Richiesta atti PRG Parco dei Trulli

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COORDINAMENTO CUSTODIAMO LE COSTE sede legale: Via Arringo, 12, 70014, Conversano (BA) A: Ufficio tecnico comunale Settore Urbanistica Comune di Polignano a mare Viale delle Rimembranze, 20. 70044, Polignano a Mar OGGETTO RICHIESTA RILASCIO COPIA DEI SEGUENTI DOCUMENTI il Coordinamento Custodiamo le Coste con sede legale a Conversano in Via Arringo, 12, Premesso che - È stato attribuito effetto vincolante alla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea dove, nel capo V dedicato ai diritti di cittadinanza, viene espressamente previsto il diritto di accesso ai documenti: «Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, a prescindere dal loro supporto»; - Il nuovo articolo 15 del TFUE, posto nel Titolo II “Disposizioni di applicazione generale”, stabilisce «1. Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile. (…) 3. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma del presente paragrafo»; - Il regolamento CE 1049/2001 disciplina alcuni strumenti finalizzati a facilitare e incentivare l'accesso ai documenti. In primo luogo è prevista la creazione, presso ciascuna istituzione, di un registro dei documenti, ossia un catalogo (tendenzialmente accessibile in formato elettronico) che contenga gli estremi dei documenti prodotti dall'istituzione. Inoltre è stabilito che i documenti debbano essere, per quanto possibile, direttamente accessibili, attraverso il catalogo o in formato elettronico: in caso contrario il catalogo deve indicare dove è possibile reperire il documento. Infine, ciascuna istituzione deve informare il pubblico dell'esistenza del diritto di accesso e delle modalità di esercizio;

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Richiesta atti PRG Parco dei Trulli

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COORDINAMENTO CUSTODIAMO LE COSTEsede legale: Via Arringo, 12, 70014, Conversano (BA)

A:Ufficio tecnico comunale

Settore UrbanisticaComune di Polignano a mareViale delle Rimembranze, 20.

70044, Polignano a Mar

OGGETTO RICHIESTA RILASCIO COPIA DEI SEGUENTI DOCUMENTI

il Coordinamento Custodiamo le Coste con sede legale a Conversano in Via Arringo, 12,

Premesso che

− È stato attribuito effetto vincolante alla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea dove, nel capo V dedicato ai diritti di cittadinanza, viene espressamente previsto il diritto di accesso ai documenti: «Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, a prescindere dal loro supporto»;

− Il nuovo articolo 15 del TFUE, posto nel Titolo II “Disposizioni di applicazione generale”, stabilisce «1. Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile. (…) 3. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma del presente paragrafo»;

− Il regolamento CE 1049/2001 disciplina alcuni strumenti finalizzati a facilitare e incentivare l'accesso ai documenti. In primo luogo è prevista la creazione, presso ciascuna istituzione, di un registro dei documenti, ossia un catalogo (tendenzialmente accessibile in formato elettronico) che contenga gli estremi dei documenti prodotti dall'istituzione. Inoltre è stabilito che i documenti debbano essere, per quanto possibile, direttamente accessibili, attraverso il catalogo o in formato elettronico: in caso contrario il catalogo deve indicare dove è possibile reperire il documento. Infine, ciascuna istituzione deve informare il pubblico dell'esistenza del diritto di accesso e delle modalità di esercizio;

− La Convenzione di Åarhus impone agli Stati che ne sono parte obblighi nei confronti del pubblico, secondo lo schema tipico dei trattati che riconoscono e codificano i diritti umani. Tale impostazione è confermata dall’obbligo, per le parti, di riconoscere i diritti di partecipazione a prescindere dalla nazionalità, cittadinanza o domicilio del soggetto che li fa valere (v. art. 3, par. 9). Gli individui, su cui grava un diritto – dovere alla qualità dell’ambiente, vengono coinvolti dalla Convenzione nel processo decisionale relativo all’ambiente e diventano parte attiva nella sua gestione, conservazione e tutela, con ruolo di supporto, ed eventualmente supplenza, rispetto agli organi di governo a ciò istituzionalmente deputati;

− La Convenzione di Åarhus dedica una previsione particolare alla diffusione delle informazioni in situazioni di minaccia imminente per la salute o l’ambiente dovute a cause naturali o antropiche (incidenti industriali, contaminazione o calamità naturali): in tal caso l’autorità pubblica deve divulgare immediatamente le informazioni di cui è in possesso che consentano al pubblico di prendere provvedimenti per prevenire o limitare eventuali danni e rischi.

Considerato che− L’esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione deve essere

verificata in relazione ai c.d. atti interni, ossia i documenti elaborati o ricevuti da un'istituzione nell'ambito di un processo decisionale, diversi dall'atto finale in cui si estrinseca la decisione. Gli atti interni possono essere sottratti all'accesso finché il processo decisionale a cui sono preordinati non si conclude, mentre gli atti che contengano riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari in seno all'istituzione interessata, possono essere sottratti all'accesso anche dopo che la decisione è stata assunta, quando la divulgazione del documento pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell'istituzione;

− Il diritto d’accesso all’informazione nella Convenzione di Åarhus viene garantito sia sul versante passivo, l'obbligo di fornire le specifiche informazioni richieste dai cittadini, salve alcune eccezioni di interpretazione tassativa (art. 4 della Convenzione di Åarhus), sia sul versante attivo, l'obbligo per le autorità pubbliche di raccogliere e divulgare l'informazione in materia ambientale a prescindere da qualsiasi richiesta (art. 5 della Convenzione di Åarhus);

− Il procedimento di accesso inizia con la domanda dell'interessato presentata in forma scritta, anche elettronica. La domanda non deve essere motivata, poiché, come si è detto, la finalità del diritto di accesso è di garantire il controllo democratico sull'operato delle istituzioni e non la tutela di interessi giuridicamente rilevanti dei singoli. La domanda deve essere sufficientemente precisa da consentire di identificare il documento richiesto: in caso contrario inizia un'interlocuzione informale fra cittadino e istituzione tesa a individuare l'oggetto della richiesta. Il termine massimo del procedimento è di 15 giorni, entro i quali l'istituzione o accoglie la domanda e consente materialmente l'accesso (tramite consultazione sul posto o rilascio di copia), ovvero la rigetta con risposta scritta motivata;

CHIEDEai sensi degli artt. 28 e seguenti del Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi e per il diritto di accesso ai documenti (L. 07/08/1990 n° 241e ss.mm.ii.), di poter esercitare il diritto di accesso mediante visione e successiva estrazione di copia della documentazione tecnico/amministrativo inerente la procedura di VAS del Piano di Lottizzazione “Parco dei Trulli”.

In particolare si chiede di avere accesso ai seguenti atti e documenti:

– tavola di piano, tav. 2.3 di PRG "La Fascia costiera: zonizzazione scala 1/5000"

– tavola 2.3 bis– relazione generale al PRG

Si informa che:− Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni decorrenti dalla

presentazione della richiesta, salvo differimenti disposti dall’ufficio;− I dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente per consentire l’identificazione

dell’interessato ai fine del presente procedimento d’accesso (Codice in materia di protezione dei dati personali).

− Contro le decisione di non accoglimento o di silenzio rifiuto o di differimento il richiedente ha facoltà di presentare ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) o presentare richiesta di riesame al Difensore Civico entro 30 giorni dalla comunicazione di non accoglimento e/o differimento o dal silenzio – rifiuto.

Distinti Saluti,

Polignano a Mare, 02.10.2012

CoordinamentoCustodiamo le Coste