Ricorso Sfruttamento Lavoro Precario Adida Riassunto Per Aderenti

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Adida (Associazione Docenti Invisibili da Abilitare) 1 Ricorso giudice del lavoro Adida Sfruttamento lavoro precario TD= Tempo Determinato - TI= Tempo Indeterminato PA= Pubblica amministrazione - PI= Pubblico impiego Richieste 1. Verificare l'illegittima apposizione del termine ed il diritto del ricorrente a riprendere il posto di lavoro precedentemente occupato. 2. Verificare il diritto del ricorrente alla stabilizzazione del contratto e alla conseguente immissione in ruolo. 3. Verificare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno subito per via dell'illegittima stipulazione di contratti a Tempo determinato sancito dallart. 36 dlgs. 165/01. 4. Verificare il diritto del ricorrente alla percezione degli stipendi estivi ingiustamente non retribuiti. 5. Verificare il diritto del ricorrente alla parità di trattamento economico con il personale assunto a tempo indeterminato nella scuola sancito dalla direttiva europea 70/1999. 6. Verificare il diritto del ricorrente alla percezione degli scatti stipendiali, nonché al risarcimento del danno subito per la loro mancata erogazione negli anni precedenti (ricostruzione di carriera). Situazione docenti III fascia distituto Chi sono i precari non abilitati I precari inseriti nella III fascia delle graduatorie d‟istituto sono docenti privi di abilitazione, ma con anni di servizio effettivo prestato nelle scuole, ed in possesso dei titoli e dei requisiti curriculari necessari all'insegnamento. Secondo la normativa vigente infatti, per „salire in cattedra‟, o se si preferisce, per esercitare la professione di docente, è indispensabile possedere tutti i requisiti curriculari previsti dal vigente regolamento (diplomi e/o lauree a seconda degli insegnamenti, con un preciso piano di studi), ma non l‟abilitazione. A differenza di altre professioni, il Ministero è sempre intervenuto a monte richiedendo che l‟aspirante docente orientasse il proprio piano di studi in prospettiva dell‟insegnamento. Chi è in possesso del titolo (diploma/laurea) senza tuttavia che questo sia accompagnato anche da un piano di studi compatibile con i requisiti stabiliti dal Ministero, non può accedere ad alcuna graduatoria e conseguentemente non può insegnare. Questi docenti sono stati per anni assunti per ricoprire cattedre vacanti e supplenze annuali, con gli stessi incarichi e le identiche mansioni e contratti dei loro colleghi abilitati e di ruolo; nominati non a discrezione delle singole istituzioni scolastiche, ma da graduatorie di merito, redatte e pubblicate dallo stesso Ministero. Abilitati/Non abilitati È indispensabile precisare che i criteri mediante i quali i docenti abilitati e no, maturano il punteggio di servizio sono esattamente gli stessi; e che la nomina da parte del Miur prevede in entrambi i casi lo scorrimento di graduatorie di merito compilate secondo precisi criteri dettati dallo stesso Ministero dell‟Istruzione. Ne segue che la locuzione “non abilitati” è di comodo, ma non corrisponde alla situazione di fatto, poiché tali docenti sono a tutti gli effetti abili allo svolgimento delle loro mansioni; inoltre, in accordo con l’art. 97 della costituzione, l‟accesso alle graduatorie di Circolo e Istituto è avvenuto con una modalità di tipo concorsuale per soli titoli (di studio e di servizio). Va poi rilevato che anche molti dei docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all‟art. 1, comma 605, lett. c, della L. 296/2006 (d‟ora in poi GAE), hanno acquisito il titolo abilitante non attraverso lo svolgimento di un pubblico concorso, ma attraverso la frequenza di un corso in Italia o all‟estero, il cui esame finale prevede il rilascio di un diploma con valore abilitante, che dà diritto all‟inserimento nelle GAE, con un punteggio addizionale non inferiore a trenta punti. Ne segue che le modalità di selezione di tale personale sono pressoché identiche a quelle utilizzate per la selezione del personale non abilitato, in entrambi i casi è infatti possibile accedere ad apposite graduatorie in base alla dimostrazione del possesso di titoli idonei allo svolgimento della professione docente, con la differenza che per i primi è previsto l‟inserimento nelle sole graduatorie di Circolo e d‟Istituto, mentre ai secondi è concesso l‟accesso anche alle Gae. E a conferma di tutto ciò si ribadisce nuovamente che i contratti stipulati da questi docenti sono del tutto identici a quelli dei docenti abilitati, con l‟esplicita Commento [aa1]: […] Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili […] Commento [aa2]: I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Commento [aa3]: Adida ha denunciato in sede di audizione parlamentare come in alcuni casi attraverso la frequenza di corsi della durata di poche settimane fosse possibile alla fine degli stessi acquisire il titolo abilitante mediante l’esposizione di una tesi di massimo 15 pagine e l’esborso di una cospicua somma di denaro

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Adida (Associazione Docenti Invisibili da Abilitare)

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Ricorso giudice del lavoro Adida Sfruttamento lavoro precario

TD= Tempo Determinato - TI= Tempo Indeterminato

PA= Pubblica amministrazione - PI= Pubblico impiego

Richieste

1. Verificare l'illegittima apposizione del termine ed il diritto del ricorrente a riprendere il posto di lavoro precedentemente

occupato.

2. Verificare il diritto del ricorrente alla stabilizzazione del contratto e alla conseguente immissione in ruolo.

3. Verificare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno subito per via dell'illegittima stipulazione di contratti a Tempo

determinato sancito dall‟art. 36 dlgs. 165/01.

4. Verificare il diritto del ricorrente alla percezione degli stipendi estivi ingiustamente non retribuiti.

5. Verificare il diritto del ricorrente alla parità di trattamento economico con il personale assunto a tempo indeterminato

nella scuola sancito dalla direttiva europea 70/1999.

6. Verificare il diritto del ricorrente alla percezione degli scatti stipendiali, nonché al risarcimento del danno subito per la

loro mancata erogazione negli anni precedenti (ricostruzione di carriera).

Situazione docenti III fascia d’istituto

Chi sono i precari

non abilitati

I precari inseriti nella III fascia delle graduatorie d‟istituto sono docenti privi di abilitazione, ma con

anni di servizio effettivo prestato nelle scuole, ed in possesso dei titoli e dei requisiti curriculari

necessari all'insegnamento. Secondo la normativa vigente infatti, per „salire in cattedra‟, o se si

preferisce, per esercitare la professione di docente, è indispensabile possedere tutti i requisiti curriculari

previsti dal vigente regolamento (diplomi e/o lauree a seconda degli insegnamenti, con un preciso

piano di studi), ma non l‟abilitazione. A differenza di altre professioni, il Ministero è sempre

intervenuto a monte richiedendo che l‟aspirante docente orientasse il proprio piano di studi in

prospettiva dell‟insegnamento. Chi è in possesso del titolo (diploma/laurea) senza tuttavia che questo

sia accompagnato anche da un piano di studi compatibile con i requisiti stabiliti dal Ministero, non può

accedere ad alcuna graduatoria e conseguentemente non può insegnare. Questi docenti sono stati per

anni assunti per ricoprire cattedre vacanti e supplenze annuali, con gli stessi incarichi e le identiche

mansioni e contratti dei loro colleghi abilitati e di ruolo; nominati non a discrezione delle singole

istituzioni scolastiche, ma da graduatorie di merito, redatte e pubblicate dallo stesso Ministero.

Abilitati/Non abilitati

È indispensabile precisare che i criteri mediante i quali i docenti abilitati e no, maturano il punteggio di

servizio sono esattamente gli stessi; e che la nomina da parte del Miur prevede in entrambi i casi lo

scorrimento di graduatorie di merito compilate secondo precisi criteri dettati dallo stesso Ministero

dell‟Istruzione. Ne segue che la locuzione “non abilitati” è di comodo, ma non corrisponde alla

situazione di fatto, poiché tali docenti sono a tutti gli effetti abili allo svolgimento delle loro mansioni;

inoltre, in accordo con l’art. 97 della costituzione, l‟accesso alle graduatorie di Circolo e Istituto è

avvenuto con una modalità di tipo concorsuale per soli titoli (di studio e di servizio).

Va poi rilevato che anche molti dei docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all‟art. 1,

comma 605, lett. c, della L. 296/2006 (d‟ora in poi GAE), hanno acquisito il titolo abilitante non

attraverso lo svolgimento di un pubblico concorso, ma attraverso la frequenza di un corso in Italia o

all‟estero, il cui esame finale prevede il rilascio di un diploma con valore abilitante, che dà diritto

all‟inserimento nelle GAE, con un punteggio addizionale non inferiore a trenta punti. Ne segue che le

modalità di selezione di tale personale sono pressoché identiche a quelle utilizzate per la selezione del

personale non abilitato, in entrambi i casi è infatti possibile accedere ad apposite graduatorie in base

alla dimostrazione del possesso di titoli idonei allo svolgimento della professione docente, con la

differenza che per i primi è previsto l‟inserimento nelle sole graduatorie di Circolo e d‟Istituto, mentre

ai secondi è concesso l‟accesso anche alle Gae. E a conferma di tutto ciò si ribadisce nuovamente che i

contratti stipulati da questi docenti sono del tutto identici a quelli dei docenti abilitati, con l‟esplicita

Commento [aa1]: […] Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili […]

Commento [aa2]: I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

Commento [aa3]: Adida ha denunciato in sede di audizione parlamentare come in alcuni casi attraverso la frequenza di corsi della durata di poche settimane fosse possibile alla fine degli stessi acquisire il titolo abilitante mediante l’esposizione di una tesi di massimo 15 pagine e l’esborso di una cospicua somma di denaro

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dichiarazione su carta intestata del MIUR che l‟assunzione è avvenuta per scorrimento di graduatoria;

in tali contratti poi viene esplicitamente dichiarato che tali docenti (abilitati e no) sono stati chiamati in

servizio in quanto personale idoneo allo svolgimento della mansione.

Diploma di scuola

Magistrale

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approfondire

Il corso di “Diploma Magistrale” è stato istituito in Italia ai sensi e per gli effetti dell‟articolo 53 del

Regio Decreto 6 Maggio 1923, n. 1054, con la finalità di formare i docenti della scuola elementare

(ora primaria). L‟ Art. 191, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 297 del 1994, ha modificato la

struttura e la durata di tale corso senza tuttavia intaccarne gli obiettivi e le finalità che sono rimaste

pressoché immutate. Tale titolo conferisce pertanto ai diplomati la qualifica professionale di

insegnante di scuola elementare (ora primaria) e costituisce a tutti gli effetti di legge, titolo di

abilitazione all‟insegnamento.

Tale abilitazione è quindi intrinseca nel titolo medesimo e non è subordinata al superamento di altre

prove, esami o concorsi. Sono numerose le leggi e le circolari che ne sanciscono il pieno valore

abilitante.

Questione europea

3 anni = titolo

abilitante

La Direttiva Europea 7 Settembre 2005 n. 36 equipara a titolo formativo, ossia abilitante,

un‟esperienza lavorativa di almeno tre anni. Tale interpretazione è confermata anche dal Decreto

Legislativo 6 novembre 2007, n. 206 attuativo della dir. Europea 36/05.

Mancanza di percorsi

abilitanti

Va denunciato il fatto che per i precari non abilitati il diritto alla stabilizzazione – a parità di condizioni

con i colleghi già abilitati – è stato negli ultimi anni sistematicamente disatteso. La chiusura delle

Scuole di Specializzazione all‟insegnamento ha determinato l‟impossibilità oggettiva per questi docenti

di potersi abilitare. Per alcune classi di concorso e/o possessori di diplomi validi all‟insegnamento

mancano percorsi abilitanti ordinari dal lontano 1999. Inoltre, anche quando i Corsi di specializzazione

all‟insegnamento erano attivi, gli alti costi e gli obblighi di frequenza che non prevedevano deroghe di

alcun tipo, ne hanno di fatto impedito la frequenza a chi non poteva permettersi di pagare le salate rette

e/o di trascurare/abbandonare il proprio lavoro di insegnante presso le scuole per un periodo di 2/4

anni. Questo avveniva nonostante leggi apposite avevano sancito dei limiti alle rette che potevano

essere richieste per la frequenza degli stessi corsi e il diritto per gli studenti lavoratori ad agevolazioni e

sconti di frequenza. Si fa presente come nella sentenza xyz sia stato lo stesso ministero ad ammettere

che la frequenza della SISS era incompatibile con una qualsiasi attività lavorativa per via degli obblighi

di impegno e di frequenza. Tesi che venne pienamente accolta dal Giudice.

Mancato rispetto

diritto alla

formazione

L‟‟impossibilità per tale personale di completare la propria formazione viola il diritto alla formazione

per il lavoratore sancito dall‟art. 36 della Costituzione e ribadito dal dlgs. 165/01, nonché dalle vigenti

norme in fatto di diritto alla formazione contenute nel vigente CCNL.

Ricercatori e dottori

di ricerca

La questione dello sfruttamento del lavoro precario e la mancata stabilizzazione per chi intraprende

percorsi universitari post-laurea, come il dottorato di ricerca e/o la stipula di contratti per il

conseguimento di assegni di ricerca, richiede una attenta valutazione che consenta di verificare, ed

eventualmente ottenere, i dovuti riconoscimenti in accordo con la normativa vigente. Premesso che è il

titolo culturale più alto che è possibile conseguire sia a livello nazionale che europeo, il Dottorato di

Ricerca oggi in Italia non costituisce più una delle tappe della carriera universitaria. Per accedervi i

candidati devono sostenere un Concorso e, al termine del percorso, sostenere un Esame che permette di

conseguire il titolo. Tuttavia, nell‟ultimo decennio, molti Dottori di ricerca hanno visto velocemente

sfumare tutte le prospettive universitarie conseguenti ai drastici tagli che ha subito la ricerca in Italia,

con inevitabile dispersione di risorse e di potenzialità in termini di risorse umane e ciò si applica anche

ai laureati e/o dottori di ricerca che abbiano ottenuto un assegno di ricerca.

Rispetto alla questione della III fascia, bisogna ricordare che molti dottori di ricerca e molti ricercatori

non sono abilitati, perché la frequenza dei corsi abilitanti (SISS) non era compatibile con la frequenza

di altri percorsi universitari. Essi possono però essere inseriti nelle graduatorie d'Istituto ed insegnare

nelle scuole in qualità di docenti non abilitati. Precari due volte, i dottori di ricerca e i titolari di assegni

di ricerca, che non possono aspirare alla stabilizzazione nei due contesti, quello universitario e quello

scolastico, precariato sfruttato e senza la tutela dei diritti minimi come la maternità, la malattia,

l‟aspettativa, ecc.

I titolari di un servizio presso amministrazioni pubbliche, una volta ottenuto l‟assegno di ricerca,

possono essere collocati in aspettativa non retribuita. A differenza del dottorato di ricerca, infatti, per

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cui si prevede il congedo straordinario dal lavoro e, dunque, la continuità nel servizio ai fini

previdenziali e di carriera, per l‟assegnista non è così.

A tale disagio si aggiunge un ulteriore aggravante: mentre il dipendente pubblico impiegato a tempo

indeterminato che consegue il dottorato di ricerca può, a sua discrezione, optare per lo stipendio

della pubblica amministrazione (attualmente più elevato rispetto alla borsa di studio), un assegnista

di ricerca non può farlo, ma soprattutto non è concesso nemmeno ad un docente precario. Detto

in altre parole, un docente in ruolo può iscriversi al dottorato di ricerca e percepire per tre anni

lo stipendio da insegnante, ricevendo al contempo gli scatti stipendiali e il punteggio di merito,

senza però al contempo insegnare. Un precario non abilitato non solo non può fare altrettanto,

ma essendo in passato il dottorato di ricerca incompatibile con la frequenza delle SISS e di

qualsiasi altro corso abilitante, ad esso era di fatto preclusa l’abilitazione e quindi qualsiasi

opportunità di stabilizzazione.

Tutto quanto accennato finora non rispetta la il Principio di non discriminazione tra personale assunto a

TD e TI che espleti le stesse mansioni e assunto da una stessa azienda e/o ente espresso dalla clausola

4.1 della direttiva europea 70/1999.

Precari non abilitati e

incarico di ruolo

E‟ noto come fino agli anni 70 fosse prassi comune l‟assunzione di precari non abilitati su incarichi a

tempo indeterminato. Vi sono inoltre almeno due sentenze della Corte Costituzionale che hanno

sancito il diritto all‟accesso agli incarichi di ruolo nella Pubblica Istruzione anche per i docenti precari

non abilitati.

Sfruttamento del lavoro precario

Normativa Europea (Dir 70/99): si incentra su due grandi valori:

a. Principio di non discriminazione fra lavoratori a TD e TI.

b. Prevenzione abuso reiterazione di contratti TD.

Sul piano comunitario l‟utilizzo di contratti a TD deve essere necessariamente basato su ragioni oggettive.

Il contratto a TI resta la forma ordinaria del rapporto di lavoro contribuendo al:

a. Miglioramento della qualità della vita;

b. Miglioramento del rendimento (violazione art 97 Cost).

Normativa nazionale:

Utilizzo lavoro flessibile (Dlgs 368/01): è consentita l‟apposizione di un termine a fronte di ragioni di carattere tecnico,

organizzativo, sostitutivo.

Utilizzo lavoro flessibile nella PA (Dlgs. 165/01 Art. 36) : Il lavoro flessibile nelle PA è consentito solo a fronte di esigenze

temporanee ed eccezionali.

Principio di inconvertibilità & sanzione (DLGS 165/01 art. 36 co. 2): In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative

riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione

di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e

sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di

disposizioni imperative.

Nullità parziale del contratto (art. 1419 co. 2 cc.) : in caso dell‟insussistenza delle ragioni giustificative del termine ne

deriva la nullità parziale del contratto relativa alla sola clausola di apposizione del termine e quindi ne deriva l‟instaurazione di

un contratto a TI .

Datore di lavoro non è una singola struttura didattica ma il Ministero:

che soddisfa un esigenza tutt‟altro che eccezionale e temporanea, ma permanente e durevole. E‟ infatti la stessa configurazione

normativa dei contratti a TD stipulati per il conferimento di supplenze in quanto necessari a garantire la costante erogazione

del servizio scolastico (vedere tabella a)

Commento [aa4]: I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Un docente precario è meno motivato e la precarietà genera inoltre discontinuità scolastica e danni scolastici.

Commento [aa5]: La Corte Europea e numerosi tribunali hanno più sentenziato che “La tutela risarcitoria deve essere effettiva e dissuasiva”, tale da scoraggiare il datore di lavoro alla reiterazione di altri contratti illegittimi a tempo determinato.

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Solo gli abilitati possono accedere agli incarichi di ruolo

Nonostante quanto sopra riportato, l‟abilitazione all‟insegnamento continua a costituire nel nostro ordinamento un presupposto

imprescindibile per ambire alla stabilizzazione: attualmente però, le possibilità di conseguimento di questo titolo sono

inesistenti, mentre gli accessi ai ruoli sono rimasti riservati ai soli docenti in possesso di titolo abilitante.

I precari non abilitati che possono ambire all‟inserimento nelle sole grad. d‟Istituto e per giunta in posizione subordinata ai

precari provvisti di titolo abilitante non possono però sperare nella stabilizzazione, ma ne viene però concesso lo „sfruttamento

a tempo indeterminato‟. Sono c.a. 40.000 i lavoratori precari non abilitati con esperienza pluriennale di insegnamento, e non

stupisce nemmeno più di tanto come alcuni di essi siano arrivati ad accumulare addirittura un ventennio di servizio. La

prolungata mancanza di qualsiasi procedura concorsuale o di adeguate procedure abilitanti che nel pieno rispetto dei diritti di

questi lavoratori permettessero loro l‟acquisizione del titolo abilitante ed il completamento della loro formazione, ha portato

infatti in alcuni casi a situazioni limite, e ad una condizione lavorativa drammatica. L‟introduzione delle graduatorie di coda e

di quelle prioritarie previste dal Salvaprecari, presentate dal Ministero come misure volte ad alleviare le conseguenze subite da

i lavoratori precari della scuola a seguito dei tagli in realtà non hanno fatto che peggiorare la situazione dei lavoratori precari di

III fascia. Mentre le terribili conseguenze dei tagli si riversavano primariamente ed inesorabilmente sulle loro spalle, essi si

sono trovati al contempo costretti a subire la doppia discriminazione prevista dalla creazione di due ulteriori graduatorie dalle

quali sono stati vergognosamente esclusi e scavalcati nell‟accesso agli incarichi del pubblico impiego.

L’utilizzo di contratti a TD da parte del Ministero è dovuto a ragioni tutt’altro che eccezionali e temporanee

Da ciò risulta evidente come la mancata assunzione a TI di questi lavoratori sia dovuta ad un‟anomalia legislativa che da un

lato ha concesso ai soli docenti in possesso del titolo abilitante, seppure sprovvisti di servizio, l‟accesso agli incarichi di ruolo,

e dall‟altro ha precluso ad una fetta consistente del precariato scolastico l‟abilitazione e dunque la stabilizzazione.

Si sottolinea inoltre come la continua assenza di procedure concorsuali o di corsi abilitanti riservati ai docenti privi di

abilitazione con almeno 360 giorni di servizio, è stata causata non tanto dalle decisioni di razionalizzare la spesa pubblica, ma

da una tendenza, ormai convalidata ed illegittima da parte del Ministero dell‟Istruzione, di provvedere annualmente alla

copertura delle vacanze di organico mediante conferimento di incarichi a tempo determinato, invece di procedere con le

immissioni in ruolo. Questa prassi, più volte censurata dalla Corte di Giustizia ha portato non solo al mancato assorbimento del

precariato e causato il sovraffollamento delle graduatorie, ma ha prodotto soprattutto notevoli svantaggi e discriminazioni che

sono ricaduti sui docenti privi di abilitazione. Questa tesi è confermata dallo schema qui sotto riportato. In esso sono annotati

anno per anno i dati ricavati dalle statistiche rilasciate dallo stesso Ministero in merito all‟utilizzo di personale precario su

cattedre vacanti a partire dal 1995. Da essa risulta evidente oltre ogni ragionevole dubbio come l‟utilizzo da parte del Miur di

personale precario sia dovuto a ragioni tutt‟altro che temporanee ed eccezionali.

Tabella a: n. assunzioni di docenti a TD e TI da parte del MIUR a partire dal 1995 fino ai giorni nostri

.

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Relazione sentenza Siena con commenti inerenti III fascia

1. Concorsualità (C.Cost 89/03): Il giudice ha escluso la sussistenza di una violazione del principio di uguaglianza nella

diversità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati, utilizzando tra le argomentazioni il rif. All‟art. 97 Cost, ma l‟art.

97 non risulta violato poiché esso prevede la possibilità di derogare al principio della concorsualità..

2. Problema Bilancio: Scopo del principio di inconvertibilità è di scongiurare il rischio che attraverso la conversione di

rapporti , si possano incardinare rapporti a TI senza una programmazione del fabbisogno. Si fa però presente che la

sistematica violazione del diritto alla formazione per questi lavoratori ha portato spesso lo Stato a dover sostenere spese

ingenti in disoccupazioni non dovute qualora il posto di lavoro ricoperto da un precario non abilitato venisse affidato ad

un precario in possesso di abilitazione ma sprovvisto di servizio.

3. Adeguatezza sanzione (C. Giustizia europea 180/04 – 53/04): La dir. 70/99 non osta in linea di principio ad una

normativa nazionale che escluda la trasformazione dei rapporti a TI, qualora tale normativa contenga altre misure

effettive per evitare e sanzionare l‟utilizzo abusivo di contratti successivi a TD. Spetta però al giudice valutare in quale

misura le condizioni di applicazione ne facciano uno strumento adeguato a prevenire, e verificare la soddisfazione

dei requisiti di “adeguatezza” della sanzione, che deve essere di carattere non soltanto proporzionato, ma

sufficientemente effettivo e dissuasivo. La tutela risarcitoria deve pertanto essere effettiva e dissuasiva.

La tabella a in allegato a questo doc, il DM 42/09 che ha permesso la creazione delle grad. di coda sono tutti elementi

che senza lasciare adito ad ulteriori interpretazioni fanno comprendere come il Governo attuale, nonostante il crescente

numero di ricorsi da parte di docenti al giudice del lavoro per l‟illegittima stipulazione di contratti a TD, non abbia

manifestato alcuna volontà o impegno nel voler risolvere in modo serio e definitivo l‟annosa questione del precariato

scolastico. Il Ministero si è infatti limitato a porre qua e la delle pezze (vedi Decreto Salvaprecari e DM 42/09 che ha

portato alla creazione delle grad. di coda) che oltre a non aver risolto in alcun modo la questione, hanno creato ulteriori

danni e discriminazioni e una maggiore spesa pubblica.

E‟ noto inoltre come il Ministro della Pubblica Istruzione in una recente intervista ad un diffuso settimanale abbia

introdotto una singolare e del tutto inedita distinzione nell‟ambito del precariato scolastico. A suo dire infatti, vi sono i

“veri precari”, in possesso dell‟abilitazione, e tutti gli altri, che per logica deduzione non possono altro che essere definiti

„finti precari‟. Il Ministro ha poi ribadito a chiare lettere come a quest‟ultimi non sia concesso di vantare alcuna pretesa

di stabilizzazione lavorativa. Al di la dei possibili commenti sulla gratuita lesività di tali affermazioni nei confronti delle

migliaia di lavoratori di III fascia che per anni hanno prestato onorato servizio presso le Pubbliche Amministrazioni,

ancora una volta emerge in tutta la sua limpidezza la volontà da parte del Ministero e del Governo di disconoscere a

questi precari il loro operato e status in aperta contraddizione con le linee guida tracciate dalla direttiva europea 70/1999.

E‟ riferendosi a questi dati che si intuisce come il regime sanzionatorio fino ad ora adottato dallo Stato Italiano sia stato

inadeguato e debole, non atto a prevenire e scoraggiare lo sfruttamento del lavoro precario da parte della PA.

4. Non dissuasività dell’apparato sanzionatorio: Attesa la macrodimensione del lavoro pubblico precario irregolare

si perviene alla conclusione della non dissuasività dell’apparato sanzionatorio che possiamo definire debole e

pertanto non conforme al diritto comunitario […] poiché ne fanno uno strumento inadeguato a prevenire […]

l’utilizzo abusivo da parte delle PA di contratti di lavoro a TD successivi.

5. Contrasto contenimento spese: Non spetta all‟interprete giudiziale una valutazione di convenienza economica […], per

essere effettivi i “risarcimenti” dovrebbero assurgere a dimensioni così ingenti da contrastare, con quella stessa

istanza di contenimento spese.

6. Il lavoratore ha diritto a ciò che gli spetta (Cassazione Sez. Unite 12270/04): ”il processo deve dare alla parte tutto

quello (e proprio quello) a cui essa ha diritto, senza che qualcosa possa esserle sottratto[…]. Il principio viene oggi

ricondotto all'art. 24 Cost. onde ad esso deve adeguarsi ogni interpretazione nei casi dubbi”. Qualsiasi normativa

settoriale non deve derogare al sistema generale senza necessità. Il diritto del lavoratore al proprio posto protetto

subirebbe una sostanziale espropriazione se ridotto per via di una regola ad una somma e la sua posizione a quella

di semplice titolare del credito.

7. Posizione lavoratore non riducibile a quella di mero creditore (Cassazione Sez. Unite 14020): La conversione

realizza non solo l’utilità economica, ma anche i valori individuali e famigliari - “il rapporto di lavoro non

Commento [aa6]: Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Commento [aa7]: il rapporto di lavoro non comporta soltanto un scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione, ma tende a realizzare i valori fondamentali indicati dalla nostra costituzione negli articoli 2 (tutela della personalità), 4 (diritto al lavoro e dovere di concorrere al progresso della società) e 36 (adeguatezza e sufficienza della retribuzione, diritto irrinunciabile alle ferie e al riposo settimanale). La presenza del lavoratore nell’organizzazione aziendale – ha affermato la Corte – impone all’imprenditore di fargli fruire delle ferie non quale compenso, ma quale diritto inderogabile a tutela della salute e della personalità.

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comporta soltanto un scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione, ma tende a realizzare i valori fondamentali

indicati dalla nostra costituzione negli articoli 2, 4 e 36”

8. L’inconvertibilità dei contratti a TD appare contraria al principio di unità e coerenza dell’ordinamento giuridico

9. Scadenza termine = Licenziamento: La scadenza del termine non è nel mondo del diritto un licenziamento, ma gli

si avvicina molto nella sostanza delle cose. Se l’apposizione del termine non è sorretta da una vicenda naturale, il

fenomeno sostanziale collima con quello formale. La scadenza del termine non è altro che un licenziamento

programmato, privo di giustificazione casuale e arbitrario.

10. Lavoratore TD = Lavoratore TI (Dir. 70/99 clausola 3): il termine “Lavoratore a TD” indica una persona con contratto

di durata determinata, il termine è determinato da condizioni oggettive. Per le affermazioni sopra riportate e per i dati

contenuti nella tabella a) si perviene alla certezza che la maggior parte dei contratti stipulati dai precari della scuola con

la PA, sono invece da attribuirsi a cause tutt‟altro che eccezionali ed arbitrarie e i motivi di apposizione del termine non

sono determinati da condizioni oggettive, ma da una tendenza da parte del Ministero a precarizzare.

11. Tutela contro licenziamento (Carta Nizza – Carta dei diritti fondamentali art 30 – art 90 trattato): Ogni lavoratore

ha diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato.

12. Non discriminazione (Dir 70/99): afferma il principio di non discriminazione fra lavoratori a TD e TI.

A fronte di una vicenda risolutiva illegittima del rapporto merita paritaria attuazione tanto in caso di licenziamento

quanto in caso di apposizione del termine, realizzandosi in difetto una discriminazione fra lavoratori CD Comparabili.

13. Conversione sanzionatoria (CCNL scuola 06/09 art. 40 co. 4): “E‟ prevista la trasformazione del rapporto di lavoro a

TD in rapporto a TI per effetto di specifiche disposizioni legislative. Ciò non allude alla conversione sanzionatoria, ma

contribuisce a consentirne pienamente l‟ingresso. Aprendo le porte ad una tutela piena specifica del lavoratore pubblico

nel caso in cui l‟assunzione a TD avvenga tramite concorso o cmq. procedure selettive idonee a garantire il rispetto

dell‟art. 97 Cost.

A tale proposito si ricorda ancora una volta come le modalità di selezione di tale personale siano a tutti gli effetti da

considerarsi di tipo concorsuale e quindi in linea con l‟art. 97 della costituzione. Si ricorda inoltre il valore abilitante dei

possessori di diploma magistrale e di un esperienza lavorativa di almeno tre anni. La totale assenza di percorsi abilitanti

ordinari che per molti perdura da ormai molti anni, le condizioni di disuguaglianza nelle quali sono stati acquisiti i titoli

abilitanti negli ultimi 10 anni e le violazioni operate dai corsi di formazione all‟insegnamento post secondario, porta alla

conclusione che il possesso o meno di un titolo abilitante non può essere usato come parametro discriminatorio per

l‟accesso agli incarichi di ruolo, in quanto ciò costituirebbe una grave violazione del principio di uguaglianza.

Recupero scatti stipendiali di anzianità

Normativa:

DIRETTIVA 1999/70/CE DEL CONSIGLIO del 28 giugno 1999 - Principio di non discriminazione clausola 4.1:

Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno

favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a

tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

Conclusioni:

Si ricorda che non vi è alcuna differenza fra le mansioni espletate da personale docente di ruolo e assunto a TD. Qualsiasi

differenza di trattamento economico tra le due categorie di lavoratori risulta quindi in aperta violazione delle disposizioni

contenute nella clausola 4.1 della Direttiva 1999/70. Accertato pertanto il servizio prestato, in virtù di una successione di

contratti a tempo determinato, si richiede all‟illustrissimo giudice di dichiarare il diritto della parte ricorrente alla

progressione professionale retributiva e a percepire, le differenze stipendiali maturate in ragione dell‟anzianità di

servizio; condannare il Ministero della Pubblica Istruzione alla corresponsione delle differenze stipendiali maturate dalla

parte ricorrente in ragione dell‟anzianità di servizio.