Rifiuti n.195 - maggio 2012 - speciale terre e rocce

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Edizioni Ambiente maggio 2012 n. 195 (05/12) mensile Euro 20,00 Registrazione Tribunale di Milano n. 451 del 22 agosto 1994. Poste italiane spa – Spedizione in abbonamento postale – Dl 353/2003 (conv. in legge 46/2004) articolo 1, comma 1, DCB Milano Speciale terre e rocce L’intervento La prospettiva della Provincia di Milano pag. 4 di Piergiorgio Valentini e Raffaella Quitadamo Gli adempimenti dei cantieri edili 6 di Roberto Caporali Terre e rocce da scavo tra Mps e sottoprodotti 16 di Pasquale Fimiani Terre e rocce da scavo, proviamo a fare il punto 29 di Alessandro Geremei Problemi e opportunità nel complesso mondo della discarica 34 di Sergio Baroni, Marco Rambaldi e Federico Foschini Gli inerti: quadro di confronto tra le legislazioni regionali 41 di Valentina Ghione, Antonella Perosa, Giulia Garavaglia e Elena Airaghi Legislazione norme nazionali Il recupero agevolato Dm 5 febbraio 1998 61 Il “Codice ambientale” Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 61 Il Dl “terre e rocce” Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 68 Il Dl “materiali di riporto” Decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 68 il commento di Alice Colleoni e Fabio Todarello 69 Giurisprudenza Le principali sentenze su terre e rocce da scavo e inerti 74 di Lavinia Basso Rubriche Quesiti 78 a cura di Paola Ficco e Roberto Montali Focus 231 Ambiente 82 a cura di Pasquale Fimiani Pneumatici fuori uso 85 a cura di Ecopneus Osservatorio Raee 86 a cura di Maria Letizia Nepi

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Il numero Speciale di maggio 2012 della Rivista rifiuti dedicato al controverso tema delle terre e rocce da scavo e dei rifiuti inerti, con importanti contributi interpretativi e utili indirizzi operativi. A supporto, tutta la normativa applicabile e la più significativa giurisprudenza sul tema.

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Edizioni Ambiente

RIFIUTIbollettino diinformazionen o r m a t i v a

maggio 2012 n 195 (0512)

mensile Euro 2000Registrazione Tribunale di Milano n 451 del 22 agosto 1994 Poste italiane spa ndash Spedizione in abbonamento postale ndash Dl 3532003 (conv in legge 462004) articolo 1 comma 1 DCB Milano

Speciale terre e rocceLrsquointerventoLa prospettiva della Provincia di Milano pag 4di Piergiorgio Valentini e Raffaella QuitadamoGli adempimenti dei cantieri edili 6di Roberto CaporaliTerre e rocce da scavo tra Mps e sottoprodotti 16di Pasquale FimianiTerre e rocce da scavo proviamo a fare il punto 29di Alessandro GeremeiProblemi e opportunitagrave nel complesso mondo della discarica 34di Sergio Baroni Marco Rambaldi e Federico FoschiniGli inerti quadro di confronto tra le legislazioni regionali 41di Valentina Ghione Antonella Perosa Giulia Garavaglia e Elena Airaghi

Legislazionenorme nazionaliIl recupero agevolato Dm 5 febbraio 1998 61Il ldquoCodice ambientalerdquo Decreto legislativo 3 aprile 2006 n 152 61Il Dl ldquoterre e roccerdquo Decreto-legge 24 gennaio 2012 n 1 68Il Dl ldquomateriali di riportordquo Decreto-legge 25 gennaio 2012 n 2 68il commento di Alice Colleoni e Fabio Todarello 69

GiurisprudenzaLe principali sentenze su terre e rocce da scavo e inerti 74di Lavinia Basso

RubricheQuesiti 78a cura di Paola Ficco e Roberto MontaliFocus 231 Ambiente 82a cura di Pasquale FimianiPneumatici fuori uso 85a cura di EcopneusOsservatorio Raee 86a cura di Maria Letizia Nepi

La gestione delle terre e rocce da scavo e dei rifiuti iner-ti da costruzione demolizione egrave uno tra i temi piugrave delicati pre-senti nello scenario normativo nazionale Da sempre a caval-lo tra ldquorifiutirdquo e ldquonon rifiutirdquo e oggetto di norme particolari di interpretazioni (molto spesso) piugrave che fantasiose (soprattut-to) terre e rocce rappresentano il paradigma della complessi-tagrave per eccellenza che impronta il settore della gestione dei ri-fiuti in ItaliaUna complessitagrave che non risiede nella disciplina comunitaria sui rifiuti ma esclusivamente nel sistema nazionale che lrsquoha recepita Lo ha ricordato la Corte di Giustizia Ue quando con sentenza 18 dicembre 2007 (C-19405) ha condannato lrsquoIta-lia per aver escluso con la ldquolegge Lunardirdquo (4432001) dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti terre e roc-ce destinate allrsquoeffettivo riutilizzo per reinterri riempimen-ti rilevati e macinati (con esclusione di quelle provenienti da siti inquinati e da bonifiche) Tra le varie argomentazio-ni a sostegno della sua posizione il Governo italiano eviden-ziava il problema dei costi percheacute ldquolrsquoapplicazione del regime dei rifiuti significherebbe che le imprese che garantisco-no lo smaltimento dei rifiuti o quelle autorizzate a tra-sportarli o a raccoglierli dovrebbero partecipare alle at-tivitagrave in questione il che potrebbe incrementarne note-volmente i costirdquo Una strategia perdente alla quale la Cor-te di Giustizia replicava seccamente asserendo che ldquolrsquoorigine di tale situazione egrave da ricercare nella normativa italia-na e non nella direttivardquo (punto 56) Unrsquoaffermazione pe-santissima e purtroppo molto vera Nel paese del (finto) ga-rantismo del proliferare delle Authority dellrsquoipertrofia nor-mativa delle infinite Autoritagrave pubbliche a tutela dellrsquoambien-te si egrave fatto (e si fa) di tutto per rendere labirintica e quasi lu-nare una disciplina cosigrave importante e che di base non sa-rebbe neanche difficile Ma lrsquoinfinitagrave delle derive interpreta-tive ed applicative conduce ormai quasi sempre dinanzi ad un Giudice Quasi come se il sistema avesse smarrito la nor-male capacitagrave di condursi autonomamente nel rispetto del-le regole Il problema perograve egrave proprio questo Quali regole Le troppe regole dietro alle quali si nasconde una imperfetta ca-pacitagrave compilativa dove per non assumersi responsabilitagrave si lascia spesso tutto nel vago rinviando allrsquoultimo anello del-la catena (lrsquoimpresa) lrsquoonere di districarsi nel coacervo infini-to di leggi decreti norme regionali sentenze circolari note risposte telefoniche La legislazione sui rifiuti egrave (ancora) rela-

tivamente giovane eppure sembra soffrire di un malessere co-stante la confusione Un malessere che induce nei suoi desti-natari (pubblici e privati) la difficoltagrave di organizzare il pensie-ro in percezioni coerentiNel tentativo di colpire i ldquocattivirdquo e di consentire ai ldquobuonirdquo di operare nel consueto ripetersi del gioco di guardie e ladri che si faceva da bambini il sistema di gestione di terre e rocce da scavo e degli inerti con le sue disarmonie le incognite e le con-traddizioni appare una specie di frattale (la forma geometri-ca che ripete la sua struttura sempre uguale ma su scale diver-se si pensi al cavolfiore) che con altre combinazioni di geo-metrie variabili invade la gestione di altre tipologie di rifiuti in un accumulo di combinazioni Insomma la gestione dei rifiu-ti in Italia egrave difficile e le norme sono pletoriche capaci di curare il neo ma non il tumore Questo egrave grave percheacute so-prattutto in un clima di debolezza economica la poca chiarez-za dellrsquoapparato normativo e la confusione che ne deriva offro-no facilmente il destro allrsquoelusioneLa Provincia di Milano ha voluto sul tema delle terre e rocce da scavo e degli inerti da demolizione fare chiarezza con un apposito Convegno che si svolgeragrave il prossimo 14 giugno a Mi-lano Questo numero della Rivista ne rappresenta la documen-tazione legislativa e dottrinaria di riferimento Una documen-tazione che fa il punto con due obiettivi precisindash il primo rendere evidente al legislatore centrale e periferico la complessitagrave di una situazione che deve essere razionalizza-ta Si egrave a conoscenza dellrsquoemanando Dm su terre e rocce e del-la loro possibile qualifica di sottoprodotti Usciragrave ma il livello di dettaglio che reca gioveragrave a pochindash il secondo aiutare le imprese a uscire dallrsquoautoinganno ge-stionale cioegrave da quel sistema immunitario della condotta che le induce a tranquillizzarsi in ordine a quanto fanno magari manipolando fatti e nozioni inibendosi cosigrave il pensiero razio-nale A tutto svantaggio del proprio futuroIl successo di ldquoRifiuti-Bollettino di informazione norma-tivardquo egrave proprio questo restituire una forma di sapere che sul fronte dei rifiuti disinnesca il meccanismo dellrsquoautoinganno gestionale cioegrave di quel dispositivo mentale che colpisce i siste-mi della conoscenza alimentando i fraintendimenti i quali aumentano con lrsquoaumentare del contenuto economico e socia-le di una qualsiasi disciplina

Paola Ficco

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RIFIUTI

Lrsquointervento

La prospettiva della Provincia

di Milano

di Piergiorgio ValentiniDirettore Area qualitagrave dellrsquoambiente ed energia

Provincia di Milano

e Raffaella QuitadamoResponsabile Servizio giuridico-amministrativo rifiuti e bonifiche

Provincia di Milano

PremessaEgrave abbastanza comune soprattutto ad un attento osservatore del paesaggio che attraversa i Comuni di prima e seconda cintura del-la metropoli milanese notare la presenza di ampie e alte ldquocolli-nerdquo artificialiQuesta morfologia collinare egrave costituita da materiali ottenuti dal-la lavorazione dei rifiuti prevalentemente provenienti da demoli-zione ma anche da terre e rocce da scavo fresati di asfalto e similiEgrave presumibile che lrsquoosservatore dopo un primo momento di stupo-re si chieda come mai cosigrave tanto materiale in questi luoghi ed in questo momentoLa domanda sembra trovare una prima e logica risposta nel fat-to che gli operatori del settore attenti alle evoluzioni e richieste del mercato che bene conoscono si attendano un aumento della ri-chiesta di tali materiali in vista della realizzazione delle numero-se opere e infrastrutture pubbliche previste per i prossimi anni in particolare il loro uso potrebbe riguardare i rilevati stradali e le opere di bonifica e recupero ambientaleLrsquoimpressione egrave che invece ci sia una stagnazione nellrsquoutilizzo di questo materiale

La difficoltagrave nellrsquoimpiego di tale materiale sembra legata al-la regolamentazione tecnica di riferimento (Dm 5 febbraio 1998) che pur essendo stata integrata e modificata nel corso degli anni non egrave ancora in grado di fornire modalitagrave opera-tive e gestionali precise agli operatori del settore (recupera-tori ed utilizzatori) che garantiscano la corretta applicazione delle norme rendendo quindi meno agevole anche il compi-to di controllo per gli Enti e gli organi competenti

Recenti precisazioni fornite dal Ministero dellrsquoambiente e della tu-tela del territorio e del mare hanno ribadito che lrsquoutilizzo dei mate-riali provenienti dallrsquoattivitagrave di recupero definita dal punto 713 ndash lettera a) qualora destinati ad essere impiegati per il recupero am-bientale o la formazione di rilevati e sottofondi stradali [punto 713 ndash lettere b) e c)] egrave assoggettato ad ulteriore comunicazione di ini-zio attivitagrave ai sensi degli articoli 214 ndash 216 del Dlgs 1522006 in quanto ancora classificati come rifiuti ma tali pecisazioni non ap-paiono completamente esaustive e chiarificatriciSarebbe infatti necessaria lrsquoemanazione e la conseguente adozione da parte dello Stato di precisi condivisi e riconosciuti riferimenti tecnici quali possono essere le norme armonizzate (Uni En) che prevedano anche garanzie sulla provenienzatracciabilitagrave di detti materiali Ad oggi riguardo allrsquoutilizzo di materiali riciclati risul-ta emanata la sola norma per la produzione di ldquoaggregato ricicla-tordquo (Uni En 126202004) per il ldquoconfezionamento di calcestruzzirdquo secondo la norma Uni 8520-2Risulta inoltre che alcune Regioni e Province autonome hanno emanato una regolamentazione sulla specifica materia riguardan-te sia le caratteristiche dei rifiuti da sottoporre a trattamento sia il loro utilizzo finale tali provvedimenti pur se finalizzati ad aiuta-re gli operatori ad interpretare correttamente la norma di fatto ge-nerano confusione in quanto delineano differenti percorsi proce-durali non garantendo uniformitagrave di applicazione su tutto il ter-ritorio nazionale

Conseguentemente la mancata certezza di ottenere dalle opera-zioni di recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione mate-riali riciclati da utilizzarsi in rilevati e sottofondi stradali compor-ta uno scarso impiego degli stessi e in particolare la disapplicazio-ne da parte degli Enti pubblici e delle Societagrave a prevalente capita-le pubblico anche di gestione servizi della normativa che li obbliga a coprire il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota

Link di approfondimento

Seminario di formazione di Reteambien-te sui rifiuti ldquoRifiuti aggiornamento (e ri-passo) delle nozioni fondamentali per la lo-ro gestione criticitagrave e possibili soluzioni - Milano lunedigrave 14 maggio 2012

Lrsquointervento Il punto della Provincia di Milano

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RIFIUTI

di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferio-re al 30 del fabbisogno medesimo (Dm 8 maggio 2003 n 203) Senza contare che tra gli obiettivi del Dlgs 1522006 articolo 181 comma 1 lettera b) egrave previsto entro il 2020 lrsquoaumento di ldquoalme-no al 70 in termini di pesordquo dellrsquoutilizzo di tali materiali

La situazione lombardaIn questo periodo in Regione Lombardia sono in corso o inizie-ranno a breve lavori per la realizzazione di grandi opere ed in-frastrutture (Expo Tangenziale esterna milanese BreBeMi ope-re connesse eccetera) che potrebbero assorbire ingenti quantita-tivi di materiali riciclati da utilizzarsi principalmente come rile-vati e sottofondi stradali ma anche come aggregati per la produ-zione di conglomerati cementizi e bituminosi Lrsquoimpiego di tali ag-gregati aventi identiche caratteristiche chimico-fisiche e geotecni-che rispetti ai materiali di cava naturale porterebbe diversi bene-fici ambientali quali la diminuzione delle materie prime escava-te con conseguente risparmio economico oltre alla diminuzio-ne della necessitagrave di realizzare le cd ldquocave di prestitordquo che incido-no in maniera importante sugli aspetti paesaggistico e ambientale

Per cercare di analizzare i termini del fenomeno cosigrave de-scritto probabilmente il punto che va approfondito egrave se la nuova nozione di ldquocessazione della qualifica di rifiutordquo di cui allrsquoarticolo 184-ter Dlgs 1522006 cioegrave quella che si egrave affermata a livello comunitario con la direttiva 200898Ce sui rifiuti come categoria End of waste sia applicabile (e co-me) a tali materiali

La norma citata definisce infatti i criteri in base ai quali un mate-riale perde la qualifica di rifiutoIntroduce in sostanza un metodo di classificazione che confron-tato con la previgente nozione di materia prima seconda ne ridefi-nisce lrsquoambito operativo fissandone nuovi confiniIl rinvio per la concreta operativitagrave ad una successiva disciplina tecnica di carattere innanzitutto europeo e poi ministeriale rende quantomeno difficoltosa lrsquoapplicabilitagrave della norma

In base al comma 2 dellrsquoarticolo 184-ter Dlgs 1522006 nelle mo-re dellrsquoadozione di uno o piugrave decreti ministeriali di attuazione del-la nuova norma sullrsquoEnd of waste continuano ad esistere nel siste-ma giuridico italiano accanto alle Mps (ex Dm 5 febbraio 1998 Dm 12 giugno 2002 n 161 e Dm 17 novembre 2005 n 268) an-che le Mps ex articolo 9-bis lettera a) Dlgs 6 novembre 2008 n 172 convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 2008 n 210 in relazione alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artico-li 208 e 209 del Dlgs 1522006

Nel rispetto dei parametri tassativamente elencati nellrsquoarticolo 184-ter del Dlgs 1522006 e della normativa tecnica suindicata quando i materiali da demolizione derivanti da un processo di re-cupero rifiuti possano essere considerati MpsEnd of wasteLa giurisprudenza ha avuto piugrave volte occasione di pronunciar-si sul punto focalizzando molto spesso lrsquoattenzione sul concet-to di effettiva ed oggettiva destinazione al riutilizzo in linea con la nozione di recupero introdotta dal Dlgs 3 dicembre 2010 n 205 ove viene espressamente previsto che lrsquoelenco delle opera-zioni di cui allrsquoallegato C al Dlgs 1522006 non egrave esaustivo (Cass penale sentenza 1deg giugno 2011 n 21859) e ricollegando il con-cetto di recupero alla possibilitagrave che i residui possano svolgere un ruolo utile

Posta la necessitagrave del completamento delle operazioni di recupero sancita dallrsquoarticolo 184-ter del Dlgs 1522006 intimamente con-nessa allrsquoeffettivitagrave e oggettivitagrave dellrsquoutilizzo nei cicli di consumo o di produzione una cosigrave rilevante presenza di cumuli di ldquomateria-li riciclatirdquo non puograve che destare perplessitagrave e presentarsi come uno dei piugrave rilevanti elementi di criticitagraveIl profilo piugrave delicato egrave quindi accertare analizzando lrsquointero ci-clo di recupero praticato dalle imprese e la normativa specifica di settore quando si egrave in presenza di un materiale recuperato e quan-do invece residuano ancora margini di applicazione della discipli-na dei rifiuti nellrsquoattesa di un intervento chiarificatore ministeria-le o comunitario che possa anche concorrere a riportare la morfo-logia dellrsquoarea metropolitana alle originarie condizioni di pianura

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RIFIUTI

Lrsquointervento

Gli adempimenti dei cantieri edili

di Roberto CaporaliResponsabile Unitagrave operativa tecnologia e innovazione ndash Assimpredil Ance

PremessaNel complesso scenario della gestione dei rifiuti nel nostro paese il settore dellrsquoedilizia rispetto ad altri settori produttivi ha maggiori difficoltagrave a governare tutti gli adempimenti amministrativi e pro-cedurali previsti dalla normativa ambientale a causa dellrsquounicitagrave del ciclo produttivoPer poter inquadrare correttamente i problemi di questo settore bi-sogna innanzitutto considerare sin dallrsquoinizio cioegrave giagrave in fase di progettazione almeno i seguenti fattori al fine di ldquopianificarerdquo in modo concretooperativo tutte le fasi che riguardano la gestione dei rifiuti di cantierebull committenza (lavori privati o lavori pubblici)bull tipologia dei lavori (ex novo ristrutturazione manutenzione pronto intervento ecc)bull codici Cer (pericolosi o non pericolosi)bull dimensionidurata cantiere (piccolo medio o grande ai fini del deposito nel luogo di produzione eccetera)bull tipo di cantiere (temporaneo oppure cantiere mobile stradale)bull contrattualistica con subappaltatori lavori specialisticibull gestori di rifiuti (autorizzazioni al trasporto trattamento smal-timento eccetera)

Questi fattori sono fondamentali percheacute al variare di un elemen-to potrebbero cambiare le disposizioni da osservare e quindi ecco lrsquoimportanza nel prestare attenzione ai punti sopra elencatiPer il settore edile il Legislatore ha ldquoclassificatordquo e ldquocodificatordquo i seguenti rifiuti1) sono classificati rifiuti speciali non pericolosi (1) i rifiuti de-rivanti dalle attivitagrave di (articolo 184 comma 3 lettera b) Dlgs 1522006)bull demolizionebull costruzionebull scavo (fermo restando quanto disposto dallrsquoarticolo 184-bis)

2) sono codificati rifiuti al Capitolo 17 (Cer) i ldquoRifiuti delle opera-zioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno prove-niente da siti contaminati)rdquo (allegato D al Dlgs 1522006)

A conferma del fatto che il giagrave complesso scenario della gestione dei rifiuti si complica ancor piugrave per il settore delle costruzioni si ve-da proprio la diversa terminologia utilizzata tra classificazione e codifica dei rifiuti ediliChi deve applicare operativamente le norme di legge inizia ad es-sere ldquodisorientatordquo giagrave leggendo i diversi termini utilizzati in que-sti due ambiti

Classificazione Codifica

Attivitagrave Operazioni

Scavo(fermo restandohellip cioegrave rimandando alla definizione di Sottoprodotto ndash articolo 184‑bis)

Terrenoproveniente da siti contaminati

Solo i termini demolizione e costruzione coincidonoSe poi teniamo in considerazione ciograve che piugrave volte ha ribadito la Corte di Giustizia europea (e riportato a seguito del recepimen-

(1) I rifiuti derivanti dalle attivitagrave di demolizione costruzione e scavo es-sendo classificati rifiuti speciali non pericolosi non possono essere assi-

milati ai rifiuti urbani pertanto di norma egrave vietato conferire detti rifiu-ti presso centri di raccolta ndash piazzole ecologiche comunali

Lrsquointervento Adempim

enti cantieribollettino di inform

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RIFIUTI

to della direttiva 943Ce nellrsquoallegato A2 ndash nota introduttiva del Cer ndash del Dlgs 221997) e cioegrave che ldquoun materiale non puograve esse-re considerato rifiuto per la semplice appartenenza nellrsquoelen-co ma dovragrave soddisfare la definizione di rifiutordquo (dovragrave quindi trattarsi di un materiale di cui il produttore-detentore si disfi o ab-bia deciso o abbia lrsquoobbligo di disfarsi) risulta evidente che lrsquoambi-to e le disposizioni normative sono tuttrsquoaltro che chiare per chi de-ve operare quotidianamente nei cantieri

Per iniziare a ldquoorientarsirdquo egrave indispensabile quindi sapere che nellrsquoambito del ldquoterrenordquo il Legislatore con lrsquoarticolo 185 comma 1 lettere b) e c) del Dlgs 1522006 ha ldquoesclusordquo dallrsquoambito di ap-plicazione dei rifiuti (cioegrave della Parte quarta del Dlgs 1522006)bull il terreno (in situ) inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bo-nifica di siti contaminatibull il suolo non contaminato e altro materiale allo stato natura-le escavato nel corso di attivitagrave di costruzione ove sia certo che es-so verragrave riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui egrave stato escavato

Recentemente sulla Gazzetta ufficiale n 71 del 24 marzo 2012 egrave stata pubblicata la legge 24 marzo 2012 n 28 (di conversio-ne del Dl 22012) che fornisce lrsquointerpretazione autentica del ci-tato articolo 185 del Codice ambientale chiarendo che ldquoi riferi-menti al ldquosuolordquo contenuti allrsquoarticolo 185 comma 1 lettere b) e c) e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n 152 si in-terpretano come riferiti anche alle matrici materiali di ripor-to di cui allrsquoallegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legi-slativo (hellip)rdquo

Questi due ambiti di esclusione unitamente alle matrice ambien-tale suolo erano giagrave stati chiariti nel luglio del 2000 dal Ministe-ro dellrsquoambiente e della tutela del territorio e del mare con la Circo-lare UL200010103 ldquo(hellip) Infine per quanto riguarda la possi-bilitagrave di utilizzare direttamente le terre da scavo nel sito dove le stesse sono prodotte si rileva che tale opzione per sua natura non comporta neacute un disfarsi nel senso sopra esposto neacute alcuna modifica qualitativa delle caratteristiche del sito Si ritiene per-ciograve che tale utilizzo non sia sottoposto al regime dei rifiutihelliprdquoAllrsquoepoca detta circolare del Ministero fu contestata dalla giuri-sprudenza e dalla dottrina per motivi di contrasto normativo e per mancanza di forza legislativa Dopo dodici anni perograve ritroviamo sia nella direttiva 200898Ce sia nel citato articolo 185 gli stessi principi di esclusione

Pertanto e con specifico riferimento alle terre e rocce da scavo non contaminate solo se questrsquoultime ldquoesconordquo dal luogo di produzione (cioegrave sono trasportate fuori dal cantie-re dove sono state scavateprodotte) sono classificate ldquorifiuti speciali non pericolosirdquo

Tali rifiutibull se non sono smaltiti in discariche autorizzate oppurebull se non sono conferiti presso impianti (autorizzati con procedura ordinaria o semplificata) per il preventivo trattamento

e possiedono caratteristiche tecnichequalitative per poter essere utilizzate ldquodirettamenterdquo (senza alcun ulteriore trattamento di-verso dalla normale pratica industriale) possono essere impiega-ti tal quali perndash reinterri

ndash riempimentindash rimodellazionindash rilevatindash interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non de-gradatindash nei processi industriali in sostituzione dei materiali di cava

Lrsquounica condizione egrave quella di rispettare le disposizioni dellrsquoarti-colo 186 del Dlgs 1522006 Con detta procedura le terre e rocce da scavo non contaminate perderanno la classificazione di rifiuto e acquisiranno quella di sottoprodotto (i tre ambiti di produzione e relative procedure per il riutilizzo sono illustrate molto chiaramen-te da Alessandro Geremei nellrsquointervento pubblicato a pag 29 della presente Rivista In merito allrsquoarticolo 186 egrave intervenuta nel me-se di marzo di questrsquoanno la legge 272012 (di conversione del Dl 12012) che ha modificato lrsquoarticolo 39 del Dlgs 2052010 e con-fermato che lrsquoabrogazione dellrsquoarticolo 186 del Codice ambientale scatteragrave solo con lrsquoentrata in vigore del decreto previsto dallrsquoartico-lo 49 del citato Dl 12012 (e non piugrave ai sensi dellrsquoarticolo 184-bis comma 2)

La pubblicazione del citato decreto dovragrave avvenire entro il 24 maggio 2012 e dovragrave stabilire i criteri che le terre e rocce da sca-vo devono soddisfare per essere considerate ldquosottoprodottirdquo Forniragrave anche le procedure amministrative da osservare per poter utilizza-re dette terre e rocce non contaminate

Egrave bene precisare che le terre e rocce da scavo non contami-nate qualora non utilizzate come sottoprodotti nel rispetto delle condizioni di cui allrsquoarticolo 186 del Dlgs 1522006 (e in futuro nel rispetto del nuovo Dm) sono sottoposte alle di-sposizioni in materia di rifiuti di cui alla Parte quarta del ci-tato decretoSe invece le terre e rocce da scavo sono contaminate egrave ob-bligatorio attivare le procedure di bonifica secondo quanto disposto dal Titolo V del Dlgs 1522006 (articoli 239-253)

La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al-la cessazione della qualifica di rifiuto Quindi ad esempio il ma-teriale proveniente da demolizione rimarragrave classificato rifiuto fino a quando cesseragrave di essere tale grazie alle attivitagrave di trattamentoConsiderato che nei cantieri spesso ci si avvale di ditte per lrsquoesecu-zione di opere specialistiche (cioegrave ditte subappaltatrici) questrsquoulti-me sono considerate a tutti gli effetti produttori di rifiuti anche se operano nei cantieri di terzi Pertanto egrave opportuno inserire nei contratti stipulati tra imprese committenti e ditte subappaltatrici una clausola che stabilisca che ldquola raccolta il trasporto lo smal-timentorecupero dei rifiuti prodotti da dette ditte nei cantie-ri dei committenti devono ai sensi dellrsquoarticolo 188 comma 2 del Dlgs 1522006 essere eseguiti a loro cura e speserdquoVa ricordato che secondo il combinato disposto degli articoli 188-ter comma 2 lettera a) articolo 184 comma 3 lettere c) d) e g) noncheacute lrsquoarticolo 190 comma 1 del Dlgs 1522006 sia la produ-zione sia il trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi pro-venienti da attivitagrave di demolizione costruzione e scavo sono esclu-se dallrsquoobbligo di tenuta di registro di carico e scarico rifiuti e Mud (in futuro comunicazione Sistri) a prescindere dal numero dei di-pendenti dellrsquoimpresa

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RIFIUTI

Lrsquointervento

Terre e rocce da scavo tra Mps e sottoprodotti

di Pasquale FimianiSostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione

1 PremessaDue recenti interventi normativi ripropongono la questione dellrsquoin-quadramento sistematico delle terre e rocce da scavoIl primo egrave rappresentato dal Dl 24 gennaio 2012 n 1 convertito in legge con modificazioni dallrsquoarticolo 1 comma 1 della legge 24 marzo 2012 n 27 che allrsquoarticolo 49 come modificato dalla legge di conversione ha cosigrave dispostoldquoLrsquoutilizzo delle terre e rocce da scavo egrave regolamentato con de-creto del Ministro dellrsquoambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti1-bis Il decreto di cui al comma precedente da adottare en-tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della leg-ge di conversione del presente decreto stabilisce le condizio-ni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sotto-prodotti ai sensi dellrsquoarticolo 184-bis del decreto legislativo n 152 del 20061-ter Allrsquoarticolo 39 comma 4 del decreto legislativo 3 dicem-bre 2010 n 205 il primo periodo egrave sostituito dal seguente lsquoDalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui allrsquoarticolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n 1 egrave abro-gato lrsquoarticolo 186 rsquo1-quater Dallrsquoattuazione del presente articolo non devono deri-vare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblicardquoA sua volta il Dl 25 gennaio 2012 n 2 convertito in legge con modificazioni dallrsquoarticolo 1 comma 1 legge 24 marzo 2012 n 28 allrsquoarticolo 3 come sostituito dalla legge di conversione commi da 1 a 4 ha cosigrave disposto

ldquo1 Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati i riferimenti al lsquosuolorsquo contenuti allrsquoarti-colo 185 commi 1 letterare b) e c) e 4 del decreto legisla-tivo 3 aprile 2006 n 152 si interpretano come riferiti an-che alle matrici materiali di riporto di cui allrsquoallegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo2 Ai fini dellrsquoapplicazione del presente articolo per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei co-me disciplinati dal decreto di cui allrsquoarticolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n 1 utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati non assimilabili per caratteristi-che geologiche e stratigrafiche al terreno in situ allrsquointerno dei quali possono trovarsi materiali estranei3 Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo le matrici materiali di ripor-to eventualmente presenti nel suolo di cui allrsquoarticolo 185 commi 1 letterare b) e c) e 4 del decreto legislativo 3 apri-le 2006 n 152 e successive modificazioni sono considera-te sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui allrsquoar-ticolo 184-bis del citato decreto legislativo n 152 del 20064 Allrsquoarticolo 240 comma 1 lettera a) del decreto legislati-vo 3 aprile 2006 n 152 dopo la parola lsquosuolorsquo sono inseri-te le seguenti lsquo materiali di riportorsquordquo

Il sistema nel quale si inserisce la prima norma egrave quello conse-guente al Dlgs 2052010 per il qualebull lrsquoarticolo 186 Tu disciplina le condizioni di utilizzo delle terre e rocce da scavo anche di gallerie ottenute quali sottoprodottibull tale disciplina ha natura transitoria poicheacute come previsto dallrsquoarticolo 39 comma 4 del Dlgs 2052010 nella versione origi-naria ldquodalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui allrsquoarticolo 184-bis comma 2 egrave abrogato lrsquoarticolo 186rdquobull il decreto ministeriale di cui allrsquoarticolo 184-bis comma 2 egrave quello ndash adottato dal Ministro dellrsquoambiente e della tutela del ter-

Link di approfondimento

Per un approfondimento ldquoRifiuti sotto-prodotti e Mps commento ai nuovi articoli 184-bis e 184-ter)rdquo (F Anile Rivista Rifiuti n 180-181 p 38)

Lrsquointervento Terre e rocce tra Mps e sottoprodotto

bollettino di informazione norm

ativa n 195 (0512)

17

RIFIUTI

ritorio e del mare ai sensi dellrsquoarticolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988 n 400 in conformitagrave a quanto previsto dalla discipli-na comunitaria ndash con il quale sulla base delle condizioni previste al comma 1 (cioegrave quelle per cui una sostanza egrave un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dellrsquoarticolo 183 comma 1 lettera a)) pos-sono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quanti-tativi da soddisfare affincheacute specifiche tipologie di sostanze od og-getti siano considerate sotto prodotti e non rifiuti

Rispetto a tale sistema viene sostanzialmente introdotta una fonte speciale in materia di disposizioni regolamentari relative alle con-dizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sotto-prodotti poicheacute lrsquoemanando decreto ministeriale sostitutivo delle previsioni dellrsquoarticolo 186 Codice ambientale dovragrave essere adotta-to non piugrave ai sensi dellrsquoarticolo 184-bis comma 2 Codice ambien-tale ma ai sensi dellrsquoarticolo 49 del Dl 24 gennaio 2012 n 1 come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012 n 27Lrsquoimpostazione quanto al resto rimane peraltro immutataLa seconda norma costituisce un ampliamento del concetto di suo-lo presente nellrsquoarticolo 185 commi 1 lettere b) e c) e 4 del decre-to legislativo 3 aprile 2006 n 152 secondo cui

ldquo1 Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarticolo del presente decretob) il terreno (in situ) inclusi il suolo contaminato non sca-vato e gli edifici collegati permanentemente al terreno fer-mo restando quanto previsto dagli articoli 239 e ss relati-vamente alla bonifica di siti contaminatic) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato na-turale escavato nel corso di attivitagrave di costruzione ove sia certo che esso verragrave riutilizzato a fini di costruzione allo sta-to naturale e nello stesso sito in cui egrave stato escavato(hellip)4 Il suolo escavato non contaminato e altro materiale al-lo stato naturale utilizzati in siti diversi da quelli in cui so-no stati escavati devono essere valutati ai sensi nellrsquoordine degli articoli 183 comma 1 lettera a) 184-bis e 184-terrdquo

Rinviando per quanto concerne il concetto di ldquomateriali di ripor-tordquo e la sua portata ad altri interventi nel presente numero del-la Rivista puograve affermarsi che lrsquoimpianto di sistema in tema di ter-re e rocce da scavo non egrave stato modificato per cui fino allrsquoentrata in vigore dellrsquoemanando decreto ministeriale sostitutivo delle pre-visioni dellrsquoarticolo 186 Codice ambientale previsto dallrsquoarticolo 49 citato si ripropongono le seguenti questioni interpretativebull ambito di applicabilitagrave della esclusione dal campo di applicazio-ne della Parte quarta (quindi sia dalla disciplina sui rifiuti sia da quella sul sottoprodotto) per le attivitagrave di scavo e riutilizzo di suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale nello stesso sito in cui egrave stato escavatobull inquadramento sistematico e relativa disciplina dellrsquoutilizzo in sito diverso da quello in cui egrave stato escavato del suolo non conta-minato e altro materiale allo stato naturale

Nella prima ipotesi si tratta di individuare la portata dellrsquoarticolo 185 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n 152

Nella seconda viene in evidenza il comma 4 della stessa norma il quale detta criteri logici di prioritagrave nellrsquoesame delle varie fattispe-cie dovendosi fare riferimento nellrsquoordinebull allrsquoarticolo 183 comma 1 lettera a) cioegrave se si sia in presenza di un rifiutobull allrsquoarticolo 184-bis cioegrave se si sia in presenza di un sottoprodotto

bull allrsquoarticolo 184-ter cioegrave se si sia in presenza non di un sottopro-dotto ma di un rifiuto soggetto ad attivitagrave di recupero in relazio-ne al quale occorre verificare la sussistenza delle condizioni per la configurabilitagrave della cd ldquoEnd of WasterdquoLrsquoalternativa tra le ipotesi sub b) e c) si presenta particolarmen-te problematica in tema di terre e rocce da scavo in quanto le stes-se sono previste non soltanto come ipotesi speciali di sottoprodotto secondo il combinato disposto di cui agli articoli 186 e 184-bis Tu ma anche quale tipologia di rifiuto recuperabileEd infatti il Dm 5 febbraio 1998 allrsquoallegato 1) suball 1) par 7-31-bis come modificato dal Dm 5 aprile 2006 n 186 prevede

ldquo731-bis Tipologia terre e rocce di scavo [170504]731-bis1 Provenienza attivitagrave di scavo731-bis2 Caratteristiche del rifiuto materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli sabbia ghiaia trovanti anche di origine antropica731-bis3 Attivitagrave di recuperoa) industria della ceramica e dei laterizi [R5]b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero egrave subordi-nato allrsquoesecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10]c) formazione di rilevati e sottofondi straDl (il recupero egrave su-bordinato allrsquoesecuzione del test di cessione sul rifiuto tal qua-le secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]731-bis4 Caratteristiche delle materie prime eo dei prodot-ti ottenuti prodotti ceramici nelle forme usualmente com-mercializzaterdquo

La stessa questione si pone per marmi e pietre a seguito del Dl 30 dicembre 2008 n 208 (Misure straordinarie in materia di ri-sorse idriche e di protezione dellrsquoambiente convertito in leg-ge con modificazioni dallrsquoarticolo 1 comma 1 legge 27 febbra-io 2009 n 13) che ha aggiunto allrsquoarticolo 186 il comma 7-ter per il quale ldquoai fini dellrsquoapplicazione del presente articolo i re-sidui provenienti dallrsquoestrazione di marmi e pietre sono equi-parati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo So-no altresigrave equiparati i residui delle attivitagrave di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attivitagrave nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali Tali residui quando sia-no sottoposti a unrsquooperazione di recupero ambientale devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite per eventuali sostanze inquinanti presenti pre-visti nellrsquoAllegato 5 alla parte IV del presente decreto tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sullrsquoambiente derivanti dallrsquoutilizzo della sostanza o dellrsquooggettordquoOrbene in tema di recupero di pietre e marmi destinati alla for-mazione di rilevati e sottofondi stradali parla anche il Dm 5 feb-braio 1998 allrsquoallegato 1) suball 1) par 123 e 125 che recitano

ldquo123 Tipologia fanghi e polveri da segagione e lavorazio-ne pietre marmi e ardesie [010202] [010403] [010406]1231 Provenienza lavorazione materiali lapidei di natu-ra calcarea1232 Caratteristiche del rifiuto fanghi contenenti oltre lrsquo85 di carbonato di calcio sul secco1233 Attivitagrave di recupero previa eventuale disidratazione essiccamento vagliatura frantumazione micronizzazionea) produzione conglomerati cementizi [R5]b) cementifici [R5]c) industria cartaria [R5]

(segue)

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RIFIUTI

Lrsquointervento

Problemi e opportunitagrave nel complesso

mondo della discarica

di Sergio BaroniDirettore servizi operativi Herambiente Spa

Marco Rambaldi e Federico FoschiniDirezione servizi operativi Herambiente Spa

Si ringraziano i Colleghi delle strutture gestione e ingegneria di processo della filiera discariche di Herambiente Spa per la

documentazione e le informazioni messe a disposizione

PremessaFra gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti le discariche sono senza ombra di dubbio la tipologia che in maniera piugrave ri-levante interagisce con la gestione di terre e rocce da scavo e al-tri materiali inerti di recupero Le discariche infatti sono impian-ti che ad eccezione dei materiali artificiali utilizzati in alcuni ca-si per le impermeabilizzazioni e per la gestione del percolato sonobull realizzate a contatto con il terrenobull costruite con lrsquoutilizzo di terre di vario genere e caratteristichebull gestite e ricoperte utilizzando fra lrsquoaltro terre insieme con al-tri materiali

A loro volta in discarica vengono conferite terre e rocce da scavo eo altri materiali inerti qualora si configurino come rifiuti e sia-no contaminati

Una grande sinergia quindi che determina opportunitagrave e possibilitagrave di ottimizzazione da un lato per ridurre il con-sumo di materiali di cava o materie prime non sempre repe-ribili a prezzi congrui e dallrsquoaltro consente il recupero di materiali di scarso valore economico e difficili da collocare quando presenti in quantitagrave rilevanti

Tutto ciograve assumendo a riferimento lrsquoinquadramento normativo che regolamenta i materiali in questione e la possibilitagrave con particola-re riguardo allrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006 della loro gestione al di fuori della disciplina sui rifiuti e allo stesso tempo il fatto che gli stessi materiali possono essere recuperati allo stesso scopo a valle di interventi di bonificadecontaminazione

Nel presente articolo vengono quindi trattate in modo integrato le diverse tematiche accennate e precisamentebull lrsquoutilizzo di terre rocce e altri materiali inerti equivalenti per la realizzazione delle discarichebull lrsquoutilizzo di terre e rocce e altri materiali inerti equivalenti per la gestione ordinaria e la copertura finale delle discarichebull la valutazione di queste possibilitagraveopportunitagrave con materiali esclusi dalla disciplina sulla gestione dei rifiuti ovvero considera-ti rifiuti a tutti gli effettibull il recupero di terre e rocce da scavo da destinare a recupero per le attivitagrave sopracitate a valle di interventi di trattamenti di bonifi-cadecontaminazionebull lo smaltimento di terre rocce e altri materiali inerti qualificati come rifiuti in discariche appositamente realizzate

Lo schema di Figura 1 esemplifica in termini di flussi lrsquoelencazio-ne dei temi sopracitata

Terre e rocce da scavo in discarica tra rifiuti e ldquonon rifiutirdquoLa trattazione inizia dalla terza tematica sopracitata che per mol-ti aspetti egrave dirimente rispetto allrsquoutilizzo o meno di terre e rocce da scavo per gli interventi e le attivitagrave sopracitate e in uno scenario estremo ma non fantastico lo stesso materiale se qualificato come terra e roccia da scavo (non rifiuto ai sensi dellrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006) viene utilizzato come materia ldquoprimardquo per realizzare o gestire una discarica ovvero recuperato per gli stessi obiettivi men-tre se qualificato come rifiuto viene ldquosmaltitordquo ovvero ldquorecuperatordquo nella stessa discaricaLrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006 declina chiaramente le condizioni cui deve sottostare un terreno di scavo per essere escluso dalla di-sciplina sui rifiuti ed essere gestito come un qualsiasi altro mate-riale da costruzione

Lrsquointervento Terre inerti e discarichebollettino di inform

azione normativa n 195 (0512)

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RIFIUTI

Figura 1

Materia ldquoprimardquo

Altri materiali inerti eo alternativi equivalenti

per esempio Fos fanghihellip

Altri rifiuti inerti

Terre e rocce da scavo da siti non contaminati

Scavi da interventi di edilizia civile

Scavi da aree industriali o

infrastrutture

Terreni di cava eo da siti dedicati

Smaltimento in discarica per inerti

Materiali per la realizzazzione gestione e copertura discariche

RecuperoTrattamento di

decontaminazioneTerreni di scavo da siti contaminati

Smaltimento in discarica

No rifiutiex articolo 186

Rifiuti

Recupero

ldquo1 (omissis) Le terre e rocce da scavo anche di gallerie otte-nute quali sottoprodotti possono essere utilizzate per reinterri riempimenti rimodellazioni e rilevati purcheacutea) siano impiegate direttamente nellrsquoambito di opere o inter-venti preventivamente individuati e definitib) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dellrsquointegra-le utilizzoc) lrsquoutilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tec-nicamente possibile senza necessitagrave di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti mer-ceologici e di qualitagrave ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e piugrave in generale ad im-patti ambientali qualitativamente e quantitativamente diver-si da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzated) sia garantito un elevato livello di tutela ambientalee) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sot-

toposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decretof) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualitagrave delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superfi-ciali e sotterranee della flora della fauna degli habitat e del-le aree naturali protette In particolare deve essere dimostra-to che il materiale da utilizzare non egrave contaminato con riferi-mento alla destinazione drsquouso del medesimo noncheacute la com-patibilitagrave di detto materiale con il sito di destinazioneg) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostratardquo(omissis)

Qualora non siano rispettate le condizioni indicate dallrsquoartico-lo 186 citato le terre e rocce da scavo non sono considerate ri-fiuti solo se provenienti da cave eo siti dedicati allo scopo ovve-

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RIFIUTI

Giurisprudenza

Le principali sentenze su terre e rocce da scavo e inerti

a cura di Lavinia Basso

Redazione ReteAmbiente

Anno Pronuncia

2006 Corte di Cassazione

Sentenza 29 novembre 2006 n 39369Esclusione dal regime dei rifiuti previsto per le terre e rocce da scavo ndash Applicabilitagrave ai materiali da demolizione ndash Non sus-sisteI materiali inerti da demolizione sono differenti da terre e rocce da scavo (questrsquoultime escluse dal regime dei rifiuti in base alla legge 4432001 ed al Dlgs 1522006) e vanno considerati rifiuti specialiLrsquoesclusione dal regime dei rifiuti prevista per le terre da scavo dallrsquointerpretazione autentica ex legge 4432001 ndash attualmente ripro‑dotta nellrsquoarticolo 186 del Dlgs 1522006 ndash non ha alcun riferimento alla ldquoterra mista ad asfalto ferro betonelle per marciapiedi palet-ti in cemento precompressordquo i quali sono rifiuti speciali da demolizione sia ex articolo 7 del Dlgs 2297 sia ex articolo 184 del ldquonuovordquo Dlgs 1522006Viene cosigrave ribadita la corrente giurisprudenziale maggioritaria (sentenze Cassazione 26112002 e 350022003) basata sulla ldquospecifici‑tagraverdquo della disciplina sui rifiuti parzialmente contrastata dalla sentenza 375082003 secondo cui la differenza tra le due tipologie di mate‑riali non impone una diversitagrave di trattamento

2007 Corte di Cassazione

Sentenza 15 maggio 2007 n 23788Rifiuti ndash Terre e rocce da scavo ndash Dlgs 1522006 ndash Natura della disciplina ndash Norme di carattere eccezionale ndash Interpretazio-ne analogica ndash EsclusaLrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006 costituisce norma eccezionale rispetto alla disciplina generale sui rifiuti Lrsquoesclusione delle terre e rocce da scavo dalla disciplina dei rifiuti condizionata alla sussistenza di precisi requisiti non egrave quindi applicabile in via analogica e ciograve ai sen‑si degli articoli 12 e 14 delle preleggiNel caso di specie la Corte ha affermato che i residui di asfalto e i conglomerati bituminosi non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo non ricorrendo nella fattispecie le condizioni previste dalla legge

Sentenza 19 giugno 2007 n 23787Materiali provenienti dallo scavo delle strade ndash Disciplina ex Dlgs 1522006 ndash Natura di rifiuti ndash Sussiste ndash Assimilazione alle terre e rocce da scavo ex articolo 186 medesimo Dlgs ndash EsclusaNon sono assimilabili alle ldquoterre e rocce da scavordquo (e non beneficiano dunque della relativa disciplina di favore ex Dlgs 1522006) i ma‑teriali provenienti dallo scavo delle stradeLa composizione degli inerti provenienti dallo scavo delle strade non rientrano nella categoria delle ldquoterre e rocce da scavordquo disegnata dallrsquoarticolo 186 del Dlgs 1522006 in quanto non costituiti esclusivamente da ghiaia o terriccio ma anche da pezzi di asfalto e calce‑struzzo qualificabili come rifiuti

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RIFIUTIGiurisprudenza Rassegna di giurisprudenza

Anno Pronuncia

(segue)

2007

I materiali in parola dunque sono da considerarsi rifiuti speciali ex articolo 184 comma 5 lettera b) Dlgs 1522006 e non egrave loro appli‑cabile la speciale disciplina ldquoin derogardquo riservata ex articolo 186 Dlgs 1522006 alle ldquoterre e rocce da scavordquo propriamente dette disci‑plina che consente ndash nel rispetto di determinate condizioni ndash di riutilizzarle direttamente in reinterri e riempimenti

Sentenza 13 settembre 2007 n 34768Rifiuti ndash Demolizione di manufatto ndash Necessitagrave di autorizzazione ndash Non sussisteLa demolizione di una nave produce rifiuti di diverse tipologie che una volta prodotti devono essere gestiti in base alle norme sui rifiuti ma lrsquoattivitagrave di demolizione in seacute non costituisce attivitagrave di gestione dei rifiuti e non richiede quindi il possesso delle relative autorizzazioniDiversamente opinando ogni cantiere e ogni attivitagrave di demolizione anche edile dovrebbe essere considerata come attivitagrave di tratta‑mento rifiuti e qualificati impianti per la gestione dei rifiutiSono invece rifiuti le parti inevitabilmente prodotte dalla demolizione per le quali egrave necessaria la gestione in conformitagrave a quanto previ‑sto dalla normativa vigente

Sentenza 16 ottobre 2007 n 38514Rifiuti ndash Materiali da demolizione ndash Recupero ndash Confine tra bene e rifiutoIl materiale proveniente da demolizioni edili egrave un rifiuto che resta tale fino al completamento delle attivitagrave di separazione e cernitaLa disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero tra le quali lrsquoarticolo 183 let‑tera h) del Dlgs 3 aprile 2006 n 152 indica la cernita o la selezioneInoltre deve essere fornita la prova sia che detti materiali verranno tutti riutilizzati sia che tale reimpiego avvenga in tempi certi circo‑stanze del tutto incompatibili con lo stato di abbandono dei rifiuti stessi per un periodo superiore allrsquoanno

Sentenza 28 novembre 2007 n 44295Rifiuti ndash Materiali di risulta lavorazione marmo ndash Riutilizzo ndash Requisiti ndash Accumulo per lungo periodo ndash Discarica abusiva ndash Configurabilitagrave ndash SussisteIl requisito della certezza ed effettivitagrave del riutilizzo di un materiale di risulta dalla lavorazione del marmo non egrave sussistente quando i ma‑teriali residuati da una certa lavorazione (del quale pertanto sussiste lrsquoobbligo di disfarsi) siano stati accumulati per alcuni anni in pa‑lese violazione dellrsquoarticolo 6 primo comma lettera m) numero 3 Dlgs 221997 determinando nel corso del tempo la realizzazione di una discarica abusiva Tali materiali non sono riconducibili tra le terre e rocce da scavo direttamente utilizzate per reinterri o riempimentiParimenti non egrave corretto il riferimento alla nozione di materie prime secondarie di cui allrsquoarticolo 181 comma 13 Dlgs 1522006 poi‑cheacute queste ultime devono possedere ai sensi del comma 6 del predetto articolo specifiche caratteristiche tecniche individuate da un apposito Dm da emanarsi ovvero in via transitoria specificate dalla normativa secondaria vigente Altrettanto errato si palesa il riferi‑mento alla nozione di sottoprodotto di cui allrsquoarticolo 183 primo comma lettera n) dello stesso decreto legislativo richiedendosi anche dalla norma citata la certezza oggettiva del reimpiego del materiale costituente sottoprodotto nel momento stesso della sua produzione Tale certezza egrave esclusa in ragione delle descritte modalitagrave di stoccaggio per un lasso di tempo particolarmente rilevante

2008 Corte Costituzionale

Sentenza 14 marzo 2008 n 62Norme Provincia di Bolzano ndash Terre e rocce da scavo ndash Trasporti rifiuti speciali non pericolosi ndash Iscrizione Albo gestori am-bientali ndash Autorizzazione impianti recupero e smaltimento rifiuti ndash Deroghe alla disciplina nazionale ndash IllegittimitagraveLe esenzioni in materia di formulario obbligo di iscrizione allrsquoAlbo terre e rocce da scavo noncheacute la previsione di unrsquoautorizzazione prov‑visoria allrsquoesercizio degli impianti di smaltimento sono illegittimeLe norme della legge della Provincia autonoma di Bolzano n 42006 in tema di gestione dei rifiuti sono pertanto costituzionalmente il‑legittimeLa legislazione nazionale in materia di rifiuti non ammette deroghe e ad essa le Regioni devono attenersi sia per evitare il contrasto con la normativa comunitaria sia per la necessitagrave di tutelare valori come la salute e lrsquoambiente in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale

Ordinanza 30 aprile 2008 n 121Rifiuti ndash Terre e rocce da scavo ndash NozioneLa modifica dellrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006 ad opera del Dlgs 16 gennaio 2008 n 4 rafforza il ruolo del ldquoprogettordquo preventivo neces‑sario per verificare il riutilizzo delle terre e rocce secondo i requisiti di legge condizione questa ritenuta essenziale dalla Corte di Lus‑semburgo per escludere lrsquoosservanza degli obblighi derivanti dalla gestione dei rifiutiLa nuova formulazione della norma in esame per i casi di terre e rocce provenienti da opere sottoposte a Via Aia permesso di costrui‑re o Dia o nel corso di lavori pubblici introduce ulteriori garanzie ndash rispetto al passato ndash del certo riutilizzo di tali materiali della compa‑tibilitagrave ambientale degli stessi e della possibilitagrave tecnica di un tale riutilizzo noncheacute impone un termine massimo entro il quale esso de‑ve avvenireLa norma richiede infatti che il progetto sia preventivamente approvato dalla medesima autoritagrave competente per il procedimento di cui trattasi

Corte di Cassazione

Sentenza 19 febbraio 2008 n 7466Rifiuti ndash Nozione ndash Inerti da demolizione ndash Terre e rocce da scavo ndash DifferenzeGli inerti provenienti dalla demolizione di edifici o da scavi di strade non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo e pertanto sono sot‑toposti alla disciplina sui rifiuti

LrsquoOsservatOriO aggiorna in tempo reale sullrsquoevoluzione della legislazione am-bientale e offre il database completo della normativa in cantiere e vigente coor-dinata e annotata con approfondimenti interpretativi e una serie di ldquospecialirdquo sui temi piugrave caldi e dibattuti

La Rivista Rifiuti per tutte le norme richiamate

nei testi fa riferimento allrsquo Osservatorio

di Normativa ambientaleallrsquointerno di

wwwreteambienteit

LrsquoOsservatOriO di NOrmativa ambieNtaLe di reteambieNteit egrave a cura deLLa redaziONe NOrmativa di ediziONi ambieNte cOOrdiNata da uN cOmitatO

scieNtificO presiedutO da paOLa ficcO

egrave un servizio on-line ad abbonamento presente nel sito Reteambienteit

Le aree di Osservatorio di Normativa ambientale

Acque bull Appalti e acquisti verdi bull Aria bull Cambiamenti climatici bull Danno ambientale e bonifiche bull Disposizioni trasversali bull Energia bull Imballaggi bull Inquinamento bull Ippc bull Qualitagrave bull Rifiuti bull Rischio incidenti rilevanti bull Rumore bull Sicurezza sul lavoro bull Sostanze pericolose bull Territorio bull Trasporti bull Via Vas

iN OgNi area

bull Quadro generale bull Commenti e sintesi bull Normativa vigente bull Normativa in cantiere bull Giurisprudenza bull Prassi bull Documentazione

Le OpziONi escLusive di Osservatorio di Normativa ambientale

bull testi costantemente aggiornati ldquoin tempo realerdquo

bull provvedimenti consultabili nella versione vigente o per diverse date di vigenza

bull per ogni provvedimento visualizzazione delle modifiche

intervenute con note e link ai modificanti

bull ricerca dei provvedimenti per anno per tipologia o tramite parole chiave

seRvizio on-line ad abbonamento di Reteambienteit

Page 2: Rifiuti n.195 - maggio 2012 - speciale terre e rocce

La gestione delle terre e rocce da scavo e dei rifiuti iner-ti da costruzione demolizione egrave uno tra i temi piugrave delicati pre-senti nello scenario normativo nazionale Da sempre a caval-lo tra ldquorifiutirdquo e ldquonon rifiutirdquo e oggetto di norme particolari di interpretazioni (molto spesso) piugrave che fantasiose (soprattut-to) terre e rocce rappresentano il paradigma della complessi-tagrave per eccellenza che impronta il settore della gestione dei ri-fiuti in ItaliaUna complessitagrave che non risiede nella disciplina comunitaria sui rifiuti ma esclusivamente nel sistema nazionale che lrsquoha recepita Lo ha ricordato la Corte di Giustizia Ue quando con sentenza 18 dicembre 2007 (C-19405) ha condannato lrsquoIta-lia per aver escluso con la ldquolegge Lunardirdquo (4432001) dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti terre e roc-ce destinate allrsquoeffettivo riutilizzo per reinterri riempimen-ti rilevati e macinati (con esclusione di quelle provenienti da siti inquinati e da bonifiche) Tra le varie argomentazio-ni a sostegno della sua posizione il Governo italiano eviden-ziava il problema dei costi percheacute ldquolrsquoapplicazione del regime dei rifiuti significherebbe che le imprese che garantisco-no lo smaltimento dei rifiuti o quelle autorizzate a tra-sportarli o a raccoglierli dovrebbero partecipare alle at-tivitagrave in questione il che potrebbe incrementarne note-volmente i costirdquo Una strategia perdente alla quale la Cor-te di Giustizia replicava seccamente asserendo che ldquolrsquoorigine di tale situazione egrave da ricercare nella normativa italia-na e non nella direttivardquo (punto 56) Unrsquoaffermazione pe-santissima e purtroppo molto vera Nel paese del (finto) ga-rantismo del proliferare delle Authority dellrsquoipertrofia nor-mativa delle infinite Autoritagrave pubbliche a tutela dellrsquoambien-te si egrave fatto (e si fa) di tutto per rendere labirintica e quasi lu-nare una disciplina cosigrave importante e che di base non sa-rebbe neanche difficile Ma lrsquoinfinitagrave delle derive interpreta-tive ed applicative conduce ormai quasi sempre dinanzi ad un Giudice Quasi come se il sistema avesse smarrito la nor-male capacitagrave di condursi autonomamente nel rispetto del-le regole Il problema perograve egrave proprio questo Quali regole Le troppe regole dietro alle quali si nasconde una imperfetta ca-pacitagrave compilativa dove per non assumersi responsabilitagrave si lascia spesso tutto nel vago rinviando allrsquoultimo anello del-la catena (lrsquoimpresa) lrsquoonere di districarsi nel coacervo infini-to di leggi decreti norme regionali sentenze circolari note risposte telefoniche La legislazione sui rifiuti egrave (ancora) rela-

tivamente giovane eppure sembra soffrire di un malessere co-stante la confusione Un malessere che induce nei suoi desti-natari (pubblici e privati) la difficoltagrave di organizzare il pensie-ro in percezioni coerentiNel tentativo di colpire i ldquocattivirdquo e di consentire ai ldquobuonirdquo di operare nel consueto ripetersi del gioco di guardie e ladri che si faceva da bambini il sistema di gestione di terre e rocce da scavo e degli inerti con le sue disarmonie le incognite e le con-traddizioni appare una specie di frattale (la forma geometri-ca che ripete la sua struttura sempre uguale ma su scale diver-se si pensi al cavolfiore) che con altre combinazioni di geo-metrie variabili invade la gestione di altre tipologie di rifiuti in un accumulo di combinazioni Insomma la gestione dei rifiu-ti in Italia egrave difficile e le norme sono pletoriche capaci di curare il neo ma non il tumore Questo egrave grave percheacute so-prattutto in un clima di debolezza economica la poca chiarez-za dellrsquoapparato normativo e la confusione che ne deriva offro-no facilmente il destro allrsquoelusioneLa Provincia di Milano ha voluto sul tema delle terre e rocce da scavo e degli inerti da demolizione fare chiarezza con un apposito Convegno che si svolgeragrave il prossimo 14 giugno a Mi-lano Questo numero della Rivista ne rappresenta la documen-tazione legislativa e dottrinaria di riferimento Una documen-tazione che fa il punto con due obiettivi precisindash il primo rendere evidente al legislatore centrale e periferico la complessitagrave di una situazione che deve essere razionalizza-ta Si egrave a conoscenza dellrsquoemanando Dm su terre e rocce e del-la loro possibile qualifica di sottoprodotti Usciragrave ma il livello di dettaglio che reca gioveragrave a pochindash il secondo aiutare le imprese a uscire dallrsquoautoinganno ge-stionale cioegrave da quel sistema immunitario della condotta che le induce a tranquillizzarsi in ordine a quanto fanno magari manipolando fatti e nozioni inibendosi cosigrave il pensiero razio-nale A tutto svantaggio del proprio futuroIl successo di ldquoRifiuti-Bollettino di informazione norma-tivardquo egrave proprio questo restituire una forma di sapere che sul fronte dei rifiuti disinnesca il meccanismo dellrsquoautoinganno gestionale cioegrave di quel dispositivo mentale che colpisce i siste-mi della conoscenza alimentando i fraintendimenti i quali aumentano con lrsquoaumentare del contenuto economico e socia-le di una qualsiasi disciplina

Paola Ficco

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RIFIUTI

Lrsquointervento

La prospettiva della Provincia

di Milano

di Piergiorgio ValentiniDirettore Area qualitagrave dellrsquoambiente ed energia

Provincia di Milano

e Raffaella QuitadamoResponsabile Servizio giuridico-amministrativo rifiuti e bonifiche

Provincia di Milano

PremessaEgrave abbastanza comune soprattutto ad un attento osservatore del paesaggio che attraversa i Comuni di prima e seconda cintura del-la metropoli milanese notare la presenza di ampie e alte ldquocolli-nerdquo artificialiQuesta morfologia collinare egrave costituita da materiali ottenuti dal-la lavorazione dei rifiuti prevalentemente provenienti da demoli-zione ma anche da terre e rocce da scavo fresati di asfalto e similiEgrave presumibile che lrsquoosservatore dopo un primo momento di stupo-re si chieda come mai cosigrave tanto materiale in questi luoghi ed in questo momentoLa domanda sembra trovare una prima e logica risposta nel fat-to che gli operatori del settore attenti alle evoluzioni e richieste del mercato che bene conoscono si attendano un aumento della ri-chiesta di tali materiali in vista della realizzazione delle numero-se opere e infrastrutture pubbliche previste per i prossimi anni in particolare il loro uso potrebbe riguardare i rilevati stradali e le opere di bonifica e recupero ambientaleLrsquoimpressione egrave che invece ci sia una stagnazione nellrsquoutilizzo di questo materiale

La difficoltagrave nellrsquoimpiego di tale materiale sembra legata al-la regolamentazione tecnica di riferimento (Dm 5 febbraio 1998) che pur essendo stata integrata e modificata nel corso degli anni non egrave ancora in grado di fornire modalitagrave opera-tive e gestionali precise agli operatori del settore (recupera-tori ed utilizzatori) che garantiscano la corretta applicazione delle norme rendendo quindi meno agevole anche il compi-to di controllo per gli Enti e gli organi competenti

Recenti precisazioni fornite dal Ministero dellrsquoambiente e della tu-tela del territorio e del mare hanno ribadito che lrsquoutilizzo dei mate-riali provenienti dallrsquoattivitagrave di recupero definita dal punto 713 ndash lettera a) qualora destinati ad essere impiegati per il recupero am-bientale o la formazione di rilevati e sottofondi stradali [punto 713 ndash lettere b) e c)] egrave assoggettato ad ulteriore comunicazione di ini-zio attivitagrave ai sensi degli articoli 214 ndash 216 del Dlgs 1522006 in quanto ancora classificati come rifiuti ma tali pecisazioni non ap-paiono completamente esaustive e chiarificatriciSarebbe infatti necessaria lrsquoemanazione e la conseguente adozione da parte dello Stato di precisi condivisi e riconosciuti riferimenti tecnici quali possono essere le norme armonizzate (Uni En) che prevedano anche garanzie sulla provenienzatracciabilitagrave di detti materiali Ad oggi riguardo allrsquoutilizzo di materiali riciclati risul-ta emanata la sola norma per la produzione di ldquoaggregato ricicla-tordquo (Uni En 126202004) per il ldquoconfezionamento di calcestruzzirdquo secondo la norma Uni 8520-2Risulta inoltre che alcune Regioni e Province autonome hanno emanato una regolamentazione sulla specifica materia riguardan-te sia le caratteristiche dei rifiuti da sottoporre a trattamento sia il loro utilizzo finale tali provvedimenti pur se finalizzati ad aiuta-re gli operatori ad interpretare correttamente la norma di fatto ge-nerano confusione in quanto delineano differenti percorsi proce-durali non garantendo uniformitagrave di applicazione su tutto il ter-ritorio nazionale

Conseguentemente la mancata certezza di ottenere dalle opera-zioni di recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione mate-riali riciclati da utilizzarsi in rilevati e sottofondi stradali compor-ta uno scarso impiego degli stessi e in particolare la disapplicazio-ne da parte degli Enti pubblici e delle Societagrave a prevalente capita-le pubblico anche di gestione servizi della normativa che li obbliga a coprire il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota

Link di approfondimento

Seminario di formazione di Reteambien-te sui rifiuti ldquoRifiuti aggiornamento (e ri-passo) delle nozioni fondamentali per la lo-ro gestione criticitagrave e possibili soluzioni - Milano lunedigrave 14 maggio 2012

Lrsquointervento Il punto della Provincia di Milano

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RIFIUTI

di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferio-re al 30 del fabbisogno medesimo (Dm 8 maggio 2003 n 203) Senza contare che tra gli obiettivi del Dlgs 1522006 articolo 181 comma 1 lettera b) egrave previsto entro il 2020 lrsquoaumento di ldquoalme-no al 70 in termini di pesordquo dellrsquoutilizzo di tali materiali

La situazione lombardaIn questo periodo in Regione Lombardia sono in corso o inizie-ranno a breve lavori per la realizzazione di grandi opere ed in-frastrutture (Expo Tangenziale esterna milanese BreBeMi ope-re connesse eccetera) che potrebbero assorbire ingenti quantita-tivi di materiali riciclati da utilizzarsi principalmente come rile-vati e sottofondi stradali ma anche come aggregati per la produ-zione di conglomerati cementizi e bituminosi Lrsquoimpiego di tali ag-gregati aventi identiche caratteristiche chimico-fisiche e geotecni-che rispetti ai materiali di cava naturale porterebbe diversi bene-fici ambientali quali la diminuzione delle materie prime escava-te con conseguente risparmio economico oltre alla diminuzio-ne della necessitagrave di realizzare le cd ldquocave di prestitordquo che incido-no in maniera importante sugli aspetti paesaggistico e ambientale

Per cercare di analizzare i termini del fenomeno cosigrave de-scritto probabilmente il punto che va approfondito egrave se la nuova nozione di ldquocessazione della qualifica di rifiutordquo di cui allrsquoarticolo 184-ter Dlgs 1522006 cioegrave quella che si egrave affermata a livello comunitario con la direttiva 200898Ce sui rifiuti come categoria End of waste sia applicabile (e co-me) a tali materiali

La norma citata definisce infatti i criteri in base ai quali un mate-riale perde la qualifica di rifiutoIntroduce in sostanza un metodo di classificazione che confron-tato con la previgente nozione di materia prima seconda ne ridefi-nisce lrsquoambito operativo fissandone nuovi confiniIl rinvio per la concreta operativitagrave ad una successiva disciplina tecnica di carattere innanzitutto europeo e poi ministeriale rende quantomeno difficoltosa lrsquoapplicabilitagrave della norma

In base al comma 2 dellrsquoarticolo 184-ter Dlgs 1522006 nelle mo-re dellrsquoadozione di uno o piugrave decreti ministeriali di attuazione del-la nuova norma sullrsquoEnd of waste continuano ad esistere nel siste-ma giuridico italiano accanto alle Mps (ex Dm 5 febbraio 1998 Dm 12 giugno 2002 n 161 e Dm 17 novembre 2005 n 268) an-che le Mps ex articolo 9-bis lettera a) Dlgs 6 novembre 2008 n 172 convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 2008 n 210 in relazione alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artico-li 208 e 209 del Dlgs 1522006

Nel rispetto dei parametri tassativamente elencati nellrsquoarticolo 184-ter del Dlgs 1522006 e della normativa tecnica suindicata quando i materiali da demolizione derivanti da un processo di re-cupero rifiuti possano essere considerati MpsEnd of wasteLa giurisprudenza ha avuto piugrave volte occasione di pronunciar-si sul punto focalizzando molto spesso lrsquoattenzione sul concet-to di effettiva ed oggettiva destinazione al riutilizzo in linea con la nozione di recupero introdotta dal Dlgs 3 dicembre 2010 n 205 ove viene espressamente previsto che lrsquoelenco delle opera-zioni di cui allrsquoallegato C al Dlgs 1522006 non egrave esaustivo (Cass penale sentenza 1deg giugno 2011 n 21859) e ricollegando il con-cetto di recupero alla possibilitagrave che i residui possano svolgere un ruolo utile

Posta la necessitagrave del completamento delle operazioni di recupero sancita dallrsquoarticolo 184-ter del Dlgs 1522006 intimamente con-nessa allrsquoeffettivitagrave e oggettivitagrave dellrsquoutilizzo nei cicli di consumo o di produzione una cosigrave rilevante presenza di cumuli di ldquomateria-li riciclatirdquo non puograve che destare perplessitagrave e presentarsi come uno dei piugrave rilevanti elementi di criticitagraveIl profilo piugrave delicato egrave quindi accertare analizzando lrsquointero ci-clo di recupero praticato dalle imprese e la normativa specifica di settore quando si egrave in presenza di un materiale recuperato e quan-do invece residuano ancora margini di applicazione della discipli-na dei rifiuti nellrsquoattesa di un intervento chiarificatore ministeria-le o comunitario che possa anche concorrere a riportare la morfo-logia dellrsquoarea metropolitana alle originarie condizioni di pianura

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RIFIUTI

Lrsquointervento

Gli adempimenti dei cantieri edili

di Roberto CaporaliResponsabile Unitagrave operativa tecnologia e innovazione ndash Assimpredil Ance

PremessaNel complesso scenario della gestione dei rifiuti nel nostro paese il settore dellrsquoedilizia rispetto ad altri settori produttivi ha maggiori difficoltagrave a governare tutti gli adempimenti amministrativi e pro-cedurali previsti dalla normativa ambientale a causa dellrsquounicitagrave del ciclo produttivoPer poter inquadrare correttamente i problemi di questo settore bi-sogna innanzitutto considerare sin dallrsquoinizio cioegrave giagrave in fase di progettazione almeno i seguenti fattori al fine di ldquopianificarerdquo in modo concretooperativo tutte le fasi che riguardano la gestione dei rifiuti di cantierebull committenza (lavori privati o lavori pubblici)bull tipologia dei lavori (ex novo ristrutturazione manutenzione pronto intervento ecc)bull codici Cer (pericolosi o non pericolosi)bull dimensionidurata cantiere (piccolo medio o grande ai fini del deposito nel luogo di produzione eccetera)bull tipo di cantiere (temporaneo oppure cantiere mobile stradale)bull contrattualistica con subappaltatori lavori specialisticibull gestori di rifiuti (autorizzazioni al trasporto trattamento smal-timento eccetera)

Questi fattori sono fondamentali percheacute al variare di un elemen-to potrebbero cambiare le disposizioni da osservare e quindi ecco lrsquoimportanza nel prestare attenzione ai punti sopra elencatiPer il settore edile il Legislatore ha ldquoclassificatordquo e ldquocodificatordquo i seguenti rifiuti1) sono classificati rifiuti speciali non pericolosi (1) i rifiuti de-rivanti dalle attivitagrave di (articolo 184 comma 3 lettera b) Dlgs 1522006)bull demolizionebull costruzionebull scavo (fermo restando quanto disposto dallrsquoarticolo 184-bis)

2) sono codificati rifiuti al Capitolo 17 (Cer) i ldquoRifiuti delle opera-zioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno prove-niente da siti contaminati)rdquo (allegato D al Dlgs 1522006)

A conferma del fatto che il giagrave complesso scenario della gestione dei rifiuti si complica ancor piugrave per il settore delle costruzioni si ve-da proprio la diversa terminologia utilizzata tra classificazione e codifica dei rifiuti ediliChi deve applicare operativamente le norme di legge inizia ad es-sere ldquodisorientatordquo giagrave leggendo i diversi termini utilizzati in que-sti due ambiti

Classificazione Codifica

Attivitagrave Operazioni

Scavo(fermo restandohellip cioegrave rimandando alla definizione di Sottoprodotto ndash articolo 184‑bis)

Terrenoproveniente da siti contaminati

Solo i termini demolizione e costruzione coincidonoSe poi teniamo in considerazione ciograve che piugrave volte ha ribadito la Corte di Giustizia europea (e riportato a seguito del recepimen-

(1) I rifiuti derivanti dalle attivitagrave di demolizione costruzione e scavo es-sendo classificati rifiuti speciali non pericolosi non possono essere assi-

milati ai rifiuti urbani pertanto di norma egrave vietato conferire detti rifiu-ti presso centri di raccolta ndash piazzole ecologiche comunali

Lrsquointervento Adempim

enti cantieribollettino di inform

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RIFIUTI

to della direttiva 943Ce nellrsquoallegato A2 ndash nota introduttiva del Cer ndash del Dlgs 221997) e cioegrave che ldquoun materiale non puograve esse-re considerato rifiuto per la semplice appartenenza nellrsquoelen-co ma dovragrave soddisfare la definizione di rifiutordquo (dovragrave quindi trattarsi di un materiale di cui il produttore-detentore si disfi o ab-bia deciso o abbia lrsquoobbligo di disfarsi) risulta evidente che lrsquoambi-to e le disposizioni normative sono tuttrsquoaltro che chiare per chi de-ve operare quotidianamente nei cantieri

Per iniziare a ldquoorientarsirdquo egrave indispensabile quindi sapere che nellrsquoambito del ldquoterrenordquo il Legislatore con lrsquoarticolo 185 comma 1 lettere b) e c) del Dlgs 1522006 ha ldquoesclusordquo dallrsquoambito di ap-plicazione dei rifiuti (cioegrave della Parte quarta del Dlgs 1522006)bull il terreno (in situ) inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bo-nifica di siti contaminatibull il suolo non contaminato e altro materiale allo stato natura-le escavato nel corso di attivitagrave di costruzione ove sia certo che es-so verragrave riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui egrave stato escavato

Recentemente sulla Gazzetta ufficiale n 71 del 24 marzo 2012 egrave stata pubblicata la legge 24 marzo 2012 n 28 (di conversio-ne del Dl 22012) che fornisce lrsquointerpretazione autentica del ci-tato articolo 185 del Codice ambientale chiarendo che ldquoi riferi-menti al ldquosuolordquo contenuti allrsquoarticolo 185 comma 1 lettere b) e c) e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n 152 si in-terpretano come riferiti anche alle matrici materiali di ripor-to di cui allrsquoallegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legi-slativo (hellip)rdquo

Questi due ambiti di esclusione unitamente alle matrice ambien-tale suolo erano giagrave stati chiariti nel luglio del 2000 dal Ministe-ro dellrsquoambiente e della tutela del territorio e del mare con la Circo-lare UL200010103 ldquo(hellip) Infine per quanto riguarda la possi-bilitagrave di utilizzare direttamente le terre da scavo nel sito dove le stesse sono prodotte si rileva che tale opzione per sua natura non comporta neacute un disfarsi nel senso sopra esposto neacute alcuna modifica qualitativa delle caratteristiche del sito Si ritiene per-ciograve che tale utilizzo non sia sottoposto al regime dei rifiutihelliprdquoAllrsquoepoca detta circolare del Ministero fu contestata dalla giuri-sprudenza e dalla dottrina per motivi di contrasto normativo e per mancanza di forza legislativa Dopo dodici anni perograve ritroviamo sia nella direttiva 200898Ce sia nel citato articolo 185 gli stessi principi di esclusione

Pertanto e con specifico riferimento alle terre e rocce da scavo non contaminate solo se questrsquoultime ldquoesconordquo dal luogo di produzione (cioegrave sono trasportate fuori dal cantie-re dove sono state scavateprodotte) sono classificate ldquorifiuti speciali non pericolosirdquo

Tali rifiutibull se non sono smaltiti in discariche autorizzate oppurebull se non sono conferiti presso impianti (autorizzati con procedura ordinaria o semplificata) per il preventivo trattamento

e possiedono caratteristiche tecnichequalitative per poter essere utilizzate ldquodirettamenterdquo (senza alcun ulteriore trattamento di-verso dalla normale pratica industriale) possono essere impiega-ti tal quali perndash reinterri

ndash riempimentindash rimodellazionindash rilevatindash interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non de-gradatindash nei processi industriali in sostituzione dei materiali di cava

Lrsquounica condizione egrave quella di rispettare le disposizioni dellrsquoarti-colo 186 del Dlgs 1522006 Con detta procedura le terre e rocce da scavo non contaminate perderanno la classificazione di rifiuto e acquisiranno quella di sottoprodotto (i tre ambiti di produzione e relative procedure per il riutilizzo sono illustrate molto chiaramen-te da Alessandro Geremei nellrsquointervento pubblicato a pag 29 della presente Rivista In merito allrsquoarticolo 186 egrave intervenuta nel me-se di marzo di questrsquoanno la legge 272012 (di conversione del Dl 12012) che ha modificato lrsquoarticolo 39 del Dlgs 2052010 e con-fermato che lrsquoabrogazione dellrsquoarticolo 186 del Codice ambientale scatteragrave solo con lrsquoentrata in vigore del decreto previsto dallrsquoartico-lo 49 del citato Dl 12012 (e non piugrave ai sensi dellrsquoarticolo 184-bis comma 2)

La pubblicazione del citato decreto dovragrave avvenire entro il 24 maggio 2012 e dovragrave stabilire i criteri che le terre e rocce da sca-vo devono soddisfare per essere considerate ldquosottoprodottirdquo Forniragrave anche le procedure amministrative da osservare per poter utilizza-re dette terre e rocce non contaminate

Egrave bene precisare che le terre e rocce da scavo non contami-nate qualora non utilizzate come sottoprodotti nel rispetto delle condizioni di cui allrsquoarticolo 186 del Dlgs 1522006 (e in futuro nel rispetto del nuovo Dm) sono sottoposte alle di-sposizioni in materia di rifiuti di cui alla Parte quarta del ci-tato decretoSe invece le terre e rocce da scavo sono contaminate egrave ob-bligatorio attivare le procedure di bonifica secondo quanto disposto dal Titolo V del Dlgs 1522006 (articoli 239-253)

La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al-la cessazione della qualifica di rifiuto Quindi ad esempio il ma-teriale proveniente da demolizione rimarragrave classificato rifiuto fino a quando cesseragrave di essere tale grazie alle attivitagrave di trattamentoConsiderato che nei cantieri spesso ci si avvale di ditte per lrsquoesecu-zione di opere specialistiche (cioegrave ditte subappaltatrici) questrsquoulti-me sono considerate a tutti gli effetti produttori di rifiuti anche se operano nei cantieri di terzi Pertanto egrave opportuno inserire nei contratti stipulati tra imprese committenti e ditte subappaltatrici una clausola che stabilisca che ldquola raccolta il trasporto lo smal-timentorecupero dei rifiuti prodotti da dette ditte nei cantie-ri dei committenti devono ai sensi dellrsquoarticolo 188 comma 2 del Dlgs 1522006 essere eseguiti a loro cura e speserdquoVa ricordato che secondo il combinato disposto degli articoli 188-ter comma 2 lettera a) articolo 184 comma 3 lettere c) d) e g) noncheacute lrsquoarticolo 190 comma 1 del Dlgs 1522006 sia la produ-zione sia il trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi pro-venienti da attivitagrave di demolizione costruzione e scavo sono esclu-se dallrsquoobbligo di tenuta di registro di carico e scarico rifiuti e Mud (in futuro comunicazione Sistri) a prescindere dal numero dei di-pendenti dellrsquoimpresa

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RIFIUTI

Lrsquointervento

Terre e rocce da scavo tra Mps e sottoprodotti

di Pasquale FimianiSostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione

1 PremessaDue recenti interventi normativi ripropongono la questione dellrsquoin-quadramento sistematico delle terre e rocce da scavoIl primo egrave rappresentato dal Dl 24 gennaio 2012 n 1 convertito in legge con modificazioni dallrsquoarticolo 1 comma 1 della legge 24 marzo 2012 n 27 che allrsquoarticolo 49 come modificato dalla legge di conversione ha cosigrave dispostoldquoLrsquoutilizzo delle terre e rocce da scavo egrave regolamentato con de-creto del Ministro dellrsquoambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti1-bis Il decreto di cui al comma precedente da adottare en-tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della leg-ge di conversione del presente decreto stabilisce le condizio-ni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sotto-prodotti ai sensi dellrsquoarticolo 184-bis del decreto legislativo n 152 del 20061-ter Allrsquoarticolo 39 comma 4 del decreto legislativo 3 dicem-bre 2010 n 205 il primo periodo egrave sostituito dal seguente lsquoDalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui allrsquoarticolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n 1 egrave abro-gato lrsquoarticolo 186 rsquo1-quater Dallrsquoattuazione del presente articolo non devono deri-vare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblicardquoA sua volta il Dl 25 gennaio 2012 n 2 convertito in legge con modificazioni dallrsquoarticolo 1 comma 1 legge 24 marzo 2012 n 28 allrsquoarticolo 3 come sostituito dalla legge di conversione commi da 1 a 4 ha cosigrave disposto

ldquo1 Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati i riferimenti al lsquosuolorsquo contenuti allrsquoarti-colo 185 commi 1 letterare b) e c) e 4 del decreto legisla-tivo 3 aprile 2006 n 152 si interpretano come riferiti an-che alle matrici materiali di riporto di cui allrsquoallegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo2 Ai fini dellrsquoapplicazione del presente articolo per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei co-me disciplinati dal decreto di cui allrsquoarticolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n 1 utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati non assimilabili per caratteristi-che geologiche e stratigrafiche al terreno in situ allrsquointerno dei quali possono trovarsi materiali estranei3 Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo le matrici materiali di ripor-to eventualmente presenti nel suolo di cui allrsquoarticolo 185 commi 1 letterare b) e c) e 4 del decreto legislativo 3 apri-le 2006 n 152 e successive modificazioni sono considera-te sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui allrsquoar-ticolo 184-bis del citato decreto legislativo n 152 del 20064 Allrsquoarticolo 240 comma 1 lettera a) del decreto legislati-vo 3 aprile 2006 n 152 dopo la parola lsquosuolorsquo sono inseri-te le seguenti lsquo materiali di riportorsquordquo

Il sistema nel quale si inserisce la prima norma egrave quello conse-guente al Dlgs 2052010 per il qualebull lrsquoarticolo 186 Tu disciplina le condizioni di utilizzo delle terre e rocce da scavo anche di gallerie ottenute quali sottoprodottibull tale disciplina ha natura transitoria poicheacute come previsto dallrsquoarticolo 39 comma 4 del Dlgs 2052010 nella versione origi-naria ldquodalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui allrsquoarticolo 184-bis comma 2 egrave abrogato lrsquoarticolo 186rdquobull il decreto ministeriale di cui allrsquoarticolo 184-bis comma 2 egrave quello ndash adottato dal Ministro dellrsquoambiente e della tutela del ter-

Link di approfondimento

Per un approfondimento ldquoRifiuti sotto-prodotti e Mps commento ai nuovi articoli 184-bis e 184-ter)rdquo (F Anile Rivista Rifiuti n 180-181 p 38)

Lrsquointervento Terre e rocce tra Mps e sottoprodotto

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RIFIUTI

ritorio e del mare ai sensi dellrsquoarticolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988 n 400 in conformitagrave a quanto previsto dalla discipli-na comunitaria ndash con il quale sulla base delle condizioni previste al comma 1 (cioegrave quelle per cui una sostanza egrave un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dellrsquoarticolo 183 comma 1 lettera a)) pos-sono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quanti-tativi da soddisfare affincheacute specifiche tipologie di sostanze od og-getti siano considerate sotto prodotti e non rifiuti

Rispetto a tale sistema viene sostanzialmente introdotta una fonte speciale in materia di disposizioni regolamentari relative alle con-dizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sotto-prodotti poicheacute lrsquoemanando decreto ministeriale sostitutivo delle previsioni dellrsquoarticolo 186 Codice ambientale dovragrave essere adotta-to non piugrave ai sensi dellrsquoarticolo 184-bis comma 2 Codice ambien-tale ma ai sensi dellrsquoarticolo 49 del Dl 24 gennaio 2012 n 1 come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012 n 27Lrsquoimpostazione quanto al resto rimane peraltro immutataLa seconda norma costituisce un ampliamento del concetto di suo-lo presente nellrsquoarticolo 185 commi 1 lettere b) e c) e 4 del decre-to legislativo 3 aprile 2006 n 152 secondo cui

ldquo1 Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarticolo del presente decretob) il terreno (in situ) inclusi il suolo contaminato non sca-vato e gli edifici collegati permanentemente al terreno fer-mo restando quanto previsto dagli articoli 239 e ss relati-vamente alla bonifica di siti contaminatic) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato na-turale escavato nel corso di attivitagrave di costruzione ove sia certo che esso verragrave riutilizzato a fini di costruzione allo sta-to naturale e nello stesso sito in cui egrave stato escavato(hellip)4 Il suolo escavato non contaminato e altro materiale al-lo stato naturale utilizzati in siti diversi da quelli in cui so-no stati escavati devono essere valutati ai sensi nellrsquoordine degli articoli 183 comma 1 lettera a) 184-bis e 184-terrdquo

Rinviando per quanto concerne il concetto di ldquomateriali di ripor-tordquo e la sua portata ad altri interventi nel presente numero del-la Rivista puograve affermarsi che lrsquoimpianto di sistema in tema di ter-re e rocce da scavo non egrave stato modificato per cui fino allrsquoentrata in vigore dellrsquoemanando decreto ministeriale sostitutivo delle pre-visioni dellrsquoarticolo 186 Codice ambientale previsto dallrsquoarticolo 49 citato si ripropongono le seguenti questioni interpretativebull ambito di applicabilitagrave della esclusione dal campo di applicazio-ne della Parte quarta (quindi sia dalla disciplina sui rifiuti sia da quella sul sottoprodotto) per le attivitagrave di scavo e riutilizzo di suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale nello stesso sito in cui egrave stato escavatobull inquadramento sistematico e relativa disciplina dellrsquoutilizzo in sito diverso da quello in cui egrave stato escavato del suolo non conta-minato e altro materiale allo stato naturale

Nella prima ipotesi si tratta di individuare la portata dellrsquoarticolo 185 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n 152

Nella seconda viene in evidenza il comma 4 della stessa norma il quale detta criteri logici di prioritagrave nellrsquoesame delle varie fattispe-cie dovendosi fare riferimento nellrsquoordinebull allrsquoarticolo 183 comma 1 lettera a) cioegrave se si sia in presenza di un rifiutobull allrsquoarticolo 184-bis cioegrave se si sia in presenza di un sottoprodotto

bull allrsquoarticolo 184-ter cioegrave se si sia in presenza non di un sottopro-dotto ma di un rifiuto soggetto ad attivitagrave di recupero in relazio-ne al quale occorre verificare la sussistenza delle condizioni per la configurabilitagrave della cd ldquoEnd of WasterdquoLrsquoalternativa tra le ipotesi sub b) e c) si presenta particolarmen-te problematica in tema di terre e rocce da scavo in quanto le stes-se sono previste non soltanto come ipotesi speciali di sottoprodotto secondo il combinato disposto di cui agli articoli 186 e 184-bis Tu ma anche quale tipologia di rifiuto recuperabileEd infatti il Dm 5 febbraio 1998 allrsquoallegato 1) suball 1) par 7-31-bis come modificato dal Dm 5 aprile 2006 n 186 prevede

ldquo731-bis Tipologia terre e rocce di scavo [170504]731-bis1 Provenienza attivitagrave di scavo731-bis2 Caratteristiche del rifiuto materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli sabbia ghiaia trovanti anche di origine antropica731-bis3 Attivitagrave di recuperoa) industria della ceramica e dei laterizi [R5]b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero egrave subordi-nato allrsquoesecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10]c) formazione di rilevati e sottofondi straDl (il recupero egrave su-bordinato allrsquoesecuzione del test di cessione sul rifiuto tal qua-le secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]731-bis4 Caratteristiche delle materie prime eo dei prodot-ti ottenuti prodotti ceramici nelle forme usualmente com-mercializzaterdquo

La stessa questione si pone per marmi e pietre a seguito del Dl 30 dicembre 2008 n 208 (Misure straordinarie in materia di ri-sorse idriche e di protezione dellrsquoambiente convertito in leg-ge con modificazioni dallrsquoarticolo 1 comma 1 legge 27 febbra-io 2009 n 13) che ha aggiunto allrsquoarticolo 186 il comma 7-ter per il quale ldquoai fini dellrsquoapplicazione del presente articolo i re-sidui provenienti dallrsquoestrazione di marmi e pietre sono equi-parati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo So-no altresigrave equiparati i residui delle attivitagrave di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attivitagrave nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali Tali residui quando sia-no sottoposti a unrsquooperazione di recupero ambientale devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite per eventuali sostanze inquinanti presenti pre-visti nellrsquoAllegato 5 alla parte IV del presente decreto tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sullrsquoambiente derivanti dallrsquoutilizzo della sostanza o dellrsquooggettordquoOrbene in tema di recupero di pietre e marmi destinati alla for-mazione di rilevati e sottofondi stradali parla anche il Dm 5 feb-braio 1998 allrsquoallegato 1) suball 1) par 123 e 125 che recitano

ldquo123 Tipologia fanghi e polveri da segagione e lavorazio-ne pietre marmi e ardesie [010202] [010403] [010406]1231 Provenienza lavorazione materiali lapidei di natu-ra calcarea1232 Caratteristiche del rifiuto fanghi contenenti oltre lrsquo85 di carbonato di calcio sul secco1233 Attivitagrave di recupero previa eventuale disidratazione essiccamento vagliatura frantumazione micronizzazionea) produzione conglomerati cementizi [R5]b) cementifici [R5]c) industria cartaria [R5]

(segue)

bollettino di informazione norm

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RIFIUTI

Lrsquointervento

Problemi e opportunitagrave nel complesso

mondo della discarica

di Sergio BaroniDirettore servizi operativi Herambiente Spa

Marco Rambaldi e Federico FoschiniDirezione servizi operativi Herambiente Spa

Si ringraziano i Colleghi delle strutture gestione e ingegneria di processo della filiera discariche di Herambiente Spa per la

documentazione e le informazioni messe a disposizione

PremessaFra gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti le discariche sono senza ombra di dubbio la tipologia che in maniera piugrave ri-levante interagisce con la gestione di terre e rocce da scavo e al-tri materiali inerti di recupero Le discariche infatti sono impian-ti che ad eccezione dei materiali artificiali utilizzati in alcuni ca-si per le impermeabilizzazioni e per la gestione del percolato sonobull realizzate a contatto con il terrenobull costruite con lrsquoutilizzo di terre di vario genere e caratteristichebull gestite e ricoperte utilizzando fra lrsquoaltro terre insieme con al-tri materiali

A loro volta in discarica vengono conferite terre e rocce da scavo eo altri materiali inerti qualora si configurino come rifiuti e sia-no contaminati

Una grande sinergia quindi che determina opportunitagrave e possibilitagrave di ottimizzazione da un lato per ridurre il con-sumo di materiali di cava o materie prime non sempre repe-ribili a prezzi congrui e dallrsquoaltro consente il recupero di materiali di scarso valore economico e difficili da collocare quando presenti in quantitagrave rilevanti

Tutto ciograve assumendo a riferimento lrsquoinquadramento normativo che regolamenta i materiali in questione e la possibilitagrave con particola-re riguardo allrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006 della loro gestione al di fuori della disciplina sui rifiuti e allo stesso tempo il fatto che gli stessi materiali possono essere recuperati allo stesso scopo a valle di interventi di bonificadecontaminazione

Nel presente articolo vengono quindi trattate in modo integrato le diverse tematiche accennate e precisamentebull lrsquoutilizzo di terre rocce e altri materiali inerti equivalenti per la realizzazione delle discarichebull lrsquoutilizzo di terre e rocce e altri materiali inerti equivalenti per la gestione ordinaria e la copertura finale delle discarichebull la valutazione di queste possibilitagraveopportunitagrave con materiali esclusi dalla disciplina sulla gestione dei rifiuti ovvero considera-ti rifiuti a tutti gli effettibull il recupero di terre e rocce da scavo da destinare a recupero per le attivitagrave sopracitate a valle di interventi di trattamenti di bonifi-cadecontaminazionebull lo smaltimento di terre rocce e altri materiali inerti qualificati come rifiuti in discariche appositamente realizzate

Lo schema di Figura 1 esemplifica in termini di flussi lrsquoelencazio-ne dei temi sopracitata

Terre e rocce da scavo in discarica tra rifiuti e ldquonon rifiutirdquoLa trattazione inizia dalla terza tematica sopracitata che per mol-ti aspetti egrave dirimente rispetto allrsquoutilizzo o meno di terre e rocce da scavo per gli interventi e le attivitagrave sopracitate e in uno scenario estremo ma non fantastico lo stesso materiale se qualificato come terra e roccia da scavo (non rifiuto ai sensi dellrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006) viene utilizzato come materia ldquoprimardquo per realizzare o gestire una discarica ovvero recuperato per gli stessi obiettivi men-tre se qualificato come rifiuto viene ldquosmaltitordquo ovvero ldquorecuperatordquo nella stessa discaricaLrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006 declina chiaramente le condizioni cui deve sottostare un terreno di scavo per essere escluso dalla di-sciplina sui rifiuti ed essere gestito come un qualsiasi altro mate-riale da costruzione

Lrsquointervento Terre inerti e discarichebollettino di inform

azione normativa n 195 (0512)

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RIFIUTI

Figura 1

Materia ldquoprimardquo

Altri materiali inerti eo alternativi equivalenti

per esempio Fos fanghihellip

Altri rifiuti inerti

Terre e rocce da scavo da siti non contaminati

Scavi da interventi di edilizia civile

Scavi da aree industriali o

infrastrutture

Terreni di cava eo da siti dedicati

Smaltimento in discarica per inerti

Materiali per la realizzazzione gestione e copertura discariche

RecuperoTrattamento di

decontaminazioneTerreni di scavo da siti contaminati

Smaltimento in discarica

No rifiutiex articolo 186

Rifiuti

Recupero

ldquo1 (omissis) Le terre e rocce da scavo anche di gallerie otte-nute quali sottoprodotti possono essere utilizzate per reinterri riempimenti rimodellazioni e rilevati purcheacutea) siano impiegate direttamente nellrsquoambito di opere o inter-venti preventivamente individuati e definitib) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dellrsquointegra-le utilizzoc) lrsquoutilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tec-nicamente possibile senza necessitagrave di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti mer-ceologici e di qualitagrave ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e piugrave in generale ad im-patti ambientali qualitativamente e quantitativamente diver-si da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzated) sia garantito un elevato livello di tutela ambientalee) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sot-

toposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decretof) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualitagrave delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superfi-ciali e sotterranee della flora della fauna degli habitat e del-le aree naturali protette In particolare deve essere dimostra-to che il materiale da utilizzare non egrave contaminato con riferi-mento alla destinazione drsquouso del medesimo noncheacute la com-patibilitagrave di detto materiale con il sito di destinazioneg) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostratardquo(omissis)

Qualora non siano rispettate le condizioni indicate dallrsquoartico-lo 186 citato le terre e rocce da scavo non sono considerate ri-fiuti solo se provenienti da cave eo siti dedicati allo scopo ovve-

bollettino di informazione norm

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RIFIUTI

Giurisprudenza

Le principali sentenze su terre e rocce da scavo e inerti

a cura di Lavinia Basso

Redazione ReteAmbiente

Anno Pronuncia

2006 Corte di Cassazione

Sentenza 29 novembre 2006 n 39369Esclusione dal regime dei rifiuti previsto per le terre e rocce da scavo ndash Applicabilitagrave ai materiali da demolizione ndash Non sus-sisteI materiali inerti da demolizione sono differenti da terre e rocce da scavo (questrsquoultime escluse dal regime dei rifiuti in base alla legge 4432001 ed al Dlgs 1522006) e vanno considerati rifiuti specialiLrsquoesclusione dal regime dei rifiuti prevista per le terre da scavo dallrsquointerpretazione autentica ex legge 4432001 ndash attualmente ripro‑dotta nellrsquoarticolo 186 del Dlgs 1522006 ndash non ha alcun riferimento alla ldquoterra mista ad asfalto ferro betonelle per marciapiedi palet-ti in cemento precompressordquo i quali sono rifiuti speciali da demolizione sia ex articolo 7 del Dlgs 2297 sia ex articolo 184 del ldquonuovordquo Dlgs 1522006Viene cosigrave ribadita la corrente giurisprudenziale maggioritaria (sentenze Cassazione 26112002 e 350022003) basata sulla ldquospecifici‑tagraverdquo della disciplina sui rifiuti parzialmente contrastata dalla sentenza 375082003 secondo cui la differenza tra le due tipologie di mate‑riali non impone una diversitagrave di trattamento

2007 Corte di Cassazione

Sentenza 15 maggio 2007 n 23788Rifiuti ndash Terre e rocce da scavo ndash Dlgs 1522006 ndash Natura della disciplina ndash Norme di carattere eccezionale ndash Interpretazio-ne analogica ndash EsclusaLrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006 costituisce norma eccezionale rispetto alla disciplina generale sui rifiuti Lrsquoesclusione delle terre e rocce da scavo dalla disciplina dei rifiuti condizionata alla sussistenza di precisi requisiti non egrave quindi applicabile in via analogica e ciograve ai sen‑si degli articoli 12 e 14 delle preleggiNel caso di specie la Corte ha affermato che i residui di asfalto e i conglomerati bituminosi non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo non ricorrendo nella fattispecie le condizioni previste dalla legge

Sentenza 19 giugno 2007 n 23787Materiali provenienti dallo scavo delle strade ndash Disciplina ex Dlgs 1522006 ndash Natura di rifiuti ndash Sussiste ndash Assimilazione alle terre e rocce da scavo ex articolo 186 medesimo Dlgs ndash EsclusaNon sono assimilabili alle ldquoterre e rocce da scavordquo (e non beneficiano dunque della relativa disciplina di favore ex Dlgs 1522006) i ma‑teriali provenienti dallo scavo delle stradeLa composizione degli inerti provenienti dallo scavo delle strade non rientrano nella categoria delle ldquoterre e rocce da scavordquo disegnata dallrsquoarticolo 186 del Dlgs 1522006 in quanto non costituiti esclusivamente da ghiaia o terriccio ma anche da pezzi di asfalto e calce‑struzzo qualificabili come rifiuti

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RIFIUTIGiurisprudenza Rassegna di giurisprudenza

Anno Pronuncia

(segue)

2007

I materiali in parola dunque sono da considerarsi rifiuti speciali ex articolo 184 comma 5 lettera b) Dlgs 1522006 e non egrave loro appli‑cabile la speciale disciplina ldquoin derogardquo riservata ex articolo 186 Dlgs 1522006 alle ldquoterre e rocce da scavordquo propriamente dette disci‑plina che consente ndash nel rispetto di determinate condizioni ndash di riutilizzarle direttamente in reinterri e riempimenti

Sentenza 13 settembre 2007 n 34768Rifiuti ndash Demolizione di manufatto ndash Necessitagrave di autorizzazione ndash Non sussisteLa demolizione di una nave produce rifiuti di diverse tipologie che una volta prodotti devono essere gestiti in base alle norme sui rifiuti ma lrsquoattivitagrave di demolizione in seacute non costituisce attivitagrave di gestione dei rifiuti e non richiede quindi il possesso delle relative autorizzazioniDiversamente opinando ogni cantiere e ogni attivitagrave di demolizione anche edile dovrebbe essere considerata come attivitagrave di tratta‑mento rifiuti e qualificati impianti per la gestione dei rifiutiSono invece rifiuti le parti inevitabilmente prodotte dalla demolizione per le quali egrave necessaria la gestione in conformitagrave a quanto previ‑sto dalla normativa vigente

Sentenza 16 ottobre 2007 n 38514Rifiuti ndash Materiali da demolizione ndash Recupero ndash Confine tra bene e rifiutoIl materiale proveniente da demolizioni edili egrave un rifiuto che resta tale fino al completamento delle attivitagrave di separazione e cernitaLa disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero tra le quali lrsquoarticolo 183 let‑tera h) del Dlgs 3 aprile 2006 n 152 indica la cernita o la selezioneInoltre deve essere fornita la prova sia che detti materiali verranno tutti riutilizzati sia che tale reimpiego avvenga in tempi certi circo‑stanze del tutto incompatibili con lo stato di abbandono dei rifiuti stessi per un periodo superiore allrsquoanno

Sentenza 28 novembre 2007 n 44295Rifiuti ndash Materiali di risulta lavorazione marmo ndash Riutilizzo ndash Requisiti ndash Accumulo per lungo periodo ndash Discarica abusiva ndash Configurabilitagrave ndash SussisteIl requisito della certezza ed effettivitagrave del riutilizzo di un materiale di risulta dalla lavorazione del marmo non egrave sussistente quando i ma‑teriali residuati da una certa lavorazione (del quale pertanto sussiste lrsquoobbligo di disfarsi) siano stati accumulati per alcuni anni in pa‑lese violazione dellrsquoarticolo 6 primo comma lettera m) numero 3 Dlgs 221997 determinando nel corso del tempo la realizzazione di una discarica abusiva Tali materiali non sono riconducibili tra le terre e rocce da scavo direttamente utilizzate per reinterri o riempimentiParimenti non egrave corretto il riferimento alla nozione di materie prime secondarie di cui allrsquoarticolo 181 comma 13 Dlgs 1522006 poi‑cheacute queste ultime devono possedere ai sensi del comma 6 del predetto articolo specifiche caratteristiche tecniche individuate da un apposito Dm da emanarsi ovvero in via transitoria specificate dalla normativa secondaria vigente Altrettanto errato si palesa il riferi‑mento alla nozione di sottoprodotto di cui allrsquoarticolo 183 primo comma lettera n) dello stesso decreto legislativo richiedendosi anche dalla norma citata la certezza oggettiva del reimpiego del materiale costituente sottoprodotto nel momento stesso della sua produzione Tale certezza egrave esclusa in ragione delle descritte modalitagrave di stoccaggio per un lasso di tempo particolarmente rilevante

2008 Corte Costituzionale

Sentenza 14 marzo 2008 n 62Norme Provincia di Bolzano ndash Terre e rocce da scavo ndash Trasporti rifiuti speciali non pericolosi ndash Iscrizione Albo gestori am-bientali ndash Autorizzazione impianti recupero e smaltimento rifiuti ndash Deroghe alla disciplina nazionale ndash IllegittimitagraveLe esenzioni in materia di formulario obbligo di iscrizione allrsquoAlbo terre e rocce da scavo noncheacute la previsione di unrsquoautorizzazione prov‑visoria allrsquoesercizio degli impianti di smaltimento sono illegittimeLe norme della legge della Provincia autonoma di Bolzano n 42006 in tema di gestione dei rifiuti sono pertanto costituzionalmente il‑legittimeLa legislazione nazionale in materia di rifiuti non ammette deroghe e ad essa le Regioni devono attenersi sia per evitare il contrasto con la normativa comunitaria sia per la necessitagrave di tutelare valori come la salute e lrsquoambiente in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale

Ordinanza 30 aprile 2008 n 121Rifiuti ndash Terre e rocce da scavo ndash NozioneLa modifica dellrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006 ad opera del Dlgs 16 gennaio 2008 n 4 rafforza il ruolo del ldquoprogettordquo preventivo neces‑sario per verificare il riutilizzo delle terre e rocce secondo i requisiti di legge condizione questa ritenuta essenziale dalla Corte di Lus‑semburgo per escludere lrsquoosservanza degli obblighi derivanti dalla gestione dei rifiutiLa nuova formulazione della norma in esame per i casi di terre e rocce provenienti da opere sottoposte a Via Aia permesso di costrui‑re o Dia o nel corso di lavori pubblici introduce ulteriori garanzie ndash rispetto al passato ndash del certo riutilizzo di tali materiali della compa‑tibilitagrave ambientale degli stessi e della possibilitagrave tecnica di un tale riutilizzo noncheacute impone un termine massimo entro il quale esso de‑ve avvenireLa norma richiede infatti che il progetto sia preventivamente approvato dalla medesima autoritagrave competente per il procedimento di cui trattasi

Corte di Cassazione

Sentenza 19 febbraio 2008 n 7466Rifiuti ndash Nozione ndash Inerti da demolizione ndash Terre e rocce da scavo ndash DifferenzeGli inerti provenienti dalla demolizione di edifici o da scavi di strade non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo e pertanto sono sot‑toposti alla disciplina sui rifiuti

LrsquoOsservatOriO aggiorna in tempo reale sullrsquoevoluzione della legislazione am-bientale e offre il database completo della normativa in cantiere e vigente coor-dinata e annotata con approfondimenti interpretativi e una serie di ldquospecialirdquo sui temi piugrave caldi e dibattuti

La Rivista Rifiuti per tutte le norme richiamate

nei testi fa riferimento allrsquo Osservatorio

di Normativa ambientaleallrsquointerno di

wwwreteambienteit

LrsquoOsservatOriO di NOrmativa ambieNtaLe di reteambieNteit egrave a cura deLLa redaziONe NOrmativa di ediziONi ambieNte cOOrdiNata da uN cOmitatO

scieNtificO presiedutO da paOLa ficcO

egrave un servizio on-line ad abbonamento presente nel sito Reteambienteit

Le aree di Osservatorio di Normativa ambientale

Acque bull Appalti e acquisti verdi bull Aria bull Cambiamenti climatici bull Danno ambientale e bonifiche bull Disposizioni trasversali bull Energia bull Imballaggi bull Inquinamento bull Ippc bull Qualitagrave bull Rifiuti bull Rischio incidenti rilevanti bull Rumore bull Sicurezza sul lavoro bull Sostanze pericolose bull Territorio bull Trasporti bull Via Vas

iN OgNi area

bull Quadro generale bull Commenti e sintesi bull Normativa vigente bull Normativa in cantiere bull Giurisprudenza bull Prassi bull Documentazione

Le OpziONi escLusive di Osservatorio di Normativa ambientale

bull testi costantemente aggiornati ldquoin tempo realerdquo

bull provvedimenti consultabili nella versione vigente o per diverse date di vigenza

bull per ogni provvedimento visualizzazione delle modifiche

intervenute con note e link ai modificanti

bull ricerca dei provvedimenti per anno per tipologia o tramite parole chiave

seRvizio on-line ad abbonamento di Reteambienteit

Page 3: Rifiuti n.195 - maggio 2012 - speciale terre e rocce

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ativa n 195 (0512)

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RIFIUTI

Lrsquointervento

La prospettiva della Provincia

di Milano

di Piergiorgio ValentiniDirettore Area qualitagrave dellrsquoambiente ed energia

Provincia di Milano

e Raffaella QuitadamoResponsabile Servizio giuridico-amministrativo rifiuti e bonifiche

Provincia di Milano

PremessaEgrave abbastanza comune soprattutto ad un attento osservatore del paesaggio che attraversa i Comuni di prima e seconda cintura del-la metropoli milanese notare la presenza di ampie e alte ldquocolli-nerdquo artificialiQuesta morfologia collinare egrave costituita da materiali ottenuti dal-la lavorazione dei rifiuti prevalentemente provenienti da demoli-zione ma anche da terre e rocce da scavo fresati di asfalto e similiEgrave presumibile che lrsquoosservatore dopo un primo momento di stupo-re si chieda come mai cosigrave tanto materiale in questi luoghi ed in questo momentoLa domanda sembra trovare una prima e logica risposta nel fat-to che gli operatori del settore attenti alle evoluzioni e richieste del mercato che bene conoscono si attendano un aumento della ri-chiesta di tali materiali in vista della realizzazione delle numero-se opere e infrastrutture pubbliche previste per i prossimi anni in particolare il loro uso potrebbe riguardare i rilevati stradali e le opere di bonifica e recupero ambientaleLrsquoimpressione egrave che invece ci sia una stagnazione nellrsquoutilizzo di questo materiale

La difficoltagrave nellrsquoimpiego di tale materiale sembra legata al-la regolamentazione tecnica di riferimento (Dm 5 febbraio 1998) che pur essendo stata integrata e modificata nel corso degli anni non egrave ancora in grado di fornire modalitagrave opera-tive e gestionali precise agli operatori del settore (recupera-tori ed utilizzatori) che garantiscano la corretta applicazione delle norme rendendo quindi meno agevole anche il compi-to di controllo per gli Enti e gli organi competenti

Recenti precisazioni fornite dal Ministero dellrsquoambiente e della tu-tela del territorio e del mare hanno ribadito che lrsquoutilizzo dei mate-riali provenienti dallrsquoattivitagrave di recupero definita dal punto 713 ndash lettera a) qualora destinati ad essere impiegati per il recupero am-bientale o la formazione di rilevati e sottofondi stradali [punto 713 ndash lettere b) e c)] egrave assoggettato ad ulteriore comunicazione di ini-zio attivitagrave ai sensi degli articoli 214 ndash 216 del Dlgs 1522006 in quanto ancora classificati come rifiuti ma tali pecisazioni non ap-paiono completamente esaustive e chiarificatriciSarebbe infatti necessaria lrsquoemanazione e la conseguente adozione da parte dello Stato di precisi condivisi e riconosciuti riferimenti tecnici quali possono essere le norme armonizzate (Uni En) che prevedano anche garanzie sulla provenienzatracciabilitagrave di detti materiali Ad oggi riguardo allrsquoutilizzo di materiali riciclati risul-ta emanata la sola norma per la produzione di ldquoaggregato ricicla-tordquo (Uni En 126202004) per il ldquoconfezionamento di calcestruzzirdquo secondo la norma Uni 8520-2Risulta inoltre che alcune Regioni e Province autonome hanno emanato una regolamentazione sulla specifica materia riguardan-te sia le caratteristiche dei rifiuti da sottoporre a trattamento sia il loro utilizzo finale tali provvedimenti pur se finalizzati ad aiuta-re gli operatori ad interpretare correttamente la norma di fatto ge-nerano confusione in quanto delineano differenti percorsi proce-durali non garantendo uniformitagrave di applicazione su tutto il ter-ritorio nazionale

Conseguentemente la mancata certezza di ottenere dalle opera-zioni di recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione mate-riali riciclati da utilizzarsi in rilevati e sottofondi stradali compor-ta uno scarso impiego degli stessi e in particolare la disapplicazio-ne da parte degli Enti pubblici e delle Societagrave a prevalente capita-le pubblico anche di gestione servizi della normativa che li obbliga a coprire il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota

Link di approfondimento

Seminario di formazione di Reteambien-te sui rifiuti ldquoRifiuti aggiornamento (e ri-passo) delle nozioni fondamentali per la lo-ro gestione criticitagrave e possibili soluzioni - Milano lunedigrave 14 maggio 2012

Lrsquointervento Il punto della Provincia di Milano

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RIFIUTI

di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferio-re al 30 del fabbisogno medesimo (Dm 8 maggio 2003 n 203) Senza contare che tra gli obiettivi del Dlgs 1522006 articolo 181 comma 1 lettera b) egrave previsto entro il 2020 lrsquoaumento di ldquoalme-no al 70 in termini di pesordquo dellrsquoutilizzo di tali materiali

La situazione lombardaIn questo periodo in Regione Lombardia sono in corso o inizie-ranno a breve lavori per la realizzazione di grandi opere ed in-frastrutture (Expo Tangenziale esterna milanese BreBeMi ope-re connesse eccetera) che potrebbero assorbire ingenti quantita-tivi di materiali riciclati da utilizzarsi principalmente come rile-vati e sottofondi stradali ma anche come aggregati per la produ-zione di conglomerati cementizi e bituminosi Lrsquoimpiego di tali ag-gregati aventi identiche caratteristiche chimico-fisiche e geotecni-che rispetti ai materiali di cava naturale porterebbe diversi bene-fici ambientali quali la diminuzione delle materie prime escava-te con conseguente risparmio economico oltre alla diminuzio-ne della necessitagrave di realizzare le cd ldquocave di prestitordquo che incido-no in maniera importante sugli aspetti paesaggistico e ambientale

Per cercare di analizzare i termini del fenomeno cosigrave de-scritto probabilmente il punto che va approfondito egrave se la nuova nozione di ldquocessazione della qualifica di rifiutordquo di cui allrsquoarticolo 184-ter Dlgs 1522006 cioegrave quella che si egrave affermata a livello comunitario con la direttiva 200898Ce sui rifiuti come categoria End of waste sia applicabile (e co-me) a tali materiali

La norma citata definisce infatti i criteri in base ai quali un mate-riale perde la qualifica di rifiutoIntroduce in sostanza un metodo di classificazione che confron-tato con la previgente nozione di materia prima seconda ne ridefi-nisce lrsquoambito operativo fissandone nuovi confiniIl rinvio per la concreta operativitagrave ad una successiva disciplina tecnica di carattere innanzitutto europeo e poi ministeriale rende quantomeno difficoltosa lrsquoapplicabilitagrave della norma

In base al comma 2 dellrsquoarticolo 184-ter Dlgs 1522006 nelle mo-re dellrsquoadozione di uno o piugrave decreti ministeriali di attuazione del-la nuova norma sullrsquoEnd of waste continuano ad esistere nel siste-ma giuridico italiano accanto alle Mps (ex Dm 5 febbraio 1998 Dm 12 giugno 2002 n 161 e Dm 17 novembre 2005 n 268) an-che le Mps ex articolo 9-bis lettera a) Dlgs 6 novembre 2008 n 172 convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 2008 n 210 in relazione alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artico-li 208 e 209 del Dlgs 1522006

Nel rispetto dei parametri tassativamente elencati nellrsquoarticolo 184-ter del Dlgs 1522006 e della normativa tecnica suindicata quando i materiali da demolizione derivanti da un processo di re-cupero rifiuti possano essere considerati MpsEnd of wasteLa giurisprudenza ha avuto piugrave volte occasione di pronunciar-si sul punto focalizzando molto spesso lrsquoattenzione sul concet-to di effettiva ed oggettiva destinazione al riutilizzo in linea con la nozione di recupero introdotta dal Dlgs 3 dicembre 2010 n 205 ove viene espressamente previsto che lrsquoelenco delle opera-zioni di cui allrsquoallegato C al Dlgs 1522006 non egrave esaustivo (Cass penale sentenza 1deg giugno 2011 n 21859) e ricollegando il con-cetto di recupero alla possibilitagrave che i residui possano svolgere un ruolo utile

Posta la necessitagrave del completamento delle operazioni di recupero sancita dallrsquoarticolo 184-ter del Dlgs 1522006 intimamente con-nessa allrsquoeffettivitagrave e oggettivitagrave dellrsquoutilizzo nei cicli di consumo o di produzione una cosigrave rilevante presenza di cumuli di ldquomateria-li riciclatirdquo non puograve che destare perplessitagrave e presentarsi come uno dei piugrave rilevanti elementi di criticitagraveIl profilo piugrave delicato egrave quindi accertare analizzando lrsquointero ci-clo di recupero praticato dalle imprese e la normativa specifica di settore quando si egrave in presenza di un materiale recuperato e quan-do invece residuano ancora margini di applicazione della discipli-na dei rifiuti nellrsquoattesa di un intervento chiarificatore ministeria-le o comunitario che possa anche concorrere a riportare la morfo-logia dellrsquoarea metropolitana alle originarie condizioni di pianura

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RIFIUTI

Lrsquointervento

Gli adempimenti dei cantieri edili

di Roberto CaporaliResponsabile Unitagrave operativa tecnologia e innovazione ndash Assimpredil Ance

PremessaNel complesso scenario della gestione dei rifiuti nel nostro paese il settore dellrsquoedilizia rispetto ad altri settori produttivi ha maggiori difficoltagrave a governare tutti gli adempimenti amministrativi e pro-cedurali previsti dalla normativa ambientale a causa dellrsquounicitagrave del ciclo produttivoPer poter inquadrare correttamente i problemi di questo settore bi-sogna innanzitutto considerare sin dallrsquoinizio cioegrave giagrave in fase di progettazione almeno i seguenti fattori al fine di ldquopianificarerdquo in modo concretooperativo tutte le fasi che riguardano la gestione dei rifiuti di cantierebull committenza (lavori privati o lavori pubblici)bull tipologia dei lavori (ex novo ristrutturazione manutenzione pronto intervento ecc)bull codici Cer (pericolosi o non pericolosi)bull dimensionidurata cantiere (piccolo medio o grande ai fini del deposito nel luogo di produzione eccetera)bull tipo di cantiere (temporaneo oppure cantiere mobile stradale)bull contrattualistica con subappaltatori lavori specialisticibull gestori di rifiuti (autorizzazioni al trasporto trattamento smal-timento eccetera)

Questi fattori sono fondamentali percheacute al variare di un elemen-to potrebbero cambiare le disposizioni da osservare e quindi ecco lrsquoimportanza nel prestare attenzione ai punti sopra elencatiPer il settore edile il Legislatore ha ldquoclassificatordquo e ldquocodificatordquo i seguenti rifiuti1) sono classificati rifiuti speciali non pericolosi (1) i rifiuti de-rivanti dalle attivitagrave di (articolo 184 comma 3 lettera b) Dlgs 1522006)bull demolizionebull costruzionebull scavo (fermo restando quanto disposto dallrsquoarticolo 184-bis)

2) sono codificati rifiuti al Capitolo 17 (Cer) i ldquoRifiuti delle opera-zioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno prove-niente da siti contaminati)rdquo (allegato D al Dlgs 1522006)

A conferma del fatto che il giagrave complesso scenario della gestione dei rifiuti si complica ancor piugrave per il settore delle costruzioni si ve-da proprio la diversa terminologia utilizzata tra classificazione e codifica dei rifiuti ediliChi deve applicare operativamente le norme di legge inizia ad es-sere ldquodisorientatordquo giagrave leggendo i diversi termini utilizzati in que-sti due ambiti

Classificazione Codifica

Attivitagrave Operazioni

Scavo(fermo restandohellip cioegrave rimandando alla definizione di Sottoprodotto ndash articolo 184‑bis)

Terrenoproveniente da siti contaminati

Solo i termini demolizione e costruzione coincidonoSe poi teniamo in considerazione ciograve che piugrave volte ha ribadito la Corte di Giustizia europea (e riportato a seguito del recepimen-

(1) I rifiuti derivanti dalle attivitagrave di demolizione costruzione e scavo es-sendo classificati rifiuti speciali non pericolosi non possono essere assi-

milati ai rifiuti urbani pertanto di norma egrave vietato conferire detti rifiu-ti presso centri di raccolta ndash piazzole ecologiche comunali

Lrsquointervento Adempim

enti cantieribollettino di inform

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RIFIUTI

to della direttiva 943Ce nellrsquoallegato A2 ndash nota introduttiva del Cer ndash del Dlgs 221997) e cioegrave che ldquoun materiale non puograve esse-re considerato rifiuto per la semplice appartenenza nellrsquoelen-co ma dovragrave soddisfare la definizione di rifiutordquo (dovragrave quindi trattarsi di un materiale di cui il produttore-detentore si disfi o ab-bia deciso o abbia lrsquoobbligo di disfarsi) risulta evidente che lrsquoambi-to e le disposizioni normative sono tuttrsquoaltro che chiare per chi de-ve operare quotidianamente nei cantieri

Per iniziare a ldquoorientarsirdquo egrave indispensabile quindi sapere che nellrsquoambito del ldquoterrenordquo il Legislatore con lrsquoarticolo 185 comma 1 lettere b) e c) del Dlgs 1522006 ha ldquoesclusordquo dallrsquoambito di ap-plicazione dei rifiuti (cioegrave della Parte quarta del Dlgs 1522006)bull il terreno (in situ) inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bo-nifica di siti contaminatibull il suolo non contaminato e altro materiale allo stato natura-le escavato nel corso di attivitagrave di costruzione ove sia certo che es-so verragrave riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui egrave stato escavato

Recentemente sulla Gazzetta ufficiale n 71 del 24 marzo 2012 egrave stata pubblicata la legge 24 marzo 2012 n 28 (di conversio-ne del Dl 22012) che fornisce lrsquointerpretazione autentica del ci-tato articolo 185 del Codice ambientale chiarendo che ldquoi riferi-menti al ldquosuolordquo contenuti allrsquoarticolo 185 comma 1 lettere b) e c) e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n 152 si in-terpretano come riferiti anche alle matrici materiali di ripor-to di cui allrsquoallegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legi-slativo (hellip)rdquo

Questi due ambiti di esclusione unitamente alle matrice ambien-tale suolo erano giagrave stati chiariti nel luglio del 2000 dal Ministe-ro dellrsquoambiente e della tutela del territorio e del mare con la Circo-lare UL200010103 ldquo(hellip) Infine per quanto riguarda la possi-bilitagrave di utilizzare direttamente le terre da scavo nel sito dove le stesse sono prodotte si rileva che tale opzione per sua natura non comporta neacute un disfarsi nel senso sopra esposto neacute alcuna modifica qualitativa delle caratteristiche del sito Si ritiene per-ciograve che tale utilizzo non sia sottoposto al regime dei rifiutihelliprdquoAllrsquoepoca detta circolare del Ministero fu contestata dalla giuri-sprudenza e dalla dottrina per motivi di contrasto normativo e per mancanza di forza legislativa Dopo dodici anni perograve ritroviamo sia nella direttiva 200898Ce sia nel citato articolo 185 gli stessi principi di esclusione

Pertanto e con specifico riferimento alle terre e rocce da scavo non contaminate solo se questrsquoultime ldquoesconordquo dal luogo di produzione (cioegrave sono trasportate fuori dal cantie-re dove sono state scavateprodotte) sono classificate ldquorifiuti speciali non pericolosirdquo

Tali rifiutibull se non sono smaltiti in discariche autorizzate oppurebull se non sono conferiti presso impianti (autorizzati con procedura ordinaria o semplificata) per il preventivo trattamento

e possiedono caratteristiche tecnichequalitative per poter essere utilizzate ldquodirettamenterdquo (senza alcun ulteriore trattamento di-verso dalla normale pratica industriale) possono essere impiega-ti tal quali perndash reinterri

ndash riempimentindash rimodellazionindash rilevatindash interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non de-gradatindash nei processi industriali in sostituzione dei materiali di cava

Lrsquounica condizione egrave quella di rispettare le disposizioni dellrsquoarti-colo 186 del Dlgs 1522006 Con detta procedura le terre e rocce da scavo non contaminate perderanno la classificazione di rifiuto e acquisiranno quella di sottoprodotto (i tre ambiti di produzione e relative procedure per il riutilizzo sono illustrate molto chiaramen-te da Alessandro Geremei nellrsquointervento pubblicato a pag 29 della presente Rivista In merito allrsquoarticolo 186 egrave intervenuta nel me-se di marzo di questrsquoanno la legge 272012 (di conversione del Dl 12012) che ha modificato lrsquoarticolo 39 del Dlgs 2052010 e con-fermato che lrsquoabrogazione dellrsquoarticolo 186 del Codice ambientale scatteragrave solo con lrsquoentrata in vigore del decreto previsto dallrsquoartico-lo 49 del citato Dl 12012 (e non piugrave ai sensi dellrsquoarticolo 184-bis comma 2)

La pubblicazione del citato decreto dovragrave avvenire entro il 24 maggio 2012 e dovragrave stabilire i criteri che le terre e rocce da sca-vo devono soddisfare per essere considerate ldquosottoprodottirdquo Forniragrave anche le procedure amministrative da osservare per poter utilizza-re dette terre e rocce non contaminate

Egrave bene precisare che le terre e rocce da scavo non contami-nate qualora non utilizzate come sottoprodotti nel rispetto delle condizioni di cui allrsquoarticolo 186 del Dlgs 1522006 (e in futuro nel rispetto del nuovo Dm) sono sottoposte alle di-sposizioni in materia di rifiuti di cui alla Parte quarta del ci-tato decretoSe invece le terre e rocce da scavo sono contaminate egrave ob-bligatorio attivare le procedure di bonifica secondo quanto disposto dal Titolo V del Dlgs 1522006 (articoli 239-253)

La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al-la cessazione della qualifica di rifiuto Quindi ad esempio il ma-teriale proveniente da demolizione rimarragrave classificato rifiuto fino a quando cesseragrave di essere tale grazie alle attivitagrave di trattamentoConsiderato che nei cantieri spesso ci si avvale di ditte per lrsquoesecu-zione di opere specialistiche (cioegrave ditte subappaltatrici) questrsquoulti-me sono considerate a tutti gli effetti produttori di rifiuti anche se operano nei cantieri di terzi Pertanto egrave opportuno inserire nei contratti stipulati tra imprese committenti e ditte subappaltatrici una clausola che stabilisca che ldquola raccolta il trasporto lo smal-timentorecupero dei rifiuti prodotti da dette ditte nei cantie-ri dei committenti devono ai sensi dellrsquoarticolo 188 comma 2 del Dlgs 1522006 essere eseguiti a loro cura e speserdquoVa ricordato che secondo il combinato disposto degli articoli 188-ter comma 2 lettera a) articolo 184 comma 3 lettere c) d) e g) noncheacute lrsquoarticolo 190 comma 1 del Dlgs 1522006 sia la produ-zione sia il trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi pro-venienti da attivitagrave di demolizione costruzione e scavo sono esclu-se dallrsquoobbligo di tenuta di registro di carico e scarico rifiuti e Mud (in futuro comunicazione Sistri) a prescindere dal numero dei di-pendenti dellrsquoimpresa

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RIFIUTI

Lrsquointervento

Terre e rocce da scavo tra Mps e sottoprodotti

di Pasquale FimianiSostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione

1 PremessaDue recenti interventi normativi ripropongono la questione dellrsquoin-quadramento sistematico delle terre e rocce da scavoIl primo egrave rappresentato dal Dl 24 gennaio 2012 n 1 convertito in legge con modificazioni dallrsquoarticolo 1 comma 1 della legge 24 marzo 2012 n 27 che allrsquoarticolo 49 come modificato dalla legge di conversione ha cosigrave dispostoldquoLrsquoutilizzo delle terre e rocce da scavo egrave regolamentato con de-creto del Ministro dellrsquoambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti1-bis Il decreto di cui al comma precedente da adottare en-tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della leg-ge di conversione del presente decreto stabilisce le condizio-ni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sotto-prodotti ai sensi dellrsquoarticolo 184-bis del decreto legislativo n 152 del 20061-ter Allrsquoarticolo 39 comma 4 del decreto legislativo 3 dicem-bre 2010 n 205 il primo periodo egrave sostituito dal seguente lsquoDalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui allrsquoarticolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n 1 egrave abro-gato lrsquoarticolo 186 rsquo1-quater Dallrsquoattuazione del presente articolo non devono deri-vare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblicardquoA sua volta il Dl 25 gennaio 2012 n 2 convertito in legge con modificazioni dallrsquoarticolo 1 comma 1 legge 24 marzo 2012 n 28 allrsquoarticolo 3 come sostituito dalla legge di conversione commi da 1 a 4 ha cosigrave disposto

ldquo1 Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati i riferimenti al lsquosuolorsquo contenuti allrsquoarti-colo 185 commi 1 letterare b) e c) e 4 del decreto legisla-tivo 3 aprile 2006 n 152 si interpretano come riferiti an-che alle matrici materiali di riporto di cui allrsquoallegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo2 Ai fini dellrsquoapplicazione del presente articolo per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei co-me disciplinati dal decreto di cui allrsquoarticolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n 1 utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati non assimilabili per caratteristi-che geologiche e stratigrafiche al terreno in situ allrsquointerno dei quali possono trovarsi materiali estranei3 Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo le matrici materiali di ripor-to eventualmente presenti nel suolo di cui allrsquoarticolo 185 commi 1 letterare b) e c) e 4 del decreto legislativo 3 apri-le 2006 n 152 e successive modificazioni sono considera-te sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui allrsquoar-ticolo 184-bis del citato decreto legislativo n 152 del 20064 Allrsquoarticolo 240 comma 1 lettera a) del decreto legislati-vo 3 aprile 2006 n 152 dopo la parola lsquosuolorsquo sono inseri-te le seguenti lsquo materiali di riportorsquordquo

Il sistema nel quale si inserisce la prima norma egrave quello conse-guente al Dlgs 2052010 per il qualebull lrsquoarticolo 186 Tu disciplina le condizioni di utilizzo delle terre e rocce da scavo anche di gallerie ottenute quali sottoprodottibull tale disciplina ha natura transitoria poicheacute come previsto dallrsquoarticolo 39 comma 4 del Dlgs 2052010 nella versione origi-naria ldquodalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui allrsquoarticolo 184-bis comma 2 egrave abrogato lrsquoarticolo 186rdquobull il decreto ministeriale di cui allrsquoarticolo 184-bis comma 2 egrave quello ndash adottato dal Ministro dellrsquoambiente e della tutela del ter-

Link di approfondimento

Per un approfondimento ldquoRifiuti sotto-prodotti e Mps commento ai nuovi articoli 184-bis e 184-ter)rdquo (F Anile Rivista Rifiuti n 180-181 p 38)

Lrsquointervento Terre e rocce tra Mps e sottoprodotto

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RIFIUTI

ritorio e del mare ai sensi dellrsquoarticolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988 n 400 in conformitagrave a quanto previsto dalla discipli-na comunitaria ndash con il quale sulla base delle condizioni previste al comma 1 (cioegrave quelle per cui una sostanza egrave un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dellrsquoarticolo 183 comma 1 lettera a)) pos-sono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quanti-tativi da soddisfare affincheacute specifiche tipologie di sostanze od og-getti siano considerate sotto prodotti e non rifiuti

Rispetto a tale sistema viene sostanzialmente introdotta una fonte speciale in materia di disposizioni regolamentari relative alle con-dizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sotto-prodotti poicheacute lrsquoemanando decreto ministeriale sostitutivo delle previsioni dellrsquoarticolo 186 Codice ambientale dovragrave essere adotta-to non piugrave ai sensi dellrsquoarticolo 184-bis comma 2 Codice ambien-tale ma ai sensi dellrsquoarticolo 49 del Dl 24 gennaio 2012 n 1 come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012 n 27Lrsquoimpostazione quanto al resto rimane peraltro immutataLa seconda norma costituisce un ampliamento del concetto di suo-lo presente nellrsquoarticolo 185 commi 1 lettere b) e c) e 4 del decre-to legislativo 3 aprile 2006 n 152 secondo cui

ldquo1 Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarticolo del presente decretob) il terreno (in situ) inclusi il suolo contaminato non sca-vato e gli edifici collegati permanentemente al terreno fer-mo restando quanto previsto dagli articoli 239 e ss relati-vamente alla bonifica di siti contaminatic) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato na-turale escavato nel corso di attivitagrave di costruzione ove sia certo che esso verragrave riutilizzato a fini di costruzione allo sta-to naturale e nello stesso sito in cui egrave stato escavato(hellip)4 Il suolo escavato non contaminato e altro materiale al-lo stato naturale utilizzati in siti diversi da quelli in cui so-no stati escavati devono essere valutati ai sensi nellrsquoordine degli articoli 183 comma 1 lettera a) 184-bis e 184-terrdquo

Rinviando per quanto concerne il concetto di ldquomateriali di ripor-tordquo e la sua portata ad altri interventi nel presente numero del-la Rivista puograve affermarsi che lrsquoimpianto di sistema in tema di ter-re e rocce da scavo non egrave stato modificato per cui fino allrsquoentrata in vigore dellrsquoemanando decreto ministeriale sostitutivo delle pre-visioni dellrsquoarticolo 186 Codice ambientale previsto dallrsquoarticolo 49 citato si ripropongono le seguenti questioni interpretativebull ambito di applicabilitagrave della esclusione dal campo di applicazio-ne della Parte quarta (quindi sia dalla disciplina sui rifiuti sia da quella sul sottoprodotto) per le attivitagrave di scavo e riutilizzo di suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale nello stesso sito in cui egrave stato escavatobull inquadramento sistematico e relativa disciplina dellrsquoutilizzo in sito diverso da quello in cui egrave stato escavato del suolo non conta-minato e altro materiale allo stato naturale

Nella prima ipotesi si tratta di individuare la portata dellrsquoarticolo 185 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n 152

Nella seconda viene in evidenza il comma 4 della stessa norma il quale detta criteri logici di prioritagrave nellrsquoesame delle varie fattispe-cie dovendosi fare riferimento nellrsquoordinebull allrsquoarticolo 183 comma 1 lettera a) cioegrave se si sia in presenza di un rifiutobull allrsquoarticolo 184-bis cioegrave se si sia in presenza di un sottoprodotto

bull allrsquoarticolo 184-ter cioegrave se si sia in presenza non di un sottopro-dotto ma di un rifiuto soggetto ad attivitagrave di recupero in relazio-ne al quale occorre verificare la sussistenza delle condizioni per la configurabilitagrave della cd ldquoEnd of WasterdquoLrsquoalternativa tra le ipotesi sub b) e c) si presenta particolarmen-te problematica in tema di terre e rocce da scavo in quanto le stes-se sono previste non soltanto come ipotesi speciali di sottoprodotto secondo il combinato disposto di cui agli articoli 186 e 184-bis Tu ma anche quale tipologia di rifiuto recuperabileEd infatti il Dm 5 febbraio 1998 allrsquoallegato 1) suball 1) par 7-31-bis come modificato dal Dm 5 aprile 2006 n 186 prevede

ldquo731-bis Tipologia terre e rocce di scavo [170504]731-bis1 Provenienza attivitagrave di scavo731-bis2 Caratteristiche del rifiuto materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli sabbia ghiaia trovanti anche di origine antropica731-bis3 Attivitagrave di recuperoa) industria della ceramica e dei laterizi [R5]b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero egrave subordi-nato allrsquoesecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10]c) formazione di rilevati e sottofondi straDl (il recupero egrave su-bordinato allrsquoesecuzione del test di cessione sul rifiuto tal qua-le secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]731-bis4 Caratteristiche delle materie prime eo dei prodot-ti ottenuti prodotti ceramici nelle forme usualmente com-mercializzaterdquo

La stessa questione si pone per marmi e pietre a seguito del Dl 30 dicembre 2008 n 208 (Misure straordinarie in materia di ri-sorse idriche e di protezione dellrsquoambiente convertito in leg-ge con modificazioni dallrsquoarticolo 1 comma 1 legge 27 febbra-io 2009 n 13) che ha aggiunto allrsquoarticolo 186 il comma 7-ter per il quale ldquoai fini dellrsquoapplicazione del presente articolo i re-sidui provenienti dallrsquoestrazione di marmi e pietre sono equi-parati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo So-no altresigrave equiparati i residui delle attivitagrave di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attivitagrave nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali Tali residui quando sia-no sottoposti a unrsquooperazione di recupero ambientale devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite per eventuali sostanze inquinanti presenti pre-visti nellrsquoAllegato 5 alla parte IV del presente decreto tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sullrsquoambiente derivanti dallrsquoutilizzo della sostanza o dellrsquooggettordquoOrbene in tema di recupero di pietre e marmi destinati alla for-mazione di rilevati e sottofondi stradali parla anche il Dm 5 feb-braio 1998 allrsquoallegato 1) suball 1) par 123 e 125 che recitano

ldquo123 Tipologia fanghi e polveri da segagione e lavorazio-ne pietre marmi e ardesie [010202] [010403] [010406]1231 Provenienza lavorazione materiali lapidei di natu-ra calcarea1232 Caratteristiche del rifiuto fanghi contenenti oltre lrsquo85 di carbonato di calcio sul secco1233 Attivitagrave di recupero previa eventuale disidratazione essiccamento vagliatura frantumazione micronizzazionea) produzione conglomerati cementizi [R5]b) cementifici [R5]c) industria cartaria [R5]

(segue)

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RIFIUTI

Lrsquointervento

Problemi e opportunitagrave nel complesso

mondo della discarica

di Sergio BaroniDirettore servizi operativi Herambiente Spa

Marco Rambaldi e Federico FoschiniDirezione servizi operativi Herambiente Spa

Si ringraziano i Colleghi delle strutture gestione e ingegneria di processo della filiera discariche di Herambiente Spa per la

documentazione e le informazioni messe a disposizione

PremessaFra gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti le discariche sono senza ombra di dubbio la tipologia che in maniera piugrave ri-levante interagisce con la gestione di terre e rocce da scavo e al-tri materiali inerti di recupero Le discariche infatti sono impian-ti che ad eccezione dei materiali artificiali utilizzati in alcuni ca-si per le impermeabilizzazioni e per la gestione del percolato sonobull realizzate a contatto con il terrenobull costruite con lrsquoutilizzo di terre di vario genere e caratteristichebull gestite e ricoperte utilizzando fra lrsquoaltro terre insieme con al-tri materiali

A loro volta in discarica vengono conferite terre e rocce da scavo eo altri materiali inerti qualora si configurino come rifiuti e sia-no contaminati

Una grande sinergia quindi che determina opportunitagrave e possibilitagrave di ottimizzazione da un lato per ridurre il con-sumo di materiali di cava o materie prime non sempre repe-ribili a prezzi congrui e dallrsquoaltro consente il recupero di materiali di scarso valore economico e difficili da collocare quando presenti in quantitagrave rilevanti

Tutto ciograve assumendo a riferimento lrsquoinquadramento normativo che regolamenta i materiali in questione e la possibilitagrave con particola-re riguardo allrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006 della loro gestione al di fuori della disciplina sui rifiuti e allo stesso tempo il fatto che gli stessi materiali possono essere recuperati allo stesso scopo a valle di interventi di bonificadecontaminazione

Nel presente articolo vengono quindi trattate in modo integrato le diverse tematiche accennate e precisamentebull lrsquoutilizzo di terre rocce e altri materiali inerti equivalenti per la realizzazione delle discarichebull lrsquoutilizzo di terre e rocce e altri materiali inerti equivalenti per la gestione ordinaria e la copertura finale delle discarichebull la valutazione di queste possibilitagraveopportunitagrave con materiali esclusi dalla disciplina sulla gestione dei rifiuti ovvero considera-ti rifiuti a tutti gli effettibull il recupero di terre e rocce da scavo da destinare a recupero per le attivitagrave sopracitate a valle di interventi di trattamenti di bonifi-cadecontaminazionebull lo smaltimento di terre rocce e altri materiali inerti qualificati come rifiuti in discariche appositamente realizzate

Lo schema di Figura 1 esemplifica in termini di flussi lrsquoelencazio-ne dei temi sopracitata

Terre e rocce da scavo in discarica tra rifiuti e ldquonon rifiutirdquoLa trattazione inizia dalla terza tematica sopracitata che per mol-ti aspetti egrave dirimente rispetto allrsquoutilizzo o meno di terre e rocce da scavo per gli interventi e le attivitagrave sopracitate e in uno scenario estremo ma non fantastico lo stesso materiale se qualificato come terra e roccia da scavo (non rifiuto ai sensi dellrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006) viene utilizzato come materia ldquoprimardquo per realizzare o gestire una discarica ovvero recuperato per gli stessi obiettivi men-tre se qualificato come rifiuto viene ldquosmaltitordquo ovvero ldquorecuperatordquo nella stessa discaricaLrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006 declina chiaramente le condizioni cui deve sottostare un terreno di scavo per essere escluso dalla di-sciplina sui rifiuti ed essere gestito come un qualsiasi altro mate-riale da costruzione

Lrsquointervento Terre inerti e discarichebollettino di inform

azione normativa n 195 (0512)

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RIFIUTI

Figura 1

Materia ldquoprimardquo

Altri materiali inerti eo alternativi equivalenti

per esempio Fos fanghihellip

Altri rifiuti inerti

Terre e rocce da scavo da siti non contaminati

Scavi da interventi di edilizia civile

Scavi da aree industriali o

infrastrutture

Terreni di cava eo da siti dedicati

Smaltimento in discarica per inerti

Materiali per la realizzazzione gestione e copertura discariche

RecuperoTrattamento di

decontaminazioneTerreni di scavo da siti contaminati

Smaltimento in discarica

No rifiutiex articolo 186

Rifiuti

Recupero

ldquo1 (omissis) Le terre e rocce da scavo anche di gallerie otte-nute quali sottoprodotti possono essere utilizzate per reinterri riempimenti rimodellazioni e rilevati purcheacutea) siano impiegate direttamente nellrsquoambito di opere o inter-venti preventivamente individuati e definitib) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dellrsquointegra-le utilizzoc) lrsquoutilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tec-nicamente possibile senza necessitagrave di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti mer-ceologici e di qualitagrave ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e piugrave in generale ad im-patti ambientali qualitativamente e quantitativamente diver-si da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzated) sia garantito un elevato livello di tutela ambientalee) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sot-

toposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decretof) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualitagrave delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superfi-ciali e sotterranee della flora della fauna degli habitat e del-le aree naturali protette In particolare deve essere dimostra-to che il materiale da utilizzare non egrave contaminato con riferi-mento alla destinazione drsquouso del medesimo noncheacute la com-patibilitagrave di detto materiale con il sito di destinazioneg) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostratardquo(omissis)

Qualora non siano rispettate le condizioni indicate dallrsquoartico-lo 186 citato le terre e rocce da scavo non sono considerate ri-fiuti solo se provenienti da cave eo siti dedicati allo scopo ovve-

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RIFIUTI

Giurisprudenza

Le principali sentenze su terre e rocce da scavo e inerti

a cura di Lavinia Basso

Redazione ReteAmbiente

Anno Pronuncia

2006 Corte di Cassazione

Sentenza 29 novembre 2006 n 39369Esclusione dal regime dei rifiuti previsto per le terre e rocce da scavo ndash Applicabilitagrave ai materiali da demolizione ndash Non sus-sisteI materiali inerti da demolizione sono differenti da terre e rocce da scavo (questrsquoultime escluse dal regime dei rifiuti in base alla legge 4432001 ed al Dlgs 1522006) e vanno considerati rifiuti specialiLrsquoesclusione dal regime dei rifiuti prevista per le terre da scavo dallrsquointerpretazione autentica ex legge 4432001 ndash attualmente ripro‑dotta nellrsquoarticolo 186 del Dlgs 1522006 ndash non ha alcun riferimento alla ldquoterra mista ad asfalto ferro betonelle per marciapiedi palet-ti in cemento precompressordquo i quali sono rifiuti speciali da demolizione sia ex articolo 7 del Dlgs 2297 sia ex articolo 184 del ldquonuovordquo Dlgs 1522006Viene cosigrave ribadita la corrente giurisprudenziale maggioritaria (sentenze Cassazione 26112002 e 350022003) basata sulla ldquospecifici‑tagraverdquo della disciplina sui rifiuti parzialmente contrastata dalla sentenza 375082003 secondo cui la differenza tra le due tipologie di mate‑riali non impone una diversitagrave di trattamento

2007 Corte di Cassazione

Sentenza 15 maggio 2007 n 23788Rifiuti ndash Terre e rocce da scavo ndash Dlgs 1522006 ndash Natura della disciplina ndash Norme di carattere eccezionale ndash Interpretazio-ne analogica ndash EsclusaLrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006 costituisce norma eccezionale rispetto alla disciplina generale sui rifiuti Lrsquoesclusione delle terre e rocce da scavo dalla disciplina dei rifiuti condizionata alla sussistenza di precisi requisiti non egrave quindi applicabile in via analogica e ciograve ai sen‑si degli articoli 12 e 14 delle preleggiNel caso di specie la Corte ha affermato che i residui di asfalto e i conglomerati bituminosi non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo non ricorrendo nella fattispecie le condizioni previste dalla legge

Sentenza 19 giugno 2007 n 23787Materiali provenienti dallo scavo delle strade ndash Disciplina ex Dlgs 1522006 ndash Natura di rifiuti ndash Sussiste ndash Assimilazione alle terre e rocce da scavo ex articolo 186 medesimo Dlgs ndash EsclusaNon sono assimilabili alle ldquoterre e rocce da scavordquo (e non beneficiano dunque della relativa disciplina di favore ex Dlgs 1522006) i ma‑teriali provenienti dallo scavo delle stradeLa composizione degli inerti provenienti dallo scavo delle strade non rientrano nella categoria delle ldquoterre e rocce da scavordquo disegnata dallrsquoarticolo 186 del Dlgs 1522006 in quanto non costituiti esclusivamente da ghiaia o terriccio ma anche da pezzi di asfalto e calce‑struzzo qualificabili come rifiuti

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RIFIUTIGiurisprudenza Rassegna di giurisprudenza

Anno Pronuncia

(segue)

2007

I materiali in parola dunque sono da considerarsi rifiuti speciali ex articolo 184 comma 5 lettera b) Dlgs 1522006 e non egrave loro appli‑cabile la speciale disciplina ldquoin derogardquo riservata ex articolo 186 Dlgs 1522006 alle ldquoterre e rocce da scavordquo propriamente dette disci‑plina che consente ndash nel rispetto di determinate condizioni ndash di riutilizzarle direttamente in reinterri e riempimenti

Sentenza 13 settembre 2007 n 34768Rifiuti ndash Demolizione di manufatto ndash Necessitagrave di autorizzazione ndash Non sussisteLa demolizione di una nave produce rifiuti di diverse tipologie che una volta prodotti devono essere gestiti in base alle norme sui rifiuti ma lrsquoattivitagrave di demolizione in seacute non costituisce attivitagrave di gestione dei rifiuti e non richiede quindi il possesso delle relative autorizzazioniDiversamente opinando ogni cantiere e ogni attivitagrave di demolizione anche edile dovrebbe essere considerata come attivitagrave di tratta‑mento rifiuti e qualificati impianti per la gestione dei rifiutiSono invece rifiuti le parti inevitabilmente prodotte dalla demolizione per le quali egrave necessaria la gestione in conformitagrave a quanto previ‑sto dalla normativa vigente

Sentenza 16 ottobre 2007 n 38514Rifiuti ndash Materiali da demolizione ndash Recupero ndash Confine tra bene e rifiutoIl materiale proveniente da demolizioni edili egrave un rifiuto che resta tale fino al completamento delle attivitagrave di separazione e cernitaLa disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero tra le quali lrsquoarticolo 183 let‑tera h) del Dlgs 3 aprile 2006 n 152 indica la cernita o la selezioneInoltre deve essere fornita la prova sia che detti materiali verranno tutti riutilizzati sia che tale reimpiego avvenga in tempi certi circo‑stanze del tutto incompatibili con lo stato di abbandono dei rifiuti stessi per un periodo superiore allrsquoanno

Sentenza 28 novembre 2007 n 44295Rifiuti ndash Materiali di risulta lavorazione marmo ndash Riutilizzo ndash Requisiti ndash Accumulo per lungo periodo ndash Discarica abusiva ndash Configurabilitagrave ndash SussisteIl requisito della certezza ed effettivitagrave del riutilizzo di un materiale di risulta dalla lavorazione del marmo non egrave sussistente quando i ma‑teriali residuati da una certa lavorazione (del quale pertanto sussiste lrsquoobbligo di disfarsi) siano stati accumulati per alcuni anni in pa‑lese violazione dellrsquoarticolo 6 primo comma lettera m) numero 3 Dlgs 221997 determinando nel corso del tempo la realizzazione di una discarica abusiva Tali materiali non sono riconducibili tra le terre e rocce da scavo direttamente utilizzate per reinterri o riempimentiParimenti non egrave corretto il riferimento alla nozione di materie prime secondarie di cui allrsquoarticolo 181 comma 13 Dlgs 1522006 poi‑cheacute queste ultime devono possedere ai sensi del comma 6 del predetto articolo specifiche caratteristiche tecniche individuate da un apposito Dm da emanarsi ovvero in via transitoria specificate dalla normativa secondaria vigente Altrettanto errato si palesa il riferi‑mento alla nozione di sottoprodotto di cui allrsquoarticolo 183 primo comma lettera n) dello stesso decreto legislativo richiedendosi anche dalla norma citata la certezza oggettiva del reimpiego del materiale costituente sottoprodotto nel momento stesso della sua produzione Tale certezza egrave esclusa in ragione delle descritte modalitagrave di stoccaggio per un lasso di tempo particolarmente rilevante

2008 Corte Costituzionale

Sentenza 14 marzo 2008 n 62Norme Provincia di Bolzano ndash Terre e rocce da scavo ndash Trasporti rifiuti speciali non pericolosi ndash Iscrizione Albo gestori am-bientali ndash Autorizzazione impianti recupero e smaltimento rifiuti ndash Deroghe alla disciplina nazionale ndash IllegittimitagraveLe esenzioni in materia di formulario obbligo di iscrizione allrsquoAlbo terre e rocce da scavo noncheacute la previsione di unrsquoautorizzazione prov‑visoria allrsquoesercizio degli impianti di smaltimento sono illegittimeLe norme della legge della Provincia autonoma di Bolzano n 42006 in tema di gestione dei rifiuti sono pertanto costituzionalmente il‑legittimeLa legislazione nazionale in materia di rifiuti non ammette deroghe e ad essa le Regioni devono attenersi sia per evitare il contrasto con la normativa comunitaria sia per la necessitagrave di tutelare valori come la salute e lrsquoambiente in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale

Ordinanza 30 aprile 2008 n 121Rifiuti ndash Terre e rocce da scavo ndash NozioneLa modifica dellrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006 ad opera del Dlgs 16 gennaio 2008 n 4 rafforza il ruolo del ldquoprogettordquo preventivo neces‑sario per verificare il riutilizzo delle terre e rocce secondo i requisiti di legge condizione questa ritenuta essenziale dalla Corte di Lus‑semburgo per escludere lrsquoosservanza degli obblighi derivanti dalla gestione dei rifiutiLa nuova formulazione della norma in esame per i casi di terre e rocce provenienti da opere sottoposte a Via Aia permesso di costrui‑re o Dia o nel corso di lavori pubblici introduce ulteriori garanzie ndash rispetto al passato ndash del certo riutilizzo di tali materiali della compa‑tibilitagrave ambientale degli stessi e della possibilitagrave tecnica di un tale riutilizzo noncheacute impone un termine massimo entro il quale esso de‑ve avvenireLa norma richiede infatti che il progetto sia preventivamente approvato dalla medesima autoritagrave competente per il procedimento di cui trattasi

Corte di Cassazione

Sentenza 19 febbraio 2008 n 7466Rifiuti ndash Nozione ndash Inerti da demolizione ndash Terre e rocce da scavo ndash DifferenzeGli inerti provenienti dalla demolizione di edifici o da scavi di strade non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo e pertanto sono sot‑toposti alla disciplina sui rifiuti

LrsquoOsservatOriO aggiorna in tempo reale sullrsquoevoluzione della legislazione am-bientale e offre il database completo della normativa in cantiere e vigente coor-dinata e annotata con approfondimenti interpretativi e una serie di ldquospecialirdquo sui temi piugrave caldi e dibattuti

La Rivista Rifiuti per tutte le norme richiamate

nei testi fa riferimento allrsquo Osservatorio

di Normativa ambientaleallrsquointerno di

wwwreteambienteit

LrsquoOsservatOriO di NOrmativa ambieNtaLe di reteambieNteit egrave a cura deLLa redaziONe NOrmativa di ediziONi ambieNte cOOrdiNata da uN cOmitatO

scieNtificO presiedutO da paOLa ficcO

egrave un servizio on-line ad abbonamento presente nel sito Reteambienteit

Le aree di Osservatorio di Normativa ambientale

Acque bull Appalti e acquisti verdi bull Aria bull Cambiamenti climatici bull Danno ambientale e bonifiche bull Disposizioni trasversali bull Energia bull Imballaggi bull Inquinamento bull Ippc bull Qualitagrave bull Rifiuti bull Rischio incidenti rilevanti bull Rumore bull Sicurezza sul lavoro bull Sostanze pericolose bull Territorio bull Trasporti bull Via Vas

iN OgNi area

bull Quadro generale bull Commenti e sintesi bull Normativa vigente bull Normativa in cantiere bull Giurisprudenza bull Prassi bull Documentazione

Le OpziONi escLusive di Osservatorio di Normativa ambientale

bull testi costantemente aggiornati ldquoin tempo realerdquo

bull provvedimenti consultabili nella versione vigente o per diverse date di vigenza

bull per ogni provvedimento visualizzazione delle modifiche

intervenute con note e link ai modificanti

bull ricerca dei provvedimenti per anno per tipologia o tramite parole chiave

seRvizio on-line ad abbonamento di Reteambienteit

Page 4: Rifiuti n.195 - maggio 2012 - speciale terre e rocce

Lrsquointervento Il punto della Provincia di Milano

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RIFIUTI

di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferio-re al 30 del fabbisogno medesimo (Dm 8 maggio 2003 n 203) Senza contare che tra gli obiettivi del Dlgs 1522006 articolo 181 comma 1 lettera b) egrave previsto entro il 2020 lrsquoaumento di ldquoalme-no al 70 in termini di pesordquo dellrsquoutilizzo di tali materiali

La situazione lombardaIn questo periodo in Regione Lombardia sono in corso o inizie-ranno a breve lavori per la realizzazione di grandi opere ed in-frastrutture (Expo Tangenziale esterna milanese BreBeMi ope-re connesse eccetera) che potrebbero assorbire ingenti quantita-tivi di materiali riciclati da utilizzarsi principalmente come rile-vati e sottofondi stradali ma anche come aggregati per la produ-zione di conglomerati cementizi e bituminosi Lrsquoimpiego di tali ag-gregati aventi identiche caratteristiche chimico-fisiche e geotecni-che rispetti ai materiali di cava naturale porterebbe diversi bene-fici ambientali quali la diminuzione delle materie prime escava-te con conseguente risparmio economico oltre alla diminuzio-ne della necessitagrave di realizzare le cd ldquocave di prestitordquo che incido-no in maniera importante sugli aspetti paesaggistico e ambientale

Per cercare di analizzare i termini del fenomeno cosigrave de-scritto probabilmente il punto che va approfondito egrave se la nuova nozione di ldquocessazione della qualifica di rifiutordquo di cui allrsquoarticolo 184-ter Dlgs 1522006 cioegrave quella che si egrave affermata a livello comunitario con la direttiva 200898Ce sui rifiuti come categoria End of waste sia applicabile (e co-me) a tali materiali

La norma citata definisce infatti i criteri in base ai quali un mate-riale perde la qualifica di rifiutoIntroduce in sostanza un metodo di classificazione che confron-tato con la previgente nozione di materia prima seconda ne ridefi-nisce lrsquoambito operativo fissandone nuovi confiniIl rinvio per la concreta operativitagrave ad una successiva disciplina tecnica di carattere innanzitutto europeo e poi ministeriale rende quantomeno difficoltosa lrsquoapplicabilitagrave della norma

In base al comma 2 dellrsquoarticolo 184-ter Dlgs 1522006 nelle mo-re dellrsquoadozione di uno o piugrave decreti ministeriali di attuazione del-la nuova norma sullrsquoEnd of waste continuano ad esistere nel siste-ma giuridico italiano accanto alle Mps (ex Dm 5 febbraio 1998 Dm 12 giugno 2002 n 161 e Dm 17 novembre 2005 n 268) an-che le Mps ex articolo 9-bis lettera a) Dlgs 6 novembre 2008 n 172 convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 2008 n 210 in relazione alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artico-li 208 e 209 del Dlgs 1522006

Nel rispetto dei parametri tassativamente elencati nellrsquoarticolo 184-ter del Dlgs 1522006 e della normativa tecnica suindicata quando i materiali da demolizione derivanti da un processo di re-cupero rifiuti possano essere considerati MpsEnd of wasteLa giurisprudenza ha avuto piugrave volte occasione di pronunciar-si sul punto focalizzando molto spesso lrsquoattenzione sul concet-to di effettiva ed oggettiva destinazione al riutilizzo in linea con la nozione di recupero introdotta dal Dlgs 3 dicembre 2010 n 205 ove viene espressamente previsto che lrsquoelenco delle opera-zioni di cui allrsquoallegato C al Dlgs 1522006 non egrave esaustivo (Cass penale sentenza 1deg giugno 2011 n 21859) e ricollegando il con-cetto di recupero alla possibilitagrave che i residui possano svolgere un ruolo utile

Posta la necessitagrave del completamento delle operazioni di recupero sancita dallrsquoarticolo 184-ter del Dlgs 1522006 intimamente con-nessa allrsquoeffettivitagrave e oggettivitagrave dellrsquoutilizzo nei cicli di consumo o di produzione una cosigrave rilevante presenza di cumuli di ldquomateria-li riciclatirdquo non puograve che destare perplessitagrave e presentarsi come uno dei piugrave rilevanti elementi di criticitagraveIl profilo piugrave delicato egrave quindi accertare analizzando lrsquointero ci-clo di recupero praticato dalle imprese e la normativa specifica di settore quando si egrave in presenza di un materiale recuperato e quan-do invece residuano ancora margini di applicazione della discipli-na dei rifiuti nellrsquoattesa di un intervento chiarificatore ministeria-le o comunitario che possa anche concorrere a riportare la morfo-logia dellrsquoarea metropolitana alle originarie condizioni di pianura

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RIFIUTI

Lrsquointervento

Gli adempimenti dei cantieri edili

di Roberto CaporaliResponsabile Unitagrave operativa tecnologia e innovazione ndash Assimpredil Ance

PremessaNel complesso scenario della gestione dei rifiuti nel nostro paese il settore dellrsquoedilizia rispetto ad altri settori produttivi ha maggiori difficoltagrave a governare tutti gli adempimenti amministrativi e pro-cedurali previsti dalla normativa ambientale a causa dellrsquounicitagrave del ciclo produttivoPer poter inquadrare correttamente i problemi di questo settore bi-sogna innanzitutto considerare sin dallrsquoinizio cioegrave giagrave in fase di progettazione almeno i seguenti fattori al fine di ldquopianificarerdquo in modo concretooperativo tutte le fasi che riguardano la gestione dei rifiuti di cantierebull committenza (lavori privati o lavori pubblici)bull tipologia dei lavori (ex novo ristrutturazione manutenzione pronto intervento ecc)bull codici Cer (pericolosi o non pericolosi)bull dimensionidurata cantiere (piccolo medio o grande ai fini del deposito nel luogo di produzione eccetera)bull tipo di cantiere (temporaneo oppure cantiere mobile stradale)bull contrattualistica con subappaltatori lavori specialisticibull gestori di rifiuti (autorizzazioni al trasporto trattamento smal-timento eccetera)

Questi fattori sono fondamentali percheacute al variare di un elemen-to potrebbero cambiare le disposizioni da osservare e quindi ecco lrsquoimportanza nel prestare attenzione ai punti sopra elencatiPer il settore edile il Legislatore ha ldquoclassificatordquo e ldquocodificatordquo i seguenti rifiuti1) sono classificati rifiuti speciali non pericolosi (1) i rifiuti de-rivanti dalle attivitagrave di (articolo 184 comma 3 lettera b) Dlgs 1522006)bull demolizionebull costruzionebull scavo (fermo restando quanto disposto dallrsquoarticolo 184-bis)

2) sono codificati rifiuti al Capitolo 17 (Cer) i ldquoRifiuti delle opera-zioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno prove-niente da siti contaminati)rdquo (allegato D al Dlgs 1522006)

A conferma del fatto che il giagrave complesso scenario della gestione dei rifiuti si complica ancor piugrave per il settore delle costruzioni si ve-da proprio la diversa terminologia utilizzata tra classificazione e codifica dei rifiuti ediliChi deve applicare operativamente le norme di legge inizia ad es-sere ldquodisorientatordquo giagrave leggendo i diversi termini utilizzati in que-sti due ambiti

Classificazione Codifica

Attivitagrave Operazioni

Scavo(fermo restandohellip cioegrave rimandando alla definizione di Sottoprodotto ndash articolo 184‑bis)

Terrenoproveniente da siti contaminati

Solo i termini demolizione e costruzione coincidonoSe poi teniamo in considerazione ciograve che piugrave volte ha ribadito la Corte di Giustizia europea (e riportato a seguito del recepimen-

(1) I rifiuti derivanti dalle attivitagrave di demolizione costruzione e scavo es-sendo classificati rifiuti speciali non pericolosi non possono essere assi-

milati ai rifiuti urbani pertanto di norma egrave vietato conferire detti rifiu-ti presso centri di raccolta ndash piazzole ecologiche comunali

Lrsquointervento Adempim

enti cantieribollettino di inform

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RIFIUTI

to della direttiva 943Ce nellrsquoallegato A2 ndash nota introduttiva del Cer ndash del Dlgs 221997) e cioegrave che ldquoun materiale non puograve esse-re considerato rifiuto per la semplice appartenenza nellrsquoelen-co ma dovragrave soddisfare la definizione di rifiutordquo (dovragrave quindi trattarsi di un materiale di cui il produttore-detentore si disfi o ab-bia deciso o abbia lrsquoobbligo di disfarsi) risulta evidente che lrsquoambi-to e le disposizioni normative sono tuttrsquoaltro che chiare per chi de-ve operare quotidianamente nei cantieri

Per iniziare a ldquoorientarsirdquo egrave indispensabile quindi sapere che nellrsquoambito del ldquoterrenordquo il Legislatore con lrsquoarticolo 185 comma 1 lettere b) e c) del Dlgs 1522006 ha ldquoesclusordquo dallrsquoambito di ap-plicazione dei rifiuti (cioegrave della Parte quarta del Dlgs 1522006)bull il terreno (in situ) inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bo-nifica di siti contaminatibull il suolo non contaminato e altro materiale allo stato natura-le escavato nel corso di attivitagrave di costruzione ove sia certo che es-so verragrave riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui egrave stato escavato

Recentemente sulla Gazzetta ufficiale n 71 del 24 marzo 2012 egrave stata pubblicata la legge 24 marzo 2012 n 28 (di conversio-ne del Dl 22012) che fornisce lrsquointerpretazione autentica del ci-tato articolo 185 del Codice ambientale chiarendo che ldquoi riferi-menti al ldquosuolordquo contenuti allrsquoarticolo 185 comma 1 lettere b) e c) e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n 152 si in-terpretano come riferiti anche alle matrici materiali di ripor-to di cui allrsquoallegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legi-slativo (hellip)rdquo

Questi due ambiti di esclusione unitamente alle matrice ambien-tale suolo erano giagrave stati chiariti nel luglio del 2000 dal Ministe-ro dellrsquoambiente e della tutela del territorio e del mare con la Circo-lare UL200010103 ldquo(hellip) Infine per quanto riguarda la possi-bilitagrave di utilizzare direttamente le terre da scavo nel sito dove le stesse sono prodotte si rileva che tale opzione per sua natura non comporta neacute un disfarsi nel senso sopra esposto neacute alcuna modifica qualitativa delle caratteristiche del sito Si ritiene per-ciograve che tale utilizzo non sia sottoposto al regime dei rifiutihelliprdquoAllrsquoepoca detta circolare del Ministero fu contestata dalla giuri-sprudenza e dalla dottrina per motivi di contrasto normativo e per mancanza di forza legislativa Dopo dodici anni perograve ritroviamo sia nella direttiva 200898Ce sia nel citato articolo 185 gli stessi principi di esclusione

Pertanto e con specifico riferimento alle terre e rocce da scavo non contaminate solo se questrsquoultime ldquoesconordquo dal luogo di produzione (cioegrave sono trasportate fuori dal cantie-re dove sono state scavateprodotte) sono classificate ldquorifiuti speciali non pericolosirdquo

Tali rifiutibull se non sono smaltiti in discariche autorizzate oppurebull se non sono conferiti presso impianti (autorizzati con procedura ordinaria o semplificata) per il preventivo trattamento

e possiedono caratteristiche tecnichequalitative per poter essere utilizzate ldquodirettamenterdquo (senza alcun ulteriore trattamento di-verso dalla normale pratica industriale) possono essere impiega-ti tal quali perndash reinterri

ndash riempimentindash rimodellazionindash rilevatindash interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non de-gradatindash nei processi industriali in sostituzione dei materiali di cava

Lrsquounica condizione egrave quella di rispettare le disposizioni dellrsquoarti-colo 186 del Dlgs 1522006 Con detta procedura le terre e rocce da scavo non contaminate perderanno la classificazione di rifiuto e acquisiranno quella di sottoprodotto (i tre ambiti di produzione e relative procedure per il riutilizzo sono illustrate molto chiaramen-te da Alessandro Geremei nellrsquointervento pubblicato a pag 29 della presente Rivista In merito allrsquoarticolo 186 egrave intervenuta nel me-se di marzo di questrsquoanno la legge 272012 (di conversione del Dl 12012) che ha modificato lrsquoarticolo 39 del Dlgs 2052010 e con-fermato che lrsquoabrogazione dellrsquoarticolo 186 del Codice ambientale scatteragrave solo con lrsquoentrata in vigore del decreto previsto dallrsquoartico-lo 49 del citato Dl 12012 (e non piugrave ai sensi dellrsquoarticolo 184-bis comma 2)

La pubblicazione del citato decreto dovragrave avvenire entro il 24 maggio 2012 e dovragrave stabilire i criteri che le terre e rocce da sca-vo devono soddisfare per essere considerate ldquosottoprodottirdquo Forniragrave anche le procedure amministrative da osservare per poter utilizza-re dette terre e rocce non contaminate

Egrave bene precisare che le terre e rocce da scavo non contami-nate qualora non utilizzate come sottoprodotti nel rispetto delle condizioni di cui allrsquoarticolo 186 del Dlgs 1522006 (e in futuro nel rispetto del nuovo Dm) sono sottoposte alle di-sposizioni in materia di rifiuti di cui alla Parte quarta del ci-tato decretoSe invece le terre e rocce da scavo sono contaminate egrave ob-bligatorio attivare le procedure di bonifica secondo quanto disposto dal Titolo V del Dlgs 1522006 (articoli 239-253)

La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al-la cessazione della qualifica di rifiuto Quindi ad esempio il ma-teriale proveniente da demolizione rimarragrave classificato rifiuto fino a quando cesseragrave di essere tale grazie alle attivitagrave di trattamentoConsiderato che nei cantieri spesso ci si avvale di ditte per lrsquoesecu-zione di opere specialistiche (cioegrave ditte subappaltatrici) questrsquoulti-me sono considerate a tutti gli effetti produttori di rifiuti anche se operano nei cantieri di terzi Pertanto egrave opportuno inserire nei contratti stipulati tra imprese committenti e ditte subappaltatrici una clausola che stabilisca che ldquola raccolta il trasporto lo smal-timentorecupero dei rifiuti prodotti da dette ditte nei cantie-ri dei committenti devono ai sensi dellrsquoarticolo 188 comma 2 del Dlgs 1522006 essere eseguiti a loro cura e speserdquoVa ricordato che secondo il combinato disposto degli articoli 188-ter comma 2 lettera a) articolo 184 comma 3 lettere c) d) e g) noncheacute lrsquoarticolo 190 comma 1 del Dlgs 1522006 sia la produ-zione sia il trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi pro-venienti da attivitagrave di demolizione costruzione e scavo sono esclu-se dallrsquoobbligo di tenuta di registro di carico e scarico rifiuti e Mud (in futuro comunicazione Sistri) a prescindere dal numero dei di-pendenti dellrsquoimpresa

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RIFIUTI

Lrsquointervento

Terre e rocce da scavo tra Mps e sottoprodotti

di Pasquale FimianiSostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione

1 PremessaDue recenti interventi normativi ripropongono la questione dellrsquoin-quadramento sistematico delle terre e rocce da scavoIl primo egrave rappresentato dal Dl 24 gennaio 2012 n 1 convertito in legge con modificazioni dallrsquoarticolo 1 comma 1 della legge 24 marzo 2012 n 27 che allrsquoarticolo 49 come modificato dalla legge di conversione ha cosigrave dispostoldquoLrsquoutilizzo delle terre e rocce da scavo egrave regolamentato con de-creto del Ministro dellrsquoambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti1-bis Il decreto di cui al comma precedente da adottare en-tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della leg-ge di conversione del presente decreto stabilisce le condizio-ni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sotto-prodotti ai sensi dellrsquoarticolo 184-bis del decreto legislativo n 152 del 20061-ter Allrsquoarticolo 39 comma 4 del decreto legislativo 3 dicem-bre 2010 n 205 il primo periodo egrave sostituito dal seguente lsquoDalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui allrsquoarticolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n 1 egrave abro-gato lrsquoarticolo 186 rsquo1-quater Dallrsquoattuazione del presente articolo non devono deri-vare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblicardquoA sua volta il Dl 25 gennaio 2012 n 2 convertito in legge con modificazioni dallrsquoarticolo 1 comma 1 legge 24 marzo 2012 n 28 allrsquoarticolo 3 come sostituito dalla legge di conversione commi da 1 a 4 ha cosigrave disposto

ldquo1 Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati i riferimenti al lsquosuolorsquo contenuti allrsquoarti-colo 185 commi 1 letterare b) e c) e 4 del decreto legisla-tivo 3 aprile 2006 n 152 si interpretano come riferiti an-che alle matrici materiali di riporto di cui allrsquoallegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo2 Ai fini dellrsquoapplicazione del presente articolo per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei co-me disciplinati dal decreto di cui allrsquoarticolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n 1 utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati non assimilabili per caratteristi-che geologiche e stratigrafiche al terreno in situ allrsquointerno dei quali possono trovarsi materiali estranei3 Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo le matrici materiali di ripor-to eventualmente presenti nel suolo di cui allrsquoarticolo 185 commi 1 letterare b) e c) e 4 del decreto legislativo 3 apri-le 2006 n 152 e successive modificazioni sono considera-te sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui allrsquoar-ticolo 184-bis del citato decreto legislativo n 152 del 20064 Allrsquoarticolo 240 comma 1 lettera a) del decreto legislati-vo 3 aprile 2006 n 152 dopo la parola lsquosuolorsquo sono inseri-te le seguenti lsquo materiali di riportorsquordquo

Il sistema nel quale si inserisce la prima norma egrave quello conse-guente al Dlgs 2052010 per il qualebull lrsquoarticolo 186 Tu disciplina le condizioni di utilizzo delle terre e rocce da scavo anche di gallerie ottenute quali sottoprodottibull tale disciplina ha natura transitoria poicheacute come previsto dallrsquoarticolo 39 comma 4 del Dlgs 2052010 nella versione origi-naria ldquodalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui allrsquoarticolo 184-bis comma 2 egrave abrogato lrsquoarticolo 186rdquobull il decreto ministeriale di cui allrsquoarticolo 184-bis comma 2 egrave quello ndash adottato dal Ministro dellrsquoambiente e della tutela del ter-

Link di approfondimento

Per un approfondimento ldquoRifiuti sotto-prodotti e Mps commento ai nuovi articoli 184-bis e 184-ter)rdquo (F Anile Rivista Rifiuti n 180-181 p 38)

Lrsquointervento Terre e rocce tra Mps e sottoprodotto

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RIFIUTI

ritorio e del mare ai sensi dellrsquoarticolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988 n 400 in conformitagrave a quanto previsto dalla discipli-na comunitaria ndash con il quale sulla base delle condizioni previste al comma 1 (cioegrave quelle per cui una sostanza egrave un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dellrsquoarticolo 183 comma 1 lettera a)) pos-sono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quanti-tativi da soddisfare affincheacute specifiche tipologie di sostanze od og-getti siano considerate sotto prodotti e non rifiuti

Rispetto a tale sistema viene sostanzialmente introdotta una fonte speciale in materia di disposizioni regolamentari relative alle con-dizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sotto-prodotti poicheacute lrsquoemanando decreto ministeriale sostitutivo delle previsioni dellrsquoarticolo 186 Codice ambientale dovragrave essere adotta-to non piugrave ai sensi dellrsquoarticolo 184-bis comma 2 Codice ambien-tale ma ai sensi dellrsquoarticolo 49 del Dl 24 gennaio 2012 n 1 come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012 n 27Lrsquoimpostazione quanto al resto rimane peraltro immutataLa seconda norma costituisce un ampliamento del concetto di suo-lo presente nellrsquoarticolo 185 commi 1 lettere b) e c) e 4 del decre-to legislativo 3 aprile 2006 n 152 secondo cui

ldquo1 Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarticolo del presente decretob) il terreno (in situ) inclusi il suolo contaminato non sca-vato e gli edifici collegati permanentemente al terreno fer-mo restando quanto previsto dagli articoli 239 e ss relati-vamente alla bonifica di siti contaminatic) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato na-turale escavato nel corso di attivitagrave di costruzione ove sia certo che esso verragrave riutilizzato a fini di costruzione allo sta-to naturale e nello stesso sito in cui egrave stato escavato(hellip)4 Il suolo escavato non contaminato e altro materiale al-lo stato naturale utilizzati in siti diversi da quelli in cui so-no stati escavati devono essere valutati ai sensi nellrsquoordine degli articoli 183 comma 1 lettera a) 184-bis e 184-terrdquo

Rinviando per quanto concerne il concetto di ldquomateriali di ripor-tordquo e la sua portata ad altri interventi nel presente numero del-la Rivista puograve affermarsi che lrsquoimpianto di sistema in tema di ter-re e rocce da scavo non egrave stato modificato per cui fino allrsquoentrata in vigore dellrsquoemanando decreto ministeriale sostitutivo delle pre-visioni dellrsquoarticolo 186 Codice ambientale previsto dallrsquoarticolo 49 citato si ripropongono le seguenti questioni interpretativebull ambito di applicabilitagrave della esclusione dal campo di applicazio-ne della Parte quarta (quindi sia dalla disciplina sui rifiuti sia da quella sul sottoprodotto) per le attivitagrave di scavo e riutilizzo di suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale nello stesso sito in cui egrave stato escavatobull inquadramento sistematico e relativa disciplina dellrsquoutilizzo in sito diverso da quello in cui egrave stato escavato del suolo non conta-minato e altro materiale allo stato naturale

Nella prima ipotesi si tratta di individuare la portata dellrsquoarticolo 185 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n 152

Nella seconda viene in evidenza il comma 4 della stessa norma il quale detta criteri logici di prioritagrave nellrsquoesame delle varie fattispe-cie dovendosi fare riferimento nellrsquoordinebull allrsquoarticolo 183 comma 1 lettera a) cioegrave se si sia in presenza di un rifiutobull allrsquoarticolo 184-bis cioegrave se si sia in presenza di un sottoprodotto

bull allrsquoarticolo 184-ter cioegrave se si sia in presenza non di un sottopro-dotto ma di un rifiuto soggetto ad attivitagrave di recupero in relazio-ne al quale occorre verificare la sussistenza delle condizioni per la configurabilitagrave della cd ldquoEnd of WasterdquoLrsquoalternativa tra le ipotesi sub b) e c) si presenta particolarmen-te problematica in tema di terre e rocce da scavo in quanto le stes-se sono previste non soltanto come ipotesi speciali di sottoprodotto secondo il combinato disposto di cui agli articoli 186 e 184-bis Tu ma anche quale tipologia di rifiuto recuperabileEd infatti il Dm 5 febbraio 1998 allrsquoallegato 1) suball 1) par 7-31-bis come modificato dal Dm 5 aprile 2006 n 186 prevede

ldquo731-bis Tipologia terre e rocce di scavo [170504]731-bis1 Provenienza attivitagrave di scavo731-bis2 Caratteristiche del rifiuto materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli sabbia ghiaia trovanti anche di origine antropica731-bis3 Attivitagrave di recuperoa) industria della ceramica e dei laterizi [R5]b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero egrave subordi-nato allrsquoesecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10]c) formazione di rilevati e sottofondi straDl (il recupero egrave su-bordinato allrsquoesecuzione del test di cessione sul rifiuto tal qua-le secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]731-bis4 Caratteristiche delle materie prime eo dei prodot-ti ottenuti prodotti ceramici nelle forme usualmente com-mercializzaterdquo

La stessa questione si pone per marmi e pietre a seguito del Dl 30 dicembre 2008 n 208 (Misure straordinarie in materia di ri-sorse idriche e di protezione dellrsquoambiente convertito in leg-ge con modificazioni dallrsquoarticolo 1 comma 1 legge 27 febbra-io 2009 n 13) che ha aggiunto allrsquoarticolo 186 il comma 7-ter per il quale ldquoai fini dellrsquoapplicazione del presente articolo i re-sidui provenienti dallrsquoestrazione di marmi e pietre sono equi-parati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo So-no altresigrave equiparati i residui delle attivitagrave di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attivitagrave nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali Tali residui quando sia-no sottoposti a unrsquooperazione di recupero ambientale devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite per eventuali sostanze inquinanti presenti pre-visti nellrsquoAllegato 5 alla parte IV del presente decreto tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sullrsquoambiente derivanti dallrsquoutilizzo della sostanza o dellrsquooggettordquoOrbene in tema di recupero di pietre e marmi destinati alla for-mazione di rilevati e sottofondi stradali parla anche il Dm 5 feb-braio 1998 allrsquoallegato 1) suball 1) par 123 e 125 che recitano

ldquo123 Tipologia fanghi e polveri da segagione e lavorazio-ne pietre marmi e ardesie [010202] [010403] [010406]1231 Provenienza lavorazione materiali lapidei di natu-ra calcarea1232 Caratteristiche del rifiuto fanghi contenenti oltre lrsquo85 di carbonato di calcio sul secco1233 Attivitagrave di recupero previa eventuale disidratazione essiccamento vagliatura frantumazione micronizzazionea) produzione conglomerati cementizi [R5]b) cementifici [R5]c) industria cartaria [R5]

(segue)

bollettino di informazione norm

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RIFIUTI

Lrsquointervento

Problemi e opportunitagrave nel complesso

mondo della discarica

di Sergio BaroniDirettore servizi operativi Herambiente Spa

Marco Rambaldi e Federico FoschiniDirezione servizi operativi Herambiente Spa

Si ringraziano i Colleghi delle strutture gestione e ingegneria di processo della filiera discariche di Herambiente Spa per la

documentazione e le informazioni messe a disposizione

PremessaFra gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti le discariche sono senza ombra di dubbio la tipologia che in maniera piugrave ri-levante interagisce con la gestione di terre e rocce da scavo e al-tri materiali inerti di recupero Le discariche infatti sono impian-ti che ad eccezione dei materiali artificiali utilizzati in alcuni ca-si per le impermeabilizzazioni e per la gestione del percolato sonobull realizzate a contatto con il terrenobull costruite con lrsquoutilizzo di terre di vario genere e caratteristichebull gestite e ricoperte utilizzando fra lrsquoaltro terre insieme con al-tri materiali

A loro volta in discarica vengono conferite terre e rocce da scavo eo altri materiali inerti qualora si configurino come rifiuti e sia-no contaminati

Una grande sinergia quindi che determina opportunitagrave e possibilitagrave di ottimizzazione da un lato per ridurre il con-sumo di materiali di cava o materie prime non sempre repe-ribili a prezzi congrui e dallrsquoaltro consente il recupero di materiali di scarso valore economico e difficili da collocare quando presenti in quantitagrave rilevanti

Tutto ciograve assumendo a riferimento lrsquoinquadramento normativo che regolamenta i materiali in questione e la possibilitagrave con particola-re riguardo allrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006 della loro gestione al di fuori della disciplina sui rifiuti e allo stesso tempo il fatto che gli stessi materiali possono essere recuperati allo stesso scopo a valle di interventi di bonificadecontaminazione

Nel presente articolo vengono quindi trattate in modo integrato le diverse tematiche accennate e precisamentebull lrsquoutilizzo di terre rocce e altri materiali inerti equivalenti per la realizzazione delle discarichebull lrsquoutilizzo di terre e rocce e altri materiali inerti equivalenti per la gestione ordinaria e la copertura finale delle discarichebull la valutazione di queste possibilitagraveopportunitagrave con materiali esclusi dalla disciplina sulla gestione dei rifiuti ovvero considera-ti rifiuti a tutti gli effettibull il recupero di terre e rocce da scavo da destinare a recupero per le attivitagrave sopracitate a valle di interventi di trattamenti di bonifi-cadecontaminazionebull lo smaltimento di terre rocce e altri materiali inerti qualificati come rifiuti in discariche appositamente realizzate

Lo schema di Figura 1 esemplifica in termini di flussi lrsquoelencazio-ne dei temi sopracitata

Terre e rocce da scavo in discarica tra rifiuti e ldquonon rifiutirdquoLa trattazione inizia dalla terza tematica sopracitata che per mol-ti aspetti egrave dirimente rispetto allrsquoutilizzo o meno di terre e rocce da scavo per gli interventi e le attivitagrave sopracitate e in uno scenario estremo ma non fantastico lo stesso materiale se qualificato come terra e roccia da scavo (non rifiuto ai sensi dellrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006) viene utilizzato come materia ldquoprimardquo per realizzare o gestire una discarica ovvero recuperato per gli stessi obiettivi men-tre se qualificato come rifiuto viene ldquosmaltitordquo ovvero ldquorecuperatordquo nella stessa discaricaLrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006 declina chiaramente le condizioni cui deve sottostare un terreno di scavo per essere escluso dalla di-sciplina sui rifiuti ed essere gestito come un qualsiasi altro mate-riale da costruzione

Lrsquointervento Terre inerti e discarichebollettino di inform

azione normativa n 195 (0512)

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RIFIUTI

Figura 1

Materia ldquoprimardquo

Altri materiali inerti eo alternativi equivalenti

per esempio Fos fanghihellip

Altri rifiuti inerti

Terre e rocce da scavo da siti non contaminati

Scavi da interventi di edilizia civile

Scavi da aree industriali o

infrastrutture

Terreni di cava eo da siti dedicati

Smaltimento in discarica per inerti

Materiali per la realizzazzione gestione e copertura discariche

RecuperoTrattamento di

decontaminazioneTerreni di scavo da siti contaminati

Smaltimento in discarica

No rifiutiex articolo 186

Rifiuti

Recupero

ldquo1 (omissis) Le terre e rocce da scavo anche di gallerie otte-nute quali sottoprodotti possono essere utilizzate per reinterri riempimenti rimodellazioni e rilevati purcheacutea) siano impiegate direttamente nellrsquoambito di opere o inter-venti preventivamente individuati e definitib) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dellrsquointegra-le utilizzoc) lrsquoutilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tec-nicamente possibile senza necessitagrave di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti mer-ceologici e di qualitagrave ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e piugrave in generale ad im-patti ambientali qualitativamente e quantitativamente diver-si da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzated) sia garantito un elevato livello di tutela ambientalee) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sot-

toposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decretof) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualitagrave delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superfi-ciali e sotterranee della flora della fauna degli habitat e del-le aree naturali protette In particolare deve essere dimostra-to che il materiale da utilizzare non egrave contaminato con riferi-mento alla destinazione drsquouso del medesimo noncheacute la com-patibilitagrave di detto materiale con il sito di destinazioneg) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostratardquo(omissis)

Qualora non siano rispettate le condizioni indicate dallrsquoartico-lo 186 citato le terre e rocce da scavo non sono considerate ri-fiuti solo se provenienti da cave eo siti dedicati allo scopo ovve-

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RIFIUTI

Giurisprudenza

Le principali sentenze su terre e rocce da scavo e inerti

a cura di Lavinia Basso

Redazione ReteAmbiente

Anno Pronuncia

2006 Corte di Cassazione

Sentenza 29 novembre 2006 n 39369Esclusione dal regime dei rifiuti previsto per le terre e rocce da scavo ndash Applicabilitagrave ai materiali da demolizione ndash Non sus-sisteI materiali inerti da demolizione sono differenti da terre e rocce da scavo (questrsquoultime escluse dal regime dei rifiuti in base alla legge 4432001 ed al Dlgs 1522006) e vanno considerati rifiuti specialiLrsquoesclusione dal regime dei rifiuti prevista per le terre da scavo dallrsquointerpretazione autentica ex legge 4432001 ndash attualmente ripro‑dotta nellrsquoarticolo 186 del Dlgs 1522006 ndash non ha alcun riferimento alla ldquoterra mista ad asfalto ferro betonelle per marciapiedi palet-ti in cemento precompressordquo i quali sono rifiuti speciali da demolizione sia ex articolo 7 del Dlgs 2297 sia ex articolo 184 del ldquonuovordquo Dlgs 1522006Viene cosigrave ribadita la corrente giurisprudenziale maggioritaria (sentenze Cassazione 26112002 e 350022003) basata sulla ldquospecifici‑tagraverdquo della disciplina sui rifiuti parzialmente contrastata dalla sentenza 375082003 secondo cui la differenza tra le due tipologie di mate‑riali non impone una diversitagrave di trattamento

2007 Corte di Cassazione

Sentenza 15 maggio 2007 n 23788Rifiuti ndash Terre e rocce da scavo ndash Dlgs 1522006 ndash Natura della disciplina ndash Norme di carattere eccezionale ndash Interpretazio-ne analogica ndash EsclusaLrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006 costituisce norma eccezionale rispetto alla disciplina generale sui rifiuti Lrsquoesclusione delle terre e rocce da scavo dalla disciplina dei rifiuti condizionata alla sussistenza di precisi requisiti non egrave quindi applicabile in via analogica e ciograve ai sen‑si degli articoli 12 e 14 delle preleggiNel caso di specie la Corte ha affermato che i residui di asfalto e i conglomerati bituminosi non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo non ricorrendo nella fattispecie le condizioni previste dalla legge

Sentenza 19 giugno 2007 n 23787Materiali provenienti dallo scavo delle strade ndash Disciplina ex Dlgs 1522006 ndash Natura di rifiuti ndash Sussiste ndash Assimilazione alle terre e rocce da scavo ex articolo 186 medesimo Dlgs ndash EsclusaNon sono assimilabili alle ldquoterre e rocce da scavordquo (e non beneficiano dunque della relativa disciplina di favore ex Dlgs 1522006) i ma‑teriali provenienti dallo scavo delle stradeLa composizione degli inerti provenienti dallo scavo delle strade non rientrano nella categoria delle ldquoterre e rocce da scavordquo disegnata dallrsquoarticolo 186 del Dlgs 1522006 in quanto non costituiti esclusivamente da ghiaia o terriccio ma anche da pezzi di asfalto e calce‑struzzo qualificabili come rifiuti

bollettino di informazione norm

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RIFIUTIGiurisprudenza Rassegna di giurisprudenza

Anno Pronuncia

(segue)

2007

I materiali in parola dunque sono da considerarsi rifiuti speciali ex articolo 184 comma 5 lettera b) Dlgs 1522006 e non egrave loro appli‑cabile la speciale disciplina ldquoin derogardquo riservata ex articolo 186 Dlgs 1522006 alle ldquoterre e rocce da scavordquo propriamente dette disci‑plina che consente ndash nel rispetto di determinate condizioni ndash di riutilizzarle direttamente in reinterri e riempimenti

Sentenza 13 settembre 2007 n 34768Rifiuti ndash Demolizione di manufatto ndash Necessitagrave di autorizzazione ndash Non sussisteLa demolizione di una nave produce rifiuti di diverse tipologie che una volta prodotti devono essere gestiti in base alle norme sui rifiuti ma lrsquoattivitagrave di demolizione in seacute non costituisce attivitagrave di gestione dei rifiuti e non richiede quindi il possesso delle relative autorizzazioniDiversamente opinando ogni cantiere e ogni attivitagrave di demolizione anche edile dovrebbe essere considerata come attivitagrave di tratta‑mento rifiuti e qualificati impianti per la gestione dei rifiutiSono invece rifiuti le parti inevitabilmente prodotte dalla demolizione per le quali egrave necessaria la gestione in conformitagrave a quanto previ‑sto dalla normativa vigente

Sentenza 16 ottobre 2007 n 38514Rifiuti ndash Materiali da demolizione ndash Recupero ndash Confine tra bene e rifiutoIl materiale proveniente da demolizioni edili egrave un rifiuto che resta tale fino al completamento delle attivitagrave di separazione e cernitaLa disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero tra le quali lrsquoarticolo 183 let‑tera h) del Dlgs 3 aprile 2006 n 152 indica la cernita o la selezioneInoltre deve essere fornita la prova sia che detti materiali verranno tutti riutilizzati sia che tale reimpiego avvenga in tempi certi circo‑stanze del tutto incompatibili con lo stato di abbandono dei rifiuti stessi per un periodo superiore allrsquoanno

Sentenza 28 novembre 2007 n 44295Rifiuti ndash Materiali di risulta lavorazione marmo ndash Riutilizzo ndash Requisiti ndash Accumulo per lungo periodo ndash Discarica abusiva ndash Configurabilitagrave ndash SussisteIl requisito della certezza ed effettivitagrave del riutilizzo di un materiale di risulta dalla lavorazione del marmo non egrave sussistente quando i ma‑teriali residuati da una certa lavorazione (del quale pertanto sussiste lrsquoobbligo di disfarsi) siano stati accumulati per alcuni anni in pa‑lese violazione dellrsquoarticolo 6 primo comma lettera m) numero 3 Dlgs 221997 determinando nel corso del tempo la realizzazione di una discarica abusiva Tali materiali non sono riconducibili tra le terre e rocce da scavo direttamente utilizzate per reinterri o riempimentiParimenti non egrave corretto il riferimento alla nozione di materie prime secondarie di cui allrsquoarticolo 181 comma 13 Dlgs 1522006 poi‑cheacute queste ultime devono possedere ai sensi del comma 6 del predetto articolo specifiche caratteristiche tecniche individuate da un apposito Dm da emanarsi ovvero in via transitoria specificate dalla normativa secondaria vigente Altrettanto errato si palesa il riferi‑mento alla nozione di sottoprodotto di cui allrsquoarticolo 183 primo comma lettera n) dello stesso decreto legislativo richiedendosi anche dalla norma citata la certezza oggettiva del reimpiego del materiale costituente sottoprodotto nel momento stesso della sua produzione Tale certezza egrave esclusa in ragione delle descritte modalitagrave di stoccaggio per un lasso di tempo particolarmente rilevante

2008 Corte Costituzionale

Sentenza 14 marzo 2008 n 62Norme Provincia di Bolzano ndash Terre e rocce da scavo ndash Trasporti rifiuti speciali non pericolosi ndash Iscrizione Albo gestori am-bientali ndash Autorizzazione impianti recupero e smaltimento rifiuti ndash Deroghe alla disciplina nazionale ndash IllegittimitagraveLe esenzioni in materia di formulario obbligo di iscrizione allrsquoAlbo terre e rocce da scavo noncheacute la previsione di unrsquoautorizzazione prov‑visoria allrsquoesercizio degli impianti di smaltimento sono illegittimeLe norme della legge della Provincia autonoma di Bolzano n 42006 in tema di gestione dei rifiuti sono pertanto costituzionalmente il‑legittimeLa legislazione nazionale in materia di rifiuti non ammette deroghe e ad essa le Regioni devono attenersi sia per evitare il contrasto con la normativa comunitaria sia per la necessitagrave di tutelare valori come la salute e lrsquoambiente in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale

Ordinanza 30 aprile 2008 n 121Rifiuti ndash Terre e rocce da scavo ndash NozioneLa modifica dellrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006 ad opera del Dlgs 16 gennaio 2008 n 4 rafforza il ruolo del ldquoprogettordquo preventivo neces‑sario per verificare il riutilizzo delle terre e rocce secondo i requisiti di legge condizione questa ritenuta essenziale dalla Corte di Lus‑semburgo per escludere lrsquoosservanza degli obblighi derivanti dalla gestione dei rifiutiLa nuova formulazione della norma in esame per i casi di terre e rocce provenienti da opere sottoposte a Via Aia permesso di costrui‑re o Dia o nel corso di lavori pubblici introduce ulteriori garanzie ndash rispetto al passato ndash del certo riutilizzo di tali materiali della compa‑tibilitagrave ambientale degli stessi e della possibilitagrave tecnica di un tale riutilizzo noncheacute impone un termine massimo entro il quale esso de‑ve avvenireLa norma richiede infatti che il progetto sia preventivamente approvato dalla medesima autoritagrave competente per il procedimento di cui trattasi

Corte di Cassazione

Sentenza 19 febbraio 2008 n 7466Rifiuti ndash Nozione ndash Inerti da demolizione ndash Terre e rocce da scavo ndash DifferenzeGli inerti provenienti dalla demolizione di edifici o da scavi di strade non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo e pertanto sono sot‑toposti alla disciplina sui rifiuti

LrsquoOsservatOriO aggiorna in tempo reale sullrsquoevoluzione della legislazione am-bientale e offre il database completo della normativa in cantiere e vigente coor-dinata e annotata con approfondimenti interpretativi e una serie di ldquospecialirdquo sui temi piugrave caldi e dibattuti

La Rivista Rifiuti per tutte le norme richiamate

nei testi fa riferimento allrsquo Osservatorio

di Normativa ambientaleallrsquointerno di

wwwreteambienteit

LrsquoOsservatOriO di NOrmativa ambieNtaLe di reteambieNteit egrave a cura deLLa redaziONe NOrmativa di ediziONi ambieNte cOOrdiNata da uN cOmitatO

scieNtificO presiedutO da paOLa ficcO

egrave un servizio on-line ad abbonamento presente nel sito Reteambienteit

Le aree di Osservatorio di Normativa ambientale

Acque bull Appalti e acquisti verdi bull Aria bull Cambiamenti climatici bull Danno ambientale e bonifiche bull Disposizioni trasversali bull Energia bull Imballaggi bull Inquinamento bull Ippc bull Qualitagrave bull Rifiuti bull Rischio incidenti rilevanti bull Rumore bull Sicurezza sul lavoro bull Sostanze pericolose bull Territorio bull Trasporti bull Via Vas

iN OgNi area

bull Quadro generale bull Commenti e sintesi bull Normativa vigente bull Normativa in cantiere bull Giurisprudenza bull Prassi bull Documentazione

Le OpziONi escLusive di Osservatorio di Normativa ambientale

bull testi costantemente aggiornati ldquoin tempo realerdquo

bull provvedimenti consultabili nella versione vigente o per diverse date di vigenza

bull per ogni provvedimento visualizzazione delle modifiche

intervenute con note e link ai modificanti

bull ricerca dei provvedimenti per anno per tipologia o tramite parole chiave

seRvizio on-line ad abbonamento di Reteambienteit

Page 5: Rifiuti n.195 - maggio 2012 - speciale terre e rocce

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ativa n 195 (0512)

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RIFIUTI

Lrsquointervento

Gli adempimenti dei cantieri edili

di Roberto CaporaliResponsabile Unitagrave operativa tecnologia e innovazione ndash Assimpredil Ance

PremessaNel complesso scenario della gestione dei rifiuti nel nostro paese il settore dellrsquoedilizia rispetto ad altri settori produttivi ha maggiori difficoltagrave a governare tutti gli adempimenti amministrativi e pro-cedurali previsti dalla normativa ambientale a causa dellrsquounicitagrave del ciclo produttivoPer poter inquadrare correttamente i problemi di questo settore bi-sogna innanzitutto considerare sin dallrsquoinizio cioegrave giagrave in fase di progettazione almeno i seguenti fattori al fine di ldquopianificarerdquo in modo concretooperativo tutte le fasi che riguardano la gestione dei rifiuti di cantierebull committenza (lavori privati o lavori pubblici)bull tipologia dei lavori (ex novo ristrutturazione manutenzione pronto intervento ecc)bull codici Cer (pericolosi o non pericolosi)bull dimensionidurata cantiere (piccolo medio o grande ai fini del deposito nel luogo di produzione eccetera)bull tipo di cantiere (temporaneo oppure cantiere mobile stradale)bull contrattualistica con subappaltatori lavori specialisticibull gestori di rifiuti (autorizzazioni al trasporto trattamento smal-timento eccetera)

Questi fattori sono fondamentali percheacute al variare di un elemen-to potrebbero cambiare le disposizioni da osservare e quindi ecco lrsquoimportanza nel prestare attenzione ai punti sopra elencatiPer il settore edile il Legislatore ha ldquoclassificatordquo e ldquocodificatordquo i seguenti rifiuti1) sono classificati rifiuti speciali non pericolosi (1) i rifiuti de-rivanti dalle attivitagrave di (articolo 184 comma 3 lettera b) Dlgs 1522006)bull demolizionebull costruzionebull scavo (fermo restando quanto disposto dallrsquoarticolo 184-bis)

2) sono codificati rifiuti al Capitolo 17 (Cer) i ldquoRifiuti delle opera-zioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno prove-niente da siti contaminati)rdquo (allegato D al Dlgs 1522006)

A conferma del fatto che il giagrave complesso scenario della gestione dei rifiuti si complica ancor piugrave per il settore delle costruzioni si ve-da proprio la diversa terminologia utilizzata tra classificazione e codifica dei rifiuti ediliChi deve applicare operativamente le norme di legge inizia ad es-sere ldquodisorientatordquo giagrave leggendo i diversi termini utilizzati in que-sti due ambiti

Classificazione Codifica

Attivitagrave Operazioni

Scavo(fermo restandohellip cioegrave rimandando alla definizione di Sottoprodotto ndash articolo 184‑bis)

Terrenoproveniente da siti contaminati

Solo i termini demolizione e costruzione coincidonoSe poi teniamo in considerazione ciograve che piugrave volte ha ribadito la Corte di Giustizia europea (e riportato a seguito del recepimen-

(1) I rifiuti derivanti dalle attivitagrave di demolizione costruzione e scavo es-sendo classificati rifiuti speciali non pericolosi non possono essere assi-

milati ai rifiuti urbani pertanto di norma egrave vietato conferire detti rifiu-ti presso centri di raccolta ndash piazzole ecologiche comunali

Lrsquointervento Adempim

enti cantieribollettino di inform

azione normativa n 195 (0512)

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RIFIUTI

to della direttiva 943Ce nellrsquoallegato A2 ndash nota introduttiva del Cer ndash del Dlgs 221997) e cioegrave che ldquoun materiale non puograve esse-re considerato rifiuto per la semplice appartenenza nellrsquoelen-co ma dovragrave soddisfare la definizione di rifiutordquo (dovragrave quindi trattarsi di un materiale di cui il produttore-detentore si disfi o ab-bia deciso o abbia lrsquoobbligo di disfarsi) risulta evidente che lrsquoambi-to e le disposizioni normative sono tuttrsquoaltro che chiare per chi de-ve operare quotidianamente nei cantieri

Per iniziare a ldquoorientarsirdquo egrave indispensabile quindi sapere che nellrsquoambito del ldquoterrenordquo il Legislatore con lrsquoarticolo 185 comma 1 lettere b) e c) del Dlgs 1522006 ha ldquoesclusordquo dallrsquoambito di ap-plicazione dei rifiuti (cioegrave della Parte quarta del Dlgs 1522006)bull il terreno (in situ) inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bo-nifica di siti contaminatibull il suolo non contaminato e altro materiale allo stato natura-le escavato nel corso di attivitagrave di costruzione ove sia certo che es-so verragrave riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui egrave stato escavato

Recentemente sulla Gazzetta ufficiale n 71 del 24 marzo 2012 egrave stata pubblicata la legge 24 marzo 2012 n 28 (di conversio-ne del Dl 22012) che fornisce lrsquointerpretazione autentica del ci-tato articolo 185 del Codice ambientale chiarendo che ldquoi riferi-menti al ldquosuolordquo contenuti allrsquoarticolo 185 comma 1 lettere b) e c) e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n 152 si in-terpretano come riferiti anche alle matrici materiali di ripor-to di cui allrsquoallegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legi-slativo (hellip)rdquo

Questi due ambiti di esclusione unitamente alle matrice ambien-tale suolo erano giagrave stati chiariti nel luglio del 2000 dal Ministe-ro dellrsquoambiente e della tutela del territorio e del mare con la Circo-lare UL200010103 ldquo(hellip) Infine per quanto riguarda la possi-bilitagrave di utilizzare direttamente le terre da scavo nel sito dove le stesse sono prodotte si rileva che tale opzione per sua natura non comporta neacute un disfarsi nel senso sopra esposto neacute alcuna modifica qualitativa delle caratteristiche del sito Si ritiene per-ciograve che tale utilizzo non sia sottoposto al regime dei rifiutihelliprdquoAllrsquoepoca detta circolare del Ministero fu contestata dalla giuri-sprudenza e dalla dottrina per motivi di contrasto normativo e per mancanza di forza legislativa Dopo dodici anni perograve ritroviamo sia nella direttiva 200898Ce sia nel citato articolo 185 gli stessi principi di esclusione

Pertanto e con specifico riferimento alle terre e rocce da scavo non contaminate solo se questrsquoultime ldquoesconordquo dal luogo di produzione (cioegrave sono trasportate fuori dal cantie-re dove sono state scavateprodotte) sono classificate ldquorifiuti speciali non pericolosirdquo

Tali rifiutibull se non sono smaltiti in discariche autorizzate oppurebull se non sono conferiti presso impianti (autorizzati con procedura ordinaria o semplificata) per il preventivo trattamento

e possiedono caratteristiche tecnichequalitative per poter essere utilizzate ldquodirettamenterdquo (senza alcun ulteriore trattamento di-verso dalla normale pratica industriale) possono essere impiega-ti tal quali perndash reinterri

ndash riempimentindash rimodellazionindash rilevatindash interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non de-gradatindash nei processi industriali in sostituzione dei materiali di cava

Lrsquounica condizione egrave quella di rispettare le disposizioni dellrsquoarti-colo 186 del Dlgs 1522006 Con detta procedura le terre e rocce da scavo non contaminate perderanno la classificazione di rifiuto e acquisiranno quella di sottoprodotto (i tre ambiti di produzione e relative procedure per il riutilizzo sono illustrate molto chiaramen-te da Alessandro Geremei nellrsquointervento pubblicato a pag 29 della presente Rivista In merito allrsquoarticolo 186 egrave intervenuta nel me-se di marzo di questrsquoanno la legge 272012 (di conversione del Dl 12012) che ha modificato lrsquoarticolo 39 del Dlgs 2052010 e con-fermato che lrsquoabrogazione dellrsquoarticolo 186 del Codice ambientale scatteragrave solo con lrsquoentrata in vigore del decreto previsto dallrsquoartico-lo 49 del citato Dl 12012 (e non piugrave ai sensi dellrsquoarticolo 184-bis comma 2)

La pubblicazione del citato decreto dovragrave avvenire entro il 24 maggio 2012 e dovragrave stabilire i criteri che le terre e rocce da sca-vo devono soddisfare per essere considerate ldquosottoprodottirdquo Forniragrave anche le procedure amministrative da osservare per poter utilizza-re dette terre e rocce non contaminate

Egrave bene precisare che le terre e rocce da scavo non contami-nate qualora non utilizzate come sottoprodotti nel rispetto delle condizioni di cui allrsquoarticolo 186 del Dlgs 1522006 (e in futuro nel rispetto del nuovo Dm) sono sottoposte alle di-sposizioni in materia di rifiuti di cui alla Parte quarta del ci-tato decretoSe invece le terre e rocce da scavo sono contaminate egrave ob-bligatorio attivare le procedure di bonifica secondo quanto disposto dal Titolo V del Dlgs 1522006 (articoli 239-253)

La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al-la cessazione della qualifica di rifiuto Quindi ad esempio il ma-teriale proveniente da demolizione rimarragrave classificato rifiuto fino a quando cesseragrave di essere tale grazie alle attivitagrave di trattamentoConsiderato che nei cantieri spesso ci si avvale di ditte per lrsquoesecu-zione di opere specialistiche (cioegrave ditte subappaltatrici) questrsquoulti-me sono considerate a tutti gli effetti produttori di rifiuti anche se operano nei cantieri di terzi Pertanto egrave opportuno inserire nei contratti stipulati tra imprese committenti e ditte subappaltatrici una clausola che stabilisca che ldquola raccolta il trasporto lo smal-timentorecupero dei rifiuti prodotti da dette ditte nei cantie-ri dei committenti devono ai sensi dellrsquoarticolo 188 comma 2 del Dlgs 1522006 essere eseguiti a loro cura e speserdquoVa ricordato che secondo il combinato disposto degli articoli 188-ter comma 2 lettera a) articolo 184 comma 3 lettere c) d) e g) noncheacute lrsquoarticolo 190 comma 1 del Dlgs 1522006 sia la produ-zione sia il trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi pro-venienti da attivitagrave di demolizione costruzione e scavo sono esclu-se dallrsquoobbligo di tenuta di registro di carico e scarico rifiuti e Mud (in futuro comunicazione Sistri) a prescindere dal numero dei di-pendenti dellrsquoimpresa

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RIFIUTI

Lrsquointervento

Terre e rocce da scavo tra Mps e sottoprodotti

di Pasquale FimianiSostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione

1 PremessaDue recenti interventi normativi ripropongono la questione dellrsquoin-quadramento sistematico delle terre e rocce da scavoIl primo egrave rappresentato dal Dl 24 gennaio 2012 n 1 convertito in legge con modificazioni dallrsquoarticolo 1 comma 1 della legge 24 marzo 2012 n 27 che allrsquoarticolo 49 come modificato dalla legge di conversione ha cosigrave dispostoldquoLrsquoutilizzo delle terre e rocce da scavo egrave regolamentato con de-creto del Ministro dellrsquoambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti1-bis Il decreto di cui al comma precedente da adottare en-tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della leg-ge di conversione del presente decreto stabilisce le condizio-ni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sotto-prodotti ai sensi dellrsquoarticolo 184-bis del decreto legislativo n 152 del 20061-ter Allrsquoarticolo 39 comma 4 del decreto legislativo 3 dicem-bre 2010 n 205 il primo periodo egrave sostituito dal seguente lsquoDalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui allrsquoarticolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n 1 egrave abro-gato lrsquoarticolo 186 rsquo1-quater Dallrsquoattuazione del presente articolo non devono deri-vare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblicardquoA sua volta il Dl 25 gennaio 2012 n 2 convertito in legge con modificazioni dallrsquoarticolo 1 comma 1 legge 24 marzo 2012 n 28 allrsquoarticolo 3 come sostituito dalla legge di conversione commi da 1 a 4 ha cosigrave disposto

ldquo1 Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati i riferimenti al lsquosuolorsquo contenuti allrsquoarti-colo 185 commi 1 letterare b) e c) e 4 del decreto legisla-tivo 3 aprile 2006 n 152 si interpretano come riferiti an-che alle matrici materiali di riporto di cui allrsquoallegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo2 Ai fini dellrsquoapplicazione del presente articolo per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei co-me disciplinati dal decreto di cui allrsquoarticolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n 1 utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati non assimilabili per caratteristi-che geologiche e stratigrafiche al terreno in situ allrsquointerno dei quali possono trovarsi materiali estranei3 Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo le matrici materiali di ripor-to eventualmente presenti nel suolo di cui allrsquoarticolo 185 commi 1 letterare b) e c) e 4 del decreto legislativo 3 apri-le 2006 n 152 e successive modificazioni sono considera-te sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui allrsquoar-ticolo 184-bis del citato decreto legislativo n 152 del 20064 Allrsquoarticolo 240 comma 1 lettera a) del decreto legislati-vo 3 aprile 2006 n 152 dopo la parola lsquosuolorsquo sono inseri-te le seguenti lsquo materiali di riportorsquordquo

Il sistema nel quale si inserisce la prima norma egrave quello conse-guente al Dlgs 2052010 per il qualebull lrsquoarticolo 186 Tu disciplina le condizioni di utilizzo delle terre e rocce da scavo anche di gallerie ottenute quali sottoprodottibull tale disciplina ha natura transitoria poicheacute come previsto dallrsquoarticolo 39 comma 4 del Dlgs 2052010 nella versione origi-naria ldquodalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui allrsquoarticolo 184-bis comma 2 egrave abrogato lrsquoarticolo 186rdquobull il decreto ministeriale di cui allrsquoarticolo 184-bis comma 2 egrave quello ndash adottato dal Ministro dellrsquoambiente e della tutela del ter-

Link di approfondimento

Per un approfondimento ldquoRifiuti sotto-prodotti e Mps commento ai nuovi articoli 184-bis e 184-ter)rdquo (F Anile Rivista Rifiuti n 180-181 p 38)

Lrsquointervento Terre e rocce tra Mps e sottoprodotto

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RIFIUTI

ritorio e del mare ai sensi dellrsquoarticolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988 n 400 in conformitagrave a quanto previsto dalla discipli-na comunitaria ndash con il quale sulla base delle condizioni previste al comma 1 (cioegrave quelle per cui una sostanza egrave un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dellrsquoarticolo 183 comma 1 lettera a)) pos-sono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quanti-tativi da soddisfare affincheacute specifiche tipologie di sostanze od og-getti siano considerate sotto prodotti e non rifiuti

Rispetto a tale sistema viene sostanzialmente introdotta una fonte speciale in materia di disposizioni regolamentari relative alle con-dizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sotto-prodotti poicheacute lrsquoemanando decreto ministeriale sostitutivo delle previsioni dellrsquoarticolo 186 Codice ambientale dovragrave essere adotta-to non piugrave ai sensi dellrsquoarticolo 184-bis comma 2 Codice ambien-tale ma ai sensi dellrsquoarticolo 49 del Dl 24 gennaio 2012 n 1 come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012 n 27Lrsquoimpostazione quanto al resto rimane peraltro immutataLa seconda norma costituisce un ampliamento del concetto di suo-lo presente nellrsquoarticolo 185 commi 1 lettere b) e c) e 4 del decre-to legislativo 3 aprile 2006 n 152 secondo cui

ldquo1 Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarticolo del presente decretob) il terreno (in situ) inclusi il suolo contaminato non sca-vato e gli edifici collegati permanentemente al terreno fer-mo restando quanto previsto dagli articoli 239 e ss relati-vamente alla bonifica di siti contaminatic) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato na-turale escavato nel corso di attivitagrave di costruzione ove sia certo che esso verragrave riutilizzato a fini di costruzione allo sta-to naturale e nello stesso sito in cui egrave stato escavato(hellip)4 Il suolo escavato non contaminato e altro materiale al-lo stato naturale utilizzati in siti diversi da quelli in cui so-no stati escavati devono essere valutati ai sensi nellrsquoordine degli articoli 183 comma 1 lettera a) 184-bis e 184-terrdquo

Rinviando per quanto concerne il concetto di ldquomateriali di ripor-tordquo e la sua portata ad altri interventi nel presente numero del-la Rivista puograve affermarsi che lrsquoimpianto di sistema in tema di ter-re e rocce da scavo non egrave stato modificato per cui fino allrsquoentrata in vigore dellrsquoemanando decreto ministeriale sostitutivo delle pre-visioni dellrsquoarticolo 186 Codice ambientale previsto dallrsquoarticolo 49 citato si ripropongono le seguenti questioni interpretativebull ambito di applicabilitagrave della esclusione dal campo di applicazio-ne della Parte quarta (quindi sia dalla disciplina sui rifiuti sia da quella sul sottoprodotto) per le attivitagrave di scavo e riutilizzo di suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale nello stesso sito in cui egrave stato escavatobull inquadramento sistematico e relativa disciplina dellrsquoutilizzo in sito diverso da quello in cui egrave stato escavato del suolo non conta-minato e altro materiale allo stato naturale

Nella prima ipotesi si tratta di individuare la portata dellrsquoarticolo 185 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n 152

Nella seconda viene in evidenza il comma 4 della stessa norma il quale detta criteri logici di prioritagrave nellrsquoesame delle varie fattispe-cie dovendosi fare riferimento nellrsquoordinebull allrsquoarticolo 183 comma 1 lettera a) cioegrave se si sia in presenza di un rifiutobull allrsquoarticolo 184-bis cioegrave se si sia in presenza di un sottoprodotto

bull allrsquoarticolo 184-ter cioegrave se si sia in presenza non di un sottopro-dotto ma di un rifiuto soggetto ad attivitagrave di recupero in relazio-ne al quale occorre verificare la sussistenza delle condizioni per la configurabilitagrave della cd ldquoEnd of WasterdquoLrsquoalternativa tra le ipotesi sub b) e c) si presenta particolarmen-te problematica in tema di terre e rocce da scavo in quanto le stes-se sono previste non soltanto come ipotesi speciali di sottoprodotto secondo il combinato disposto di cui agli articoli 186 e 184-bis Tu ma anche quale tipologia di rifiuto recuperabileEd infatti il Dm 5 febbraio 1998 allrsquoallegato 1) suball 1) par 7-31-bis come modificato dal Dm 5 aprile 2006 n 186 prevede

ldquo731-bis Tipologia terre e rocce di scavo [170504]731-bis1 Provenienza attivitagrave di scavo731-bis2 Caratteristiche del rifiuto materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli sabbia ghiaia trovanti anche di origine antropica731-bis3 Attivitagrave di recuperoa) industria della ceramica e dei laterizi [R5]b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero egrave subordi-nato allrsquoesecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10]c) formazione di rilevati e sottofondi straDl (il recupero egrave su-bordinato allrsquoesecuzione del test di cessione sul rifiuto tal qua-le secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]731-bis4 Caratteristiche delle materie prime eo dei prodot-ti ottenuti prodotti ceramici nelle forme usualmente com-mercializzaterdquo

La stessa questione si pone per marmi e pietre a seguito del Dl 30 dicembre 2008 n 208 (Misure straordinarie in materia di ri-sorse idriche e di protezione dellrsquoambiente convertito in leg-ge con modificazioni dallrsquoarticolo 1 comma 1 legge 27 febbra-io 2009 n 13) che ha aggiunto allrsquoarticolo 186 il comma 7-ter per il quale ldquoai fini dellrsquoapplicazione del presente articolo i re-sidui provenienti dallrsquoestrazione di marmi e pietre sono equi-parati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo So-no altresigrave equiparati i residui delle attivitagrave di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attivitagrave nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali Tali residui quando sia-no sottoposti a unrsquooperazione di recupero ambientale devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite per eventuali sostanze inquinanti presenti pre-visti nellrsquoAllegato 5 alla parte IV del presente decreto tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sullrsquoambiente derivanti dallrsquoutilizzo della sostanza o dellrsquooggettordquoOrbene in tema di recupero di pietre e marmi destinati alla for-mazione di rilevati e sottofondi stradali parla anche il Dm 5 feb-braio 1998 allrsquoallegato 1) suball 1) par 123 e 125 che recitano

ldquo123 Tipologia fanghi e polveri da segagione e lavorazio-ne pietre marmi e ardesie [010202] [010403] [010406]1231 Provenienza lavorazione materiali lapidei di natu-ra calcarea1232 Caratteristiche del rifiuto fanghi contenenti oltre lrsquo85 di carbonato di calcio sul secco1233 Attivitagrave di recupero previa eventuale disidratazione essiccamento vagliatura frantumazione micronizzazionea) produzione conglomerati cementizi [R5]b) cementifici [R5]c) industria cartaria [R5]

(segue)

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RIFIUTI

Lrsquointervento

Problemi e opportunitagrave nel complesso

mondo della discarica

di Sergio BaroniDirettore servizi operativi Herambiente Spa

Marco Rambaldi e Federico FoschiniDirezione servizi operativi Herambiente Spa

Si ringraziano i Colleghi delle strutture gestione e ingegneria di processo della filiera discariche di Herambiente Spa per la

documentazione e le informazioni messe a disposizione

PremessaFra gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti le discariche sono senza ombra di dubbio la tipologia che in maniera piugrave ri-levante interagisce con la gestione di terre e rocce da scavo e al-tri materiali inerti di recupero Le discariche infatti sono impian-ti che ad eccezione dei materiali artificiali utilizzati in alcuni ca-si per le impermeabilizzazioni e per la gestione del percolato sonobull realizzate a contatto con il terrenobull costruite con lrsquoutilizzo di terre di vario genere e caratteristichebull gestite e ricoperte utilizzando fra lrsquoaltro terre insieme con al-tri materiali

A loro volta in discarica vengono conferite terre e rocce da scavo eo altri materiali inerti qualora si configurino come rifiuti e sia-no contaminati

Una grande sinergia quindi che determina opportunitagrave e possibilitagrave di ottimizzazione da un lato per ridurre il con-sumo di materiali di cava o materie prime non sempre repe-ribili a prezzi congrui e dallrsquoaltro consente il recupero di materiali di scarso valore economico e difficili da collocare quando presenti in quantitagrave rilevanti

Tutto ciograve assumendo a riferimento lrsquoinquadramento normativo che regolamenta i materiali in questione e la possibilitagrave con particola-re riguardo allrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006 della loro gestione al di fuori della disciplina sui rifiuti e allo stesso tempo il fatto che gli stessi materiali possono essere recuperati allo stesso scopo a valle di interventi di bonificadecontaminazione

Nel presente articolo vengono quindi trattate in modo integrato le diverse tematiche accennate e precisamentebull lrsquoutilizzo di terre rocce e altri materiali inerti equivalenti per la realizzazione delle discarichebull lrsquoutilizzo di terre e rocce e altri materiali inerti equivalenti per la gestione ordinaria e la copertura finale delle discarichebull la valutazione di queste possibilitagraveopportunitagrave con materiali esclusi dalla disciplina sulla gestione dei rifiuti ovvero considera-ti rifiuti a tutti gli effettibull il recupero di terre e rocce da scavo da destinare a recupero per le attivitagrave sopracitate a valle di interventi di trattamenti di bonifi-cadecontaminazionebull lo smaltimento di terre rocce e altri materiali inerti qualificati come rifiuti in discariche appositamente realizzate

Lo schema di Figura 1 esemplifica in termini di flussi lrsquoelencazio-ne dei temi sopracitata

Terre e rocce da scavo in discarica tra rifiuti e ldquonon rifiutirdquoLa trattazione inizia dalla terza tematica sopracitata che per mol-ti aspetti egrave dirimente rispetto allrsquoutilizzo o meno di terre e rocce da scavo per gli interventi e le attivitagrave sopracitate e in uno scenario estremo ma non fantastico lo stesso materiale se qualificato come terra e roccia da scavo (non rifiuto ai sensi dellrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006) viene utilizzato come materia ldquoprimardquo per realizzare o gestire una discarica ovvero recuperato per gli stessi obiettivi men-tre se qualificato come rifiuto viene ldquosmaltitordquo ovvero ldquorecuperatordquo nella stessa discaricaLrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006 declina chiaramente le condizioni cui deve sottostare un terreno di scavo per essere escluso dalla di-sciplina sui rifiuti ed essere gestito come un qualsiasi altro mate-riale da costruzione

Lrsquointervento Terre inerti e discarichebollettino di inform

azione normativa n 195 (0512)

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RIFIUTI

Figura 1

Materia ldquoprimardquo

Altri materiali inerti eo alternativi equivalenti

per esempio Fos fanghihellip

Altri rifiuti inerti

Terre e rocce da scavo da siti non contaminati

Scavi da interventi di edilizia civile

Scavi da aree industriali o

infrastrutture

Terreni di cava eo da siti dedicati

Smaltimento in discarica per inerti

Materiali per la realizzazzione gestione e copertura discariche

RecuperoTrattamento di

decontaminazioneTerreni di scavo da siti contaminati

Smaltimento in discarica

No rifiutiex articolo 186

Rifiuti

Recupero

ldquo1 (omissis) Le terre e rocce da scavo anche di gallerie otte-nute quali sottoprodotti possono essere utilizzate per reinterri riempimenti rimodellazioni e rilevati purcheacutea) siano impiegate direttamente nellrsquoambito di opere o inter-venti preventivamente individuati e definitib) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dellrsquointegra-le utilizzoc) lrsquoutilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tec-nicamente possibile senza necessitagrave di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti mer-ceologici e di qualitagrave ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e piugrave in generale ad im-patti ambientali qualitativamente e quantitativamente diver-si da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzated) sia garantito un elevato livello di tutela ambientalee) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sot-

toposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decretof) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualitagrave delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superfi-ciali e sotterranee della flora della fauna degli habitat e del-le aree naturali protette In particolare deve essere dimostra-to che il materiale da utilizzare non egrave contaminato con riferi-mento alla destinazione drsquouso del medesimo noncheacute la com-patibilitagrave di detto materiale con il sito di destinazioneg) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostratardquo(omissis)

Qualora non siano rispettate le condizioni indicate dallrsquoartico-lo 186 citato le terre e rocce da scavo non sono considerate ri-fiuti solo se provenienti da cave eo siti dedicati allo scopo ovve-

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RIFIUTI

Giurisprudenza

Le principali sentenze su terre e rocce da scavo e inerti

a cura di Lavinia Basso

Redazione ReteAmbiente

Anno Pronuncia

2006 Corte di Cassazione

Sentenza 29 novembre 2006 n 39369Esclusione dal regime dei rifiuti previsto per le terre e rocce da scavo ndash Applicabilitagrave ai materiali da demolizione ndash Non sus-sisteI materiali inerti da demolizione sono differenti da terre e rocce da scavo (questrsquoultime escluse dal regime dei rifiuti in base alla legge 4432001 ed al Dlgs 1522006) e vanno considerati rifiuti specialiLrsquoesclusione dal regime dei rifiuti prevista per le terre da scavo dallrsquointerpretazione autentica ex legge 4432001 ndash attualmente ripro‑dotta nellrsquoarticolo 186 del Dlgs 1522006 ndash non ha alcun riferimento alla ldquoterra mista ad asfalto ferro betonelle per marciapiedi palet-ti in cemento precompressordquo i quali sono rifiuti speciali da demolizione sia ex articolo 7 del Dlgs 2297 sia ex articolo 184 del ldquonuovordquo Dlgs 1522006Viene cosigrave ribadita la corrente giurisprudenziale maggioritaria (sentenze Cassazione 26112002 e 350022003) basata sulla ldquospecifici‑tagraverdquo della disciplina sui rifiuti parzialmente contrastata dalla sentenza 375082003 secondo cui la differenza tra le due tipologie di mate‑riali non impone una diversitagrave di trattamento

2007 Corte di Cassazione

Sentenza 15 maggio 2007 n 23788Rifiuti ndash Terre e rocce da scavo ndash Dlgs 1522006 ndash Natura della disciplina ndash Norme di carattere eccezionale ndash Interpretazio-ne analogica ndash EsclusaLrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006 costituisce norma eccezionale rispetto alla disciplina generale sui rifiuti Lrsquoesclusione delle terre e rocce da scavo dalla disciplina dei rifiuti condizionata alla sussistenza di precisi requisiti non egrave quindi applicabile in via analogica e ciograve ai sen‑si degli articoli 12 e 14 delle preleggiNel caso di specie la Corte ha affermato che i residui di asfalto e i conglomerati bituminosi non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo non ricorrendo nella fattispecie le condizioni previste dalla legge

Sentenza 19 giugno 2007 n 23787Materiali provenienti dallo scavo delle strade ndash Disciplina ex Dlgs 1522006 ndash Natura di rifiuti ndash Sussiste ndash Assimilazione alle terre e rocce da scavo ex articolo 186 medesimo Dlgs ndash EsclusaNon sono assimilabili alle ldquoterre e rocce da scavordquo (e non beneficiano dunque della relativa disciplina di favore ex Dlgs 1522006) i ma‑teriali provenienti dallo scavo delle stradeLa composizione degli inerti provenienti dallo scavo delle strade non rientrano nella categoria delle ldquoterre e rocce da scavordquo disegnata dallrsquoarticolo 186 del Dlgs 1522006 in quanto non costituiti esclusivamente da ghiaia o terriccio ma anche da pezzi di asfalto e calce‑struzzo qualificabili come rifiuti

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RIFIUTIGiurisprudenza Rassegna di giurisprudenza

Anno Pronuncia

(segue)

2007

I materiali in parola dunque sono da considerarsi rifiuti speciali ex articolo 184 comma 5 lettera b) Dlgs 1522006 e non egrave loro appli‑cabile la speciale disciplina ldquoin derogardquo riservata ex articolo 186 Dlgs 1522006 alle ldquoterre e rocce da scavordquo propriamente dette disci‑plina che consente ndash nel rispetto di determinate condizioni ndash di riutilizzarle direttamente in reinterri e riempimenti

Sentenza 13 settembre 2007 n 34768Rifiuti ndash Demolizione di manufatto ndash Necessitagrave di autorizzazione ndash Non sussisteLa demolizione di una nave produce rifiuti di diverse tipologie che una volta prodotti devono essere gestiti in base alle norme sui rifiuti ma lrsquoattivitagrave di demolizione in seacute non costituisce attivitagrave di gestione dei rifiuti e non richiede quindi il possesso delle relative autorizzazioniDiversamente opinando ogni cantiere e ogni attivitagrave di demolizione anche edile dovrebbe essere considerata come attivitagrave di tratta‑mento rifiuti e qualificati impianti per la gestione dei rifiutiSono invece rifiuti le parti inevitabilmente prodotte dalla demolizione per le quali egrave necessaria la gestione in conformitagrave a quanto previ‑sto dalla normativa vigente

Sentenza 16 ottobre 2007 n 38514Rifiuti ndash Materiali da demolizione ndash Recupero ndash Confine tra bene e rifiutoIl materiale proveniente da demolizioni edili egrave un rifiuto che resta tale fino al completamento delle attivitagrave di separazione e cernitaLa disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero tra le quali lrsquoarticolo 183 let‑tera h) del Dlgs 3 aprile 2006 n 152 indica la cernita o la selezioneInoltre deve essere fornita la prova sia che detti materiali verranno tutti riutilizzati sia che tale reimpiego avvenga in tempi certi circo‑stanze del tutto incompatibili con lo stato di abbandono dei rifiuti stessi per un periodo superiore allrsquoanno

Sentenza 28 novembre 2007 n 44295Rifiuti ndash Materiali di risulta lavorazione marmo ndash Riutilizzo ndash Requisiti ndash Accumulo per lungo periodo ndash Discarica abusiva ndash Configurabilitagrave ndash SussisteIl requisito della certezza ed effettivitagrave del riutilizzo di un materiale di risulta dalla lavorazione del marmo non egrave sussistente quando i ma‑teriali residuati da una certa lavorazione (del quale pertanto sussiste lrsquoobbligo di disfarsi) siano stati accumulati per alcuni anni in pa‑lese violazione dellrsquoarticolo 6 primo comma lettera m) numero 3 Dlgs 221997 determinando nel corso del tempo la realizzazione di una discarica abusiva Tali materiali non sono riconducibili tra le terre e rocce da scavo direttamente utilizzate per reinterri o riempimentiParimenti non egrave corretto il riferimento alla nozione di materie prime secondarie di cui allrsquoarticolo 181 comma 13 Dlgs 1522006 poi‑cheacute queste ultime devono possedere ai sensi del comma 6 del predetto articolo specifiche caratteristiche tecniche individuate da un apposito Dm da emanarsi ovvero in via transitoria specificate dalla normativa secondaria vigente Altrettanto errato si palesa il riferi‑mento alla nozione di sottoprodotto di cui allrsquoarticolo 183 primo comma lettera n) dello stesso decreto legislativo richiedendosi anche dalla norma citata la certezza oggettiva del reimpiego del materiale costituente sottoprodotto nel momento stesso della sua produzione Tale certezza egrave esclusa in ragione delle descritte modalitagrave di stoccaggio per un lasso di tempo particolarmente rilevante

2008 Corte Costituzionale

Sentenza 14 marzo 2008 n 62Norme Provincia di Bolzano ndash Terre e rocce da scavo ndash Trasporti rifiuti speciali non pericolosi ndash Iscrizione Albo gestori am-bientali ndash Autorizzazione impianti recupero e smaltimento rifiuti ndash Deroghe alla disciplina nazionale ndash IllegittimitagraveLe esenzioni in materia di formulario obbligo di iscrizione allrsquoAlbo terre e rocce da scavo noncheacute la previsione di unrsquoautorizzazione prov‑visoria allrsquoesercizio degli impianti di smaltimento sono illegittimeLe norme della legge della Provincia autonoma di Bolzano n 42006 in tema di gestione dei rifiuti sono pertanto costituzionalmente il‑legittimeLa legislazione nazionale in materia di rifiuti non ammette deroghe e ad essa le Regioni devono attenersi sia per evitare il contrasto con la normativa comunitaria sia per la necessitagrave di tutelare valori come la salute e lrsquoambiente in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale

Ordinanza 30 aprile 2008 n 121Rifiuti ndash Terre e rocce da scavo ndash NozioneLa modifica dellrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006 ad opera del Dlgs 16 gennaio 2008 n 4 rafforza il ruolo del ldquoprogettordquo preventivo neces‑sario per verificare il riutilizzo delle terre e rocce secondo i requisiti di legge condizione questa ritenuta essenziale dalla Corte di Lus‑semburgo per escludere lrsquoosservanza degli obblighi derivanti dalla gestione dei rifiutiLa nuova formulazione della norma in esame per i casi di terre e rocce provenienti da opere sottoposte a Via Aia permesso di costrui‑re o Dia o nel corso di lavori pubblici introduce ulteriori garanzie ndash rispetto al passato ndash del certo riutilizzo di tali materiali della compa‑tibilitagrave ambientale degli stessi e della possibilitagrave tecnica di un tale riutilizzo noncheacute impone un termine massimo entro il quale esso de‑ve avvenireLa norma richiede infatti che il progetto sia preventivamente approvato dalla medesima autoritagrave competente per il procedimento di cui trattasi

Corte di Cassazione

Sentenza 19 febbraio 2008 n 7466Rifiuti ndash Nozione ndash Inerti da demolizione ndash Terre e rocce da scavo ndash DifferenzeGli inerti provenienti dalla demolizione di edifici o da scavi di strade non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo e pertanto sono sot‑toposti alla disciplina sui rifiuti

LrsquoOsservatOriO aggiorna in tempo reale sullrsquoevoluzione della legislazione am-bientale e offre il database completo della normativa in cantiere e vigente coor-dinata e annotata con approfondimenti interpretativi e una serie di ldquospecialirdquo sui temi piugrave caldi e dibattuti

La Rivista Rifiuti per tutte le norme richiamate

nei testi fa riferimento allrsquo Osservatorio

di Normativa ambientaleallrsquointerno di

wwwreteambienteit

LrsquoOsservatOriO di NOrmativa ambieNtaLe di reteambieNteit egrave a cura deLLa redaziONe NOrmativa di ediziONi ambieNte cOOrdiNata da uN cOmitatO

scieNtificO presiedutO da paOLa ficcO

egrave un servizio on-line ad abbonamento presente nel sito Reteambienteit

Le aree di Osservatorio di Normativa ambientale

Acque bull Appalti e acquisti verdi bull Aria bull Cambiamenti climatici bull Danno ambientale e bonifiche bull Disposizioni trasversali bull Energia bull Imballaggi bull Inquinamento bull Ippc bull Qualitagrave bull Rifiuti bull Rischio incidenti rilevanti bull Rumore bull Sicurezza sul lavoro bull Sostanze pericolose bull Territorio bull Trasporti bull Via Vas

iN OgNi area

bull Quadro generale bull Commenti e sintesi bull Normativa vigente bull Normativa in cantiere bull Giurisprudenza bull Prassi bull Documentazione

Le OpziONi escLusive di Osservatorio di Normativa ambientale

bull testi costantemente aggiornati ldquoin tempo realerdquo

bull provvedimenti consultabili nella versione vigente o per diverse date di vigenza

bull per ogni provvedimento visualizzazione delle modifiche

intervenute con note e link ai modificanti

bull ricerca dei provvedimenti per anno per tipologia o tramite parole chiave

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Page 6: Rifiuti n.195 - maggio 2012 - speciale terre e rocce

Lrsquointervento Adempim

enti cantieribollettino di inform

azione normativa n 195 (0512)

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RIFIUTI

to della direttiva 943Ce nellrsquoallegato A2 ndash nota introduttiva del Cer ndash del Dlgs 221997) e cioegrave che ldquoun materiale non puograve esse-re considerato rifiuto per la semplice appartenenza nellrsquoelen-co ma dovragrave soddisfare la definizione di rifiutordquo (dovragrave quindi trattarsi di un materiale di cui il produttore-detentore si disfi o ab-bia deciso o abbia lrsquoobbligo di disfarsi) risulta evidente che lrsquoambi-to e le disposizioni normative sono tuttrsquoaltro che chiare per chi de-ve operare quotidianamente nei cantieri

Per iniziare a ldquoorientarsirdquo egrave indispensabile quindi sapere che nellrsquoambito del ldquoterrenordquo il Legislatore con lrsquoarticolo 185 comma 1 lettere b) e c) del Dlgs 1522006 ha ldquoesclusordquo dallrsquoambito di ap-plicazione dei rifiuti (cioegrave della Parte quarta del Dlgs 1522006)bull il terreno (in situ) inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bo-nifica di siti contaminatibull il suolo non contaminato e altro materiale allo stato natura-le escavato nel corso di attivitagrave di costruzione ove sia certo che es-so verragrave riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui egrave stato escavato

Recentemente sulla Gazzetta ufficiale n 71 del 24 marzo 2012 egrave stata pubblicata la legge 24 marzo 2012 n 28 (di conversio-ne del Dl 22012) che fornisce lrsquointerpretazione autentica del ci-tato articolo 185 del Codice ambientale chiarendo che ldquoi riferi-menti al ldquosuolordquo contenuti allrsquoarticolo 185 comma 1 lettere b) e c) e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n 152 si in-terpretano come riferiti anche alle matrici materiali di ripor-to di cui allrsquoallegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legi-slativo (hellip)rdquo

Questi due ambiti di esclusione unitamente alle matrice ambien-tale suolo erano giagrave stati chiariti nel luglio del 2000 dal Ministe-ro dellrsquoambiente e della tutela del territorio e del mare con la Circo-lare UL200010103 ldquo(hellip) Infine per quanto riguarda la possi-bilitagrave di utilizzare direttamente le terre da scavo nel sito dove le stesse sono prodotte si rileva che tale opzione per sua natura non comporta neacute un disfarsi nel senso sopra esposto neacute alcuna modifica qualitativa delle caratteristiche del sito Si ritiene per-ciograve che tale utilizzo non sia sottoposto al regime dei rifiutihelliprdquoAllrsquoepoca detta circolare del Ministero fu contestata dalla giuri-sprudenza e dalla dottrina per motivi di contrasto normativo e per mancanza di forza legislativa Dopo dodici anni perograve ritroviamo sia nella direttiva 200898Ce sia nel citato articolo 185 gli stessi principi di esclusione

Pertanto e con specifico riferimento alle terre e rocce da scavo non contaminate solo se questrsquoultime ldquoesconordquo dal luogo di produzione (cioegrave sono trasportate fuori dal cantie-re dove sono state scavateprodotte) sono classificate ldquorifiuti speciali non pericolosirdquo

Tali rifiutibull se non sono smaltiti in discariche autorizzate oppurebull se non sono conferiti presso impianti (autorizzati con procedura ordinaria o semplificata) per il preventivo trattamento

e possiedono caratteristiche tecnichequalitative per poter essere utilizzate ldquodirettamenterdquo (senza alcun ulteriore trattamento di-verso dalla normale pratica industriale) possono essere impiega-ti tal quali perndash reinterri

ndash riempimentindash rimodellazionindash rilevatindash interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non de-gradatindash nei processi industriali in sostituzione dei materiali di cava

Lrsquounica condizione egrave quella di rispettare le disposizioni dellrsquoarti-colo 186 del Dlgs 1522006 Con detta procedura le terre e rocce da scavo non contaminate perderanno la classificazione di rifiuto e acquisiranno quella di sottoprodotto (i tre ambiti di produzione e relative procedure per il riutilizzo sono illustrate molto chiaramen-te da Alessandro Geremei nellrsquointervento pubblicato a pag 29 della presente Rivista In merito allrsquoarticolo 186 egrave intervenuta nel me-se di marzo di questrsquoanno la legge 272012 (di conversione del Dl 12012) che ha modificato lrsquoarticolo 39 del Dlgs 2052010 e con-fermato che lrsquoabrogazione dellrsquoarticolo 186 del Codice ambientale scatteragrave solo con lrsquoentrata in vigore del decreto previsto dallrsquoartico-lo 49 del citato Dl 12012 (e non piugrave ai sensi dellrsquoarticolo 184-bis comma 2)

La pubblicazione del citato decreto dovragrave avvenire entro il 24 maggio 2012 e dovragrave stabilire i criteri che le terre e rocce da sca-vo devono soddisfare per essere considerate ldquosottoprodottirdquo Forniragrave anche le procedure amministrative da osservare per poter utilizza-re dette terre e rocce non contaminate

Egrave bene precisare che le terre e rocce da scavo non contami-nate qualora non utilizzate come sottoprodotti nel rispetto delle condizioni di cui allrsquoarticolo 186 del Dlgs 1522006 (e in futuro nel rispetto del nuovo Dm) sono sottoposte alle di-sposizioni in materia di rifiuti di cui alla Parte quarta del ci-tato decretoSe invece le terre e rocce da scavo sono contaminate egrave ob-bligatorio attivare le procedure di bonifica secondo quanto disposto dal Titolo V del Dlgs 1522006 (articoli 239-253)

La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al-la cessazione della qualifica di rifiuto Quindi ad esempio il ma-teriale proveniente da demolizione rimarragrave classificato rifiuto fino a quando cesseragrave di essere tale grazie alle attivitagrave di trattamentoConsiderato che nei cantieri spesso ci si avvale di ditte per lrsquoesecu-zione di opere specialistiche (cioegrave ditte subappaltatrici) questrsquoulti-me sono considerate a tutti gli effetti produttori di rifiuti anche se operano nei cantieri di terzi Pertanto egrave opportuno inserire nei contratti stipulati tra imprese committenti e ditte subappaltatrici una clausola che stabilisca che ldquola raccolta il trasporto lo smal-timentorecupero dei rifiuti prodotti da dette ditte nei cantie-ri dei committenti devono ai sensi dellrsquoarticolo 188 comma 2 del Dlgs 1522006 essere eseguiti a loro cura e speserdquoVa ricordato che secondo il combinato disposto degli articoli 188-ter comma 2 lettera a) articolo 184 comma 3 lettere c) d) e g) noncheacute lrsquoarticolo 190 comma 1 del Dlgs 1522006 sia la produ-zione sia il trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi pro-venienti da attivitagrave di demolizione costruzione e scavo sono esclu-se dallrsquoobbligo di tenuta di registro di carico e scarico rifiuti e Mud (in futuro comunicazione Sistri) a prescindere dal numero dei di-pendenti dellrsquoimpresa

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RIFIUTI

Lrsquointervento

Terre e rocce da scavo tra Mps e sottoprodotti

di Pasquale FimianiSostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione

1 PremessaDue recenti interventi normativi ripropongono la questione dellrsquoin-quadramento sistematico delle terre e rocce da scavoIl primo egrave rappresentato dal Dl 24 gennaio 2012 n 1 convertito in legge con modificazioni dallrsquoarticolo 1 comma 1 della legge 24 marzo 2012 n 27 che allrsquoarticolo 49 come modificato dalla legge di conversione ha cosigrave dispostoldquoLrsquoutilizzo delle terre e rocce da scavo egrave regolamentato con de-creto del Ministro dellrsquoambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti1-bis Il decreto di cui al comma precedente da adottare en-tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della leg-ge di conversione del presente decreto stabilisce le condizio-ni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sotto-prodotti ai sensi dellrsquoarticolo 184-bis del decreto legislativo n 152 del 20061-ter Allrsquoarticolo 39 comma 4 del decreto legislativo 3 dicem-bre 2010 n 205 il primo periodo egrave sostituito dal seguente lsquoDalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui allrsquoarticolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n 1 egrave abro-gato lrsquoarticolo 186 rsquo1-quater Dallrsquoattuazione del presente articolo non devono deri-vare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblicardquoA sua volta il Dl 25 gennaio 2012 n 2 convertito in legge con modificazioni dallrsquoarticolo 1 comma 1 legge 24 marzo 2012 n 28 allrsquoarticolo 3 come sostituito dalla legge di conversione commi da 1 a 4 ha cosigrave disposto

ldquo1 Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati i riferimenti al lsquosuolorsquo contenuti allrsquoarti-colo 185 commi 1 letterare b) e c) e 4 del decreto legisla-tivo 3 aprile 2006 n 152 si interpretano come riferiti an-che alle matrici materiali di riporto di cui allrsquoallegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo2 Ai fini dellrsquoapplicazione del presente articolo per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei co-me disciplinati dal decreto di cui allrsquoarticolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n 1 utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati non assimilabili per caratteristi-che geologiche e stratigrafiche al terreno in situ allrsquointerno dei quali possono trovarsi materiali estranei3 Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo le matrici materiali di ripor-to eventualmente presenti nel suolo di cui allrsquoarticolo 185 commi 1 letterare b) e c) e 4 del decreto legislativo 3 apri-le 2006 n 152 e successive modificazioni sono considera-te sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui allrsquoar-ticolo 184-bis del citato decreto legislativo n 152 del 20064 Allrsquoarticolo 240 comma 1 lettera a) del decreto legislati-vo 3 aprile 2006 n 152 dopo la parola lsquosuolorsquo sono inseri-te le seguenti lsquo materiali di riportorsquordquo

Il sistema nel quale si inserisce la prima norma egrave quello conse-guente al Dlgs 2052010 per il qualebull lrsquoarticolo 186 Tu disciplina le condizioni di utilizzo delle terre e rocce da scavo anche di gallerie ottenute quali sottoprodottibull tale disciplina ha natura transitoria poicheacute come previsto dallrsquoarticolo 39 comma 4 del Dlgs 2052010 nella versione origi-naria ldquodalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui allrsquoarticolo 184-bis comma 2 egrave abrogato lrsquoarticolo 186rdquobull il decreto ministeriale di cui allrsquoarticolo 184-bis comma 2 egrave quello ndash adottato dal Ministro dellrsquoambiente e della tutela del ter-

Link di approfondimento

Per un approfondimento ldquoRifiuti sotto-prodotti e Mps commento ai nuovi articoli 184-bis e 184-ter)rdquo (F Anile Rivista Rifiuti n 180-181 p 38)

Lrsquointervento Terre e rocce tra Mps e sottoprodotto

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RIFIUTI

ritorio e del mare ai sensi dellrsquoarticolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988 n 400 in conformitagrave a quanto previsto dalla discipli-na comunitaria ndash con il quale sulla base delle condizioni previste al comma 1 (cioegrave quelle per cui una sostanza egrave un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dellrsquoarticolo 183 comma 1 lettera a)) pos-sono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quanti-tativi da soddisfare affincheacute specifiche tipologie di sostanze od og-getti siano considerate sotto prodotti e non rifiuti

Rispetto a tale sistema viene sostanzialmente introdotta una fonte speciale in materia di disposizioni regolamentari relative alle con-dizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sotto-prodotti poicheacute lrsquoemanando decreto ministeriale sostitutivo delle previsioni dellrsquoarticolo 186 Codice ambientale dovragrave essere adotta-to non piugrave ai sensi dellrsquoarticolo 184-bis comma 2 Codice ambien-tale ma ai sensi dellrsquoarticolo 49 del Dl 24 gennaio 2012 n 1 come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012 n 27Lrsquoimpostazione quanto al resto rimane peraltro immutataLa seconda norma costituisce un ampliamento del concetto di suo-lo presente nellrsquoarticolo 185 commi 1 lettere b) e c) e 4 del decre-to legislativo 3 aprile 2006 n 152 secondo cui

ldquo1 Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarticolo del presente decretob) il terreno (in situ) inclusi il suolo contaminato non sca-vato e gli edifici collegati permanentemente al terreno fer-mo restando quanto previsto dagli articoli 239 e ss relati-vamente alla bonifica di siti contaminatic) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato na-turale escavato nel corso di attivitagrave di costruzione ove sia certo che esso verragrave riutilizzato a fini di costruzione allo sta-to naturale e nello stesso sito in cui egrave stato escavato(hellip)4 Il suolo escavato non contaminato e altro materiale al-lo stato naturale utilizzati in siti diversi da quelli in cui so-no stati escavati devono essere valutati ai sensi nellrsquoordine degli articoli 183 comma 1 lettera a) 184-bis e 184-terrdquo

Rinviando per quanto concerne il concetto di ldquomateriali di ripor-tordquo e la sua portata ad altri interventi nel presente numero del-la Rivista puograve affermarsi che lrsquoimpianto di sistema in tema di ter-re e rocce da scavo non egrave stato modificato per cui fino allrsquoentrata in vigore dellrsquoemanando decreto ministeriale sostitutivo delle pre-visioni dellrsquoarticolo 186 Codice ambientale previsto dallrsquoarticolo 49 citato si ripropongono le seguenti questioni interpretativebull ambito di applicabilitagrave della esclusione dal campo di applicazio-ne della Parte quarta (quindi sia dalla disciplina sui rifiuti sia da quella sul sottoprodotto) per le attivitagrave di scavo e riutilizzo di suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale nello stesso sito in cui egrave stato escavatobull inquadramento sistematico e relativa disciplina dellrsquoutilizzo in sito diverso da quello in cui egrave stato escavato del suolo non conta-minato e altro materiale allo stato naturale

Nella prima ipotesi si tratta di individuare la portata dellrsquoarticolo 185 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n 152

Nella seconda viene in evidenza il comma 4 della stessa norma il quale detta criteri logici di prioritagrave nellrsquoesame delle varie fattispe-cie dovendosi fare riferimento nellrsquoordinebull allrsquoarticolo 183 comma 1 lettera a) cioegrave se si sia in presenza di un rifiutobull allrsquoarticolo 184-bis cioegrave se si sia in presenza di un sottoprodotto

bull allrsquoarticolo 184-ter cioegrave se si sia in presenza non di un sottopro-dotto ma di un rifiuto soggetto ad attivitagrave di recupero in relazio-ne al quale occorre verificare la sussistenza delle condizioni per la configurabilitagrave della cd ldquoEnd of WasterdquoLrsquoalternativa tra le ipotesi sub b) e c) si presenta particolarmen-te problematica in tema di terre e rocce da scavo in quanto le stes-se sono previste non soltanto come ipotesi speciali di sottoprodotto secondo il combinato disposto di cui agli articoli 186 e 184-bis Tu ma anche quale tipologia di rifiuto recuperabileEd infatti il Dm 5 febbraio 1998 allrsquoallegato 1) suball 1) par 7-31-bis come modificato dal Dm 5 aprile 2006 n 186 prevede

ldquo731-bis Tipologia terre e rocce di scavo [170504]731-bis1 Provenienza attivitagrave di scavo731-bis2 Caratteristiche del rifiuto materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli sabbia ghiaia trovanti anche di origine antropica731-bis3 Attivitagrave di recuperoa) industria della ceramica e dei laterizi [R5]b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero egrave subordi-nato allrsquoesecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10]c) formazione di rilevati e sottofondi straDl (il recupero egrave su-bordinato allrsquoesecuzione del test di cessione sul rifiuto tal qua-le secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]731-bis4 Caratteristiche delle materie prime eo dei prodot-ti ottenuti prodotti ceramici nelle forme usualmente com-mercializzaterdquo

La stessa questione si pone per marmi e pietre a seguito del Dl 30 dicembre 2008 n 208 (Misure straordinarie in materia di ri-sorse idriche e di protezione dellrsquoambiente convertito in leg-ge con modificazioni dallrsquoarticolo 1 comma 1 legge 27 febbra-io 2009 n 13) che ha aggiunto allrsquoarticolo 186 il comma 7-ter per il quale ldquoai fini dellrsquoapplicazione del presente articolo i re-sidui provenienti dallrsquoestrazione di marmi e pietre sono equi-parati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo So-no altresigrave equiparati i residui delle attivitagrave di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attivitagrave nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali Tali residui quando sia-no sottoposti a unrsquooperazione di recupero ambientale devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite per eventuali sostanze inquinanti presenti pre-visti nellrsquoAllegato 5 alla parte IV del presente decreto tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sullrsquoambiente derivanti dallrsquoutilizzo della sostanza o dellrsquooggettordquoOrbene in tema di recupero di pietre e marmi destinati alla for-mazione di rilevati e sottofondi stradali parla anche il Dm 5 feb-braio 1998 allrsquoallegato 1) suball 1) par 123 e 125 che recitano

ldquo123 Tipologia fanghi e polveri da segagione e lavorazio-ne pietre marmi e ardesie [010202] [010403] [010406]1231 Provenienza lavorazione materiali lapidei di natu-ra calcarea1232 Caratteristiche del rifiuto fanghi contenenti oltre lrsquo85 di carbonato di calcio sul secco1233 Attivitagrave di recupero previa eventuale disidratazione essiccamento vagliatura frantumazione micronizzazionea) produzione conglomerati cementizi [R5]b) cementifici [R5]c) industria cartaria [R5]

(segue)

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RIFIUTI

Lrsquointervento

Problemi e opportunitagrave nel complesso

mondo della discarica

di Sergio BaroniDirettore servizi operativi Herambiente Spa

Marco Rambaldi e Federico FoschiniDirezione servizi operativi Herambiente Spa

Si ringraziano i Colleghi delle strutture gestione e ingegneria di processo della filiera discariche di Herambiente Spa per la

documentazione e le informazioni messe a disposizione

PremessaFra gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti le discariche sono senza ombra di dubbio la tipologia che in maniera piugrave ri-levante interagisce con la gestione di terre e rocce da scavo e al-tri materiali inerti di recupero Le discariche infatti sono impian-ti che ad eccezione dei materiali artificiali utilizzati in alcuni ca-si per le impermeabilizzazioni e per la gestione del percolato sonobull realizzate a contatto con il terrenobull costruite con lrsquoutilizzo di terre di vario genere e caratteristichebull gestite e ricoperte utilizzando fra lrsquoaltro terre insieme con al-tri materiali

A loro volta in discarica vengono conferite terre e rocce da scavo eo altri materiali inerti qualora si configurino come rifiuti e sia-no contaminati

Una grande sinergia quindi che determina opportunitagrave e possibilitagrave di ottimizzazione da un lato per ridurre il con-sumo di materiali di cava o materie prime non sempre repe-ribili a prezzi congrui e dallrsquoaltro consente il recupero di materiali di scarso valore economico e difficili da collocare quando presenti in quantitagrave rilevanti

Tutto ciograve assumendo a riferimento lrsquoinquadramento normativo che regolamenta i materiali in questione e la possibilitagrave con particola-re riguardo allrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006 della loro gestione al di fuori della disciplina sui rifiuti e allo stesso tempo il fatto che gli stessi materiali possono essere recuperati allo stesso scopo a valle di interventi di bonificadecontaminazione

Nel presente articolo vengono quindi trattate in modo integrato le diverse tematiche accennate e precisamentebull lrsquoutilizzo di terre rocce e altri materiali inerti equivalenti per la realizzazione delle discarichebull lrsquoutilizzo di terre e rocce e altri materiali inerti equivalenti per la gestione ordinaria e la copertura finale delle discarichebull la valutazione di queste possibilitagraveopportunitagrave con materiali esclusi dalla disciplina sulla gestione dei rifiuti ovvero considera-ti rifiuti a tutti gli effettibull il recupero di terre e rocce da scavo da destinare a recupero per le attivitagrave sopracitate a valle di interventi di trattamenti di bonifi-cadecontaminazionebull lo smaltimento di terre rocce e altri materiali inerti qualificati come rifiuti in discariche appositamente realizzate

Lo schema di Figura 1 esemplifica in termini di flussi lrsquoelencazio-ne dei temi sopracitata

Terre e rocce da scavo in discarica tra rifiuti e ldquonon rifiutirdquoLa trattazione inizia dalla terza tematica sopracitata che per mol-ti aspetti egrave dirimente rispetto allrsquoutilizzo o meno di terre e rocce da scavo per gli interventi e le attivitagrave sopracitate e in uno scenario estremo ma non fantastico lo stesso materiale se qualificato come terra e roccia da scavo (non rifiuto ai sensi dellrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006) viene utilizzato come materia ldquoprimardquo per realizzare o gestire una discarica ovvero recuperato per gli stessi obiettivi men-tre se qualificato come rifiuto viene ldquosmaltitordquo ovvero ldquorecuperatordquo nella stessa discaricaLrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006 declina chiaramente le condizioni cui deve sottostare un terreno di scavo per essere escluso dalla di-sciplina sui rifiuti ed essere gestito come un qualsiasi altro mate-riale da costruzione

Lrsquointervento Terre inerti e discarichebollettino di inform

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RIFIUTI

Figura 1

Materia ldquoprimardquo

Altri materiali inerti eo alternativi equivalenti

per esempio Fos fanghihellip

Altri rifiuti inerti

Terre e rocce da scavo da siti non contaminati

Scavi da interventi di edilizia civile

Scavi da aree industriali o

infrastrutture

Terreni di cava eo da siti dedicati

Smaltimento in discarica per inerti

Materiali per la realizzazzione gestione e copertura discariche

RecuperoTrattamento di

decontaminazioneTerreni di scavo da siti contaminati

Smaltimento in discarica

No rifiutiex articolo 186

Rifiuti

Recupero

ldquo1 (omissis) Le terre e rocce da scavo anche di gallerie otte-nute quali sottoprodotti possono essere utilizzate per reinterri riempimenti rimodellazioni e rilevati purcheacutea) siano impiegate direttamente nellrsquoambito di opere o inter-venti preventivamente individuati e definitib) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dellrsquointegra-le utilizzoc) lrsquoutilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tec-nicamente possibile senza necessitagrave di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti mer-ceologici e di qualitagrave ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e piugrave in generale ad im-patti ambientali qualitativamente e quantitativamente diver-si da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzated) sia garantito un elevato livello di tutela ambientalee) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sot-

toposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decretof) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualitagrave delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superfi-ciali e sotterranee della flora della fauna degli habitat e del-le aree naturali protette In particolare deve essere dimostra-to che il materiale da utilizzare non egrave contaminato con riferi-mento alla destinazione drsquouso del medesimo noncheacute la com-patibilitagrave di detto materiale con il sito di destinazioneg) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostratardquo(omissis)

Qualora non siano rispettate le condizioni indicate dallrsquoartico-lo 186 citato le terre e rocce da scavo non sono considerate ri-fiuti solo se provenienti da cave eo siti dedicati allo scopo ovve-

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RIFIUTI

Giurisprudenza

Le principali sentenze su terre e rocce da scavo e inerti

a cura di Lavinia Basso

Redazione ReteAmbiente

Anno Pronuncia

2006 Corte di Cassazione

Sentenza 29 novembre 2006 n 39369Esclusione dal regime dei rifiuti previsto per le terre e rocce da scavo ndash Applicabilitagrave ai materiali da demolizione ndash Non sus-sisteI materiali inerti da demolizione sono differenti da terre e rocce da scavo (questrsquoultime escluse dal regime dei rifiuti in base alla legge 4432001 ed al Dlgs 1522006) e vanno considerati rifiuti specialiLrsquoesclusione dal regime dei rifiuti prevista per le terre da scavo dallrsquointerpretazione autentica ex legge 4432001 ndash attualmente ripro‑dotta nellrsquoarticolo 186 del Dlgs 1522006 ndash non ha alcun riferimento alla ldquoterra mista ad asfalto ferro betonelle per marciapiedi palet-ti in cemento precompressordquo i quali sono rifiuti speciali da demolizione sia ex articolo 7 del Dlgs 2297 sia ex articolo 184 del ldquonuovordquo Dlgs 1522006Viene cosigrave ribadita la corrente giurisprudenziale maggioritaria (sentenze Cassazione 26112002 e 350022003) basata sulla ldquospecifici‑tagraverdquo della disciplina sui rifiuti parzialmente contrastata dalla sentenza 375082003 secondo cui la differenza tra le due tipologie di mate‑riali non impone una diversitagrave di trattamento

2007 Corte di Cassazione

Sentenza 15 maggio 2007 n 23788Rifiuti ndash Terre e rocce da scavo ndash Dlgs 1522006 ndash Natura della disciplina ndash Norme di carattere eccezionale ndash Interpretazio-ne analogica ndash EsclusaLrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006 costituisce norma eccezionale rispetto alla disciplina generale sui rifiuti Lrsquoesclusione delle terre e rocce da scavo dalla disciplina dei rifiuti condizionata alla sussistenza di precisi requisiti non egrave quindi applicabile in via analogica e ciograve ai sen‑si degli articoli 12 e 14 delle preleggiNel caso di specie la Corte ha affermato che i residui di asfalto e i conglomerati bituminosi non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo non ricorrendo nella fattispecie le condizioni previste dalla legge

Sentenza 19 giugno 2007 n 23787Materiali provenienti dallo scavo delle strade ndash Disciplina ex Dlgs 1522006 ndash Natura di rifiuti ndash Sussiste ndash Assimilazione alle terre e rocce da scavo ex articolo 186 medesimo Dlgs ndash EsclusaNon sono assimilabili alle ldquoterre e rocce da scavordquo (e non beneficiano dunque della relativa disciplina di favore ex Dlgs 1522006) i ma‑teriali provenienti dallo scavo delle stradeLa composizione degli inerti provenienti dallo scavo delle strade non rientrano nella categoria delle ldquoterre e rocce da scavordquo disegnata dallrsquoarticolo 186 del Dlgs 1522006 in quanto non costituiti esclusivamente da ghiaia o terriccio ma anche da pezzi di asfalto e calce‑struzzo qualificabili come rifiuti

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RIFIUTIGiurisprudenza Rassegna di giurisprudenza

Anno Pronuncia

(segue)

2007

I materiali in parola dunque sono da considerarsi rifiuti speciali ex articolo 184 comma 5 lettera b) Dlgs 1522006 e non egrave loro appli‑cabile la speciale disciplina ldquoin derogardquo riservata ex articolo 186 Dlgs 1522006 alle ldquoterre e rocce da scavordquo propriamente dette disci‑plina che consente ndash nel rispetto di determinate condizioni ndash di riutilizzarle direttamente in reinterri e riempimenti

Sentenza 13 settembre 2007 n 34768Rifiuti ndash Demolizione di manufatto ndash Necessitagrave di autorizzazione ndash Non sussisteLa demolizione di una nave produce rifiuti di diverse tipologie che una volta prodotti devono essere gestiti in base alle norme sui rifiuti ma lrsquoattivitagrave di demolizione in seacute non costituisce attivitagrave di gestione dei rifiuti e non richiede quindi il possesso delle relative autorizzazioniDiversamente opinando ogni cantiere e ogni attivitagrave di demolizione anche edile dovrebbe essere considerata come attivitagrave di tratta‑mento rifiuti e qualificati impianti per la gestione dei rifiutiSono invece rifiuti le parti inevitabilmente prodotte dalla demolizione per le quali egrave necessaria la gestione in conformitagrave a quanto previ‑sto dalla normativa vigente

Sentenza 16 ottobre 2007 n 38514Rifiuti ndash Materiali da demolizione ndash Recupero ndash Confine tra bene e rifiutoIl materiale proveniente da demolizioni edili egrave un rifiuto che resta tale fino al completamento delle attivitagrave di separazione e cernitaLa disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero tra le quali lrsquoarticolo 183 let‑tera h) del Dlgs 3 aprile 2006 n 152 indica la cernita o la selezioneInoltre deve essere fornita la prova sia che detti materiali verranno tutti riutilizzati sia che tale reimpiego avvenga in tempi certi circo‑stanze del tutto incompatibili con lo stato di abbandono dei rifiuti stessi per un periodo superiore allrsquoanno

Sentenza 28 novembre 2007 n 44295Rifiuti ndash Materiali di risulta lavorazione marmo ndash Riutilizzo ndash Requisiti ndash Accumulo per lungo periodo ndash Discarica abusiva ndash Configurabilitagrave ndash SussisteIl requisito della certezza ed effettivitagrave del riutilizzo di un materiale di risulta dalla lavorazione del marmo non egrave sussistente quando i ma‑teriali residuati da una certa lavorazione (del quale pertanto sussiste lrsquoobbligo di disfarsi) siano stati accumulati per alcuni anni in pa‑lese violazione dellrsquoarticolo 6 primo comma lettera m) numero 3 Dlgs 221997 determinando nel corso del tempo la realizzazione di una discarica abusiva Tali materiali non sono riconducibili tra le terre e rocce da scavo direttamente utilizzate per reinterri o riempimentiParimenti non egrave corretto il riferimento alla nozione di materie prime secondarie di cui allrsquoarticolo 181 comma 13 Dlgs 1522006 poi‑cheacute queste ultime devono possedere ai sensi del comma 6 del predetto articolo specifiche caratteristiche tecniche individuate da un apposito Dm da emanarsi ovvero in via transitoria specificate dalla normativa secondaria vigente Altrettanto errato si palesa il riferi‑mento alla nozione di sottoprodotto di cui allrsquoarticolo 183 primo comma lettera n) dello stesso decreto legislativo richiedendosi anche dalla norma citata la certezza oggettiva del reimpiego del materiale costituente sottoprodotto nel momento stesso della sua produzione Tale certezza egrave esclusa in ragione delle descritte modalitagrave di stoccaggio per un lasso di tempo particolarmente rilevante

2008 Corte Costituzionale

Sentenza 14 marzo 2008 n 62Norme Provincia di Bolzano ndash Terre e rocce da scavo ndash Trasporti rifiuti speciali non pericolosi ndash Iscrizione Albo gestori am-bientali ndash Autorizzazione impianti recupero e smaltimento rifiuti ndash Deroghe alla disciplina nazionale ndash IllegittimitagraveLe esenzioni in materia di formulario obbligo di iscrizione allrsquoAlbo terre e rocce da scavo noncheacute la previsione di unrsquoautorizzazione prov‑visoria allrsquoesercizio degli impianti di smaltimento sono illegittimeLe norme della legge della Provincia autonoma di Bolzano n 42006 in tema di gestione dei rifiuti sono pertanto costituzionalmente il‑legittimeLa legislazione nazionale in materia di rifiuti non ammette deroghe e ad essa le Regioni devono attenersi sia per evitare il contrasto con la normativa comunitaria sia per la necessitagrave di tutelare valori come la salute e lrsquoambiente in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale

Ordinanza 30 aprile 2008 n 121Rifiuti ndash Terre e rocce da scavo ndash NozioneLa modifica dellrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006 ad opera del Dlgs 16 gennaio 2008 n 4 rafforza il ruolo del ldquoprogettordquo preventivo neces‑sario per verificare il riutilizzo delle terre e rocce secondo i requisiti di legge condizione questa ritenuta essenziale dalla Corte di Lus‑semburgo per escludere lrsquoosservanza degli obblighi derivanti dalla gestione dei rifiutiLa nuova formulazione della norma in esame per i casi di terre e rocce provenienti da opere sottoposte a Via Aia permesso di costrui‑re o Dia o nel corso di lavori pubblici introduce ulteriori garanzie ndash rispetto al passato ndash del certo riutilizzo di tali materiali della compa‑tibilitagrave ambientale degli stessi e della possibilitagrave tecnica di un tale riutilizzo noncheacute impone un termine massimo entro il quale esso de‑ve avvenireLa norma richiede infatti che il progetto sia preventivamente approvato dalla medesima autoritagrave competente per il procedimento di cui trattasi

Corte di Cassazione

Sentenza 19 febbraio 2008 n 7466Rifiuti ndash Nozione ndash Inerti da demolizione ndash Terre e rocce da scavo ndash DifferenzeGli inerti provenienti dalla demolizione di edifici o da scavi di strade non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo e pertanto sono sot‑toposti alla disciplina sui rifiuti

LrsquoOsservatOriO aggiorna in tempo reale sullrsquoevoluzione della legislazione am-bientale e offre il database completo della normativa in cantiere e vigente coor-dinata e annotata con approfondimenti interpretativi e una serie di ldquospecialirdquo sui temi piugrave caldi e dibattuti

La Rivista Rifiuti per tutte le norme richiamate

nei testi fa riferimento allrsquo Osservatorio

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Le aree di Osservatorio di Normativa ambientale

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Le OpziONi escLusive di Osservatorio di Normativa ambientale

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Page 7: Rifiuti n.195 - maggio 2012 - speciale terre e rocce

bollettino di informazione norm

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RIFIUTI

Lrsquointervento

Terre e rocce da scavo tra Mps e sottoprodotti

di Pasquale FimianiSostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione

1 PremessaDue recenti interventi normativi ripropongono la questione dellrsquoin-quadramento sistematico delle terre e rocce da scavoIl primo egrave rappresentato dal Dl 24 gennaio 2012 n 1 convertito in legge con modificazioni dallrsquoarticolo 1 comma 1 della legge 24 marzo 2012 n 27 che allrsquoarticolo 49 come modificato dalla legge di conversione ha cosigrave dispostoldquoLrsquoutilizzo delle terre e rocce da scavo egrave regolamentato con de-creto del Ministro dellrsquoambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti1-bis Il decreto di cui al comma precedente da adottare en-tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della leg-ge di conversione del presente decreto stabilisce le condizio-ni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sotto-prodotti ai sensi dellrsquoarticolo 184-bis del decreto legislativo n 152 del 20061-ter Allrsquoarticolo 39 comma 4 del decreto legislativo 3 dicem-bre 2010 n 205 il primo periodo egrave sostituito dal seguente lsquoDalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui allrsquoarticolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n 1 egrave abro-gato lrsquoarticolo 186 rsquo1-quater Dallrsquoattuazione del presente articolo non devono deri-vare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblicardquoA sua volta il Dl 25 gennaio 2012 n 2 convertito in legge con modificazioni dallrsquoarticolo 1 comma 1 legge 24 marzo 2012 n 28 allrsquoarticolo 3 come sostituito dalla legge di conversione commi da 1 a 4 ha cosigrave disposto

ldquo1 Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati i riferimenti al lsquosuolorsquo contenuti allrsquoarti-colo 185 commi 1 letterare b) e c) e 4 del decreto legisla-tivo 3 aprile 2006 n 152 si interpretano come riferiti an-che alle matrici materiali di riporto di cui allrsquoallegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo2 Ai fini dellrsquoapplicazione del presente articolo per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei co-me disciplinati dal decreto di cui allrsquoarticolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n 1 utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati non assimilabili per caratteristi-che geologiche e stratigrafiche al terreno in situ allrsquointerno dei quali possono trovarsi materiali estranei3 Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo le matrici materiali di ripor-to eventualmente presenti nel suolo di cui allrsquoarticolo 185 commi 1 letterare b) e c) e 4 del decreto legislativo 3 apri-le 2006 n 152 e successive modificazioni sono considera-te sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui allrsquoar-ticolo 184-bis del citato decreto legislativo n 152 del 20064 Allrsquoarticolo 240 comma 1 lettera a) del decreto legislati-vo 3 aprile 2006 n 152 dopo la parola lsquosuolorsquo sono inseri-te le seguenti lsquo materiali di riportorsquordquo

Il sistema nel quale si inserisce la prima norma egrave quello conse-guente al Dlgs 2052010 per il qualebull lrsquoarticolo 186 Tu disciplina le condizioni di utilizzo delle terre e rocce da scavo anche di gallerie ottenute quali sottoprodottibull tale disciplina ha natura transitoria poicheacute come previsto dallrsquoarticolo 39 comma 4 del Dlgs 2052010 nella versione origi-naria ldquodalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui allrsquoarticolo 184-bis comma 2 egrave abrogato lrsquoarticolo 186rdquobull il decreto ministeriale di cui allrsquoarticolo 184-bis comma 2 egrave quello ndash adottato dal Ministro dellrsquoambiente e della tutela del ter-

Link di approfondimento

Per un approfondimento ldquoRifiuti sotto-prodotti e Mps commento ai nuovi articoli 184-bis e 184-ter)rdquo (F Anile Rivista Rifiuti n 180-181 p 38)

Lrsquointervento Terre e rocce tra Mps e sottoprodotto

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RIFIUTI

ritorio e del mare ai sensi dellrsquoarticolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988 n 400 in conformitagrave a quanto previsto dalla discipli-na comunitaria ndash con il quale sulla base delle condizioni previste al comma 1 (cioegrave quelle per cui una sostanza egrave un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dellrsquoarticolo 183 comma 1 lettera a)) pos-sono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quanti-tativi da soddisfare affincheacute specifiche tipologie di sostanze od og-getti siano considerate sotto prodotti e non rifiuti

Rispetto a tale sistema viene sostanzialmente introdotta una fonte speciale in materia di disposizioni regolamentari relative alle con-dizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sotto-prodotti poicheacute lrsquoemanando decreto ministeriale sostitutivo delle previsioni dellrsquoarticolo 186 Codice ambientale dovragrave essere adotta-to non piugrave ai sensi dellrsquoarticolo 184-bis comma 2 Codice ambien-tale ma ai sensi dellrsquoarticolo 49 del Dl 24 gennaio 2012 n 1 come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012 n 27Lrsquoimpostazione quanto al resto rimane peraltro immutataLa seconda norma costituisce un ampliamento del concetto di suo-lo presente nellrsquoarticolo 185 commi 1 lettere b) e c) e 4 del decre-to legislativo 3 aprile 2006 n 152 secondo cui

ldquo1 Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarticolo del presente decretob) il terreno (in situ) inclusi il suolo contaminato non sca-vato e gli edifici collegati permanentemente al terreno fer-mo restando quanto previsto dagli articoli 239 e ss relati-vamente alla bonifica di siti contaminatic) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato na-turale escavato nel corso di attivitagrave di costruzione ove sia certo che esso verragrave riutilizzato a fini di costruzione allo sta-to naturale e nello stesso sito in cui egrave stato escavato(hellip)4 Il suolo escavato non contaminato e altro materiale al-lo stato naturale utilizzati in siti diversi da quelli in cui so-no stati escavati devono essere valutati ai sensi nellrsquoordine degli articoli 183 comma 1 lettera a) 184-bis e 184-terrdquo

Rinviando per quanto concerne il concetto di ldquomateriali di ripor-tordquo e la sua portata ad altri interventi nel presente numero del-la Rivista puograve affermarsi che lrsquoimpianto di sistema in tema di ter-re e rocce da scavo non egrave stato modificato per cui fino allrsquoentrata in vigore dellrsquoemanando decreto ministeriale sostitutivo delle pre-visioni dellrsquoarticolo 186 Codice ambientale previsto dallrsquoarticolo 49 citato si ripropongono le seguenti questioni interpretativebull ambito di applicabilitagrave della esclusione dal campo di applicazio-ne della Parte quarta (quindi sia dalla disciplina sui rifiuti sia da quella sul sottoprodotto) per le attivitagrave di scavo e riutilizzo di suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale nello stesso sito in cui egrave stato escavatobull inquadramento sistematico e relativa disciplina dellrsquoutilizzo in sito diverso da quello in cui egrave stato escavato del suolo non conta-minato e altro materiale allo stato naturale

Nella prima ipotesi si tratta di individuare la portata dellrsquoarticolo 185 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n 152

Nella seconda viene in evidenza il comma 4 della stessa norma il quale detta criteri logici di prioritagrave nellrsquoesame delle varie fattispe-cie dovendosi fare riferimento nellrsquoordinebull allrsquoarticolo 183 comma 1 lettera a) cioegrave se si sia in presenza di un rifiutobull allrsquoarticolo 184-bis cioegrave se si sia in presenza di un sottoprodotto

bull allrsquoarticolo 184-ter cioegrave se si sia in presenza non di un sottopro-dotto ma di un rifiuto soggetto ad attivitagrave di recupero in relazio-ne al quale occorre verificare la sussistenza delle condizioni per la configurabilitagrave della cd ldquoEnd of WasterdquoLrsquoalternativa tra le ipotesi sub b) e c) si presenta particolarmen-te problematica in tema di terre e rocce da scavo in quanto le stes-se sono previste non soltanto come ipotesi speciali di sottoprodotto secondo il combinato disposto di cui agli articoli 186 e 184-bis Tu ma anche quale tipologia di rifiuto recuperabileEd infatti il Dm 5 febbraio 1998 allrsquoallegato 1) suball 1) par 7-31-bis come modificato dal Dm 5 aprile 2006 n 186 prevede

ldquo731-bis Tipologia terre e rocce di scavo [170504]731-bis1 Provenienza attivitagrave di scavo731-bis2 Caratteristiche del rifiuto materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli sabbia ghiaia trovanti anche di origine antropica731-bis3 Attivitagrave di recuperoa) industria della ceramica e dei laterizi [R5]b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero egrave subordi-nato allrsquoesecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10]c) formazione di rilevati e sottofondi straDl (il recupero egrave su-bordinato allrsquoesecuzione del test di cessione sul rifiuto tal qua-le secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]731-bis4 Caratteristiche delle materie prime eo dei prodot-ti ottenuti prodotti ceramici nelle forme usualmente com-mercializzaterdquo

La stessa questione si pone per marmi e pietre a seguito del Dl 30 dicembre 2008 n 208 (Misure straordinarie in materia di ri-sorse idriche e di protezione dellrsquoambiente convertito in leg-ge con modificazioni dallrsquoarticolo 1 comma 1 legge 27 febbra-io 2009 n 13) che ha aggiunto allrsquoarticolo 186 il comma 7-ter per il quale ldquoai fini dellrsquoapplicazione del presente articolo i re-sidui provenienti dallrsquoestrazione di marmi e pietre sono equi-parati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo So-no altresigrave equiparati i residui delle attivitagrave di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attivitagrave nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali Tali residui quando sia-no sottoposti a unrsquooperazione di recupero ambientale devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite per eventuali sostanze inquinanti presenti pre-visti nellrsquoAllegato 5 alla parte IV del presente decreto tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sullrsquoambiente derivanti dallrsquoutilizzo della sostanza o dellrsquooggettordquoOrbene in tema di recupero di pietre e marmi destinati alla for-mazione di rilevati e sottofondi stradali parla anche il Dm 5 feb-braio 1998 allrsquoallegato 1) suball 1) par 123 e 125 che recitano

ldquo123 Tipologia fanghi e polveri da segagione e lavorazio-ne pietre marmi e ardesie [010202] [010403] [010406]1231 Provenienza lavorazione materiali lapidei di natu-ra calcarea1232 Caratteristiche del rifiuto fanghi contenenti oltre lrsquo85 di carbonato di calcio sul secco1233 Attivitagrave di recupero previa eventuale disidratazione essiccamento vagliatura frantumazione micronizzazionea) produzione conglomerati cementizi [R5]b) cementifici [R5]c) industria cartaria [R5]

(segue)

bollettino di informazione norm

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RIFIUTI

Lrsquointervento

Problemi e opportunitagrave nel complesso

mondo della discarica

di Sergio BaroniDirettore servizi operativi Herambiente Spa

Marco Rambaldi e Federico FoschiniDirezione servizi operativi Herambiente Spa

Si ringraziano i Colleghi delle strutture gestione e ingegneria di processo della filiera discariche di Herambiente Spa per la

documentazione e le informazioni messe a disposizione

PremessaFra gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti le discariche sono senza ombra di dubbio la tipologia che in maniera piugrave ri-levante interagisce con la gestione di terre e rocce da scavo e al-tri materiali inerti di recupero Le discariche infatti sono impian-ti che ad eccezione dei materiali artificiali utilizzati in alcuni ca-si per le impermeabilizzazioni e per la gestione del percolato sonobull realizzate a contatto con il terrenobull costruite con lrsquoutilizzo di terre di vario genere e caratteristichebull gestite e ricoperte utilizzando fra lrsquoaltro terre insieme con al-tri materiali

A loro volta in discarica vengono conferite terre e rocce da scavo eo altri materiali inerti qualora si configurino come rifiuti e sia-no contaminati

Una grande sinergia quindi che determina opportunitagrave e possibilitagrave di ottimizzazione da un lato per ridurre il con-sumo di materiali di cava o materie prime non sempre repe-ribili a prezzi congrui e dallrsquoaltro consente il recupero di materiali di scarso valore economico e difficili da collocare quando presenti in quantitagrave rilevanti

Tutto ciograve assumendo a riferimento lrsquoinquadramento normativo che regolamenta i materiali in questione e la possibilitagrave con particola-re riguardo allrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006 della loro gestione al di fuori della disciplina sui rifiuti e allo stesso tempo il fatto che gli stessi materiali possono essere recuperati allo stesso scopo a valle di interventi di bonificadecontaminazione

Nel presente articolo vengono quindi trattate in modo integrato le diverse tematiche accennate e precisamentebull lrsquoutilizzo di terre rocce e altri materiali inerti equivalenti per la realizzazione delle discarichebull lrsquoutilizzo di terre e rocce e altri materiali inerti equivalenti per la gestione ordinaria e la copertura finale delle discarichebull la valutazione di queste possibilitagraveopportunitagrave con materiali esclusi dalla disciplina sulla gestione dei rifiuti ovvero considera-ti rifiuti a tutti gli effettibull il recupero di terre e rocce da scavo da destinare a recupero per le attivitagrave sopracitate a valle di interventi di trattamenti di bonifi-cadecontaminazionebull lo smaltimento di terre rocce e altri materiali inerti qualificati come rifiuti in discariche appositamente realizzate

Lo schema di Figura 1 esemplifica in termini di flussi lrsquoelencazio-ne dei temi sopracitata

Terre e rocce da scavo in discarica tra rifiuti e ldquonon rifiutirdquoLa trattazione inizia dalla terza tematica sopracitata che per mol-ti aspetti egrave dirimente rispetto allrsquoutilizzo o meno di terre e rocce da scavo per gli interventi e le attivitagrave sopracitate e in uno scenario estremo ma non fantastico lo stesso materiale se qualificato come terra e roccia da scavo (non rifiuto ai sensi dellrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006) viene utilizzato come materia ldquoprimardquo per realizzare o gestire una discarica ovvero recuperato per gli stessi obiettivi men-tre se qualificato come rifiuto viene ldquosmaltitordquo ovvero ldquorecuperatordquo nella stessa discaricaLrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006 declina chiaramente le condizioni cui deve sottostare un terreno di scavo per essere escluso dalla di-sciplina sui rifiuti ed essere gestito come un qualsiasi altro mate-riale da costruzione

Lrsquointervento Terre inerti e discarichebollettino di inform

azione normativa n 195 (0512)

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RIFIUTI

Figura 1

Materia ldquoprimardquo

Altri materiali inerti eo alternativi equivalenti

per esempio Fos fanghihellip

Altri rifiuti inerti

Terre e rocce da scavo da siti non contaminati

Scavi da interventi di edilizia civile

Scavi da aree industriali o

infrastrutture

Terreni di cava eo da siti dedicati

Smaltimento in discarica per inerti

Materiali per la realizzazzione gestione e copertura discariche

RecuperoTrattamento di

decontaminazioneTerreni di scavo da siti contaminati

Smaltimento in discarica

No rifiutiex articolo 186

Rifiuti

Recupero

ldquo1 (omissis) Le terre e rocce da scavo anche di gallerie otte-nute quali sottoprodotti possono essere utilizzate per reinterri riempimenti rimodellazioni e rilevati purcheacutea) siano impiegate direttamente nellrsquoambito di opere o inter-venti preventivamente individuati e definitib) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dellrsquointegra-le utilizzoc) lrsquoutilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tec-nicamente possibile senza necessitagrave di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti mer-ceologici e di qualitagrave ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e piugrave in generale ad im-patti ambientali qualitativamente e quantitativamente diver-si da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzated) sia garantito un elevato livello di tutela ambientalee) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sot-

toposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decretof) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualitagrave delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superfi-ciali e sotterranee della flora della fauna degli habitat e del-le aree naturali protette In particolare deve essere dimostra-to che il materiale da utilizzare non egrave contaminato con riferi-mento alla destinazione drsquouso del medesimo noncheacute la com-patibilitagrave di detto materiale con il sito di destinazioneg) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostratardquo(omissis)

Qualora non siano rispettate le condizioni indicate dallrsquoartico-lo 186 citato le terre e rocce da scavo non sono considerate ri-fiuti solo se provenienti da cave eo siti dedicati allo scopo ovve-

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RIFIUTI

Giurisprudenza

Le principali sentenze su terre e rocce da scavo e inerti

a cura di Lavinia Basso

Redazione ReteAmbiente

Anno Pronuncia

2006 Corte di Cassazione

Sentenza 29 novembre 2006 n 39369Esclusione dal regime dei rifiuti previsto per le terre e rocce da scavo ndash Applicabilitagrave ai materiali da demolizione ndash Non sus-sisteI materiali inerti da demolizione sono differenti da terre e rocce da scavo (questrsquoultime escluse dal regime dei rifiuti in base alla legge 4432001 ed al Dlgs 1522006) e vanno considerati rifiuti specialiLrsquoesclusione dal regime dei rifiuti prevista per le terre da scavo dallrsquointerpretazione autentica ex legge 4432001 ndash attualmente ripro‑dotta nellrsquoarticolo 186 del Dlgs 1522006 ndash non ha alcun riferimento alla ldquoterra mista ad asfalto ferro betonelle per marciapiedi palet-ti in cemento precompressordquo i quali sono rifiuti speciali da demolizione sia ex articolo 7 del Dlgs 2297 sia ex articolo 184 del ldquonuovordquo Dlgs 1522006Viene cosigrave ribadita la corrente giurisprudenziale maggioritaria (sentenze Cassazione 26112002 e 350022003) basata sulla ldquospecifici‑tagraverdquo della disciplina sui rifiuti parzialmente contrastata dalla sentenza 375082003 secondo cui la differenza tra le due tipologie di mate‑riali non impone una diversitagrave di trattamento

2007 Corte di Cassazione

Sentenza 15 maggio 2007 n 23788Rifiuti ndash Terre e rocce da scavo ndash Dlgs 1522006 ndash Natura della disciplina ndash Norme di carattere eccezionale ndash Interpretazio-ne analogica ndash EsclusaLrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006 costituisce norma eccezionale rispetto alla disciplina generale sui rifiuti Lrsquoesclusione delle terre e rocce da scavo dalla disciplina dei rifiuti condizionata alla sussistenza di precisi requisiti non egrave quindi applicabile in via analogica e ciograve ai sen‑si degli articoli 12 e 14 delle preleggiNel caso di specie la Corte ha affermato che i residui di asfalto e i conglomerati bituminosi non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo non ricorrendo nella fattispecie le condizioni previste dalla legge

Sentenza 19 giugno 2007 n 23787Materiali provenienti dallo scavo delle strade ndash Disciplina ex Dlgs 1522006 ndash Natura di rifiuti ndash Sussiste ndash Assimilazione alle terre e rocce da scavo ex articolo 186 medesimo Dlgs ndash EsclusaNon sono assimilabili alle ldquoterre e rocce da scavordquo (e non beneficiano dunque della relativa disciplina di favore ex Dlgs 1522006) i ma‑teriali provenienti dallo scavo delle stradeLa composizione degli inerti provenienti dallo scavo delle strade non rientrano nella categoria delle ldquoterre e rocce da scavordquo disegnata dallrsquoarticolo 186 del Dlgs 1522006 in quanto non costituiti esclusivamente da ghiaia o terriccio ma anche da pezzi di asfalto e calce‑struzzo qualificabili come rifiuti

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RIFIUTIGiurisprudenza Rassegna di giurisprudenza

Anno Pronuncia

(segue)

2007

I materiali in parola dunque sono da considerarsi rifiuti speciali ex articolo 184 comma 5 lettera b) Dlgs 1522006 e non egrave loro appli‑cabile la speciale disciplina ldquoin derogardquo riservata ex articolo 186 Dlgs 1522006 alle ldquoterre e rocce da scavordquo propriamente dette disci‑plina che consente ndash nel rispetto di determinate condizioni ndash di riutilizzarle direttamente in reinterri e riempimenti

Sentenza 13 settembre 2007 n 34768Rifiuti ndash Demolizione di manufatto ndash Necessitagrave di autorizzazione ndash Non sussisteLa demolizione di una nave produce rifiuti di diverse tipologie che una volta prodotti devono essere gestiti in base alle norme sui rifiuti ma lrsquoattivitagrave di demolizione in seacute non costituisce attivitagrave di gestione dei rifiuti e non richiede quindi il possesso delle relative autorizzazioniDiversamente opinando ogni cantiere e ogni attivitagrave di demolizione anche edile dovrebbe essere considerata come attivitagrave di tratta‑mento rifiuti e qualificati impianti per la gestione dei rifiutiSono invece rifiuti le parti inevitabilmente prodotte dalla demolizione per le quali egrave necessaria la gestione in conformitagrave a quanto previ‑sto dalla normativa vigente

Sentenza 16 ottobre 2007 n 38514Rifiuti ndash Materiali da demolizione ndash Recupero ndash Confine tra bene e rifiutoIl materiale proveniente da demolizioni edili egrave un rifiuto che resta tale fino al completamento delle attivitagrave di separazione e cernitaLa disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero tra le quali lrsquoarticolo 183 let‑tera h) del Dlgs 3 aprile 2006 n 152 indica la cernita o la selezioneInoltre deve essere fornita la prova sia che detti materiali verranno tutti riutilizzati sia che tale reimpiego avvenga in tempi certi circo‑stanze del tutto incompatibili con lo stato di abbandono dei rifiuti stessi per un periodo superiore allrsquoanno

Sentenza 28 novembre 2007 n 44295Rifiuti ndash Materiali di risulta lavorazione marmo ndash Riutilizzo ndash Requisiti ndash Accumulo per lungo periodo ndash Discarica abusiva ndash Configurabilitagrave ndash SussisteIl requisito della certezza ed effettivitagrave del riutilizzo di un materiale di risulta dalla lavorazione del marmo non egrave sussistente quando i ma‑teriali residuati da una certa lavorazione (del quale pertanto sussiste lrsquoobbligo di disfarsi) siano stati accumulati per alcuni anni in pa‑lese violazione dellrsquoarticolo 6 primo comma lettera m) numero 3 Dlgs 221997 determinando nel corso del tempo la realizzazione di una discarica abusiva Tali materiali non sono riconducibili tra le terre e rocce da scavo direttamente utilizzate per reinterri o riempimentiParimenti non egrave corretto il riferimento alla nozione di materie prime secondarie di cui allrsquoarticolo 181 comma 13 Dlgs 1522006 poi‑cheacute queste ultime devono possedere ai sensi del comma 6 del predetto articolo specifiche caratteristiche tecniche individuate da un apposito Dm da emanarsi ovvero in via transitoria specificate dalla normativa secondaria vigente Altrettanto errato si palesa il riferi‑mento alla nozione di sottoprodotto di cui allrsquoarticolo 183 primo comma lettera n) dello stesso decreto legislativo richiedendosi anche dalla norma citata la certezza oggettiva del reimpiego del materiale costituente sottoprodotto nel momento stesso della sua produzione Tale certezza egrave esclusa in ragione delle descritte modalitagrave di stoccaggio per un lasso di tempo particolarmente rilevante

2008 Corte Costituzionale

Sentenza 14 marzo 2008 n 62Norme Provincia di Bolzano ndash Terre e rocce da scavo ndash Trasporti rifiuti speciali non pericolosi ndash Iscrizione Albo gestori am-bientali ndash Autorizzazione impianti recupero e smaltimento rifiuti ndash Deroghe alla disciplina nazionale ndash IllegittimitagraveLe esenzioni in materia di formulario obbligo di iscrizione allrsquoAlbo terre e rocce da scavo noncheacute la previsione di unrsquoautorizzazione prov‑visoria allrsquoesercizio degli impianti di smaltimento sono illegittimeLe norme della legge della Provincia autonoma di Bolzano n 42006 in tema di gestione dei rifiuti sono pertanto costituzionalmente il‑legittimeLa legislazione nazionale in materia di rifiuti non ammette deroghe e ad essa le Regioni devono attenersi sia per evitare il contrasto con la normativa comunitaria sia per la necessitagrave di tutelare valori come la salute e lrsquoambiente in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale

Ordinanza 30 aprile 2008 n 121Rifiuti ndash Terre e rocce da scavo ndash NozioneLa modifica dellrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006 ad opera del Dlgs 16 gennaio 2008 n 4 rafforza il ruolo del ldquoprogettordquo preventivo neces‑sario per verificare il riutilizzo delle terre e rocce secondo i requisiti di legge condizione questa ritenuta essenziale dalla Corte di Lus‑semburgo per escludere lrsquoosservanza degli obblighi derivanti dalla gestione dei rifiutiLa nuova formulazione della norma in esame per i casi di terre e rocce provenienti da opere sottoposte a Via Aia permesso di costrui‑re o Dia o nel corso di lavori pubblici introduce ulteriori garanzie ndash rispetto al passato ndash del certo riutilizzo di tali materiali della compa‑tibilitagrave ambientale degli stessi e della possibilitagrave tecnica di un tale riutilizzo noncheacute impone un termine massimo entro il quale esso de‑ve avvenireLa norma richiede infatti che il progetto sia preventivamente approvato dalla medesima autoritagrave competente per il procedimento di cui trattasi

Corte di Cassazione

Sentenza 19 febbraio 2008 n 7466Rifiuti ndash Nozione ndash Inerti da demolizione ndash Terre e rocce da scavo ndash DifferenzeGli inerti provenienti dalla demolizione di edifici o da scavi di strade non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo e pertanto sono sot‑toposti alla disciplina sui rifiuti

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Page 8: Rifiuti n.195 - maggio 2012 - speciale terre e rocce

Lrsquointervento Terre e rocce tra Mps e sottoprodotto

bollettino di informazione norm

ativa n 195 (0512)

17

RIFIUTI

ritorio e del mare ai sensi dellrsquoarticolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988 n 400 in conformitagrave a quanto previsto dalla discipli-na comunitaria ndash con il quale sulla base delle condizioni previste al comma 1 (cioegrave quelle per cui una sostanza egrave un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dellrsquoarticolo 183 comma 1 lettera a)) pos-sono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quanti-tativi da soddisfare affincheacute specifiche tipologie di sostanze od og-getti siano considerate sotto prodotti e non rifiuti

Rispetto a tale sistema viene sostanzialmente introdotta una fonte speciale in materia di disposizioni regolamentari relative alle con-dizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sotto-prodotti poicheacute lrsquoemanando decreto ministeriale sostitutivo delle previsioni dellrsquoarticolo 186 Codice ambientale dovragrave essere adotta-to non piugrave ai sensi dellrsquoarticolo 184-bis comma 2 Codice ambien-tale ma ai sensi dellrsquoarticolo 49 del Dl 24 gennaio 2012 n 1 come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012 n 27Lrsquoimpostazione quanto al resto rimane peraltro immutataLa seconda norma costituisce un ampliamento del concetto di suo-lo presente nellrsquoarticolo 185 commi 1 lettere b) e c) e 4 del decre-to legislativo 3 aprile 2006 n 152 secondo cui

ldquo1 Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarticolo del presente decretob) il terreno (in situ) inclusi il suolo contaminato non sca-vato e gli edifici collegati permanentemente al terreno fer-mo restando quanto previsto dagli articoli 239 e ss relati-vamente alla bonifica di siti contaminatic) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato na-turale escavato nel corso di attivitagrave di costruzione ove sia certo che esso verragrave riutilizzato a fini di costruzione allo sta-to naturale e nello stesso sito in cui egrave stato escavato(hellip)4 Il suolo escavato non contaminato e altro materiale al-lo stato naturale utilizzati in siti diversi da quelli in cui so-no stati escavati devono essere valutati ai sensi nellrsquoordine degli articoli 183 comma 1 lettera a) 184-bis e 184-terrdquo

Rinviando per quanto concerne il concetto di ldquomateriali di ripor-tordquo e la sua portata ad altri interventi nel presente numero del-la Rivista puograve affermarsi che lrsquoimpianto di sistema in tema di ter-re e rocce da scavo non egrave stato modificato per cui fino allrsquoentrata in vigore dellrsquoemanando decreto ministeriale sostitutivo delle pre-visioni dellrsquoarticolo 186 Codice ambientale previsto dallrsquoarticolo 49 citato si ripropongono le seguenti questioni interpretativebull ambito di applicabilitagrave della esclusione dal campo di applicazio-ne della Parte quarta (quindi sia dalla disciplina sui rifiuti sia da quella sul sottoprodotto) per le attivitagrave di scavo e riutilizzo di suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale nello stesso sito in cui egrave stato escavatobull inquadramento sistematico e relativa disciplina dellrsquoutilizzo in sito diverso da quello in cui egrave stato escavato del suolo non conta-minato e altro materiale allo stato naturale

Nella prima ipotesi si tratta di individuare la portata dellrsquoarticolo 185 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n 152

Nella seconda viene in evidenza il comma 4 della stessa norma il quale detta criteri logici di prioritagrave nellrsquoesame delle varie fattispe-cie dovendosi fare riferimento nellrsquoordinebull allrsquoarticolo 183 comma 1 lettera a) cioegrave se si sia in presenza di un rifiutobull allrsquoarticolo 184-bis cioegrave se si sia in presenza di un sottoprodotto

bull allrsquoarticolo 184-ter cioegrave se si sia in presenza non di un sottopro-dotto ma di un rifiuto soggetto ad attivitagrave di recupero in relazio-ne al quale occorre verificare la sussistenza delle condizioni per la configurabilitagrave della cd ldquoEnd of WasterdquoLrsquoalternativa tra le ipotesi sub b) e c) si presenta particolarmen-te problematica in tema di terre e rocce da scavo in quanto le stes-se sono previste non soltanto come ipotesi speciali di sottoprodotto secondo il combinato disposto di cui agli articoli 186 e 184-bis Tu ma anche quale tipologia di rifiuto recuperabileEd infatti il Dm 5 febbraio 1998 allrsquoallegato 1) suball 1) par 7-31-bis come modificato dal Dm 5 aprile 2006 n 186 prevede

ldquo731-bis Tipologia terre e rocce di scavo [170504]731-bis1 Provenienza attivitagrave di scavo731-bis2 Caratteristiche del rifiuto materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli sabbia ghiaia trovanti anche di origine antropica731-bis3 Attivitagrave di recuperoa) industria della ceramica e dei laterizi [R5]b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero egrave subordi-nato allrsquoesecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10]c) formazione di rilevati e sottofondi straDl (il recupero egrave su-bordinato allrsquoesecuzione del test di cessione sul rifiuto tal qua-le secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]731-bis4 Caratteristiche delle materie prime eo dei prodot-ti ottenuti prodotti ceramici nelle forme usualmente com-mercializzaterdquo

La stessa questione si pone per marmi e pietre a seguito del Dl 30 dicembre 2008 n 208 (Misure straordinarie in materia di ri-sorse idriche e di protezione dellrsquoambiente convertito in leg-ge con modificazioni dallrsquoarticolo 1 comma 1 legge 27 febbra-io 2009 n 13) che ha aggiunto allrsquoarticolo 186 il comma 7-ter per il quale ldquoai fini dellrsquoapplicazione del presente articolo i re-sidui provenienti dallrsquoestrazione di marmi e pietre sono equi-parati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo So-no altresigrave equiparati i residui delle attivitagrave di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attivitagrave nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali Tali residui quando sia-no sottoposti a unrsquooperazione di recupero ambientale devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite per eventuali sostanze inquinanti presenti pre-visti nellrsquoAllegato 5 alla parte IV del presente decreto tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sullrsquoambiente derivanti dallrsquoutilizzo della sostanza o dellrsquooggettordquoOrbene in tema di recupero di pietre e marmi destinati alla for-mazione di rilevati e sottofondi stradali parla anche il Dm 5 feb-braio 1998 allrsquoallegato 1) suball 1) par 123 e 125 che recitano

ldquo123 Tipologia fanghi e polveri da segagione e lavorazio-ne pietre marmi e ardesie [010202] [010403] [010406]1231 Provenienza lavorazione materiali lapidei di natu-ra calcarea1232 Caratteristiche del rifiuto fanghi contenenti oltre lrsquo85 di carbonato di calcio sul secco1233 Attivitagrave di recupero previa eventuale disidratazione essiccamento vagliatura frantumazione micronizzazionea) produzione conglomerati cementizi [R5]b) cementifici [R5]c) industria cartaria [R5]

(segue)

bollettino di informazione norm

ativa n 195 (0512)

34

RIFIUTI

Lrsquointervento

Problemi e opportunitagrave nel complesso

mondo della discarica

di Sergio BaroniDirettore servizi operativi Herambiente Spa

Marco Rambaldi e Federico FoschiniDirezione servizi operativi Herambiente Spa

Si ringraziano i Colleghi delle strutture gestione e ingegneria di processo della filiera discariche di Herambiente Spa per la

documentazione e le informazioni messe a disposizione

PremessaFra gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti le discariche sono senza ombra di dubbio la tipologia che in maniera piugrave ri-levante interagisce con la gestione di terre e rocce da scavo e al-tri materiali inerti di recupero Le discariche infatti sono impian-ti che ad eccezione dei materiali artificiali utilizzati in alcuni ca-si per le impermeabilizzazioni e per la gestione del percolato sonobull realizzate a contatto con il terrenobull costruite con lrsquoutilizzo di terre di vario genere e caratteristichebull gestite e ricoperte utilizzando fra lrsquoaltro terre insieme con al-tri materiali

A loro volta in discarica vengono conferite terre e rocce da scavo eo altri materiali inerti qualora si configurino come rifiuti e sia-no contaminati

Una grande sinergia quindi che determina opportunitagrave e possibilitagrave di ottimizzazione da un lato per ridurre il con-sumo di materiali di cava o materie prime non sempre repe-ribili a prezzi congrui e dallrsquoaltro consente il recupero di materiali di scarso valore economico e difficili da collocare quando presenti in quantitagrave rilevanti

Tutto ciograve assumendo a riferimento lrsquoinquadramento normativo che regolamenta i materiali in questione e la possibilitagrave con particola-re riguardo allrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006 della loro gestione al di fuori della disciplina sui rifiuti e allo stesso tempo il fatto che gli stessi materiali possono essere recuperati allo stesso scopo a valle di interventi di bonificadecontaminazione

Nel presente articolo vengono quindi trattate in modo integrato le diverse tematiche accennate e precisamentebull lrsquoutilizzo di terre rocce e altri materiali inerti equivalenti per la realizzazione delle discarichebull lrsquoutilizzo di terre e rocce e altri materiali inerti equivalenti per la gestione ordinaria e la copertura finale delle discarichebull la valutazione di queste possibilitagraveopportunitagrave con materiali esclusi dalla disciplina sulla gestione dei rifiuti ovvero considera-ti rifiuti a tutti gli effettibull il recupero di terre e rocce da scavo da destinare a recupero per le attivitagrave sopracitate a valle di interventi di trattamenti di bonifi-cadecontaminazionebull lo smaltimento di terre rocce e altri materiali inerti qualificati come rifiuti in discariche appositamente realizzate

Lo schema di Figura 1 esemplifica in termini di flussi lrsquoelencazio-ne dei temi sopracitata

Terre e rocce da scavo in discarica tra rifiuti e ldquonon rifiutirdquoLa trattazione inizia dalla terza tematica sopracitata che per mol-ti aspetti egrave dirimente rispetto allrsquoutilizzo o meno di terre e rocce da scavo per gli interventi e le attivitagrave sopracitate e in uno scenario estremo ma non fantastico lo stesso materiale se qualificato come terra e roccia da scavo (non rifiuto ai sensi dellrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006) viene utilizzato come materia ldquoprimardquo per realizzare o gestire una discarica ovvero recuperato per gli stessi obiettivi men-tre se qualificato come rifiuto viene ldquosmaltitordquo ovvero ldquorecuperatordquo nella stessa discaricaLrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006 declina chiaramente le condizioni cui deve sottostare un terreno di scavo per essere escluso dalla di-sciplina sui rifiuti ed essere gestito come un qualsiasi altro mate-riale da costruzione

Lrsquointervento Terre inerti e discarichebollettino di inform

azione normativa n 195 (0512)

35

RIFIUTI

Figura 1

Materia ldquoprimardquo

Altri materiali inerti eo alternativi equivalenti

per esempio Fos fanghihellip

Altri rifiuti inerti

Terre e rocce da scavo da siti non contaminati

Scavi da interventi di edilizia civile

Scavi da aree industriali o

infrastrutture

Terreni di cava eo da siti dedicati

Smaltimento in discarica per inerti

Materiali per la realizzazzione gestione e copertura discariche

RecuperoTrattamento di

decontaminazioneTerreni di scavo da siti contaminati

Smaltimento in discarica

No rifiutiex articolo 186

Rifiuti

Recupero

ldquo1 (omissis) Le terre e rocce da scavo anche di gallerie otte-nute quali sottoprodotti possono essere utilizzate per reinterri riempimenti rimodellazioni e rilevati purcheacutea) siano impiegate direttamente nellrsquoambito di opere o inter-venti preventivamente individuati e definitib) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dellrsquointegra-le utilizzoc) lrsquoutilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tec-nicamente possibile senza necessitagrave di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti mer-ceologici e di qualitagrave ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e piugrave in generale ad im-patti ambientali qualitativamente e quantitativamente diver-si da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzated) sia garantito un elevato livello di tutela ambientalee) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sot-

toposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decretof) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualitagrave delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superfi-ciali e sotterranee della flora della fauna degli habitat e del-le aree naturali protette In particolare deve essere dimostra-to che il materiale da utilizzare non egrave contaminato con riferi-mento alla destinazione drsquouso del medesimo noncheacute la com-patibilitagrave di detto materiale con il sito di destinazioneg) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostratardquo(omissis)

Qualora non siano rispettate le condizioni indicate dallrsquoartico-lo 186 citato le terre e rocce da scavo non sono considerate ri-fiuti solo se provenienti da cave eo siti dedicati allo scopo ovve-

bollettino di informazione norm

ativa n 195 (0512)

74

RIFIUTI

Giurisprudenza

Le principali sentenze su terre e rocce da scavo e inerti

a cura di Lavinia Basso

Redazione ReteAmbiente

Anno Pronuncia

2006 Corte di Cassazione

Sentenza 29 novembre 2006 n 39369Esclusione dal regime dei rifiuti previsto per le terre e rocce da scavo ndash Applicabilitagrave ai materiali da demolizione ndash Non sus-sisteI materiali inerti da demolizione sono differenti da terre e rocce da scavo (questrsquoultime escluse dal regime dei rifiuti in base alla legge 4432001 ed al Dlgs 1522006) e vanno considerati rifiuti specialiLrsquoesclusione dal regime dei rifiuti prevista per le terre da scavo dallrsquointerpretazione autentica ex legge 4432001 ndash attualmente ripro‑dotta nellrsquoarticolo 186 del Dlgs 1522006 ndash non ha alcun riferimento alla ldquoterra mista ad asfalto ferro betonelle per marciapiedi palet-ti in cemento precompressordquo i quali sono rifiuti speciali da demolizione sia ex articolo 7 del Dlgs 2297 sia ex articolo 184 del ldquonuovordquo Dlgs 1522006Viene cosigrave ribadita la corrente giurisprudenziale maggioritaria (sentenze Cassazione 26112002 e 350022003) basata sulla ldquospecifici‑tagraverdquo della disciplina sui rifiuti parzialmente contrastata dalla sentenza 375082003 secondo cui la differenza tra le due tipologie di mate‑riali non impone una diversitagrave di trattamento

2007 Corte di Cassazione

Sentenza 15 maggio 2007 n 23788Rifiuti ndash Terre e rocce da scavo ndash Dlgs 1522006 ndash Natura della disciplina ndash Norme di carattere eccezionale ndash Interpretazio-ne analogica ndash EsclusaLrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006 costituisce norma eccezionale rispetto alla disciplina generale sui rifiuti Lrsquoesclusione delle terre e rocce da scavo dalla disciplina dei rifiuti condizionata alla sussistenza di precisi requisiti non egrave quindi applicabile in via analogica e ciograve ai sen‑si degli articoli 12 e 14 delle preleggiNel caso di specie la Corte ha affermato che i residui di asfalto e i conglomerati bituminosi non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo non ricorrendo nella fattispecie le condizioni previste dalla legge

Sentenza 19 giugno 2007 n 23787Materiali provenienti dallo scavo delle strade ndash Disciplina ex Dlgs 1522006 ndash Natura di rifiuti ndash Sussiste ndash Assimilazione alle terre e rocce da scavo ex articolo 186 medesimo Dlgs ndash EsclusaNon sono assimilabili alle ldquoterre e rocce da scavordquo (e non beneficiano dunque della relativa disciplina di favore ex Dlgs 1522006) i ma‑teriali provenienti dallo scavo delle stradeLa composizione degli inerti provenienti dallo scavo delle strade non rientrano nella categoria delle ldquoterre e rocce da scavordquo disegnata dallrsquoarticolo 186 del Dlgs 1522006 in quanto non costituiti esclusivamente da ghiaia o terriccio ma anche da pezzi di asfalto e calce‑struzzo qualificabili come rifiuti

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ativa n 195 (0512)

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RIFIUTIGiurisprudenza Rassegna di giurisprudenza

Anno Pronuncia

(segue)

2007

I materiali in parola dunque sono da considerarsi rifiuti speciali ex articolo 184 comma 5 lettera b) Dlgs 1522006 e non egrave loro appli‑cabile la speciale disciplina ldquoin derogardquo riservata ex articolo 186 Dlgs 1522006 alle ldquoterre e rocce da scavordquo propriamente dette disci‑plina che consente ndash nel rispetto di determinate condizioni ndash di riutilizzarle direttamente in reinterri e riempimenti

Sentenza 13 settembre 2007 n 34768Rifiuti ndash Demolizione di manufatto ndash Necessitagrave di autorizzazione ndash Non sussisteLa demolizione di una nave produce rifiuti di diverse tipologie che una volta prodotti devono essere gestiti in base alle norme sui rifiuti ma lrsquoattivitagrave di demolizione in seacute non costituisce attivitagrave di gestione dei rifiuti e non richiede quindi il possesso delle relative autorizzazioniDiversamente opinando ogni cantiere e ogni attivitagrave di demolizione anche edile dovrebbe essere considerata come attivitagrave di tratta‑mento rifiuti e qualificati impianti per la gestione dei rifiutiSono invece rifiuti le parti inevitabilmente prodotte dalla demolizione per le quali egrave necessaria la gestione in conformitagrave a quanto previ‑sto dalla normativa vigente

Sentenza 16 ottobre 2007 n 38514Rifiuti ndash Materiali da demolizione ndash Recupero ndash Confine tra bene e rifiutoIl materiale proveniente da demolizioni edili egrave un rifiuto che resta tale fino al completamento delle attivitagrave di separazione e cernitaLa disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero tra le quali lrsquoarticolo 183 let‑tera h) del Dlgs 3 aprile 2006 n 152 indica la cernita o la selezioneInoltre deve essere fornita la prova sia che detti materiali verranno tutti riutilizzati sia che tale reimpiego avvenga in tempi certi circo‑stanze del tutto incompatibili con lo stato di abbandono dei rifiuti stessi per un periodo superiore allrsquoanno

Sentenza 28 novembre 2007 n 44295Rifiuti ndash Materiali di risulta lavorazione marmo ndash Riutilizzo ndash Requisiti ndash Accumulo per lungo periodo ndash Discarica abusiva ndash Configurabilitagrave ndash SussisteIl requisito della certezza ed effettivitagrave del riutilizzo di un materiale di risulta dalla lavorazione del marmo non egrave sussistente quando i ma‑teriali residuati da una certa lavorazione (del quale pertanto sussiste lrsquoobbligo di disfarsi) siano stati accumulati per alcuni anni in pa‑lese violazione dellrsquoarticolo 6 primo comma lettera m) numero 3 Dlgs 221997 determinando nel corso del tempo la realizzazione di una discarica abusiva Tali materiali non sono riconducibili tra le terre e rocce da scavo direttamente utilizzate per reinterri o riempimentiParimenti non egrave corretto il riferimento alla nozione di materie prime secondarie di cui allrsquoarticolo 181 comma 13 Dlgs 1522006 poi‑cheacute queste ultime devono possedere ai sensi del comma 6 del predetto articolo specifiche caratteristiche tecniche individuate da un apposito Dm da emanarsi ovvero in via transitoria specificate dalla normativa secondaria vigente Altrettanto errato si palesa il riferi‑mento alla nozione di sottoprodotto di cui allrsquoarticolo 183 primo comma lettera n) dello stesso decreto legislativo richiedendosi anche dalla norma citata la certezza oggettiva del reimpiego del materiale costituente sottoprodotto nel momento stesso della sua produzione Tale certezza egrave esclusa in ragione delle descritte modalitagrave di stoccaggio per un lasso di tempo particolarmente rilevante

2008 Corte Costituzionale

Sentenza 14 marzo 2008 n 62Norme Provincia di Bolzano ndash Terre e rocce da scavo ndash Trasporti rifiuti speciali non pericolosi ndash Iscrizione Albo gestori am-bientali ndash Autorizzazione impianti recupero e smaltimento rifiuti ndash Deroghe alla disciplina nazionale ndash IllegittimitagraveLe esenzioni in materia di formulario obbligo di iscrizione allrsquoAlbo terre e rocce da scavo noncheacute la previsione di unrsquoautorizzazione prov‑visoria allrsquoesercizio degli impianti di smaltimento sono illegittimeLe norme della legge della Provincia autonoma di Bolzano n 42006 in tema di gestione dei rifiuti sono pertanto costituzionalmente il‑legittimeLa legislazione nazionale in materia di rifiuti non ammette deroghe e ad essa le Regioni devono attenersi sia per evitare il contrasto con la normativa comunitaria sia per la necessitagrave di tutelare valori come la salute e lrsquoambiente in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale

Ordinanza 30 aprile 2008 n 121Rifiuti ndash Terre e rocce da scavo ndash NozioneLa modifica dellrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006 ad opera del Dlgs 16 gennaio 2008 n 4 rafforza il ruolo del ldquoprogettordquo preventivo neces‑sario per verificare il riutilizzo delle terre e rocce secondo i requisiti di legge condizione questa ritenuta essenziale dalla Corte di Lus‑semburgo per escludere lrsquoosservanza degli obblighi derivanti dalla gestione dei rifiutiLa nuova formulazione della norma in esame per i casi di terre e rocce provenienti da opere sottoposte a Via Aia permesso di costrui‑re o Dia o nel corso di lavori pubblici introduce ulteriori garanzie ndash rispetto al passato ndash del certo riutilizzo di tali materiali della compa‑tibilitagrave ambientale degli stessi e della possibilitagrave tecnica di un tale riutilizzo noncheacute impone un termine massimo entro il quale esso de‑ve avvenireLa norma richiede infatti che il progetto sia preventivamente approvato dalla medesima autoritagrave competente per il procedimento di cui trattasi

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Sentenza 19 febbraio 2008 n 7466Rifiuti ndash Nozione ndash Inerti da demolizione ndash Terre e rocce da scavo ndash DifferenzeGli inerti provenienti dalla demolizione di edifici o da scavi di strade non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo e pertanto sono sot‑toposti alla disciplina sui rifiuti

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bull ricerca dei provvedimenti per anno per tipologia o tramite parole chiave

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bollettino di informazione norm

ativa n 195 (0512)

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RIFIUTI

Lrsquointervento

Problemi e opportunitagrave nel complesso

mondo della discarica

di Sergio BaroniDirettore servizi operativi Herambiente Spa

Marco Rambaldi e Federico FoschiniDirezione servizi operativi Herambiente Spa

Si ringraziano i Colleghi delle strutture gestione e ingegneria di processo della filiera discariche di Herambiente Spa per la

documentazione e le informazioni messe a disposizione

PremessaFra gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti le discariche sono senza ombra di dubbio la tipologia che in maniera piugrave ri-levante interagisce con la gestione di terre e rocce da scavo e al-tri materiali inerti di recupero Le discariche infatti sono impian-ti che ad eccezione dei materiali artificiali utilizzati in alcuni ca-si per le impermeabilizzazioni e per la gestione del percolato sonobull realizzate a contatto con il terrenobull costruite con lrsquoutilizzo di terre di vario genere e caratteristichebull gestite e ricoperte utilizzando fra lrsquoaltro terre insieme con al-tri materiali

A loro volta in discarica vengono conferite terre e rocce da scavo eo altri materiali inerti qualora si configurino come rifiuti e sia-no contaminati

Una grande sinergia quindi che determina opportunitagrave e possibilitagrave di ottimizzazione da un lato per ridurre il con-sumo di materiali di cava o materie prime non sempre repe-ribili a prezzi congrui e dallrsquoaltro consente il recupero di materiali di scarso valore economico e difficili da collocare quando presenti in quantitagrave rilevanti

Tutto ciograve assumendo a riferimento lrsquoinquadramento normativo che regolamenta i materiali in questione e la possibilitagrave con particola-re riguardo allrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006 della loro gestione al di fuori della disciplina sui rifiuti e allo stesso tempo il fatto che gli stessi materiali possono essere recuperati allo stesso scopo a valle di interventi di bonificadecontaminazione

Nel presente articolo vengono quindi trattate in modo integrato le diverse tematiche accennate e precisamentebull lrsquoutilizzo di terre rocce e altri materiali inerti equivalenti per la realizzazione delle discarichebull lrsquoutilizzo di terre e rocce e altri materiali inerti equivalenti per la gestione ordinaria e la copertura finale delle discarichebull la valutazione di queste possibilitagraveopportunitagrave con materiali esclusi dalla disciplina sulla gestione dei rifiuti ovvero considera-ti rifiuti a tutti gli effettibull il recupero di terre e rocce da scavo da destinare a recupero per le attivitagrave sopracitate a valle di interventi di trattamenti di bonifi-cadecontaminazionebull lo smaltimento di terre rocce e altri materiali inerti qualificati come rifiuti in discariche appositamente realizzate

Lo schema di Figura 1 esemplifica in termini di flussi lrsquoelencazio-ne dei temi sopracitata

Terre e rocce da scavo in discarica tra rifiuti e ldquonon rifiutirdquoLa trattazione inizia dalla terza tematica sopracitata che per mol-ti aspetti egrave dirimente rispetto allrsquoutilizzo o meno di terre e rocce da scavo per gli interventi e le attivitagrave sopracitate e in uno scenario estremo ma non fantastico lo stesso materiale se qualificato come terra e roccia da scavo (non rifiuto ai sensi dellrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006) viene utilizzato come materia ldquoprimardquo per realizzare o gestire una discarica ovvero recuperato per gli stessi obiettivi men-tre se qualificato come rifiuto viene ldquosmaltitordquo ovvero ldquorecuperatordquo nella stessa discaricaLrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006 declina chiaramente le condizioni cui deve sottostare un terreno di scavo per essere escluso dalla di-sciplina sui rifiuti ed essere gestito come un qualsiasi altro mate-riale da costruzione

Lrsquointervento Terre inerti e discarichebollettino di inform

azione normativa n 195 (0512)

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RIFIUTI

Figura 1

Materia ldquoprimardquo

Altri materiali inerti eo alternativi equivalenti

per esempio Fos fanghihellip

Altri rifiuti inerti

Terre e rocce da scavo da siti non contaminati

Scavi da interventi di edilizia civile

Scavi da aree industriali o

infrastrutture

Terreni di cava eo da siti dedicati

Smaltimento in discarica per inerti

Materiali per la realizzazzione gestione e copertura discariche

RecuperoTrattamento di

decontaminazioneTerreni di scavo da siti contaminati

Smaltimento in discarica

No rifiutiex articolo 186

Rifiuti

Recupero

ldquo1 (omissis) Le terre e rocce da scavo anche di gallerie otte-nute quali sottoprodotti possono essere utilizzate per reinterri riempimenti rimodellazioni e rilevati purcheacutea) siano impiegate direttamente nellrsquoambito di opere o inter-venti preventivamente individuati e definitib) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dellrsquointegra-le utilizzoc) lrsquoutilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tec-nicamente possibile senza necessitagrave di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti mer-ceologici e di qualitagrave ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e piugrave in generale ad im-patti ambientali qualitativamente e quantitativamente diver-si da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzated) sia garantito un elevato livello di tutela ambientalee) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sot-

toposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decretof) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualitagrave delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superfi-ciali e sotterranee della flora della fauna degli habitat e del-le aree naturali protette In particolare deve essere dimostra-to che il materiale da utilizzare non egrave contaminato con riferi-mento alla destinazione drsquouso del medesimo noncheacute la com-patibilitagrave di detto materiale con il sito di destinazioneg) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostratardquo(omissis)

Qualora non siano rispettate le condizioni indicate dallrsquoartico-lo 186 citato le terre e rocce da scavo non sono considerate ri-fiuti solo se provenienti da cave eo siti dedicati allo scopo ovve-

bollettino di informazione norm

ativa n 195 (0512)

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RIFIUTI

Giurisprudenza

Le principali sentenze su terre e rocce da scavo e inerti

a cura di Lavinia Basso

Redazione ReteAmbiente

Anno Pronuncia

2006 Corte di Cassazione

Sentenza 29 novembre 2006 n 39369Esclusione dal regime dei rifiuti previsto per le terre e rocce da scavo ndash Applicabilitagrave ai materiali da demolizione ndash Non sus-sisteI materiali inerti da demolizione sono differenti da terre e rocce da scavo (questrsquoultime escluse dal regime dei rifiuti in base alla legge 4432001 ed al Dlgs 1522006) e vanno considerati rifiuti specialiLrsquoesclusione dal regime dei rifiuti prevista per le terre da scavo dallrsquointerpretazione autentica ex legge 4432001 ndash attualmente ripro‑dotta nellrsquoarticolo 186 del Dlgs 1522006 ndash non ha alcun riferimento alla ldquoterra mista ad asfalto ferro betonelle per marciapiedi palet-ti in cemento precompressordquo i quali sono rifiuti speciali da demolizione sia ex articolo 7 del Dlgs 2297 sia ex articolo 184 del ldquonuovordquo Dlgs 1522006Viene cosigrave ribadita la corrente giurisprudenziale maggioritaria (sentenze Cassazione 26112002 e 350022003) basata sulla ldquospecifici‑tagraverdquo della disciplina sui rifiuti parzialmente contrastata dalla sentenza 375082003 secondo cui la differenza tra le due tipologie di mate‑riali non impone una diversitagrave di trattamento

2007 Corte di Cassazione

Sentenza 15 maggio 2007 n 23788Rifiuti ndash Terre e rocce da scavo ndash Dlgs 1522006 ndash Natura della disciplina ndash Norme di carattere eccezionale ndash Interpretazio-ne analogica ndash EsclusaLrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006 costituisce norma eccezionale rispetto alla disciplina generale sui rifiuti Lrsquoesclusione delle terre e rocce da scavo dalla disciplina dei rifiuti condizionata alla sussistenza di precisi requisiti non egrave quindi applicabile in via analogica e ciograve ai sen‑si degli articoli 12 e 14 delle preleggiNel caso di specie la Corte ha affermato che i residui di asfalto e i conglomerati bituminosi non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo non ricorrendo nella fattispecie le condizioni previste dalla legge

Sentenza 19 giugno 2007 n 23787Materiali provenienti dallo scavo delle strade ndash Disciplina ex Dlgs 1522006 ndash Natura di rifiuti ndash Sussiste ndash Assimilazione alle terre e rocce da scavo ex articolo 186 medesimo Dlgs ndash EsclusaNon sono assimilabili alle ldquoterre e rocce da scavordquo (e non beneficiano dunque della relativa disciplina di favore ex Dlgs 1522006) i ma‑teriali provenienti dallo scavo delle stradeLa composizione degli inerti provenienti dallo scavo delle strade non rientrano nella categoria delle ldquoterre e rocce da scavordquo disegnata dallrsquoarticolo 186 del Dlgs 1522006 in quanto non costituiti esclusivamente da ghiaia o terriccio ma anche da pezzi di asfalto e calce‑struzzo qualificabili come rifiuti

bollettino di informazione norm

ativa n 195 (0512)

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RIFIUTIGiurisprudenza Rassegna di giurisprudenza

Anno Pronuncia

(segue)

2007

I materiali in parola dunque sono da considerarsi rifiuti speciali ex articolo 184 comma 5 lettera b) Dlgs 1522006 e non egrave loro appli‑cabile la speciale disciplina ldquoin derogardquo riservata ex articolo 186 Dlgs 1522006 alle ldquoterre e rocce da scavordquo propriamente dette disci‑plina che consente ndash nel rispetto di determinate condizioni ndash di riutilizzarle direttamente in reinterri e riempimenti

Sentenza 13 settembre 2007 n 34768Rifiuti ndash Demolizione di manufatto ndash Necessitagrave di autorizzazione ndash Non sussisteLa demolizione di una nave produce rifiuti di diverse tipologie che una volta prodotti devono essere gestiti in base alle norme sui rifiuti ma lrsquoattivitagrave di demolizione in seacute non costituisce attivitagrave di gestione dei rifiuti e non richiede quindi il possesso delle relative autorizzazioniDiversamente opinando ogni cantiere e ogni attivitagrave di demolizione anche edile dovrebbe essere considerata come attivitagrave di tratta‑mento rifiuti e qualificati impianti per la gestione dei rifiutiSono invece rifiuti le parti inevitabilmente prodotte dalla demolizione per le quali egrave necessaria la gestione in conformitagrave a quanto previ‑sto dalla normativa vigente

Sentenza 16 ottobre 2007 n 38514Rifiuti ndash Materiali da demolizione ndash Recupero ndash Confine tra bene e rifiutoIl materiale proveniente da demolizioni edili egrave un rifiuto che resta tale fino al completamento delle attivitagrave di separazione e cernitaLa disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero tra le quali lrsquoarticolo 183 let‑tera h) del Dlgs 3 aprile 2006 n 152 indica la cernita o la selezioneInoltre deve essere fornita la prova sia che detti materiali verranno tutti riutilizzati sia che tale reimpiego avvenga in tempi certi circo‑stanze del tutto incompatibili con lo stato di abbandono dei rifiuti stessi per un periodo superiore allrsquoanno

Sentenza 28 novembre 2007 n 44295Rifiuti ndash Materiali di risulta lavorazione marmo ndash Riutilizzo ndash Requisiti ndash Accumulo per lungo periodo ndash Discarica abusiva ndash Configurabilitagrave ndash SussisteIl requisito della certezza ed effettivitagrave del riutilizzo di un materiale di risulta dalla lavorazione del marmo non egrave sussistente quando i ma‑teriali residuati da una certa lavorazione (del quale pertanto sussiste lrsquoobbligo di disfarsi) siano stati accumulati per alcuni anni in pa‑lese violazione dellrsquoarticolo 6 primo comma lettera m) numero 3 Dlgs 221997 determinando nel corso del tempo la realizzazione di una discarica abusiva Tali materiali non sono riconducibili tra le terre e rocce da scavo direttamente utilizzate per reinterri o riempimentiParimenti non egrave corretto il riferimento alla nozione di materie prime secondarie di cui allrsquoarticolo 181 comma 13 Dlgs 1522006 poi‑cheacute queste ultime devono possedere ai sensi del comma 6 del predetto articolo specifiche caratteristiche tecniche individuate da un apposito Dm da emanarsi ovvero in via transitoria specificate dalla normativa secondaria vigente Altrettanto errato si palesa il riferi‑mento alla nozione di sottoprodotto di cui allrsquoarticolo 183 primo comma lettera n) dello stesso decreto legislativo richiedendosi anche dalla norma citata la certezza oggettiva del reimpiego del materiale costituente sottoprodotto nel momento stesso della sua produzione Tale certezza egrave esclusa in ragione delle descritte modalitagrave di stoccaggio per un lasso di tempo particolarmente rilevante

2008 Corte Costituzionale

Sentenza 14 marzo 2008 n 62Norme Provincia di Bolzano ndash Terre e rocce da scavo ndash Trasporti rifiuti speciali non pericolosi ndash Iscrizione Albo gestori am-bientali ndash Autorizzazione impianti recupero e smaltimento rifiuti ndash Deroghe alla disciplina nazionale ndash IllegittimitagraveLe esenzioni in materia di formulario obbligo di iscrizione allrsquoAlbo terre e rocce da scavo noncheacute la previsione di unrsquoautorizzazione prov‑visoria allrsquoesercizio degli impianti di smaltimento sono illegittimeLe norme della legge della Provincia autonoma di Bolzano n 42006 in tema di gestione dei rifiuti sono pertanto costituzionalmente il‑legittimeLa legislazione nazionale in materia di rifiuti non ammette deroghe e ad essa le Regioni devono attenersi sia per evitare il contrasto con la normativa comunitaria sia per la necessitagrave di tutelare valori come la salute e lrsquoambiente in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale

Ordinanza 30 aprile 2008 n 121Rifiuti ndash Terre e rocce da scavo ndash NozioneLa modifica dellrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006 ad opera del Dlgs 16 gennaio 2008 n 4 rafforza il ruolo del ldquoprogettordquo preventivo neces‑sario per verificare il riutilizzo delle terre e rocce secondo i requisiti di legge condizione questa ritenuta essenziale dalla Corte di Lus‑semburgo per escludere lrsquoosservanza degli obblighi derivanti dalla gestione dei rifiutiLa nuova formulazione della norma in esame per i casi di terre e rocce provenienti da opere sottoposte a Via Aia permesso di costrui‑re o Dia o nel corso di lavori pubblici introduce ulteriori garanzie ndash rispetto al passato ndash del certo riutilizzo di tali materiali della compa‑tibilitagrave ambientale degli stessi e della possibilitagrave tecnica di un tale riutilizzo noncheacute impone un termine massimo entro il quale esso de‑ve avvenireLa norma richiede infatti che il progetto sia preventivamente approvato dalla medesima autoritagrave competente per il procedimento di cui trattasi

Corte di Cassazione

Sentenza 19 febbraio 2008 n 7466Rifiuti ndash Nozione ndash Inerti da demolizione ndash Terre e rocce da scavo ndash DifferenzeGli inerti provenienti dalla demolizione di edifici o da scavi di strade non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo e pertanto sono sot‑toposti alla disciplina sui rifiuti

LrsquoOsservatOriO aggiorna in tempo reale sullrsquoevoluzione della legislazione am-bientale e offre il database completo della normativa in cantiere e vigente coor-dinata e annotata con approfondimenti interpretativi e una serie di ldquospecialirdquo sui temi piugrave caldi e dibattuti

La Rivista Rifiuti per tutte le norme richiamate

nei testi fa riferimento allrsquo Osservatorio

di Normativa ambientaleallrsquointerno di

wwwreteambienteit

LrsquoOsservatOriO di NOrmativa ambieNtaLe di reteambieNteit egrave a cura deLLa redaziONe NOrmativa di ediziONi ambieNte cOOrdiNata da uN cOmitatO

scieNtificO presiedutO da paOLa ficcO

egrave un servizio on-line ad abbonamento presente nel sito Reteambienteit

Le aree di Osservatorio di Normativa ambientale

Acque bull Appalti e acquisti verdi bull Aria bull Cambiamenti climatici bull Danno ambientale e bonifiche bull Disposizioni trasversali bull Energia bull Imballaggi bull Inquinamento bull Ippc bull Qualitagrave bull Rifiuti bull Rischio incidenti rilevanti bull Rumore bull Sicurezza sul lavoro bull Sostanze pericolose bull Territorio bull Trasporti bull Via Vas

iN OgNi area

bull Quadro generale bull Commenti e sintesi bull Normativa vigente bull Normativa in cantiere bull Giurisprudenza bull Prassi bull Documentazione

Le OpziONi escLusive di Osservatorio di Normativa ambientale

bull testi costantemente aggiornati ldquoin tempo realerdquo

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RIFIUTI

Figura 1

Materia ldquoprimardquo

Altri materiali inerti eo alternativi equivalenti

per esempio Fos fanghihellip

Altri rifiuti inerti

Terre e rocce da scavo da siti non contaminati

Scavi da interventi di edilizia civile

Scavi da aree industriali o

infrastrutture

Terreni di cava eo da siti dedicati

Smaltimento in discarica per inerti

Materiali per la realizzazzione gestione e copertura discariche

RecuperoTrattamento di

decontaminazioneTerreni di scavo da siti contaminati

Smaltimento in discarica

No rifiutiex articolo 186

Rifiuti

Recupero

ldquo1 (omissis) Le terre e rocce da scavo anche di gallerie otte-nute quali sottoprodotti possono essere utilizzate per reinterri riempimenti rimodellazioni e rilevati purcheacutea) siano impiegate direttamente nellrsquoambito di opere o inter-venti preventivamente individuati e definitib) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dellrsquointegra-le utilizzoc) lrsquoutilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tec-nicamente possibile senza necessitagrave di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti mer-ceologici e di qualitagrave ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e piugrave in generale ad im-patti ambientali qualitativamente e quantitativamente diver-si da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzated) sia garantito un elevato livello di tutela ambientalee) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sot-

toposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decretof) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualitagrave delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superfi-ciali e sotterranee della flora della fauna degli habitat e del-le aree naturali protette In particolare deve essere dimostra-to che il materiale da utilizzare non egrave contaminato con riferi-mento alla destinazione drsquouso del medesimo noncheacute la com-patibilitagrave di detto materiale con il sito di destinazioneg) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostratardquo(omissis)

Qualora non siano rispettate le condizioni indicate dallrsquoartico-lo 186 citato le terre e rocce da scavo non sono considerate ri-fiuti solo se provenienti da cave eo siti dedicati allo scopo ovve-

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Giurisprudenza

Le principali sentenze su terre e rocce da scavo e inerti

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Redazione ReteAmbiente

Anno Pronuncia

2006 Corte di Cassazione

Sentenza 29 novembre 2006 n 39369Esclusione dal regime dei rifiuti previsto per le terre e rocce da scavo ndash Applicabilitagrave ai materiali da demolizione ndash Non sus-sisteI materiali inerti da demolizione sono differenti da terre e rocce da scavo (questrsquoultime escluse dal regime dei rifiuti in base alla legge 4432001 ed al Dlgs 1522006) e vanno considerati rifiuti specialiLrsquoesclusione dal regime dei rifiuti prevista per le terre da scavo dallrsquointerpretazione autentica ex legge 4432001 ndash attualmente ripro‑dotta nellrsquoarticolo 186 del Dlgs 1522006 ndash non ha alcun riferimento alla ldquoterra mista ad asfalto ferro betonelle per marciapiedi palet-ti in cemento precompressordquo i quali sono rifiuti speciali da demolizione sia ex articolo 7 del Dlgs 2297 sia ex articolo 184 del ldquonuovordquo Dlgs 1522006Viene cosigrave ribadita la corrente giurisprudenziale maggioritaria (sentenze Cassazione 26112002 e 350022003) basata sulla ldquospecifici‑tagraverdquo della disciplina sui rifiuti parzialmente contrastata dalla sentenza 375082003 secondo cui la differenza tra le due tipologie di mate‑riali non impone una diversitagrave di trattamento

2007 Corte di Cassazione

Sentenza 15 maggio 2007 n 23788Rifiuti ndash Terre e rocce da scavo ndash Dlgs 1522006 ndash Natura della disciplina ndash Norme di carattere eccezionale ndash Interpretazio-ne analogica ndash EsclusaLrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006 costituisce norma eccezionale rispetto alla disciplina generale sui rifiuti Lrsquoesclusione delle terre e rocce da scavo dalla disciplina dei rifiuti condizionata alla sussistenza di precisi requisiti non egrave quindi applicabile in via analogica e ciograve ai sen‑si degli articoli 12 e 14 delle preleggiNel caso di specie la Corte ha affermato che i residui di asfalto e i conglomerati bituminosi non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo non ricorrendo nella fattispecie le condizioni previste dalla legge

Sentenza 19 giugno 2007 n 23787Materiali provenienti dallo scavo delle strade ndash Disciplina ex Dlgs 1522006 ndash Natura di rifiuti ndash Sussiste ndash Assimilazione alle terre e rocce da scavo ex articolo 186 medesimo Dlgs ndash EsclusaNon sono assimilabili alle ldquoterre e rocce da scavordquo (e non beneficiano dunque della relativa disciplina di favore ex Dlgs 1522006) i ma‑teriali provenienti dallo scavo delle stradeLa composizione degli inerti provenienti dallo scavo delle strade non rientrano nella categoria delle ldquoterre e rocce da scavordquo disegnata dallrsquoarticolo 186 del Dlgs 1522006 in quanto non costituiti esclusivamente da ghiaia o terriccio ma anche da pezzi di asfalto e calce‑struzzo qualificabili come rifiuti

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I materiali in parola dunque sono da considerarsi rifiuti speciali ex articolo 184 comma 5 lettera b) Dlgs 1522006 e non egrave loro appli‑cabile la speciale disciplina ldquoin derogardquo riservata ex articolo 186 Dlgs 1522006 alle ldquoterre e rocce da scavordquo propriamente dette disci‑plina che consente ndash nel rispetto di determinate condizioni ndash di riutilizzarle direttamente in reinterri e riempimenti

Sentenza 13 settembre 2007 n 34768Rifiuti ndash Demolizione di manufatto ndash Necessitagrave di autorizzazione ndash Non sussisteLa demolizione di una nave produce rifiuti di diverse tipologie che una volta prodotti devono essere gestiti in base alle norme sui rifiuti ma lrsquoattivitagrave di demolizione in seacute non costituisce attivitagrave di gestione dei rifiuti e non richiede quindi il possesso delle relative autorizzazioniDiversamente opinando ogni cantiere e ogni attivitagrave di demolizione anche edile dovrebbe essere considerata come attivitagrave di tratta‑mento rifiuti e qualificati impianti per la gestione dei rifiutiSono invece rifiuti le parti inevitabilmente prodotte dalla demolizione per le quali egrave necessaria la gestione in conformitagrave a quanto previ‑sto dalla normativa vigente

Sentenza 16 ottobre 2007 n 38514Rifiuti ndash Materiali da demolizione ndash Recupero ndash Confine tra bene e rifiutoIl materiale proveniente da demolizioni edili egrave un rifiuto che resta tale fino al completamento delle attivitagrave di separazione e cernitaLa disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero tra le quali lrsquoarticolo 183 let‑tera h) del Dlgs 3 aprile 2006 n 152 indica la cernita o la selezioneInoltre deve essere fornita la prova sia che detti materiali verranno tutti riutilizzati sia che tale reimpiego avvenga in tempi certi circo‑stanze del tutto incompatibili con lo stato di abbandono dei rifiuti stessi per un periodo superiore allrsquoanno

Sentenza 28 novembre 2007 n 44295Rifiuti ndash Materiali di risulta lavorazione marmo ndash Riutilizzo ndash Requisiti ndash Accumulo per lungo periodo ndash Discarica abusiva ndash Configurabilitagrave ndash SussisteIl requisito della certezza ed effettivitagrave del riutilizzo di un materiale di risulta dalla lavorazione del marmo non egrave sussistente quando i ma‑teriali residuati da una certa lavorazione (del quale pertanto sussiste lrsquoobbligo di disfarsi) siano stati accumulati per alcuni anni in pa‑lese violazione dellrsquoarticolo 6 primo comma lettera m) numero 3 Dlgs 221997 determinando nel corso del tempo la realizzazione di una discarica abusiva Tali materiali non sono riconducibili tra le terre e rocce da scavo direttamente utilizzate per reinterri o riempimentiParimenti non egrave corretto il riferimento alla nozione di materie prime secondarie di cui allrsquoarticolo 181 comma 13 Dlgs 1522006 poi‑cheacute queste ultime devono possedere ai sensi del comma 6 del predetto articolo specifiche caratteristiche tecniche individuate da un apposito Dm da emanarsi ovvero in via transitoria specificate dalla normativa secondaria vigente Altrettanto errato si palesa il riferi‑mento alla nozione di sottoprodotto di cui allrsquoarticolo 183 primo comma lettera n) dello stesso decreto legislativo richiedendosi anche dalla norma citata la certezza oggettiva del reimpiego del materiale costituente sottoprodotto nel momento stesso della sua produzione Tale certezza egrave esclusa in ragione delle descritte modalitagrave di stoccaggio per un lasso di tempo particolarmente rilevante

2008 Corte Costituzionale

Sentenza 14 marzo 2008 n 62Norme Provincia di Bolzano ndash Terre e rocce da scavo ndash Trasporti rifiuti speciali non pericolosi ndash Iscrizione Albo gestori am-bientali ndash Autorizzazione impianti recupero e smaltimento rifiuti ndash Deroghe alla disciplina nazionale ndash IllegittimitagraveLe esenzioni in materia di formulario obbligo di iscrizione allrsquoAlbo terre e rocce da scavo noncheacute la previsione di unrsquoautorizzazione prov‑visoria allrsquoesercizio degli impianti di smaltimento sono illegittimeLe norme della legge della Provincia autonoma di Bolzano n 42006 in tema di gestione dei rifiuti sono pertanto costituzionalmente il‑legittimeLa legislazione nazionale in materia di rifiuti non ammette deroghe e ad essa le Regioni devono attenersi sia per evitare il contrasto con la normativa comunitaria sia per la necessitagrave di tutelare valori come la salute e lrsquoambiente in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale

Ordinanza 30 aprile 2008 n 121Rifiuti ndash Terre e rocce da scavo ndash NozioneLa modifica dellrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006 ad opera del Dlgs 16 gennaio 2008 n 4 rafforza il ruolo del ldquoprogettordquo preventivo neces‑sario per verificare il riutilizzo delle terre e rocce secondo i requisiti di legge condizione questa ritenuta essenziale dalla Corte di Lus‑semburgo per escludere lrsquoosservanza degli obblighi derivanti dalla gestione dei rifiutiLa nuova formulazione della norma in esame per i casi di terre e rocce provenienti da opere sottoposte a Via Aia permesso di costrui‑re o Dia o nel corso di lavori pubblici introduce ulteriori garanzie ndash rispetto al passato ndash del certo riutilizzo di tali materiali della compa‑tibilitagrave ambientale degli stessi e della possibilitagrave tecnica di un tale riutilizzo noncheacute impone un termine massimo entro il quale esso de‑ve avvenireLa norma richiede infatti che il progetto sia preventivamente approvato dalla medesima autoritagrave competente per il procedimento di cui trattasi

Corte di Cassazione

Sentenza 19 febbraio 2008 n 7466Rifiuti ndash Nozione ndash Inerti da demolizione ndash Terre e rocce da scavo ndash DifferenzeGli inerti provenienti dalla demolizione di edifici o da scavi di strade non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo e pertanto sono sot‑toposti alla disciplina sui rifiuti

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Le principali sentenze su terre e rocce da scavo e inerti

a cura di Lavinia Basso

Redazione ReteAmbiente

Anno Pronuncia

2006 Corte di Cassazione

Sentenza 29 novembre 2006 n 39369Esclusione dal regime dei rifiuti previsto per le terre e rocce da scavo ndash Applicabilitagrave ai materiali da demolizione ndash Non sus-sisteI materiali inerti da demolizione sono differenti da terre e rocce da scavo (questrsquoultime escluse dal regime dei rifiuti in base alla legge 4432001 ed al Dlgs 1522006) e vanno considerati rifiuti specialiLrsquoesclusione dal regime dei rifiuti prevista per le terre da scavo dallrsquointerpretazione autentica ex legge 4432001 ndash attualmente ripro‑dotta nellrsquoarticolo 186 del Dlgs 1522006 ndash non ha alcun riferimento alla ldquoterra mista ad asfalto ferro betonelle per marciapiedi palet-ti in cemento precompressordquo i quali sono rifiuti speciali da demolizione sia ex articolo 7 del Dlgs 2297 sia ex articolo 184 del ldquonuovordquo Dlgs 1522006Viene cosigrave ribadita la corrente giurisprudenziale maggioritaria (sentenze Cassazione 26112002 e 350022003) basata sulla ldquospecifici‑tagraverdquo della disciplina sui rifiuti parzialmente contrastata dalla sentenza 375082003 secondo cui la differenza tra le due tipologie di mate‑riali non impone una diversitagrave di trattamento

2007 Corte di Cassazione

Sentenza 15 maggio 2007 n 23788Rifiuti ndash Terre e rocce da scavo ndash Dlgs 1522006 ndash Natura della disciplina ndash Norme di carattere eccezionale ndash Interpretazio-ne analogica ndash EsclusaLrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006 costituisce norma eccezionale rispetto alla disciplina generale sui rifiuti Lrsquoesclusione delle terre e rocce da scavo dalla disciplina dei rifiuti condizionata alla sussistenza di precisi requisiti non egrave quindi applicabile in via analogica e ciograve ai sen‑si degli articoli 12 e 14 delle preleggiNel caso di specie la Corte ha affermato che i residui di asfalto e i conglomerati bituminosi non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo non ricorrendo nella fattispecie le condizioni previste dalla legge

Sentenza 19 giugno 2007 n 23787Materiali provenienti dallo scavo delle strade ndash Disciplina ex Dlgs 1522006 ndash Natura di rifiuti ndash Sussiste ndash Assimilazione alle terre e rocce da scavo ex articolo 186 medesimo Dlgs ndash EsclusaNon sono assimilabili alle ldquoterre e rocce da scavordquo (e non beneficiano dunque della relativa disciplina di favore ex Dlgs 1522006) i ma‑teriali provenienti dallo scavo delle stradeLa composizione degli inerti provenienti dallo scavo delle strade non rientrano nella categoria delle ldquoterre e rocce da scavordquo disegnata dallrsquoarticolo 186 del Dlgs 1522006 in quanto non costituiti esclusivamente da ghiaia o terriccio ma anche da pezzi di asfalto e calce‑struzzo qualificabili come rifiuti

bollettino di informazione norm

ativa n 195 (0512)

75

RIFIUTIGiurisprudenza Rassegna di giurisprudenza

Anno Pronuncia

(segue)

2007

I materiali in parola dunque sono da considerarsi rifiuti speciali ex articolo 184 comma 5 lettera b) Dlgs 1522006 e non egrave loro appli‑cabile la speciale disciplina ldquoin derogardquo riservata ex articolo 186 Dlgs 1522006 alle ldquoterre e rocce da scavordquo propriamente dette disci‑plina che consente ndash nel rispetto di determinate condizioni ndash di riutilizzarle direttamente in reinterri e riempimenti

Sentenza 13 settembre 2007 n 34768Rifiuti ndash Demolizione di manufatto ndash Necessitagrave di autorizzazione ndash Non sussisteLa demolizione di una nave produce rifiuti di diverse tipologie che una volta prodotti devono essere gestiti in base alle norme sui rifiuti ma lrsquoattivitagrave di demolizione in seacute non costituisce attivitagrave di gestione dei rifiuti e non richiede quindi il possesso delle relative autorizzazioniDiversamente opinando ogni cantiere e ogni attivitagrave di demolizione anche edile dovrebbe essere considerata come attivitagrave di tratta‑mento rifiuti e qualificati impianti per la gestione dei rifiutiSono invece rifiuti le parti inevitabilmente prodotte dalla demolizione per le quali egrave necessaria la gestione in conformitagrave a quanto previ‑sto dalla normativa vigente

Sentenza 16 ottobre 2007 n 38514Rifiuti ndash Materiali da demolizione ndash Recupero ndash Confine tra bene e rifiutoIl materiale proveniente da demolizioni edili egrave un rifiuto che resta tale fino al completamento delle attivitagrave di separazione e cernitaLa disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero tra le quali lrsquoarticolo 183 let‑tera h) del Dlgs 3 aprile 2006 n 152 indica la cernita o la selezioneInoltre deve essere fornita la prova sia che detti materiali verranno tutti riutilizzati sia che tale reimpiego avvenga in tempi certi circo‑stanze del tutto incompatibili con lo stato di abbandono dei rifiuti stessi per un periodo superiore allrsquoanno

Sentenza 28 novembre 2007 n 44295Rifiuti ndash Materiali di risulta lavorazione marmo ndash Riutilizzo ndash Requisiti ndash Accumulo per lungo periodo ndash Discarica abusiva ndash Configurabilitagrave ndash SussisteIl requisito della certezza ed effettivitagrave del riutilizzo di un materiale di risulta dalla lavorazione del marmo non egrave sussistente quando i ma‑teriali residuati da una certa lavorazione (del quale pertanto sussiste lrsquoobbligo di disfarsi) siano stati accumulati per alcuni anni in pa‑lese violazione dellrsquoarticolo 6 primo comma lettera m) numero 3 Dlgs 221997 determinando nel corso del tempo la realizzazione di una discarica abusiva Tali materiali non sono riconducibili tra le terre e rocce da scavo direttamente utilizzate per reinterri o riempimentiParimenti non egrave corretto il riferimento alla nozione di materie prime secondarie di cui allrsquoarticolo 181 comma 13 Dlgs 1522006 poi‑cheacute queste ultime devono possedere ai sensi del comma 6 del predetto articolo specifiche caratteristiche tecniche individuate da un apposito Dm da emanarsi ovvero in via transitoria specificate dalla normativa secondaria vigente Altrettanto errato si palesa il riferi‑mento alla nozione di sottoprodotto di cui allrsquoarticolo 183 primo comma lettera n) dello stesso decreto legislativo richiedendosi anche dalla norma citata la certezza oggettiva del reimpiego del materiale costituente sottoprodotto nel momento stesso della sua produzione Tale certezza egrave esclusa in ragione delle descritte modalitagrave di stoccaggio per un lasso di tempo particolarmente rilevante

2008 Corte Costituzionale

Sentenza 14 marzo 2008 n 62Norme Provincia di Bolzano ndash Terre e rocce da scavo ndash Trasporti rifiuti speciali non pericolosi ndash Iscrizione Albo gestori am-bientali ndash Autorizzazione impianti recupero e smaltimento rifiuti ndash Deroghe alla disciplina nazionale ndash IllegittimitagraveLe esenzioni in materia di formulario obbligo di iscrizione allrsquoAlbo terre e rocce da scavo noncheacute la previsione di unrsquoautorizzazione prov‑visoria allrsquoesercizio degli impianti di smaltimento sono illegittimeLe norme della legge della Provincia autonoma di Bolzano n 42006 in tema di gestione dei rifiuti sono pertanto costituzionalmente il‑legittimeLa legislazione nazionale in materia di rifiuti non ammette deroghe e ad essa le Regioni devono attenersi sia per evitare il contrasto con la normativa comunitaria sia per la necessitagrave di tutelare valori come la salute e lrsquoambiente in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale

Ordinanza 30 aprile 2008 n 121Rifiuti ndash Terre e rocce da scavo ndash NozioneLa modifica dellrsquoarticolo 186 Dlgs 1522006 ad opera del Dlgs 16 gennaio 2008 n 4 rafforza il ruolo del ldquoprogettordquo preventivo neces‑sario per verificare il riutilizzo delle terre e rocce secondo i requisiti di legge condizione questa ritenuta essenziale dalla Corte di Lus‑semburgo per escludere lrsquoosservanza degli obblighi derivanti dalla gestione dei rifiutiLa nuova formulazione della norma in esame per i casi di terre e rocce provenienti da opere sottoposte a Via Aia permesso di costrui‑re o Dia o nel corso di lavori pubblici introduce ulteriori garanzie ndash rispetto al passato ndash del certo riutilizzo di tali materiali della compa‑tibilitagrave ambientale degli stessi e della possibilitagrave tecnica di un tale riutilizzo noncheacute impone un termine massimo entro il quale esso de‑ve avvenireLa norma richiede infatti che il progetto sia preventivamente approvato dalla medesima autoritagrave competente per il procedimento di cui trattasi

Corte di Cassazione

Sentenza 19 febbraio 2008 n 7466Rifiuti ndash Nozione ndash Inerti da demolizione ndash Terre e rocce da scavo ndash DifferenzeGli inerti provenienti dalla demolizione di edifici o da scavi di strade non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo e pertanto sono sot‑toposti alla disciplina sui rifiuti

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I materiali in parola dunque sono da considerarsi rifiuti speciali ex articolo 184 comma 5 lettera b) Dlgs 1522006 e non egrave loro appli‑cabile la speciale disciplina ldquoin derogardquo riservata ex articolo 186 Dlgs 1522006 alle ldquoterre e rocce da scavordquo propriamente dette disci‑plina che consente ndash nel rispetto di determinate condizioni ndash di riutilizzarle direttamente in reinterri e riempimenti

Sentenza 13 settembre 2007 n 34768Rifiuti ndash Demolizione di manufatto ndash Necessitagrave di autorizzazione ndash Non sussisteLa demolizione di una nave produce rifiuti di diverse tipologie che una volta prodotti devono essere gestiti in base alle norme sui rifiuti ma lrsquoattivitagrave di demolizione in seacute non costituisce attivitagrave di gestione dei rifiuti e non richiede quindi il possesso delle relative autorizzazioniDiversamente opinando ogni cantiere e ogni attivitagrave di demolizione anche edile dovrebbe essere considerata come attivitagrave di tratta‑mento rifiuti e qualificati impianti per la gestione dei rifiutiSono invece rifiuti le parti inevitabilmente prodotte dalla demolizione per le quali egrave necessaria la gestione in conformitagrave a quanto previ‑sto dalla normativa vigente

Sentenza 16 ottobre 2007 n 38514Rifiuti ndash Materiali da demolizione ndash Recupero ndash Confine tra bene e rifiutoIl materiale proveniente da demolizioni edili egrave un rifiuto che resta tale fino al completamento delle attivitagrave di separazione e cernitaLa disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero tra le quali lrsquoarticolo 183 let‑tera h) del Dlgs 3 aprile 2006 n 152 indica la cernita o la selezioneInoltre deve essere fornita la prova sia che detti materiali verranno tutti riutilizzati sia che tale reimpiego avvenga in tempi certi circo‑stanze del tutto incompatibili con lo stato di abbandono dei rifiuti stessi per un periodo superiore allrsquoanno

Sentenza 28 novembre 2007 n 44295Rifiuti ndash Materiali di risulta lavorazione marmo ndash Riutilizzo ndash Requisiti ndash Accumulo per lungo periodo ndash Discarica abusiva ndash Configurabilitagrave ndash SussisteIl requisito della certezza ed effettivitagrave del riutilizzo di un materiale di risulta dalla lavorazione del marmo non egrave sussistente quando i ma‑teriali residuati da una certa lavorazione (del quale pertanto sussiste lrsquoobbligo di disfarsi) siano stati accumulati per alcuni anni in pa‑lese violazione dellrsquoarticolo 6 primo comma lettera m) numero 3 Dlgs 221997 determinando nel corso del tempo la realizzazione di una discarica abusiva Tali materiali non sono riconducibili tra le terre e rocce da scavo direttamente utilizzate per reinterri o riempimentiParimenti non egrave corretto il riferimento alla nozione di materie prime secondarie di cui allrsquoarticolo 181 comma 13 Dlgs 1522006 poi‑cheacute queste ultime devono possedere ai sensi del comma 6 del predetto articolo specifiche caratteristiche tecniche individuate da un apposito Dm da emanarsi ovvero in via transitoria specificate dalla normativa secondaria vigente Altrettanto errato si palesa il riferi‑mento alla nozione di sottoprodotto di cui allrsquoarticolo 183 primo comma lettera n) dello stesso decreto legislativo richiedendosi anche dalla norma citata la certezza oggettiva del reimpiego del materiale costituente sottoprodotto nel momento stesso della sua produzione Tale certezza egrave esclusa in ragione delle descritte modalitagrave di stoccaggio per un lasso di tempo particolarmente rilevante

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Sentenza 14 marzo 2008 n 62Norme Provincia di Bolzano ndash Terre e rocce da scavo ndash Trasporti rifiuti speciali non pericolosi ndash Iscrizione Albo gestori am-bientali ndash Autorizzazione impianti recupero e smaltimento rifiuti ndash Deroghe alla disciplina nazionale ndash IllegittimitagraveLe esenzioni in materia di formulario obbligo di iscrizione allrsquoAlbo terre e rocce da scavo noncheacute la previsione di unrsquoautorizzazione prov‑visoria allrsquoesercizio degli impianti di smaltimento sono illegittimeLe norme della legge della Provincia autonoma di Bolzano n 42006 in tema di gestione dei rifiuti sono pertanto costituzionalmente il‑legittimeLa legislazione nazionale in materia di rifiuti non ammette deroghe e ad essa le Regioni devono attenersi sia per evitare il contrasto con la normativa comunitaria sia per la necessitagrave di tutelare valori come la salute e lrsquoambiente in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale

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