cassazione, 21 novembre 1998, n. 11795).• Nella valutazione dei comportamenti anticoncorrenziali occorre tener conto degli interessi collettivi concorrenti alla dinamicaeconomica, in adesione ai principi ed ai limiti di cui all'art. 41 della Costituzione, finalizzati a garantire che il mercato conservi laqualità strutturale di luogo della libertà di iniziativa economica per tutti i suoi partecipi, ovvero per chiunque pretenda di esercitaretale iniziativa. A tal riguardo la disposizione di cui al n. 3 dell'art. 2598 cod. civ. sanziona, in modo residuale rispetto alle ipotesispecifiche contemplate e descritte ai nn. 1 e 2, ogni atto che, in quanto non conforme alla correttezza professionale, sia idoneo —come da esame da condurre caso per caso — a danneggiare l'altrui azienda (Cassazione, 11 agosto 2000, n. 10684).

Diritto di brevetto: è il dirittoriconosciuto all'inventore di unnuovo prodotto o di un nuovoprocesso produttivo, di sfruttarein modo esclusivo e su tutto ilterritorio dello Stato le invenzio-ni industriali da lui realizzate.

Correttezza: il concetto, nell'ambito dellapratica degli affari, racchiude tutti queicomportamenti che, pur nell'ambito diuna sana concorrenza, si tramutano in attisleali o illeciti.

Azienda: è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore perl'esercizio dell'impresa.

Differenza tra illecito civile e illecito concorren-zialeIllecito concorrenziale e illecito civile (art. 2043 c.c.)hanno entrambi la funzione di prevenire e reprimereatti in grado di arrecare un danno ingiusto, ma larepressione degli atti di concorrenza sleale vieneattuata anche se tali atti sono compiuti senza doloo colpa e anche se non hanno arrecato un dannoeffettivo ai concorrenti (danno potenziale). Lapresenza di un comportamento doloso o colposoin un atto di concorrenza sleale consente al dan-neggiato di richiedere il risarcimento dei danni.

Pubblicità comparativaLa pubblicità comparativa, consistente nel confronto delproprio prodotto con quello di un concorrente, con unavalutazione positiva del primo e una conseguente valuta-zione negativa del secondo, in passato era considerataillecita. Più precisamente era inclusa nelle ipotesi di deni-grazione del prodotto altrui e dunque sanzionata ai sensidell'art. 2598, n. 2, ovvero come ipotesi di agganciamentoricondotta a volte all'art. 2598, n. 2 e in altri casi al n. 3.

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Guida alla soluzione● Lettura degli artt. 20-21 e 66 del Codice della proprietà industriale. Individuazione dei requisiti per la tutela brevettuale e del marchio. Valu-

tazione della collocabilità della fattispecie in esame.

● Lettura degli artt. 2598 e 2599 c.c. Individuazione delle categorie di atti di concorrenza sleale. Valutazione

della collocabilità delle fattispecie in esame.

● Lettura della seguente massima:

La differenza di presupposti ed applicabilità delle discipline poste a tutela dei segni distintivi e della concorrenza sleale determinano l’individuazione di «campi d’azione» autonomi. Di conseguenza esistono ipotesi di violazione del marchio o del brevetto che non integrano anche la fattispecie della con-correnza sleale, così come esistono anche atti di concorrenza sleale puni-bili per l’effetto di confusione che ingenerano nel pubblico cui il prodotto è destinato e che, tuttavia, non siano riconducibili alle ipotesi di contraffazione del marchio ed illecito brevettale (Cassazione, 7 giugno 2001, n. 7734).

● Individuazione della forma di tutela adeguata al caso in esame.

Il caso praticoConcorrenza sleale e segni distintivi

La società Alfa S.p.a. produce le cosiddette «termopareti» consistenti in pan-nelli di copertura da applicare alle pareti degli edifici per garantire un buon isolamento dagli agenti atmosferici e commercializza le stesse presso azien-de che si occupano di ristrutturazioni di interni.La società Beta S.r.l. produce prodotti del tutto analoghi a quelli della Alfa S.p.a., commercializzandoli presso la medesima clientela e pubblicizzandoli a mezzo di alcune brochure del tutto simili, anche nella struttura grafica e nelle fotografie, ai cataloghi della Alfa S.p.a.La richiesta avanzata in via bonaria da parte di quest’ultima perché desista da tale comportamento viene disattesa dalla Beta S.r.l. sul presupposto che non vi siano state violazioni di marchio o privativa industriale e, dunque, non vi sia stato alcun comportamento illecito.In che modo potrà difendersi la società Alfa?

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quiz 1 Il sig. Sparla, titolare di un’impresa di cosmetici, diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti di un concorrente.

Quando tale attività può rientrare fra quelle considerate di concorrenza sleale?

a) quando le notizie diffuse costituiscono solo pubblicità negativab) quando concretano atti idonei a determinare il discredito del prodotto o dell’impresa concorrentec) quando sono destinati a produrre confusioned) quando attengono ad elementi qualificanti del prodotto

2 Il Sig. Mario Copione utilizza il marchio di un imprenditore concorrente; compie atto di concorrenza sleale?

a) solo se si tratta di un marchio figurativob) sì, semprec) sì, solo se il concorrente ha il preuso del marchiod) no, se l’utilizzatore riesce a dimostrare di aver brevettato il marchio

3 Nell’ipotesi in cui sul mercato si trovino due ditte uguali tra imprese commerciali, quale soluzione può essere adottata?

a) si applica sempre la legge del preusob) non si ricorre ad alcuna soluzione, perché ogni ditta ha un proprio rilievo socialec) entrambe le imprese devono fornire indicazioni o modificazioni idonee a differenziarled) l’impresa che ha iscritto la propria ditta nel Registro delle imprese in epoca posteriore deve fornire

integrazioni o modificazioni idonee a differenziarla

4 Quale è il segno distintivo dei locali d’impresa?

a) il marchiob) l’insegnac) la siglad) l’emblema

5 Quando è necessaria la registrazione per la nascita del diritto esclusivo sul marchio?

a) nel caso di marchio collettivob) semprec) nel caso di marchio individualed) solo per il marchio di servizio

6 Se viene meno il requisito della liceità chi ha il potere di chiedere la decadenza del marchio?

a) l’Ufficio italiano brevettib) il titolare del marchioc) chiunque vi abbia interessed) il Pubblico Ministero

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7 È possibile trasferire il marchio?

a) no, in quanto espressamente vietato dalla leggeb) sì, purché sia pure trasferita l’azienda o un suo ramo particolare, e il trasferimento avvenga a titolo

esclusivoc) sì, senza limitazioni di sortad) sì, purché il trasferimento abbia carattere temporaneo

8 Che cosa è il know-how?

a) un sistema internazionale di brevettazioneb) un particolare contratto tra imprenditoric) una invenzione non brevettabiled) un diritto patrimoniale d’autore non trasferibile

9 Quale tra queste non è una pratica reprimibile dalla normativa antitrust?

a) inteseb) abuso di posizione dominantec) atti di denigrazioned) concentrazione

10 Nel corso del lancio pubblicitario di una famosa birra, vi è il tentativo di appropriarsi dei pregi di un prodotto altrui. Può l’atto considerarsi di concorrenza sleale?

a) sìb) no, perché non vi è attività denigratoriac) no, perché i pregi potrebbero appartenere anche al prodotto reclamizzatod) sì, ma solo se vi è animus nocendi

11 È prevista in materia di concorrenza la repressione della pubblicità superlativa?

a) nob) sì, se vi è dimostrazione della volontà di compiere atti di concorrenzac) sì, nella misura in cui l’imprenditore si appropria in via esclusiva di certe qualità e pregid) sì, se vi è brevetto

12 Quale fra questi atti rientra nella dizione «altri atti di concorrenza sleale» prevista dal n. 3 dell’art. 2598 c.c.?

a) l’imitazione servileb) la pubblicità comparativac) l’uso di un marchio simile a quello di un’altra aziendad) la pubblicità menzognera

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13 Le «intese restrittive della libertà di concorrenza» vietate dalla legge possono, talvolta, essere autorizzate?

a) no, in nessun casob) sì, ma solo nei casi espressamente e tassativamente previsti dalla leggec) sì, se migliorando le condizioni di offerta sul mercato, comportano benefici per i consumatorid) no, salvo intervento di fattori eccezionali

14 È ammissibile che nel nostro ordinamento un’impresa assuma una posizione dominante all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante?

a) no, in quanto ciò contrasterebbe col principio della libera concorrenzab) sì, ma solo nei casi previsti dalla leggec) no, salvo che per imprese in mano pubblicad) sì, salvo in caso di sfruttamento abusivo della posizione

15 Secondo la legge antitrust quando si verifica concentrazione di imprese?

a) quando un’impresa o un gruppo di imprese acquistano il controllo diretto su altre impreseb) quando un’impresa opera in regime di monopolio legalec) quando un’impresa opera in regime di monopolio di fattod) quando un’impresa acquista un controllo su di una sola impresa

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Disciplina della concorrenza e tutela dei segni distintivi

Diritto morale d’autore

Il diritto d’autore è un diritto assoluto, che ha ad oggetto beni immateriali (operedell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla scienza, alla letteratura, allamusica etc.).

È il diritto inerente alla paternità del-l’opera

• È imprescrittibile e inalienabile.• L’autore, senza limiti di tempo, si può

opporre alle deformazioni della suaopera.

• Senza il consenso dell’autore l’operanon può essere pubblicata durante lasua vita, neppure per ragioni di pubblicautilità (diritto di inedito).

• L’autore può sempre modificare l’operae per gravi motivi può ritirarla dalcommercio.

Diritto patrimoniale d’autore

È il potere di pubblicare l’opera e diutilizzarla economicamente

• Il diritto è alienabile.• Si trasmette agli eredi o aventi causa.• È suscettibile di pegno o di sequestro.• L’autore può concedere ad altra per-

sona (cd. editore) il diritto di pubblicarel’opera, per proprio conto ed a propriespese, mentre l’editore si obbliga ariprodurre l’opera ed a metterla invendita (contratto di edizione).

• La protezione dura per tutta la vita del-l’autore e per altri 70 anni dopo la morte.

Tutela del diritto morale

• Azione a difesa della paternità dell’opera.• Azione a difesa dell’integrità dell’opera.

Tutela del diritto patrimoniale

• Azione di accertamento del dirittod’autore per prevenirne violazioni.

• Azione di interdizione delle violazioni,diretta ad impedire la continuazione ola ripetizione di una violazione del dirittod’autore già verificatasi.

Il diritto d’inventore è il diritto che tutela le invenzioni industriali, cioè quei ritrovatie metodi idonei a trovare applicazione industriale. Si tratta perciò di idee creative cheappartengono al campo della tecnica.

Caratteri dell’invenzione industriale:— industrialità (idoneità ad ave-

re una applicazione indu-striale);

— novità intrinseca (capacitàdi incrementare il patrimoniotecnico preesistente);

— novità estrinseca (mancatadivulgazione dell’opera);

— liceità.

Diritto morale di inventore: è ildiritto di essere riconosciutoautore dell’invenzione, per il solofatto di averla scoperta.

Diritto patrimoniale d’inventore:è il diritto di sfruttamento eco-nomico delle invenzioni; sorgesolo in seguito alla loro brevet-tazione.

Al concetto di «invenzione in-dustriale» la legge riconduceanche i cd. modelli di utilità edi modelli e disegni industrialiregistrati.

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Brevetto: attestato am-ministrativo mediante ilquale viene attribuito al-l’inventore il diritto esclu-sivo di godere per untempo determinato(vent’anni) dei risultatieconomici di una nuovainvenzione attinente alsettore tecnico produtti-vo. Esso viene concessodall’Ufficio brevetti su do-manda documentata dichi si dichiara inventore.

2584. Diritto di esclusività. • Chi ha ottenuto un brevetto per un’invenzioneindustriale ha il diritto esclusivo di attuare l’invenzione e di disporne entro ilimiti e alle condizioni stabilite dalla legge.Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l’invenzione si riferisce.

norma

Invenzione industriale: creazione intellettuale idonea ad avereapplicazione industriale.

L’effetto essenziale del brevetto di attribuire alsuo titolare diritti di sfruttamento esclusivoincontra un limite nel cd. diritto di preusodell’invenzione che si costituisce a favore di chine abbia fatto uso nella propria azienda nelcorso dei dodici mesi anteriori al deposito delladomanda. Tale diritto ha ad oggetto l’utilizza-zione dell’invenzione nei limiti quantitativi equalitativi della precedente utilizzazione.Oltre al brevetto nazionale, cui si riferiscel’articolo, esistono anche brevetti di portatapiù ampia introdotti da Convenzioni interna-zionali cui l’Italia ha aderito. Si tratta in parti-colare del Brevetto Europeo previsto dallaConvenzione di Monaco 5-10-1973, resa ese-cutiva con l. 26-5-1978, n. 260, espressamenterichiamato dal Codice della proprietà indu-striale.

I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l’invenzionee di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal Codice dellaproprietà industriale (d.lgs. 10-2-2005, n. 30). In particolare, il brevetto conferisce al titolare il dirittodi vietare ai terzi, salvo consenso, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare ilprodotto oggetto del brevetto; se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi,salvo consenso, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importareil prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione (art. 66, d.lgs cit.).È da sottolineare che per espressa previsione della legge speciale non sono brevettabili le scoperte,le teorie scientifiche e i metodi matematici; le presentazioni di informazioni, i piani, i principi, i metodiper attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori elettronicio software (art. 31, d.lgs. 30/2005).

Il diritto esclusivo nascente dall’invenzione brevet-tata si estende anche al commercio del prodotto,ma si esaurisce con la messa in commercio. Infatti,l’art. 5, d.lgs. 30/2005 disciplina, riguardo a tutti idiritti di proprietà industriale, il cd. principio del-l’esaurimento in forza del quale il titolare delbrevetto non può imporre limiti alla circolazionedel bene brevettato una volta che questo è statomesso in commercio.

• Particolare disciplina è prevista per le invenzioni del prestatore di lavoro.Per esse si distinguono tre ipotesi:— se il rapporto di lavoro ha ad oggetto un’attività inventiva retribuita,

tutti i diritti patrimoniali derivanti dall’invenzione sono acquistati daldatore di lavoro (invenzioni di servizio);

— nel caso in cui l’invenzione si è realizzata durante lo svolgimento di unordinario rapporto di lavoro, ma non è prevista una retribuzione in compensodella stessa, i diritti patrimoniali vengono conferiti al datore di lavoro; tuttaviail lavoratore ha diritto ad un equo premio (invenzioni aziendali);

— se il rapporto di lavoro non ha ad oggetto alcuna attività inventiva, mal’invenzione si è prodotta grazie all’esperienza che il lavoratore haacquisito nell’azienda o utilizzando i mezzi della stessa, i diritti patrimonialisono acquistati dal dipendente (compreso il diritto di ottenere il brevetto),riconoscendosi al datore di lavoro unicamente un diritto di opzione dietrocorrispettivo monetario per l’acquisto del brevetto o lo sfruttamentodell’invenzione (invenzioni occasionali).

Il diritto di paternità dell’invenzione, comunque, spetta sempre al prestatoredi lavoro.

2585. Oggetto del brevetto. — Possono costituireoggetto di brevetto le nuove invenzioni atte adavere un’applicazione industriale, quali un metodoo un processo di lavorazione industriale, una mac-china, uno strumento, un utensile o un dispositivomeccanico, un prodotto o un risultato industrialee l’applicazione tecnica di un principio scientifico,purché essa dia immediati risultati industriali.In quest’ultimo caso il brevetto è limitato ai solirisultati indicati dall’inventore.

Con D.Lgs. 10-2-2005, n. 30 è stato varato il Codice della proprietà industriale (C.P.I.) che, in conformità alla delega di cui all’art. 15 della L. 273/2002, attuaun riassetto complessivo delle disposizioni in materia di proprietà industriale, con poche innovazioni sostanziali della disciplina. Nell’attuazione del testo normativosono stati assorbiti (e conseguentemente abrogati) circa quaranta provvedimenti normativi, allo scopo di semplificare la stratificazione normativa esistente nelsettore. Il Codice realizza, pertanto, un riassetto globale di tutta la disciplina sostanziale e processuale di brevetti e marchi, che viene unitariamente trasfusa nei246 articoli di cui si compone, ripartiti in otto capi. Non viene invece disciplinato il diritto di autore che rimane pertanto regolamentato dalla L. 22-4-1941, n.633. Il primo capo è dedicato alle disposizioni generali ed ai principi fondamentali, mentre il secondo, relativo all’esistenza, all’ambito e all’esercizio dei diritti diproprietà industriale, dedica sezioni distinte ai singoli diritti: marchi, indicazioni geografiche, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodottia semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali. Nel capo terzo sono collocate, invece, le norme in tema di tutela giurisdizionale,prevedendosi azioni giudiziarie esperibili a tutela di tutti i diritti di proprietà industriale. Il capo quarto riguarda le procedure amministrative per l’acquisto ed ilmantenimento dei diritti in questione, mentre i successivi capi sono dedicati, rispettivamente: alle procedure speciali, all’ordinamento professionale dei consulentiin proprietà industriale, alla gestione dei servizi ed ai diritti di concessione e di mantenimento dei titoli di proprietà industriale.

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Guida alla soluzione● Lettura degli artt. 2584 e 2585 c.c. Individuazione delle norme applicabili

alle invenzioni industriali.

● Lettura delle seguenti massime:

Per integrare la violazione del brevetto non è sufficiente la sola fabbricazio-ne del prodotto brevettato ma ne occorre il commercio.

Non è tuttavia necessaria la già avvenuta vendita su larga scala e l’introdu-zione effettiva del prodotto nel consumo generale, ma piuttosto la potenzia-lità di questo fenomeno e la sua entrata in applicazione mediante l’inizio dello smercio (Cassazione, 27 febbraio 1976, n. 640).

Sussiste contraffazione di brevetto anche quando all’idea originale, imitata nella parte essenziale, siano dal contraffattore apportate modifiche e miglio-ramenti (Cassazione, 18 giugno 1968, n. 2000).

● Individuazione della forma di tutela adeguata al caso in esame.

Il caso praticoDiritto di esclusività e contraffazione

Un giorno sfogliando un giornale Aldo, ingegnere napoletano, viene colpito dalla pubblicità di una nuova caffettiera: ma come ha fatto a non pensarci, lui che ama così tanto il caffè? La caffettiera pubblicizzata si basa su una nuova invenzione che consente di mantenere le sostanze liquide (nel nostro caso, il caffè) alla temperatura desiderata. Insomma, anche dopo molte ore il caffè è come appena fatto, con il suo inconfondibile aroma! Aldo pensa di poter fare di meglio e inventa, partendo dallo stesso principio, un particolare bollitore da tè con le stesse proprietà e caratteristiche. Sicuro del successo della sua invenzione sul mercato britannico, Aldo prende contatti con un noto rivenditore; i due si accordano per uno smercio di pochi pezzi ma ad un prezzo davvero elevato.A tuo avviso, quali situazioni giuridiche sono rilevabili nel caso in esame? C’è qualcosa di illecito negli atti posti in essere da Aldo? Se si, quale tutela civile è riconosciuta in casi simili all’inventore?

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quiz 1 Non è compreso nel diritto morale d’autore:

a) il diritto di ineditob) il diritto di modificare l’operac) il diritto di anonimod) il diritto di pubblicare l’opera

2 Il diritto patrimoniale d’autore è tutelato:

a) dall’azione di accertamento del diritto d’autoreb) dall’azione di risarcimento dei dannic) dall’azione a difesa della paternità dell’operad) dall’azione di risoluzione

3 È il potere esclusivo di attuare l’invenzione, di disporne e trarne profitto:

a) il diritto di brevettob) il diritto d’autorec) il diritto d’inventored) il diritto di esclusiva

4 Arturo, dipendente in un’azienda automobilistica, per puro caso e senza esserne stato incaricato, fa un’invenzio-ne clamorosa. In tal caso:

a) ad Arturo spetta solo il diritto di paternità mentre al suo datore di lavoro spetta il diritto di sfrutta-mento economico

b) l’invenzione appartiene automaticamente al datore di lavoroc) Arturo ha solo diritto ad un compenso sui diritti patrimoniali del datore di lavoro d) Arturo è titolare dei diritti patrimoniali mentre al datore di lavoro è riconosciuto un diritto di prela-

zione

5 La domanda di brevetto deve essere presentata:

a) all’Ufficio del Registro delle impreseb) al Ministero dello sviluppo economico c) all’Ufficio italiano brevetti e marchid) alla Siae

6 Il sig. Aladino ha inventato una splendida ed economica lampada abbronzante; può trasferire i diritti attribuitigli in seguito a tale invenzione?

a) sì, ma non può trasferire il diritto di essere riconosciuto inventoreb) sì, senza alcun limitec) no, altrimenti non può tutelare i propri diritti di inventored) sì, con l’autorizzazione dell’Ufficio italiano brevetti

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7 È il requisito che indica che l’invenzione brevettabile deve apportare un incremento del patrimonio tecnico pree-sistente:

a) originalitàb) novità c) liceitàd) industrialità

8 Se l’invenzione manca del requisito della industrialità, il brevetto:

a) è annullabileb) è nulloc) è valido se conferito da almeno 6 mesi d) si estingue

9 Il diritto di esclusiva per un’invenzione industriale si estende anche al commercio del prodotto?

a) nob) sì, ma solo se il sistema di commercializzazione costituisce una concreta manifestazione della no-

vità dell’invenzionec) sìd) sì, ma solo se le qualità di inventore e commerciante si ritrovano unificate in un’unica persona

10 Quale dei seguenti può essere considerato un requisito dell’invenzione brevettabile?

a) l’invenzione deve essere atta ad avere un’applicazione industrialeb) l’invenzione deve essere utilec) l’invenzione deve trovare applicazione nel processo produttivo di un’impresa commercialed) non vi è alcun requisito per l’invenzione, essendo necessaria la sola originalità

11 Il sig. De Libercolis pubblica un libro; quali diritti gli spettano in quanto autore?

a) riconoscimento della paternità dell’opera e dell’utilizzazione economicab) il solo riconoscimento della paternità dell’operac) il solo diritto di pubblicare l’operad) il diritto di sfruttamento patrimoniale sino allo scadere del 70° anno solare dalla sua morte

12 L’Ufficio brevetti, ricevuta la domanda di brevetto:

a) controlla la ricorrenza dei requisiti della novità e della liceità b) accerta la regolarità formale della domanda e il requisito dell’industrialitàc) controlla esclusivamente l’originalità dell’invenzioned) è tenuto ad esaminare solo la regolarità formale della domanda

13 Non è una delle sanzioni che possono essere disposte dal giudice con la sentenza di contraffazione:

a) condanna in futurob) assegnazione in proprietàc) inibitoriad) sequestro

percorso B • Disciplina della concorrenza e tutela dei segni distintivi 1212

14 Indica l’utilizzo o la riproduzione, totale o parziale, di un’opera altrui in un proprio lavoro, con l’attribuzione a se stesso della paternità:

a) pseudonimob) plagioc) pirateriad) inibitoria

15 Che cosa è il know-how?

a) un sistema internazionale di brevettazioneb) un particolare contratto tra imprenditoric) una invenzione non brevettabiled) un diritto patrimoniale d’autore non trasferibile

percorso B • Disciplina della concorrenza e tutela dei segni distintivi 1313

Punti di vista La nozione di diritto d’autore: teoria monistica e dualistica

Il diritto d’autore è costituito da un insieme di norme giuridiche che individuano, tutelano e disciplinano le cc.dd. opere dell’ingegno. Il legame tra l’opera dell’ingegno e l’autore che l’ha creata è indissolubile ed inscindibile.Il libro è di chi l’ha scritto, il quadro di chi l’ha dipinto, la statua di chi l’ha scolpita; quali che siano le vicende degli esemplari del libro o dell’opera d’arte figurativa destinati a passare di proprietario in proprietario, il vincolo iniziale per-mane ed è tale da assicurare all’autore una signoria sulla sua opera (JARACH).La naturale distinzione tra corpus mysticum (bene immateriale) e corpus mechanicum (l’esemplare dell’opera) è testimone della natura del diritto d’autore e della relazione esistente tra il creatore e l’opera dell’ingegno. Nel primo caso la relazione è diretta tra autore ed opera, mentre nel secondo la relazione è tra l’oggetto materiale in cui è espressa l’ope-ra e chi ha acquistato l’esemplare (JARACH).In epoca recente si è parlato anche di dematerializzazion o materiale. Questa materializzazione a ben vedere rafforza la distinzione tra il corpus mechanicum ed il corpus mysticum (PERRINO), anche se è foriera di una nuova concezione del diritto d’autore scardinato dai suoi tradizionali punti fermi.La dottrina ravvisa nel diritto d’autore un duplice ordine di prerogative, di natura patrimoniale e personale. In particolare, le prime si estrinsecano in una serie di situazioni giuridiche soggettive (diritti o facoltà) dirette a riconoscere le utilità economiche che derivano dalla circolazione dell’opera dell’ingegno, le seconde a proteggere il legame di paternità esi-stente tra autore e opera. La teoria dualistica, pertanto, opera una distinzione tra aspetti patrimoniali e morali del diritto d’autore, scindendo quest’ultimo in due diversi diritti. Di avviso opposto è la c.d. teoria monistica che afferma l’unicità del diritto d’autore, anche se vi è ricompresa una molteplicità di facoltà.È interessante notare che la distinzione appena riportata subisce delle ulteriori partizioni a seconda del riconoscimento della natura giuridica dei diritti e/o delle facoltà che i diversi Autori compiono in base agli orientamenti indicati. In par-ticolare, all’interno della teoria monistica è possibile ravvisare un’ulteriore distinzione tra quanti sostengono che si tratti di un diritto della personalità oppure di un particolare diritto personale-patrimoniale (JARACH). Anche all’interno della categoria dei sostenitori della teoria dualistica ve ne sono alcuni che ritengono il diritto patrimoniale del tutto analogo ad un diritto di proprietà, altri come un diritto reale, altri ancora come un diritto di monopolio.Quale che sia la teoria accolta, gli aspetti morali e patrimoniali del diritto d’autore finiscono per sovrapporsi, costituendo una realtà molto articolata.

percorso B • Disciplina della concorrenza e tutela dei segni distintivi 1414

La tua opinione

Dopo aver letto le diverse posizioni assunte sull’argomento, esprimi la tua opinione, individuando la tesi secondo te più convincente e illustrando le motivazioni alla base della tua scelta.....................................................................................................................................................................

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