RIASSUNTO - Casi e Materiali

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L’adattamento del diritto italiano al diritto internazionale consuetudinario Il caso Russel (sentenza n.48/79 – caso Russel c. srl immobiliare Soblin) - Adattamento del diritto interno al diritto internazionale - Art 10: l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Rango: garanzia costituzionale. - Colonnello Russel (ambasciata canadese a Roma), in locazione un appartamento della Soblin - Immunità del diplomatico – garanzia diritti inviolabili - Principio di specialità: garantire espletamento missione diplomatica Non fondata la questione di legittimità L’adattamento del diritto italiano al diritto internazionale pattizio I casi Di Lazzaro Decreto tribunale di Roma marzo 1993 - Procedimento ordinario o procedimento mediante ordine di esecuzione - Dalila Di Lazzaro desiderava adottare un bambino pur non essendo sposata (Convenzione europea sui minori del 1967 di Strasburgo) “Le legge permette l’adozione di un minore da parte di due persone unite in matrimonio, o da parte di un solo adottante” - Legge 184/83: adozione permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno 3 anni - Tribunale: scopo della convenzione è regolamentare le adozioni plurime e non creare un obbligo. Crea una facoltà per il legislatore interno - L’adozione del singolo non è norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta; anche nei paesi in cui è consentita, viene preferita l’adozione della coppia

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L’adattamento del diritto italiano al diritto internazionale consuetudinario

Il caso Russel (sentenza n.48/79 – caso Russel c. srl immobiliare Soblin)

- Adattamento del diritto interno al diritto internazionale

- Art 10: l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Rango: garanzia costituzionale.

- Colonnello Russel (ambasciata canadese a Roma), in locazione un appartamento della Soblin

- Immunità del diplomatico – garanzia diritti inviolabili

- Principio di specialità: garantire espletamento missione diplomatica

Non fondata la questione di legittimità

L’adattamento del diritto italiano al diritto internazionale pattizio

I casi Di Lazzaro

Decreto tribunale di Roma marzo 1993

- Procedimento ordinario o procedimento mediante ordine di esecuzione

- Dalila Di Lazzaro desiderava adottare un bambino pur non essendo sposata (Convenzione europea sui minori del 1967 di Strasburgo) “Le legge permette l’adozione di un minore da parte di due persone unite in matrimonio, o da parte di un solo adottante”

- Legge 184/83: adozione permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno 3 anni

- Tribunale: scopo della convenzione è regolamentare le adozioni plurime e non creare un obbligo. Crea una facoltà per il legislatore interno

- L’adozione del singolo non è norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta; anche nei paesi in cui è consentita, viene preferita l’adozione della coppia

- Convenzione delle NU sui diritti del fanciullo del 1989: “ogni fanciullo ha diritto ad una protezione per mezzo di sistemazione in un famiglia”; non si intende la famiglia monopersonale. Nemmeno all’art 29 del nostro ordinamento

- Non domanda di adozione ma disponibilità di adozione: il diritto è dell’adottato e non dell’adottante

- Numero esiguo bambini orfani o abbandonati piccolissimi in Italia – coppie valide sovrabbondanti. Rapporto adottanti/adottandi (24/1)

- L’adozione da parte di una persona sola è ammessa qualora nessuna delle coppie pronte si sia dichiarata disponibili (di solito accade in caso di handicap o problemi sanitari gravi)

La domanda non può trovare accoglimento

Ordinanza della Corte d’Appello di Roma settembre 1993

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- Questione di costituzionalità

- Criterio dell’imitatio naturae (finalità non compiutamente perseguita dalla convenzione di Strasburgo)

- L’art 6 della Convenzione di Strasburgo non può ritenersi abrogato dalla legge n.184/83 che limita a casi particolari l’adozione da parte di una singola persona

- Bisogna far riferimento alla ragionevolezza dello scopo perseguito dal legislatore, per valutare la costituzionalità; ricercare presupposti logici obiettivi. Dare una famiglia garantendo tranquillità, benessere e una sana educazione

Non si ritiene manifestamente infondata la questione di incostituzionalità della norma pattizia invocata dalla Di Lazzaro

Decisione della Corte Costituzionale n.183 del 1994

- Questione di legittimità della Convenzione nella parte in cui permette senza limiti l’adozione di un minore da un solo adottante (non si ritiene abrogata dalla legge n.184/83 che limita a casi particolari l’adozione da parte di una persona singola)

- La norma non è auto applicativa. Occorre l’interposizione di una legge interna che determini i presupposti di ammissione e gli effetti dell’adozione da parte di una persona singola (legge n.184/83). Destinatari immediati sono i legislatori nazionali. La norma convenzionale autorizza il legislatore ad ampliare l’ambito di ammissibilità dell’adozione.

- Prevede nell’ordine prima l’adozione da parte di una coppia, poi di una persona singola

Dichiara non fondata la questione di legittimità dell’art 2 della legge n.357/74 nella parte in cui da esecuzione all’art 6 della convenzione di Strasburgo

Il decreto della Corte d’Appello del novembre 1994

- Ammette diretta applicabilità dell’art 6 della Convenzione di Strasburgo

- L’art 6 non rende obbligatoria l’introduzione dell’adozione da parte di una persona sola

- Carattere self-executing della norma pattizia: l’art 6 conferisce al giudice di poter concedere l’adozione a persone singole anche al di fuori dei limiti della legge n.184/83

- Decisione del Tribunale per i minori di Bologna: la Convenzione di Strasburgo fissa il principio che l’adozione legittimante deve essere possibile fino al 18° anno; norma incompatibile con l’art 314/4 del cod. civ. che subordina l’adottabilità al fatto che il minore abbia meno di 8 anni; importa l’abrogazione di quella parte dell’art del cod. civ. Quindi anche il minore ultraottenne è adottabile.

La Di Lazzaro è legittimata a proporre domanda di adozione

Decisione della Corte di Cassazione del 1995

- Adita dal procuratore generale presso la corta d’appello di Roma (ricordo straordinario)

- La norma attribuisce al legislatore una semplice facoltà, non è auto applicativa

- Rimane in vigore perché autorizza il legislatore ad ampliare l’ambito di ammissibilità

- Analisi letterale: “o” indica una facoltà aggiuntiva

- Il nostro stato consente l’adozione da parte di un solo soggetto quando si tratti di coniuge separato, vedovo o coniuge dell’incapace; il singolo può far domanda di adozione quando l’adottando sia orfano e unito da

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vincolo di parentela o rapporto stabile e duraturo preesistente alla morte dei genitori oppure per impossibilità di affidamento.

La domanda della Di Lazzaro non può essere presa in esame. Può comunque riproporre domanda al Tribunale ove ricorrano le condizioni di attuale legittimazione del singolo e salvo ampliamento delle

condizioni che il legislatore dovesse disporre

L’applicazione del diritto comunitario in Italia.

Il “dialogo” tra Corte Costituzionale italiana

e Corte di Giustizia delle Comunità europee

- Adattamento ordinamento italiano al diritto comunitario sia per i trattati istitutivi delle comunità sia per il diritto comunitario derivato

- Adattamento ai trattati con due leggi ordinarie: n.766/52 per la CECA e n.1023/57 per CEE ed Euratom

- Efficace quindi l’art 189 del trattato CEE: elenca gli atti normativi delle istituzioni comunitarie

- Per i regolamenti non occorrono atti di adattamento, non obbligatori ed efficaci per il solo ordine di esecuzione

- La direttiva vincola lo stato per il risultato da raggiungere; non è self-executing quindi bisogna ricorrere a una legislazione attuativa. Se presenta completezza normativa da potersi qualificare self executing, si applica l’adattamento come per i regolamenti; vale anche per la decisione comunitaria.

- Legge La Pergola 1989: nuovo meccanismo di esecuzione per far fronte ai ritardi; entro il 31 gennaio il ministro che coordina le politiche comunitarie verifica la conformità con l’ordinamento comunitario e sottopone un disegno di legge al consiglio dei ministri.

- Il diritto comunitario si deve considerare in condizione di supremazia rispetto alla legge nazionale, negli stati membri.

Sentenza della Corte Costituzionale nel caso Costa c. Enel

Costa non voleva pagare una bolletta della luce perchè secondo lui il trattato istitutivo dell'Enel confliggeva con quello istitutivo della CEE. Siccome si tratta di due leggi ordinarie, siccome sono due leggi ordinarie la corte applica il principio della successione delle leggi nel tempo e dice che vige quella dell'Enel che è successiva alla ratifica CEE, pur non abrogando la legge di ratifica per evitare l'insorgere della responsabilità internazionale in capo all'Italia. La Corte di Giustizia invece dice che questa cosa non può avvenire perchè il diritto comunitario deve essere uniformemente applicato in tutti gli stati membri. In base all'art189 del trattato CEE i regolamenti comunitari sono obbligatori e direttamente applicabili negli stati membri; quindi poi la Corte Costituzionale rivede il suo precedente giudizio e afferma che le leggi ordinarie di ratifica di trattati internazionali pur non avendo garanzia costituzionale godono comunque del principio di specialità e a loro non si applicano i principi delle norme interne (gerarchia, successione nel tempo...) sempre per evitare che in capo allo stato sorga responsabilità internazionale.

- Sentenza n.14/1964: negato la possibilità che il diritto comunitario godesse di garanzia costituzionale

- Questione incostituzionalità della legge istitutiva dell’Enel per contrasto con l’art 11 cost (l’Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri pace e giustizia tra le nazioni e promuove le organizzazioni internazionali)

- Fenomeno del contrasto con una norma costituzionale attraverso la violazione di una legge ordinaria; la non conformità ai principi della legge-delega importa violazione dell’ art.76

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- La violazione del Trattato, se importa responsabilità internazionale dello Stato, non toglie alla legge con esso in contrasto, la sua piena efficacia

- Saldo l’impero delle leggi posteriori: il conflitto tra legge precedente e posteriori non può dar luogo a questioni di costituzionalità

La sentenza della Corte di giustizia della comunità europea nel caso Costa c. Enel

- Con l’art 117 del Trattato istitutivo CEE si voleva ottenere una pronuncia sulla compatibilità col Trattato di una legge interna

- La Corte non può statuire la compatibilità di una legge italiana col Trattato ma deve limitarsi ad interpretare gli articoli se il provvedimento di rinvio è formulato in modo impreciso

- È stata chiesta un’interpretazione non necessaria. L’art 177 basato sulla separazione tra giudici nazionali e Corte, non consente a questa di esaminare i fatti né di sindacare moventi o scopi del rinvio

- Il giudice nazionale, che deve applicare la legge interna, non ha motivo di valersi dell’art 177. Istituendo una Comunità con poteri provenienti da una limitazione di competenza, hanno limitato i loro poteri sovrani

- Per gli stati è impossibile far prevalere un provvedimento unilaterale ulteriore; i casi in cui hanno diritto di agire unilateralmente sono espressamente indicati e le domande di deroga sono soggette ad autorizzazione. Trasferimento dagli stati a favore dell’ordinamento giuridico comunitario; atto unilaterale incompatibile sarà privo di efficacia. L’art 177 va applicato tutte le volte in cui sorge una questione d’interpretazione del trattato.

Le questioni deferite al giudice conciliatore di Milano sono ammissibili poiché vertono sull’interpretazione del Trattato CEE; nessun atto unilaterale posteriore può prevalere sulle

norme comunitarie

La sentenza della Corte Costituzionale n.183/73

- Afferma applicabilità dell’art 11 anche al trattato istitutivo CEE

- Questione legittimità costituzionale dell’art 2 della l. n. 1203/57 che ha reso esecutivo in Italia l’art 189 del Trattato istitutivo della CEE in riferimento agli artt. 70… - 77 cost.

- Già riconosciuta ammissibilità della denuncia di illegittimità costituzionale

- Art 189: disciplinata l’efficacia degli atti della CEE; il regolamento è obbligatorio e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Problema legittimità costituzionale: efficacia obbligatoria e immediata applicabilità nei confronti dello stato e dei cittadini italiani di atti aventi forza e valore di legge ordinaria emanati da organi diversi da quelli a cui la Costituzione attribuisce l’esercizio. Comporterebbe un’inammissibile rinuncia alla sovranità e l’art 11 non eliminerebbe il dubbio

- La questione non è fondata. L’Italia promuove e favorisce le organizzazioni internazionali con lo scopo di assicurare pace e giustizia tra le nazioni. La CEE tende ad assicurare attraverso un’azione comune il progresso economico e sociale.

- Alla CEE sono conferiti poteri sovrani. Con l’art 189 il potere di emanare regolamenti con portata generale, immediatamente vincolanti. Questa attribuzione di potestà normativa non è stata attribuita unilateralmente

- Analogo dubbio nel 1951 con l’approvazione del trattato istitutivo della CECA: possibile ratifica ed esecuzione mediante legge ordinaria

- Regolamenti:piena efficacia obbligatoria e diretta applicazione in tutti gli stati membri. Qualora uno di questi regolamenti comportasse per lo stato la necessità di emanare norme esecutive di organizzazione,

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l’adempimento di questi obblighi non potrebbe costituire condizione o motivo di sospensione dell’applicabilità della normativa comunitaria

- Le disposizioni costituzionali non sono riferibili all’attività degli organi comunitari, regolata dal Trattato di Roma. I regolamenti non possono essere oggetto di referendum popolare abrogativo; devono statutariamente corrispondere ai principi e criteri direttivi stabiliti dal Trattato istitutivo della Comunità

- Infondati i dubbi sulla carenza di controllo giurisdizionale della Corte a salvaguardia dei diritti fondamentali della Costituzione

- La Corte di giustizia della Comunità esercita controllo di legittimità sugli atti del Consiglio e della Commissione, con competenza a conoscere dei ricorsi proposti da uno stato membro; la competenza normativa è riconosciuta dall’art 189 limitatamente a materie che concernono rapporti economici. Escludersi che possano violare i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale o i diritti inalienabili della persona umana.

- L’art 134 cost riguarda solo il controllo di costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge di stato e regioni e tali non sono i regolamenti comunitari

Non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 1203/57 nella parte in cui ha dato esecuzione all’art 189 del Trattato CEE

La sentenza della Corte Costituzionale n.232/75

- Illegittimità costituzionale per contrasto con l’art 11 di alcune norme di leggi ordinarie italiane in contrasto con norme comunitarie; norme italiane anteriori a quelle di adattamento ai trattati, con queste incompatibili si intendono implicitamente abrogate; quelle successive danno luogo a illegittimità costituzionale

- Solo a seguito della dichiarazione di incostituzionalità il giudice potrà disapplicare la disposizione regolamentare interna

- La successiva emanazione di norme legislative interne, anche se aventi lo stesso contenuto sostanziale dei regolamenti comunitari, comporta non soltanto la possibilità di differirne l’applicazione (contrasto con l’art 189) ma anche una conseguenza più grave poichè la trasformazione del diritto comunitario in diritto interno ne sottrae l’interpretazione alla Corte di Giustizia delle comunità, con violazione del regime stabilito

La sentenza della Corte di Giustizia nel caso Simmenthal

- Decisione n.163/77 Ministero delle Finanze contro Società Simmenthal. Suscita le critiche della Corte di giustizia comunitaria

Il giudice nazionale, incaricato di applicare nell’ambito della propria competenza, le disposizioni del diritto comunitario, ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando di propria iniziativa qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione legislativa

La sentenza della Corte Costituzionale n.170/84

- Caso Granital Spa c. Amministrazione delle finanze. Primato del diritto comunitario sul diritto interno: disapplicazione immediata norme nazionali successive in contrasto (il diritto interno si ritrae per lasciar posto all’ordinamento comunitario).

- Presunzione di conformità del diritto interno al regolamento comunitario. Quando vi sia irriducibile incompatibilità, è quella comunitaria a prevalere

- Si sostiene che il giudice non è abilitato a sollevare la questione di costituzionalità di una norma successiva configgente solo sulla base dell’ordine cronologico

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- La normativa comunitaria non entra a far parte dell’ordinamento interno e non è soggetta al regime disposto per le leggi

- Il fenomeno va distinto dall’abrogazione e da ogni altro effetto estintivo o derogatorio; non è nemmeno affetta da nullità

- La legge di esecuzione del Trattato può essere soggetta alla Corte a proposito dei principi fondamentali del nostro ordinamento e dei diritti inalienabili; vanno denunciate le statuizioni della legge che si considerano costituzionalmente illegittime, dirette a impedire l’osservanza del Trattato

Questione sollevata dal Tribunale di Genova è inammissibile. Il giudice rimettente deve accertare se i regolamenti e principi comunitari consentono che il regime del prelievo agricolo sia fatto retroagire fino

alla data di pubblicazione della pronunzia interpretativa della Corte del Lussemburgo

- Orientamento confermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n.47/85 e n.113/85. Nella decisione 232/89 la Corte si è riservata di poter verificare attraverso il controllo di costituzionalità se una qualsiasi norma del Trattato non venga in contrasto con i principi fondamentali o i diritti inalienabili.

Referendum abrogativo e obblighi internazionali e comunitari

dello Stato italiano

- Obblighi sul piano internazionale. Impossibilità di sottoporre le norme relative a referendum abrogativo ex art.75 della Costituzione; vale sia per le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, sia per le norme di adattamento a un trattato internazionale, sia per le norme emanate in esecuzione di obblighi comunitari. Si finisce con il comprimere un diritto costituzionalmente garantito.

- Il referendum è ammissibile ove le norme di adattamento apparissero il frutto di una scelta dello Stato italiano

- Sentenza n.25/87: ammissibile un referendum contro le norme di una legge non direttamente collegate all’esigenza di attuazione di obblighi comunitari

- Sentenza n.41/2000: proposta di referendum abrogativo di alcune norme della legislazione in materia di stipulazione di contratti di lavoro

- Verificare se il quesito referendario si pone in contrasto con la direttiva 1999/70/CE: questa concerne il rapporto di lavoro a tempo determinato. Richiede che il termine apposto al contratto di lavoro sia determinato da condizioni oggettive (una certa data, un evento specifico); prevede che gli stati che non abbiano una normativa equivalente, ne debbano adottare una per evitare l’abuso del contratto di lavoro a termine

- Non è ammissibile un referendum che mira all’abrogazione di una normativa interna, avente contenuto tale da costituire per lo stato italiano il soddisfacimento di un preciso obbligo derivante dall’appartenenza all’Unione europea, ove l’abrogazione lasci l’obbligo del tutto inadempiuto

- La legge 230/62 mira ad evitare l’utilizzo della fattispecie contrattuale del lavoro a tempo determinato per finalità elusive degli obblighi nascenti da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato circondando di garanzie l’ipotesi della proroga o del rinnovo; il referendum mira all’abrogazione di queste garanzie lasciando solo l’affermazione della generale liceità dell’apposizione del termine.

Inammissibilità del referendum: escludersi che dall’abrogazione referendaria di norme interne possa derivare l’esposizione dello Stato italiano a responsabilità nei confronti della Comunità europea.

- La Corte Costituzionale dichiara inammissibile la richiesta di referendum per l’abrogazione della l n.230/62

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I rapporti di lavoro con gli Stati stranieri e la giurisdizione dello Stato italiano

- Par in parem non habet iurisdictionem: gli Stati sono immuni dalla giurisdizione degli altri Stati. Immunità estesa anche agli atti.

- Immunità ristretta: solo per gli atti direttamente riconducibili alla loro potestà d’imperio (acta jure imperii) e non quelli che pongono in essere come dei semplici privati (acta jure gestionis)

- Monica Quattri: 1987, assunta dall’ambasciata di Norvegia come segretaria presso l’ufficio commerciale. Licenziata in tronco nel 1989 aveva agito in giudizio. L’ambasciata di Norvegia aveva eccepito l’immunità dalla giurisdizione italiana

- Problemi delicati per i rapporti di lavoro costituiti nel territorio dello stato ospitante e per l’attività da svolgere in tale territorio, tra cittadini di questo stato e lo stato ospitato

- Stabilire se e fin dove sia possibile una ingerenza dell’autorità giudiziaria locale

- Sentenza 2329/89: altro criterio utilizzabile: se interferenza non sussiste, l’immunità va esclusa. Tendenza a restringere l’immunità (Convenzione di Basilea: esclusione dell’immunità per contratti di lavoro conclusi e da eseguire nello stato ospitante)

- Interferenza non sussiste e quindi immunità esclusa ogni volta che le domande riguardano aspetti soltanto patrimoniali

- Sentenza n.145/90 ha negato la giurisdizione ove si tratti di mansioni fiduciarie d’impiego nell’ambito di quella organizzazione e il lavoratore chieda una pronuncia che pur inerendo aspetti patrimoniali, incida sui poteri sovrani dello stato straniero

- Bisogna evitare che ogni controversia finisca per essere sottratta al giudice italiano

- Chiede:

1) Nullità del licenziamento

2) Pagamento dell’indennità

3) Retribuzione dalla data del licenziamento

4) Risarcimento dei danni

5) Indennità di fine rapporto e quote della tredicesima e quattordicesima mensilità e delle ferie

Sub 1, 3 e 4 escludono la giurisdizione del giudice italiano perché investono poteri pubblicistici

- Non implica violazione dell’immunità l’esame delle ulteriori pretese patrimoniali

Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano relativamente alle domande del ricordo introduttivo indicate in motivazione sub 1, 3 e 4; dichiara la giurisdizione del giudice italiano sulle altre domande

I movimenti di liberazione nazionale sono soggetti di diritto internazionale?

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- Oltre allo Stato, altri soggetti di diritto internazionale

- Tre problematiche:

a) Identificazione soggetti che hanno avuto o aspirano ad avere una sovranità territoriale (Santa Sede, Ordine di Malta e insorti, movimenti di liberazione nazionale)

b) Soggetti che presentano indipendenza di fatto pur non esercitando sovranità territoriale (organizzazioni internazionali)

c) Questione della soggettività dell’individuo (possibilità dei sudditi di essere titolari di diritti e obblighi)

- Norma nel diritto internazionale che garantisce il diritto dei popoli soggetti a un dominio coloniale, razzista o straniero, all’autodeterminazione (risoluzione ONU n.1514/60; preambolo + parte dispositiva)

- Più problematico affermare la soggettività internazionale del Movimento di Liberazione Nazionale ossia quei gruppi che conducono la lotta per l’autodeterminazione anche con l’uso della forza armata

- Se ottengono uno stabile controllo di una parte del territorio, gli insorti possono considerarsi soggetti di diritto internazionale

- I MLN sono soggetti anche se non esercitano pieno controllo sul territorio, a motivo della legittimità della loro causa. Non implica equiparazione agli Stati

- Sentenza n.1981/85 della Corte di Cassazione italiana: emesso mandato di cattura per Arafat e Kalaf Salah per:

a) Contatti con le Brigate Rosse per collaborazione e fornitura di munizioni introdotto via mare in Italia previa consegna in territorio libanese

b) Illegale detenzione delle armi detenute a Mestre per finalità di terrorismo

- Il Tribunale di Venezia aveva confermato il mandato di cattura ma hanno proposto il ricordo per Cassazione: ad Arafat immunità in quanto presidente dell’OLP, soggetto di diritto internazionale (organizzazione sovrana equivalente allo stato); il diritto internazionale riconosce come stati solo quelli che esercitano il potere sovrano su un territorio -> escluso che l’OLP possa costituire organizzazione sovrana equivalente allo stato

- Rapporti della Repubblica italiana con l’organizzazione:

a) Carattere formale diverso dai rapporti tra stati

b) L’OLP non riveste le caratteristiche dell’organizzazione statuale

c) All’ufficio dell’OLP di Roma non è riconosciuto uno status diplomatico ma si è fatto in modo che i direttori godessero di questo status poiché accreditati da un’ambasciata araba tra i membri del proprio personale. L’OLP non ha nei confronti dell’Italia diritto di legazione

- La garanzia dell’immunità è conseguente esclusivamente alla personalità internazionale completa dell’ente

- Nel nostro ordinamento, tra le norme che statuiscono l’immunità, vanno ricordate quelle sullo status dei funzionari di organizzazioni internazionali; nessuna disposizione analoga sui capi e i rappresentanti dell’OLP

- Secondo motivo: difetto di motivazione; quanto ad Arafat gli elementi evidenziati non sono idonei a creare il convincimento della colpevolezza sulla partecipazione ai reati; per Salah si tratta di delitto politico commesso all’estero. Ma vi è la introduzione e la detenzione del materiale nello stato italiano; egli ha previsto e voluto l’illegale ingresso delle armi nel territorio italiano

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La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di Salah

In accoglimento del ricorso di Arafat, annulla l’ordinanza del Tribunale di Venezia e il mandato di cattura

La soggettività internazionale dell’Ordine di Malta

e la sua immunità dalla giurisdizione degli Stati

- L’ordine rivendica la soggettività internazionale, a partire dal nome ufficiale “sovrano militare ordine di Malta”. In passato pienezza della sovranità territoriale sull’isola di Malta. Ora non più ma rivendica l’immunità dalla giurisdizione degli stati in cui hanno sede le sue molteplici opere benefiche e assistenziali. Una sentenza del ’53 lo considera dipendente dalla Santa Sede

- Mistero: le costituzioni dell’ordine non sono liberamente consultabili. Si fa confusione tra l’ordine e le associazioni nazionali dei cavalieri dell’ordine

- Sentenza n.2051/78: immunità dall’imposizione tributaria dello stato italiano; n.3360/92: nega l’immunità dalla giurisdizione italiana all’ACISMOM (associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di malta).

- L’amministrazione finanziaria italiana pretende di sottoporre ad imposta di registro il contratto relativo ad un mutuo stipulato dall’ACISMOM con l’INAIL per il finanziamento della costruzione di un ospedale a Roma; sosteneva che non le spettassero le agevolazioni applicate al momento della registrazione dell’atto; l’ACISMOM faceva valere la propria immunità

- Problema delle limitazioni poste da norme di diritto internazionale generale all’esercizio della potestà tributaria da parte dello Stato territoriale nei confronti degli altri stati o di enti sovrani in relazione a fattispecie rilevanti per il diritto tributario interno da questi poste in essere nell’ambito del suo territorio; postula l’esistenza di una norma di diritto internazionale generale che imponga allo stato territoriale di astenersi dall’esercitare il suo potere di imposizione tributaria in queste fattispecie

- Per l’immunità tributaria non è decisiva la distinzione tra acta iure imperii e acta iure gestionis; ciò che rileva è il carattere funzionale dell’attività esercitata per cui l’immunità tributaria deve essere riconosciuta rispetto alle attività che siano preordinate all’attuazione di finalità pubblicistiche proprie dello stato straniero; deve essere riconosciuta anche al sovrano militare ordine di Malta

La corte rigetta il ricorso

- Sentenza n. 3360/92: la Corte di Cassazione afferma la giurisdizione del giudice italiano nei confronti delle controversie di lavoro dei dipendenti degli enti ospedalieri gestiti dall’ACISMOM, quali l’ospedale S. Giovanni Battista di Roma

- I rapporti tra unità sanitarie locali competenti per territorio con gli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l’assistenza ospedaliera sono regolati da apposite convenzioni stipulate in conformità a schemi tipo approvati dal consiglio dei ministri; i rapporti tra USL e Ordine di Malta sono stati approvati nel 1987

- Le clausole dello schema tipo comportano ingerenza dell’amministrazione sanitaria italiana nell’attività affidata alle strutture dell’ordine talmente decisa da sembrare una supremazia-soggezione. Generale equiparazione delle strutture sanitarie

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- Unilateralità del provvedimento: l’Ordine di Malta ha dato adesione agli schemi tipo. Adesione esterna ed estranea al procedimento. Stato italiano in posizione di supremazia.

Le controversie concernenti i rapporti di lavoro devono ritenersi assoggettate alla giurisdizione italiana

La soggettività internazionale delle organizzazioni internazionali:

il caso dell’Organizzazione delle Nazioni Unite

- Enti associativi tra stati che perseguono finalità di interesse comune. Non esercitano sovranità territoriale ma godono di indipendenza. Centri di imputazione di diritti e obblighi internazionali, diversi dagli Stati

- Parere Corte internazionale di giustizia del 1949: riparazione dei danni subiti al servizio delle Nazioni Unite

- 1948, disordini in Palestina: il mediatore delle NU, lo svedese Bernadotte e un osservatore ONU, il francese Serot rimasero uccisi. Lo stato del quale l’ucciso ha la nazionalità ha il diritto di chiedere un indennizzo allo Stato responsabile. L’assemblea generale voleva sapere se anche l’ONU avesse il diritto

- La Corte Internazionale di Giustizia considera subito la questione della possibilità per l’ONU di avanzare il reclamo e afferma con vigore che è un soggetto di diritto internazionale

- L’Organizzazione può presentare un reclamo internazionale contro un suo membro per danni causati alla stessa Organizzazione

- L’Organizzazione può richiedere il pagamento di una riparazioni per i danni arrecati alla vittima o ai suoi aventi causa ma non si può argomentare con l’analogia alla norma di diritto internazionale. L’indipendenza dei funzionari è meglio assicurata se sanno di poter contare sulla protezione dell’Organizzazione (l’ONU agisce sempre a tutela del proprio interesse all’esercizio delle proprie funzioni)

- Diritto a richiedere una riparazione anche a uno stato che non sia suo membro (50 stati formano una maggioranza che caratterizza una personalità internazionale obiettiva)

- Come può conciliarsi l’azione dell’ONU a tutela dei suoi diritti con quella dello Stato di nazionalità della vittima? Lo stato responsabile non può essere costretto a pagare due volte la riparazione dovuta anche se i due reclami hanno differente fondamento. Il rischio di concorrenza può essere ridotto o con una convenzione generale o con accordi conclusi caso per caso

La Corte conclude:

- All’unanimità: l’Organizzazione può presentare contro il governo di uno Stato Membro responsabile un reclamo internazionale per la riparazione dei danni alle NU

- All’unanimità: l’Organizzazione può presentare contro il governo di uno Stato non Membro responsabile un reclamo internazionale per la riparazione dei danni alle NU

- 11 voti favorevoli e 4 contrari: l’Organizzazione può presentare contro il governo di uno Stato membro un reclamo internazionale allo scopo di ottenere la riparazione del danno causato alla vittima o ai suoi aventi causa

- 11 voti favorevoli e 4 contrari: l’Organizzazione può presentare contro il governo di uno Stato non membro un reclamo internazionale allo scopo di ottenere la riparazione del danno causato alla vittima o ai suoi aventi causa

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- 10 voti favorevoli e 5 contrari: l’Organizzazione può presentare un reclamo per ottenere la riparazione solo basandosi su un inadempimento di obblighi nei suoi confronti; impedire che nasca un conflitto tra l’azione dell’Organizzazione e i diritti eventualmente spettanti allo Stato

- Ribadito nel 1980 a proposito di tutte le organizzazioni internazionali nel parere consultivo relativo all’ “Interpretazione dell’accordo del 25 maggio 1951 tra l’Organizzazione mondiale della sanità e l’Egitto”

- Parere sulla liceità dell’utilizzo delle armi nucleari da parte di uno stato in occasione di un conflitto armato (1996): carte delle NU prevede che gli istituti specializzati delle NU (tra i quali l’Organizzazione mondiale della sanità) possono chiedere pareri alla Corte soltanto su questioni giuridiche che sorgano nell’ambito della loro attività. La questione non rientrava nelle competenze dell’Organizzazione e quindi la Corte non rendeva il parere. Le organizzazioni internazionali sono rette dal principio di specialità: hanno competenze di attribuzione i cui limiti dipendono dagli interessi comuni

Riconoscere all’OMS la competenza a trattare la liceità dell’utilizzo delle armi nucleari significherebbe ignorare il principio di specialità

Soggettività delle organizzazioni internazionali e immunità dalla giurisdizione italiana

- Alle organizzazioni internazionali spetta l’immunità

- Sentenza n.667/86: ricordo al pretore di Roma come giudice del lavoro. Ida Galasso conveniva in giudizio l’Istituto Italo Latino Americano (IILA), avendo lavorato per questo come addetta alla biblioteca e chiedeva che fosse condannato a regolarizzare la sua posizione assicurativa, oltre al risarcimento del danno per i contributi ormai prescritti. L’istituto eccepiva il difetto di giurisdizione in quanto soggetto di diritto internazionale. Il Pretore dava credito a questa affermazione: l’attività della Galasso è un rapporto di carattere pubblico di partecipazione funzionale all’attività pubblicistica dell’ente internazionale.

- Decisione della Suprema Corte: la Convenzione del Consiglio d’Europa dell’immunità degli Stati (1972, Basilea), sancisce la sussistenza della giurisdizione dello stato del foro, allorchè riguardi un contratto di lavoro stipulato da uno stato estero qualora il rapporto debba avere esecuzione sul territorio del primo stato, salvo che il lavoratore possegga la cittadinanza dello stato datore o il lavoratore non sia cittadino dello stato del foro né abbia la sua residenza abituale

- Non potrebbe ritenersi che una semplice addetta alla biblioteca si possa considerare come un rapporto di carattere pubblico

- Galasso nega che l’IILA sia soggetto internazionale o comunque che abbia titolo ad immunità; smentita dalla Convenzione internazionale del 1966 tra la Repubblica italiana e 20 repubbliche latino americane. L’istituto è un’organizzazione internazionale. La personalità giuridica non può essere contestata sulla base della mancata ratifica dell’accordo tra il governo e l’istituto relativo a privilegi e immunità del 1969. Accertata la personalità giuridica internazionale dell’IILA, non vi è dubbio che ad esso spetti immunità giurisdizionale. Nessun dubbio può sussistere che il rapporto dedotto in giudizio rientri in quelli coperti dall’immunità. L’attività rientra tra quelle dell’organizzazione dell’Istituto per il perseguimento dei suoi fini ed il rapporto ha carattere pubblico di partecipazione funzionale all’attività pubblicistica dell’ente

Il ricorso deve essere rigettato

Page 12: RIASSUNTO  - Casi e Materiali

- Sentenza n.5565/94 della Corte di Cassazione: Nacci contro Istituto di Bari del Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Mediterraneennes. Nacci assunti nel 79 dall’Istituto Agronomico Mediterraneo (IAM) di Bari, organo locale del Centre come amministratore dell’Istituto. Successivamente assegnate mansioni differenti. Nel 1990 venne licenziato per la soppressione del posto di capo di servizio del centro di documentazione. Ricordo al pretore di Bari per la nullità del licenziamento e per ottenere la reintegrazione. Il Tribunale dichiara difetto di giurisdizione. La Corte di Cassazione si pronuncia:

- L’Istituto gode dell’immunità giurisdizionale e dell’esenzione dall’esecuzione. Nacci sostiene che adottando un regolamento del personale che richiama istituti dell’ordinamento italiano, l’Istituto avrebbe accettato la giurisdizione del giudice italiano, rinunciando in questo settore all’immunità giurisdizionale

- Giurisdizione del giudice italiano ove risulti che le parti abbiano espressamente previsto l’assoggettamento del rapporto medesimo alla disciplina privatistica dell’ordinamento italiano. Il contratto prevedeva anche la competenza del Tribunale di Roma per risolvere le controversie. L’accettazione era dunque espressa

- Ma Nacci era uno dei massimi dirigenti dello IAM e quindi svolgeva funzioni pubblicistiche. Sia la prassi internazionale che quella degli altri stati tendono ad assoggettare alla giurisdizione dello stato di soggiorno le controversie dei rapporti di lavoro prestati sul relativo territorio da cittadini dello stato del foro alle dipendenze di uno stato straniero. La convenzione sull’immunità di Basilea, non è stata ratificata dall’Italia

- L’Italia ha riconosciuto al Centro l’immunità dalla giurisdizione e l’esenzione dall’esecuzione nei limiti e secondo i principi generali, che il diritto internazionale accorda agli Stati stranieri. Per escludere la giurisdizione del giudice italiano occorre che la sentenza richiesta sia tale da interferire nelle funzioni pubbliche dell’ente. Le mansioni svolte da Nacci rientrano tutte negli scopi del Centro; erano meramente esecutive

- Un’eventuale pronuncia di illegittimità riguarda eventualmente l’esecuzione in forma specifica del licenziamento

- Immunità ristretta: attinente ai soli negozi di funzione. Distinzione se il rapporto viene instaurato con uno stato estero o con un’organizzazione internazionale: nel primo caso per escludere la giurisdizione italiana sono richiesti la qualifica di impiegato e la partecipazione ad attività pubblicistica; nel secondo caso basta che il lavoratore sia stabilmente inserito nell’organico dell’ente

- Va restringendo l’ambito dell’immunità ai soli casi in cui la pronuncia venga a interferire nell’attività pubblicistica dell’ente. La domanda dei danni è strettamente consequenziale all’accertamento. L’assoluta immunità dello IAM non consentirebbe la tutela dei diritti dei lavoratori dipendenti: eccezione manifestamente infondata. L’immunità non è quella totale ma quella consuetudinaria propria degli stati esteri

- Dal regolamento del Centro risulta che c’è un’apposita commissione dei ricorsi per i ricorsi dei dipendenti contro le decisioni del Centro: composta da un presidente e due membri di nazionalità differente. Ciò è sufficiente a garantire il principio della tutela giurisdizionale

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio