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RINUNCE E TRANSAZIONI EX ART. 2113 C.C.Sala Europa Corte d’Appello di Roma 6 marzo 2015 Avv. Filippo Mengucci Avv. Giovanni Paolo Bertolini Responsabile Commissione Diritto del Lavoro – Movimento Forense Roma

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“RINUNCE E TRANSAZIONIEX ART. 2113 C.C.”

Sala Europa Corte d’Appello  di Roma6 marzo 2015

Avv. Filippo MengucciAvv. Giovanni Paolo Bertolini

Responsabile Commissione Diritto del Lavoro – Movimento Forense Roma

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Premessa

«Il diritto del lavoro è asimmetrico perché tutela la parte debole del rapporto, cioè il prestatore. Ecco perché le norme in questa materia sono inderogabili. Tuttavia si è stabilito che nelle sedi protette il lavoratore possa disporre e decidere dei diritti disponibili» .

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Definizione di transazione

Art. 1965 c.c.: “contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”

In questo modo le parti, con un atto di autonomia privata, evitano o risolvono una lite, senza dover ricorrere all’autorità giudiziaria. Questa fattispecie identifica la transazione SEMPLICE o CONSERVATIVA.

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Art. 1965 comma 2

“Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa i della contestazione tra le parti” In questo caso si ha una transazione

COMPLESSA NB In entrambi i casi identificati dai due

commi, la situazione giuridica dedotta in lite viene modificata, senza essere estinta. 4

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Art. 1976 c.c. “La risoluzione della transazione per

inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato ai sensi dell’art. 1453 c.c.”

Si viene a creare un tertium genus di transazione, di difficile raccordo con la disciplina codicistica della novazione ex art. 1230 ss, qualora la transazione sia fonte della estinzione e della costituzione di una nuova situazione giuridica.

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La transazione novativa

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Natura del nuovo rapporto ed eccezione alla risoluzione

Con la transazione novativa permane il legame (i diritti, gli obblighi, ecc.) tra la nuova situazione e la precedente, seppur estinta.

Condizioni necessarie per l’esistenza dell’elemento novativo sono la rinuncia reciproca delle parti (con conseguente incompatibilità tra la situazione iniziale e quella finale) e l’inequivoca manifestazione di volontà delle parti.

La transazione novativa costituisce un’eccezione alla regola generale della risolubilità per inadempimento.06/03/2015 6

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(Continua) Può essere definita novativa solo la transazione

che determina “l’estinzione del precedente rapporto […] e conseguente l’insorgenza di un’obbligazione oggettivamente diversa dalla precedente” (Cass. N.25403/2009)

Due modi per determinare l’estinzione: - “criterio retrospettivo”: vi è novazione quando la lite

investe il titolo della situazione controversa; - “criterio dell’ambito”: la pretesa viene abbandonata

dietro un corrispettivo, anche se il titolo non è controverso

l’autoregolamento soddisfa un interesse diverso

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Funzione negoziale La causa transattiva consiste nella rimozione della lite tra le

parti ed il contratto di transazione novativa può essere assimilato ad un contratto sinallagmatico a prestazioni corrispettive e titolo oneroso;

Tr. generale=sull’intero rapporto di lavoro Tr. speciale= solo su determinati profili. Oggetto della transazione è la situazione giuridica

controversa; Art. 1972 c.c. la transazione è nulla ove la controversia

verta sulla nullità del contratto (c.d. titolo nullo); Art. 1973 c.c. la transazione è annullabile per falsità dei

documenti Art. 1974 c.c. la transazione è annullabile per cosa

giudicata Art. 1975 c.c. la transazione è annullabile per scoperta di

documenti

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Funzione compositiva e capacità a transigere

La transazione è un contratto (art.1965 c.c.) con funzione compositiva e dispositiva. La lite tra le parti del rapporto di lavoro viene definita al di fuori della sede giudiziale

Chi può transigere? Non basta la capacità di agire, è necessario avere la disponibilità dei diritti oggetto della lite - è nulla se tali diritti sono per loro natura o per espressa disposizione di legge sottratti alla disponibilità delle parti (art. 1966 c.c.)

NB la transazione può essere compiuta anche da chi abbia solo la capacità o il potere di compiere l’atto idoneo a dar vita alla situazione giuridica controversa (esempio: il minore lavoratore può transigere, l’incapace no, il mandatario si).

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Inderogabilità ex art. 2113

L’articolo 2113 c.c. prevede un regime speciale: “Le rinunzie e le transazioni, che hanno per

oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 c.p.c., non sono valide”.

Ciò a garanzia del rapporto di lavoro. La transazione in violazione della norma è annullabile, ma il risarcimento del danno in conseguenza della violazione di diritti indisponibili, non è escluso che possa essere oggetto di transazione.

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Norme assolutamente inderogabili e relativamente inderogabili

Alcune norme del diritto del lavoro tutelano interessi superindividuali; quelle poste a presidio di interessi generali sono inderogabili. Quelle a salvaguardia di interessi individuali del lavoratore, ma anche di interessi generali socio-economici e di categoria sono relativamente inderogabili.

Sono inderogabili, in primis, i diritti del lavoratore tutelati dalla Costituzione (ferie, retribuzione) e i diritti della persona connessi all’attività lavorativa (salute, libertà di espressione ecc…).06/03/2015 11

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Indisponibilità dei diritti

In merito ai diritti indisponibili questi sono anche quelli di terzi, ad esempio in ambito di lavoro quelli di Inps e Fisco, oppure quelli non ancora maturati nel patrimonio del lavoratore, come il Tfr ancora da maturare;

ciò non toglie, che il lavoratore in una transazione possa rinunciare ad un diritto già maturato;

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Diritti disponibili e inderogabili del lavoratore

a) I trattamenti economici derivanti da pattuizioni individuali e non quelli derivanti dalla contrattazione collettiva;

b) Il periodo di preavviso;c) Le dimissioni e la risoluzione consensuale;d) La somma corrisposta a titolo di accettazione

del provvedimento di risoluzione del rapporto;e) Il c.d. diritto di precedenza nelle assunzioni,

riassunzioni e trasformazioni del rapporto di lavoro.

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Diritti del lavoratore inderogabili

Sarebbe nulla la conciliazione che vertesse su:

1) Il diritto al riposo giornaliero,2) Il diritto al riposo settimanale;3) Il diritto alla ferie;4) Il diritto al versamento dei contributiprevidenziali.

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Prescrizione e privilegio

I crediti di lavoro sono soggetti alla prescrizione decennale ex art. 2939 c.c.;

Art. 2741 c.c. par condicio creditoris, ma le retribuzioni dei lavoratori subordinati sono assistite da privilegio ex art. 2751 bis;

La Corte di Cassazione ha stabilito che entrambi gli articoli sono tassativi e quindi non derogabili e non suscettibili di interpretazione analogica.

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Riconducibilità della transazione novativa alla transazione oggettiva

È improbabile ipotizzare la novazione oggettiva – che costituisce un contratto tipico - ex art. 1230 c.c. all’interno del rapporto di lavoro: si può parlare di un accordo ATIPICO o IMPROPRIO con cui le parti sciolgono un rapporto per costituirne uno nuovo.

La novazione oggettiva (sostituzione obbligazione originaria con nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso) nel rapporto di lavoro è stata anche qualificata come una datio in solutum: anche questa rappresenterebbe una forzatura interpretativa dell’istituto, che è contratto tipico con causa propria.

La giurisprudenza riconosce invece una novazione oggettiva, non badando al nomen iuris, quanto alla volontà delle parti.06/03/2015 16

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Novazione espressa, novazione tacita e animus novandi

La volontà delle parti di novare l’obbligazione preesistente può essere valida anche se espressa per fatti concludenti (se c’è l’animus, la n. è tacita).

L’aliquid novi, quando attiene all’oggetto qualifica la novazione come “reale”; se, invece, attiene al titolo della nuova obbligazione, si parla di novazione “causale”.

Secondo una parte della dottrina, la novazione richiede anche una causa novandi, ovvero un interesse comune delle parti all’effetto novativo.

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Patologia della novazione nelle obbligazioni

Art. 1234: la novazione è inefficace (senza effetto), se non esisteva l’obbligazione originaria;

L’obbligazione è inesistente anche quando sia estinta prima della novazione o dopo, ma con effetto retroattivo. È, invece, valida, se le parti pur avendo concluso un contratto nullo, se ne ravvedano;

Se l’obbligazione originaria è prescritta, la dottrina prevalente ammette la validità della novazione; lo stesso vale per l’obbligazione futura, per cui gli effetti della novazione si producono solo quando viene ad esistere.

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Quietanze e dichiarazioni liberatorie

Si tratta di attestazioni sottoscritte dal lavoratore a fine rapporto, in cui egli attesta di aver ricevuto le somme pattuite, di aver usufruito delle ferie, ecc. e di non avere null’altro a pretendere;

Tali dichiarazioni producono un effetto certificativo, con valore di confessione;

Queste sono comunque qualificabili solo come dichiarazioni di scienza, e non transazioni, e consentono al dichiarante di agire in giudizio per il riconoscimento dei suoi diritti.

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Caratteristiche e tutele

La transazione non richiede particolari oneri di forma, tuttavia la forma scritta è richiesta ad probationem e non ad substantiam (peraltro potrebbe essere desunta anche da semplice quietanza liberatoria se da tale documento si può chgiaramente evincere la volontà conciliativa delle parti);

L’oggetto della transazione (art.1346 c.c.) deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile;

Nel diritto del lavoro, vista la debolezza del lavoratore, l’art.2113 prevede che quelle aventi ad oggetto diritti derivanti da norme inderogabili di legge o di CCNL sono affette da invalidità;

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Tempistica per l’invalidità e sanatoria

Deve essere fatta valere entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto se posta in essere in corso di svolgimento del rapporto stesso;

Deve essere fatta valere nei 6 mesi dalla data della transazione stessa se è intervenuta dopo la cessazione del rapporto;

Decorso il termine dei 6 mesi, gli atti diventano inoppugnabili e l’invalidità è definitivamente sanata.06/03/2015

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Casi sottratti a impugnazione

L’art.2113, comma 4, nella formulazione innovata dalla Legge 183/2010 (tralasciando la fattispecie della conciliazione monocratica), prevede che siano sottratti al regime di impugnativa giudiziale o stragiudiziale tutti gli atti che si realizzano in contesti c.d. protetti, atti a garantire l’assenza dello stato di “soggezione” del lavoratore nei confronti del datore di lavoro (conciliazioni ex art. 185, 410, 411, 412 ter e 412 quater cpc).

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Sedi protette

Sede giudiziale (davanti al Giudice ex art.185 cpc il quale tenta la conciliazione e formula la proposta ex 420, comma 1, cpc);

Sede amministrativa (avanti alla DTL ex art.410 e 411 cpc);

Sede sindacale in presenza delle parti e/o con procedure previste da CCNL (con OOSS e Rapp.ze datoriali e lavoratori ex art.411, comma 3 e 412 ter cpc);

Sede arbitrale (avanti a collegio di conciliazione e arbitrato ex art.412 quater cpc);

Sede certificativa (avanti a commissioni di certificazione ex art.76 Dlgs 276/2003 – art.410 cpc e art.31, c. 13, legge 183/2010).

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Nuova procedura di negoziazione assistita

L’art.7 del D.L. 132/2014 modifica l’art. 2113 e prevede l’inoppugnabilità di rinunce e transazioni sui diritti del lavoratore concluse al termine della nuova procedura, in alternativa alla convalida presso una “sede protetta”;

La procedura, a cui le parti sono libere di aderire, può concludersi positivamente e con la stessa efficacia delle conciliazioni convalidate in sede protetta o negativamente, con la possibilità di rivolgersi al giudice.

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(Segue) L’accordo impegna le parti (con l'assistenza dei

rispettivi legali) a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia;

La convenzione deve precisare il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura;

Il termine non deve essere inferiore a un mese; l’oggetto non deve riguardare diritti indisponibili;

La convenzione è redatta, a pena di nullità, in forma scritta e conclusa, per l’appunto, con l’assistenza di un avvocato, che certifica l’autografia delle sottoscrizioni.

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Negoziazione assistita: esclusa la materia di lavoro ?!

La Commissione Giustizia del Senato ha eliminato dal testo la "conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro" in accoglimento agli emendamenti presentati perché la tutela dei diritti indisponibili non può che essere affidata a chi detiene la terzietà.

Le Commissioni di Certificazione, Conciliazione e Arbitrato costituite presso i Consigli Provinciali dei CdL e in sede universitaria hanno tutte le caratteristiche per garantire questa tutela ed questo è quanto è stato rappresentato, sia in sede governativa che parlamentare.

Rinunzie e transazioni in materia di lavoro sono una materia estremamente delicata". Dopo l'approvazione con modifiche al Senato, il D.L. proseguirà il suo iter alla Camera, dove si auspica non ci siano modifiche sostanziali alle novità introdotte. 06/03/2015

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Profili fiscali delle transazioni di lavoro

Quadro normativo di riferimento: Artt. 6, 17, 19, 49 e 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi

(“TUIR”) approvato con il DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (così come modificato dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 12/12/2003 n. 344).

Artt. 49 e 51 (già artt. 46 e 48) TUIR: redditi di lavoro dipendente quelli che “derivano” dal rapporto di lavoro (art. 49) “costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” (art. 51)

Art. 17 (già art. 16) TUIR: modalità della tassazione delle somme percepite dal lavoratore, distinguendo tra transazione “relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro” (lett. a) e transazione intervenuta nel corso di tale rapporto (lett. b), prevedendo solo nel primo caso l’assoggettamento a tassazione separata.

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(Segue) Art. 17 (già art. 16) Lett. a) TUIR: transazioni relative alla

risoluzione del rapporto di lavoro subordinato: tassazione separata tassazione separata c. 1, Lett. a): “L’imposta si applica separatamente al TFR di cui all'articolo 2120 c.c. e indennità equipollenti, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'art. 50, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 c.c.; altre indennità e somme percepite una tantum in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza (art. 2125c.c.), nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro” fino ad euro 1.000.000 un tetto di Euro 1.000.000 un tetto di Euro 1.000.000 (art. 24, comma 31, L 214/11 Cfr. Circ. Ag. Entrate 28/02/2012 n. 2012/25122)

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(Segue) Art. 17 (già art. 16) Lett. b) Lett. b) Lett. b) TUIR

transazioni intervenute nel corso del rapporto di lavoro subordinato:

tassazione ordinaria si ricava per esclusione da:

Comma 1, Lett. b): “L’imposta si applica separatamente ad emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui a comma 1 dell'art. 50 e al comma 2 dell'art. 49”.06/03/2015

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(Segue)

Art. 17 (già art. 16) Lett. b) TUIR: tassazione separata solo per alcune delle somme percepite nel corso del rapporto:

Con aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del biennio anteriore all’anno di percezione (art. 21, comma primo, TUIR);

Il datore di lavoro opera la ritenuta IRPEF per l’intero ex art. 23 DPR 600/73.

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(Segue) Art. 17 (già art. 16) Lett. a) TUIR: transazioni

relative alla risoluzione del rapporto di lavoro subordinato:

tassazione separata Aliquota: la stessa del TFR ma provvisoria; Come per il TFR, gli Uffici Finanziari determinano

l’imposta definitiva (in aumento o in riduzione) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quella di presentazione della dichiarazione del datore di lavoro (mod. 770), in base all’ aliquota media di tassazione IRPEF del lavoratore degli anni precedenti a quella della cessazione del rapporto di lavoro.

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(Segue) Art. 17 (già art. 16) Lett. c) TUIR: transazioni relative alla

risoluzione dei rapporti di co.co.co e co.co.pro: tassazione separata

C. 1, Lett. c): “L’imposta si applica separatamente (…) ad indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'art. 53, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione dei rapporti di co.co.co” fino ad Euro 1.000.000 (art. 24, c. 31, L 214/11 Cfr. Circ. Ag. Entrate 28/02/2012 n. 2012/25122).

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(Segue)

Art. 17 (già art. 16) Lett. c) TUIR: transazioni relative alla risoluzione dei rapporti di co.co.co e co.co.pro:

Tassazione separata con aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del biennio anteriore all’anno in cui è sorto il diritto alla percezione (art. 21,comma primo, TUIR);

Il Committente opera una ritenuta IRPEF del 20% ex art. 24 DPR 600/73.

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(Segue) Art. 17 (già art. 16) lett. c) TUIR: Tassazione separata Comma 1, Lett. c): tassazione separata per le somme corrisposte

nell’ambito di transazioni relative alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

Esempi: si, transazione relativa alla rivendicazione della natura

subordinata del rapporto da parte del co.co.pro. o del co.co.co, no, nel caso di rivendicazione della natura subordinata del

rapporto da parte dell’autonomo tout court (RA 20% ex art. 24 DPR 600/73, tassazione ordinaria e reddito di lavoro autonomo);

no, nel caso di rivendicazione da parte di un terzo (somministrato, subagente etc. ) con cui non è intercorso alcun rapporto (RA del 20% ex art. 25 DPR 600/73, tassazione ordinaria e reddito diverso per obbligazioni di fare e non fare)

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(Segue)

Art. 17 (già art. 16) TUIR: Tassazione separata Risoluzione Direzione Centrale Normativa e

Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate n 135/E del 28/5/09 Art. 17, lett. a) TUIR non è applicabile alle somme corrisposte dal cedente al lavoratore a titolo transattivo a fronte della rinunzia al vincolo di solidarietà di cui all’art. 2112, secondo comma, c.c. non essendo configurabile una transazione “relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro” per effetto della continuazione ex lege del rapporto di lavoro in capo al cessionario dell’azienda06/03/2015

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Risarcimento danni Art. 6 TUIR1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a)

redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi d'impresa; f) redditi diversi.

2. I proventi conseguiti in sostituzione dei suindicati redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.

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Tassazione risarcimento

Art. 6 TUIR: Esclude in via generale dalla nozione di reddito “il

risarcimento del danno per la parte destinata a reintegrare il patrimonio del percettore per le perdite subite e per le spese sostenute” (danno emergente) mentre “assoggetta ad imposta sul reddito delle persone fisiche gli indennizzi risarcitori del lucro cessante in quanto emolumenti sostitutivi di un reddito che il danneggiato non ha potuto conseguire per effetto dell’evento lesivo” (lucro cessante) con l’unica eccezione dei danni dipendenti da invalidità permanente o morte.

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Tipologia provento

Art. 6, secondo comma, TUIR: I proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le

indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti; le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituisce reddito imponibile (…) ogni risarcimento inteso a riparare un pregiudizio di natura diversa” (Cass. n. 12789/03).06/03/2015

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Danno emergenteArt. 6, secondo comma, TUIR: Non costituiscono reddito imponibile le somme corrisposte a

titolo di risarcimento di un danno emergente, ad esempio: - a titolo di risarcimento dei danni alla salute, all’immagine o danni esistenziali sofferti a causa di infortuni sul lavoro o demansionamento (Cass. n. 30433/08);- erogazioni del datore di lavoro dirette ad integrare perdite patrimoniali del lavoratore derivanti dallo svolgimento dell’attività lavorativa (es. somme corrisposte al dirigente per mantenerlo indenne dalla responsabilità nei confronti dei terzi per atti o fatti compiuti nell’interesse del datore di lavoro nello svolgimento delle mansioni affidategli); tali somme che vanno a risarcire un danno emergente e non la perdita di un reddito.

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Tassazione

Art. 17 lett. a) e lett. c) TUIR: “anche se a titolo risarcitorio” disciplina le

modalità del prelievo fiscale e non può farsi discendere da tale norma una (inammissibile) deroga all’art. 53 Cost. ed all’art. 6, secondo comma, TUIR, con conseguente assoggettamento ad IRPEF (ancorché a tassazione separata) delle somme che costituiscono risarcimento del danno emergente, per il solo fatto di essere erogate nell’ambito di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro subordinato.06/03/2015

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Danno all’immagine e perdita di chance

Art. 6, secondo comma, TUIR: Somme corrisposte a titolo di

risarcimento del danno all’immagine e perdita di chance:

- cfr. Agenzia Entrate Risoluzione n° 106/E del 22/04/2009 e n° 356 del 07/12/2007

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Problematiche

Art. 17 lett. a) e lett. c) TUIR: Art. 32, primo comma, D.L. n. 41/95, conv. in L.

22/03/95 n. 85, con cui era stata introdotta l’attuale formulazione dell’art. 17, lett. a) TUIR non ha apportato alcuna innovazione ai principi sanciti dall’art. 6, secondo comma, TUIR in materia di esclusione dalla nozione di reddito delle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno emergente, essendosi tale norma limitata a prevedere una particolare modalità di tassazione (separata) solo per quelle somme che costituiscono reddito imponibile secondo i principi generali (Corte Cost., ord. n. 292 del 7/7/05).

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Ritenuta d’acconto

IMPORTANTE: E’ consigliabile astenersi dall’effettuare la

ritenuta d’acconto prevista dagli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 solo se sussistono solidi elementi probatori idonei a dimostrare l’esistenza di un danno emergente (es., certificazione medica, meglio se proveniente da strutture sanitarie pubbliche; ricevute comprovanti l’acquisto dei farmaci prescritti al lavoratore; documentazione attestante il demansionamento o la diffusione di notizie lesive dell’immagine professionale del lavoratore, etc).

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Onere della prova

IMPORTANTE: L’onere della prova grava sul contribuente (Cass. S.U. n.

6572/06)

ALTRIMENTI: Alle somme corrisposte al lavoratore nell’ambito di una

transazione “deve essere presuntivamente attribuita, al di là delle qualificazioni formalmente adottate dalle parti, la natura di ristoro della perdita di retribuzioni che la prosecuzione del rapporto avrebbe implicato, quindi il risarcimento di un danno qualificabile come lucro cessante (…) di guisa che alla distinta causale del relativo esborso deve corrispondere un’adeguata prova il cui onere spetta al contribuente” (Cass. n. 360/09).06/03/2015

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Obbligazione tributaria sostituito

IMPORTANTE: L’obbligo tributario grava in ultima

analisi sul “sostituito” e, cioè, sul lavoratore, il quale è comunque tenuto ad adempiervi presentando una dichiarazione fedele (Cass. n. 8316/09)

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Obbligazione tributaria del sostituto

Questione: Assoggettamento a tassazione - con le modalità

previste dall’art. 17, lett. a) e c) TUIR - e conseguente obbligo del datore di lavoro dell’effettuazione della ritenuta ai sensi dell’art. 23 del DPR 600/73 è applicabile solo alle transazioni proprie (il negozio transattivo si limita a modificare il rapporto controverso) o anche alle transazioni novative (le parti sostituiscono al rapporto sottostante un diverso rapporto giuridico)?

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Determinazione carattere novativo

SOLUZIONE: Accertare se le parti, nel comporre l’originale rapporto litigioso,

abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto giuridico diretto a costituire, in luogo di quello precedente, nuove ed autonome situazioni che costituiscono fonte autonoma dell’obbligazione (Cass. 1317/2006 e Cass. 20145/10);

N.B.: tale accertamento va operato sulla base di elementi interpretativi desunti dalla volontà delle parti e dal tenore letterario delle clausole contrattuali;

Esempio: domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni per omissione contributiva ex art. 2116, secondo comma c.c., e transazione con cui il datore di lavoro si obbligava a costituire una rendita vitalizia “con connotati quantitativi e normativi diversi dal trattamento che sarebbe spettato” (Cass. 13717/2006)

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Ritenuta su transazione novativa

Soluzione Questione controversa: Transazioni novative e assoggettamento a

tassazione - con le modalità previste dall’art. 17, lett. a) e c) TUIR - e conseguente obbligo del datore di lavoro dell’effettuazione della ritenuta ai sensi dell’art. 23 del DPR 600/73?

SI: nozione reddito lavoro dipendente ex art. 49 e 51 TUIR (“in relazione al rapporto di lavoro”; - Dato testuale art. 17 lett. a) e c) TUIR “a titolo transattivo” senza distinzione alcuna

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I redditi diversi

INTERVENTO DEL LEGISLATORE PER REDDITI DIVERSI

Art. 36, comma 24, del DL 4 luglio 2006 n. 223, (convertito, con modificazioni nella L. 4 agosto 2006 n. 248), che ha modificato l’art. 25 DPR 600/73, stabilendo che: i soggetti che corrispondo compensi comunque denominati per l’assunzione di “obblighi di fare, non fare o permettere devono operare una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto sull’imposta per le persone fisiche”.

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Patto di nettoQUESTIONE:

Legittimità di pattuizioni transattive che prevedano il pagamento di un determinato importo al netto delle ritenute fiscali di legge (Trib. Latina 31/3/00 e Trib. Pordenone 19/6/2003): la clausola di un accordo transattivo che preveda il pagamento a favore del lavoratore di una certa somma al netto dell’imposta da versare all’erario sarebbe affetta da nullità per contrasto con la norma imperativa di legge (art. 23, comma primo, D.P.R. 600/73) che impone al sostituto di imposta l’obbligo di rivalsa nei confronti del sostituito, con la conseguenza che il datore di lavoro sarebbe comunque tenuto ad operare la ritenuta sulla somma erogata al lavoratore, ancorché la corresponsione di tale somma sia stata pattuita al netto in sede di conciliazione giudiziale.06/03/2015

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Dal lordo al netto

QUESTIONE: Legittimità di pattuizioni transattive che prevedano il

pagamento di un determinato importo al netto delle ritenute fiscali di legge;

Il datore di lavoro, quale sostituto di imposta, può operare la ritenuta prelevandola direttamente dall’importo corrisposto al dipendente ovvero, se corrisponde al lavoratore la somma indicata nell’accordo transattivo, versando autonomamente all’erario quanto dovuto a titolo di acconto e rivalendosi poi nei confronti del lavoratore medesimo secondo quanto previsto dall’art. 23, primo comma, D.P.R. 600/73 (Cass. n. 6910/04);

Cass. 6407/1983: la determinazione delle somme spettanti va effettuata, in sede di cognizione, al lordo, in sede di liquidazione al netto delle ritenute alla fonte, per le quali è nullo il patto contrario.

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Controversie tra sostituto e sostituito

Precedente orientamento, Cass. S.U. n. 745/03:• giurisdizione Commissione Tributaria se relative alla legittimità delle ritenute operate dal datore di lavoro; • giurisdizione del giudice del lavoro se relative al corretto adempimento degli obblighi di pagamento derivanti dalla transazione medesima.

Nuovo orientamento, Cass. S.U. n. 8312/10:• Sempre giurisdizione del giudice del lavoro, trattandosi di diritto del sostituto nei confronti del sostituito dell’ambito di un rapporto privatistico cui risulta estraneo il potere impositivo pubblico.

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Armonizzazione fiscale e previdenziale

Art. 12, lett. B) L. 30/4/69, n. 153 come modificato dall’art. 6 del DLgs. 2 settembre 1997, n. 314;

A seguito dell’unificazione base imponibile fiscale e previdenziale (art.6 Dlgs 314/97), ai sensi dell’art. 12 L 153/69, costituiscono redditi ai fini contributivi quelli che “derivano” dal rapporto di lavoro (artt.. 49 TUIIR) e tale redditto è costituito da “tutte le somme e i valori in genere” che il lavoratore percepisce a qualunque titolo “in relazione al rapporto di lavoro” (la norma cita artt. 49 e 51 TUIR ma non l’art. 6 c.2).

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Esclusione imponibile contributi

Art. 12, lett. b), L. 30/4/69, n. 153 come modificato dall’artt. 6 del DLgs. 2 settembre 1997, n. 314: “esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi”, tra le altre, “le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l’imponibilità dell’indennità sostitutiva del preavviso”.

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Somme non soggette Inps

Circolare INPS n. 263 del 24 dicembre 1997 (emanata a seguito delle modifiche apportate dall’’art. 12, quarto comma, lett. b), L. 153/1969): esclusione dalla base imponibile ai fini contributivi è applicabile alle “somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro in eccedenza alle normali competenze comunque spettanti ed aventi lo scopo di indurre il lavoratore ad anticipare la risoluzione del rapporto di lavoro, rispetto alla sua naturale scadenza”.06/03/2015

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Esclusioni imponibilità Esempio esclusione da base imponibile previdenziale (cfr

Circolare INPS n. Circolare INPS n. 125, 11 maggio 1992):• indennità pari a 15 mensilità ex art. 18, comma 5, S.L. dovuta al lavoratore in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro;• indennità spettante al lavoratore ai sensi dell’art. 8 L. 15 luglio 1966 n. 604 in caso di mancata riassunzione del lavoratore illegittimamente licenziato.NB: Tali indennità “hanno natura risarcitoria e non rientrano quindi nell’imponibile contributivo” in quanto “non essendo ripristinato ‘ex tunc’ il rapporto di lavoro, non sussistono i connessi obblighi contributivi” .

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Trattamento fiscale e previdenziale delle erogazioni economiche

A norma degli artt. 6 c. 2, 17 c.1 lett.b e 51 del TUIR, è necessario individuare la natura fiscale (tra imponibilità e esenzione);

A norma dell’art.12 della L.153/69 come modificata da art. 6 Dlgs 314/1997 (armonizzazione delle basi imponibili) occorre valutare l’aspetto contributivo (tra imponibilità e esenzione);

Problema imponibilità fiscale = modalità di tassazione;

Problema imponibilità contributiva = modalità versamento contributi nei limiti prescrizione;06/03/2015 57

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Relazione tra le due fattispecie

L’obbligazione contributiva è completamente insensibile agli effetti della transazione (cfr Inps Circ.16.1.2014 e Cass.Sez Lav. 13.8.2007 n.17670);

La totale estraneità ed inefficacia della transazione eventualmente intervenuta fra le parti (Datore e Lavoratore) nei riguardi degli Istituti di Prev.za e Ass.za si ricollega all’art.2115, comma 3 c.c. secondo cui è nullo ogni patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza e assistenza;

L’imponibilità contributiva è sempre riferita alle retribuzioni virtuali (artt. 49 e 51 Tuir) cui l’interessato avrebbe avuto diritto se non fosse intervenuta la transazione, stante l’indisponibilità e l’intransigibilità dell’obbligazione contributiva (sottratto alla disponibilità delle parti).

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Rapporto contributivo È negato alla disponibilità delle parti e quindi è

soggetto a contribuzione anche quando i titoli individuati nell’accordo coprono fattispecie (o periodi) di rilevanza contributiva;

Sono soggetti a contributi anche gli accordi che in genere sono volti, in frode alla legge, a sviare la pretesa contributiva attribuendo qualificazioni diverse ai titoli di pagamento rispetto a quelle previste;

Ciò che è esente o non imponibile a livello fiscale non è detto che lo sia anche a livello previdenziale;06/03/2015

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La giurisprudenza Cass. Sez. lav. N. 6037/2014: l’art.12 L.

153/1969 considera computabili ai fini contributivi le somme corrisposte non solo “in dipendenza” ma anche “in relazione” al rapporto di lavoro; le somme percepite dal lavoratore in seguito a transazione di lavoro, in armonia con la circ. n. 263/97 dell’Inps, rientrano nell’imponibile contributivo. Sono escluse da tale computo solamente fattispecie tassative, non qualificabili dalle parti, ma determinate dall’art. 6 D.lgs n. 314/1997. La verifica in tal senso spetta solo al giudice, che riscontri un titolo del tutto autonomo di tali somme rispetto al rapporto di lavoro. 06/03/2015

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(Segue)

L'indagine del giudice sull'imponibilità delle somme non trova limite nel titolo formale di tali erogazioni e non impedisce all'Inps di pretendere il pagamento dei contributi;

Cass., sez. lav., n. 17180/2014 “ la transazione è estranea al rapporto tra il datore di lavoro e l'Inps, giacché alla base del credito dell'ente previdenziale deve essere posta la retribuzione dovuta e non quella corrisposta“; l'autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello di lavoro ex art. 2094 c.c. rende sussistente l'obbligo contributivo del datore di lavoro indipendentemente dal fatto che siano stati soddisfatti gli obblighi retributivi, ovvero che il prestatore abbia rinunziato ai suoi diritti”

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Somme risarcitorie o retributive?

In ogni rapporto giuridico patrimoniale dubbio, almeno fin quando per mezzo della determinazione della lite, le pretese devono essere “obiettivizzate” o per intervento del Giudice ovvero per accordo fra le parti;

Per stabilire quindi se una somma disposta dal Giudice quale indennizzo ovvero concordata tra datore di lavoro e lavoratore a seguito di una transazione (giudiziale o stragiudiziale) rientra nella retribuzione imponibile dal punto di vista fiscale e previdenziale occorre verificare se la stessa è collegata direttamente o indirettamente da una obbligazione causale al rapporto di lavoro.06/03/2015

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La giurisprudenza (danno emergente e lucro cessante)

Danno emergente: perdita economica. È l’interesse relativo ad un bene non ancora spettante (e non è tassabile);

Lucro cessante: mancato guadagno. A norma dell’art. 6, c.2 del TUIR costituiscono redditi della stessa natura di quelli sostituiti o perduti; sono soggetti a tassazione (l’art. 17 determina i casi di tassazione separata);

Sent. Cass. N. 6754/2010: le somme corrisposte a seguito di conciliazione al dipendente tassabili se costituiscono lucro cessante.06/03/2015

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Somme escluse dalla base imponibile ai fini contributivi

Le indennità liquidate dal giudice a titolo di risarcimento danno in caso di reintegrazione per licenziamento illegittimo (art. 1, c. 5, l. 108/1990) e quelle pari a 15 mensilità spettanti al lavoratore in caso di rinuncia alla reintegrazione (Circ. Inps n. 263/97);

Le indennità, fino ad un massimo di 14 mensilità, corrisposte al lavoratore (art. 8, legge 604/1966), nel caso in cui sia accertato che non ricorrono gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento (Circolare Inps n. 263/97).06/03/2015

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Danno alla professionalità, mobbing e danno biologico

Per la Cassazione il danno alla professionalità non comporta un pregiudizio unico e immediato, ma un ridimensionamento della vita professionale e non necessita di specifica prova in ordine al pregiudizio economico;

Dal mobbing derivano danni alla salute psicofisica, perdita di capacità lavorativa, danni all'immagine. Questi sono paragonati al c.d. danno biologico. La Corte di Cassazione (sentt. n. 2311/2007 e n. 2046/2007), ha affermato la non tassabilità delle somme percepite a titolo di risarcimento anche in sede transattiva.

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Somme da licenziamento illegittimo e somme decise dal giudice

All’erogazione in seguito a cessazione del rapporto di lavoro si applica la natura di lucro cessante, e quindi tassabilità, salvo prova contraria.

Alle somme decretate dal giudice, al netto delle spese di giudizio, si applica la tassazione separata per le retribuzioni arretrate o la tassazione TFR.

La Circ. Inps 263/1997 elenca i casi di esclusione dalla base imponibile ai fini contributivi06/03/2015

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Giurisprudenza

Tribunale di Nocera Inferiore sent. 776/2013:

Elementi costitutivi della transazione sono la volontà di porre fine a una lite o prevenirne l’insorgenza e la reciprocità delle concessioni; ogni parte deve subire, quindi, un sacrificio.

Cass. Sez. lav. n.8191/2014: Affinché l’accordo tra le parti sia qualificabile

come transazione, devono sussistere l’aliquid datum, e l’aliquid retentum, non essendo necessaria l’esistenza di un equilibrio economico delle concessioni reciproche.

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Assoggettamenti tipici - riepilogo

TITOLO IRPEF INPS

Risarcimento danni alla saluti da dequalificazione prof.

No No

Risarcimento per perdita di energie psicofisiche No No

Risarcimento per perdita di chance per mancata definizione di assunzione

Si -Redd. Diversi

No

Sentenza di condanna del datore a pagare mensilità arretrate

Si-Tass. separata

Si

Transazioni per differenze retributive nell’anno Si- Tass. ordinaria

Si

Buona uscita Si- T. sep No

Indennità sostitutiva di preavviso Si- T. sep Si

06/03/2015

Movimento Forense Roma 68

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Imponibilità delle somme da transazione

PROVVEDI -MENTO

RAPPORTO LAVORO

SOMME RICONOSCIUTE

TASSAZIONE

CONTRIBUTI

SENTENZE

A) risoluzione

B) costanza di rapporto

-a titolo retributivo (anni precedenti)(1)

-a titolo risarcitorio (lucro cessante)(3)

-a titolo retributivo (anni precedenti)(1)

-a titolo risarcitorio (lucro cessante) (3)

Separata (art. 17, lett. b TUIR)

SI, a meno che non siano caduti in prescrizione (2)

06/03/2015Movimento Forense

Roma 69

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(Segue)PROVVEDI -MENTO

RAPPORTO LAVORO

SOMME RICONOSCIUTE

SOMME RICONOSCIUTE

CONTRIBU-TI

TRANSAZIONI

A) risoluzione

-a titolo retributivo (anni precedenti)(1)

-a titolo incentivo all’esodo

-a titolo transattivo semplice (lucro cessante)(3)

-a titolo transattivo generale novativo (lucro cessante) (3)

Separata (art. 17, lett. a TUIR)

(per esodo incentivato tassazione = TFR)

Se la transazione ha il solo scopo di prevenire una lite, senza legami col precedente rapporto di lavoro: ritenuta d’acconto 20%

SI (2)

NO (4)

SI (2)

NO

06/03/201570

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06/03/2015Movimento Forense

Roma 71

(Segue)

PROVVEDI -MENTO

RAPPORTO LAVORO

SOMME RICONOSCIUTE

SOMME RICONOSCIUTE

CONTRI-BU TI

TRANSAZIONI

B) In costanza di rapporto

-a titolo retributivo (anni precedenti)-a titolo transattivo semplice (lucro cessante)-a titolo transattivo generale e novativo (lucro cessante)(3)

Per rinuncia a diritti: tass. Ord.(5)

Su somma erogata alla cessazione: tass. sep. (6 e 7)

Ordinaria: somme legate al rapporto di lavoro e, pertanto, non si applica la ritenuta d’acconto)

SI (2)

NO (8)

SI (2 e 7)

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Note

1) Nel caso di retribuzioni relative allo stesso anno in cui viene effettuata la transazione, si applicherà la tassazione ordinaria;

2) A meno che non siano caduti in prescrizione (5 anni, 10 se denuncia del lavoratore all’Inps);

3) Se il risarcimento è per danno emergente, i relativi importi non sono soggetti né a tassazione, né a contribuzione. Occorre, però, che sussista una prova tangibile della presenza dell’effettivo danno subito;

4) Se l’esodo fa parte di una policy aziendale rivolta a più lavoratori, le somme non sono soggette a contribuzione. Se è frutto di un accordo con un unico lavoratore, l’importo è soggetto (Cass. 9/5/2002 n. 6663);06/03/2015

Movimento Forense Roma 72

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Note

5) Il Min.delle Finanze nella Circ. n. 326/E/1997 ha stabilito che le somme erogate a seguito di transazioni, anche se novative, sono comunque riconducibili al rapporto di lavoro e sono tassabili come lo stesso.

6) Ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) del TUIR che prevede espressamente l’applicazione di tale modalità impositiva in relazione alle somme e valori percepiti a seguito di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro.

7)La distinzione tra questi ultimi 2 casi costituisce precauzione per prevenire eventuali problemi con l’INPS.

8) Cfr. nota sopra

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Movimento Forense Roma

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JOBS ACT – NOVITA’Conciliazione volontaria (articolo 6 schema  di Dlgs attuativo della legge 183/2014)

Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti introduce, in caso di licenziamento, un nuovo tentativo di conciliazione questa volta facoltativo.

Infatti, «l’offerta di conciliazione» prevista nel decreto sul contratto a tutele crescenti statuisce che il datore di lavoro potrà offrire al lavoratore, con assegno circolare, un importo esente da tasse e contributi, di ammontare pari a una mensilità per ogni anno di servizio (mensilità considerata sulla base della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto), in misura non inferiore a due e non superiore a 18 mensilità.

06/03/2015 Movimento Forense Roma 74

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Segue…..JOBS ACT Conciliazione volontaria

L’accettazione dell’assegno – in una delle sedi “protette” previste dall’articolo 2113, comma 4 del Codice civile o presso una delle sedi delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro – comporterà l’estinzione del rapporto dalla data di cessazione e la rinuncia all’impugnazione del licenziamento, anche nel caso in cui questa sia già stata proposta dal lavoratore.

L’offerta di conciliazione potrà concretizzarsi, da parte del datore di lavoro, entro 60 giorni dal licenziamento, decorso il quale sarà sempre possibile conciliare, con la differenza che la somma non godrà più della totale esenzione fiscale, oltre che contributiva prevista dalla suddetta norma. La modalità di questo tipo di conciliazione non passa certo inosservata ma, nell’ottica della deflazione del contenzioso in materia di lavoro, costituisce sicuramente una novità di rilievo.

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Segue…..JOBS ACT Conciliazione volontaria

La totale esenzione fiscale, oltre che contributiva, della indennità prevista, incentiva il datore di lavoro ad attivarsi per conciliare la lite, anche solo eventuale, che potrebbe sorgere considerando la lentezza delle decisioni dei tribunali e l’incertezza che affligge il datore di lavoro (come il lavoratore) nell’attesa di una decisione definitiva.Importante novità è la predeterminazione per legge dell’importo, calcolato sulla base di un criterio ben definito, vincolato all’anzianità di servizio e compreso tra un minimo di due e un massimo di 18 mensilità.

In particolare, al lavoratore potrà essere offerta una indennità compresa tra 2 e 18 mensilità affinché rinunci all’impugnazione del licenziamento, con il rischio che, banco iudicis, la somma eccedente rispetto al criterio di quantificazione predisposto (una mensilità per ogni anno di servizio) segua la tassazione ordinaria.

E pertanto, da un lato la totale esenzione fiscale e contributiva, dall’altro il pagamento di una somma immediata direttamente fruibile da parte del lavoratore potranno concretizzare la possibilità di una riduzione del contenzioso in materia di lavoro, tenendo conto che l’indennità prevista coprirà unicamente l’impugnazione del licenziamento; ciò significa che resterà fuori ogni altra pretesa del lavoratore derivante dal rapporto di lavoro (differenze retributive, Tfr, superiore inquadramento, eccetera) che il lavoratore potrà sempre far valere in giudizio.06/03/2015 Movimento Forense Roma 76

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Segue…..JOBS ACT Conciliazione volontaria

Sempre in sede di conciliazione, la norma prevede espressamente che eventuali ulteriori somme pattuite per comporre ogni altra pretesa che potrà derivare dal rapporto o dai rapporti di lavoro intercorsi non sarà soggetta alla esenzione fiscale prevista ma seguirà il regime fiscale ordinario. Ebbene, si incentiva esclusivamente la rinuncia all’impugnazione del licenziamento.

Infine, per permettere il monitoraggio di questa modalità di conciliazione, la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro dovrà essere integrata da una ulteriore comunicazione riguardante l’avvenuta conciliazione, la cui omissione comporterà una sanzione. Tramite questo sistema, sarà certamente assicurato il monitoraggio dell’istituto a danno però di un appesantimento della burocrazia collegata alla cessazione del rapporto di lavoro.

06/03/2015 Movimento Forense Roma 77

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LA BUSSOLA Le caratteristiche delle tre tipologie di conciliazione

06/03/2015 Movimento Forense Roma 78

RIFORMA FORNERO

COLLEGATO LAVORO

JOBS ACT

Conciliazione obbligatoria in Dtl (art. 7 l. 604/1966, come modificato dalla legge 92/2012)

Conciliazione facoltativa per le liti di lavoro (articolo 30 legge 183/2010)

Conciliazione volontaria (articolo 6 schema  di Dlgs attuativo della legge 183/2014)

AMBITO DI APPLICAZIONE

Licenziamento per giustificato motivo di lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del Jobs act, aziende con più di 15 dipendenti

Qualsiasi controversiadi lavoro

Licenziamento per qualsiasi motivo di lavoratori assunti dopo  il Jobs Act, a prescindere dal n.di dipendenti

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(Segue)

SEDE DI SVOLGIMENTO

Direzione territoriale del lavoro

Direzione territoriale del lavoro o sedi previste dai Ccnl

Dtl, commissioni sindacali, enti di certificazione

AVVIO DELLA PROCEDURA

Il datore che intende licenziare è obbligato a chiedere preventivamente l’attivazionedella procedura

Una delle parti della lite ha facoltà di chiedere lo svolgimento del tentativo di conciliazione

Il datore di per evitare la causa può offrire formalmente dopo il licenziamento una somma al licenziato

POSSIBILE ESITO

Accordo tra le parti o licenziamento

Accordo o prosecuzione della lite, in giudizio o in sede arbitrale

Accettazione (con decadenza dal diritto a fare causa) o rifiuto06/03/2015 ODCEC ROMA 79

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(Segue)

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RIFORMA FORNERO

COLLEGATO LAVORO

JOBS ACT

INCENTIVI ECONOMICI

In caso di risoluzione consensuale del rapporto spetta comunque l’Aspi. Eventuali incentivi all’esodo sono esenti da contributi e soggetti a tassazione separata

Non ci sono incentivi economici specifici

Le somme pagate (1 mese per anno di lavoro, da un minimo di 2 sino a un massimo di 18, con importi ridotti per le piccole imprese) sono esenti da contributi e tasse