Terre e rocce da scavo: riferimenti normativi, procedure e ... · n°°°°152 “1. Le terre e...

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www.appa.provincia.tn.it U.O. per la Pianificazione Terre e rocce da scavo: riferimenti Terre e rocce da scavo: riferimenti normativi, procedure e normativi, procedure e applicazioni pratiche applicazioni pratiche : : a) premessa normativa a) premessa normativa b) gestione delle terre e rocce b) gestione delle terre e rocce c) strategie e tecniche di campionamento c) strategie e tecniche di campionamento

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Terre e rocce da scavo: riferimenti Terre e rocce da scavo: riferimenti normativi, procedure e normativi, procedure e applicazioni praticheapplicazioni pratiche ::

a) premessa normativaa) premessa normativab) gestione delle terre e rocceb) gestione delle terre e roccec) strategie e tecniche di campionamentoc) strategie e tecniche di campionamento

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Premessa normativanormativa

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Terre e rocce da scavo: rifiutio non rifiuti, il dilemma risolto?

SONO RIFIUTI SPECIALI (CODICE CER 170504)

• Conferimento Presso Centro Autorizzato • Recupero Rifiuti (Artt. 214 – 216 D.Lgs. 152/06) • Riutilizzo ai sensi degli Artt. 185 e 186 D.Lgs.

152/06 e s.m.i.

art. 192 del D.lgs152/2006divieto di abbandono dei rifiuti sul

suolo e nel suolo

art. 256 del D.lgs152/2006 attività di gestione rifiuti non

autorizzata

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Vecchio impianto normativo

Le terre e rocce da scavo non non sono rifiutisono rifiuti purchè vi sia la certezza dell’utilizzo e non

provengano da siti contaminati

Le terre e rocce da scavo sono rifiutisono rifiutifatto salvo che non sia dimostrata la

certezza del loro utilizzo come sottoprodottosottoprodotto e non provengano da

siti contaminati

Nuovo impianto normativo

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•• Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22

•• Dlgs 389/97 Dlgs 389/97

•• Legge 21 dicembre 2001, n. 443 Legge 21 dicembre 2001, n. 443 ““ legge obiettivolegge obiettivo ””

•• Legge 31 ottobre 2003, n. 306Legge 31 ottobre 2003, n. 306

•• D.lgs. 3 aprile 2006 nD.lgs. 3 aprile 2006 n °°°°°°°°152 (Testo Unico ambientale) 152 (Testo Unico ambientale) -- Art. 186Art. 186ha recepito quanto precedentemente disciplinato in materia 1). Le terre e rocce da scavo, (…) destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuti (…)3). Il rispetto dei limiti (…) può essere verificato, in alternativa agli accertamentisul sito di produzione, anche mediante accertamenti sui siti di deposito, (…).

•• Procedura dProcedura d ’’ infrazione comunitaria n. 2002/2077 (causa Cinfrazione comunitaria n. 2002/2077 (causa C --194/05)194/05)

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• Il comma 23 dell’art. 2, , del decreto legislativo 16 g ennaio 2008, n. 4Interviene modificando radicalmente l’art. 186 del d.lgs. 16 aprile 2006 n°°°°152

“1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purchè : (…)

(…)

5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto

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SOTTOPRODOTTO Art. 183 comma 1), lettera p) del d.lgs. 152/2006.

le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

1) siano originati da un processo non direttamente d estinato alla loro produzione ;

2) il loro impiego sia certo , sin dalla fase della produzione , integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;

3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità amb ientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;

4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preve ntivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;

5) abbiano un valore economico di mercato .

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•TULP - Art. 63 bis, comma 2, lettera a) «sono esclusi dal campo di applicazione di questa parte:

a) le terre e rocce da scavo , anche di galleria, destinate all’effettivo riutilizzo (…) con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e dabonifiche (…)».

•deliberazione della Giunta provinciale 19 luglio 20 04, n. 1616E’ intervenuta in questo contesto normativo disciplinando la “gestione delle terre e rocce da scavo” sul territorio provinciale in attuazione dell’art. 63-bis del TULP

•TULP - Art. 102 quateraggiunto dall ’ art. 49 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11 – “ in attesa dell’emanazione della deliberazione prevista dall’art. 63 bis, comma 2, lettera a), ai fini dell’utilizzazione di terre e rocce da scavo continuano ad applicarsi le direttive stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1616 del 29 luglio 2004”.

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A seguito delle modifiche alla disciplina delle ter re e rocce da scavo apportate dal decreto legislativo n. 4/2008, al fin e di assicurare un’agevole e corretta applicazione dell ’ art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006, si èprovveduto, a livello provinciale , alla riformulazione delle precedenti linee guida e di indicazioni operative per l’utilizzo del le terre e rocce da scavo

• 1) « (…) ai fini dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo si applicano, nel territorio della provincia di Trento, le disposizioni stabilite dall’art. 186 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) come sostituito dall’art 2 , comma 23, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n.4 (…) ».

• 2) « di approvare – al fine di assicurare una corretta applicazione alle disposizioni legislative statali (…) e delle norme provinciali (…) – le linee guida e le indicazioni operative per l’utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo contenute nell’allegato alla presente deliberazione (…) »

Deliberazione della Giunta Provinciale n °°°° 2173 del 29 agosto 2008

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• Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 , convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 13:ha modificato nuovamente l’art. 186 del d.lgs. 152/2006 con l’introduzione degli artt. 7bis e 7 ter.

“c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attivita' di costruzione, ove sia certo che il materiale sara' utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui e' stato scavato»

• Legge 28 gennaio 2009, n. 2 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185”, è stato modificato l’art. 185, comma 1, del d.lgs 152/2006 introducendo il comma c-bis:

deliberazione della Giunta provinciale 22 maggio 2009, n. 1227

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• 1) «di approvare (…) il nuovo testo delle “linee guida e indicazioni operative per l’utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo”, (…), in sostituzione di quello allegato alla propria deliberazione n. 2173 del 29 agosto 2008 ».

• 2) «di dare atto che le indicazioni derivanti dalle linee guida di cui al punto 1), in quanto si pongano in continuità con le corrispondenti indicazioni recate dalla propria deliberazione n. 2173 del 29 agosto 2008, trovano applicazione a decorrere dal 16 settembre 2008»

RELAZIONE FRA LA DELIBERA G.P. N °°°° 2173 E LA DELIBERA G.P. N °°°°1227

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Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1666 del 3 luglio 2009

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1) «di approvare - al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni legislative statali e delle norme provinciali in premessa citate - la prima cartografia recante la perimetrazione di macro-aree interessate da fenomeni naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)……..».

2) «di dare atto che all’ interno delle macro-aree è ammesso il superamento dei valori limite per gli specifici metalli caratteristici, qualora non associati ad eventi o lavorazioni di origine antropica, assumendo che le concentrazioni massime riscontrate siano le nuove CSC per ogni singolo sito in cui dovessero essere misurate; »

Contenuti della Deliberazione della Giunta Provinci ale n 1666 del 3 luglio 2009

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Decreto legislativo n. 205 del 10 dicembre 2010:ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti.

184-bis. Sottoprodotto1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera

a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce

parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato , nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l’ulteriore utilizzo è legale , ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

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2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantita tivi da soddisfare affinchéspecifiche tipologie di sostanze o oggetti siano co nsiderati sottoprodotti e non rifiuti. All’adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territori o e del mare , ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

184-ter. Cessazione della qualifica di rifiuto1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di

recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici ;b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e

rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi

negativi sull’ambiente o sulla salute umana .

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2. L’operazione di recupero può consistere semplicemen te nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elab orati conformemente alle predette condizioni . I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piùdecreti del Ministro dell’ambiente e della tutela d el territorio e del mare , ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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185. Esclusioni dall’ambito di applicazione 1. non rientrano nell’ambito di applicazione:

…..

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno , fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; »

…..

4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell’ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a),184-bis e 184-ter.”.

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«1. di approvare – al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni legislative statali e delle norme provinciali in premessa citate – il testo del “ Protocollo operativo per il riconoscimento di fondi naturali ” , contenuto nell ’ allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;…..».

Deliberazione della Giunta Provinciale n °°°° 2087del 10 settembre 2010

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Scopo e campo di applicazione

« Ai fini del presente Protocollo si definisce:· fondo naturale locale: un’area di dimensioni limitate per la quale, sulla base del parere espresso dall’APPA, si prende atto della presenza di contaminazioni di origine naturale tali da causare il superamento delle concentrazioni soglia dicontaminazione (CSC) per la specifica destinazione d’uso del sito;· fondo naturale esteso: un’area di dimensione comunale o sovracomunale per la quale, sulla scorta di specifiche indagini ed elaborazioni statistiche, la Giunta provinciale individua e riconosce ufficialme nte, all’interno di una perimetrazione ben definita, il valore numerico di fondo naturale.Al fine di giungere al riconoscimento da parte delle autorità competenti dellapresenza di un fondo naturale, le operazioni di caratterizzazione del sito e leelaborazioni dei risultati ottenuti devono essere condotte seguendo le procedure descritte nei seguenti paragrafi. »

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Sul sito:

http://www.appa.provincia.tn.it/suolo/

sono disponibili ulteriori informazioni.

GRAZIE PER LGRAZIE PER L ’’ATTENZIONE!ATTENZIONE!