Riassunto Torrente XVIII EDIZIONE - Sezione 1 Capitolo 7 Parte b DIRITTI DELLA PERSONALITa

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B) I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ 61. NOZIONE E CARATTERI Art. 2 Cost. - “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali”. La persona umana è portatrice di diritti innati che l'ordinamento giuridico non attribuisce, ma riconosce ; diritti che sono inviolabili da parte dello stato. La costituzione infatti mira a garantire il cittadino contro gli abusi e l'arbitrio dei pubblici poteri, cioè ad assicurare al cittadino una intangibile sfera di libertà nei confronti dello stato . Naturalmente i diritti inviolabili sono tali anche nei confronti degli altri consociati . In questa prospettiva, il codice penale sanziona i delitti contro la persona (delitti contro la vita e l'incolumità personale , delitti contro l'onore , delitti contro la libertà individuale ). Il codice civile detta norme specifiche a tutela dell'INTEGRITÀ FISICA , del NOME , dell'IMMAGINE . ELENCO DEI DIRITTI INVIOLABILI : la costituzione all'art. 2 quando parla dei diritti inviolabili non si riferisce solo a quelli tipizzati in altre norme costituzionali, ma anche a quelli che la coscienza sociale, in un determinato momento storico, ritiene essenziali per la tutela della persona umana. L'elenco dei diritti è quindi un elenco APERTO , essendo ammissibili diritti della personalità atipici, e STORICAMENTE CONDIZIONATO . I DIRITTI INVIOLABILI NELLE NORME DI DERIVAZIONE EXTRASTATUALE : dichiarazione universale dei diritti dell'uomo – nazioni unite/1948 convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – 1950 patto internazionale sui diritti civili e politici – 1966 trattato sull'unione europea – 1992 carta dei diritti fondamentali dell'unione europea (c.d. Carta di Nizza ) – 2000 (ha acquistato piena efficacia giuridica col trattato di Lisbona) Questi documenti elencano normalmente diritti già noti e riconosciuti in Italia anche a livello costituzionale. Talora però prevedono libertà che nel nostro ordinamento non sono conosciute o non sono previste nella stessa ampiezza.

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B) I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ

61. NOZIONE E CARATTERI

Art. 2 Cost. - “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali”.

La persona umana è portatrice di diritti innati che l'ordinamento giuridico non attribuisce, ma riconosce; diritti che sono inviolabili da parte dello stato.La costituzione infatti mira a garantire il cittadino contro gli abusi e l'arbitrio dei pubblici poteri, cioè ad assicurare al cittadino una intangibile sfera di libertà nei confronti dello stato.Naturalmente i diritti inviolabili sono tali anche nei confronti degli altri consociati.In questa prospettiva, il codice penale sanziona i delitti contro la persona (delitti contro la vita e l'incolumità personale, delitti contro l'onore, delitti contro la libertà individuale).Il codice civile detta norme specifiche a tutela dell'INTEGRITÀ FISICA, del NOME, dell'IMMAGINE.

ELENCO DEI DIRITTI INVIOLABILI: la costituzione all'art. 2 quando parla dei diritti inviolabili non si riferisce solo a quelli tipizzati in altre norme costituzionali, ma anche a quelli che la coscienza sociale, in un determinato momento storico, ritiene essenziali per la tutela della persona umana.L'elenco dei diritti è quindi un elenco APERTO, essendo ammissibili diritti della personalità atipici, e STORICAMENTE CONDIZIONATO.

I DIRITTI INVIOLABILI NELLE NORME DI DERIVAZIONE EXTRASTATUALE: dichiarazione universale dei diritti dell'uomo – nazioni unite/1948 convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali –

1950 patto internazionale sui diritti civili e politici – 1966 trattato sull'unione europea – 1992 carta dei diritti fondamentali dell'unione europea (c.d. Carta di Nizza) – 2000 (ha acquistato

piena efficacia giuridica col trattato di Lisbona)

Questi documenti elencano normalmente diritti già noti e riconosciuti in Italia anche a livello costituzionale. Talora però prevedono libertà che nel nostro ordinamento non sono conosciute o non sono previste nella stessa ampiezza.Secondo la giurisprudenza tali disposizioni sono direttamente invocabili anche davanti al giudice nazionale, con conseguente riconoscimento, in capo ai consociati, dei relativi diritti soggettivi.

CARATTERI DEI DIRITTI DELLA PERSONA: NECESSARIETÀ : competono a tutte le persone fisiche che li acquistano alla nascita e li

perdono solo con la morte IMPRESCRITTIBILITÀ : il non uso prolungato non ne determina l'estinzione ASSOLUTEZZA : implicano, in capo a tutti i consociati, un generale dovere di astensione

dal ledere l'interesse presidiato da detti diritti; sono tutelabili erga omnes, cioè nei confronti di chiunque li contesti o li pregiudichi.

NON PATRIMONIALITÀ : tutelano valori della persona non suscettibili di valutazione economica

INDISPONIBILITÀ : non sono rinunziabili; si ammette cmq la possibilità di consentirne l'uso ad altri a titolo gratuito o anche oneroso (es. testimonial che concede l'uso della propria immagine per una campagna pubblicitaria); devono ritenersi invalidi atti dispositivi che, alla stregua della coscienza sociale, risultino incompatibili con i valori fondamentali della

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persona (es. è nullo l'accordo in forza della quale un aspirante cantante si impegni, nei confronti della propria casa discografica, ad assumere definitivamente una determinata personalità, ritenuta idonea a far presa sul pubblico, rinunciando al proprio patrimonio intellettuale, ideologico, etico, affettivo, ecc...).

TEORIA MONISTICA E TEORIA PLURALISTICA: si discute se esista un unico diritto della personalità avente ad oggetto la tutela della persona vista nella sua unitarietà ed indivisibilità (c.d. Teoria monistica), ovvero tanti diritti distinti volti a tutelare, singolarmente, i diversi interessi di cui la stessa è portatrice (c.d. Teoria pluralistica).

62. DIRITTO ALLA VITA

FONTE: non testualmente previsto dalla Costituzione, ma espressamente proclamato in norme di derivazione extrastatuale.

CONTENUTO: è posto a presidio del fondamentale interesse della persona umana alla propria esistenza fisica (tale diritto impone a tutti i consociati l'obbligo di astenersi dall'attentare alla vita altrui; obbligo presidiato anche da sanzioni penali).

ACQUISTO: problema delicato è quello di stabilire quando esattamente si acquista il diritto alla vita. Il nascituro è titolare di interessi giuridicamente tutelati: nella L. 194/1978 ( norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) si dice che “lo stato tutela la vita umana dal suo inizio”; nella L.40/2004 (norme in materia di procreazione medicalemnte assistita) si dichiara espressamente che vengono tutelati i diritti del concepito.

DIRITTO A NASCERE: trova piena e immediata tutela nei confronti dei soggetti diversi dalla madre, infatti è

penalmente sanzionata la condotta di chiunque cagioni l'interruzione della gravidanza, senza il consenso della donna manifestato secondo le modalità previste dalla legge.

Nei confronti della madre occorre invece distinguere:- l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi 90 giorni dal concepimento è sostanzialmente rimessa alla sua libera determinazione (la donna si deve rivolgere a un consultorio pubblico o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia; se viene riscontrato un caso di urgenza dell'intervento viene rilasciato un certificato attestante l'urgenza e con tale certificato la donna può presentarsi in una delle sedi autorizzate a praticare l'interruzione di gravidanza; se invece non viene riscontrato nessun caso di urgenza, viene rilasciato alla donna copia di un documento, firmato anche da lei, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e viene invitata a soprassedere per 7 giorni; trascorsi 7 giorni, la donna può presentarsi, per ottenere l'interruzione, sulla base del documento rilasciatole, e ciò anche quando la sua richiesta dovesse risultare fondata su motivi futili o capricciosi).

- l'interruzione volontaria della gravidanza dopo i primi 90 giorni può essere praticata unicamente quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna, ovvero quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinano un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.In questo caso il diritto del nascituro può essere sacrificato solo di fronte al preminente interesse della madre alla vita e alla integrità psico-fisica.SUICIDIO: il diritto alla vita non è tutelato, in concreto, nei confronti del diretto interessato; nessuna sanzione consegue al suicidio.

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Costituiscono però reato e integrano gli estremi dell'illecito civile, con conseguente obbligo risarcitorio, l'istigazione o l'aiuto al suicidio (condotta di chi determini altri al suicidio o ne rafforzi i propositi suicidi o agevoli in qualunque modo l'esecuzione).

OMICIDIO DEL CONSENZIENTE: costituisce reato ed illecito civile la condotta di chi cagiona ad altri la morte, seppure con il di lui consenso.

EUTANASIA: morte cagionata, per motivi di pietà e con il suo consenso, a persona affetta da malattia probabilmente o certamente incurabile, allo scopo di sottrarla alle sofferenze inerenti al processo patologico terminale.C'è ampio dibattito sul piano etico prima ancora che su quello giuridico.Certamente vietata è la condotta diretta a provocare la morte dell'infermo con un diretto intervento acceleratore (es. iniezione letale); di contro, del tutto legittimo è, con il consenso dell'interessato, lasciare che i fattori causali presenti nell'organismo sviluppino i loro effetti fino all'exitus finale.I trattamenti sanitari infatti possono essere posti in essere solo con il consenso dell'avente diritto.Quindi, se il paziente, dotato di capacità legale e naturale di agire, consapevolmente rifiuti interventi terapeutici che potrebbero probabilmente ritardarne la morte, l'omessa azione curativa del medico o dei terzi non solo è legittima ma necessitata.Il problema si pone nei riguardi invece di quei soggetti che, per l'evoluzione della patologia irreversibile, molto spesso cadono in uno stato di infermità di mente. Tale stato impedisce al soggetto di rifiutare il c.d. ACCANIMENTO TERAPEUTICO.Per tale ragione in Italia una larga corrente di opinione preme perché il legislatore riconosca efficacia vincolante alle dichiarazioni rese preventivamente dal paziente, per l'eventualità in cui lo stesso dovesse perdere, in futuro, la capacità di intendere o di volere, in ordine alla propria volontà di essere o meno assoggettato a trattamenti sanitari volti a prolungarne la sopravvivenza (c.d. TESTAMENTO BIOLOGICO).

63. DIRITTO ALLA SALUTE

FONTE: art. 32 comma 1 della costituzione e norme extrastatuali (art. 3 comma 1 carta di Nizza: “ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica”).

CONTENUTO: diritto che implica per tutti i consociati l'obbligo di astensione da condotte che possano cagionare ad altri malattie, infermità o menomazioni (obbligo presidiato da sanzioni penali e sul piano risarcitorio).

DIRITTO DI NASCERE SANO: compete al nascituro.È risarcibile perciò il danno conseguente a lesioni subite dal feto nel periodo prenatale a cause di condotte imperite del medico: il soggetto che, con la nascita, abbia acquistato la capacità giuridica ben potrà far valere la responsabilità per lesioni o malattie procurategli quando ancora nato non era.

DIRITTO A NON NASCERE SE NON SANO: non è riconosciuto al nascituro.La scelta abortiva è rimessa esclusivamente alla madre: essa potrebbe legittimamente decidere di non ricorrere all'interruzione di gravidanza anche in presenza di gravi malformazioni del feto.Chi dovesse venir meno all'obbligo di metterla in grado di assumere consapevolmente una siffatta decisione (es. ecografo che, per imperizia o negligenza, non le segnalasse la presenza nel feto di malformazioni congenite) risponderebbe nei confronti della madre, non del figlio nato con handicap.

PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE: il diritto alla salute e all'integrità psico- fisica è rimesso, in linea di principio, all'AUTODETERMINAZIONE del suo titolare.

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Art. 32 cost. “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge"

La legge può prevedere l'obbligo di un determinato accertamento o trattamento sanitario solo quando ciò sia giustificato non tanto dal vantaggio che potrà derivarne per il soggetto cui esso è imposto, quanto dalla necessità di tutelare l'INTERESSE SUPERIORE ALLA PROTEZIONE DELLA SANITÀ PUBBLICA” (es, vaccinazioni obbligatorie contro poliomielite, tetano, SARS, ecc...).Oggi è previsto un INDENNIZZO da parte dello stato a favore di chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.

Al di fuori di questi casi eccezionali, gli accertamenti o trattamenti sanitari sono VOLONTARI ( c.d. Principio di autodeterminazione), richiedono cioè il CONSENSO DELL'AVENTE DIRITTO che, se in stato di capacità legale e naturale di agire, legittimamente potrebbe opporre un rifiuto alle cure.Senza il suo consenso il medico nulla può fare, anche se la cura risulti necessaria per salvargli la vita.Naturalmente, affinché possa prestare un valido consenso, è necessario che il paziente venga correttamente informato dal medico in ordine a natura e a esiti possibili, difficoltà e rischi del trattamento prospettatogli (CONSENSO INFORMATO).

Il consenso cmq non vincola il soggetto che lo ha prestato: egli può revocarlo in qualsiasi momento, fin quando l'intervento non sia eseguito.Se però il paziente si trova in stato di incoscienza, il medico deve cmq procedere a far quanto necessario per salvargli la vita, stante l'impossibilità di raccoglierne il volere.Se il paziente è un incapace legale (es. minore) il consenso deve essere dato dal suo rappresentante legale: il consenso sarà cmq doveroso quando l'intervento sia obiettivamente utile; l'eventuale diniego ingiustificato del consenso potrà cmq essere superato ai sensi di diversi articoli del codice civile.

Il diritto alla salute e all'integrità psico-fisica non è integralmente rimesso all'autodeterminazione del suo titolare. Esistono dei limiti e questi valgono fino a che il soggetto è in vita.

LIMITI AL PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE: gli atti dispositivi del proprio corpo non devono essere contrari alla legge, all'ordine

pubblico e al buon costume (es. vietato il prelievo di sangue a titolo oneroso; è vietato il contratto di meretricio).

Gli atti dispositivi del proprio corpo sono ammessi se non cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica del soggetto (es. è vietato l'espianto da vivente della cornea).

Art. 5 - Atti di disposizione del proprio corpo. “Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume".

DEROGHE all'art. 5 del codice civile: è consentito l'espianto da vivente del rene e di parti del fegato (solo a titolo gratuito e con il

consenso informato dell'interessato, nonché l'autorizzazione del tribunale). Sono consentiti interventi di modificazione dei caratteri sessuali è consentita la sterilizzazione volontaria (con il consenso dell'avente diritto) sia maschile

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(vasectomia) che femminile (incollaggio delle tube). È consentito intervento chirurgico o trattamento medico, con il consenso del paziente, che

sia necessario per la sua salute o addirittura sopravvivenza (es. amputazione della gamba), anche se questo comporta menomazione grave e definitiva alla sua integrità fisica.

Questo è possibile in quanto i limiti al potere di autodeterminazione sono disposti nell'interesse e a tutela dell'avente diritto e non possono fungere da impedimento a trattamenti necessari a preservarne la salute o la vita.

PARTI STACCATE DAL CORPO: le parti legittimamente staccate dal corpo sono beni autonomi di proprietà del soggetto al cui corpo appartenevano. Possono quindi essere oggetto di atti di disposizione (es. capelli che possono essere venduti per confezionare extensions). ATTI DISPOSITIVI DEL CADAVERE: la persona può disporre in ordine alla collocazione della propria salma o alla sua cremazione. Può inoltre disporre in ordine al prelievo di organi e tessuti (esclusi gonadi e encefalo) a scopo di trapianto (la legge dispone che la mancata dichiarazione di volontà in ordine alla donazione di organi e tessuti successivamente alla morte è considerata quale assenso alla donazione).

64. DIRITTO AL NOME

NOME: costituito da PRENOME e COGNOME.

Art. 6 comma 2- Diritto al nome. “Nel nome si comprendono il prenome e il cognome".

Il nome svolge una funzione di IDENTIFICAZIONE SOCIALE della persona.

FIGLIO LEGITTIMO : assume cognome del padre ed il prenome attribuitogli all'atto della dichiarazione di nascita all'ufficiale dello stato civile. Se il dichiarante non da un prenome al bambino vi supplisce l'ufficiale di stato civile.

FIGLIO NATURALE : assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, assume il cognome del padre; se il riconoscimento del padre avviene successivamente a quello della madre, può assumere il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre; se il riconoscimento avviene a distanza di tempo dalla nascita, il figlio naturale, nell'assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, può ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere (anteponendolo o aggiungendolo a questo) il cognome attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale.

BAMBINI NON RICONOSCIUTI : assumono prenome e cognome loro imposto dall'ufficiale di stato civile.

FIGLIO ADOTTIVO : assume cognome del padre adottivo MOGLIE : aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva anche durante la

vedovanza (fino a che non passi a nuove nozze) e durante la separazione personale. Lo perde con lo scioglimento del matrimonio, anche se può chiedere al giudice di mantenerlo, in aggiunta al proprio, quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela (es. perché ormai nota nell'ambiente lavorativo con il cognome del marito).

MUTAMENTO DEL NOME: il nome è tendenzialmente immodificabileIl mutamento di cognome o l'aggiunta al proprio di un altro possono essere concessi con decreto del Ministro dell'Interno; il mutamento o l'aggiunta del prenome possono essere concessi con decreto del prefetto del luogo di residenza (cosi come avviene per la concessione del cambiamento del

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cognome perché ridicolo, vergognoso o perché rivela l'origine naturale).

VIOLAZIONI DEL DIRITTO:

Art. 7 comma 1- Tutela del diritto al nome. "La persona, alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni" .

Il nome viene tutelato contro: CONTESTAZIONE : si ha quando un terzo compie atti volti a precludere od ostacolare al

soggetto l'utilizzo del nome legalmente attribuitogli. USURPAZIONE : si ha quando un terzo, cui sia stato attribuito un nome diverso, utilizza il

nome altrui per identificare la propria persona (es. per accreditarsi nella buona società utilizza cognome di una famosa casata); tale uso è vietato solo quando possa arrecare pregiudizio al suo legittimo titolare (es. perché è concretamente idoneo a creare confusione sull'identità della persona).

UTILIZZAZIONE ABUSIVA : si ha quando un terzo utilizza il nome altrui per identificare un personaggio di fantasia (es. protagonista di un romanzo) o un prodotto commerciale, ovvero lo appone in calce a un appello o a una lettera aperta di contenuto politico; anche in questo caso l'uso è vietato solo se idoneo ad arrecare pregiudizio al suo titolare (es. perchè la descrizione del personaggio o delle attività che svolge può suggerire un collegamento con la persona reale che ha quel nome).

TUTELA: le vittime di tali violazioni, cosi come chiunque, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne di essere protette, può chiedere la CESSAZIONE DEL FATTO LESIVO, il RISARCIMENTO DEL DANNO, oltre che la PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA che accerta l'illecito, su uno o più giornali.

Art. 8 - Tutela del nome per ragioni familiari. “Nel caso previsto dall’articolo precedente, l’azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d’essere protette”.

Art. 7 “L’autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali”.

PSEUDONIMO: nome, diverso da quello attribuitogli per legge, con cui il soggetto è conosciuto in determinati ambienti (nome d'arte). Gode della stessa tutela prevista per il nome.

ATTI DISPOSITIVI DEL NOME: si può concedere a terzi l'utilizzo del proprio nome, anche a titolo oneroso, a fini commerciali.

65. DIRITTO ALL'INTEGRITÀ MORALE

La legge tutela l'interesse di ciascuno all': ONORE: il valore sociale di un determinato soggetto, dato dall'insieme delle sue doti morali

DECORO: valore sociale di un determinato soggetto, dato dall'insieme delle sue doti intellettuali, fisiche e delle altre qualità che concorrono a determinarne il pregio

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nell'ambiente in cui vive

REPUTAZIONE: opinione che gli altri hanno dell'onore e del decoro di un determinato soggetto, cioè la stima di cui lo stesso gode nel suo ambiente sociale.

Esiste un onore e un decoro minimo che compete ad ogni persona per il solo fatto di essere uomo. Al di sopra di questo minimo, essi vanno valutati in relazione alla personalità dell'individuo, all'ambiente sociale, al momento storico, alle circostanze del caso concreto (es. tra commilitoni risultano tollerabili espressioni altrimenti difficilmente accettabili).

VIOLAZIONI DEL DIRITTO: è illegittima qualsiasi espressione di mancato rispetto dell'integrità morale della persona, manifestata, anche implicitamente (es. allusioni), attraverso parole, scritti, disegni, caricature, gesti, suoni ecc. direttamente all'interessato o anche solo a terzi.

L'illiceità dell'offesa non viene meno, se il fatto attribuito alla persona o il giudizio espresso sul suo conto rispondono a verità o sono di dominio pubblico (cosiddetta efficacia non scriminante dell' EXCEPTIO VERITATIS) .

DIRITTI DI CRONACA E CRITICA GIORNALISTICA: sono garantiti dalla costituzione e spesso si pongono in contrasto con il diritto all'integrità morale.

Il diritto all'integrità morale cede di fronte al diritto all'informazione, quindi la notizia quand'anche lesiva dell'altrui reputazione, potrà essere legittimamente pubblicata, qualora concorrano tre presupposti:

della VERITÀ DELLA NOTIZIA: vi sia esatta corrispondenza tra i fatti accaduti e fatti narrati, senza omissioni che ne alterino il significato.

dell'UTILITÀ SOCIALE DELL'INFORMAZIONE

della CONTINENZA ESPOSITIVA: vengano cioè utilizzate modalità espressive dei fatti e della loro valutazione non eccedenti rispetto allo scopo informativo da conseguire e improntate a leale chiarezza, senza ricorso a toni sproporzionatamente scandalizzati o sdegnati, insinuazioni, accostamenti suggestionanti,ecc...

Notizie lesive del altrui integrità morale possono essere pubblicate anche in assenza dei presupposti quando vi è l'assenso dell'avente diritto.

TUTELA: l'autore della lesione del diritto all'integrità morale è tenuto al RISARCIMENTO DEL DANNO, anche non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa.

Il giudice, se ritiene che ciò possa contribuire a riparare il danno, può ordinare la PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA su uno o più giornali. Nel caso di diffamazione a mezzo stampa, la persona offesa può chiedere, oltre al risarcimento del danno, una somma a titolo di riparazione da commisurarsi alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato.

66. DIRITTO ALL'IMMAGINE

DIRITTO ALL'IMMAGINE: importa il divieto, a carico dei terzi, di esporre, pubblicare, mettere in commercio il ritratto altrui (qualsiasi rappresentazione delle sue sembianze, quindi anche la maschera scenica, ossia la rappresentazione della persona attraverso l'interpretazione di un attore, la figura del sosia, la rappresentazione di oggetti notoriamente usati da un personaggio per caratterizzare la sua personalità) senza il consenso, anche solo implicito, dell'interessato.

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Art. 10 - Abuso dell’immagine altrui. “Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”

Il CONSENSO dell'interessato vale solo a favore di colui cui è stato prestato, per i fini e con le modalità indicate dal consenziente, per il tempo da questi stabilito (esempio è vietata la pubblicazione su una rivista per soli uomini di immagini di un'attrice in pose di nudo tratte dalle foto di scena di un suo film).

Peraltro è consentita la diffusione dell'altrui immagine, anche senza il consenso dell'interessato, quando questo è giustificata:

dalla notorietà o dall'ufficio pubblico ricoperto dalla persona ritratta; da necessità di giustizia o di polizia (es. diffusione dell'immagine della persona scomparsa o ricercata)

da scopi scientifici, didattici o culturali

dal collegamento a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

In ogni caso, la pubblicazione dell'altrui immagine senza il consenso dell'interessato deve essere giustificata da esigenze di pubblica informazione. Quindi le immagine della persona nota potranno essere divulgate solo se correlate alle ragioni della sua notorietà e mai a fini di sfruttamento economico (esempio è vietata, senza il suo consenso, la pubblicazione di fotografie di un noto uomo politico ritratto nell'intimità familiare, così come l'utilizzo dell'immagine di un noto attore per pubblicizzare un prodotto commerciale); e la diffusione dell'immagine di una persona in relazione a fatti svoltisi in pubblico è ammessa solo in presenza di circostanze che rivestano un apprezzabile rilievo per la pubblica opinione (è vietata per esempio, senza il loro consenso, la pubblicazione della fotografia di due privati cittadini che escono in barca, seppure il fatto si sia svolto in pubblico).

In ogni caso la pubblicazione dell'altrui immagine senza il consenso dell'interessato è vietata ove rechi un pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritratta: divieto che cede peraltro di fronte al legittimo esercizio dei diritti di cronaca e critica giornalistica.

ATTI DISPOSITIVI: il titolare può consentire l'uso della propria immagine non solo titolo gratuito, ma anche titolo oneroso.

TUTELA: l'autore della lesione del diritto all'immagine è obbligato al RISARCIMENTO DEL DANNO, anche non patrimoniale, sofferto dalla persona ritratta. Il giudice può disporre qualsiasi provvedimento idoneo ad impedire la prosecuzione o il ripetersi dell'illecito.

La tutela apprestata per l'immagine riguarda solo l'esposizione e la pubblicazione dell'altrui ritratto, non anche l'atto in sé del ritrarre le sembianze di una persona (in quest'ultimo caso viene in gioco il diritto alla riservatezza).

67. DAL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

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FONTI E CONTENUTO: assenza di un'espressa previsione normativa che lo contempli, è stato ricondotto dalla giurisprudenza tra i diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti e garantiti dall'art. 2, ma in realtà il diritto all'intimità era già stato espressamente ricondotto da norme extrastatuali tra i diritti fondamentali della persona.

DIRITTO ALLA RISERVATEZZA: potere dell'interessato di vietare comportamenti di terzi volti a conoscere o a far conoscere situazioni o vicende della propria vita personale o familiare, anche se svoltesi al di fuori del recinto domestico, che non avessero un interesse socialmente apprezzabile.

L'intromissione nell'altrui sfera privata, senza il consenso dell'interessato, avrebbe perciò dovuto ritenersi legittima solo in presenza di un interesse pubblico attuale che la giustifichi.

Oggi la materia è regolata dal DECRETO LEGISLATIVO 196 DEL 2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI): esso attribuisce all'interessato relativamente ai suoi dati personali (ossia qualunque informazione relativa a persona identificata o identificabile, anche solo indirettamente) il diritto non solo di vietare il loro trattamento (qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la conservazione, l'utilizzo, la comunicazione a uno o più soggetti determinati, la diffusione a favore di soggetti indeterminati, ecc.), ma anche il diritto di vigilare sul loro utilizzo.

REGOLE DI TRATTAMENTO:

il trattamento dei dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato, che è validamente prestato solo se liberamente espresso, se è documentato per iscritto, se sono state rese all'interessato le informazioni relative alle finalità e modalità di trattamento dei dati: C.D. DIRITTO DI INFORMATIVA

l'interessato ha diritto di ottenere da chiunque conferma se detiene o meno dati personali che lo riguardano, cosiddetto DIRITTO DI ACCESSO

l'interessato ha diritto di ottenere da chiunque li detenga l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati personali che lo riguardano, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge

i dati personali devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza (per la definizione dei limiti di liceità e correttezza del trattamento dei dati personali dei singoli settori, è previsto venga promossa l'elaborazione di codici di deontologia e di buona condotta).

i dati oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, in modo che siano ridotti al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta; cosiddetto DIRITTO ALLA SICUREZZA DEI DATI

chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati è tenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale. Il trattamento dei dati personali è parificato dunque all'esercizio di attività pericolosa.

Disposizioni particolari vengono poi dettate in relazione a trattamenti effettuati in specifici settori per esempio in ambito giudiziario, sanitario, giornalistico, ecc...

AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: detiene ampi

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poteri di controllo, di regolamentazione, denuncia e sanzione in ordine al trattamento dei dati personali; è stata istituita dal decreto legislativo 196 del 2003.

68. DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE

DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE: diritto di ciascuno a vedersi rappresentato con i propri reali caratteri, senza travisamenti della propria storia, delle proprie idee, della propria condotta, del proprio stile di vita, del proprio patrimonio intellettuale, ideologico, etico, professionale, ecc...

S fa riferimento a questo diritto nel decreto legislativo 196 del 2003.

Il diritto all'identità personale si distingue dal diritto alla riservatezza:

diritto alla riservatezza: diritto a non vedere rappresentati all'esterno profili della propria personalità e della propria vita privata

diritto all'identità personale: diritto a che i profili della propria personalità e della propria vita che possono essere legittimamente rappresentati all'esterno, lo siano nel rispetto del principio della verità, evitando false prospettazioni

Il diritto all'identità personale si distingue anche dal diritto all'integrità morale:

il diritto all'integrità morale : diritto non vedersi attribuiti fatti e a non essere oggetto di valutazioni suscettibili di creare attorno alla persona un giudizio di disvalore

diritto all'identità personale : diritto a che i profili della propria personalità, anche non lesivi dell'onore, della reputazione, del decoro, vengano divulgati solo nel rispetto del principio di verità.

L'esigenza di tutela dell'identità personale non viene meno quindi neppure nell'ipotesi in cui il travisamento dell'altrui personalità risolti migliorativo, conferendo all'individuo, contrariamente al vero, tratti e caratteri considerati espressione di valori positivi dalla generalità dei consociati.