Ri hi Bi l iRischio Biologico •Dispppositivi di Protezione...
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Modulo CRi hi Bi l i• Rischio Biologico
• Dispositivi di Protezione collettivi specificip p
Aggiornato a settembre 2011 1
D.Lgs 81/08Titolo X
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
Art. 266 – Campo di applicazioneLe norme del presente titolo si applicano a tutte le attività
lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti bi l i ibiologici.
Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento d ll it i ll'i i fi t didelle norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamentedeliberata nell ambiente di organismi geneticamente modificati.
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D. Lgs 81/08 allegato XLIV Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono
comportare la presenza di agenti biologici• Attività in industrie alimentari• Attività nell’agricoltura• Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o
d tti di i i i lcon prodotti di origine animale• Attività nei servizi sanitari, comprese le unità diisolamento e post mortemisolamento e post mortem• Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici,esclusi i laboratori di diagnosi microbiologicaesclusi i laboratori di diagnosi microbiologica• Attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta dirifiuti speciali potenzialmente infettip p• Attività negli impianti per la depurazione delleacque di scarico
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D.Lgs 81/08Tit l XTitolo X
Art. 267 – DefinizioniArt. 267 Definizioni
Agente biologico: qualsiasi microrganismo anche seti t difi t lt ll l dgeneticamente modificato, coltura cellulare ed
endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni,allergie o intossicazioni;
Microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare omeno in grado di riprodursi o trasferire materialemeno, in grado di riprodursi o trasferire materialegenetico;
Coltura cellulare: risultato della crescita in vitro di cellulederivate da organismi pluricellulari
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D.Lgs 81/08Tit l XTitolo X
Art 269 – ComunicazioneArt. 269 – Comunicazione Art.270 - Autorizzazione
La comunicazione preventiva di inizio attività, per gli agentibiologici dei gruppi 2 e 3 e per i laboratori diagnosticianche per il gruppo 4, e l’autorizzazione del Ministero dellavoro, della salute e delle politiche sociali per il gruppo 4è dovuta nel caso di nuove attività comportanti l’uso diè dovuta nel caso di nuove attività comportanti l uso dimicrorganismi, almeno 30 giorni prima dell’inizio deilavori
Tali atti non appaiono, quindi, dovuti per tutte quelle attivitàche comportano un rischio potenziale di esposizione
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Registro degli esposti e degli eventi accidentaliaccidentali
art. 280Il d t di l i ll b i il RSPP i tit i dIl datore di lavoro, in collaborazione con il RSPP, istituisce ed aggiorna un registro dei lavoratori soggetti al rischio di esposizione ad agenti biologici e dei possibili casi di esposizioneesposizione ad agenti biologici e dei possibili casi di esposizione individuale, nel caso di attività comportanti uso di microrganismi dei gruppo 3 e 4.Il Medico Competente e i Rappresentanti per la Sicurezza hanno accesso a detto registro.S l d t l bbli l i ti tti ità hSono escluse da tale obbligo le imprese esercenti attività che comportano un rischio potenziale di esposizione, le attività sanitarie i laboratori diagnosticisanitarie, i laboratori diagnostici.I destinatari dei registri degli esposti e degli eventi sono l’Istituto Superiore della Sanità, L’INAIL e l’Organo di Vigilanza.
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Registro dei casi di malattia e di decesso art. 281
Istituzione di un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all’esposizione professionale ad agenti p p gbiologici. Il medico che diagnostichi una malattia ovvero un gdecesso dovuto ad esposizione professionale ad agenti biologici dovrà darne comunicazione all’ente preposto, g p pcorredando l’informazione con la relativa documentazione clinica
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Obblighi datore di lavoroIncombenza Uso deliberato Esposizione potenziale
Valutazione del rischio Sempre Sempre
Comunicazione all’Azienda USL Gruppi 2, 3Gruppi 2, 3 (in caso di variazioni)Gruppo 4 (Solo laboratori diagnostici nei confronti di affezioni da agenti di gruppo 4)gruppo 4)Gruppo 4 (Previo ottenimento autorizzazione del Min. Sanità, che provvede direttamente ad avvisare l’Azienda USL, qual organo di vigilanza)
Autorizzazione ministeriale Gruppo 4
Comunicazione di variazioni al Ministero
Gruppo 4 (Esclusi i laboratori diagnostici nei confronti di affezioni da agenti del gruppo 4)
Misure tecniche, organizzative e procedurali
Se rischio Se rischio
Misure Igieniche Gruppi 2 3 4 Se rischioMisure Igieniche Gruppi 2, 3, 4 Se rischio
Misure specifiche per strutture veterinarie
Gruppi 2, 3, 4 Se rischio
Misure specifiche per laboratori e stabulari
Gruppi 2, 3, 4 Se rischio
Misure specifiche per processi industriali
Gruppi 2, 3, 4 Se rischio
Misure di Emergenza Gruppi 2, 3, 4 Gruppi 2, 3, 4
Informazione e Formazione sempre sempreInformazione e Formazione sempre sempre
Sorveglianza degli esposti Se rischio Se rischio
Registro degli esposti Gruppi 3,4
Registro eventi accidentali consigliato consigliato
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Definizione di Rischio Biologico
a)Il Legislatore ha classificato i diversi agenti biologici in base alla loro pericolosità: tale pericolosità è stata valutata sia nei
f ti d ll l t d i l t i h d ll l iconfronti della salute dei lavoratori che della popolazione.
Tra le caratteristiche di pericolosità sono state considerate:Tra le caratteristiche di pericolosità sono state considerate:Infettività: capacità di un microrganismo di penetrare e moltiplicarsi nell’ospite;p pPatogenicità: riferibile alla capacità di produrre malattia a seguito di infezione;T i ibilità ità di i i diTrasmissibilità: capacità di un microrganismo di essere trasmesso da un soggetto infetto ad uno suscettibile;Neutralizzabilità: disponibilità di efficaci misure profilattiche perNeutralizzabilità: disponibilità di efficaci misure profilattiche per prevenire la malattia o terapeutiche per la sua cura
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Fattori microbiciCarica Infettante ID: misura Fattori dell’ospite: età, la virulenza del microrganismo.stato di salute, Fattori genetici,
difese immunologiche
Vie d’infezioneCondizioni ambientali,
i i S i liF tt i i bi iVie d’infezione sanitarie, Sociali, geografiche
Fattori microbici
ID50: quantità di microrganismi i d di i f tt il 50%
LD50 : quantità di microrganismo i d di id il 50%in grado di infettare il 50%
della popolazionein grado di uccidere il 50% della popolazione
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Vie di infezione
Respiratoria Oro-fecale con cibi e bevandeRespiratoria
Per contatto oVi di i f i Per contatto o Per trauma
Attraverso il sangue Vie di infezione
Zoonosi (Animali, insetti) Materno-Fetale( , )
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Segnale di rischio BiologicoSegnale di rischio Biologico
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D.Lgs 81/08 Titolo XD.Lgs 81/08 Titolo X
Gruppo 2pp
Gruppo 1 Gruppo 4Art. 268 – Classifcazione degli agenti biologiciGruppo 1 Gruppo 4g g g
Gruppo 3pp
Ad ogni agente biologico viene assegnata una specificazione di pericolosità
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una specificazione di pericolosità
GRUPPO 1GRUPPO 1
Art. 268 – Classificazione degli agenti biologiciArt. 268 Classificazione degli agenti biologici
a) Gruppo 1: presenta poche probabilità di causare malattie i tti iin soggetti umani;
Saccharomyces cerevisiaeSaccharomyces cerevisiaeStreptococcus thermophylusLactobacillus caseiStaphylococcus xylosus
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Staphylococcus xylosus…
GRUPPO 2GRUPPO 2Art. 268 – Classificazione degli agenti biologici
a) Gruppo 2: può causare malattie in soggetti umani ecostituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile checostituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile chesi propaghi nella comunità; sono di norma disponibiliefficaci misure profilattiche o terapeutiche;
Klebsiella pneumonie (infezioni a carico dell’apparato urinario e del tratto i t i )respiratorio)
Legionella pneumophila (polmonite)Enterobacter aerogenes (infezione al tratto urinario umano)
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…
GRUPPO 3GRUPPO 3
Art. 268 – Classificazione degli agenti biologiciArt. 268 Classificazione degli agenti biologici
a) Gruppo 3: può causare malattie gravi in soggetti umani etit i i i hi i l t i òcostituisce un serio rischio per i lavoratori; può
propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibiliefficaci misure profilattiche o terapeutiche;
Yersinia pestis (Trasmessa da animali all’uomo mediante le pulci)Brucella abortis (Infezione da latte e latticini)Brucella abortis (Infezione da latte e latticini)Bacillus anthracis (si contrae per contatto con carni di animali infetti; la malattia si manifesta a livello cutaneo, polmonare e gastrointestinale)…
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…
GRUPPO 4GRUPPO 4Art. 268 – Classificazione degli agenti biologici
a) Gruppo 4: può provocare malattie gravi in soggetti umanie costituisce un serio rischio per i lavoratori; puòe costituisce un serio rischio per i lavoratori; puòpresentare un elevato rischio di propagazione nellacomunità; non sono disponibili efficaci misureprofilattiche o terapeuticheprofilattiche o terapeutiche
Virus Ebola (attacca i reni, il fegato e la milza, sedi di emorragie interne)Virus Lassa (contatto con il cibo o oggetti contaminati dagli escreti di alcuni roditori Può anche essere trasmessa per inalazione febbre doloreroditori. Può anche essere trasmessa per inalazione, febbre, dolore retrosternale, sanguinamento delle mucose). …
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Allegato XLVIAllegato XLVIElenco degli agenti biologici classificati:Elenco degli agenti biologici classificati:-sono inclusi solo gli agenti di cui è noto possano provocaremalattie infettive in soggetti umani;-gli agenti biologici che non sono stati inclusi nei gruppi 2, 3, 4dell’elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1l’elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici-l’elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici
che possono provocare reazioni allergiche (A) o tossiche (T),quelli per cui è disponibile un vaccino efficace (V) e quelli per iq p p ( ) q pquali è opportuno conservare per almeno 10 anni l’elenco deilavoratori che hanno operato in attività con rischio diesposizione a tali agenti (D)esposizione a tali agenti (D)
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Allegato XLVIgElenco degli agenti biologici classificati (2-3-4)
BATTERI
VIRUS PARASSITI
FUNGHI
VIRUS
Indicazioni supplementari:A = possibili effetti allergici;
Solo agenti che possono provocare malattie in soggetti umani
A = possibili effetti allergici; D = conservazione registro esposti per almeno 10 anni; T = produzione tossine; V = vaccino disponibile
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Livelli di biosicurezza (BSL)• BSL1: laboratorio studenti, dove vengono cresciuti e
mantenuti microrganismi che non provocano malattie;
• BSL2: per diagnosi e ricerca (patogeni). Uso di cappa aflusso laminare guanti e mascherina;flusso laminare, guanti e mascherina;
• BSL3: diagnosi e ricerca (alto potenziale di trasmissioneg ( paerogena). Cappa a flusso, autoclave, filtrazione dell’ariain entrata e uscita (filtro HEPA: High EfficiencyParticulate Air););
• BSL4: diagnosi e ricerca (alto rischio di trasmissione perinalazione pericolo di morte non esiste vaccino einalazione, pericolo di morte non esiste vaccino eterapia). Cappa a flusso laminare, tuta con pressionepositiva, laboratorio isolato, entrata ed uscita di ariasterile elevata esperienza
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sterile, elevata esperienza.
Misure e livelli di contenimento• Divieto di: mangiare, bere, uso di lenti a contatto;• Spazi sufficientemente ampi;• Superfici dei banconi resistenti a disinfettanti;• Laboratorio pulito, ordinato …;
D t i hi t t i li d l’• Decontaminare apparecchiature e materiali dopo l’uso;• Presenza di idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti;• Materiale monouso (è preferibile);Materiale monouso (è preferibile);• Attenzione particolare ad oggetti taglienti e appuntiti;• Protezione personale: guanti, occhiali, maschere, camici;• Decontaminare materiali di laboratorio prima di eliminarli o, nel caso
di vetreria, prima di lavarli;• Non pipettare a bocca;• Non pipettare a bocca;• Lavare routinariamente le mani;
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Cappa Classe I
Filtro HEPA che fornisce un'efficienza migliore di 99,997% su particelle che hanno un diam di 0 3 µm
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su particelle che hanno un diam. di 0,3 µm
Cappa Classe II
L d h fl iLegenda schema flussi:
1) Aria espulsa 2) Filtro HEPA in esp lsione2) Filtro HEPA in espulsione 3) Aria contaminata4) Filtro HEPA di lavoro5) Flusso laminare sterile5) Flusso laminare sterile 6) Schermo frontale 7) Aria aspirata
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Glove box
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Glove box
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D. Lgs 81/08 art 279 S li it iSorveglianza sanitaria
1. E’ dovuta per tutte le attività lavorative in cui la valutazione dei rischi abbia evidenziato unprischio per la salute;
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettiveparticolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedonomisure speciali di protezione, fra le quali:a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuniall'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medicocompetente;b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure di inidoneità allamansione specifica.
3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo aduno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medicocompetente ne informa il datore di lavoro.
4. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuovavalutazione del rischio.
5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cuisono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo lacessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici,nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.
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