Ricorso Al Gdp TUTOR

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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI _________ Ricorso ex Artt. 22 e 23 della L. 689/81 Per: il Sig. _______________, nato a _______ il __/__/__, C.F. __________________, elett.te domiciliato in ___________ alla via ______________ n. ____; Contro: Prefettura di ____________, in persona del Prefetto p.t., dom.to per la carica in ___________ alla Via /Piazza ____________ n. ___; Premesso che - in data __/__/__ al ricorrente, come sopra identificato, veniva notificato verbale di contravvenzione al codice della strada n. _______________ elevato dalla Polizia Stradale di ____________ in data __/__/__, come da originale allegato; - con il suddetto verbale veniva contestata la violazione dell’art. 142, comma 8, del Codice della Strada: “Superava di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/hi limiti massimi di velocità”. - detta violazione sarebbe avvenuta in data __/__/__ sull’autostrada ___, in un tratto sito nel comune di _________ (__); - l’infrazione in questione veniva rilevata a mezzo di apparecchio SICVE, ma non immediatamente contestata dagli operanti; - con l’opposto verbale veniva ingiunto il pagamento in misura ridotta della somma di € _____,__ in favore del Ministero dell’Interno; Tanto premesso il ricorrente ut supra elett.te dom.to propone opposizione avverso il verbale di contestazione di cui in premessa, chiedendone l’annullamento, la revoca e comunque la declaratoria di giuridica inefficacia per i seguenti Motivi 1. Sulla mancata notifica del verbale di accertamento nei termini di cui all’art. 201 c.d.s.

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modello ricorso al Giudice di Pace

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TRIBUNALE DI

Ufficio del Giudice di Pace di _________Ricorso ex Artt. 22 e 23 della L. 689/81

Per: il Sig. _______________, nato a _______ il __/__/__, C.F. __________________, elett.te domiciliato in ___________ alla via ______________ n. ____;

Contro: Prefettura di ____________, in persona del Prefetto p.t., dom.to per la carica in ___________ alla Via /Piazza ____________ n. ___; Premesso che

in data __/__/__ al ricorrente, come sopra identificato, veniva notificato verbale di contravvenzione al codice della strada n. _______________ elevato dalla Polizia Stradale di ____________ in data __/__/__, come da originale allegato; con il suddetto verbale veniva contestata la violazione dellart. 142, comma 8, del Codice della Strada: Superava di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/hi limiti massimi di velocit. detta violazione sarebbe avvenuta in data __/__/__ sullautostrada ___, in un tratto sito nel comune di _________ (__); linfrazione in questione veniva rilevata a mezzo di apparecchio SICVE, ma non immediatamente contestata dagli operanti; con lopposto verbale veniva ingiunto il pagamento in misura ridotta della somma di _____,__ in favore del Ministero dellInterno;Tanto premesso il ricorrente ut supra elett.te dom.to propone opposizione avverso il verbale di contestazione di cui in premessa, chiedendone lannullamento, la revoca e comunque la declaratoria di giuridica inefficacia per i seguentiMotivi1. Sulla mancata notifica del verbale di accertamento nei termini di cui allart. 201 c.d.s.

In via assolutamente preliminare si eccepisce la omessa notifica del verbale di contestazione nel termine di 90 giorni prescritto dal vigente codice della strada (art. 201). La menzionata norma prevede infatti che il verbale di contestazione debba essere notificata entro il termine di 150 gg. dall'accertamento. Pertanto, come sopra evidenziato l'opposto verbale, che fa riferimento ad una presunta infrazione commessa in data __/__/____, e' stato notificato alla ricorrente soltanto in data __/__/____, quindi, ben oltre il termine di 90 giorni previsto dalla suddetta norma.

Da tanto consegue l'assoluta illegittimit dell'opposto verbale.2. Sullinapplicabilit al sistema SICVE della tolleranza del 5% ai sensi dellart. 345, comma 2 del D.P.R. 495/1992Alla velocit risultata dallaccertamento stata applicata la riduzione del 5% come previsto ex art 345, comma 2 del Regolamento di esecuzione e attuazione del C.d.s.

Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza, la suddetta riduzione non risulta applicabile ai sistemi di accertamento SICVE, essendo invece prevista nei casi in cui la rilevazione sia operata con mezzi che consentano di rilevare la velocit immediatamente.

Difatti il SICVE (Sistema informativo per il controllo della velocit), detto anche Safety Tutor, un dispositivo che si distingue nettamente dai classici autovelox: esso accerta le violazioni di eccesso di velocit attraverso il calcolo della media di velocit percorsa tra due postazioni.

Negli altri casi di rilevazione della trasgressione di eccesso di velocit attraverso il calcolo della media di velocit percorsa, come ad es. esame disco crono tachigrafico, scontrino entrata uscita autostradale, non pu essere applicato il criterio di cui sopra, ma una riduzione diversa come precisato dal comma 3 dellart. 345 delle disp. di attuazione del Codice della strada, secondo cui: Il controllo dell'osservanza del limite di velocit pu essere anche effettuato, ai sensi dell'articolo 142, comma 6, del Codice, attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto dell'emissione e dell'esazione del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari. In tale caso alla determinazione della velocit associato l'errore relativo - a favore del trasgressore - pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocita' dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora.

Va osservato, quindi, che in difetto di precisazione normativa e per necessaria analogia con la media calcolata con i mezzi di rilevamento previsti allart. 345, comma 3, al tutor va applicata la riduzione progressiva del 5%, 10% e 15%.

Difatti, in ogni caso in cui venga applicata tout court la sola riduzione del 5% nei casi di accertata violazione mediante calcolo della velocit media non vi certezza dellesatto accertato superamento della velocit massima consentita.

In tale situazione la verbalizzazione effettuata dubbia in quanto applicato un criterio (riduzione del 5%) non previsto per legge (Cfr. Sent. n. 3641 del 6.10.2008 del Giudice di Pace di Viterbo).

Pertanto, nellipotesi di specie, non potendosi esattamente conoscere leffettiva violazione commessa si deve applicare lart. 23, 12 comma della legge 689/81.3. Sullomessa taratura dellapparecchiatura per laccertamento della velocit - modello SICVE - prima delluso Lopposto verbale assolutamente nullo in quanto il sistema di misura della velocit Mod. SICVE non stato sottoposto alla periodica taratura da centri S.I.T. autorizzati.

In assenza di idonea procedura di taratura, infatti, il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura elettronica risulta assolutamente inattendibile e non idoneo a provare la fondatezza dellaccertamento amministrativo. Alluopo la legge n. 273/91 ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura, individuando gli Istituti Metrologici Nazionali che hanno competenza nella conservazione dei campioni nazionali delle varie grandezze metrologiche e che sono stati accorpati nell'unico ente denominato Istituto Nazionale per le Ricerche Metrologiche. Il compito di disseminare queste grandezze sul territorio affidato ai centri opportunamente accreditati e denominati S.I.T. (Servizio di Taratura in Italia) preposti a tarare gli strumenti ed emettere i relativi certificati di taratura. La taratura sarebbe necessaria in quanto lunico metodo con il quale si pu assicurare la riferibilit a campioni nazionali riconosciuti per Legge. Qualsiasi strumento di misura, soprattutto elettronico, infatti soggetto a variazioni delle sue caratteristiche dovute ad invecchiamento dei componenti, urti, vibrazioni eccessive, cadute, esposizioni a temperature superiori a 40 C ed inferiori a 10 C o a campi magnetici o elettrici. La taratura, dal punto di vista tecnico consente di accertare scientificamente se lo strumento ha funzionato regolarmente o se era affetto da eventuali errori anche di tipo sistematico.

Nel caso in esame dallopposto verbale non si evincono le operazioni di taratura del misuratore di velocit utilizzato, per il quale ne stata richiamata solo lomologazione n. 3999, avvenuta il 24.12.2004 su di un prototipo, non risultando alcuna certificazione specifica in merito al misuratore in questione, n attestazione di conformit prevista dallart. 192, comma 8, del Reg. Esec. del C.d.s. da parte della ditta costruttrice.Si contesta pertanto il regolare funzionamento dellapparecchio rilevatore della velocit utilizzato in quanto nel verbale di accertamento viene semplicemente riportata la generica dicitura si attesta la corretta istallazione ed il buon funzionamento, affermazione non idonea a fornire la piena prova circa il perfetto funzionamento dellapparecchio utilizzato.

Tanto premesso, viene meno lattendibilit della rilevazione eseguita con la suddetta apparecchiatura e pertanto nessun valore pu essere riconosciuto allaccertamento della velocit, in quanto effettuato con apparecchio non tarato e certificato e, quindi, illegittimamente utilizzato.4. Sullillegittimit del verbale di contestazioneIl verbale de quo inoltre privo dei requisiti previsti a pena di nullit dalla legge e dal regolamento desecuzione ed attuazione del C.d.s.

Nella fattispecie de quo si rileva, a tal riguardo, la mancata e/o inadeguata indicazione nell'atto notificato:

del tipo di autovettura;

dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata ai sensi dellart 201 comma 1 e 1bis;

dellindicazione della marca e del modello dello strumento misuratore ; dellindicazione del numero di matricola dello strumento misuratore; dellindicazione del procedimento di taratura dello strumento misuratore; delle modalit di utilizzo del rilevatore; dei dati dellagente di polizia che ha accertato la contravvenzione; della sottoscrizione autografa di due agenti accertatori; indicazione della verifica della perfetta funzionalit del misuratore prima delluso; dei nominativi e delle attestazioni del personale che ha controllato il regolare funzionamento dellapparecchio;

Da tanto ne discende la assoluta inesistenza, nullit, illegittimit ed irregolarit del procedimento sanzionatorio.5. Merito assoluta infondatezza del verbale inesistenza della violazione

Senza rinunciare a quanto sin qui esposto nel merito si eccepisce inoltre la assoluta infondatezza e comunque illegittimit dellopposto verbale in quanto alcuna violazione mai stata commessa dalla ricorrente.

6. Sullistanza di sospensione

Il fumus boni iuris nei motivi di ricorso. Stante il danno grave derivante dagli effetti dellatto impugnato ed in particolare dallimminenza della procedura esecutiva, si confida nellaccoglimento della domanda di sospensione.

Tanto esposto il ricorrente ut supra elett.te dom.toRicorreAllIll.mo Giudice di Pace di _______ affinch Voglia accogliere, per i motivi esposti, le seguenti conclusioni:1) in via preliminare, emettere ordinanza di sospensione degli effetti del verbale di accertamento impugnato, sanzioni e pene accessorie; 2) sempre in via preliminare, annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di accertamento impugnato.3) in ogni caso, dichiarare nulla, illegittima ed infondata, in fatto ed in diritto, lavversa pretesa, con conseguente nullit e/o annullabilit dellopposta cartella;

4) con vittoria di spese, diritti ed onorari.In via istruttoria, si chiede ordinarsi, ai sensi dellart. 210 c.p.c., al competente ufficio di esibire tutta la documentazione inerente laccertamento della contravvenzione per violazione al C.d.S..

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa pari ad _____,__.

Si allega verbale di contestazione notificato.________, l __/__/__

Firma

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