Riciclaggio e Impiego Di Capitali Illeciti

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Riciclaggio e impiego di capitali illeciti L’esigenza di fronteggiare più efficacemente il duplice fenomeno del: 1. riciclaggio 2. reimpiego del c.d. denaro sporco (di provenienza delittuosa) è diventata una delle priorità assolute degli ordinamenti, a seguito della presa di coscienza delle sue: strettissime connessioni con la criminalità organizzata gravissime ripercussioni sull’organizzazione del mercato e sul libero sviluppo dell’economia Tale problema è stato avvertito soprattutto a livello di organismi sovranazionali. Infatti il: Consiglio d’Europa: ha approvato una “Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato”, con la quale si obbligano gli Stati firmatari, a prevedere come reato le condotte di conversione, trasferimento, occultamento e acquisizione del possesso dei beni di provenienza illecita. Consiglio dei ministri della CE: ha emanato un’apposita direttiva n.166/1991, con la quale si: o Invitano gli Stati membri a vietare il riciclaggio o Pur senza vincolarli nella scelta della sanzione penale La nuova disciplina introdotta in attuazione della Convenzione, ha modificato le precedenti prese di posizione del legislatore italiano, risultate: non sufficientemente meditate connotate dai difetti tipici di una legislazione emergenziale: preoccupazione ad intervenire con urgenza, per tacitare ricorrenti allarmi sociali, assegnando alle

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Riciclaggio e impiego di capitali illecitiLesigenza di fronteggiare pi efficacemente il duplice fenomeno del:1. riciclaggio2. reimpiego del c.d. denaro sporco (di provenienza delittuosa) diventata una delle priorit assolute degli ordinamenti, a seguito della presa di coscienza delle sue: strettissime connessioni con la criminalit organizzata gravissime ripercussioni sullorganizzazione del mercato e sul libero sviluppo delleconomiaTale problema stato avvertito soprattutto a livello di organismi sovranazionali. Infatti il: Consiglio dEuropa: ha approvato una Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, con la quale si obbligano gli Stati firmatari, a prevedere come reato le condotte di conversione, trasferimento, occultamento e acquisizione del possesso dei beni di provenienza illecita.

Consiglio dei ministri della CE: ha emanato unapposita direttiva n.166/1991, con la quale si: Invitano gli Stati membri a vietare il riciclaggio Pur senza vincolarli nella scelta della sanzione penaleLa nuova disciplina introdotta in attuazione della Convenzione, ha modificato le precedenti prese di posizione del legislatore italiano, risultate: non sufficientemente meditate connotate dai difetti tipici di una legislazione emergenziale: preoccupazione ad intervenire con urgenza, per tacitare ricorrenti allarmi sociali, assegnando alle nuove norme una funzione piuttosto simbolica, pi che efficiente.Si tratta della l.55/90 che ha riformulato lart.638-bis, che era stato per la prima volta inserito con la l.191/78. La legge del 90, aveva modificato la rubrica in riciclaggio, e aveva introdotto lart,648-ter configurante il reato di impiego di denaro, beni o utilit provenienza illecita. Ma i risultati sperati, stando alla prassi, non furono raggiunti.

RiciclaggioLart.648-bis stato riformulato dallart.4 della l.328/93 che ha provveduto a riscriverne la condotta, in conformit alle previsioni della Convenzione e della direttiva sul riciclaggio dei proventi di reato. Si tratta di modifiche molto significative che riguardano:1. c.d. presupposto del reato di riciclaggio: il legislatore ha eliminato la pregressa tassativit dei reati che potevano costituire il presupposto del riciclaggio, e sostituirla con un ampio e generale presupposto dato da qualsiasi delitto non colposo2. descrizione della condotta tipica: il legislatore ha introdotto una omnicomprensiva clausola generale descritta con la formula: altre operazioni in modo da ostacolare lidentificazione della loro provenienza delittuosaTali modifiche, mirate a rafforzare il contrasto dei comportamenti illeciti della criminalit organizzata, appaiono comunque in linea con la pi moderna concezione di riciclaggio. Il legislatore del 1993 ha utilizzato il termine riciclaggio secondo il pi ampio significato ormai assunto anche nel linguaggio comune: esso indica il complesso delle operazioni tendenti a ripulire il denaro sporco, facendo perdere le tracce della sua provenienza delittuosa. Con la recente riforma si ulteriormente accentuato lo scopo dellincriminazione, che quello di impedire che gli autori di fatti di reato possano: far fruttare i capitali illegalmente acquisiti rimettendoli in circolazione come capitali depurati e perci investibili anche in attivit economico-produttive legali.In tal modo la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo di carattere finale, e cio quello di: scoraggiare la stessa commissione dei reati principali: stante la non possibilit di sfruttarne i proventi.Questa polivalenza di scopi politico-criminali induce a riflettere sulla correttezza della collocazione del reato in esame tra i delitti contro il patrimonio. Pertanto occorrer in futuro vagliare lopportunit di inserirlo tra:1. i reati contro lamministrazione della giustizia (secondo lesempio del codice penale svizzero)2. reati contro leconomia (pi correttamente)Per quanto riguarda il:Soggetto attivo: pu essere chiunque, fatta eccezione per quanti abbiano partecipato, in qualit di concorrenti, alla commissione del reato presupposto.Non sempre facile distinguere nelle diverse situazioni concrete, se lautore del riciclaggio rivesta nel contempo il: ruolo di compartecipe nel delitto principaleIn linea di massima dovrebbe applicarsi un criterio distintivo di ordine temporale:1. se accordo sulla ripulitura del denaro sporco interviene prima della consumazione del reato principale: allora si configura il concorso.

2. Se accordo interviene successivamente: si configura il riciclaggio.Ma si tratta di un criterio che deve applicarsi valutando caso per caso, accertando se la preventiva assicurazione di lavare il denaro abbia influenzato o rafforzato, negli autori dei reati principali, la decisione di delinquere.

Il legislatore del 93 ha significativamente modificato la descrizione del fatto di reato sia con riferimento ai: 1. reati-presupposto2. sia in relazione alle modalit della condotta incriminata

La nuova norma incriminatrice ha: esteso i reati-presupposto: a tutti i delitti non colposi previsti dal codice penale, differenziando solo il trattamento sanzionatorio, prevedendo una circostanza attenuante qualora il delitto principale sia punibile con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.Per effetto di tale riforma il delitto di riciclaggio pu presupporre come reato principale:1. non solo delitti funzionalmente orientati alla creazione di capitali illeciti: come corruzione, concussione, reati societari ecc.2. ma anche delitti che vi sono estranei se si segue la visione rigorosa e tradizionale del fenomeno: si pensi ai reati fiscali, la cui inclusione rischia di ampliare in maniera eccessiva lambito di applicazione della fattispecie.

Anche la condotta incriminata stata modificata dalla riforma del 93. Oggi essa si articola in 2 forme:1. sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilit di provenienza illecita2. ovvero compiere altre operazioni, in modo da ostacolare lidentificazione della provenienza illecita.Le novit normative sono sostanzialmente 2: previsione del trasferimento dei capitali illeciti la seconda nella trasformazione della precedente formula ostacola lidentificazione in quella pi ampia e omnicomprensiva: compie altre operazioni in modo da ostacolare lidentificazione.Le ragioni di tale riscrittura sono nellesigenza di approntare un tessuto repressivo tendenzialmente privo di lacune.Analizzando le 2 forme di condotta punibile:1. La prima formula consiste nel sostituire o nel trasferire i capitali illeciti. a. Sostituire: vuol dire rimpiazzare denaro o valori sporchi con denaro o valori puliti.La sostituzione pu essere realizzata nei modi pi diversi:1) Cambio di biglietti con altri pezzi o valute diverse2) Versamento presso banche e loro successivo ritiro3) Trasformazione gioielli in oro grezzo

b. Trasferire: con tale aggiunta, la legge ha inteso colpire quelle forme di ripulitura di capitali illeciti che si servono di strumenti negoziali o in generale di forme giuridiche.c. Oggetto materiale: costituito da denaro, beni o altre utilit, una formula cosi estesa sembra autorizzare la punibilit anche di attivit di sostituzione effettuate su diritti di credito o qualsiasi altra entit economicamente apprezzabile.

2. La seconda formula di condotta punibile consiste nel compiere altre operazioni, in modo da ostacolare lidentificazione della provenienza delittuosa delloggetto materiale del reato. Tale formula normativa sembra porre un problema ermeneutico: a differenza del semplice ostacolare, il compiere operazioni in modo da potrebbe evocare una finalit che sta al di fuori del fatto e trasformare il delitto in reato a dolo specifico. Tuttavia il dato linguistico non tanto univoco, n accompagnato da ulteriori elementi da spingere a una spaccatura della norma in due distinte ipotesi di reato. La formula in moda da sta a significare che lattivit dellautore deve risolversi in ogni caso in un ostacolo alla identificazione della provenienza illecita.