Rimedi nel diritto italiano e comunitario della … VIII “Dell‟azienda” (artt. 2555-2574)...
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Rimedi nel diritto italiano e comunitario della concorrenza
Ciclo di lezioni presso la cattedra
di diritto civile II - facoltà di
giurisprudenza - Roma 3 -
Marzo – Maggio 2009 – AULA 12
Prima settimana – Diritto civile e
diritto della concorrenza
Pierluigi Congedo ©
King‟s College London
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Settimana 1 - Schema della lezione Breve premessa storica (Zenone, Sherman Act, Caffè)
Inquadramento della concorrenza nell‟ordinamento italiano: codice civile (1942), legge 287/90, D.L. Bersani 223/2006 (conv. in legge 4.8.2006 n. 248) e Legge n. 244 del 24.12.07 („Finanziaria 2008‟)
La concorrenza a livello comunitario
Gli articoli 81 e 82 CE
Il Regolamento di modernizzazione n. 1/2003/CE del 16.12.2002
Il concetto di nullità nel codice civile italiano e nelle norme antitrust
Conseguenze di un comportamento anti-concorrenziale: (i) la decisione e i rimedi ex post (“remedies”) ex art.7 Reg. 1/2003/CE, (ii) il risarcimento del danno (art. 6 Reg. 1/2003/CE) e le misure cautelari (art.8 Reg. 1/2003/CE), (iii) gli impegni (“committments”) ex art. 9 Reg. 1/2003/CE
Cenni sul regime speciale delle imprese pubbliche (art. 86 CE) e sugli aiuti di Stato (art. 87-89 CE)
NB: Powerpoint disponibile sul sito della facoltà di Roma 3: http://www.giur.uniroma3.it/materiale/scarica/civileII.html
Origini del diritto della concorrenza
Vi sono già forme di norme „pro-
concorrenziali‟ in senso moderno nel Codice
di Giustiniano, raccolta di editti del periodo
bizantino (i.e. editto dell‟imperatore romano
d‟oriente Zenone, del 476 d.c.)
CJ.4.59.0. De monopoliis […] Iubemus, ne quis
cuiuscumque vestis aut piscis vel pectinum forte aut echini vel
cuiuslibet alterius ad uictum vel ad quemcumque usum
pertinentis speciei vel cuiuslibet materiae pro sua auctoritate,
vel sacro iam elicito aut in posterum eliciendo rescripto aut
pragmatica sanctione vel sacra nostrae pietatis adnotatione,
monopolium audeat exercere [versione Weidmann del
1954,p.186]
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Evoluzione in epoca „liberale‟
Il diritto della concorrenza comincia ad evolversi soprattutto
nel periodo industriale (1800/primi novecento)
Tuttavia i primi fondamenti in senso moderno possono già
essere riscontrati tra i pensatori francesi e inglesi del „600
si pensi in particolare a John Locke nel „Second Treatise
on Civil Government‟ del 1690 (contrapposto a Hobbes e al
suo „homo homini lupus‟)
Rivoluzione industriale e dotazione, negli Usa, della prima
normativa antitrust, lo Sherman del 1890 (contro Standard
Oil di Rockefeller e American Tobacco Company)
Il pensiero evolve, anche a favore dell‟intervento dello stato
nell‟economia, e in Italia emergono persone come Luigi
Einaudi, Alcide de Gasperi – più tardi, Federico Caffé
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Estratto da una lezione di F. Caffé
Lezioni di politica economica, Cap. 3
„Calcolo individuale e calcolo sociale nelle scelte
di politica eocnomica‟
„Nel sistema economico concorrenziale la
funzione attribuita al „mercato‟, come
centro coordinatore delle molteplici
iniziative individuali e luogo di incontro tra l
‟offerta di chi produce e la domanda di chi
consuma, assume un tale rilievo da
costituire una connotazione essenziale del
sistema stesso, designato come
„economia di mercato‟ […] 5
continua
[…] l‟idea fondamentale su cui si fonda
l‟argomentazione che il sistema di prezzi
concorrenziale porti all‟ottimo consiste, grosso
modo, nel ritenere che l‟imprenditore […] può
guadagnare soltanto con il produrre e con il
vendere beni e servizi utili. Di consegnenza, egli
si avvantaggia soltanto con l‟avvantaggiare la
collettività – egli può promuovere il proprio
interesse soltanto con il promuovere quello del
resto della collettività (conseguenza dell‟ottimo
paretiano)
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continua
SFORTUNATAMENTE, ci sono molti casi in cui questa premessa
fondamentale viene meno, allorchè i componenti del sistema
economico realizzano cose che avvantaggiano gli altri senza aver
titolo a riceverne in cambio alcun pagamento, o allorchè le loro
azioni arrechino danni agli altri senza determinare costi in chi
procura i danni stessi […]-
In casi del genere, di divergenza tra ricavi sociali e ricavi privati (e
la stessa cosa puo‟ dirsi fra costi sociali e costi privati) l‟interesse
individuale e l‟interesse sociale non coincidono (elaborazione di
Caffè Baumol, 1968)
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1. Inquadramento del diritto della concorrenza nell‟ambito del diritto civile italiano
Principi generali della concorrenza nel codice civile italiano
Libro V “Del lavoro”:
Titolo VIII “Dell‟azienda” (artt. 2555-2574) – comprensivo di insegna e marchio
Titolo IX “Dei diritti sulle opere dell‟ingegno e sulle invenzioni industriali” (artt. 2575-2594) – comprensivo del diritto d‟autore e di brevetto
Titolo X “Della disciplina della concorrenza e dei consorzi” (artt. 2595-2620)
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Articolo 2595 c.c.
Limiti legali della concorrenza
La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere
gli interessi dell‟economia nazionale e nei limiti
stabiliti dalla legge e dalle [norme corporative]
Articolo 2596 c.c.
Limiti contrattuali alla concorrenza
Il patto che limita la concorrenza deve essere provato
per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una
determinata zona o ad una determinata attività, e non
può eccedere la durata di cinque anni
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Articolo 2597 c.c.
Obbligo di contrattare nel caso di
monopolio
Chi esercita un‟impresa in
condizione di monopolio legale ha
l‟obbligo di contrattare con
chiunque richieda le prestazioni
che formano oggetto dell‟impresa,
osservando la parità di trattamento
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Articoli 2598/2601 c.c.
Disciplina della concorrenza sleale
- Previsione di sanzioni
- Sentenza con inibitoria (“[essa]
inibisce la continuazione [di
comportamenti sleali] e dà gli
opportuni provvedimenti affinché
ne vengano eliminati gli effetti”)
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Art. 2600 c.c.Risarcimento del danno
Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o colpa, l‟autore è tenuto al risarcimento dei danni
Pubblicazione della sentenza
Accertati gli atti di concorrenza sleale, la colpa si presume (!)
Ruolo delle associazioni professionali a tutela della concorrenza (art. 2601) –Riflessioni sul decreto legge “Bersani” e riforma delle professioni (i.e. liberalizzazione tariffaria)
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Codice del consumatore (D.ls. N. 206/06.09.05)
Art. 139 del D.Ls 06.09.05 „Codice del Consumatore‟:
Comma 1: „Le associazioni dei consumatori e degli utenti [rif. Art. 137 „assoc. rappresentative a livello nazionale‟] sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti‟.
Comma 2: ma solo con riferimento ai diritti contemplati dal codice del consumatore, della legge 223/1990 (attività televisive), del d. lgs. 541/1997 (pubblicità medicinali ad uso umano)
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Segue: Codice del consumatore
Procedura (art. 140)
I soggetti di cui all‟art. 139 sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e utenti richiedendo al tribunale:
a) Inibitoria
b) Adozione di misure idonee a correggere o eliminare gli effetti
c) Ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale
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Filtri alla Class Action - cenni
1. I legittimati
2. Il giudice alla prima udienza, sentite le parti, pronuncia sull‟ammissibilità della domanda
3. Può attendere la pronuncia di un‟autorità indipendente
4. Se accoglie la domanda, il giudice fissa i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire. Se possibile allo stato degli atti il giudice determina la somma da liquidare oppure l‟impresa ha 60 gg di tempo per proporre la somma risarcitoria -
5. Se l‟impresa non propone nulla entro i 60 gg, o non accetta la somma proposta dal giudice, il presidente del tribunale costituisce una „camera di conciliazione‟
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2. La disciplina italiana „antitrust‟ ad hoc
Legge n. 287 del 10 ottobre 1990, n. 287 “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato” (GU 13.10.1990, n. 240) [www.agcm.it] e successivi emendamenti
Più recente intervento: decreto legge “Bersani” del 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale […]” con modifiche importanti alla l. 287/90 (art. 10, 14 bis, 14 ter)
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3. Diritto comunitario della concorrenza
Trattato CE
Articolo 81 CE Intese restrittive della concorrenza
Articolo 82 CE Abuso di posizione dominante
Regolamenti (Regolamento n. 1/2003/CE “modernizzazione”, Regolamento n. 139/2004/CE sulle “operazioni di concentrazione”, Reg. di esenzione “di gruppo”)
Comunicazioni interpretative (notices / guidelines)
Giurisprudenza delle Corti comunitarie
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4. Articoli 81 e 82 CE
Art. 81 CE Intese restrittive della concorrenza
“Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, […] decisioni di associazioni di imprese e […] pratiche concordate che
[i] possano pregiudicare il commercio tra gli stati membri
[ii] ed abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all‟interno del mercato comune […]”
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Articolo 81 CE (segue)
Comportamenti vietati (in sintesi):
1) fissare i prezzi d‟acquisto o di vendita
2) limitare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico
3) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento
4) applicare [con i contraenti] condizioni dissimili per prestazioni equivalenti
5) subordinare la conclusione di contratti all‟accettazione degli altri contraenti di prestazioni supplementari [che non abbiano] nesso causale
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Articolo 81 CE (segue)Comma 2
“Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, SONO NULLI DI PIENO DIRITTO”
salvo il “rule of reason”, cioè l‟eccezione di “ragionevolezza”, contenuto nel comma 3 (“[…] le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
- a qualsiasi accordo o categoria di accordi tra imprese, a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni d‟imprese, e a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell‟utile che ne deriva […] ”)
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Articolo 82 CE – Abuso di posizione dominante
“E‟ incompatibile con il mercato
comune e vietato […] lo
sfruttamento abusivo da parte di
una o più imprese di una posizione
dominante sul mercato comune o
su una parte sostanziale di questo”
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Articolo 82 CE (segue): condotte abusive
a) imporre direttamente o indirettamente prezzi d‟acquisto, di vendita o altre condizioni di transazione non eque
b) limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori
c) applicare […] condizioni dissimili per prestazioni equivalenti
d) subordinare la conclusione di contratti all‟accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che per loro natura o secondo gli usi commerciali non abbiano alcun nesso con l‟oggetto dei contratti stessi
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5. Regolamento di modernizzazione 1/2003/CEAdottato il 16 dicembre 2002 (in Gazz. Uff. delle Comunità europee [“GUCE”] L 4 gennaio 2003)
Entrato in vigore il 1° maggio 2004
Fondamentale per capire i nuovi rapporti tra diritto comunitario e nazionale della concorrenza, anche al fine di decentralizzare ed investire le corti nazionali e le autorità nazionali della concorrenza di competenze fino ad allora DI FATTO prevalentemente esercitate dalle autorità comunitarie (Commissione)
Riforma la precedente disciplina contenuta nel Regolamento 17/62/CEE
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6. Conseguenze dei comportamenti anti-concorrenziali. La nullità nell‟ordinamento nazionale e nel diritto comunitario della concorrenza
Nullità nel codice civile – 1418 c.c.
Cause di nullità
Primo comma:
Il contratto è nulla quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Può questa norma riferirsi al secondo comma dell‟articolo 81?
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Nullità (segue)
Secondo comma:
Producono nullità del contratto la
mancanza di uno dei requisiti indicati
dall‟articolo 1325 [requisiti del contratto:
accordo, causa, oggetto, forma], l‟illiceità
della causa, l‟illiceità dei motivi nel caso
indicato dall‟articolo 1345 [causa/motivo]
e la mancanza nell‟oggetto dei requisiti
stabiliti dall‟articolo 1346 [possibile,
lecito, determinato o determinabile].
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Nullità nel diritto della concorrenza A livello comunitario:
Art. 81 (2): Gli accordi o le decisioni […] sono nulli di pieno diritto
A livello nazionale
Art. 2 (3) legge italiana 287/90: Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto
Stessa norma presente in quasi tutti le legislazioni nazionali della concorrenza (esempio: Competition Act 98 del Regno Unito)
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Disciplina della nullità a livello comunitario e a livello italiano La disciplina generale dell‟ordinamento
italiano prevede che la nullità, ove riconosciuta (dichiarata) dal giudice, produca effetti „travolgenti‟ ex tunc, cioè fin da quando l‟atto nullo fu posto in essere
Nel diritto della concorrenza si segue lo stesso criterio anche a livello comunitario (Commissione, Corti europee). Nullità(anche parziale) ex tunc (WHISH, CG 6.2.1973, Brasserie de Haecht, R. 73, 77, § 26)
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Nullità „antitrust‟ a livello italiano
A livello nazionale, la sentenza della Cass. Civ. Sez. I, del 01.02.1999, n. 827 stabilisce che „la legge n. 287 del „90 […] con l‟art. 2 ha stabilito una nullità ulteriore a quelle che il sistema già conosceva. L‟intesa […] è nulla, e la nullità decorre dal momento in cui, ben inteso, in costanza della norma che la stabilisce, il comportamento vietato inizia a realizzarsi‟. La nullità si verifica solo a partire dall‟esistenza della norma (287/90). Auteri e Libertini concordano per la nullità ex tunc, anche per le intese precedenti la legge e ancora esistenti, ma l‟effetto di una eventuale declaratoria di nullità produce effetto dall‟entrata in vigore della legge 287/90 (Guizzi, Delli Priscoli, Afferni).
Questione rilevante per l‟ordinamento. Si prenda ad esempio il più significativo caso di private enforcementnel caso „Manfredi‟, promosso „in interpretazione‟ alla CGCE (sentenza 13.07.2006) su ricorso del GdP di Bitonto (Manfredi et aa. contro Lloyd, Fondiaria e Assitalia). In materia di competenza (appello o tribunale/GdP), si veda Cass. SU 2207/05, 20.01.05.
Nullità in un contratto assicurativo a causa di accordo anti-concorrenziale
La nullità relativa al contratto a monte [accordo
anticoncorrenziale di „cartello‟] si può estendere ai
contratti a valle [rapporto assicurativo]?
E se sì, quali sono le conseguenze in termini di
risarcimento del danno?
E‟ danno da fatto illecito (art. 2043) oppure danno
derivanti dalla nullità del contratto? „compensation‟
or „restitution?
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Prime letture consigliate sul nullità e danni da condotta anticoncorrenziale (cartello) C. Castronovo, „Sezioni più unite che antitrust‟, nota alla
sentenza del 4.2.2005, Europa e diritto privato, 2005, 444 s.
C. Castronovo, Private Law Remedies for Antitrust Violation-A
point of view from Italy, in Private Enforcement of EC
Competition Law, J. Basedow ed. Alphen aan den Rijn, 2007
G. Tesauro, Concorrenza e assicurazioni, in Sole 24 Ore,
16.02.05
M. Libertini, Ancora sui rimedi civili conseguenti a violazioni di
norme antitrust, Danno e Responsabilità, 2004, p. 936 s.
Mario Libertini, L‟applicazione delle norme antitrust europee
da parte dei giudici nazionali, Cap. LIX del Manuale di Diritto
Privato Europeo di Carlo Castronovo-Salvatore Mazzamuto,
Giuffré, 2007 (367-390)
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7. Conseguenze del comportamento anticoncorrenziale
i) misure ex post: la decisione e la sanzione, art. 7 del Reg. 1/2003/CE – rimedi funzionali e strutturali (“remedies”)
(ii) in pendenza: il risarcimento del danno e le misure cautelari: “nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza la Commissione può, d‟ufficio, ove constati prima facie la sussistenza di un‟infrazione, adottare mediante decisione misure cautelari”
(iii) misure „ex ante‟ (ma non in senso regolamentare): gli impegni (i “committments”) ex art. 9 del Reg. 1/2003/CE
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“effetto diretto” delle norme comunitarie – base giuridica per il risarcimento del danno (“private enforcement”)
Le norme del trattato, sufficientemente
dettagliate, hanno effetto diretto all‟interno degli
ordinamenti, e possono [devono] essere
invocate dai singoli di fronte alle giurisdizioni
nazionali nei confronti di altri singoli (caso Van
Gend Loos, caso Defrenne II, caso Crehan v.
Courage)
D‟altro canto ora l‟art. 6 del Reg. 1/2003/CE
espressamente recita “Le giurisdizioni nazionali
sono competenti ad applicare gli articoli 81 e 82
del trattato”
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Casi della corte di giustizia delle Comunità europee
Van Gend Loos v. Amm. Olandese delle imposte (C-26/62)
[ex art. 12(25) CE dazi doganali e tasse di effetto equivalente, valore precettivo, effetto orizzontale delle norme del trattato]
Defrenne v. Sabena (C-43/75) [parità di retribuzione senza discriminazione ex
art. 119 (141) CE]
Crehan v. Courage
[applicaz. diretta degli Art. 81 e 82 CE, ricorso pregiudiziale ex art. 234 CE]
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8. Cenni sul regime speciale delle imprese pubbliche (art. 86 CE) e sugli aiuti di Stato (art. 87-89 CE)
Art. 86(1): i diritti speciali ed esclusivi
Art. 86(2): “imprese incaricate della gestione di
servizi di interesse economico generale o aventi
carattere di monopolio fiscale” [… ] Deroga al
principio di nullità ex art. 81 (2)?
Art. 87: Sono incompatibili con il mercato comune gli
aiuti concessi dagli Stati […]
Art. 88 (2): constatata l‟esistenza di un aiuto di
Stato, esso deve essere soppresso [… forma di
nullità?]
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Contatti per chiarimenti
Pierluigi Congedo
King‟s College London e Roma 3
Claudia Mariani
Roma 3