Rintracciabilità delle Produzioni

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COLDIRETTI MACERATA MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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Opuscolo Domanda n° 4590/2010: Rintracciabilità delle Produzioni

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COLDIRETTIMACERATA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLEALIMENTARI E FORESTALI

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INDICE

Introduzione 3

Regolamento (CE) n. 178/2002 4

Perché un regolamento 4

Rintracciabilità delle produzioni alimentari e dei mangimi 4

Rintracciabilità interna 8

Fase di trasporto, stoccaggio e distribuzione di alimenti e mangimi 8

Considerazioni in merito alla rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi e degli animali 8

Campi di non obbligatorietà nell’applicazione della rintracciabilità degli alimenti, mangimie animali destinati ad uso alimentare

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Organizzazione del sistema di rintracciabilità 9

Periodo di conservazione della documentazione 11

Obblighi delle imprese alimentari e dei mangimi: ritiro/richiamo 11

Obblighi degli operatori alimentari 12

Notizie specifiche per gli alimenti di origine animale 13

Notifica alle autorità competenti 14

Obblighi degli operatori del settore dei mangimi 14

Operazioni comuni degli operatori alimentari e del settore mangimistico nel campo del ritiro/richiamo di un alimento o mangime

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Chiusura della procedura di ritiro/richiamo del prodotto 16

Controllo ufficiale del sistema di rintracciabilità aziendale 16

Regime sanzionatorio 17

Adozione di provvedimenti sui prodotti ritirati 17

Bibliografia 24

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INTRODUZIONEFin dalla sua fondazione l’Unione Europea ha attribuito sempre molta importanza alla sicurezza igienico-saniatria degli alimenti e dei mangimi, con lo scopo di tutelare la salute dei consumatori.L’evoluzione della politica comune, con la libera circolazione delle merci; l’evoluzione delle tecniche di coltivazione; l’aumento degli scambi commerciali; il verificarsi dello spopolamento delle campagne, con il forte sviluppo dei centri urbani, ha portato alla perdita di una stretta relazione tra luogo di produzione e luogo di vendita, tra produttore, commerciante e consumatore, con la perdita di informazioni palesatasi particolarmente nella grande distribuzione. Tale distacco, unitamente al verificarsi di eventi negativi sulla sicurezza alimentare, come ad es. l’Encefalopatia spongiforme bovina (BSE), il vino al metanolo, i polli alla diossina ecc., nel corso degli anni ha fatto emergere nel consumatore la percezione di un aumento del rischio per la salute nel consumo dei prodotti alimentari e la consapevolezza dello scarso potere di controllo sulla qualità del cibo. Tutto ciò ha fatto emergere dal consumatore una richiesta forte e chiara di garanzia igienico-sanitaria dei prodotti agroalimentari che vengono acquistati, spingendo la Commissione Europea a profonde revisioni della normativa sulla sicurezza alimentare, le cui conclusioni finali, sono state riassunte in due documenti principali: il Libro verde, pubblicato nel 1997, che definisce i principi generali della legislazione alimentare dell’U.E., e il Libro Bianco sulla sicurezza alimentare, pubblicato nel 2000.I punti chiave del Libro Bianco sono:

la politica della sicurezza alimentare deve basarsi su una visione completa e integrata; i produttori di mangimi, gli agricoltori e gli operatori del settore alimentare hanno la responsabilità primaria sulla sicurezza degli alimenti; la politica “dai campi alla tavola” dovrà essere attuata in maniera costante e coerente con gli obiettivi sulla sicurezza alimentare; una politica alimentare efficace richiede la rintracciabilità dei percorsi dei mangimi e degli alimenti nonché dei loro ingredienti; l’analisi del rischio deve costituire il fondamento su cui si basa la politica di sicurezza degli alimenti; si applicherà il principio di precauzione nelle decisioni di gestione del rischio.

L’operatività di quanto indicato è stata avviata dall’U.E. con l’emanazione del Reg. (CE) n° 178/2002 e negli anni soccessivi con l’emanazione di altri regolamenti che costituiscono il cosiddetto “pacchetto igiene”.

In questa sede si affronterà un aspetto della sicurezza alimentare che è legata alla rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi, nonché in caso di necessità del loro ritiro/richiamo, come previsto dal Reg. (CE) n° 178/2002.

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REGOLAMENTO (CE) n° 178/2002

Il Regolamento (CE) n.178 (di seguito indicato “regolamento”) - DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO - del 28 gennaio 2002, STABILISCE I PRINCIPI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L’AUTORITA’ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE – pubblicato sulla G.U.C.E.L. n° 31 del 01/12/2002.

PERCHE’ UN REGOLAMENTO Perché:

I regolamenti sono leggi e pertanto immediatamente esecutivi in tutti gli Stati Membri della Comunità Europea; Non vincola solo ai risultati da ottenere, ma anche all’uso dei mezzi da utilizzare per raggiungere gli scopi; Evita il proliferare di norme nazionali che possono essere non uniformi sul territorio comunitari e pertanto armonizza e uniforma il comportamento dei singoli stati.

Il regolamento si preoccupa di far si che: a. il consumatore sia correttamente informato sulle caratterisitiche del prodotto alimentare; b. le Autorità di controllo abbiano la possibilità di avere informazioni necessarie in caso di

eventuale rischio sanitario, al fine di permettere l’attuazione delle procedure di ritiro o richiamo del prodotto alimentare e del mangime, ove non fossero state già poste in essere dagli operatori interessati.

Lo strumento attraverso il quale il legislatore comunitario ha inteso rendere possibile il secondo obiettivo è la rintracciabilità delle produzioni.

RINTRACCIABILITA’ DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI E DEI MANGIMI Le norme contenute nel regolamento riguardano tutta la filiera produttiva a partire dalla produzione, nella consapevolezza che la libera circolazione nel mercato unico, di alimenti sani e sicuri è fondamentale per la salute e il benessere dei cittadini, nonché ai loro interessi sociali ed economici (considerando 1 del regolamento) Il sistema della rintracciabilità delle produzioni alimentari e dei mangimi, viene disciplinato dagli articoli 18 (All. n° 1), 19 (All. n° 2) e 20 (All. n° 3) del regolamento che trovano i suoi principi ispiratori nelle seguenti considerazioni:

l’esperienza ha dimostrato che l’impossibilità di ricostruire il percorso compiuto da alimenti e mangimi può mettere in pericolo il funzionamento del mercato interno di tali prodotti. Occorre quindi predisporre un sistema generale per la rintracciabilità dei prodotti che abbracci il settore dei mangimi e alimentare, onde poter procedere a ritiri mirati e precisi o fornire informazioni ai consumatori o ai funzionari responsabili dei controlli, evitando così disagi più estesi e ingiustificati quando la sicurezza degli alimenti sia in pericolo. occorre fare in modo che le imprese alimentari e del settore dei mangimi, comprese le imprese importatrici, siano in grado di individuare almeno l’azienda che ha fornito loro l’alimento, il mangime, l’animale o la sostanza che può entrare a far parte di un dato alimento o di un dato mangime, per fare in modo che la rintracciabilità possa essere garantita in ciascuna fase in caso di indagine.

La rintracciabilità delle produzioni viene definita all’art. 3, punto 15 del regolamento come: ”la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione”.

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All’art. 18, comma 1, il regolamento stabilisce invece il campo di operatività della rintracciabilità che interessa:

GLI OGGETTI: alimenti, mangimi, le sostanze interessate a far parte degli alimenti e dei mangimi, animali destinanti alla produzione alimentare.

Alimento (“prodotto alimentare”, o “derrata alimentare”) – art. 2 - , “qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o che si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito da esseri umani”.Sono comprese: a. – le bevande; b. – le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l’acqua intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento.

Tra gli alimenti non sono compresi: 1. I mangimi; 2. Gli animali vivi, a meno che siano preparati per l’immissione sul mercato ai fini del

consumo umano; 3. I vegetali prima della raccolta; 4. I medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE e 92/73/CEE; 5. I cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE del Consiglio; 6. Il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 89/662/CEE del Consiglio; 7. Le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni

Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971;

8. Residui e contaminanti.

“mangime o alimento per animali” (art. 3, punto 4), “qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali”.

Le sostanze interessate destinate o atte ad “entrare a far parte” di un alimento/mangime nelle fasi di produzione, preparazione o trattamento. Queste sostanze riguradano per es., tutti i tipi di ingredienti degli alimenti e dei mangimi, compresi i cereali quando entrano a far parte di un mangime/alimento. Tuttavia sono esclusi i cereali quando utilizzati come sementi per la coltivazione.

I materiali di confezionamento, anche se vengono in contatto con un alimento, non soddisfano il concetto di “ALIMENTO” di cui all’art 2 del regolamento e, pertanto essi non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 18. La rintracciabilità dei materiali di imballaggio/confezionamento degli alimenti è stata disciplinata dal Reg. (CE) n° 1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le Direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE.

I SOGGETTI OBBLIGATI: tutti gli operatori che entrano nella filiera produttiva, fino alla distribuzione e che il regolamento definisce come: “Impresa alimentare” (art. 3, punto 2), ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti. “Operatore del settore alimentare” (art.3, punto 3), la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’imprea alimentare posta sotto il suo controllo; “impresa nel settore dei mangimi” (art. 3, punto 5), ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, magazzinaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, compreso ogni produttore che produca, trasformi o immagazzini mangimi da somministrare sul suo fondo agricolo ad animali.

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“Operatore del settore dei mangimi” (art.3, punto 6), la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’imprea di mangimi posta sotto il suo controllo.

La rintracciabilità interessa tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione definite dal regolamento (art. 3, punto 16) “come, qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi e, ove pertinente, l’importazione, la produzione, la lavorazione, il magazzinaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l’erogazione dei mangimi”. Il sistema di rintracciabilità include anche l’azienda agricola che interviene nella fase della produzione primaria definita dal regolamento (art. 3, punto 17), come ”tutte le fasi della produzione, dell’allevamento e della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici”

Per garantire la sicurezza degli alimenti e dei mangimi occorre considerare tutti gli aspetti della catena di produzione come un unico processo, a partire dalla produzione primaria inclusa, passando per la produzione e fino alla vendita o erogazione al consumatore/utilizzatore inclusi, in quanto ciascun elemento di essa presenta un potenziale impatto sulla sicurezza alimentare (Considerando 12 del regolamento). In ultima analisi il reg. n. 178/2002 sancisce che la RESPONSABILITA’ sulla sicurezza alimentare è CONDIVISA da tutti gli operatori di filiera. CONDIVISA MA NON INDISTINTA, in quanto, un prodotto prima di arrivare sulla tavola segue una serie di trasferimenti di “mano in mano” subendo, in strutture diverse, più o meno profonde manipolazioni, che viene chiamata filiera produttiva. Nell’interno della filiera il trasferimento dei prodotti è un trasferimento fisico e di proprietà di cui se ne deve seguire il flusso avendone la possibilità di ricostruirne la storia e di seguirne la destinazione. Tutto ciò perchè qualora si verificasse un qualsiasi problema si andrà a ricercare l’anello della catena nel quale il problema si è evidenziato. E’ per questo che tutti gli attori della filiera devono essere collegati tra di loro come anelli dello stesso sistema e devono scambiarsi le informazioni.

Pertanto anche l’azienda agricola deve sviluppare un procedimento di rintracciabilità che dovrà garantire l’isolamento delle partite eventualmente difettose, isolandole rapidamente qualora possa insorgere ogni potenziale rischio per la salute.Il sistema della rintracciabilità si basa sul concetto “FASE PRIMA – UNA FASE DOPO” che comporta per gli operatori:

a) – la disponibilità di un sistema che consenta loro di INDIVIDUARE I FORNITORI E I CLIENTI immediati dei loro prodotti;

b) - Che sia utilizzato un collegamento “FORNITORI-PRODOTTI” (quali prodotti acquistati da quali fornitori);

c) – che sia istituito un collegamento “CLIENTE-PRODOTTO” (quali prodotti forniti a quali clienti), tranne i consumatori finali.

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Dunque ogni operatore deve essere in grado di individuare: “CHI HA FORNITO – COSA” (Tracciabilità a monte), comma 2 art. 18 “gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animali destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime”

Non è richiesto risalire all’origine delle materie prime ma al /ai fornitore/i diretto/i (coltivatore, allevatore, stoccatore, rivenditore, importatore, cacciatore, raccoglitore di funghi, pescatore, ecc. ecc.) o l’impresa da cui ha ricevuto il prodotto.

“A CHI HA FORNITO – COSA”(Tracciabilità a valle), comma 3

art 18 “Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti”

Non è richiesto di conoscere le successive fasi di trasformazione/commercializzazione del proprio prodotto sino alla vendita e/o somministrazione finale. E’ richiesto solo di conoscere il cliente diretto (primo acquirente), inteso solo come impresa e non il consumatore finale.

Pertanto chi rifornisce il consumatore finale (art. 3, punto 18), definito dal regolamento come “ilconsumatore” di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell’ambito di un’operazione o attività di un’impresa del settore alimentare”, non ha l’obbligo di richiedere i dati per l’implementazione di una procedura di rintracciabilità. Il consumatore finale comunque è tutelato con l’applicazione di procedure che verranno di seguito indicate.

Il sistema della rintracciabilità può essere schematizzato:

In sintesi si tratta di “Rintracciare per poter Tracciare – ritrovare qualcosa seguendo una traccia” allo scopo di intervenire con efficacia se si presentano eventuali problemi di sicurezza alimentare, individuando il punto o i punto critici per poterli immediatamente eliminare.

Con il Reg. (CE) n. 178/02 (art. 18) si istituisce un nuovo obbligo generale per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che è declinato in termini di obiettivo (salvaguardia della salute del consumatore) e risultato (le imprese alimentari e dei mangimi devono essere in grado di fornire alle autorità competenti le informazioni essenziali in merito ai loro approvvigionamenti e forniture: es. nominativo e recapito dei fornitori/clienti, natura del bene ricevuto/ceduto ecc.), prevedendo un ruolo attivo delle imprese alimentari, dei mangimi e delle autorità di controllo nel garantire una sua effettiva attuazione.

Materia prima

Materia prima

Materia prima

Trasformazione Prodotto finito

Cliente

Cliente

Cliente

Cliente

Cliente

ClienteProcesso produttivo –rintracciabilità interna

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RINTRACCIABILITA’ INTERNA Fatte salve le norme specifiche di settore, il regolamento non obbliga espressamente gli operatori a stabilire un collegamento tra i prodotti in entrata e quelli in uscita. Non esiste nemmeno alcun obbligo di tenere registri che individuano le modalità in cui le partite sono suddivise e riunite nell’ambito di un’impresa al fine di creare determinati prodotti o nuove partite. Anche se non obbligatorio sarebbe opportuno che le imprese attivassero procedure di rintracciabilità interna che siano in grado di mettere in relazione le materie prime arrivate e il destino di ciascuna di esse, o dei singoli lotti.Ciò sarebbe molto importante nel caso si verifichi un rischio sanitario per attivare procedure di ritiri/richiami mirati e precisi, mentre se l’operatore alimentare e dei mangimi non è in grado di rintracciare e individuare l’ingrediente, la materia prima ecc., che ha determianto il rischio, si sarà costretti ad avviare procedure di ritiro/richiamo convolgendo tutti i prodotti potenzialmente a rischio, con aumento delle ripercussioni economiche e commerciali. Pertanto l’adozione di un sistema di rintracciabilità interna consente di collegare le materie prime con i prodotti e in caso di avvio di procedure di ritiro/richiamo di contenere i quantitativi da ritirare o richiamare. I sistemi di rintracciabilità interna forniscono altresì informazioni che contribuiscono al controllo del processo e alla gestione degli stock. La decisione in merito all’adozione di un sistema di rintracciabilità interna e il livello di dettaglio spettano esclusivamente all’operatore.

FASE DI TRASPORTO, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI E MANGIMI Ai sensi dell’art. 18 del regolamento, il sistema di rintracciabilità non riguarda solo il produttore, ma riguarda anche le figure professionali intermendie, come ad es. i trasportatori di alimenti e mangini i quali devono dotarsi di una procedura autonoma di rintracciabilità quando operano come soggetti terzi in quanto i rischi alimentari posso insorgere proprio nelle fasi di vita dell’alimento o del mangime da loro gestite. Non sono esclusi i magazzini e i depositi conto terzi che ricevono il prodotto e senza nessun intervento sul prodotto consegnano la merce per altre destinazioni. Essi devono registrare:

All’entrata: quantità e natura della merce, come risulta dal documento di trasporto; All’uscita: quantità e natura della merce, registrando quanto risulta dal documento di trasporto.

I soggetti in precedenza indicati rientrano nel sistema di rintraccaibilità in qualità di soggetti (impresa) terzi, mentre se il trasporto, il magazzinaggio e la distribuzione sono integrati in un’impresa alimentare e del settore dei mangimi, l’impresa nel suo complesso dovrà rispettare le disposizioni della rintracciabilità.

La trattazione della tracciabilità nell’art. 18 si conclude con il comma 4 che richiama la necessità che gli alimenti e i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno, devono essere regolarmente etichettati o identificati per favorire la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni specifiche previste da apposite normative.

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA RINTRACCIABILITA’ DEGLI ALIMENTI, DEI MANGIMI E DEGLI ANIMALI La rintracciabilità assolve in misura principale la funzione di informazione degli operatori della catena alimentare e della Pubblica Amministrazione e di conseguenza i dati indispensabili per un sistema efficace di rintracciabilità possono essere presenti in qualsiasi documento di accompagnamento delle merci, comprese le fatture commerciali.La rintracciabilità esprime un messaggio di trasparenza e di sicurezza come espresso nel regolamento nei “considerando 12 (1) e 28” (2), consentendo di organizzare un monitoraggio mirato

(1) Per garantire la sicurezza degli alimenti, occorre considerare tutti gli aspetti della catena di produzione alimentare come unico processo, a partire dalla produzione primaria inclusa, passando per la produzione di mangimi fino alla vendita o erogazione di alimenti al consumatore inclusa, in quanto ciascun elemento di essa presenta un potenziale impatto sulla sicurezza alimentare”.

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sia in entrata che in uscita degli elementi utilizzati nella produzione di alimenti e mangimi con la possibilità:

in caso di bisogno, di lanciare tempestivamente l’allarme rapido; di svolgere un’azione preventiva, in quanto la minaccia della responsabilità agisce come fattore di deterrenza su tutti gli operatori della filiera produttiva.

Essa non è quindi una misura che incide “di per se” sulla sicurezza dell’alimento/mangime/animale, bensì rappresenta uno strumento per raggiungere l’obiettivo della sicurezza alimentare e per i produttori deve essere interpretata e vissuta come l’opportunità di riappropriarsi e di consolidare la propria presenza sul mercato tutelando il proprio prodotto sia nell’immediato che nel futuro. Cio può avvenire:

a. nel caso che si verifichi una crisi sanitaria. Le imprese che hanno organizzato un efficiente ed efficace sistema di rintracciabilità si troveranno in una posizione di forza sul mercato rispetto ai concorrenti che non sono in grado di assicurare la provenienza e la salubrita delle proprie produzioni, consentendo magari l’acquisizione di nuovi clienti. Questo vantaggio di posizione sui concorrenti si svilupperà nel tempo perché gli stessi non sarebbero in grado di fornire le stesse garanzie, né tantomeno di organizzare e gestire in tempi brevi procedure di rintracciabilità valide ed efficienti.

b. nell’ambito di una politica di filiera completa “dal campo al piatto” con la capacità di mettere in evidenza l’identità territoriale del prodotto, dove gli elementi storici, sociali ed economici che hanno partecipato a far nascere e consolidare nel tempo la sua identità, potrà esse la chiave di successo del prodotto stesso. La rintracciabilità è fondamentale per evidenziare il legare del prodotto al territorio che è unico, inscindibile e non delocalizzabile, ma esportabile e veicolato dal prodotto stesso. Territorio che essendo unico e inamovibile può essere lo strumento di forza economica capace di determiare o meno il successo di un’attività, diventando un forte elemento di strategia economio-commerciale.

Infine essendo il progetto della Comunità quello di imporre un certo grado di tracciabilità su tutti i prodotti agricoli, sia dei Paesi Membri della Comunità, sia per i prodotti provenienti dai paesi extra U.E., questa può essere una barriera di protezione dei mercati interni a prezzo zero.

CAMPI DI NON OBBLIGATORIETA’ NELL’APPLICAZIONE DELLA RINTRACCIABILITA’ DEGLI ALIMENTI, MANGIMI E ANIMALI DESTINATI AD USO ALIMENTARE Le norme contenute nel Reg. CE n° 178/02 non si applicano alla:

Produzione primaria per uso domestico privato; Alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato.

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RINTRACIABILITA’ L’artico. 18, comma 2, secondo trattino sancisce che “gli operatori interessati devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedono, le informazioni al riguardo delle loro produzioni”.

Un sistema di rintracciabilità ben progettato consente di garantire: Lealtà nei rapporti commerciali tra operatori; Affidabilità delle informazioni fornite ai consumatori ; Un’azione efficace per il ritiro e il richiamo mirato di alimenti e mangimi, evitando, pertanto, inutili disagi agli scambi commerciali;

(2) L’esperienza ha dimostrato, che l’impossibilità di ricostruire il percorso compiuto da alimenti e mangimi può mettere in pericolo il funzionamento del mercato interno di tali prodotti. Occorre quindi predisposrre un sistema generale per la rintracciabilità dei prodotti che abbracci il settore dei mangimi e alimentare, onde poter procedere a ritiri mirati e precisi ofornire informazioni ai consumatori o ai funzionari responsabili dei controlli, evitando così disagi più estesi e ingiustificatiquando la sicurezza degli alimenti sia in pericolo”.

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Informazioni ai consumatori sui prodotti interessati, contribuendo, pertanto, a preservare la fiducia degli stessi; Adeguate strategie nella gestione del rischio da parte delle autorità di controllo.

Il regolamento non prescrive agli operatori l’adozione di specifici mezzi (es. criteri di archiviazione delle fatture commerciali, strumenti elettronici, codici a barre, ecc.): gli strumenti di raccolta e custodia delle informazioni sono pertanto rimesse alla responsabilità organizzativa dei soggetti obbligati. Il sistema di rintracciabilità deve risultare il meno oneroso possibile per l’azienda sia in termini di costi, sia in termini di lavoro.Comunque gli operatori devono:

a. Predisporre le “procedure” per l’identificazione di tutti i fornitori delle materie prime e di tutti i destinatari dei prodotti finiti (fermo restando il non obbligo di identificazione del consumatore finale);

b. Predisporre “sistemi” che consentono, se del caso, di avviare procedure di ritiro dal mercato di prodotti che non rispondono ai requisiti di sicurezza previsti dal regolamento.

Quello che è importante è la necessità di fornire informazioni, non il formato in cui queste sono conservate. Un sistema efficace di rintracciabilità deve consentire la disponibilità immediata e senza ritardi di quanto richiesto dalle Autorità competenti, comunicate in maniera precisa e in modo tale da non pregiudicare una pronta reazione in caso di crisi.

Il sistema di rintracciabilità deve soddisfare tre requisiti: Documentabilità: intesa come la gestione e la conservazione della documentazione; Riscontrabilità: intesa come il riscontro e la verifica del percorso di un alimento o mangime ecc. ; Risultato: inteso come la capacità dei soggetti obbligati a fornire alle autorità competenti (sanitarie e di controllo), le informazioni essenziale in merito agli approvvigionamenti e alle vendite.

Le informazioni necessarie per la gestione della rintracciabilità vengono definite in seno all’Accordo Stato-Regioni (3), dove viene riportato, che un operatore per dimostrare:

1. la tracciabilità a monte deve disporre delle seguenti informazioni: 1.1. - Nomitativo del fornitore (es. sede sociale, stabilimento di provenienza

dell’alimento o del mangime, o animale ecc.), pertanto anche il singolo coltivatore, cacciatore o allevatore, che ha fornito la materia prima, o l’impresa da cui ha ricevuto il prodotto;

1.2. - Natura dei beni ricevuti (es. denominazione, presentazione, ecc.); 1.3. – data di ricevimento;1.4. - Indicazioni ai fini dell’individuazione del prodotto (es. partita, lotto, consegna

ecc.);1.5. - altre informazioni previste da norme specifiche.

Nella categoria “altre informazioni ……” viene lasciata ampia libertà all’operatore alimentare di registrare informazioni, oltre a quelle minime obbligatorie con ad es.:

La data di scadenza, il lotto di produzione; I controlli (visivi, documentali o analitici) eseguiti al momento della consegna; L’eventuale inserimento del prodotto in lotti complessi; I criteri di magazzinaggio e di rotazione delle partite; Informazioni riguardanti norme specifiche (OGM, prodotti BIO, IGP, DOP ecc.) che faciliti all’impresa alimentare la gestione di rintracciabilità dei prodotti e l’attivazione del sistema di allerta.L’ora di consegna, soprattutto se ci sono più forniture nello stesso giorno dello stesso prodotto;

(3) Accordo, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra ilMinistero della Salute e i Presidenti delle Regionie delle Province autonome sul documento recante “Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e deimangimi per fini disanità pubblica”, volto a favorire l’attuazione del regolamento (CE) n° 178/2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002– pubblicato sul supplemento della G.U. n° 294 del 19 12 2005.

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Qualsiasi numero di riferimento o di partita; ecc.

2. la tracciabilità a valle deve disporre delle seguenti informazioni: 2.1. – di tutti i clienti (es. ragione sociale, indirizzo, numero telefonico, numero di fax,

indirizzo e-mail, ecc.), intese come imprese e non il consumatore finale. 2.2. – tutte le forniture ai clienti; 2.3. – natura e quantità dei prodotti commercializzati; 2.4. – le modalità e il mezzo di distribuzione; 2.5. – data di consegna dei prodotti.

Per una gestione efficace del sistema di allarme sarebbe necessario testare la rapidità e l’affidabilità del sistema di rintraccio con una simulazione di ritiro dei prodotti dal mercato ai fini di un eventuale allerta sanitaria. Per una maggiore efficacia di intervento è necessario possedere:

Nome e Ragione sociale, indirizzo e sede legale dell’impresa e/o dello stabilimento del cliente;Numero di telefono; Numero di fax e indirizzo e-mail; La disponibilità di un punto di contatto con un responsabile della fornitura che abbia sufficiente potere decisionale per collaborare in caso di urgente ritiro o messa in quarantena di un prodotto che non risponde ai criteri di sicurezza alimentare.

AI fini di una gestione ottimale di aventuali problemi legati alla sicurezza dei prodotti è opportuno che l’operatore disponga:

dell’indirizzo della sede dell’ASUR di riferimento; dei numeri di telefono, fax, e-mail dei responsabili dell’ASUR di competenza

L’operatore alimentare e mangimistico deve tener conto anche dei sistemi e dei mezzi di distribuzione e qualora si avvalga di trasportatori indipendenti deve disporre delle seguenti informazioni:

Nome e Ragione sociale, indirizzo e sede legale dell’impresa di trasporto; Numero di telefono; Numero di fax; Indirizzo e-mail.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE Fermo restando l’applicazione di norme specifiche, limitatamente alla rintracciabilità degli alimenti, mangime , animali, ecc. la documentazione va conservata per un congruo periodo di tempo, che indicativamente può essere di:

3 mesi per i prodotti freschi (es. prodotti di panetteria o pasticceria, ortofrutticoli ecc.); 6 mesi successivi alla data di conservazione del prodotto deperibile, prodotti “da consumarsi entro il____”; 12 mesi successivi alla data di conservazione consigliata, per i prodotti “da consumarsi preferibilmente entro ___”; 2 anni successivi, per i prodotti per i quali non è prevista dalle norme vigenti l’indicazione del termine minimo di conservazione, ne altra data.

OBBLIGHI DELLE IMPRESE ALIMENTARI E DEI MANGIMI: RITIRO/RICHIAMO La finalità a cui sottende il sistema della rintacciabilità è quella di impedire che alimenti e mangimi a rischio per la salute o non adatti al consumo, possono circolare sul mercato. L’impedimento alla circolazione degli alimenti e dei mangimi avviene attraverso il ritiro o il richiamo, intendendo per:

Ritiro dell’alimento: (DGR n° 1858/2008) qualsiasi misura volta ad impedire la distribuzione e l’offerta al consumatore di un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza alimentare. Con il ritiro il prodotto viene rimosso dalla catena di approvvigionamento, con esclusione di un prodotto in possesso del consumatore finale.

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Ritiro del mangime: (DGR n° 1858/2008) qualsiasi misura volta ad impedire la distribuzione e l’offerta all’utente del mangime non conforme al requisito di sicurezza dei mangimi. Richiamo dell’alimento: (DGR n° 1858/2008) qualsiasi misura di ritiro del prodotto rivolta anche al consumatore finale, da attuare quando altre misure risultino insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute. Richiamo del mangime: (DGR n° 1858/2008) qualsiasi misura di ritiro del prodotto rivolta all’utente del mangime, da attuare quando altre misure risultino insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.

Il ritiro/richiamo dal mercato di un alimento o mangime può aver luogo in qualsiasi fase lungo tutta la catena commerciale e non solo nel momento della consegna al consumatore finale (alimento) utilizzatore finale (mangime). L’obbligo di notificare un ritiro alle autorità competenti rappresenta una conseguenza dell’obbligo di ritiro.L’obbligo di procedere al ritiro dal mercato di un prodotto scatta quando sono soddisfatti i due criteri cumulativi:

a. L’alimento/mangime è considerato a rischio da parte dell’operatore, in quanto non conforme ai requisiti di sicurezza alimentare.

b. Un alimento/mangime è sul mercato e non si trova più sotto il controllo immediato dell’impesa, cioè l’operatore iniziale non abbia più alcun diritto sull’alimento/mangime.

L’obbligo di intervento, e di comunicazione alle Autorità, si concretizza nel momento che si riscontrano non conformità inerenti i requisiti di sicurezza sanitari, pertanto non comporta nessun obbligo di comunicazione se il ritiro/richiamo avviene per ragioni diverse da quelle di sicurezza alimentare.

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ALIMENTARI Qualora un operatore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento importato, prodotto trasformato, lavorato o distribuito non rispetti i requisiti di sicurezza alimentare e l’alimento non si trova più sotto il suo controllo, ma sia certo che non abbia raggiunto il consumatore finale, è obbligato a:

a. Identificare il prodotto; b. Identificare il mercato di commercializzazione (nazionale, comunitario, esportazione verso

Paesi Terzi ecc,); c. Informare l’operatore a valle del problema riscontrato bloccando la commercializzazione

dell’alimento;d. Informare immediatamente l’ASUR competente per territorio, delle procedure di

ritiro/richiamo del prodotto e delle motivazioni che hanno determinato tale evenienza; e. Informare l’operatore a monte, nel caso in cui abbia motivo di ritenere che la non conformità

scaturisca da un prodotto a lui fornito; f. Attuare altre misure sufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute del

consumatore;g. Provvedere all’immediato ritiro del prodotto dal mercato da lui rifornito.

Qualora invece un operatore alimentare sospetti o ne abbia la certezza, che l’alimento è stato distribuito al consumatore finale è obbligato a:

1. Seguire i passaggi da “a” a “f” indicati nel punto precedente; 2. Informare il consumatore finale, in maniera efficace, accurata e tempestiva dei motivi che

hanno reso necessario il ritiro dal mercato del prodotto e provvedere a richiamare il prodotto, quando le altre misure non risultino sufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute pubblica.

L’azione di richiamo è rivolta al consumatore finale degli alimenti e comporta la richiesta ai consumatori di riportare il prodotto al luogo di acquisto o di distruggerlo. L’informazione al consumatore finale deve essere in prima istanza adottata dall’operatore che dispone degli elementi necessari per l’identificazione del prodotto, ed essa deve avvenire nel modo più efficace possibile anche tramite l’utilizzo di strumenti di comunicazione di massa, come radio, giornali, TV, informative distribuite nei circuiti di distribuzione degli alimenti ecc., in maniera tale che l’informazione sia tempestiva e possa raggiungere tutti i soggetti che potenzialmente possono

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avere acquistato un prodotto a rischio. L’annuncio di ritiro/richiamo del prodotto deve essere chiaro, semplice, deve dare indicazioni utili per aiutare i consumatori ad identificare il prodotto ed evitare confuzione con altri prodotti simili. Può essere utili allegare i rifernimenti per permettere al consumatore di contattare la ditta produttice, come ad es. numeri verdi, e-mail ecc. Il regolamento nell’attivazione delle procedure di ritiro/richiamo di un alimento non assegna l’intera operatività ad un solo operatore, ma al comma 2, art. 19, prevede il convolgimento anche degli operatori del commercio al dettaglio (4) o della distribuzione che non incidono sulla sicurezza del prodotto, attraverso una manipolazione diretta (es. sconfezionamento, riconfezionamento, porzionamento ecc.), i quali devono

a) ritirare dal mercato i prodotti, di cui hanno ricevuto informazione di non conformità ai requisiti alimentari da parte del fornitore o dell’ASUR competente;

b) ritirare dal mercato, informando il fornitore, che loro stessi, o i consumatori, hanno fondato motivo di ritenere non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare, in attesa di indicazioni da parte del fornitore e/o ASUR;

c) collaborare con i soggetti coinvolti (produttori, trasformatori, fornitori, ASUR) ai fini della rintracciabilità dei prodotti alimentari non conformi;

d) collaborare alle campagne d’informazione ai consumatori. Inoltre il regolamento, ai commi 3 e 4 dell’art. 19 coinvolge tutti gli operatori alimentari, in particolare essi devono:

Informare immediatamente l’ASUR di competenza del motivo e degli interventi messi in atto per evitare rischi ai consumatori; Mettere a disposizione dell’ASUR tutte le informazioni richieste ed utili ai fini della valutazione della congruità delle misure adatte; Collaborare fattivamente con le ASUR sia per quanto riguarda la messa a disposizione della documentazione, che nell’applicazione dei provvedimenti messi in atto per limitare il rischio alla salute dei consumatori.

NOTIZIE SPECIFICHE PER GLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE In data 19 settembre 2011 l’Unione Europea ha emanato il Regolamento n° 931/2011 della Commissione “relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale”, pubblicato sulla G.U.U.E.L n. 242/2 del 20.09.2011, che si applica a decorrere dal 1° luglio 2012.Il regolamento stabilisce le disposizioni per l’applicazione dei requisiti di rintracciabilità per gli operatori del settore alimentare riguardo agli alimenti di origine animale (art. 1) e sono in aggiunta a qualsiasi informazione richiesta dalle disposizioni relative alla rintracciabilità degli alimenti di origine animale (art 3). Il regolamento si applica agli alimenti definiti “prodotti trasformati” e “non trasformati”nell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 852/2004:

«prodotti non trasformati»: prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati;«prodotti trasformati»: prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati. Tali prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche.

Il regolamento n. 931/2011 non si applica agli alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale.

(4) Art 3, punto 7 - Commercio al dettaglio: “la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all’ingrosso”.

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Requisiti di rintracciabilità Gli operatori del settore alimentare garantiscono che, se richieste, le informazioni relative alle partite di alimenti di origine animale siano messe a disposizione dell’acquirente e dell’autorità competente. Tali informazioni devono contenere:

a) una descrizione dettagliata degli alimenti; b) il volume o la quantità degli alimenti; c) il nome e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti; d) il nome e l’indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso dall’operatore del settore

alimentare che ha spedito gli alimenti; e) il nome e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati

spediti;f) il nome e l’indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso dall’operatore del settore

alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti; g) un riferimento di identificazione del lotto o della partita, se necessario; h) la data di spedizione.

Le informazioni vanno aggiornate quotidianamente e rese disponibili finchè può essere ragionevolmente presunto che gli alimenti siano stati consumati.

NOTIFICA ALLE AUTORITA’ COMPETENTI L’art 19 del regolamento 178/2002 impone agli operatori del settore alimentare l’obbligo di informare le Autorità competenti quando ritengono o abbiano motivo di ritenere che un alimento da “essi immesso sul mercato” (5) (Il concetto di “immissione sul mercato” riguarda gli alimenti prodotti o importati e conservati ai fini della vendita o dell’erogazione gratuita. Non comprende prodotti alimentari ancora in fase di trasformazione o materie prime fornite dai fornitori) possa essere “dannoso” per la salute. L’informazione consente alle Autorità di controllare se gli operatori commerciali abbiano adottato tutte le misure necessarie per affrontare i rischi provocati da un alimento immesso sul mercato e di intervenire prescrivendo adeguate misure di intervento.Se il prodotto viene ritirato prima di essere immesso sul mercato o se si trova sotto il controllo immediato di un determinato operatore del settore alimentare, non sussistono obblighi di notificazione alle autorità competenti. Lo scopo di tutto ciò è quello di garantire che le autorità competenti siano informate in caso di un rischio potenziale per la salute a causa di un prodotto immesso sul mercato, anche se il prodotto si trova sotto il controllo immediato dell’operatore. La disposizione intende consentire alle autorità competenti non solo di essere consapevoli di alimenti sicuramente a rischio, ma di ricevere allarmi preventivi o di individuare rischi potenziali (possibilmente emergenti) al fine di garantire le modalità più efficienti e proporzionate per gestirli.

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI DEL SETTORE DEI MANGIMI Qualora un operatore nel settore dei mangimi ritiene o ha motivo di ritenere che un mangime importato, prodotto trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi, deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo o richiamarlo dal mercato e informare le autorità competenti. Il ritiro dei mangimi rappresenta un ritiro dal mercato, il che implica che il prodotto sia presente sul mercato. Ciò significa che gli operatori del settore dei mangimi dovranno ritirare e notificare i mangimi a rischio immessi sul mercato, ma che possono ancora trovarsi sotto il loro controllo immediato. In concreto, ciò riguarda la detenzione di mangimi a scopo di vendita. Pertanto, gli interventi intrapresi prima che il prodotto sia pronto per la vendita, ivi compreso il ritiro del prodotto dalla catena alimentare, non indicano ritiri nel senso previsto all’art. 19, paragrafo 1 e non vanno notificati.

(5) Art. 3, punto 8 – Immissione sul mercato: “la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l’offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente dette”.

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DistruzionePer i mangimi considerati non conformi ai requisiti di sicurezza, oltre al ritiro e alle informazioni delle autorità competenti, l’art. 20, comma 1 prevede la loro distruzione, a meno che l’autorità competente non decide altrimenti (vedere specifico paragrafo). Pertanto, nell’informare l’autorità competente del ritiro di un mangime dal mercato, l’operatore deve specificare se la distruzione è pianificata o propone misure alternative che garantiscono che nessun mangime a rischio sia immesso sul mercato o somministrato a un animale destinato alla produzione alimentare. Un accordo con l’autorità competente in merito alle misure alternative proposte è necessario affinchè l’operatore applichi tali misure secondo le modalità stabilite dalla legislazione specifica.

Qualora un produttore di mangime ravvisi la necessità di ritirare/richiamare il mangime dal mercato e sia certo che non abbia raggiunto l’utilizzatore finale, è obbligato a:

a. Identificare il prodotto; b. Identificare il mercato di commercializzazione (nazionale, comunitario, esportazione verso

Paesi Terzi ecc,); c. Informare l’operatore a valle del problema riscontrato bloccando la commercializzazione del

mangime;d. Informare immediatamente l’ASUR competente per territorio, delle procedure di

ritiro/richiamo del prodotto e delle motivazioni che hanno determinato tale evenienza; e. Informare l’operatore a monte, nel caso in cui abbia motivo di ritenere che la non conformità

scaturisca da un prodotto a lui fornito; f. Attuare altre misure sufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute; g. Provvedere all’immediato ritiro del prodotto dal mercato da lui rifornito.

Qualora invece un operatore dei mangimi sospetti o ne abbia la certezza, che il mangime è stato distribuito all’utilizzatore finale è obbligato a:

1. Seguire i passaggi da “a” a “f” indicati nel punto precedente; 2. Informare l’allevatore o i detentori degli animali a cui il mangine può essere arrivato, in

maniera efficace, accurata e tempestiva dei motivi che hanno reso necessario il ritiro dal mercato del prodotto e provvedere a richiamare il prodotto.

L’informazione all’utilizzatore finale del mangime deve essere in prima istanza adottata dall’operatore che dispone degli elementi necessari per l’identificazione del prodotto, ed essa deveavvertire nel modo più efficace possibile anche tramite l’utilizzo di strumenti di comunicazione di massa, come radio, giornali, TV, informative distribuite nei circuiti di distribuzione degli alimenti/mangimi, ecc. Il regolamento nell’attivazione delle procedure di ritiro/richiamo di un mangime non assegna l’intera operatività ad un solo operatore, ma al comma 2, art. 20, prevede il convolgimento anche degli operatori della vendita al dettaglio o della distribuzione che non incidono sulla sicurezza del prodotto, attraverso una manipolazione diretta (es. sconfezionamento, riconfezionamento, porzionamento, etichettatura ecc.). Questi operatori devono:

1. Ritirare dal mercato i prodotti, di cui hanno ricevuto informazione di non conformità ai requisiti alimentari da parte del fornitore o dall’ASR competente;

2. Ritirare dal mercato il mangime, informando il fornitore, che loro stesso, o gli allevatori/detendori di animali, hanno fondato motivo di ritenere che i prodotti non sono conformi ai requisiti di sicurezza dei mangimi, in attesa di indicazioni definite da parte del fornitore;

3. Collaborare con i soggetti coinvolti ai fini della rintracciabilità dei mangimi non conformi; 4. Collaborare alle campagne d’informazione rivolte agli utilizzatori e collaborare al ritiro dei

mangimi.Inoltre il regolamento, ai commi 3 e 4 dell’art. 20 coinvolge tutti gli operatori del settore dei mangimi, in particolare essi devono:

informare immediatamente l’ASUR di competenza del motivo e degli interventi messi in atto per evitare i rischi derivati dall’uso del mangime; collaborare fattivamente con le ASUR per quanto riguarda la messa a disposizione della documentazione;

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collaborare nell’applicazione dei provvedimenti messi in atto per limitare i rischi provocati da un mangime che hanno fornito.

OPERAZIONI COMUNI DEGLI OPERATORI ALIMENTARI E DEL SETTORE MANGIMISTICO NEL CAMPO DEL RITIRO/RICHIAMO DI UN ALIMENTO O MANGIME L’obiettivo del ritiro e del richiamo di un prodotto è quello di proteggere la salute pubblica attraverso una serie di interventi capaci di costituire un rischio per la salute umana o degli animali dall’uso di un alimento o mangime. La responsabilità delle azioni di ritiro/richiamo spetta all’operatore, inteso come soggetto di gestione della fase di vita di un prodotto nel quale si è evidenziato un rischio per la salute dei consumatori, che deve effettuare la comunicazione iniziale ai soggetti interessati il più tempestivamente possibile (es. per telefono), a cui si dovrà dar seguito con una comunicazione scritta, via fax e per e-mail.La comunicazione deve dare l’immediata percezione dell’urgenza e pertanto riportare la seguente dicitura “URGENTE: RICHIAMO DEL PRODOTTO” o “URGENTE: RITIRO DEL PRODOTTO”.Per facilitare le operazioni di comunicazione all’ASUR, nell’ambito dell’accordo Stato-Regioni è stato predisposto uno specifico modello riportato nell’allegato n. 4.

CHIUSURA DELLA PROCEDURA DI RITIRO/RICHIAMO DEL PRODOTTO L’operatore deve informare l’autorità competente del completamento del ritiro/richiamo del prodotto.

CONTROLLO UFFICIALE DEL SISTEMA DI RINTRACCIABILITA’ AZIENDALEIl regolamento stabilisce che la responsabilità primaria per garantire al consumatore prodotti sicuri dal punto di vista alimentare, spetta agli operatori del settore alimentare e mangimistico. Agli organi di controllo spetta:

Verificare che chi importa, produce ed immette in commercio alimenti o mangimi rispetti tutta la normativa vigente in matera di sicurezza alimentare; Verificare il rispetto degli obblighi relativi alla rintracciabilità; Verificare, nel caso in cui un alimento o un mangime non risponda o si abbia motivo di ritenere che non risponda ai requisiti di sicurezza, come definiti rispettivamente dagli art. 14 e 15 del regolamento, che ciascun operatore, per quanto di competenza, abbia attivato tutte le procedure previste negli art. da 18, 19, 20; Prescrivere agli operatori del settore alimentare o mangimistico le azioni necessarie per mettere in sicurezza un alimento o un mangime non rispondente ai requisiti di sicurezza; Adottare, in caso di mancato ritiro/richiamo del prodotto da parte dell’operatore, ogni iniziativa necessaria al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica; Sanzionare, in base alle disposizioni vigenti, gli operatori del settore alimentare e mangimistico nel caso in cui non siano state rispettate le disposizioni vigenti.

Gli organi di controllo, per quanto riguarda i sistemi e le procedure messe in atto dalle aziende ai fini della rintracciabilità, dovranno verificare che siano soddisfatte le esigenze del regolamento senza entrare nel merito delle scelte aziendali operate, in quanto la responsabilità primaria spetta all’operatore.

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REGIME SANZIONATORIO (D.lgs n. 190 del 05/04/2006) Salvo che il fatto non costituisca reato, gli operatori del settore alimentare, dei mangimi e di allevamento di animali, che non rispettano quanto previsto del regolamento n. 178/2002, possono andare incontro alle seguenti sanzioni amministrative:

Importo sanzione (€) Motivo della sanzione Da 750,00 a 4.500,00 Mancata applicazione della rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi

e degli animali ecc. (Art. 18 – reg. 178/2002) Da 300,00 a 18.000,00 Mancato ritiro/richiamo di un alimento/mangime/animale ecc. (Art. 19

e 20 – reg. 178/2002) Da 500,00 a 3.000,00 Per attivazione di procedure di ritiro/richiamo ma mancata

informazione contestuale dell’Autorità competente (ASUR) - (Art. 19 e 20 – reg. 178/2002)

Da 2.000,00 a 12.000,00 Mancata fornitura di notizie richieste dalle Autorità competenti e mancata collaborazione con le stesse. (Art. 19 e 20 – reg. 178/2002)

Da 2.000,00 a 12.000,00 Mancata informazione al consumatore e all’utilizzatore del motivo del ritiro dal mercato del prodotto. (Art. 19 e 20 – reg. 178/2002).

Da 500,00 a 3.000,00 Mancato avvio di procedure per il ritiro dal mercato di prodotti non conformi da parte degli operatori del settore alimentare e mangimi che svolgono attività di vendita al dettaglio o distribuzione del mangime e che non incidono sulla sicurezza o integrità dell’alimento o mangime (Art. 19 e 20 – reg. 178/2002).

Da 500,00 a 3.000,00 Mancata applicazione da parte dei venditori al dettaglio di quanto predisposto dagli operatori alimentari o di mangimi, animali ecc. per il ritiro/richiamo del prodotto non conforme. (Art. 19 e 20 – reg. 178/2002).

Da 500,00 a 3.000,00 Mancata distruzione, salvo diversa disposizione dell’Autorità competenti, da parte degli operatori del settore dei mangimi di un prodotto non conforme ritirato dal mercato(art 20 – reg. 178/2002).

Nel caso di reiterazione delle violazioni riscontrate, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, è prevista la sospensione dell’attività per un periodo da 10 a 20 giorni.

ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SUI PRODOTTI RITIRATI L’adozione di provvedimenti sui prodotti ritirati avviene ai sensi della DGR n° 1858 del 15/12/2008 che prevede:

A. Alimenti Gli alimenti, ritirati dal mercato possono essere, previa autorizzazione dell’autorità competente, sottoposti a una delle seguenti operazioni:

1. Ulteriore trasformazione:I prodotti immessi sul mercato che non soddisfano i criteri di sicurezza alimentare in base a quanto stabilito dall’art. 7 del Reg. n. 2073/05 possono essere sottoposti ad ulteriore trasformazione mediante un trattamento che elimini il rischio in questione; tale trattamento può essere effettuato solo da operatori del settore alimentare diversi dai venditori al dettaglio.

2. Utilizzazione per scopi diversi:L’operatore del settore alimentare può utilizzare la partita per scopi diversi da quelli per i quali essa era originariamente prevista, purchè tale uso non comporti un rischio per la salute umana o animale e per l’ambiente;

3. DistruzioneQualora il prodotto non rientri nelle succitate destinazioni, deve essere distrutto mediante idoneo metodo.

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B. Mangimi I mangimi ritirati dal mercato possono essere, previa autorizzazione dell’autorità competente, sottoposti a una delle seguenti operazioni:

1. Destinazione a specie animali diverse da quelle cui era destinato:In caso di non conformità relativa a una o più sostanze (materia prima, additivo, ecc.) non consentite per la specie animale cui erano destinati, i prodotti non conformi possono essere destinati all’alimentazione di animali di altre specie, purchè dette sostanze siano ammesse per l’alimentazione delle specie cui si intende destinarli.

2. BonificaSono riammessi all’alimentazione degli animali i prodotti non conformi, bonificati mediante idonei metodi, consentiti ai sensi della vigente normativa (trattamento termico, ecc.), atti a escludere il rischio per la salute pubblica.

3. DistruzioneQualora il prodotto non rientri nelle succitate destinazioni, deve essere eliminato mediante idoneo metodo.

C. Prodotti sottoposti a trasformazione Nel caso in cui il prodotto sia stato sottoposto ad un processo di trasformazone, in grado di inattivare il pericolo (ovviamente per inattivazione non si deve intendere la diluizione che non è comunque consentita), o distruggere l’agente patogeno, l’ASUR competente ove ha sede lo stabilimento di trasformazione, procede all’analisi delle condizioni e dei parametri di processo in modo da verificare, ricorrendo anche se necessario, ad indagini di laboratorio, a spese del proprietario o del detentore, per verificare se il prodotto trasformato possa ancora costituire un pericolo per la salute degli animali, dell’uomo e per la salubrità dell’ambiente. Successivamente comunica le conclusioni al proprio Nodo Regionale specificando se i prodotti trasformati non costituiscono più pericolo per la salute dei consuamtori o se sia necessario attivare una nuova allerta per i prodotti trasformati, in quest’ultimo caso, l’ASUR procederà secondo le indicazioni sopra riportate.

D. Mangime già utilizzato come alimento per gli animaliNel caso in cui il mangime sia stato già utilizzato come alimento per gli animali, l’ASUR fornisce notizie al Nodo Regionale sui provvedimenti adottati ed acquisisce tutte le informazioni utili affinchè si possa procedere ad un’ulteriore valutazione del rischio in relazione al possibile passaggio del contaminante nella catena alimentare umana o animale, al fine di decidere l’eventuale attuazione di misure restrittive nei confronti degli animali o dei loro prodotti.

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Alleg. n° 1 Art. 18 - Rintracciabilità

1. E’ disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilitàdegli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altrasostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimentoi e di un mangime.

2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbiafornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasisostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. Al tal fine dettioperatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentono di mettere a disposizione delleautorità competenti, che le richiedono, le informazioni al riguardo.

3. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure perindividuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messea disposizione delle autorità competenti che le richiedono.

4. Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente losaranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità,mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche.

5. Le disposizioni per l’applicazione in settori specifici del presente articolo possono essere adottatesecondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

Alleg. n° 2 Art. 19 – Obblighi relativi agli alimenti: operatori del settore alimentare

1. Se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato,prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, el’alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare, essodeve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti. Se ilprodotto può essere arrivato al consumatore, l’operatore informa i consumatori, in maniera efficace eaccurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quandoaltre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.

2. Gli operarori del settore alimentare responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione chenon incidono sul confezionamento, sull’etichettatura, sulla sicurezza o sull’integrità dell’alimentodevono, entro i limiti delle rispettive attività, avviare procedure per ritirare dal mercato i prodotti nonconformi ai requisiti di sicurezza alimentare e contribuire a garantire la sicurezza degli alimentitrasmettendo al riguardo le informazioni necessarie ai fini della loro rintracciabilità, collaborando agliinterventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e/o delle autoritàcompetenti.

3. Gli operatori del settore alimentare informano immediatamente le autorità competenti quandoritengono o abbiano motivi di ritenere che un alimento da essi immesso sul mercato possa esseredannoso per la salute umana. Essi informano le autorità competenti degli interventi adottati per evitarerischi al comnsumatore finale e non impediscono né scoraggiano la cooperazione di chiunque con leautorità competenti, in base alla legislazione nazionale e alla prassi legale, nel caso in cui talecooperazione possa prevenire, ridurre o eliminare un rischio derivante da un prodotto alimentare.

4. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti riguardo ai provvedimentivolti ad evirtare o ridurre i rischi provocati da un alimento che forniscono o hanno fornito.

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Alleg. n° 3 Art. 20 – Obblighi relativi agli alimenti: operatori del settore dei mangimi

1. Se un operatore del settore dei mangimi ritiene o ha motivo di ritenere che un mangime da luiimportato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza deimangimi, deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti. Intale circostanza o nel caso di cui all’articolo 15, paragrafo 3, qualora la partita, il lotto o la consegnanon siano conformi ai requisiti di sicurezza dei mangimi, questi ultimi devono essere distrutti a meno che l’autorità competente non decida altrimenti. L’operatore informa in maniera efficace e accurata gliutenti del mangime del motivi del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti agli utentiquando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tuttela della salute.

2. Gli operatori del settore dei mangimi responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione chenon incidono sul confezionamento, sull’etichettatura, sulla sicurezza o sull’integrità del mangimedevono, entro i limiti delle rispettive attività, avviare procedure per ritirare dal mercato i prodotti nonconformi ai requisiti di sicurezza dei mangimi e contribuire a garantire la sicurezza degli alimentitrasmettendo al riguardo le informazioni necessarie ai fini della loro rintracciabilità, collaborando agliinterventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e/o delle autoritàcompetenti.

3. Gli operatori del settore dei mangimi informano immediatamente le autorità competenti quandoritengono o abbiano motivi di ritenere che un mangime da essi immesso sul mercato possa nonconforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi. Essi informano le autorità competenti degli interventiadottati per evitare rischi derivanti dall’uso del mangime e non impediscono né scoraggiano lacooperazione di chiunque con le autorità competenti, in base alla legislazione nazionale e alla prassilegale, nel caso in cui tale cooperazione possa prevenire, ridurre o eliminare un rischio derivante da un mangime.

4. Gli operatori del settore dei mangimi collaborano con le autorità competenti riguardo ai provvedimentivolti ad evirtare o ridurre i rischi provocati da un mangime che forniscono o hanno fornito.

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All. 4MODELLO PER LA RACCOLTA E LA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’OPERATORE ALL’AUTORITA’SANITARIA PER PRODOTTO NON CONFORME AI REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIM(Reg. 178/2002 artt. 19 e 20).

All’ASUR di DataNOTIFICANTE

N° di riconoscimentocomunitario

RagionesocialeSede legale

Sede stabilimento

Recapito Telefono: Fax: e mail:

PRODOTTO: Alimento Mangime:Denominazione di vendita/identificazione delprodottoMarchio di fabbrica/nome commerciale

Natura del prodotto e relativa descrizionedettagliataPresentazioneInformazione in etichetta/elenco delleindicazioniIngredientiImmagine/logo (descrizione)Quantitativo Totale (espresso in unità dimisura):N° pallets N° colli N° unità singole Peso per pallets Peso per

colloPeso delle unità singole

LOTTON° totale di lotti non conformi Identificativo del/i lotto/i Scadenza: Da

consumarsientro: …../….

Da consumarsipreferibilmente entro:

……/……/……

Da vendersi entro:

……./……/…….

Qualora trattasi di più lotti non conformi con diverse scadenze indicare per relative singole date

Altre informazioni utili

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NON CONFORMITA’ AI REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI Natura della non conformità:

1) Pericolo diretto per la salute 2) Non conformità dietichettatura

3) Altro ___________________________________________________________________

1) PERICOLO Natura del pericolo

Biologico Fisico Chimico Altro ________________________________________

Descrizione

Rilevato in data: Rilevato a seguito di:

Data del prelievo

MatriceCampioniMetodoData del referto

Se da campionamento:

LaboratorioAltre informazioni utili

2 e 3) NON CONFORMITA’ DI ETICHETTATURA o ALTRODescrizione

INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE Fornitore/produttore

Recapito

L’ALIMENTO PUÒ AVER RAGGIUNTO IL CONSUMATORE FINALE ? SI NO

IL MANGIME PUÒ AVER RAGGIUNTO L’UTILIZZARE FINALE ? SI NO

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PROCEDURE ATTIVATE Ritiro URGENTE: RITIRO DEL

PRODOTTODescrizione riassuntiva:

Richiamo URGENTE: RICHIMO DELPRODOTTO

Descrizione riassuntiva:

Descrizione riassuntiva: Informazionitrasmesse

Descrizione riassuntiva:

Tempi previsti per l’efficacia dell’azienda e per la chiusura dell’azione intrapresa

DISTRIBUZIONELista di distribuzione contenente i seguenti dati relativi al singoli clienti da allegare alla notifica

NazioneRagione sociale

Indirizzo

Cliente/i

Recapito

Documento di trasporto n°del …….. / ……./ ……..

NumeroData

Certificato sanitario

Dvce (documento veterinario comune di entrata) n°

TRASPORTATORE (in caso di trasportatore che agisce per conto terzi)Dati identificatividell’impresa di trasportoNumero di targa del mezzodi trasportoRecapito

Nota: Vanno fornite il maggior numero di informazioni possibile al fine di permettere agli organi dicontrollo di valutare per grandi linee, già in fase precedente all’avvio di verifica materiale presso l’impresa,l’appropriatezza delle misure adottate dall’impresa stessa ai fini della tutela della salute pubblica.

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BibliografiaRegolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce iprincipi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezzaalimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 del 1.2.2002);Libro Bianco sulla sicurezza alimentare della Commissione della Comunità Europea – Bruxelles, 12.1.200;La Rintraccaibilità secondo la legge – Prof. Avv. Patrizia Di Martino – Relazione al Convegno Organizzatodall’Associazione Provinciale Allevatori bestiame (APA Bergamo) dal tirolo La Tracciabilità: Obblighi di legge espazi di mercato. – Treviglio 9 novembre 2004.Accordo 28 luglio 2005 – Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra ilMinistro della salute e i Presidenti delle Regioni e dell Province autonome sul documento recante “linee guidaai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica”, volto a favorirel’attuazione del regolamento (CE) n. 178 del 2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002. (Rep.Atti n. 2334) – Supplemento G.U. n. 294 del 19 12 2005.D.G.R. n. 189 del 27/02/200 – Recepimento dell’accordo, tra il Ministero della salute, le Regioni e /leProvince autonome del 28 luglio 2005 recante linee guida ai fini della trintracciabilità degli alimenti emangimi per fini di sanità pubblica ai sensi del regolamento 178/2002.D.G.R. n. 1858 del 15/12/2008 – Recepimento dell’intesa, ai sensi dell’art. 8 comma 6 della legge n. 131/2003,tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero del lavoro,della salute e delle politiche sociali di modifica dell’intesa 15 dicembre 2005 /Rep. Atti n. 2395) recante“Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano”.Decreto del Dirigente della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 15/VSA_04 del 27/01/2009. Oggetto:Sicurezza aliemntare; modalità attuative delle linee guida pe rla gestione dal sistema di allerta per alimentidestinati al consumo umano e per mangimi di cui alla DGR n. 1858 del 15/12/2008.Orientamenti sull’attivazione degli articolo 11,12,14,17,18,19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 sullalegislazione alimentare generale. Conclusioni del comitato premanente per la catena alimentare e la salutedegli animali.Regolamento di Esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione del 19 settembre 2011 – relativo ai requisitidi rintracciabilità fissati dsal regolamento (CE) n. 178/2002 del Regolamento europeo e del Consiglio per glialimenti di origine animale.Manuale di Corretta Prassi Operativa pe la rintracciabilità e l’igiene dei prodotti alimentari e dei mangimi –Regolamento (CE) n. 178/2002.Decreto legislativo n. 190 del 5 aprile 2006 – Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n.178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l?autoritàeuropea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare.

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